DIRITTO TRIBUTARIO DOCENTE: MARCO MICCINESI A.A. 2012/2013 Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano) – Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza INTRODUZIONE PER LO STUDENTE: Il testo seguente è un riassunto del manuale di E. De Mita “Principi di diritto tributario”. Il riassunto può essere utilizzato sia come strumento esclusivo per la sostituzione del manuale stesso (per lo studente che ha poco tempo da dedicare alla preparazione dell'esame), sia come semplice aiuto allo studio (per lo studente che ha più tempo da dedicare alla preparazione e miri al massimo dei voti) . Voto d’esame: 27/30. PARTE PRIMA L’IMPOSTA E I PRINCIPI COSTITUZIONALI L'IMPOSTA COME ISTITUTO GIURIDICO NOZIONE DI TRIBUTO: I tributi sono istituti giuridici che assumono particolare importanza perchè possono essere oggetto di indagine giuridica autonoma, in quanto sono entrate riconducibili a principi propri → NB il diritto tributario studia i principi e le norme relativi alla istituzione e applicazione di quella entrata di diritto pubblico che è il tributo → NB NOZIONE DI TRIBUTO : il tributo è una prestazione patrimoniale, che l'ente pubblico può imporre a determinati soggetti, istituzionalmente destinata dalla legge al conseguimento di una entrata → dunque è caratteristica del tributo quella dell'imposizione ( Corte Costituzionale : " senza che la volontà del privato vi concorra " ) . NB secondo la Costituzione → pagamento del tributo = adempimento di un dovere civico di solidarietà, consistente nel concorrere alle spese pubbliche sulla base della propria capacità contributiva → vedi artt. 2 e 53 Cost. : art. 2 : " La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale " art. 53 : " Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva. Il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita' " . Quindi nozione di tributo : dipende da nozione di capacità contributiva → secondo la giurisprudenza costituzionale la capacità contributiva va intesa come manifestazione determinata di ricchezza che costituisce la giustificazione e la causa del prelievo fiscale e ne contiene la misura, nel senso che l'entità del tributo deve essere una parte ( aliquota ) di essa . Di conseguenza : nei casi di prestazioni patrimoniali imposte al solo scopo di conseguire un'entrata si pone il problema della giustificazione costituzionale di tali previsioni → secondo la Costituzione la giustificazione è costituita dalla capacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 : ma la capacità contributiva è la sola causa costituzionalmente legittima o è solo una delle cause ? Le visioni al riguardo non sono omogenee : secondo una visione teoricamente ineccepibile, la capacità contributiva è l'unica giustificazione del concorso alla spesa pubblica fondato su una manifestazione determinata di ricchezza . Ma allora come si spiega la sopravvivenza di tasse che non siano giustificate in base alla capacità contributiva ? Bisogna distinguere → in alcuni casi il corrispettivo che si paga all'ente pubblico per l'utilità che si ricava da un servizio può assumere la natura di un prezzo, anzichè di un tributo → il problema nasce perchè la terminologia della legge può essere molto ambigua → di conseguenza la soluzione discretiva che più persuade è quella che ricerchi caratteristiche comuni a determinati corrispettivi, prescindendo dalla qualificazione nominale della legge : quando il corrispettivo costituisce il pagamento di un servizio prestato dallo Stato ma che potrebbe essere prestato anche da privati : il corrispettivo è solo il prezzo politico di una certa prestazione; quando il corrispettivo costituisce il pagamento di un'attività che solo lo Stato istituzionalmente può prestare, nella forma dell'atto amministrativo o giurisdizionale : il corrispettivo non è un prezzo ma un'imposizione che lo Stato opera in occasione dell'esercizio delle sue funzioni . Di conseguenza : problema di gistificazione di certe tasse → vedi per esempio il problema di configurare come utilità derivanti dall'attività dello Stato quelli che sono diventati diritti costituzionalmente garantiti ! Quindi tassa ≠ tributo → tassa = prestazione patrimoniale imposta → vedi art. 23 Cost : " Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge " → caratteristica di tali prestazioni è solo l'elemento formale dell'imposizione, mentre caratteristica del tributo è proprio la sua particolare giustificazione ( la capacità contributiva appunto ! ) . Se il tributo si caratterizza per la sua giustificazione, il tributo per eccellenza è l'mposta → dei tributi solo quelli chiamati "imposte" si prestano ad una indagine giuridica autonoma → forse è ora che si cominci a parlare di diritto delle imposte ! NB nozione di tributo in senso formale = ogni prestazione patrimoniale dalla legge istituzionalmente preordinata a procurare una entrata allo Stato o ad altro ente pubblico → rilevanza dopo la riforma ex l. n. 448 / 2001 : ora tutti i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli locali, rientrano nella giurisdizione di un giudice speciale ( le commissioni tributarie ), prima previsti solo per un elenco tassativo di imposte .