ûûûûû Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE E PER I DIPENDENTI E SOCI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE TERZIARIO SERVIZI "AEROPORTI" GESTIONE E SERVIZI IN APPALTO L'anno 1998 il giorno 28 del mese di settembre in Roma TRA C.N.A.I. - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori, rappresentato dal suo Presidente Orazio Renzo Di Renzo e da Giangiacomo Pagliaro, Eugenio Porta e Guglielmo Marcone; U.C.I.C.T. Unione Cristiana Italiana Commercio Turismo, rappresentata dal suo Presidente Nazionale Orazio Renzo Di Renzo e dai Consiglieri Nazionali Werther Nanni, Guglielmo Marcone, Rocco Vetrone, Manola Di Renzo e da Umberto Ferro, Salvatore Mele, Sabatino Sacripante, Raffaella Samorè, Vincenzo Sardano, Sabrina Padovano, Cosimo Mangia, Enzo Sulpizio, Roberto Lunerti, Antonio Cucurachi, Francesco Maldera, Severino Lupattelli, Pasquale Greco, Andrea Magoni, Gianni Tornassetti, Carmine Traversa E FE.NA.S.A.L.C. - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, rappresentata dal Segretario Generale Adriano Cosimati; C.I.S.A.L. - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, rappresentata dal Segretario Confederale Pietro Venneri e assistito da Eugenio Pagliaro e Vincenzo Russo SI E' STIPULATO il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende o dipendenti e soci delle Cooperative del settore Terziario e Servizi - "AEROPORTI" Gestione e Servizi in Appalto, esso si compone di: Premessa Indice Titoli n. 68 Articoli n. 127 Allegati A, B, C, D. Letto e approvato dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti. C.N.A.I. U.C.I.C.T. C.I.S.A.L. FE.NA.S.A.L.C. PREMESSA Tra le aziende associate alle organizzazioni CNAI, molte di quelle che esercitano l'attività di gestione e servizi in appalto negli aeroporti hanno ripetutamente chiesto all'UCICT di elaborare e stipulare, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, un CCNL specifico per la categoria. Sulla base delle linee portanti della contrattazione prodotta per le altre categorie, il CNAI e la CISAL hanno positivamente valutato l'opportunità di dar vita al presente CCNL, concordemente decidendo di adottare un articolato contrattuale più vicino alle esigenze di tanta parte dell'imprenditoria del settore, con forti spinte innovative rispetto alla metodica seguita dalla contrattazione tradizionale. Il CCNL che segue vuole riconoscere, alle aziende il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro; esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata dell'accordo. Come per tutti gli altri contratti finora sottoscritti dalle Associazioni CNAI con i sindacati CISAL, l'applicazione del presente CCNL è riservata esclusivamente alle aziende associate. La normativa che segue, infatti, non può essere estesa a tutte le aziende ricomprese nella categoria, proprio perché, nel rispetto della libertà di associazione costituzionalmente garantita, ciascun imprenditore ha facoltà di applicare ai propri dipendenti lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dal CCNL stipulato dall'associazione di appartenenza. E' peraltro da considerare che, per effetto della mancata attuazione dell'art. 39 Cost., nessun contratto di diritto comune può essere ritenuto valido erga omnes, neppure se stipulato da organizzazioni che pretendono di rappresentare tutti, ma in realtà rappresentano pochi. In tale carenza, quindi, ciascuna Organizzazione è legittimata alla stipula di contratti collettivi per i propri associati. E' così rispettato il dettato costituzionale, anche in relazione all'art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, con l'osservanza dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Tra le peculiarità della normativa che segue, speciale attenzione è stata riservata agli aspetti della formazione professionale dei lavoratori e alla loro riqualificazione, ritenendo che il settore, pur se dotato di presenze lavorative spesso efficacemente professionalizzate, è comunque carente di speciali professionalità rapportate alle differenziate tipologie aziendali. Una più organica disciplina è stata prevista per la contribuzione alla C.A.P. e per l'individuazione e la definizione delle prestazioni previdenziali e assistenziali da erogare, sia a favore dei lavoratori sia a favore degli imprenditori. A loro è altresì assicurato un sistema plurimo di servizi attraverso l'ENBOA, Ente Nazionale Bilaterale Organizzazioni Autonome, articolato in ambito territoriale con Enti Territoriali Bilaterali e Centri di Servizio, del quale le parti si impegnano a recepire e osservare le norme statutarie e regolamentari. E' riaffermato il principio della contrattazione a più livelli, riservando particolare rilevanza alla contrattazione locale e aziendale, quale strumento di indiscussa valenza per il riequilibrio delle disparità determinate dai fattori socio economici in ambito territoriale. Le parti ritengono, infine, di estrema importanza far ricorso all'utilizzo dello strumento legislativo del contratto di formazione e lavoro, attraverso il quale le aziende possono dare impulso agli istituti previsti e attivare i percorsi formativi più idonei per realizzare elevata competitività aziendale ed elevato standard qualitativo delle prestazioni rese dai lavoratori. Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO Art. 1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, relativamente al settore Terziario Servizi "Aeroporti - Gestione e Servizi in Appalto". L'adozione del presente CCNL è riservata esclusivamente, alle Aziende o alle Cooperative associate alle Organizzazioni datoriali stipulanti e si applica a tutti soggetti rappresentati dalle Parti contraenti. Le disposizioni del presente Contratto sono correlate e inscindibili tra di loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione e non sono cumulabili con nessun'altra regolamentazione pattizia. Esse costituiscono in ogni sua forma e nel suo insieme un trattamento minimo inderogabile per i lavoratori dipendenti. Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati o alle agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'Azienda o della Cooperativa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro. Fermo restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente accordo non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza alla data di applicazione, che restano a lui assegnata "ad personam", esclusione fatta nel caso derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto collettivo valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro. Dichiarazione a verbale 1. Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune anche appartenenti a diverse categorie merceologiche o servizi, aventi un unico titolare o un'unica ragione sociale il personale dipendente ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente Contratto. Dichiarazione a verbale 2. Le Organizzazioni stipulanti hanno inteso limitare l'adozione del presente accordo alle sole Aziende o Cooperative aderenti alle Parti contraenti, recependo i principi ispiratori dell'art. 39 della Costituzione. Titolo II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE Art. 2. La CISAL ha responsabilmente firmato il 22.12.94 il Protocollo sulla politica dei redditi e in quella sede e con quelli accordi la CISAL si è impegnata a comportamenti coerenti con gli impegni sottoscritti. Per parte sua l'UCICT ritiene di concordare con l'impostazione della CISAL e così, le Parti hanno inteso disciplinare la contrattazione, come appresso: a) contrattazione di I livello: Contratto nazionale di categoria; b) contrattazione di II livello: territoriale o integrativa "Aziendale". Art. 3. La contrattazione nazionale vuole riconoscere alle Aziende o alle Cooperative il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata dell'accordo. Il CCNL è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale da un'arte economica la cui durata e biennale. Per il rinnovo del Contratto nazionale è necessario che una delle Parti dia, 3 mesi prima delle relative scadenze, la disdetta presentando le proposte per un nuovo accordo per consentire l'apertura delle trattative. Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata. L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione pro grammato, applicato al minimo tabellare. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% dell'inflazione programmata, sempre calcolata sul minimo tabellare. Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL, l'indennità di vacanza cessa di essere corrisposta. Art. 4. La contrattazione collettiva sede territoriale o aziendale. di II livello sarà svolta in Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal CCNL, diversi non ripetitivi rispetto a quelli propri del Contratto nazionale. Alla contrattazione integrativa territoriale è demandato provvedere sulle seguenti materie specificamente individuate: e di a. possibilità di una diversa ripartizione, a norma dell'art. 22, comma 2, dell'orario normale di lavoro che, salvo diversa valutazione delle parti territoriali; b. determinazione dell'Elemento Territoriale Variabile o Elemento Territoriale Annuale. Detto elemento sarà concordato, in sede territoriale, tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti nel territorio, tramite le risultanze di indicatori nazionali e locali; c. partecipazione attiva nell'organismo territoriale paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, nonché la disciplina del Rappresentante per la sicurezza e dall'Ente Nazionale Bilaterale "ENBOA" d. partecipazione attiva nell'organismo territoriale per la disamina di approvazione dei contratti di formazione e lavoro, secondo la disciplina dell'Ente Nazionale Bilaterale "ENBOA" e le leggi vigenti; e. partecipazione attiva nell'organismo di conciliazione; f. partecipazione attiva in attuazione della disciplina della formazione professionale, anche in riferimento alla formazione esterna dell'apprendista, in conformità a quanto previsto dall'ENBOA; g. l'individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto; h. azioni in favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13.12.84 e delle disposizioni legislative nazionali o regionali in tema di parità uomo donna; i. la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga; l. la definizione di ulteriore ipotesi di applicazione del comma 1 dell'art. 23 della legge n. 56/87 e maggiori percentuali rispetto a quelle stabilite dal presente CCNL; m. indennità di presenza di cui all'art. 56; n. indennità di campo di cui all'art. 57; o. intervalli per la consumazione dei pasti e indennità di mensa; p. misura del risarcimento per rotture e smarrimenti oggetti; q. contratti a termine; r. decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore; s. determinazioni delle quote sindacali; t. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione territoriale del CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio; u. la contrattazione di II livello può, con previo accordo delle OO.SS. e le Organizzazioni datoriali nazionali, proporre soluzione diverse dal CCNL, in base alle esigenze e/o leggi regionali, esteso anche a una flessibilità salariale. L'accordo di II livello territoriale, ha durata quadriennale. Nell'arco di vigenza del presente CCNL potrà aversi una sola fase negoziale a livello territoriale da svolgere conformemente alla seguente procedura. Le richieste di stipula del Contratto integrativo devono essere presentate dopo 1 mese dal deposito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del presente accordo. Successivamente almeno 4 mesi prima della data di decorrenza prevista per gli effetti del Contratto territoriale, per consentire l'apertura delle trattative. Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente dalla presentazione delle richieste al termine di 60 giorni decorrente l'apertura delle trattative. Art. 5. La contrattazione "Aziendale" è limitata alle seguenti materie: a. alla determinazione per la modificazione sia più che in meno del "Elemento Territoriale Variabile o dell'Elemento Territoriale Annuale" di cui all'art. 53 del presente CCNL in relazione all'andamento economico dell'Azienda o della Cooperativa; b. indennità giornaliera di cui all'art. 56; c. indennità di campo di cui all'art. 57; d. qualifiche esistenti in Azienda o nella Cooperativa non equiparabili a quelle comprese nelle esemplificazioni del presente Contratto; e. distribuzione degli orari, dei turni di lavoro e degli eventuali riposi di conguaglio; f. articolazione dei turni di riposo settimanale nelle Aziende o nella Cooperativa; g. ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto quanto previsto dal presente CCNL; h. ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito dell'art. 9 della legge 20.5.70 n. 300. La contrattazione avverrà tra l'Azienda o la Cooperativa e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL ai relativi livelli di competenza. Titolo III - DECORRENZA - DURATA Art. 6. Il presente Contratto decorre dal 1° ottobre 1998 e scadrà il 30 settembre 2002, per la materia di natura economica scadrà il 30 settembre 2000. Il Contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo. Titolo IV - ESCLUSIVITÀ DI STAMPA - ARCHIVIO CONTRATTI - DISTRIBUZIONE CONTRATTI Art. 7. Il presente Contratto conforme all'originale, è stato edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. Art. 8. In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell'art. 17 della legge n. 963/88, le Parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) - Archivio Contratti via David Lubin, 2 - Roma, copia del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro. Inoltre ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 318 del 14.6.96 convertito con modificazioni nella legge n. 402 del 29.7.96, il presente CCNL, a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e agli Enti Previdenziali e Assistenziali. Art. 9. Le Parti in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, convengono di assegnare al presente CCNL, anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro finalizzato sia all'estensione, di comune accordo, della rappresentanza delle Parti firmatarie sia al servizio ai lavoratori che dall'applicazione del Contratto ne scaturisce. Con tale valenza testo contrattuale. vanno considerati gli allegati contenuti nel Per il loro utilizzo avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente CCNL. Art. 10. Le Aziende o le Cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo dipendente in servizio e neo assunto copia del presente CCNL. Con la suddetta distribuzione le Parti considereranno assolto l'obbligo aziendale di affissione di cui all'art. 7, comma 1 della legge 20.5.70 n. 300. Titolo V - MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO Art. 11. Fermo restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze delle Aziende o delle Cooperative, degli strumenti di legge, le Parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro. Le Parti altresì, s'impegnano a ricercare congiuntamente a livello regionale o per singole aree subregionali, anche con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di: a. definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazioni, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e surroga; b. promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti lavoro; c. incontri con gli enti Regione per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore e conseguentemente verificare la possibilità dell'utilizzazione degli impianti, dell'occupazione e del prolungamento della stagione con le previsioni dei relativi periodi di occupazione, della formazione e qualificazione e riqualificazione professionale. Titolo VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - PAGA BASE NAZIONALE Art. 12. I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 10 livelli, di cui 2 Quadri, alle quali corrispondono 10 livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili. I valori minimi mensili sono quelli di seguito riportati. L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie, verrà effettuata sulla base delle declaratorie e profili sotto enunciati. I profili rappresentano le caratteristiche essenziali contenuto professionale delle mansioni in esse considerate e valore del hanno esemplificativo minimo. Resta fermo che l'assegnazione dei lavori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni degli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle Parti. Le Parti demandano all'Ente Nazionale Bilaterale "ENBOA" il compito di approfondire i temi connessi alla classificazione del personale. I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti contraenti del presente CCNL. Area Quadri. Ai sensi della legge n. 190 dell'1.3.85 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6 e 4 del RDL n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione e preparazione professionale specialistica, conseguentemente rientrano in questa area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate. Quadro A. Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'Azienda o della Cooperativa che svolgono con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento e il controllo dei diversi settori e servizi dell'Azienda o della Cooperativa. Esemplificazione: 1. Direttore. Quadro B. Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, l'attuazione degli obiettivi dell'Azienda o della Cooperativa correlativamente al livello di responsabilità a loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale e operativa. Esemplificazione: 1. Vice Direttore. I livello. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative e autonomie operative e ai quali sono affidate nell'ambito della responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva nell'Azienda o nella Cooperativa e cioè: Esemplificazione: 1. capo responsabile aree tecnico; 2. capo responsabile aree amministrativo; 3. capo responsabile analista sistemista; 4. capo responsabile del coordinamento di più servizi; 5. tecnico controllo volo; 6. capo responsabile aree operative; 7. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta esemplificazione. II livello. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito e in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti di uffici e reparti, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè: Esemplificazione: 1. capo servizio amministrativo; 2. capo servizio personale; 3. capo C.E.D.; 4. analista - programmatore C.E.D.; 5. assistente al direttore: intendendo per tale il lavoratore che svolge con autonoma iniziativa, nell'ambito delle disposizioni ricevute dalla direzione, funzioni di coordinamento, collegamento, ispettive e di controllo di reparti e uffici avvalendosi della propria particolare esperienza professionale, acquisita nell'ambito dei diversi settori; 6. Tecnico controllo voli; 7. responsabile impianti tecnici: intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità di tutti gli impianti, ne programmi la manutenzione ordinaria e straordinaria in forma organica nell'ambito delle disposizioni ricevute, proponga eventuali modifiche, tecniche degli impianti, coordini l'attività del personale addetto, e svolga funzioni di coordinamento degli altri servizi ad esso affidati, rispetto ai quali abbia la responsabilità di attuare gli indirizzi organizzativi; 8. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta esemplificazione. III livello. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche responsabilità di coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori e cioè: Esemplificazione: 1. impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo; 2. impiegato addetto al controllo amministrativo; 3. corrispondente in lingue estere; 4. programmatore C.E.D.; 5. capo linea catering; 6. capo squadra operatori specializzati aeronautici; 7. addetto controllo e gestione sistemi informatici; 8. addetto tariffe; 9. addetto tours e charters; 10. addetto relazioni clientela; 11. addetto cartografia; addetto simulatori; 12. addetto gestione spazio C.R.C.; 13. flight si spatcher; 14. istruttore; 15. addetto ufficio tecnico di controllo; 16. addetto elaborazione documenti tecnici; 17. addetto elaborazione norme tecniche; 18. programmatore elettronico personale navigante; 19. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta esemplificazione. IV livello. Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: Esemplificazione: 1. addetto a macchine elettroniche; 2. addetto trattamento correttivo e conservazioni dati; 3. addetto collegamento elaborazioni dati; 4. operatori di sistemi di telecomunicazioni; 5. impiegato di concetto: addetto all'amministrazione del personale; addetto attività contabili; addetto attività documentazione amministrativa/tecnica; disegnatore di progetti; addetto alla gestione scorte; addetto alle gestione varie; 6. addetto di agenzia; 7. addetto ala biglietteria e/o vendite telefoniche; 8. segretaria del direttore; 9. addetto aree tecniche/gestionali/amministrative/commerciali; 10. addetto attività di supporto vendita / traffico / marketing/ addestramento; 11. addetto laboratorio chimico; 12. operai specializzati super o capi squadra; 13. operatore aeronautico addetto accessori elettrici e elettromeccaniche; 14. operatore aeronautico addetto accessori elettronici; 15. operatore aeronautico addetto accessori idraulici/pneumatici; 16. operatore aeronautico addetto accessori meccanici; 17. operatore aeronautico addetto complessi elettronici o meccanici simulatori; 18. operatore aeronautico addetto macchine utensili per i lavori aeronautici; 19. operatore aeronautico addetto trattamenti termici; 20. operatore aeronautico addetto strumenti; 21. operatore aeronautico meccanico strumentista; 22. elicista; 23. elettronico d'aeromibile; 24. saldatore aeronautico; 25. aggiustatore aeronautico; 26. meccanico motorista e/o montatore di aeromobili; 27. radiatorista di aeromobili; 28. addetto al controllo non distributivi per i lavori aeronautici; 29. addetto aids ins/mpd; 30. operatore aeronautico addetto all'assistenza tecnica di volo; 31. addetto manutenzione/revisione modulare motori aeromobili; 32. addetto trattamenti galvanici e plasma; 33. addetto manutenzione impianti di cabina 34. addetto controllo rendicontazione dati traffico; 35. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta esemplificazione. V livello. Appartengono a questo livello i lavoratori che in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro, cioè: Esemplificazione: 1. addetto amministrazione del personale al controllo amministrativo, alla segreteria, al controllo merci e movimento; 2. centralinista con lingue estere; 3. addetto alle macchine elettroniche; 4. addetto di segreteria; 5. addetto vendite ed esazioni; 6. operai specializzati di 1°: addetto alla manutenzione automezzi; saldatore; addetto agli impianti elettrici ausiliari; addetto agli impianti idraulici e/o pneumatici ausiliari; addetto revisione e manutenzione poltrone aeromobili; tappezziere; meccanico di cabina; ebanista; fabbro meccanico; operaio computerista; verniciatore; fuochista; addetto allestimento aeromobili; manutentore d'impianti, mezzi e attrezzature; addetto revisione gomme e mozzi aeronautici; giardiniere; cuoco; pasticciere; macellaio; cameriere; infermiera professionale; magazziniere; e similari; 7. addetto alla sicurezza; 8. addetto alla vigilanza; 9. addetto al controllo delle attrezzature aereoportuali; 10. addetto gruppi cargo; 11. altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella suddetta esemplificazione. VI livello. Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguata capacità tecnico - pratiche comunque acquisite che seguono lavori di normale complessità e cioè: Esemplificazione: 1. dipendenti diplomati che abbiano comunque acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro: 2. centralinista con conoscenza di lingue estere; 3. addetto alla registrazioni dati; 4. operatore telex di trasmissione e ricezione terminali; 5. addetto allestimento borse navigazione; 6. addetto documentazione; 7. addetto verifica documenti e codifica; 8. receptionist; 9. addetto allestimento e distribuzione pubblicazione; 10. addetto deposito bagagli; 11. cassiere; 12. addetto contabilizzazione e ricezione buoni mensa; 13. distributore di magazzino; 14. addetto operazioni scalo merci e posta; 15. infermiera generica; 16. addetto alla ricezione e spedizione materiale tecnico; 17. addetto al magazzino catering; 18. operatore unico aeroportuale; 19. addetto ai trasporti interni; 20. addetto imbarco catering voli nazionali; 21. addetto alla conduzione automezzi e/o attrezzature e autoveicoli speciali; 22. operai qualificati di 2°: cuoco - macellaio - meccanico pasticciere - giardiniere - falegname - elettricista - saldatore verniciatore cameriere - barista-magazziniere e similari; 23. addetto alla sorveglianza; 24. addetto alla documentazione di bordo; 25. addetto alla distribuzione di carburante; 26. altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella suddetta esemplificazione. VII livello. Appartengono a questo che richiedono un normale conoscenze professionali, cioè: livello i lavoratori che addestramento pratico ed svolgono attività elementare Esemplificazione: 1. impiegati generica che svolgono mansioni tali da richiedere una preparazione e pratica d'ufficio 2. operai che eseguono lavori per i quali è sufficiente un breve periodo di tirocinio o lavori e servizi particolari per i quali occorre qualche specifica attitudine o conoscenza conseguibile con breve tirocinio: addetto carico scarico banchina; addetto alle cucine: con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni e dell'ambiente di lavoro; aiuto generico; fattorini autista; aiuto magazziniere; addetto biancheria; addetto prelievo e smistamento posta; addetto ultrasuoni - scadmiatura - lavaggio - sverniciatura; guardasala; addetto pulizie con utilizzo e conduzione mezzi semplici; addetto carico scarico banchina/lavaggio catering; addetto alla distribuzione attrezzature; addetto vettovagliamento a bordo; addetto forcelle; addetto pulizia aeromobili; inserviente mensa; addetto movimento merci; 3. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nelle suddetta esemplificazione. VIII livello. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate, cioè: Esemplificazione: 1. personale di fatica e/o pulizia - trasporto di materiali o bagagli; 2. lavoratori di primo impiego che eseguono semplici lavori d'ufficio. Si considera personale di primo impiego quello che non abbia compiuto o anche presso diverse aziende un biennio di servizio nella specifica mansione, come: dattilografi, centralinisti, addetti a mansioni di scritturazione, addetti alla perforazione e all'inserimento dati nell'elaboratore; 3. lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni come aiuto agli operai di livello superiore; 4. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta esemplificazione. Dichiarazione a verbale. Agli effetti dell'interpretazione e dell'applicazione del presente Contratto collettivo la dizione "lavoratore e/o dipendente" si intende indicativa della categoria, quadri, impiegati e operai. Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di quadri, impiegati od operai. Art. 13. Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale mensile con le relative decorrenze sottoelencate. Classificazione del personale Minimo Tabellare 1.10.98 (a) Minimo tabellare 1.10.99 (a) Quadro A Quadro B Liv. I Liv. II Liv. III Liv. IV Liv. V Liv. VI Liv. VII Liv. VIII 1.712.000 1.522.000 1.350.000 1.160.000 1.046.000 939.000 824.000 761.000 736.000 634.000 1.747.000 1.552.000 1.337.000 1.183.000 1.067.000 958.000 841.000 776.000 750.000 646.000 Paga base 1.10.99 Contingenza (b) Paga base Nazionale 1.10.98 (c) 1.031.000 1.021.000 1.020.000 1.010.000 1.003.000 997.000 992.000 989.000 988.000 892.000 2.743.000 2.543.000 2.370.000 2.170.000 2.049.000 1.936.000 1.816.000 1.750.000 1.724.000 1.526.000 2.778.000 2.573.000 2.397.000 2.193.000 2.070.000 1.955.000 1.833.000 1.765.000 1.738.000 1.538.000 Dichiarazione a verbale. Le Parti per eliminare ogni ombra di dubbio sul significato dei vari termini di retribuzione indicati nel presente CCNL, danno atto di quanto segue: 1. la per "Minimo Tabellare" si intendono gli importi contrassegnati con lett. (a) nelle colonne 2 e 3 della tabella sopra riportata; 2. per "Contingenza" si intendono gli importi indicati con la lett. (b) nella colonna 4 della tabella sopra riportata; 3. per "Paga Base Nazionale" si intendono gli importi contrassegnati con la lett. (c) nella colonna 5 e 6; 4. Per "Retribuzione di Fatto" si intende la somma percepita dal lavoratore, comprensiva di: paga base nazionale, eventuali scatti di anzianità, terzi elementi ecc.. Titolo VII - MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTO MANSIONI - JOLLY Art. 14. Il dipendente che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche, sarà qualificato nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le mansioni relative alla qualifica superiore abbia rilievo sensibile e prevalente, sul complesso delle attività dallo stesso svolte. Art. 15. Al dipendente che viene normalmente adibito per oltre 2 mesi a mansioni per le quali è prevista una retribuzione superiore a quella che percepisce, deve essere corrisposta la retribuzione propria della nuova mansione. Qualora l'esercizio di mansioni si prolunghi oltre 4 mesi consecutivi, il dipendente acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori non abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore. Art. 16. Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'Azienda o la Cooperativa non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo produzione presente nell'Azienda o nella Cooperativa. L'inquadramento dei jolly sarà al livello immediatamente a quello della generalità delle singole mansione svolte. superiore Titolo VIII - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - VISITA MEDICA - ESCLUSIONE DELLE QUOTE DI RISERVA Art. 17. L'assunzione del personale sarà effettuato secondo le norme di legge. L'assunzione seguenti indicazioni: dovrà risultare da atto scritto, contenente le 1. data di assunzione e luogo dove è destinato a svolgere il lavoro; 2. la durata del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato; 3. la durata del periodo di prova, se è diverso da quello previsto dal presente Contratto; 4. la qualifica e il livello d'inquadramento; 5. il trattamento economico; 6. gli elementi di cui alla direttiva CEE n. 91/533 del 14.10.91. La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o la ragione soci e, l'indirizzo, codice fiscale, la posizione INPS del datore di lavoro e/o società, nonché tutti quei dati o notizie previste per legge. L'Azienda o la e contemporaneamente presente Contratto. Art. 18. Cooperativa alla lettera deve di consegnare assunzione gratuitamente copia del Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti: 1. 2. ne libretto di lavoro e tesserino di disoccupazione; documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che sono in possesso; 3. libretto di indennità sanitaria" per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto per legge; 4. documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali; 5. accettazione della lettera di assunzione; 6. attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito; 7. certificato di servizio eventualmente prestato presso altre Aziende o Cooperative; 8. certificati o diplomi degli studi compiuti oppure diplomi od attestati di corsi di addestramento frequentati; 9. altri documenti e certificati che l'Azienda o la Cooperativa richiederà per proprie esigenze. Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere il certificato penale di data non superiore a 3 mesi. Il lavoratore dovrà dichiarare all'Azienda o alla Cooperativa la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti. Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà produrre il titolo di studio e/o dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti. L'Azienda o la Cooperativa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. Art. 19. Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'Azienda o della Cooperativa per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato. Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletare altre che non sono compatibili, per la maggior gravosità, con la propria idoneità fisica. Il datore di lavoro ha la facoltà di fare controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico. Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore. Art. 20. In considerazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 della legge 23.7.91 n. 223, non sono computati ai fini della determinazione delle quote di riserva: a. I le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei livelli e II; b. le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei livelli III, IV e V a condizione che abbiano già prestato servizio presso imprese del medesimo settore o che siano in possesso di un titolo di studio od attestati professionali attinenti alle mansioni da svolgere. Titolo IX - PERIODO DI PROVA Art. 21. La durata massima del periodo di prova non potrà superare: Livelli Quadro A e B Livello I Livello II Periodo 180 giorni 150 giorni 75 giorni Livello III Livello IV e V Livello VI Livello VIII Apprendisti 45 30 20 15 30 giorni giorni giorni giorni giorni Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate effettivamente prestate, fermo restando il termine massimo di 6 mesi previsto dall'art. 10, della legge 15.7.96 n. 604. Nel corso del periodo di prova e al termine dello stesso, il periodo di lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al trattamento di fine rapporto. Il lavoratore in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia, di esperire la prova per il tempo minimo necessario, di fruire anche del "mini comporto", ma non ha diritto di ricevere durante il periodo di assenza per malattia la retribuzione. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà cumulato nell'anzianità di servizio. Titolo X - ORARIO DI LAVORO Art. 22. Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni le deroghe relative. e L'orario normale di lavoro effettivo per la generalità delle Aziende o delle Cooperative è fissato in 40 ore settimanali, distribuito su 5 o 6 giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione. Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa. Conseguentemente quelle non sono comprese nella dizione di cui sopra occupazioni che richiedono per loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia. La durata normale di lavoro per i dipendenti con mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia di cui all'art. 29 è fissato nei limiti previsti dalla legge vigente. La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddiviso in più di 3 frazioni, la cui durata e determinazione, compreso i turni di riposo settimanali e i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro. Diverse condizioni di orario sono demandate alla contrattazione integrativa provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal datore di lavoro. Parteciperanno a livello locale alla contrattazione aziendale OO.SS. locali stipulanti. le Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni della legge e in relazione alle particolari esigenze del settore turismo, e all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti, al fine di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo ai flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro a 2080 (40x52) viene maggiorato sino a 2200 ore, potrà essere ridistribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 ore e per un massimo di 4 mesi l'anno e dovrà essere recuperato nei mesi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10% (Orario ultrasettimanale). La contrattazione aziendale potrà disciplinare la possibilità il lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa estensione temporanea (Flex-time). La contrattazione possibilità aziendale potrà inoltre disciplinare la per della condivisione a 2 o più lavoratori dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (Job-sharing). Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutto il personale interessato, l'orario di lavoro con indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro. Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà uscire dall'Azienda o dalla Cooperativa senza esserne autorizzato. Dichiarazione a verbale 1. Le Parti ribadiscono che quanto appresso mai considerato orario di lavoro effettivo. riportato non verrà Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come: il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, la consumazione dei pasti e colazioni, il pernottamento non è considerato tempo a disposizione del datore di lavoro. Dichiarazione a verbale 2. Le Parti in relazione all'orario di lavoro di cui al presente articolo, affermano la volontà di perseguire nel corso della validità contrattuale una progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso nell'ambito di una politica generale riduttiva per favorire l'occupazione con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore. Titolo XI - ORARIO DI LAVORO DI FANCIULLI E ADOLESCENTI Art. 23. L'orario di lavoro dei fanciulli di età inferiore ai 15 anni, che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali. L'orario di lavoro dei fanciulli minori di età tra i 15 anni compiuti e i 18 anni compiuti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno mezza ora ai sensi della legge n. 977/67 ed eventuali modificazioni. Dichiarazione a verbale. L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non sono cumulabili con le interruzioni sopra previste: L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata. L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte, insieme agii altri orari. Titolo XII - LAVORO DOMENICALE - FESTIVO - NOTTURNO Art. 24. Le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nella giornata di domenica saranno retribuite con una maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla paga base nazionale, quale corrispettivo del maggior disagio per il lavoro prestato. Art. 25. Le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nelle giornate festive di cui all'art. 43 del presente CCNL, sarà retribuito con una maggiorazione del 20% da calcolarsi sulla paga base nazionale. Art. 26. Per lavoro notturno si intende il lavoro svolto dalle ore 24 alle ore 6 e verranno retribuiti con la maggiorazione del 20% calcolata sulla paga base nazionale. Per il personale con qualifica notturna la maggiorazione di cui sopra compete nella misura del 10% in quanto nella specificità della loro prestazione si è già tenuto conto ai fini dell'inquadramento dei relativi livelli retributivi. Al personale che sostituisca quella con la qualifica notturna, compete la normale maggiorazione del 20%. Titolo XIII - LAVORO STRAORDINARIO Art. 27. Il lavoro straordinario, notturno e festivo viene retribuito con le seguenti percentuali di maggiorazione, da calcolarsi sulla retribuzione di fatto. 1. 2. 3. 4. Lavoro Lavoro Lavoro Lavoro straordinario straordinario straordinario straordinario diurno diurno festivo notturno notturno festivo Per lavoro straordinario s'intende l'orario contrattuale oltre la 40a ora. 25% 40% 40% 45% quello prestato dopo Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili nel senso che la maggiore assorbe la minore. In caso di lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei limiti del presente CCNL e di quelli di legge, il lavoro straordinario non trasforma la prestazione lavorativa oltre l'orario normale in prestazione lavorativa ordinaria né trasforma il relativo compenso straordinario in compenso ordinario. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria a carattere individuale nel limite di 250 ore annue. I lavoratori motivo, dal prestare presente Contratto. non potranno esimersi, senza giustificato e valido lavoro straordinario entro i limiti fissati Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Per quanto non previsto dal presente articolo lavoro straordinario, valgono le norme di legge. in dal ove materia non di Titolo XIV - PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE DI ORARIO Art. 28. Le Parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del RDL 15.3.23 n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro i dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni. A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'Azienda o della Cooperativa o di un reparto di essa con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3, n. 2 del R.D. 10.9.23 n. 1955). I dipendenti di cui sopra hanno diritto a un'indennità nella misura del 15% della paga base nazionale. speciale Titolo XV - PERSONALE CON ORARIO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA Art. 29. Sempre in osservanza della tabella indicante le occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del DRL 15.3.23 n. 692, approvato con R.D. del 6.12.23 n. 2657 e pubblicata nella G.U. n. 299 del 21.12.23, sono considerati tali le seguenti figure professionali: a. b. c. d. e. f. g. h. i. e custodi; guardiani diurni e notturni; portieri; uscieri e inservienti; commessi di negozio nelle città con meno di 50 mila abitanti; persone addette ai lavori di carico e scarico; addetti ai centralini telefonici; personale addetto all'estinzione degli incendi; personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione inumidimento. Le attività di cui al R.D. 6.12.23 n. 2637 possono anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia. riguardare L'orario di lavoro per i dipendenti si cui dedite alle attività di cui sopra è fissato secondo i limiti di legge, ma viene demandato alla contrattazione integrativa di II livello nastri di orario diverso. Titolo XVI - SOSTE - SOSPENSIONE - RIDUZIONE D'ORARIO - RECUPERI Art. 30. Per soste di breve durata, quanto nel loro complesso non superano 30 minuti, dovute a causa di forza maggiore non si tiene conto delle soste i stesse nel conteggio della retribuzione; qualora tale sosta dovesse perdurare e l'Azienda o la Cooperativa trattiene il dipendente, allo stesso dovuta la corresponsione di tutte le ore di presenza. Art. 31. In caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione, per tutti i periodi della sospensione. La norma pubbliche calamità, da scioperi. di cui al precedente comma non si applica nel caso di eventi atmosferici straordinari, casi di forza maggiore o Art. 32. In caso di diminuzione del lavoro, constatata anche dai lavoratori, il datore di lavoro può accordarsi con i propri dipendenti per una sospensione dal servizio a rotazione per periodi non superiori a 10 giorni. In tal periodo non decorrerà alcuna retribuzione e alcuna mensilità aggiuntiva ad esclusione del TFR. non matura Art. 33. Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendentemente dalla volontà del dipendente o dell'Azienda o della Cooperativa è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo. I conseguenti 10 giornaliere. prolungamenti di orario non possono eccedere le ore Titolo XVII - RIPOSO SETTIMANALE - PERMESSI Art. 34. Il dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente Contratto fa esplicito riferimento. Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle Aziende o nelle Cooperative e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale. Art. 35. Durante l'orario di lavoro il dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'Azienda o dalla Cooperativa senza esserne autorizzato. Brevi permessi retribuiti, da chiedere normalmente durante la prima ora di lavoro, saranno concessi per giustificati motivi. I permessi retribuiti sono complessivamente 16 ore annue. Detti permessi retribuiti sono concessi a richiesta del dipendente tenendo conto delle esigenze di lavoro dell'Azienda o della Cooperativa. Nel caso in cui le ore di permesso retribuite non vengono in tutto in parte usufruite, il lavoratore ha diritto comunque alla corresponsione della relativa retribuzione. In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante di lavoro nella misura massima di un ora al giorno. Titolo XVIII - PERMESSI STRAORDINARI - CONGEDO PER MOTIVI FAMILIARI o ore Art. 36. Le Parti convengono che il dipendente ha diritto a permessi straordinari retribuiti per i casi sottoelencati: a. b. c. o matrimonio di un figlio: 1 giorno; nascita o adozione di un figlio: 2 giorni; decesso del coniuge, di un genitore, di un figlio, di un fratello sorella, di uno dei suoceri o di uno dei nonni: 1 giorno. Art. 37. In caso di comprovata disgrazia familiare legati da stretto vincolo di parentela o di affinità (I grado, eccezionalmente II grado), nei casi di gravi calamità, il lavoratore avrà il diritto a un congedo straordinario retribuito sarà strettamente rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dall'evento calamitoso, con un limite massimo di 5 giorni di calendario. In altri casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuiti o dalle ferie annuali. Titolo XIX - INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI Art. 38. La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo mezz'ora a un massimo di 2 ore, e viene stabilito dal datore di lavoro. Titolo XX - CONGEDO PER MATRIMONIO Art. 39. Al lavoratore non in prova sarà concesso in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario. Durante il periodo di congedo per gli impiegati decorrerà la normale retribuzione mensile. L'operaio e l'apprendista hanno diritto al pagamento di 80 ore di normale retribuzione. Per gli operai e gli apprendisti il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall'Azienda o dalla Cooperativa via anticipata è comprensivo dell'assegno INPS. La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore, casi eccezionali, con anticipo di 6 giorni di calendario. salvo La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 30 giorni successivi al termine del periodo di congedo tramite il certificato di matrimonio. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per dipendenti con contratto a termine. i Titolo XXI - PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI Art. 40. In attuazione dell'art. 10 della legge n. 300/70 le Aziende o le Cooperative con non meno di 50 dipendenti, concederanno nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi permessi retribuiti e non ai lavoratori, non in prova, che intendano corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 21.12.53 n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19.1.47 n. 86. a. lavoratori studenti universitari. A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto. Per gli permesso esami di diploma universitario e di laurea i giorni di retribuiti sono elevati a 5. Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere potranno essere concessi a richiesta, non retribuiti, sino a un 20 giorni l'anno. b. esami massimo di lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali. A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono giorni degli esami di diploma. Ai lavoratori predetti possono essere concessi, per motivo di studio, permessi non retribuiti fino a un massimo di 15 giorni nel corso dell'anno. Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere gli esami di diploma, potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino a un massimo di 30 giorni. Il lavoratore che chiederà di assentarsi ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'Azienda o alla Cooperativa, nei limiti e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali limiti di norma non saranno inferiori al trimestre. L'Azienda o delle certificazioni presente articolo. la Cooperativa potrà richiedere la necessarie all'esercizio dei diritti di produzione cui Le Parti concordano in ogni caso deve essere garantito svolgimento della normale attività. lo al Eventuali permessi spettanti per lo stesso fine in forza di accordi aziendali non sono cumulabili con le ore di permesso riconosciute dal presente articolo. Titolo XXII - PERMESSI PER ELEZIONI Art. 41. Ai sensi dell'art. 11 della legge 21.3.90 n. 3, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi dalla Repubblica o dalle Regioni, coloro che adempiano funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Titolo XXIII - SERVIZIO MILITARE Art. 42. In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al DLCPS 13.9.46 n. 303. Al lavoratore ripresentandosi nei termini di 30 giorni di cui al citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sarà riconosciuto - agli effetti dell'anzianità - il periodo trascorso sotto le armi. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi vigenti, comunque il dipendente ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto. Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza il diritto al riconoscimento dei benefici di cui sopra. Titolo XXIV - FESTIVITÀ - FERIE Art. 43. Sono considerati festivi, quindi dovranno essere giorni appresso specificati: a. festività nazionali - 25 aprile - ricorrenza della Liberazione; 1 maggio - Festa dei lavoratori. b. festività infrasettimanali - il 1° giorno dell'anno; l'Epifania; il giorno del lunedì di Pasqua; il 15 agosto - festa dell'Assunzione; il 1° novembre - Ognissanti; l'8 dicembre - Immacolata Concezione; il 25 dicembre - Natale; il 26 dicembre - S. Stefano; la solennità del Santo Patrono. retribuiti, i In considerazione delle particolari caratteristiche delle Aziende o delle Cooperative il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali. Relativamente alle festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e SS. Pietro e Paolo), di cui alla legge n. 54/77, e successive modificazioni DPR 28.12.85 n. 792, si fa riferimento all'art. 51 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l'orario normale settimanale prevista dalle legge, il trattamento economico per le festività è pari alle ore effettivamente lavorate. A tutto il personale assente nella giornata di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione di fatto senza alcuna maggiorazione. Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari. Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di cui all'art. 25 del presente CCNL. Per le festività soppresse del 2 giugno e del 4 novembre ai dipendenti è corrisposto dall'Azienda o dalla Cooperativa 2 giornate di permesso retribuite. Art. 44. Il personale dipendente di cui al presente Contratto ha diritto un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giornate lavorative, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni. Compatibilmente con le esigenze dell'Azienda o della Cooperativa, e quelle a dei dipendenti è in facoltà del datore di lavoro di stabilire un periodo di ferie pari a 2 settimane. Le ferie non potranno essere frazionate in più di 3 periodi. Le ferie sono irrinunciabili. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il lavoratore nel corso del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la retribuzione di fatto di cui all'art. 52. In caso di licenziamento o dimissioni, spetteranno al dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno. Titolo XXV - MATERNITÀ Art. 45. I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Le parti concordano che la disposizione della legge 31.12.71 n. 1204, in materia di permessi post-parto, trovino applicazione in alternativa alla madre, anche nei confronti del padre lavoratore ai sensi, per gli effetti e alle condizioni previste dalla legge n. 1204/71, dell'art. 7, nonché dalla sentenza n. 1/87 della Corte Costituzionale. La lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro entro 15 giorni successivi al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficiale di stato civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal RDL 15.10.36 n. 2128. Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro: a. per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b. per 3 mesi dopo il parto; c. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso. d. per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c); e. per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni. Diritto riconosciuto anche al padre lavoratore anche se figlio è adottivo o affidato ai sensi della legge 4.5.83 n. 184; f. durante il 1° anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto alla lavoratrice madre di uscire dall'Azienda o dalla Cooperativa; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'Azienda. Quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro. Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, ad eccezione del 20% della 13a mensilità (art. 30 DPR 21.5.53 n. 568). Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto a un'indennità pari all'80% e al 30% della normale retribuzione posta a carico dell'INPS, come stabilito dall'art. 74 della legge 23.12.78 n. 833. Indennità anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29.2.80 n. 33. L'importo anticipato da datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29.2.80 n. 33. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a termine o stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto ai sensi del comma 6 dell'art. 1 della legge 29.2.80 n. 33. I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lett. a), b), e c) devono essere computati agli effetti indicati dall'art. 6 della legge 30.12.71 n. 1204. Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lett. d) è computabile solo ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 30.12.71 n. 1204. La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge "licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'Azienda o della Cooperative, ultimazione per la quale la lavoratrice era assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza dei termini per il quale era stato stipulato". Titolo XXVI - ASPETTATIVA - ASPETTATIVA PER MALATTIA O PER INFORTUNIO Art. 46. Al dipendente che ne faccia richiesta può essere concessa una aspettativa senza retribuzione altro effetto. e senza decorrenza dell'anzianità o alcun Il dipendente che entro 7 giorni della scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario. L'Azienda o la Cooperativa qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che hanno giustificato la concessione può richiedere al dipendenti di riprendere il lavoro nel termine di 7 giorni. Art. 47. Al dipendente, ammalato o infortunato sul lavoro a sua richiesta l'aspettativa sarà prolungata per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni, alle seguenti condizioni: a. che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici; b. che non si tratti di malattie croniche o psichiche; c. che il periodo richiesto sia considerato di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità o alcun altro effetto. Titolo XXVII - MALATTIE - INFORTUNI Art. 48. L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento; inoltre il dipendente deve trasmettere entro 2 giorni il relativo certificato medico. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto e il datore non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL e all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o ritardo stesso. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le assenze scaturite da malattia o infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo o mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali. In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente trattamento: A. 1. al Periodo di comporto. In caso mantenimento di del malattia il dipendente, non in prova, ha posto di lavoro per assenza continuativa diritto fino a un massimo di 6 mesi (180 giorni di calendario), anche a cavallo di 2 anni solari, per anzianità fino a 2 anni; 2. in caso di malattia o di malattia professionale il dipendente, non in prova, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino a un massimo di 12 mesi (365 giorni di calendario) nel periodo di 3 anni, o periodo inferiore dovute anche ad eventi morbosi diversi, per i dipendenti aventi anzianità di servizio di oltre 2 anni; 3. in caso di infortunio sul lavoro il dipendente non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto al dipendente medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente istituto; 4. in caso di malattia professionale il dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità; 5. per il personale assunto a termine, la conservazione del posto è comunque limitata al solo periodo di stagione o di ingaggio. Qualora sopra l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati è facoltà del datore di lavoro risolvere il rapporto lavoro senza obbligo di preavviso. di Il dipendente che presti servizio in Aziende o in Cooperative addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30.4.62 n. 283, ha l'obbligo in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico attestante che egli non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima. B. Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia, infortunio o malattia professionale l'Azienda o la Cooperativa corrisponderà al dipendente, quanto appresso: a. Caso malattia. 1. (periodo di carenza) il 1° giorno di malattia è ha carico del lavoratore; sono a carico del datore di lavoro i successivi 2 giorni. Nel caso in cui la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti 3 giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro; 2. a un'indennità da parte dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro è a suo carico un'integrazione in modo da raggiungere complessivamente la misura del 75% dal 4° al 20° giorno e del 100% dal 20° giorno in poi della retribuzione giornaliera, il lavoratore avrebbe percepita di diritto in caso di normale svolgimento del lavoro. L'integrazione è dovuta per 180 giorni, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto. b. Caso infortunio o malattia professionale Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, l'intera retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio e una indennità pari al 60% della normale retribuzione giornaliera di fatto per i successivi 3 giorni (periodo di carena). Agli effetti retributivi per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. L'integrazione non è dovuta se l'INPS/INAIL non riconoscono per qualsiasi motivo l'indennità a loro carico. Se le indennità sono riconosciute dagli Istituti menzionati in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte d'indennità non corrisposta dagli Istituti. Al lavoratore malato o infortunato sarà riconosciuta di servizio per un periodo massimo di 180 giorni. Durante il periodo di prova, non nessuna integrazione da parte dell'Azienda. è dovuta al l'anzianità dipendente, Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal servizio per malattia sono espletate dalle Unità Sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali le fasce orarie di reperibilità di cui al D.M. della Sanità dell'8.1.85 pubblicato sulla G.U. del 7.2.85 sono così determinate: 10,00 - 12,00 / 17,00 19,00, sabato e domenica compresi, salva diversa disposizione della competente autorità sanitaria. Art. 49. Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'Azienda o della Cooperativa è facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nei propri locali oppure di richiedere l'allontanamento in caso di malattia infettiva o per necessita di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia. In caso di anticipazioni delle spese da parte del datore di lavoro per i medici o medicine a favore del dipendente queste sono tenute al rimborso. Titolo XXVIII - LAVORATORI AFFETTI DA TUBERCOLOSI Art. 50. Il lavoratore affetto da tubercolosi che sia ricoverato in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria tbc a proprie spese ha diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione dal lavoro. o Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1088/70 le Aziende o le Cooperative aventi un numero di dipendenti superiore a 15 unità hanno l'obbligo di conservare il posto di lavoro ai lavoratori affetti da tbc fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione. Al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni. Titolo XXIX - CASSA ASSISTENZA PREVIDENZA Art. 51. Mensilmente le Aziende o le Cooperative sono tenute a versare alla Cassa Assistenza Previdenza (CAP) gli importi ottenuti dalla percentuale del 10% sulla paga base nazionale, compresi i dipendenti assunti come apprendisti o con contratto di formazione lavoro. Di detta percentuale l'1% è a carico del dipendente e il restante 9% a carico del datore di lavoro. La percentuale di cui sopra va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri. Per quanto concerne il datore di lavoro, le somme da accantonare per la parte previdenziale, varia a seconda del numero del dipendenti occupati. Le differenze contributive andranno accantonate parte a favore delle Organismi bilaterali e parte per la costituzione di enti o organismi da parte delle Organizzazioni datoriali stipulanti il presente CCNL. Le percentuali sono così determinate: a. b. c. fino a 8 dipendenti occupati da 9 a 20 dipendenti occupati oltre 4% 1,99% 0,50% La CAP provvederà alle prestazioni di assistenza, secondo un Regolamento da predisporre dalle parti stipulanti, entro un anno dall'inizio di decorrenza del presente accordo. Il Comitato di Gestione della CAP può assumere decisioni per realizzare le prestazioni previdenziali o mediante il sistema della previdenza integrativa, ovvero di una rendita vitalizia, ovvero di un capitale finale. La percentuale di cui sopra del 10%, viene così ripartita: il 5% a favore del lavoratore, il 4% a favore del titolare o aventi diritto, l'1% per il funzionamento della CAP. Inoltre vengono versati alla CAP gli importi delle festività soppresse con legge n. 54/77, e precisamente (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo). La CAP dovrà prevedere inoltre, prestazioni integrative di malattia, infortuni o altre forme di assistenza, secondo il Regolamento previsto dallo Statuto della CAP, per le quali è dovuto un contributo variabile dallo 0,50% all'8% della paga base nazionale previsto nell'art. 13 del presente CCNL; durante la vigenza del presente accordo viene stabilita la percentuale del 6%. La percentuale di cui sopra del 6% viene così ripartita, l'1% funzionamento della CAP; il 2,50% per prestazioni assistenziali; 1% per quote servizio contrattuali; l'1% per il funzionamento degli Organismi bilaterali, di cui lo 0,40% per Organismi nazionali e lo 0,60% per quelli provinciali; infine lo 0,50% per la costituzione di organismo o Enti da parte delle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente CCNL. L'Azienda o la Cooperativa deve versare la somma di £. 400.000 a titolo costitutivo (una tantum) per l'assistenza sanitaria integrativa dei quadri. Tale importo è per dipendente, è indivisibile e va versato per intero all'atto dell'assunzione o del passaggio alla categoria quadro. Indipendentemente se il contratto sia a tempo indeterminato o determinato, all'inizio di ogni anno il datore di lavoro deve versare la somma £. 300.000 per ogni dipendente della categoria quadro. di Ai dipendenti licenziati o dimissionari sarà corrisposto da parte della CAP il trattamento previsto dalla legge 29.5.82 n. 297, se gli importi relativi al TFR vengono annualmente versati alla CAP, non oltre il 10 marzo di ogni anno, secondo le modalità stabilite dalle Organizzazioni Nazionali contraenti. Le Cooperative per i propri dipendenti sono tenute al dei contributi alla CAP nelle percentuali sopra stabilite. versamento Fermo restando le contribuzioni di cui sopra, le prestazioni a favore dei datori di lavoro non si applicano ai soci di società di capitali di qualsiasi tipo o natura, ai soci di enti, associazioni e fondazioni, in loro vece subentrano gli amministratori in percentuale. Per le prestazioni dovute agli imprenditori che hanno raggiunto l'età pensionabile o che svolgono attività stagionale, occasionale o per motivi diversi dietro presentazione di domanda alla CAP, possono ottenere una riduzione delle contribuzioni di cui sopra, di 4 punti percentuali, quindi l'aliquota sarà pari al 14%. In tal caso l'imprenditore non avrà diritto ad alcuna delle previdenze previste dalla CAP. In questa ipotesi, la percentuale dell'1% viene assegnata alla formazione di cui l'0,20% all'Organismo nazionale il restante 0,80% agli Organismi provinciali; un ulteriore 1% andrà ad incremento della percentuale prevista per la costituzione di Enti e Organismi da parte delle Organizzazioni datoriali stipulanti il presente CCNL. Le Cooperative sono tenute al versamento alla CAP nella misura del 14% da calcolarsi sui compensi effettivamente riscossi dai soci coimprenditori sulla base del bilancio di esercizio. Comunque mensilmente verseranno in acconto contributi da calcolarsi sui compensi del mese precedente. Nel mese di giugno di ogni anno le Cooperative procederanno al conguaglio e all'eventuale versamento o meno delle differenze. La CAP può riscuotere le quote contrattuali per il funzionamento degli enti bilaterali. Dichiarazione a verbale. Per effetto l'impianto contrattuale, carico dell'Azienda istituti contrattuali, e assistenziale della inscindibilità delle norme costituenti l'applicazione del presente CCNL comporta l'obbligo a o delle Cooperative di dare attuazione a tutti gli ivi compresi quelli regolanti la materia previdenziale gestita dalla CAP. A tal fine, ciascuna Azienda è tenuta a trasmettere mensilmente alla CAP la prevista denuncia riguardante l'elenco del personale dipendente il versamento del contributi previdenziali e assistenziali stabiliti. e Poiché l'adempimento di tali obblighi costituisce anche garanzia di tutela contrattuale nei confronti dei lavoratori dipendenti, beneficiari delle relative prestazioni unitamente - nei casi previsti - dai datori di lavoro, l'evasione e l'elusione della normativa regolante la materia contributiva, investe la diretta responsabilità dell'imprenditore per inadempienza contrattuale e può essere denunciata alla Commissione Provinciale di Garanzia Contrattuale per i provvedimenti di conseguenza, non esclusa l'espulsione dalla associazione con la perdita del diritto di applicare il presente CCNL. Il modulo previsto per la denuncia alla CAP viene fornito dalla CAP stessa - dietro richiesta - ovvero può essere riprodotta a cura della Azienda o della Cooperativa. Titolo XXX - TRATTAMENTO ECONOMICO Art. 52. La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: a. b. c. d. e. f. g. paga base nazionale riportata di cui all'art. 13 del presente CCNL; elemento territoriale variabile o elemento territoriale annuale; terzi elementi nazionali o provinciali o aziendali ove esistenti; indennità giornaliera, di cui all'art. 56; indennità di campo di cui all'art. 57; eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 59; indennità di mensa di cui all'art. 63. Art. 53. L'Elemento Territoriale Variabile o l'Elemento Territoriale Annuale va in aggiunta al minimo tabellare e viene determinata a livello provinciale o "aziendale", e non va imputata agli altri istituti contrattuali. Detto Elemento Territoriale Variabile può subire variazioni in più o in meno a seconda dell'andamento economico del settore, dell'Azienda o della Cooperativa e/o dalla situazione territoriale, e potrà essere determinato, sempre durante la vigenza di detto CCNL, si potrà avere cadenze successive diverse e così come importi diversi. L'Elemento Territoriale Variabile verrà erogato mensilmente, mentre l'Elemento Territoriale Annuale verrà erogato alla fine dell'anno insieme alla 13a mensilità. Art. 54. La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto si ottiene dividendo l'importo mensile con i seguenti divisori convenzionali: a. b. c. 172 per il personale con orario normale di 40 ore settimanali; 190 per il personale con orario normale di 44 ore settimanali; 192 per il personale con orario normale di 45 ore settimanali. Per i dipendenti addetti a lavori discontinui o di semplice o custodia il divisore convenzionale è pari all'1/216 mensile. attesa Per i guardiani, portieri e custodi con alloggi nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche e simili il divisore convenzionale è pari a 1/260 mensili. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26. Art. 55. Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità per errori, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% mensile della paga base nazionale. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore del dipendente. Art. 56. Al personale dipendente viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, un'indennità di £. 3.000 giornaliere. Art. 57. Al personale dipendente viene corrisposta per ogni giornata di presenza, un'indennità di campo nelle seguenti misure: a. ove l'aeroporto disti fino a Km. 20 dal centro urbano £. 1.000 (milleduecento) giornaliere; b. ove l'aeroporto disti più di Km. 20 dal centro urbano, £. 1.500 giornaliere; Titolo XXXI - NORME SPECIFICHE PER I QUADRI Art. 58. Per quanto non espressamente disposto nel presente Titolo, al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge. Le Parti per quanto disposto dalla legge n. 190/85, concordano che hanno dato piena attuazione per l'attribuzione della qualifica Quadro con la presente disciplina. Al fine di valorizzare l'apporto professionale dei Quadri, tra le OO.SS. stipulanti e le Aziende verranno concordati programmi di formazione di aggiornamento professionali. e Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguentemente a colpe nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. Ai Quadri è riconosciuta un'indennità di funzione mensile, nelle seguenti misure: a. b. categoria A categoria B £. 85.000 £. 75.000. Titolo XXXII - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ Art. 59. Al dipendente per ogni triennio di anzianità di servizio presso una stessa Azienda o Cooperativa, ha diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a uno scatto triennale, per un massimo di 5 scatti, secondo i valori mensili sottoelencati per ciascun livello. Gli scatti di anzianità decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Quadro A Quadro B Livello 1° Livello 2° Livello 3° Livello 4° Livello 5° Livello 6° Livello 7° Livello 8° £. " " " " " " " " " 80.000 75.000 75.000 70.000 70.000 65.000 60.000 60.000 55.000 50.000 Titolo XXXIII - GRATIFICA NATALIZIA Art. 60. In occasione dovrà delle feste natalizie l'Azienda o Cooperativa corrispondere al personale dipendente un importo pari ad mensilità della normale retribuzione di fatto. una Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, "sempre che sia stato superato il periodo di prova" il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda o la Cooperativa. La frazione di mese viene considerata mese intero se è pari o superiore a 15 giorni di calendario, mentre non viene considerato se è inferiore a 15 giorni. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno detratti i ratei relativi alle sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute per malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito del periodi di conservazione del posto di lavoro, le assenze giustificate. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, sarà corrisposta alla lavoratrice, per il periodo interessato, solamente il 20% della gratifica natalizia ai sensi dell'art. 30 del DPR 21.5.53 n. 568. Titolo XXXIV - INDENNITÀ PER USO DI MEZZO DI TRASPORTO DI PROPRIETÀ DEL DIPENDENTE Art. 61. Al dipendente cui sono stati attribuiti mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione, tali mezzi e le relative spese saranno a carico dell'Azienda o della Cooperativa. Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del dipendente deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di trasporto per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le parti. Titolo XXXV - TRASFERTE Art. 62. Al dipendente occasionalmente o temporaneamente comandato in missione o in servizio vanno rimborsate entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto e alloggio. Inoltre al dipendente deve essere corrisposto: a. nel caso di pernottamento fuori sede un'indennità giornaliera del 15% sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto e alloggio); b. nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede ma il servizio o la missione si protragga per l'intera giornata, un'indennità del 15% sull'ammontare delle spese di vitto; c. nel caso in cui l'Azienda o la Cooperativa provvede all'alloggio e/o al vitto, corrisponderà al dipendente in missione, in luogo dell'indennità di cui sopra un compenso forfetario preventivamente convenuto con il dipendente stesso. Qualora la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, l'Azienda o la Cooperativa in sostituzione delle spese di vitto e alloggio potrà convenire con il dipendente una diaria giornaliera a titolo forfetario. Titolo XXXVI - MENSA Art. 63. Le Aziende conserveranno o metteranno a disposizione dei lavoratori, in quanto possibile, un servizio di mensa aziendale o interaziendale, vicino alle Aziende o alle Cooperative interessate. Ove la mensa manchi, ai lavoratori sarà corrisposta un'indennità sostitutiva. Detta indennità compete anche ai lavoratori che possono usufruire, per esigenze di servizio, della mensa esistente. non L'indennità stessa verrà corrisposta ai lavoratori, nella misura giornaliera di £. 650, ferme restando le misure più elevate stabilite dalla contrattazione territoriale o aziendale. Al personale dipendente di Aziende o di Cooperative appaltatrici di servizi operanti in Azienda potranno fruire compatibilmente con le disponibilità delle strutture, dei servizi di mensa, ove esiste, prove intese tra Azienda appaltante e Azienda o Cooperativa appaltatrice. Titolo XXXVII - DIVIETO DI ACCETTAZIONE DELLE MANCE Art. 64. Le mance sono vietate, il personale che comunque le solleciti potrà essere punito dal datore di lavoro con provvedimenti disciplinari. Titolo XXXVIII - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - RECLAMI SULLA PAGA Art. 65. La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore con cadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile, secondo le consuetudini dell'Azienda o della Cooperativa. All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la denominazione dell'Azienda, il nome e cognome del dipendente, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e corrispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e l'elencazione delle trattenute. Art. 66. Qualsiasi quella reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a indicata busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatta all'atto del pagamento; il dipendente che non provveda, perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta paga stessa. Qualsiasi reclamo sul salario, stipendio o qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal dipendente, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di erogazione. Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2115 C.C., modificato dalla legge 11.8.73 n. 533. come Titolo XXXIX - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 67. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso scritto con raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 70. La comunicazione di recesso, senza preavviso, può avvenire da del datore di lavoro per una delle cause sotto elencate: parte a. diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno dell'Azienda o della Cooperativa anche fra i dipendenti; b. insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori; c. comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori; d. appropriazione di beni aziendali o di terzi nel luogo di lavoro; e. danneggiamento volontario di beni dell'Azienda o della Cooperativa o di terzi presso i locali aziendali; f. concorrenza con l'Azienda o con la Cooperativa in cui presta la propria opera; g. esecuzione di lavori, senza permesso, dell'Azienda o della Cooperativa sia per proprio conto che per terzi; h. falsificazione di documentazione aziendale; i. assenze non giustificate di oltre 3 giornate consecutive o di 5 nel l. 2° biennio anche non consecutive; rientro dopo l'assenza per malattia o per infortunio oltre il giorno dalla data di guarigione. Art. 68. Nella casistica di licenziamento per giustificato motivo rientra, ma con diritto di preavviso, anche: a. b. cessazione dell'attività; gravi difficoltà economiche dell'Azienda o della Cooperativa. Titolo XL - ASSENZE NON GIUSTIFICATE Art. 69. Il dipendente, salvo caso di legittimo impedimento, iscritto giustificare le assenze dal lavoro. deve per Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata corresponsione della retribuzione potrà essere applicata, nel caso di assenza fino 3 giorni, una multa non eccedente l'importo del 10% della retribuzione mensile e nel caso di assenza superiore a 3 giorni si fa riferimento alla lett. i) dell'art. 67. a Titolo XLI - PREAVVISO Art. 70. I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti sono: Livelli Quadro A Quadro B Livello 1° Livello 2° e 3° Livello 4° e 5° Livello 6°, 7° e 8° Servizio fino a 5 anni 120 120 60 45 30 20 giorni giorni giorni giorni giorni giorni Servizio fino a 10 anni 150 150 90 60 45 30 giorni giorni giorni giorni giorni giorni Servizio oltre i 10 anni 180 180 120 90 60 45 giorni giorni giorni giorni giorni giorni Art. 71. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie né di congedo matrimoniale. Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso deve corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione di fatto per il periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso, sarà computato agli effetti del TFR. Titolo XLII - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO Art. 72. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto, come previsto dalla legge 29.5.82 n. 297. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto dipendente all'atto della cessazione dal servizio. al Quando ragioni tecniche derivanti dall'elaborazione meccanografica che impediscono una pronta liquidazione, la stessa comunque dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di cessione o trasformazione dell'Azienda i dipendenti conservano i diritti acquisiti. Qualora i dipendenti vengono liquidati dal proprietario precedente, non esiste nessun obbligo da parte dei subentranti. In caso di fallimento o liquidazione dell'Azienda o della Cooperativa il dipendente ha diritto all'indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto e il complessivo suo credito sarà "credito privilegiato" nei limiti e nelle forme di legge. considerato In caso di decesso del dipendente il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto, secondo le norme contenute nel codice civile. Titolo XLIII - CESSIONE - TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA - LIQUIDAZIONE DELLA COOPERATIVA Art. 73. Per il trapasso, la cessione e il fallimento dell'Azienda o liquidazione della Cooperativa si fa riferimento alle disposizioni delle leggi. Titolo XLIV - INDUMENTI - ATTREZZI DI LAVORO Art. 74. Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali la spesa relativa è a carico del datore di lavoro. divise E' parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario o le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office, lavanderia e relative dotazioni. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire egli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori. gli attrezzi e Il dipendente deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e tutto quando viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto. Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'Azienda o alla Cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito. In caso di risoluzione del rapporto, il dipendente deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea: indumenti, divise, attrezzi o strumenti, ecc., in caso di smarrimento, il dipendente è tenuto alla sostituzione e al rimborso. Titolo XLV - LAVORATORI INABILI Art. 75. Le Parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione del lavoratori inabili per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento. A tal fine le Parti potranno richiedere consulenze e/o di strutture pubbliche e associazioni di invalidi. interventi Titolo XLVI - TUTELA DEI TOSSICODIPENDENTI Art. 76. Le Parti si incontreranno almeno una volta l'anno a livello regionale allo scopo di individuare la realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi sanitari e inserimento/ mantenimento nella realtà produttiva. Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscono nei progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche e che rispettano le prescrizione ricevute, qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture in aggiunta al periodo di comporto. L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali, anche in ragione della loro specificità. Titolo XLVII - LAVORATORI EXTRACOMUNITARI Art. 77. Ai fini di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le Parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti professionali delle Organizzazioni stipulanti in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali. Titolo XLVIII - GENITORI DI INABILI E TOSSICODIPENDENTI Art. 78. I genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti, riconosciuti dal Servizio Sanitario competenti per territorio, che richiedono il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori. Titolo XLIX - PART-TIME Art. 79. Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente Contratto. Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire, flessibilità della forza di lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana o dell'anno e nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei lavoratori. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive è consentito, con l'accordo delle parti interessate, la prestazione di lavoro supplementare rispetto all'orario di lavoro concordato in attuazione del comma 3, lett. c, e 4, dell'art. 5 della legge 19.12.84 n. 863. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa espressamente riferimento alla legge n. 863/84 e alle successive modificazioni. Art. 80. L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicate, oltre le voci dell'art. 3, le seguenti: a. periodo di prova per i nuovi assunti; b. la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità; c. trattamento economico e normativo secondo i di proporzionalità all'entità delle prestazioni. Titolo L - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO - FORMAZIONE le criteri Art. 81. Nel quadro della più generale impresa, tra l'UCICT e la CISAL le Parti, per le proprie competenze, convengono di attuare gli strumenti più idonei siano essi contrattuali che legislativi, al fine di utilizzare al meglio l'istituto del contratto di formazione e lavoro, ravvisando in esso uno strumento valido per favorire l'incremento occupazionale giovanile, concordano sulla necessità di attivare comuni interventi per approdare alle definizioni della legge n. 863/84. Art. 82. Le Organizzazioni territoriali delle Parti stipulanti il presente CCNL, si attiveranno nei confronti dell'Ente Regione per determinare indirizzi e obiettivi sui programmi e sulla tutela formativa. Inoltre le Organizzazioni datoriali e i Sindacati dei lavoratori definiranno attraverso specifici accordi e progetti di formazione, l'attuazione dei contratti di formazione e lavoro. Copia di detto accordo verrà depositato a cura di una delle Parti presso gli Uffici del Ministero del Lavoro. I progetti di formazione definiti tra le Parti a livello territoriale verranno depositati presso gli Uffici provinciali e regionali del lavoro, al fine del rilascio immediato, alle Aziende o alle Cooperative associate all'UCICT, del nullaosta da parte degli Uffici del collocamento territorialmente competenti, per le assunzione nominative in attuazione del disposto art. 3, comma 3, della legge n. 863/84. Art. 83. Particolari condizioni, in deroga al comma 4 della citata legge si possono studiare tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni datori stipulanti per Aziende o per Cooperative di particolare importanza e con eventuali più esercizi collegati. Copia dell'accordo verrà depositato a cura di una delle Parti al Ministero del Lavoro e agli Uffici periferici. Art. 84. Le Parti convengono che le caratteristiche dei contratti di formazione e lavoro, per l'acquisizione di professionalità viene ripartita come segue: a. cfl l'acquisizione di professionalità elevate. Il contratto di formazione lavoro mirato all'acquisizione di professionalità elevata è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al III livello d'inquadramento e ai livelli superiori e ha una durata di 24 mesi, inoltre debbono prevedere una formazione pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Livello Iniziale 1° 2° 3° 4° b. Livello Finale B 1° 2° 3° Ore formazione Durata in mesi 130 130 130 130 24 24 24 24 cfl l'acquisizione di professionalità intermedia. Il contratto di formazione e lavoro mirato all'acquisizione di professionalità intermedie è consentita per il conseguimento di professionalità corrispondenti al 5°, 6° e 7° livello e ha una durata di 24 mesi e deve prevedere una formazione pari a 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Livello iniziale Livello finale Ore formazione Durata in mesi 5° 6° 7° c. 4° 5° 6° 80 80 80 24 24 24 contratti di cfl mirati ad agevolare l'inserimento professionale. Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali nel contesto aziendale nel suo insieme, è consentito per tutti i livelli ad eccezione del livello A, deve prevedere un iter formativo di 20 ore e avrà una durata di 12 mesi. Livello iniziale 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° Livello finale B 1° 2° 3° 4° 5° 6° Ore formazione Durata in mesi 20 20 20 20 20 20 20 Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione in quanto stabilito da progetti formativi non vengono retribuiti. 12 12 12 12 12 12 12 base a Le cause di sospensione legale del rapporto, comportano la prorogabilità del termine finale per un periodo di durata pari alla effettiva sospensione, unicamente nei casi in cui l'INPS riconosca il diritto alla proroga e dei benefici contributivi. Art. 85. La formazione sarà normalmente impartita dal personale qualificato o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per inserire il lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato. La formazione teorica, di cui al comma precedente, su richiesta del datore di lavoro può essere impartita dagli Enti delle Organizzazioni stipulanti. Tre mesi prima della scadenza del rapporto formativo l'Azienda o la Cooperativa comunicherà al lavoratore l'esito della formazione stessa. Art. 86. L'UCICT, per mezzo del proprio ente ENFRAU, e la CISAL per mezzo dell'E.Co.Form., unitariamente convengono di approntare corsi di formazione teorici in sostituzione di quelli d'obbligo impartiti dal datore di lavoro, nonché quelli di loro pertinenza. Art. 87. Ai lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro sarà assicurato il trattamento normativo ed economico di cui al presente CCNL, quanto esplicitamente e diversamente concordato tra le Parti. Art. 88. Le Parti si impegnano ad incontrarsi qualora la disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro subisca modifiche. A tale scopo le problematiche relative saranno demandate agli Enti Bilaterali o ai Centri di Servizi che studieranno le soluzioni relative. Titolo LI - APPRENDISTATO Art. 89. La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19.1.55 n. 25, dal relativo regolamento approvato con DPR 30.12.56 n. 16 e dall'art. 16 della legge 24.6.97 n. 196 e dalle disposizioni del presente Contratto. Possono età essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20.7.93, e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al precedente comma sono elevati di 2 anni. I soggetti portatori sono computati nelle quote successive modificazioni. di handicap impiegati di cui alla legge 2.4.68 nell'apprendistato n. 482 Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. e legge La durata del periodo di apprendistato non può essere inferiore a 18 mesi, né superiore a 4 anni. In caso di mancata effettiva prestazione per un periodo complessivamente superiore a 30 giorni, anche non continuativi, il rapporto potrà essere prolungato dello stesso periodo. In caso di trasformazione del contratto di apprendista da tempo pieno a tempo parziale in corso di rapporto la durata inizialmente prevista s'intende proporzionalmente prolungata fino a un massimo di 48 mesi. Dichiarazione a verbale. Le Parti s'impegnano a incontrarsi entro 2 mesi dall'approvazione della legge sul riordino della formazione professionale, per armonizzare la disciplina contrattuale con le nuove norme legislative. Art. 90. Per quanto si riferisce: all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge. La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello d'inquadramento professionale devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione. Art. 91. La durata del tirocinio è fissata in: a. b. 36 mesi per il I livello di professionalità; 48 mesi per il II livello di professionalità. Per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore o di laurea, o di attestato di qualifica professionale inerenti alla professionalità da acquisire le suddette durate sono ridotte a: a. b. 24 mesi per il I livello di professionalità; 36 mesi per il II livello di professionalità. Art. 92. La retribuzione dell'apprendista viene determinata applicando le percentuali di seguito riportate sulla paga base nazionale relativamente al livello d'inquadramento. Moduli a. 1° livello di profes.: b. 2° livello di profes.: Durata 3 4 1° anno 65% 65% 2° anno 75% 75% 3° anno 85% 85% 4° anno ---90% Per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguita presso un istituto professionale ovvero di un diploma di scuola media superiore, l'applicazione delle percentuali previste nella precedente tabella sono aumentate di 2 punti percentuale. Condizioni diverse possono essere stabilite a livello territoriale. Art. 93. Gli apprendisti sono tenuti a partecipare alle iniziative di formazione i cui contenuti verranno definiti con apposito decreto ministeriale. In applicazione del D.M. 8.4.98, la formazione esterna è così articolata: a. contenuti a carattere trasversale. Modulo 1° Disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure collettive di prevenzione, modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro Modulo 2° 1. 2. 3. recupero (eventuale) di conoscenze linguistico - matematiche; comportamenti relazionali, conoscenze organizzative gestionali; conoscenze economiche (di sistema, di settore e aziendali). b. contenuti a carattere professionalizzante. Modulo 3° Sicurezza sul lavoro, mezzi di protezione individuali propri della figura professionale. Modulo 4° Nozioni tecnico scientifiche e operative, differenziate singole figure professionali. 1. per le Apprendisti 1° anno 2° anno A1= 20 ore A2= 20 ore A3= 8 ore A4= 16 ore Tot. 64 ore A1 A2= 20 ore A3= 8 ore A4= 16 ore Tot. 44 ore 3° anno A1 A2 A3= 8 ore A4= 16 ore Tot. 32 ore 4° anno A1 A2 A3= 8 ore A4= 16 ore Tot. 32 ore Totali A1= A2= A3= A4= Tot. 20 ore 40 ore 32 ore 64 ore 156 ore Le ore di formazione residue rispetto a quelle previste dall'art. 16 della legge n. 196/97 potranno essere effettuate anche all'interno dell'Azienda o della Cooperativa. 2. Apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale, titolo di studio di scuola media superiore o laurea, non idonei rispetto all'attività da svolgere. 1° anno 2° anno A1= 10 ore A2= 10 ore A3= 4 ore A4= 8 ore Tot. 32 ore A1 A2= 10 ore A3= 4 ore A4= 8 ore Tot. 32 ore 3° anno A1 A2 A3= 4 ore A4= 8 ore Tot. 12 ore 4° anno A1 A2 A3= 4 ore A4= 8 ore Tot. 12 ore Totali A1= A2= A3= A4= Tot. 10 20 16 32 78 ore ore ore ore ore Le ore complessive di formazione esterna e interna sono complessivamente pari a 60 ore medie annue. Le ore di formazione esterne potranno essere effettuate anche all'interno dell'Azienda o della Cooperativa. 3. Apprendisti con attestati di qualifica professionale, idoneo rispetto all'attività da svolgere. A1 A2 A3 A4 = 8 ore = 12 ore = 4 ore = 16 ore 4. Apprendisti in possesso di titolo di scuola media superiore o laurea, idonei rispetto all'attività da svolgere A1 = 8 ore A2= 8 ore A3= 4 ore All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato anche non in mansioni analoghe l'Azienda o Cooperative dovrà fornire esclusivamente la formazione tecnicoprofessionale eventualmente non effettuata, mentre verrà esonerata dall'effettuazione dell'attività formativa con contenuti di natura generale qualora già effettuata presso il datore di lavoro precedente. All'atto dell'assunzione l'Azienda o la Cooperativa richiederà all'apprendista di documentare l'eventuale attività formativa precedentemente svolta presso altra azienda ai fini del conseguimento del credito formativo e comunque dell'esenzione della frequenza dei moduli formativi già contemplati. Le Parti entro il 31.12.98 s'incontreranno per definire i criteri formativi e le schede per la gestione della formazione degli apprendisti. Le Parti procederanno poi a redigere con progetto formativo da sottoporre al Ministero del Lavoro per la relativa approvazione e delibera dei finanziamenti a supporto. Le Parti si danno affidamento rispetto al fatto che tali progetti formativi potranno riguardare circa 2.000 contratti di apprendistato sul territorio nazionale per i comparti rappresentati. Art. 94. Le Parti in applicazione del D.M. n. 142 del 25.3.98, attuativo dell'art. 18 della legge n. 196/97, si adopereranno per favorire la stipulazione di apposite convenzioni, secondo le modalità previste dal citato decreto, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di promozione dell'occupazione tramite stages formativi e di orientamento. Art. 95. Il tutore nelle iniziative formative di cui sopra può essere identificato in lavoratori dell'azienda, di livello non inferiore a quello finale dell'apprendista ovvero di consulenti esterni aventi esperienze professionali previste dall'apposito decreto ministeriale di prossima emanazione. L'art. 4, comma 2 del D.M. 8.4.98 prevede che nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque nelle imprese artigiane, la funzione di tutore possa essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa. Dichiarazione a verbale. Le Parti si attiveranno per richiedere una modifica legislativa, che consenta la funzione di tutore anche al titolare dell'impresa indipendentemente dal numero dei dipendenti. Titolo LII - CONTRATTO A TERMINE Art. 96. In riferimento a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56, l'opposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita, oltre a quanto già disposto dalle leggi vigenti e dal presente Contratto, anche nei seguenti casi: a. intensificazione temporanea dell'attività derivante da situazione straordinaria e non prevedibile; b. per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; c. esecuzione di servizi definiti predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con la normale forza lavoro. Il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del precedenti punti a) e c) non potranno superare i seguenti limiti: lavoratori a tempo indeterminato Da 1 a 3 Da 4 a 9 Oltre 9 La base comma di Lavoratori a tempo determinato 3 unità 4 unità 50% computo per il calcolo delle percentuali di cui al precedente è costituito dal numero dei lavoratori occupati momento dell'assunzione di lavoratori assunti a tempo determinato. al La frazione di unità si considera per intero. Le Aziende o la Cooperativa che non hanno alle personale assunto a tempo indeterminato possono comunque 3 dipendenti a tempo determinato. dipendenze assumere fino a Art. 97. L'adozione dei contratti a termine, di cui alle lett. a) e b) devono essere comunicati entro 3 mesi dall'assunzione dei lavoratori, alle OO.SS. stipulanti o all'Ente Bilaterale o Centri Servizi, indicando: il numero dei lavoratori, qualifiche, motivazioni e durata del rapporto. L'assunzione del lavoratore di cui alla lett. c) dovrà essere autorizzata prima dell'assunzione stessa. Art. 98. All'atto delle assunzioni di cui al presente Titolo, l'Azienda o la Cooperativa dovrà esibire agli organi del collocamento, una dichiarazione, avvalendosi di appositi moduli predisposti e vidimati dall'Ente Bilaterale o dai Centri di Servizio, da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione del presente CCNL e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro (allegato C) Art. 99. La durata dei contratti di cui alle lett. a) e c) relative all'articolo precedente non potrà essere superiore a 6 mesi. Art. 100. In riferimento al comma 3 dell'art. 23 della legge n. 56/87, è ammessa l'assunzione di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi (manifestazioni, convegni, mostre, ricevimenti ecc.) di durata non superiore a 1 giorno. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione di collocamento entro il primo giorno non festivo. all'Ufficio Titolo LIII - CONTRATTO D'INSERIMENTO Art. 101. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori al primo impiego o privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto, si applica per un periodo di 36 mesi il trattamento retributivo di seguito riportato: a. 1° anno 70% livello d'inquadramento; b. 2° anno 80% livello d'inquadramento; c. 3° anno 90% livello d'inquadramento. della paga base nazionale corrispondente al della paga base nazionale corrispondente al della paga base nazionale corrispondente al L'instaurazione del rapporto di lavoro con contratto d'inserimento dovrà risultare da atto scritto. Art. 102. L'adozione dei contratti d'inserimento dovrà essere comunicato via preventiva all'Ente Bilaterale o ai Centri di Servizi su moduli predisposti. All'atto dell'assunzione, al presente Titolo, l'Azienda o la Cooperativa in dovrà esibire all'Ufficio di collocamento una dichiarazione predisposta e vidimata dall'Ente Bilaterale o Centri di Servizi da cui risulti l'impegno integrale del rispetto del presente CCNL e all'assolvimento degli obblighi di contribuzione e di legislazione sul lavoro. Dichiarazione a verbale. Le Parti concordano, che per primo impiego si considera il dipendente che non abbia compiuto, anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica mansione. Titolo LIV - LAVORI A DOMICILIO "TELELAVORO" Art. 103. Compatibilmente con l'attività svolta dalle aziende che applicano il presente accordo e rispettando il vincolo della segretezza e le disposizioni aziendali, il dipendente a propria richiesta può instaurare un rapporto di lavoro a domicilio denominato "telelavoro". Il rapporto è caratterizzato dal fatto che la prestazione viene resa presso il domicilio del lavoratore, con attrezzature fornite dal datore di lavoro, il quale le cede in comodato d'uso e ne è l'unico proprietario. In caso di cessazione del rapporto di lavoro dovranno essere rese disponibili entro 12 ore dalla cessazione e non potranno mai essere trattenute a pagamento di spettanze di lavoro. Con l'instaurazione del telelavoro vengono azionati automaticamente gli articoli del C.C. 2051, 2105 e 2125. Il rapporto denominato "telelavoro" deve risultare da atto scritto è compatibile con il part-time e con tutta la parte normativa del presente accordo. ed Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia (legge n. 877/73). La retribuzione dei dipendenti impegnati nel "telelavoro", sarà ridotta del 30% rispetto alla paga base nazionale, poiché non sostengono spese per la produzione del reddito, non recandosi presso l'azienda per rendere la prestazione lavorativa Titolo LV - CONTRATTI DI LAVORO "ATIPICI" Art. 104. Le Parti concordano di rimandare alla contrattazione locale l'inserimento al lavoro dipendenti con "contrattazione atipica", a seconda delle situazioni esistenti e della normativa di legge. Titolo LVI - STAGIAIRES Art. 105. L'Azienda o la Cooperativa, oltre che instaurare rapporti di lavoro subordinato o autonomo ha possibilità di ospitare nell'Azienda o nella Cooperativa alcuni giovani con lo strumento dello stage o del tirocinio al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I rapporti che il datore di lavoro intrattiene con i non costituiscono rapporto di lavoro. tirocinanti Art. 106. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'Azienda o della Cooperativa, nei limiti di seguito indicati: a. Aziende o Cooperative con non più di 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato un tirocinante; b. Aziende o Cooperative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19, non più di 2 tirocinanti contemporaneamente; c. con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente. Art. 107. Per tutto ciò che riguarda: le modalità di attivazione, la garanzie assicurative, il tutorato e le modalità esecutive, le convenzioni, il valore dei corsi, la durata, l'estendibilità ai cittadini stranieri, le procedure di rimborso e quant'altro si fa riferimento all'art. 18 della legge 24.6.97 n. 196 e al Regolamento recante norme di attuazione D.M. 28.3.98 n. 142. Titolo LVII - OCCUPAZIONE FEMMINILE Art. 108. Le Parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale, al fine di sperimentare azioni positive. A tale fine saranno costituiti comitati paritetici, nell'ambito dell'Ente Nazionale Bilaterale "ENBOA", per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative, anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici. Titolo LVIII - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL LAVORATORE - AMBIENTE DI LAVORO Art. 109. Le le Parti firmatarie del presente accordo, al fine di migliorare condizioni di lavoro nelle Aziende convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione. Art. 110. Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'Azienda o la Cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (es.: guanti, zoccoli, stivali, maschere occhiali, grembiuli ecc.) osservando tutte le precauzione igieniche. Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna. Art. 111. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori: a. di osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore lavoro e dai preposti della protezione collettiva e individuale; b. utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c. utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d. le segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavoro o al preposto; e. non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; f. non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; g. si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; h. contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al preposto, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. Art. 112. Le Parti firmatarie del presente accordo danno alle proprie Organizzazioni territoriali il compito di istituire un Comitato paritetico carattere permanente per quanto previsto dagli articoli precedenti. a La costituzione e il funzionamento dei Comitati, nonché del Rappresentante per la sicurezza saranno disciplinati dal Protocollo nazionale d'intesa (allegato D). Titolo LIX - DIVIETI Art. 113. E' proibito al dipendente di prestare la propria opera presso Aziende o Cooperative diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza il trattamento economico. Titolo LX - TRATTENUTA PER RISARCIMENTO DANNI Art. 114. I danni che comportano trattenute per risarcimento debbono essere contestati al lavoratore non appena essi siano venuti a conoscenza dell'Azienda o delle Cooperative. L'importo del risarcimento, in relazione all'entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della retribuzione normale per ogni periodo di paga. In caso di risoluzione del rapporto il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi e indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo. Titolo LXI - COMMISSIONE PROVINCIALE DI GARANZIA E CONCILIAZIONE Art. 115. In ciascuna provincia è costituita una Commissione Provinciale di Garanzia e Conciliazione, composta da 4 membri, di cui 2 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 2 di nomina delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto. La Commissione ha i seguenti compiti: a. e esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione applicazione nell'Azienda o nella Cooperativa del presente Contratto e dei contratti integrativi; b. tentare la bonaria composizione, ai sensi e per effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione, prima di adire le vie giudiziarie; c. verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole Aziende o Cooperative, i livelli di produttività in essa realizzati, anche ai fini della concessione al personale dipendente di eventuali benefici connessi; d. verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole Aziende o Cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente Contratto e dalle sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato a richiesta anche di un solo lavoratore dell'Azienda o della Cooperativa quest'ultima è tenuta a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione. Quanto sopra in considerazione che l'applicazione del presente CCNL è riservata esclusivamente alle Aziende o alle Cooperative associate alle Organizzazioni firmatarie. Titolo LXII - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE Art. 116. Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente Contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal presente articolo. Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle leggi 15.7.66 n. 604, 20.5.70 n. 300 e 11.5.90 n. 108, non derivanti da provvedimenti disciplinari devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui al precedente articolo. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in 4 copie, dovranno essere sottoscritti anche dagli interessati lavoratori e datori lavoro. Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio Provinciale del Lavoro (legge 11.8.73 n. 533). La parte interessata, sia essa dipendente che datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta. L'Organizzazione conciliazione sindacale che ha ricevuto il mandato di deve a sua volta denunciare la controversia sia alla parte interessata che all'Organizzazione controparte per mezzo di lettera raccomandata Tale lettera raccomandata deve contenere oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione, l'incontro deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data della lettera raccomandata. Titolo LXIII - ENTE NAZIONALE BILATERALE DELLE ORGANIZZAZIONI AUTONOME (ENBOA) Art. 117. Le Parti recepiscono il Protocollo d'intesa dell'1.9.98 firmato dal CNAI di concerto con le Associazioni aderenti e la CISAL di concerto con le Federazioni delle categorie interessate e aderenti, di costituzione dell'Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome (ENBOA) a composizione paritetico per l'esame della problematica contrattuale e per proporre soluzioni pratiche alle tematiche appresso specificate. L'ENBOA costituisce lo strumento/struttura al quale le Parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto ai lavoratori e alle Aziende o alle Cooperative associate. L'ENBOA di norma si articola nell'ambito Enti Territoriali Bilaterali e Centri di Servizi. territoriale, con La costituzione di detti Enti Bilaterali si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL. Laddove l'Ente Bilaterale Territoriale tarderà la costituzione, ravvisata la necessità, le Parti potranno essi stessi promuoverne la costituzione d'intesa con l'Ente Nazionale. A tal fine l'ENBOA su mandato delle Parti stipulanti il presente CCNL attua e concretizza le materie e i compiti affidati relativi a livello nazionale e coadiuva e interviene o sostituisce, quanto se ne rende necessario e opportuno le strutture a livello territoriale, per quanto appresso: a. in esame e l'interpretazione autentica della normativa contrattuale caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti; b. esame e le possibile soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali; c. la definizione della classificazione del personale, come previsto dall'art. 12 del presente Contratto; d. esame delle problematiche del "Telelavoro", in ragione delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie apportare agli istituti contrattuali, in relazione all'evoluzione della dinamica del fenomeno e alle nuove normative che dovessero intervenire; e. l'assistenza alle Aziende o alle Cooperative che ne facciano richiesta per l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 23, comma 3 della legge n. 56/87; f. l'esame delle questioni connesse alle direttive dell'Unione Europea, concernente l'istituzione di procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori; g. cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle Aziende o dalle Cooperative che si avvalgono degli strumenti di cui agli artt. 96 e 101; h. organizza e gestisce la formazione e la qualificazione; i. organizza e gestisce i progetti formativi per le singole figure professionali; l. organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti alla successiva lett. p) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale permanente. Al riguardo nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza accordi possibili e necessari con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia , anche per effetto di norme giuridiche/legislative, risultano coinvolti; m. organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le Parti stipulanti hanno raggiunto in materia di contratti formazione e lavoro (CFL), nonché i possibili programmi/progetti della legge n. 223/81; n. organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando i progetti predisposti dalle Parti, nonché quelli della U.E.; o. organizza e gestisce i corsi di formazione per apprendisti; p. predispone progetti e stipula convenzioni con: Ministeri, Regioni, Province, Comuni, CCIAA, Enti in genere, Istituti, con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui alle precedenti lettere, per le materie di cui alla legge n. 626/94 (Sicurezza sul lavoro); q. organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN o dall'INAIL, in collaborazione con il CAP; r. coordina le commissione provinciali di conciliazione; s. riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati, nonché i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali cui aderiscono le rispettive Parti firmatarie del presente CCNL; t. realizza lo Statuto tipo territoriale; u. le risorse economiche destinate all'ENBOA per la realizzazione delle iniziative assegnate sono previste nell'art. 51 del presente CCNL; La costituzione dell'ENBOA troverà definizione attraverso la certificazione con atto notarile dello statuto e regolamento allegati al presente CCNL. Il testo dello Statuto e del Regolamento allegati al presente ne costituisce parte integrante. Titolo LXIV - PENSIONE INTEGRATIVA CCNL Art. 118. Le Parti concordano di esaminare le tematiche connesse al l'istituzione del la previdenza complementare in relazione al dibattito in atto e al D.lgs. n. 124/93, che allo stato attuale le rende inattuabili e non conveniente per i lavoratori. Titolo LXV - DIRITTI SINDACALI Art. 119. Le Parti concordano che ciascun lavoratore potrà usufruire collettivamente nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di 10 ore, per partecipare alle assemblee, che saranno richieste al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore. Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso. L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'Azienda o della Cooperativa ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti. La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con di 48 ore, riducibili a 24 ore in caso di emergenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento e dell'ordine del giorno. Art. 120. Le trattenute per contributi sindacali, vengono operate dal datore di lavoro, a titolo gratuito, sulle retribuzioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL, in base a deleghe individuali, firmate dai singoli interessati. Le deleghe devono essere inoltrate dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore. al datore di lavoro Art. 121. I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno, nel limite complessivo di ore 5 per ciascun dipendente, di permessi retribuiti con un massimo di 20 ore annue. I permessi verranno usufruiti quando l'assenza venga espressamente richiesta per iscritto, con almeno 2 giorni di anticipo, dalle organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori. Art. 122. Per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreteria o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31 della legge n. 300/70. Art. 123. I permessi retribuiti di cui agli art. 119, 121 e 122 non rientrano nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti agli enti assistenziali e previdenziali a norma della legge n. 402/96. Art. 124. I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della legge n. 300/70, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria e/o settore dei lavoratori, stipulanti il presente Contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione delle Aziende o delle Cooperative. Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro. Copia degli direzione aziendale. stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare del prestigio dell'Azienda o delle categorie imprenditoriali. lesivo Titolo LXVI - CODICE DISCIPLINARE (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970). Art. 125 - Doveri del lavoratore. Il lavoratore deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare: 1. osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso e adempiere a tutte le formalità che l'azienda ha posto in essere per il controllo delle presenze; 2. svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del Contratto collettivo applicato in Azienda o in Cooperativa e delle disposizioni attuative con la massima diligenza e assiduità; 3. conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda o della Cooperativa evitando di propagare, specialmente alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato usate e in uso presso l'Azienda o la Cooperativa stessa; 4. in merito alla posizione assegnatagli e ai compiti inerenti, il lavoratore deve evitare di trarre in qualsiasi modo, profitti propri a danno dell'Azienda o della Cooperativa in cui lavora evitando altresì di assumere impegni e incarichi, nonché svolgere attività contrarie agli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro. Si richiama a proposito il RDL del 13.11.24 n. 1825 convertito nella legge 18.3.25 n. 562; 5. usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela e tutto il pubblico che per qualsiasi motivo trattiene rapporti con l'Azienda o la Cooperativa; 6. divieto assoluto di ritornare nei locali dell'Azienda o della Cooperativa e trattenersi, oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione ovvero che sia previsto dal Contratto collettivo o da disposizioni legislative; 7. rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'Azienda o la Cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il Contratto collettivo applicato e con le leggi vigenti. Titolo LXVII - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI Art. 126. I lavoratori che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati in base alla gravità dell'inadempienza commessa con: 1. rimprovero verbale; 2. rimprovero scritto; 3. multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base; 4. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni. Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e averlo sentito in sua difesa; in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione dell'infrazione commessa. Il lavoratore avrà la possibilità di presentare le controdeduzioni a sua difesa entro 5 giorni. L'adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere preso entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue giustificazioni. Tale decisione dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I provvedimenti del rimprovero verbale, scritto o della o sospensione saranno presi nei confronti dei lavoratori che: multa a. risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno o più giorni consecutivi fino a un massimo di 3; b. abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo; c. abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendono e/o ne anticipano la cessazione; d. non eseguono il lavoro assegnato con assiduità ovvero lo eseguono con noncuranza e/o negligenza; e. procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quant'altro esistente presso l'Azienda o da Cooperativa; f. contravvengono al divieto di fumare ove tale divieto sia indicato con apposito cartello ovvero sia stata fatta regolare comunicazione di divieto di fumare durante l'orario di lavoro; g. contravvengono al divieto di accettare mance dalla clientela dell'Azienda o dalla Cooperativa o da fornitori della stessa e che comunque le promuovono e/o le sollecitino; h. non rispettino le norme e le regole stabilite nel Contratto collettivo applicato in azienda o commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene e alla morale dell'Azienda o della Cooperativa. E' evidente saranno che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto adottati per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per le mancanze di maggior rilievo. Il lavoratore che intende impugnare il provvedimento disciplinare preso nei suoi confronti può avvalersi della procedura dell'art. 7, comma 6 della legge 20.5.70 n. 300. Il lavoratore risponde in proprio delle perdite e dei danni arrecati all'Azienda o alla Cooperativa per quanto ad esso imputabili per negligenza o colpa grave. Titolo LXVIII - PATRONATI Art. 127. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 300/70, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno delle Aziende o delle Cooperative per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione o convenzionate con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del DLCPS 29.7.47 n. 804, mediante i propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende o Cooperative le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'Azienda o delle Cooperative per espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico e organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi Albi messi a disposizione dalle Aziende o dalle Cooperative per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le Aziende o le Cooperative da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e delle attività contemplate nel presente articolo. ALLEGATO A Contributo "CAP" al 18%. Aziende % 5% 4% A carico Prestazioni Azienda Aziende Rendita e/o Capital 3% Azienda 0,50% Dipendente Fest.Soppr. 3,50% Azienda 1% 1% Azienda Dipendente A favore Dipendente Titolari Aziende Assistenza diversa Dipendente titolare Aziende (alcune prestazioni sono anche a favore di familiari a carico) Funzionamento Cost. Enti della CAP - Enti Quote di servizio assistenza contrattuale Contributo "CAP" al 14% - Aziende o Cooperative % A carico Bilaterali- Prestazioni A favore 5% Azienda Cooperat. Rendita Capital 2,50% Azienda Cooperat. Dipendente Socio Coop. Assistenza diversa 4% Azienda Cooperat. Funzionamento Cost. Enti 1% Azienda Cooperat. Dipendente Socio Coop. 0,50% o Soci Dipendenti Cooperative o soci (alcune prestazioni sono anche a favore di familiari a carico) Fest.Soppr. 1% e/o Dipendenti Cooperative della CAP - Enti Bilaterali- Quote di servizio assistenza contrattuale ALLEGATO B Art. 1. L'UCICT e la CISAL ciascuna per le proprie competenze convengono di attuare gli strumenti più idonei, siano essi contrattuali che legislativi, al fine di utilizzare al meglio l'istituto dei contratti di formazione e lavoro, ed esprimono, così, la volontà di recepire le disposizioni della legge 19.12.84 n. 863 e successive integrazioni e modificazioni. Le Parti provvederanno all'invio della copia del presente accordo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al fine di ottenere l'esonero della procedura di approvazione da parte della competente Autorità Pubblica (CRI) in attuazione a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 D.L. 29.3.91 n. 108 convertito nella legge 1.6.91, n. 169. I progetti di formazione definiti tra le parti a livello territoriale verranno depositati presso gli Uffici Provinciali e Regionali del Lavoro e della Previdenza Sociale ai fini del rilascio immediato alle Aziende associate alla UCICT dell'autorizzazione all'avviamento al lavoro da parte degli Uffici Circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti. Art. 2. Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento di ingresso e quello finale da conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro. Il contratto di formazione e lavoro dovrà risultare da atto scritto. Il contratto di formazione e lavoro mirato all'acquisizione di qualifiche elevate (Tipo "A.1") è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 2° livello di inquadramento e avrà durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di formazione e lavoro mirato all'acquisizione di qualifiche intermedie (Tipo "A.2") è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 3° e 4° livello di inquadramento e avrà una durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo (Tipo "B") avrà una durata massima di 12 mesi e deve prevedere una formazione teorica pari a 20 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. La stipula di tale contratto è consentita per il delle qualifiche previste al V livello del presente CCNL. conseguimento In caso di sospensione legale del rapporto di lavoro, il contratto di formazione e lavoro verrà prorogato per un periodo di durata pari alla sospensione medesima, solo nel caso in cui gli Istituti previdenziali e assistenziali riconoscano il diritto alla proroga dei benefici contributivi. La formazione teorico-pratica sarà effettuata dal personale qualificato o dal datore di lavoro, nonché dai propri familiari collaboratori. Art. 3. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sarà assicurato il trattamento o economico e normativo di cui al presente CCNL. In caso di assenze dal lavoro con diritto di conservazione del posto, al lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, spetterà il trattamento economico previsto dalle norme di legge. Nessuna integrazione è prevista a carico del datore di lavoro. Art. 4. Le parti s'impegnano ad incontrarsi ogni qualvolta la disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro subisca modifiche. Spett.le ............ ..................... OGGETTO: Progetto contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni. .i.. sottoscritt ..................... nella qualità di ............. della Ditta .................................ubicata in............... Via/P.zza......................N....Pr.......CAP..............esercente l'attività di......................................................... C H I E D E che venga approvato il progetto di formazione e lavoro relativo al conseguimento della/e qualifica/che finali di:........................... a) di b) di - N°.... qualifica........durata CFL mesi....livello iniziale inquadramento.........livello finale; - N°.... qualifica........durata CFL mesi....livello iniziale inquadramento........livello finale; A tal fine dichiara che alla data odierna escluso i lavoratori interessati al presente progetto, questa Azienda occupa n°....dipendenti, di cui a) b) c) Impiegati n°.. operai n°..apprendisti n°....; uomini n°..donne n°..; a tempo indeterminato n°.. a tempo determinato n°..CFL n°.. La formazione consisterà nell'impartire le nozioni teorico pratiche necessarie per lo svolgimento delle mansioni e il conseguimento della qualifica oggetto della formazione stessa e consentirà l'inserimento graduale nella posizione lavorativa a seguito di progressiva acquisizione delle capacità professionali cui è preordinata la formazione. La formazione sarà impartita nei locali dell'azienda sotto la guida del titolare o di altre persone qualificate. I contenuti dell'istruzione avranno particolari riferimenti a: ......................................................................... . .................................................................... Ai lavoratori assunti in contratto di formazione e lavoro spetterà il trattamento economico retributivo previsto dal CCNL sopra menzionato. Si dichiara inoltre di non aver effettuato negli ultimi 12 mesi licenziamenti per riduzione del personale la cui professionalità sia attinente a quella che debbono conseguire i lavoratori da assumere con contratto di formazione e lavoro e di non avere in atto sospensioni dal lavoro, ai sensi della legge 12.8.77 n. 675, art. 2, di lavoratori in possesso della stessa professionalità. Si dichiara inoltre che ai sensi del comma 4 dell'art. 25 della legge n. 233/91 i lavoratori non verranno impiegati in mansioni non equivalenti a quelli risultanti dalla richiesta di avviamento. firma del legale rappresentante.... Allegato: attestato d'iscrizione dell'Azienda o della Cooperativa all'UCICT. Prospetto Formazione e Lavoro - Tipo B Nella riunione del 3.8.98 in Roma nella Commissione Paritetica tra l'UCICT, la CISAL e FE.NA.S.A.L.C. hanno stabilito la costituzione dell'Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome "ENBOA" per i settori Commercio Turismo - Terziario e Servizi - Artigianato - Piccole e Medie Imprese - Lavorazione Conto Terzi. Tra le varie decisioni approvate c'è la possibilità di instaurare rapporti di formazione e lavoro mirati ad agevolare l'inserimento professionale (c.d. cfl di tipo b). Le Parti visto quanto disposto dal D.L. n. 626/94 sull'obbligo di impartire a tutti i dipendenti una formazione adeguata in relazione alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul luogo del lavoro. Considerato che la definizione dei contenuti dei progetti formativi concernenti i contratti di formazione e lavoro è demandata agli Enti Bilaterali, ai Centri di Servizio, alla contrattazione integrativa, alle Commissioni paritetiche, hanno Deliberato di approvare l'allegato progetto di formazione e lavoro, fermo restando che l'effettivo ricorso allo stesso dovrà essere preceduto dall'apposizione del visto di conformità da parte dei competenti organismo bilaterale. Progetto. Il presente progetto è mirato ad agevolare l'inserimento professionale di n°....lavoratori. Caratteristiche generali. 1. il rapporto di formazione e lavoro avrà un durata di 12 mesi; 2. la formazione avrà una durata complessiva di ore.....inquadramento iniziale...inquadramento finale a cui tende la formazione..... Contenuti della formazione. 1. il concetto di azienda, di lavoro e della qualità dei servizi, organigramma aziendale con relativi incarichi, responsabilità e mansioni affidate, con inserimento graduale nella posizione lavorativa a seguito di acquisizioni delle capacità professionali, 2. la disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al CCNL di categoria di appartenenza, alla contrattazione aziendale, alle disposizioni aziendali e alla disciplina sanzionatoria; 3. il servizio di prevenzione e protezione degli infortuni e della sicurezza in genere, eventuali rischi specifici riguardanti l'attività svolta nel settore di appartenenza, normativa vigente e disposizioni aziendali; 4. il servizio prevenzione incendi e le azione da espletare per la tutela della sicurezza, normativa vigente e disposizioni aziendali; 5. le azioni da adottarsi a tutela e promozione della qualità del luogo del lavoro e dell'ambiente circostante, con particolare riferimento alle normative igieniche sanitarie, alla tutela dal rumore e al risparmio energetico. La formazione si svolgerà nei locali normalmente dell'Azienda o della Cooperativa adibiti ai processi produttivi, ad eccezione fatta per i corsi organizzati dagli Enti Bilaterali o da altri Enti individuati dal datore di lavoro. L'assunzione entro avverrà il...............................ovvero il..........................(comunque entro 3 di conformità da parte dell'Ente bilaterale). mesi dall'accertamento Il datore di Lavoro timbro e firma l'Ente Bilaterale timbro e firma ALLEGATO C Moduli tipo contratti a termine. Modulo 1 - di cui alle lett. a) e b) dell'art. del CCNL Spett.le RSU (o alle OO.SS.LL.) Al Centro di Servizio. OGGETTO: CCNL settore Terziario - Servizi "Aeroporti - Gestione Servizi in Appalto" Assunzione dipendenti con contratto a termine. La sottoscritta Azienda/Cooperativa ................................... in conformità a quanto previsto dall'art. 96 lett. a) o b)* del CCNL settore Terziario - Servizi "Aeroporti - Gestione e Servizi in Appalto" stipulato il 28.9.98 comunica che ha proceduto all'assunzione a termine di n°..lavoratori per intensificazione temporanea dell'attività derivanti da situazioni straordinarie e non prevedibili oppure se ricorre il caso (per sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettative diverse o ...) DICHIARA la sottoscritta Azienda/Cooperativa...............in conformità di quanto previsto dall'art. 96 del CCNL di cui all'oggetto ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge 28.2.87 n. 56 dichiara di impegnarsi all'integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente e all'assolvimento degli obblighi in di contribuzione e legislazione sul lavoro. materia firma e timbro dell'Azienda/Cooperativa *A secondo il caso che ricorre. Modulo 2. di cui alla lett. c) dell'art. del CCNL Alla RSU (o alle OO.SS.LL.) A Contro Servizi OGGETTO: C.C.N.L. settore Terziario - Servizi "Aeroporti - Gestione e Servizi in Appalto". Assunzione dipendenti con contratti a termine. La sottoscritta Azienda/Cooperativa ......................in conformità a quanto previsto dall'art. 96, lett. c) del CCNL settore Terziario Servizi "Aeroporti - Gestione e Servizi in Appalto" del 28.9.98 comunica che: intende procedere all'assunzione di n.....lavoratori per l'esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non è possibile sopperire con il normale organico. Dichiara La sottoscritta Azienda/Cooperativa ................................... in conformità a quanto previsto dall'art. 96, lett. c) del CCNL di cui in oggetto ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge 28.2.87 n. 56 dichiara di impegnarsi all'integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e legislazione del lavoro firma dell'Azienda/Cooperativa ALLEGATO D NORME PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. n. 626/94 Art. 1 - Rappresentanti per la sicurezza. In applicazione dell'art. 15 del D.lgs. 19.9.94 n. 626 i Rappresentanti per la sicurezza (RLS) sono eletti con riferimento esclusivo alle singole unità produttive, in ragione di: a. 15 1 rappresentante per le unità produttive che occupano fino a dipendenti; b. 1 rappresentante per le unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti; c. 2 rappresentanti per le unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti; d. 3 rappresentanti per le unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti; e. 4 rappresentanti per le unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti. Nelle attività produttive di cui al punto 1, limitatamente a quelle Aziende o a quelle Cooperative che occupano meno di 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza possono essere demandati a un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di Aziende o di Cooperative ricomprese in uno specifico territorio. E' concesso alle Aziende o alle Cooperative che occupano fino a 30 dipendenti, o che abbiano unità produttive di pari grandezza, la facoltà di far ricorso alla designazione del RLST, ai fini dell'applicazione del disposto di legge. I Rappresentanti per la Sicurezza sono nominati tra i soggetti individuati dalle Rappresentanze sindacali firmatarie il presente CCNL. Art. 2 - Procedure per l'elezione del R.L.S. L'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra i dipendenti dell'Azienda o della Cooperativa durante un'assemblea convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno. Il RLS eletto con sistema del voto uninominale per liste contrapposte. Godono del diritto di voto tutti i dipendenti in forza nell'Azienda o nella Cooperativa al momento della votazione, prescindendo dal tipo di rapporto di lavoro in essere (tempo indeterminato o determinato, part-time, formazione e lavoro, attività atipiche, telelavoro ecc.). Sono eleggibili tempo indeterminato. solo dipendenti con rapporto di lavoro a Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezione. Il verbale contenente i nominativi dei Rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla Direzione dell'Azienda o della Cooperativa che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell'Associazione territoriale di appartenenza, all'organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco. Art. 3 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio. Il RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del D.lgs. n. 626/94. L'OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto di un RLST ogni 2000 addetti e/o un RLST sino a un massimo di 200 Aziende o Cooperative. Il mandato di nomina dei RLST avrà durata triennale con possibilità di successiva nuova designazione. Art. 4 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di RLS. Ai RLS spettano e l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, permessi retribuiti pari a quelli previsti dalla legge n. 300/70 per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello di Azienda o di Cooperativa in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale. Art. 5 - Attribuzioni del RLS e del RLST. Con riferimento alle attribuzioni del RLS e/o RLST, la cui disciplina legale è contenuta nell'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni. Art. 6 - Accesso nei luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato. Art. 7 - Modalità di consultazione. Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore gli di lavoro, pertanto, consulta il RLS e/o RLST su tutti eventi per i quali la intervento consultivo dello stesso. disciplina legislativa prevede un Il RLS e/o RLST, in occasione delle consultazioni, avendone il tempo necessario, ha la facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto delle consultazioni secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS. Il RLS e/o RLST conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa. In fase di prima applicazione del D.lgs. n. 626/84, nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali presenti in Azienda. A tal fine la rappresentanza sindacale, all'interno delle Aziende o delle Cooperative, può designare uno o più soggetti, entro i limiti previsti dall'art. 18, comma 6, del D.lgs. n. 626/94. Art. 8 - Informazioni e documentazione dell'Azienda o delle Cooperative Il RLS e/o RLST ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione dell'Azienda o della Cooperativa di cui alle lett. e) ed f) del 1, dell'art. 19 del citato D.lgs. n. 626/94. comma Il RLS e/o RLST ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'Azienda o la Cooperativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, della medesima disposizione di legge. Il datore di lavoro fornisce, su istanza del RLS e/o RLST, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro. Il RLS e/o RLST, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto d'ufficio. In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure di prevenzione e protezione dei rischi, i RLS e/o RLST segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro e in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all'Organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, c. 1, del D.lgs. n. 626/94. La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione. Art. 9 - Formazione del Rappresentante per la sicurezza. Il RLS e/o RLST ha diritto formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 626/94. La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 che, nelle Aziende o nelle Cooperative con un numero di dipendenti, inferiore, si svolgerà in 2 moduli; tale programma deve comprendere: 1. conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; ore 2. conoscenze misure di prevenzione 3. metodologie 4. metodologie generali su rischi dell'attività e sulle relative e protezione; sulla valutazione dei rischi; minime di comunicazione. E' prevista la facoltà per le Aziende o per le Cooperative di integrare le materie individuate dall'OP con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo delle Aziende o delle Cooperative. La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione. Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti sindacali. La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso presso l'Azienda o presso la Cooperativa stessa. consentirà l'OP o Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengono introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un'integrazione della formazione. In ogni caso, laddove le Parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo delle ore attribuite al diritto allo studio previste dal presente CCNL. Qualora allo scadere del proprio mandato il RLS risultasse rieletto non avrà l'erogazione del monte ore per la formazione di base. Art. 10 - Riunioni periodiche. In applicazione all'art. 11 del D.lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto. Il RLS e/o RLST può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in Azienda. Art. 11 - Registro degli infortuni - Cartelle sanitario e di rischio. I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, compreso quello dell'evento. Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione a un'assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro con riferimento all'art. 27 della legge 23.12.78 n. 833 integrato dalle disposizioni del D.lgs. n. 626/94. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'Azienda o la Cooperativa. Art. 12 - Lavoratori addetti al videoterminale. S'intendono per addetti ai videoterminali qui individuati 51, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 626/94. dall'art. Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto a un'interruzione della sua attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale. Il lavoratore comma addetto ai videoterminali, come definito al precedente, ha diritto una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a lavoro a turni, come previsto dal presente CCNL, l'effettivo godimento della mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio e al termine dell'orario di lavoro. Art. 13 - Norme transitorie e finali. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo dell'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità previste agli artt. 34 e 35 del D.lgs. n. 626/94. Nel caso in cui nelle Aziende o nelle Cooperative sino a 200 dipendenti si dovessero verificare le previsioni di cui all'art. 29 del D.lgs. n. 626/94 si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni. L'OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzione e/o integrazioni degli RLST nominati. Per ogni sostituzione e/o modifica l'OP seguirà la procedura prevista. Per quanto non espressamente regolamentato dalle presenti norme, fa riferimento al D.lgs. 19.9.94 n. 626. ALLEGATO E Statuto e regolamento per la costituzione dell'Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome "ENBOA". Costituzione. Art. 1. si Conformemente a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stipulato dal "C.N.A.I. - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori" per conto delle Organizzazioni associate da una parte e dall'altra dalla "C.I.S.A.L. - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori" anche per conto delle Federazioni è costituito l'Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome" di seguito denominato "ENBOA"... Possono far parte dell'ENBOA tutte le Organizzazioni firmatarie di CC.CC.NN.LL. aderenti al CNAI e le Federazioni aderenti alla CISAL. Natura. Art. 2. L'ENBOA ha natura giuridica e non persegue finalità di lucro. Durata. Art. 3. La durata dell'ENBOA è indeterminata nel di scioglimento di cui agli articoli seguenti. tempo, salvo i casi Sede. Art. 4. L'ENBOA provvisoriamente ha sede in Chieti, via Marco Vezio Marcello 4, previo consenso delle parti potranno essere istituiti altre sedi o sportelli. Scopi. Art. 5. Nel ribadire che l'ENBOA non ha scopi di lucro e ha per finalità l'attuazione di mutualità e assistenza a favore dei lavoratori, dei titolari delle attività, così come definito dai CC.CC.NN.LL. e da ogni altro accordo tra le parti. Pertanto il raggiungimento di tali scopi e finalità l'Ente promuove e gestisce in proprio tutto ciò che è di pertinenza nazionale, lasciando agli Enti Bilaterali Territoriali, ove costituiti le loro autonomie. a. iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato; b. iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti; c. interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale a favore dei lavoratori; d. inoltre, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto; e. l'ENBOA istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine l'Osservatorio: a. programma e organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/87 e con le garanzie di riservatezza ivi previste; b. ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale; c. promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto; d. cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali e aziendali all'Osservatorio Nazionale; e. svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio in materia di mercato del lavoro. L'ENBOA, inoltre, svolge ogni qualsiasi altro compito, a favore dei lavoratori, dei titolari delle attività, che gli fosse affidato dalle Parti stipulati o aderenti. Soci e Beneficiari. Art. 6. Sono Soci dell'ENBOA le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dei datori di lavoro firmatarie dei CC.CC.NN.LL., cioè CISAL e sue Federazioni e il C.A.N.A.I., sue Organizzazioni. previa richiesta scritta. e Le iniziative di cui all'art. 5 del presente Statuto integrano i trattamenti minimi normativi contrattuali e sono destinate ai dipendenti di Aziende o di Cooperative che corrispondono all'ENBOA di finanziamento di cui al successivo art. 7. le quote Le risorse dell'ENBOA saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, in ragione della provenienza del gettito. Finanziamento. Art. 7. L'ENBOA è finanziata da quote versate da tutte le Aziende o da tutte le Cooperative e dai loro dipendenti o soci nella misura prevista dai CC.CC.NN.LL.. La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata all'ENBOA, unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite nel regolamento. Organi dell'ENBOA. Art. 8. Sono organi dell'ENBOA: a. b. c. d. l'Assemblea; il Presidente; Comitato Esecutivo; il Collegio dei Sindaci. Assemblea. Art. 9. L'Assemblea é composta in modo paritetico tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro da n. 12 membri, nominati: a. b. 6 dalle Organizzazioni dei datori di lavoro; 6 dalle Organizzazioni dei lavoratori. I membri dell'Assemblea durano in carica 3 anni e s'intendono confermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. E' però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta. Il nuovo membro avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito. Poteri dell'Assemblea. Art. 10. Spetta all'Assemblea di: a. nominare i componenti del Comitato Esecutivo; b. approvare i regolamenti interni dell'ENBOA; c. deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 5 del presente Statuto; d. provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'ENBOA; e. promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'ENBOA; f. deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori e Sindaci; g. stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento; h. approvare i verbali delle proprie riunioni; i. svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto. Riunioni dell'Assemblea. Art. 11. L'Assemblea si e, straordinariamente, membri riunisce ogni ordinariamente qualvolta sia 3 richiesto volte da l'anno almeno 3 effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione dell'Assemblea é effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e della riunione e gli argomenti da trattare. ora Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'ENBOA. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e le relative deliberazioni é necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha un voto. Il Presidente. Art. 12. Il Presidente dell'ENBOA è la stessa persona che riveste la carica di Presidente nella "C.A.P. - Cassa Assistenza Previdenza", e la sua carica dura fino a quanto riveste la stessa carica nella CAP. Spetta al Presidente dell'ENBOA di: a. b. e rappresentare l'ENBOA di fronte a terzi e stare in giudizio; promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea del Comitato Esecutivo e presiederne le adunanze; c. presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo; d. sovrintendere all'applicazione del presente Statuto; e. dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e Comitato Esecutivo; f. svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o Comitato Esecutivo. Il Presidente ha la firma sociale. Il Vice Presidente. Art. 13. del dal dal Il Vice Presidente dell'ENBOA è la stessa persona che riveste la stessa carica nella CAP. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente. Il Comitato Esecutivo. Art. 14. Il Comitato Esecutivo si compone di 6 membri, scelti componenti dell'Assemblea e così ripartiti: a. b. c. d. tra i il Presidente dell'Assemblea; il Vicepresidente dell'Assemblea; 2 membri nominati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro; 2 membri nominati dalla Organizzazioni dei lavoratori. Poteri del Comitato Esecutivo. Art. 15. Spetta al Comitato Esecutivo di: a. vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi; b. vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall'ENBOA; c. provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'ENBOA; d. assumere e licenziare il personale dell'ENBOA e regolarne il trattamento economico; e. predisporre i regolamenti interni dell'ENBOA e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea; f. riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere; g. approvare i verbali delle proprie riunioni. Riunioni del Comitato Esecutivo. Art. 16. Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni 2 e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno membri effettivi del Comitato o dal Presidente. mesi 2 La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e della riunione e gli argomenti da trattare. ora Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'ENBOA. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di 4 membri. almeno Ciascun membro ha un voto. Il Collegio dei Sindaci. Art. 17. Il Collegio dei Sindaci è composto di 3 membri effettivi così designati: 1 dalle Associazioni dei datori di lavoro, 1 dai Sindacati dei Lavoratori, il 3° scelto di comune accordo fra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei Conti, che ne è il Presidente. Le predette Organizzazioni designano inoltre 2 Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per causa di forza maggiore. I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. I Sindaci esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni. Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'ENBOA per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre e ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 5 giorni rima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e della riunione e gli argomenti da trattare. I Sindaci potranno essere invitati riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo. a partecipare ora alle Il Patrimonio dell'ENBOA. Art. 18. Le disponibilità dell'ENBOA sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente art. 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di per ritardati versamenti. Dai contributi che la CAP a sua discrezione eroga all'ENBOA. mora Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'ENBOA le somme e i beni mobili e immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe occorrendo eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'ENBOA ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali. In adesione allo spirito e alle finalità del CC.CC.NN.LL., il patrimonio dell'ENBOA è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 o accantonato, se ritenuto necessario od opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'ENBOA, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in di comunione di beni. tema I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'ENBOA sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso. Gestione dell'ENBOA. Art. 19. Per le spese di impianto e di gestione, l'ENBOA potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'art. 18). Ogni pagamento di spese e ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente. Bilancio dell'ENBOA. Art. 20. Gli esercizi finanziari dell'ENBOA hanno inizio il 1° gennaio termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'ENBOA e del bilancio preventivo. Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo, ma non oltre il 30 giugno. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato Esecutivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro 10 giorni alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 del presente Statuto. Liquidazione dell'ENBOA. Art. 21. La messa in liquidazione dell'ENBOA è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all'art. 1 nei seguenti casi: a. qualora esso cessi da ogni attività per disposizione di legge; b. qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale; c. qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratti Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta e al versamento dei contributi. Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi a cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l'ENBOA i contributi di cui al precedente comma e per loro e per i lavoratori di pagarne i medesimi. Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di 6 liquidatori, di cui 3 nominati dall'Associazione dei datori di lavoro e 3 nominati dai Sindacati dei Lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale. Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'ENBOA i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare le Organizzazioni firmatarie del presente atto. tra In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale tenuti presenti i suddetti scopi. Modifiche statutarie. Art. 22. Qualunque modifica al presente statuto, nonché al regolamento, deve essere proposta dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1, e deliberata dall'Assemblea dell'ENB0A, con votazione a maggioranza di 2/3 dei componenti l'Assemblea stessa. Controversie. Art. 23. Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e applicazione del presente Statuto, nonché del Regolamento, è deferita all'esame delle Presidenze o Segreteria Nazionali delle Organizzazioni aderenti. Disposizioni finali. Art. 24. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme in cui al Regolamento e, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore. REGOLAMENTO Art. 1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'ENBOA. Art. 2. La misura delle quote mensili di finanziamento dell'ENBOA è stabilita nello 0,40% di paga base e contingenza, di cui lo 0,10% a carico del lavoratore e lo 0,30% a carico del datore di lavoro. Il 30% è erogato agli Enti territoriali regolarmente costituiti in proporzione al numero delle Aziende e delle Cooperative associate. Art. 3. La quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro all'atto del pagamento della retribuzione mensile. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce nel foglio paga e sul libro paga. Art. 4. Le quote a carico dei lavoratori e del datore di lavoro devono essere versate all'ENBOA (avvalendosi esclusivamente del sistema di riscossione appositamente individuato a livello nazionale). Art. 5. Gli importi essere delle quote di cui all'articolo precedente devono versati dalle Aziende o dalle Cooperative entro il mese successivo al periodo di paga al quale si riferisce il versamento. In caso di ritardato versamento sono dovuti all'ENBOA gli interessi di mora fissati nella misura del 5% in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto dell'ENBOA medesimo ad adire le vie legali. Art. 6. I lavoratori che intendano avvalersi delle iniziative promosse dall'ENBOA o dall'Ente Bilaterale Territoriale sono tenuti a comprovare l'avvenuta trattenuta delle quote di propria competenza mediante l'esibizione del foglio paga. Le iniziative di cui sopra sono erogate dall'Ente Bilaterale Territoriale regolarmente costituito, in caso contrario viene erogato dall'ENBOA. Art. 7. Entro il 1° luglio e il 1° febbraio di ogni anno, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare all'Ente Bilaterale Territoriale se costituito, altrimenti all'ENBOA il riepilogo distinto per mese delle quote versate nel semestre precedente utilizzando a tal fine esclusivamente i moduli che saranno messi gratuitamente a disposizione dell'ENBOA e che dovranno essere compilati in ogni parte. Il riepilogo dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro o dal suo rappresentante legale. Il datore di lavoro é responsabile delle omissioni e delle inesattezze contenute nel riepilogo. þþþþ