regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Art 1 – Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione di
quanto previsto dall’art. 43 della L.27/12/1997 n. 449 e dall’art. 119 del D.Lgs.267/2000.
2. Le iniziative di sponsorizzazione perseguono finalità di interesse pubblico e, in
particolare:
a) migliore qualità dei servizi prestati;
b) l’innovazione dell’organizzazione amministrativa;
c) realizzazione di economie di spesa;
d) supporto nella realizzazione di opere e infrastrutture.
Art.2 – Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto mediante il quale il Comune di
Villasanta (sponsee) offre nell’ambito delle proprie iniziative ad un terzo (sponsor) la
possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, i marchi, i prodotti o i
servizi, a fronte del pagamento di un corrispettivo o a fronte di una prestazione a
titolo gratuito a favore del Comune;
b) per “sponsor”: il soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica, in forma
singola o associata, le associazioni senza fini di lucro, che offre l’intervento di
sponsorizzazione;
c) per “sponsorizzazione”: ogni contributo in interventi, servizi, prestazioni, beni o
corrispettivi in denaro provenienti da terzi allo scopo di promuovere la propria
immagine.
d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico e/o il supporto di veicolazione delle
informazioni di volta in volta messo a disposizione dal Comune per la pubblicità
dello sponsor.
2. Non costituisce sponsorizzazione l’offerta, a titolo di liberalità a favore del Comune, di
somme di denaro, di beni o di servizi.
Art. 3 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione
1. La Giunta comunale individua ad inizio d’anno le iniziative per le quali è previsto il
ricorso alla sponsorizzazione, definendone di regola il valore.
2. Tale programmazione potrà essere integrata in corso d’anno anche in adesione a
proposte spontanee provenienti da soggetti terzi e giudicate di interesse pubblico.
3. Sono ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola iniziativa.
4. Il ricorso alla sponsorizzazione può riguardare tutti gli interventi, le iniziative, i beni, i
servizi e le opere pubbliche di competenza dell’Ente.
5. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza in una maggiore entrata o nella
realizzazione di un’economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa,
in relazione alla totale o parziale copertura della spesa da parte dello sponsor.
Art. 4 – Soggetti e modalità della sponsorizzazione
1. Possono assumere la veste di sponsor i soggetti di cui all’art. 2 lett. b).
2. La sponsorizzazione può consistere:
a) in lavori, forniture di beni o prestazioni di servizi (anche a carattere pluriennale)
acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor;
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b) in una somma di denaro: in questo caso la realizzazione dell’iniziativa sarà
effettuata direttamente dal Comune secondo le ordinarie procedure.
Art. 5 – Procedure per l’individuazione dello sponsor
1. La scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata preceduta da avviso
pubblico.
2. E’ facoltà dell’Ente provvedere alla pubblicazione di un unico avviso per più
sponsorizzazioni previste nel programma di cui all’art 3.
3. L’avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito Internet del Comune; può, inoltre, essere
trasmesso alla categorie di soggetti potenzialmente interessati all’iniziativa. Eventuali
altre forme di pubblicità possono essere attuate dal responsabile del procedimento se
ritenute, di volta in volta, utili ad una maggiore conoscenza dell’iniziativa.
4. L’avviso deve contenere:
- le attività da sponsorizzare e relative modalità nonchè i conseguenti obblighi dello
sponsor;
- modalità e tempi di veicolazione dell’immagine;
- il valore minimo della sponsorizzazione e la specificazione se la stessa sia
esclusiva o non esclusiva;
- i criteri di la valutazione delle offerte;
- la documentazione richiesta per la presentazione delle offerte;
- le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a 10 giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso.
5. L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a) l’inesistenza degli impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, di cui
agli artt. 32 e segg. del c.p. e di ogni altra situazione considerata pregiudizievole o
limitativa della capacità contrattuale;
b) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari
antimafia;
c) l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese).
Per le persone giuridiche le autocertificazioni sopra elencate sono riferite ai soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, dei quali devono essere attestati i nominativi.
6. Nel caso in cui i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e spese
dello sponsor, lo stesso (qualora esegua direttamente la prestazione) o il soggetto da
questi incaricato, devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal
Codice dei Contratti per i progettisti e gli esecutori del contratto. In tal caso, con apposito
atto del responsabile del servizio interessato, dovranno essere definiti i contenuti tecnici,
nonchè dettate le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, direzione ed
esecuzione del contratto.
7. Nel caso di contratti per lavori di importo superiore a € 200.000,00 o per servizi e
forniture di valore superiore alla soglia comunitaria, la scelta dello sponsor avviene
mediante gara ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti
8. Potrà procedersi all’affidamento diretto della sponsorizzazione nei seguenti casi:
1) qualora siano state espletate senza esito le procedure di cui al presente articolo;
2) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, legati alla unicità e/o particolarità
dell’iniziativa da sponsorizzare;
3) nel caso di cui al successivo articolo 7 qualora il valore della sponsorizzazione non
sia superiore a € 20.000,00.
9.Tutte le fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di sponsorizzazione (ivi
compresa la stipula del contratto) sono di competenza del responsabile del servizio
interessato. Nel caso di procedura unica per più sponsorizzazioni, la competenza per
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l’espletamento delle fasi procedurali fino alla individuazione degli sponsor sono
demandate al responsabile del settore amministrativo
Art.6 – Sponsorizzazioni per la realizzazione di lavori pubblici.
1. La sponsorizzazione di lavori a cura e spese dello sponsor può riguardare una o più
delle seguenti attività: progettazione, esecuzione, direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza.
2. Qualora l’intervento di sponsorizzazione riguardi la progettazione e la realizzazione o la
sola realizzazione a cura e spese dello sponsor di opere o infrastrutture o la
manutenzione del patrimonio, restano comunque a carico del Comune le funzioni di alta
sorveglianza dei lavori e l’approvazione dei seguenti atti:
- lo studio di fattibilità;
- il progetto nella sue varie fasi (preliminare, definitivo, esecutivo);
- le eventuali varianti;
- la nomina della direzione lavori;
- la nomina del collaudatore e approvazione del collaudo.
Art. 7 – Iniziativa diretta da parte di un promotore.
1. Nel caso in cui pervenga direttamente al Comune una proposta di sponsorizzazione da
uno dei soggetti di cui all’art. 2 comma 1 lett. b), per la realizzazione di lavori, servizi o
forniture, l’Amministrazione ne valuta l’ utilità, la corrispondenza agli scopi istituzionali
dell’Ente e la conformità al presente regolamento.
2. Nel caso di accoglimento della proposta da parte della Giunta, se il valore della
sponsorizzazione è superiore ad € 20.000,00 si procederà secondo quanto previsto
dall’art. 5 del Regolamento.
3. Il soggetto promotore ha facoltà di adeguare la propria proposta originaria a quella
eventualmente selezionata dall’Amministrazione, a seguito della procedura di cui sopra,
aggiudicandosi in tal modo la sponsorizzazione.
4. Qualora non pervengano offerte entro il termine fissato, si procederà alla stipula del
contratto con il soggetto promotore.
Art. 8 – Contenuto dei contratti di sponsorizzazione.
1. Le sponsorizzazioni sono regolate mediante contratto nel quale sono stabiliti, in
particolare:
a) l’oggetto del contratto, la sua finalità, la durata;
b) il diritto dello sponsor alla utilizzazione esclusiva o non esclusiva degli spazi
pubblicitari nel corso delle iniziative per le quali è prevista la sponsorizzazione;
c) l’importo della sponsorizzazione (o il suo valore corrispettivo);
d) le modalità di svolgimento dell’iniziativa, le eventuali garanzie richieste, le
responsabilità;
e) gli obblighi dello sponsor e del Comune e la disciplina sanzionatoria in caso di
inadempimento;
f) la facoltà di recesso e la risoluzione del contratto;
g) il foro competente in caso di controversie e le prescrizioni in materia di spese
contrattuali.
Art. 9 – pagamento del corrispettivo delle sponsorizzazioni
1. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione è eseguito in unica soluzione o in
più rate, secondo quanto previsto dal relativo contratto.
2. In caso di pagamento in più rate, lo sponsor è tenuto a prestare apposita garanzia a
favore del Comune.
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Art. 10 – Diniego ed esclusioni
1. Il Comune si riserva di non procedere alla stipula del contratto di sponsorizzazione
qualora ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio a danno dell’immagine
del Comune o delle proprie iniziative.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni quando:
a) possa derivare un conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella privata;
b) sia effettuata propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa;
c) la pubblicità diretta o indiretta sia relativa alla produzione o distribuzione di
tabacco, prodotti alcolici, farmaceutici,materiale pornografico;
d) pubblicità contenga messaggi di discriminazione razziale, etnica, sessuale.
e) il Comune la reputi inaccettabile per motivi di interesse generale.
Art. 11 – Verifiche e controlli
1. Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche da parte del servizio competente, al fine
di accertare la correttezza degli adempimenti contrattuali sia sotto il profilo tecnico, sia
sotto il profilo economico.
2. Le inadempienze emerse in sede di verifica devono essere comunicate per iscritto allo
sponsor e producono gli effetti previsti dal contratto.
Art.12 – Disciplina fiscale
1. Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA ed il relativo
corrispettivo è soggetto ad aliquota di legge.
2. Si applica, pertanto, la disciplina prevista dal D.P.R. 26/10/1972 n.633 (e successive
modifiche ed integrazioni) e dalle direttive/circolari e pareri espressi, in materia,
dall’Agenzia delle Entrate.
3. Il contributo di sponsorizzazione previsto dal contratto deve essere indicato con la
dicitura “oltre ad IVA di legge”.
4. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all’importo della somma
direttamente erogata.
5. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è determinato in prestazioni di
lavori servizi o forniture di beni a carico dello sponsor è fatto obbligo della doppia
fatturazione, ovvero fatturazione dello sponsor al Comune del valore del lavoro, servizio
o bene, soggetta ad IVA e fatturazione del Comune allo sponsor, di pari importo e
soggetta ad IVA, per l’attività di veicolazione svolta a favore dei segni distintivi dello
sponsor.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento sono trattati per le
finalità dallo stesso previste.
2. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti e gli interessati hanno facoltà di
esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.
Art. 14 – Norma di rinvio
1. Per ogni aspetto riguardante la materia che non trovi esplicita disciplina nel presente
Regolamento, si fa rinvio:
a) per i profili contrattuali, alle disposizioni del codice civile ed alla normativa speciale
in materia;
b) per l’utilizzo dei marchi e segni distintivi al D.Lgs. 10 febbraio 2005 n.30
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