N. 323 del 5-12-2006
RICHIESTA ALLA REGIONE LOMBARDIA DI MODIFICA DELLA PIANTA ORGANICA
DELLE FARMACIE DELLA CITTA’ DI LEGNANO PER L’ISTITUZIONE DI NUOVA SEDE
FARMACEUTICA.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge n. 475 del 02.04.1968 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e
il relativo regolamento di esecuzione (DPR n. 1275/1971), secondo i quali:
 nei comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti è rilasciata l’autorizzazione
ad aprire ed esercitare una farmacia ogni 4.000 abitanti o frazione superiore al
50%;
 ogni nuova farmacia deve distare non meno di 200 m dalle altre e, comunque, deve
soddisfare le esigenze degli abitanti della zona;
 ogni comune deve avere una Pianta Organica delle farmacie nella quale è
determinato il numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse
in rapporto al numero degli abitanti complessivi del comune;
 la Pianta Organica delle farmacie dei singoli comuni è definita dal medico
provinciale (ora Giunta Regionale);
 la Pianta Organica è sottoposta a revisione ogni due anni in base alle rilevazioni
della popolazione residente;
 la revisione deve essere effettuata entro il mese di dicembre di ogni anno pari;
Vista la Legge Regionale n. 46 del 25.05.1983 “Norme per l’esercizio delle funzioni
in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie”, che attribuisce alla Giunta Regionale
l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della
Pianta Organica delle sedi farmaceutiche;
Dato atto che la popolazione residente del comune al 31.12.2005, secondo i dati
ISTAT, risulta essere di 56622 abitanti;
Verificato che in forza delle richiamate disposizioni può essere autorizzata l’apertura
di un’ulteriore farmacia rispetto alle 13 (tredici) previste dalla Pianta Organica vigente;
Evidenziato che, nel redigere la proposta di revisione, si è considerato non solo il
numero degli abitanti residenti ma anche le caratteristiche degli insediamenti abitativi
attuali: in particolare si è intervenuti nelle zone oggetto di mutamenti demografici e di
progetti di trasformazione urbanistica, così da garantire ai cittadini la possibilità di
avvalersi, in modo agevole, di un servizio di primaria necessità quale è la farmacia;
Ritenuto quindi di ridelimitare le zone delle attuali sedi farmaceutiche n. 1, 4, 7 e 11
e di attribuirle alla istituenda sede n. 14, lasciando inalterate le zone delle altre sedi;
Rilevato, conseguentemente, che i confini delle sedi farmaceutiche di cui sopra
risultano come evidenziato nel foglio descrittivo dei relativi confini e nella pianta
topografica allegati al presente atto;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta
di deliberazione il dirigente del settore 1 “Partecipazioni comunali e attività produttive” dott.
F. Macchi ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa,
acquisito agli atti;
Preso atto, altresì, che la presente deliberazione non comporta spesa e non
necessita, pertanto, del parere di regolarità contabile;
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale supplente in ordine alla
legittimità dell’atto;
Con voti unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
1) di chiedere alla Giunta Regionale della Lombardia di procedere alla revisione della
Pianta Organica delle farmacie del Comune di Legnano;
2) di rideterminare la zonizzazione delle sedi farmaceutiche introducendo una
quattordicesima sede, ridelimitando i confini delle stesse come risulta dalla
descrizione dei relativi confini, nonché dalla pianta topografica, come da allegati alla
presente deliberazione;
3) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.;
4) di disporre che, in conformità all’art. 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari.