L’introduzione di nuove tecnologie nel campo delle telecomunicazioni, e della
telefonia mobile in particolare (DVBH e WI-FI per menzionare le più rilevanti) con
l’installazione di sempre più numerose nuove stazioni radio base per la telefonia
cellulare, ha determinato una sempre più ricorrente realizzazione di tali impianti su
tetti o lastrici solari di edifici condominiali.
Di qui una richiesta sempre più intensa da parte degli stessi condomini
interessati di informazioni in ordine alla legittimità dell’installazione e ai pericoli, allo
stato soltanto potenziali alla luce delle risposte tutt’altro che univoche della comunità
scientifica, per la salute che da simili impianti potrebbero derivare tanto per loro stessi
quanto per l’intera comunità.
Di qui la pratica invalsa posta in essere dagli operatori di telefonia mobile di
contattare con gli amministratori di condominiali onde proporre loro la realizzazione
di un’antenna per telefonia mobile sul coperto o sul lastrico solare dell’immobile
condominiale da loro stessi amministrato.
Senonchè tale pratica ha determinato nel tempo differenti situazioni di cui la
stessa giurisprudenza, allo stato soltanto di legittimità, è stata direttamente investita.
Per ciò che concerne il profilo della tutela della salute di coloro che sono
esposti, direttamente o indirettamente, alle immissioni elettromagnetiche promananti
da impianti per telefonia mobile collocati su immobili in cui essi stessi abitano ovvero
in altri ubicati nelle immediate vicinanze, va rilevato che ad oggi nel panorama
scientifico non si ancora trovata una soluzione definitiva al problema della reale
pericolosità per la salute umana dell’emissione di tali onde rimane ancora controversa
.
In ogni modo a titolo cautelativo il Legislatore è intervenuto a regolare la
materia con la Legge 22 febbraio n°36 – Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, stabilendo con successivo
DPMC 8 luglio 2003, che richiamava integralmente quanto già stabilito dal c.d.
Decreto Ronchi 391/98, anche i limiti di tollerabilità delle immissioni
elettromagnetiche.
Venendo più propriamente ad esaminare questioni attinenti al condominio
occorre preliminarmente prendere in esame il titolo in forza del quale il gestore di
telefonia mobile è legittimato ad installare l’impianto con l’occupazione di parti
comuni dello stabile condominiale, generalmente costituito da un contratto di
locazione che il gestore propone all’amministratore e che questi sottopone
all’approvazione della collettività condominiale riunita in assemblea.
Tale locazione, valutata la necessità per i gestori di telefonia mobile di poter
fare affidamento su rapporti contrattuali di lunga durata e quindi stabili, risulta
generalmente ultranovennale, con tacito rinnovo.
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Orbene tale fattispecie finisce con determinare sulle parti comune occupate dal
manufatto una servitù di passaggio dei cavi di collegamento quindi un diritto reale
idoneo a far maturare i tempi previsti dalla legge per l’usucapione del diritto stesso.
Nella fattispecie la deliberazione in forza della quale l’assemblea di un
condominio intende autorizzare la realizzazione di un stazione radio base per telefonia
mobile su di un lastrico solare richiede, costituendo tale autorizzazione un diritto reale
di superficie su parti comuni dell’edificio condominiale, il consenso unanime dei
condomini.
A tale conclusione è pervenuto il Tribunale di Napoli nella sentenza 24
gennaio 2004 n. 955 ove, sul presupposto che l’installazione di una srb per telefonia
mobile, non essendo diretta al vantaggio esclusivo della collettività condominiale ma
ad una generalità di persone indeterminate, affermava che il contratto con il quale si
concede in locazione parti comuni dell’edificio condominiale determina
concretamente l’insorgenza di “una servitù di passaggio di condurre cavo (telefonico)”
- tramite il passaggio attraverso dette parti dei fili di collegamento - idonea a far
maturare, con il decorso del tempo, l’usucapione delle stesse.
Concludeva, pertanto, il Giudice partenopeo affermando che, per tutto quanto
esposto, l’installazione di un’antenna per telefonia cellulare, con parziale occupazione
delle parti comuni di uno stabile condominiale, presuppone l’adozione, da parte
dell’assemblea condominiale, a pena di nullità della stessa, della delibera con
l’unanimità dei consensi dei partecipanti.
Sulla scorta di tali principi va segnalata altresì la pronuncia della Corte
d’Appello di Firenze a seguito della sentenza emessa dal Tribunale cui si era rivolto
un condomino che aveva impugnato la delibera con cui l’assemblea dei condomini
aveva concesso in locazione ad una compagnia telefonica l’uso di parti comuni per
l’installazione di un antenna per telefonia mobile e relative apparecchiature di
sostegno.
In particolare già il Tribunale, in accoglimento dell’impugnazione promossa
dal singolo condomino, dichiarava la nullità dell’impugnata delibera e di quelle
successive assunte per la conferma della stessa osservando che:
il rapporto instaurato con la società telefonica in forza di un
contratto di locazione ultranovennale, concretizzandosi in una
servitù passaggio su talune parti comuni dell’edificio condominiale,
finiva per estrinsecarsi in un diritto reale;
l’installazione delle antenne poteva qualificarsi come innovazione
vietata in quanto diretta alla utilità di un numero indeterminato di
persone, gli utenti del relativo servizio, che solo per pura ipotesi
possono coincidere con i condomini;
si trattava di innovazione lesiva del decoro architettonico
dell’edificio, idonea a determinarne il deprezzamento conseguente
all’incertezza scientifica e alla diffusa diffidenza soggettiva circa le
conseguenze per la salute derivanti da una persistente esposizione ad
emissioni elettromagnetiche come quelle derivanti dalle antenne per
telefonia cellulare.
Proponeva gravame il condominio al quale resisteva, costituendosi in giudizio,
il singolo condomino.
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Il Giudice di secondo grado, confermando la decisione gravata, osservava, sul
presupposto che l’installazione di detto manufatto era “destinata ad essere stabilmente
infissa sul lastrico solare, ergendosi in altezza”, che “con la decisione assembleare si
è costituito sul lastrico comune un diritto reale di superficie (afferma l’art. 952 c.c.
che il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo
una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà), cosa espressamente
vietata, senza il consenso di tutti i condomini, dal comma 3°art. 1108 c.c.” il quale
prevede la necessità del consenso unanime di tutti i partecipanti alla comunione per gli
atti di costituzione di diritti reali sul bene comune.
Sempre nel panorama giurisprudenziale va osservato che già il Tribunale di
Milano, nella sentenza 23 ottobre 2002, n. 12663 dichiarava nulla, ai sensi
dell’articolo 1120 2° comma del Codice Civile, la determinazione assunta
dall’assemblea condominiale a maggioranza e non con il consenso unanime dei
partecipanti, in forza della quale veniva rilasciata, in favore dell’amministratore,
l’autorizzazione alla stipula di un contratto di locazione con una società telefonica in
forza del quale quest’ultima avrebbe installato un’antenna per telefonia mobile sul
lastrico solare dell’edificio.
In particolare il Giudice meneghino, sul presupposto che l’incertezza
scientifica sugli effetti che le immissioni elettromagnetiche potrebbero provocare sulla
salute costituisce ormai fatto notorio, cioè di comune conoscenza collettiva, osserva
che l’amministratore, prima di sottoporre all’approvazione dei condomini
l’installazione dell’antenna,
avrebbe dovuto informarli preventivamente e
adeguatamente sui possibili rischi derivanti per la loro salute, in conseguenza
dell’esposizione alle onde derivanti da un simile impianto.
Ciò premesso conclude che, quando non sia fornita preventivamente alcuna
informazione a garanzia della necessità di tutelare la salute, costituzionalmente
protetta secondo la previsione di cui all’art. 32 Cost.), l’eventuale delibera adottata
con l’approvazione non “consapevole” del condomino, è da ritenersi nulla, in quanto
assunta in contrasto con la citata disposizione costituzionale.
La pronuncia in esame assume notevole rilevanza anche sotto un ulteriore
profilo: infatti il Giudice meneghino, richiamata la funzione di copertura del suddetto
lastrico, ha osservato che la realizzazione di tale manufatto, con sua parziale
occupazione, avrebbe significato determinare una illegittima modifica di destinazione
di una parte comune dello stabile condominiale, che di fatto sarebbe stata trasformata
a servizio di un’attività di carattere industriale e commerciale, incompatibile con la
dedotta funzione.
Sulla base di tale affermazione il Tribunale osserva che l’installazione di una
antenna di telefonia cellulare va considerata quale innovazione vietata, perché
finalizzata ad alterare la destinazione del bene comune e come tale deve essere
autorizzata dal consenso unanime dei condomini.
Tali argomentazioni hanno trovato ulteriori conferme nell’ordinanza Tribunale
di Bologna, sezione II, 8 marzo 2005, n°1886, confermata in sede di reclamo, dal
Collegio dello stesso Tribunale, ove in conformità a tali principi, ha accolta in via
cautelare, ex art. 1171 c.c., la domanda diretta ottenere la sospensione dei lavori
d’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile giacché la sua
realizzazione andrebbe a determinare un duplice imminente pregiudizio: la
decurtazione del valore commerciale dell’unità immobiliare del condomino, unico ad
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aver espresso il proprio dissenso, e un danno di carattere psicologico, pur sempre
ancorato alla tutela della proprietà, estrinsecatesi nel turbamento nel godimento
pacifico dello stessa unità.
Ciò sul presupposto che, la questione della potenziale dannosità per la salute
delle onde elettromagnetiche, costituisce ormai fatto noto alla collettività, la quale è
indotta a valutare siffatti impianti e le immissioni da esse promananti con sospetto,
come fonte di possibili danni anche gravi per la salute.
Sia pur incidentalmente il Tribunale si è pronunziato anche sulla validità delle
delibere assembleari che precedentemente avevano acconsentito i lavori di
installazione dell’antenne affermando che, in difetto di unanimità dei consensi dei
condomini, non può autorizzarsi la realizzazione di tali impianti, giacché questi ultimi
vanno a deprezzare il valore dei singoli appartamenti dell’immobile condominiale, con
relativo pregiudizio per il godimento degli stessi di cui sopra. In conclusione è
auspicabile che le installazioni in ambito condominiale di antenne per telefonia
mobile, allo stato soltanto potenzialmente inquinanti per la salute di coloro che
risultano esposti alle onde elettromagnetiche da esse derivanti, compatibilmente a
quanto sopra osservato e in attesa di risposte scientifiche certe e definitive, avvengano
sempre con il consenso unanime dei condomini interessati anche al fine di rendere
tutti i partecipanti effettivamente e concretamente consapevoli di una determinazione
potenzialmente lesiva del loro diritto alla salute.
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