COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 205/46 in data 13/09/1996 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 203/37 in data 11/12/2006 TITOLO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 - OGGETTO 1. Il presente regolamento, predisposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, 55 e 59, comma 1°, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in conformità ai principi contabili contenuti nel D.L.vo 77/1995, è adottato per definire un insieme organico di norme e procedure che consentano la pianificazione socio-economica, la programmazione finanziaria, la concretizzazione dell'attività di gestione e rendicontazione, l'analisi, la rappresentazione e il controllo dei fatti gestionali, sia in termini economico-finanziari sia patrimoniali, nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento dell'azione dell'Ente. 2. La normativa introduce anche principi e regole di controllo della gestione finalizzato al miglioramento dell'organizzazione e della sua funzionalità in termini di trasparenza, efficienza ed efficacia delle attività comunali. TITOLO II PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ART. 2 – STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA SOCIO-ECONOMICA E DI 1. Gli strumenti di pianificazione socio-economica e di programmazione finanziaria sono la Relazione Previsionale Programmatica, il Bilancio Pluriennale, il Bilancio Annuale di Previsione ed il Piano Esecutivo di Gestione. 2. Nella Relazione Previsionale Programmatica, nel Bilancio Pluriennale e nel Bilancio Annuale di Previsione il Consiglio Comunale esplicita gli obiettivi strategici, gli indirizzi politici e l'allocazione delle risorse per il governo dell'Ente e della Città. 3. Nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) la Giunta Comunale, ogni anno, traduce in programmi e progetti di gestione gli obiettivi strategici e gli indirizzi politici che il Consiglio Comunale ha esplicitato nella Relazione Previsionale Programmatica, nel Bilancio Pluriennale e nel Bilancio Annuale di Previsione. ART. 3 - LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 1. La Relazione Previsionale Programmatica costituisce strumento generale di pianificazione socio-economica e di programmazione finanziaria pluriennale dell'attività dell'Ente e dimostra, per l'arco di tempo considerato, la coerenza delle previsioni di Bilancio annuali e pluriennali con le scelte strategiche ed operative dell'Amministrazione, con gli strumenti di pianificazione urbanistica ed i relativi piani attuativi e con i piani economico-finanziari degli investimenti. 2. La Relazione Previsionale Programmatica è allegata al Bilancio Annuale di Previsione di cui costituisce parte integrante. 3. La predisposizione della Relazione Previsionale Programmatica deve essere sviluppata secondo le seguenti fasi: a) ricognizione dei dati fisici ed illustrazione delle caratteristiche generali dell'ente; b) valutazione generale sui mezzi finanziari; c) definizione degli obiettivi strategici e degli indirizzi politici dell'Amministrazione ed esposizione dei relativi programmi e progetti attuativi di massima ed allocazione, di massima, delle risorse disponibili. 4. La ricognizione ed illustrazione delle caratteristiche generali deve riguardare la popolazione, il territorio, l'economia insediata ed i servizi dell'Ente e viene elaborata sulla base degli schemi nazionali. 5. La valutazione generale sui mezzi finanziari, sostenuta da idonea analisi delle fonti di finanziamento, deve evidenziare i dati dell'andamento storico per un adeguato arco temporale, verificare, in base ad idonei parametri, l'attendibilità delle previsioni di entrata ed individuare la potenzialità d'indebitamento e le capacità finanziarie degli esercizi futuri a sostenere maggiori oneri di ammortamento e di gestione derivanti dal ricorso al credito e dalla realizzazione degli investimenti. 6. L'individuazione degli obiettivi strategici deve essere correlata all'indicazione di indirizzi politici e linee guida d'intervento e deve comprendere: a) per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari con l'individuazione delle fonti di finanziamento e l'evidenziazione del loro andamento storico ed i relativi vincoli; b) per la parte spesa, l'illustrazione di programmi e progetti, la rilevazione dell'entità e dell'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento. 7. L'illustrazione dei programmi e dei progetti di spesa deve contenere, per ciascun anno in cui si articola il programma o il progetto stesso, i seguenti elementi: a) specificazione delle finalità che si intendono conseguire in termini di risultato politico, amministrativo, sociale ed economico; b) descrizione del programma o progetto di gestione e dimostrazione della congruità della scelta operata rispetto all'obiettivo perseguito e motivazione delle eventuali variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente. c) individuazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche necessarie. La spesa complessiva prevista deve essere illustrata distintamente per spese correnti consolidate, per spese correnti di sviluppo e per investimenti, rilevando l'incidenza percentuale di ogni componente sul totale delle previsioni. 8. Le risorse previste per ogni programma e progetto di gestione sono raggruppate nei servizi del Bilancio Pluriennale e del Bilancio Annuale di Previsione e sono assegnate ai soggetti e con le modalità previste dal successivo art. 13 per la realizzazione dei singoli programmi e progetti di gestione. 9. I valori monetari contenuti nella Relazione Previsionale Programmatica devono tener conto del tasso d'inflazione programmato per il periodo di riferimento. ART. 4 - BILANCIO PLURIENNALE 1. Il Bilancio Pluriennale costituisce strumento di programmazione finanziaria pluriennale dell'attività dell'Ente e traduce in termini finanziari il contenuto della Relazione Previsionale Programmatica. Ha durata corrispondente a quella del medesimo Bilancio della Regione Emilia Romagna. E' allegato al Bilancio Annuale di Previsione di cui costituisce parte integrante. 2. Il Bilancio Pluriennale è redatto in termini di competenza con l'osservanza dei principi di bilancio di cui al successivo art. 6 e comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di acquisire per ciascuno degli anni considerati e da destinare sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento con individuazione, per quest'ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento. 3. Il Bilancio Pluriennale per la parte spesa è redatto per programmi, progetti, titoli, funzioni, servizi ed interventi ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione, consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese d'investimento ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli anni considerati. 4. Gli stanziamenti previsti nel Bilancio Pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del Bilancio Annuale di Previsione, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limiti agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del Bilancio Annuale di Previsione. 5. I valori monetari contenuti nel Bilancio Pluriennale devono tener conto del tasso d'inflazione programmato per il periodo di riferimento. ART. 5 - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 1. Il Bilancio Annuale di Previsione costituisce strumento di programmazione finanziaria annuale dell'attività dell'Ente. E' definito sulla base degli obiettivi strategici e degli indirizzi politici dell'Amministrazione espressi nella Relazione Previsionale Programmatica e nel Bilancio Pluriennale. Gli stanziamenti del Bilancio Annuale di Previsione coincidono con gli stanziamenti previsti per il primo anno del Bilancio Pluriennale. 2. Il Bilancio Annuale di Previsione deve essere redatto in termini di competenza. 3. Il Bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, progetti, titoli, funzioni, servizi ed interventi. 4. Il Bilancio assume carattere di preventivo finanziario di competenza misto in quanto ai contenuti propri della previsione di competenza si aggiunge l'avanzo od il disavanzo di amministrazione di esercizi precedenti. 5. Gli equilibri fissati in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per rimborso di prestiti, nonché per il finanziamento degli investimenti, devono risultare ed essere analiticamente individuati in appositi quadri allegati al Bilancio stesso. 6. L' equilibrio della situazione economica di Bilancio rappresenta principio gestionale che comporta l'attivazione automatica di procedure di controllo interno infra-annuali da parte del Responsabile del Settore Finanziario affinché ne sia garantito sempre il mantenimento attraverso opportune proposte di variazioni di assestamento. 7. Il Bilancio deve evidenziare i rapporti finanziari con lo Stato e la Regione, in relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 12 del D.L.vo 77/1995 e dall'art. 54 della L. 142/1990, e al fine di rendere esplicite le relazioni e interdipendenze delle linee programmatiche tra Stato, Regione ed Ente locale. 8. Per l'attuazione del principio di coordinamento di cui al comma precedente il Bilancio deve evidenziare i rapporti delle linee di programmazione e finanziarie tra Comune ed i Consorzi, le Aziende e gli Organismi gestionali a cui esso partecipa, o che da esso dipendono. ART. 6 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE CONTABILE 1. Il Bilancio Annuale di Previsione deve osservare i seguenti principi: - ANNUALITA' Tale requisito obbliga ad iscrivere nel Bilancio le previsioni di entrata e di spesa con riguardo al periodo temporale cui si riferiscono; il periodo di riferimento è l'anno finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre (anno solare). Le previsioni iscritte nel Bilancio Annuale di Previsione assumono, quindi, il significato di crediti e debiti dell'Ente (diritto a riscuotere e obbligo a pagare) la cui insorgenza è attribuibile all'anno finanziario cui si riferisce il Bilancio ed al quale "appartengono" (competenza finanziaria). - UNITA' Tutte le entrate iscritte nel Bilancio Annuale di Previsione costituiscono un complesso "unico" di risorse destinate a fronteggiare il contrapposto complesso "unico" delle spese, senza alcuna diretta correlazione tra singole voci di entrata e di spesa. Sono fatte salve le eccezioni di legge, con riferimento alle entrate aventi destinazione vincolata per specifiche finalità di spese (contributi finalizzati per investimenti o per funzioni trasferite o delegate, proventi per alienazioni patrimoniali, proventi da concessioni edilizie, entrate provenienti dall'assunzione di mutui passivi, ecc.). - UNIVERSALITA' La gestione finanziaria del Comune è unica, così come è unico il Bilancio Annuale di Previsione. Sono vietate le gestioni fuori Bilancio e le contabilità separate, salvo quelle che, ricollegabili a partite considerate in Bilancio, siano necessarie per finalità conoscitive interne o di natura fiscale. - INTEGRITA' E' obbligatoria l'iscrizione in Bilancio di tutte le entrate al lordo delle spese di riscossione e di tutte le spese per il loro importo integrale, senza alcuna riduzione collegata alle entrate ad esse pertinenti. - VERIDICITA' Le previsioni di Bilancio per le entrate devono essere effettuate seguendo criteri di valutazione che assicurano la maggior corrispondenza possibile alle risorse che potranno produrre durante l'anno i diversi cespiti disponibili, in base ad elementi di quantificazione oggettivi, reali e dimostrabili anche in via presunta. Le spese debbono essere stanziate nel Bilancio per il reale loro ammontare necessario nell'esercizio intero. Il criterio di quantificazione deve prevedere il calcolo degli oneri che si debbono sostenere nell'anno al quale il Bilancio si riferisce in base alle risultanze degli anni precedenti, ed al contributo finanziario dei programmi da attuare. Le previsioni, comunque, devono essere sostenute da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento. - PAREGGIO FINANZIARIO ED EQUILIBRIO ECONOMICO. Il Bilancio Annuale di Previsione deve essere deliberato con perfetto equilibrio fra entrate e spese (pareggio finanziario). Il Bilancio Annuale di Previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primo tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge (equilibrio economico). - PUBBLICITA' L'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa richiedono la conoscibilità, da parte dei cittadini e degli organismi di partecipazione, dei contenuti significativi e caratteristici del Bilancio comunale e dei suoi allegati. L'accessibilità ai dati contenuti nei documenti previsionali e programmatici deve realizzare l'informazione ai cittadini, singoli o associati, in ordine all'utilizzo ed alla finalizzazione delle risorse acquisite a carico dei contribuenti e degli utenti dei servizi pubblici. A tal fine il Bilancio Annuale di Previsione ed i suoi allegati possono essere illustrati in modo leggibile e chiaro per il cittadino, in apposito notiziario edito a cura dell'Ente e reso pubblico. Il Servizio Relazioni con il pubblico dedica, ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale, un periodo non inferiore a giorni quindici, in orario prestabilito, all'informazione all'utenza sul Bilancio e relativi allegati. Idonee iniziative pubbliche sono stabilite per assicurare la conoscenza dei dati del Rendiconto dell'Ente. ART. 7 - STRUTTURA DEL BILANCIO ENTRATE 1. Le entrate sono ripartite nei seguenti titoli: Titolo I - entrate tributarie Titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione Titolo III - entrate extra-tributarie Titolo IV - entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Titolo V - entrate derivanti da accensione di prestiti Titolo VI - entrate da servizi per conto terzi. 2. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate sono ripartite in categorie secondo la loro tipologia ed in risorse secondo il rispettivo oggetto. SPESE 3. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli: Titolo I - spese correnti Titolo II - spese in conto capitale Titolo III - spese per il rimborso di prestiti Titolo IV - spese per servizi per conto terzi. 4. Le spese in conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, all'acquisizione di beni durevoli, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti di capitale, nonché ad operazioni per concessioni di crediti. 5. Le spese per rimborso di prestiti comprendono le quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui e le somme dovute per capitale a fronte di ogni altra operazione di prestito. 6. Le spese correnti comprendono le altre spese escluse le partite di giro. 7. Le spese, nell'ambito di ciascun titolo, sono ripartite in: funzioni sulla base dei principali processi operativi dell'Ente servizi in relazione alle singole strutture organizzative al cui Responsabile è affidato un complesso di mezzi strumentali, tecnologici, finanziari, patrimoniali e di risorse umane per la gestione di un complesso di attività; interventi in relazione alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. 8. Le previsioni di spesa devono essere articolate in modo da consentire, in relazione al raggiungimento di fini prestabiliti, l'evidenziazione di programmi coordinati di attività relativi alle opere da realizzare ed agli interventi diretti ed indiretti; 9. Nel titolo VI° delle entrate e nel titolo IV° delle spese trovano esposizione, distinti per capitolo, i servizi per conto terzi che comprendono esclusivamente le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che costituiscono, nello stesso tempo, un debito e un credito per il Comune. 10. Sono altresì compresi tra i servizi per conto terzi i depositi cauzionali presso terzi ed i relativi rimborsi nonché i fondi economali. ART. 8 - UNITA' ELEMENTARI DI BILANCIO 1. L'unità elementare del Bilancio per l'entrata è la risorsa, per la spesa è l'intervento, per ciascun servizio per conto terzi, sia nell'entrata che nella spesa, è il capitolo che ne indica l'oggetto. 2. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indica: a. l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal Rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso; b. l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il Bilancio si riferisce. 3. Per le previsioni relative alle spese di competenza, l'importo iscritto in ciascun intervento costituisce il limite massimo degli impegni che è consentito assumere e quindi il limite massimo dei pagamenti che è consentito effettuare. 4. Le risorse di entrata, gli interventi di spesa ed i capitoli dei servizi conto terzi possono avere un numero d'ordine discontinuo in relazione ad esigenze di carattere meccanografico. 5. Ciascuna risorsa, intervento e capitolo deve essere distinto da un codice meccanografico determinato secondo le vigenti disposizioni in materia. 6. L'indicazione del codice meccanografico è obbligatoria sulle reversali d'incasso e sui mandati di pagamento. 7. Ciascuna risorsa e ciascun intervento deve essere codificato con le modalità stabilite dalla legge sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, per consentirne la lettura del Bilancio e dei suoi allegati per progetti, programmi e servizi. 8. Le risorse e gli interventi relativi a "servizi rilevanti ai fini dell'I.V.A." debbono portare tale indicazione, secondo quanto stabilito dall'art. 19 ter del D.P.R. n. 633/1972. ART. 9 - FONDO DI RISERVA 1. Nel Bilancio di Previsione è iscritto, tra le spese correnti, un fondo di riserva di importo compreso tra lo 0,30% ed il 2% del totale delle previsioni iniziali delle spese correnti, da utilizzare nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di Bilancio ovvero per prelevamenti necessari per aumentare le dotazioni degli interventi di spesa corrente, che in corso d'anno, dovessero rilevarsi insufficienti. 2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono effettuati con deliberazione della Giunta Comunale non soggetta a controllo preventivo di legittimità. Il prelievo dal fondo di riserva può essere effettuato fino al 31 dicembre. Le delibere di prelievo devono essere trasmesse, con cadenza trimestrale, a cura del Segretario Generale, al Presidente del Consiglio affinché ne dia comunicazione all'organo da lui presieduto ai sensi dell'art. 8 co.2 del D.L.vo 77/1995. ART. 10 - INVESTIMENTI CONTRAZIONE DI MUTUI 1. Per tutti gli investimenti, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura della maggiori spese derivanti dallo stesso nel Bilancio Pluriennale originario, eventualmente modificato dall'Organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco. 2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'Organo consiliare adotta apposita variazione al Bilancio Annuale di Previsione. contestualmente modifica il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale Programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione. 3. Gli investimenti possono essere finanziati con: a. entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b. avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; c. entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossione di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; d. entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dallo Stato, dalla Regione, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari ed internazionali; e. avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'art. 88 del presente regolamento. f. mutui passivi; g. altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. 4. Le deliberazioni di assunzione di mutui sono adottate dal Consiglio Comunale, con la maggioranza prevista dall'art. 17 - comma 2 - dello Statuto ed, ai sensi dell'art.32 della Legge 142/1990 così come modificato dall'art.1, comma 89, della Legge 549/1989, dalla Giunta Comunale se previsti da atti fondamentali del Consiglio Comunale. 5. Non può essere deliberata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato il Conto Consuntivo di due anni precedenti quello in cui i nuovi mutui sono deliberati e se non è avvenuta la deliberazione del Bilancio Annuale di Previsione nel quale sono incluse le relative previsioni. 6. Non può essere deliberata l'assunzione di un nuovo mutuo se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello di mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 77/95 al netto dei contributi statali e regionali in conto interesse, supera il quarto delle entrate, relative ai primi tre titoli di bilancio, accertate con l'approvazione del Conto Consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. 7. L'approvazione di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici presuppone la redazione di un piano economico-finanziario che dimostri l'equilibrio economico dell'investimento e la sua convenienza rispetto al mercato, con la convalida data da un istituto di credito mobiliare ai sensi dell'art. 46 del D.Lg. n.504/92. 8. Il piano economico-finanziario sostanzia la previsione dei costi e ricavi futuri di ogni investimento di cui al comma settimo e rappresenta la coerente valutazione dei vari costi di esercizio e di ammortamento finanziario e tecnico necessaria per determinare il livello di tariffa che deve essere fatta pagare all'utente affinché sia assicurato l'equilibrio economico dell'attività dell'opera pubblica realizzata. 9. Oltre che per la realizzazione degli investimenti è possibile fare ricorso ai mutui per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 37 del D.L.vo 77/1995, secondo le modalità definite dal medesimo articolo. ART. 10 BIS – GARANZIE FIDEIUSSORIE 1. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, può approvare il rilascio di garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui e prestiti destinati esclusivamente ad investimenti da parte dei soggetti di cui al successivo comma 2. 2. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata a favore di: a) aziende speciali; b) consorzi tra enti locali partecipati dal Comune di Parma; c) società a totale o prevalente capitale pubblico locale costituite per la gestione di servizi pubblici locali; d) società per azioni costituite per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana; e) società a capitale pubblico minoritario costituite per la gestione di servizi pubblici locali nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico; f) altri soggetti terzi. 3. Nei casi di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d), e), la garanzia fideiussoria può essere rilasciata per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, fermo restando che la fideiussione medesima deve limitarsi alle rate di ammortamento da corrispondersi sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla azienda/consorzio/società. 4. La garanzia fideiussoria può estendersi alle rate di ammortamento da corrispondere fino al termine della durata del mutuo o prestito nel caso di aziende o società partecipate interamente dal Comune di Parma, fermo restando che la partecipazione totalitaria deve permanere per tutta la durata della garanzia, ovvero, in caso di ingresso di ulteriori soci o scioglimento, deve essere garantita comunque la proprietà pubblica dell’investimento con acquisizione al patrimonio del Comune di Parma o al patrimonio di altra azienda o società partecipate interamente dal Comune di Parma. 5. Nei casi di cui al precedente comma 2, lettera f), la garanzia fideiussoria può essere rilasciata per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà del Comune, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: a) il progetto sia stato approvato dal Comune e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale; b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio del Comune al termine della concessione; c) la convenzione regoli i rapporti tra Comune e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera. 6. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di indebitamento previsto dalle vigenti norme di legge in materia, e non possono impegnare più di un quinto di tale limite. ART. 11 - FONDO DI AMMORTAMENTO DEI BENI 1. Nel Bilancio di Previsione è iscritto, per ciascun servizio delle spese correnti, l'apposito intervento "ammortamenti di esercizio" dei relativi beni per un importo non inferiore al 30% del valore dei beni ammortizzabili calcolato, per i beni acquisiti dopo il 17/5/1995 con i criteri di cui al successivo art 56. La misura percentuale è proposta annualmente dalla Giunta Comunale e comunicata ai servizi competenti per la determinazione delle quote entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello cui il Bilancio si riferisce con proiezione triennale. In mancanza di tale proposta si intende confermata la misura stabilita per l'anno precedente. Per i beni facenti parte del patrimonio ed acquisiti prima del 17/5/1995 il valore ammortizzabile viene determinato secondo i sotto indicati criteri: a) i beni demaniali sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito del mutuo ancora in estinzione per lo stesso titolo; b) c) i terreni sono valutati, ove possibile, al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali in vigore o, in caso di impossibilità di attribuzione di rendita, secondo le modalità di cui al precedente punto a). i fabbricati sono valutati a valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali in vigore. 2. Si considerano imputate all'esercizio nel quale sono avvenute, quindi non rilevanti al fine della costituzione del fondo di ammortamento, le spese relative a beni, materiali ed oggetti di facile consumo o di valore inferiore a £.500.000, quali il vestiario per il personale, i materiali di cancelleria, gli stampati e la modulistica per gli uffici comunali, i combustibili, carburanti e lubrificanti, attrezzature e materiali per la pulizia dei locali e degli uffici ed ogni altro bene che presenta i requisiti precedentemente richiamati. 3. I beni mobili non registrati acquisiti anteriormente al 1/1/91 si considerano, in forza delle percentuali di ammortamento applicabili, completamente ammortizzati. 4. L'ammortamento decorre dall'esercizio finanziario in cui il cespite è disponibile ed è pronto per l'uso. 5. Gli ammortamenti economici sono determinati con i seguenti coefficienti: a. edifici, anche demaniali, compresa la manutenzione straordinaria: 3% b. strade, ponti ed altri beni demaniali, compresa la manutenzione straordinaria: 2% c. macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili: 15% d. attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi: 20% e. automezzi, autoveicoli e motoveicoli: 20% f. altri beni: 20% 6. I parchi e le aree verdi attrezzate, ivi compresa la manutenzione straordinaria, si ammortizzano al 2% annuo;I terreni o aree non ancora utilizzati come verde pubblico o i fondi agricoli non sono soggetti ad ammortamento; 7. I diritti reali di cui l'Amministrazione è soggetto beneficiario si ammortizzano al coefficiente applicabile al bene su cui tale diritto è costituito; I diritti reali di durata inferiore agli anni di ammortamento del bene sono ammortizzati ad un coefficiente commisurato alla durata del godimento. 8. Le manutenzioni straordinarie su immobili in concessione amministrativa ultraquinquennale costituite a favore dell'Amministrazione sono ammortizzate ad un coefficiente commisurato alla durata della concessione stessa. 9. Gli stanziamenti degli interventi iscritti in Bilancio a titolo di "ammortamenti d'esercizio" non sono disponibili per la registrazione di impegni di spesa, ne per effettuare prelievi in favore di altri interventi di spesa. Alla chiusura di ciascun esercizio gli stanziamenti medesimi costituiscono economie di spese e, a tale titolo, concorrono a determinare un aumento di corrispondente importo dell'avanzo di amministrazione. Le somme, così accantonate ed opportunamente evidenziate quali componenti dell'avanzo di amministrazione, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo per reinvestimenti patrimoniali (autofinanziamento) mediante l'applicazione dell'avanzo stesso. 10. Il sistema degli accantonamenti delle quote annuali d'ammortamento è applicato calcolando l'importo accantonato dell'ammortamento in forma graduale secondo le seguenti aliquote: a. per l'anno 1997 nella misura del 6% del valore b. per l'anno 1998 nella misura del 12% del valore c. per l'anno 1999 nella misura del 18% del valore d. per l'anno 2000 nella misura del 24% del valore e. a partire dall'anno 2001 nella misura del 30% del valore ART. 12 - ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1. Al Bilancio di Previsione sono allegati, inoltre, i seguenti atti e documenti: il Conto Consuntivo del Comune relativo al penultimo esercizio finanziario precedente, rispetto a quello cui si riferisce il Bilancio, comprensivo degli eventuali provvedimenti di riequilibro della gestione (art. 36, D.L.vo 77/1995); le risultanze dei rendiconti o conti consolidati relativi al penultimo esercizio antecedente a quello cui il Bilancio si riferisce delle Aziende speciali, Consorzi, Istituzioni, Società di capitali costituite per esercizio di servizi pubblici; la deliberazione con la quale sono state verificate la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie (ai sensi delle L.167/1962, L.865/1971 e L.457/1978) potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie e determinati i prezzi di cessione per ciascun tipo di area e fabbricato. il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11/2/1994 n.109; le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e el eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; la relazione del Collegio dei Revisori. ART. 13 - IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale, entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque prima dell'inizio dell'esercizio, la Giunta Comunale definisce, sulla base dei programmi e dei progetti attuativi di massima individuati dalla relazione Previsionale e Programmatica e dal Bilancio, il piano esecutivo di gestione e determina gli obiettivi annuali di gestione sia in riferimento alle entrate che alle spese. 2. La realizzazione degli obiettivi di gestione è affidata ai responsabili dei servizi o dei progetti definiti nei documenti di programmazione dell'Ente unitamente alle necessarie dotazioni finanziarie e di mezzi. 3. In particolare gli obiettivi sono esplicitati in modo da consentire l'attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato da parte dei responsabili dei servizi. 4. Qualora il piano esecutivo di gestione non contenga, per particolari dotazioni finanziarie, le direttive che consentano l'esercizio dei poteri di gestione da parte del responsabile del servizio dovrà essere integrato con appositi atti dell'organo esecutivo. 6. Qualora le risorse attribuite ai servizi operativi siano utilizzate tramite l'espletamento di procedure e la predisposizione di atti amministrativi da parte di uno o più servizi di supporto il piano esecutivo di gestione indica separatamente gli obiettivi e le risorse attribuite al servizio operativo nonché gli obiettivi e le risorse attribuite al servizio supporto. 7. Sulla base degli obiettivi contenuti nel PEG i dirigenti dei servizi adottano gli atti di gestione per la realizzazione degli obiettivi stessi nella forma di determinazioni. Gli obiettivi contenuti nel PEG costituiscono autorizzazione a contrattare ai sensi dell'art. 56 della Legge 142/1990 e devono contenere i requisiti previsti dal sopracitato articolo. Il Dirigente del Servizio può con atto di delega affidare proprie funzioni a funzionari e collaboratori nel rispetto delle relative attribuzioni. 8. Il PEG gradua le risorse dell'entrata in capitoli, nonché per la spesa, i servizi in centri di costo e gli interventi in capitoli. ART. 14 - FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PREVISIONE SOCIO-ECONOMICA E DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 1. In considerazione del termine di approvazione del Bilancio previsto dall'art. 55 della L. 142/90 ed in continuità con i criteri di pianificazione e programmazione degli esercizi precedenti, il Sindaco, entro il 31 maggio di ogni anno, individua, con atto formale, gli obiettivi ed i programmi e progetti attuativi di massima che dovranno caratterizzare la gestione di Bilancio per il triennio successivo. Tale atto è trasmesso al Segretario Generale, ai Dirigenti di cui all'art. 13 co.2, al Responsabile del Settore Finanziario ed al Responsabile del Servizio Organizzazione e controllo di gestione. 2. In attuazione degli obiettivi e dei programmi e progetti attuativi di massima impostati dal Sindaco i Dirigenti formulano, entro il 30 giugno, programmi e progetti di gestione, elaborati sia in termini pluriennali che annuali, con la possibilità di avvalersi della collaborazione del Servizio Organizzazione e controllo di gestione. Tali programmi e progetti di gestione sono costituiti da una scheda di sintesi e da una relazione descrittiva che deve contenere: l'indicazione dell'obiettivo o del programma di massima cui ci si riferisce; l'analisi dell'esistente comprensiva dell'individuazione degli elementi critici dell'organizzazione, delle procedure utilizzate e dei processi informativi, sia interni che esterni; l'esposizione degli elementi finanziari, economici e patrimoniali e le dotazioni di personale di cui si dispone; l'illustrazione del programma o del progetto operativo che si propone con l'evidenziazione delle motivazioni di correlazione all'obiettivo o al programma di massima nonché l'illustrazione di eventuali soluzioni alternative, adeguatamente motivate; l'individuazione delle modalità e dei tempi di realizzazione con particolare riferimento: . agli interventi organizzativi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi; . al fabbisogno di risorse umane espresso in termini quali-quantitativi; . al fabbisogno di risorse patrimoniali o di interventi sulle risorse patrimoniali già in dotazione; . agli stanziamenti finanziari necessari sia per la spesa corrente che per gli investimenti, distinti in spesa consolidata e spesa di sviluppo, i relativi stanziamenti di entrata e la valutazione dei costi-ricavi-benefici sui singoli investimenti. I programmi o progetti di gestione devono essere inviati, entro il 30 giugno, al Responsabili del Settore Finanziario ed al Responsabile del Servizio Organizzazione e controllo di gestione. 3. I documenti propositivi, completati per la parte di propria competenza, dal Responsabile del Settore Finanziario, sono dallo stesso compendiati in un'ipotesi di Relazione Previsionale Programmatica, di Bilancio Pluriennale e di Bilancio Annuale di Previsione e trasmessi all'Organo Esecutivo, entro il 30 luglio. 4. Gli stessi documenti propositivi sono verificati dal punto di compatibilità con gli obiettivi ed i programmi e progetti attuativi Sindaco a cura del Responsabile del Servizio Organizzazione e predispone una relazione in cui evidenzia eventuali discrasie e relazione è trasmessa all'Organo Esecutivo, entro il 30 luglio. vista organizzativo e di di massima impostati dal controllo di gestione che soluzioni correttive. Tale 5. La Giunta Comunale sulla scorta degli elaborati e con il diretto supporto dei Responsabili di cui ai precedenti co. 3 e 4, provvede alla verifica delle compatibilità sia in termini di obiettivi che rispetto all'insieme delle risorse disponibili e, in sostanza, definisce la programmazione dell'attività dell'Ente e la manovra finanziaria sui versanti: delle entrate per i tributi e le tariffe o contribuzione dei servizi; delle spese per la riduzione od il rinvio ai successivi esercizi. 6. La Giunta Comunale, congiuntamente al Responsabile del Settore Finanziario ed al Responsabile del Servizio Organizzazione e controllo di gestione, avvia una fase di contraddittorio con i Dirigenti al fine di: definire uno schema organico di Piano Esecutivo di Gestione; individuare i centri di Responsabilità ed i centri di costo/ricavo; definire un'ipotesi di budgets (Bilancio di settore/servizio/progetto); definire un'ipotesi complessiva di Bilancio Annuale di Previsione di Previsione, di Bilancio Pluriennale e di Relazione Previsionale Programmatica. 7. Su tale base i Dirigenti rideterminano entro il 5 settembre i propri programmi e progetti di gestione, contestualmente ai propri budgets, articolati in servizi, risorse ed interventi, capitoli e per centri di costo, attestandone la congruità delle spese e l'attendibilità delle entrate. 8. Il Responsabile del Settore Finanziario, sulla scorta dei programmi e progetti di gestione proposti e verificata la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, predispone la proposta di Bilancio Annuale di Previsione da presentare alla Giunta Comunale, unitamente alla proposta di Bilancio Pluriennale ed alla Relazione Previsionale Programmatica, entro il 20 settembre. 9. Entro il 30 settembre la Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva lo schema del Bilancio Annuale di Previsione, la Relazione Previsionale Programmatica e lo schema di Bilancio Pluriennale. I documenti medesimi vengono trasmessi ai capigruppo consiliari, al Collegio dei revisori ed alle circoscrizioni per il parere almeno 25 giorni prima del termine previsto per l'approvazione. 10. L'Organo di revisione provvede a far pervenire all'Ente la propria relazione sulla proposta di Bilancio Annuale di Previsione e dei documenti allegati entro il 14 ottobre. . 11. Ai consiglieri Comunali i documenti medesimi vengono trasmessi almeno 18 giorni prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio. 12. I Consiglieri possono presentare emendamenti agli schemi del Bilancio esclusivamente entro 7 giorni liberi prima della data di discussione del bilancio. Gli emendamenti proposti devono essere redatti in forma scritta e devono singolarmente salvaguardare l'equilibrio di bilancio. 13. Gli emendamenti presentati, corredati del parere del Collegio dei Revisori e dei pareri previsti dall'art. 53 della L. 142/1990 vengono quindi depositati agli atti del Consiglio. ART. 15 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO 1. Il Consiglio Comunale delibera contestualmente il Bilancio Annuale di Previsione, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale Programmatica con l'osservanza del secondo comma dell'art. 17 dello Statuto. 2. La deliberazione di approvazione del Bilancio è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 3. La deliberazione concernente il Bilancio Annuale di Previsione unitamente al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione Previsionale Programmatica nonché ai documenti di cui all'art. 12 è inviata, a cura del Segretario Generale, all'Organo di controllo, entro i termini previsti dalla Legge regionale. 4. Nelle more dell'iter del controllo dei bilanci di previsione da parte dell'Organo regionale di controllo, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 16. 5. Copia del Bilancio Annuale di Previsione e dei suoi allegati è inviata, a cura del Responsabile del Settore Finanziario e dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, ai Dirigenti dell'Ente, ai Revisori ed al Tesoriere. ART. 16 - ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA 1. Nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione da parte dell'Organo Regionale di controllo, il Consiglio Comunale delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Il Comune può impegnare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi della cui attestazione e motivazione è responsabile il Servizio competente a garantire la continuità dei servizi e l'economicità della gestione. 2. Ove non sia stato deliberato il Bilancio di Previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente documentati e dimostrati da parte del Servizio competente. 3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, si applica la disciplina del comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato. TITOLO III GESTIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE CAPO I GESTIONE DEL BILANCIO ART. 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO 1. L'esercizio finanziario annuale ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre dell'anno stesso. 2. Decorso tale termine non si possono più effettuare accertamenti di entrate e impegni di spesa, né operazioni di cassa, relativi all'esercizio scaduto. 3. L'esercizio comprende tutte le operazioni finanziarie ed economiche che si verificano nell'anno, e la registrazione contabile di esse distingue quelle che riguardano la gestione del Bilancio dalle altre che si riferiscono alle variazioni nella qualità e quantità del patrimonio. 4. Sono materia del conto dell'esercizio: a) le entrate accertate e riscosse dal 1° gennaio al 31 dicembre; b) le spese impegnate e pagate nello stesso periodo di tempo; c) le entrate accertate e non riscosse (residui attivi) nel medesimo arco temporale; d) le spese impegnate e non pagate (residui passivi), nello stesso periodo di tempo. 5. Sono materie del conto generale del patrimonio, secondo le variazioni intervenute nel corso dell'anno e risultanti dall'inventario, sia per effetto della gestione del Bilancio sia per qualunque causa, il valore degli immobili, crediti, mobili ed altre attività e passività patrimoniali. ART. 18 - LA GESTIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE 1. L'attività di gestione economico-finanziaria dell'Ente, è autorizzata, registrata, documentata e svolta nel rispetto dei vincoli di legalità, efficienza ed efficacia ed ai fini della conoscenza degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali delle operazioni di esercizio. 2. L'aspetto finanziario si sostanzia nell'autorizzazione alla gestione e nella registrazione dei movimenti di entrata e uscita delle risorse del Comune. 3. L'aspetto economico si manifesta nella elaborazione e verifica delle diverse combinazioni dei fattori impiegati nei processi gestionali, dei compiti istituzionali e di produzione ed erogazione dei servizi anche al fine di realizzare indici significativi di efficacia e di efficienza dell'attività annuale realizzata. 4. L'aspetto patrimoniale concerne le attività e passività intese come impieghi e fonti di finanziamento risultanti dai cicli gestionali ultra-annuali. 5. I sistemi e i metodi di contabilità si adeguano alle esigenze della conoscenza della gestione in relazione alla dinamica complessiva della finanza locale e di quella del settore pubblico allargato. 6. Le tecniche contabili si uniformano ai principi della evidenziazione e separazione dei ruoli, e dei poteri, e della chiarezza delle responsabilità dei soggetti legittimati ad indirizzare, controllare ed attuare la gestione economico-finanziaria del Comune. 7. Il controllo di gestione è adottato, sulla base della struttura organizzativa, come strumento di supporto per l'attuazione dei processi di controllo interno. 8. I principi dell'analisi costi-benefici trovano applicazione sia nei procedimenti di spesa corrente, sia di investimento. 9. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale è svolta nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni assegnate dalla legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari del Comune. ART. 19 - FUNZIONI DEL SERVIZIO FINANZIARIO 1. La struttura che ricomprende tutti le funzioni e le attività relative ai servizi finanziari è individuata nel Settore Finanziario e nelle sue articolazioni (Servizi ed Unità Operative). 2. Le funzioni assegnate al Settore Finanziario sono relative alla vigilanza, al controllo, al coordinamento ed alla gestione di tutta l'attività economico-finanziaria dell'Ente. 3. Il Settore Finanziario è, pertanto, organizzato in modo da garantire l'esercizio delle seguenti attività di coordinamento e gestione finanziaria: programmazione finanziaria e bilanci; rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione; investimenti e relative fonti di finanziamento; gestione del Bilancio riferita alla entrate; gestione del Bilancio riferita alle spese; rilevazione contabile delle riscossioni, delle liquidazioni e dei pagamenti; rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni; rapporti con gli organismi gestionali dell'Ente; rapporti con l'Organo di revisione economico-finanziaria; controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio; rapporti con la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione e con le altre strutture dell'Ente. ART. 20 -RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 1. La direzione dei servizi finanziari è affidata al Responsabile del Settore Finanziario che assolve, altresì a tutte le funzioni che l'ordinamento contabile attribuisce al Responsabile dei servizi finanziari. 2. Al Responsabile del Settore Finanziario compete l'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art. 55, comma 5, della L. 142/1990 sulle proposte di deliberazioni e di atti monocratici. Le proposte, ai fini dell'espressione del parere, devono contenere tutti gli elementi essenziali ed essere corredate dai relativi allegati. In caso di assenza o di impedimento l'attestazione è rilasciata da altro Dirigente appartenente al Settore Finanziario. ART. 21 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 1. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria la struttura del Settore Finanziario è definita, nelle sue articolazioni operative, così come individuate nell'organigramma e funzionigramma dell'Ente e negli atti attuativi dei medesimi. La distribuzione delle funzioni e delle attività del Settore Finanziario, di cui al precedente articolo, alle strutture organizzative che lo compongono avviene in relazione ai criteri distributivi delle attività indicate nel funzionigramma stesso. ART. 22 - LA GESTIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE - STRUTTURE E DIRIGENTI 1. Per l'esercizio delle sue funzioni l'Ente si avvale di strutture operative e di strutture di supporto. 2. Le strutture operative assicurano l'erogazione dei servizi finali dell'Ente, acquisiscono le risorse specifiche di entrata, impiegano i mezzi finanziari ed i fattori produttivi propri e gestiscono il patrimonio loro affidato. 3. Le strutture di supporto che assicurano la funzionalità complessiva dell'Ente operano nella gestione finanziaria, economica e patrimoniale come segue: acquisiscono le risorse specifiche d'entrata, impiegano i mezzi finanziari ed i fattori produttivi propri e gestiscono il patrimonio loro affidato acquisiscono le entrate e gestiscono il patrimonio per la parte non attribuibile alle singole strutture operative. Curano i provvedimenti di impiego dei mezzi finanziari necessari per la funzionalità complessiva delle strutture operative considerate nel loro insieme o in gruppi omogenei. 4. In ordine ai mezzi finanziari impiegati dalle strutture di supporto, per la funzionalità complessiva delle strutture operative, le responsabilità di gestione sono così definite: la struttura di supporto assume la responsabilità nella cura della procedure di impiego dei mezzi finanziari e degli atti conseguenti, a beneficio dei servizi operativi e finali; la struttura operativa assume la responsabilità della definizione delle proposte di impiego dei mezzi finanziari ad essa assegnati, del controllo del loro utilizzo dopo il perfezionamento delle procedure di impiego da parte del servizio di supporto e del controllo dei risultati in rapporto ai costi sostenuti. 5. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse e di controllo, nonché l'emanazione dei provvedimenti che hanno carattere finanziario e contabile. 6. Ogni Dirigente è responsabile della gestione e dei relativi risultati in relazione ai programmi e progetti affidatagli con il P.E.G. che definisce anche quali procedimenti di impiego sono attribuiti alle strutture operative e quali alle strutture di supporto. 7. Per le finalità di cui al precedente comma al Dirigente sono affidati: un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati; le risorse di entrata, determinate e specifiche; gli elementi attivi e passivi del patrimonio inerenti l'attività ad esso riferibile. ART. 23 - GLI AGENTI CONTABILI 1. Sono agenti contabili i soggetti che hanno incarichi di gestione di beni dell'Ente o che hanno maneggio di pubblico denaro. 2. Sono agenti contabili esterni il Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il Tesoriere ed i concessionari di particolari servizi in appalto formalmente individuati in contratti di appalto, concessioni amministrative o altri rapporti giuridici tipici. 3. Sono agenti contabili interni: il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato in quanto incaricato della gestione della cassa economa; il Responsabile del Servizio Risorse patrimoniali in quanto consegnatario dei beni immobili dell'Ente; i dipendenti consegnatari di beni mobili dell'Ente; i dipendenti incaricati della gestione di fondi speciali sia per l'acquisizione diretta delle entrate sia per l'effettuazione diretta degli acquisti; 4. Gli agenti contabili sono formalmente individuati ed incaricati con provvedimento della Giunta Comunale e sono responsabili delle somme di cui devono curare la riscossione o il pagamento e rispondono personalmente dell'eventuale prescrizione del credito, di ritardi nell'assolvimento del debito e di ogni altro evento dannoso per l'Ente derivante da incuria e mancata diligenza nelle operazioni di competenza. CAPO II LE ENTRATE ART. 24 - IL PROCEDIMENTO DELL'ENTRATA E LA REVERSALE 1. Le entrate sono acquisite attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione, e versamento. A) ACCERTAMENTO 2. L'accertamento dell'entrata è rappresentato dal procedimento amministrativo con cui, appurato il diritto e le ragioni del credito nonché la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico sulla base di idonea documentazione, viene individuato il debitore, l'entità della somma da incassare e la sua scadenza. 3. La competenza dell'accertamento delle entrate è attribuita, in linea generale, ai Dirigenti dei centri di responsabilità indicati nel Piano Esecutivo di Gestione. 4. La rilevazione dell'accertamento avviene con annotazione nelle scritture ed imputazione alla competente risorsa o, per i servizi per conto terzi, al capitolo del Bilancio sulla base della documentazione trasmessa dal Responsabile del procedimento al Settore Finanziario entro il terzo giorno successivo all'esecutività delle deliberazioni o al perfezionamento degli atti relativi e, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno. 5. Il procedimento di accertamento di norma consiste in: ruoli ed elenchi di debitori debitamente deliberati per imposte, tasse, diritti ed altri tributi posti in carico al concessionario del servizio di riscossione; contratti relativi ad affitti, canoni ed altre prestazioni continuative attive; ogni altra attività provvedimentale che consenta di accertare il diritto e l'effettiva consistenza delle risorse dovute al Comune, siano o meno previste in Bilancio. 6. Le entrate vincolate nella destinazione non possono essere accertate prima dell'adozione dei provvedimenti di attribuzione o di titolo di credito idoneo se erogate da enti o soggetti diversi. 7. Le entrate provenienti da alienazione e concessione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e riscossione di crediti sono accertate sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare ed il debitore. 8. Le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie sono accertate sulla base della concessione definitiva da parte della Cassa DD.PP. o degli Istituti di previdenza ovvero della stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri istituti di credito. 9. Le entrate relative a partite compensative delle spese sono accertate in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa. B) RISCOSSIONE - VERSAMENTO 10. La riscossione consiste nell'effettiva esazione delle somme dovute al Comune a mezzo degli agenti contabili di cui all'art.24. 11. La riscossione dell'entrata si effettua in base a ruoli resi esecutori, a contratti e ad ordinativi di incasso ovvero a specifici provvedimenti amministrativi. 12. Di norma, gli agenti contabili, di cui all'art. 24, provvederanno al versamento alla Tesoreria previa emissione dell'ordinativo d'incasso delle somme riscosse, entro i primi dieci giorni di ciascun mese e comunque, per quelle riscosse nel mese di dicembre, entro il 31 dicembre. L'elenco degli agenti contabili addetti alla riscossione è allegato al Rendiconto dell'Ente ed indica per ognuno il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione. 13. Le somme riscosse a qualsiasi titolo dagli agenti contabili incaricati alla riscossione debbono essere integralmente versate alla Tesoreria nei termini prescritti dalla legge, convenzione o provvedimento deliberativo. Gli incaricati alla riscossione annotano giornalmente le riscossioni effettuate in un registro di cassa dei corrispettivi. Essi sono responsabili dei fondi custoditi in cassa e della corretta tenuta e conservazione dei registri e delle ricevute loro affidati, sotto la vigilanza ed il controllo dei dirigenti dei servizi interessati. 14. Il Tesoriere non può mai ricusare la riscossione delle somme versate in favore del Comune ed in assenza di ordini di incasso, ne opera la riscossione dandone notizia al Settore Finanziario per i conseguenti provvedimenti di competenza. 15. Il Tesoriere rilascia al debitore per ogni somma riscossa quietanza in originale. 16. L'esazione dei tributi comunali ha luogo nei modi, nelle forme e con i privilegi fiscali determinati dalla legge, mediante l'utilizzo del Concessionario della riscossione dei tributi per quelli riscuotibili a mezzo ruolo resi esecutori, secondo le norme contenute nel D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43. 17. Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei servizi pubblici il Comune si avvale del proprio Tesoriere. 18. Per le riscossioni coattive delle entrate patrimoniali e assimilate si osservano le disposizioni contenute nel T.U. 14 aprile 1910, n. 639. 19. La riscossione delle entrate diverse da quelle affidate per legge al Concessionario si effettua in base a liste di carico per le entrate patrimoniali od a singoli ordinativi di incasso. 20. Lo stato delle riscossioni a cura dei Responsabili interessati è comunicato ogni 30 giorni al Settore Finanziario per iscritto con indicazione delle partite esatte e comunque entro il 10 di gennaio per il mese di dicembre. C) REVERSALE 21. La reversale è l'ordinativo d'incasso diretto al Tesoriere con cui viene autorizzata la riscossione, ovvero si regolarizza l'avvenuta esazione di una determinata somma. 22. La reversale d'incasso deve contenere: il numero d'ordine progressivo; l'esercizio sul quale è emessa; l'indicazione se la somma da riscuotere appartiene alla competenza o ai residui; l'indicazione della risorsa o, per i servizi per conto terzi, del capitolo di Bilancio ed il relativo codice meccanografico; le generalità del debitore, la causale, l'ammontare del credito in cifre e lettere; la data di emissione. 23. Le reversali d'incasso sono firmate dal Responsabile addetto all'entrate del Settore Finanziario o suo sostituto. Le reversali d'incasso rimaste insolute alla fine dell'esercizio sono annullate e rimandate all'esercizio successivo. 24. Le somme riscosse confluiscono alla Tesoreria provinciale dello Stato con le modalità previste dalle disposizioni riguardanti l'istituzione del sistema di Tesoreria unica per gli Enti del settore pubblico. ART. 25 - RECUPERO CREDITI 1. Qualora non vengano rispettati i termini di pagamento da parte dei debitori, il Responsabile del procedimento provvede all'invio dei solleciti, con spese amministrative di norma a carico del debitore, non oltre 30 giorni dalla scadenza. Per le entrate di ammontare inferiore a £.200.000, le procedure di sollecito sono predisposte nei modi e nei tempi atti a garantire l'efficienza gestionale e la convenienza economica. 2. In caso di mancata riscossione dei crediti e scaduti infruttuosamente i termini contenuti negli avvisi di pagamento inviati ai debitori, a mezzo posta raccomandata, i responsabili del procedimento trasmettono al Servizio Tributi la relativa documentazione per la predisposizione degli atti di riscossione coattiva secondo quanto disposto dalle leggi e con l'osservanza delle disposizioni contenute nella convenzione con il concessionario del servizio di riscossione tributi. 3. comma annullato con ordinanza del CORECO Prot. n. 96/28900 del 30/09/1996 4. A seguito di invio di sollecito, le procedure di riscossione coattiva possono essere temporaneamente sospese a seguito di istanza del creditore che contesta in tutto o in parte l'addebito. Il responsabile del procedimento, valutati i presupposti, emette provvedimento motivato di rifiuto o di accoglimento dell'istanza. 5. Il Servizio Tributi cura la procedura prevista dalle disposizioni vigenti per la riscossione coattiva, comunicandone l'esito al responsabile del procedimento ed al Settore Finanziario. ART. 26 - APPLICAZIONE INTERESSI 1. Gli interessi per ritardato pagamento di somme dovute al Comune a qualsiasi titolo sono applicati dal primo giorno successivo alla scadenza risultante da delibere, atti, contratti e convenzioni o, in carenza, sono applicati dalla data di avviso notificata ai debitori. Sono fatte salve le decorrenze per la corresponsione degli interessi derivanti da disposizioni di legge. ART. 27 - STRUMENTI E REGISTRAZIONI CONTABILI PER LE RISCOSSIONI DIRETTE 1. La riscossione diretta avviene mediante rilascio di ricevuta da parte dell'agente contabile, staccata da apposito bollettario consegnatogli dal Settore Finanziario. 2. Viene istituito e tenuto dal Settore Finanziario apposito registro di carico e scarico dei bollettari; il Settore Finanziario consegnerà al ogni riscotitore speciale apposito registro di cassa, previamente vidimato. Su tale registro devono essere trascritti, immediatamente da parte del riscotitore speciale, tutti gli incassi da esso effettuati ed i versamenti al Tesoriere eseguiti. 3. Tale registro potrà essere assoggettato, in qualsiasi momento, al controllo del Settore Finanziario, del Segretario Generale e dell'Organo di revisione. ART. 28 - UTILIZZAZIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI 1. Le entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali devono essere reinvestite in beni di analoga natura mediante la destinazione dei relativi proventi al miglioramento del patrimonio comunale ovvero alla realizzazione di opere pubbliche o spese d'investimento, fatta salva l'utilizzazione per il finanziamento di debiti fuori bilancio riconoscibili o per il ripiano di eventuali disavanzi d'amministrazione o di gestione, nel caso non sia possibile provvedere con altre risorse. 2. A seguito di adozione di deliberazione di alienazione di beni immobili, allorché l'aggiudicazione è certa, nelle more del perfezionamento degli atti di alienazione è consentito utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, con esclusione delle entrate provenienti dai trasferimenti di enti del Settore pubblico allargato e dall'assunzione di mutui o prestiti. E' fatto obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato dell'alienazione. CAPO III LA SPESA ART. 29 - OBBLIGHI GENERALI DI SPESA 1. L'effettuazione di qualsiasi spesa è subordinata alla sussistenza dell'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del Bilancio Annuale di Previsione da comunicare ai terzi interessati a cura del Responsabile del procedimento ed all'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario. Per le spese previste dal regolamento economale l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento allo stesso regolamento. 2. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e costituito il vincolo sulle previsioni di Bilancio nell'ambito della disponibilità finanziaria attestata dal Responsabile del Settore Finanziario. 3. Su ogni proposta di deliberazione o provvedimento che comporta spesa per l'Ente, in modo diretto o indiretto, immediato o differito, è obbligatoria, a pena di nullità, l'attestazione della copertura finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario o suo sostituto. 4. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale ed imprevedibile, l'ordinazione, a pena di decadenza, deve essere improrogabilmente regolarizzata entro trenta giorni, mediante apposito provvedimento; per i lavori ordinati nel mese di dicembre la regolarizzazione deve avvenire entro il mese stesso. 5. Nel caso in cui vi sia stata acquisizione di beni o servizi in violazione degli obblighi indicati nei precedenti punti il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'Amministratore, Funzionario o Dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibile le singole prestazioni. ART. 30 - PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 1. Su ogni proposta di deliberazione o di determinazione dirigenziale, che comporti o che possa comunque implicare mutazioni finanziarie e/o variazioni quali-quantitative del patrimonio del Comune, viene espresso, dai soggetti indicati al successivo comma 3, il parere di regolarità contabile che deve riguardare: l'osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste dall'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali, anche in riferimento al parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio proponente; la giusta imputazione al Bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo; ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell'atto; 2. Il parere di regolarità contabile non è richiesto quanto dalla proposta dell'atto non conseguano effetti, neppure indiretti o differiti, di ordine finanziario, patrimoniale od economico. 3. L'attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza consiliare è svolta dall'unità organizzativa del Settore Finanziario a cui è attribuita la funzione di programmazione e formazione bilanci. L'attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza dell'organo esecutivo e sulle proposte di determinazioni dei responsabili dei servizi è svolta dalle unità organizzative del Settore Finanziario tenendo conto delle funzioni alle stesse attribuite. Il parere è espresso dal dirigente responsabile dell'unità organizzativa che ha svolto l'attività istruttoria sulla proposta di provvedimento. In caso di assenza o impedimento del dirigente competente il parere è espresso dal dipendente di grado più elevato presente nel Settore Finanziario. ART. 31 - ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 1. Qualsiasi atto che comporti spese a carico dell'Ente è nullo di diritto se privo dell'attestazione della relativa copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi del 5^ comma dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142. 2. L'attestazione di copertura finanziaria è riportata nell'atto od inserita a corredo dello stesso. 3. Il Responsabile del Settore Finanziario effettua le attestazioni di copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa. 4. La verifica della copertura finanziaria deve tener conto degli equilibri complessivi del bilancio, distinti tra quelli riferiti al finanziamento delle spese correnti e per rimborso prestiti e quelli relativi a spese d'investimento. L'andamento dinamico delle entrate e delle spese deve essere esaminato nella sua globalità affinché sia assicurato l'equilibrio gestionale di bilancio. 5. Per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata l'attestazione di copertura finanziaria può essere resa nei limiti dell'entrata ed è subordinata alla registrazione contabile dell'accertamento dell'entrata corrispondente. 6. Qualora l'atto comporti spese, in tutto o in parte, a carico di esercizi successivi, l'attestazione di copertura viene resa con riferimento ai corrispondenti stanziamenti del Bilancio Pluriennale. 7. Ove si rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, spetta al Responsabile del Settore Finanziario la segnalazione scritta al Sindaco, al Segretario Generale ed ai Revisori dei fatti generatori dello squilibrio, insieme con le proprie valutazioni e proposte atte alla ricostituzione degli equilibri. ART. 32 - FASI DELLA SPESA 1. Le spese previste in Bilancio vengono erogate attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. A) IMPEGNO 2. L'impegno è la prima fase del procedimento di effettuazione delle spese e consiste nell'accantonare, sui fondi di competenza disponibili nel Bilancio dell'esercizio in corso una determinata somma per far fronte all'obbligazione giuridica del pagamento della spesa relativa. L'impegno è regolarmente assunto quando, è emesso l'ordine risultante da idonea documentazione scritta: l'oggetto e la natura della spesa, l'ammontare del debito, la causale, il creditore, la scadenza e la voce economica del bilancio di competenza alla quale far riferimento per la rilevazione contabile del debito (obbligo giuridico al pagamento) nei limiti dell'effettiva disponibilità accertata mediante l'attestazione di copertura finanziaria della spesa relativa ai sensi dell'art. 55 - 5^ comma della L.142/90. 3. Le spese sono impegnate dal Consiglio, dalla Giunta, dai Dirigenti abilitati secondo le rispettive competenze stabilite dalle disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, previa adozione di formale atto deliberativo o determinazione dirigenziale. In particolare sono abilitati a sottoscrivere gli atti di impegno (denominati determinazioni) relativi a competenze gestionali i dirigenti dei servizi operativi o di supporto ai quali sono affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di previsione e dei programmi e progetti del P.E.G. 4. Gli atti d'impegno assunti nella forma di determinazione devono essere classificati con idonei sistemi di raccolta ed archiviazione in ordine cronologico ed in relazione alla tipologia ed all'ufficio di provenienza dal Servizio Affari istituzionali. 5. Alle determinazioni di cui al comma precedente si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'art. 53, comma 1, e all'art. 55, comma 5 della Legge 142/1990. 6. L'ordinazione di beni e servizi deve avvenire mediante rilascio ai fornitori di buoni progressivamente numerati e registrati, emessi in duplice copia dai Dirigenti o da altri dipendenti autorizzati. I buoni d'ordine dovranno indicare: a. la delibera o la determinazione autorizzativa regolarmente eseguibile; b. il capitolo o l'intervento di bilancio ed il relativo importo registrato; c. la quantità ed i prezzi convenuti. Il fornitore allega alla fattura copia del buono di ordinazione, al fine del riscontro della regolarità della procedura. 7. Con l'approvazione del Bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a. per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b. per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di pre-ammortamento ed ulteriori oneri accessori; c. per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge. 8. Si considerano impegnati, altresì, gli stanziamenti di competenza dell'esercizio relativi: a) alle spese in conto capitale finanziate con entrate provenienti da mutui, in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo concesso o del relativo prefinanziamento accertato in entrata; b) alle spese in conto capitale finanziate con l’emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l’ammontare del prestito sottoscritto; c) alle spese correnti e spese d'investimento correlate ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge; 9. Qualora la legge individui la destinazione delle entrate con l'indicazione delle categorie generali delle spese, occorre che l'organo competente del Comune specifichi il progetto di massima dell'intervento di spesa ed i tempi presunti per il perfezionamento dell'impegno di cui all'art. 27 del D.L.vo. 77/1995. Se la specificazione dell'intervento non si realizza nei termini di cui al precedente comma entro il 31 dicembre, le risorse di entrata affluiscono al risultato di gestione tra i fondi con vincolo di destinazione. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche all'impiego dell'avanzo di amministrazione per le spese in conto capitale e per gli stanziamenti in conto capitale correlati ad accertamenti di proventi di alienazioni di beni patrimoniali o di entrate proprie dell’Ente. 10. L'adozione degli atti esecutivi degli interventi di cui al punto precedente deve avvenire entro l'anno successivo. Se alla chiusura dell'esercizio successivo l'obbligazione giuridica verso terzi non si è perfezionata o non siano state avviate le procedure per l'affidamento dei lavori (pubblicazione del bando di gara) i relativi stanziamenti costituiscono economie che rifluiscono nell'apposito fondo vincolato dell'avanzo di amministrazione. 11. Le spese d'investimento finanziate con fonti diverse si considerano, per l'unitarietà dell'intervento, impegnate ai soli fini contabili in relazione alle fasi d'accertamento delle correlate entrate. Per le stesse valgono, ove compatibili, le norme di cui ai commi precedenti. 12. Le spese in conto capitale per le quali sia avvenuta la formale aggiudicazione degli importi a base di appalto si intendono impegnate anche per la parte riguardante "le somme a disposizione" purché nel progetto siano indicati i tipi di spesa rientranti in tale voce. I ribassi d'asta derivanti dall'aggiudicazione dei lavori costituiscono economie di spesa che rifluiscono nell'avanzo di amministrazione se, entro il termine dell'esercizio finanziario in cui è avvenuta l'aggiudicazione, non interviene apposita deliberazione di rideterminazione del quadro economico dell'opera nel rispetto dei termini di legge. In sede di riaccertamento annuale dei residui il responsabile del procedimento comunica in forma scritta al Settore Finanziario lo stato di attuazione delle opere e le motivazioni della conservazione tra i residui delle somme a disposizione. 13. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'Ente l'obbligazione di spesa verso i terzi, salvo quanto stabilito dal comma 14, decadono e costituiscono economia della previsione di Bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. E' fatto obbligo ai dirigenti responsabili dei servizi interessati di trasmettere al Settore Finanziario il documento giustificativo della spesa dell'obbligazione sorta a fronte di ciascun impegno entro il 10 gennaio dell'anno successivo al fine dell'inserimento nel conto dei residui. 14. Quando la prenotazione d’impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell’esercizio e non concluse entro tale termine la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati. 15. Le spese per forniture e servizi in economia assunte nel corso dell'esercizio si considerano impegnate se risultanti da buoni d'ordine entro il 31 dicembre. 16. Le prenotazioni ed i conseguenti impegni di spesa inerenti a contratti di durata saranno imputati ai rispettivi esercizi secondo il principio della competenza economica. B) LIQUIDAZIONE 17. La liquidazione delle spese costituisce la fase successiva all'impegno e consiste nella determinazione, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, della somma certa e liquida da pagare nei limiti del relativo definitivo regolarmente assunto e contabilizzato. 18. Il provvedimento di liquidazione compete al Dirigente. Questi è tenuto all'esecuzione della spesa impegnata e, sotto la propria personale responsabilità, attesta: la regolarità delle procedure attuative del provvedimento autorizzativo; l'avvenuta regolare fornitura, prestazione od esecuzione dell'opera o del servizio; la rispondenza degli stessi ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini, al prezzo ed alle condizioni pattuite. A tale fine tutte le fatture, note ecc. debbono recare una attestazione firmata dal Dirigente responsabile, quando non è diversamente previsto da speciale disposizione. Nel caso in cui manchi a qualunque titolo il Dirigente Responsabile, le attribuzioni prima individuate competono al suo superiore gerarchico o al suo sostituto. In caso di contestazione sulle forniture o prestazioni il Dirigente provvede tempestivamente ad informare per iscritto i fornitori. Tale informativa sospende i termini di pagamento, fatte salve, comunque, le norme del codice civile per inadempimento contrattuale. 19. La liquidazione delle spese dipendenti da lavori, provviste o forniture, entro i limiti degli impegni derivanti da contratti regolarmente approvati e stipulati nelle prescritte forme è effettuata dai Dirigenti con le modalità di cui al precedente comma 18. 20. Le liquidazioni finali di lavori, disposte dal Dirigente con apposito provvedimento, presuppongono la preventiva approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo per beni immobili, opere ed impianti. 21. I provvedimenti di liquidazione, debitamente sottoscritti dal Dirigente, con tutti i documenti giustificativi sono trasmessi, entro il trentesimo giorno precedente la scadenza di pagamento (che deve essere indicata nell'atto di liquidazione), al Settore Finanziario che effettua i controlli di propria competenza e cura l'emissione del mandato di pagamento da sottoporre alla firma del Responsabile del Settore Finanziario o suo sostituto. C) ORDINAZIONE (MANDATI DI PAGAMENTO) 22. L'ordinazione consiste nella disposizione, da parte del Settore Finanziario, impartita al Tesoriere, a mezzo dei prescritti mandati, di provvedere al pagamento della spesa. 23. I mandati di pagamento sono firmati dal Responsabile della gestione spesa o direttamente dal Responsabile del Settore Finanziario o loro sostituti. Essi devono contenere le seguenti indicazioni: numero d'ordine progressivo; esercizio sul quale è emesso con l'indicazione se la somma da pagare appartiene alla competenza o ai residui; numero dell'intervento o, per i servizi per conto terzi, del capitolo con il codice meccanografico; somma stanziata in bilancio, pagamenti già effettuati su di essa e rimanenza disponibile; ammontare del pagamento disposto (lettere e cifre); determinazione autorizzativa della spesa e/o provvedimenti di liquidazione; nome del creditore; gli estremi dell'eventuale conto corrente postale o bancario nei casi consentiti dalla legge; ogni altro elemento essenziale previsto dalla legislazione fiscale; causale; documenti giustificativi della spesa; modalità di contabilizzazione, ove necessario, con riguardo al sistema di tesoreria unica; data di emissione. 24. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il Tesoriere e mediante regolare mandato. E' ammesso solo il pagamento diretto attraverso il servizio di cassa economa o delle gestioni contabili semplificate ai sensi degli artt. 36 e seguenti. 25. Il Tesoriere è tenuto al pagamento, anche in mancanza del relativo mandato, delle spese obbligatorie, indilazionabili e scadute riguardanti imposte, rate di ammortamento mutui e le altre somme per le quali sia prevista l'anticipazione da norma di legge. In tali casi il Tesoriere richiede immediatamente al Settore Finanziario l'emissione del relativo mandato di regolarizzazione. 26. I mandati di pagamento sono trasmessi al Tesoriere con elenco in doppio esemplare, uno dei quali deve essere restituito per ricevuta. D) INTESTAZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO 27. I mandati di pagamento recano le complete generalità ed il codice fiscale del creditore. 28. Qualora sia stata rilasciata procura per la riscossione il mandato reca, oltre agli estremi della procura, le generalità ed il codice fiscale del procuratore. 29. Ove il creditore sia di minore età, i titoli di spesa recano l'intestazione, le generalità ed il codice fiscale dell'avente diritto nella persona che esercita la patria potestà. 30. Per il pagamento di somme di spettanza di creditori deceduti, il titolo di spesa va intestato agli eredi legittimi con l'indicazione delle complete generalità dei medesimi, nonché dell'avvenuto adempimento di quanto richiesto dalle norme tributarie in materia di successione. 31. Quando il creditore è una società od un ente il titolo di spesa reca, nell'intestazione, l'esatta indicazione della ragione sociale, della sede legale, del codice fiscale e delle persone autorizzate a rilasciare quietanza. E) PAGAMENTO 32. Il pagamento avviene con l'estinzione del mandato a mezzo dell'erogazione della somma dovuta da parte del Tesoriere a favore del creditore. 33. Sotto la più stretta responsabilità personale, il Tesoriere non può pagare alcuna somma se i mandati di pagamento non siano conformi alle disposizioni di legge e se negli stessi non sia fatta menzione della determinazione dirigenziale o titolo che legittima la spesa, ad eccezione dei mandati di pagamento per le regolarizzazioni contabili. Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione, del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso il Settore Finanziario emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione. 34. Il Comune può disporre, su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti dal Tesoriere con una delle seguenti modalità: a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore; b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario. Gli avvisi di ricevimento vanno allegati al mandato di pagamento; c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o un assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente. 35. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti, entro il 31 dicembre sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 36. I mandati di pagamento, accreditati e commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del Conto Consuntivo. 37. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione ed il timbro del Tesoriere. 38. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui agli istituti finanziatori il Tesoriere provvede, se necessario, agli opportuni accantonamenti mensili in conto dei trasferimenti correnti provenienti dal Bilancio dello Stato. In caso di ritardato pagamento il Tesoriere è soggetto all'applicazione di un'indennità di mora. 39. Il Tesoriere prima di estinguere un mandato di pagamento deve controllare che il titolo di spesa contenga tutti gli elementi essenziali previsti dalla legge, da regolamenti generali e dal presente regolamento. 40. Il contratto di Tesoreria può prevedere procedure accelerate di pagamento delle spese fisse e ricorrenti nonché disciplinare l'uso di supporti informatici nelle relazioni inter-funzionali Ente/Tesoriere. 41. Nel procedere ai pagamenti il Tesoriere è tenuto ad osservare le modalità previste dalle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale. ART. 33 - ADEMPIMENTI FISCALI 1. Ogni attività fiscalmente rilevante deve trovare riscontro nelle scritture contabili del comune sui capitoli appositamente individuati. I dirigenti dei servizi vigilano affinché gli adempimenti relativi alle fatture ed agli altri documenti fiscali emessi a fronte di forniture, prestazioni ed alienazioni siano rigorosamente rispettati ed affinché le fatture e gli altri documenti fiscali ricevuti riferiti alle spese effettuate trovino allocazione nei capitoli conformi a quanto previsto dalle norme fiscali. CAPO IV - GLI EQUILIBRI DI BILANCIO ART. 34 - IL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 1. Il pareggio economico e finanziario di Bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti della gestione contabile annuale. 2. L'Amministrazione è tenuta a rispettare, nelle delibere di variazioni di Bilancio e nel corso della gestione, gli equilibri stabiliti nel documento contabile per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme stabilite dalla legge. 3. A cura del Settore Finanziario, al fine di valutare il rispetto delle previsioni di bilancio, il grado di conseguimento degli obiettivi della programmazione ed il mantenimento dell'equilibrio della gestione finanziaria, vengono effettuate, a cadenza almeno semestrale, verifiche di bilancio. Esse consistono in controlli periodici delle entrate e delle spese ed avvengono sulla base della documentazione di carattere generale e di situazioni articolate per centri di responsabilità di entrate e di spesa, con il concorso attivo dei dirigenti responsabili dei servizi. 4. La verifica di bilancio costituisce uno degli elementi del processo di controllo sull'andamento della gestione dei budgets assegnati ai dirigenti i quali sono tenuti a segnalare scostamenti rispetto alle previsioni nonché le eventuali difficoltà ed opportunità riscontrate in relazione agli obiettivi. In particolare ciascun responsabile del procedimento di entrata riferisce sull'andamento delle entrate di propria competenza e sulle motivazioni che hanno eventualmente portato a significativi scostamenti rispetto alle previsioni e sui provvedimenti che propone di adottare per il raggiungimento degli obiettivi. 5. Una prima verifica di bilancio, da effettuarsi entro il 30 giugno, tiene conto della determinazione del risultato dell'esercizio precedente; una seconda verifica, da effettuarsi entro il 30 settembre, costituisce ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi. 6. Nell'ambito delle verifiche di cui ai commi precedenti e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno da parte dei responsabili dei servizi dovranno essere segnalati eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.77/95 al fine di procedere all'adozione degli atti conseguenti ed al relativo finanziamento. 7. La deliberazione dell'Organo Consiliare di riequilibro del bilancio, ricorrendone l'obbligo, deve comunque essere adottata non oltre il termine del 30 settembre di ciascun anno ed è allegata al Rendiconto dell'esercizio relativo. La mancata adozione della deliberazione suddetta è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del Bilancio Annuale di Previsione cui consegue, ai sensi dell'art.39, co.2, della L. 142/1990, l'attivazione della procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale. 8. Ai fini del riequilibro della gestione, la deliberazione suddetta deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari impegnando i relativi fondi, in quote uguali, nel Bilancio dell'esercizio in corso o in quello dei primi due immediatamente successivi, utilizzando con vincolo di destinazione, per il corrispondente importo annuo, tutte le entrate e le disponibilità, compresi eventuali proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. E' fatto divieto di utilizzare le entrate provenienti dall'assunzione di prestiti e quelle aventi specifica destinazione per legge. ART. 35 - PROCEDURE PER LA REVISIONE DEI DATI DI BILANCIO 1. I provvedimenti modificativi del Bilancio, oltre ai prelievi di somme dal fondo di riserva di cui all'art. 9, possono riguardare: a) prelievo di fondi da interventi di spesa che evidenziano reali disponibilità in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio, per l'integrazione di stanziamenti deficitari di altri interventi o per l'istituzione di nuovi interventi; b) variazioni di bilancio derivanti dall'accertamento di nuove o maggiori entrate da destinare, in via prioritaria, alla copertura di minori entrate nonché al finanziamento di nuove o maggiori spese; c) variazioni di bilancio a seguito dell'accertamento di un disavanzo d'amministrazione in sede di approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio antecedente; d) variazioni di bilancio a seguito dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato e disponibile; 2. Le variazioni di cui ai punti precedenti vanno deliberate, non oltre il 30 novembre di ciascun anno, dal Consiglio Comunale. E' ammessa la deroga a tale termine qualora si renda necessario, per eventi straordinari ed imprevisti, modificare gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento, in corrispondenza e per l'ammontare dei maggiori accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge. 3. La Giunta Comunale può disporre variazioni al bilancio, ai sensi dell'art. 32 - comma 3^ della legge n.142/90, per motivata urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, del Consiglio Comunale nei sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla Giunta Comunale il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare nei successivi 30 giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. 4. Sono vietati prelievi da interventi relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per rimpinguare quelli concernenti spese fronteggiate con mezzi correnti. 5. Sono parimenti vietati gli storni tra i residui, quelli tra i residui ed i fondi di competenza e gli spostamenti di dotazione dai capitoli iscritti nei servizi per conto terzi in favore di altre parti del bilancio. 6. Le variazioni alle previsioni iscritte nei servizi per conto terzi sono di competenza della Giunta Comunale e possono essere deliberate non oltre il termine del 15 dicembre di ogni anno. 7. Se a seguito di idonee valutazioni il responsabile del servizio a cui sono affidate risorse ritiene necessarie variazioni delle dotazioni assegnate propone alla giunta Comunale modifiche motivate alle stesse individuando all'interno del proprio budget una diversa articolazione delle risorse o maggiori entrate. La mancata accettazione da parte della giunta Comunale della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata. ART. 36 - LIBRI E REGISTRI CONTABILI 1. Gli strumenti del sistema di tenuta della contabilità comunale devono consentire la rilevazione dell'attività amministrativa e gestionale dell'Ente sotto il triplice aspetto finanziario, patrimoniale ed economico. 2. Le scritture finanziarie e patrimoniali sono tenute tramite i seguenti libri e registri contabili: a) Bilancio di Previsione; b) Libro giornale di cassa; c) Libro mastro; d) Libro degli inventari; e) Conto Consuntivo; f) Libri ad uso fiscale previsti per il Comune. 3. La tenuta delle scritture contabili può avvenire anche utilizzando sistemi informatici. ART. 37 - LIBRO GIORNALE DI CASSA 1. Il Libro giornale rappresenta un insieme di scritture analitiche aventi valenza dimostrativa delle singole operazioni finanziarie e dei relativi riflessi sul patrimonio dell'Ente. 2. Il Libro giornale, secondo la struttura tradizionale della contabilità finanziaria, deve rilevare in ordine cronologico, giorno per giorno, le operazioni finanziarie relative all'attività dell'Ente annotando per ciascuna registrazione: a) numero e data del documento contabile (reversale d'incasso o mandato di pagamento); b) numero della risorsa o intervento o capitolo di riferimento al bilancio, con distinta evidenziazione delle operazioni in conto competenza da quelle in conto residui; c) generalità del debitore o del creditore; d) causale ed importo del credito o del debito. ART. 38 - LIBRO MASTRO 1. Le rilevazioni contabili dei fatti amministrativi che si verificano durante l'esercizio finanziario devono consentire la dimostrazione di tutte le operazioni che rilevano ai fini della chiusura del Conto Consuntivo, per la evidenziazione non solo del risultato finanziario, ma anche del risultato economico della gestione. 2. Il Libro mastro, costituisce l'insieme delle scritture complesse e sistematiche, finalizzate alla rilevazione dei singoli fatti amministrativi che concorrono alla determinazione del risultato della gestione sotto il duplice profilo finanziario ed economico. 3. Ciascuna scheda del libro mastro, intestato ad una singola voce del bilancio, funzionale alla rilevazione in ordine cronologico dei fatti gestionali imputabili al rispettivo intervento o risorsa o capitolo deve dimostrare sotto il profilo finanziario lo svolgimento dei fatti amministrativi che determinano, da un lato, accertamenti e riscossioni di entrate, dall'altro, impegni, liquidazioni e pagamenti di spese. Le rilevazioni indicate nelle schede devono, inoltre, consentire la registrazione degli aspetti economici e patrimoniali dell'attività amministrativa. CAPO V SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO ART 39 - LA CASSA ECONOMALE 1. Il Servizio Provveditorato Economato assolve alle funzioni individuate dal funzionigramma dell'Ente ed, in particolare, provvede alla gestione di una cassa economale destinata a fronteggiare: le anticipazioni di legge agli amministratori e dipendenti inviati in missione fuori dal Comune; le spese postali, ritiro pacchi contrassegno, svincoli ferroviari e da autocorrieri; spese per bolli, di registro, contrattuali, notificazione ed affini; spese per abbonamenti ed acquisto pubblicazioni; altre spese minute d'ufficio dell'importo massimo di £.3.000.000 che per le modalità proprie di effettuazione rendono necessaria l'utilizzazione della cassa economa. ART. 40 - ANTICIPAZIONE PER SPESE MINUTE ED URGENTI 1. A seguito di specifica determinazione del Responsabile del Servizio Provveditorato Economato è assegnata allo stesso apposita anticipazione da emettere sul fondo stanziato in Bilancio alle partite di giro, da utilizzarsi per il pagamento delle spese di cui all'articolo successivo. ART. 41 - SPESE MINUTE ED URGENTI 1. I pagamenti delle spese minute ed urgenti dovranno sottostare alle seguenti modalità: a. allo scopo di contenere l'ammontare delle spese nei limiti degli stanziamenti assegnati e di non sottoporre, nello stesso tempo, le pratiche ad un procedimento burocratico sproporzionato alla loro entità, entro il 5° giorno del mese precedente ciascun semestre solare, l'Economato farà pervenire al Settore Finanziario una determinazione riferita ai vari stanziamenti del Bilancio per la prenotazione dell'impegno dei fondi per spese minute ed urgenti corrispondente al prevedibile fabbisogno del semestre successivo; b. ad avvenuta esecutività della predetta determinazione, il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato potrà effettuare i pagamenti fino a concorrenza delle somme prenotate. ART. 42 - RESPONSABILITA' DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO 1. Il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato non deve fare delle somme ricevute un uso diverso da quello per il quale vengono concesse. 2. L'ammontare dei pagamenti per ciascuna assegnazione di fondi non deve superare l'importo della medesima. Ove questa sia esaurita si dovrà provvedere con una nuova assegnazione. ART. 43 – ORGANIZZAZIONE RESPONSABILITA' DELLA CASSA ECONOMALE E CONNESSE 1. Alla cassa economale sono preposti il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato ed un Cassiere. 2. Il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato è personalmente Responsabile delle somme ricevute in anticipazione sino a che non ne abbia ottenuto il discarico. 3. Egli è altresì responsabile di tutti i valori consegnati alla cassa economale, anche se successivamente riposti nei mezzi di custodia, salvo i casi di forza maggiore. 4. In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il dipendente presente in servizio più anziano nel livello immediatamente inferiore, con tutti gli obblighi e le responsabilità inerenti. 5. Il Cassiere risponde di tutte le operazioni di sua competenza nell'ambito delle attribuzioni e delle mansioni espletate, in particolare delle operazioni relative al maneggio dei valori, per il cui espletamento riceverà un'indennità ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti. 6. Il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato rende il conto della propria gestione ai sensi dell'art. 75 del D.L.vo 77/1995. ART. 44 - LIMITE DEL DEPOSITO CONTANTE 1. Il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato non può custodire nella cassa economale denaro contante o titoli a pronto realizzo per un importo superiore a £. 30.000.000. ART. 45 - SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E DEL CASSIERE 1. In ogni caso di sostituzione, anche temporanea, del Responsabile del Servizio Provveditorato Economato con il dipendente più anziano nel livello immediatamente inferiore e del Cassiere con un altro addetto alla cassa economale, colui che cessa dal servizio deve procedere alla consegna a quello subentrante. 2. Il subentrante non deve assumere, neppure provvisoriamente, le sue funzioni senza la preventiva verifica e presa in consegna di ogni consistenza. 3. Nel caso di sostituzione non temporanea del Responsabile del Servizio Provveditorato Economato deve redigersi apposito verbale in tre esemplari sottoscritti dal soggetto uscente e dal subentrante. Un esemplare del verbale di consegna viene conservato dal Settore Finanziario, gli altri due devono essere consegnati agli interessati. ART. 46 - GESTIONI CONTABILI SEMPLIFICATE 1. Per esigenze particolari di speciali servizi che debbono far fronte a spese correlate a prestazioni, forniture e per le quali è necessario operare un pagamento a pronta cassa, la Giunta Comunale può deliberare la costituzione di fondi per gestioni contabili semplificate, come appresso disciplinate. ART. 47 - ANTICIPAZIONE DEI FONDI 1. Per il pagamento delle spese previste dall'articolo precedente, la Giunta Comunale delibera l'anticipazione di fondi a favore del Dirigente dei servizi individuati attribuendogli la qualificazione di agente contabile e specificando la natura ed i limiti delle spese che possono essere liquidate attraverso gli strumenti di cui al successivo art. 48; 2. L'agente contabile fa pervenire al Settore Finanziario una determinazione riferita ai vari stanziamenti del Bilancio per la prenotazione dei fondi per le spese autorizzate rispondenti al prevedibile fabbisogno. Ad avvenuta esecutività di tale determinazione, l'agente contabile può effettuare i pagamenti fino alla concorrenza delle somme prenotate. 3. Per le attività operative connesse ai pagamenti l'agente contabile può avvalersi di un subalterno individuandolo con proprio provvedimento. Tale individuazione non comporta, in nessun caso, un esonero di responsabilità. ART 48 - STRUMENTI E REGISTRAZIONI CONTABILI 1. Gli strumenti contabili in dotazione per l'erogazione di spese correlate alle gestioni contabili semplificate ed alla cassa economa, sono i seguenti: a) registro di anticipazioni e rimborsi ove il Responsabile annota ogni anticipazione ricevuta dal Comune ed ogni rimborso effettuato tramite la Tesoreria; b) libro mastro dei pagamenti anticipati su eventuali diversi capitoli del Bilancio con gli oggetti, ove si debbono annotare i mandati di pagamento; c) registro a madre e figlia dei mandati emessi; d) libro giornale ove sono registrati i movimenti giornalieri di entrata e uscita. 2. Tutti i registri e documenti contabili prima di essere utilizzati debbono essere numerati in ogni foglio e vidimati con la firma del Responsabile del Settore Finanziario. ART. 49 - PAGAMENTI DELLE GESTIONI CONTABILI SEMPLIFICATE 1. Gli agenti contabili responsabili dei fondi anticipati provvedono ai pagamenti nei limiti delle anticipazioni avute e dell'impegno assunto, con appositi mandati staccati da speciale registro madre e figlia numerati progressivamente; 2. I mandati di pagamento con la firma di quietanza dovranno indicare l'esercizio, il capitolo cui va imputata la spesa, il creditore, la causale del pagamento; essi dovranno essere firmati dall'agente contabile. ART. 50 - RIMBORSI 1. L'agente contabile responsabile del fondo presenta al Settore Finanziario, ai fini del rimborso, di regola ad ogni bimestre, la richiesta di rimborso dei pagamenti effettuati, corredata di tutti i buoni, dei documenti giustificativi delle spese erogate e della proposta di delibera di liquidazione; 2. Il Responsabile del Settore Finanziario verifica la regolarità dei pagamenti e della richiesta di rimborso, imputa le spese stesse ai rispettivi capitoli di Bilancio e vista l'atto di liquidazione; 3. Ad esecutività dell'atto suddetto, gli importi rendicontati sono rimborsati con mandato di pagamento al Responsabile del fondo. CAPO VI LE RISORSE PATRIMONIALI ART. 51 - IL PATRIMONIO 1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio che deve essere gestito in conformità alla legge, allo Statuto ed alle disposizioni del presente regolamento. 2. Il patrimonio del Comune è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza, suscettibili di valutazione. 3. Il patrimonio del Comune si distingue in patrimonio permanente e patrimonio finanziario. 4. Il patrimonio permanente è composto nell'attivo da: immobilizzazioni immateriale: costi pluriennali capitalizzati e diritti di natura pubblica o privata su beni di terzi; immobilizzazioni materiali: beni demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili; immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, titoli, depositi cauzionali, crediti di dubbia esigibilità; rimanenze; attività finanziarie: titoli; ratei e risconti attivi; e nel passivo da: debiti di finanziamento: mutui passivi, prestiti obbligazionari, altri finanziamenti; ratei e risconti passivi. 5. Il patrimonio finanziario è composto nell'attivo da: crediti (residui attivi): crediti verso partecipate, crediti diversi, depositi bancari; fondo di cassa; nel passivo da: debiti (residui passivi): debiti diversi, impegni per opere da realizzare. 6. Il passaggio dei beni immobili da una categoria all'altra deve essere deliberato dall'Organo Esecutivo. 7. La rappresentazione e descrizione dei beni del patrimonio permanente viene effettuata in separati inventari. 8. La classificazione dei beni del patrimonio permanente negli inventari separati deve corrispondere, anche previa riclassificazione, alla categoria del conto del patrimonio. ART. 52 - GLI INVENTARI 1. Tutti i beni di qualsiasi natura ed i diritti di pertinenza dell'Ente sono inventariati. 2. Le variazioni nella consistenza dei beni, gli aumenti e le diminuzioni del loro valore, sia per effetto della gestione del Bilancio che per altra causa, sono registrati negli inventari. 3. Gli inventari sono aggiornati annualmente e chiusi al termine di ogni esercizio finanziario. 4. Le variazioni inventariali dell'anno non rilevate nelle scritture contabili sono comunicate agli agenti contabili entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed al Settore Finanziario per le conseguenti annotazioni nelle scritture contabili. ART. 53 - BENI IMMOBILI E MOBILI 1. I beni immobili e mobili sono classificati nelle categorie: a) BENI IMMOBILI DI USO PUBBLICO PER NATURA: comprendente i beni immobili soggetti al regime del demanio, cioè le strade, le piazze, i cimiteri, i mercati, gli edifici monumentali e le chiese, le fognature, i laghi artificiali, con tutte le relative pertinenze; i musei, le pinacoteche, le biblioteche, ecc; Vengono pure in essi compresi i diritti demaniali su beni altrui. b) BENI IMMOBILI DI USO PUBBLICO PER DESTINAZIONE: comprendente i beni immobili che fanno parte del patrimonio indisponibile, quali la sede del Comune, edifici sedi di uffici, le scuole, gli edifici e i terreni destinati a servizi resi dal Comune, i teatri, i macelli pubblici, i bagni, gli immobili assegnati ai dipendenti ad uso abitazione, le aree adibite a fini urbanistici e di incremento dei servizi degli insediamenti produttivi e dell'edilizia residenziale pubblica, ecc. c) BENI IMMOBILI PATRIMONIALI: comprendente i beni immobili che fanno parte del patrimonio disponibile, cioè edifici, fondi rustici, ecc., non direttamente destinati all'uso pubblico, bensì utilizzati per il reperimento di mezzi destinabili al finanziamento delle spese, genericamente intese, di bilancio. d) BENI MOBILI DI USO PUBBLICO: comprendente i beni mobili, non di consumo, che vanno ripartiti nelle seguenti sotto-categorie: 1) mobili e arredi; 2) attrezzature e macchine d'ufficio; 3) veicoli e macchine operative; 4) armamenti; 5) raccolte dei musei, biblioteche, pinacoteche. e) BENI MOBILI PATRIMONIALI: comprendente tutti i beni mobili del patrimonio disponibile, nonché i diritti, le obbligazioni, le azioni, le partecipazioni ecc. f) CREDITI: comprendente i dati relativi ai crediti, mutui attivi, censi ed altre prestazioni attive non fondiarie. Tra i crediti vanno altresì considerati gli importi radiati dai residui attivi in quanto di dubbia riscossione. g) DEBITI, ONERI ED ALTRE PASSIVITA': comprendente i dati relativi ai mutui passivi, prestiti ed ogni altro canone, censo o prestazione passiva, ivi compresi i residui perenti. ART. 54 - BENI NON INVENTARIABILI 1. Non sono ricompresi nell'inventario: a) i beni che vengano installati in modo fisso nelle strutture edilizie b) i beni che costituiscono completamento di altri materiali già inventariati c) i beni di valore individuale inferiore a £.30.000 (IVA esclusa) d) i beni, qualunque sia il prezzo, di facile consumo la cui individuazione è effettuata da un apposito regolamento dell'inventari dei beni mobili 2. La spesa relativa all'acquisto dei beni di cui ai precedenti punti c) e b) del comma 1, non soggetti al inventariazione, sono impegnate al titolo I. ART. 55 - INVENTARIO GENERALE E RIASSUNTO GENERALE DEGLI INVENTARI 1. L'inventario generale comprende tutti i beni che costituiscono il patrimonio del Comune e le cose dei terzi ad esso affidate. 2. L'inventario generale dei beni comunali si articola in: a) beni immobili di uso pubblico per natura (demaniali); b) beni immobili di uso pubblico per destinazione (patrimoniali indisponibili); c) beni immobili patrimoniali disponibili; d) beni mobili di uso pubblico (indisponibili); e) beni mobili disponibili; f) crediti; g) debiti ed altre passività; h) riassunto generale dell'inventario; i) beni dei terzi. I beni di cui ai punti a), b) e c) sono oggetto dell'inventario dei beni immobili di competenza del Responsabile del Servizio Risorse Patrimoniali; i beni di cui ai punti d) ed e) sono oggetto dell'inventario dei beni mobili di competenza del Responsabile del Servizio Provveditorato Economato; i punti f), g), sono iscritti direttamente nell'inventario generale a cura del Responsabile del Settore Finanziario. 3. Il quadro dimostrativo dei punti di concordanza fra la gestione di competenza e il conto del patrimonio deve permettere di analizzare i riflessi che la gestione finanziaria annuale ha determinato sul patrimonio, con la determinazione dell'incremento o della diminuzione della sostanza netta patrimoniale. 4. Il riepilogo dell'inventario è allegato annualmente al Conto Consuntivo. 5. Entro il mese di marzo di ogni anno si provvede alla ricognizione ordinaria degli elementi del patrimonio e alla rielaborazione degli inventari in conseguenza degli aggiornamenti accertati. 6. Il riassunto generale degli inventari riporta in forma riepilogativa le annotazioni dei singoli inventari evidenziando l'ammontare del patrimonio netto. 8. Almeno ogni dieci anni si provvede ad una ricognizione e rielaborazione straordinaria degli inventari. ART. 56 - L'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI 1. L'inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura consiste in uno stato descrittivo generale dei medesimi predisposto ed aggiornato dal Responsabile del Servizio Risorse patrimoniali. 2. L'inventario dei beni immobili patrimoniali, siano essi indisponibili o disponibili, è rappresentato da apposito registro di consistenza che deve contenere le seguenti indicazioni: a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e la individuazione risultante dal catasto; b) il titolo di provenienza e gli eventuali vincoli; c) il valore capitale; d) l'eventuale rendita; e) l'uso speciale cui i beni sono destinati. f) l'ammontare delle quote di ammortamento applicate. 3. Il registro di consistenza deve evidenziare la distinzione dei beni fruttiferi dagli infruttiferi e l'indicazione per i primi degli eventuali redditi. 4. I diritti, le servitù e le azioni che per l'art. 813 del codice civile sono considerati come beni immobili, sono descritti insieme con il fondo o bene al quale si riferiscono. ART. 57 - L'INVENTARIO DEI BENI MOBILI 1. L'inventario dei beni mobili rappresentato da un registro generale di consistenza deve contenere: a) la denominazione e descrizione dei beni secondo la loro natura e specie; b) la quantità o il numero secondo le varie specie; c) il valore determinato in base al prezzo d'acquisto, ove non sia diversamente stabilito da norme particolari; d) l'ammontare delle quote d'ammortamento applicate; e) l'indicazione dei locali in cui si trovano. 2. L'inventario dei beni mobili è predisposto ed aggiornato dal Responsabile del Servizio Provveditorato Economato. ART. 58 -INVENTARI SETTORIALI 1. Gli inventari settoriali sono estratti dagli stati di consistenza generali relativi ai beni mobili ed ai beni immobili. Entrambi gli elaborati sono redatti in tre esemplari conformi e sono rispettivamente firmati dal Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e dal Responsabile del Servizio Risorse patrimoniali nonché dal Consegnatario. 2. Il Responsabile del Settore Finanziario, il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato o il Responsabile del Servizio Risorse patrimoniali ed il Consegnatario conservano ciascuno uno degli estratti. 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato ed il Responsabile del Servizio Risorse patrimoniali fanno pervenire ai Consegnatari l'elenco delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni nell'esercizio precedente. 4. Entro 30 giorni i Consegnatari provvedono a restituire per conferma le comunicazioni ricevute, affinché tutti gli aumenti e le diminuzioni riferiti al valore delle consistenze, siano registrati nell'inventario generale. ART. 59 - VALUTAZIONE DEI BENI 1. La valutazione dei beni, funzionale alla conoscenza del netto patrimoniale esistente al termine dell'esercizio, deve consentire la rilevazione dei valori monetari dei singoli elementi patrimoniali all'atto della loro acquisizione, nonché il costante aggiornamento nel tempo dei valori medesimi. 2. A tale fine dovranno essere osservati i seguenti criteri: a) i beni immobili demaniali, artificiali (non naturali) sono valutati sulla base dell'ammontare della spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione del bene e, nel tempo, aggiornati in relazione alle spese di miglioramento o di manutenzione conservativa; b) i beni immobili sono valutati secondo il prezzo di acquisto o il costo sostenuto per la loro costruzione e, nel tempo, aggiornati in base alle spese di miglioramento o di manutenzione conservativa; in tali spese rientrano quelle che si concretizzano in migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti del cespite esistente e che costituiscono un incremento significativo e tangibile di produttività o di sicurezza o che prolunghino la vita utile del cespite stesso; qualora il bene immobile sia acquisito tramite mutuo nel complesso dei costi di acquisizione dovranno essere ricompresi gli interessi pagati fino all'esercizio anteriore a quello di utilizzo del bene; c) i beni immobili pervenuti all'Ente ad altro titolo sono valutati in base a stima peritale, ovvero mediante la capitalizzazione del reddito con il tasso di interesse legale, previa deduzione delle imposte, sovrimposte, oneri e spese d'amministrazione gravanti sugli immobili medesimi; d) e) f) g) h) i) l) m) n) o) p) i beni mobili di uso durevole sono valutati in base al prezzo di acquisto; quelli pervenuti all'Ente ad altro titolo sono valutati in base a stima peritale; i beni mobili di consumo, individuati secondo i criteri riportati nell'art. 54, non sono inventariabili; i crediti sono valutati al valore nominale; i debiti ed i titoli di credito sono valutati al loro valore nominale; il bene acquistato in "Leasing" può essere iscritto in inventario e valutato nel conto del patrimonio solo dopo l'avvenuto riscatto e per il prezzo del riscatto medesimo; le partecipazioni azionarie vengono valutate nel rispetto delle norme previste in materia fiscale. i diritti reali diversi dalla proprietà, costituiti a favore dell'Amministrazione successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n.77/1995, sono valutati al costo; i diritti reali, escluso il diritto di superficie, di durata inferiore ai 20 anni, costituiti su beni dell'Amministrazione, portano ad una diminuzione del valore degli stessi pari alla percentuale che si ottiene rapportando il corrispettivo del diritto di superficie al valore di mercato del bene; il diritto di superficie ultraventennale, costituito su un terreno di proprietà, comporta un azzeramento del valore dell'area: alla scadenza del diritto di superficie il valore dell'immobile sarà iscritto in inventario al valore di mercato previa perizia di stima; i beni immobili conferiti a titolo di capitale di dotazione ad aziende, consorzi, istituzioni, società per azioni a partecipazione pubblica ecc. vengono eliminati dai registri inventariali ed iscritti in appositi conti d'ordine dello stato patrimoniale; gli immobili in godimento all'Amministrazione dati in concessione dallo Stato o da altri enti pubblici per una durata superiore ai 5 anni sono iscritti in inventario a valore zero. ART. 60 - MUTAMENTI CONSISTENZA DEI BENI MOBILI 1. Ogni dirigente cui sono affidati beni mobili di proprietà del Comune deve conservare un elenco analitico dei beni stessi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e dal Consegnatario. 2. Le modifiche alla consistenza dei beni mobili dati in consegna, esclusi gli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, debbono risultare da appositi verbali stilati dal Responsabile del Servizio Provveditorato Economato in contraddittorio con il consegnatario secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento dell'inventario dei beni mobili. ART. 61 - MATERIALI DI CONSUMO 1. Il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato provvede, ai sensi delle norme statutarie e di contabilità, agli acquisti dei beni di consumo per tutto l'Ente ed alla tenuta di registri di consistenza e carico e scarico relativo alla quantità e specie del materiale di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici e altri materiali di consumo acquistati e distribuiti ai servizi ed uffici. 2. Il registro di consistenza del Servizio Provveditorato Economato accerta e documenta sulla base dei provvedimenti di acquisto e delle bollette di consegna dei fornitori, la quantità, qualità e genere dei beni acquisiti nel corso dell'esercizio finanziario e lo scarico operato a favore di uffici e servizi. 3. I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli uffici o servizi sono effettuati esclusivamente nell'ultimo giorno di ciascun mese dell'anno, mediante richiesta dei Dirigenti. La consegna deve essere comprovata da apposita documentazione. ART. 62 - AUTOMEZZI 1. Gli automezzi sono affidati dal Responsabile del Provveditorato Economato con apposito verbale ad un Consegnatario per ogni struttura, che ha il compito di vigilare e controllare accertando che: a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal Dirigente o Funzionario che dispone il servizio e la regolare compilazione e tenuta del libretto di marcia di cui alla lett. b); b) la dotazione ad ogni automezzo di apposito libretto di marcia ove il conducente deve annotare prima di iniziare il servizio l'ora di partenza, il luogo da raggiungere, ed ogni altro eventuale elemento utile per conoscere la legittimità dell'uso. Nel registro va parimenti segnata l'ora di fine del servizio; c) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato, mediante utilizzo di appositi buoni rilasciati al momento del rifornimento sul libretto di marcia; d) le riparazioni quando non siano operate dall'officina comunale, sono regolarmente ordinate e prestate dalle ditte autorizzate sulla base di preventivi provvedimenti d'impegno di spesa e risultino registrate sul libretto di marcia. e) Il Consegnatario può provvedere con atto formale motivato alla ordinazione immediata a ditte esterne di riparazioni che siano urgenti ed indispensabili quando si tratti di un unico automezzo in dotazione al servizio. Entro 10 giorni lo stesso dovrà provvedere per l'assunzione dell'impegno a copertura della spesa. 02. Il Servizio Manutenzioni, preposto alla gestione degli automezzi, tiene un registro contenente l'elenco degli automezzi e dei rispettivi consegnatari. ART. 63 - RIMANENZE 1. I Dirigenti interessati, a fine esercizio, devono provvedere a determinare il valore e la composizione della rimanenza finale dei beni destinati alla rivendita o alla produzione. 2. Le rimanenze, così determinate, costituiscono la dotazione iniziale per l'esercizio successivo. ART. 64 - UTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI 1. I beni patrimoniali dell'Ente debbono essere utilizzati esclusivamente per le esigenze dell'Ente e dei suoi servizi. 2. I criteri per la concessione in uso e/o locazione di beni patrimoniali a terzi, nonché per la determinazione dei relativi canoni e/o affitti, sono stabiliti con un provvedimento generale d'indirizzo adottato dal Consiglio Comunale nel contesto della Relazione Previsionale Programmatica. 3. La determinazione dei canoni e/o affitti tiene conto delle vigenti disposizioni di legge in materia di concessione e/o locazione di beni. 4. La concessione dei beni soggetti al regime del demanio sono disciplinate dai regolamenti speciali che li riguardano. 5. In ossequio al principio dell'integrità del Bilancio è fatto divieto di dare luogo a comodati o concessione in uso gratuito dei beni mobili o immobili del Comune. Nei casi in cui l'Amministrazione ritenga di dover sostenere attività e bisogni di rilevanza generale si provvederà con l'erogazione di specifici contributi nell'ambito del regolamento di cui all'art. 12 legge 241/90. ART. 65 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI 1. La verifica ed il controllo sullo stato di conservazione dei beni immobili e mobili è affidata rispettivamente al Servizio Risorse patrimoniali ed al Servizio Provveditorato Economato. 2. I Responsabili di Servizi di cui al precedente comma devono provvedere alla programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi, anche sulla base di segnalazioni avanzate dai Responsabili dei servizi cui i singoli beni sono assegnati in uso e, nell'ambito degli specifici stanziamenti di bilancio devo attribuirne e verificarne la corretta esecuzione. ART. 66 – PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E 1. Al fine di fronteggiare compiutamente l'esigenza della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni immobili e mobili, i servizi competenti devono provvedere alla sua programmazione temporale così che, compatibilmente con le risorse finanziarie, si provveda a tutti gli interventi necessari. 2. A tal fine i Responsabili dei Servizi Risorse patrimoniali e Provveditorato Economato istituiscono sistemi strutturati di monitoraggio e procedure di comunicazione dei fabbisogni e verifica degli interventi a cui tutti i Responsabili delle strutture dell'Ente debbono attenersi. CAPO VII L'ORGANO DI REVISIONE ART. 67 - NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI 1. Il Collegio dei Revisori è organo autonomo posto al servizio dell'Ente; la nomina, la composizione, la durata dell'incarico, le attribuzioni e le funzioni del Collegio dei Revisori sono regolate dal capo VIII del D. L.vo 77/1995. 2. In caso di sopravvenuta mancanza di un componente del collegio, il Consiglio Comunale provvede alla sua sostituzione entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni, ovvero, ove dipenda da altra causa, dalla cessazione. 3. Le dimissioni sono presentate al Sindaco con lettera raccomandata. ART. 68 - FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO 1. I Revisori nello svolgimento della loro attività devono ispirarsi al metodo della collegialità, ai principi di comportamento voluti dalla legge ed ai canoni professionali stabiliti dagli ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Il collegio dei Revisori è validamente costituito anche nel caso siano presenti solo due componenti. 2. L'ordinaria attività di vigilanza, verifica e riscontro è esercitata dai revisori anche singolarmente, fermo restando che l'esternazione delle determinazioni che hanno rilevanza deve essere formulata sempre in provvedimenti ed atti collegiali. 3. Il Collegio dei Revisori, d'intesa o su determinazione scritta e notificata del Presidente, deve riunirsi almeno una volta al mese, fermo restando il potere/dovere di ciascun componente di svolgere autonomamente e d'iniziativa propria le attribuzioni spettantegli. 4. Il Sindaco può disporre entro cinque giorni la convocazione del Collegio su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri comunali, ovvero di sua iniziativa. 5. I lavori dell'organo sono coordinati dal Presidente, e delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate dal Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti, in apposito libro dei verbali previamente numerato nei fogli e vidimato dal Presidente nell'ambito delle funzioni di legalità. 6. Il Revisore che eventualmente dissentisse dalle determinazioni del collegio deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso ed ha diritto a presentare relazioni di minoranza nell'ambito delle relazioni, memorie, pareri, atti ed elaborati di competenza rassegnati agli organi comunali. 7. Tutti i provvedimenti adottati e copia di ciascun verbale delle riunioni del collegio devono essere trasmessi nel termine di 20 giorni al Sindaco, che disporrà per l'invio ai Capi Gruppo Consiliari, al Segretario Generale ed al Ragioniere Capo. 8. Vengono messi a disposizione del Collegio uno o più locali, opportunamente arredati, ove debbono avvenire le riunioni ed ove sono conservati tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti elaborati nell'ambito dell'espletamento delle attribuzioni allo stesso assegnate. ART. 69 - COMPENSO Ai componenti il Collegio dei Revisori è attribuito un compenso determinato sulla base dei criteri individuati dall'art. 107 del D.L.vo 77/1995. CAPO VIII IL SERVIZIO DI TESORERIA ART. 70 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 1. Il servizio di tesoreria, con i compiti definiti dall'ordinamento, viene affidato ai soggetti previsti dalla legge, sulla base di uno schema di convenzione, a seguito di licitazione privata da esperirsi tra gli istituti di credito con sportelli operanti nel Comune. 2. Il Tesoriere è agente contabile dell'Ente. ART. 71 - CONVENZIONE DI TESORERIA 1. I rapporti fra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dalla legge e da apposita convenzione, deliberata dall’organo consiliare dell’Ente, che, in particolare, deve stabilire: a. la durata del servizio; b. la misura dei tassi debitori e creditori; c. la valuta delle riscossioni e dei pagamenti; d. l'eventuale impegno a concedere mutui e prefinanziamenti con relative modalità e condizioni; e. il rispetto delle norme di cui al sistema di tesoreria unica introdotto dalla L.720/84 e successive integrazioni e modificazioni; f. le anticipazioni di cassa g. le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui; h. la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie; i. l. i provvedimenti del Comune in materia di Bilancio da trasmettere al Tesoriere; la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli organi centrali ai sensi di legge. ART 72 - ATTIVITA' CONNESSE ALLA PAGAMENTO DELLE SPESE RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ED AL 1. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sulla reversale o su documentazione meccanografica da consegnare all'Ente in allegato al proprio rendiconto. Le entrate sono registrate sul registro di cassa cronologico nel giorno stesso della riscossione. 2. Il Tesoriere deve trasmettere all'Ente, a cadenza settimanale, la situazione complessiva delle riscossioni così formulata: totale delle riscossioni effettuate annotate secondo le norme di legge che disciplinano la tesoreria unica; somme riscosse senza ordinativo di incasso indicate singolarmente ed annotate come indicato al punto precedente; ordinativi di incasso non ancora eseguiti totalmente o parzialmente. 3. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere fornite dal Tesoriere con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'Ente ed il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio. 4. La prova documentale delle riscossioni eseguite è costituita dalla copia delle quietanze rilasciate e dalle rilevazioni cronologiche effettuate sul registro di cassa. 5. Tutti i registri e supporti contabili relativi al servizio, anche informatici, sono numerati e vidimati a cura del Responsabile del Settore Finanziario. 6. I registri contabili di cui al comma precedente sono forniti a cura e spese del Tesoriere. 7. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in Bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi. 8. Il Tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario e consegnato al Tesoriere, secondo le modalità di cui all'art. 85 del presente regolamento. 9. Il Tesoriere provvede a versare, alla rispettive scadenze, sul conto di tesoreria, l'importo delle cedole maturate sui titoli di proprietà dell'Ente. ART 73 - UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE 1. E' consentito utilizzare in termini di cassa le entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle provenienti dall'assunzione di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa DD.PP. per i pagamento delle spese correnti nei limiti dell'importo massimo dell'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 74, comma 6, con l'obbligo di ricostituire, appena possibile, la consistenza delle somme vincolate. 2. A tal fine la Giunta delibera in termini generali, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, il ricorso all'utilizzo delle somme vincolate per destinazione. L'utilizzazione è attivata dal Tesoriere sulla base delle specifiche richieste, in corso d'anno, da parte del Responsabile del Servizio Gestione finanziaria secondo le priorità derivanti da obblighi legislativi o contrattuali a scadenze determinate. ART 74 - CONTABILITA' DEL SERVIZIO DI TESORERIA 1. Il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità analitica, atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e di tutti i registri che si rendono necessari al fine di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria. 2. La contabilità di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione, rilevando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate di cassa. 3. La contabilità di tesoreria è tenuta in osservanza delle norme di legge sulla tesoreria unica. ART 75 - GESTIONE DI TITOLI E VALORI 1. Il Tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente, senza addebito di spese a carico dell'Ente stesso, fatto salvo il rimborso degli eventuali oneri fiscali dovuti per legge. 2. Alle medesime condizioni saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzioni e per spese contrattuali e d'asta a favore dell'Ente. 3. Le operazioni dei movimenti dei titoli di proprietà dell'Ente sono disposte dal Responsabile del Settore Finanziario o suoi sostituti. 4. Gli ordinativi di deposito e di restituzione dei titoli datati e numerati sono sottoscritti dal Responsabile del Settore Finanziario o suoi sostituti ed il Tesoriere li allega al proprio rendiconto. 5. L'autorizzazione allo svincolo dei depositi di somme, valori o titoli costituiti da terzi è disposta dal Dirigente competente che ha acquisito la documentazione giustificativa del diritto al rimborso. L'atto di liquidazione è sottoscritto dallo stesso Dirigente. 6. Il Tesoriere curerà, con contabilità separata, il carico e lo scarico dei titoli dell'Ente, nonché dei titoli depositati da terzi a cauzione o per spese contrattuali. ART. 76 - VERIFICHE DI CASSA 1. L'Organo di revisione economico-finanziaria di cui al precedente art. 67 provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli agenti contabili di cui all'art.23. 2. Dopo ogni elezione del Sindaco si procede ad una verifica straordinaria di cassa. A tali operazioni intervengono gli Amministratori che cessano dalla carica e coloro che l'assumono, nonché il Segretario Generale, il Responsabile del Settore Finanziario e l'Organo di revisione di cui all'art. 67. 3. Di ogni verifica si stende verbale in doppio originale sottoscritto dagli intervenuti: uno da consegnarsi al Tesoriere, l'altro da conservarsi agli atti del Comune. 4. Il Tesoriere deve tenere aggiornati e custoditi con le necessarie cautele: a. giornale di cassa; b. il bollettario delle riscossioni, costituito dalla copia delle quietanze rilasciate; c. d. e. f. g. le reversali di incasso; i mandati di pagamento; le delegazioni di pagamento emesse dal Comune a garanzia della contrazione di mutui; i verbali di verifica di cassa; ogni altro documento che si rendesse necessario per la gestione o che fosse prescritto dal capitolato di oneri del servizio; 5. Al Tesoriere può essere affidata la riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate con modalità stabilite da apposita convenzione. 6. Il Tesoriere è tenuto a concedere, su richiesta del Comune corredata da deliberazione di Giunta Comunale, anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 sull'entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti i primi tre titoli di entrata del Bilancio. ART 77 - FLUSSI DI CASSA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA 1. Il Tesoriere provvede agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'art. 30 della Legge 5.8.1978 n. 468, sulla base dei dati desunti dal conto di Tesoreria del Comune. 2. A tal fine il Tesoriere farà pervenire alla Ragioneria Provinciale dello Stato ed alla Ragioneria della Regione il prospetto contenente gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa, nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni attuative della stessa. 3. Nei confronti del Tesoriere inadempiente su denuncia della Ragioneria Provinciale dello Stato, l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto in corso. 4. Il Tesoriere nella gestione del servizio è tenuto ad osservare le disposizioni di legge riguardanti il funzionamento del sistema di Tesoreria unica. ART 78 - RESPONSABILITA' DEL TESORIERE E VIGILANZA 1. Il Tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino non conformi alle disposizioni della legge e del presente regolamento. E' inoltre responsabile della riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio. Informa l'Ente di ogni irregolarità o impedimento riscontrati ed attiva ogni procedura utile per il buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento. 2. Il Tesoriere cura in particolare che le regolarizzazioni dei pagamenti e delle riscossioni avvenute senza l'emissione degli ordinativi, siano perfezionate nel termine massimo di 15 giorni e comunque entro il termine del mese in corso. 3. In relazione agli obblighi di versamento degli agenti contabili interni ed esterni il Tesoriere, sulla base delle istruzioni ricevute dal Settore Finanziario, deve curare il controllo della documentazione giustificativa che l'agente deve presentare a corredo del versamento e dei tempi stabiliti per il versamento stesso, informando l'Ente su ogni irregolarità riscontrata. 4. Il Tesoriere opera i prelievi delle somme giacenti sui conti correnti postali almeno due volte al mese, con cadenza quindicinale, richiedendo la regolarizzazione all'Ente nel caso di mancanza dell'ordinativo. 5. Il Settore Finanziario esercita la vigilanza sul servizio di Tesoreria ed effettua periodiche verifiche in ordine agli adempimenti di cui alla legge ed al presente regolamento. TITOLO IV LA RENDICONTAZIONE ART.79 - IL CONTO CONSUNTIVO 1. Il Conto Consuntivo è lo strumento di rendicontazione con cui sono dimostrati i risultati della gestione annuale e comprende il Conto del bilancio o Rendiconto finanziario, il Conto generale del patrimonio e il Conto economico. 2. Il Conto Consuntivo è l'atto attraverso il quale: a) il Tesoriere del Comune rende conto all'Amministrazione delle somme riscosse, dei pagamenti effettuati e della consistenza finale del fondo di cassa; b) la Giunta rende conto al Consiglio dei risultati della gestione, in rapporto alle previsioni effettuate nel bilancio, ai residui dei precedenti esercizi, ed alle variazioni patrimoniali. 3. Il Conto Consuntivo, complessivamente considerato, deve consentire agli organi consultivi, a quelli di controllo e d'indirizzo, ed agli organi di controllo esterni, di formulare valutazioni e giudizi sull'andamento della gestione finanziaria, economica e patrimoniale al termine dell'esercizio. 4. Il conto rappresenta pure fonte di cognizione ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento della finanza locale con quella dello Stato e delle Regioni ai sensi dell'art. 119 della Costituzione. A tale scopo viene inviato alla sezione Enti Locali della Corte dei Conti in base alla normativa vigente. ART. 80 - CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO 1. Il conto del Bilancio è predisposto utilizzando lo schema di modello previsto dalla legge e dalle disposizioni attuative della stessa. 2. Fanno parte del conto del bilancio: a) le somme riscosse, compreso il fondo iniziale di cassa, e pagate nell'esercizio sia in conto residui che in conto competenza (conto del Tesoriere); b) le somme rimaste da riscuotere e rimaste da pagare, sia in conto residui che in conto competenza. 3. Il Tesoriere, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, consegna al Settore Finanziario il conto della propria gestione di cassa munendolo della propria firma e corredandolo di tutti gli atti e documenti previsti dall'art. 67 del D.L.vo 77/1995. 4. Il Responsabile del Settore Finanziario provvede alla elaborazione della parte del conto relativo ai residui attivi e passivi di cui alla lett. b) del comma secondo. ART. 81 - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI A) RESIDUI ATTIVI 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. 2. Le entrate derivanti da mutui alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi se è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa DD.PP. o degli altri Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito. 3. Tutte le somme, iscritte tra le entrate di competenza del Bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. 4. Le variazioni intervenute nell'anno relativamente a crediti e debiti relativi ad anni precedenti per inusssitenza, prescrizione, riconosciuta inesigibilità o altra causa da motivare sono disposte dalla giunta Comunale prima dell'inserimento dei residui nel conto del bilancio ai sensi dell'art.70 del D.Lgs. n.77/1995. B) RESIDUI PASSIVI 5. Costituiscono residui passivi le spese impegnate, a norma del precedente articolo 30, lettera A), e non pagate entro il termine dell'esercizio. 6. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme che non sono qualificabili come impegni a norma di tale articolo. 7. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del Bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. ART. 82 - CONTO DEL PATRIMONIO 1. Il conto del patrimonio, compilato con l'osservanza delle norme contenute nel Titolo VI del presente regolamento, deve evidenziare per gli elementi attivi e passivi del patrimonio permanente: il valore iniziale desunto da conto generale del patrimonio dell'esercizio precedente; l'entità delle variazioni di valore, in più o in meno, intervenute nell'esercizio; il valore finale; la misura delle variazioni intervenute per effetto della gestione del Bilancio distinte da quelle prodotte da altre cause. 2. La somma algebrica delle variazioni positive e negative determina il valore di ogni categoria di beni e globalmente la consistenza finale del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. 3. E' stabilita la correlazione tra conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio in osservanza dei principi contabili e delle disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento. ART. 83 - CONTO ECONOMICO 1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente secondo i criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevanti nel conto del bilancio. 2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale. 3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo 4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi: a. i riscontri passivi ed i ratei attivi; b. le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; c. i costi capitalizzati, costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico dei diversi esercizi; d. le quote di ricavi pluriennali, pari agli accertamenti degli introiti vincolati; e. l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa. 5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l’utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico del Comune, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti ed i minori residui attivi. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo. 6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi: a. i costi di esercizio futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi; b. le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; c. le quote di costi già inserite nei risconti attivi di anni precedenti; d. le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati; e. l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa. 7. Al conto economico è accluso un "prospetto di conciliazione" che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio. 8. Le disposizioni del presente articolo saranno applicate a partire dall'esercizio finanziario 1997 in conformità ai tempi di graduazione stabiliti dall'art. 115 del D.L.vo 77/1995. 9. Il conto economico ed il prospetto di conciliazione sono redatti in conformità ai modelli ufficiali approvati con il regolamento previsto dall'art. 114 del D.L.vo 77/1995. 10. Nella redazione del conto economico il Comune osserverà, per quanto compatibili le norme contenute nel codice civile, i principi contabili fissati dall'ordine nazionale dei dottori commercialisti e, in quanto applicabili, le norme fiscali di settore. ART. 84 - I CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI 1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario o della cessazione della funzione, se precedente, rendono il conto della loro attività: il concessionario per la riscossione dei tributi in ordine ai tributi, le tasse e le altre entrate comunali gestite ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23.1.1988, n.43; il Tesoriere comunale; il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato; il Responsabile del Servizio Risorse patrimoniali; gli altri agenti contabili di cui agli art.23. 2. I conti degli agenti contabili, unitamente alla documentazione d'obbligo, sono allegati al rendiconto e con esso sottoposto all'organo consiliare. 3. Entro un mese da quando è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del consuntivo l'Ente deposita i conti degli agenti contabili presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti corredandoli della documentazione d'obbligo e degli eventuali documenti richiesti dalla Corte dei Conti. 4. Qualora l'organizzazione dell'Ente lo consenta, i conti e le informazioni relative agli allegati d'obbligo sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione. 5. Il Collegio dei Revisori provvede trimestralmente alla verifica della gestione degli agenti contabili. ART. 85 - FORMAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTO CONSUNTIVO 1. I risultati della gestione annuale sono dimostrati nel rendiconto che comprende: a. il conto del bilancio che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria autorizzativa contenuta nel Bilancio Annuale di Previsione rispetto alle previsioni; b. il conto economico che evidenzia i componenti positivi e negativi delle attività dell'Ente secondo i criteri di competenza economica; c. il conto del patrimonio che rileva i risultati della gestione patrimoniale riassumendo la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio e le variazioni intervenute nella consistenza iniziale. 2. Entro il 10 di Febbraio di ogni anno l'Organo Esecutivo approva il verbale di chiusura ai fini della determinazione del risultato provvisorio di gestione o di amministrazione dell'esercizio precedente e dell'invio al Tesoriere dell'elenco dei residui passivi di cui all'art. 58 del D.L.vo 77/1995. 3. I Responsabili dei servizi operativi e di supporto dell'Ente redigono e presentano all'Organo Esecutivo entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione finale di gestione riferita all'attività dell'anno finanziario precedente. La relazione assume il contenuto minimo di seguito indicato: riferimento ai programmi, ai progetti e agli obiettivi individuati ed approvati dagli organi di Governo; riferimento alle risorse di entrata e alle dotazioni degli interventi assegnate per la gestione acquisitiva e per l'impiego; riferimento alle attività e passività patrimoniali attribuite; riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d'investimento; valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e efficacia; valutazione dei risultati dell'esercizio in termini finanziari, economici e patrimoniali anche in relazione ai residui attivi e passivi del servizio di cui all'articolo successivo; valutazione economica dei costi, dei proventi e dei ricavi e delle variazioni patrimoniali derivanti dall'attività svolta; valutazione dell'attività svolta e delle risorse di ogni natura impiegate ed elaborazione di proposte per il futuro. Il Responsabile del Settore Finanziario, oltre a presentare la propria relazione finale di gestione, opera in termini strumentali e di supporto per tutti i servizi ai fini della predisposizione della relazione. Le relazioni finali di gestione sono utilizzate dalla Giunta Comunale per la predisposizione della relazione di cui all'art. 55, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le relazioni finali di gestione dei Responsabili dei servizi operativi e di supporto di cui ai commi precedenti contengono l'analisi della revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui attivi e passivi e l'indicazione dei crediti di dubbia esigibilità al fine di consentire la costituzione di apposito vincolo sull'avanzo di amministrazione. Il Responsabile del Settore Finanziario elabora i dati e le informazioni ricevute dai Responsabili dei servizi ai fini del riaccertamento dei residui di cui all'art. 70, comma 3°, del D.L.vo 77/1995. 4. Entro il 30 aprile la Giunta Comunale deve pervenire all'approvazione della proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione e dello schema di rendiconto sulla base della documentazione predisposta dal Settore Finanziario. 5. La proposta di deliberazione consiliare e lo schema di rendiconto sono sottoposti all'esame dell'organo di revisione, in modo da consentire la presentazione della relazione di cui all'art. 57, commi 5 e 6, della L. 142/1990 entro il 20 maggio. Lo schema di rendiconto di gestione corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge e la relativa proposta di approvazione sono posti a disposizione dell'organo consiliare per consentire l'inizio, entro il 10 giugno, della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto. Allo schema di rendiconto sono, inoltre, annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. ART. 86 - APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 1. Il Conto Consuntivo, con allegati l'elenco dei residui attivi e passivi riaccertati per anno di provenienza, la relazione della Giunta e quella del Collegio dei Revisori dei conti, è approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno, previo espresso pronunciamento in ordine ad eventuali rilievi ed osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori. 2. Qualora il Consiglio Comunale in sede di approvazione apporti modifiche al conto del Tesoriere o individui responsabilità a carico degli Amministratori ne viene data notizia agli stessi con invito a prendere cognizione dei rilievi e delle motivazioni entro 15 giorni, del conto approvato e di tutti gli altri documenti. 3. Il Tesoriere e gli Amministratori nella ipotesi di cui al comma secondo possono, negli otto giorni successivi, presentare per iscritto e senza spese le loro contro-deduzioni. ART. 87 - PUBBLICITA' DEL CONTO CONSUNTIVO 1. La deliberazione di approvazione del conto è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con avviso del deposito di esso e di tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono; nel termine di 8 giorni dall'ultimo deposito, il Tesoriere, gli Amministratori, gli altri agenti contabili nonché qualunque contribuente possono presentare, per iscritto e senza spesa, le loro deduzioni, osservazioni e reclami. 2. Trascorso il termine suddetto, il conto ed i suoi allegati, nonché le deduzioni, osservazioni e reclami eventualmente presentati, o, in mancanza di essi, esplicita dichiarazione negativa del Segretario Generale, sono trasmessi all'organo regionale di controllo. 3. Il rendiconto dell'esercizio, una volta divenuto esecutivo, resta depositato per 30 giorni a disposizione dei cittadini che vogliano esaminarlo presso il Servizio Relazioni con il Pubblico. Del deposito si dà informazione a mezzo avviso affisso all'albo pretorio. ART. 88 - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il risultato finale della gestione finanziaria, accertato con l'approvazione del Rendiconto, esprime il saldo contabile di amministrazione che è rappresentato dal valore differenziale della somma algebrica delle componenti riepilogative dell'intera attività gestionale (fondo di cassa, più residui attivi, meno residui passivi) e che costituisce l'avanzo o il disavanzo al 31 dicembre dell'ultimo esercizio chiuso, rimanendo in esso assorbiti i risultati di gestione di tutti gli esercizi pregressi. 2. L'eventuale disavanzo di amministrazione deve essere applicato al Bilancio Annuale di Previsione nei modi e nei termini di cui al decreto legislativo n.77/1995, fermo restando l'obbligo di destinazione delle quote di ammortamento accantonate, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento. A tal fine, il disavanzo è applicato per l'importo pari alla somma del saldo contabile di amministrazione, aumentato dell'importo corrispondente alle suddette quote di ammortamento. 3. Qualora l'ultimo rendiconto deliberato si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio e non siano stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 34 è consentito assumere impegni esclusivamente per l'assolvimento di pubbliche funzioni e servizi dell'Ente espressamente previsti per legge nonché pagare spese a fronte di impegni già asssunti nei precedenti esercizi ovvero derivanti da obblighi di legge o dovuti in base a contratti o sentenze passate in giudicato. 4. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento. I fondi vincolati si riferiscono alle economie derivanti da entrate patrimoniali, da leggi speciali, dai fondi ammortamento, dai trasferimenti statali o regionali a destinazione specifica i cui stanziamenti non siano stati conservati nel conto dei residui. 5. L’avanzo d’amministrazione può essere utilizzato: a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l’avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passivva del bilancio un importo pari alla differenza; b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’art.37 del D.Lgs. n.77/1995; c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli squilibri di bilancio di cui all’art.36 del d.Lgs. n.7771995 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari e per il finanziamento delle spese correnti in sede id assestamento; d) per il finanziamento di spese d’investimento; 6. Nel corso dell’eserciizo al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l’avanzo di amministrazione presunto derivante dall’esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma. Per tali fondi l’attivazione delle spese può avvenire solo dopo l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell’avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l’ultimo consuntivo approvato, i quuali possono essere immediatamente attivati. 7. Per le spese in conto capitale può essere applicata una quota dell’avanzo d’amministrazione al bilancio di previsione sin dal momento della sua approvazione. In tal caso l’attivazione di tali spese potrà avvenire solo secondo le modalità indicate nel precedente comma. TITOLO V IL CONTROLLO FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVO INTERNO ART. 89 CONTROLLO DI GESTIONE 1. Il controllo di gestione si configura come controllo funzionale ed organizzativo dell'intera attività dell'Ente ed è rivolto all'ottimizzazione ed al coordinamento dell'azione amministrativa in termini di efficacia, efficienza e trasparenza. 2. Il Controllo di gestione è finalizzato ad orientare l'attività, rilevandone le eventuali disfunzioni e supportando i Responsabili dei programmi e progetti di gestione nella realizzazione dei necessari interventi organizzativi di ottimizzazione, per garantire l'ottenimento dei seguenti principali risultati: la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata; il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza, dell'efficacia e della trasparenza; l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. 3. Il controllo di gestione costituisce strumento: di partecipazione dell'apparato burocratico all'individuazione ed al perseguimento degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi dell'Amministrazione; di coordinamento delle attività e di monitoraggio dei programmi e progetti di gestione. 4. Il controllo di gestione è volto a verificare: la coerenza dell'attività effettivamente posta in essere rispetto ai programmi ed ai progetti previsti nel P.E.G.; l'adeguatezza dell'azione amministrativa rispetto alle risorse umane, finanziarie, strumentali e tecnologiche disponibili; l'efficacia e l'efficienza delle modalità di attuazione prescelte rispetto alle possibili alternative. ART. 90 - STRUTTURA OPERATIVA DEL CONTROLLO DI GESTIONE 1. La struttura di supporto alla quale l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ente assegnano la funzione di controllo di gestione è il Servizio Organizzazione e controllo di gestione. 2. L'attività del Servizio Organizzazione e controllo di gestione è finalizzata a: fornire all'amministrazione uno strumento di monitoraggio costante dell'attività dell'Ente e della sua coerenza rispetto agli obiettivi strategici individuati negli strumenti di pianificazione e rispetto ai programmi e progetti di gestione individuati nel P.E.G.; fornire all'Amministrazione informazioni e dati strutturati dell'attività svolta nonché proiezioni a breve e medio termine sulla cui base sia possibile individuare le priorità d'intervento, le necessità di variazioni operative ed organizzative, gli obiettivi di medio e lungo termine; fornire ai Responsabili individuati dal P.E.G. uno strumento costantemente aggiornato di reporting sull'attività svolta, su quella da svolgere, sulle eventuali disfunzioni organizzative e sulle necessarie variazioni di dotazione sia umana che finanziaria, strumentale e tecnologica; fornire ai Responsabili individuati dal P.E.G. un supporto organizzativo finalizzato alla progettazione e realizzazione degli interventi di ottimizzazione e miglioramento qualiquantitativo dell'attività e della gestione dei risultati. ART. 91 - FASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE 1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi: supporto tecnico ed operativo all'Amministrazione nell'individuazione degli obiettivi operativi, dei programmi e progetti di gestione e nella predisposizione del P.E.G.; definizione, con il Settore Finanziario, di indici e parametri organizzativi, qualitativi, finanziari ed economici relativi ai programmi e progetti previsti nel P.E.G. ed ai centri di costo; acquisizione dei dati, predisposti dal Settore Finanziario, relativi ai costi ed ai proventi e rilevazione dei dati di produzione e dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli progetti e programmi di gestione ed ai singoli centri di costo; valutazione dei dati predetti in rapporto al P.E.G. al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di gestione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa; elaborazione di relazioni periodiche, secondo le scadenze previste dal P.E.G., e consuntive (reports) riferite all'attività complessiva dell'Ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi o progetti con particolare attenzione alle disfunzioni o anomalie operative ed individuazione degli eventuali azioni correttive da porre in essere; comunicazione delle relazioni all'Amministrazione ed ai Dirigenti interessati. TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI ART. 92 1. In fase di prima applicazione dell'art. 116 del D.L.vo 77/1995 i beni mobili non registrati acquisiti da oltre un quinquennio sono considerati interamente ammortizzati. Il quinquennio decorre dal giorno della registrazione di carico nell'inventario dell'ente o, in mancanza, dalla data della documentazione di acquisto. 2. Il fondo dei residui perenti agli effetti amministrativi, derivante dagli esercizi precedenti all'entrata in vigore del D.Lgs 77/95, è sottoposto all'operazione di riaccertamento entro il 30 Aprile 1996 e rimane accantonato nell'avanzo di amministrazione vincolato sino alla legale estinzione dei debiti. Su richiesta dei creditori è stanziata in Bilancio la quota necessaria per provvedere al pagamento con applicazione dell'avanzo vincolato. 3. Gli Enti, organismi ed istituzioni dipendenti dall'Ente, oltre a quelli terzi a cui l'Ente ha dato in uso o comodato beni mobili e/o immobili, devono osservare, per quanto applicabili, le norme del presente regolamento. 4. E' abrogato il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 205/187 del 15.11.1993 nonché ogni altra norma regolamentare in contrasto con il presente regolamento. 5. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso. Dell'entrata in vigore del presente regolamento è data notizia mediante affissione per giorni 15 di deposito all'Albo Pretorio.