CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI
SPAZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DELLO " STADIO ADRIATICO".
PREMESSA
L' Amministrazione Comunale di Pescara è proprietaria dell' Impianto sportivo
denominato " Stadio Adriatico " sito in Via Pepe.
Detto Impianto viene concesso in uso alla S.p.A. Pescara calcio per lo
svolgimento del campionato a cui partecipa.
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto la concessione in uso di spazi all' interno
dello Stadio Adriatico, da utilizzare per la pubblicità , esclusivamente in
occasione delle partite di calcio cui partecipa la predetta Società Pescara
Calcio , in riferimento al Campionato al quale è iscritta .
La forma di pubblicità ammessa è del tipo cartellonistico e sonoro.
Art. 2 - PUBBLICITA’ AMMESSA
A) Pubblicità cartellonistica
Gli spazi destinati a tale tipo di pubblicità sono esclusivamente quelli ricadenti
all' interno della recinzione di separazione tra pubblico e Campo di giuoco, cosi
che non potranno essere assolutamente usate " zone " aperte al pubblico.
Sarà consentita la pubblicità al di fuori di dette aree solo nei locali
specificatamente destinati alle interviste di fine gara .
Dovranno
essere utilizzati cartelloni, striscioni e tabelle di materiale
incombustibile e resistenti agli agenti atmosferici, avere forme regolari prive di
sporgenze pericolose per l'incolumità delle persone.
Sarà consentita la collocazione di cartellonistica ad elementi rotanti per
pubblicità multipla a condizione che l' alimentazione sia del tipo autonomo.
L ' installazione della cartellonistica sia all' interno dello stadio che all' esterno,
dovrà essere autorizzata dal Servizio Sport del Comune.
Le tabelle, collocate a ridosso del terreno di giuoco, dovranno essere del tipo
approvato dalla F.I.G.C. ( ribaltabili in caso di semplice urto ).
Tabelle , striscioni e cartelloni potranno essere mono o bifacciali.
Essi saranno posizionati:
1) nello spazio intercorrente tra le linee laterali del Campo di giuoco e la pista
di atletica leggera per uno sviluppo totale di ml. 150 con cartelli dell' altezza
massima di cm. 80, da spostare in altre zone alla fine di ogni manifestazione
nei luoghi che saranno indicati dal personale comunale;.
2) lungo la recinzione interna del campo di giuoco per uno sviluppo di ml. 500,
con cartelli fissi su telaio che dovranno avere l' altezza massima di cm 80; la
collocazione dei tabelloni deve essere fissata, eliminando ogni pericolo a
persone e cose, mentre l'eventuale ancoraggio alle strutture della recinzione
interna deve essere fatto in modo da non apportare sollecitazioni e sforzi
alle strutture stesse;
3) nelle zone retrostanti la porte di giuoco, con cartelli mobili su due o più
ordini di linee, distanti almeno ml. 1,50;
4) per ciascuna lunetta lo sviluppo complessivo delle linee di tabelle sarà di ml
200;
5) sulla parte orizzontale delle coperture delle panchine giocatori per tutta la
lunghezza o per una lunghezza da concordare con l'Amministrazione(
presuntivamente cm 80) con striscioni di materiale trasparente.
Prima di ogni manifestazione e durante gli intervalli è consentito esporre
impianti mobili con altezza massima di ml 2,50, al centro del campo e su
ciascuno dei due specchi delle porte da gioco purchè al collocamento ed alla
rimozione provvedano gli incaricati della Ditta.
Si fa assoluto divieto di installare qualsiasi pubblicità, o quant' altro, sulle
strutture delle torri portafari, sui porta bandiera, sulle balaustre di scale e
gradinate, sui parapetti degli spalti, sulla recinzione interna del campo, senza
specifica autorizzazione del Servizio Sport.
Tutti i danni che si dovessero verificare alle strutture dello Stadio Adriatico, per
effetto ed a causa della Pubblicità, saranno addebitati alla Ditta che si impegna
a provvedere, con la massima urgenza, al relativo ripristino e/o al risanamento
del danno.
La Ditta esonera il Comune di Pescara da ogni responsabilità per il deposito di
materiale pubblicitario all'interno dello stadio.
La manutenzione e lo stato di decoro degli impianti pubblicitari devono essere
curati dalla Ditta appaltatrice, adottando gli accorgimenti concordati con
l’Amministrazione Comunale.
B) Pubblicità sonora
La pubblicità sonora verrà effettuata per mezzo dell' impianto di diffusione
sonora dello Stadio Adriatico.
La pubblicità verrà trasmessa prima della partita, per un'ora - sempreché non
siano in corso altre manifestazioni di carattere minore e di intrattenimento - e
durante l' intervallo di giuoco.
La Ditta si impegna a far diffondere con precedenza assoluta, i comunicati e gli
avvisi di particolare urgenza ed interesse (ordine pubblico, ricerca persone,
ecc.) nonchè i comunicati sportivi relativi alla gara ( formazione squadra, terna
arbitrale, sostituzione giocatori, ecc.).
Sono a carico della Ditta aggiudicataria, la manutenzione e la gestionedell'
impianto di diffusione sonora con proprio personale specializzato; la ditta dovrà
garantire, a sue cure e spese, il corretto funzionamento dell’impianto di
amplificazione necessario per la pubblicità sonora. In caso di inadempienza si
provvederà d'ufficio, addebitando le spese alla ditta appaltatrice.
Nessun danno o indennizzo potrà essere richiesto all' Amministrazione
Comunale per il mancato o cattivo funzionamento dell' impianto di diffusione
sonora, restando a carico della stessa la sola fornitura dell' energia elettrica .
La Ditta può procedere ad interventi migliorativi sull' impianto previa
autorizzazione del Servizio Sport e le spese di miglioramento sono a totale
carico della medesima, senza possibilità di rivalsa verso l'Amministrazione
Comunale alla scadenza della concessione.
La Ditta provvederà al funzionamento dell' Impianto tramite proprio personale,
al quale dovrà garantire il "passi " di concerto con la S.p.A. Pescara Calcio.
L' Amministrazione Comunale si riserva l’uso dell' Impianto direttamente o
indirettamente, in occasione di manifestazioni diverse da quelle previste nel
presente capitolato.
Art. 3 - PUBBLICITA’ ESCLUSA
Dal presente appalto resta esclusa la pubblicità in video mediante uso del
tabellone elettronico.
E' esclusa dalla stessa concessione ogni forma di pubblicità sulle sedute di
tutti i settori dello Stadio.
L'Amministrazione si riserva di affidare detta pubblicità ad altre Ditte, nei modi
o nelle forme che riterrà più opportuni.
La Ditta non potrà rifarsi sull' Amministrazione Comunale in nessun caso per
mancato introito conseguente a gara non disputata.
Art. 4 - AGGIUDICAZIONE - AMMONTARE DELL'APPALTO - MODALITA DI
PAGAMENTO
La gara verrà esperita mediante procedura aperta con offerte in aumento,
rispetto all’importo a base d’asta fissato in € 70.000,00 oltre IVA 20%.
La concessione in uso sarà aggiudicata alla Ditta, che avrà presentato l’offerta
più alta, la quale non potrà, comunque, essere inferiore all’importo a base
d’asta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta.
Il canone di concessione annuo, che risulterà dall' aggiudicazione del presente
appalto, è da intendersi riferito alla serie B; lo stesso sarà aumentato del 30%
in caso di promozione e partecipazione del sodalizio calcistico al Campionato di
serie A e diminuito del 30% in caso di retrocessione in campionati inferiori a
quelli di serie B.
L' Importo contrattuale annuo sarà versato all' Amministrazione in n 3 rate di
cui:
- la prima pari al 20%, contestualmente alla firma dell' atto, per il primo anno,
e per le successive annualità entro e non oltre il 30 Settembre;
- la seconda, pari al 60% entro e non oltre il 31 Dicembre dell' anno;
- la terza, pari del 20%, entro e non oltre il 31 Marzo dell' anno successivo;
- in caso di ritardo del versamento delle rate di cui sopra, superiore a 15 gg,
verrà applicata una penale pari al 10% della rata da pagare il cui importo
sarà immediatamente prelevato dalla cauzione di cui al successivo art. 6,
con l' obbligo di reintegro della stessa entro 30 giorni.
Art. 5 - DURATA DELL'APPALTO
L’appalto avrà durata triennale. L’Amministrazione potrà richiedere, sotto
riserva di legge, all’aggiudicatario di prendere possesso degli spazi per l’inizio
dell’attività, anche prima della stipula del contratto, fatta salva, comunque, la
preventiva aggiudicazione definitiva, la costitustione della cauzione e la stipula
della polizza assicurativa RC; trascorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta la
ditta incorrerà in una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo.
Decorsi inutilmente venti giorni, l’Amministrazione comunale si riserva la
facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e conseguentemente
all’incameramento della cauzione definitiva, oltre all’azione per il
riconoscimento del maggior danno.
Quanto sopra detto è valido anche in caso di ritardo dell’affidataria nella stipula
del contratto.
Art. 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Contestualmente all’inizio della concessione, la ditta aggiudicataria dovrà
costituire un deposito cauzionale in ragione del 5% dell’importo contrattuale
tramite fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta
esecuzione; la cauzione sarà svincolata solo dopo il pagamento di tutte le
somme dovute dalla Ditta.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico
della Ditta aggiudicataria , senza diritto di rivalsa alcuna.
La Ditta, inoltre, dovrà stipulare, prima dell’inizio della concessione, una polizza
assicurativa R.C. verso terzi ( intendendosi terzo anche il Comune di Pescara)
con un massimale di € 1.000.000,00 a copertura integrale di qualsiasi danno
derivante a cose e a persone, ivi compreso il Comune di Pescara, connesse
all’espletamento del servizio.
Art. 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE
La ditta dovrà munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni di natura tecnica e
commerciale ed essere in regola con tutti i versamenti dovuti a titolo di
“canone” e di imposta per pubblicità.
La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme vigenti in materia di
assicurazioni di personale dipendente, di infortunistica sul lavoro, di oneri
assistenziali e previdenziali.
La medesima Dittà è tenuta, altresì, al rispetto di quanto specificatamente
previsto in materia di sicurezza dalle norme di cui ai DD L.vi n. 626/94; n.
494/96 e n. 528/99.
Il Comune di Pescara non sarà in alcun modo responsabile per eventuali
perdite, lesioni o danni subiti da persone o cose in conseguenza di
inadempienze da parte della Ditta, nè per la manutenzione e/o la conservazione
del materiale pubblicitario.
E’ fatto divieto all’aggiudicataria di accedere sulle piste e pedane dello Stadio
con qualsiasi mezzo meccanico e, conseguentemente, il carico e lo scarico
della tabellonistica pubblicitaria e/o altro materiale dovranno essere eseguiti
esclusivamente a mano.
La ditta, in occasione di manifestazioni diverse da quelle disciplinate dal
presente capitolato, previa richiesta del Responsabile del Servizio Sport, dovrà
rimuovere tutto il materiale pubblicitario, ed accantonarlo all'interno di uno
spazio,
appositamente
individuato
e
messo
a
disposizione
dall'Amministrazione.
Lo spostamento ed il posizionamento degli impianti pubblicitari dovrà avvenire
con cura, evitando, in particolare, il trascinamento dei medesimi sopra il manto
delle piste di atletica.
Alla scadenza del campionato di calcio, la Ditta concessionaria ha l'obbligo di
rimuovere tutto quanto installato all'interno dello stadio (tabelloni, tabelle, ecc.).
In caso di mancata rimozione l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio,
addebitando le spese alla Società concessionaria.
Per tutta la durata della concessione in uso, l'Amministrazione pone a
disposizione della Ditta uno spazio all'interno dello Stadio per lo stoccaggio dei
tabelloni non utilizzati ovvero rimossi per consentire la pubblicità ad altre Ditte,
in occasione di altre manifestazioni.
Art. 8 - RISOLUZIONE
L’ Ente procederà alla risoluzione contrattuale, nei casi di inadempimento della
Ditta aggiudicataria, ripetuto nel tempo o di gravità tale da menomare la fiducia
nell’esattezza dei successivi adempimenti.
A titolo di penalità ed indennizzo l’Ente, contestualmente alla risoluzione,
incamererà la cauzione di cui all’art. 6, fatte salve eventuali azioni di
riconoscimento per il maggior danno.
L’Amministrazione potrà recedere dal presente contratto , senza che la Ditta
possa chiedere il risarcimento dei danni subiti, per fatti e circostanze ad essa
non imputabili quali: sospensione del campionato; ritiro o fallimento della
squadra; inagibilità dello stadio, decretato da organi controllo o per motivi di
pubblica sicurezza, ecc.
Art. 9 - PERSONALE DIPENDENTE
La Ditta si obbliga:
a) adottare, procedure lavorative atte a garantire l'incolumità degli addetti
al servizio, degli atleti e dei terzi, e tali da evitare danni al pubblico, in
applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro;
b) a corrispondere al personale dipendente la retribuzione prevista dai
contratti, nonché a tutti gli adempimenti assicurativi, assistenziali e
previdenziali i quali si intendono a totale carico della Ditta aggiudicataria
anche in deroga a norme che disponessero l’obbligo del pagamento o
eventuali altri oneri a carico dell’ Amministrazione e con esclusione di
ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Pescara;
c) a fornire ai propri dipendenti specifici abiti di lavoro riconoscibili , a dotarli
di tesserino di riconoscimento atto all'immediata identificazione
dell’operatore. L'equipaggiamento dovrà essere idoneo per poter operare
in qualsiasi condizione meteorologica (neve, pioggia, ecc.).
L'Amministrazione comunale rimane comunque
intercorrenti tra la Ditta ed i dipendente della stessa.
estranea
ai
rapporti
Art. 10 - SUBAPPALTO - DIVIETO
E' assolutamente vietato il subappalto, sotto pena di immediata risoluzione del
contratto per colpa della ditta e di risarcimento a favore del Comune di Pescara
di ogni danno o spesa.
Art. 11 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative alla stipula del contratto di che trattasi, nessuna esclusa,
sono a totale carico della Ditta assuntrice dell'appalto medesimo.
Art. 12 - FORO COMPETENTE
Per ogni qualsiasi controversia, inerente al presente contratto, è competente
esclusivamente il foro di Pescara.
Art. 13 - RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio
alle norme di legge vigenti in materia, oltre che ai Regolamenti, con particolare
riferimento alle norme previste nel Regolamento dei contratti del Comune di
Pescara.