L’introduzione di nuove tecnologie nel campo delle telecomunicazioni, e della telefonia mobile in particolare (DVBH e WI-FI per menzionare le più rilevanti) con l’installazione di sempre più numerose nuove stazioni radio base per la telefonia cellulare, ha determinato una sempre più ricorrente realizzazione di tali impianti su tetti o lastrici solari di edifici condominiali. Di qui una richiesta sempre più intensa da parte degli stessi condomini interessati di informazioni in ordine alla legittimità dell’installazione e ai pericoli, allo stato soltanto potenziali alla luce delle risposte tutt’altro che univoche della comunità scientifica, per la salute che da simili impianti potrebbero derivare tanto per loro stessi quanto per l’intera comunità. Di qui la pratica invalsa posta in essere dagli operatori di telefonia mobile di contattare con gli amministratori di condominiali onde proporre loro la realizzazione di un’antenna per telefonia mobile sul coperto o sul lastrico solare dell’immobile condominiale da loro stessi amministrato. Senonchè tale pratica ha determinato nel tempo differenti situazioni di cui la stessa giurisprudenza, allo stato soltanto di legittimità, è stata direttamente investita. Per ciò che concerne il profilo della tutela della salute di coloro che sono esposti, direttamente o indirettamente, alle immissioni elettromagnetiche promananti da impianti per telefonia mobile collocati su immobili in cui essi stessi abitano ovvero in altri ubicati nelle immediate vicinanze, va rilevato che ad oggi nel panorama scientifico non si ancora trovata una soluzione definitiva al problema della reale pericolosità per la salute umana dell’emissione di tali onde rimane ancora controversa . In ogni modo a titolo cautelativo il Legislatore è intervenuto a regolare la materia con la Legge 22 febbraio n°36 – Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, stabilendo con successivo DPMC 8 luglio 2003, che richiamava integralmente quanto già stabilito dal c.d. Decreto Ronchi 391/98, anche i limiti di tollerabilità delle immissioni elettromagnetiche. Venendo più propriamente ad esaminare questioni attinenti al condominio occorre preliminarmente prendere in esame il titolo in forza del quale il gestore di telefonia mobile è legittimato ad installare l’impianto con l’occupazione di parti comuni dello stabile condominiale, generalmente costituito da un contratto di locazione che il gestore propone all’amministratore e che questi sottopone all’approvazione della collettività condominiale riunita in assemblea. Tale locazione, valutata la necessità per i gestori di telefonia mobile di poter fare affidamento su rapporti contrattuali di lunga durata e quindi stabili, risulta generalmente ultranovennale, con tacito rinnovo. Pagina 1 Orbene tale fattispecie finisce con determinare sulle parti comune occupate dal manufatto una servitù di passaggio dei cavi di collegamento quindi un diritto reale idoneo a far maturare i tempi previsti dalla legge per l’usucapione del diritto stesso. Nella fattispecie la deliberazione in forza della quale l’assemblea di un condominio intende autorizzare la realizzazione di un stazione radio base per telefonia mobile su di un lastrico solare richiede, costituendo tale autorizzazione un diritto reale di superficie su parti comuni dell’edificio condominiale, il consenso unanime dei condomini. A tale conclusione è pervenuto il Tribunale di Napoli nella sentenza 24 gennaio 2004 n. 955 ove, sul presupposto che l’installazione di una srb per telefonia mobile, non essendo diretta al vantaggio esclusivo della collettività condominiale ma ad una generalità di persone indeterminate, affermava che il contratto con il quale si concede in locazione parti comuni dell’edificio condominiale determina concretamente l’insorgenza di “una servitù di passaggio di condurre cavo (telefonico)” - tramite il passaggio attraverso dette parti dei fili di collegamento - idonea a far maturare, con il decorso del tempo, l’usucapione delle stesse. Concludeva, pertanto, il Giudice partenopeo affermando che, per tutto quanto esposto, l’installazione di un’antenna per telefonia cellulare, con parziale occupazione delle parti comuni di uno stabile condominiale, presuppone l’adozione, da parte dell’assemblea condominiale, a pena di nullità della stessa, della delibera con l’unanimità dei consensi dei partecipanti. Sulla scorta di tali principi va segnalata altresì la pronuncia della Corte d’Appello di Firenze a seguito della sentenza emessa dal Tribunale cui si era rivolto un condomino che aveva impugnato la delibera con cui l’assemblea dei condomini aveva concesso in locazione ad una compagnia telefonica l’uso di parti comuni per l’installazione di un antenna per telefonia mobile e relative apparecchiature di sostegno. In particolare già il Tribunale, in accoglimento dell’impugnazione promossa dal singolo condomino, dichiarava la nullità dell’impugnata delibera e di quelle successive assunte per la conferma della stessa osservando che: il rapporto instaurato con la società telefonica in forza di un contratto di locazione ultranovennale, concretizzandosi in una servitù passaggio su talune parti comuni dell’edificio condominiale, finiva per estrinsecarsi in un diritto reale; l’installazione delle antenne poteva qualificarsi come innovazione vietata in quanto diretta alla utilità di un numero indeterminato di persone, gli utenti del relativo servizio, che solo per pura ipotesi possono coincidere con i condomini; si trattava di innovazione lesiva del decoro architettonico dell’edificio, idonea a determinarne il deprezzamento conseguente all’incertezza scientifica e alla diffusa diffidenza soggettiva circa le conseguenze per la salute derivanti da una persistente esposizione ad emissioni elettromagnetiche come quelle derivanti dalle antenne per telefonia cellulare. Proponeva gravame il condominio al quale resisteva, costituendosi in giudizio, il singolo condomino. Pagina 2 Il Giudice di secondo grado, confermando la decisione gravata, osservava, sul presupposto che l’installazione di detto manufatto era “destinata ad essere stabilmente infissa sul lastrico solare, ergendosi in altezza”, che “con la decisione assembleare si è costituito sul lastrico comune un diritto reale di superficie (afferma l’art. 952 c.c. che il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà), cosa espressamente vietata, senza il consenso di tutti i condomini, dal comma 3°art. 1108 c.c.” il quale prevede la necessità del consenso unanime di tutti i partecipanti alla comunione per gli atti di costituzione di diritti reali sul bene comune. Sempre nel panorama giurisprudenziale va osservato che già il Tribunale di Milano, nella sentenza 23 ottobre 2002, n. 12663 dichiarava nulla, ai sensi dell’articolo 1120 2° comma del Codice Civile, la determinazione assunta dall’assemblea condominiale a maggioranza e non con il consenso unanime dei partecipanti, in forza della quale veniva rilasciata, in favore dell’amministratore, l’autorizzazione alla stipula di un contratto di locazione con una società telefonica in forza del quale quest’ultima avrebbe installato un’antenna per telefonia mobile sul lastrico solare dell’edificio. In particolare il Giudice meneghino, sul presupposto che l’incertezza scientifica sugli effetti che le immissioni elettromagnetiche potrebbero provocare sulla salute costituisce ormai fatto notorio, cioè di comune conoscenza collettiva, osserva che l’amministratore, prima di sottoporre all’approvazione dei condomini l’installazione dell’antenna, avrebbe dovuto informarli preventivamente e adeguatamente sui possibili rischi derivanti per la loro salute, in conseguenza dell’esposizione alle onde derivanti da un simile impianto. Ciò premesso conclude che, quando non sia fornita preventivamente alcuna informazione a garanzia della necessità di tutelare la salute, costituzionalmente protetta secondo la previsione di cui all’art. 32 Cost.), l’eventuale delibera adottata con l’approvazione non “consapevole” del condomino, è da ritenersi nulla, in quanto assunta in contrasto con la citata disposizione costituzionale. La pronuncia in esame assume notevole rilevanza anche sotto un ulteriore profilo: infatti il Giudice meneghino, richiamata la funzione di copertura del suddetto lastrico, ha osservato che la realizzazione di tale manufatto, con sua parziale occupazione, avrebbe significato determinare una illegittima modifica di destinazione di una parte comune dello stabile condominiale, che di fatto sarebbe stata trasformata a servizio di un’attività di carattere industriale e commerciale, incompatibile con la dedotta funzione. Sulla base di tale affermazione il Tribunale osserva che l’installazione di una antenna di telefonia cellulare va considerata quale innovazione vietata, perché finalizzata ad alterare la destinazione del bene comune e come tale deve essere autorizzata dal consenso unanime dei condomini. Tali argomentazioni hanno trovato ulteriori conferme nell’ordinanza Tribunale di Bologna, sezione II, 8 marzo 2005, n°1886, confermata in sede di reclamo, dal Collegio dello stesso Tribunale, ove in conformità a tali principi, ha accolta in via cautelare, ex art. 1171 c.c., la domanda diretta ottenere la sospensione dei lavori d’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile giacché la sua realizzazione andrebbe a determinare un duplice imminente pregiudizio: la decurtazione del valore commerciale dell’unità immobiliare del condomino, unico ad Pagina 3 aver espresso il proprio dissenso, e un danno di carattere psicologico, pur sempre ancorato alla tutela della proprietà, estrinsecatesi nel turbamento nel godimento pacifico dello stessa unità. Ciò sul presupposto che, la questione della potenziale dannosità per la salute delle onde elettromagnetiche, costituisce ormai fatto noto alla collettività, la quale è indotta a valutare siffatti impianti e le immissioni da esse promananti con sospetto, come fonte di possibili danni anche gravi per la salute. Sia pur incidentalmente il Tribunale si è pronunziato anche sulla validità delle delibere assembleari che precedentemente avevano acconsentito i lavori di installazione dell’antenne affermando che, in difetto di unanimità dei consensi dei condomini, non può autorizzarsi la realizzazione di tali impianti, giacché questi ultimi vanno a deprezzare il valore dei singoli appartamenti dell’immobile condominiale, con relativo pregiudizio per il godimento degli stessi di cui sopra. In conclusione è auspicabile che le installazioni in ambito condominiale di antenne per telefonia mobile, allo stato soltanto potenzialmente inquinanti per la salute di coloro che risultano esposti alle onde elettromagnetiche da esse derivanti, compatibilmente a quanto sopra osservato e in attesa di risposte scientifiche certe e definitive, avvengano sempre con il consenso unanime dei condomini interessati anche al fine di rendere tutti i partecipanti effettivamente e concretamente consapevoli di una determinazione potenzialmente lesiva del loro diritto alla salute. Pagina 4