ûûûûû VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE, PICCOLE INDUSTRIE E COOPERATIVE SUB-FORNITRICI DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO E CALZATURIERO 3 luglio 2002 Il giorno 3 luglio 2002 alle ore 12, in Roma presso la Sede di FESICACONFSAL in via R. Fiore 25, si sono riunite le Associazioni datoriali: - Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola impresa industriale, commerciale e artigiana (FEDERTERZIARIO) rappresentata dal Presidente nazionale Ruggiero Go; - Federazione dell'Italia meridionale del Terziario, dei Servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola impresa industriale, commerciale e artigiana (FEDERTERZIARIO SUD) rappresentata dal Presidente nazionale Francesco Franco; - Federazione Nazionale Aziende Sub-Fornitrici (FENAS) rappresentata dal Presidente nazionale Antonio Cucurachi; - Confederazione Nazionale della Piccola e Media Impresa (CONFIMPRESA) rappresentata dal Direttore nazionale Alessio Lattuca e - Federazione dei Sindacati dell'Industria, Commercio e Artigianato (FESICA/CONFSAL) rappresentata dal Segretario generale Bruno Mariani. Le parti come sopra costituite hanno sottoscritto il CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane, piccole industrie e cooperative subfornitrici del settore tessile abbigliamento e calzaturiero, allegato al presente verbale. Parte GENERALE Titolo I - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO Art. 1 - Contratto. Il presente contratto consta di: - una parte generale (titoli I - II - III); - due parti riguardanti operai intermedi/impiegati quadri (titoli IV V); - una parte contenente: inquadramento, parte retributiva, incentivi (titolo VI); - una parte riguardante l'Ente bilaterale (titolo VII); - una parte contenente gli allegati (titolo VIII). Esso ha validità in tutto il territorio nazionale e parti stipulanti a farlo rispettare ai rispettivi associati. impegna le Art. 2 - Categorie soggette all'efficacia del contratto. Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, piccole industrie e cooperative sub-fornitrici del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero compresi i seguenti comparti: - tutto il tessile tradizionale (es.: lana, cotone, seta, tintostamperie, tessili vari, ecc.); - alta moda; - lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola e letto; - lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo; - lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni; - lavorazione o confezione di pellicceria; - lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo; - bottoni; - lavorazione e confezione di guanti; - lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento (compresa la pellicceria su misura), del tessile, del calzaturiero, del pellettiero, ecc.; - modisterie; ricamo; merletti; - riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio; - rammendo; - bomboniere in tessuto; - borse con lavorazione all'uncinetto; - retine per capelli; - fiori artificiali; - lavorazione e confezione arredi sacri; - scialli in genere, ventagli; modelli in carta; oggetti di cucito in genere; lavanderie, stirerie e tintorie che eseguono operazioni di lavaggio, stiratura e tintura dei tessuti, e dei manufatti prodotti dalle aziende c/terziste; - tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nella sfera delle attività su menzionate. Dichiarazione a verbale. Gli integrativi territoriali per i settori di cui sopra sono assoggettati alle norme di cui all'art. 8 del presente contratto. Art. 3 - Inscindibilità - Disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore. Le disposizioni del presente contratto sono correlative e inscindibili fra loro e non ne è ammessa, pertanto, la parziale applicazione. Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la formazione professionale da Enti pubblici nazionali o regionali o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del presente CCNL e delle leggi in materia di lavoro. Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano che con il presente contatto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate ai lavoratori in forza alla data di applicazione che restano a loro assegnate 'ad personam'. In materia di usi le parti fanno riferimento all'art. 2078 CC. Art. 4 - Reclami e controversie. Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, ferma restando la possibilità di intervento del delegato o, qualora questo non sia previsto, l'accordo diretto tra le parti interessate, in caso di mancato accordo, si ricorrerà, ad incontri a livello territoriale, per dirimere le controversie, all'Ente bilaterale. Le controversie collettive per l'interpretazione del presente contratto saranno deferite all'esame Organizzazioni nazionali stipulanti per la loro definizione. e l'applicazione delle Art. 5 - Esclusività di stampa. Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. Art. 6 - Decorrenza e durata. Il presente contratto ha vigenza dal 1° luglio 2002 fino al 30 giugno 2006 per la parte normativa, mentre la parte economica sarà rinnovata ogni 2 anni a cura delle Organizzazioni stipulanti; per il periodo di vacanza contrattuale sarà riconosciuto un aumento dell'1% della paga base che sarà conglobato nella retribuzione che verrà fissata dal nuovo accordo economico. Il presente contratto sarà tacitamente prorogato ove non sia disdetto da una delle parti contraenti a mezzo raccomandata r/r 6 mesi prima della scadenza. Titolo II - RELAZIONI SINDACALI Premessa. Il e fenomeno del decentramento produttivo - "verticale di filiera" "orizzontale di territorio" - ha assunto dimensioni e connotazioni tali da poterne prevedere l'ulteriore espansione: l'azienda contoterzista partecipa di quel processo integrato di produzione di servizi e di prodotto che realizza il concetto moderno di impresa. (Il governo attuale sembra orientato verso l'incentivazione di detto processo integrato, avendolo riconosciuto strumentale alla lotta all'immigrazione incontrollata dai Paesi sottosviluppati e perciò tendendo a favorire l'insediamento, nei Paesi produttori di emigrazione, di attività manifatturiere al servizio di centrali imprenditoriali di marca sempre più dedite alla pura progettazione e commercializzazione). In Italia la sub-fornitura si è diversificata in sub-fornitura di distretto (sviluppatasi intorno alla grande fabbrica, che ha dismesso i settori ritenuti improduttivi, contribuendo alla creazione il cosiddetto indotto) e sub-fornitura di territorio (provinciale, regionale, nazionale e, da ultimo, internazionale) che si identifica per lo più con le aziende manifatturiere e calzaturiere. Lo Stato, riconoscendone la funzione strategica per lo sviluppo dell'economia, con la legge n. 192/98 ha introdotto una disciplina organica e all'avanguardia del contratto di sub-fornitura. Chi non si è, invece, evoluto è il sistema contrattuale collettivo. Ciò principalmente perché il dominio delle grandi committenti ha condizionato anche la contrattazione collettiva che, inglobando nella stessa disciplina aziende committenti e contoterziste, ha letteralmente ingessato lo sviluppo di queste ultime. Tanto, ovviamente, a vantaggio delle aziende tessili-committenti, che, profittando dello stato di necessità delle contoterziste (che, obbligate alla continua ricerca delle commesse per fare fronte agli oneri insostenibili del contratto di diritto comune per le aziende tessili, hanno posto in essere una sorta di concorrenza sleale fratricida) hanno imposto compensi sempre più bassi. Ciò ha danneggiato gravemente il Sud Italia che, costretto a una industrializzazione precaria, non ha mai potuto dare forza autonoma alle proprie aziende manifatturiere, e ________ ha privilegiato il sommerso. Oggi il sommerso è un macigno sulla politica economica, tributaria e previdenziale. strada Un CCNL unico, per aziende committenti poi, contraddittorio anche in senso verticale. e di qualsiasi contoterziste e, C'è, infatti, un evidente contrasto di interessi tra aziende committenti e contoterziste: mentre le prime progettano e commercializzano manufatti, le seconde vendono "tempo di manifattura"; trattano, cioè, il tempo come materia prima, che organizzano in tempi e metodi di lavorazione. Di qui la necessità di procedere alla stipula di un CCNL per i dipendenti dalle aziende Dichiarazione delle parti. Le Organizzazioni datoriali stipulanti e il Sindacato dei lavoratori s'impegnano ad attivare le opportune iniziative e a predisporre, anche congiuntamente, progetti che consentano l'accesso ai Fondi europei destinati allo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Art. 7 - Osservatori. Le parti individuano nella costituzione di Osservatori nazionali e regionali di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate. Per la regolamentazione degli Osservatori si rimanda all'allegato 1. Art. 8 - Sistema contrattuale. Livello nazionale di categoria. Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori delle aziende sub-fornitrici. A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori i seguenti argomenti: - relazioni sindacali di settore; materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria; sistema di classificazione; retribuzione; durata del lavoro; normative sulle condizioni di lavoro; azioni positive per le pari opportunità; altre materie tipiche dei CCNL; costituzione di eventuali Fondi di categoria. Di norma i CCNL stipulati a tale livello hanno durata di 4 anni. Livello decentrato di categoria. La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle Organizzazioni regionali di categoria. Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema delle aziende subfornitrici regionali, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti. In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti. Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal contratto regionale integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate. Qualora i tempi di avvio dei CCNL non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCNL siano comunque avviate in ogni Regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL. Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati. Nella volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali delle imprese sub-fornitrici del comparto tessile-abbigliamento e calzaturiero, mirato ad attribuire funzionalità e organicità al sistema contrattuale convenuto e a favorire soluzioni conciliative, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure e i tempi di seguito descritti. Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione perché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti. Livello nazionale di categoria. Ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista. La piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista. Fondi di categoria. In occasione della contrattazione regionale, le parti possono convenire sulla istituzione di Fondi regionali di categoria collocati all'interno dell'Ente bilaterale, compatibilmente con le norme istitutive dello stesso. Nel caso di utilizzo di istituti contrattuali per la costituzione di detti Fondi, occorrerà informare le parti firmatarie il presente CCNL. Art. 9 - Distribuzione del contratto. Le imprese sub-fornitrici metteranno a disposizione dei propri dipendenti copia del presente testo contrattuale entro il 30.9.02. Questa dovrà essere accessibile a ciascun lavoratore in qualsiasi momento. Art. 10 - Assemblea. Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente. annue Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso. L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti. La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 ore in caso d'urgenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento. Art. 11 - Permessi retribuiti per cariche e rappresentanze sindacali. Ai componenti permesso retribuito: la RSA o RSU sono attribuite le seguenti ore di - nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 180 dipendenti: 1 ora all'anno per ogni dipendente, ripartite in quota uguale fra le RSA o le RSU, e da godersi da un solo dirigente per ognuna di esse, o da godersi da un solo dirigente della RSU; - nelle unità produttive che occupano più di 180 dipendenti: ore mensili per un solo dirigente delle RSA e/o RSU; le ore di permesso mensili non utilizzate potranno essere usufruite nel corso dell'anno solare. (3 È costituito per dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi provinciali o comprensoriali, regionali e nazionali delle Associazioni sindacali stipulanti, un monte ore complessivo per azienda, di permessi retribuiti che permetta ai suddetti il disimpegno delle loro funzioni. Tale monte ore sarà di: - 5 ore mensili, cumulabili nel trimestre, nella misura massima di 8 ore nello stesso mese, nelle aziende con più di 8 dipendenti. - 4 ore annue per ciascun dipendente, nelle aziende con 8 o meno 8 dipendenti. Tali permessi verranno utilizzati da un solo stessa impresa nella stessa giornata. dipendente della I permessi verranno concessi quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto, di norma con 2 giorni di anticipo, dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori. Le qualifiche essere sopra menzionate e le variazioni relative dovranno di comunicate per iscritto all'atto della nomina od elezione, dalle Organizzazioni provinciali o comprensoriali, regionali e nazionali dei lavoratori alle corrispettive Associazioni imprenditoriali che provvederanno a comunicarle all'azienda in cui il lavoratore è in organico. Art. 12 - Delega sindacale. L'impresa provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Detta quota sarà commisurata a un ammontare pari all'1% della retribuzione netta di fatto, salvo diversa comunicazione delle strutture regionali delle OOSS firmatarie del presente contratto. Ai fini dell'applicazione di tale trattenuta dovrà essere consegnata all'imprenditore delega conforme al facsimile qui riprodotto sottoscritta dal lavoratore interessato. Tale richiesta avrà validità fino ad eventuale revoca, che può intervenire in qualsiasi momento, che decorrerà dal mese successivo a quello in cui è stata rimessa per iscritto dall'impresa. Delega facsimile nome __________________________________ cognome _______________________________ reparto _______________________________ abitante a ____________________________ via ___________________________________ n. ____ Spett. Direzione della ditta ________________________________________ Il sottoscritto _____________________________________________________ Operaio - cartellino n. _________ Intermedio - matricola n. _________ Impiegato - matricola n. _________ Con la presente effettuare, lettera autorizza codesta Direzione ad sull'ammontare netto delle competenze, la trattenuta relativa al suo contributo associativo sindacale in ragione del ______________ da calcolarsi sulla minima tabellare mensile e sull'indennità di contingenza per 13 mensilità a favore del Sindacato __________________________________ Tale autorizzazione avrà validità fino ad eventuale revoca espressa per iscritto. L'importo di tale trattenuta dovrà essere versato mensilmente dall'azienda sul c/c bancario n. ______ intestato al Sindacato territoriale _____________________________________________________________ Distinti saluti. data firma N.B.: da inviare al Sindacato territoriale. Titolo III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 13 - Assunzione. L'assunzione al lavoro deve essere fatta in conformità alle disposizioni di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore quanto segue: - data di decorrenza dell'assunzione; - qualificazione, livello a cui viene assegnato in relazione alle mansioni a lui attribuite; - trattamento economico; - eventuale periodo di prova; - luogo di lavoro. Nella lettera di assunzione verrà fatto riferimento al presente contratto. Il lavoratore seguenti documenti: è tenuto per la sua assunzione a (1) libretto di lavoro; presentare i (2) i prescritti documenti INPS (in quanto il lavoratore ne sia in possesso); (3) titolo di studio e preparazione professionale; (4) codice fiscale. Il lavoratore è tenuto, all'atto dell'assunzione, a dichiarare all'azienda la sua residenza e il suo domicilio ed è tenuto a notificare all'azienda i successivi eventuali mutamenti, nonché a consegnare, dopo l'assunzione, se è capo famiglia o avente diritto, lo stato di famiglia e gli altri documenti necessari per beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare. Prima dell'assunzione visita medica. il lavoratore potrà essere sottoposto a Art. 14 - Contratto a termine. In tutte le aziende o cooperative comprese nell'ambito di applicazione, di cui all'art. 2 del presente contratto, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale, è previsto nei casi consentiti dalle vigenti norme con particolare riferimento alla riforma del contratto di lavoro a termine disciplinata dal D.lgs. n. 368/01. Il numero massimo dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 50% della forza lavoro presente in azienda al momento dell'assunzione. Per quanto non espressamente disciplinato dalle vigenti disposizioni normative, possono essere assunti lavoratori con contratto tempo determinato anche nei casi di seguito elencati: a - incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; - punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; - esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; - esigenze .di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari; - sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettativa a qualunque titolo concessa, con esclusione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie praticati dall'impresa (compresa l'attività di manutenzione); - assunzione per affiancamento di lavoratori dei quali è programmata un'astensione dal lavoro e dei quali è previsto il rientro (ad es. maternità, servizio militare); l'affiancamento può essere instaurato già a partire dal momento in cui l'azienda viene a conoscenza dell'eventuale futura sostituzione da effettuare. Nelle imprese che hanno fino a 4 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti e i lavoratori assunti con CFL, è consentita l'assunzione di 1 lavoratore a termine. Per le imprese con più di 4 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza (è previsto l'arrotondamento all'unità superiore). Onde garantire la maggiore aderenza della disciplina contrattuale del contratto a termine sia alle condizioni locali del mercato del lavoro, sia alle caratteristiche delle attività produttive sul territorio, le parti confermano che la materia del contratto a termine possa essere oggetto di confronto anche a livello regionale di categoria. Sono pertanto fatte salve le pattuizioni già convenute, ovvero da definire, in merito ad ulteriori casistiche, nonché a diverse proporzioni numeriche, che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine. Le parti in sede regionale, o su mandato, a livello territoriale, di norma annualmente, procederanno a verificare l'efficacia, la corretta applicazione della presente normativa e l'evoluzione del fenomeno. Tali contratti sono della legislazione vigente. rinnovabili con le modalità e i limiti Art. 15 - Periodo di prova. L'assunzione del lavoratore può essere fatta nell'ambito della qualifica per la quale è stato richiesto per un periodo di prova che dovrà risultare da comunicazione scritta, la cui durata non potrà essere superiore a: Classificazione periodi: 6 super 6 5 4 3 2 1 quadri 6 mesi impiegati 6 mesi impiegati/intermedi 5 mesi impiegati/operai 4 mesi impiegati/operai 3 mesi impiegati/operai 2 mesi operai/impiegati 6 settimane apprendisti 8 settimane La malattia, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale, intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 47; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza dal periodo di prova per la parte residua. L'integrazione economica a carico del datore di lavoro è dovuta esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito d'infortunio sul lavoro e malattie professionali. Durante il periodo di prova è ammessa, in qualsiasi momento da entrambe le parti, la rescissione del rapporto senza alcun preavviso. In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione di fatto pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, nonché gli eventuali ratei di gratifica natalizia, ferie, TFR, calcolati secondo i criteri previsti ai rispettivi articoli. Art. 16 - Definizione ed elementi della retribuzione. 1) Paga base nazionale: le parti hanno inteso indicare i minimi contrattuali nelle tabelle allegate e regolati dalle normative relative. riportati 2) Retribuzione di fatto: le parti hanno inteso indicare i seguenti compensi: - paga base nazionale; eventuale superminimo individuale o collettivo; incentivo; aumenti periodici di anzianità; percentuale di maggiorazione per lavoro a squadre; premio di produzione (unicamente se calcolato e corrisposto in misura oraria o mensile); - tutti gli altri elementi retributivi comunque denominati di carattere continuativo corrisposti mensilmente o per periodi brevi; - retribuzione globale di fatto: le parti hanno inteso indicare, oltre ai compensi di cui al punto 2), quelli attinenti ad elementi retributivi a carattere continuativo che vengono corrisposti o di cui il lavoratore beneficia a scadenze superiori al mese (gratifica natalizia, ecc.) Art. 17 - Corresponsione della retribuzione. La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore con scadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile secondo le consuetudini dell'impresa con le modalità previste dalla legge 5.1.53 n. 4. La consegna della retribuzione al lavoratore deve essere accompagnata da un prospetto paga contenente le seguenti indicazioni: (1) (2) (3) (4) estremi del livello del lavoratore; elementi costitutivi della retribuzione; elementi costitutivi della trattenuta; elementi del periodo di paga relativo. Il datore di lavoro sul prospetto di paga dovrà fare esplicito riferimento agli estremi del presente contratto. Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga, o prospetto, nonché sulla qualità legale della moneta, a condizione che tale reclamo sia avanzato entro i termini previsti dalle vigenti norme. Art. 18 - Determinazione della retribuzione oraria. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173. In caso di orario settimanale di 36 ore, di cui all'art. 25 (Lavoro a squadre), la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 156. Art. 19 - Orario di lavoro. La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni della settimana fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 e i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico od orari regolamentati dagli enti locali. Le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui agli artt. 20, 22, 23. Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro contrattuale. Altre distribuzioni d'orario nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane potranno essere concordate a livello regionale, o su delega di quest'ultimo, a livello territoriale tra le parti stipulanti il presente contratto, attraverso la consultazione dei lavoratori interessati nel rispetto delle regole e procedure stabilite dagli accordi. Art. 20 - Flessibilità dell'orario di lavoro - Flessibilità urgente. Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario, alla CIG e a forme anomale di strutturazione aziendali, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro; al fine di fronteggiare le variazioni d'intensità lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare in particolari periodi dell'anno e in presenza di comprovate esigenze, diversi regimi d'orario con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali per un massimo di 140 ore annue. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, l'azienda corrisponderà nel corso dell'anno e in periodi di minore intensità lavorativa o di mancanza di commesse una pari entità di ore di riduzione. I lavoratori interessati, ivi compresi gli apprendisti, percepiranno la normale retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Le ore prestate in aggiunta a quelle contrattuali saranno retribuite con una maggiorazione del 12% per le prime 70 ore e del 14% per le ore successive, da corrispondere nei periodi del superamento stesso. La Direzione aziendale terrà un registro, consultabile dalle OOSS stipulanti e comprovato dalla sottoscrizione dei lavoratori, sul quale verranno annotate le ore prestate in regime di flessibilità, e procederanno alla comunicazione programmatica alle RSA secondo la cadenza stabilita a livello aziendale dei periodi previsti di supero e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati. La presente normativa sulla flessibilità non prevede domenicale salvo accordo tra le parti. lavoro Flessibilità urgente. In presenza di imprevedibili, urgenti e comprovate necessità produttive aziendali, in qualsiasi momento dell'anno, allo scopo di assecondare esecuzioni di commesse, o di fronteggiare revoche di commesse, potrà essere superato il normale orario contrattuale settimanale nel limite massimo annuo di 40 ore. Al verificarsi di tale evento l'azienda comunicherà alla RSA, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, il ricorso alla flessibilità con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell'orario contrattuale, delle ore necessarie e della loro durata. Le modalità applicative relative alla distribuzione dell'orario delle ore del periodo di supero o all'utilizzo delle riduzioni saranno definite congiuntamente dalla Direzione aziendale e dalla RSA; e in caso di mancato accordo la materia diverrà di competenza delle OOSS datoriali e sindacali firmatari del presente contratto. A fronte del superamento del normale orario contrattuale settimanale l'azienda corrisponderà nei periodi di minore intensità lavorativa una pari entità di ore di riduzione; detta compensazione deve avvenire nel corso dell'anno solare. Per le ore prestate oltre il normale orario settimanale contrattuale sarà corrisposta una maggiorazione del 18% che sarà corrisposta retribuzione relativa al periodo di superamento. con la Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello regionale e provinciale, ferme restanti le quantità già definite a livello nazionale, viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. Dichiarazione a verbale. Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto di disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno. A tale fine ove la dirigenza aziendale e la RSA non dovessero raggiungere l'accordo sulle modalità di utilizzo della flessibilità, la materia diverrà di competenza delle OOSS datoriali e sindacali, firmatarie del presente contratto, per il tramite dell'Ente bilaterale. Art. 21 - Gestione dei regimi di orario. Le parti, a livello regionale o, su esplicito mandato, a livello territoriale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi d'orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di far fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti. Tra questi, le parti individueranno le modalità di costituzione di modelli di "banca-ore" riguardanti tutti i lavoratori dell'impresa coinvolta, cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate. In tale ambito, le parti definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monteore dei singoli lavoratori, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità e i tempi di liquidazione dei residui. Le parti potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo della suddetta "banca-ore" con possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese. Art. 22 - Lavoro straordinario. Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale e settimanale sono considerate lavoro straordinario. È lavoro straordinario lavoro settimanale. quello prestato oltre la 40a giornaliero ora di Il lavoro straordinario ha carattere di volontarietà e potrà essere effettuato nel limite individuale massimo di 160 ore annue e sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente. Le ore di straordinario prestate tra le 130 e le 160 saranno recuperate su richiesta dei lavoratori con i seguenti criteri: - per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore; - per l'ulteriore 50% con trasformazione in riposi compensativi da godersi in date da indicare dall'azienda. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria a carattere individuale, nei limiti sopra descritti. Per ogni ora di lavoro straordinario l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata delle seguenti percentuali: - 25% 30% 40% 50% 60% per per per per per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale; le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale; lavoro straordinario diurno festivo; lavoro straordinario notturno; lavoro straordinario notturno festivo. Art. 23 - Banca ore individuale. Per adesione volontaria del lavoratore il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore in permesso retribuito pari al 15% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnicoproduttive dell'impresa. Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare mensilmente al lavoratore le ore supplementari e straordinarie accumulate. Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e regolamentazioni. Art. 24 - Lavoro notturno, domenicale e festivo. È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22 e le 6. È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate domenicali, festive, o di riposo compensativo (ad esclusione di quelle previste dall'art. 27, punto C). Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato 24 ore prima, salvo casi urgenti ed eccezionali. S'intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il di adibire a lavoro notturno le donne e i minori. divieto Le percentuali di maggiorazione dovute per il lavoro notturno domenicale e festivo, sono le seguenti: - lavoro notturno: 35% - lavoro domenicale e festivo diurno: 40% - lavoro notturno festivo: 50% Le percentuali fatto di cui sopra si applicano sulla retribuzione di comprensiva, per gli addetti a lavoro a squadre, dell'1,05%. Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili né fra loro, né con quelle previste dall'art. 22 e la maggiore assorbe la minore. Per i lavoratori addetti a lavoro notturno, la percentuale di maggiorazione relativa verrà computata agli effetti del trattamento per ferie o gratifica natalizia, in ragione di tanti 12simi quanti sono stati - nell'anno di maturazione dei rispettivi istituti - i mesi nei quali vi è stata la corresponsione della percentuale di lavoro notturno. Le frazioni di ogni singolo mese non inferiori a 2 verranno considerate come mese intero. settimane Art. 25 - Lavoro a squadre. È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano a una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore. L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora. La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 19 e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggere all'entrata dello stabilimento. In attuazione a quanto disposto ordinario contrattuale sarà ragguagliato a: dall'art. 19 l'orario - 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo. Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo. Nel caso d'introduzione di un'organizzazione del lavoro, finalizzata al maggiore utilizzo degli impianti, che comporti la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario settimanale contrattuale è di 36 ore con la retribuzione di 40 ore. Per i turni fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo. Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente aumentate della maggiorazione di straordinario. Le modificazioni dei turni devono essere comunicate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo. Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme di cui all'art. 19. Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto. Tale maggiorazione verrà computata agli effetti del trattamento di ferie, gratifica natalizia e TFR in ragione di tanti 12simi quanti sono stati i mesi nei quali vi è stata la corresponsione della percentuale del lavoro a squadre, nell'anno solare. Le frazioni di ogni singolo mese non inferiori a 2 settimane verranno considerate come mese intero. Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al comma 1 del presente articolo è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla legge in materia. Art. 26 - Lavoro a tempo parziale. Le parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità e articolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze delle aziende e dei lavoratori. Le parti intendono promuovere la valorizzazione e la diffusione del rapporto di lavoro a tempo parziale, nell'ambito di un corretto utilizzo di questo istituto e nell'intento di agevolare la soluzione di problemi di carattere sociale per i lavoratori e organizzativi per le aziende e di dare al tempo stesso un contributo all'occupazione. Significativamente, le parti convengono sull'opportunità dell'utilizzazione di tale tipo di rapporto. Con riferimento all'art. 5, legge n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni, per lavoro a tempo parziale s'intende un rapporto di lavoro prestato con un orario giornaliero, inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare atto sottoscritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta, le relative modalità, nonché l'eventuale disponibilità a svolgere lavoro supplementare. da Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri: (a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto; (b) volontarietà di entrambe le parti; (c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente tempo con le mansioni reciproca volontarietà; svolte o da svolgere fermo restando la (d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per identiche mansioni; (e) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di un termine di conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo pieno. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, è consentita la prestazione di lavoro supplementare rispetto all'orario di lavoro concordato in attuazione dei commi 3, lett. c), e 4 dell'art. 5, legge 19.12.84 n. 863. Tale lavoro supplementare, che non potrà superare il 50% dell'orario ridotto pattuito, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 40% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali; per le ore svolte oltre i limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario notturno festivo. Il monte ore complessivo delle ore prestate oltre l'orario di lavoro pattuito non potrà superare le 160 ore annue. L'applicabilità delle norme del presente contratto, per quanto compatibile con rapporto di lavoro a tempo parziale, avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura dell'orario ridotto pattuito; sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all'atto della sottoscrizione che instaura il rapporto a tempo parziale. Le parti livello in sede regionale, o su mandato delle parti, a territoriale, di norma annualmente procederanno a verificare l'efficacia e la corretta applicazione della presente normativa e l'evoluzione del fenomeno. Art. 27 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti. A) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide la domenica. Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge. con B) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori la domenica, godrà oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal presente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare. Oltre ai giorni di cui sopra sono considerati festivi: (1) Capodanno: 1° gennaio; (2) Epifania: 6 gennaio; (3) giorno dell'Angelo: lunedì di Pasqua; (4) anniversario Liberazione: 25 aprile; (5) festa del Lavoro: 1° maggio; (6) Assunzione M.V.: 15 agosto; (7) Ognissanti: 1° novembre; (8) Immacolata Concezione: 8 dicembre; (9) S. Natale: 25 dicembre; (10) S. Stefano: 26 dicembre; (11) festa della Repubblica: 2 giugno; (12) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l'impresa. Qualora la festività del S. Patrono coincida con altra festività, le parti stabiliranno lo spostamento della festività ad altra data o il pagamento della stessa. Per tale festività valgono le norme di legge stabilite per le festività infrasettimanali di cui ai punti 2-3-6-7-8-9-10. La festività del S. Patrono potrà essere sostituita di comune accordo tra le Organizzazioni stipulanti a livello territoriale tenuto conto delle consuetudini locali. Per ciò che riguarda il trattamento economico delle festività si rimanda agli artt. 62 (parte Operai) e 67 (parte Quadri, Impiegati e Intermedi). C) I lavoratori usufruiranno di 4 giorni di riposo compensativo retribuito (8 ore per regime di prestazione su 5 giorni e 6,34 ore per prestazione su 6 giorni, a parità di retribuzione rispetto alle 40 ore) in relazione alla soppressione delle festività di cui alla legge n. 54/77. Detti riposi compensativi dovranno essere usufruiti tramite permessi giornalieri, collettivi o individuali e dovranno essere utilizzati entro l'anno solare. Detta utilizzazione verrà concordata tra le parti a livello aziendale, qualora le parti verifichino per ragioni indipendenti da reciproche volontà che le festività non venissero fruite, le stesse verranno retribuite nel periodo di paga immediatamente successivo alla fine dell'anno solare. Art. 28 - Permessi. Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'azienda senza esserne autorizzato. Brevi permessi, da richiedersi normalmente nella 1a ora di lavoro saranno concessi per giustificati motivi. Art. 29 - Aspettativa. Periodi di aspettativa oltre a quelli già previsti dalle norme vigenti possono essere concessi su richiesta scritta del dipendente, purché sussistano documentate e gravi necessità personali e/o familiari, senza che ciò comporti nessun onere a carico dell'impresa né gravi compromissioni dell'attività produttiva. Art. 30 - Maternità - Paternità. Si applicano integralmente le disposizioni del D.lgs. 151 (Tutela e sostegno della maternità e della paternità). 26.3.01 n. Art. 31 - Congedi parentali. Si applicano integralmente il capo V (artt. 32 e ss.), D.lgs. 26.3.01 n. 151. Per usufruire del congedo il genitore, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilita, è tenuto a preavvertire, per iscritto, il datore di lavoro con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni. In caso di richiesta di più lavoratori contemporaneamente e se detta richiesta eccede il 5% della forza lavoro, l'azienda potrà graduare e diversificare i congedi previo accordo con i lavoratori interessati assistiti dalla RSA. In caso di disaccordo la questione sarà risolta dall'Ente bilaterale che fungerà da arbitro. Art. 32 - Congedo matrimoniale. Al lavoratore non in prova sarà concesso, in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario. Durante il periodo di congedo per gli stessi impiegati e intermedi decorrerà la normale retribuzione di fatto mensile, l'operaio e l'apprendista hanno diritto al pagamento di 80 ore di retribuzione di fatto. Per gli operai, gli apprendisti e gli intermedi il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall'azienda in via anticipata ed è comprensivo dell'assegno INPS. La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore salvo casi eccezionali con un anticipo di 6 giorni di calendario. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i 30 giorni successivi dal termine del periodo di congedo tramite il certificato di matrimonio. Art. 33 - Maternità. I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Le parti concordano che la disposizione della legge 31.12.71 n. 1204, in materia di permessi 'post partum', trovino applicazione in alternativa alla madre, anche nei confronti del padre lavoratore secondo la Sentenza della Corte Costituzionale n. 1/87. Le parti a livello regionale potranno concordare degli interventi volti a migliorare la condizione delle donne e il loro reinserimento nelle aziende successivo all'assenza per maternità. Art. 34 - Servizio militare. In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, o servizio sostitutivo degli stessi, si fa riferimento alle disposizioni di cui al DLCPS 13.9.46 n. 303. Al lavoratore ripresentatosi nei termini di 30 giorni di cui al citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sarà riconosciuto - agli effetti dell'anzianità - il periodo trascorso sotto le armi. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi vigenti. Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria risolve il rapporto di lavoro, senza il diritto al riconoscimento dei benefici di cui sopra. Art. 35 - Trasferte. Al lavoratore in trasferta, oltre al rimborso dell'importo del viaggio e di altre eventuali spese incontrate per conto della ditta, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi direttamente o, in difetto, dalle Organizzazioni territoriali competenti. Art. 36 - Mezzi di trasporto per servizio. Ai lavoratori cui siano attribuite mansioni comportanti l'impegno di mezzi di locomozione, tali mezzi e relative spese saranno a carico dell'azienda. Art. 37 - Cessione, trasformazione, trapasso d'impresa. Nel caso di trasferimento e/o cessione d'azienda, si applicheranno gli artt. 2112 CC e 47, legge n. 428/90, così come modificata dal D.lgs. n. 18 del 2.2.01. Art. 38 - Lavoratori portatori di handicap e invalidi. Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e dei portatori di handicap, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, anche con CFL, compatibilmente con le possibilità tecnicoorganizzative delle unità produttive. Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva. A livello iniziative territoriale, nell'ambito delle verifiche delle formative, si studieranno le opportune iniziative perché gli Enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnicoorganizzative delle unità produttive. Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di portatori di handicap, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 68/99. Art. 39 - Tossicodipendenza. Ai sensi e per gli effetti del DPR 9.10.90 n. 309, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, il lavoratore del quale sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza e che intenda sottoporsi a un trattamento di terapia e di riabilitazione, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo necessario alla riabilitazione. La durata massima della conservazione del posto di lavoro è di 36 mesi. Lo stato di tossicodipendenza dovrà essere accertato dal servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti. Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza e il programma di terapia e riabilitazione da svolgere presso Servizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeuticoriabilitative e socio-assistenziali. Mensilmente, inoltre, il lavoratore dovrà presentare al datore lavoro la documentazione rilasciata dalla struttura di cura e riabilitazione attestante l'effettivo svolgimento e la prosecuzione del programma terapeutico. Il lavoratore è tenuto a riprendere il servizio dal termine del programma di riabilitazione. entro 10 di giorni I lavoratori familiari di tossicodipendenti, per i quali il Servizio pubblico per le tossicodipendenze attesti la necessità di concorrere al programma di riabilitazione, hanno diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa che sarà concesso in relazione alle esigenze organizzative e produttive aziendali. Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro le attestazioni dello stato di tossicodipendenza del familiare e della necessità di concorrere al programma di cura e riabilitazione. Entrambe le attestazioni saranno rilasciate dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti. La durata massima dell'aspettativa per i lavoratori familiari di tossicodipendenti è di 4 mesi, e può essere concessa una sola volta per ogni familiare coinvolto. I periodi di aspettativa di cui al presente articolo non comportano alcun trattamento retributivo diretto, indiretto e differito, e non sarà ritenuto utile ai fini di alcun trattamento contrattuale e di legge. Art. 40 - Indennità in caso di morte. In caso di morte del lavoratore le indennità di cui agli artt. 44 (Preavviso), 58 (parte Operai - TFR) e 70 (parte Impiegati Intermedi TFR), saranno corrisposte secondo le disposizioni previste dall'art. 2122 CC. Art. 41 - Disciplina del lavoro. Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'azienda e della produzione e deve osservare le disposizioni nell'esecuzione per la disciplina del lavoro stesso. La consumazione dei cibi e bevande nei locali dell'azienda deve essere disciplinata. Art. 42 - Trattenute per il risarcimento. I danni che comportino trattenute per risarcimenti devono essere contestati al lavoratore non appena venuti a conoscenza della ditta. L'importo del risarcimento in relazione all'entità del danno arrecato sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della retribuzione normale per ogni periodo di paga salvo in caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto su tutti i compensi e indennità dovute al lavoratore a qualsiasi titolo. Art. 43 - Provvedimenti disciplinari. Le infrazioni al presente contratto possono essere punite con: (a) (b) (c) (d) rimprovero verbale; rimprovero scritto; multa fino ad una misura massima di 3 ore di retribuzione; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai 3 giorni; (e) licenziamento senza preavviso. I provvedimenti disciplinari adottati devono essere portati a conoscenza degli interessati, per iscritto, con la precisa indicazione dell'infrazione commessa. Rimprovero, multa, sospensione. Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore: - che abbandona il proprio senza l'autorizzazione prescritta; posto senza giustificato motivo o - che non si presenti al lavoro e non giustifichi l'assenza nei termini previsti dal presente CCNL; - che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo; anticipi che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro. La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere recidivi in una delle mancanze sopra elencate e l'applicazione delle norme deve essere adeguata alla minore o alla maggiore gravità della mancanza. Licenziamento. Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione senza preavviso, può essere comminato: - per litigio con vie di fatto in azienda; - per assenza senza giustificato motivo per 5 giorni di seguito, o per 8 giorni nel biennio anche non consecutive; - per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori; - per furto a danno dell'azienda; - per dolo o colpa grave; - per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro, trafugamenti di disegni e campionatura, lavorazioni per conto proprio o di terzi con danno all'azienda; - lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa; recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel paragrafo "Rimprovero, multa e sospensione", di cui al presente articolo, quando siano già stati comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso paragrafo. Ai sensi dell'art. 7, legge n. 300/70, il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà comminato entro i 12 giorni a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte. successivi Art. 44 - Preavviso di licenziamento o dimissioni. Il licenziamento e le dimissioni del lavoratore non in prova e non determinate da giusta causa potranno aver luogo in qualunque giorno del mese con preavviso di: Classificazione periodi 6 super 6 5 4 3 2 1 quadri 3 mesi impiegati 3 mesi impiegati/intermedi 2 mesi impiegati/operai 1 mese e 1/2 impiegati/operai 1 mese impiegati/operai 2 settimane operai 1 settimana Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie né di congedo matrimoniale. Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del TFR. Art. 45 - Tutela dei licenziamenti individuali. Le parti, in attuazione della legge n. 108 dell'11.5.90 (Disciplina dei licenziamenti individuali), esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa; nella fase di realizzazione di queste, le parti firmatarie s'impegnano a costituire apposite e specifiche Commissioni di conciliazione e a designare i rispettivi componenti a livello territoriale. Art. 46 - Aumenti periodici di anzianità. L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione nell'azienda computando come intera la frazione di mese superiore a 15 giorni. Gli aumenti periodici biennali nel numero massimo di 5 sono pari al 2% della paga base nazionale e decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento del biennio. Detti aumenti periodici non assorbono, né possono essere assorbiti, da eventuali aumenti di merito o superminimi, salvo il caso in cui tali assorbimenti sono stati espressamente previsti. Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e per gli operai non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione a incentivo. In caso di passaggio di livello successivo all'entrata in vigore della nuova regolamentazione, il lavoratore conserverà in cifra l'importo maturato e avrà diritto ad ulteriori aumenti periodici d'anzianità biennali del nuovo livello, fino a concorrenza con l'importo massimo raggiungibile del nuovo livello. La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. Apprendisti. Agli apprendisti saranno riconosciuti gli aumenti periodici così come previsto per la generalità dei lavoratori, e all'atto del passaggio in qualifica, saranno integrati, sulla base della nuova qualifica conseguita, i valori degli aumenti periodici già maturati. Art. 47 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio. In caso di malattia al lavoratore sarà conservato il posto, con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali, fino ad un massimo 9 mesi nel biennio, computando anche più malattie. di In caso di prolungamento dell'assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare e il lavoratore chiedere la risoluzione del rapporto conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto d'anzianità maturata e l'indennità sostitutiva del preavviso. Al lavoratore infortunato nell'azienda saranno conservati il posto di lavoro e l'anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'impresa nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, e il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro 2 giorni dall'inizio dell'assenza stessa. Il lavoratore ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie né in preavviso, né in periodo di congedo matrimoniale, durante i previsti periodi di conservazione del posto. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario. Art. 48 - Inquadramento unico. Ferma restando la ripartizione del personale nelle qualifiche "operai", "intermedi", "impiegati", "quadri", i lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 7 livelli secondo lo schema che segue: liv. 6 super 6 5 4 3 2 1 qualifiche quadri impiegati impiegati-intermedi impiegati-operai impiegati-operai impiegati-operai operai L'inquadramento minima contrattuale. unico determina livelli comuni di retribuzione L'inquadramento dei lavoratori nei diversi livelli è determinato dalle declaratorie e dalle relative esemplificazioni di seguito riportate, fermo restando che le mansioni non esemplificate nel testo saranno inquadrate per analogia nei vari livelli sulla base dei requisiti e delle caratteristiche professionali indicati nelle declaratorie. Le eventuali controversie derivanti dall'attribuzione del livello formeranno oggetto di esame tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale, o in seconda istanza, a livello nazionale. Tale procedura dovrà esaurirsi entro 3 mesi dall'insorgere della contestazione. Eventuali nuove forme di organizzazione del lavoro non implicano il riconoscimento automatico di livello superiore. Art. 49 - Commissione paritetica per l'inquadramento. Viene costituita una Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti: (a) individuare e procedere all'inquadramento di mansioni nuove, nonché di quelle che in seguito ad innovazioni tecnologiche, di prodotto o a fronte di nuove organizzazioni del lavoro, abbiano subito trasformazioni tali da far assumere una diversa tipologia; (b) studiare ed elaborare criteri e obiettivi di determinazione della retribuzione, tenuto conto della specificità del settore produttivo e delle politiche del lavoro; (c) la Commissione si riunirà a richiesta di una delle parti; (d) la Commissione esaminerà le relative esemplificazioni e procederà all'individuazione dei criteri, anche con eventuale ricorso ad elementi di valutazione concordemente ritenuti idonei. Le conclusioni, cui la Commissione perverrà di comune accordo, saranno sottoposte alle Organizzazioni stipulanti, per la ratifica e una volta che saranno state concordemente accolte, saranno recepite dal successivo CCNL. Inoltre, la Commissione, potrà condurre uno studio analitico e propositivo anche sulle declaratorie e i livelli. Una volta all'anno la Commissione riferirà in apposite riunioni alle parti stipulanti sui risultati degli studi compiuti ed eventuali proposte. Sei mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà un rapporto conclusivo. Tre mesi prima della scadenza contrattuale le parti s'incontreranno per una verifica relativa ai risultati della Commissione paritetica per l'inquadramento. Art. 50 - Pluralità e mutamento di mansioni. Al lavoratore che venga adibito, per comprovate esigenze di ordine tecnico, a mansioni inferiori, la nuova mansione non deve comportare mutamento sostanziale nella posizione, né modificare il livello la retribuzione di competenza. La permanenza in tali mansioni, salvo comprovati casi di forza maggiore, non può durare oltre i 2 mesi, anche in periodi frazionati, deve essere comunicata al lavoratore per iscritto. e che Al lavoratore che invece viene adibito temporaneamente a mansioni di livello superiore dovrà essere corrisposto il compenso stabilito per il livello stesso limitatamente al periodo in cui viene adibito a tale mansione. L'utilizzazione del lavoratore ai lavori di livello superiore per un periodo che superi 2 mesi e mezzo, anche in periodi frazionati, ove non sia giustificato dalla necessità di sostituire altro lavoratore assente per malattia, infortunio, permesso, ecc. comporta di diritto il trasferimento al livello superiore. Quando il lavoratore sia contemporaneamente adibito a mansioni di livelli diversi percepirà la paga fissata per il livello superiore. Qualora l'espletamento di mansioni di livello diverso raggiunga, anche assommando periodi diversi, 1 mese e mezzo di calendario, indipendentemente dalla frazione giornaliera, il lavoratore verrà assegnato al livello superiore. Art. 51 - Passaggio di qualifica. Ai lavoratori che passano dalla qualifica operaio a quella di intermedio o impiegato o da quella di intermedio a quella di impiegato, verrà riconosciuta l'intera anzianità aziendale ai fini degli istituti contrattuali che fanno specifico riferimento alle anzianità di servizio. Art. 52 - Ambiente di lavoro. La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori così come previsto dagli artt. 4 5, D.lgs. n. 626/94. e e I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), collaborano nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni aziendali d'igiene e sicurezza. In particolare: - il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela come previsto dall'art. 3, D.lgs. n. 626/94, con particolare riferimento alle scelte delle attrezzature di lavoro, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro; - il lavoratore è tenuto ad adempiere agli obblighi contemplati dal comma 2, art. 5, D.lgs. n. 626/94, inoltre dovrà segnalare tempestivamente al diretto superiore, le anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi di sicurezza. In applicazione dell'art. 18, D.lgs. n. 626/94, presso le unità produttive saranno eletti i RLS secondo le modalità previste dalla stessa legge. I lavoratori, tramite le loro rappresentanze sindacali hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. I lavoratori addetti ai videoterminali hanno diritto a un'interruzione della loro attività mediante pausa pari a 15 minuti ogni 120 di applicazione continua al videoterminale. minuti Le Organizzazioni contraenti s'impegnano a promuovere tutte le iniziative atte a diffondere una precisa informativa sulle sostanze usate nelle lavorazioni in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro. Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive integrazioni e modificazioni. Art. 53 - Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale dei lavoratori, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti. A tale scopo ogni lavoratore avente diritto può usufruire di un massimo di 150 ore retribuite ogni 3 anni, godibili anche in un solo anno e sempre che il corso in oggetto abbia durata almeno doppia del numero di ore richiesto come permesso retribuito. Possono godere sotto indicate: di questo diritto, nel triennio, nelle misure (a) 1 lavoratore nelle imprese che occupano da 8 a 35; (b) 2 lavoratori nelle imprese che occupano da 36 a 70. Hanno diritto a frequentare i corsi con permessi retribuiti per la frequenza ai corsi scolastici enunciati tutti i lavoratori dipendenti. Resta inteso che gli apprendisti soggetti a obbligo di frequenza dei corsi professionali previsti dalla legge 19.1.55 e dall'eventuale legislazione regionale non godranno del diritto di cui al presente articolo contemporaneamente con la frequenza ai corsi suddetti nell'arco dello stesso anno scolastico. Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno 1 mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore. Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un certificato d'iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione d'orario, non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo. Art. 54 - Lavoratori studenti. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola d'istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e alla preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta, saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali i lavoratori studenti, compresi quelli universitari che devono sostenere prove d'esame; hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per tutti i giorni d'esame. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui presente articolo. produrre al Art. 55 - Apprendistato. La disciplina dell'apprendistato nelle aziende sub-fornitrici del comparto tessile-abbigliamento e calzaturiero è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto. L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale sia operaia che impiegatizia. Le qualifiche conseguibili sono articolate in 2 tipologie in funzione del loro contenuto professionale: - la 1a tipologia comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa al 2° livello contrattuale; - la 2a tipologia comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa ai livelli superiori al 2°. La qualifica relativo professionale oggetto dell'apprendistato e il livello professionale devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione. Possono essere assunti come apprendisti: - i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore ai 24, ovvero 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 208/93; - i giovani che abbiano i requisiti d'età e abbiano assolto l'obbligo scolastico così come previsto dalle vigenti norme. Restano comunque fatti salvi i divieti e le limitazioni dalla legge sulla tutela del lavoro dei minori. previsti Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le norme di legge. La durata dell'apprendistato è fissata in: - 42 mesi per la 1a tipologia di professionalità (2° livello); - 48 mesi per la 2a tipologia di professionalità (superiori 2° livello). al La durata dell'apprendistato viene ridotta: - di 6 mesi per l'assunzione di giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo; - di 3 mesi per l'assunzione di giovani in possesso di qualifica professionale. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse mansioni. A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza naturale, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all'apprendista un'apposita certificazione che attesti il periodo di tirocinio compiuto, le ore e le modalità di formazione effettuata, la qualifica professionale e il relativo livello di professionalità oggetto dell'apprendistato; tale certificazione sarà valevole quale credito formativo. La suddetta documentazione deve essere presentata dall'apprendista all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre aziende indipendentemente dai relativi livelli di professionalità, purché riferiti alla stessa qualifica professionale e alle medesime mansioni. La retribuzione degli apprendisti è determinata applicando le percentuali di seguito riportate sulla paga base nazionale relativamente all'inquadramento delle tipologie di professionalità di cui al presente articolo: 1a tipologia di professionalità (2° livello): - primi 12 mesi: secondi 12 mesi: successivi 6 mesi: successivi 6 mesi: ultimi 6 mesi: 75% 80% 85% 90% 95% 2a tipologia di professionalità (superiori al 2° livello): - primi 12 mesi: secondi 12 mesi: terzi 12 mesi: successivi 6 mesi: successivi 6 mesi: 75% 80% 85% 90% 95% La retribuzione degli apprendisti in possesso di titolo di studio postobbligo o di qualifica professionale è determinata con le stesse modalità sopra riportate; la riduzione del periodo di apprendistato deve intendersi riferito all'ultimo semestre dell'apprendistato stesso. La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di tirocinio è stato interrotto. Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, al divieto di adibire a lavoro straordinario, per gli apprendisti valgono le norme di legge qualora risultino più favorevoli a quelle del presente contratto. Per quanto altro non previsto dal presente articolo e ove vi siano specificazioni, valgono le norme contrattuali applicabili per qualifica di appartenenza. Formazione professionale. Per la formazione professionale riferimento all'art. 16, legge n. 196/97. dell'apprendista si fa Regolamento (Apprendistato). Data la particolare struttura delle imprese sub-fornitrici, si riconosce che la qualificazione dell'apprendista passa necessariamente anche attraverso esperienze che consentano una conoscenza complessiva della lavorazione per cui viene qualificato. Ai fini dell'inserimento definitivo nei vari gruppi di apprendistato, l'azienda potrà utilizzare un periodo di 6 mesi, durante il quale verranno valutate le attitudini dell'apprendista ed eventualmente modificata l'assegnazione primaria al gruppo di appartenenza. Qualora l'azienda intenda modificare l'assegnazione primaria al gruppo di appartenenza, la decisione, previe autorizzazioni degli uffici competenti, sarà comunicata all'apprendista tramite lettera la quale dovrà contenere: - il nuovo gruppo di appartenenza; - il livello d'inquadramento professionale corrispondente alle mansioni e/o ai profili dei lavoratori in qualifica; - la nuova durata del periodo di apprendistato previsto. Ultimato il periodo di apprendistato, il lavoratore verrà inquadrato nel livello corrispondente alle declaratorie e mansioni dei lavoratori (operai - intermedi - impiegati) dallo stesso svolte e per le quali ha effettuato il periodo di apprendistato. Titolo IV - PARTE OPERAI Art. 56 - Sospensioni e riduzione del lavoro. Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore a 15 giorni, nonché di riduzione del lavoro a meno di 24 ore settimanali, per un periodo superiore a 4 settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto anche all'indennità sostitutiva del preavviso. Art. 57 - Gratifica natalizia. In occasione delle feste natalizie l'impresa corrisponderà al lavoratore un compenso la cui misura è pari a 173 ore di retribuzione di fatto. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti 12simi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa. Le frazioni di mese non inferiori a 2 settimane verranno considerate come mese intero. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti. Art. 58 - Trattamento di fine rapporto (TFR). All'operaio il o apprendista licenziato o dimissionario sarà corrisposto trattamento previsto dalla legge 29.5.82 n. 297, fatte salve le modifiche di legge. Art. 59 - Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro. In caso di malattia o infortunio non sul lavoro l'operaio avrà diritto a un'integrazione economica in aggiunta a quella eventualmente corrisposta dall'Istituto assicuratore che gli consenta di percepire le seguenti percentuali minime: - l'80% di assenza. della retribuzione normale di fatto dal 1° al 20° giorno Tale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni di assenza per malattia di durata inferiore a 10 giorni di calendario; - il 90% della retribuzione normale di fatto netta dal 21° al 180° giorno di assenza; - agli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali ed economici che determinano per l'azienda oneri percentuali pari a quelli definiti per gli operai; convenzionalmente sono riferiti alle seguenti percentuali: - dal 1° al 3° giorno di malattia: 80% (tale trattamento non verrà corrisposto se la durata della malattia è inferiore a 10 giorni di calendario); - dal 4° al 20° giorno di malattia: 30%; - dal 21° al 180° giorno di malattia: 23,34%. Dette percentuali si applicano sulla retribuzione normale di fatto. Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, o comunque in tutti i casi in cui esistano forme di copertura assicurativa, l'azienda erogherà il solo trattamento economico a carico dell'INPS, facendo salva la facoltà di rivalsa da parte del lavoratore nei confronti del soggetto obbligato per la parte di trattamento non erogato dall'azienda. Indipendentemente da quanto sopra, l'azienda è tenuta ad anticipare a titolo di prestito non oneroso il trattamento d'integrazione fino al momento dell'avvenuto risarcimento richiesto dal lavoratore. Comunque complessivamente il lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro non potrà percepire un trattamento economico superiore alla retribuzione normale di fatto netta del lavoratore che la stessa posizione retributiva. abbia Art. 60 - Malattia professionale e infortunio sul lavoro. In caso d'infortunio o malattia professionale l'operaio avrà diritto a un'integrazione economica, in aggiunta a quella eventualmente corrisposta dall'Istituto assicuratore, che gli consenta di percepire le sotto indicate percentuali della retribuzione normale di fatto: - per il giorno dell'infortunio o dell'inizio della malattia professionale, il 100% della retribuzione percepita; - per il 1°, 2° e 3° giorno successivi alla data dell'evento, l'80% della retribuzione percepita; - dal 4° giorno e fino a guarigione clinica, il 90% della retribuzione percepita. Agli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali ed economici che determinano per l'azienda oneri economici della stessa misura di quelli definiti per gli operai. Comunque complessivamente il lavoratore assente per infortunio o malattia professionale non potrà percepire un trattamento superiore alla retribuzione normale di fatto del lavoratore che abbia la stessa posizione retributiva. Art. 61 - Maternità. In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda deve integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza per maternità obbligatoria fino al 90% della retribuzione mensile di fatto; detta integrazione sarà corrisposta anche se la lavoratrice sia licenziata. È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1206, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni. Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri. Art. 62 - Festività - Trattamento economico. Per le festività di cui all'art. 27 (parte Generale), il trattamento economico degli operai e apprendisti sarà di 8 ore di retribuzione di fatto per regime di prestazione su 5 giorni e di 6,34 ore per prestazione su 6 giorni. In caso di prestazione di lavoro saranno corrisposte inoltre tante quote orarie di retribuzione di fatto per ciascuna delle ore prestate, con la maggiorazione prevista dall'art. 24. In caso di festività coincidenti con la domenica o con il sabato verrà corrisposto un trattamento economico pari a 8 ore della retribuzione di fatto ivi compresa, per coloro che nella settimana in cui cadono le suddette festività abbiano prestato lavoro a squadre, la relativa percentuale dell'1,05%. La festività coincidente con altre festività sarà compensata con ulteriori 8 ore della retribuzione di fatto. Il trattamento stabilito nel presente articolo dovrà essere ugualmente corrisposto ai lavoratori anche se risultino assenti dal lavoro i seguenti motivi: per - infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi; - sospensione dal lavoro - a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla volontà del lavoratore per le festività nazionali; per le festività religiose, limitatamente a quelle cadenti nelle prime 2 settimane di sospensione; sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo lavoro domenicale, a coincidenza delle festività con la domenica; di - coincidenza delle festività con un altro giorno festivo: in tal caso sarà corrisposto al lavoratori il trattamento previsto per ciascuna delle festività. Art. 63 - Ferie. Nel corso di ogni anno feriale, gli operai hanno diritto a un periodo di ferie pari a 4 settimane, con decorrenza della retribuzione di fatto corrispondente all'orario settimanale contrattuale. Tre settimane saranno normalmente godute consecutivamente, mentre 4a settimana verrà goduta in separato periodo. Eventuale diversa la distribuzione della 3a settimana, anche se motivata da esigenze tecnicoproduttive, dovrà essere concordata fra Direzione e RSA. La 4a settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra Direzione aziendale e RSA o individualmente con accordo tra le parti interessate. A tal fine, qualora Direzione aziendale e RSA non dovessero raggiungere l'accordo sulla modalità di utilizzo delle ferie, la materia diverrà di competenza delle OOSS datoriali e sindacali, firmatarie del presente contratto. L'epoca di godimento delle 3 settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata dalla Direzione previo esame con la RSA. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e RSA potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno. Per le festività di cui all'art. 27 cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere s'intende maturato quando sia decorso 1 anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. All'operaio spetterà che non abbia maturato il diritto alla ferie intere 1/12 delle 2 settimane. ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a Agli effetti della maturazione delle ferie, verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro non dipendenti dalla volontà del lavoratore (ad esclusione delle sospensioni per mancanza di lavoro concordate fra le parti), nonché dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva. Art. 64 - Regolamento del lavoro a domicilio. 1. Definizione del lavoro a domicilio. È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi. La subordinazione, agli effetti del presente regolamento, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste nell'esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente. Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura. 2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio. Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari. È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di 1 anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni. È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività. 3. Libretto personale di controllo. Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1.1.35 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente, l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali. 4. Responsabilità del lavoratore a domicilio. Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per l'esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro in conformità alle istruzioni ricevute. 5. Retribuzione. (a) I lavoratori a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale comprensivo dei miglioramenti previsti dal presente contratto e dai successivi per gli operai interni, ciascuno in ragione del livello o della qualifica prevista dai contratti stessi. (b) Il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo pieno costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione degli operai interni e cioè: paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennità di contingenza e indennità accessorie. Le indennità accessorie giornaliere dovranno essere tradotte in quota minuto tramite divisore 480. (c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno, di cui sopra, sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario a un lavoratore di normale capacità per eseguire l'operazione o il gruppo di operazioni ad esso richieste. L'anzidetta tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione delle quote orarie dinanzi indicato. di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo (d) Tutti gli aggiornamenti determinati in aumento o diminuzione, dal variare della paga base, delle eventuali indennità accessorie e dell'indennità di contingenza, faranno luogo automaticamente e con la stessa decorrenza, all'aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al punto c). (e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento in esecuzione degli accordi di cui sopra s'intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni - e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate. Queste saranno definite entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto. A tal fine: - nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento. Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le OOSS territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni. Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti. Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire tutti gli elementi al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno. Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l'altra, potrà richiedere alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra previsto. 6. Maggiorazione della retribuzione. (a) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie, sarà corrisposta ai lavoratori a domicilio - a titolo d'indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali e infrasettimanali - una maggiorazione del 22% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavoratore stesso nel corso del periodo considerato. (b) In applicazione della legge n. 297/82, l'indennità sostitutiva del TFR viene determinata nella misura del 7,4% da calcolarsi sulla retribuzione globale comprensiva delle maggiorazioni di cui al punto a). Tale importo verrà accantonato mensilmente e corrisposto al termine del rapporto di lavoro, con le rivalutazioni previste dalla legge. (c) La percentuale dovuta a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia e accessori, viene stabilita nella misura del 3% dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita di cui al precedente punto 5. Chiarimento a verbale. Le maggiorazioni di cui al punto 6 saranno assorbite fino a concorrenza, da quelle eventualmente già concordate per le medesime finalità. Titolo V - Parte IMPIEGATI - INTERMEDI - QUADRI Art. 65 - Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro. In caso di temporanea sospensione dal lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposto dalle aziende o dalle competenti autorità, la retribuzione di fatto del lavoratore non subirà riduzioni, salvo diverso accordo tra le parti in sede sindacale (anche ai sensi degli artt. 410 e 411 CPC). Art. 66 - Indennità per maneggio denaro - Cauzione. L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità anche finanziaria per l'errore, ha diritto a una particolare indennità mensile pari al 6% della paga base nazionale o di stipendio mensile del livello di appartenenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate a nome del garante e del garantito presso un istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato. Art. 67 - Trattamento economico per le festività. Per i giorni festivi, di cui all'art. 27, verrà applicato nei confronti degli intermedi e degli impiegati il seguente trattamento economico: (a) 1/26 di prestazione lavorativa; retribuzione di fatto, quando non vi sia (b) in caso di prestazione lavorativa saranno corrisposte tante quote orarie quante sono state le ore prestate, con le maggiorazioni indicate all'art. 24. Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi con la domenica o con altro giorno festivo o con il sabato quando l'orario di lavoro è distribuito su 5 giorni settimanali, verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione di fatto un importo pari a 1/26 della retribuzione stessa. In caso che la festività del S. Patrono cadente di sabato o di domenica coincida anche con una delle festività di cui all'art. 27, la stessa verrà retribuita con un altro 26simo della retribuzione mensile. Art. 68 - Ferie. Nel corso di ogni anno feriale, l'impiegato e il quadro hanno diritto a un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione di fatto, pari a: - 4 settimane in caso d'anzianità di servizio fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie; - 4 settimane più 1 giorno lavorativo in caso d'anzianità di servizio da oltre 10 anni e fino a 18 anni alla data di maturazione delle ferie; - 5 settimane in caso d'anzianità di servizio oltre 18 anni alla data di maturazione delle ferie. Tre settimane saranno normalmente godute consecutivamente, mentre la 4a settimana verrà goduta in separato periodo. Eventuale diversa distribuzione della 3a settimana, anche se motivata da esigenze tecnicoproduttive, dovrà essere concordata fra Direzione e RSA. La 4a settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra Direzione aziendale e RSA o individualmente con accordo tra le parti interessate. A tal fine, raggiungere qualora Direzione aziendale e RSA non dovessero l'accordo sulla modalità di utilizzo delle ferie, la materia diverrà di competenza delle OOSS datoriali e sindacali, firmatarie del presente contratto. L'epoca di godimento delle 3 settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata dalla Direzione previo esame con la RSA. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e RSA potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno. Per le festività di cui all'art. 27 cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere s'intende maturato quando sia decorso 1 anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. All'impiegato che non abbia maturato il diritto alla ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore 2 settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie, verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro non dipendenti dalla volontà del lavoratore (ad esclusione delle sospensioni per mancanza di lavoro a concordate fra le parti), nonché dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva. Art. 69 - Tredicesima mensilità. In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposto al lavoratore 1 mensilità di retribuzione di fatto. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti 12simi della mensilità natalizia per quanti sono i mesi d'anzianità di servizio nell'azienda. Le frazioni di mese non inferiori a 2 settimane verranno considerate mese intero. Art. 70 - Trattamento di fine rapporto (TFR). All'impiegato e all'intermedio licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento previsto dalla legge 29.5.82, fatte salve le modifiche di legge. Art. 71 - Trattamento economico per malattia e infortunio. In caso di malattia il lavoratore avente un'anzianità fino a 10 anni ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione di fatto per i primi 3 mesi e della metà per i successivi 3 mesi. Il lavoratore avente un'anzianità superiore ai 10 anni ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione di fatto per i primi 4 mesi e della metà per i successivi. In caso d'infortunio riconosciuto dall'INAIL, il lavoratore ha diritto alla corresponsione del 90% della retribuzione di fatto per 6 mesi nel caso che lo stesso abbia maturato un'anzianità fino a 10 anni; per 10 mesi nel caso che lo stesso abbia maturato un'anzianità superiore a 10 anni. Il trattamento economico per infortunio assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto, e non sarà cumulabile con altri trattamenti precedenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti. Art. 72 - Maternità. In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda è tenuta ad integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza per maternità obbligatoria fino a concorrenza dell'intera retribuzione mensile di fatto. È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1206, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni. Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri. Art. 73 - Normativa Quadri. Ai sensi della legge 13.5.85 n. 190, ha qualifica di Quadro il personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. Ai lavoratori con la qualifica di Quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di Quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Le imprese promuoveranno la partecipazione dei Quadri ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte. Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti d'autore è riconosciuta al Quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle specifiche attività svolte. Ai sensi dell'art. 4, legge 13.5.85 n. 190, in materia di riconoscimento economico delle innovazioni e invenzioni, si richiamano le disposizioni dell'art. 2590 CC e del RD 29.6.32. In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di Quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto della conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di Quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi. Per il lavoro straordinario o supplementare si farà riferimento al generale trattamento economico riconosciuto al Quadro a livello aziendale. Titolo VI - INQUADRAMENTO - PARTE RETRIBUTIVA - INCENTIVI Art. 74 - Inquadramento (Declaratorie). 1° livello. Appartengono a questo livello: - i lavoratori di 1a assunzione nel comparto sub-fornitura tessiliabbigliamento e calzaturieri, per un periodo massimo non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori, addetti a mansioni di manovalanza e/o pulizia. 2° livello. Appartengono a questo livello: - i lavoratori che eseguono lavori qualificati di normale complessità e/o variabilità, la cui esecuzione richiede normali capacità tecnicopratiche; - i lavoratori addetti a mansioni amministrative di mera esecuzione. 3° livello. Appartengono a questo livello: - i lavoratori mansioni che eseguono compiti operativi, addetti a complesse e/o variabili, la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche; - i lavoratori che su direttive ricevute svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale o corrispondente pratica d'ufficio, nel rispetto di procedure prestabilite. 4° livello. Appartengono a questo livello: - i lavoratori specializzati, che in condizione di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica; - i lavoratori che svolgono mansioni esecutive di carattere tecnico o amministrativo nel rispetto di procedure prestabilite, anche se complesse, che richiedono un'adeguata preparazione professionale o una corrispondente esperienza. 5° livello. Appartengono a questo livello: - i lavoratori che esplicano particolari mansioni di responsabilità nell'ambito di direttive intervenendo direttamente, con alto livello di specializzazione, su tutte le fasi della lavorazione e/o guidando e coordinando con carattere di continuità e con facoltà d'iniziativa, il lavoro di altri lavoratori; - i lavoratori che svolgono attività di carattere tecnico o amministrativo sulla base di indicazioni di massima ricevute dal diretto superiore. 6° livello. Appartengono a questo livello: - i lavoratori con funzioni direttive che nell'attuazione dei programmi generali aziendali operano con facoltà decisionale e autonomia d'iniziativa. 6° livello super. Appartengono a questo livello con qualifica di Quadro: - il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. Esemplificazioni settore calzaturiero. 1° livello. Vedere declaratoria. 2° livello. Addetti a: - taglio e/o confezioni di qualsiasi tipo; - tranciatura sottopiede; - tagli delle parti secondarie della tomaia di calzature in succedanei o tessuto; - orlatura delle parti secondarie della tomaia; - confezioni tacchi e suole; - spalmatura collanti; - ribattitura a macchina; - spazzolatura; - sfibratura della suola; - controllo qualità e finissaggio; - addetto al magazzino; - centralinista; - fattorino; - addetto alla semplice registrazione dati. 3° livello. Addetti a: - taglio delle parti principali della tomaia in succedaneo; taglio di parti secondarie della tomaia in pelle; operazioni preliminari alla giuntura; orlatura delle parti principali della tomaia in pelle; tranciatura del cuoio; montaggio; lissatura di suola applicata sulla calzatura; sfibratura tomaia per lavorazione saldata; applicazione suola prefresata; controllo qualità; autista; magazzino e spedizioni; addetto/a vendita al pubblico; elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale; normali pratiche d'ufficio. 4° livello. Addetti a: - taglio delle parti principali della tomaia in pelle; orlatura completa della tomaia in pelle; montaggio completo della calzatura in pelle; fresatura di suole applicate sulla tomaia; modellista (sviluppo modello) tecnico; mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche d'ufficio. 5° livello. Addetti a: - modellista creativo; - programmatore EDP; - addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali; - tecnico programmatore di macchine elettroniche. 6° livello. Vedere declaratoria. 6° livello super. Vedere declaratoria. Esemplificazioni settore tessile. 1° livello. Vedere declaratoria. 2° livello. Vedere declaratoria. 3° livello. Addetti a: - cardatori che effettuano elementari operazioni di predisposizione della macchina; - alla conduzione del ciclo di stampa; - all'orditura; - tessitura jacquard: velluti operati, quadrettati, a bacchetta; - elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale; - autista; - magazzino e spedizioni; - addetto a vendita al pubblico; - normali pratiche d'ufficio. 4° livello. Addetti a: - folloni; rammendo sul rifinito; messa in carta - disegni; tessitore a mano; controllo movimento magazzino; ripulitore di carde con smontaggio e montaggio delle stesse; pesatori ricettisti; alle cimatrici e garzatrici del tessuto con semplice regolazione della macchina; fuochisti patentati; ausiliari specializzati; specialisti in elettronica; classificatore stracci; mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche d'ufficio. Le parti convengono. Fatto salvo quanto predisposto dalla relativa declaratoria, per le esemplificazioni relative al comparto tessile (lana - cotone - seta juta - lino e canapa - tessitura sintetica - tessili vari - ecc.) espressamente qui richiamate, le parti convengono di fare riferimento alle indicazioni previste nei rispettivi comparti del settore industria. 5° livello. Addetti a: - programmatore EDP; - addetti alla predisposizione controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali; - tecnico programmatore di macchine elettroniche. 6° livello. Vedere declaratoria. 6° livello super. Vedere declaratoria. Esemplificazioni settore confezioni. 1° livello. Vedere declaratoria. 2° livello. Addetti a: - taglio accessori e parti secondarie; stiratura; cuciture semplici (asole, bottoni, ecc.); addetti alle macchine di confezione; centralinista; addetti al controllo e finissaggio; addetti al magazzino; fattorino; addetto alla semplice registrazione dati. 3° livello. Addetti a: - stenditura e taglio con consumi predeterminati; - confezione capo completo; - attaccatura di colli, e/o maniche dei capi spalla, o di altri articoli di confezione con tessuto pregiato; - stiratura; - magazzino e spedizioni; - autista; - addetto/a vendita al pubblico; - elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale; - normali pratiche d'ufficio; - taglio e confezione di prototipo. 4° livello. Addetti a: - taglio e confezione del prototipo; - taglio con capacità di predeterminare i consumi (sviluppo e/o disegno e preparazione sagome e cartoni); taglie - mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche d'ufficio. 5° livello. Addetti a: - stilista; modellista, figurinista; programmatore EDP; addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali; - tecnico programmatore di macchine elettroniche. 6° livello. Vedere declaratoria. 6° livello super. Vedere declaratoria. Esemplificazioni settore maglieria. 1° livello. Vedere declaratoria. 2° livello. Addetti a: - segnatura su tessuto comune; taglio su tessuto comune; stenditura su tessuto comune; dipanatura e/o roccatura (trasformazione della matassa in rocca); stiratura intermedia; attaccatura bottoni a macchina; addetti alle macchine di lavorazione; confezione capi; stiratura; spolatura; asolatura; ripassatura fasi intermedie; addetti al controllo e finissaggio; addetti al magazzino; centralinista; fattorino; addetto alla semplice registrazione dati. 3° livello. Addetti a: - confezioni capo completo; - tessitura con rettilinee e/o circolari e/o telai cotton con macchine già programmate; - rammendo; - stiratura finale; - magazzino e spedizione; - segnature e taglio con sagome già predisposte; - autista; - addetto/a vendita al pubblico; - elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale; - normali pratiche ufficio. 4° livello. Addetti a: - campionatura (esecutore del prototipo tessitura o taglio); - tessitura con qualsiasi tipo di filato e per qualsiasi tipo di tessuto su telai cotton, circolari, rettilinee con capacità di messa a punto delle macchine; - addetti al taglio con capacità di predeterminare i consumi (sviluppo taglie e/o disegno - preparazione sagome e cartoni); - mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio. 5° livello. Addetti a: - stilista; modellista, figurinista; tecnico programmatore macchine tessitura; programmatore EDP; addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali; - tecnico programmatore di macchine elettroniche. 6° livello. Vedere declaratoria. 6° livello super. Vedere declaratoria. Esemplificazioni settore confezione pellicceria. 1° livello. Vedere declaratoria. 2° livello. Addetti a: - guarniture e rifiniture semplici; - taglio fodere e accessori in tessuto; - lavori di inchiodatura e lavori secondari; - cucitura di parti semplici e lineari; stiro foderami e accessori; addetti al controllo e finissaggio; addetti al magazzino; centralinista; fattorino; addetto alla semplice registrazione dati. 3° livello. Addetti a: - confezioni delle parti primarie della pellicceria; foderatura completa della pelliccia; riparazione di qualsiasi tipo di pelliccia; elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale; addetto alle normali pratiche di ufficio; autista; magazziniere e spedizioniere; addetto/a vendita al pubblico. 4° livello. Addetti a: - lavori di taglio e/o accompagnamento di qualsiasi tipo di pelliccia o guarnizione; - giuntura delle pelli per messa in opera; - confezione completa del capo di sfilata; - addetto responsabile delle prove con segnalazione dei difetti e correzioni, e partecipazione alla lavorazione manuale; - sarta; - modellista; - mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio. 5° livello. Addetti a: - stilista; modellista, figurinista; programmatore EDP; addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali; - tecnico programmatore di macchine elettroniche. 6° livello. Vedere declaratoria. 6° livello super. Vedere declaratoria. Esemplificazioni settore berretti e cappelli. 1° livello. Vedere declaratoria. 2° livello. Addetti a: - stiro; cuciture parti staccate; taglio foderami e accessori interni; guarniture semplici; stampaggio delle fodere e marocchini (con e senza composizione); addetti al controllo e finissaggio; addetti al magazzino; centralinista; fattorino; addetto alla semplice registrazione dati. 3° livello. Addetti a: - taglio a mano; cucitura del cappello; stiratura finale; autista; magazziniere e spedizioniere; addetto/a vendita al pubblico; elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale; normali pratiche di ufficio. 4° livello. Addetti a: - campionista, esecutore del prototipo; sviluppo professionale dei modelli; modellatura cappelli feltro (presse e similari); mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio. 5° livello. Addetti a: - stilista; - figurinista, modellista; - addetti alla predisposizione del lavoro esterno con facoltà decisionali; - programmatore EDP; - tecnico programmatore di macchine elettroniche. 6° livello. Vedere declaratoria. 6° livello super. Vedere declaratoria. Esemplificazioni settore calzetteria. 1° livello. Vedere declaratoria. 2° livello. Addetti a: - la scelta e l'accoppiamento calze finite; stiro; controllo e finissaggio; macchine di lavorazione; magazzino; piegatura; scatolatura; centralinista; fattorino; addetto alla semplice registrazione dati. 3° livello. Addetti a: - macchine circolari e rettilinee; - controllo stiratura calza finita; - rimagliatura; circolari per elastici; cuciture di guarnizioni; magazzino e spedizioni; autista; addetto/a vendita al pubblico; elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale; normali pratiche di ufficio. 4° livello. Addetti a: - campionatura esecutore del prototipo; - tessitura con qualsiasi tipo di filato con macchine circolari e rettilinee con capacità di messa a punto; - mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e relative pratiche di ufficio. 5° livello. Addetti a: - stilisti; modellista, figurinista; programmatore EDP; addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali; - tecnico programmatore di macchine elettroniche. 6° livello. Vedere declaratoria. 6° livello super. Vedere declaratoria. Esemplificazioni settori pelli e cuoio. 1° livello. Vedere declaratoria. 2° livello. Addetti a: - cuciture semplici a mano e a macchina; lavori di ripiegatura al tavolo; montaggio cerniere, serrature, rivettature; scarnitura parti secondarie dei manufatti; taglio di foderami e feltri; stiratura oggetti finiti; controllo e finissaggio; magazzino; centralinista; fattorino; addetti alla semplice registrazione dati. 3° livello. Addetti a: - taglio di parti secondarie in pelle e tessuti; stampatori a pressa; filettatura a mano; scarnitura e spaccatura pelli con macchine predeterminate al banco di montaggio; cucitura del manufatto in pelle o tessuto prelavato; applicazioni guarnizioni; autista; magazziniere e spedizioniere; addetto a vendita al pubblico; elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale; normali pratiche di ufficio. 4° livello. Addetti a: - taglio di parti capretti, tessuti, ecc.); primarie in materiali pregiati (rettili, - macchinista che esegue ogni tipo di cucitura su manufatti in materiali pregiati (rettili, capretti, tessuti, ecc.); - confezione e/o montaggio completo di qualsiasi manufatto fine al banco, effettuato in completa autonomia operativa; - mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio. 5° livello. Addetti a: - programmazione EDP; - addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali; - tecnico programmatore di macchine elettroniche. 6° livello. Vedere declaratoria. 6° livello super. Vedere declaratoria. Art. 75 - Parte retributiva (Tabelle). liv. minimi contrattuali iniziali 6 super - quadri 1.087,85 6 impiegati 954,48 5 impiegati-intermedi 871,90 4 impiegati-operai 796,25 3 impiegati-operai 752,64 2 impiegati-operai 710,35 1 impiegati-operai 659,10 minimi contrattuali dal 1.7.03 1.102,10 966,98 883,32 806,68 762,50 719,68 667,73 Art. 76 - Premi di efficienza produttiva. (a) Tenuto conto delle caratteristiche labour-intensive e della lavorazione su commessa che tipizzano le aziende façoniste, viene prevista l'incentivazione delle risorse umane, sia in forma individuale (mpi) che collettiva (di reparto o aziendale) (mpa) finalizzata al raggiungimento di obiettivi di efficienza del personale e di redditività aziendale. Le due forme di incentivazione (mpi e mpa) possono essere fra loro interamente e/o parzialmente alternative, a condizione però che l'ammontare complessivo dell'accantonamento non sia inferiore al 10%; (b) ciascuna azienda, entro il termine di giorni 90 dalla sottoscrizione dell'atto di recepimento del CCNL, istituirà, concordemente con le maestranze, l'incentivo, il cui ammontare complessivo (mpi + mpa) non sarà inferiore al 10% della retribuzione di fatto del 2° livello retributivo in vigore al momento della sua istituzione; (b1) in relazione alla percentuale di efficienza e di redditività raggiunte sarà istituito un Fondo, che sarà ripartito tra i lavoratori in misura corrispondente alle maggiori performances produttive raggiunte; (b2) detto Fondo sarà suddiviso in Monte Premi Individuale (MPI) esclusivamente in favore del personale operaio, nella misura minima del 5%, e in Monte Premi Aziendale (MPA), in favore della totalità dei dipendenti (operai, intermedi, quadri e dirigenti), nella misura minima del 5%, così da raggiungere il 10% previsto al precedente punto b); (b3) l'erogazione del premio avverrà entro e non oltre il mese successivo alla scadenza del periodo di validità dell'obiettivo concordato e le somme erogate non saranno computabili nel calcolo del TFR; il mancato rispetto del termine nell'erogazione del premio comporterà la maggiorazione degli interessi al saggio corrente al momento del pagamento effettivo, con calcolo dalla scadenza al dì del soddisfo; (c) linee guida per l'istituzione del premio; (c1) in ciascuna azienda sarà costituito, con apposito verbale aziendale, un Comitato di Efficienza Produttiva (CEP), di natura paritetica, del quale faranno parte rappresentanti dell'azienda e componenti della RSA, o RSU, ove esistenti, ovvero dei lavoratori (solo operai per il MPI, tutti i dipendenti per il MPA); il Comitato dirimerà le eventuali controversie insorte tra l'azienda e i lavoratori, sui tempi di lavorazione; qualora il Comitato non sia in grado di decidere, la composizione della controversia sarà demandata all'Ente bilaterale con funzione arbitrale; (c2) l'analisi delle fasi di lavoro, dei tempi di lavorazione, dei metodi e delle attrezzature da impiegare sarà compito dell'azienda, che, nel caso di controversia, in collaborazione con il CEP, rileverà i tempi assegnati e non ancora standardizzati; (d) linee guida per il calcolo del premio; (d1) il mpi sarà determinato sulla base di premi progressivi riferiti alla produzione effettiva giornaliera in aumento, al netto degli scarti di fine catena, una volta assegnati ad ogni singola postazione il tempo standard di lavorazione e le quantità formate nel tempo unitario; (d2) il mpa sarà riconosciuto solo a raggiungimento, nel tempo assegnato, della quantità normata al netto degli scarti di controllo finale di qualità, di ogni singola commessa, lavorazione o gruppo di lavorazioni; (e) viene istituito un "libretto di lavorazione" sul quale dovrà essere registrato il risultato delle attività di cui al punto g), e i pareri motivati dall'Ente bilaterale, gli obiettivi di produzione individuali e collettivi riguardo alla singola commessa, lavorazione o gruppo di lavorazioni e il monte ore riferito al MPI e al MPA, nella forma di verbale controfirmato dalle parti componenti il CEP, oppure da parte dell'Ente bilaterale nei casi di cui al punto precedente. Il libretto di lavorazione verrà fornito all'azienda dall'Ente bilaterale certificato e numerato e non potrà essere surrogato. Documentazione diversa a richiesta motivata sarà rilasciata esclusivamente dall'Ente bilaterale. Onde consentire al CEP e all'Azienda la piena acquisizione delle conoscenze tecnico-gestionali atte alla piena applicazione di quanto sopra previsto, è concesso un tempo di 90 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di recepimento di cui all'articolo precedente. Nel caso di mancata istituzione del MPI e del MPA, o di mancata adozione del libretto di lavorazione, l'Ente bilaterale segnalerà alle Associazioni firmatarie del presente CCNL l'inadempienza, perché le stesse, in piena autonomia, adottino i provvedimenti del caso. L'Azienda non può adottare il presente CCNL se non attraverso atto formale di recepimento sottoscritto da: - il rappresentante - il rappresentante azienda aderisce; - il rappresentante - il rappresentante un legale dell'Impresa; dell'Associazione datoriale alla quale la singola sindacale dei lavoratori; dell'Ente bilaterale. Sara cura dell'Ente bilaterale: - predisporre un testo e riportarlo su carta dedicata, numerata e certificata onde dare uniformità, completezza, certezza agli atti di recepimento. Gli stessi costituiranno contratti aziendali e come tali saranno depositati, esclusivamente dall'Ente bilaterale, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, presso l'Ufficio del lavoro di competenza. Libretto di lavorazione. data modello tempo standard di produzione (in minuti) membri CEP presenti lotto tempo aziendale a disposizione (n. operai presenti* 480m giornalieri) B------------------------produzione giornaliera aziendale in n. capi(=B/A) D ------------------------- surplus produttivo giornaliero aziendale in n. capi (=risultato giornaliero - C) surplus produttivo giornaliero individuale in n. capi (=risultato giornaliero individuale - C) nome e cognome firma del rappresentante aziendale mese - anno surplus giornaliero firma del rappresentante dei lavoratori MPA (monte premi aziendale) (in euro) MPI (monte premi individuale) (in euro) Art. 77 - Compartecipazione ai risultati economici dell'impresa. Le parti, entro la scadenza del presente contratto, si riservano di avviare normative e procedure per l'attuazione di forme di compartecipazione agli utili da parte delle maestranze, secondo le direttive europee. Titolo VII - ENTE BILATERALE Art. 78 - Ente bilaterale. Entro 90 giorni dalla firma del presente contratto le parti contraenti procederanno alla costituzione dell'Ente Bilaterale Manufatturiero della Sub-Fornitura (EBAM-SUBFORN), a livello nazionale, finalizzato all'attività bilaterale di tutti i settori manifatturieri delle lavorazioni in conto terzi. I compiti dell'Ente sono i seguenti: (1) (2) (3) (4) (5) contrattazione e vertenzialità; arbitrato; formazione professionale; salute e sicurezza sul luogo di lavoro; tutti i compiti che le parti contraenti gli assegneranno con successivi accordi nell'ambito del concetto di bilateralità. L'Ente comprenderà vari Fondi. In via prioritaria si indicano i seguenti Fondi: (1) (2) (3) (4) (5) Fondo Fondo Fondo Fondo tutti per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro; per la formazione professionale; qualità innovazione e trasferimento tecnologico; integrativo del credito; gli altri Fondi che si riterrà opportuno promuovere. Ai fini dell'esplicazione dell'attività di tale Ente e dei vari Fondi, finalizzati all'erogazione di prestazioni e servizi ai lavoratori e alle Imprese, si concorda che datori di lavoro e lavoratori verseranno all'Ente periodicamente una quota percentuale sulle retribuzioni lorde erogate a ciascun dipendente. Tale quota sarà contrattata annualmente. Per il 1° biennio la quota è pari all'1% sulle retribuzioni globali lorde di fatto, divisa in ragione della metà fra datori di lavoro e lavoratori dipendenti. Le modalità di versamento saranno stabilite dall'Ente. Titolo VIII - ALLEGATI Allegato 1 OSSERVATORI Al fine dell'effettiva operatività dell'Osservatorio al quale le Associazioni e Organizzazioni firmatarie del presente CCNL forniranno il necessario supporto tecnico, le parti nomineranno, entro 6 mesi dalla data della stipula del presente contratto, un gruppo di lavoro composto da 8 rappresentanti, di cui 4 nominati dalle Associazioni datoriali, 4 nominati dalle OOSS, che formulerà le proposte operative di funzionamento entro 6 mesi. Tale gruppo di lavoro avrà inoltre il compito di individuare le modalità di reperimento dei dati, la loro organizzazione e diffusione fra le parti nelle loro articolazioni, effettuando gli eventuali approfondimenti specifici anche con il ricorso a fonti esterne e a supporti esterni specializzati, nonché di mettere in atto iniziative congiunte e di ricercare le necessarie coperture economiche per lo svolgimento dei progetti che lo richiedessero. L'Osservatorio è sede di raccolta di informazioni di reciproco scambio e confronto sulle stesse in ordine ai seguenti argomenti, con riferimento a tutte le imprese associate: - le iniziative a sostegno delle imprese façoniste; - le proposte normative e/o legislative da sottoporre agli Organi competenti per lo sviluppo e il sostegno delle imprese façoniste; - le linee di politica façoindustriale anche al fine di assumere posizioni concertate in tutte le occasioni di confronto con la P.A. e le categorie tessili e i committenti; - gli andamenti e le prospettive del settore del contoterzismo, la sua situazione competitiva, gli andamenti congiunturali dei mercati, i rapporti con i committenti soprattutto in funzione dell'armonizzazione delle committenze con i principi della legge 18.6.98 n. 192, e della stipulazione con le aziende committenti di un accordo che le vincoli a praticare prezzi che garantiscano alle aziende il rispetto del presente CCNL e le obblighi al ricorso all'arbitrato nel caso di controversia con le aziende contoterziste; - le prospettive relative agli investimenti e allo sviluppo tecnologico; - l'andamento dell'occupazione e della sua struttura, con particolare riferimento alle tipologie di rapporto, ivi compreso il lavoro interinale e i contratti a tempo determinato, agli effetti derivanti dai processi di ristrutturazione e di innovazione e all'occupazione dei lavoratori immigrati; - l'andamento dei fattori di produttività, di di competitività, di costo del lavoro in rapporto con la del settore, le aziende committenti e i Paesi concorrenti; efficienza, specificità - le problematiche poste dal recepimento in sede nazionale della legislazione comunitaria e dalla legislazione sulla contribuzione, con particolare riferimento alla necessità che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non sia superiore a quella fissata dal CCNL sottoscritto dall'associazione datoriale alla quale l'impresa aderisce; - l'introduzione della moneta unica e le conseguenze derivanti dall'integrazione economica sul sistema delle imprese contoterziste in termini di competitività interna, europea e mondiale; - le tematiche della sicurezza del lavoro; - le tematiche relative alla al riconoscimento del "made in Italy"; qualità del prodotto finito e - le problematiche riguardanti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro, per favorirne il superamento, per analizzare le connesse esigenze impiantistiche e le difficoltà tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento; - l'andamento a consuntivo delle relazioni industriali; della contrattazione aziendale e - l'andamento delle committenze e l'evoluzione delle loro forme, della delocalizzazione all'estero delle aziende contoterziste e della ulteriore terziarizzazione, con riferimento alle conseguenze e implicazioni riguardanti la "concorrenza sleale" facilitata surrettiziamente dalla legislazione premiale in favore delle aziende contoterziste che investono all'estero, le conseguenti sfavorevoli condizioni economiche imposte dalle aziende committenti, l'occupazione, le condizioni di lavoro e le ricadute negative in termini di costo sociale conseguenti alla chiusura delle aziende contoterziste operanti in Italia. Nell'ambito dell'Osservatorio potranno essere istituite: - la Commissione paritetica nazionale pari opportunità: composta da 4 membri, di cui 2 designati dalle Associazioni datoriali e 2 designati dalle OOSS, alla quale è affidato il compito di studio e di ricerca finalizzato alla promozione di azioni positive; ad individuare eventuali ostacoli che non consentano un'effettiva parità uomo-donna nel lavoro; a verificare ipotesi di schemi per la promozione di iniziative di azioni positive, nonché ad esaminare problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro anche relativamente alle "molestie sessuali" e al mobbing e bossing; studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità verificando le forme possibili di salvaguardia della professionalità; - la Commissione paritetica nazionale per l'inquadramento alla quale sono affidati: - lo studio e l'eventuale identificazione di nuove figure professionali, anche nell'ambito di un nuovo sistema di classificazione professionale; - la fattibilità giuridica dello svolgimento del periodo di prova in un livello inferiore a quello corrispondente alla specifica professionalità dichiarata, e non altrimenti documentata dal lavoratore, erogando la conseguente differenza economica solo in caso di superamento del periodo di prova. La Commissione è composta da 4 membri, di cui 2 membri in rappresentanza delle Associazioni datoriali e 2 membri in rappresentanza delle OOSS. Le parti potranno farsi assistere da esperti, che esprimeranno unicamente pareri tecnici consultivi. La Commissione si insedierà, su richiesta di una delle parti, nel corso del _________________, con l'obiettivo di completare i lavori entro la durata del presente CCNL. La Commissione potrà formulare indirizzi generali su cui operare per definire ipotesi di individuazione di aree professionali, con relativi nuovi parametri, articolate su più livelli. Ricorrendone le condizioni, prima della scadenza del contratto, la Commissione fornirà alle parti stipulanti, con decisione comune, una proposta complessiva in materia. La definizione degli strumenti atti a garantire l'agibilità dell'Osservatorio sarà oggetto di separato accordo. A livello regionale, di norma 1 volta l'anno, si effettueranno incontri fra le rispettive strutture per un esame congiunto delle materie d'interesse specifico di tale livello territoriale. In tale sede, pertanto, verranno fornite le aggregazioni regionali dei dati di cui al precedente punto che consentiranno alle parti di confrontarsi sugli interventi da sviluppare con la Regione in materia di: - programmi di formazione e riqualificazione professionale; - andamento dell'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive, in linea con le Raccomandazioni UE; - predisposizione di progetti di ricerca applicata nel settore in raccordo con l'Ente Regione; piani di della programmazione supporto finalizzate a: sviluppo nazionale regionale e settoriale, raccordi con all'indicazione iniziative di - ricerca nel settore; - risparmio energetico. A livello provinciale, di norma 1 volta l'anno, si effettueranno incontri periodici fra le rispettive strutture per un esame congiunto delle materie di specifico interesse di tale livello territoriale, concordemente individuate fra quelle indicate nel precedente punto 2), sulla base delle aggregazioni provinciali degli stessi dati. In particolare saranno esaminate le situazioni di crisi, ristrutturazioni aziendali, processi di innovazione tecnologica che diano luogo a riduzioni di organico, per la ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, di possibili soluzioni. A livello aziendale, di norma 1 volta l'anno, saranno fornite dalle aziende che abbiano significative incidenze nel settore, in appositi incontri richiesti delle RSA, o RSU, e con l'eventuale assistenza delle relative OOSS firmatarie del presente contratto, informazioni riguardanti gli andamenti e le prospettive produttive, le diversificazioni di processo programmate, gli indicatori industriali (ad es. il grado di utilizzo degli impianti), l'andamento delle committenze e le loro implicazioni sull'occupazione, i programmi d'investimento e le loro implicazioni sull'occupazione, sulle modifiche dell'organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione e sull'andamento complessivo degli orari di lavoro. In presenza di significativi processi di ristrutturazione e/o innovazioni tecnologiche, o crisi di commesse che comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti e/o unità produttive, le parti valuteranno, nel rispetto delle compatibilità economiche, prima della loro realizzazione, le opportunità offerte dal CCNL e dalla legislazione vigente per la ricerca di soluzioni alternative che contengano o eliminino le conseguenze sui dipendenti. Comunque, su richiesta delle RSA, o delle RSU, con l'eventuale assistenza delle rispettive Organizzazioni territoriali delle OOSS firmatarie del presente contratto, le parti potranno scambiarsi le informazioni ritenute congiuntamente utili in caso di: - processi di ristrutturazione, riconversione, innovazioni tecnologiche, crisi di commesse che comportino riduzione, spostamenti, di reparti, unità produttive o d'azienda; chiusure - definizione del "premio per obiettivi". Allegato 2 FORMAZIONE Le parti ritengono congiuntamente che: - la formazione debba rivestire un ruolo strategico nella valorizzazione professionale delle risorse umane, tenuto anche conto delle sempre più rapide evoluzioni tecnologiche, nonché della specificità del processo produttivo delle aziende contoterziste; - la ricerca di un sempre più alto livello di qualità richiesto dal mercato anche a causa della concorrenza della aziende estere e di quelle italiane delocalizzate all'estero sia fra gli elementi fondamentali per dare competitività aziende contoterziste. duratura all'intero sistema delle Per il raggiungimento di tali obiettivi è indispensabile che la formazione, al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dalle esperienze lavorative: consenta di acquisire professionalità specifiche, adeguate alle innovazioni tecnologiche, organizzative di processo e di prodotto; - sia sufficiente e adeguata in materia di salute e di sicurezza sui posti di lavoro; - consenta una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori; - faciliti il reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza. Pertanto, le parti nazionali si adopereranno per promuovere la nascita di un quadro legislativo che concretizzi un sistema integrato di formazione, che coinvolga gli Organismi bilaterali di cui all'Accordo interconfederale 31.3.95. Le parti territoriali, verificati i bisogni formativi del settore, valuteranno l'opportunità di incentivare sperimentazioni di corsi di formazione specifici, anche attraverso il coinvolgimento degli Organismi bilaterali di cui all'Accordo interconfederale 31.3.95 attraverso l'utilizzo: - di nuove forme di articolazione e distribuzione di tutti gli istituti contrattuali relativi all'orario di lavoro; - delle risorse previste dai Fondi comunitari e dall'attuale legislazione. Dell'attuazione di tali corsi, che terranno conto delle professionalità esistenti, verranno informate le RSA, o le RSU, delle OOSS stipulanti il presente contratto. Allegato 3 PREVIDENZA COMPLEMENTARE Premesso: - che la normativa sui Fondi pensione è entrata in vigore e sono stati emanati i relativi decreti di attuazione; - che s'intende contribuire all'ottenimento di un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale pubblico; - che sarà formulato un accordo nazionale tra le parti stipulanti il presente contratto, per l'istituzione di un Fondo di previdenza complementare per il comparto sub-fornitura. Le parti concordano: (1) di aderire come parti istitutive alla costituzione di Fondo pensione complementare nazionale per il comparto sub-fornitura; un (2) che la contribuzione per la costituzione del suddetto Fondo sarà determinata da apposito regolamento redatto a cura delle parti stipulanti il presente CCNL; che la costituzione del Fondo Previdenza avverrà entro 24 mesi dalla stipula del presente CCNL. Allegato 4 ENTI BILATERALI Nel quadro di relazioni sindacali coerenti sia con gli obiettivi di sviluppo e qualificazione produttiva e occupazionale delle imprese subfornitrici, sia con la struttura contrattuale definita nel presente accordo, le parti convengono di dover costituire un sistema di Enti bilaterali paritetici articolato su 2 livelli, nazionale (obbligatorio) e regionale (facoltativo). Tale sistema di Enti bilaterali, essendo parte integrante della struttura contrattuale prevista dal presente accordo, è obbligatorio per le parti contraenti. Esso è finalizzato all'erogazione di prestazioni e di servizi per le imprese e i lavoratori di comune utilità per entrambe le parti, in un quadro di trasparenza di metodi e intenti, ed è inteso a valorizzare le opportunità derivanti dall'autonomia e originalità del modello di relazioni sindacali del comparto sub fornitura. All'interno dell'Ente bilaterale si collocano i vari Fondi, promossi dalla presente contrattazione di categoria, che rappresentano gli strumenti economico-finanziari per l'adempimento di obblighi contrattualmente previsti, che non possono essere adempiuti se non attraverso i Fondi stessi. Pertanto, all'Ente bilaterale devono associarsi i Fondi indicati dalle parti firmatarie il presente accordo la cui utilizzazione è contrattualmente obbligatoria. I Fondi derivano la loro specifica funzione da accordi sindacali, di categoria, che stabiliscono degli obblighi che per le loro caratteristiche e/o finalità ne richiedono necessariamente l'istituzione ai fini della raccolta delle relative risorse economiche e dell'erogazione delle corrispondenti prestazioni; pertanto, i Fondi non sono, in nessun caso, sede di trattativa o di confronto tra le parti. A tal fine, le parti s'impegnano a costituire il Fondo bilaterale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale e il Fondo per la rappresentanza sindacale, ai sensi e secondo le modalità e le forme di gestione rispettivamente essi indicati da apposito accordo da sottoscrivere. per Possono convenzionarsi con l'Ente bilaterale, al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali per realizzare il massimo di efficienza e di economia, quei Fondi ai quali gli imprenditori potranno aderire volontariamente, esterni all'Ente bilaterale, per i quali esiste una possibilità di opzione circa la loro utilizzazione. Questi Fondi sono infatti costituiti al fine di mutualizzare gli oneri derivanti da obblighi contrattuali che possono essere adempiuti sia attraverso il Fondo che tramite l'erogazione diretta ai singoli lavoratori da parte dell'imprenditore. Ogni Fondo ha propria individualità, autonomia giuridica e gestionale. La composizione degli Organismi e le modalità di funzionamento sono decise dalle parti sindacali che hanno stipulato l'accordo stesso e hanno istituito il Fondo. Le parti contraenti l'accordo istitutivo dell'ente o del Fondo, nell'ambito delle proprie competenze, possono delegare al Fondo stesso ovvero all'ente attività propedeutiche alle prestazioni, qualora ciò sia espressamente previsto da accordi o contratti. Gli Enti bilaterali, su mandato delle parti contraenti l'accordo istitutivo dell'ente stesso, possono attivare Commissioni per l'esame di specifici argomenti (quale ad esempio l'ambiente) e predisporre i dati acquisiti tramite l'attività dei singoli Fondi, anche in rapporto con le fonti esterne. L'Ente bilaterale sarà costituito a livello nazionale e dalle parti firmatarie il presente accordo. Il e sistema di Enti bilaterali sarà realizzato in regionale maniera piena generalizzata a livello regionale. L'Ente bilaterale nazionale vedrà al suo interno solo quei Fondi relativi a prestazioni che richiedano o rendano opportuno tale livello. Inoltre l'Ente bilaterale potrà certificare l'avvenuto versamento ad ogni singolo Fondo. Potranno essere realizzati terminali operativi dell'Ente bilaterale a livello territoriale, laddove le esigenze di funzionalità lo rendano necessario. Allegato 5 Protocollo d'intesa. PARTI STIPULANTI - Premesso che il risanamento economico e finanziario del Paese presuppone un impegno generale per il contenimento dell'inflazione, per la riduzione del deficit pubblico, per la qualificazione dei servizi pubblici, per la valorizzazione e il potenziamento dell'apparato produttivo e dei livelli occupazionali; - posto che per recuperare la vitalità e la competitività del sistema del comparto sub fornitura, deve essere impostata e attuata un'adeguata politica di sostegno attraverso iniziative in campo economico, occupazionale e sociale capaci di esaltarne e rafforzarne il ruolo sui mercati interno e internazionale; - in conformità e coerenza con il modello di contrattazione che si fonda sul pieno riconoscimento della titolarità sindacale e dell'autonomia negoziale del comparto sub-fornitura, in funzione della sua specificità e della sua importanza nell'ambito del sistema economico e occupazionale italiano; convengono di istituire, nell'ambito delle relazioni sindacali, un sistema permanente di confronto sui temi di politica economica generale che interessano e coinvolgono direttamente e specificamente l'intero settore delle imprese sub-fornitrici. In tale quadro le parti concordano di avviare immediatamente il confronto sulle tematiche di seguito indicate e valutate come prioritarie e urgenti. 1. Politica dello sviluppo. Le parti s'impegnano a un confronto per individuare interventi congiunti in materia di politica industriale, specificatamente indirizzati al consolidamento e allo sviluppo del tessuto produttivo in cui operano l'imprenditoria della sub-fornitura, da sottoporre a Governo e Parlamento. In tale ambito si collocano le azioni e gli interventi per la crescita economica e occupazionale dello stesso settore, in particolar modo delle piccole del Mezzogiorno. Allo scopo di realizzare un quadro conoscitivo di supporto alle iniziative, anche legislative, finalizzate alla realizzazione di una politica congiunta per lo sviluppo del comparto, le parti ritengono altresì prioritaria la riforma delle rilevazioni ISTAT, affinché siano tarate sulle effettive dinamiche economiche e occupazionali del comparto sub-fornitura. Nell'ambito del confronto permanente per la politica dello sviluppo si colloca altresì l'impegno delle parti ad esaminare interventi a sostegno e qualificazione delle professionalità e per il riconoscimento dell'efficacia costitutiva delle deliberazioni delle CPA. Tali interventi di sostegno risultano tanto più necessari, alla luce della ormai avvenuta integrazione dei mercati comunitari: al riguardo, le parti s'impegnano affinché, nell'ambito dell'attuazione del dialogo sociale europeo, il comparto sub-fornitura, possa svolgere, a pieno titolo, il ruolo di partner attivo nella individuazione delle politiche legislative e contrattuali. 2. Politica creditizia. Le parti rilevano che l'attuale pesante stretta creditizia e l'elevato costo del denaro penalizzano soprattutto le piccole imprese, rischiando di soffocarne l'attività operativa e le possibilità di sviluppo. Appare perciò indispensabile e indifferibile ricostituire un'adeguata offerta di credito e una contestuale riduzione dei tassi d'interesse al fine di ricondurre il costo del denaro a livelli fisiologici per il mondo produttivo. 3. Politica occupazionale. Constatato, con grande preoccupazione, che la crisi del sistema produttivo italiano colpisce, in modo assai più grave che nel passato, le imprese che operano in regime di sub-fornitura, mettendo in pericolo la sopravvivenza economica e i livelli occupazionali di migliaia e migliaia di imprese e di lavoratori dipendenti, le parti ritengono indispensabile e urgente sviluppare un'azione comune per sollecitare l'adozione da parte del Governo di provvedimenti e misure idonee a salvaguardare la vitalità delle imprese e la tenuta dell'occupazione del settore. A tal fine le parti concordano di sviluppare congiuntamente ogni azione che consenta al comparto di sub-fornitura, di partecipare, a pieno titolo e con progetti specifici, alle iniziative che Governo e Parlamento si apprestano ad adottare a sostegno dell'occupazione. 4. Politica fiscale. Le parti individuano nella lotta all'evasione e alla elusione fiscale uno degli impegni prioritari da sviluppare congiuntamente per garantire l'equità fiscale nell'intero sistema e a difesa del ruolo economico e delle capacità imprenditoriali. Ciò premesso, le parti convengono di istituire un tavolo di confronto sui temi di politica fiscale e tributaria. permanente Le parti ritengono altresì necessari lo snellimento e la semplificazione dei numerosissimi obblighi formali e procedurali attualmente carico dell'impresa minore. a 5. Lotta all'abusivismo. Premesso che il fenomeno dell'abusivismo professionale e del lavoro "nero" e irregolare crea inaccettabili condizioni di concorrenza sleale e di evasione fiscale, contributiva e contrattuale, le parti dichiarano il proprio impegno per la promozione e lo sviluppo di azioni e iniziative comuni, sia a livello legislativo che amministrativo, contro l'abusivismo imprenditoriale e tutte le forme di lavoro "nero". 6. Efficacia generale degli accordi. Le parti convengono sulla necessità di pervenire a un sistema di relazioni sindacali fondato sull'efficacia generale dei contratti e degli accordi sottoscritti. In questo quadro, le parti s'impegnano ad operare congiuntamente affinché vengano assunti nelle sedi istituzionali provvedimenti, anche parziali, in tale direzione. Nello spirito di quanto sopra concordato, le parti convengono che le decisioni in sede istituzionale che coinvolgano direttamente il comparto sub-fornitura debbano essere assunte previa consultazione delle rappresentanze sindacali dello stesso comparto. Le parti stabiliscono di effettuare, ai massimi livelli di rappresentanza, verifiche semestrali dello stato di attuazione del presente Protocollo e dell'andamento generale del comparto. Allegato 6 Accordo applicativo del Decreto legislativo n. 626/94. Parte I - ORGANISMI PARITETICI 1. Organismi paritetici territoriali. 1.1. A livello territoriale sono costituiti, entro 6 mesi dalla firma del presente accordo, ai sensi dell'art. 20, D.lgs. n. 626/94, specifici Organismi paritetici tra le Associazioni dei datori di lavoro e le OOSS firmatarie del presente accordo, con le modalità che saranno stabilite. Parte II - RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 2. Rappresentante territoriale per la sicurezza (RTS) (imprese fino a 15 dipendenti). 2.1. Vengono istituiti, per le imprese fino a 15 dipendenti, i RTS, formalizzati dalle OOSS stipulanti il presente accordo, secondo le modalità che saranno stabilite entro 6 mesi dalla firma del contratto. Nell'ambito territoriale, i RTS potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese interessate. In coerenza con le disposizioni legislative vigenti, gli apprendisti e i lavoratori assunti con CFL non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti. 3. Rappresentante aziendale per la sicurezza (RAS) (imprese fino a 15 dipendenti). 3.1. Le parti firmatarie del presente accordo, nel ribadire che il sistema di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata, concordano che nelle imprese fino 15 dipendenti potrà essere individuato un RAS. a 3.2. Le modalità di elezione o designazione, nonché le condizioni necessarie per l'esercizio della funzione, nel rispetto dei principi e nell'ambito delle sedi bilaterali previste dal presente accordo, verranno definite dalle Organizzazioni nazionali di categoria delle parti firmatarie. 4. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 5 dipendenti). 4.1. Nelle imprese con più di 15 dipendenti il RAS è eletto dai lavoratori nell'ambito delle RSA. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori loro interno. al 4.2. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro, nominativo eletto. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva. La durata dell'incarico è di 3 anni. 4.3. a Le modalità non previste ai punti precedenti verranno concordate livello regionale su iniziativa delle OOSS, in assenza di rappresentanze sindacali elettive in azienda, costituite in base ad intese a qualunque livello stipulate tra le parti firmatarie il presente accordo. Qualora le parti firmatarie il presente accordo dovessero stipulare un'intesa relativa alle RSA per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, il presente accordo verrà armonizzato alla nuova normativa. 4.4. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, al RAS vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 20 ore annue. L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnicoproduttivoorganizzative dell'impresa. Non vengono imputate a tale monte-ore le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, lett. b), c), d), g), i), l). Il monte-ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati. 4.5. In applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. e) e f), D.lgs. n. 626/94, al RAS verranno fornite, anche su sua richiesta le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico. Il RAS può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il RAS è tenuto a fame un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale. Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RAS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RAS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il RAS, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RAS. Il RAS, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa. 4.6. In applicazione all'art. 11, D.lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto. Il RAS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale. Parte III - FORMAZIONE 7. Formazione per i Rappresentanti territoriali per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti). 7.1. Per i RTS, gli Organismi paritetici regionali specificano i programmi di formazione di cui agli artt. 18 comma 7, e 22 commi 4 e 7, D.lgs. n. 626/94. Tale formazione è finanziata da una quota, definita a livello regionale, secondo i piani formativi decisi dalle parti regionali. La quota suddetta rientra, con contabilità separata, tra le risorse che alimentano il Fondo per la formazione, costituito in seno all'Ente bilaterale regionale. Le Regioni con un limitato fabbisogno formativo riguardante la rappresentanza alla sicurezza possono aderire a programmi interregionali. 7.2. Formazione dei Rappresentanti aziendali per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti). Il RAS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 626/94. La formazione dei RAS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore; tale programma deve comprendere: - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia d'igiene e sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie di comunicazione. sulla valutazione del rischio; metodologie minime Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoria può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica) con riferimento a specificità dei propri comparti. Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un'integrazione della formazione. Allegato 7 BOZZA DI STATUTO DELL'ENTE BILATERALE Art. 1 - Costituzione. A norma degli art. 36 delle Organizzazioni nazionali FENAS, e ss. CC è costituita, FEDERTERZIARIO, a iniziativa FEDERTERZIARIO SUD, CONFIMPRESA e delle Confederazioni Nazionali dei sindacati dei lavoratori FESICA-CONFSAL, un'Associazione nazionale denominata "Ente Bilaterale Autonomo Nazionale della Sub-Fornitura (EBAN-SUBFORN), di seguito per brevità indicata come Ente. Art. 2 - Sede e durata. L'Ente ha sede nel Comune di Roma e ha durata indeterminata nel tempo, salvo scioglimento anticipato di cui all'art. 25. Qualsiasi variazione di sede nello stesso Comune non comporta modifiche ai patti sociali. Qualora se ne presenti l'opportunità potranno essere istituiti, mediante apposita regolamentazione, recapiti operativi dell'Ente nel territorio nazionale, rispettivamente per ciascuna categoria di fruitori di cui all'art. 6 che segue, presso le sedi decentrate delle parti di cui all'art. 1. Previo consenso di tutte le parti costituenti di cui all'art. 1 potranno altresì essere istituite articolazioni territoriali dell'Ente. Art. 3 - Scopi e finalità. L'Ente non ha fini di lucro e ha lo scopo di rendere operative intese, tra le parti costituenti di cui all'art. 1, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro: dei lavoratori dipendenti dalle piccole imprese, delle imprese artigiane; delle piccole imprese e degli imprenditori artigiani e dei loro familiari collaboratori, e si propone: (a) il favorire nel territorio nazionale e nelle Regioni lo sviluppo dell'artigianato, delle piccole imprese e del lavoro dipendente promovendo idonee strutture operative; (b) promuovere e realizzare l'erogazione di prestazione di servizi anche mutualistici e previdenziali per i titolari artigiani e delle piccole imprese aderenti, di cui al successivo art. 6, dei dei familiari collaboratori, nonché dei loro lavoratori in attuazione degli accordi tra le parti di cui all'art. 1; loro soci, dipendenti, (c) erogare provvidenze nei limiti delle proprie disponibilità e così come stabilito dagli accordi interconfederali, dai CCNL, dalle eventuali disposizioni di legge alle imprese aventi diritto ai sensi del successivo art. 6 al fine di sostenere il reddito dei lavoratori delle imprese medesime interessate da: - sospensioni temporanee dell'attività; - riduzione d'orario a seguito di contratti di solidarietà e/o sospensioni temporanee dell'attività, in caso di crisi congiunturali e secondo la legge vigente; (d) la raccolta e la gestione così come previsto accordi interconfederali dei contributi dovuti alle imprese di cui successivo art. 6 per l'assistenza contrattuale fornita dalle Organizzazioni fondatrici del presente ente; (e) favorire un efficace sistema di formazione, e aggiornamento professionale anche mediante: dagli al orientamento - convenzioni con le istituzioni ed enti competenti per la realizzazione e le attività formative; - collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, per la promozione delle attività formative, anche per quanto attiene la destinazione delle risorse più coerente con le reali esigenze delle imprese artigiane delle piccole imprese e dei loro lavoratori e con la finalità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; - lo studio e la predisposizione di sistemi di valutazione delle attività dei CFL; - la raccolta delle risorse necessarie alla formazione teorica di primo inserimento; - la produzione di materiale didattico di uso comune nelle diverse regioni e province, in collaborazione con le strutture regionali degli enti di formazione promossi o indicati dai soci fondatori; - la gestione dei corsi di formazione professionale anche mediante le strutture regionali dai soci fondatori; degli enti di formazione promossi o indicati (f) la raccolta e la riscossione, in quanto ente delegato, delle ritenute operate dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese al proprio personale dipendente in base alle deleghe sindacali; (g) la realizzazione di iniziative concentrate tra le parti costituenti di cui all'art. 1 con lo Stato, gli Enti Regione, altri enti pubblici sub regionali e soggetti privati; (h) la partecipazione alle politiche regionali, nazionali e comunitarie, la ricerca dei fabbisogni formativi, la progettazione e/o attuazione di modelli formativi e di impiego anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati; (i) la raccolta delle risorse e la loro gestione per l'attuazione degli scopi e finalità del presente articolo avendo cura di separare contabilmente le gestioni relative alle iniziative rientranti nei precedenti punti: c), d), e), f); (j) la rappresentanza dei soci fondatori nei altri interlocutori istituzionali per ciò che riguarda delle norme interconfederali richiamate in precedenza; confronti di l'applicazione (k) la valorizzazione e il consolidamento in tutti gli ambiti significativi della specificità delle relazioni sindacali nell'artigianato e nelle piccole imprese e le relative esperienze di gestione bilaterale; (l) la promozione di indagini e ricerche attraverso l'attivazione un Osservatorio nazionale e regionale; di (m) l'organizzazione e la promozione di tutte le iniziative utili o necessarie all'applicazione degli accordi interconfederali sopra richiamati e loro successive modificazioni o integrazioni, dei CCNL, e delle norme di legge. L'ente inoltre potrà svolgere attività connesse o complementari e comunque strumentali per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti entro i limiti previsti dalla legge per il mantenimento della qualifica di ente non commerciale, soprattutto ai fini fiscali. L'attuazione degli scopi sopra definiti e comunque di tutte le attività dell'ente viene demandata a un regolamento che sarà predisposto dal Consiglio d'amministrazione che lo utilizzerà in via provvisoria sino alla convocazione dell'assemblea che provvederà ad approvarlo e costituirà parte integrante del presente statuto. Art. 4 - Tipologia di servizi e prestazioni. L'Ente eroga prestazioni e servizi a 3 livelli: - 1° livello, intercategoriale per prestazioni e servizi comuni, derivanti da accordi collettivi, a tutte le imprese e i lavoratori iscritti di cui all'art. 6, secondo quanto previsto nell'emanando regolamento; - 2° livello di categoria, per prestazioni e servizi prescelti dalle clausole contrattuali collettive tra quelli disciplinati nell'emanando regolamento; - 3° livello volontario individuale per servizi o prestazioni scelte liberamente dalle singole imprese e dai singoli lavoratori tra i servizi offerti dall'Ente e disciplinati nell'emanando regolamento. L'erogazione delle prestazioni avverrà con le modalità e le misure stabilite nell'emanando regolamento. Art. 5 - Soci. Sono soci fondatori dell'Ente: - le Organizzazioni nazionali FEDETRERZIARIO, FEDERTERZIARIO SUD, FENAS, CONFIMPRESA; - le Confederazioni Sindacali FESICA-CONFSAL; che manterranno anche in futuro la qualifica di "soci fondatori", anche se fusi tra loro e con denominazione variata. Art. 6 - Iscritti fruitori dei servizi dell'Ente. Sono iscritti alle gestioni dei servizi dell'Ente le piccole imprese, le imprese artigiane, anche in forma cooperativa, e i consorzi artigiani e i lavoratori dipendenti dagli stessi con esclusione dei lavoratori a domicilio, nonché le imprese associate ai soci di cui all'art. 5, per i casi previsti dal regolamento. L'iscrizione dei singoli dipendenti e delle singole imprese può essere mantenuta, anche in assenza della condizione di cui al comma precedente, per le prestazioni o i servizi di 3° livello di cui all'art. 4. Art. 7 - Cessazione dell'iscrizione. L'iscrizione all'Ente cessa con: (a) lo scioglimento, la liquidazione, o per qualsiasi causa dell'Ente medesimo; comunque la cessazione (b) su indicazione in tal senso del contratto o accordo collettivo di categoria limitatamente alle prestazioni di 2° livello per le imprese e i lavoratori della categoria interessata; (c) negli altri casi previsti dal regolamento; (d) nel caso di cessazione dell'impresa. In caso di cessazione dell'iscrizione, gli iscritti non avranno diritto ad alcun rimborso per quote associative e/o contributi versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall'adesione all'Ente. Art. 8 - Entrate. Per gli scopi di cui all'art. 3 in relazione ai diversi livelli di prestazioni e servizi di cui all'art. 4 si provvede: con il contributo a carico delle imprese e dei lavoratori previsto dagli accordi interconfederali nazionali, dai CCNL e dalla legge; con i contributi a carico delle imprese e dei lavoratori previsti nei singoli accordi o contratti di categoria; con i proventi nazionali/regionali relativi alla formazione professionale e al mercato del lavoro; nonché con ogni altro provento che a qualsiasi titolo venga attribuito da qualsiasi soggetto pubblico/privato per il perseguimento degli scopi sociali; con la contribuzione volontaria di lavoratori e imprese relativamente a prestazioni e servizi di 3° livello ex art. 4. Possono essere attribuiti altresì all'Ente compiti di raccolta di quote di servizio o quote associative di categoria e speciali quote aggiuntive dovute dalle imprese non aderenti alle Organizzazioni di cui all'art. 1 e attribuite a queste ultime per l'attività di rappresentanza da esse svolta. L'entità di tali quote aggiuntive sarà fissata nel regolamento esecutivo approvato dal Consiglio direttivo. Le modalità di versamento, la relativa gestione e contabilizzazione, nonché le erogazioni delle prestazioni e dei servizi, sono disciplinate dall'emanando regolamento con apposite norme. Art. 9 - Organi dell'Ente bilaterale. Sono organi dell'Ente: - l'Assemblea dei soci; il Consiglio di amministrazione; i Comitati di coordinamento dei Fondi; il presidente; - il vicepresidente; - il Collegio sindacale. Tutte le cariche sono gratuite salvo diverse disposizioni da norme di legge o dalla volontà delle parti. stabilite Art. 10 - Assemblea. L'assemblea è costituita dai soci fondatori ed è composta di 20 membri nominati per metà dalle OOSS dei lavoratori e per metà dalle Organizzazioni datoriali stipulanti nel seguente modo: 5 membri nominati da FEDERTERZIARIO, 3 membri nominati da FEDERTERZIARIO SUD, 2 membri nominati dalla FENAS e 2 membri nominati da CONFIMPRESA. I membri dell'Assemblea durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. Alla scadenza mantengono il pieno esercizio delle funzioni fino a quando le Organizzazioni interessate non abbiano comunicato all'Ente con lettera raccomandata i nominativi dei nuovi membri. I membri dell'Assemblea possono essere sostituiti dalle Organizzazioni di appartenenza in qualsiasi momento. Il membro nominato in sostituzione di un altro cessa dalla carica insieme agli altri membri dell'Assemblea. Anche eventuali sostituzioni dei membri nel corso del loro mandato devono essere comunicate dalle Organizzazioni interessate all'Ente con lettera raccomandata. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio d'amministrazione 1 volta l'anno, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei componenti l'assemblea stessa o il Collegio sindacale. La convocazione si effettua mediante avviso contenente indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea è fatta dalla Segreteria dell'Ente mediante avviso scritto da recapitarsi, con lettera ordinaria, fax, o altro mezzo ritenuto opportuno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione al domicilio eletto da ciascun membro, nonché mediante affissione all'albo sociale presso la sede dell'Ente. In caso d'urgenza il termine di convocazione sarà ridotto a 48 ore. L'Assemblea potrà tenersi o presso la sede sociale o altrove. L'Assemblea ordinaria delibera: (a) sulla relazione del Consiglio d'amministrazione relativa all'attività svolta dall'Ente; (b) sull'approvazione dei bilanci preventivi e consultivi; (c) sulla nomina dei componenti del Consiglio d'amministrazione dei componenti dei Comitati di coordinamento; e (d) sulla nomina del Collegio sindacale e fissazione del relativo compenso; sull'eventuale compenso ai componenti del Consiglio d'amministrazione e dei Comitati di coordinamento; (e) sugli argomenti proposti dal Consiglio d'amministrazione da coloro che ne hanno richiesta la convocazione. ovvero Le deliberazioni sono prese: - a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto in caso di composizione paritetica dei rappresentanti delle Organizzazioni datoriali e delle OOSS dei lavoratori; - all'unanimità qualora i presenti alla riunione dell'Assemblea non rappresentino pariteticamente le 2 parti, Organizzazioni datoriali e OOSS dei lavoratori. L'unanimità deve essere richiesta da un membro nel corso della seduta in questione; nel caso di mancata richiesta si delibera a maggioranza. Ove per effetto delle disposizioni di cui al comma che precede la delibera sull'argomento all'Odg non possa essere presa, la delibera verrà rinviata a una successiva riunione dell'Assemblea. Qualora anche in questa seconda riunione ci si trovi nella impossibilità di deliberare, la materia verrà demandata alle parti di cui all'art. 1. L'Assemblea ordinaria è valida se in 1a convocazione sono presenti almeno la metà più 1 dei componenti. In 2a convocazione l'Assemblea, che può tenersi dopo almeno 12 ore dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei componenti. Ciascun componente dell'Assemblea può farsi delegare da altro componente mediante delega scritta; ogni delegato non può rappresentare 2 componenti. più di L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, ogni qualvolta il Consiglio d'amministrazione lo ritenga opportuno. Essa delibera: (a) sulle modifiche dello Statuto; (b) sull'eventuale scioglimento dell'Ente. L'Assemblea è dal vicepresidente, nominata dall'Assemblea. presieduta in mancanza dal presidente di e, entrambi da in mancanza, persona L'Assemblea straordinaria in 1a convocazione è valida se sono presenti i 2/3 dei componenti; in 2a convocazione che può tenersi dopo almeno 12 ore dalla prima se sono presenti la metà più 1 dei componenti. Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza dei voti, salvo la delibera di scioglimento dell'Ente, per cui occorre in ogni caso il voto favorevole di 3/4 degli aventi diritto. Art. 11 - Consiglio di Amministrazione dell'Ente. L'Ente è retto da un Consiglio d'amministrazione costituito: (a) da 6 rappresentanti delle Organizzazioni datoriali, di cui all'art. 1; (b) da 6 rappresentanti delle OOSS di cui all'art. 1. I membri di estrazione datoriale sono nominati: n. 3 tra gli Associati o designati FEDERTERZIARIO-FEDERTERZIARIO SUD, n. 2 tra gli Associati o designati FENAS, n. 1 tra gli Associati o designati CONFIMPRESA. I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. Possono essere sostituiti dalle Organizzazioni di appartenenza in qualsiasi momento. Il membro nominato in sostituzione di altro cessa dalla carica insieme agli altri membri del Consiglio. Le eventuali sostituzioni dei membri nel corso del loro mandato devono essere comunicate dalle Organizzazioni interessate all'Ente con lettera raccomandata. Il Consiglio d'amministrazione si riunisce di norma ogni semestre, oppure ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 1/4 dei membri del Consiglio o la riunione sia stata richiesta dal presidente o dal vicepresidente dell'Ente o dal presidente del Collegio dei Sindaci, nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta. La convocazione del Consiglio è fatta dalla Segreteria dell'Ente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione al domicilio eletto da ciascun membro. In caso d'urgenza il termine di convocazione sarà ridotto a 48 ore. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. Il direttore dell'Ente, se nominato, assiste alla riunione del Consiglio e adempie alle funzioni di segretario senza diritto di voto. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria presenza della metà più 1 dei membri. Le deliberazioni sono prese: la - a maggioranza assoluta dei voti presenti in caso di composizione paritetica dei voti esprimibili dai rappresentanti delle Organizzazioni datoriali e delle OOSS dei lavoratori; - a maggioranza dei 3/4 dei presenti qualora i voti presenti alla riunione non rappresentino pariteticamente le due parti, Organizzazioni datoriali e OOSS dei lavoratori. Ove per effetto delle disposizioni di cui al comma che precede la delibera sull'argomento all'Odg non possa essere presa, la materia verrà demandata alle parti di cui all'art. 1. Art. 12 - Compiti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio d'amministrazione - elegge al suo interno il presidente dell'Ente nella persona di un rappresentante designato dalle Organizzazioni datoriali e il vicepresidente nella persona di un rappresentante designato dalle OOSS dei lavoratori; - nomina il direttore dell'Ente; - promuove gli atti e i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il corretto funzionamento dell'Ente; - provvede alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente e delle relative note esplicative; - provvede alla compilazione del regolamento esecutivo interno dell'Ente; - assume e licenzia eventuale personale dell'Ente fissandone il relativo trattamento economico; - istituisce i Comitati di coordinamento dei Fondi, ne coordina il funzionamento e cura l'esecuzione delle delibere dei Comitati stessi per le gestioni e i servizi categoriali; - sottopone ai Comitati di coordinamento dei Fondi iniziative e progetti sulle gestioni e sui servizi categoriali che consentano il massimo sviluppo di sinergie e di produttività categoriale e intercategoriale delle risorse raccolte; - delibera l'impostazione delle gestione e dei servizi e le modalità di erogazione degli stessi; - conosce e dirime i reclami presentati dalle aziende e dai lavoratori iscritti all'Ente in merito alle contribuzioni ed erogazioni dei servizi e delle gestioni; - provvede all'attività necessaria per l'istituzione eventuali recapiti di cui al comma 2, art. 2, che precede. degli Art. 13 - Presidente. Il presidente, che è anche presidente dell'Ente bilaterale, eletto tra i rappresentanti delle Organizzazioni datoriali, dura in carica 5 anni e può essere riconfermato, salva la facoltà di sostituzione contemplata nelle norme precedenti. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente anche in giudizio e a lui spetta rappresentare l'Ente di fronte ai terzi. Sovrintende all'applicazione del presente Statuto e dell'emanando regolamento; promuove, di concerto con il vicepresidente, le convocazioni del Consiglio d'amministrazione e ne presiede le riunioni, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal vicepresidente. Art. 14 - Vicepresidente. Il vicepresidente dura in carica 5 anni e può essere riconfermato, salva la facoltà di sostituzione contemplata nelle norme precedenti. Spetta al vicepresidente: - sovrintendere, di concerto con il presidente, del presente Statuto e dell'emanando regolamento; - coadiuvare presente Statuto; all'applicazione il presidente in quegli atti a lui demandati dal - sostituire il presidente in quegli atti e in quelle funzioni che possono essere da questo delegate in via temporanea o permanente. Art. 15 - Comitati di coordinamento dei Fondi. I Comitati sono istituiti con delibera del Consiglio d'amministrazione e hanno struttura paritetica. Le modalità di coordinamento e di funzionamento dei Comitati sono definite dal Consiglio d'amministrazione. I Comitati cureranno gli aspetti tecnici in ordine alle materie attinenti agli scopi dei Fondi, e svolgono funzioni di istruttoria e di proposta nei confronti del Consiglio d'amministrazione. Art. 16 - Verbalizzazione. Le delibere dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e del Consiglio d'amministrazione dovranno risultare da verbali redatti da un segretario nominato anche tra persone estranee agli Organi dell'Ente. I comitati di coordinamento dei Fondi provvederanno a redigere i verbali delle proprie riunioni. Art. 17 - Collegio dei sindaci. Il Collegio dei sindaci è composto di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea. Il presidente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti. I sindaci durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati; in caso d'impedimento vengono sostituiti dai supplenti. I diritti, i poteri, i doveri, la responsabilità dei sindaci e l'attività del Collegio sono regolati dagli artt. 2397 e ss. CC. I sindaci devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo. Spetta in particolare al Collegio sindacale controllare la corrispondenza dell'attività gestionale agli scopi statutari e la regolarità contabile e amministrativa delle registrazioni dell'Ente. Il Collegio sindacale si riunisce ordinariamente almeno 1 volta l'anno e ogniqualvolta il presidente del Collegio lo ritenga necessario o quando uno dei sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna necessità di procedura. Tutte le riunioni e le risultanze degli accertamenti eseguiti dovranno risultare dal libro dei verbali delle adunanze del Collegio. Art. 18 - Direttore. Il direttore è nominato dal Consiglio d'amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d'amministrazione stesso scelto in una rosa di 5 nomi indicati di comune accordo dalle parti di cui all'art. 1. Il Direttore ha il compito di: - organizzare e controllare i servizi predisposti in base al regolamento; attuare operativamente le singole deliberazioni dei di categoria, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo; - riferire ogniqualvolta ai Comitati di categoria, Consiglio ne sia richiesto al Consiglio o lo reputi direttivo e Comitati opportuno al d'amministrazione tutte le notizie relative e delle singole gestioni o servizi; all'andamento dell'Ente - adempiere tutti i compiti che allo stesso competono in base al presente statuto e regolamento allegato e al regolamento interno di esecuzione approvato dal Consiglio direttivo. Al Direttore sono direttamente subordinati i dipendenti dell'Ente. Art. 19 - Patrimonio e gestione finanziaria. Le disponibilità dell'Ente sono costituite dai contributi via via versati dagli iscritti ai sensi dell'art. 8 e dagli altri proventi ivi previsti dagli interessi attivi sulle predette somme e dai frutti dell'attività di gestione, da realizzarsi per alcune gestioni o servizi, ai sensi dell'emanando regolamento, mediante convenzione con primarie società di assicurazione e/o di gestione finanziaria, via via diminuiti delle erogazioni per prestazioni effettuate dall'Ente, ai sensi dell'allegato regolamento, e delle spese di gestione e amministrazione. Fanno parte delle disponibilità anche eventuali entrate per ritardati versamenti, nelle misure che saranno stabilite dal Consiglio direttivo nel regolamento di esecuzione approvato dallo stesso, e quant'altro incassato a titolo di lascito, donazione, sovvenzione da chiunque disposto in via continuativa o occasionale. Art. 20 - Esercizio sociale e bilancio. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere formato secondo le disposizioni civilistiche e fiscali previste dalla legge. Gli avanzi di gestione sono integralmente destinati ad incrementare il patrimonio dell'Ente per far fronte agli scopi sociali. È comunque vietata la distribuzione di utili ai soci. Art. 21 - Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori. Oltre che per le cause risultanti dalla legge, lo scioglimento anticipato dell'Ente è deliberato dal Consiglio d'amministrazione nei seguenti casi: (1) impossibilità di continuare a perseguire lo scopo sociale; (2) evoluzione del quadro normativo contrattuale che renda superata l'esistenza dell'Ente. Dopo la delibera di scioglimento il Consiglio d'amministrazione assume collegialmente i poteri del liquidatore. Estinte le passività verso i terzi e assegnate agli iscritti aventi diritto le prestazioni comunque dovute anche in ipotesi di liquidazione, il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a Enti o Associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Ente. Art. 22 - Clausola compromissoria. Tutte le controversie comunque relative all'interpretazione e applicazione del presente statuto dell'allegato regolamento sono deferite alla decisione di un Collegio arbitrale irrituale composto di 3 arbitri così nominati. Un membro nominato di comune accordo dalle Organizzazioni datoriali, di cui all'art. 1, un membro nominato di comune accordo dalle OOSS dei lavoratori di cui all'art. 1, il terzo membro con funzioni di presidente designato dagli altri due arbitri entro 30 giorni o, in difetto, su richiesta di una qualunque delle parti designato dal presidente del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 810 CPC, il quale provvede altresì alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla dell'altra parte. comunicazione ad essa della nomina dell'arbitro Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, come mandatari comuni delle parti amichevoli compositori, senza alcuna formalità di procedura, entro 90 giorni dall'ultima accettazione delle loro nomine. Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata alle parti. Le parti sono impegnate a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale. Art. 23 - Integrazioni e modifiche. Le parti s'impegnano sin d'ora ad apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente Statuto che dovessero rendersi in futuro utili o necessarie mediante patti parasociali concordati e sottoscritti da tutti i soci fondatori. Art. 24 - Regolamento. Entro 60 giorni dalla costituzione dell'Ente il Consiglio d'amministrazione redigerà il Regolamento che sarà subito utilizzato, previa regolare delibera del Consiglio stesso e, in seguito, approvato dall'Assemblea al momento dell'approvazione del primo bilancio. Art. 25 - Disposizioni generali. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e nell'allegato regolamento, si rinvia alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, ai protocolli sindacali che costituiscono parte integrante a tutti gli effetti del presente statuto, e alle eventuali successive modificazioni. þþþþ