33.2 Convenzione privata II CONVENZIONE SCRITTURA PRIVATA Tra i Sigg.: - .........., nato a .......... il .........., domiciliato a .........., alla via .........., codice fiscale .......... - .........., nato a .......... il .........., domiciliato a .........., alla via .........., codice fiscale .......... SI PREMETTE - Il Sig. .......... è socio della società .......... corrente in .......... alla via .........., iscritta al n. .......... Registro delle imprese del Tribunale di .........., codice fiscale: .......... - Il capitale della suddetta società, di euro .......... risulta attualmente suddiviso tra i soci .........., .........., .......... nel seguente modo: - .......... una quota di euro .........., corrispondente al ..........% (.......... per cento) del capitale sociale; - .......... una quota di euro .........., corrispondente al ...........% (.......... per cento) del capitale sociale; - .......... una quota di euro .........., corrispondente al ...........% ( .......... per cento) del capitale sociale; - È intenzione del Sig. .......... trasferire in data odierna una parte della propria quota sociale, a titolo di donazione, a .........., come previsto dall’art. .......... dello statuto sociale; - Si premette infine che è desiderio dei Sigg. .......... e .......... darsi reciprocamente atto che la quota che si intende trasferire risulta di fondamentale importanza nell’ambito degli equilibri interni ed in particolare nei rapporti che potrebbero pregiudicare i quorum di maggioranza assembleare. Tanto premesso, stipulando oggi l’atto formale di donazione di una quota del valore nominale di euro .......... (..........) corrispondente al ..........% (.......... percento) del capitale sociale della società .........., SI CONVIENE QUANTO SEGUE - Ferma restando la piena e legittima proprietà della quota ricevuta in donazione, il Sig. .......... si impegna a rispettare gli accordi che seguono, derogando solo con l’eventuale consenso scritto del Sig. .......... . - Il Sig. .........., a titolo di onere della citata donazione, dovrà impegnarsi a non cedere a terzi la quota ricevuta in donazione e non alterare comunque gli attuali equilibri assembleari, uniformandosi ai patti interni che si allegano alla presente convenzione. Tale patto si intende valido ed efficace per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dal .......... . Tale impegno, che ha costituito motivo determinante nella volontà dei donanti, deve intendersi assunto ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 793 del codice civile. Trascorso il termine sopra indicato, nel rispetto delle modalità ivi stabilite, il Sig. .......... sarà pieno e legittimo titolare delle quote a lui trasferite senza limitazioni o vincoli di sorta. In caso contrario, ai sensi dell’art. 793 del codice civile, la donazione sarà risolta per l’inadempimento dell’onere ed il Sig. .......... dovrà retrocedere gratuitamente le quote sociali a lui trasferite, con atti a cura e spese del Sig. .......... - Ogni controversia insorgenda tra i Sigg. .......... e .......... o loro aventi causa in merito a controversie inerenti alla interpretazione della presente convenzione e/o quanto ad essa connesso in relazione anche a negoziazione, stima e quantificazione del danno, ivi comprese tutte le questioni relative alla invalidità di eventuali atti di trasferimento, sarà devoluta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri. Ognuna delle parti provvederà alla nomina di un arbitro, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 810 c.p.c. ed i primi due così eletti eleggeranno il terzo, con funzioni di Presidente. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro o di quelli eventualmente non nominati dalle parti, provvederà la camera arbitrale di .......... su istanza della parte più diligente o degli arbitri già eletti. Il collegio deciderà secondo le norme di rito e di diritto, con lodo inappellabile, nel rispetto delle regole di procedura. Il collegio arbitrale avrà sede in .......... Nella denegata ipotesi di impugnazione del lodo, nei soli casi previsti dagli artt. 829 e 831 c.p.c. le parti convengono, ora per allora, di rimettere il giudizio di merito, anche in secondo grado, ad un collegio arbitrale secondo le regole qui enunciate. Letto, confermato e sottoscritto in .........., il .......... .......... ..........