Risoluzione n. 2/DPF MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Roma 29 gennaio 2002 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI _______________________ UFFICIO FEDERALISMO FISCALE Prot.n. 27602/2001/DPF/UFF All‘ Unione Petrolifera Direzione Generale Via Giorgione n.129 00147 Roma ( rif. nota del 23 novembre 2001 ) OGGETTO : Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – Cartellonistica di informazione sull’euro esposta nelle stazioni di distribuzione di carburanti. – Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche. D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Quesiti. Con la nota in riferimento viene chiesto se sia legittimo applicare l’imposta comunale sulla pubblicità a cartelli e tabelloni, installati nelle stazioni di servizio, che informano la clientela sui prezzi del carburante espressi in lire ed in euro e se, per le occupazioni realizzate con la cartellonistica in questione, debba comunque essere versata la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Al riguardo, tenuto conto che i messaggi in questione essendo unicamente destinati a far conoscere i prezzi dei carburanti nelle due valute (euro e lire), hanno contenuto puramente informativo, si ritiene che, nel caso di specie, non si realizzi il presupposto impositivo delineato nell’art.5, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Di conseguenza tali esposizioni, poiché non riguardano messaggi pubblicitari, devono ritenersi fuori dal campo di applicazione del tributo in questione. Si fa presente, inoltre, che su analogo argomento risoluzione ministeriale del 30 è intervenuta la luglio 1997, n.173/E, nella quale viene precisato che i cartelli recanti l’indicazione del prezzo dei carburanti sono disciplinati da un apposito decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del 7 maggio 1994, che, in attuazione di una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 13 aprile 1994, ha stabilito all’art. 3 che “i prezzi di vendita dovranno essere esposti presso ogni punto vendita della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione in modo visibile dalla carreggiata stradale”. E’ evidente, dunque, che tali indicazioni risultano apposte non a scopo pubblicitario, ma ad esclusiva garanzia del consumatore e, per di più in osservanza di un preciso obbligo posto da un decreto ministeriale che legittima, peraltro, il riconoscimento dell’esenzione a norma dell’art. 17, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 507 del 1993. Per quanto concerne, infine, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, si ritiene che detto tributo non è dovuto nel caso in cui i cartelloni od i tabelloni in questione risultino posizionati su un’area già assoggettata a tassazione, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 507 del 1993. Ciò in quanto si verrebbe a determinare un’ingiustificata duplicazione di tassazione che non sarebbe conforme ai principi di applicazione forfetaria del tributo previsti dalla norma appena citata ed alla circostanza che, nel caso di specie, si tratta di un’area che, in virtù di un provvedimento concessorio, è stata già sottratta alla disponibilità della collettività. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO