federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Roma, 29 febbraio 2008 Uff.-Prot.n° UE. RB/4421/111/F7/PE Oggetto: Conversione decreto legge n. 248/07. Milleproroghe Il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del D.L. 248/07 il cosiddetto “milleproroghe”. Il provvedimento, di cui si trasmette copia (allegato n.1), è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Per quanto di interesse delle farmacie si segnala che sono rimasti invariati il 1° ed il 2° comma dell’articolo 9 con i quali si è disposta, rispettivamente : la proroga a tutto il 2008 della possibilità per le aziende farmaceutiche di versare direttamente alle Regioni un contributo economico in sostituzione della riduzione dei prezzi del 5%, finalizzata al ripiano dello sforamento del tetto di spesa farmaceutica; l’obbligo per le aziende produttrici di comunicare al Ministero della salute e all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale senza obbligo di ricetta medica è ceduto a grossisti e punti vendita, con l’obiettivo di monitorare eventuali aumenti non giustificati dei prezzi di tali medicinali. Si ricorda, in proposito, che, secondo quanto chiarito dal Ministero della salute (cfr. circolare n.84 del 13 febbraio 2008), le informazioni diramate dalle aziende relativamente al prezzo massimo ex factory debbono rimanere confinate nell’ambito istituzionale e, pertanto, non appare possibile una loro divulgazione al di fuori di tale contesto. Sempre all’articolo 9 è stato aggiunto un comma 2-bis con il quale, al fine di agevolare l’applicazione del sistema del budget aziendale e del relativo pay-back, viene affidato al ministero dello sviluppo economico il compito di pubblicare (entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione), la lista dei farmaci in commercio corredata dalle date di scadenza brevettuale. Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583 Nel dettare i criteri di realizzazione di tale lista (che dovrà essere pubblicata a dicembre di ogni anno) è prevista una riduzione della copertura brevettuale ai fini della riduzione della protezione complementare nella misura di sei mesi per anno solare prevista, dal decreto legislativo n.30/05. La durata residua della protezione, se inferiore a sei mesi, è annullata (con conseguente scadenza del certificato complementare al 31 dicembre dell’anno precedente), se superiore a sei mesi viene ridotta di sei mesi. Le restanti modifiche introdotte in sede di conversione, per quanto riguarda la parte sanitaria del provvedimento, sono contenute all’articolo 8, 8-bis ed 8-ter e sono volte ad agevolare i piani di rientro dei disavanzi sanitari delle regioni. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Franco CAPRINO Allegati n. 1 IL PRESIDENTE Dott. Giorgio SIRI