REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE Art 1 – Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione di quanto previsto dall’art. 43 della L.27/12/1997 n. 449 e dall’art. 119 del D.Lgs.267/2000. 2. Le iniziative di sponsorizzazione perseguono finalità di interesse pubblico e, in particolare: a) migliore qualità dei servizi prestati; b) l’innovazione dell’organizzazione amministrativa; c) realizzazione di economie di spesa; d) supporto nella realizzazione di opere e infrastrutture. Art.2 – Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intende: a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto mediante il quale il Comune di Villasanta (sponsee) offre nell’ambito delle proprie iniziative ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, i marchi, i prodotti o i servizi, a fronte del pagamento di un corrispettivo o a fronte di una prestazione a titolo gratuito a favore del Comune; b) per “sponsor”: il soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, le associazioni senza fini di lucro, che offre l’intervento di sponsorizzazione; c) per “sponsorizzazione”: ogni contributo in interventi, servizi, prestazioni, beni o corrispettivi in denaro provenienti da terzi allo scopo di promuovere la propria immagine. d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico e/o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messo a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor. 2. Non costituisce sponsorizzazione l’offerta, a titolo di liberalità a favore del Comune, di somme di denaro, di beni o di servizi. Art. 3 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione 1. La Giunta comunale individua ad inizio d’anno le iniziative per le quali è previsto il ricorso alla sponsorizzazione, definendone di regola il valore. 2. Tale programmazione potrà essere integrata in corso d’anno anche in adesione a proposte spontanee provenienti da soggetti terzi e giudicate di interesse pubblico. 3. Sono ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola iniziativa. 4. Il ricorso alla sponsorizzazione può riguardare tutti gli interventi, le iniziative, i beni, i servizi e le opere pubbliche di competenza dell’Ente. 5. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza in una maggiore entrata o nella realizzazione di un’economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale copertura della spesa da parte dello sponsor. Art. 4 – Soggetti e modalità della sponsorizzazione 1. Possono assumere la veste di sponsor i soggetti di cui all’art. 2 lett. b). 2. La sponsorizzazione può consistere: a) in lavori, forniture di beni o prestazioni di servizi (anche a carattere pluriennale) acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor; 1 b) in una somma di denaro: in questo caso la realizzazione dell’iniziativa sarà effettuata direttamente dal Comune secondo le ordinarie procedure. Art. 5 – Procedure per l’individuazione dello sponsor 1. La scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata preceduta da avviso pubblico. 2. E’ facoltà dell’Ente provvedere alla pubblicazione di un unico avviso per più sponsorizzazioni previste nel programma di cui all’art 3. 3. L’avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito Internet del Comune; può, inoltre, essere trasmesso alla categorie di soggetti potenzialmente interessati all’iniziativa. Eventuali altre forme di pubblicità possono essere attuate dal responsabile del procedimento se ritenute, di volta in volta, utili ad una maggiore conoscenza dell’iniziativa. 4. L’avviso deve contenere: - le attività da sponsorizzare e relative modalità nonchè i conseguenti obblighi dello sponsor; - modalità e tempi di veicolazione dell’immagine; - il valore minimo della sponsorizzazione e la specificazione se la stessa sia esclusiva o non esclusiva; - i criteri di la valutazione delle offerte; - la documentazione richiesta per la presentazione delle offerte; - le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. 5. L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti: a) l’inesistenza degli impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 32 e segg. del c.p. e di ogni altra situazione considerata pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; b) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; c) l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese). Per le persone giuridiche le autocertificazioni sopra elencate sono riferite ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, dei quali devono essere attestati i nominativi. 6. Nel caso in cui i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor, lo stesso (qualora esegua direttamente la prestazione) o il soggetto da questi incaricato, devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei Contratti per i progettisti e gli esecutori del contratto. In tal caso, con apposito atto del responsabile del servizio interessato, dovranno essere definiti i contenuti tecnici, nonchè dettate le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto. 7. Nel caso di contratti per lavori di importo superiore a € 200.000,00 o per servizi e forniture di valore superiore alla soglia comunitaria, la scelta dello sponsor avviene mediante gara ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti 8. Potrà procedersi all’affidamento diretto della sponsorizzazione nei seguenti casi: 1) qualora siano state espletate senza esito le procedure di cui al presente articolo; 2) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, legati alla unicità e/o particolarità dell’iniziativa da sponsorizzare; 3) nel caso di cui al successivo articolo 7 qualora il valore della sponsorizzazione non sia superiore a € 20.000,00. 9.Tutte le fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di sponsorizzazione (ivi compresa la stipula del contratto) sono di competenza del responsabile del servizio interessato. Nel caso di procedura unica per più sponsorizzazioni, la competenza per 2 l’espletamento delle fasi procedurali fino alla individuazione degli sponsor sono demandate al responsabile del settore amministrativo Art.6 – Sponsorizzazioni per la realizzazione di lavori pubblici. 1. La sponsorizzazione di lavori a cura e spese dello sponsor può riguardare una o più delle seguenti attività: progettazione, esecuzione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza. 2. Qualora l’intervento di sponsorizzazione riguardi la progettazione e la realizzazione o la sola realizzazione a cura e spese dello sponsor di opere o infrastrutture o la manutenzione del patrimonio, restano comunque a carico del Comune le funzioni di alta sorveglianza dei lavori e l’approvazione dei seguenti atti: - lo studio di fattibilità; - il progetto nella sue varie fasi (preliminare, definitivo, esecutivo); - le eventuali varianti; - la nomina della direzione lavori; - la nomina del collaudatore e approvazione del collaudo. Art. 7 – Iniziativa diretta da parte di un promotore. 1. Nel caso in cui pervenga direttamente al Comune una proposta di sponsorizzazione da uno dei soggetti di cui all’art. 2 comma 1 lett. b), per la realizzazione di lavori, servizi o forniture, l’Amministrazione ne valuta l’ utilità, la corrispondenza agli scopi istituzionali dell’Ente e la conformità al presente regolamento. 2. Nel caso di accoglimento della proposta da parte della Giunta, se il valore della sponsorizzazione è superiore ad € 20.000,00 si procederà secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento. 3. Il soggetto promotore ha facoltà di adeguare la propria proposta originaria a quella eventualmente selezionata dall’Amministrazione, a seguito della procedura di cui sopra, aggiudicandosi in tal modo la sponsorizzazione. 4. Qualora non pervengano offerte entro il termine fissato, si procederà alla stipula del contratto con il soggetto promotore. Art. 8 – Contenuto dei contratti di sponsorizzazione. 1. Le sponsorizzazioni sono regolate mediante contratto nel quale sono stabiliti, in particolare: a) l’oggetto del contratto, la sua finalità, la durata; b) il diritto dello sponsor alla utilizzazione esclusiva o non esclusiva degli spazi pubblicitari nel corso delle iniziative per le quali è prevista la sponsorizzazione; c) l’importo della sponsorizzazione (o il suo valore corrispettivo); d) le modalità di svolgimento dell’iniziativa, le eventuali garanzie richieste, le responsabilità; e) gli obblighi dello sponsor e del Comune e la disciplina sanzionatoria in caso di inadempimento; f) la facoltà di recesso e la risoluzione del contratto; g) il foro competente in caso di controversie e le prescrizioni in materia di spese contrattuali. Art. 9 – pagamento del corrispettivo delle sponsorizzazioni 1. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione è eseguito in unica soluzione o in più rate, secondo quanto previsto dal relativo contratto. 2. In caso di pagamento in più rate, lo sponsor è tenuto a prestare apposita garanzia a favore del Comune. 3 Art. 10 – Diniego ed esclusioni 1. Il Comune si riserva di non procedere alla stipula del contratto di sponsorizzazione qualora ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio a danno dell’immagine del Comune o delle proprie iniziative. 2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni quando: a) possa derivare un conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella privata; b) sia effettuata propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa; c) la pubblicità diretta o indiretta sia relativa alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, farmaceutici,materiale pornografico; d) pubblicità contenga messaggi di discriminazione razziale, etnica, sessuale. e) il Comune la reputi inaccettabile per motivi di interesse generale. Art. 11 – Verifiche e controlli 1. Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche da parte del servizio competente, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti contrattuali sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo economico. 2. Le inadempienze emerse in sede di verifica devono essere comunicate per iscritto allo sponsor e producono gli effetti previsti dal contratto. Art.12 – Disciplina fiscale 1. Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA ed il relativo corrispettivo è soggetto ad aliquota di legge. 2. Si applica, pertanto, la disciplina prevista dal D.P.R. 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche ed integrazioni) e dalle direttive/circolari e pareri espressi, in materia, dall’Agenzia delle Entrate. 3. Il contributo di sponsorizzazione previsto dal contratto deve essere indicato con la dicitura “oltre ad IVA di legge”. 4. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all’importo della somma direttamente erogata. 5. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è determinato in prestazioni di lavori servizi o forniture di beni a carico dello sponsor è fatto obbligo della doppia fatturazione, ovvero fatturazione dello sponsor al Comune del valore del lavoro, servizio o bene, soggetta ad IVA e fatturazione del Comune allo sponsor, di pari importo e soggetta ad IVA, per l’attività di veicolazione svolta a favore dei segni distintivi dello sponsor. Art. 13 – Trattamento dei dati personali 1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento sono trattati per le finalità dallo stesso previste. 2. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche. Art. 14 – Norma di rinvio 1. Per ogni aspetto riguardante la materia che non trovi esplicita disciplina nel presente Regolamento, si fa rinvio: a) per i profili contrattuali, alle disposizioni del codice civile ed alla normativa speciale in materia; b) per l’utilizzo dei marchi e segni distintivi al D.Lgs. 10 febbraio 2005 n.30 4