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IP/02/1037
Bruxelles, 11 luglio 2002
IVA/accise: procedure d'infrazione contro i Paesi
Bassi, l'Italia e la Francia per mancata applicazione
di sentenze della Corte
La Commissione ha deciso di inviare a tre Stati membri richieste di
informazioni relative ai provvedimenti adottati per conformarsi alle sentenze
della Corte europea di giustizia: ai Paesi Bassi, in seguito alla sentenza dell'8
novembre 2001 riguardante una deduzione non conforme dell'IVA per le
spese dei veicoli forniti ai dipendenti; all'Italia, in seguito alla sentenza del 25
ottobre 2001 riguardante il rimborso dell'IVA per mezzo di obbligazioni; e
infine alla Francia, in seguito alla sentenza del 27 febbraio 2002 riguardante
l'applicazione di un prezzo minimo alle sigarette e l'imposizione differenziata
fra tabacchi biondi e tabacchi bruni. Le richieste di informazioni sono
costituite da lettere di ingiunzione, vale a dire la prima tappa della procedura
di infrazione che può essere legata a una richiesta di sanzioni prevista
dall'articolo 228 del trattato CE, applicabile nel caso in cui uno Stato membro
non comunichi i provvedimenti adottati per conformarsi a una sentenza della
Corte.
Paesi Bassi
L'8 novembre 2001 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza contro la normativa
olandese nel quadro della causa C-338/98. La normativa in questione permette a
una persona soggetta all'IVA, nel caso di un dipendente che utilizza il proprio veicolo
a fini professionali e di un datore di lavoro che gli versa un'indennità compensativa,
di dedurre una percentuale dell'indennità corrispondente a tutte le spese per l'uso del
veicolo. La Corte ha precisato che nella misura in cui la deduzione è effettuata senza
che il datore di lavoro sia il beneficiario dell'operazione, i Paesi Bassi non rispettano
le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2 della sesta direttiva sull'IVA del
Consiglio del 17 maggio 1977 (modificata), la quale prevede il diritto a deduzione
soltanto per i beni e i servizi forniti al soggetto passivo.
Italia
Il 25 ottobre 2001 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza nel quadro della
causa C-78/00. Infatti, nel corso del 1993 l'Italia non h proceduto al rimborso del
credito d'imposta ai soggetti passivi ma ha deciso di emettere titoli di Stato che sono
stati offerti, in modo scaglionato, ai soggetti passivi quale rimborso del loro credito
IVA. Tale pratica è contraria all'articolo 18 della sesta direttiva sull'IVA, il quale
prevede che il rimborso deve essere effettuato immediatamente oppure essere
rimandato una sola volta nel periodo di dichiarazione successiva del soggetto
passivo.
Francia
Il 27 febbraio 2000 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza nel quadro della
causa C-302/00. La Francia applica un sistema che impone un prezzo minimo su
tutte le sigarette vendute della stessa marca nonché un'imposizione differenziata più
vantaggiosa per le sigarette brune rispetto a quelle bionde. La Corte ha ritenuto che
la pratica francese contravviene sia alle direttive 95/59/CE e 92/79/CE, le quali
prevedono che i fabbricanti e gli importatori fissino liberamente i prezzi di vendita dei
tabacchi manufatti, sia all'articolo 90 del trattato, il quale vieta qualsiasi
discriminazione fiscale fra prodotti simili a scapito dei prodotti di altri Stati membri
(infatti, quasi tutte le sigarette brune vendute in Francia sono di fabbricazione
nazionale, mentre le sigarette bionde sono in maggior parte importate).
Gli ultimi dati sulle infrazioni in corso nei confronti di tutti gli Stati membri si trovano
sul sito seguente:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm
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