VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE Contratto Collettivo Nazionale di

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VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE, PICCOLE INDUSTRIE E COOPERATIVE
SUB-FORNITRICI DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO E CALZATURIERO
3 luglio 2002
Il giorno 3 luglio 2002 alle ore 12, in Roma presso la Sede di
FESICACONFSAL in via R. Fiore 25, si sono riunite le Associazioni datoriali:
- Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro
autonomo,
della
Piccola
impresa
industriale,
commerciale
e
artigiana
(FEDERTERZIARIO) rappresentata dal Presidente nazionale Ruggiero Go;
- Federazione dell'Italia meridionale del Terziario, dei Servizi,
del
Lavoro
autonomo, della Piccola impresa industriale, commerciale
e
artigiana (FEDERTERZIARIO SUD) rappresentata dal Presidente
nazionale
Francesco Franco;
- Federazione Nazionale Aziende Sub-Fornitrici (FENAS) rappresentata
dal
Presidente nazionale Antonio Cucurachi;
- Confederazione Nazionale della Piccola e Media Impresa
(CONFIMPRESA)
rappresentata dal Direttore nazionale Alessio Lattuca
e
- Federazione dei Sindacati dell'Industria, Commercio e
Artigianato
(FESICA/CONFSAL) rappresentata dal Segretario generale Bruno Mariani.
Le parti come sopra costituite hanno sottoscritto il CCNL per i
dipendenti
delle imprese artigiane, piccole industrie e cooperative subfornitrici
del settore tessile abbigliamento e calzaturiero, allegato al
presente
verbale.
Parte GENERALE
Titolo I - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO
Art. 1 - Contratto.
Il presente contratto consta di:
- una parte generale (titoli I - II - III);
- due parti riguardanti operai intermedi/impiegati quadri (titoli IV V);
- una parte contenente: inquadramento, parte retributiva, incentivi
(titolo VI);
- una parte riguardante l'Ente bilaterale (titolo VII);
- una parte contenente gli allegati (titolo VIII).
Esso ha validità in tutto il territorio nazionale e
parti
stipulanti a farlo rispettare ai rispettivi associati.
impegna
le
Art. 2 - Categorie soggette all'efficacia del contratto.
Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle
imprese
artigiane, piccole industrie e cooperative sub-fornitrici del
settore
tessile-abbigliamento-calzaturiero compresi i seguenti comparti:
- tutto il tessile tradizionale (es.: lana, cotone, seta, tintostamperie,
tessili vari, ecc.);
- alta moda;
- lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo
ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola
e letto;
- lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo;
- lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni;
- lavorazione o confezione di pellicceria;
- lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo;
- bottoni;
- lavorazione e confezione di guanti;
- lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi
di abbigliamento (compresa la pellicceria su misura), del tessile,
del calzaturiero, del pellettiero, ecc.;
- modisterie; ricamo; merletti;
- riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio;
- rammendo;
- bomboniere in tessuto;
- borse con lavorazione all'uncinetto;
- retine per capelli;
- fiori artificiali;
- lavorazione e confezione arredi sacri;
-
scialli in genere, ventagli;
modelli in carta;
oggetti di cucito in genere;
lavanderie, stirerie e tintorie che eseguono operazioni di lavaggio,
stiratura e tintura dei tessuti, e dei manufatti prodotti dalle aziende
c/terziste;
- tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono
rientrare nella sfera delle attività su menzionate.
Dichiarazione a verbale.
Gli integrativi territoriali per i settori di cui sopra sono
assoggettati
alle norme di cui all'art. 8 del presente contratto.
Art. 3 - Inscindibilità - Disposizioni del contratto - Trattamento
di miglior favore.
Le disposizioni del presente contratto sono correlative e inscindibili
fra
loro e non ne è ammessa, pertanto, la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a
finanziamenti
agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per
la
formazione professionale da Enti pubblici nazionali o regionali o
dalla
UE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione
delle
norme del presente CCNL e delle leggi in materia di lavoro.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano che
con
il presente contatto non hanno inteso sostituire le condizioni
più
favorevoli praticate ai lavoratori in forza alla data di applicazione
che
restano a loro assegnate 'ad personam'.
In materia di usi le parti fanno riferimento all'art. 2078 CC.
Art. 4 - Reclami e controversie.
Per la composizione dei reclami e delle controversie di
carattere
individuale, ferma restando la possibilità di intervento del delegato
o,
qualora
questo non sia previsto, l'accordo diretto tra le
parti
interessate, in caso di mancato accordo, si ricorrerà, ad incontri
a
livello territoriale, per dirimere le controversie, all'Ente bilaterale.
Le controversie collettive per l'interpretazione
del
presente
contratto saranno deferite all'esame
Organizzazioni
nazionali stipulanti per la loro definizione.
e
l'applicazione
delle
Art. 5 - Esclusività di stampa.
Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle
parti
stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti.
È
vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva
autorizzazione.
Art. 6 - Decorrenza e durata.
Il presente contratto ha vigenza dal 1° luglio 2002 fino al 30 giugno
2006
per la parte normativa, mentre la parte economica sarà rinnovata ogni
2
anni a cura delle Organizzazioni stipulanti; per il periodo di
vacanza
contrattuale sarà riconosciuto un aumento dell'1% della paga base che
sarà
conglobato nella retribuzione che verrà fissata dal nuovo
accordo
economico.
Il presente contratto sarà tacitamente prorogato ove non sia disdetto
da
una delle parti contraenti a mezzo raccomandata r/r 6 mesi prima
della
scadenza.
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI
Premessa.
Il
e
fenomeno
del
decentramento produttivo -
"verticale
di
filiera"
"orizzontale di territorio" - ha assunto dimensioni e connotazioni tali
da
poterne
prevedere
l'ulteriore espansione:
l'azienda
contoterzista
partecipa di quel processo integrato di produzione di servizi e
di
prodotto che realizza il concetto moderno di impresa.
(Il governo attuale sembra orientato verso l'incentivazione di
detto
processo
integrato,
avendolo riconosciuto strumentale
alla
lotta
all'immigrazione incontrollata dai Paesi sottosviluppati e perciò
tendendo
a favorire l'insediamento, nei Paesi produttori di emigrazione,
di
attività manifatturiere al servizio di centrali imprenditoriali di
marca
sempre più dedite alla pura progettazione e commercializzazione).
In Italia la sub-fornitura si è diversificata in sub-fornitura
di
distretto (sviluppatasi intorno alla grande fabbrica, che ha dismesso
i
settori ritenuti improduttivi, contribuendo alla creazione il
cosiddetto
indotto) e sub-fornitura di territorio (provinciale, regionale,
nazionale
e, da ultimo, internazionale) che si identifica per lo più con le
aziende
manifatturiere e calzaturiere.
Lo
Stato,
riconoscendone la funzione strategica per lo
sviluppo
dell'economia, con la legge n. 192/98 ha introdotto una
disciplina
organica e all'avanguardia del contratto di sub-fornitura.
Chi non si è, invece, evoluto è il sistema contrattuale collettivo.
Ciò
principalmente perché il dominio delle grandi committenti
ha
condizionato anche la contrattazione collettiva che, inglobando
nella
stessa disciplina aziende committenti e contoterziste, ha
letteralmente
ingessato lo sviluppo di queste ultime.
Tanto, ovviamente, a vantaggio delle aziende tessili-committenti,
che,
profittando dello stato di necessità delle contoterziste (che,
obbligate
alla
continua ricerca delle commesse per fare fronte agli
oneri
insostenibili del contratto di diritto comune per le aziende
tessili,
hanno posto in essere una sorta di concorrenza sleale fratricida)
hanno
imposto compensi sempre più bassi.
Ciò ha danneggiato gravemente il Sud Italia che, costretto a
una
industrializzazione precaria, non ha mai potuto dare forza autonoma
alle
proprie aziende manifatturiere, e ________ ha privilegiato il sommerso.
Oggi il sommerso è un macigno sulla
politica
economica, tributaria e previdenziale.
strada
Un
CCNL
unico, per aziende committenti
poi,
contraddittorio anche in senso verticale.
e
di
qualsiasi
contoterziste
e,
C'è, infatti, un evidente contrasto di interessi tra aziende committenti
e
contoterziste: mentre le prime progettano e commercializzano manufatti,
le
seconde vendono "tempo di manifattura"; trattano, cioè, il tempo
come
materia prima, che organizzano in tempi e metodi di lavorazione.
Di qui la necessità di procedere alla stipula di un CCNL per i
dipendenti
dalle aziende
Dichiarazione delle parti.
Le Organizzazioni datoriali stipulanti e il Sindacato dei
lavoratori
s'impegnano ad attivare le opportune iniziative e a predisporre,
anche
congiuntamente, progetti che consentano l'accesso ai Fondi
europei
destinati allo sviluppo delle aree del Mezzogiorno.
Art. 7 - Osservatori.
Le parti individuano nella costituzione di Osservatori nazionali
e
regionali di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle
finalità
sopraindicate.
Per la regolamentazione degli Osservatori si rimanda all'allegato 1.
Art. 8 - Sistema contrattuale.
Livello nazionale di categoria.
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito
di
trattare
le materie specifiche di settore e definire i
contratti
collettivi dei diversi settori delle aziende sub-fornitrici.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta
per
ognuno dei settori i seguenti argomenti:
-
relazioni sindacali di settore;
materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
sistema di classificazione;
retribuzione;
durata del lavoro;
normative sulle condizioni di lavoro;
azioni positive per le pari opportunità;
altre materie tipiche dei CCNL;
costituzione di eventuali Fondi di categoria.
Di norma i CCNL stipulati a tale livello hanno durata di 4 anni.
Livello decentrato di categoria.
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria
spetta
alle Organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle
realtà
regionali di settore e di comparto e definire un livello
salariale
regionale che tenga conto della situazione del sistema delle aziende
subfornitrici regionali, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti
tra
le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese
di
settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio
della
titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti
strutture
territoriali,
ferma restando la validità regionale
degli
accordi
raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di
carattere
locale non previsti dal contratto regionale integrativo vigente,
la
relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali,
sarà
assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture
territoriali
interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCNL non siano definiti dai CCNL
di
riferimento, le parti convengono che le trattative per la
realizzazione
dei CCNL siano comunque avviate in ogni Regione entro 2 anni
dalla
decorrenza dei CCNL.
Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati.
Nella volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali
delle
imprese sub-fornitrici del comparto tessile-abbigliamento e
calzaturiero,
mirato ad attribuire funzionalità e organicità al sistema
contrattuale
convenuto e a favorire soluzioni conciliative, viene concordato che
i
rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si
svolgeranno
secondo le procedure e i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione perché
sia
garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto
alla
scadenza dei precedenti contratti.
Livello nazionale di categoria.
Ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale
non
oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque
la
sua validità fino alla data di scadenza prevista.
La piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno
5
mesi e mezzo prima della scadenza prevista.
Fondi di categoria.
In occasione della contrattazione regionale, le parti possono
convenire
sulla istituzione di Fondi regionali di categoria collocati
all'interno
dell'Ente bilaterale, compatibilmente con le norme istitutive
dello
stesso.
Nel caso di utilizzo di istituti contrattuali per la costituzione di
detti
Fondi, occorrerà informare le parti firmatarie il presente CCNL.
Art. 9 - Distribuzione del contratto.
Le imprese sub-fornitrici metteranno a disposizione dei propri
dipendenti
copia del presente testo contrattuale entro il 30.9.02. Questa
dovrà
essere accessibile a ciascun lavoratore in qualsiasi momento.
Art. 10 - Assemblea.
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore
di
permessi
retribuiti per ogni lavoratore dipendente
da
usufruirsi
collettivamente.
annue
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di
lavoro
e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma
in
presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo
accordo
tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti. La richiesta di
convocazione
di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48
ore
anche riducibili a 24 ore in caso d'urgenza con l'indicazione
specifica
dell'orario di svolgimento.
Art. 11 - Permessi retribuiti per cariche e rappresentanze sindacali.
Ai componenti
permesso
retribuito:
la RSA o RSU sono attribuite le seguenti ore
di
- nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 180 dipendenti:
1
ora all'anno per ogni dipendente, ripartite in quota uguale fra le RSA
o
le RSU, e da godersi da un solo dirigente per ognuna di esse, o da
godersi
da un solo dirigente della RSU;
- nelle unità produttive che occupano più di 180 dipendenti:
ore
mensili per un solo dirigente delle RSA e/o RSU; le ore di
permesso
mensili non utilizzate potranno essere usufruite nel corso
dell'anno
solare.
(3
È costituito per dirigenti sindacali facenti parte di Organismi
direttivi
provinciali o comprensoriali, regionali e nazionali delle
Associazioni
sindacali stipulanti, un monte ore complessivo per azienda, di
permessi
retribuiti che permetta ai suddetti il disimpegno delle loro funzioni.
Tale monte ore sarà di:
- 5 ore mensili, cumulabili nel trimestre, nella misura massima di 8
ore
nello stesso mese, nelle aziende con più di 8 dipendenti.
- 4 ore annue per ciascun dipendente, nelle aziende con 8 o meno
8
dipendenti.
Tali permessi verranno utilizzati da un solo
stessa
impresa nella stessa giornata.
dipendente
della
I
permessi
verranno concessi quando l'assenza dal
lavoro
venga
espressamente richiesta per iscritto, di norma con 2 giorni di
anticipo,
dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla
normale
attività di altri lavoratori.
Le qualifiche
essere
sopra menzionate e le variazioni relative dovranno
di
comunicate
per iscritto all'atto della nomina od elezione,
dalle
Organizzazioni provinciali o comprensoriali, regionali e nazionali
dei
lavoratori
alle
corrispettive
Associazioni
imprenditoriali
che
provvederanno a comunicarle all'azienda in cui il lavoratore è
in
organico.
Art. 12 - Delega sindacale.
L'impresa provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei
confronti
dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Detta quota
sarà
commisurata a un ammontare pari all'1% della retribuzione netta di
fatto,
salvo
diversa comunicazione delle strutture regionali
delle
OOSS
firmatarie del presente contratto.
Ai fini dell'applicazione di tale trattenuta dovrà essere
consegnata
all'imprenditore delega conforme al facsimile qui riprodotto
sottoscritta
dal lavoratore interessato.
Tale richiesta avrà validità fino ad eventuale revoca, che può
intervenire
in qualsiasi momento, che decorrerà dal mese successivo a quello in cui
è
stata rimessa per iscritto dall'impresa.
Delega facsimile
nome __________________________________
cognome _______________________________
reparto _______________________________
abitante a ____________________________
via ___________________________________ n. ____
Spett. Direzione della ditta ________________________________________
Il sottoscritto _____________________________________________________
Operaio
- cartellino n. _________
Intermedio - matricola n. _________
Impiegato - matricola n. _________
Con la presente
effettuare,
lettera
autorizza
codesta
Direzione
ad
sull'ammontare netto delle competenze, la trattenuta relativa al
suo
contributo
associativo sindacale in ragione del ______________
da
calcolarsi sulla minima tabellare mensile e sull'indennità di
contingenza
per 13 mensilità a favore del Sindacato
__________________________________
Tale autorizzazione avrà validità fino ad eventuale revoca espressa
per
iscritto. L'importo di tale trattenuta dovrà essere versato
mensilmente
dall'azienda
sul
c/c bancario n. ______ intestato
al
Sindacato
territoriale
_____________________________________________________________
Distinti saluti.
data
firma
N.B.: da inviare al Sindacato territoriale.
Titolo III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 13 - Assunzione.
L'assunzione al lavoro deve essere fatta in conformità alle
disposizioni
di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a comunicare
al
lavoratore quanto segue:
- data di decorrenza dell'assunzione;
- qualificazione, livello a cui viene assegnato in relazione alle
mansioni
a lui attribuite;
- trattamento economico;
- eventuale periodo di prova;
- luogo di lavoro.
Nella lettera di assunzione verrà fatto riferimento al presente
contratto.
Il lavoratore
seguenti
documenti:
è
tenuto per la sua assunzione a
(1) libretto di lavoro;
presentare
i
(2) i prescritti documenti INPS (in quanto il lavoratore ne sia
in possesso);
(3) titolo di studio e preparazione professionale;
(4) codice fiscale.
Il lavoratore è tenuto, all'atto dell'assunzione, a dichiarare
all'azienda
la sua residenza e il suo domicilio ed è tenuto a notificare all'azienda
i
successivi eventuali mutamenti, nonché a consegnare, dopo l'assunzione,
se
è capo famiglia o avente diritto, lo stato di famiglia e gli
altri
documenti necessari per beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare.
Prima dell'assunzione
visita
medica.
il
lavoratore potrà essere
sottoposto
a
Art. 14 - Contratto a termine.
In tutte le aziende o cooperative comprese nell'ambito di applicazione,
di
cui all'art. 2 del presente contratto, l'apposizione di un termine
alla
durata del contratto di lavoro individuale, è previsto nei casi
consentiti
dalle vigenti norme con particolare riferimento alla riforma del
contratto
di lavoro a termine disciplinata dal D.lgs. n. 368/01.
Il numero massimo dei lavoratori che possono essere assunti con
contratto
di lavoro a termine è pari al 50% della forza lavoro presente in
azienda
al momento dell'assunzione.
Per quanto non espressamente disciplinato dalle vigenti
disposizioni
normative, possono essere assunti lavoratori con contratto
tempo
determinato anche nei casi di seguito elencati:
a
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di
spedizione
del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di
consegna
tassativi;
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che
non
sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la
quantità
e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di
prodotto
non presenti nella normale produzione;
- esigenze .di professionalità e specializzazioni diverse da
quelle
disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari;
- sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettativa
a
qualunque titolo concessa, con esclusione degli eventuali periodi
di
chiusura collettiva per ferie praticati dall'impresa (compresa
l'attività
di manutenzione);
- assunzione per affiancamento di lavoratori dei quali è
programmata
un'astensione dal lavoro e dei quali è previsto il rientro (ad
es.
maternità, servizio militare); l'affiancamento può essere instaurato già
a
partire dal momento in cui l'azienda viene a conoscenza
dell'eventuale
futura sostituzione da effettuare.
Nelle imprese che hanno fino a 4 dipendenti, comprendendo tra questi sia
i
lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti e i
lavoratori
assunti con CFL, è consentita l'assunzione di 1 lavoratore a termine.
Per le imprese con più di 4 dipendenti così come sopra calcolati
è
consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo
determinato
ogni
2 dipendenti in forza (è previsto l'arrotondamento
all'unità
superiore).
Onde garantire la maggiore aderenza della disciplina contrattuale
del
contratto a termine sia alle condizioni locali del mercato del lavoro,
sia
alle caratteristiche delle attività produttive sul territorio, le
parti
confermano che la materia del contratto a termine possa essere oggetto
di
confronto anche a livello regionale di categoria.
Sono pertanto fatte salve le pattuizioni già
convenute, ovvero
da
definire, in merito ad ulteriori casistiche, nonché a diverse
proporzioni
numeriche, che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine.
Le parti in sede regionale, o su mandato, a livello territoriale, di
norma
annualmente,
procederanno
a verificare
l'efficacia,
la
corretta
applicazione della presente normativa e l'evoluzione del fenomeno.
Tali contratti sono
della
legislazione vigente.
rinnovabili
con
le
modalità
e
i
limiti
Art. 15 - Periodo di prova.
L'assunzione del lavoratore può essere fatta nell'ambito della
qualifica
per la quale è stato richiesto per un periodo di prova che dovrà
risultare
da comunicazione scritta, la cui durata non potrà essere superiore a:
Classificazione periodi:
6 super
6
5
4
3
2
1
quadri
6 mesi
impiegati
6 mesi
impiegati/intermedi
5 mesi
impiegati/operai
4 mesi
impiegati/operai
3 mesi
impiegati/operai
2 mesi
operai/impiegati 6 settimane
apprendisti
8 settimane
La
malattia, l'infortunio sul lavoro e la malattia
professionale,
intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per
un
periodo pari alla durata dell'evento morboso nell'ambito massimo
del
periodo di conservazione del posto di cui all'art. 47; al termine
del
periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza dal periodo
di
prova per la parte residua. L'integrazione economica a carico del
datore
di lavoro è dovuta esclusivamente per i casi di sospensione del periodo
di
prova a seguito d'infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Durante il periodo di prova è ammessa, in qualsiasi momento da entrambe
le
parti, la rescissione del rapporto senza alcun preavviso. In caso
di
risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, al lavoratore
sarà
corrisposta la retribuzione di fatto pattuita, che comunque non
potrà
essere inferiore a quella contrattualmente prevista, nonché gli
eventuali
ratei di gratifica natalizia, ferie, TFR, calcolati secondo i
criteri
previsti ai rispettivi articoli.
Art. 16 - Definizione ed elementi della retribuzione.
1) Paga base nazionale:
le parti hanno inteso indicare i minimi contrattuali
nelle
tabelle allegate e regolati dalle normative relative.
riportati
2) Retribuzione di fatto:
le parti hanno inteso indicare i seguenti compensi:
-
paga base nazionale;
eventuale superminimo individuale o collettivo;
incentivo;
aumenti periodici di anzianità;
percentuale di maggiorazione per lavoro a squadre;
premio di produzione (unicamente se calcolato e corrisposto in misura
oraria o mensile);
- tutti gli altri elementi retributivi comunque denominati di carattere
continuativo corrisposti mensilmente o per periodi brevi;
- retribuzione globale di fatto: le parti hanno inteso indicare, oltre ai
compensi di cui al punto 2), quelli attinenti ad elementi retributivi a
carattere continuativo che vengono corrisposti o di cui il lavoratore
beneficia a scadenze superiori al mese (gratifica natalizia, ecc.)
Art. 17 - Corresponsione della retribuzione.
La
retribuzione deve essere liquidata al lavoratore con
scadenza
periodica, comunque non superiore a quella mensile secondo le
consuetudini
dell'impresa con le modalità previste dalla legge 5.1.53 n. 4.
La consegna della retribuzione al lavoratore deve essere accompagnata
da
un prospetto paga contenente le seguenti indicazioni:
(1)
(2)
(3)
(4)
estremi del livello del lavoratore;
elementi costitutivi della retribuzione;
elementi costitutivi della trattenuta;
elementi del periodo di paga relativo.
Il datore di lavoro sul prospetto di paga dovrà fare esplicito
riferimento
agli estremi del presente contratto.
Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata
a
quella indicata sulla busta paga, o prospetto, nonché sulla qualità
legale
della moneta, a condizione che tale reclamo sia avanzato entro i
termini
previsti dalle vigenti norme.
Art. 18 - Determinazione della retribuzione oraria.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile
per
173. In caso di orario settimanale di 36 ore, di cui all'art. 25 (Lavoro
a
squadre), la retribuzione oraria si ottiene dividendo la
retribuzione
mensile per 156.
Art. 19 - Orario di lavoro.
La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di
40
settimanali; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni
della
settimana fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 e i casi di
quelle
imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico od orari
regolamentati
dagli enti locali.
Le
ore
lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale
saranno
compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata
delle
percentuali di cui agli artt. 20, 22, 23.
Le
ore
non
lavorate
in dipendenza di
festività
nazionali
e
infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al
fine
del raggiungimento dell'orario di lavoro contrattuale.
Altre distribuzioni d'orario nell'ambito della settimana o su cicli di
più
settimane potranno essere concordate a livello regionale, o su delega
di
quest'ultimo, a livello territoriale tra le parti stipulanti il
presente
contratto, attraverso la consultazione dei lavoratori interessati
nel
rispetto delle regole e procedure stabilite dagli accordi.
Art. 20 - Flessibilità dell'orario di lavoro - Flessibilità urgente.
Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo
scopo
di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario, alla CIG e a
forme
anomale di strutturazione aziendali, viene introdotta la
flessibilità
dell'orario contrattuale di lavoro; al fine di fronteggiare le
variazioni
d'intensità lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda
potrà
realizzare in particolari periodi dell'anno e in presenza di
comprovate
esigenze,
diversi
regimi d'orario con il superamento
dell'orario
contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali per un massimo di
140
ore annue. A fronte del superamento dell'orario contrattuale,
l'azienda
corrisponderà nel corso dell'anno e in periodi di minore
intensità
lavorativa o di mancanza di commesse una pari entità di ore di
riduzione.
I lavoratori interessati, ivi compresi gli apprendisti, percepiranno
la
normale retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia
nei
periodi
di superamento che in quelli di corrispondente
riduzione
dell'orario
contrattuale. Le ore prestate in
aggiunta
a
quelle
contrattuali saranno retribuite con una maggiorazione del 12% per le
prime
70 ore e del 14% per le ore successive, da corrispondere nei periodi
del
superamento stesso. La Direzione aziendale terrà un registro,
consultabile
dalle OOSS stipulanti e comprovato dalla sottoscrizione dei
lavoratori,
sul quale verranno annotate le ore prestate in regime di flessibilità,
e
procederanno alla comunicazione programmatica alle RSA secondo la
cadenza
stabilita a livello aziendale dei periodi previsti di supero e
di
riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie.
L'attuazione
della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede
domenicale
salvo accordo tra le parti.
lavoro
Flessibilità urgente.
In presenza di imprevedibili, urgenti e comprovate necessità
produttive
aziendali, in qualsiasi momento dell'anno, allo scopo di
assecondare
esecuzioni di commesse, o di fronteggiare revoche di commesse,
potrà
essere superato il normale orario contrattuale settimanale nel
limite
massimo annuo di 40 ore. Al verificarsi di tale evento
l'azienda
comunicherà alla RSA, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi,
il
ricorso alla flessibilità con l'indicazione dei periodi previsti di
supero
o di riduzione dell'orario contrattuale, delle ore necessarie e della
loro
durata.
Le modalità applicative relative alla distribuzione dell'orario delle
ore
del periodo di supero o all'utilizzo delle riduzioni saranno
definite
congiuntamente dalla Direzione aziendale e dalla RSA; e in caso di
mancato
accordo la materia diverrà di competenza delle OOSS datoriali e
sindacali
firmatari del presente contratto. A fronte del superamento del
normale
orario contrattuale settimanale l'azienda corrisponderà nei periodi
di
minore intensità lavorativa una pari entità di ore di riduzione;
detta
compensazione deve avvenire nel corso dell'anno solare. Per le
ore
prestate oltre il normale orario settimanale contrattuale sarà
corrisposta
una maggiorazione del 18% che sarà corrisposta
retribuzione
relativa al periodo di superamento.
con
la
Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a
livello
regionale e provinciale, ferme restanti le quantità già
definite
a
livello nazionale, viene prevista la gestione delle modalità
applicative
dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto
salvo
quanto stabilito dal presente articolo.
Dichiarazione a verbale.
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende
il
diritto di disporre di uno strumento certo ed effettivamente
utilizzabile
per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel
corso
dell'anno. A tale fine ove la dirigenza aziendale e la RSA non
dovessero
raggiungere l'accordo sulle modalità di utilizzo della flessibilità,
la
materia diverrà di competenza delle OOSS datoriali e sindacali,
firmatarie
del presente contratto, per il tramite dell'Ente bilaterale.
Art. 21 - Gestione dei regimi di orario.
Le parti, a livello regionale o, su esplicito mandato, a
livello
territoriale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi
d'orario,
al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano
di
far
fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a
necessità
organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del
lavoro,
offrendo
nel contempo la possibilità ai lavoratori delle
imprese
interessate da tali fenomeni di realizzare una continuità nel
mantenimento
del
rapporto
di
lavoro
e
della relativa
retribuzione,
senza
necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del
reddito
e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata
con
i suddetti strumenti.
Tra questi, le parti individueranno le modalità di costituzione di
modelli
di "banca-ore" riguardanti tutti i lavoratori dell'impresa coinvolta,
cui
far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro
retribuite,
contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In tale ambito, le parti definiranno gli istituti le cui quantità
orarie,
in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monteore
dei singoli lavoratori, nonché le caratteristiche delle casistiche
di
fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità e i tempi
di
liquidazione dei residui.
Le parti potranno altresì individuare le diverse combinazioni di
utilizzo
della suddetta "banca-ore" con possibili interventi di natura bilaterale
a
sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.
Art. 22 - Lavoro straordinario.
Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale
e
settimanale sono considerate lavoro straordinario.
È lavoro straordinario
lavoro
settimanale.
quello prestato
oltre
la
40a
giornaliero
ora
di
Il lavoro straordinario ha carattere di volontarietà e potrà
essere
effettuato nel limite individuale massimo di 160 ore annue e sino
al
raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore
per
dipendente. Le ore di straordinario prestate tra le 130 e le 160
saranno
recuperate su richiesta dei lavoratori con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri
da
godersi in date da indicare dal lavoratore;
- per l'ulteriore 50% con trasformazione in riposi compensativi da
godersi
in date da indicare dall'azienda.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore
di
lavoro
di richiedere prestazioni d'opera straordinaria a
carattere
individuale, nei limiti sopra descritti.
Per ogni ora di lavoro straordinario l'azienda corrisponderà al
lavoratore
una quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata delle
seguenti
percentuali:
-
25%
30%
40%
50%
60%
per
per
per
per
per
le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;
le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale;
lavoro straordinario diurno festivo;
lavoro straordinario notturno;
lavoro straordinario notturno festivo.
Art. 23 - Banca ore individuale.
Per
adesione volontaria del lavoratore il recupero delle ore
di
straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità
oraria
delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al
precedente
articolo, può avvenire per l'intero ammontare delle ore
straordinarie
prestate e della suddetta quantificazione oraria della
corrispondente
maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa e
il
lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi
dall'inizio
dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione,
prioritariamente
nei
periodi
di
minore attività produttiva o di caduta
ciclica
dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità
di
recupero
delle ore straordinarie ha diritto al riconoscimento
di
un'ulteriore quantità di ore in permesso retribuito pari al 15% delle
ore
accumulate come previsto dal comma precedente.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze
del
lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnicoproduttive
dell'impresa.
Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato
l'importo
corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a
quella
data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto
al
momento della liquidazione.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare mensilmente al lavoratore le
ore
supplementari e straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali
e
potranno definire specifiche modalità attuative e regolamentazioni.
Art. 24 - Lavoro notturno, domenicale e festivo.
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22 e le 6.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate
domenicali,
festive, o di riposo compensativo (ad esclusione di quelle
previste
dall'art. 27, punto C).
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore
notturne,
domenicali o festive dovrà essere preavvisato 24 ore prima, salvo
casi
urgenti ed eccezionali.
S'intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il
di
adibire a lavoro notturno le donne e i minori.
divieto
Le percentuali di maggiorazione dovute per il lavoro notturno domenicale
e
festivo, sono le seguenti:
- lavoro notturno: 35%
- lavoro domenicale e festivo diurno: 40%
- lavoro notturno festivo: 50%
Le percentuali
fatto
di
cui
sopra si applicano sulla retribuzione
di
comprensiva, per gli addetti a lavoro a squadre, dell'1,05%.
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili né fra loro,
né
con quelle previste dall'art. 22 e la maggiore assorbe la minore.
Per
i
lavoratori addetti a lavoro notturno, la
percentuale
di
maggiorazione relativa verrà computata agli effetti del trattamento
per
ferie o gratifica natalizia, in ragione di tanti 12simi quanti sono
stati
- nell'anno di maturazione dei rispettivi istituti - i mesi nei quali vi
è
stata la corresponsione della percentuale di lavoro notturno.
Le frazioni di ogni singolo mese non inferiori a 2
verranno
considerate come mese intero.
settimane
Art. 25 - Lavoro a squadre.
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che
si
avvicendano a una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le
24
ore. L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore
per
turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
La
distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con
le
disposizioni di cui all'art. 19 e comunicata ai lavoratori in
apposita
tabella da affiggere all'entrata dello stabilimento.
In
attuazione
a quanto disposto
ordinario
contrattuale sarà ragguagliato a:
dall'art.
19
l'orario
- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno l'intervallo
di
mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella
retribuzione
mensile.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la
mezz'ora
di riposo.
Nel caso d'introduzione di un'organizzazione del lavoro, finalizzata
al
maggiore utilizzo degli impianti, che comporti la distribuzione
della
prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore,
l'orario
settimanale contrattuale è di 36 ore con la retribuzione di 40 ore.
Per i turni fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
Le
eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornaliere
di
lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per
il
tempo eccedente aumentate della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere comunicate 24 ore prima
mediante
avviso collocato in luogo chiaramente visibile salvo i casi di
forza
maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà
comunque
fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato
periodo
di riposo.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in
relazione
alle norme di cui all'art. 19.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo,
verrà
corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
Tale maggiorazione verrà computata agli effetti del trattamento di
ferie,
gratifica natalizia e TFR in ragione di tanti 12simi quanti sono stati
i
mesi nei quali vi è stata la corresponsione della percentuale del lavoro
a
squadre, nell'anno solare. Le frazioni di ogni singolo mese non
inferiori
a 2 settimane verranno considerate come mese intero.
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di
cui
al comma 1 del presente articolo è stata determinata attuando la
facoltà
prevista dalla legge in materia.
Art. 26 - Lavoro a tempo parziale.
Le parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale può costituire
uno
strumento funzionale alla flessibilità e articolazione della
prestazione
lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze
delle
aziende e dei lavoratori.
Le parti intendono promuovere la valorizzazione e la diffusione
del
rapporto di lavoro a tempo parziale, nell'ambito di un corretto
utilizzo
di questo istituto e nell'intento di agevolare la soluzione di problemi
di
carattere sociale per i lavoratori e organizzativi per le aziende e
di
dare al tempo stesso un contributo all'occupazione.
Significativamente,
le
parti
convengono
sull'opportunità
dell'utilizzazione di tale tipo di rapporto.
Con riferimento all'art. 5, legge n. 863/84 e successive modificazioni
e
integrazioni, per lavoro a tempo parziale s'intende un rapporto di
lavoro
prestato con un orario giornaliero, inferiore rispetto a quello
ordinario
previsto dal presente CCNL.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare
atto
sottoscritto,
sul quale sia indicata la durata della
prestazione
lavorativa ridotta, le relative modalità, nonché l'eventuale
disponibilità
a svolgere lavoro supplementare.
da
Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
(a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte
le
qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del
presente
contratto;
(b) volontarietà di entrambe le parti;
(c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a
pieno,
tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive,
compatibilmente
tempo
con le mansioni
reciproca
volontarietà;
svolte
o
da
svolgere
fermo
restando
la
(d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa
dei
lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni,
per
identiche mansioni;
(e) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di un termine
di
conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo pieno.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive
che
caratterizzano il settore, è consentita la prestazione
di
lavoro
supplementare rispetto all'orario di lavoro concordato in attuazione
dei
commi 3, lett. c), e 4 dell'art. 5, legge 19.12.84 n. 863.
Tale lavoro supplementare, che non potrà superare il 50%
dell'orario
ridotto pattuito, verrà compensato, salvo condizioni di miglior
favore,
con la maggiorazione del 40% per le ore svolte nei limiti delle 8
ore
giornaliere e delle 40 ore settimanali; per le ore svolte oltre i
limiti
del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione
della
retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in
caso
di lavoro straordinario notturno festivo. Il monte ore complessivo
delle
ore prestate oltre l'orario di lavoro pattuito non potrà superare le
160
ore annue.
L'applicabilità delle norme del presente contratto, per quanto
compatibile
con rapporto di lavoro a tempo parziale, avverrà secondo criteri
di
proporzionalità alla misura dell'orario ridotto pattuito; sono
pertanto
esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non
esplicitamente
previsti nel contratto all'atto della sottoscrizione che instaura
il
rapporto a tempo parziale.
Le parti
livello
in
sede
regionale,
o
su
mandato
delle
parti,
a
territoriale, di norma annualmente procederanno a verificare l'efficacia
e
la corretta applicazione della presente normativa e l'evoluzione
del
fenomeno.
Art. 27 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi
e riposi retribuiti.
A) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide
la
domenica. Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
con
B) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori la
domenica,
godrà oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste
dal
presente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in
altro
giorno della settimana da concordare.
Oltre ai giorni di cui sopra sono considerati festivi:
(1) Capodanno: 1° gennaio;
(2) Epifania: 6 gennaio;
(3) giorno dell'Angelo: lunedì di Pasqua;
(4) anniversario Liberazione: 25 aprile;
(5) festa del Lavoro: 1° maggio;
(6) Assunzione M.V.: 15 agosto;
(7) Ognissanti: 1° novembre;
(8) Immacolata Concezione: 8 dicembre;
(9) S. Natale: 25 dicembre;
(10) S. Stefano: 26 dicembre;
(11) festa della Repubblica: 2 giugno;
(12) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l'impresa.
Qualora la festività del S. Patrono coincida con altra festività, le
parti
stabiliranno lo spostamento della festività ad altra data o il
pagamento
della stessa. Per tale festività valgono le norme di legge stabilite
per
le festività infrasettimanali di cui ai punti 2-3-6-7-8-9-10.
La festività del S. Patrono potrà essere sostituita di comune accordo
tra
le Organizzazioni stipulanti a livello territoriale tenuto conto
delle
consuetudini locali.
Per ciò che riguarda il trattamento economico delle festività si
rimanda
agli artt. 62 (parte Operai) e 67 (parte Quadri, Impiegati e Intermedi).
C) I lavoratori usufruiranno di 4 giorni di riposo compensativo
retribuito
(8 ore per regime di prestazione su 5 giorni e 6,34 ore per prestazione
su
6 giorni, a parità di retribuzione rispetto alle 40 ore) in relazione
alla
soppressione delle festività di cui alla legge n. 54/77.
Detti riposi compensativi dovranno essere usufruiti tramite
permessi
giornalieri, collettivi o individuali e dovranno essere utilizzati
entro
l'anno solare.
Detta utilizzazione verrà concordata tra le parti a livello
aziendale,
qualora le parti verifichino per ragioni indipendenti da
reciproche
volontà che le festività non venissero fruite, le stesse
verranno
retribuite nel periodo di paga immediatamente successivo alla
fine
dell'anno solare.
Art. 28 - Permessi.
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il
proprio
posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'azienda senza
esserne
autorizzato.
Brevi permessi, da richiedersi normalmente nella 1a ora di lavoro
saranno
concessi per giustificati motivi.
Art. 29 - Aspettativa.
Periodi di aspettativa oltre a quelli già previsti dalle norme
vigenti
possono essere concessi su richiesta scritta del dipendente,
purché
sussistano documentate e gravi necessità personali e/o familiari,
senza
che
ciò
comporti
nessun onere a carico dell'impresa
né
gravi
compromissioni dell'attività produttiva.
Art. 30 - Maternità - Paternità.
Si applicano integralmente le disposizioni del D.lgs.
151
(Tutela e sostegno della maternità e della paternità).
26.3.01
n.
Art. 31 - Congedi parentali.
Si applicano integralmente il capo V (artt. 32 e ss.), D.lgs. 26.3.01
n.
151. Per usufruire del congedo il genitore, fatti salvi i casi
di
oggettiva impossibilita, è tenuto a preavvertire, per iscritto, il
datore
di lavoro con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni. In caso
di
richiesta di più lavoratori contemporaneamente e se detta richiesta
eccede
il 5% della forza lavoro, l'azienda potrà graduare e diversificare
i
congedi previo accordo con i lavoratori interessati assistiti dalla
RSA.
In caso di disaccordo la questione sarà risolta dall'Ente bilaterale
che
fungerà da arbitro.
Art. 32 - Congedo matrimoniale.
Al lavoratore non in prova sarà concesso, in occasione del suo
matrimonio,
un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di
calendario.
Durante il periodo di congedo per gli stessi impiegati e
intermedi
decorrerà
la normale retribuzione di fatto mensile,
l'operaio
e
l'apprendista hanno diritto al pagamento di 80 ore di retribuzione
di
fatto.
Per gli operai, gli apprendisti e gli intermedi il trattamento
economico
di cui sopra è corrisposto dall'azienda in via anticipata ed è
comprensivo
dell'assegno INPS.
La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore salvo
casi
eccezionali con un anticipo di 6 giorni di calendario. La celebrazione
del
matrimonio dovrà essere documentata entro i 30 giorni successivi
dal
termine del periodo di congedo tramite il certificato di matrimonio.
Art. 33 - Maternità.
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi
vigenti
sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Le parti concordano che la disposizione della legge 31.12.71 n. 1204,
in
materia di permessi 'post partum', trovino applicazione in
alternativa
alla madre, anche nei confronti del padre lavoratore secondo la
Sentenza
della Corte Costituzionale n. 1/87.
Le parti a livello regionale potranno concordare degli interventi volti
a
migliorare la condizione delle donne e il loro reinserimento nelle
aziende
successivo all'assenza per maternità.
Art. 34 - Servizio militare.
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva,
o
servizio sostitutivo degli stessi, si fa riferimento alle disposizioni
di
cui al DLCPS 13.9.46 n. 303.
Al lavoratore ripresentatosi nei termini di 30 giorni di cui al
citato
decreto,
dopo il compimento del servizio militare di leva,
sarà
riconosciuto - agli effetti dell'anzianità - il periodo trascorso sotto
le
armi. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi vigenti.
Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per
ferma
volontaria
risolve il rapporto di lavoro, senza
il
diritto
al
riconoscimento dei benefici di cui sopra.
Art. 35 - Trasferte.
Al lavoratore in trasferta, oltre al rimborso dell'importo del viaggio
e
di altre eventuali spese incontrate per conto della ditta, dovrà
essere
corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi direttamente o,
in
difetto, dalle Organizzazioni territoriali competenti.
Art. 36 - Mezzi di trasporto per servizio.
Ai lavoratori cui siano attribuite mansioni comportanti l'impegno di
mezzi
di locomozione, tali mezzi e relative spese saranno a carico
dell'azienda.
Art. 37 - Cessione, trasformazione, trapasso d'impresa.
Nel caso di trasferimento e/o cessione d'azienda, si applicheranno
gli
artt. 2112 CC e 47, legge n. 428/90, così come modificata dal D.lgs. n.
18
del 2.2.01.
Art. 38 - Lavoratori portatori di handicap e invalidi.
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema
degli
invalidi e dei portatori di handicap, nell'intento di facilitare il
loro
inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e
capacità
lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle
strutture
aziendali, anche con CFL, compatibilmente con le possibilità
tecnicoorganizzative delle unità produttive.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di
idonea
occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno
gli
opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché
sia
realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello
iniziative
territoriale,
nell'ambito delle
verifiche
delle
formative, si studieranno le opportune iniziative perché gli Enti
preposti
alla formazione professionale organizzino corsi specifici di
formazione
professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti
invalidi
o portatori di handicap allo scopo di favorirne l'utile collocazione
in
posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e acquisite
capacità
lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità
tecnicoorganizzative delle unità produttive.
Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari
di
portatori di handicap, le aziende daranno applicazione a quanto
previsto
dalle vigenti disposizioni di legge.
Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 68/99.
Art. 39 - Tossicodipendenza.
Ai sensi e per gli effetti del DPR 9.10.90 n. 309, in materia
di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, il lavoratore
del
quale sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza e che
intenda
sottoporsi a un trattamento di terapia e di riabilitazione, ha
diritto
alla conservazione del posto di lavoro per il tempo necessario
alla
riabilitazione.
La durata massima della conservazione del posto di lavoro è di 36 mesi.
Lo stato di tossicodipendenza dovrà essere accertato dal servizio
pubblico
di assistenza ai tossicodipendenti.
Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore è tenuto a presentare
al
datore di lavoro la documentazione di accertamento dello stato
di
tossicodipendenza e il programma di terapia e riabilitazione da
svolgere
presso Servizi sanitari delle USL o di altre strutture
terapeuticoriabilitative e socio-assistenziali.
Mensilmente, inoltre, il lavoratore dovrà presentare al datore
lavoro
la documentazione rilasciata dalla struttura di cura e
riabilitazione
attestante l'effettivo svolgimento e la prosecuzione del
programma
terapeutico.
Il lavoratore è tenuto a riprendere il servizio
dal
termine del programma di riabilitazione.
entro
10
di
giorni
I lavoratori familiari di tossicodipendenti, per i quali il
Servizio
pubblico per le tossicodipendenze attesti la necessità di concorrere
al
programma di riabilitazione, hanno diritto, a richiesta, ad un periodo
di
aspettativa che sarà concesso in relazione alle esigenze organizzative
e
produttive aziendali.
Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore deve presentare al datore
di
lavoro le attestazioni dello stato di tossicodipendenza del familiare
e
della necessità di concorrere al programma di cura e
riabilitazione.
Entrambe le attestazioni saranno rilasciate dal Servizio pubblico
di
assistenza ai tossicodipendenti.
La
durata massima dell'aspettativa per i lavoratori familiari
di
tossicodipendenti è di 4 mesi, e può essere concessa una sola volta
per
ogni familiare coinvolto.
I periodi di aspettativa di cui al presente articolo non comportano
alcun
trattamento retributivo diretto, indiretto e differito, e non
sarà
ritenuto utile ai fini di alcun trattamento contrattuale e di legge.
Art. 40 - Indennità in caso di morte.
In caso di morte del lavoratore le indennità di cui agli artt.
44
(Preavviso), 58 (parte Operai - TFR) e 70 (parte Impiegati Intermedi
TFR), saranno corrisposte secondo le disposizioni previste dall'art.
2122
CC.
Art. 41 - Disciplina del lavoro.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la
normale
diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'azienda
e
della produzione e deve osservare le disposizioni nell'esecuzione per
la
disciplina del lavoro stesso. La consumazione dei cibi e bevande
nei
locali dell'azienda deve essere disciplinata.
Art. 42 - Trattenute per il risarcimento.
I
danni che comportino trattenute per risarcimenti devono
essere
contestati al lavoratore non appena venuti a conoscenza della ditta.
L'importo del risarcimento in relazione all'entità del danno arrecato
sarà
ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della
retribuzione
normale per ogni periodo di paga salvo in caso di risoluzione
del
rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto su tutti
i
compensi e indennità dovute al lavoratore a qualsiasi titolo.
Art. 43 - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto possono essere punite con:
(a)
(b)
(c)
(d)
rimprovero verbale;
rimprovero scritto;
multa fino ad una misura massima di 3 ore di retribuzione;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo
non superiore ai 3 giorni;
(e) licenziamento senza preavviso.
I provvedimenti disciplinari adottati devono essere portati a
conoscenza
degli
interessati,
per
iscritto,
con
la
precisa
indicazione
dell'infrazione commessa.
Rimprovero, multa, sospensione.
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore:
- che abbandona il proprio
senza
l'autorizzazione prescritta;
posto senza giustificato
motivo
o
- che non si presenti al lavoro e non giustifichi l'assenza nei
termini
previsti dal presente CCNL;
- che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne
la
cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
anticipi
che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale
di
lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di
rilevabili
eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro.
La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere
recidivi
in una delle mancanze sopra elencate e l'applicazione delle norme
deve
essere adeguata alla minore o alla maggiore gravità della mancanza.
Licenziamento.
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della
retribuzione
senza preavviso, può essere comminato:
- per litigio con vie di fatto in azienda;
- per assenza senza giustificato motivo per 5 giorni di seguito, o per
8
giorni nel biennio anche non consecutive;
- per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
- per furto a danno dell'azienda;
- per dolo o colpa grave;
- per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti
o
sistemi di lavoro, trafugamenti di disegni e campionatura, lavorazioni
per
conto proprio o di terzi con danno all'azienda;
- lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa;
recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel
paragrafo
"Rimprovero, multa e sospensione", di cui al presente articolo,
quando
siano già
stati comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui
allo
stesso paragrafo.
Ai sensi dell'art. 7, legge n. 300/70, il datore di lavoro non
potrà
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
lavoratore
senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo
sentito
a sua difesa.
Salvo
che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà
essere
effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno
essere
comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali
il
lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non verrà comminato entro i 12 giorni
a
tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.
successivi
Art. 44 - Preavviso di licenziamento o dimissioni.
Il licenziamento e le dimissioni del lavoratore non in prova e
non
determinate da giusta causa potranno aver luogo in qualunque giorno
del
mese con preavviso di:
Classificazione periodi
6 super
6
5
4
3
2
1
quadri
3 mesi
impiegati
3 mesi
impiegati/intermedi
2 mesi
impiegati/operai 1 mese e 1/2
impiegati/operai
1 mese
impiegati/operai
2 settimane
operai
1 settimana
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie né
di
congedo matrimoniale. Al lavoratore preavvisato potranno essere
concessi
brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i predetti termini
di
preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo
della
retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del TFR.
Art. 45 - Tutela dei licenziamenti individuali.
Le parti, in attuazione della legge n. 108 dell'11.5.90 (Disciplina
dei
licenziamenti individuali), esprimono la comune volontà di applicare
le
norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di
eventuali
vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge
stessa;
nella fase di realizzazione di queste, le parti firmatarie s'impegnano
a
costituire apposite e specifiche Commissioni di conciliazione e
a
designare i rispettivi componenti a livello territoriale.
Art. 46 - Aumenti periodici di anzianità.
L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione
nell'azienda
computando come intera la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Gli aumenti periodici biennali nel numero massimo di 5 sono pari al
2%
della paga base nazionale e decorrono dal 1° giorno del mese successivo
a
quello di compimento del biennio.
Detti aumenti periodici non assorbono, né possono essere assorbiti,
da
eventuali aumenti di merito o superminimi, salvo il caso in cui
tali
assorbimenti sono stati espressamente previsti.
Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e per
gli
operai non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle
altre
forme di retribuzione a incentivo.
In caso di passaggio di livello successivo all'entrata in vigore
della
nuova regolamentazione, il lavoratore conserverà in cifra
l'importo
maturato e avrà diritto ad ulteriori aumenti periodici
d'anzianità
biennali del nuovo livello, fino a concorrenza con l'importo
massimo
raggiungibile del nuovo livello.
La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio di livello,
sarà
utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Apprendisti.
Agli apprendisti saranno riconosciuti gli aumenti periodici così
come
previsto per la generalità dei lavoratori, e all'atto del passaggio
in
qualifica, saranno integrati, sulla base della nuova qualifica
conseguita,
i valori degli aumenti periodici già maturati.
Art. 47 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia
e infortunio.
In caso di malattia al lavoratore sarà conservato il posto, con
decorrenza
dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali, fino ad un massimo
9
mesi nel biennio, computando anche più
malattie.
di
In caso di prolungamento dell'assenza al di là del limite
massimo
stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà
effettuare
e il lavoratore chiedere la risoluzione del rapporto conservandosi in
ogni
caso
al
lavoratore il diritto d'anzianità maturata e
l'indennità
sostitutiva del preavviso.
Al lavoratore infortunato nell'azienda saranno conservati il posto
di
lavoro e l'anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel
senso
che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo
di
abilitazione alla ripresa del lavoro.
L'assenza per malattia deve essere comunicata all'impresa nello spazio
di
24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, e il certificato
medico
relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro 2
giorni
dall'inizio dell'assenza stessa.
Il lavoratore ammalato o infortunato non può essere considerato in
ferie
né in preavviso, né in periodo di congedo matrimoniale, durante i
previsti
periodi di conservazione del posto.
Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia
non
si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario.
Art. 48 - Inquadramento unico.
Ferma restando la ripartizione del personale nelle qualifiche
"operai",
"intermedi", "impiegati", "quadri", i lavoratori sono inquadrati
in
un'unica scala classificatoria articolata su 7 livelli secondo lo
schema
che segue:
liv.
6 super
6
5
4
3
2
1
qualifiche
quadri
impiegati
impiegati-intermedi
impiegati-operai
impiegati-operai
impiegati-operai
operai
L'inquadramento
minima
contrattuale.
unico
determina livelli comuni
di
retribuzione
L'inquadramento dei lavoratori nei diversi livelli è determinato
dalle
declaratorie e dalle relative esemplificazioni di seguito riportate,
fermo
restando che le mansioni non esemplificate nel testo saranno
inquadrate
per
analogia nei vari livelli sulla base dei requisiti e
delle
caratteristiche professionali indicati nelle declaratorie.
Le
eventuali controversie derivanti dall'attribuzione
del
livello
formeranno oggetto di esame tra le Organizzazioni firmatarie del
presente
contratto, a livello territoriale, o in seconda istanza, a
livello
nazionale.
Tale
procedura dovrà esaurirsi entro 3 mesi dall'insorgere
della
contestazione. Eventuali nuove forme di organizzazione del lavoro
non
implicano il riconoscimento automatico di livello superiore.
Art. 49 - Commissione paritetica per l'inquadramento.
Viene costituita una Commissione nazionale paritetica per
l'inquadramento.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
(a) individuare e procedere all'inquadramento di mansioni nuove, nonché
di
quelle che in seguito ad innovazioni tecnologiche, di prodotto o a
fronte
di nuove organizzazioni del lavoro, abbiano subito trasformazioni tali
da
far assumere una diversa tipologia;
(b) studiare ed elaborare criteri e obiettivi di determinazione
della
retribuzione, tenuto conto della specificità del settore produttivo
e
delle politiche del lavoro;
(c) la Commissione si riunirà a richiesta di una delle parti;
(d) la Commissione esaminerà le relative esemplificazioni e
procederà
all'individuazione dei criteri, anche con eventuale ricorso ad elementi
di
valutazione concordemente ritenuti idonei.
Le conclusioni, cui la Commissione perverrà di comune accordo,
saranno
sottoposte alle Organizzazioni stipulanti, per la ratifica e una volta
che
saranno state concordemente accolte, saranno recepite dal successivo
CCNL.
Inoltre, la Commissione, potrà condurre uno studio analitico e
propositivo
anche sulle declaratorie e i livelli.
Una volta all'anno la Commissione riferirà in apposite riunioni alle
parti
stipulanti sui risultati degli studi compiuti ed eventuali proposte.
Sei mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà
un
rapporto conclusivo.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale le parti s'incontreranno
per
una verifica relativa ai risultati della Commissione paritetica
per
l'inquadramento.
Art. 50 - Pluralità e mutamento di mansioni.
Al lavoratore che venga adibito, per comprovate esigenze di
ordine
tecnico, a mansioni inferiori, la nuova mansione non deve
comportare
mutamento sostanziale nella posizione, né modificare il livello
la
retribuzione di competenza.
La permanenza in tali mansioni, salvo comprovati casi di forza
maggiore,
non può durare oltre i 2 mesi, anche in periodi frazionati,
deve
essere comunicata al lavoratore per iscritto.
e
che
Al lavoratore che invece viene adibito temporaneamente a mansioni
di
livello superiore dovrà essere corrisposto il compenso stabilito per
il
livello stesso limitatamente al periodo in cui viene adibito a
tale
mansione. L'utilizzazione del lavoratore ai lavori di livello
superiore
per un periodo che superi 2 mesi e mezzo, anche in periodi frazionati,
ove
non sia giustificato dalla necessità di sostituire altro
lavoratore
assente per malattia, infortunio, permesso, ecc. comporta di diritto
il
trasferimento al livello superiore.
Quando il lavoratore sia contemporaneamente adibito a mansioni di
livelli
diversi percepirà la paga fissata per il livello superiore.
Qualora l'espletamento di mansioni di livello diverso raggiunga,
anche
assommando
periodi
diversi,
1
mese
e
mezzo
di
calendario,
indipendentemente
dalla frazione giornaliera, il
lavoratore
verrà
assegnato al livello superiore.
Art. 51 - Passaggio di qualifica.
Ai lavoratori che passano dalla qualifica operaio a quella di intermedio
o
impiegato o da quella di intermedio a quella di impiegato,
verrà
riconosciuta
l'intera anzianità aziendale ai fini
degli
istituti
contrattuali che fanno specifico riferimento alle anzianità di servizio.
Art. 52 - Ambiente di lavoro.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
il
rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso
dovere
delle aziende e dei lavoratori così come previsto dagli artt. 4
5,
D.lgs. n. 626/94.
e
e
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il
responsabile
del
servizio di prevenzione e protezione, e i rappresentanti
dei
lavoratori
per
la sicurezza (RLS), collaborano nell'ambito
delle
rispettive competenze e responsabilità per ridurre progressivamente
i
rischi e migliorare le condizioni aziendali d'igiene e sicurezza.
In particolare:
- il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali
di
tutela come previsto dall'art. 3, D.lgs. n. 626/94, con
particolare
riferimento alle scelte delle attrezzature di lavoro, nonché
della
sistemazione dei luoghi di lavoro;
- il lavoratore è tenuto ad adempiere agli obblighi contemplati dal
comma
2, art. 5, D.lgs. n. 626/94, inoltre dovrà segnalare tempestivamente
al
diretto superiore, le anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro
nel
corretto funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature di
lavoro,
nonché dei dispositivi di sicurezza.
In applicazione dell'art. 18, D.lgs. n. 626/94, presso le unità
produttive
saranno eletti i RLS secondo le modalità previste dalla stessa legge.
I lavoratori, tramite le loro rappresentanze sindacali hanno diritto
di
controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni
e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione
e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la
loro
integrità fisica.
I lavoratori addetti ai videoterminali hanno diritto a
un'interruzione
della loro attività mediante pausa pari a 15 minuti ogni 120
di
applicazione continua al videoterminale.
minuti
Le Organizzazioni contraenti s'impegnano a promuovere tutte le
iniziative
atte a diffondere una precisa informativa sulle sostanze usate
nelle
lavorazioni in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti
di
vita e di lavoro.
Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si
fa
riferimento al D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive integrazioni
e
modificazioni.
Art. 53 - Diritto allo studio.
Al fine di contribuire al miglioramento culturale dei lavoratori,
le
imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai
commi
successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che
intendano
frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e
svolti
presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
A tale scopo ogni lavoratore avente diritto può usufruire di un massimo
di
150 ore retribuite ogni 3 anni, godibili anche in un solo anno e
sempre
che il corso in oggetto abbia durata almeno doppia del numero di
ore
richiesto come permesso retribuito.
Possono godere
sotto
indicate:
di
questo
diritto, nel
triennio,
nelle
misure
(a) 1 lavoratore nelle imprese che occupano da 8 a 35;
(b) 2 lavoratori nelle imprese che occupano da 36 a 70.
Hanno diritto a frequentare i corsi con permessi retribuiti per
la
frequenza ai corsi scolastici enunciati tutti i lavoratori
dipendenti.
Resta inteso che gli apprendisti soggetti a obbligo di frequenza dei
corsi
professionali previsti dalla legge 19.1.55 e dall'eventuale
legislazione
regionale
non
godranno del diritto di cui al presente
articolo
contemporaneamente con la frequenza ai corsi suddetti nell'arco
dello
stesso anno scolastico.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno 1
mese
prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la
durata,
l'istituto organizzatore. Il lavoratore dovrà fornire all'impresa
un
certificato d'iscrizione al corso e successivamente i certificati
di
frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative. Nel caso in cui
le
ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o
riduzione
d'orario, non trova applicazione la disciplina di cui al
presente
articolo.
Art. 54 - Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio
in
scuola d'istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale
statale, o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio
di
titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni
di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e alla preparazione
degli
esami. Sempre su loro richiesta, saranno esonerati dal prestare
lavoro
straordinario o durante i riposi settimanali i lavoratori
studenti,
compresi quelli universitari che devono sostenere prove d'esame;
hanno
diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per tutti i
giorni
d'esame.
A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà
le
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui
presente
articolo.
produrre
al
Art. 55 - Apprendistato.
La disciplina dell'apprendistato nelle aziende sub-fornitrici del
comparto
tessile-abbigliamento e calzaturiero è regolata dalla norma di legge,
dal
relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa
mista,
finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale sia
operaia
che impiegatizia.
Le qualifiche conseguibili sono articolate in 2 tipologie in funzione
del
loro contenuto professionale:
- la 1a tipologia comprende le professionalità definite dalla
declaratoria
relativa al 2° livello contrattuale;
- la 2a tipologia comprende le professionalità definite dalla
declaratoria
relativa ai livelli superiori al 2°.
La qualifica
relativo
professionale
oggetto
dell'apprendistato
e
il
livello professionale devono essere espressamente indicati nella
lettera
di assunzione.
Possono essere assunti come apprendisti:
- i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore ai 24, ovvero
26
nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 208/93;
- i giovani che abbiano i requisiti d'età e abbiano assolto
l'obbligo
scolastico così come previsto dalle vigenti norme.
Restano comunque fatti salvi i divieti e le limitazioni
dalla
legge sulla tutela del lavoro dei minori.
previsti
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono
le
norme di legge.
La durata dell'apprendistato è fissata in:
- 42 mesi per la 1a tipologia di professionalità (2° livello);
- 48 mesi per la 2a tipologia di professionalità (superiori
2°
livello).
al
La durata dell'apprendistato viene ridotta:
- di 6 mesi per l'assunzione di giovani in possesso di titolo di studio
post-obbligo;
- di 3 mesi per l'assunzione di giovani in possesso di qualifica
professionale.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più
datori
di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime del
periodo
di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno
e
purché si riferiscano alle stesse mansioni.
A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto prima della
scadenza
naturale, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare
all'apprendista
un'apposita certificazione che attesti il periodo di tirocinio
compiuto,
le ore e le modalità di formazione effettuata, la qualifica
professionale
e il relativo livello di professionalità oggetto dell'apprendistato;
tale
certificazione sarà valevole quale credito formativo.
La
suddetta
documentazione deve essere presentata
dall'apprendista
all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo
dei
periodi di tirocinio precedentemente prestati e delle ore di
formazione
svolte presso altre aziende indipendentemente dai relativi livelli
di
professionalità, purché riferiti alla stessa qualifica professionale
e
alle medesime mansioni.
La retribuzione degli apprendisti è determinata applicando le
percentuali
di
seguito
riportate
sulla
paga
base
nazionale
relativamente
all'inquadramento delle tipologie di professionalità di cui al
presente
articolo:
1a tipologia di professionalità (2° livello):
-
primi 12 mesi:
secondi 12 mesi:
successivi 6 mesi:
successivi 6 mesi:
ultimi 6 mesi:
75%
80%
85%
90%
95%
2a tipologia di professionalità (superiori al 2° livello):
-
primi 12 mesi:
secondi 12 mesi:
terzi 12 mesi:
successivi 6 mesi:
successivi 6 mesi:
75%
80%
85%
90%
95%
La retribuzione degli apprendisti in possesso di titolo di studio
postobbligo o di qualifica professionale è determinata con le stesse
modalità
sopra riportate; la riduzione del periodo di apprendistato deve
intendersi
riferito all'ultimo semestre dell'apprendistato stesso.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già
prestato
altri
periodi di tirocinio è quella relativa al semestre nel quale il
precedente
periodo di tirocinio è stato interrotto.
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle
ferie,
al divieto di adibire a lavoro straordinario, per gli apprendisti
valgono
le norme di legge qualora risultino più favorevoli a quelle del
presente
contratto. Per quanto altro non previsto dal presente articolo e ove
vi
siano specificazioni, valgono le norme contrattuali applicabili
per
qualifica di appartenenza.
Formazione professionale.
Per
la formazione professionale
riferimento
all'art. 16, legge n. 196/97.
dell'apprendista
si
fa
Regolamento (Apprendistato).
Data la particolare struttura delle imprese sub-fornitrici, si
riconosce
che
la qualificazione dell'apprendista passa necessariamente
anche
attraverso esperienze che consentano una conoscenza complessiva
della
lavorazione per cui viene qualificato.
Ai fini dell'inserimento definitivo nei vari gruppi di
apprendistato,
l'azienda potrà utilizzare un periodo di 6 mesi, durante il quale
verranno
valutate
le attitudini dell'apprendista ed eventualmente
modificata
l'assegnazione primaria al gruppo di appartenenza.
Qualora l'azienda intenda modificare l'assegnazione primaria al gruppo
di
appartenenza, la decisione, previe autorizzazioni degli uffici
competenti,
sarà comunicata all'apprendista tramite lettera la quale dovrà contenere:
- il nuovo gruppo di appartenenza;
- il livello d'inquadramento professionale corrispondente alle mansioni
e/o ai profili dei lavoratori in qualifica;
- la nuova durata del periodo di apprendistato previsto.
Ultimato il periodo di apprendistato, il lavoratore verrà inquadrato
nel
livello corrispondente alle declaratorie e mansioni dei lavoratori
(operai
- intermedi - impiegati) dallo stesso svolte e per le quali ha
effettuato
il periodo di apprendistato.
Titolo IV - PARTE OPERAI
Art. 56 - Sospensioni e riduzione del lavoro.
Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore a 15
giorni,
nonché di riduzione del lavoro a meno di 24 ore settimanali, per
un
periodo superiore a 4 settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi
con
diritto anche all'indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 57 - Gratifica natalizia.
In occasione delle feste natalizie l'impresa corrisponderà al
lavoratore
un compenso la cui misura è pari a 173 ore di retribuzione di fatto.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il
corso
dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti 12simi della
gratifica
natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa.
Le
frazioni di mese non inferiori a 2 settimane verranno considerate
come
mese intero.
Agli
effetti della liquidazione della gratifica natalizia
verranno
computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a
congedo
matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia,
infortunio,
nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, nonché
i
periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione
delle
specifiche disposizioni di legge ad integrazione delle quote erogate
dagli
Istituti preposti.
Art. 58 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
All'operaio
il
o apprendista licenziato o dimissionario sarà corrisposto
trattamento previsto dalla legge 29.5.82 n. 297, fatte salve le
modifiche
di legge.
Art. 59 - Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro.
In caso di malattia o infortunio non sul lavoro l'operaio avrà diritto
a
un'integrazione economica in aggiunta a quella eventualmente
corrisposta
dall'Istituto assicuratore che gli consenta di percepire le
seguenti
percentuali minime:
- l'80%
di
assenza.
della
retribuzione normale di fatto dal 1°
al
20°
giorno
Tale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni di assenza
per
malattia di durata inferiore a 10 giorni di calendario;
- il 90% della retribuzione normale di fatto netta dal 21° al 180°
giorno
di assenza;
- agli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali
ed
economici che determinano per l'azienda oneri percentuali pari a
quelli
definiti per gli operai;
convenzionalmente sono riferiti alle seguenti percentuali:
- dal 1° al 3° giorno di malattia: 80% (tale trattamento non verrà
corrisposto se la durata della malattia è inferiore a 10 giorni di
calendario);
- dal 4° al 20° giorno di malattia: 30%;
- dal 21° al 180° giorno di malattia: 23,34%.
Dette percentuali si applicano sulla retribuzione normale di fatto.
Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile
a
responsabilità di terzi, o comunque in tutti i casi in cui esistano
forme
di
copertura assicurativa, l'azienda erogherà il solo
trattamento
economico a carico dell'INPS, facendo salva la facoltà di rivalsa da
parte
del lavoratore nei confronti del soggetto obbligato per la parte
di
trattamento non erogato dall'azienda.
Indipendentemente da quanto sopra, l'azienda è tenuta ad anticipare
a
titolo di prestito non oneroso il trattamento d'integrazione fino
al
momento dell'avvenuto risarcimento richiesto dal lavoratore.
Comunque complessivamente il lavoratore assente per malattia o
infortunio
non sul lavoro non potrà percepire un trattamento economico
superiore
alla retribuzione normale di fatto netta del lavoratore che
la
stessa posizione retributiva.
abbia
Art. 60 - Malattia professionale e infortunio sul lavoro.
In caso d'infortunio o malattia professionale l'operaio avrà diritto
a
un'integrazione economica, in aggiunta a quella eventualmente
corrisposta
dall'Istituto assicuratore, che gli consenta di percepire le
sotto
indicate percentuali della retribuzione normale di fatto:
- per il giorno dell'infortunio o dell'inizio della malattia
professionale, il 100% della retribuzione percepita;
- per il 1°, 2° e 3° giorno successivi alla data dell'evento, l'80%
della retribuzione percepita;
- dal 4° giorno e fino a guarigione clinica, il 90% della retribuzione
percepita.
Agli
apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali
ed
economici che determinano per l'azienda oneri economici della
stessa
misura di quelli definiti per gli operai.
Comunque complessivamente il lavoratore assente per infortunio o
malattia
professionale
non potrà
percepire un trattamento
superiore
alla
retribuzione normale di fatto del lavoratore che abbia la stessa
posizione
retributiva.
Art. 61 - Maternità.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di
legge
sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda
deve
integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza
per
maternità obbligatoria fino al 90% della retribuzione mensile di
fatto;
detta
integrazione sarà corrisposta anche se la
lavoratrice
sia
licenziata.
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai
lavori
pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n.
1206,
le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo
il
parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle
abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente
svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni,
vale
il disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204, sulla
tutela
delle lavoratrici madri.
Art. 62 - Festività - Trattamento economico.
Per le festività di cui all'art. 27 (parte Generale), il
trattamento
economico degli operai e apprendisti sarà di 8 ore di retribuzione
di
fatto per regime di prestazione su 5 giorni e di 6,34 ore per
prestazione
su 6 giorni.
In caso di prestazione di lavoro saranno corrisposte inoltre tante
quote
orarie di retribuzione di fatto per ciascuna delle ore prestate, con
la
maggiorazione prevista dall'art. 24.
In caso di festività coincidenti con la domenica o con il sabato
verrà
corrisposto un trattamento economico pari a 8 ore della retribuzione
di
fatto ivi compresa, per coloro che nella settimana in cui cadono
le
suddette
festività abbiano prestato lavoro a squadre, la
relativa
percentuale dell'1,05%.
La festività coincidente con altre festività sarà compensata con
ulteriori
8 ore della retribuzione di fatto.
Il trattamento stabilito nel presente articolo dovrà essere
ugualmente
corrisposto ai lavoratori anche se risultino assenti dal lavoro
i
seguenti motivi:
per
- infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di
assenza
facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi
e
assenze per giustificati motivi;
- sospensione dal lavoro - a qualunque causa dovuta indipendentemente
dalla volontà del lavoratore per le festività nazionali; per le
festività
religiose, limitatamente a quelle cadenti nelle prime 2 settimane
di
sospensione;
sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo
lavoro
domenicale, a coincidenza delle festività con la domenica;
di
- coincidenza delle festività con un altro giorno festivo: in tal
caso
sarà corrisposto al lavoratori il trattamento previsto per ciascuna
delle
festività.
Art. 63 - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale, gli operai hanno diritto a un periodo
di
ferie pari a 4 settimane, con decorrenza della retribuzione di
fatto
corrispondente all'orario settimanale contrattuale.
Tre settimane saranno normalmente godute consecutivamente, mentre
4a
settimana
verrà
goduta
in
separato periodo.
Eventuale
diversa
la
distribuzione della 3a settimana, anche se motivata da esigenze
tecnicoproduttive, dovrà essere concordata fra Direzione e RSA. La 4a
settimana
potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra
Direzione
aziendale e RSA o individualmente con accordo tra le parti interessate.
A tal fine, qualora Direzione aziendale e RSA non dovessero
raggiungere
l'accordo sulla modalità di utilizzo delle ferie, la materia diverrà
di
competenza delle OOSS datoriali e sindacali, firmatarie del
presente
contratto.
L'epoca di godimento delle 3 settimane sarà in via normale
stabilita,
compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre,
o
contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per
scaglioni
o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca
delle
ferie verrà fissata dalla Direzione previo esame con la RSA.
Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e
RSA
potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle
ferie
nell'arco dell'anno.
Per le festività di cui all'art. 27 cadenti nel corso delle ferie,
verrà
corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse
senza
prolungamento del periodo di riposo.
Ogni periodo settimanale in presenza di un orario di lavoro distribuito
su
5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni
lavorativi.
Il diritto alle ferie intere s'intende maturato quando sia decorso 1
anno
dalla
data di precedente maturazione. In caso di anticipo
della
concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza
del
nuovo periodo feriale decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.
All'operaio
spetterà
che non abbia maturato il diritto alla ferie intere
1/12 delle
2
settimane.
ferie
per ogni mese o frazione di mese
non
inferiore
a
Agli effetti della maturazione delle ferie, verranno computate
le
sospensioni della prestazione del lavoro non dipendenti dalla volontà
del
lavoratore (ad esclusione delle sospensioni per mancanza di
lavoro
concordate fra le parti), nonché dovute a malattia, infortunio,
congedo
matrimoniale,
periodi di assenza per gravidanza e
puerperio,
in
applicazione delle specifiche disposizioni di legge.
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche
o
esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi
retribuiti,
oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente
alla
retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie non
godute,
calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento
della
liquidazione della relativa indennità sostitutiva.
Art. 64 - Regolamento del lavoro a domicilio.
1. Definizione del lavoro a domicilio.
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione,
esegue
nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche
con
l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico,
ma
con
l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti,
lavoro
retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie
prime
o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche
se
fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento, ricorre
quando
il
lavoratore
a
domicilio è tenuto ad osservare
le
direttive
dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e
i
requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste
nell'esecuzione
parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti
oggetto
dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti
considerarsi
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque
esegue,
nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali
di
pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali
e
dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro
un
compenso di qualsiasi natura.
2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le
quali
comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per
la
salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di
ristrutturazione,
riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti
o
sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di
1
anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e
dalla
cessazione delle sospensioni.
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi
dell'opera
di mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente
alle
persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati,
a
tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto
e
nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.
3. Libretto personale di controllo.
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla
legge
1.1.35 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di
uno
speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente, l'operaio comunicherà al datore di
lavoro,
quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di
lavoro
egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro
previsto
dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti
per
le assicurazioni sociali.
4. Responsabilità del lavoratore a domicilio.
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro
la
responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché
quella
per l'esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro in
conformità
alle istruzioni ricevute.
5. Retribuzione.
(a) I lavoratori a domicilio dovranno godere del trattamento
economico
salariale comprensivo dei miglioramenti previsti dal presente contratto
e
dai successivi per gli operai interni, ciascuno in ragione del livello
o
della qualifica prevista dai contratti stessi.
(b) Il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di
cottimo
pieno costituita dai medesimi elementi che compongono la
retribuzione
degli operai interni e cioè: paga base, percentuale di maggiorazione
per
il lavoro a cottimo, indennità di contingenza e indennità accessorie.
Le indennità accessorie giornaliere dovranno essere tradotte in
quota
minuto tramite divisore 480.
(c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo
pieno,
di cui sopra, sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente
necessario
a un lavoratore di normale capacità per eseguire l'operazione o il
gruppo
di operazioni ad esso richieste.
L'anzidetta tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione
delle
quote orarie
dinanzi
indicato.
di cui al punto b) per i tempi accertati nel
modo
(d) Tutti gli aggiornamenti determinati in aumento o diminuzione,
dal
variare
della paga base, delle eventuali indennità
accessorie
e
dell'indennità di contingenza, faranno luogo automaticamente e con
la
stessa decorrenza, all'aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui
al
punto c).
(e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro
aggiornamento
in esecuzione degli accordi di cui sopra s'intendono devolute
alle
Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori
d'opera
ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati
tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni - e
il
trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti
che
svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle
aziende
interessate.
Queste saranno definite entro 9 mesi dall'entrata in vigore del
presente
contratto.
A tal fine:
- nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti
potrà
chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che
si
riuniranno
periodicamente,
a
seconda
della
necessità,
per
la
determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro
aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le OOSS territoriali
dei
lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento
di
tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a
livello
provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra
le
parti.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a
fornire
tutti gli elementi al fine di facilitare la determinazione delle
tariffe
di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per
la
costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe,
una
delle
parti, dopo aver avvertito l'altra, potrà
richiedere
alle
Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di
intervenire
al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno
consentito
l'attuazione di quanto sopra previsto.
6. Maggiorazione della retribuzione.
(a) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con
le
festività natalizie, sarà corrisposta ai lavoratori a domicilio - a
titolo
d'indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali
e
delle festività nazionali e infrasettimanali - una maggiorazione del
22%
da
computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione
globale
percepita dal lavoratore stesso nel corso del periodo considerato.
(b) In applicazione della legge n. 297/82, l'indennità sostitutiva del
TFR
viene determinata nella misura del 7,4% da calcolarsi sulla
retribuzione
globale comprensiva delle maggiorazioni di cui al punto a).
Tale importo verrà accantonato mensilmente e corrisposto al termine
del
rapporto di lavoro, con le rivalutazioni previste dalla legge.
(c) La percentuale dovuta a titolo di rimborso spese per l'uso
di
macchine, locali, energia e accessori, viene stabilita nella misura del
3%
dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita di cui
al
precedente punto 5.
Chiarimento a verbale.
Le maggiorazioni di cui al punto 6 saranno assorbite fino a
concorrenza,
da quelle eventualmente già concordate per le medesime finalità.
Titolo V - Parte IMPIEGATI - INTERMEDI - QUADRI
Art. 65 - Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro
o riduzione dell'orario di lavoro.
In caso di temporanea sospensione dal lavoro o di riduzione della
durata
dell'orario di lavoro disposto dalle aziende o dalle competenti
autorità,
la retribuzione di fatto del lavoratore non subirà riduzioni,
salvo
diverso accordo tra le parti in sede sindacale (anche ai sensi degli
artt.
410 e 411 CPC).
Art. 66 - Indennità per maneggio denaro - Cauzione.
L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro
per
riscossioni e pagamenti con responsabilità anche finanziaria per
l'errore,
ha diritto a una particolare indennità mensile pari al 6% della paga
base
nazionale o di stipendio mensile del livello di appartenenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di
cauzione
dovranno essere depositate a nome del garante e del garantito presso
un
istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Art. 67 - Trattamento economico per le festività.
Per i giorni festivi, di cui all'art. 27, verrà applicato nei
confronti
degli intermedi e degli impiegati il seguente trattamento economico:
(a) 1/26 di
prestazione
lavorativa;
retribuzione
di
fatto,
quando
non
vi
sia
(b) in caso di prestazione lavorativa saranno corrisposte tante
quote
orarie quante sono state le ore prestate, con le maggiorazioni
indicate
all'art. 24.
Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi con la domenica o
con
altro giorno festivo o con il sabato quando l'orario di lavoro
è
distribuito su 5 giorni settimanali, verrà corrisposto in aggiunta
alla
retribuzione di fatto un importo pari a 1/26 della retribuzione stessa.
In caso che la festività del S. Patrono cadente di sabato o di
domenica
coincida anche con una delle festività di cui all'art. 27, la stessa
verrà
retribuita con un altro 26simo della retribuzione mensile.
Art. 68 - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale, l'impiegato e il quadro hanno diritto a
un
periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione di fatto, pari a:
- 4 settimane in caso d'anzianità di servizio fino a 10 anni alla data
di
maturazione delle ferie;
- 4 settimane più 1 giorno lavorativo in caso d'anzianità di servizio
da
oltre 10 anni e fino a 18 anni alla data di maturazione delle ferie;
- 5 settimane in caso d'anzianità di servizio oltre 18 anni alla data
di
maturazione delle ferie.
Tre settimane saranno normalmente godute consecutivamente, mentre la
4a
settimana
verrà
goduta
in
separato periodo.
Eventuale
diversa
distribuzione della 3a settimana, anche se motivata da esigenze
tecnicoproduttive, dovrà essere concordata fra Direzione e RSA. La 4a
settimana
potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra
Direzione
aziendale e RSA o individualmente con accordo tra le parti interessate.
A tal fine,
raggiungere
qualora Direzione aziendale e RSA non dovessero
l'accordo sulla modalità di utilizzo delle ferie, la materia diverrà
di
competenza delle OOSS datoriali e sindacali, firmatarie del
presente
contratto.
L'epoca di godimento delle 3 settimane sarà in via normale
stabilita,
compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre,
o
contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per
scaglioni
o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca
delle
ferie verrà fissata dalla Direzione previo esame con la RSA.
Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e
RSA
potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle
ferie
nell'arco dell'anno.
Per le festività di cui all'art. 27 cadenti nel corso delle ferie,
verrà
corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse
senza
prolungamento del periodo di riposo.
Ogni periodo settimanale in presenza di un orario di lavoro distribuito
su
5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni
lavorativi.
Il diritto alle ferie intere s'intende maturato quando sia decorso 1
anno
dalla
data di precedente maturazione. In caso di anticipo
della
concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza
del
nuovo periodo feriale decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.
All'impiegato che non abbia maturato il diritto alla ferie intere
spetterà
1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore
2
settimane.
Agli effetti della maturazione delle ferie, verranno computate
le
sospensioni della prestazione del lavoro non dipendenti dalla volontà
del
lavoratore (ad esclusione delle sospensioni per mancanza di
lavoro
a
concordate fra le parti), nonché dovute a malattia, infortunio,
congedo
matrimoniale,
periodi di assenza per gravidanza e
puerperio,
in
applicazione delle specifiche disposizioni di legge.
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche
o
esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi
retribuiti,
oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente
alla
retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie non
godute,
calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento
della
liquidazione della relativa indennità sostitutiva.
Art. 69 - Tredicesima mensilità.
In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposto al lavoratore
1
mensilità di retribuzione di fatto.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel
corso
dell'anno saranno corrisposti tanti 12simi della mensilità natalizia
per
quanti sono i mesi d'anzianità di servizio nell'azienda.
Le frazioni di mese non inferiori a 2 settimane verranno considerate
mese
intero.
Art. 70 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
All'impiegato e all'intermedio licenziato o dimissionario sarà
corrisposto
il trattamento previsto dalla legge 29.5.82, fatte salve le modifiche
di
legge.
Art. 71 - Trattamento economico per malattia e infortunio.
In caso di malattia il lavoratore avente un'anzianità fino a 10 anni
ha
diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione di fatto per i
primi
3 mesi e della metà per i successivi 3 mesi.
Il lavoratore avente un'anzianità superiore ai 10 anni ha diritto
alla
corresponsione dell'intera retribuzione di fatto per i primi 4 mesi
e
della metà per i successivi.
In caso d'infortunio riconosciuto dall'INAIL, il lavoratore ha
diritto
alla corresponsione del 90% della retribuzione di fatto per 6 mesi
nel
caso che lo stesso abbia maturato un'anzianità fino a 10 anni; per 10
mesi
nel caso che lo stesso abbia maturato un'anzianità superiore a 10 anni.
Il trattamento economico per infortunio assorbe fino a
concorrenza
eventuali integrazioni aziendali in atto, e non sarà cumulabile con
altri
trattamenti precedenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
Art. 72 - Maternità.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di
legge
sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda
è
tenuta ad integrare il trattamento mutualistico per il periodo di
assenza
per maternità obbligatoria fino a concorrenza dell'intera
retribuzione
mensile di fatto.
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai
lavori
pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n.
1206,
le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo
il
parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle
abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente
svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni,
vale
il disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204, sulla
tutela
delle lavoratrici madri.
Art. 73 - Normativa Quadri.
Ai sensi della legge 13.5.85 n. 190, ha qualifica di Quadro il
personale
con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria
dei
dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale e
organizzativa
attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita,
è
chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione
degli
obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni
di
rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di
tali
obiettivi.
Ai lavoratori con la qualifica di Quadro viene riconosciuta,
anche
attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese
e
l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause
non
dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente
connessi
con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di
Quadro
contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a
colpa
nello svolgimento delle proprie funzioni.
Le imprese promuoveranno la partecipazione dei Quadri ad iniziative
di
formazione e aggiornamento professionale dirette al miglioramento
delle
capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte.
Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia
di
brevetti e diritti d'autore è riconosciuta al Quadro, previa
espressa
autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e
di
effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in
riferimento
alle specifiche attività svolte. Ai sensi dell'art. 4, legge 13.5.85
n.
190,
in
materia di riconoscimento economico delle innovazioni
e
invenzioni, si richiamano le disposizioni dell'art. 2590 CC e del
RD
29.6.32.
In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di Quadro, che non
sia
determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con
diritto
della conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di
Quadro
sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
Per il lavoro straordinario o supplementare si farà riferimento
al
generale trattamento economico riconosciuto al Quadro a livello
aziendale.
Titolo VI - INQUADRAMENTO - PARTE RETRIBUTIVA - INCENTIVI
Art. 74 - Inquadramento (Declaratorie).
1° livello.
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori di 1a assunzione nel comparto sub-fornitura
tessiliabbigliamento e calzaturieri, per un periodo massimo non superiore a
12
mesi, nonché i lavoratori, addetti a mansioni di manovalanza e/o pulizia.
2° livello.
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che eseguono lavori qualificati di normale complessità
e/o
variabilità, la cui esecuzione richiede normali capacità tecnicopratiche;
- i lavoratori addetti a mansioni amministrative di mera esecuzione.
3° livello.
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori
mansioni
che
eseguono
compiti
operativi,
addetti
a
complesse e/o variabili, la cui esecuzione richiede specifiche
conoscenze
tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche;
- i lavoratori che su direttive ricevute svolgono mansioni esecutive
che
richiedono
una generica preparazione professionale o
corrispondente
pratica d'ufficio, nel rispetto di procedure prestabilite.
4° livello.
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori specializzati, che in condizione di autonomia
operativa
nell'ambito delle proprie mansioni svolgono lavori che comportano
una
specifica
e
adeguata
capacità
professionale
acquisita
mediante
approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica;
- i lavoratori che svolgono mansioni esecutive di carattere tecnico
o
amministrativo nel rispetto di procedure prestabilite, anche se
complesse,
che richiedono un'adeguata preparazione professionale o una
corrispondente
esperienza.
5° livello.
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che esplicano particolari mansioni di
responsabilità
nell'ambito di direttive intervenendo direttamente, con alto livello
di
specializzazione, su tutte le fasi della lavorazione e/o guidando
e
coordinando con carattere di continuità e con facoltà d'iniziativa,
il
lavoro di altri lavoratori;
- i lavoratori che svolgono attività di carattere tecnico o
amministrativo
sulla base di indicazioni di massima ricevute dal diretto superiore.
6° livello.
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori con funzioni direttive che nell'attuazione dei
programmi
generali
aziendali
operano con facoltà
decisionale
e
autonomia
d'iniziativa.
6° livello super.
Appartengono a questo livello con qualifica di Quadro:
- il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo
alla
categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale
e
organizzativa
attribuito e per l'elevata preparazione
specialistica
conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la
definizione
degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di
continuità,
funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
dell'attuazione
di tali obiettivi.
Esemplificazioni settore calzaturiero.
1° livello.
Vedere declaratoria.
2° livello.
Addetti a:
- taglio e/o confezioni di qualsiasi tipo;
- tranciatura sottopiede;
- tagli delle parti secondarie della tomaia di calzature in succedanei
o tessuto;
- orlatura delle parti secondarie della tomaia;
- confezioni tacchi e suole;
- spalmatura collanti;
- ribattitura a macchina;
- spazzolatura;
- sfibratura della suola;
- controllo qualità e finissaggio;
- addetto al magazzino;
- centralinista;
- fattorino;
- addetto alla semplice registrazione dati.
3° livello.
Addetti a:
-
taglio delle parti principali della tomaia in succedaneo;
taglio di parti secondarie della tomaia in pelle;
operazioni preliminari alla giuntura;
orlatura delle parti principali della tomaia in pelle;
tranciatura del cuoio;
montaggio;
lissatura di suola applicata sulla calzatura;
sfibratura tomaia per lavorazione saldata;
applicazione suola prefresata;
controllo qualità;
autista;
magazzino e spedizioni;
addetto/a vendita al pubblico;
elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale;
normali pratiche d'ufficio.
4° livello.
Addetti a:
-
taglio delle parti principali della tomaia in pelle;
orlatura completa della tomaia in pelle;
montaggio completo della calzatura in pelle;
fresatura di suole applicate sulla tomaia;
modellista (sviluppo modello) tecnico;
mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione
del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.)
e alle relative pratiche d'ufficio.
5° livello.
Addetti a:
- modellista creativo;
- programmatore EDP;
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà
decisionali;
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6° livello.
Vedere declaratoria.
6° livello super.
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni settore tessile.
1° livello.
Vedere declaratoria.
2° livello.
Vedere declaratoria.
3° livello.
Addetti a:
- cardatori che effettuano elementari operazioni di predisposizione
della macchina;
- alla conduzione del ciclo di stampa;
- all'orditura;
- tessitura jacquard: velluti operati, quadrettati, a bacchetta;
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale;
- autista;
- magazzino e spedizioni;
- addetto a vendita al pubblico;
- normali pratiche d'ufficio.
4° livello.
Addetti a:
-
folloni;
rammendo sul rifinito;
messa in carta - disegni;
tessitore a mano;
controllo movimento magazzino;
ripulitore di carde con smontaggio e montaggio delle stesse;
pesatori ricettisti;
alle cimatrici e garzatrici del tessuto con semplice regolazione
della macchina;
fuochisti patentati;
ausiliari specializzati;
specialisti in elettronica;
classificatore stracci;
mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione
del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.)
e alle relative pratiche d'ufficio.
Le parti convengono.
Fatto salvo quanto predisposto dalla relativa declaratoria, per
le
esemplificazioni relative al comparto tessile (lana - cotone - seta juta
- lino e canapa - tessitura sintetica - tessili vari - ecc.)
espressamente
qui richiamate, le parti convengono di fare riferimento alle
indicazioni
previste nei rispettivi comparti del settore industria.
5° livello.
Addetti a:
- programmatore EDP;
- addetti alla predisposizione controllo del lavoro esterno con facoltà
decisionali;
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6° livello.
Vedere declaratoria.
6° livello super.
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni settore confezioni.
1° livello.
Vedere declaratoria.
2° livello.
Addetti a:
-
taglio accessori e parti secondarie;
stiratura;
cuciture semplici (asole, bottoni, ecc.);
addetti alle macchine di confezione;
centralinista;
addetti al controllo e finissaggio;
addetti al magazzino;
fattorino;
addetto alla semplice registrazione dati.
3° livello.
Addetti a:
- stenditura e taglio con consumi predeterminati;
- confezione capo completo;
- attaccatura di colli, e/o maniche dei capi spalla, o di altri articoli
di confezione con tessuto pregiato;
- stiratura;
- magazzino e spedizioni;
- autista;
- addetto/a vendita al pubblico;
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale;
- normali pratiche d'ufficio;
- taglio e confezione di prototipo.
4° livello.
Addetti a:
- taglio e confezione del prototipo;
- taglio con capacità di predeterminare i consumi (sviluppo
e/o
disegno e preparazione sagome e cartoni);
taglie
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA,
amministrazione
del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e
alle
relative pratiche d'ufficio.
5° livello.
Addetti a:
-
stilista;
modellista, figurinista;
programmatore EDP;
addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà
decisionali;
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6° livello.
Vedere declaratoria.
6° livello super.
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni settore maglieria.
1° livello.
Vedere declaratoria.
2° livello.
Addetti a:
-
segnatura su tessuto comune;
taglio su tessuto comune;
stenditura su tessuto comune;
dipanatura e/o roccatura (trasformazione della matassa in rocca);
stiratura intermedia;
attaccatura bottoni a macchina;
addetti alle macchine di lavorazione;
confezione capi;
stiratura;
spolatura;
asolatura;
ripassatura fasi intermedie;
addetti al controllo e finissaggio;
addetti al magazzino;
centralinista;
fattorino;
addetto alla semplice registrazione dati.
3° livello.
Addetti a:
- confezioni capo completo;
- tessitura con rettilinee e/o circolari e/o telai cotton con macchine
già
programmate;
- rammendo;
- stiratura finale;
- magazzino e spedizione;
- segnature e taglio con sagome già predisposte;
- autista;
- addetto/a vendita al pubblico;
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale;
- normali pratiche ufficio.
4° livello.
Addetti a:
- campionatura (esecutore del prototipo tessitura o taglio);
- tessitura con qualsiasi tipo di filato e per qualsiasi tipo di
tessuto
su telai cotton, circolari, rettilinee con capacità di messa a punto
delle
macchine;
- addetti al taglio con capacità di predeterminare i consumi
(sviluppo
taglie e/o disegno - preparazione sagome e cartoni);
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA,
amministrazione
del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e
alle
relative pratiche di ufficio.
5° livello.
Addetti a:
-
stilista;
modellista, figurinista;
tecnico programmatore macchine tessitura;
programmatore EDP;
addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà
decisionali;
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6° livello.
Vedere declaratoria.
6° livello super.
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni settore confezione pellicceria.
1° livello.
Vedere declaratoria.
2° livello.
Addetti a:
- guarniture e rifiniture semplici;
- taglio fodere e accessori in tessuto;
- lavori di inchiodatura e lavori secondari;
-
cucitura di parti semplici e lineari;
stiro foderami e accessori;
addetti al controllo e finissaggio;
addetti al magazzino;
centralinista;
fattorino;
addetto alla semplice registrazione dati.
3° livello.
Addetti a:
-
confezioni delle parti primarie della pellicceria;
foderatura completa della pelliccia;
riparazione di qualsiasi tipo di pelliccia;
elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale;
addetto alle normali pratiche di ufficio;
autista;
magazziniere e spedizioniere;
addetto/a vendita al pubblico.
4° livello.
Addetti a:
- lavori di taglio e/o accompagnamento di qualsiasi tipo di pelliccia
o guarnizione;
- giuntura delle pelli per messa in opera;
- confezione completa del capo di sfilata;
- addetto responsabile delle prove con segnalazione dei difetti
e correzioni, e partecipazione alla lavorazione manuale;
- sarta;
- modellista;
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione
del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.)
e alle relative pratiche di ufficio.
5° livello.
Addetti a:
-
stilista;
modellista, figurinista;
programmatore EDP;
addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà
decisionali;
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6° livello.
Vedere declaratoria.
6° livello super.
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni settore berretti e cappelli.
1° livello.
Vedere declaratoria.
2° livello.
Addetti a:
-
stiro;
cuciture parti staccate;
taglio foderami e accessori interni;
guarniture semplici;
stampaggio delle fodere e marocchini (con e senza composizione);
addetti al controllo e finissaggio;
addetti al magazzino;
centralinista;
fattorino;
addetto alla semplice registrazione dati.
3° livello.
Addetti a:
-
taglio a mano;
cucitura del cappello;
stiratura finale;
autista;
magazziniere e spedizioniere;
addetto/a vendita al pubblico;
elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale;
normali pratiche di ufficio.
4° livello.
Addetti a:
-
campionista, esecutore del prototipo;
sviluppo professionale dei modelli;
modellatura cappelli feltro (presse e similari);
mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione
del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.)
e alle relative pratiche di ufficio.
5° livello.
Addetti a:
- stilista;
- figurinista, modellista;
- addetti alla predisposizione del lavoro esterno con facoltà
decisionali;
- programmatore EDP;
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6° livello.
Vedere declaratoria.
6° livello super.
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni settore calzetteria.
1° livello.
Vedere declaratoria.
2° livello.
Addetti a:
-
la scelta e l'accoppiamento calze finite;
stiro;
controllo e finissaggio;
macchine di lavorazione;
magazzino;
piegatura;
scatolatura;
centralinista;
fattorino;
addetto alla semplice registrazione dati.
3° livello.
Addetti a:
- macchine circolari e rettilinee;
- controllo stiratura calza finita;
-
rimagliatura;
circolari per elastici;
cuciture di guarnizioni;
magazzino e spedizioni;
autista;
addetto/a vendita al pubblico;
elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale;
normali pratiche di ufficio.
4° livello.
Addetti a:
- campionatura esecutore del prototipo;
- tessitura con qualsiasi tipo di filato con macchine circolari
e rettilinee con capacità di messa a punto;
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione
del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.)
e relative pratiche di ufficio.
5° livello.
Addetti a:
-
stilisti;
modellista, figurinista;
programmatore EDP;
addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà
decisionali;
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6° livello.
Vedere declaratoria.
6° livello super.
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni settori pelli e cuoio.
1° livello.
Vedere declaratoria.
2° livello.
Addetti a:
-
cuciture semplici a mano e a macchina;
lavori di ripiegatura al tavolo;
montaggio cerniere, serrature, rivettature;
scarnitura parti secondarie dei manufatti;
taglio di foderami e feltri;
stiratura oggetti finiti;
controllo e finissaggio;
magazzino;
centralinista;
fattorino;
addetti alla semplice registrazione dati.
3° livello.
Addetti a:
-
taglio di parti secondarie in pelle e tessuti;
stampatori a pressa;
filettatura a mano;
scarnitura e spaccatura pelli con macchine predeterminate al banco
di montaggio;
cucitura del manufatto in pelle o tessuto prelavato;
applicazioni guarnizioni;
autista;
magazziniere e spedizioniere;
addetto a vendita al pubblico;
elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale;
normali pratiche di ufficio.
4° livello.
Addetti a:
- taglio di parti
capretti,
tessuti, ecc.);
primarie in materiali pregiati
(rettili,
- macchinista che esegue ogni tipo di cucitura su manufatti in
materiali
pregiati (rettili, capretti, tessuti, ecc.);
- confezione e/o montaggio completo di qualsiasi manufatto fine al
banco,
effettuato in completa autonomia operativa;
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA,
amministrazione
del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e
alle
relative pratiche di ufficio.
5° livello.
Addetti a:
- programmazione EDP;
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà
decisionali;
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6° livello.
Vedere declaratoria.
6° livello super.
Vedere declaratoria.
Art. 75 - Parte retributiva (Tabelle).
liv.
minimi
contrattuali
iniziali
6 super - quadri
1.087,85
6 impiegati
954,48
5 impiegati-intermedi
871,90
4 impiegati-operai
796,25
3 impiegati-operai
752,64
2 impiegati-operai
710,35
1 impiegati-operai
659,10
minimi
contrattuali
dal 1.7.03
1.102,10
966,98
883,32
806,68
762,50
719,68
667,73
Art. 76 - Premi di efficienza produttiva.
(a)
Tenuto
conto delle caratteristiche labour-intensive
e
della
lavorazione su commessa che tipizzano le aziende façoniste, viene
prevista
l'incentivazione delle risorse umane, sia in forma individuale (mpi)
che
collettiva (di reparto o aziendale) (mpa) finalizzata al raggiungimento
di
obiettivi di efficienza del personale e di redditività aziendale.
Le due forme di incentivazione (mpi e mpa) possono essere fra
loro
interamente
e/o
parzialmente alternative, a condizione
però
che
l'ammontare complessivo dell'accantonamento non sia inferiore al 10%;
(b) ciascuna azienda, entro il termine di giorni 90 dalla
sottoscrizione
dell'atto di recepimento del CCNL, istituirà, concordemente con
le
maestranze, l'incentivo, il cui ammontare complessivo (mpi + mpa) non
sarà
inferiore al 10% della retribuzione di fatto del 2° livello retributivo
in
vigore al momento della sua istituzione;
(b1) in relazione alla percentuale di efficienza e di
redditività
raggiunte sarà istituito un Fondo, che sarà ripartito tra i lavoratori
in
misura corrispondente alle maggiori performances produttive raggiunte;
(b2)
detto Fondo sarà suddiviso in Monte Premi Individuale
(MPI)
esclusivamente in favore del personale operaio, nella misura minima
del
5%, e in Monte Premi Aziendale (MPA), in favore della totalità
dei
dipendenti (operai, intermedi, quadri e dirigenti), nella misura
minima
del 5%, così da raggiungere il 10% previsto al precedente punto b);
(b3) l'erogazione del premio avverrà entro e non oltre il mese
successivo
alla scadenza del periodo di validità dell'obiettivo concordato e le
somme
erogate non saranno computabili nel calcolo del TFR; il mancato
rispetto
del termine nell'erogazione del premio comporterà la maggiorazione
degli
interessi al saggio corrente al momento del pagamento effettivo,
con
calcolo dalla scadenza al dì del soddisfo;
(c) linee guida per l'istituzione del premio;
(c1) in ciascuna azienda sarà costituito, con apposito verbale
aziendale,
un Comitato di Efficienza Produttiva (CEP), di natura paritetica,
del
quale faranno parte rappresentanti dell'azienda e componenti della RSA,
o
RSU, ove esistenti, ovvero dei lavoratori (solo operai per il MPI, tutti
i
dipendenti per il MPA); il Comitato dirimerà le eventuali
controversie
insorte tra l'azienda e i lavoratori, sui tempi di lavorazione; qualora
il
Comitato non sia in grado di decidere, la composizione della
controversia
sarà demandata all'Ente bilaterale con funzione arbitrale;
(c2) l'analisi delle fasi di lavoro, dei tempi di lavorazione, dei
metodi
e delle attrezzature da impiegare sarà compito dell'azienda, che, nel
caso
di controversia, in collaborazione con il CEP, rileverà i tempi
assegnati
e non ancora standardizzati;
(d) linee guida per il calcolo del premio;
(d1) il mpi sarà determinato sulla base di premi progressivi riferiti
alla
produzione effettiva giornaliera in aumento, al netto degli scarti di
fine
catena, una volta assegnati ad ogni singola postazione il tempo
standard
di lavorazione e le quantità formate nel tempo unitario;
(d2) il mpa sarà riconosciuto solo a raggiungimento, nel tempo
assegnato,
della quantità normata al netto degli scarti di controllo finale
di
qualità, di ogni singola commessa, lavorazione o gruppo di lavorazioni;
(e) viene istituito un "libretto di lavorazione" sul quale dovrà
essere
registrato il risultato delle attività di cui al punto g), e i
pareri
motivati dall'Ente bilaterale, gli obiettivi di produzione individuali
e
collettivi riguardo alla singola commessa, lavorazione o gruppo
di
lavorazioni e il monte ore riferito al MPI e al MPA, nella forma
di
verbale controfirmato dalle parti componenti il CEP, oppure da
parte
dell'Ente bilaterale nei casi di cui al punto precedente.
Il libretto di lavorazione verrà fornito all'azienda dall'Ente
bilaterale
certificato e numerato e non potrà essere surrogato.
Documentazione
diversa a richiesta motivata sarà rilasciata esclusivamente
dall'Ente
bilaterale.
Onde
consentire al CEP e all'Azienda la piena acquisizione
delle
conoscenze tecnico-gestionali atte alla piena applicazione di quanto
sopra
previsto, è concesso un tempo di 90 giorni dalla sottoscrizione
dell'atto
di recepimento di cui all'articolo precedente.
Nel caso di mancata istituzione del MPI e del MPA, o di mancata
adozione
del libretto di lavorazione, l'Ente bilaterale segnalerà alle
Associazioni
firmatarie del presente CCNL l'inadempienza, perché le stesse, in
piena
autonomia, adottino i provvedimenti del caso.
L'Azienda non può adottare il presente CCNL se non attraverso
atto
formale di recepimento sottoscritto da:
- il rappresentante
- il rappresentante
azienda aderisce;
- il rappresentante
- il rappresentante
un
legale dell'Impresa;
dell'Associazione datoriale alla quale la singola
sindacale dei lavoratori;
dell'Ente bilaterale.
Sara cura dell'Ente bilaterale:
- predisporre un testo e riportarlo su carta dedicata, numerata
e
certificata onde dare uniformità, completezza, certezza agli atti
di
recepimento.
Gli
stessi costituiranno contratti aziendali e come tali
saranno
depositati, esclusivamente dall'Ente bilaterale, entro 30 giorni
dalla
sottoscrizione, presso l'Ufficio del lavoro di competenza.
Libretto di lavorazione.
data
modello
tempo standard di produzione
(in minuti)
membri CEP presenti
lotto
tempo aziendale a disposizione
(n. operai presenti* 480m
giornalieri)
B------------------------produzione giornaliera aziendale
in n. capi(=B/A)
D -------------------------
surplus produttivo giornaliero
aziendale
in n. capi
(=risultato giornaliero - C)
surplus produttivo giornaliero individuale
in n. capi
(=risultato giornaliero individuale - C)
nome e cognome
firma
del rappresentante aziendale
mese - anno
surplus giornaliero
firma
del rappresentante dei lavoratori
MPA
(monte premi aziendale)
(in euro)
MPI
(monte premi individuale)
(in euro)
Art. 77 - Compartecipazione ai risultati economici dell'impresa.
Le parti, entro la scadenza del presente contratto, si riservano
di
avviare
normative
e
procedure
per
l'attuazione
di
forme
di
compartecipazione agli utili da parte delle maestranze, secondo
le
direttive europee.
Titolo VII - ENTE BILATERALE
Art. 78 - Ente bilaterale.
Entro 90 giorni dalla firma del presente contratto le parti
contraenti
procederanno alla costituzione dell'Ente Bilaterale Manufatturiero
della
Sub-Fornitura
(EBAM-SUBFORN),
a
livello
nazionale,
finalizzato
all'attività
bilaterale
di tutti i settori
manifatturieri
delle
lavorazioni in conto terzi. I compiti dell'Ente sono i seguenti:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
contrattazione e vertenzialità;
arbitrato;
formazione professionale;
salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
tutti i compiti che le parti contraenti gli assegneranno
con successivi accordi nell'ambito del concetto di bilateralità.
L'Ente comprenderà vari Fondi. In via prioritaria si indicano i
seguenti
Fondi:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
tutti
per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
per la formazione professionale;
qualità innovazione e trasferimento tecnologico;
integrativo del credito;
gli altri Fondi che si riterrà opportuno promuovere.
Ai fini dell'esplicazione dell'attività di tale Ente e dei vari
Fondi,
finalizzati all'erogazione di prestazioni e servizi ai lavoratori e
alle
Imprese, si concorda che datori di lavoro e lavoratori verseranno
all'Ente
periodicamente una quota percentuale sulle retribuzioni lorde erogate
a
ciascun dipendente. Tale quota sarà contrattata annualmente. Per il
1°
biennio la quota è pari all'1% sulle retribuzioni globali lorde di
fatto,
divisa in ragione della metà fra datori di lavoro e lavoratori
dipendenti.
Le modalità di versamento saranno stabilite dall'Ente.
Titolo VIII - ALLEGATI
Allegato 1
OSSERVATORI
Al
fine
dell'effettiva operatività dell'Osservatorio al quale
le
Associazioni e Organizzazioni firmatarie del presente CCNL forniranno
il
necessario supporto tecnico, le parti nomineranno, entro 6 mesi dalla
data
della stipula del presente contratto, un gruppo di lavoro composto da
8
rappresentanti, di cui 4 nominati dalle Associazioni datoriali, 4
nominati
dalle OOSS, che formulerà le proposte operative di funzionamento entro
6
mesi.
Tale gruppo di lavoro avrà inoltre il compito di individuare le
modalità
di reperimento dei dati, la loro organizzazione e diffusione fra le
parti
nelle
loro articolazioni, effettuando gli eventuali
approfondimenti
specifici anche con il ricorso a fonti esterne e a supporti
esterni
specializzati, nonché di mettere in atto iniziative congiunte e
di
ricercare le necessarie coperture economiche per lo svolgimento
dei
progetti che lo richiedessero.
L'Osservatorio è sede di raccolta di informazioni di reciproco scambio
e
confronto sulle stesse in ordine ai seguenti argomenti, con riferimento
a
tutte le imprese associate:
- le iniziative a sostegno delle imprese façoniste;
- le
proposte
normative e/o legislative da sottoporre agli
Organi
competenti per lo sviluppo e il sostegno delle imprese façoniste;
- le linee di politica façoindustriale anche al fine di assumere
posizioni
concertate in tutte le occasioni di confronto con la P.A. e le
categorie
tessili e i committenti;
- gli andamenti e le prospettive del settore del contoterzismo, la
sua
situazione competitiva, gli andamenti congiunturali dei mercati,
i
rapporti con i committenti soprattutto in funzione
dell'armonizzazione
delle committenze con i principi della legge 18.6.98 n. 192, e
della
stipulazione con le aziende committenti di un accordo che le vincoli
a
praticare prezzi che garantiscano alle aziende il rispetto del
presente
CCNL e le obblighi al ricorso all'arbitrato nel caso di controversia
con
le aziende contoterziste;
- le prospettive relative agli investimenti e allo sviluppo tecnologico;
- l'andamento dell'occupazione e della sua struttura, con
particolare
riferimento alle tipologie di rapporto, ivi compreso il lavoro
interinale
e i contratti a tempo determinato, agli effetti derivanti dai processi
di
ristrutturazione e di innovazione e all'occupazione dei
lavoratori
immigrati;
- l'andamento
dei
fattori
di produttività,
di
di
competitività, di costo del lavoro in rapporto con la
del
settore, le aziende committenti e i Paesi concorrenti;
efficienza,
specificità
- le problematiche poste dal recepimento in
sede
nazionale
della
legislazione comunitaria e dalla legislazione sulla contribuzione,
con
particolare riferimento alla necessità che la retribuzione da
assumere
come base per il calcolo dei contributi non sia superiore a quella
fissata
dal CCNL sottoscritto dall'associazione datoriale alla quale
l'impresa
aderisce;
- l'introduzione
della
moneta unica
e
le conseguenze
derivanti
dall'integrazione economica sul sistema delle imprese contoterziste
in
termini di competitività interna, europea e mondiale;
- le tematiche della sicurezza del lavoro;
- le
tematiche
relative
alla
al
riconoscimento del "made in Italy";
qualità
del
prodotto
finito
e
- le problematiche riguardanti le "barriere architettoniche" nei luoghi
di
lavoro, per favorirne il superamento, per analizzare le connesse
esigenze
impiantistiche e le difficoltà tecnico-organizzative, anche
attivando
idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento;
- l'andamento
a
consuntivo
delle
relazioni industriali;
della contrattazione
aziendale
e
- l'andamento delle committenze e l'evoluzione delle loro forme,
della
delocalizzazione all'estero delle aziende contoterziste e della
ulteriore
terziarizzazione,
con riferimento alle conseguenze
e
implicazioni
riguardanti la "concorrenza sleale" facilitata surrettiziamente
dalla
legislazione premiale in favore delle aziende contoterziste che
investono
all'estero, le conseguenti sfavorevoli condizioni economiche imposte
dalle
aziende committenti, l'occupazione, le condizioni di lavoro e le
ricadute
negative in termini di costo sociale conseguenti alla chiusura
delle
aziende contoterziste operanti in Italia.
Nell'ambito dell'Osservatorio potranno essere istituite:
- la Commissione paritetica nazionale pari opportunità:
composta da 4 membri, di cui 2 designati dalle Associazioni datoriali e
2
designati dalle OOSS, alla quale è affidato il compito di studio e
di
ricerca finalizzato alla promozione di azioni positive; ad
individuare
eventuali ostacoli che non consentano un'effettiva parità uomo-donna
nel
lavoro; a verificare ipotesi di schemi per la promozione di iniziative
di
azioni positive, nonché ad esaminare problematiche relative al
rispetto
della dignità della persona in base alle disposizioni legislative
in
materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti
di
lavoro anche relativamente alle "molestie sessuali" e al mobbing
e
bossing; studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento
delle
lavoratrici dopo l'assenza per maternità verificando le forme possibili
di
salvaguardia della professionalità;
- la Commissione paritetica nazionale per l'inquadramento
alla quale sono affidati:
- lo studio e l'eventuale identificazione di nuove figure
professionali,
anche nell'ambito di un nuovo sistema di classificazione professionale;
- la fattibilità giuridica dello svolgimento del periodo di prova in
un
livello inferiore a quello corrispondente alla specifica
professionalità
dichiarata, e non altrimenti documentata dal lavoratore, erogando
la
conseguente differenza economica solo in caso di superamento del
periodo
di prova.
La Commissione è composta da 4 membri, di cui 2 membri in
rappresentanza
delle Associazioni datoriali e 2 membri in rappresentanza delle OOSS.
Le parti potranno farsi assistere da esperti, che esprimeranno
unicamente
pareri tecnici consultivi.
La Commissione si insedierà, su richiesta di una delle parti, nel
corso
del _________________, con l'obiettivo di completare i lavori entro
la
durata del presente CCNL.
La Commissione potrà formulare indirizzi generali su cui operare
per
definire ipotesi di individuazione di aree professionali, con
relativi
nuovi parametri, articolate su più livelli.
Ricorrendone le condizioni, prima della scadenza del contratto,
la
Commissione fornirà alle parti stipulanti, con decisione comune,
una
proposta complessiva in materia.
La
definizione
degli
strumenti
atti
a
garantire
l'agibilità
dell'Osservatorio sarà oggetto di separato accordo.
A livello regionale, di norma 1 volta l'anno, si effettueranno
incontri
fra
le rispettive strutture per un esame congiunto delle
materie
d'interesse specifico di tale livello territoriale.
In tale sede, pertanto, verranno fornite le aggregazioni regionali
dei
dati di cui al precedente punto che consentiranno alle parti
di
confrontarsi sugli interventi da sviluppare con la Regione in materia di:
- programmi di formazione e riqualificazione professionale;
- andamento dell'occupazione femminile, con le relative possibili
azioni
positive, in linea con le Raccomandazioni UE;
- predisposizione di progetti di ricerca applicata nel settore in
raccordo
con l'Ente Regione;
piani
di
della
programmazione
supporto
finalizzate a:
sviluppo
nazionale
regionale
e
settoriale,
raccordi
con
all'indicazione
iniziative
di
- ricerca nel settore;
- risparmio energetico.
A livello provinciale, di norma 1 volta l'anno, si effettueranno
incontri
periodici fra le rispettive strutture per un esame congiunto delle
materie
di
specifico interesse di tale livello territoriale,
concordemente
individuate fra quelle indicate nel precedente punto 2), sulla base
delle
aggregazioni provinciali degli stessi dati.
In particolare saranno esaminate le situazioni di crisi,
ristrutturazioni
aziendali, processi di innovazione tecnologica che diano luogo a
riduzioni
di organico, per la ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze,
di
possibili soluzioni.
A livello aziendale, di norma 1 volta l'anno, saranno fornite
dalle
aziende che abbiano significative incidenze nel settore, in
appositi
incontri richiesti delle RSA, o RSU, e con l'eventuale assistenza
delle
relative OOSS firmatarie del presente contratto, informazioni
riguardanti
gli andamenti e le prospettive produttive, le diversificazioni di
processo
programmate, gli indicatori industriali (ad es. il grado di utilizzo
degli
impianti),
l'andamento delle committenze e
le
loro
implicazioni
sull'occupazione, i programmi d'investimento e le loro
implicazioni
sull'occupazione, sulle modifiche dell'organizzazione del lavoro e
delle
tecnologie
che
comportino
rilevanti riflessi
sull'occupazione
e
sull'andamento complessivo degli orari di lavoro.
In presenza di significativi processi di ristrutturazione e/o
innovazioni
tecnologiche, o crisi di commesse che comportino riduzione,
spostamenti,
chiusure di reparti e/o unità produttive, le parti valuteranno,
nel
rispetto delle compatibilità economiche, prima della loro
realizzazione,
le opportunità offerte dal CCNL e dalla legislazione vigente per
la
ricerca di soluzioni alternative che contengano o eliminino le
conseguenze
sui dipendenti.
Comunque, su richiesta delle RSA, o delle RSU, con l'eventuale
assistenza
delle rispettive Organizzazioni territoriali delle OOSS firmatarie
del
presente contratto, le parti potranno scambiarsi le informazioni
ritenute
congiuntamente utili in caso di:
- processi di ristrutturazione, riconversione, innovazioni
tecnologiche,
crisi di commesse che comportino riduzione, spostamenti,
di
reparti, unità produttive o d'azienda;
chiusure
- definizione del "premio per obiettivi".
Allegato 2
FORMAZIONE
Le parti ritengono congiuntamente che:
- la formazione debba rivestire un ruolo strategico nella
valorizzazione
professionale delle risorse umane, tenuto anche conto delle sempre
più
rapide evoluzioni tecnologiche, nonché della specificità del
processo
produttivo delle aziende contoterziste;
- la ricerca di un sempre più alto livello di qualità richiesto
dal
mercato anche a causa della concorrenza della aziende estere e di
quelle
italiane delocalizzate all'estero sia fra gli elementi fondamentali
per
dare
competitività
aziende
contoterziste.
duratura
all'intero
sistema
delle
Per
il raggiungimento di tali obiettivi è indispensabile che
la
formazione, al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti
dalle
esperienze lavorative:
consenta di acquisire professionalità specifiche, adeguate
alle
innovazioni tecnologiche, organizzative di processo e di prodotto;
- sia sufficiente e adeguata in materia di salute e di sicurezza sui
posti
di lavoro;
- consenta una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- faciliti il reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di
assenza.
Pertanto, le parti nazionali si adopereranno per promuovere la nascita
di
un quadro legislativo che concretizzi un sistema integrato di
formazione,
che coinvolga gli Organismi bilaterali di cui all'Accordo
interconfederale
31.3.95.
Le parti territoriali, verificati i bisogni formativi del
settore,
valuteranno l'opportunità di incentivare sperimentazioni di corsi
di
formazione specifici, anche attraverso il coinvolgimento degli
Organismi
bilaterali
di
cui all'Accordo interconfederale 31.3.95
attraverso
l'utilizzo:
- di nuove forme di articolazione e distribuzione di tutti gli
istituti
contrattuali relativi all'orario di lavoro;
- delle risorse previste dai Fondi comunitari e dall'attuale
legislazione.
Dell'attuazione di tali corsi, che terranno conto delle
professionalità
esistenti, verranno informate le RSA, o le RSU, delle OOSS stipulanti
il
presente contratto.
Allegato 3
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Premesso:
- che la normativa sui Fondi pensione è entrata in vigore e sono
stati
emanati i relativi decreti di attuazione;
- che s'intende contribuire all'ottenimento di un più elevato livello
di
copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal
sistema
previdenziale pubblico;
- che sarà formulato un accordo nazionale tra le parti stipulanti
il
presente
contratto, per l'istituzione di un Fondo
di
previdenza
complementare per il comparto sub-fornitura.
Le parti concordano:
(1) di aderire come parti istitutive alla costituzione di
Fondo
pensione complementare nazionale per il comparto sub-fornitura;
un
(2) che la contribuzione per la costituzione del suddetto Fondo
sarà
determinata da apposito regolamento redatto a cura delle parti
stipulanti
il presente CCNL;
che la costituzione del Fondo Previdenza avverrà entro 24 mesi
dalla
stipula del presente CCNL.
Allegato 4
ENTI BILATERALI
Nel quadro di relazioni sindacali coerenti sia con gli obiettivi
di
sviluppo e qualificazione produttiva e occupazionale delle imprese
subfornitrici, sia con la struttura contrattuale definita nel
presente
accordo, le parti convengono di dover costituire un sistema di
Enti
bilaterali paritetici articolato su 2 livelli, nazionale (obbligatorio)
e
regionale (facoltativo).
Tale sistema di Enti bilaterali, essendo parte integrante della
struttura
contrattuale prevista dal presente accordo, è obbligatorio per le
parti
contraenti.
Esso è finalizzato all'erogazione di prestazioni e di servizi per
le
imprese e i lavoratori di comune utilità per entrambe le parti, in
un
quadro di trasparenza di metodi e intenti, ed è inteso a valorizzare
le
opportunità derivanti dall'autonomia e originalità del
modello
di
relazioni sindacali del comparto sub fornitura.
All'interno dell'Ente bilaterale si collocano i vari Fondi, promossi
dalla
presente contrattazione di categoria, che rappresentano gli
strumenti
economico-finanziari
per l'adempimento di obblighi
contrattualmente
previsti, che non possono essere adempiuti se non attraverso i
Fondi
stessi.
Pertanto, all'Ente bilaterale devono associarsi i Fondi indicati
dalle
parti
firmatarie
il
presente accordo
la
cui
utilizzazione
è
contrattualmente obbligatoria.
I Fondi derivano la loro specifica funzione da accordi sindacali,
di
categoria, che stabiliscono degli obblighi che per le loro
caratteristiche
e/o finalità ne richiedono necessariamente l'istituzione ai fini
della
raccolta delle relative risorse economiche e dell'erogazione
delle
corrispondenti prestazioni; pertanto, i Fondi non sono, in nessun
caso,
sede di trattativa o di confronto tra le parti.
A tal fine, le parti s'impegnano a costituire il Fondo bilaterale per
la
salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente
e
imprenditoriale e il Fondo per la rappresentanza sindacale, ai sensi
e
secondo le modalità e le forme di gestione rispettivamente
essi
indicati da apposito accordo da sottoscrivere.
per
Possono convenzionarsi con l'Ente bilaterale, al fine di ottimizzare
le
risorse umane e strumentali per realizzare il massimo di efficienza e
di
economia,
quei
Fondi ai quali gli imprenditori potranno
aderire
volontariamente, esterni all'Ente bilaterale, per i quali esiste
una
possibilità di opzione circa la loro utilizzazione. Questi Fondi
sono
infatti costituiti al fine di mutualizzare gli oneri derivanti da
obblighi
contrattuali che possono essere adempiuti sia attraverso il Fondo
che
tramite
l'erogazione
diretta
ai
singoli
lavoratori
da
parte
dell'imprenditore.
Ogni Fondo ha propria individualità, autonomia giuridica e gestionale.
La
composizione degli Organismi e le modalità di funzionamento sono
decise
dalle parti sindacali che hanno stipulato l'accordo stesso e
hanno
istituito il Fondo.
Le
parti
contraenti l'accordo istitutivo dell'ente o del
Fondo,
nell'ambito delle proprie competenze, possono delegare al Fondo
stesso
ovvero all'ente attività propedeutiche alle prestazioni, qualora ciò
sia
espressamente previsto da accordi o contratti.
Gli
Enti
bilaterali, su mandato delle parti contraenti
l'accordo
istitutivo dell'ente stesso, possono attivare Commissioni per l'esame
di
specifici argomenti (quale ad esempio l'ambiente) e predisporre i
dati
acquisiti tramite l'attività dei singoli Fondi, anche in rapporto con
le
fonti esterne.
L'Ente bilaterale sarà costituito a livello nazionale e
dalle
parti firmatarie il presente accordo.
Il
e
sistema
di
Enti
bilaterali
sarà
realizzato
in
regionale
maniera
piena
generalizzata a livello regionale.
L'Ente bilaterale nazionale vedrà al suo interno solo quei Fondi
relativi
a prestazioni che richiedano o rendano opportuno tale livello.
Inoltre l'Ente bilaterale potrà certificare l'avvenuto versamento ad
ogni
singolo Fondo. Potranno essere realizzati terminali operativi
dell'Ente
bilaterale a livello territoriale, laddove le esigenze di funzionalità
lo
rendano necessario.
Allegato 5
Protocollo d'intesa.
PARTI STIPULANTI
- Premesso che il risanamento economico e finanziario del Paese
presuppone
un impegno generale per il contenimento dell'inflazione, per la
riduzione
del deficit pubblico, per la qualificazione dei servizi pubblici, per
la
valorizzazione e il potenziamento dell'apparato produttivo e dei
livelli
occupazionali;
- posto che per recuperare la vitalità e la competitività del sistema
del
comparto sub fornitura, deve essere impostata e attuata
un'adeguata
politica
di
sostegno attraverso iniziative
in
campo
economico,
occupazionale e sociale capaci di esaltarne e rafforzarne il ruolo
sui
mercati interno e internazionale;
- in conformità e coerenza con il modello di contrattazione che si
fonda
sul pieno riconoscimento della titolarità sindacale e
dell'autonomia
negoziale del comparto sub-fornitura, in funzione della sua specificità
e
della sua importanza nell'ambito del sistema economico e
occupazionale
italiano;
convengono di istituire, nell'ambito delle relazioni sindacali, un
sistema
permanente di confronto sui temi di politica economica generale
che
interessano e coinvolgono direttamente e specificamente l'intero
settore
delle imprese sub-fornitrici.
In tale quadro le parti concordano di avviare immediatamente il
confronto
sulle tematiche di seguito indicate e valutate come prioritarie e
urgenti.
1. Politica dello sviluppo.
Le parti s'impegnano a un confronto per individuare interventi
congiunti
in materia di politica industriale, specificatamente indirizzati
al
consolidamento e allo sviluppo del tessuto produttivo in cui
operano
l'imprenditoria della sub-fornitura, da sottoporre a Governo e
Parlamento.
In tale ambito si collocano le azioni e gli interventi per la
crescita
economica e occupazionale dello stesso settore, in particolar modo
delle
piccole del Mezzogiorno.
Allo
scopo di realizzare un quadro conoscitivo di supporto
alle
iniziative, anche legislative, finalizzate alla realizzazione di
una
politica congiunta per lo sviluppo del comparto, le parti
ritengono
altresì prioritaria la riforma delle rilevazioni ISTAT, affinché
siano
tarate sulle effettive dinamiche economiche e occupazionali del
comparto
sub-fornitura.
Nell'ambito del confronto permanente per la politica dello sviluppo
si
colloca altresì l'impegno delle parti ad esaminare interventi a sostegno
e
qualificazione
delle
professionalità
e
per
il
riconoscimento
dell'efficacia costitutiva delle deliberazioni delle CPA.
Tali interventi di sostegno risultano tanto più necessari, alla luce
della
ormai avvenuta integrazione dei mercati comunitari: al riguardo, le
parti
s'impegnano affinché, nell'ambito dell'attuazione del dialogo
sociale
europeo, il comparto sub-fornitura, possa svolgere, a pieno titolo,
il
ruolo di partner attivo nella individuazione delle politiche legislative
e
contrattuali.
2. Politica creditizia.
Le parti rilevano che l'attuale pesante stretta creditizia e
l'elevato
costo del denaro penalizzano soprattutto le piccole imprese, rischiando
di
soffocarne l'attività operativa e le possibilità di sviluppo.
Appare perciò indispensabile e indifferibile ricostituire
un'adeguata
offerta di credito e una contestuale riduzione dei tassi d'interesse
al
fine di ricondurre il costo del denaro a livelli fisiologici per il
mondo
produttivo.
3. Politica occupazionale.
Constatato, con grande preoccupazione, che la crisi del sistema
produttivo
italiano colpisce, in modo assai più grave che nel passato, le imprese
che
operano in regime di sub-fornitura, mettendo in pericolo la
sopravvivenza
economica e i livelli occupazionali di migliaia e migliaia di imprese e
di
lavoratori dipendenti, le parti ritengono indispensabile e
urgente
sviluppare un'azione comune per sollecitare l'adozione da parte
del
Governo di provvedimenti e misure idonee a salvaguardare la vitalità
delle
imprese e la tenuta dell'occupazione del settore.
A tal fine le parti concordano di sviluppare congiuntamente ogni
azione
che consenta al comparto di sub-fornitura, di partecipare, a pieno
titolo
e con progetti specifici, alle iniziative che Governo e Parlamento
si
apprestano ad adottare a sostegno dell'occupazione.
4. Politica fiscale.
Le parti individuano nella lotta all'evasione e alla elusione fiscale
uno
degli impegni prioritari da sviluppare congiuntamente per
garantire
l'equità fiscale nell'intero sistema e a difesa del ruolo economico
e
delle capacità imprenditoriali.
Ciò premesso, le parti convengono di istituire un tavolo
di
confronto sui temi di politica fiscale e tributaria.
permanente
Le parti ritengono altresì necessari lo snellimento e la
semplificazione
dei numerosissimi obblighi formali e procedurali attualmente
carico
dell'impresa minore.
a
5. Lotta all'abusivismo.
Premesso che il fenomeno dell'abusivismo professionale e del lavoro
"nero"
e irregolare crea inaccettabili condizioni di concorrenza sleale e
di
evasione fiscale, contributiva e contrattuale, le parti dichiarano
il
proprio impegno per la promozione e lo sviluppo di azioni e
iniziative
comuni, sia a livello legislativo che amministrativo, contro
l'abusivismo
imprenditoriale e tutte le forme di lavoro "nero".
6. Efficacia generale degli accordi.
Le parti convengono sulla necessità di pervenire a un sistema di
relazioni
sindacali fondato sull'efficacia generale dei contratti e degli
accordi
sottoscritti.
In questo quadro, le parti s'impegnano ad operare congiuntamente
affinché
vengano assunti nelle sedi istituzionali provvedimenti, anche parziali,
in
tale direzione.
Nello spirito di quanto sopra concordato, le parti convengono che
le
decisioni in sede istituzionale che coinvolgano direttamente il
comparto
sub-fornitura
debbano
essere assunte
previa
consultazione
delle
rappresentanze sindacali dello stesso comparto.
Le parti stabiliscono di effettuare, ai massimi livelli di
rappresentanza,
verifiche semestrali dello stato di attuazione del presente Protocollo
e
dell'andamento generale del comparto.
Allegato 6
Accordo applicativo del Decreto legislativo n. 626/94.
Parte I - ORGANISMI PARITETICI
1. Organismi paritetici territoriali.
1.1. A livello territoriale sono costituiti, entro 6 mesi dalla firma
del
presente accordo, ai sensi dell'art. 20, D.lgs. n. 626/94,
specifici
Organismi paritetici tra le Associazioni dei datori di lavoro e le
OOSS
firmatarie del presente accordo, con le modalità che saranno stabilite.
Parte II - RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
2. Rappresentante territoriale per la sicurezza (RTS)
(imprese fino a 15 dipendenti).
2.1. Vengono istituiti, per le imprese fino a 15 dipendenti, i
RTS,
formalizzati dalle OOSS stipulanti il presente accordo, secondo
le
modalità che saranno stabilite entro 6 mesi dalla firma del contratto.
Nell'ambito territoriale, i RTS potranno essere designati o eletti
dai
lavoratori dipendenti delle imprese interessate.
In coerenza con le disposizioni legislative vigenti, gli apprendisti e
i
lavoratori assunti con CFL non concorrono alla determinazione del
limite
dei 15 dipendenti.
3. Rappresentante aziendale per la sicurezza (RAS)
(imprese fino a 15 dipendenti).
3.1. Le parti firmatarie del presente accordo, nel ribadire che il
sistema
di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle
piccole
imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si
affermi
in
maniera generalizzata, concordano che nelle imprese fino
15
dipendenti potrà essere individuato un RAS.
a
3.2. Le modalità di elezione o designazione, nonché le
condizioni
necessarie per l'esercizio della funzione, nel rispetto dei principi
e
nell'ambito delle sedi bilaterali previste dal presente accordo,
verranno
definite
dalle Organizzazioni nazionali di categoria
delle
parti
firmatarie.
4. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più
di 5 dipendenti).
4.1. Nelle imprese con più di 15 dipendenti il RAS è eletto dai
lavoratori
nell'ambito delle RSA.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori
loro
interno.
al
4.2. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a
scrutinio
segreto.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di
voti
espressi.
Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario
del
seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle
schede,
provvede a redigere il verbale delle elezioni.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro,
nominativo
eletto.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola
e
possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto
a
tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o
unità
produttiva.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
4.3.
a
Le
modalità non previste ai punti precedenti verranno concordate
livello regionale su iniziativa delle OOSS, in assenza di
rappresentanze
sindacali elettive in azienda, costituite in base ad intese a
qualunque
livello stipulate tra le parti firmatarie il presente accordo.
Qualora le parti firmatarie il presente accordo dovessero
stipulare
un'intesa relativa alle RSA per le imprese che occupano più di
15
dipendenti, il presente accordo verrà armonizzato alla nuova normativa.
4.4. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs.
n.
626/94, al RAS vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 20
ore
annue. L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore
di
lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di
forza
maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnicoproduttivoorganizzative dell'impresa. Non vengono imputate a tale monte-ore le
ore
autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art.
19,
D.lgs. n. 626/94, lett. b), c), d), g), i), l).
Il monte-ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto
riconosciuto
allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in
ogni
sede stipulati.
4.5. In applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. e) e f), D.lgs.
n.
626/94, al RAS verranno fornite, anche su sua richiesta le informazioni
e
la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo
espletamento
dell'incarico.
Il RAS può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di
cui
all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda ai sensi dell'art.
4,
comma 3. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o
venga
comunque a conoscenza, il RAS è tenuto a fame un uso strettamente
connesso
al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro
la
consultazione del RAS, questa si deve svolgere in modo da garantire la
sua
effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il
RAS
su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede
un
intervento
consultivo dello stesso. Il RAS,
in
occasione
della
consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di
formulare
proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di
consultazione
secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione
deve
riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RAS.
Il RAS, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria
firma
sul verbale della stessa.
4.6. In applicazione all'art. 11, D.lgs. n. 626/94, le riunioni
periodiche
previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi
di
preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RAS può richiedere la convocazione della riunione periodica
al
presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di
significative
variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della
riunione
viene redatto verbale.
Parte III - FORMAZIONE
7. Formazione per i Rappresentanti territoriali per la sicurezza
(imprese fino a 15 dipendenti).
7.1. Per i RTS, gli Organismi paritetici regionali specificano i
programmi
di formazione di cui agli artt. 18 comma 7, e 22 commi 4 e 7, D.lgs.
n.
626/94.
Tale formazione è finanziata da una quota, definita a livello
regionale,
secondo i piani formativi decisi dalle parti regionali.
La quota suddetta rientra, con contabilità separata, tra le risorse
che
alimentano il Fondo per la formazione, costituito in seno
all'Ente
bilaterale regionale.
Le
Regioni
con
un limitato fabbisogno formativo riguardante
la
rappresentanza alla sicurezza possono aderire a programmi interregionali.
7.2. Formazione dei Rappresentanti aziendali per la sicurezza
(imprese con più di 15 dipendenti).
Il RAS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett.
g),
D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei RAS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro,
si
svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti
per
la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore;
tale
programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa
in
materia d'igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure
di
prevenzione e protezione;
- metodologie
di
comunicazione.
sulla
valutazione
del
rischio;
metodologie
minime
Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di
categoria
può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche
in
tema di metodologia didattica) con riferimento a specificità dei
propri
comparti.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni
che
abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza
dei
lavoratori, prevede un'integrazione della formazione.
Allegato 7
BOZZA DI STATUTO DELL'ENTE BILATERALE
Art. 1 - Costituzione.
A norma degli art. 36
delle
Organizzazioni nazionali
FENAS,
e
ss.
CC
è costituita,
FEDERTERZIARIO,
a
iniziativa
FEDERTERZIARIO
SUD,
CONFIMPRESA e delle Confederazioni Nazionali dei sindacati dei
lavoratori
FESICA-CONFSAL, un'Associazione nazionale denominata "Ente
Bilaterale
Autonomo Nazionale della Sub-Fornitura (EBAN-SUBFORN), di seguito
per
brevità indicata come Ente.
Art. 2 - Sede e durata.
L'Ente ha sede nel Comune di Roma e ha durata indeterminata nel
tempo,
salvo scioglimento anticipato di cui all'art. 25. Qualsiasi variazione
di
sede nello stesso Comune non comporta modifiche ai patti sociali.
Qualora
se ne presenti l'opportunità potranno essere istituiti, mediante
apposita
regolamentazione, recapiti operativi dell'Ente nel territorio
nazionale,
rispettivamente per ciascuna categoria di fruitori di cui all'art. 6
che
segue, presso le sedi decentrate delle parti di cui all'art. 1.
Previo
consenso di tutte le parti costituenti di cui all'art. 1 potranno
altresì
essere istituite articolazioni territoriali dell'Ente.
Art. 3 - Scopi e finalità.
L'Ente non ha fini di lucro e ha lo scopo di rendere operative intese,
tra
le parti costituenti di cui all'art. 1, finalizzate al miglioramento
delle
condizioni di vita e di lavoro: dei lavoratori dipendenti dalle
piccole
imprese,
delle imprese artigiane; delle piccole imprese
e
degli
imprenditori artigiani e dei loro familiari collaboratori, e si propone:
(a) il favorire nel territorio nazionale e nelle Regioni lo
sviluppo
dell'artigianato, delle piccole imprese e del lavoro dipendente
promovendo
idonee strutture operative;
(b) promuovere e realizzare l'erogazione di prestazione di servizi
anche
mutualistici e previdenziali per i titolari artigiani e delle
piccole
imprese aderenti, di cui al successivo art. 6, dei
dei
familiari collaboratori, nonché dei loro lavoratori
in
attuazione degli accordi tra le parti di cui all'art. 1;
loro
soci,
dipendenti,
(c) erogare provvidenze nei limiti delle proprie disponibilità e così
come
stabilito dagli accordi interconfederali, dai CCNL, dalle
eventuali
disposizioni di legge alle imprese aventi diritto ai sensi del
successivo
art. 6 al fine di sostenere il reddito dei lavoratori delle
imprese
medesime interessate da:
- sospensioni temporanee dell'attività;
- riduzione d'orario a seguito di contratti di solidarietà e/o
sospensioni
temporanee dell'attività, in caso di crisi congiunturali e secondo
la
legge vigente;
(d)
la
raccolta e la gestione così come previsto
accordi
interconfederali dei contributi dovuti alle imprese di cui
successivo
art.
6
per l'assistenza contrattuale fornita dalle
Organizzazioni
fondatrici del presente ente;
(e)
favorire
un efficace sistema di formazione,
e
aggiornamento professionale anche mediante:
dagli
al
orientamento
- convenzioni con le istituzioni ed enti competenti per la realizzazione
e le attività formative;
- collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, per la
promozione delle attività formative, anche per quanto attiene la
destinazione delle risorse più coerente con le reali esigenze delle
imprese artigiane delle piccole imprese e dei loro lavoratori e con la
finalità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- lo studio e la predisposizione di sistemi di valutazione delle attività
dei CFL;
- la raccolta delle risorse necessarie alla formazione teorica di primo
inserimento;
- la produzione di materiale didattico di uso comune nelle diverse
regioni
e province, in collaborazione con le strutture regionali degli enti
di
formazione promossi o indicati dai soci fondatori;
- la gestione dei corsi di formazione professionale anche mediante
le
strutture regionali
dai
soci fondatori;
degli
enti
di formazione promossi o indicati
(f) la raccolta e la riscossione, in quanto ente delegato, delle
ritenute
operate dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese al
proprio
personale dipendente in base alle deleghe sindacali;
(g) la realizzazione di iniziative concentrate tra le parti costituenti
di
cui all'art. 1 con lo Stato, gli Enti Regione, altri enti pubblici
sub
regionali e soggetti privati;
(h) la partecipazione alle politiche regionali, nazionali e
comunitarie,
la ricerca dei fabbisogni formativi, la progettazione e/o attuazione
di
modelli formativi e di impiego anche in collaborazione con
soggetti
pubblici e privati;
(i) la raccolta delle risorse e la loro gestione per l'attuazione
degli
scopi
e
finalità del presente articolo avendo cura di
separare
contabilmente
le gestioni relative alle iniziative rientranti
nei
precedenti punti: c), d), e), f);
(j)
la rappresentanza dei soci fondatori nei
altri
interlocutori istituzionali per ciò che riguarda
delle
norme interconfederali richiamate in precedenza;
confronti
di
l'applicazione
(k)
la
valorizzazione e il consolidamento in tutti
gli
ambiti
significativi della specificità delle relazioni sindacali
nell'artigianato
e nelle piccole imprese e le relative esperienze di gestione bilaterale;
(l) la promozione di indagini e ricerche attraverso l'attivazione
un
Osservatorio nazionale e regionale;
di
(m) l'organizzazione e la promozione di tutte le iniziative utili
o
necessarie
all'applicazione
degli
accordi
interconfederali
sopra
richiamati e loro successive modificazioni o integrazioni, dei CCNL,
e
delle norme di legge.
L'ente inoltre potrà svolgere attività connesse o complementari e
comunque
strumentali per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti entro
i
limiti previsti dalla legge per il mantenimento della qualifica di
ente
non commerciale, soprattutto ai fini fiscali.
L'attuazione degli scopi sopra definiti e comunque di tutte le
attività
dell'ente viene demandata a un regolamento che sarà predisposto
dal
Consiglio d'amministrazione che lo utilizzerà in via provvisoria sino
alla
convocazione dell'assemblea che provvederà ad approvarlo e
costituirà
parte integrante del presente statuto.
Art. 4 - Tipologia di servizi e prestazioni.
L'Ente eroga prestazioni e servizi a 3 livelli:
- 1° livello, intercategoriale per prestazioni e servizi comuni,
derivanti
da accordi collettivi, a tutte le imprese e i lavoratori iscritti di
cui
all'art. 6, secondo quanto previsto nell'emanando regolamento;
- 2° livello di categoria, per prestazioni e servizi prescelti
dalle
clausole contrattuali collettive tra quelli disciplinati
nell'emanando
regolamento;
- 3° livello volontario individuale per servizi o prestazioni
scelte
liberamente dalle singole imprese e dai singoli lavoratori tra i
servizi
offerti dall'Ente e disciplinati nell'emanando regolamento.
L'erogazione
delle
prestazioni avverrà con le modalità e le misure
stabilite
nell'emanando regolamento.
Art. 5 - Soci.
Sono soci fondatori dell'Ente:
- le Organizzazioni nazionali FEDETRERZIARIO, FEDERTERZIARIO SUD, FENAS,
CONFIMPRESA;
- le Confederazioni Sindacali FESICA-CONFSAL;
che manterranno anche in futuro la qualifica di "soci fondatori", anche
se
fusi tra loro e con denominazione variata.
Art. 6 - Iscritti fruitori dei servizi dell'Ente.
Sono iscritti alle gestioni dei servizi dell'Ente le piccole imprese,
le
imprese artigiane, anche in forma cooperativa, e i consorzi artigiani e
i
lavoratori dipendenti dagli stessi con esclusione dei lavoratori
a
domicilio, nonché le imprese associate ai soci di cui all'art. 5, per
i
casi previsti dal regolamento. L'iscrizione dei singoli dipendenti e
delle
singole imprese può essere mantenuta, anche in assenza della condizione
di
cui al comma precedente, per le prestazioni o i servizi di 3° livello
di
cui all'art. 4.
Art. 7 - Cessazione dell'iscrizione.
L'iscrizione all'Ente cessa con:
(a) lo scioglimento, la liquidazione, o
per
qualsiasi causa dell'Ente medesimo;
comunque
la
cessazione
(b) su indicazione in tal senso del contratto o accordo collettivo
di
categoria limitatamente alle prestazioni di 2° livello per le imprese e
i
lavoratori della categoria interessata;
(c) negli altri casi previsti dal regolamento;
(d) nel caso di cessazione dell'impresa.
In caso di cessazione dell'iscrizione, gli iscritti non avranno diritto
ad
alcun rimborso per quote associative e/o contributi versati,
fermo
restando
il
mantenimento
delle obbligazioni
pregresse
derivanti
dall'adesione all'Ente.
Art. 8 - Entrate.
Per gli scopi di cui all'art. 3 in relazione ai diversi livelli
di
prestazioni e servizi di cui all'art. 4 si provvede: con il contributo
a
carico
delle
imprese
e
dei lavoratori previsto
dagli
accordi
interconfederali nazionali, dai CCNL e dalla legge; con i contributi
a
carico delle imprese e dei lavoratori previsti nei singoli accordi
o
contratti di categoria; con i proventi nazionali/regionali relativi
alla
formazione professionale e al mercato del lavoro; nonché con ogni
altro
provento che a qualsiasi titolo venga attribuito da qualsiasi
soggetto
pubblico/privato per il perseguimento degli scopi sociali; con
la
contribuzione
volontaria di lavoratori e imprese
relativamente
a
prestazioni e servizi di 3° livello ex art. 4. Possono essere
attribuiti
altresì all'Ente compiti di raccolta di quote di servizio o
quote
associative di categoria e speciali quote aggiuntive dovute dalle
imprese
non aderenti alle Organizzazioni di cui all'art. 1 e attribuite a
queste
ultime per l'attività di rappresentanza da esse svolta. L'entità di
tali
quote aggiuntive sarà fissata nel regolamento esecutivo approvato
dal
Consiglio direttivo. Le modalità di versamento, la relativa gestione
e
contabilizzazione, nonché le erogazioni delle prestazioni e dei
servizi,
sono disciplinate dall'emanando regolamento con apposite norme.
Art. 9 - Organi dell'Ente bilaterale.
Sono organi dell'Ente:
-
l'Assemblea dei soci;
il Consiglio di amministrazione;
i Comitati di coordinamento dei Fondi;
il presidente;
- il vicepresidente;
- il Collegio sindacale.
Tutte le cariche sono gratuite salvo diverse disposizioni
da
norme di legge o dalla volontà delle parti.
stabilite
Art. 10 - Assemblea.
L'assemblea è costituita dai soci fondatori ed è composta di 20
membri
nominati
per
metà dalle OOSS dei lavoratori e per
metà
dalle
Organizzazioni datoriali stipulanti nel seguente modo: 5 membri
nominati
da FEDERTERZIARIO, 3 membri nominati da FEDERTERZIARIO SUD, 2
membri
nominati dalla FENAS e 2 membri nominati da CONFIMPRESA.
I membri dell'Assemblea durano in carica 5 anni e possono
essere
riconfermati. Alla scadenza mantengono il pieno esercizio delle
funzioni
fino a quando le Organizzazioni interessate non abbiano
comunicato
all'Ente con lettera raccomandata i nominativi dei nuovi membri. I
membri
dell'Assemblea
possono
essere sostituiti dalle
Organizzazioni
di
appartenenza in qualsiasi momento. Il membro nominato in sostituzione
di
un altro cessa dalla carica insieme agli altri membri
dell'Assemblea.
Anche eventuali sostituzioni dei membri nel corso del loro mandato
devono
essere comunicate dalle Organizzazioni interessate all'Ente con
lettera
raccomandata.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è
convocata
dal Presidente del Consiglio d'amministrazione 1 volta l'anno, entro
6
mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando ne facciano
richiesta
almeno 1/10 dei componenti l'assemblea stessa o il Collegio sindacale.
La
convocazione si effettua mediante avviso contenente indicazione del
luogo,
giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.
La
convocazione dell'Assemblea è fatta dalla Segreteria dell'Ente
mediante
avviso scritto da recapitarsi, con lettera ordinaria, fax, o altro
mezzo
ritenuto opportuno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per
la
riunione al domicilio eletto da ciascun membro, nonché mediante
affissione
all'albo sociale presso la sede dell'Ente. In caso d'urgenza il termine
di
convocazione sarà ridotto a 48 ore. L'Assemblea potrà tenersi o presso
la
sede sociale o altrove. L'Assemblea ordinaria delibera:
(a) sulla relazione del Consiglio d'amministrazione relativa
all'attività
svolta dall'Ente;
(b) sull'approvazione dei bilanci preventivi e consultivi;
(c) sulla nomina dei componenti del Consiglio d'amministrazione
dei
componenti dei Comitati di coordinamento;
e
(d) sulla nomina del Collegio sindacale e fissazione del
relativo
compenso;
sull'eventuale
compenso
ai
componenti
del
Consiglio
d'amministrazione e dei Comitati di coordinamento;
(e) sugli argomenti proposti dal Consiglio d'amministrazione
da
coloro che ne hanno richiesta la convocazione.
ovvero
Le deliberazioni sono prese:
- a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto in caso
di
composizione paritetica dei rappresentanti delle Organizzazioni
datoriali
e delle OOSS dei lavoratori;
- all'unanimità qualora i presenti alla riunione dell'Assemblea
non
rappresentino pariteticamente le 2 parti, Organizzazioni datoriali e
OOSS
dei lavoratori.
L'unanimità deve essere richiesta da un membro nel corso della seduta
in
questione; nel caso di mancata richiesta si delibera a maggioranza.
Ove per effetto delle disposizioni di cui al comma che precede la
delibera
sull'argomento all'Odg non possa essere presa, la delibera verrà
rinviata
a una successiva riunione dell'Assemblea. Qualora anche in questa
seconda
riunione ci si trovi nella impossibilità di deliberare, la materia
verrà
demandata alle parti di cui all'art. 1.
L'Assemblea ordinaria è valida se in 1a convocazione sono presenti
almeno
la metà più 1 dei componenti. In 2a convocazione l'Assemblea, che
può
tenersi dopo almeno 12 ore dalla prima, è valida qualunque sia il
numero
dei componenti.
Ciascun componente dell'Assemblea può farsi delegare da altro
componente
mediante delega scritta; ogni delegato non può rappresentare
2
componenti.
più
di
L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità di
quella
ordinaria, ogni qualvolta il Consiglio d'amministrazione lo
ritenga
opportuno. Essa delibera:
(a) sulle modifiche dello Statuto;
(b) sull'eventuale scioglimento dell'Ente.
L'Assemblea
è
dal
vicepresidente,
nominata
dall'Assemblea.
presieduta
in
mancanza
dal
presidente
di
e,
entrambi
da
in
mancanza,
persona
L'Assemblea straordinaria in 1a convocazione è valida se sono presenti
i
2/3 dei componenti; in 2a convocazione che può tenersi dopo almeno 12
ore
dalla prima se sono presenti la metà più 1 dei componenti.
Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza
dei
voti, salvo la delibera di scioglimento dell'Ente, per cui occorre in
ogni
caso il voto favorevole di 3/4 degli aventi diritto.
Art. 11 - Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
L'Ente è retto da un Consiglio d'amministrazione costituito:
(a) da 6 rappresentanti delle Organizzazioni datoriali, di cui all'art.
1;
(b) da 6 rappresentanti delle OOSS di cui all'art. 1.
I membri di estrazione datoriale sono nominati: n. 3 tra gli Associati
o
designati FEDERTERZIARIO-FEDERTERZIARIO SUD, n. 2 tra gli Associati
o
designati FENAS, n. 1 tra gli Associati o designati CONFIMPRESA.
I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica 5 anni e
possono
essere riconfermati. Possono essere sostituiti dalle Organizzazioni
di
appartenenza in qualsiasi momento. Il membro nominato in sostituzione
di
altro cessa dalla carica insieme agli altri membri del Consiglio.
Le
eventuali sostituzioni dei membri nel corso del loro mandato devono
essere
comunicate
dalle
Organizzazioni interessate all'Ente
con
lettera
raccomandata.
Il Consiglio d'amministrazione si riunisce di norma ogni semestre,
oppure
ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 1/4 dei membri
del
Consiglio o la riunione sia stata richiesta dal presidente o
dal
vicepresidente dell'Ente o dal presidente del Collegio dei Sindaci,
nel
termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.
La convocazione del Consiglio è fatta dalla Segreteria dell'Ente
mediante
avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato
per
la riunione al domicilio eletto da ciascun membro. In caso d'urgenza
il
termine di convocazione sarà ridotto a 48 ore. Gli avvisi devono
contenere
l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli
argomenti
all'ordine del giorno. Il direttore dell'Ente, se nominato, assiste
alla
riunione del Consiglio e adempie alle funzioni di segretario senza
diritto
di voto.
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria
presenza
della metà più 1 dei membri. Le deliberazioni sono prese:
la
- a maggioranza assoluta dei voti presenti in caso di
composizione
paritetica dei voti esprimibili dai rappresentanti delle
Organizzazioni
datoriali e delle OOSS dei lavoratori;
- a maggioranza dei 3/4 dei presenti qualora i voti presenti alla
riunione
non rappresentino pariteticamente le due parti, Organizzazioni datoriali
e
OOSS dei lavoratori.
Ove per effetto delle disposizioni di cui al comma che precede la
delibera
sull'argomento all'Odg non possa essere presa, la materia verrà
demandata
alle parti di cui all'art. 1.
Art. 12 - Compiti del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio d'amministrazione
- elegge al suo interno il presidente dell'Ente nella persona di
un
rappresentante
designato
dalle
Organizzazioni
datoriali
e
il
vicepresidente nella persona di un rappresentante designato dalle OOSS
dei
lavoratori;
- nomina il direttore dell'Ente;
- promuove gli atti e i provvedimenti amministrativi e giudiziari
che
ritiene convenienti per il corretto funzionamento dell'Ente;
- provvede alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente
e
delle relative note esplicative;
- provvede alla compilazione del regolamento esecutivo interno dell'Ente;
- assume e licenzia eventuale personale dell'Ente fissandone il
relativo
trattamento economico;
- istituisce i Comitati di coordinamento dei Fondi, ne coordina
il
funzionamento e cura l'esecuzione delle delibere dei Comitati stessi
per
le gestioni e i servizi categoriali;
- sottopone ai Comitati di coordinamento dei Fondi iniziative e
progetti
sulle gestioni e sui servizi categoriali che consentano il
massimo
sviluppo di sinergie e di produttività categoriale e
intercategoriale
delle risorse raccolte;
- delibera l'impostazione delle gestione e dei servizi e le modalità
di
erogazione degli stessi;
- conosce e dirime i reclami presentati dalle aziende e dai
lavoratori
iscritti all'Ente in merito alle contribuzioni ed erogazioni dei servizi
e
delle gestioni;
- provvede all'attività necessaria per l'istituzione
eventuali
recapiti di cui al comma 2, art. 2, che precede.
degli
Art. 13 - Presidente.
Il presidente, che è anche presidente dell'Ente bilaterale, eletto tra
i
rappresentanti delle Organizzazioni datoriali, dura in carica 5 anni e
può
essere riconfermato, salva la facoltà di sostituzione contemplata
nelle
norme precedenti. Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'Ente
anche in giudizio e a lui spetta rappresentare l'Ente di fronte ai
terzi.
Sovrintende
all'applicazione del presente Statuto
e
dell'emanando
regolamento; promuove, di concerto con il vicepresidente, le
convocazioni
del Consiglio d'amministrazione e ne presiede le riunioni, dà
esecuzione
alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione. In caso di sua
assenza
o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal vicepresidente.
Art. 14 - Vicepresidente.
Il vicepresidente dura in carica 5 anni e può essere riconfermato,
salva
la facoltà di sostituzione contemplata nelle norme precedenti.
Spetta al vicepresidente:
- sovrintendere, di concerto con il presidente,
del
presente Statuto e dell'emanando regolamento;
- coadiuvare
presente
Statuto;
all'applicazione
il presidente in quegli atti a lui demandati
dal
- sostituire il presidente in quegli atti e in quelle funzioni che
possono
essere da questo delegate in via temporanea o permanente.
Art. 15 - Comitati di coordinamento dei Fondi.
I Comitati sono istituiti con delibera del Consiglio d'amministrazione
e
hanno
struttura
paritetica. Le modalità di
coordinamento
e
di
funzionamento dei Comitati sono definite dal Consiglio d'amministrazione.
I Comitati cureranno gli aspetti tecnici in ordine alle materie
attinenti
agli scopi dei Fondi, e svolgono funzioni di istruttoria e di proposta
nei
confronti del Consiglio d'amministrazione.
Art. 16 - Verbalizzazione.
Le delibere dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e del
Consiglio
d'amministrazione dovranno risultare da verbali redatti da un
segretario
nominato anche tra persone estranee agli Organi dell'Ente. I comitati
di
coordinamento dei Fondi provvederanno a redigere i verbali delle
proprie
riunioni.
Art. 17 - Collegio dei sindaci.
Il Collegio dei sindaci è composto di 3 sindaci effettivi e 2
supplenti
eletti dall'Assemblea. Il presidente deve essere iscritto all'Albo
dei
Revisori dei Conti.
I sindaci durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati; in
caso
d'impedimento vengono sostituiti dai supplenti.
I diritti, i poteri, i doveri, la responsabilità dei sindaci e
l'attività
del Collegio sono regolati dagli artt. 2397 e ss. CC.
I sindaci devono essere invitati a partecipare alle riunioni del
Consiglio
direttivo. Spetta in particolare al Collegio sindacale controllare
la
corrispondenza dell'attività gestionale agli scopi statutari
e
la
regolarità contabile e amministrativa delle registrazioni dell'Ente.
Il Collegio sindacale si riunisce ordinariamente almeno 1 volta l'anno
e
ogniqualvolta il presidente del Collegio lo ritenga necessario o
quando
uno dei sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna necessità di procedura.
Tutte le riunioni e le risultanze degli accertamenti eseguiti
dovranno
risultare dal libro dei verbali delle adunanze del Collegio.
Art. 18 - Direttore.
Il direttore è nominato dal Consiglio d'amministrazione a
maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio d'amministrazione stesso scelto
in
una rosa di 5 nomi indicati di comune accordo dalle parti di cui
all'art.
1.
Il Direttore ha il compito di:
- organizzare e controllare i servizi predisposti in base al regolamento;
attuare operativamente le singole deliberazioni dei
di
categoria, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo;
- riferire ogniqualvolta
ai
Comitati
di
categoria,
Consiglio
ne sia richiesto
al
Consiglio
o
lo
reputi
direttivo
e
Comitati
opportuno
al
d'amministrazione tutte le notizie relative
e
delle singole gestioni o servizi;
all'andamento
dell'Ente
- adempiere tutti i compiti che allo stesso competono in base al
presente
statuto e regolamento allegato e al regolamento interno di
esecuzione
approvato
dal Consiglio direttivo. Al Direttore sono
direttamente
subordinati i dipendenti dell'Ente.
Art. 19 - Patrimonio e gestione finanziaria.
Le disponibilità dell'Ente sono costituite dai contributi via via
versati
dagli iscritti ai sensi dell'art. 8 e dagli altri proventi ivi
previsti
dagli interessi attivi sulle predette somme e dai frutti dell'attività
di
gestione, da realizzarsi per alcune gestioni o servizi, ai
sensi
dell'emanando regolamento, mediante convenzione con primarie società
di
assicurazione e/o di gestione finanziaria, via via diminuiti
delle
erogazioni per prestazioni effettuate dall'Ente, ai sensi
dell'allegato
regolamento, e delle spese di gestione e amministrazione.
Fanno parte delle disponibilità anche eventuali entrate per
ritardati
versamenti, nelle misure che saranno stabilite dal Consiglio direttivo
nel
regolamento di esecuzione approvato dallo stesso, e quant'altro
incassato
a titolo di lascito, donazione, sovvenzione da chiunque disposto in
via
continuativa o occasionale.
Art. 20 - Esercizio sociale e bilancio.
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre
di
ogni anno. Il bilancio deve essere formato secondo le
disposizioni
civilistiche e fiscali previste dalla legge. Gli avanzi di gestione
sono
integralmente destinati ad incrementare il patrimonio dell'Ente per
far
fronte agli scopi sociali. È comunque vietata la distribuzione di utili
ai
soci.
Art. 21 - Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori.
Oltre che per le cause risultanti dalla legge, lo scioglimento
anticipato
dell'Ente è deliberato dal Consiglio d'amministrazione nei seguenti casi:
(1) impossibilità di continuare a perseguire lo scopo sociale;
(2) evoluzione del quadro normativo contrattuale che renda superata
l'esistenza dell'Ente.
Dopo la delibera di scioglimento il Consiglio d'amministrazione
assume
collegialmente i poteri del liquidatore. Estinte le passività verso
i
terzi e assegnate agli iscritti aventi diritto le prestazioni
comunque
dovute anche in ipotesi di liquidazione, il patrimonio netto
risultante
dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a Enti
o
Associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Ente.
Art. 22 - Clausola compromissoria.
Tutte le controversie comunque relative all'interpretazione e
applicazione
del
presente statuto dell'allegato regolamento sono deferite
alla
decisione di un Collegio arbitrale irrituale composto di 3 arbitri
così
nominati.
Un membro nominato di comune accordo dalle Organizzazioni datoriali,
di
cui all'art. 1, un membro nominato di comune accordo dalle OOSS
dei
lavoratori di cui all'art. 1, il terzo membro con funzioni di
presidente
designato dagli altri due arbitri entro 30 giorni o, in difetto,
su
richiesta di una qualunque delle parti designato dal presidente
del
Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 810 CPC, il quale provvede
altresì
alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro
30
giorni dalla
dell'altra
parte.
comunicazione ad essa della nomina dell'arbitro
Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, come mandatari
comuni
delle parti amichevoli compositori, senza alcuna formalità di
procedura,
entro 90 giorni dall'ultima accettazione delle loro nomine.
Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata alle parti.
Le parti sono impegnate a considerare la decisione degli arbitri
quale
espressione della loro volontà contrattuale.
Art. 23 - Integrazioni e modifiche.
Le parti s'impegnano sin d'ora ad apportare eventuali modifiche
o
integrazioni al presente Statuto che dovessero rendersi in futuro utili
o
necessarie mediante patti parasociali concordati e sottoscritti da tutti
i
soci fondatori.
Art. 24 - Regolamento.
Entro
60
giorni
dalla
costituzione
dell'Ente
il
Consiglio
d'amministrazione redigerà il Regolamento che sarà subito
utilizzato,
previa regolare delibera del Consiglio stesso e, in seguito,
approvato
dall'Assemblea al momento dell'approvazione del primo bilancio.
Art. 25 - Disposizioni generali.
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e
nell'allegato
regolamento, si rinvia alle norme di legge, ai principi
generali
dell'ordinamento
giuridico italiano, ai
protocolli
sindacali
che
costituiscono parte integrante a tutti gli effetti del presente statuto,
e
alle eventuali successive modificazioni.
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