federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Roma, 5 aprile 2013 Uff.-Prot.n UL/BF 5328/145/F7/PE Oggetto: Consiglio di Stato: confermata la vigenza della pianta organica. Sentenza n.1858 del 3/4/2013. ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLE UNIONI REGIONALI SOMMARIO: Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1858 del 3 aprile 2013, entrando nel merito di un contenzioso concernente un trasferimento di una farmacia, ha finalmente chiarito che, a seguito della entrata in vigore del DL n.1/2012, la pianta organica, comprensiva di sedi farmaceutiche (zone) è tuttora vigente. PRECEDENTI: Circolare Federfarma n.119 del 22/3/2012; 120 del 22/3/2012; 106 del 12/3/2013 ________________________________ Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1858 del 3 aprile 2013 (allegato n.1), entrando nel merito di un contenzioso concernente un trasferimento di una farmacia, ha finalmente chiarito che, a seguito della entrata in vigore del DL n.1/2012, la pianta organica, comprensiva dei confini delle sedi farmaceutiche (zone), non è stata affatto abrogata. Come è noto, invece, l’ufficio legislativo del Ministero della salute aveva ritenuto che la nuova normativa avrebbe avuto l’effetto di abrogare la pianta organica, tesi che, ad avviso di Federfarma, non trovava fondamento alcuno nel dettato legislativo (v. circ. Federfarma n. 119 e n.120 del 22 marzo 2012). Infatti, Federfarma aveva rilevato, in più di una occasione, che la tesi ministeriale non trovava assolutamente riscontro non solo nel testo della nuova normativa, ma nemmeno nelle norme che non sono state modificate dal decreto. Infatti, il tenore letterale della norma non smentiva , anzi, confermava l’esistenza della pianta organica e della perimetrazione delle sedi. In tal senso, Federfarma aveva anche diffidato le Regioni dal dare seguito al parere Ministeriale (Circolare Federfarma n. 120/2012). Con non poca soddisfazione si apprende che il Consiglio di Stato, con una recentissima sentenza, sostiene una tesi del tutto analoga. Il Consiglio di Stato afferma che, sebbene siano “ state soppresse le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali, a cura di un’autorità sovracomunale (da ultimo, la Regione o la Provincia, a seconda delle norme regionali), tuttavia rimane invariato l’impianto generale della disciplina”. Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583 Inoltre, afferma che “non si parla più di “sedi” ma di “zone”; ma questo mutamento non è rilevante, perché la giurisprudenza aveva già da tempo avvertito che quando la normativa previgente usava il termine “sede” si doveva intendere “zona”, perché questo era il significato che si desumeva dal contesto. Peraltro usa il termine “zona” anche l'art. 1, comma settimo (originariamente comma quarto) della legge n. 475/1968,”. Inoltre sebbene la nuova normativa disciplini solo le farmacie di nuova istituzione, per il Consiglio di Stato, “è ovvio che anche le farmacie preesistenti conservano il rapporto con le “sedi”, ossia “zone”, originariamente loro assegnate”; Conseguentemente, il supremo organo di giustizia amministrativa conclude: “benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato “pianta organica”, resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome.” Cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Alfonso MISASI IL PRESIDENTE Dott.ssa Annarosa RACCA Allegato n.1 Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.