3. Gli impianti di alimentazione, le linee di distribuzione e gli impianti luminosi devono essere realizzati nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia. 4. Gli attacchi da effettuare eventualmente su edifici di proprietà comunale dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale. AREA: POLITICHE DEL TERRITORIO Direzione: Edilizia Privata e Attività Economiche 5. In mancanza di preventiva autorizzazione dei competenti uffici è vietato applicare i sostegni delle luminarie o delle linee di alimentazione o comunque qualsiasi parte degli impianti concessi, alle sospensioni, ai ganci, alle mensole ed ai sostegni della pubblica illuminazione, nonché a tutte le Concessione P.G. alberature comunali di viali e giardini. 6. E’ fatto divieto di occultare , la segnaletica verticale, nonché gli impianti semaforici esistenti; 7. Gli impianti devono essere posti ad altezza superiore di m. 3.00 da eventuali impianti semaforici, segnali stradali e, in ogni caso, devono avere l’estremità inferiore degli stessi ad un’altezza minima di m. 4.50 dal piano stradale e di m. 3.50 dal piano marciapiedi. 8. Ogni responsabilità di qualsiasi tipo, anche nei confronti del Comune, per danni a cose, a persone o alla proprietà comunale che dovessero eventualmente verificarsi, farà carico esclusivamente al soggetto autorizzato, restandone l’Amministrazione comunale completamente esonerata. 9. Gli impianti realizzati in difformità a quanto prescritto dalle presenti norme, dovranno essere rimossi, su richiesta della Polizia Locale, a cura e spese del soggetto autorizzato. Nel caso che lo stesso non provveda, l’Amministrazione Comunale provvederà direttamente o tramite impresa appaltatrice, addebitando ogni onere al soggetto autorizzato. IL DIRIGENTE VISTA la domanda presentata in data 28/11/2014 con protocollo n. E0235999 da VEGINI MAURIZIO (ARKETIPOS 03740230168), residente/con sede a BERGAMO in VIA BOLOGNA 1 - tendente ad ottenere concessione all’occupazione di suolo pubblico in PIAZZA MASCHERONI LORENZO - per POSA ADDOBBI LUMINOSI IN PIAZZA MASCHERONI, come da n. uno elaborato allegato alla domanda stessa. VISTO l’art. 31 della L. n. 1150/42 modificata ed integrata con la L. n. 765/67; VISTE le Leggi n. 10/77; n. 457/78; n. 47/85; VISTO l’art. 107 della D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; VISTO il vigente regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa, VISTE le vigenti disposizioni in tema di sicurezza degli impianti; VISTA la correttezza e completezza della documentazione presentata dal responsabile del procedimento, CONCEDE - l’occupazione del suolo pubblico per in PIAZZA MASCHERONI LORENZO - individuato nell’elaborato allegato come parte integrante del presente provvedimento per il periodo dal 10/12/2014 al 31/01/2015 per i lavori di POSA ADDOBBI LUMINOSI, che dovranno essere realizzati e mantenuti nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in termini di sicurezza, - l’accensione degli impianti potrà’ avvenire nel periodo dal 10/12/2014 al 06/01/2015. IL RICHIEDENTE DICHIARA DI AVER RITIRATO - gli impianti e i relativi cavi di sostegno dovranno essere rimossi entro il 31/01/2013 LA CONCESSIONE IN DATA……………………… Al termine, lo spazio pubblico dovrà essere restituito all’uso pubblico perfettamente sgombro da ogni FIRMA………………………………………………… materiale, pulito e nelle identiche condizioni precedenti l’occupazione, a cura e spese del richiedente. PRESCRIZIONI PARTICOLARI La posa degli impianti, qualora fosse necessario intervenire con autoscala o mezzi similari, potrà avvenire esclusivamente dalle ore 19.00 in poi, con posizionamento di idonea segnaletica di preavviso; non potrà in alcun modo essere creato intralcio alla circolazione stradale nelle ore di massima concentrazione del traffico, in particolare dalle ore 8.30 sino alle ore 19.00 e dovranno essere intrapresi gli opportuni contatti con il Corpo di Polizia Locale per le relative ordinanze viabilistiche e prescrizioni del caso; durante l’esecuzione dei lavori, sia in fase di installazione che in fase di smontaggio, dovranno essere rispettate le prescrizioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione; la ditta esecutrice, durante le fasi di esecuzione, dovrà provvedere con proprio personale, dotato di segnaletica e di paletta da moviere, alla regolare circolazione sia veicolare che pedonale; durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta idonea segnaletica di preavviso, conformemente al Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione; L’impianto, come espressamente richiesto dalla Legge 186/68, deve essere realizzato secondo la regola dell’arte (che per facilità di lettura vengo in parte riportate): Definizioni: Luminarie: insieme di catene luminose a carattere temporaneo ubicate all’aperto, su strade, piazze, sia in luoghi pubblici che privati. Impianto elettrico d’alimentazione: insieme di componenti elettricamente associati e coordinate per il corretto funzionamento delle luminarie. Catene luminose: apparecchi di illuminazione elettrici a carattere decorativo collegate in serie o in parallelo, adatte ad uso interno o esterno, con tensione d’alimentazione non superiore a 230 V. Criteri realizzativi generali impianto elettrico d’alimentazione: L’impianto elettrico di alimentazione va realizzato a Regola d’Arte secondo la Legge 186 del 01/03/68. Quando è installato completamente all’esterno, non è soggetto al D.M. 22/01/2008, n.37 e quindi al rilascio della Dichiarazione di Conformità da parte dell’installatore. I relativi componenti devono rispondere alla Direttiva di Bassa Tensione (Marcatura CE), per quanto applicabile. I componenti quali quadri elettrici di distribuzione, cassette di derivazione, prese a spina, ecc… devono possedere caratteristiche adatte all’ambiente di installazione sia dal punto di vista del grado di protezione IP che della protezione meccanica. Le condutture d’alimentazione vanno eseguite con cavi idonei per posa esterna. In ragione della provvisorietà dell’opera, delle condizioni di posa e dei probabili cicli d’installazione ripetuti si impone l’uso di cavi che assicurino resistenza all’abrasione e all’acqua. I cavi, unipolari o multipolari, vanno fissati alle pareti con graffette o uniti a funi portanti o in ogni caso ancorati in maniera sicura a sostegni in grado di reggerli. I dispositivi elettrici di protezione delle linee devono possedere caratteristiche tali da renderli adeguati all’impiego previsto. Criteri realizzativi generali catene luminose per esterno: Le catene luminose, come materiale elettrico, sono soggette alla Direttiva di Bassa Tensione (Marcatura CE). I requisiti costruttivi relativi sono stabiliti dalle Norme CEI EN 60598-1 (classificazione CEI 34-21) e CEI EN 60598-2-20 (classificazione CEI 34-37). Di seguito si riportano, a titolo indicativo, i principali di tali requisiti: Le catene luminose devono riportare le indicazioni previste per gli apparecchi di illuminazione e inoltre sul portalampada o sul cavo o su un’etichetta applicata al cavo vanno apposte le seguenti indicazioni: marchio di origine (del costruttore o suo rappresentante nella CEE o del venditore responsabile); segno grafico per la classe II o III; grado di protezione IP per le catene da usare all’esterno; tensione nominale per le catene luminose di classe III; Le catene luminose devono almeno essere protette contro la pioggia e gli spruzzi , ma è consigliabile che siano protette contro i getti d’acqua, quindi con grado di protezione IPX4 o superiore. Le catene luminose con lampade alimentate in serie devono portare indicazioni atte ad evitare l’errata sostituzione delle lampade con altre non adatte. I cavi delle catene luminose, non di classe III, devono essere in gomma con caratteristiche almeno pari al cavo H05RN-F e devono essere lunghi almeno 1,5 m dalla spina alla prima lampada. Con i cavi, di cui sopra, lunghi più di 3 m, il tipo di cavo deve essere almeno H07RNF; ciò si applica anche ai cavi che alimentano più catene formanti un elemento decorativo. Le catene luminose devono essere idonee alla connessione in cassette di derivazione o vanno dotate di prese a spina protette contro gli spruzzi (IPX4). La sezione dei conduttori delle catene luminose con lampade in parallelo deve essere di almeno 1,5 mm2. Sezioni inferiori sono ammesse per gli altri tipi di catene luminose.Sono accettabili catene luminose non smontabili, con lampade in parallelo, con cavo piatto e portalampade con contatti a punta o a lama che penetrano nell’isolante assicurando il contatto con i conduttori. Modo di posa delle luminarie: Le catene luminose vanno fissate ad una fune in nylon o metallica (preferibilmente isolata), o a sostegni in grado di reggerne il peso senza apprezzabili deformazioni. La fune o in ogni modo il sostegno deve reggere con sufficiente margine di sicurezza la catena luminosa. La fune o il sostegno deve ancorarsi a supporti, ai lati delle strade o sulle facciate dei fabbricati, tali da garantire una resistenza meccanica adeguata. I pali di sostegno di linee elettriche aeree non vanno usati per sorreggere le luminarie, salvo che la linea sia in cavo aereo e si abbia il consenso del Distributore. Lo stesso è valido anche per i pali della pubblica illuminazione, salvo che si abbia il permesso del relativo Gestore. Le catene luminose alimentate a 230V non vanno installate a portata di mano di persone poste al suolo o nelle zone praticabili d’edifici come porte, finestre, balconi (riferirsi, per analogia, ai limiti d’accessibilità della norma CEI 64-8/2 art.23.11). Le catene luminose alimentate in Bassissima Tensione di Sicurezza (SELV) o di Classe III si possono installare anche a portata di mano. L’altezza dei cavi nell’attraversamento di strade dovrebbe essere di almeno 6 m, mentre quella degli elementi luminosi almeno 5,10 m ( in analogia con quanto previsto per l’illuminazione pubblica) . Altezze inferiori sono consentite previa autorizzazione del proprietario o gestore dell’area pubblica. Distanze delle luminarie dalle linee elettriche aeree esterne: Le distanze dei sostegni e dei relativi apparecchi di illuminazione dai conduttori di linee elettriche aeree (conduttori supposti sia con catenaria verticale sia con catenaria inclinata di 30° sulla verticale, nelle condizioni indicate nella Norma CEI 11-4 in 2.2.4 - ipotesi 3) non devono essere inferiori a: . 1,00 mt dai conduttori di linee di classe 0 e I Il distanziamento minimo sopra indicato può essere ridotto a 0,5 m quando si tratti dilinee con conduttori in cavo aereo ed in ogni caso nell'abitato. . (3 mt + 0,015 U) mt dai conduttori di linee di classe II e III, dove U è la tensione nominale della linea aerea espressa in kV. Il distanziamento può essere ridotto a (1 + 0,015 U) m per le linee in cavo aereo e, quando ci sia l'accordo fra i proprietari interessati, anche per le linee con conduttori nudi. NOTA: I distanziamenti sopra indicati si riferiscono unicamente alle interferenze con altre linee elettriche. I lavori non elettrici in prossimità di parti attive devono essere eseguiti nel rispetto della tabella 1 dell’allegato IX del D.Lgs n. 81/2008 e del D.Lgs 03/08/2009. I lavori elettrici devono essere eseguiti in ottemperanza alla Norma CEI 11.27 (III edizione). Il Concessionario e la Direzione Lavori, dovranno ottemperare alle prescrizioni riportate in calce alla presente concessione. Esaminando il presente provvedimento si esprime, ai sensi dell’art. 28, comma 1. lettera g) dello Statuto Comunale, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità dello stesso. Bergamo 10/12/2014 IL DIRIGENTE Arch. Nicola Cimmino PRESCRIZIONI GENERALI 1. La posa degli impianti sarà eseguita a cura, spese e responsabilità del richiedente, sollevando l’amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale. 2. La posa degli impianti in prossimità dei conduttori delle linee aree della pubblica illuminazione dovrà avvenire con le distanze previste dall’allegato IX del D. Lgs. 81/2008;