Risoluzione n. 2/DPF
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Roma 29 gennaio 2002
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
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UFFICIO FEDERALISMO FISCALE
Prot.n. 27602/2001/DPF/UFF
All‘ Unione Petrolifera
Direzione Generale
Via Giorgione n.129
00147 Roma
( rif. nota del 23 novembre 2001 )
OGGETTO :
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni – Cartellonistica di informazione sull’euro esposta
nelle stazioni di distribuzione di carburanti. – Tassa
sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche. D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507. Quesiti.
Con la nota in riferimento viene chiesto se sia legittimo applicare
l’imposta comunale sulla pubblicità a cartelli e tabelloni, installati nelle
stazioni di servizio, che informano la clientela sui prezzi del carburante
espressi in lire ed in euro e se, per le occupazioni realizzate con la
cartellonistica in questione, debba comunque essere versata la tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Al riguardo, tenuto conto che i messaggi in questione essendo
unicamente destinati a far conoscere i prezzi dei carburanti nelle due valute
(euro e lire), hanno contenuto puramente informativo, si ritiene che, nel caso
di specie, non si realizzi il presupposto impositivo delineato nell’art.5, comma
2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Di conseguenza tali esposizioni, poiché non riguardano messaggi
pubblicitari, devono ritenersi fuori dal campo di applicazione del tributo in
questione.
Si fa presente, inoltre, che su analogo argomento
risoluzione ministeriale del 30
è intervenuta la
luglio 1997, n.173/E, nella quale viene
precisato che i cartelli recanti l’indicazione del prezzo dei carburanti sono
disciplinati da un apposito decreto del Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, del 7 maggio 1994, che, in attuazione di una delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 13
aprile 1994, ha stabilito all’art. 3 che “i prezzi di vendita dovranno essere
esposti presso ogni punto vendita della rete di distribuzione dei carburanti
per autotrazione in modo visibile dalla carreggiata stradale”.
E’ evidente, dunque, che tali indicazioni risultano apposte non a scopo
pubblicitario, ma ad esclusiva garanzia del consumatore e, per di più in
osservanza di un preciso obbligo posto da un decreto ministeriale che
legittima, peraltro, il riconoscimento dell’esenzione a norma dell’art. 17,
comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 507 del 1993.
Per quanto concerne, infine, la tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche, si ritiene che detto tributo non è dovuto nel caso in cui i
cartelloni od i tabelloni in questione risultino posizionati su un’area già
assoggettata a tassazione, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 507 del 1993.
Ciò in quanto si verrebbe a determinare un’ingiustificata duplicazione
di tassazione che non sarebbe conforme ai principi di applicazione forfetaria
del tributo previsti dalla norma appena citata ed alla circostanza che, nel
caso di specie, si tratta di un’area che, in virtù di un provvedimento
concessorio, è stata già sottratta alla disponibilità della collettività.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO