IP/02/1037 Bruxelles, 11 luglio 2002 IVA/accise: procedure d'infrazione contro i Paesi Bassi, l'Italia e la Francia per mancata applicazione di sentenze della Corte La Commissione ha deciso di inviare a tre Stati membri richieste di informazioni relative ai provvedimenti adottati per conformarsi alle sentenze della Corte europea di giustizia: ai Paesi Bassi, in seguito alla sentenza dell'8 novembre 2001 riguardante una deduzione non conforme dell'IVA per le spese dei veicoli forniti ai dipendenti; all'Italia, in seguito alla sentenza del 25 ottobre 2001 riguardante il rimborso dell'IVA per mezzo di obbligazioni; e infine alla Francia, in seguito alla sentenza del 27 febbraio 2002 riguardante l'applicazione di un prezzo minimo alle sigarette e l'imposizione differenziata fra tabacchi biondi e tabacchi bruni. Le richieste di informazioni sono costituite da lettere di ingiunzione, vale a dire la prima tappa della procedura di infrazione che può essere legata a una richiesta di sanzioni prevista dall'articolo 228 del trattato CE, applicabile nel caso in cui uno Stato membro non comunichi i provvedimenti adottati per conformarsi a una sentenza della Corte. Paesi Bassi L'8 novembre 2001 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza contro la normativa olandese nel quadro della causa C-338/98. La normativa in questione permette a una persona soggetta all'IVA, nel caso di un dipendente che utilizza il proprio veicolo a fini professionali e di un datore di lavoro che gli versa un'indennità compensativa, di dedurre una percentuale dell'indennità corrispondente a tutte le spese per l'uso del veicolo. La Corte ha precisato che nella misura in cui la deduzione è effettuata senza che il datore di lavoro sia il beneficiario dell'operazione, i Paesi Bassi non rispettano le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2 della sesta direttiva sull'IVA del Consiglio del 17 maggio 1977 (modificata), la quale prevede il diritto a deduzione soltanto per i beni e i servizi forniti al soggetto passivo. Italia Il 25 ottobre 2001 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza nel quadro della causa C-78/00. Infatti, nel corso del 1993 l'Italia non h proceduto al rimborso del credito d'imposta ai soggetti passivi ma ha deciso di emettere titoli di Stato che sono stati offerti, in modo scaglionato, ai soggetti passivi quale rimborso del loro credito IVA. Tale pratica è contraria all'articolo 18 della sesta direttiva sull'IVA, il quale prevede che il rimborso deve essere effettuato immediatamente oppure essere rimandato una sola volta nel periodo di dichiarazione successiva del soggetto passivo. Francia Il 27 febbraio 2000 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza nel quadro della causa C-302/00. La Francia applica un sistema che impone un prezzo minimo su tutte le sigarette vendute della stessa marca nonché un'imposizione differenziata più vantaggiosa per le sigarette brune rispetto a quelle bionde. La Corte ha ritenuto che la pratica francese contravviene sia alle direttive 95/59/CE e 92/79/CE, le quali prevedono che i fabbricanti e gli importatori fissino liberamente i prezzi di vendita dei tabacchi manufatti, sia all'articolo 90 del trattato, il quale vieta qualsiasi discriminazione fiscale fra prodotti simili a scapito dei prodotti di altri Stati membri (infatti, quasi tutte le sigarette brune vendute in Francia sono di fabbricazione nazionale, mentre le sigarette bionde sono in maggior parte importate). Gli ultimi dati sulle infrazioni in corso nei confronti di tutti gli Stati membri si trovano sul sito seguente: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm 2