federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Roma,
29 febbraio 2008
Uff.-Prot.n° UE. RB/4421/111/F7/PE
Oggetto:
Conversione decreto legge n. 248/07.
Milleproroghe
Il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del D.L. 248/07 il
cosiddetto “milleproroghe”.
Il provvedimento, di cui si trasmette copia (allegato n.1), è in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale.
Per quanto di interesse delle farmacie si segnala che sono rimasti invariati il 1° ed il 2°
comma dell’articolo 9 con i quali si è disposta, rispettivamente :

la proroga a tutto il 2008 della possibilità per le aziende farmaceutiche di versare direttamente
alle Regioni un contributo economico in sostituzione della riduzione dei prezzi del 5%,
finalizzata al ripiano dello sforamento del tetto di spesa farmaceutica;

l’obbligo per le aziende produttrici di comunicare al Ministero della salute e all’Agenzia italiana
del farmaco (AIFA) il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale senza obbligo
di ricetta medica è ceduto a grossisti e punti vendita, con l’obiettivo di monitorare eventuali
aumenti non giustificati dei prezzi di tali medicinali. Si ricorda, in proposito, che, secondo
quanto chiarito dal Ministero della salute (cfr. circolare n.84 del 13 febbraio 2008), le
informazioni diramate dalle aziende relativamente al prezzo massimo ex factory debbono
rimanere confinate nell’ambito istituzionale e, pertanto, non appare possibile una loro
divulgazione al di fuori di tale contesto.
Sempre all’articolo 9 è stato aggiunto un comma 2-bis con il quale, al fine di agevolare
l’applicazione del sistema del budget aziendale e del relativo pay-back, viene affidato al ministero
dello sviluppo economico il compito di pubblicare (entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione), la lista dei farmaci in commercio corredata dalle date di scadenza
brevettuale.
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Nel dettare i criteri di realizzazione di tale lista (che dovrà essere pubblicata a dicembre di
ogni anno) è prevista una riduzione della copertura brevettuale ai fini della riduzione della
protezione complementare nella misura di sei mesi per anno solare prevista, dal decreto legislativo
n.30/05.
La durata residua della protezione, se inferiore a sei mesi, è annullata (con conseguente
scadenza del certificato complementare al 31 dicembre dell’anno precedente), se superiore a sei
mesi viene ridotta di sei mesi.
Le restanti modifiche introdotte in sede di conversione, per quanto riguarda la parte sanitaria
del provvedimento, sono contenute all’articolo 8, 8-bis ed 8-ter e sono volte ad agevolare i piani di
rientro dei disavanzi sanitari delle regioni.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Franco CAPRINO
Allegati n. 1
IL PRESIDENTE
Dott. Giorgio SIRI