federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Roma, 5 aprile 2013
Uff.-Prot.n UL/BF 5328/145/F7/PE
Oggetto: Consiglio di Stato: confermata
la vigenza della pianta organica.
Sentenza n.1858 del 3/4/2013.
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
SOMMARIO:
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1858 del 3 aprile 2013, entrando nel merito di un
contenzioso concernente un trasferimento di una farmacia, ha finalmente chiarito che, a seguito
della entrata in vigore del DL n.1/2012, la pianta organica, comprensiva di sedi farmaceutiche
(zone) è tuttora vigente.
PRECEDENTI:
Circolare Federfarma n.119 del 22/3/2012; 120 del 22/3/2012; 106 del 12/3/2013
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Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1858 del 3 aprile 2013 (allegato n.1), entrando nel
merito di un contenzioso concernente un trasferimento di una farmacia, ha finalmente chiarito che, a
seguito della entrata in vigore del DL n.1/2012, la pianta organica, comprensiva dei confini delle
sedi farmaceutiche (zone), non è stata affatto abrogata.
Come è noto, invece, l’ufficio legislativo del Ministero della salute aveva ritenuto che la
nuova normativa avrebbe avuto l’effetto di abrogare la pianta organica, tesi che, ad avviso di
Federfarma, non trovava fondamento alcuno nel dettato legislativo (v. circ. Federfarma n. 119 e
n.120 del 22 marzo 2012).
Infatti, Federfarma aveva rilevato, in più di una occasione, che la tesi ministeriale non
trovava assolutamente riscontro non solo nel testo della nuova normativa, ma nemmeno nelle norme
che non sono state modificate dal decreto. Infatti, il tenore letterale della norma non smentiva ,
anzi, confermava l’esistenza della pianta organica e della perimetrazione delle sedi. In tal senso,
Federfarma aveva anche diffidato le Regioni dal dare seguito al parere Ministeriale (Circolare
Federfarma n. 120/2012).
Con non poca soddisfazione si apprende che il Consiglio di Stato, con una recentissima
sentenza, sostiene una tesi del tutto analoga.
Il Consiglio di Stato afferma che, sebbene siano “ state soppresse le disposizioni che
prevedevano la formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali, a cura di
un’autorità sovracomunale (da ultimo, la Regione o la Provincia, a seconda delle norme regionali),
tuttavia rimane invariato l’impianto generale della disciplina”.
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Inoltre, afferma che “non si parla più di “sedi” ma di “zone”; ma questo mutamento non è
rilevante, perché la giurisprudenza aveva già da tempo avvertito che quando la normativa
previgente usava il termine “sede” si doveva intendere “zona”, perché questo era il significato che
si desumeva dal contesto. Peraltro usa il termine “zona” anche l'art. 1, comma settimo
(originariamente comma quarto) della legge n. 475/1968,”. Inoltre sebbene la nuova normativa
disciplini solo le farmacie di nuova istituzione, per il Consiglio di Stato, “è ovvio che anche le
farmacie preesistenti conservano il rapporto con le “sedi”, ossia “zone”, originariamente loro
assegnate”;
Conseguentemente, il supremo organo di giustizia amministrativa conclude: “benché la
legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato “pianta organica”, resta
affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che
sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia
pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome.”
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Alfonso MISASI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annarosa RACCA
Allegato n.1
Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it
contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.