DIRITTO TRIBUTARIO
DOCENTE: MARCO MICCINESI
A.A. 2012/2013
Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano) – Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza
INTRODUZIONE PER LO STUDENTE: Il testo seguente è un riassunto del manuale di E. De
Mita “Principi di diritto tributario”. Il riassunto può essere utilizzato sia come strumento
esclusivo per la sostituzione del manuale stesso (per lo studente che ha poco tempo da dedicare
alla preparazione dell'esame), sia come semplice aiuto allo studio (per lo studente che ha più
tempo da dedicare alla preparazione e miri al massimo dei voti) .
Voto d’esame: 27/30.
PARTE PRIMA
L’IMPOSTA E I PRINCIPI COSTITUZIONALI
L'IMPOSTA COME ISTITUTO GIURIDICO
NOZIONE DI TRIBUTO:
I tributi sono istituti giuridici che assumono particolare importanza perchè possono essere oggetto di
indagine giuridica autonoma, in quanto sono entrate riconducibili a principi propri → NB il diritto
tributario studia i principi e le norme relativi alla istituzione e applicazione di quella entrata di diritto
pubblico che è il tributo → NB NOZIONE DI TRIBUTO : il tributo è una prestazione patrimoniale,
che l'ente pubblico può imporre a determinati soggetti, istituzionalmente destinata dalla legge
al conseguimento di una entrata → dunque è caratteristica del tributo quella dell'imposizione (
Corte Costituzionale : " senza che la volontà del privato vi concorra " ) .
NB secondo la Costituzione → pagamento del tributo = adempimento di un dovere civico di
solidarietà, consistente nel concorrere alle spese pubbliche sulla base della propria capacità
contributiva → vedi artt. 2 e 53 Cost. :
 art. 2 : " La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale "
 art. 53 : " Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita'
contributiva.
Il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita' " .
Quindi nozione di tributo : dipende da nozione di capacità contributiva → secondo la giurisprudenza
costituzionale la capacità contributiva va intesa come manifestazione determinata di ricchezza che
costituisce la giustificazione e la causa del prelievo fiscale e ne contiene la misura, nel senso che
l'entità del tributo deve essere una parte ( aliquota ) di essa .
Di conseguenza : nei casi di prestazioni patrimoniali imposte al solo scopo di conseguire un'entrata
si pone il problema della giustificazione costituzionale di tali previsioni → secondo la Costituzione
la giustificazione è costituita dalla capacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 : ma la capacità
contributiva è la sola causa costituzionalmente legittima o è solo una delle cause ? Le visioni al
riguardo non sono omogenee : secondo una visione teoricamente ineccepibile, la capacità contributiva
è l'unica giustificazione del concorso alla spesa pubblica fondato su una manifestazione determinata
di ricchezza . Ma allora come si spiega la sopravvivenza di tasse che non siano giustificate in base
alla capacità contributiva ?
Bisogna distinguere → in alcuni casi il corrispettivo che si paga all'ente pubblico per l'utilità che si
ricava da un servizio può assumere la natura di un prezzo, anzichè di un tributo → il problema nasce
perchè la terminologia della legge può essere molto ambigua → di conseguenza la soluzione
discretiva che più persuade è quella che ricerchi caratteristiche comuni a determinati corrispettivi,
prescindendo dalla qualificazione nominale della legge :
 quando il corrispettivo costituisce il pagamento di un servizio prestato dallo Stato ma che
potrebbe essere prestato anche da privati : il corrispettivo è solo il prezzo politico di una certa
prestazione;
 quando il corrispettivo costituisce il pagamento di un'attività che solo lo Stato
istituzionalmente può prestare, nella forma dell'atto amministrativo o giurisdizionale : il
corrispettivo non è un prezzo ma un'imposizione che lo Stato opera in occasione dell'esercizio
delle sue funzioni .
Di conseguenza : problema di gistificazione di certe tasse → vedi per esempio il problema di
configurare come utilità derivanti dall'attività dello Stato quelli che sono diventati diritti
costituzionalmente garantiti !
Quindi tassa ≠ tributo → tassa = prestazione patrimoniale imposta → vedi art. 23 Cost : " Nessuna
prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge " → caratteristica
di tali prestazioni è solo l'elemento formale dell'imposizione, mentre caratteristica del tributo è
proprio la sua particolare giustificazione ( la capacità contributiva appunto ! ) . Se il tributo si
caratterizza per la sua giustificazione, il tributo per eccellenza è l'mposta → dei tributi solo quelli
chiamati "imposte" si prestano ad una indagine giuridica autonoma → forse è ora che si cominci a
parlare di diritto delle imposte !
NB nozione di tributo in senso formale = ogni prestazione patrimoniale dalla legge istituzionalmente
preordinata a procurare una entrata allo Stato o ad altro ente pubblico → rilevanza dopo la riforma ex
l. n. 448 / 2001 : ora tutti i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli locali, rientrano nella
giurisdizione di un giudice speciale ( le commissioni tributarie ), prima previsti solo per un elenco
tassativo di imposte .