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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE E PER I DIPENDENTI E SOCI
DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE TERZIARIO SERVIZI
"AEROPORTI" GESTIONE E SERVIZI IN APPALTO
L'anno 1998 il giorno 28 del mese di settembre in Roma
TRA
C.N.A.I.
- Coordinamento Nazionale Associazioni
Imprenditori,
rappresentato dal suo Presidente Orazio Renzo Di Renzo e da
Giangiacomo
Pagliaro, Eugenio Porta e Guglielmo Marcone;
U.C.I.C.T.
Unione Cristiana Italiana
Commercio
Turismo,
rappresentata dal suo Presidente Nazionale Orazio Renzo Di Renzo e
dai
Consiglieri Nazionali Werther Nanni, Guglielmo Marcone, Rocco
Vetrone,
Manola Di Renzo e da Umberto Ferro, Salvatore Mele, Sabatino
Sacripante,
Raffaella Samorè, Vincenzo Sardano, Sabrina Padovano, Cosimo Mangia,
Enzo
Sulpizio, Roberto Lunerti, Antonio Cucurachi, Francesco Maldera,
Severino
Lupattelli, Pasquale Greco, Andrea Magoni, Gianni Tornassetti,
Carmine
Traversa
E
FE.NA.S.A.L.C. - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi
Lavoratori
Commercio, rappresentata dal Segretario Generale Adriano Cosimati;
C.I.S.A.L. - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi
Lavoratori,
rappresentata dal Segretario Confederale Pietro Venneri e assistito
da
Eugenio Pagliaro e Vincenzo Russo
SI E' STIPULATO
il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i
dipendenti
delle Aziende o dipendenti e soci delle Cooperative del settore
Terziario
e Servizi - "AEROPORTI" Gestione e Servizi in Appalto, esso si compone
di:
Premessa
Indice
Titoli n. 68
Articoli n. 127
Allegati A, B, C, D.
Letto e approvato dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti.
C.N.A.I.
U.C.I.C.T.
C.I.S.A.L.
FE.NA.S.A.L.C.
PREMESSA
Tra le aziende associate alle organizzazioni CNAI, molte di quelle
che
esercitano l'attività di gestione e servizi in appalto negli
aeroporti
hanno ripetutamente chiesto all'UCICT di elaborare e stipulare, con
le
organizzazioni sindacali dei lavoratori, un CCNL specifico per
la
categoria.
Sulla base delle linee portanti della contrattazione prodotta per le
altre
categorie, il CNAI e la CISAL hanno positivamente valutato
l'opportunità
di dar vita al presente CCNL, concordemente decidendo di adottare
un
articolato
contrattuale più vicino alle esigenze di
tanta
parte
dell'imprenditoria del settore, con forti spinte innovative rispetto
alla
metodica seguita dalla contrattazione tradizionale.
Il CCNL che segue vuole riconoscere, alle aziende il diritto di
poter
impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli
oneri
derivanti dal costo del lavoro; esso si basa su elementi predeterminati
e
validi per tutta la durata dell'accordo.
Come per tutti gli altri contratti finora sottoscritti dalle
Associazioni
CNAI con i sindacati CISAL, l'applicazione del presente CCNL è
riservata
esclusivamente alle aziende associate.
La normativa che segue, infatti, non può essere estesa a tutte le
aziende
ricomprese nella categoria, proprio perché, nel rispetto della libertà
di
associazione costituzionalmente garantita, ciascun imprenditore ha
facoltà
di applicare ai propri dipendenti lo stato giuridico e il
trattamento
economico previsto dal CCNL stipulato dall'associazione di appartenenza.
E' peraltro da considerare che, per effetto della mancata
attuazione
dell'art. 39 Cost., nessun contratto di diritto comune può essere
ritenuto
valido erga omnes, neppure se stipulato da organizzazioni che
pretendono
di rappresentare tutti, ma in realtà rappresentano pochi. In tale
carenza,
quindi, ciascuna Organizzazione è legittimata alla stipula di
contratti
collettivi per i propri associati.
E' così rispettato il dettato costituzionale, anche in relazione
all'art.
2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo,
sia
nelle
formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità,
con
l'osservanza dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.
Tra le peculiarità della normativa che segue, speciale attenzione è
stata
riservata agli aspetti della formazione professionale dei lavoratori
e
alla loro riqualificazione, ritenendo che il settore, pur se dotato
di
presenze lavorative spesso efficacemente professionalizzate, è
comunque
carente
di
speciali professionalità rapportate alle
differenziate
tipologie aziendali.
Una più organica disciplina è stata prevista per la contribuzione
alla
C.A.P.
e
per l'individuazione e la definizione delle
prestazioni
previdenziali e assistenziali da erogare, sia a favore dei lavoratori
sia
a favore degli imprenditori. A loro è altresì assicurato un
sistema
plurimo
di
servizi attraverso l'ENBOA, Ente Nazionale
Bilaterale
Organizzazioni Autonome, articolato in ambito territoriale con
Enti
Territoriali Bilaterali e Centri di Servizio, del quale le parti
si
impegnano a recepire e osservare le norme statutarie e regolamentari.
E' riaffermato il principio della contrattazione a più livelli,
riservando
particolare rilevanza alla contrattazione locale e aziendale,
quale
strumento di indiscussa valenza per il riequilibrio delle
disparità
determinate dai fattori socio economici in ambito territoriale.
Le parti ritengono, infine, di estrema importanza far ricorso
all'utilizzo
dello
strumento legislativo del contratto di formazione e
lavoro,
attraverso il quale le aziende possono dare impulso agli istituti
previsti
e attivare i percorsi formativi più idonei per realizzare
elevata
competitività aziendale ed elevato standard qualitativo delle
prestazioni
rese dai lavoratori.
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE
DEL CONTRATTO
Art. 1.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in
maniera
unitaria, per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro a
tempo
indeterminato e a tempo determinato, relativamente al settore Terziario
Servizi "Aeroporti - Gestione e Servizi in Appalto".
L'adozione del presente CCNL è riservata esclusivamente, alle Aziende
o
alle Cooperative associate alle Organizzazioni datoriali stipulanti e
si
applica a tutti soggetti rappresentati dalle Parti contraenti.
Le disposizioni del presente Contratto sono correlate e inscindibili
tra
di loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione e non
sono
cumulabili con nessun'altra regolamentazione pattizia. Esse
costituiscono
in ogni sua forma e nel suo insieme un trattamento minimo inderogabile
per
i lavoratori dipendenti.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai
finanziamenti
agevolati o alle agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per
la
formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali,
regionali,
provinciali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'Azienda
o
della Cooperativa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge
in
materia di lavoro.
Fermo restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni
stipulanti
dichiarano che con il presente accordo non hanno inteso sostituire
le
condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza alla data
di
applicazione, che restano a lui assegnata "ad personam", esclusione
fatta
nel caso derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista
la
decadenza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto
collettivo
valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
Dichiarazione a verbale 1.
Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune
anche
appartenenti a diverse categorie merceologiche o servizi, aventi un
unico
titolare o un'unica ragione sociale il personale dipendente ivi adibito
è
regolamentato da tutte le norme del presente Contratto.
Dichiarazione a verbale 2.
Le Organizzazioni stipulanti hanno inteso limitare l'adozione del
presente
accordo alle sole Aziende o Cooperative aderenti alle Parti
contraenti,
recependo i principi ispiratori dell'art. 39 della Costituzione.
Titolo II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Art. 2.
La CISAL ha responsabilmente firmato il 22.12.94 il Protocollo
sulla
politica dei redditi e in quella sede e con quelli accordi la CISAL si
è
impegnata a comportamenti coerenti con gli impegni sottoscritti. Per
parte
sua l'UCICT ritiene di concordare con l'impostazione della CISAL e
così,
le Parti hanno inteso disciplinare la contrattazione, come appresso:
a)
contrattazione di I livello: Contratto nazionale di categoria;
b)
contrattazione di II livello: territoriale o integrativa
"Aziendale".
Art. 3.
La
contrattazione nazionale vuole riconoscere alle Aziende o
alle
Cooperative il diritto di poter impostare la propria attività
produttiva
sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa
su
elementi predeterminati e validi per tutta la durata dell'accordo.
Il CCNL è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale
da
un'arte economica la cui durata e biennale.
Per il rinnovo del Contratto nazionale è necessario che una delle
Parti
dia, 3 mesi prima delle relative scadenze, la disdetta presentando
le
proposte per un nuovo accordo per consentire l'apertura delle trattative.
Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del
CCNL
e
comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi
dalla
presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non
assumeranno
iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette. Dopo un
periodo
di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data della scadenza,
ovvero
dalla
data di presentazione delle richieste se successiva,
verrà
corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della
retribuzione
denominata.
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione
pro
grammato, applicato al minimo tabellare.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al
50%
dell'inflazione programmata, sempre calcolata sul minimo tabellare.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL, l'indennità
di
vacanza cessa di essere corrisposta.
Art. 4.
La
contrattazione collettiva
sede
territoriale o aziendale.
di
II
livello
sarà
svolta
in
Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal CCNL, diversi
non
ripetitivi rispetto a quelli propri del Contratto nazionale.
Alla contrattazione integrativa territoriale è demandato
provvedere
sulle seguenti materie specificamente individuate:
e
di
a.
possibilità di una diversa ripartizione, a norma dell'art. 22,
comma
2, dell'orario normale di lavoro che, salvo diversa valutazione
delle
parti territoriali;
b.
determinazione dell'Elemento Territoriale Variabile o
Elemento
Territoriale
Annuale. Detto elemento sarà
concordato,
in
sede
territoriale, tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore
e
sarà correlato ai risultati conseguiti nel territorio, tramite
le
risultanze di indicatori nazionali e locali;
c.
partecipazione attiva nell'organismo territoriale paritetico per
la
prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, secondo
le
modalità stabilite dalla disciplina nazionale, nonché la disciplina
del
Rappresentante per la sicurezza e dall'Ente Nazionale Bilaterale "ENBOA"
d.
partecipazione attiva nell'organismo territoriale per la disamina
di
approvazione dei contratti di formazione e lavoro, secondo la
disciplina
dell'Ente Nazionale Bilaterale "ENBOA" e le leggi vigenti;
e.
partecipazione attiva nell'organismo di conciliazione;
f.
partecipazione attiva in attuazione della disciplina della
formazione
professionale,
anche
in
riferimento
alla
formazione
esterna
dell'apprendista, in conformità a quanto previsto dall'ENBOA;
g.
l'individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla
specificità
delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste
dal
presente Contratto;
h.
azioni in favore del personale femminile, in attuazione
della
raccomandazione CEE, n. 635 del 13.12.84 e delle disposizioni
legislative
nazionali o regionali in tema di parità uomo donna;
i.
la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga;
l.
la definizione di ulteriore ipotesi di applicazione del comma
1
dell'art. 23 della legge n. 56/87 e maggiori percentuali rispetto a
quelle
stabilite dal presente CCNL;
m.
indennità di presenza di cui all'art. 56;
n.
indennità di campo di cui all'art. 57;
o.
intervalli per la consumazione dei pasti e indennità di mensa;
p.
misura del risarcimento per rotture e smarrimenti oggetti;
q.
contratti a termine;
r.
decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore;
s.
determinazioni delle quote sindacali;
t.
disciplina di altre materie o istituti che siano
espressamente
demandate alla contrattazione territoriale del CCNL, mediante
specifiche
clausole di rinvio;
u.
la contrattazione di II livello può, con previo accordo delle
OO.SS.
e le Organizzazioni datoriali nazionali, proporre soluzione diverse
dal
CCNL, in base alle esigenze e/o leggi regionali, esteso anche a
una
flessibilità salariale.
L'accordo di II livello territoriale, ha durata quadriennale.
Nell'arco di vigenza del presente CCNL potrà aversi una sola
fase
negoziale a livello territoriale da svolgere conformemente alla
seguente
procedura.
Le richieste di stipula del Contratto integrativo devono essere
presentate
dopo 1 mese dal deposito presso il Ministero del Lavoro e della
Previdenza
Sociale del presente accordo. Successivamente almeno 4 mesi prima
della
data di decorrenza prevista per gli effetti del Contratto
territoriale,
per consentire l'apertura delle trattative.
Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad
azioni
dirette nel periodo intercorrente dalla presentazione delle richieste
al
termine di 60 giorni decorrente l'apertura delle trattative.
Art. 5.
La contrattazione "Aziendale" è limitata alle seguenti materie:
a.
alla determinazione per la modificazione sia più che in meno
del
"Elemento Territoriale Variabile o dell'Elemento Territoriale Annuale"
di
cui all'art. 53 del presente CCNL in relazione all'andamento
economico
dell'Azienda o della Cooperativa;
b.
indennità giornaliera di cui all'art. 56;
c.
indennità di campo di cui all'art. 57;
d.
qualifiche esistenti in Azienda o nella Cooperativa non
equiparabili
a quelle comprese nelle esemplificazioni del presente Contratto;
e.
distribuzione degli orari, dei turni di lavoro e degli
eventuali
riposi di conguaglio;
f.
articolazione dei turni di riposo settimanale nelle Aziende o
nella
Cooperativa;
g.
ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di
lavoro
settimanale normale rispetto quanto previsto dal presente CCNL;
h.
ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica
dei
lavoratori nell'ambito dell'art. 9 della legge 20.5.70 n. 300.
La contrattazione avverrà tra l'Azienda o la Cooperativa e le
strutture
sindacali aziendali dei lavoratori con l'intervento delle
Organizzazioni
stipulanti il presente CCNL ai relativi livelli di competenza.
Titolo III - DECORRENZA - DURATA
Art. 6.
Il presente Contratto decorre dal 1° ottobre 1998 e scadrà il 30
settembre
2002, per la materia di natura economica scadrà il 30 settembre 2000.
Il Contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato
di
anno in anno qualora non venga data disdetta 3 mesi prima della
scadenza
con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito
dal
successivo.
Titolo IV - ESCLUSIVITÀ DI STAMPA - ARCHIVIO CONTRATTI
- DISTRIBUZIONE CONTRATTI
Art. 7.
Il presente Contratto conforme all'originale, è stato edito dalle
Parti
stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli
effetti.
E'
vietata
la
riproduzione parziale o totale
senza
preventiva
autorizzazione.
In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso
delle
Organizzazioni firmatarie.
Art. 8.
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive
sull'organizzazione
dell'archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell'art.
17
della legge n. 963/88, le Parti contraenti si impegnano ad inviare al
CNEL
(Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) - Archivio Contratti
via David Lubin, 2 - Roma, copia del presente Contratto
collettivo
nazionale di lavoro. Inoltre ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.
n.
318 del 14.6.96 convertito con modificazioni nella legge n. 402
del
29.7.96, il presente CCNL, a cura di una delle parti, sarà inviato
nei
termini di 30 giorni, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
e
agli Enti Previdenziali e Assistenziali.
Art. 9.
Le Parti in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, convengono
di
assegnare al presente CCNL, anche il ruolo di strumento di
documentazione
e di lavoro finalizzato sia all'estensione, di comune accordo,
della
rappresentanza delle Parti firmatarie sia al servizio ai lavoratori
che
dall'applicazione del Contratto ne scaturisce.
Con tale valenza
testo
contrattuale.
vanno
considerati gli allegati
contenuti
nel
Per il loro utilizzo avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta
a
cura delle Parti stipulanti il presente CCNL.
Art. 10.
Le Aziende o le Cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente
ad
ogni singolo dipendente in servizio e neo assunto copia del presente
CCNL.
Con la suddetta distribuzione le Parti considereranno assolto
l'obbligo
aziendale di affissione di cui all'art. 7, comma 1 della legge 20.5.70
n.
300.
Titolo V - MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO
Art. 11.
Fermo restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti
esigenze
delle Aziende o delle Cooperative, degli strumenti di legge, le
Parti
convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato,
di
crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale
che
determinano esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento
che
tenda a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di
minore
impiego della forza lavoro.
Le Parti altresì, s'impegnano a ricercare congiuntamente a
livello
regionale o per singole aree subregionali, anche con specifici
accordi
negoziali, soluzioni capaci di:
a.
definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le
esigenze
relative di qualificazioni, le procedure di ricerca e disponibilità
di
lavoro extra e surroga;
b.
promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti lavoro;
c.
incontri con gli enti Regione per verificare gli obiettivi
di
sviluppo del settore e conseguentemente verificare la
possibilità
dell'utilizzazione degli impianti, dell'occupazione e del
prolungamento
della stagione con le previsioni dei relativi periodi di
occupazione,
della formazione e qualificazione e riqualificazione professionale.
Titolo VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - PAGA BASE NAZIONALE
Art. 12.
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria
articolata
su 10 livelli, di cui 2 Quadri, alle quali corrispondono 10
livelli
retributivi con valori minimi tabellari mensili.
I valori minimi mensili sono quelli di seguito riportati.
L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie,
verrà
effettuata sulla base delle declaratorie e profili sotto enunciati.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali
contenuto
professionale
delle mansioni in esse considerate e
valore
del
hanno
esemplificativo minimo.
Resta fermo che l'assegnazione dei lavori alle diverse categorie
deve
essere
effettuata in base alle mansioni degli stessi in
concreto
esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle Parti.
Le Parti demandano all'Ente Nazionale Bilaterale "ENBOA" il compito
di
approfondire i temi connessi alla classificazione del personale.
I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a
conoscenza
delle parti contraenti del presente CCNL.
Area Quadri.
Ai sensi della legge n. 190 dell'1.3.85 e successive modificazioni,
sono
considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori
che,
pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6 e
4
del RDL n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso di idoneo titolo di
studio
o di adeguata formazione e preparazione professionale
specialistica,
conseguentemente rientrano in questa area, per la corrispondenza
delle
declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche
successivamente
specificate.
Quadro A.
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori
con
funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale
e
organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per
la
definizione degli obiettivi dell'Azienda o della Cooperativa che
svolgono
con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai
fini
dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. A tali
lavoratori,
inoltre è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con
ampi
poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento e il controllo
dei
diversi settori e servizi dell'Azienda o della Cooperativa.
Esemplificazione:
1.
Direttore.
Quadro B.
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori
con
funzioni direttive che, l'attuazione degli obiettivi dell'Azienda o
della
Cooperativa
correlativamente al livello di responsabilità
a
loro
attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di
unità
aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori
di
particolare
complessità
organizzativa in condizione
di
autonomia
decisionale e operativa.
Esemplificazione:
1.
Vice Direttore.
I livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni
ad
elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative e
autonomie
operative e ai quali sono affidate nell'ambito della responsabilità
ad
essi delegate, funzioni di direzione esecutiva nell'Azienda o
nella
Cooperativa e cioè:
Esemplificazione:
1.
capo responsabile aree tecnico;
2.
capo responsabile aree amministrativo;
3.
capo responsabile analista sistemista;
4.
capo responsabile del coordinamento di più servizi;
5.
tecnico controllo volo;
6.
capo responsabile aree operative;
7.
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese
nella suddetta esemplificazione.
II livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni
che
comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito e
in
applicazione
delle direttive generali ricevute,
con
funzioni
di
coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti di uffici
e
reparti, per le quali è richiesta una particolare competenza
professionale
e cioè:
Esemplificazione:
1.
capo servizio amministrativo;
2.
capo servizio personale;
3.
capo C.E.D.;
4.
analista - programmatore C.E.D.;
5.
assistente al direttore: intendendo per tale il lavoratore che
svolge
con autonoma iniziativa, nell'ambito delle disposizioni ricevute
dalla
direzione, funzioni di coordinamento, collegamento, ispettive e
di
controllo di reparti e uffici avvalendosi della propria
particolare
esperienza professionale, acquisita nell'ambito dei diversi settori;
6.
Tecnico controllo voli;
7.
responsabile impianti tecnici: intendendosi per tale colui che
abbia
la responsabilità di tutti gli impianti, ne programmi la
manutenzione
ordinaria e straordinaria in forma organica nell'ambito delle
disposizioni
ricevute, proponga eventuali modifiche, tecniche degli impianti,
coordini
l'attività del personale addetto, e svolga funzioni di coordinamento
degli
altri servizi ad esso affidati, rispetto ai quali abbia la
responsabilità
di attuare gli indirizzi organizzativi;
8.
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese
nella suddetta esemplificazione.
III livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni
di
concetto o prevalentemente tali che comportano particolari
conoscenze
tecniche e adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti
che,
in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie
mansioni,
svolgono
lavori che comportano una specifica e adeguata
capacità
professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica
e/o
tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle
caratteristiche
professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche responsabilità
di
coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori e cioè:
Esemplificazione:
1.
impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo;
2.
impiegato addetto al controllo amministrativo;
3.
corrispondente in lingue estere;
4.
programmatore C.E.D.;
5.
capo linea catering;
6.
capo squadra operatori specializzati aeronautici;
7.
addetto controllo e gestione sistemi informatici;
8.
addetto tariffe;
9.
addetto tours e charters;
10. addetto relazioni clientela;
11. addetto cartografia; addetto simulatori;
12. addetto gestione spazio C.R.C.;
13. flight si spatcher;
14. istruttore;
15. addetto ufficio tecnico di controllo;
16. addetto elaborazione documenti tecnici;
17. addetto elaborazione norme tecniche;
18. programmatore elettronico personale navigante;
19.
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese
nella suddetta esemplificazione.
IV livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di
autonomia
esecutiva, anche preposti a gruppi operativi svolgono mansioni
specifiche
di
natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e
relative
operazioni
complementari, che richiedono il possesso di
conoscenze
specialistiche comunque acquisite e cioè:
Esemplificazione:
1.
addetto a macchine elettroniche;
2.
addetto trattamento correttivo e conservazioni dati;
3.
addetto collegamento elaborazioni dati;
4.
operatori di sistemi di telecomunicazioni;
5.
impiegato di concetto:
addetto all'amministrazione del personale;
addetto attività contabili;
addetto attività documentazione amministrativa/tecnica;
disegnatore di progetti;
addetto alla gestione scorte;
addetto alle gestione varie;
6.
addetto di agenzia;
7.
addetto ala biglietteria e/o vendite telefoniche;
8.
segretaria del direttore;
9.
addetto aree tecniche/gestionali/amministrative/commerciali;
10.
addetto attività di supporto vendita / traffico /
marketing/
addestramento;
11. addetto laboratorio chimico;
12. operai specializzati super o capi squadra;
13. operatore aeronautico addetto accessori elettrici
e elettromeccaniche;
14. operatore aeronautico addetto accessori elettronici;
15. operatore aeronautico addetto accessori idraulici/pneumatici;
16. operatore aeronautico addetto accessori meccanici;
17.
operatore aeronautico addetto complessi elettronici o
meccanici
simulatori;
18.
operatore aeronautico addetto macchine utensili per i
lavori
aeronautici;
19. operatore aeronautico addetto trattamenti termici;
20. operatore aeronautico addetto strumenti;
21. operatore aeronautico meccanico strumentista;
22. elicista;
23. elettronico d'aeromibile;
24. saldatore aeronautico;
25. aggiustatore aeronautico;
26. meccanico motorista e/o montatore di aeromobili;
27. radiatorista di aeromobili;
28. addetto al controllo non distributivi per i lavori aeronautici;
29. addetto aids ins/mpd;
30. operatore aeronautico addetto all'assistenza tecnica di volo;
31. addetto manutenzione/revisione modulare motori aeromobili;
32. addetto trattamenti galvanici e plasma;
33. addetto manutenzione impianti di cabina
34. addetto controllo rendicontazione dati traffico;
35.
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese
nella suddetta esemplificazione.
V livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che in possesso di
qualificate
conoscenze e capacità tecnico pratiche svolgono compiti esecutivi
che
richiedono preparazione e pratica di lavoro, cioè:
Esemplificazione:
1.
addetto amministrazione del personale al controllo
amministrativo,
alla segreteria, al controllo merci e movimento;
2.
centralinista con lingue estere;
3.
addetto alle macchine elettroniche;
4.
addetto di segreteria;
5.
addetto vendite ed esazioni;
6.
operai specializzati di 1°:
addetto alla manutenzione automezzi;
saldatore;
addetto agli impianti elettrici ausiliari;
addetto agli impianti idraulici e/o pneumatici ausiliari;
addetto revisione e manutenzione poltrone aeromobili;
tappezziere;
meccanico di cabina;
ebanista;
fabbro meccanico;
operaio computerista;
verniciatore;
fuochista;
addetto allestimento aeromobili;
manutentore d'impianti, mezzi e attrezzature;
addetto revisione gomme e mozzi aeronautici;
giardiniere;
cuoco;
pasticciere;
macellaio;
cameriere;
infermiera professionale;
magazziniere;
e similari;
7.
addetto alla sicurezza;
8.
addetto alla vigilanza;
9.
addetto al controllo delle attrezzature aereoportuali;
10. addetto gruppi cargo;
11.
altre qualifiche di valore equipollente non espressamente
comprese
nella suddetta esemplificazione.
VI livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di
adeguata
capacità tecnico - pratiche comunque acquisite che seguono lavori
di
normale complessità e cioè:
Esemplificazione:
1.
dipendenti diplomati che abbiano comunque acquisito
pluriennale
esperienza o pratica di lavoro:
2.
centralinista con conoscenza di lingue estere;
3.
addetto alla registrazioni dati;
4.
operatore telex di trasmissione e ricezione terminali;
5.
addetto allestimento borse navigazione;
6.
addetto documentazione;
7.
addetto verifica documenti e codifica;
8.
receptionist;
9.
addetto allestimento e distribuzione pubblicazione;
10. addetto deposito bagagli;
11. cassiere;
12. addetto contabilizzazione e ricezione buoni mensa;
13. distributore di magazzino;
14. addetto operazioni scalo merci e posta;
15. infermiera generica;
16. addetto alla ricezione e spedizione materiale tecnico;
17. addetto al magazzino catering;
18. operatore unico aeroportuale;
19. addetto ai trasporti interni;
20. addetto imbarco catering voli nazionali;
21.
addetto alla conduzione automezzi e/o attrezzature e
autoveicoli
speciali;
22. operai qualificati di 2°: cuoco - macellaio - meccanico pasticciere
- giardiniere - falegname - elettricista - saldatore verniciatore
cameriere - barista-magazziniere e similari;
23. addetto alla sorveglianza;
24. addetto alla documentazione di bordo;
25. addetto alla distribuzione di carburante;
26.
altre qualifiche di valore equipollente non espressamente
comprese
nella suddetta esemplificazione.
VII livello.
Appartengono a questo
che
richiedono un normale
conoscenze
professionali, cioè:
livello i lavoratori che
addestramento pratico
ed
svolgono
attività
elementare
Esemplificazione:
1.
impiegati
generica
che
svolgono
mansioni tali da richiedere
una
preparazione e pratica d'ufficio
2.
operai che eseguono lavori per i quali è sufficiente un breve
periodo
di tirocinio o lavori e servizi particolari per i quali occorre
qualche
specifica attitudine o conoscenza conseguibile con breve tirocinio:
addetto carico scarico banchina;
addetto alle cucine: con mansioni di supporto nella preparazione
dei
cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni e dell'ambiente di
lavoro;
aiuto generico;
fattorini autista;
aiuto magazziniere;
addetto biancheria;
addetto prelievo e smistamento posta;
addetto ultrasuoni - scadmiatura - lavaggio - sverniciatura;
guardasala;
addetto pulizie con utilizzo e conduzione mezzi semplici;
addetto carico scarico banchina/lavaggio catering;
addetto alla distribuzione attrezzature;
addetto vettovagliamento a bordo;
addetto forcelle;
addetto pulizia aeromobili;
inserviente mensa;
addetto movimento merci;
3.
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese
nelle suddetta esemplificazione.
VIII livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici
attività
anche con macchine già attrezzate, cioè:
Esemplificazione:
1.
personale di fatica e/o pulizia - trasporto di materiali o bagagli;
2.
lavoratori di primo impiego che eseguono semplici lavori
d'ufficio.
Si considera personale di primo impiego quello che non abbia compiuto
o
anche presso diverse aziende un biennio di servizio nella
specifica
mansione, come: dattilografi, centralinisti, addetti a mansioni
di
scritturazione, addetti alla perforazione e all'inserimento
dati
nell'elaboratore;
3.
lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni come
aiuto
agli operai di livello superiore;
4.
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese
nella suddetta esemplificazione.
Dichiarazione a verbale.
Agli
effetti dell'interpretazione e dell'applicazione del
presente
Contratto collettivo la dizione "lavoratore e/o dipendente" si
intende
indicativa della categoria, quadri, impiegati e operai.
Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori
vengono
usate le dizioni separate di quadri, impiegati od operai.
Art. 13.
Ai
rispettivi livelli previsti dalla classificazione del
personale
corrisponde un valore di paga base nazionale mensile con le
relative
decorrenze sottoelencate.
Classificazione
del
personale
Minimo
Tabellare
1.10.98
(a)
Minimo
tabellare
1.10.99
(a)
Quadro A
Quadro B
Liv. I
Liv. II
Liv. III
Liv. IV
Liv. V
Liv. VI
Liv. VII
Liv. VIII
1.712.000
1.522.000
1.350.000
1.160.000
1.046.000
939.000
824.000
761.000
736.000
634.000
1.747.000
1.552.000
1.337.000
1.183.000
1.067.000
958.000
841.000
776.000
750.000
646.000
Paga base
1.10.99
Contingenza
(b)
Paga base
Nazionale
1.10.98
(c)
1.031.000
1.021.000
1.020.000
1.010.000
1.003.000
997.000
992.000
989.000
988.000
892.000
2.743.000
2.543.000
2.370.000
2.170.000
2.049.000
1.936.000
1.816.000
1.750.000
1.724.000
1.526.000
2.778.000
2.573.000
2.397.000
2.193.000
2.070.000
1.955.000
1.833.000
1.765.000
1.738.000
1.538.000
Dichiarazione a verbale.
Le Parti per eliminare ogni ombra di dubbio sul significato dei
vari
termini di retribuzione indicati nel presente CCNL, danno atto di
quanto
segue:
1.
la
per "Minimo Tabellare" si intendono gli importi contrassegnati con
lett. (a) nelle colonne 2 e 3 della tabella sopra riportata;
2.
per "Contingenza" si intendono gli importi indicati con la lett.
(b)
nella colonna 4 della tabella sopra riportata;
3.
per "Paga Base Nazionale" si intendono gli importi contrassegnati
con
la lett. (c) nella colonna 5 e 6;
4.
Per "Retribuzione di Fatto" si intende la somma percepita
dal
lavoratore, comprensiva di: paga base nazionale, eventuali scatti
di
anzianità, terzi elementi ecc..
Titolo VII - MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTO MANSIONI - JOLLY
Art. 14.
Il dipendente che sia adibito, con carattere di continuità, a
mansioni
relative a diverse qualifiche, sarà qualificato nella qualifica
di
categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le
mansioni
relative alla qualifica superiore abbia rilievo sensibile e
prevalente,
sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
Art. 15.
Al dipendente che viene normalmente adibito per oltre 2 mesi a
mansioni
per
le quali è prevista una retribuzione superiore a quella
che
percepisce, deve essere corrisposta la retribuzione propria della
nuova
mansione.
Qualora l'esercizio di mansioni si prolunghi oltre 4 mesi consecutivi,
il
dipendente acquisisce il diritto alla categoria relativa alle
nuove
mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori
non
abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore.
Art. 16.
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'Azienda o la
Cooperativa
non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente
a
mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo
produzione
presente nell'Azienda o nella Cooperativa.
L'inquadramento dei jolly sarà al livello immediatamente
a
quello della generalità delle singole mansione svolte.
superiore
Titolo VIII - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - VISITA MEDICA
- ESCLUSIONE DELLE QUOTE DI RISERVA
Art. 17.
L'assunzione del personale sarà effettuato secondo le norme di legge.
L'assunzione
seguenti
indicazioni:
dovrà
risultare
da atto scritto,
contenente
le
1.
data di assunzione e luogo dove è destinato a svolgere il lavoro;
2.
la durata del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a
tempo
determinato;
3.
la durata del periodo di prova, se è diverso da quello previsto
dal
presente Contratto;
4.
la qualifica e il livello d'inquadramento;
5.
il trattamento economico;
6.
gli elementi di cui alla direttiva CEE n. 91/533 del 14.10.91.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o
la
ragione soci e, l'indirizzo, codice fiscale, la posizione INPS del
datore
di lavoro e/o società, nonché tutti quei dati o notizie previste
per
legge.
L'Azienda
o
la
e
contemporaneamente
presente
Contratto.
Art. 18.
Cooperativa
alla
lettera
deve
di
consegnare
assunzione
gratuitamente
copia
del
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
1.
2.
ne
libretto di lavoro e tesserino di disoccupazione;
documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che
sono in possesso;
3.
libretto di indennità sanitaria" per il personale da adibire a
quelle
attività per cui è richiesto per legge;
4.
documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione
delle
norme previdenziali e fiscali;
5.
accettazione della lettera di assunzione;
6.
attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le
mansioni
che implicano tale requisito;
7.
certificato di servizio eventualmente prestato presso altre Aziende
o
Cooperative;
8.
certificati o diplomi degli studi compiuti oppure diplomi
od
attestati di corsi di addestramento frequentati;
9.
altri documenti e certificati che l'Azienda o la
Cooperativa
richiederà per proprie esigenze.
Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere il
certificato
penale di data non superiore a 3 mesi.
Il lavoratore dovrà dichiarare all'Azienda o alla Cooperativa la
sua
residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti.
Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione
egli
dovrà produrre il titolo di studio e/o dichiarare gli eventuali
corsi
professionali, nonché i periodi di lavoro svolti.
L'Azienda o la Cooperativa deve rilasciare ricevuta dei documenti
che
trattiene.
Art. 19.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a
visita
medica da parte del sanitario di fiducia dell'Azienda o della
Cooperativa
per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari
per
l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata
da
gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici
o
universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a
continuare
nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletare altre che non
sono
compatibili, per la maggior gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di fare controllare l'idoneità
fisica
del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati
di
diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite
mediche
obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.
Art. 20.
In considerazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 della
legge
23.7.91 n. 223, non sono computati ai fini della determinazione
delle
quote di riserva:
a.
I
le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei livelli
e II;
b.
le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei
livelli
III, IV e V a condizione che abbiano già prestato servizio presso
imprese
del medesimo settore o che siano in possesso di un titolo di studio
od
attestati professionali attinenti alle mansioni da svolgere.
Titolo IX - PERIODO DI PROVA
Art. 21.
La durata massima del periodo di prova non potrà superare:
Livelli
Quadro A e B
Livello I
Livello II
Periodo
180 giorni
150 giorni
75 giorni
Livello III
Livello IV e V
Livello VI
Livello VIII
Apprendisti
45
30
20
15
30
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente
le
giornate effettivamente prestate, fermo restando il termine massimo di
6
mesi previsto dall'art. 10, della legge 15.7.96 n. 604.
Nel corso del periodo di prova e al termine dello stesso, il periodo
di
lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di
preavviso,
ma con diritto al trattamento di fine rapporto.
Il lavoratore in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia,
di
esperire la prova per il tempo minimo necessario, di fruire anche
del
"mini comporto", ma non ha diritto di ricevere durante il periodo
di
assenza per malattia la retribuzione.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia
dato
regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata,
e
il periodo stesso sarà cumulato nell'anzianità di servizio.
Titolo X - ORARIO DI LAVORO
Art. 22.
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni
le
deroghe relative.
e
L'orario normale di lavoro effettivo per la generalità delle Aziende
o
delle Cooperative è fissato in 40 ore settimanali, distribuito su 5 o
6
giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda
un'applicazione
assidua e continuativa.
Conseguentemente
quelle
non
sono comprese nella dizione
di
cui
sopra
occupazioni che richiedono per loro natura o nella specialità del caso,
un
lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
La durata normale di lavoro per i dipendenti con mansioni discontinue o
di
semplice attesa o custodia di cui all'art. 29 è fissato nei
limiti
previsti dalla legge vigente.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddiviso in
più
di 3 frazioni, la cui durata e determinazione, compreso i turni di
riposo
settimanali e i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro.
Diverse
condizioni
di orario sono demandate
alla
contrattazione
integrativa provinciale o aziendale, anche se la distribuzione
dell'orario
di lavoro viene determinata dal datore di lavoro.
Parteciperanno a livello locale alla contrattazione aziendale
OO.SS.
locali stipulanti.
le
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni della legge
e
in
relazione
alle
particolari esigenze del settore
turismo,
e
all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti, al
fine
di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo
ai
flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro
a
2080 (40x52) viene maggiorato sino a 2200 ore, potrà essere
ridistribuito
nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 ore e per un
massimo
di 4 mesi l'anno e dovrà essere recuperato nei mesi di minor lavoro
o
retribuito con una maggiorazione del 10% (Orario ultrasettimanale).
La contrattazione aziendale potrà disciplinare la possibilità
il
lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale della
prestazione
entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa
estensione
temporanea (Flex-time).
La contrattazione
possibilità
aziendale
potrà inoltre disciplinare
la
per
della condivisione a 2 o più lavoratori dello svolgimento del lavoro in
un
certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo
di
lavoro (Job-sharing).
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in
luogo
accessibile a tutto il personale interessato, l'orario di lavoro
con
indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del
personale
occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il
periodo
di lavoro.
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà uscire dall'Azienda
o
dalla Cooperativa senza esserne autorizzato.
Dichiarazione a verbale 1.
Le
Parti ribadiscono che quanto appresso
mai
considerato orario di lavoro effettivo.
riportato
non
verrà
Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per
sue
determinate esigenze, come: il tempo dei riposi intermedi, la
sistemazione
della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona,
la
consumazione dei pasti e colazioni, il pernottamento non è
considerato
tempo a disposizione del datore di lavoro.
Dichiarazione a verbale 2.
Le Parti in relazione all'orario di lavoro di cui al presente
articolo,
affermano la volontà di perseguire nel corso della validità
contrattuale
una progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso nell'ambito di
una
politica generale riduttiva per favorire l'occupazione con il
maturarsi
delle condizioni di rilancio del settore.
Titolo XI - ORARIO DI LAVORO DI FANCIULLI E ADOLESCENTI
Art. 23.
L'orario di lavoro dei fanciulli di età inferiore ai 15 anni, che
abbiano
adempiuto agli obblighi scolastici, non può superare le 7 ore
giornaliere
e le 35 settimanali.
L'orario di lavoro dei fanciulli minori di età tra i 15 anni compiuti e
i
18 anni compiuti non può superare le 8 ore giornaliere e le
40
settimanali.
L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare
senza
interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro
giornaliero
superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo
intermedio
della durata di almeno mezza ora ai sensi della legge n. 977/67
ed
eventuali modificazioni.
Dichiarazione a verbale.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei
pasti
non sono cumulabili con le interruzioni sopra previste: L'interruzione
di
maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere
esposte,
insieme agii altri orari.
Titolo XII - LAVORO DOMENICALE - FESTIVO - NOTTURNO
Art. 24.
Le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nella giornata
di
domenica saranno retribuite con una maggiorazione del 10% da
calcolarsi
sulla paga base nazionale, quale corrispettivo del maggior disagio per
il
lavoro prestato.
Art. 25.
Le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nelle giornate
festive
di
cui
all'art. 43 del presente CCNL, sarà retribuito con
una
maggiorazione del 20% da calcolarsi sulla paga base nazionale.
Art. 26.
Per lavoro notturno si intende il lavoro svolto dalle ore 24 alle ore 6
e
verranno retribuiti con la maggiorazione del 20% calcolata sulla paga
base
nazionale.
Per il personale con qualifica notturna la maggiorazione di cui
sopra
compete nella misura del 10% in quanto nella specificità della
loro
prestazione si è già tenuto conto ai fini dell'inquadramento dei
relativi
livelli retributivi.
Al personale che sostituisca quella con la qualifica notturna, compete
la
normale maggiorazione del 20%.
Titolo XIII - LAVORO STRAORDINARIO
Art. 27.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo viene retribuito con
le
seguenti percentuali di maggiorazione, da calcolarsi sulla retribuzione
di
fatto.
1.
2.
3.
4.
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
straordinario
straordinario
straordinario
straordinario
diurno
diurno festivo
notturno
notturno festivo
Per
lavoro
straordinario s'intende
l'orario
contrattuale oltre la 40a ora.
25%
40%
40%
45%
quello
prestato
dopo
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili nel senso che la
maggiore
assorbe la minore.
In caso di lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo
nei
limiti del presente CCNL e di quelli di legge, il lavoro straordinario
non
trasforma la prestazione lavorativa oltre l'orario normale in
prestazione
lavorativa ordinaria né trasforma il relativo compenso straordinario
in
compenso ordinario.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore
di
lavoro
di richiedere prestazioni d'opera straordinaria a
carattere
individuale nel limite di 250 ore annue.
I lavoratori
motivo,
dal prestare
presente
Contratto.
non potranno esimersi, senza giustificato e valido
lavoro
straordinario entro i limiti fissati
Il
lavoratore non può compiere lavoro straordinario
sia
autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Per quanto non previsto dal presente articolo
lavoro
straordinario, valgono le norme di legge.
in
dal
ove
materia
non
di
Titolo XIV - PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE DI ORARIO
Art. 28.
Le Parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di
legge
sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre
alcuna
modifica a quanto disposto dall'art. 1 del RDL 15.3.23 n. 692, il
quale
esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro i dipendenti con
funzioni
direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale
direttivo
quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'Azienda
o
della Cooperativa o di un reparto di essa con diretta
responsabilità
dell'andamento dei servizi (art. 3, n. 2 del R.D. 10.9.23 n. 1955).
I dipendenti di cui sopra hanno diritto a un'indennità
nella
misura del 15% della paga base nazionale.
speciale
Titolo XV - PERSONALE CON ORARIO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA
O CUSTODIA
Art. 29.
Sempre in osservanza della tabella indicante le occupazioni che
richiedono
lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non
è
applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del DRL
15.3.23
n. 692, approvato con R.D. del 6.12.23 n. 2657 e pubblicata nella G.U.
n.
299 del 21.12.23, sono considerati tali le seguenti figure professionali:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
e
custodi;
guardiani diurni e notturni;
portieri;
uscieri e inservienti;
commessi di negozio nelle città con meno di 50 mila abitanti;
persone addette ai lavori di carico e scarico;
addetti ai centralini telefonici;
personale addetto all'estinzione degli incendi;
personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione
inumidimento.
Le attività di cui al R.D. 6.12.23 n. 2637 possono
anche
lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
riguardare
L'orario di lavoro per i dipendenti si cui dedite alle attività di
cui
sopra è fissato secondo i limiti di legge, ma viene demandato
alla
contrattazione integrativa di II livello nastri di orario diverso.
Titolo XVI - SOSTE - SOSPENSIONE - RIDUZIONE D'ORARIO - RECUPERI
Art. 30.
Per soste di breve durata, quanto nel loro complesso non superano
30
minuti, dovute a causa di forza maggiore non si tiene conto delle
soste
i
stesse nel conteggio della retribuzione; qualora tale sosta
dovesse
perdurare e l'Azienda o la Cooperativa trattiene il dipendente,
allo
stesso dovuta la corresponsione di tutte le ore di presenza.
Art. 31.
In caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà
del
lavoratore, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione, per
tutti
i periodi della sospensione.
La norma
pubbliche
calamità,
da
scioperi.
di cui al precedente comma non si applica nel caso di
eventi atmosferici straordinari, casi di forza
maggiore
o
Art. 32.
In caso di diminuzione del lavoro, constatata anche dai lavoratori,
il
datore di lavoro può accordarsi con i propri dipendenti per
una
sospensione dal servizio a rotazione per periodi non superiori a
10
giorni.
In tal periodo non decorrerà alcuna retribuzione e
alcuna
mensilità aggiuntiva ad esclusione del TFR.
non
matura
Art. 33.
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendentemente
dalla
volontà del dipendente o dell'Azienda o della Cooperativa è ammesso
il
recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e
sia
richiesto entro il mese successivo.
I conseguenti
10
giornaliere.
prolungamenti di orario non possono
eccedere
le
ore
Titolo XVII - RIPOSO SETTIMANALE - PERMESSI
Art. 34.
Il dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti
dalla
legge, alla quale il presente Contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le
attività
stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione,
pulizia
e riparazione impianti; la vigilanza nelle Aziende o nelle Cooperative
e
degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.
Art. 35.
Durante l'orario di lavoro il dipendente non potrà lasciare il
proprio
posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'Azienda o
dalla
Cooperativa senza esserne autorizzato. Brevi permessi retribuiti,
da
chiedere normalmente durante la prima ora di lavoro, saranno concessi
per
giustificati motivi.
I permessi retribuiti sono complessivamente 16 ore annue. Detti
permessi
retribuiti sono concessi a richiesta del dipendente tenendo conto
delle
esigenze di lavoro dell'Azienda o della Cooperativa.
Nel caso in cui le ore di permesso retribuite non vengono in tutto
in
parte usufruite, il lavoratore ha diritto comunque alla
corresponsione
della relativa retribuzione.
In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di
permessi
di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante
di
lavoro nella misura massima di un ora al giorno.
Titolo XVIII - PERMESSI STRAORDINARI - CONGEDO PER MOTIVI FAMILIARI
o
ore
Art. 36.
Le Parti convengono che il dipendente ha diritto a permessi
straordinari
retribuiti per i casi sottoelencati:
a.
b.
c.
o
matrimonio di un figlio: 1 giorno;
nascita o adozione di un figlio: 2 giorni;
decesso del coniuge, di un genitore, di un figlio, di un fratello
sorella, di uno dei suoceri o di uno dei nonni: 1 giorno.
Art. 37.
In caso di comprovata disgrazia familiare legati da stretto vincolo
di
parentela o di affinità (I grado, eccezionalmente II grado), nei casi
di
gravi calamità, il lavoratore avrà il diritto a un congedo
straordinario
retribuito sarà strettamente rapportata alle reali esigenze di
assenza,
reclamate dalla natura della disgrazia o dall'evento calamitoso, con
un
limite massimo di 5 giorni di calendario.
In altri casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire di
congedi
retribuiti deducibili dai permessi retribuiti o dalle ferie annuali.
Titolo XIX - INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI
Art. 38.
La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo
mezz'ora
a un massimo di 2 ore, e viene stabilito dal datore di lavoro.
Titolo XX - CONGEDO PER MATRIMONIO
Art. 39.
Al lavoratore non in prova sarà concesso in occasione del suo
matrimonio,
un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di
calendario.
Durante il periodo di congedo per gli impiegati decorrerà la
normale
retribuzione mensile. L'operaio e l'apprendista hanno diritto al
pagamento
di 80 ore di normale retribuzione.
Per gli operai e gli apprendisti il trattamento economico di cui sopra
è
corrisposto dall'Azienda o dalla Cooperativa via anticipata è
comprensivo
dell'assegno INPS.
La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore,
casi
eccezionali, con anticipo di 6 giorni di calendario.
salvo
La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 30
giorni
successivi al termine del periodo di congedo tramite il certificato
di
matrimonio.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per
dipendenti
con contratto a termine.
i
Titolo XXI - PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI
Art. 40.
In attuazione dell'art. 10 della legge n. 300/70 le Aziende o
le
Cooperative con non meno di 50 dipendenti, concederanno nei casi e
alle
condizioni di cui ai successivi commi permessi retribuiti e non
ai
lavoratori, non in prova, che intendano corsi di studio
compresi
nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti
in
base alla legge 21.12.53 n. 1859, o riconosciuti in base alla
legge
19.1.47 n. 86.
a.
lavoratori studenti universitari.
A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per
ogni
esame sostenuto.
Per gli
permesso
esami di diploma universitario e di laurea i giorni di
retribuiti sono elevati a 5.
Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere
potranno
essere concessi a richiesta, non retribuiti, sino a un
20
giorni l'anno.
b.
esami
massimo
di
lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali.
A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso
retribuito
quanti sono giorni degli esami di diploma.
Ai lavoratori predetti possono essere concessi, per motivo di
studio,
permessi non retribuiti fino a un massimo di 15 giorni nel
corso
dell'anno.
Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere gli esami
di
diploma, potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti
fino
a un massimo di 30 giorni.
Il lavoratore che chiederà di assentarsi ai sensi del presente
articolo
dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare
che
dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti
con
l'orario di lavoro.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda
scritta
all'Azienda o alla Cooperativa, nei limiti e con le modalità che
saranno
concordate con il datore di lavoro. Tali limiti di norma non
saranno
inferiori al trimestre.
L'Azienda
o
delle
certificazioni
presente
articolo.
la
Cooperativa
potrà
richiedere
la
necessarie all'esercizio dei diritti di
produzione
cui
Le Parti concordano in ogni caso deve essere garantito
svolgimento
della normale attività.
lo
al
Eventuali permessi spettanti per lo stesso fine in forza di
accordi
aziendali non sono cumulabili con le ore di permesso riconosciute
dal
presente articolo.
Titolo XXII - PERMESSI PER ELEZIONI
Art. 41.
Ai sensi dell'art. 11 della legge 21.3.90 n. 3, in occasione di tutte
le
consultazioni elettorali disciplinate da leggi dalla Repubblica o
dalle
Regioni, coloro che adempiano funzioni presso gli uffici elettorali,
ivi
compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché,
in
occasione di referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per
tutto
il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al
comma
precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di
attività
lavorativa.
Titolo XXIII - SERVIZIO MILITARE
Art. 42.
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si
fa
riferimento alle disposizioni di cui al DLCPS 13.9.46 n. 303.
Al
lavoratore ripresentandosi nei termini di 30 giorni di cui al
citato
decreto,
dopo il compimento del servizio militare di leva,
sarà
riconosciuto - agli effetti dell'anzianità - il periodo trascorso sotto
le
armi.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi vigenti,
comunque
il dipendente ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi,
alla
conservazione del posto.
Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per
ferma
volontaria,
risolve il rapporto di lavoro, senza il
diritto
al
riconoscimento dei benefici di cui sopra.
Titolo XXIV - FESTIVITÀ - FERIE
Art. 43.
Sono considerati festivi, quindi dovranno essere
giorni
appresso specificati:
a.
festività nazionali
-
25 aprile - ricorrenza della Liberazione;
1 maggio - Festa dei lavoratori.
b.
festività infrasettimanali
-
il 1° giorno dell'anno;
l'Epifania;
il giorno del lunedì di Pasqua;
il 15 agosto - festa dell'Assunzione;
il 1° novembre - Ognissanti;
l'8 dicembre - Immacolata Concezione;
il 25 dicembre - Natale;
il 26 dicembre - S. Stefano;
la solennità del Santo Patrono.
retribuiti,
i
In considerazione delle particolari caratteristiche delle Aziende o
delle
Cooperative il godimento delle festività suddette verrà subordinato
alle
esigenze aziendali.
Relativamente alle festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione,
Corpus
Domini e SS. Pietro e Paolo), di cui alla legge n. 54/77, e
successive
modificazioni DPR 28.12.85 n. 792, si fa riferimento all'art. 51
del
presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
per
i quali sia applicato l'orario normale settimanale prevista dalle
legge,
il trattamento economico per le festività è pari alle ore
effettivamente
lavorate.
A tutto il personale assente nella giornata di festività, per
riposo
settimanale, per malattia, infortunio dovrà essere corrisposta
una
giornata di retribuzione di fatto senza alcuna maggiorazione.
Per
le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria
per
gravidanza
e
puerperio la lavoratrice ha diritto a
un'indennità
integrativa di quella a carico dell'INPS da corrispondersi a carico
del
datore di lavoro.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi
di
coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni
di
sospensione
dal
servizio e dalla retribuzione
per
provvedimenti
disciplinari.
Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività
è
dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione
per
le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di
cui
all'art. 25 del presente CCNL.
Per le festività soppresse del 2 giugno e del 4 novembre ai dipendenti
è
corrisposto dall'Azienda o dalla Cooperativa 2 giornate di
permesso
retribuite.
Art. 44.
Il personale dipendente di cui al presente Contratto ha diritto
un
periodo di ferie annuali nella misura di 26 giornate lavorative,
salvo
quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti).
A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la
distribuzione
dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni.
Compatibilmente con le esigenze dell'Azienda o della Cooperativa, e
quelle
a
dei dipendenti è in facoltà del datore di lavoro di stabilire un
periodo
di ferie pari a 2 settimane.
Le ferie non potranno essere frazionate in più di 3 periodi. Le ferie
sono
irrinunciabili.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in
servizio
il lavoratore nel corso del periodo di ferie, fermo restando il
diritto
del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il
diritto
al rimborso delle spese sostenute.
Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la retribuzione di
fatto
di cui all'art. 52.
In caso di licenziamento o dimissioni, spetteranno al dipendente
tanti
dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, per quanti sono
i
mesi di effettivo servizio prestato nell'anno.
Titolo XXV - MATERNITÀ
Art. 45.
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e
i
regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Le parti concordano che la disposizione della legge 31.12.71 n. 1204,
in
materia di permessi post-parto, trovino applicazione in alternativa
alla
madre, anche nei confronti del padre lavoratore ai sensi, per gli
effetti
e alle condizioni previste dalla legge n. 1204/71, dell'art. 7,
nonché
dalla sentenza n. 1/87 della Corte Costituzionale.
La lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore
di
lavoro il certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario o dal medico
del
servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto a
darne
ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la
lavoratrice
è tenuta ad inviare al datore di lavoro entro 15 giorni successivi
al
parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficiale
di
stato civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato
dal
Sindaco, previsto dal RDL 15.10.36 n. 2128.
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto
ad
astenersi dal lavoro:
a.
per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata
nel
certificato medico di gravidanza;
b.
per 3 mesi dopo il parto;
c.
per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e
il
parto stesso.
d.
per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla
lett.
c);
e.
per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni.
Diritto
riconosciuto anche al padre lavoratore anche se figlio è adottivo
o
affidato ai sensi della legge 4.5.83 n. 184;
f.
durante il 1° anno di vita del bambino, il datore di lavoro
deve
consentire alle madri lavoratrici, 2 periodi di riposo, anche
cumulabili,
durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero
di
lavoro è inferiore a 6 ore. Detti periodi di riposo hanno durata di
un'ora
ciascuno e comportano il diritto alla lavoratrice madre di
uscire
dall'Azienda o dalla Cooperativa; sono di mezz'ora ciascuno e
non
comportano il diritto ad uscire dall'Azienda. Quando la lavoratrice
voglia
usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove
istituito
dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo
di
assenza obbligatoria e facoltativa, ad eccezione del 20% della
13a
mensilità (art. 30 DPR 21.5.53 n. 568).
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice
ha
diritto a un'indennità pari all'80% e al 30% della normale
retribuzione
posta a carico dell'INPS, come stabilito dall'art. 74 della legge
23.12.78
n. 833. Indennità anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art.
1
della legge 29.2.80 n. 33. L'importo anticipato da datore di lavoro
è
posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità
di
cui agli artt. 1 e 2 della legge 29.2.80 n. 33.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a termine o
stagionali,
l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di
maternità
agli aventi diritto ai sensi del comma 6 dell'art. 1 della legge
29.2.80
n. 33.
I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lett. a), b), e c)
devono
essere computati agli effetti indicati dall'art. 6 della legge 30.12.71
n.
1204.
Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lett. d) è computabile
solo
ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 30.12.71 n. 1204.
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per
tutto
il periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età
del
bambino, salvo eccezioni previste dalla legge "licenziamento per
giusta
causa,
cessazione
dell'attività dell'Azienda o della
Cooperative,
ultimazione per la quale la lavoratrice era assunta o cessazione
del
rapporto di lavoro per scadenza dei termini per il quale era
stato
stipulato".
Titolo XXVI - ASPETTATIVA - ASPETTATIVA PER MALATTIA O PER INFORTUNIO
Art. 46.
Al dipendente che ne faccia richiesta può essere concessa una
aspettativa
senza retribuzione
altro
effetto.
e
senza
decorrenza
dell'anzianità
o
alcun
Il dipendente che entro 7 giorni della scadenza del periodo di
aspettativa
non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario.
L'Azienda o la Cooperativa qualora accerti che durante l'aspettativa
sono
venuti meno i motivi che hanno giustificato la concessione può
richiedere
al dipendenti di riprendere il lavoro nel termine di 7 giorni.
Art. 47.
Al
dipendente, ammalato o infortunato sul lavoro a sua
richiesta
l'aspettativa sarà prolungata per un ulteriore periodo non superiore a
120
giorni, alle seguenti condizioni:
a.
che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
b.
che non si tratti di malattie croniche o psichiche;
c.
che il periodo richiesto sia considerato di aspettativa
senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità o alcun altro effetto.
Titolo XXVII - MALATTIE - INFORTUNI
Art. 48.
L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore, salvo i
casi
di giustificato impedimento; inoltre il dipendente deve trasmettere
entro
2 giorni il relativo certificato medico.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio,
anche
di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore
abbia
trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto e il datore non
essendo
venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto
inoltrare
la
prescritta denuncia all'INAIL e all'autorità giudiziaria,
resta
esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato
o
ritardo stesso.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento,
le
assenze
scaturite
da
malattia
o
infortunio
sono
considerate
ingiustificate, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per
il
ritardo o mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali.
In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il
seguente
trattamento:
A.
1.
al
Periodo di comporto.
In
caso
mantenimento
di
del
malattia il dipendente, non in prova,
ha
posto di lavoro per assenza continuativa
diritto
fino
a
un
massimo di 6 mesi (180 giorni di calendario), anche a cavallo di 2
anni
solari, per anzianità fino a 2 anni;
2.
in caso di malattia o di malattia professionale il dipendente, non
in
prova, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenze,
anche
non continuative, fino a un massimo di 12 mesi (365 giorni di
calendario)
nel periodo di 3 anni, o periodo inferiore dovute anche ad eventi
morbosi
diversi, per i dipendenti aventi anzianità di servizio di oltre 2 anni;
3.
in caso di infortunio sul lavoro il dipendente non in prova,
ha
diritto alla conservazione del posto fino a quando dura
l'inabilità
temporanea che impedisca totalmente e di fatto al dipendente medesimo
di
attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel
certificato
definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato
dal
competente istituto;
4.
in caso di malattia professionale il dipendente non in prova
ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi
consecutivi,
senza interruzione dell'anzianità;
5.
per il personale assunto a termine, la conservazione del posto
è
comunque limitata al solo periodo di stagione o di ingaggio.
Qualora
sopra
l'interruzione del servizio si protragga oltre
i
termini
indicati è facoltà del datore di lavoro risolvere il rapporto
lavoro
senza obbligo di preavviso.
di
Il dipendente che presti servizio in Aziende o in Cooperative addette
alla
preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui
alla
legge 30.4.62 n. 283, ha l'obbligo in caso di malattia di durata
superiore
a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro
il
certificato medico attestante che egli non presenta pericolo di
contagio
dipendente dalla malattia medesima.
B.
Trattamento economico.
Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento
di
malattia, infortunio o malattia professionale l'Azienda o la
Cooperativa
corrisponderà al dipendente, quanto appresso:
a.
Caso malattia.
1.
(periodo di carenza) il 1° giorno di malattia è ha carico
del
lavoratore; sono a carico del datore di lavoro i successivi 2 giorni.
Nel
caso in cui la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i
detti
3 giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di
lavoro;
2.
a un'indennità da parte dell'INPS da corrispondersi dal datore
di
lavoro
è
a
suo carico un'integrazione in modo da
raggiungere
complessivamente la misura del 75% dal 4° al 20° giorno e del 100% dal
20°
giorno in poi della retribuzione giornaliera, il lavoratore
avrebbe
percepita di diritto in caso di normale svolgimento del
lavoro.
L'integrazione è dovuta per 180 giorni, fatta eccezione per i
dipendenti
assunti con contratto a termine o stagionale per i quali
l'integrazione
non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
b.
Caso infortunio o malattia professionale
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori
soggetti
all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro,
l'intera
retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio e
una
indennità pari al 60% della normale retribuzione giornaliera di fatto
per
i successivi 3 giorni (periodo di carena).
Agli effetti retributivi per ogni periodo di malattia il computo si
inizia
dal 1° giorno di assenza.
L'integrazione non è dovuta se l'INPS/INAIL non riconoscono per
qualsiasi
motivo l'indennità a loro carico. Se le indennità sono riconosciute
dagli
Istituti menzionati in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto
a
integrare la parte d'indennità non corrisposta dagli Istituti.
Al lavoratore malato o infortunato sarà riconosciuta
di
servizio per un periodo massimo di 180 giorni.
Durante il periodo di prova, non
nessuna
integrazione da parte dell'Azienda.
è
dovuta
al
l'anzianità
dipendente,
Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal
servizio
per malattia sono espletate dalle Unità Sanitarie locali alle quali
spetta
la competenza esclusiva di tale accertamento.
Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali le
fasce
orarie di reperibilità di cui al D.M. della Sanità dell'8.1.85
pubblicato
sulla G.U. del 7.2.85 sono così determinate: 10,00 - 12,00 / 17,00
19,00, sabato e domenica compresi, salva diversa disposizione
della
competente autorità sanitaria.
Art. 49.
Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'Azienda o
della
Cooperativa è facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il
periodo
di infermità nei propri locali oppure di richiedere l'allontanamento
in
caso di malattia infettiva o per necessita di interventi chirurgici o
per
difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità
della
malattia.
In caso di anticipazioni delle spese da parte del datore di lavoro per
i
medici o medicine a favore del dipendente queste sono tenute al rimborso.
Titolo XXVIII - LAVORATORI AFFETTI DA TUBERCOLOSI
Art. 50.
Il lavoratore affetto da tubercolosi che sia ricoverato in
istituti
sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria tbc
a
proprie spese ha diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi
dalla
data di sospensione dal lavoro.
o
Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1088/70 le Aziende o le
Cooperative
aventi un numero di dipendenti superiore a 15 unità hanno l'obbligo
di
conservare il posto di lavoro ai lavoratori affetti da tbc fino a 6
mesi
dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione
o
stabilizzazione.
Al
lavoratore
affetto da malattia tubercolare
sarà
riconosciuto
nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.
Titolo XXIX - CASSA ASSISTENZA PREVIDENZA
Art. 51.
Mensilmente le Aziende o le Cooperative sono tenute a versare alla
Cassa
Assistenza Previdenza (CAP) gli importi ottenuti dalla percentuale del
10%
sulla paga base nazionale, compresi i dipendenti assunti come
apprendisti
o con contratto di formazione lavoro. Di detta percentuale l'1% è a
carico
del dipendente e il restante 9% a carico del datore di lavoro.
La
percentuale di cui sopra va computata anche sull'utile effettivo
di
cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
Per quanto concerne il datore di lavoro, le somme da accantonare per
la
parte previdenziale, varia a seconda del numero del dipendenti
occupati.
Le differenze contributive andranno accantonate parte a favore
delle
Organismi bilaterali e parte per la costituzione di enti o organismi
da
parte delle Organizzazioni datoriali stipulanti il presente CCNL.
Le percentuali sono così determinate:
a.
b.
c.
fino a 8 dipendenti occupati
da 9 a 20 dipendenti occupati
oltre
4%
1,99%
0,50%
La CAP provvederà alle prestazioni di assistenza, secondo un
Regolamento
da predisporre dalle parti stipulanti, entro un anno dall'inizio
di
decorrenza del presente accordo.
Il Comitato di Gestione della CAP può assumere decisioni per realizzare
le
prestazioni
previdenziali o mediante il sistema
della
previdenza
integrativa, ovvero di una rendita vitalizia, ovvero di un
capitale
finale.
La percentuale di cui sopra del 10%, viene così ripartita: il 5% a
favore
del lavoratore, il 4% a favore del titolare o aventi diritto, l'1% per
il
funzionamento della CAP.
Inoltre vengono versati alla CAP gli importi delle festività soppresse
con
legge n. 54/77, e precisamente (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus
Domini,
SS. Pietro e Paolo).
La CAP dovrà prevedere inoltre, prestazioni integrative di
malattia,
infortuni o altre forme di assistenza, secondo il Regolamento
previsto
dallo Statuto della CAP, per le quali è dovuto un contributo
variabile
dallo 0,50% all'8% della paga base nazionale previsto nell'art. 13
del
presente CCNL; durante la vigenza del presente accordo viene stabilita
la
percentuale del 6%.
La
percentuale
di cui sopra del 6% viene così ripartita,
l'1%
funzionamento della CAP; il 2,50% per prestazioni assistenziali; 1%
per
quote servizio contrattuali; l'1% per il funzionamento degli
Organismi
bilaterali, di cui lo 0,40% per Organismi nazionali e lo 0,60% per
quelli
provinciali; infine lo 0,50% per la costituzione di organismo o Enti
da
parte delle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente CCNL.
L'Azienda o la Cooperativa deve versare la somma di £. 400.000 a
titolo
costitutivo (una tantum) per l'assistenza sanitaria integrativa
dei
quadri. Tale importo è per dipendente, è indivisibile e va versato
per
intero all'atto dell'assunzione o del passaggio alla categoria quadro.
Indipendentemente se il contratto sia a tempo indeterminato o
determinato,
all'inizio di ogni anno il datore di lavoro deve versare la somma
£.
300.000 per ogni dipendente della categoria quadro.
di
Ai dipendenti licenziati o dimissionari sarà corrisposto da parte
della
CAP il trattamento previsto dalla legge 29.5.82 n. 297, se gli
importi
relativi al TFR vengono annualmente versati alla CAP, non oltre il
10
marzo di ogni anno, secondo le modalità stabilite dalle
Organizzazioni
Nazionali contraenti.
Le Cooperative per i propri dipendenti sono tenute al
dei
contributi alla CAP nelle percentuali sopra stabilite.
versamento
Fermo restando le contribuzioni di cui sopra, le prestazioni a favore
dei
datori di lavoro non si applicano ai soci di società di capitali
di
qualsiasi tipo o natura, ai soci di enti, associazioni e fondazioni,
in
loro vece subentrano gli amministratori in percentuale.
Per le prestazioni dovute agli imprenditori che hanno raggiunto
l'età
pensionabile o che svolgono attività stagionale, occasionale o per
motivi
diversi dietro presentazione di domanda alla CAP, possono ottenere
una
riduzione delle contribuzioni di cui sopra, di 4 punti percentuali,
quindi
l'aliquota sarà pari al 14%. In tal caso l'imprenditore non avrà
diritto
ad alcuna delle previdenze previste dalla CAP.
In questa ipotesi, la percentuale dell'1% viene assegnata alla
formazione
di cui l'0,20% all'Organismo nazionale il restante 0,80% agli
Organismi
provinciali; un ulteriore 1% andrà ad incremento della
percentuale
prevista per la costituzione di Enti e Organismi da parte
delle
Organizzazioni datoriali stipulanti il presente CCNL.
Le Cooperative sono tenute al versamento alla CAP nella misura del 14%
da
calcolarsi sui compensi effettivamente riscossi dai soci coimprenditori
sulla base del bilancio di esercizio. Comunque mensilmente verseranno
in
acconto contributi da calcolarsi sui compensi del mese precedente.
Nel mese di giugno di ogni anno le Cooperative procederanno al
conguaglio
e all'eventuale versamento o meno delle differenze.
La CAP può riscuotere le quote contrattuali per il funzionamento
degli
enti bilaterali.
Dichiarazione a verbale.
Per effetto
l'impianto
contrattuale,
carico
dell'Azienda
istituti
contrattuali,
e
assistenziale
della
inscindibilità
delle
norme
costituenti
l'applicazione del presente CCNL comporta l'obbligo a
o delle Cooperative di dare attuazione a tutti gli
ivi
compresi quelli regolanti la materia
previdenziale
gestita dalla CAP.
A tal fine, ciascuna Azienda è tenuta a trasmettere mensilmente alla
CAP
la prevista denuncia riguardante l'elenco del personale dipendente
il
versamento del contributi previdenziali e assistenziali stabiliti.
e
Poiché l'adempimento di tali obblighi costituisce anche garanzia di
tutela
contrattuale nei confronti dei lavoratori dipendenti, beneficiari
delle
relative prestazioni unitamente - nei casi previsti - dai datori
di
lavoro, l'evasione e l'elusione della normativa regolante la
materia
contributiva, investe la diretta responsabilità dell'imprenditore
per
inadempienza contrattuale e può essere denunciata alla
Commissione
Provinciale di Garanzia Contrattuale per i provvedimenti di
conseguenza,
non esclusa l'espulsione dalla associazione con la perdita del diritto
di
applicare il presente CCNL.
Il modulo previsto per la denuncia alla CAP viene fornito dalla CAP
stessa
- dietro richiesta - ovvero può essere riprodotta a cura della Azienda
o
della Cooperativa.
Titolo XXX - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 52.
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
paga base nazionale riportata di cui all'art. 13 del presente CCNL;
elemento territoriale variabile o elemento territoriale annuale;
terzi elementi nazionali o provinciali o aziendali ove esistenti;
indennità giornaliera, di cui all'art. 56;
indennità di campo di cui all'art. 57;
eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 59;
indennità di mensa di cui all'art. 63.
Art. 53.
L'Elemento Territoriale Variabile o l'Elemento Territoriale Annuale va
in
aggiunta al minimo tabellare e viene determinata a livello provinciale
o
"aziendale", e non va imputata agli altri istituti contrattuali.
Detto Elemento Territoriale Variabile può subire variazioni in più o
in
meno a seconda dell'andamento economico del settore, dell'Azienda o
della
Cooperativa e/o dalla situazione territoriale, e potrà essere
determinato,
sempre durante la vigenza di detto CCNL, si potrà avere cadenze
successive
diverse e così come importi diversi.
L'Elemento Territoriale Variabile verrà erogato mensilmente,
mentre
l'Elemento Territoriale Annuale verrà erogato alla fine dell'anno
insieme
alla 13a mensilità.
Art. 54.
La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto si
ottiene
dividendo l'importo mensile con i seguenti divisori convenzionali:
a.
b.
c.
172 per il personale con orario normale di 40 ore settimanali;
190 per il personale con orario normale di 44 ore settimanali;
192 per il personale con orario normale di 45 ore settimanali.
Per i dipendenti addetti a lavori discontinui o di semplice
o
custodia il divisore convenzionale è pari all'1/216 mensile.
attesa
Per i guardiani, portieri e custodi con alloggi nello stabilimento,
nel
cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato
anche
in carovane, baracche e simili il divisore convenzionale è pari a
1/260
mensili.
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto,
si
ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il
divisore
convenzionale 26.
Art. 55.
Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere
di
continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità per errori,
con
l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità
di
cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% mensile della paga
base
nazionale.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di
cauzione
dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del
garantito,
presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi
interessi
matureranno a favore del dipendente.
Art. 56.
Al personale dipendente viene corrisposta, per ogni giornata di
effettiva
presenza al lavoro, un'indennità di £. 3.000 giornaliere.
Art. 57.
Al personale dipendente viene corrisposta per ogni giornata di
presenza,
un'indennità di campo nelle seguenti misure:
a.
ove l'aeroporto disti fino a Km. 20 dal centro urbano £.
1.000
(milleduecento) giornaliere;
b.
ove l'aeroporto disti più di Km. 20 dal centro urbano, £. 1.500
giornaliere;
Titolo XXXI - NORME SPECIFICHE PER I QUADRI
Art. 58.
Per quanto non espressamente disposto nel presente Titolo, al
lavoratore
con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge.
Le Parti per quanto disposto dalla legge n. 190/85, concordano che
hanno
dato piena attuazione per l'attribuzione della qualifica Quadro con
la
presente disciplina.
Al fine di valorizzare l'apporto professionale dei Quadri, tra le
OO.SS.
stipulanti e le Aziende verranno concordati programmi di formazione
di
aggiornamento professionali.
e
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro contro il rischio
di
responsabilità
civile verso terzi conseguentemente a
colpe
nello
svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.
Ai Quadri è riconosciuta un'indennità di funzione mensile, nelle
seguenti
misure:
a.
b.
categoria A
categoria B
£. 85.000
£. 75.000.
Titolo XXXII - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
Art. 59.
Al dipendente per ogni triennio di anzianità di servizio presso una
stessa
Azienda o Cooperativa, ha diritto, indipendentemente da qualsiasi
aumento
di merito, a uno scatto triennale, per un massimo di 5 scatti, secondo
i
valori mensili sottoelencati per ciascun livello.
Gli scatti di anzianità decorreranno dal 1° giorno del mese
immediatamente
successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Quadro A
Quadro B
Livello 1°
Livello 2°
Livello 3°
Livello 4°
Livello 5°
Livello 6°
Livello 7°
Livello 8°
£.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
80.000
75.000
75.000
70.000
70.000
65.000
60.000
60.000
55.000
50.000
Titolo XXXIII - GRATIFICA NATALIZIA
Art. 60.
In
occasione
dovrà
delle
feste
natalizie
l'Azienda
o
Cooperativa
corrispondere al personale dipendente un importo pari ad
mensilità
della normale retribuzione di fatto.
una
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il
corso
dell'anno, "sempre che sia stato superato il periodo di prova"
il
lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia
per
quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda o la
Cooperativa.
La frazione di mese viene considerata mese intero se è pari o superiore
a
15 giorni di calendario, mentre non viene considerato se è inferiore a
15
giorni.
Agli
effetti della liquidazione della gratifica natalizia
verranno
detratti i ratei relativi alle sospensioni delle prestazioni di
lavoro,
dovute per malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito
del
periodi di conservazione del posto di lavoro, le assenze giustificate.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio,
sarà
corrisposta alla lavoratrice, per il periodo interessato, solamente il
20%
della gratifica natalizia ai sensi dell'art. 30 del DPR 21.5.53 n. 568.
Titolo XXXIV - INDENNITÀ PER USO DI MEZZO DI TRASPORTO DI PROPRIETÀ
DEL DIPENDENTE
Art. 61.
Al dipendente cui sono stati attribuiti mansioni comportanti l'impiego
di
mezzi di locomozione, tali mezzi e le relative spese saranno a
carico
dell'Azienda o della Cooperativa.
Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del dipendente deve
essere
corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e
di
trasporto per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le parti.
Titolo XXXV - TRASFERTE
Art. 62.
Al dipendente occasionalmente o temporaneamente comandato in missione o
in
servizio vanno rimborsate entro i limiti della normalità, a piè di
lista,
le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto e alloggio.
Inoltre al dipendente deve essere corrisposto:
a.
nel caso di pernottamento fuori sede un'indennità giornaliera del
15%
sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto e alloggio);
b.
nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede ma il
servizio
o la missione si protragga per l'intera giornata, un'indennità del
15%
sull'ammontare delle spese di vitto;
c.
nel caso in cui l'Azienda o la Cooperativa provvede all'alloggio
e/o
al vitto, corrisponderà al dipendente in missione, in luogo
dell'indennità
di cui sopra un compenso forfetario preventivamente convenuto con
il
dipendente stesso.
Qualora la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse
protrarsi
o comunque riguardare lunghi periodi, l'Azienda o la Cooperativa
in
sostituzione delle spese di vitto e alloggio potrà convenire con
il
dipendente una diaria giornaliera a titolo forfetario.
Titolo XXXVI - MENSA
Art. 63.
Le Aziende conserveranno o metteranno a disposizione dei lavoratori,
in
quanto possibile, un servizio di mensa aziendale o interaziendale,
vicino
alle Aziende o alle Cooperative interessate.
Ove
la
mensa manchi, ai lavoratori sarà corrisposta
un'indennità
sostitutiva. Detta indennità compete anche ai lavoratori che
possono
usufruire, per esigenze di servizio, della mensa esistente.
non
L'indennità
stessa verrà corrisposta ai lavoratori,
nella
misura
giornaliera di £. 650, ferme restando le misure più elevate
stabilite
dalla contrattazione territoriale o aziendale.
Al personale dipendente di Aziende o di Cooperative appaltatrici
di
servizi operanti in Azienda potranno fruire compatibilmente con
le
disponibilità delle strutture, dei servizi di mensa, ove esiste,
prove
intese tra Azienda appaltante e Azienda o Cooperativa appaltatrice.
Titolo XXXVII - DIVIETO DI ACCETTAZIONE DELLE MANCE
Art. 64.
Le mance sono vietate, il personale che comunque le solleciti potrà
essere
punito dal datore di lavoro con provvedimenti disciplinari.
Titolo XXXVIII - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - RECLAMI SULLA PAGA
Art. 65.
La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore con cadenza
periodica,
comunque
non
superiore a quella mensile, secondo le
consuetudini
dell'Azienda o della Cooperativa.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al
lavoratore
una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere
distintamente
specificate: la denominazione dell'Azienda, il nome e cognome
del
dipendente, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché
le
singole voci e corrispettivi importi costituenti la retribuzione stessa
e
l'elencazione delle trattenute.
Art. 66.
Qualsiasi
quella
reclamo
sulla
corrispondenza
della
somma
pagata
a
indicata busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità
della
moneta, dovrà essere fatta all'atto del pagamento; il dipendente che
non
provveda, perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il
denaro
contenuto nella busta paga stessa.
Qualsiasi reclamo sul salario, stipendio o qualunque richiesta inerente
al
rapporto di lavoro debbono essere presentati dal dipendente, sotto pena
di
decadenza, entro 6 mesi dalla data di erogazione.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2115 C.C.,
modificato
dalla legge 11.8.73 n. 533.
come
Titolo XXXIX - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 67.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a
tempo
indeterminato, dando preavviso scritto con raccomandata o altro
mezzo
idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti
nel
successivo art. 70.
La comunicazione di recesso, senza preavviso, può avvenire da
del
datore di lavoro per una delle cause sotto elencate:
parte
a.
diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno
dell'Azienda
o della Cooperativa anche fra i dipendenti;
b.
insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
c.
comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;
d.
appropriazione di beni aziendali o di terzi nel luogo di lavoro;
e.
danneggiamento volontario di beni dell'Azienda o della Cooperativa
o
di terzi presso i locali aziendali;
f.
concorrenza con l'Azienda o con la Cooperativa in cui presta
la
propria opera;
g.
esecuzione di lavori, senza permesso, dell'Azienda
o
della
Cooperativa sia per proprio conto che per terzi;
h.
falsificazione di documentazione aziendale;
i.
assenze non giustificate di oltre 3 giornate consecutive o di 5
nel
l.
2°
biennio anche non consecutive;
rientro dopo l'assenza per malattia o per infortunio
oltre
il
giorno dalla data di guarigione.
Art. 68.
Nella casistica di licenziamento per giustificato motivo rientra, ma
con
diritto di preavviso, anche:
a.
b.
cessazione dell'attività;
gravi difficoltà economiche dell'Azienda o della Cooperativa.
Titolo XL - ASSENZE NON GIUSTIFICATE
Art. 69.
Il dipendente, salvo caso di legittimo impedimento,
iscritto
giustificare le assenze dal lavoro.
deve
per
Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata
corresponsione
della retribuzione potrà essere applicata, nel caso di assenza fino
3
giorni, una multa non eccedente l'importo del 10% della
retribuzione
mensile e nel caso di assenza superiore a 3 giorni si fa riferimento
alla
lett. i) dell'art. 67.
a
Titolo XLI - PREAVVISO
Art. 70.
I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti sono:
Livelli
Quadro A
Quadro B
Livello 1°
Livello 2° e 3°
Livello 4° e 5°
Livello 6°, 7° e 8°
Servizio
fino a 5 anni
120
120
60
45
30
20
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
Servizio
fino a 10 anni
150
150
90
60
45
30
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
Servizio
oltre i 10 anni
180
180
120
90
60
45
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
Art. 71.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie né
di
congedo matrimoniale.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per
la
ricerca di nuova occupazione.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di
preavviso
deve corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione
di
fatto per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso, sarà computato agli effetti del TFR.
Titolo XLII - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Art. 72.
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha
diritto
a un trattamento di fine rapporto, come previsto dalla legge 29.5.82
n.
297.
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto
dipendente
all'atto della cessazione dal servizio.
al
Quando ragioni tecniche derivanti dall'elaborazione meccanografica
che
impediscono una pronta liquidazione, la stessa comunque dovrà
avvenire
entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di cessione o trasformazione dell'Azienda i dipendenti
conservano
i diritti acquisiti.
Qualora i dipendenti vengono liquidati dal proprietario precedente,
non
esiste nessun obbligo da parte dei subentranti.
In caso di fallimento o liquidazione dell'Azienda o della Cooperativa
il
dipendente ha diritto all'indennità di preavviso e al trattamento di
fine
rapporto
e
il complessivo suo credito sarà
"credito
privilegiato" nei limiti e nelle forme di legge.
considerato
In caso di decesso del dipendente il trattamento di fine rapporto
e
l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli
aventi
diritto, secondo le norme contenute nel codice civile.
Titolo XLIII - CESSIONE - TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA
- LIQUIDAZIONE DELLA COOPERATIVA
Art. 73.
Per il trapasso, la cessione e il fallimento dell'Azienda o
liquidazione
della Cooperativa si fa riferimento alle disposizioni delle leggi.
Titolo XLIV - INDUMENTI - ATTREZZI DI LAVORO
Art. 74.
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali
la
spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
divise
E' parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa
agli
indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di
carattere
igienico-sanitario o le cui mansioni comportino l'uso prolungato
di
sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle
pulizie
di sala, bar, cucina, office, lavanderia e relative dotazioni.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire
egli
strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
gli
attrezzi
e
Il dipendente deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e
tutto
quando
viene
messo
a sua disposizione senza apportarvi
nessuna
modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione
dal
superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi
di
lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a
sua
disposizione darà diritto all'Azienda o alla Cooperativa di
rivalersi
sulle
sue
competenze
per il danno subito, previa
contestazione
dell'addebito.
In caso di risoluzione del rapporto, il dipendente deve riconsegnare
al
magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto
in
consegna temporanea: indumenti, divise, attrezzi o strumenti, ecc.,
in
caso di smarrimento, il dipendente è tenuto alla sostituzione e
al
rimborso.
Titolo XLV - LAVORATORI INABILI
Art. 75.
Le Parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale
e/o
territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro
possesso
sull'entità e sull'andamento dell'occupazione del lavoratori inabili
per
esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni
più
favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui
essi
operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le Parti potranno richiedere consulenze e/o
di
strutture pubbliche e associazioni di invalidi.
interventi
Titolo XLVI - TUTELA DEI TOSSICODIPENDENTI
Art. 76.
Le Parti si incontreranno almeno una volta l'anno a livello regionale
allo
scopo
di individuare la realtà ove costituire comitati
bilaterali
territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i
soggetti
interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai
servizi
sanitari e inserimento/ mantenimento nella realtà produttiva.
Ai
lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscono
nei
progetti
riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche e che rispettano
le
prescrizione ricevute, qualora si rendesse necessario, va
concessa
l'aspettativa
non
retribuita
comunque
non
influente
ai
fini
dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette
strutture
in aggiunta al periodo di comporto.
L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica
delle
strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali, anche
in
ragione della loro specificità.
Titolo XLVII - LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Art. 77.
Ai
fini
di
favorire
l'inserimento nel
settore
di
lavoratori
extracomunitari, le Parti concordano sulla realizzazione di corsi
di
formazione
professionale
attraverso gli Enti
professionali
delle
Organizzazioni stipulanti in collegamento anche con le iniziative
dei
Ministeri interessati e degli Enti locali.
Titolo XLVIII - GENITORI DI INABILI E TOSSICODIPENDENTI
Art. 78.
I genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti,
riconosciuti
dal Servizio Sanitario competenti per territorio, che richiedono
il
passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto
agli
altri lavoratori.
Titolo XLIX -
PART-TIME
Art. 79.
Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto di
lavoro
prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal
presente
Contratto.
Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire,
flessibilità
della forza di lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito
della
giornata, della settimana o dell'anno e nel contempo una risposta
valida
ad esigenze individuali dei lavoratori.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive
è
consentito, con l'accordo delle parti interessate, la prestazione
di
lavoro
supplementare rispetto all'orario di lavoro
concordato
in
attuazione del comma 3, lett. c, e 4, dell'art. 5 della legge 19.12.84
n.
863.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa
espressamente
riferimento alla legge n. 863/84 e alle successive modificazioni.
Art. 80.
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare
da
atto scritto, nel quale siano indicate, oltre le voci dell'art. 3,
le
seguenti:
a.
periodo di prova per i nuovi assunti;
b.
la durata della prestazione lavorativa ridotta e
relative
modalità;
c.
trattamento
economico
e normativo
secondo
i
di
proporzionalità all'entità delle prestazioni.
Titolo L - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO - FORMAZIONE
le
criteri
Art. 81.
Nel quadro della più generale impresa, tra l'UCICT e la CISAL le
Parti,
per le proprie competenze, convengono di attuare gli strumenti più
idonei
siano essi contrattuali che legislativi, al fine di utilizzare al
meglio
l'istituto del contratto di formazione e lavoro, ravvisando in esso
uno
strumento
valido per favorire l'incremento occupazionale
giovanile,
concordano sulla necessità di attivare comuni interventi per
approdare
alle definizioni della legge n. 863/84.
Art. 82.
Le Organizzazioni territoriali delle Parti stipulanti il presente CCNL,
si
attiveranno nei confronti
dell'Ente Regione per determinare
indirizzi
e
obiettivi sui programmi e sulla tutela formativa.
Inoltre
le
Organizzazioni
datoriali e i Sindacati dei lavoratori
definiranno
attraverso specifici accordi e progetti di formazione, l'attuazione
dei
contratti di formazione e lavoro.
Copia di detto accordo verrà depositato a cura di una delle Parti
presso
gli Uffici del Ministero del Lavoro.
I progetti di formazione definiti tra le Parti a livello
territoriale
verranno depositati presso gli Uffici provinciali e regionali del
lavoro,
al fine del rilascio immediato, alle Aziende o alle Cooperative
associate
all'UCICT,
del
nullaosta da parte degli Uffici del
collocamento
territorialmente competenti, per le assunzione nominative in
attuazione
del disposto art. 3, comma 3, della legge n. 863/84.
Art. 83.
Particolari condizioni, in deroga al comma 4 della citata legge si
possono
studiare
tra
le
Organizzazioni sindacali dei
lavoratori
e
le
Organizzazioni datori stipulanti per Aziende o per Cooperative
di
particolare importanza e con eventuali più esercizi collegati.
Copia dell'accordo verrà depositato a cura di una delle Parti al
Ministero
del Lavoro e agli Uffici periferici.
Art. 84.
Le Parti convengono che le caratteristiche dei contratti di formazione
e
lavoro, per l'acquisizione di professionalità viene ripartita come segue:
a.
cfl l'acquisizione di professionalità elevate.
Il
contratto
di
formazione
lavoro
mirato
all'acquisizione
di
professionalità
elevata è consentito per
il
conseguimento
delle
professionalità corrispondenti al III livello d'inquadramento e ai
livelli
superiori e ha una durata di 24 mesi, inoltre debbono prevedere
una
formazione pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della
prestazione
lavorativa.
Livello Iniziale
1°
2°
3°
4°
b.
Livello Finale
B
1°
2°
3°
Ore formazione
Durata in mesi
130
130
130
130
24
24
24
24
cfl l'acquisizione di professionalità intermedia.
Il
contratto
di
formazione e lavoro mirato all'acquisizione
di
professionalità
intermedie è consentita per
il
conseguimento
di
professionalità corrispondenti al 5°, 6° e 7° livello e ha una durata
di
24 mesi e deve prevedere una formazione pari a 80 ore da effettuarsi
in
luogo della prestazione lavorativa.
Livello iniziale
Livello finale
Ore formazione
Durata in mesi
5°
6°
7°
c.
4°
5°
6°
80
80
80
24
24
24
contratti di cfl mirati ad agevolare l'inserimento professionale.
Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare
l'inserimento
professionale
mediante
un'esperienza lavorativa
che
consenta
un
adeguamento delle capacità professionali nel contesto aziendale nel
suo
insieme, è consentito per tutti i livelli ad eccezione del livello A,
deve
prevedere un iter
formativo di 20 ore e avrà una durata di 12 mesi.
Livello iniziale
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
Livello finale
B
1°
2°
3°
4°
5°
6°
Ore formazione
Durata in mesi
20
20
20
20
20
20
20
Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione in
quanto
stabilito da progetti formativi non vengono retribuiti.
12
12
12
12
12
12
12
base
a
Le cause di sospensione legale del rapporto, comportano la
prorogabilità
del
termine finale per un periodo di durata pari alla
effettiva
sospensione, unicamente nei casi in cui l'INPS riconosca il diritto
alla
proroga e dei benefici contributivi.
Art. 85.
La formazione sarà normalmente impartita dal personale qualificato o
dal
datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per
inserire
il lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato.
La formazione teorica, di cui al comma precedente, su richiesta del
datore
di lavoro può essere impartita dagli Enti delle Organizzazioni
stipulanti.
Tre mesi prima della scadenza del rapporto formativo l'Azienda o
la
Cooperativa comunicherà al lavoratore l'esito della formazione stessa.
Art. 86.
L'UCICT, per mezzo del proprio ente ENFRAU, e la CISAL per
mezzo
dell'E.Co.Form.,
unitariamente convengono di
approntare
corsi
di
formazione teorici in sostituzione di quelli d'obbligo impartiti
dal
datore di lavoro, nonché quelli di loro pertinenza.
Art. 87.
Ai lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro
sarà
assicurato il trattamento normativo ed economico di cui al presente
CCNL,
quanto esplicitamente e diversamente concordato tra le Parti.
Art. 88.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi qualora la disciplina legislativa
del
contratto di formazione e lavoro subisca modifiche.
A tale scopo le problematiche relative saranno demandate agli
Enti
Bilaterali o ai Centri di Servizi che studieranno le soluzioni relative.
Titolo LI - APPRENDISTATO
Art. 89.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19.1.55 n. 25,
dal
relativo regolamento approvato con DPR 30.12.56 n. 16 e dall'art. 16
della
legge 24.6.97 n. 196 e dalle disposizioni del presente Contratto.
Possono
età
essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani
di
non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle
aree
di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93
del
Consiglio del 20.7.93, e successive modificazioni.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui
al
precedente comma sono elevati di 2 anni.
I
soggetti portatori
sono
computati nelle quote
successive
modificazioni.
di
handicap
impiegati
di
cui alla legge 2.4.68
nell'apprendistato
n.
482
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla
sulla
tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
e
legge
La durata del periodo di apprendistato non può essere inferiore a 18
mesi,
né superiore a 4 anni.
In caso di mancata effettiva prestazione per un periodo
complessivamente
superiore a 30 giorni, anche non continuativi, il rapporto potrà
essere
prolungato dello stesso periodo.
In caso di trasformazione del contratto di apprendista da tempo pieno
a
tempo parziale in corso di rapporto la durata inizialmente
prevista
s'intende proporzionalmente prolungata fino a un massimo di 48 mesi.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti s'impegnano a incontrarsi entro 2 mesi dall'approvazione
della
legge sul riordino della formazione professionale, per armonizzare
la
disciplina contrattuale con le nuove norme legislative.
Art. 90.
Per quanto si riferisce: all'assunzione, all'orario di lavoro, alle
ferie,
valgono le norme di legge.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il
relativo
livello d'inquadramento professionale devono essere espressamente
indicati
nella lettera di assunzione.
Art. 91.
La durata del tirocinio è fissata in:
a.
b.
36 mesi per il I livello di professionalità;
48 mesi per il II livello di professionalità.
Per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito
presso
un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore o di laurea,
o
di attestato di qualifica professionale inerenti alla professionalità
da
acquisire le suddette durate sono ridotte a:
a.
b.
24 mesi per il I livello di professionalità;
36 mesi per il II livello di professionalità.
Art. 92.
La
retribuzione
dell'apprendista viene determinata
applicando
le
percentuali di seguito riportate sulla paga base nazionale
relativamente
al livello d'inquadramento.
Moduli
a. 1° livello di profes.:
b. 2° livello di profes.:
Durata
3
4
1° anno
65%
65%
2° anno
75%
75%
3° anno
85%
85%
4° anno
---90%
Per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguita
presso
un istituto professionale ovvero di un diploma di scuola media
superiore,
l'applicazione delle percentuali previste nella precedente tabella
sono
aumentate di 2 punti percentuale.
Condizioni diverse possono essere stabilite a livello territoriale.
Art. 93.
Gli apprendisti sono tenuti a partecipare alle iniziative di formazione
i
cui contenuti verranno definiti con apposito decreto ministeriale.
In
applicazione del D.M. 8.4.98, la formazione esterna è così articolata:
a.
contenuti a carattere trasversale.
Modulo 1°
Disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro,
misure
collettive di prevenzione, modelli operativi per la tutela della salute
e
della sicurezza sul luogo di lavoro
Modulo 2°
1.
2.
3.
recupero (eventuale) di conoscenze linguistico - matematiche;
comportamenti relazionali, conoscenze organizzative gestionali;
conoscenze economiche (di sistema, di settore e aziendali).
b.
contenuti a carattere professionalizzante.
Modulo 3°
Sicurezza sul lavoro, mezzi di protezione individuali propri della
figura
professionale.
Modulo 4°
Nozioni tecnico scientifiche e operative, differenziate
singole
figure professionali.
1.
per
le
Apprendisti
1° anno
2° anno
A1= 20 ore
A2= 20 ore
A3= 8 ore
A4= 16 ore
Tot. 64 ore
A1
A2= 20 ore
A3= 8 ore
A4= 16 ore
Tot. 44 ore
3° anno
A1
A2
A3= 8 ore
A4= 16 ore
Tot. 32 ore
4° anno
A1
A2
A3= 8 ore
A4= 16 ore
Tot. 32 ore
Totali
A1=
A2=
A3=
A4=
Tot.
20 ore
40 ore
32 ore
64 ore
156 ore
Le ore di formazione residue rispetto a quelle previste dall'art. 16
della
legge n. 196/97 potranno essere effettuate anche all'interno
dell'Azienda
o della Cooperativa.
2.
Apprendisti in possesso di attestato di qualifica
professionale,
titolo di studio di scuola media superiore o laurea, non idonei
rispetto
all'attività da svolgere.
1° anno
2° anno
A1= 10 ore
A2= 10 ore
A3= 4 ore
A4= 8 ore
Tot. 32 ore
A1
A2= 10 ore
A3= 4 ore
A4= 8 ore
Tot. 32 ore
3° anno
A1
A2
A3= 4 ore
A4= 8 ore
Tot. 12 ore
4° anno
A1
A2
A3= 4 ore
A4= 8 ore
Tot. 12 ore
Totali
A1=
A2=
A3=
A4=
Tot.
10
20
16
32
78
ore
ore
ore
ore
ore
Le ore complessive di formazione esterna e interna sono
complessivamente
pari a 60 ore medie annue.
Le ore di formazione esterne potranno essere effettuate anche
all'interno
dell'Azienda o della Cooperativa.
3.
Apprendisti con attestati di qualifica professionale, idoneo
rispetto
all'attività da svolgere.
A1
A2
A3
A4
= 8 ore
= 12 ore
= 4 ore
= 16 ore
4.
Apprendisti in possesso di titolo di scuola media superiore o
laurea,
idonei rispetto all'attività da svolgere
A1 = 8 ore
A2= 8 ore
A3= 4 ore
All'apprendista
che
avesse
intrattenuto
precedenti
rapporti
di
apprendistato anche non in mansioni analoghe l'Azienda o Cooperative
dovrà
fornire esclusivamente la formazione tecnicoprofessionale
eventualmente
non effettuata, mentre verrà esonerata dall'effettuazione
dell'attività
formativa con contenuti di natura generale qualora già effettuata
presso
il datore di lavoro precedente.
All'atto
dell'assunzione
l'Azienda
o
la
Cooperativa
richiederà
all'apprendista
di
documentare
l'eventuale
attività
formativa
precedentemente svolta presso altra azienda ai fini del conseguimento
del
credito formativo e comunque dell'esenzione della frequenza dei
moduli
formativi già contemplati.
Le Parti entro il 31.12.98 s'incontreranno per definire i
criteri
formativi e le schede per la gestione della formazione degli apprendisti.
Le Parti procederanno poi a redigere con progetto formativo da
sottoporre
al Ministero del Lavoro per la relativa approvazione e delibera
dei
finanziamenti a supporto.
Le Parti si danno affidamento rispetto al fatto che tali
progetti
formativi potranno riguardare circa 2.000 contratti di apprendistato
sul
territorio nazionale per i comparti rappresentati.
Art. 94.
Le Parti in applicazione del D.M. n. 142 del 25.3.98, attuativo
dell'art.
18 della legge n. 196/97, si adopereranno per favorire la stipulazione
di
apposite convenzioni, secondo le modalità previste dal citato decreto,
al
fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro e
di
promozione dell'occupazione tramite stages formativi e di orientamento.
Art. 95.
Il tutore nelle iniziative formative di cui sopra può essere
identificato
in lavoratori dell'azienda, di livello non inferiore a quello
finale
dell'apprendista
ovvero
di consulenti
esterni
aventi
esperienze
professionali previste dall'apposito decreto ministeriale di
prossima
emanazione.
L'art. 4, comma 2 del D.M. 8.4.98 prevede che nelle imprese con meno
di
15 dipendenti e, comunque nelle imprese artigiane, la funzione di
tutore
possa essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti si attiveranno per richiedere una modifica legislativa,
che
consenta
la
funzione
di tutore anche al
titolare
dell'impresa
indipendentemente dal numero dei dipendenti.
Titolo LII - CONTRATTO A TERMINE
Art. 96.
In riferimento a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 23 della
legge
28.2.87 n. 56, l'opposizione di un termine alla durata del contratto
di
lavoro è consentita, oltre a quanto già disposto dalle leggi vigenti e
dal
presente Contratto, anche nei seguenti casi:
a.
intensificazione temporanea dell'attività derivante da
situazione
straordinaria e non prevedibile;
b.
per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione
del posto di lavoro;
c.
esecuzione di servizi definiti predeterminati nel tempo cui non
sia
possibile far fronte con la normale forza lavoro.
Il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi
del
precedenti punti a) e c) non potranno superare i seguenti limiti:
lavoratori a tempo indeterminato
Da 1 a 3
Da 4 a 9
Oltre 9
La base
comma
di
Lavoratori a tempo determinato
3 unità
4 unità
50%
computo per il calcolo delle percentuali
di
cui
al
precedente è costituito dal numero dei lavoratori occupati
momento
dell'assunzione di lavoratori assunti a tempo determinato.
al
La frazione di unità si considera per intero.
Le Aziende o la Cooperativa che non hanno alle
personale
assunto a tempo indeterminato possono comunque
3
dipendenti a tempo determinato.
dipendenze
assumere
fino
a
Art. 97.
L'adozione dei contratti a termine, di cui alle lett. a) e b)
devono
essere comunicati entro 3 mesi dall'assunzione dei lavoratori, alle
OO.SS.
stipulanti o all'Ente Bilaterale o Centri Servizi, indicando: il
numero
dei lavoratori, qualifiche, motivazioni e durata del rapporto.
L'assunzione del lavoratore di cui alla lett. c) dovrà essere
autorizzata
prima dell'assunzione stessa.
Art. 98.
All'atto delle assunzioni di cui al presente Titolo, l'Azienda o
la
Cooperativa dovrà esibire agli organi del collocamento, una
dichiarazione,
avvalendosi di appositi moduli predisposti e vidimati dall'Ente
Bilaterale
o
dai Centri di Servizio, da cui risulti l'impegno
all'integrale
applicazione del presente CCNL e all'assolvimento degli obblighi
in
materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro (allegato C)
Art. 99.
La durata dei contratti di cui alle lett. a) e c) relative
all'articolo
precedente non potrà essere superiore a 6 mesi.
Art. 100.
In riferimento al comma 3 dell'art. 23 della legge n. 56/87, è
ammessa
l'assunzione
di
manodopera per l'esecuzione di
speciali
servizi
(manifestazioni, convegni, mostre, ricevimenti ecc.) di durata
non
superiore a 1 giorno.
Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione
di
collocamento entro il primo giorno non festivo.
all'Ufficio
Titolo LIII - CONTRATTO D'INSERIMENTO
Art. 101.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori al
primo
impiego o privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto,
si
applica per un periodo di 36 mesi il trattamento retributivo di
seguito
riportato:
a.
1° anno 70%
livello
d'inquadramento;
b.
2° anno 80%
livello
d'inquadramento;
c.
3° anno 90%
livello
d'inquadramento.
della paga base nazionale corrispondente
al
della paga base nazionale corrispondente
al
della paga base nazionale corrispondente
al
L'instaurazione del rapporto di lavoro con contratto d'inserimento
dovrà
risultare da atto scritto.
Art. 102.
L'adozione dei contratti d'inserimento dovrà essere comunicato
via
preventiva all'Ente Bilaterale o ai Centri di Servizi
su
moduli
predisposti.
All'atto dell'assunzione, al presente Titolo, l'Azienda o la
Cooperativa
in
dovrà esibire all'Ufficio di collocamento una dichiarazione predisposta
e
vidimata dall'Ente Bilaterale o Centri di Servizi da cui risulti
l'impegno
integrale del rispetto del presente CCNL e all'assolvimento degli
obblighi
di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti concordano, che per primo impiego si considera il dipendente
che
non abbia compiuto, anche presso diverse aziende, un biennio di
servizio
nella specifica mansione.
Titolo LIV - LAVORI A DOMICILIO "TELELAVORO"
Art. 103.
Compatibilmente con l'attività svolta dalle aziende che applicano
il
presente accordo e rispettando il vincolo della segretezza
e
le
disposizioni aziendali, il dipendente a propria richiesta può
instaurare
un rapporto di lavoro a domicilio denominato "telelavoro".
Il rapporto è caratterizzato dal fatto che la prestazione viene
resa
presso il domicilio del lavoratore, con attrezzature fornite dal datore
di
lavoro, il quale le cede in comodato d'uso e ne è l'unico proprietario.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro dovranno essere
rese
disponibili entro 12 ore dalla cessazione e non potranno mai
essere
trattenute a pagamento di spettanze di lavoro.
Con l'instaurazione del telelavoro vengono azionati automaticamente
gli
articoli del C.C. 2051, 2105 e 2125.
Il rapporto denominato "telelavoro" deve risultare da atto scritto
è
compatibile con il part-time e con tutta la parte normativa del
presente
accordo.
ed
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente
in
materia (legge n. 877/73).
La retribuzione dei dipendenti impegnati nel "telelavoro", sarà
ridotta
del 30% rispetto alla paga base nazionale, poiché non sostengono spese
per
la produzione del reddito, non recandosi presso l'azienda per rendere
la
prestazione lavorativa
Titolo LV - CONTRATTI DI LAVORO "ATIPICI"
Art. 104.
Le Parti concordano di rimandare alla contrattazione locale
l'inserimento
al lavoro dipendenti con "contrattazione atipica", a seconda
delle
situazioni esistenti e della normativa di legge.
Titolo LVI - STAGIAIRES
Art. 105.
L'Azienda o la Cooperativa, oltre che instaurare rapporti di
lavoro
subordinato o autonomo ha possibilità di ospitare nell'Azienda o
nella
Cooperativa alcuni giovani con lo strumento dello stage o del tirocinio
al
fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
nell'ambito
dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante
la
conoscenza diretta del mondo del lavoro.
I rapporti che il datore di lavoro intrattiene con i
non
costituiscono rapporto di lavoro.
tirocinanti
Art. 106.
I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione
all'attività
dell'Azienda o della Cooperativa, nei limiti di seguito indicati:
a.
Aziende o Cooperative con non più di 5 dipendenti assunti a
tempo
indeterminato un tirocinante;
b.
Aziende o Cooperative con un numero di dipendenti a
tempo
indeterminato
compreso tra 6 e 19, non più di
2
tirocinanti
contemporaneamente;
c.
con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in
misura
non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
Art. 107.
Per tutto ciò che riguarda: le modalità di attivazione, la
garanzie
assicurative, il tutorato e le modalità esecutive, le convenzioni,
il
valore dei corsi, la durata, l'estendibilità ai cittadini stranieri,
le
procedure di rimborso e quant'altro si fa riferimento all'art. 18
della
legge 24.6.97 n. 196 e al Regolamento recante norme di attuazione
D.M.
28.3.98 n. 142.
Titolo LVII - OCCUPAZIONE FEMMINILE
Art. 108.
Le Parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale, al fine
di
sperimentare azioni positive. A tale fine saranno costituiti
comitati
paritetici, nell'ambito dell'Ente Nazionale Bilaterale "ENBOA", per
la
progettazione e realizzazione delle suddette iniziative, anche
utilizzando
le risorse dei vari enti pubblici.
Titolo LVIII - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITÀ FISICA
DEL LAVORATORE - AMBIENTE DI LAVORO
Art. 109.
Le
le
Parti
firmatarie
del
presente accordo, al
fine
di
migliorare
condizioni di lavoro nelle Aziende convengono di promuovere la
ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare
la
salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in
materia
previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive
comunitarie
in tema di prevenzione.
Art. 110.
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai
vari
livelli, l'Azienda o la Cooperativa fornirà gratuitamente idonei
mezzi
protettivi (es.: guanti, zoccoli, stivali, maschere occhiali,
grembiuli
ecc.) osservando tutte le precauzione igieniche.
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni
aziendali,
curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Art. 111.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e
della
propria salute di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro,
su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od
omissioni,
conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal
datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
a.
di
osservano
le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore
lavoro e dai preposti della protezione collettiva e individuale;
b.
utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature,
gli
utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e
le
altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c.
utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi
a
loro disposizione;
d.
le
segnalano
immediatamente
al datore di
lavoro
o
al
preposto
deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché
le
altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a
conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle
loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze
o
pericoli, dandone notizia al datore di lavoro o al preposto;
e.
non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi
di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f.
non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non
sono
di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza
propria o
di altri lavoratori;
g.
si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h.
contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al
preposto,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente
o
comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori
durante il lavoro.
Art. 112.
Le Parti firmatarie del presente accordo danno alle proprie
Organizzazioni
territoriali il compito di istituire un Comitato paritetico
carattere
permanente per quanto previsto dagli articoli precedenti.
a
La costituzione e il funzionamento dei Comitati, nonché del
Rappresentante
per la sicurezza saranno disciplinati dal Protocollo nazionale
d'intesa
(allegato D).
Titolo LIX - DIVIETI
Art. 113.
E' proibito al dipendente di prestare la propria opera presso Aziende
o
Cooperative diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il
caso
di sospensione dal lavoro senza il trattamento economico.
Titolo LX - TRATTENUTA PER RISARCIMENTO DANNI
Art. 114.
I
danni che comportano trattenute per risarcimento debbono
essere
contestati al lavoratore non appena essi siano venuti a
conoscenza
dell'Azienda o delle Cooperative.
L'importo del risarcimento, in relazione all'entità del danno
arrecato,
sarà
ratealmente trattenuto nella misura massima
del
10%
della
retribuzione normale per ogni periodo di paga.
In caso di risoluzione del rapporto il saldo eventuale sarà trattenuto
su
tutti i compensi e indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.
Titolo LXI - COMMISSIONE PROVINCIALE DI GARANZIA E CONCILIAZIONE
Art. 115.
In ciascuna provincia è costituita una Commissione Provinciale di
Garanzia
e
Conciliazione, composta da 4 membri, di cui 2 nominati
dalle
Organizzazioni datoriali e 2 di nomina delle Organizzazioni
sindacali
firmatarie del presente Contratto.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a.
e
esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione
applicazione nell'Azienda o nella Cooperativa del presente Contratto e
dei
contratti integrativi;
b.
tentare la bonaria composizione, ai sensi e per effetti
dell'articolo
che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede
di
conciliazione, prima di adire le vie giudiziarie;
c.
verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole Aziende
o Cooperative, i livelli di produttività in essa realizzati, anche ai
fini
della concessione al personale dipendente di eventuali benefici connessi;
d.
verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole Aziende
o Cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente Contratto e
dalle sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine all'attuazione
della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato a
richiesta anche di un solo lavoratore dell'Azienda o della Cooperativa
quest'ultima è tenuta a fornire tutte le notizie necessarie alla
Commissione.
Quanto sopra in considerazione che l'applicazione del presente CCNL
è
riservata esclusivamente alle Aziende o alle Cooperative associate
alle
Organizzazioni firmatarie.
Titolo LXII - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 116.
Per
tutte
le
controversie
individuali
o
collettive
relative
all'applicazione del presente Contratto, è prescritto il tentativo
di
conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite
dal
presente articolo.
Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui
alle
leggi 15.7.66 n. 604, 20.5.70 n. 300 e 11.5.90 n. 108, non derivanti
da
provvedimenti disciplinari devono essere ugualmente fatti tentativi
di
composizione per il tramite della Commissione di cui al
precedente
articolo.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in 4
copie,
dovranno essere sottoscritti anche dagli interessati lavoratori e
datori
lavoro. Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio Provinciale
del
Lavoro (legge 11.8.73 n. 533).
La parte interessata, sia essa dipendente che datore di lavoro,
alla
definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo
di
conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta.
L'Organizzazione
conciliazione
sindacale che ha ricevuto il
mandato
di
deve a sua volta denunciare la controversia sia alla parte interessata
che
all'Organizzazione controparte per mezzo di lettera raccomandata
Tale
lettera
raccomandata deve contenere oltre al
motivo
della
controversia il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il
tentativo
di conciliazione, l'incontro deve avvenire entro e non oltre 15
giorni
dalla data della lettera raccomandata.
Titolo LXIII - ENTE NAZIONALE BILATERALE DELLE ORGANIZZAZIONI AUTONOME
(ENBOA)
Art. 117.
Le Parti recepiscono il Protocollo d'intesa dell'1.9.98 firmato dal
CNAI
di concerto con le Associazioni aderenti e la CISAL di concerto con
le
Federazioni delle categorie interessate e aderenti, di
costituzione
dell'Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome (ENBOA)
a
composizione paritetico per l'esame della problematica contrattuale e
per
proporre soluzioni pratiche alle tematiche appresso specificate.
L'ENBOA costituisce lo strumento/struttura al quale le Parti
intendono
assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un
sistema
plurimo di servizi rivolto ai lavoratori e alle Aziende o alle
Cooperative
associate.
L'ENBOA
di norma si articola nell'ambito
Enti
Territoriali Bilaterali e Centri di Servizi.
territoriale,
con
La costituzione di detti Enti Bilaterali si realizza con accordo
specifico
tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni
nazionali
stipulanti il presente CCNL.
Laddove l'Ente Bilaterale Territoriale tarderà la costituzione,
ravvisata
la necessità, le Parti potranno essi stessi promuoverne la
costituzione
d'intesa con l'Ente Nazionale.
A tal fine l'ENBOA su mandato delle Parti stipulanti il presente
CCNL
attua e concretizza le materie e i compiti affidati relativi a
livello
nazionale e coadiuva e interviene o sostituisce, quanto se ne
rende
necessario e opportuno le strutture a livello territoriale, per
quanto
appresso:
a.
in
esame e l'interpretazione autentica della normativa contrattuale
caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle
parti
stipulanti;
b.
esame e le possibile soluzione di ogni eventuale problema che
dovesse
presentarsi
in
ordine alle esigenze rappresentate
dalle
parti
contrattuali;
c.
la definizione della classificazione del personale, come
previsto
dall'art. 12 del presente Contratto;
d.
esame delle problematiche del "Telelavoro", in ragione
delle
eventuali modifiche che si rendessero necessarie apportare agli
istituti
contrattuali, in relazione all'evoluzione della dinamica del fenomeno
e
alle nuove normative che dovessero intervenire;
e.
l'assistenza alle Aziende o alle Cooperative che ne
facciano
richiesta per l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui all'art.
23,
comma 3 della legge n. 56/87;
f.
l'esame delle questioni connesse alle direttive dell'Unione
Europea,
concernente
l'istituzione di procedure per l'informazione
e
la
consultazione dei lavoratori;
g.
cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle Aziende o
dalle
Cooperative che si avvalgono degli strumenti di cui agli artt. 96 e
101;
h.
organizza e gestisce la formazione e la qualificazione;
i.
organizza e gestisce i progetti formativi per le singole
figure
professionali;
l.
organizza e gestisce la formazione professionale che anche
in
rapporto ai compiti previsti alla successiva lett. p) dovrà tendere
alla
realizzazione di una formazione professionale permanente. Al
riguardo
nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza accordi
possibili
e necessari con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale
materia
, anche per effetto di norme giuridiche/legislative, risultano
coinvolti;
m.
organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le
Parti
stipulanti hanno raggiunto in materia di contratti formazione e
lavoro
(CFL), nonché i possibili programmi/progetti della legge n. 223/81;
n.
organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando
i
progetti predisposti dalle Parti, nonché quelli della U.E.;
o.
organizza e gestisce i corsi di formazione per apprendisti;
p.
predispone progetti e stipula convenzioni con: Ministeri,
Regioni,
Province, Comuni, CCIAA, Enti in genere, Istituti, con strutture
pubbliche
e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui
alle
precedenti lettere, per le materie di cui alla legge n. 626/94
(Sicurezza
sul lavoro);
q.
organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle
prestazioni
erogate dal SSN o dall'INAIL, in collaborazione con il CAP;
r.
coordina le commissione provinciali di conciliazione;
s.
riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati, nonché i
dati
forniti dalle Organizzazioni internazionali cui aderiscono le
rispettive
Parti firmatarie del presente CCNL;
t.
realizza lo Statuto tipo territoriale;
u.
le risorse economiche destinate all'ENBOA per la realizzazione
delle
iniziative assegnate sono previste nell'art. 51 del presente CCNL;
La
costituzione
dell'ENBOA
troverà
definizione
attraverso
la
certificazione con atto notarile dello statuto e regolamento allegati
al
presente CCNL.
Il testo dello Statuto e del Regolamento allegati al presente
ne
costituisce parte integrante.
Titolo LXIV - PENSIONE INTEGRATIVA
CCNL
Art. 118.
Le Parti concordano di esaminare le tematiche connesse al
l'istituzione
del la previdenza complementare in relazione al dibattito in atto e
al
D.lgs. n. 124/93, che allo stato attuale le rende inattuabili e
non
conveniente per i lavoratori.
Titolo LXV - DIRITTI SINDACALI
Art. 119.
Le Parti concordano che ciascun lavoratore potrà usufruire
collettivamente
nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di 10
ore,
per partecipare alle assemblee, che saranno richieste al datore di
lavoro
dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di
lavoro;
le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'Azienda o
della
Cooperativa ma in presenza di locali idonei, può svolgersi
anche
all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore
di
lavoro con di 48 ore, riducibili a 24 ore in caso di emergenza
con
l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento e dell'ordine
del
giorno.
Art. 120.
Le trattenute per contributi sindacali, vengono operate dal datore
di
lavoro, a titolo gratuito, sulle retribuzioni dei lavoratori il
cui
rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL, in base a
deleghe
individuali, firmate dai singoli interessati.
Le
deleghe
devono essere inoltrate
dalle
Organizzazioni Sindacali del lavoratore.
al
datore
di
lavoro
Art. 121.
I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi
provinciali,
regionali
e
nazionali
delle organizzazioni
sindacali
stipulanti
usufruiranno, nel limite complessivo di ore 5 per ciascun dipendente,
di
permessi retribuiti con un massimo di 20 ore annue.
I
permessi verranno usufruiti quando l'assenza venga
espressamente
richiesta
per
iscritto, con almeno 2 giorni di anticipo,
dalle
organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla
normale
attività di altri lavoratori.
Art. 122.
Per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali
di
segreteria o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure chiamati
a
ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31
della
legge n. 300/70.
Art. 123.
I permessi retribuiti di cui agli art. 119, 121 e 122 non rientrano
nella
retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti agli
enti
assistenziali e previdenziali a norma della legge n. 402/96.
Art. 124.
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della legge n.
300/70,
nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria e/o
settore
dei lavoratori, stipulanti il presente Contratto, vengono affissi su
albi
posti a disposizione delle Aziende o delle Cooperative.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e
del
lavoro.
Copia degli
direzione
aziendale.
stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare
del
prestigio dell'Azienda o delle categorie imprenditoriali.
lesivo
Titolo LXVI - CODICE DISCIPLINARE (ai sensi dell'art. 7 della legge
n. 300 del 20 maggio 1970).
Art. 125 - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto
con
il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare:
1.
osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o
chi
per esso e adempiere a tutte le formalità che l'azienda ha posto in
essere
per il controllo delle presenze;
2.
svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore
di
lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del Contratto
collettivo
applicato in Azienda o in Cooperativa e delle disposizioni attuative
con
la massima diligenza e assiduità;
3.
conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda
o
della Cooperativa evitando di propagare, specialmente alla
concorrenza,
notizie riguardanti le strategie di mercato usate e in uso
presso
l'Azienda o la Cooperativa stessa;
4.
in merito alla posizione assegnatagli e ai compiti inerenti,
il
lavoratore deve evitare di trarre in qualsiasi modo, profitti propri
a
danno dell'Azienda o della Cooperativa in cui lavora evitando altresì
di
assumere impegni e incarichi, nonché svolgere attività contrarie
agli
obblighi
e
doveri
derivanti dal rapporto di
lavoro.
Si
richiama
a
proposito il RDL del 13.11.24 n. 1825 convertito nella legge 18.3.25
n.
562;
5.
usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di
presentazione,
con la clientela e tutto il pubblico che per qualsiasi motivo
trattiene
rapporti con l'Azienda o la Cooperativa;
6.
divieto assoluto di ritornare nei locali dell'Azienda o
della
Cooperativa e trattenersi, oltre il normale orario di lavoro
prestabilito,
salvo che vi sia autorizzazione ovvero che sia previsto dal
Contratto
collettivo o da disposizioni legislative;
7.
rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'Azienda o
la
Cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti
con
il Contratto collettivo applicato e con le leggi vigenti.
Titolo LXVII - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
Art. 126.
I
lavoratori
che si renderanno inadempienti dei doveri
inerenti
all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro
instaurato,
saranno sanzionati in base alla gravità dell'inadempienza commessa con:
1.
rimprovero verbale;
2.
rimprovero scritto;
3.
multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;
4.
sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo
non
superiore a 10 giorni.
Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave
del
rimprovero
verbale,
nei
confronti del lavoratore
senza
avergli
preventivamente contestato l'addebito e averlo sentito in sua difesa;
in
ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero
verbale
non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni
dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con
comunicazione
scritta
contenente la specificazione dell'infrazione
commessa.
Il
lavoratore avrà la possibilità di presentare le controdeduzioni a
sua
difesa entro 5 giorni.
L'adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere preso entro
10
giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per
presentare
le
sue giustificazioni. Tale decisione dovrà essere comunicata
al
lavoratore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
I
provvedimenti del rimprovero verbale, scritto o della
o
sospensione saranno presi nei confronti dei lavoratori che:
multa
a.
risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno o più
giorni
consecutivi fino a un massimo di 3;
b.
abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c.
abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro
e/o
lo sospendono e/o ne anticipano la cessazione;
d.
non eseguono il lavoro assegnato con assiduità ovvero lo eseguono
con
noncuranza e/o negligenza;
e.
procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti
e
quant'altro esistente presso l'Azienda o da Cooperativa;
f.
contravvengono al divieto di fumare ove tale divieto sia indicato
con
apposito cartello ovvero sia stata fatta regolare comunicazione di
divieto
di fumare durante l'orario di lavoro;
g.
contravvengono al divieto di accettare mance dalla
clientela
dell'Azienda o dalla Cooperativa o da fornitori della stessa e
che
comunque le promuovono e/o le sollecitino;
h.
non rispettino le norme e le regole stabilite nel
Contratto
collettivo applicato in azienda o commettano atti che portino
pregiudizio
alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene e alla morale dell'Azienda
o
della Cooperativa.
E' evidente
saranno
che
il rimprovero verbale e il rimprovero
scritto
adottati per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione
per
le mancanze di maggior rilievo.
Il lavoratore che intende impugnare il provvedimento disciplinare
preso
nei suoi confronti può avvalersi della procedura dell'art. 7, comma
6
della legge 20.5.70 n. 300.
Il lavoratore risponde in proprio delle perdite e dei danni
arrecati
all'Azienda o alla Cooperativa per quanto ad esso imputabili
per
negligenza o colpa grave.
Titolo LXVIII - PATRONATI
Art. 127.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 300/70,
secondo
cui gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano
di
parità, la loro attività all'interno delle Aziende o delle Cooperative
per
quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione o
convenzionate
con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto
si
conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere
i
compiti previsti dall'art. 1 del DLCPS 29.7.47 n. 804, mediante i
propri
rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente
a
conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento
attestante
tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei
Patronati
interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende
o
Cooperative le modalità per lo svolgimento della loro attività che
deve
attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto
al
di fuori dell'orario di lavoro.
Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i
rappresentanti
del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con
un
dipendente dell'Azienda o delle Cooperative per espletamento del
mandato
da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne
daranno
tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà
a
rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal
posto
di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi
di
carattere tecnico e organizzativo.
I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi Albi messi
a
disposizione dalle Aziende o dalle Cooperative per informazioni
di
carattere generale attinenti alle proprie funzioni.
I Patronati esonereranno le Aziende o le Cooperative da ogni e
qualsiasi
responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e
delle
attività contemplate nel presente articolo.
ALLEGATO A
Contributo "CAP" al 18%. Aziende
%
5%
4%
A carico
Prestazioni
Azienda
Aziende
Rendita
e/o Capital
3%
Azienda
0,50%
Dipendente
Fest.Soppr.
3,50%
Azienda
1%
1%
Azienda
Dipendente
A favore
Dipendente
Titolari Aziende
Assistenza diversa Dipendente titolare
Aziende
(alcune
prestazioni sono anche a
favore di familiari a
carico)
Funzionamento
Cost. Enti
della
CAP
-
Enti
Quote di servizio assistenza contrattuale
Contributo "CAP" al 14% - Aziende o Cooperative
%
A carico
Bilaterali-
Prestazioni
A favore
5%
Azienda
Cooperat.
Rendita
Capital
2,50%
Azienda
Cooperat.
Dipendente
Socio Coop.
Assistenza
diversa
4%
Azienda
Cooperat.
Funzionamento
Cost. Enti
1%
Azienda
Cooperat.
Dipendente
Socio Coop.
0,50%
o
Soci
Dipendenti
Cooperative
o
soci
(alcune
prestazioni
sono
anche a favore di familiari
a carico)
Fest.Soppr.
1%
e/o Dipendenti
Cooperative
della CAP
-
Enti
Bilaterali-
Quote di servizio assistenza contrattuale
ALLEGATO B
Art. 1.
L'UCICT e la CISAL ciascuna per le proprie competenze convengono
di
attuare gli strumenti più idonei, siano essi contrattuali che
legislativi,
al fine di utilizzare al meglio l'istituto dei contratti di formazione
e
lavoro, ed esprimono, così, la volontà di recepire le disposizioni
della
legge 19.12.84 n. 863 e successive integrazioni e modificazioni.
Le Parti provvederanno all'invio della copia del presente accordo
al
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al fine di
ottenere
l'esonero della procedura di approvazione da parte della
competente
Autorità Pubblica (CRI) in attuazione a quanto disposto dal comma
3
dell'art. 3 D.L. 29.3.91 n. 108 convertito nella legge 1.6.91, n. 169.
I progetti di formazione definiti tra le parti a livello
territoriale
verranno depositati presso gli Uffici Provinciali e Regionali del Lavoro
e
della Previdenza Sociale ai fini del rilascio immediato alle
Aziende
associate alla UCICT dell'autorizzazione all'avviamento al lavoro da
parte
degli Uffici Circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.
Art. 2.
Il
progetto di formazione deve indicare l'iter professionale
dei
lavoratori interessati, l'inquadramento di ingresso e quello finale
da
conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro.
Il contratto di formazione e lavoro dovrà risultare da atto scritto.
Il contratto di formazione e lavoro mirato all'acquisizione di
qualifiche
elevate
(Tipo
"A.1")
è
consentito per il
conseguimento
delle
professionalità corrispondenti al 2° livello di inquadramento e
avrà
durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione
teorica
pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato all'acquisizione di
qualifiche
intermedie
(Tipo
"A.2") è consentito per il conseguimento
delle
professionalità corrispondenti al 3° e 4° livello di inquadramento e
avrà
una durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una
formazione
teorica
pari a 80 ore da effettuarsi in luogo della
prestazione
lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare
l'inserimento
professionale
mediante
un'esperienza lavorativa
che
consenta
un
adeguamento
delle capacità professionali al contesto produttivo
e
organizzativo (Tipo "B") avrà una durata massima di 12 mesi e
deve
prevedere una formazione teorica pari a 20 ore da effettuarsi in
luogo
della prestazione lavorativa.
La stipula di tale contratto è consentita per il
delle
qualifiche previste al V livello del presente CCNL.
conseguimento
In caso di sospensione legale del rapporto di lavoro, il contratto
di
formazione e lavoro verrà prorogato per un periodo di durata pari
alla
sospensione medesima, solo nel caso in cui gli Istituti previdenziali
e
assistenziali
riconoscano
il diritto alla
proroga
dei
benefici
contributivi.
La formazione teorico-pratica sarà effettuata dal personale qualificato
o
dal datore di lavoro, nonché dai propri familiari collaboratori.
Art. 3.
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sarà
assicurato
il trattamento o economico e normativo di cui al presente CCNL.
In caso di assenze dal lavoro con diritto di conservazione del posto,
al
lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, spetterà
il
trattamento economico previsto dalle norme di legge.
Nessuna integrazione è prevista a carico del datore di lavoro.
Art. 4.
Le
parti
s'impegnano ad incontrarsi ogni qualvolta la
disciplina
legislativa del contratto di formazione e lavoro subisca modifiche.
Spett.le ............
.....................
OGGETTO: Progetto contratto di formazione
e
lavoro
ai sensi
dell'art. 3 della legge n. 863/84 e successive modificazioni
e integrazioni.
.i.. sottoscritt ..................... nella qualità di .............
della Ditta .................................ubicata in...............
Via/P.zza......................N....Pr.......CAP..............esercente
l'attività di.........................................................
C H I E D E
che venga approvato il progetto di formazione e lavoro relativo
al
conseguimento della/e qualifica/che finali di:...........................
a)
di
b)
di
-
N°....
qualifica........durata CFL mesi....livello iniziale
inquadramento.........livello finale;
- N°....
qualifica........durata CFL mesi....livello iniziale
inquadramento........livello finale;
A tal fine dichiara che alla data odierna escluso i lavoratori
interessati
al presente progetto, questa Azienda occupa n°....dipendenti, di cui
a)
b)
c)
Impiegati n°.. operai n°..apprendisti n°....;
uomini n°..donne n°..;
a tempo indeterminato n°.. a tempo determinato n°..CFL n°..
La formazione consisterà nell'impartire le nozioni teorico
pratiche
necessarie per lo svolgimento delle mansioni e il conseguimento
della
qualifica oggetto della formazione stessa e consentirà
l'inserimento
graduale nella posizione lavorativa a seguito di progressiva
acquisizione
delle
capacità professionali cui è preordinata la formazione.
La
formazione sarà impartita nei locali dell'azienda sotto la guida
del
titolare o di altre persone qualificate. I contenuti
dell'istruzione
avranno particolari riferimenti a:
.........................................................................
.
....................................................................
Ai lavoratori assunti in contratto di formazione e lavoro spetterà
il
trattamento economico retributivo previsto dal CCNL sopra menzionato.
Si
dichiara inoltre di non aver effettuato negli ultimi 12
mesi
licenziamenti per riduzione del personale la cui professionalità
sia
attinente a quella che debbono conseguire i lavoratori da assumere
con
contratto di formazione e lavoro e di non avere in atto sospensioni
dal
lavoro, ai sensi della legge 12.8.77 n. 675, art. 2, di lavoratori
in
possesso della stessa professionalità.
Si dichiara inoltre che ai sensi del comma 4 dell'art. 25 della legge
n.
233/91 i lavoratori non verranno impiegati in mansioni non equivalenti
a
quelli risultanti dalla richiesta di avviamento.
firma del legale rappresentante....
Allegato: attestato d'iscrizione dell'Azienda o della Cooperativa
all'UCICT.
Prospetto Formazione e Lavoro - Tipo B
Nella riunione del 3.8.98 in Roma nella Commissione Paritetica
tra
l'UCICT, la CISAL e FE.NA.S.A.L.C. hanno stabilito la
costituzione
dell'Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome "ENBOA" per
i
settori Commercio Turismo - Terziario e Servizi - Artigianato - Piccole
e
Medie Imprese - Lavorazione Conto Terzi.
Tra le varie decisioni approvate c'è la possibilità di instaurare
rapporti
di formazione e lavoro mirati ad agevolare l'inserimento
professionale
(c.d. cfl di tipo b).
Le Parti visto quanto disposto dal D.L. n. 626/94 sull'obbligo
di
impartire a tutti i dipendenti una formazione adeguata in relazione
alla
sicurezza e alla salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.
Considerato che la definizione dei contenuti dei progetti
formativi
concernenti i contratti di formazione e lavoro è demandata agli
Enti
Bilaterali, ai Centri di Servizio, alla contrattazione integrativa,
alle
Commissioni paritetiche, hanno
Deliberato
di approvare l'allegato progetto di formazione e lavoro, fermo
restando
che
l'effettivo
ricorso
allo
stesso
dovrà
essere
preceduto
dall'apposizione del visto di conformità da parte dei competenti
organismo
bilaterale.
Progetto.
Il presente progetto è mirato ad agevolare l'inserimento professionale
di
n°....lavoratori.
Caratteristiche generali.
1.
il rapporto di formazione e lavoro avrà un durata di 12 mesi;
2.
la formazione avrà una durata complessiva di
ore.....inquadramento
iniziale...inquadramento finale a cui tende la formazione.....
Contenuti della formazione.
1.
il concetto di azienda, di lavoro e della qualità dei
servizi,
organigramma aziendale con relativi incarichi, responsabilità e
mansioni
affidate, con inserimento graduale nella posizione lavorativa a seguito
di
acquisizioni delle capacità professionali,
2.
la disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riferimento
al
CCNL di categoria di appartenenza, alla contrattazione aziendale,
alle
disposizioni aziendali e alla disciplina sanzionatoria;
3.
il servizio di prevenzione e protezione degli infortuni e
della
sicurezza in genere, eventuali rischi specifici riguardanti
l'attività
svolta nel settore di appartenenza, normativa vigente e
disposizioni
aziendali;
4.
il servizio prevenzione incendi e le azione da espletare per
la
tutela della sicurezza, normativa vigente e disposizioni aziendali;
5.
le azioni da adottarsi a tutela e promozione della qualità del
luogo
del lavoro e dell'ambiente circostante, con particolare riferimento
alle
normative igieniche sanitarie, alla tutela dal rumore e al
risparmio
energetico.
La formazione si svolgerà nei locali normalmente dell'Azienda o
della
Cooperativa adibiti ai processi produttivi, ad eccezione fatta per i
corsi
organizzati dagli Enti Bilaterali o da altri Enti individuati dal
datore
di lavoro.
L'assunzione
entro
avverrà
il...............................ovvero
il..........................(comunque entro 3
di
conformità da parte dell'Ente bilaterale).
mesi
dall'accertamento
Il datore di Lavoro
timbro e firma
l'Ente Bilaterale
timbro e firma
ALLEGATO C
Moduli tipo contratti a termine.
Modulo 1 - di cui alle lett. a) e b) dell'art. del CCNL
Spett.le RSU (o alle OO.SS.LL.)
Al Centro di Servizio.
OGGETTO:
CCNL settore Terziario - Servizi "Aeroporti - Gestione Servizi in Appalto" Assunzione dipendenti con contratto
a termine.
La sottoscritta Azienda/Cooperativa ...................................
in conformità a quanto previsto dall'art. 96 lett. a) o b)* del
CCNL
settore Terziario - Servizi "Aeroporti - Gestione e Servizi in
Appalto"
stipulato il 28.9.98 comunica che ha proceduto all'assunzione a termine
di
n°..lavoratori per intensificazione temporanea dell'attività derivanti
da
situazioni straordinarie e non prevedibili oppure se ricorre il caso
(per
sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettative diverse
o
...)
DICHIARA
la sottoscritta Azienda/Cooperativa...............in conformità di
quanto
previsto
dall'art.
96
del
CCNL di
cui
all'oggetto
ai
fini
dell'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge 28.2.87 n.
56
dichiara di impegnarsi all'integrale applicazione della
contrattazione
collettiva vigente e all'assolvimento degli obblighi in
di
contribuzione e legislazione sul lavoro.
materia
firma e timbro dell'Azienda/Cooperativa
*A secondo il caso che ricorre.
Modulo 2. di cui alla lett. c) dell'art. del CCNL
Alla RSU
(o alle OO.SS.LL.)
A Contro Servizi
OGGETTO: C.C.N.L. settore Terziario - Servizi "Aeroporti - Gestione
e Servizi in Appalto". Assunzione dipendenti con contratti
a termine.
La sottoscritta Azienda/Cooperativa ......................in conformità
a
quanto previsto dall'art. 96, lett. c) del CCNL settore Terziario
Servizi "Aeroporti - Gestione e Servizi in Appalto" del 28.9.98
comunica
che:
intende procedere all'assunzione di n.....lavoratori per
l'esecuzione
di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non è
possibile
sopperire con il normale organico.
Dichiara
La sottoscritta Azienda/Cooperativa ...................................
in
conformità a quanto previsto dall'art. 96, lett. c) del CCNL di cui
in
oggetto ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui alla
legge
28.2.87 n. 56 dichiara di impegnarsi all'integrale applicazione
della
contrattazione collettiva vigente e all'assolvimento degli obblighi
in
materia di contribuzione e legislazione del lavoro
firma dell'Azienda/Cooperativa
ALLEGATO D
NORME PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. n. 626/94
Art. 1 - Rappresentanti per la sicurezza.
In applicazione dell'art. 15 del D.lgs. 19.9.94 n. 626 i
Rappresentanti
per la sicurezza (RLS) sono eletti con riferimento esclusivo alle
singole
unità produttive, in ragione di:
a.
15
1
rappresentante
per le unità produttive che occupano
fino
a
dipendenti;
b.
1 rappresentante per le unità produttive che occupano da 16 a
120
dipendenti;
c.
2 rappresentanti per le unità produttive che occupano da 121 a
200
dipendenti;
d.
3 rappresentanti per le unità produttive che occupano da 201 a
1000
dipendenti;
e.
4 rappresentanti per le unità produttive che occupano oltre
1000
dipendenti.
Nelle attività produttive di cui al punto 1, limitatamente a
quelle
Aziende o a quelle Cooperative che occupano meno di 15 dipendenti,
i
compiti e le attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
possono
essere demandati a un dirigente sindacale con funzioni di
Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà
le
medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di Aziende o
di
Cooperative ricomprese in uno specifico territorio.
E' concesso alle Aziende o alle Cooperative che occupano fino a
30
dipendenti, o che abbiano unità produttive di pari grandezza, la
facoltà
di far ricorso alla designazione del RLST, ai fini dell'applicazione
del
disposto di legge.
I Rappresentanti per la Sicurezza sono nominati tra i soggetti
individuati
dalle Rappresentanze sindacali firmatarie il presente CCNL.
Art. 2 - Procedure per l'elezione del R.L.S.
L'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra i
dipendenti
dell'Azienda o della Cooperativa durante un'assemblea convocata con
questo
esclusivo argomento all'ordine del giorno.
Il RLS eletto con sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto di voto tutti i dipendenti in forza nell'Azienda
o
nella Cooperativa al momento della votazione, prescindendo dal tipo
di
rapporto
di
lavoro in essere (tempo indeterminato o
determinato,
part-time, formazione e lavoro, attività atipiche, telelavoro ecc.).
Sono
eleggibili
tempo
indeterminato.
solo
dipendenti
con
rapporto
di
lavoro
a
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezione.
Il verbale contenente i nominativi dei Rappresentanti per la
sicurezza
deve essere comunicato alla Direzione dell'Azienda o della Cooperativa
che
a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite
dell'Associazione
territoriale di appartenenza, all'organismo paritetico provinciale
che
terrà il relativo elenco.
Art. 3 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio.
Il RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per
l'applicazione
del D.lgs. n. 626/94.
L'OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto di un RLST ogni
2000
addetti e/o un RLST sino a un massimo di 200 Aziende o Cooperative.
Il mandato di nomina dei RLST avrà durata triennale con possibilità
di
successiva nuova designazione.
Art. 4 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di RLS.
Ai RLS spettano e l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19
del
D.lgs. n. 626/94, permessi retribuiti pari a quelli previsti dalla
legge
n. 300/70 per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a
livello
di Azienda o di Cooperativa in considerazione delle tipologie produttive
e
delle valutazioni del rischio ambientale.
Art. 5 - Attribuzioni del RLS e del RLST.
Con riferimento alle attribuzioni del RLS e/o RLST, la cui
disciplina
legale è contenuta nell'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, le Parti
concordano
sulle seguenti indicazioni.
Art. 6 - Accesso nei luoghi di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel
rispetto
delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che
intende
effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile
del
servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato.
Art. 7 - Modalità di consultazione.
Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro
la
consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la
sua
effettività e tempestività.
Il datore
gli
di
lavoro, pertanto, consulta il RLS e/o RLST
su
tutti
eventi per i quali la
intervento
consultivo dello stesso.
disciplina legislativa
prevede
un
Il RLS e/o RLST, in occasione delle consultazioni, avendone il
tempo
necessario, ha la facoltà di formulare proprie proposte e opinioni
sulle
tematiche oggetto delle consultazioni secondo le previsioni di legge.
Il
verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le
proposte
formulate dal RLS.
Il RLS e/o RLST conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la
propria
firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del D.lgs. n. 626/84, nelle realtà in
cui
non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza,
le
procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze
sindacali
presenti in Azienda.
A tal fine la rappresentanza sindacale, all'interno delle Aziende o
delle
Cooperative, può designare uno o più soggetti, entro i limiti
previsti
dall'art. 18, comma 6, del D.lgs. n. 626/94.
Art. 8 - Informazioni e documentazione dell'Azienda o delle Cooperative
Il RLS e/o RLST ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione
dell'Azienda o della Cooperativa di cui alle lett. e) ed f) del
1,
dell'art. 19 del citato D.lgs. n. 626/94.
comma
Il RLS e/o RLST ha diritto di consultare il rapporto di valutazione
dei
rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'Azienda o
la
Cooperativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, della medesima disposizione
di
legge.
Il datore di lavoro fornisce, su istanza del RLS e/o RLST, le
informazioni
e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro
si
intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti
relativi
all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il RLS e/o RLST, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a
farne
un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del
segreto
d'ufficio.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito
alle
misure di prevenzione e protezione dei rischi, i RLS e/o RLST
segnaleranno
le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro e
in
caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e
deduzioni
all'Organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, c. 1,
del
D.lgs. n. 626/94.
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione
dei
diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela
e
prevenzione.
Art. 9 - Formazione del Rappresentante per la sicurezza.
Il RLS e/o RLST ha diritto formazione prevista all'art. 19, comma 1,
lett.
g) del D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro,
si
svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli
già
previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32
che,
nelle Aziende o nelle Cooperative con un numero di dipendenti,
inferiore,
si svolgerà in 2 moduli; tale programma deve comprendere:
1.
conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla
normativa
in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
ore
2.
conoscenze
misure
di prevenzione
3.
metodologie
4.
metodologie
generali su rischi dell'attività e sulle relative
e protezione;
sulla valutazione dei rischi;
minime di comunicazione.
E' prevista la facoltà per le Aziende o per le Cooperative di integrare
le
materie
individuate dall'OP con specifiche conoscenze
direttamente
rispondenti al ciclo produttivo delle Aziende o delle Cooperative.
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP
anche
mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.
Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi
alle
OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti sindacali.
La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso
presso
l'Azienda o presso la Cooperativa stessa.
consentirà
l'OP
o
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengono introdotte innovazioni
che
abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza
dei
lavoratori, prevede un'integrazione della formazione.
In ogni caso, laddove le Parti concordassero sulla necessità di un
più
elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32
ore,
potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo delle
ore
attribuite al diritto allo studio previste dal presente CCNL.
Qualora allo scadere del proprio mandato il RLS risultasse rieletto
non
avrà l'erogazione del monte ore per la formazione di base.
Art. 10 - Riunioni periodiche.
In applicazione all'art. 11 del D.lgs. n. 626/94, le riunioni
periodiche
previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi
di
preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS e/o RLST può richiedere la convocazione della riunione periodica
al
presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di
significative
variazioni delle condizioni di prevenzione in Azienda.
Art. 11 - Registro degli infortuni - Cartelle sanitario e di rischio.
I
datori
di lavoro tengono un registro nel quale sono
annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza
dal
lavoro superiore a 3 giorni, compreso quello dell'evento.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo
e
partecipazione a un'assistenza sanitaria che abbia per oggetto
la
prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro con
riferimento
all'art. 27 della legge 23.12.78 n. 833 integrato dalle disposizioni
del
D.lgs. n. 626/94.
La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di
lavoro
con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i
dati
relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prenderne
visione,
chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o
dello
specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'Azienda o
la
Cooperativa.
Art. 12 - Lavoratori addetti al videoterminale.
S'intendono per addetti ai videoterminali qui individuati
51,
comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 626/94.
dall'art.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto a un'interruzione
della
sua attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4 ore
consecutive;
il
tempo
di
pausa non è considerato tempo di
esposizione
al
videoterminale.
Il
lavoratore
comma
addetto
ai
videoterminali,
come
definito
al
precedente, ha diritto una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti
di
applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di
lavoratori
addetti ai videoterminali adibiti a lavoro a turni, come previsto
dal
presente CCNL, l'effettivo godimento della mezz'ora di riposo
comporta
l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa,
allorché
coincidenti, fermo restando il divieto
di usufruire
delle
pause
cumulativamente all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.
Art. 13 - Norme transitorie e finali.
In caso di decadenza, per qualsiasi motivo dell'incarico di RLS
si
procederà all'immediata sostituzione con le modalità previste agli
artt.
34 e 35 del D.lgs. n. 626/94.
Nel caso in cui nelle Aziende o nelle Cooperative sino a 200 dipendenti
si
dovessero verificare le previsioni di cui all'art. 29 del D.lgs. n.
626/94
si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni.
L'OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzione e/o
integrazioni
degli RLST nominati.
Per ogni sostituzione e/o modifica l'OP seguirà la procedura prevista.
Per quanto non espressamente regolamentato dalle presenti norme,
fa
riferimento al D.lgs. 19.9.94 n. 626.
ALLEGATO E
Statuto e regolamento per la costituzione dell'Ente Nazionale
Bilaterale
delle Organizzazioni Autonome "ENBOA".
Costituzione.
Art. 1.
si
Conformemente a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stipulato
dal
"C.N.A.I. - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori" per
conto
delle Organizzazioni associate da una parte e dall'altra dalla
"C.I.S.A.L.
- Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori" anche per
conto
delle
Federazioni è costituito l'Ente Nazionale
Bilaterale
delle
Organizzazioni Autonome" di seguito denominato "ENBOA"...
Possono far parte dell'ENBOA tutte le Organizzazioni firmatarie
di
CC.CC.NN.LL. aderenti al CNAI e le Federazioni aderenti alla CISAL.
Natura.
Art. 2.
L'ENBOA ha natura giuridica e non persegue finalità di lucro.
Durata.
Art. 3.
La
durata dell'ENBOA è indeterminata nel
di
scioglimento di cui agli articoli seguenti.
tempo,
salvo
i
casi
Sede.
Art. 4.
L'ENBOA provvisoriamente ha sede in Chieti, via Marco Vezio Marcello
4,
previo consenso delle parti potranno essere istituiti altre sedi
o
sportelli.
Scopi.
Art. 5.
Nel ribadire che l'ENBOA non ha scopi di lucro e ha per
finalità
l'attuazione di mutualità e assistenza a favore dei lavoratori,
dei
titolari delle attività, così come definito dai CC.CC.NN.LL. e da
ogni
altro accordo tra le parti.
Pertanto il raggiungimento di tali scopi e finalità l'Ente promuove
e
gestisce in proprio tutto ciò che è di pertinenza nazionale,
lasciando
agli Enti Bilaterali Territoriali, ove costituiti le loro autonomie.
a.
iniziative in materia di formazione e qualificazione
professionale
anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti,
anche
finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano
proficuamente
partecipato;
b.
iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito
dei
lavoratori processi di ristrutturazione e riorganizzazione che
comportino
la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a
tempo
indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per
il
personale interessato da tali provvedimenti;
c.
interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali
che
partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso,
nonché
altri interventi di carattere sociale a favore dei lavoratori;
d.
inoltre, svolge le azioni più opportune affinché dagli
Organismi
competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le
finalità
di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei
lavoratori
favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e
siano
appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
e.
l'ENBOA istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro,
che
costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate
dalle
Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione
e
qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di
studio
idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti
nel
territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
A tal fine l'Osservatorio:
a.
programma e organizza, al proprio livello di competenza, le
relazioni
sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando
a
quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla
base
di
rilevazioni
realizzate dalle Associazioni imprenditoriali
in
ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/87
e
con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b.
ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli
accordi
realizzati
in materia di contratti di formazione e lavoro,
di
apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati,
di
norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
c.
promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato
del
lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta
di
lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di
verificare
le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle
diverse
esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d.
cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali e
aziendali
all'Osservatorio Nazionale;
e.
svolge
funzioni di coordinamento, vigilanza
e
monitoraggio
dell'attività dei Centri di Servizio in materia di mercato del lavoro.
L'ENBOA, inoltre, svolge ogni qualsiasi altro compito, a favore
dei
lavoratori, dei titolari delle attività, che gli fosse affidato
dalle
Parti stipulati o aderenti.
Soci e Beneficiari.
Art. 6.
Sono Soci dell'ENBOA le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
dei
datori di lavoro firmatarie dei CC.CC.NN.LL., cioè CISAL e sue
Federazioni
e il C.A.N.A.I., sue Organizzazioni. previa richiesta scritta.
e
Le iniziative di cui all'art. 5 del presente Statuto integrano
i
trattamenti minimi normativi contrattuali e sono destinate ai
dipendenti
di Aziende o di Cooperative che corrispondono all'ENBOA
di
finanziamento di cui al successivo art. 7.
le
quote
Le risorse dell'ENBOA saranno, di norma, destinate alla
realizzazione
delle iniziative di cui all'art. 5, in ragione della provenienza
del
gettito.
Finanziamento.
Art. 7.
L'ENBOA è finanziata da quote versate da tutte le Aziende o da tutte
le
Cooperative e dai loro dipendenti o soci nella misura prevista
dai
CC.CC.NN.LL..
La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di
lavoro
sulla retribuzione mensile e versata all'ENBOA, unitamente a quella
a
proprio carico, con le modalità stabilite nel regolamento.
Organi dell'ENBOA.
Art. 8.
Sono organi dell'ENBOA:
a.
b.
c.
d.
l'Assemblea;
il Presidente;
Comitato Esecutivo;
il Collegio dei Sindaci.
Assemblea.
Art. 9.
L'Assemblea é composta in modo paritetico tra i rappresentanti
delle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dalle Organizzazioni
Sindacali
dei datori di lavoro da n. 12 membri, nominati:
a.
b.
6 dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
6 dalle Organizzazioni dei lavoratori.
I membri dell'Assemblea durano in carica 3 anni e s'intendono
confermati
di triennio in triennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non
siano
state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. E'
però
consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione
dei
propri membri anche prima della scadenza del triennio, in
qualunque
momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
Il nuovo membro avrà per la durata della carica, la stessa anzianità
di
quello sostituito.
Poteri dell'Assemblea.
Art. 10.
Spetta all'Assemblea di:
a.
nominare i componenti del Comitato Esecutivo;
b.
approvare i regolamenti interni dell'ENBOA;
c.
deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui
all'art.
5 del presente Statuto;
d.
provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e
preventivi
dell'ENBOA;
e.
promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari
nell'interesse
dell'ENBOA;
f.
deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori
e
Sindaci;
g.
stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in
caso
di ritardato pagamento;
h.
approvare i verbali delle proprie riunioni;
i.
svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal
presente
Statuto.
Riunioni dell'Assemblea.
Art. 11.
L'Assemblea
si
e,
straordinariamente,
membri
riunisce
ogni
ordinariamente
qualvolta sia
3
richiesto
volte
da
l'anno
almeno
3
effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione dell'Assemblea é effettuata mediante avviso scritto
da
recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e
della
riunione e gli argomenti da trattare.
ora
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'ENBOA. Per la
validità
delle adunanze dell'Assemblea e le relative deliberazioni é necessaria
la
presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno
la
metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha un voto.
Il Presidente.
Art. 12.
Il Presidente dell'ENBOA è la stessa persona che riveste la carica
di
Presidente nella "C.A.P. - Cassa Assistenza Previdenza", e la sua
carica
dura fino a quanto riveste la stessa carica nella CAP.
Spetta al Presidente dell'ENBOA di:
a.
b.
e
rappresentare l'ENBOA di fronte a terzi e stare in giudizio;
promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea
del Comitato Esecutivo e presiederne le adunanze;
c.
presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo;
d.
sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
e.
dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e
Comitato
Esecutivo;
f.
svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati
presente
Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o
Comitato
Esecutivo.
Il Presidente ha la firma sociale.
Il Vice Presidente.
Art. 13.
del
dal
dal
Il Vice Presidente dell'ENBOA è la stessa persona che riveste la
stessa
carica nella CAP.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle
sue
mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla
durata
della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.
Il Comitato Esecutivo.
Art. 14.
Il Comitato Esecutivo si compone di 6 membri, scelti
componenti
dell'Assemblea e così ripartiti:
a.
b.
c.
d.
tra
i
il Presidente dell'Assemblea;
il Vicepresidente dell'Assemblea;
2 membri nominati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
2 membri nominati dalla Organizzazioni dei lavoratori.
Poteri del Comitato Esecutivo.
Art. 15.
Spetta al Comitato Esecutivo di:
a.
vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici
che
amministrativi;
b.
vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall'ENBOA;
c.
provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e
preventivi
dell'ENBOA;
d.
assumere e licenziare il personale dell'ENBOA e regolarne
il
trattamento economico;
e.
predisporre
i
regolamenti interni dell'ENBOA
e
sottoporli
all'approvazione dell'Assemblea;
f.
riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
g.
approvare i verbali delle proprie riunioni.
Riunioni del Comitato Esecutivo.
Art. 16.
Il
Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni 2
e
straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno
membri
effettivi del Comitato o dal Presidente.
mesi
2
La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno
5
giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza,
il
termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione
stessa
può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e
della
riunione e gli argomenti da trattare.
ora
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'ENBOA.
Per
la
validità delle adunanze dell'Assemblea e
delle
relative
deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei
suoi
componenti.
Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di
4
membri.
almeno
Ciascun membro ha un voto.
Il Collegio dei Sindaci.
Art. 17.
Il Collegio dei Sindaci è composto di 3 membri effettivi così designati:
1
dalle Associazioni dei datori di lavoro, 1 dai Sindacati dei
Lavoratori,
il 3° scelto di comune accordo fra gli iscritti all'albo dei
revisori
ufficiali dei Conti, che ne è il Presidente.
Le predette Organizzazioni designano inoltre 2 Sindaci supplenti, uno
per
parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per causa
di
forza maggiore.
I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica 3 anni e
possono
essere riconfermati.
I Sindaci esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli
artt.
2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili. Essi devono
riferire
immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate
durante
l'esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'ENBOA
per
controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture
dei
registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre e ogni qualvolta
il
Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando
uno
dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con
avviso
scritto almeno 5 giorni rima di quello fissato per la riunione. In caso
di
urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e
la
convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con
qualsiasi
altro mezzo.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e
della
riunione e gli argomenti da trattare.
I
Sindaci
potranno essere invitati
riunioni
dell'Assemblea senza voto deliberativo.
a
partecipare
ora
alle
Il Patrimonio dell'ENBOA.
Art. 18.
Le disponibilità dell'ENBOA sono costituite dall'ammontare dei
contributi
di
cui
al
precedente art. 7, dagli interessi
attivi
maturati
sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di
per
ritardati versamenti.
Dai contributi che la CAP a sua discrezione eroga all'ENBOA.
mora
Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'ENBOA le somme e i beni
mobili
e immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo
previe
occorrendo eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte
del
patrimonio dell'ENBOA ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o
da
altre strutture pubbliche internazionali o locali.
In adesione allo spirito e alle finalità del CC.CC.NN.LL., il
patrimonio
dell'ENBOA è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle
finalità
di cui all'art. 5 o accantonato, se ritenuto necessario od opportuno,
per
il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al
patrimonio
dell'ENBOA, è quello del "fondo comune" regolato per solidale
irrevocabile
volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con
espressa
esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in
di
comunione di beni.
tema
I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul
patrimonio
dell'ENBOA sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento
dello
stesso.
Gestione dell'ENBOA.
Art. 19.
Per le spese di impianto e di gestione, l'ENBOA potrà avvalersi
delle
disponibilità di cui all'art. 18).
Ogni pagamento di spese e ogni erogazione per qualsiasi titolo,
ordinario
o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa
documentazione
firmata dal Presidente.
Bilancio dell'ENBOA.
Art. 20.
Gli esercizi finanziari dell'ENBOA hanno inizio il 1° gennaio
termineranno
il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il
Comitato
Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante
la
gestione dell'ENBOA e del bilancio preventivo.
Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere
approvati
dall'Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro
il
31 marzo dell'anno successivo, ma non oltre il 30 giugno. Il
bilancio
consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico
accompagnati
dalla relazione del Comitato Esecutivo e dei Sindaci, nonché il
bilancio
preventivo devono essere trasmessi, entro 10 giorni alle
Organizzazioni
Sindacali di cui all'art. 1 del presente Statuto.
Liquidazione dell'ENBOA.
Art. 21.
La messa in liquidazione dell'ENBOA è disposta, su conforme
deliberazione
delle Organizzazioni stipulanti di cui all'art. 1 nei seguenti casi:
a.
qualora esso cessi da ogni attività per disposizione di legge;
b.
qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la
propria
autonomia finanziaria e funzionale;
c.
qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti
gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel
Contratti
Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta e al versamento dei
contributi.
Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di
cui
innanzi a cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di
lavoro
di accantonare presso l'ENBOA i contributi di cui al precedente comma
e
per loro e per i lavoratori di pagarne i medesimi.
Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni
stipulanti
provvederanno
alla nomina di 6 liquidatori, di
cui
3
nominati
dall'Associazione dei datori di lavoro e 3 nominati dai Sindacati
dei
Lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in
liquidazione,
provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente
del
Tribunale.
Le
anzidette
Organizzazioni determinano all'atto della
messa
in
liquidazione dell'ENBOA i compiti dei liquidatori e successivamente
ne
ratificano l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della
liquidazione
sarà
devoluto
ad
attività assistenziali da
concordare
le
Organizzazioni firmatarie del presente atto.
tra
In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal
Presidente
del Tribunale tenuti presenti i suddetti scopi.
Modifiche statutarie.
Art. 22.
Qualunque modifica al presente statuto, nonché al regolamento, deve
essere
proposta dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1, e
deliberata
dall'Assemblea dell'ENB0A, con votazione a maggioranza di 2/3
dei
componenti l'Assemblea stessa.
Controversie.
Art. 23.
Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e applicazione
del
presente Statuto, nonché del Regolamento, è deferita all'esame
delle
Presidenze o Segreteria Nazionali delle Organizzazioni aderenti.
Disposizioni finali.
Art. 24.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono
le
norme in cui al Regolamento e, in quanto applicabili, le norme di legge
in
vigore.
REGOLAMENTO
Art. 1.
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'ENBOA.
Art. 2.
La misura delle quote mensili di finanziamento dell'ENBOA è
stabilita
nello 0,40% di paga base e contingenza, di cui lo 0,10% a carico
del
lavoratore e lo 0,30% a carico del datore di lavoro. Il 30% è erogato
agli
Enti territoriali regolarmente costituiti in proporzione al numero
delle
Aziende e delle Cooperative associate.
Art. 3.
La quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di
lavoro
all'atto del pagamento della retribuzione mensile. Il relativo
importo
deve essere indicato con apposita voce nel foglio paga e sul libro paga.
Art. 4.
Le quote a carico dei lavoratori e del datore di lavoro devono
essere
versate all'ENBOA (avvalendosi esclusivamente del sistema di
riscossione
appositamente individuato a livello nazionale).
Art. 5.
Gli importi
essere
delle
quote
di cui all'articolo precedente
devono
versati dalle Aziende o dalle Cooperative entro il mese successivo
al
periodo di paga al quale si riferisce il versamento. In caso di
ritardato
versamento sono dovuti all'ENBOA gli interessi di mora fissati
nella
misura del 5% in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il
diritto
dell'ENBOA medesimo ad adire le vie legali.
Art. 6.
I lavoratori che intendano avvalersi delle iniziative promosse
dall'ENBOA
o dall'Ente Bilaterale Territoriale sono tenuti a comprovare
l'avvenuta
trattenuta delle quote di propria competenza mediante l'esibizione
del
foglio paga.
Le iniziative di cui sopra sono erogate dall'Ente Bilaterale
Territoriale
regolarmente costituito, in caso contrario viene erogato dall'ENBOA.
Art. 7.
Entro il 1° luglio e il 1° febbraio di ogni anno, i datori di lavoro
sono
tenuti
ad
inviare all'Ente Bilaterale Territoriale se
costituito,
altrimenti all'ENBOA il riepilogo distinto per mese delle quote
versate
nel semestre precedente utilizzando a tal fine esclusivamente i moduli
che
saranno messi gratuitamente a disposizione dell'ENBOA e che
dovranno
essere compilati in ogni parte. Il riepilogo dovrà essere sottoscritto
dal
datore di lavoro o dal suo rappresentante legale. Il datore di lavoro
é
responsabile delle omissioni e delle inesattezze contenute nel riepilogo.
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