Prot. n. (PSS/00/40205) _____________________________________________________________ GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti: - il D.Lgs. 229/99 recante “Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale “che, in attuazione dei principi enunciati nella legge 419/98 volti a potenziare il ruolo degli enti locali, provvede a ridisegnare un nuovo modello di relazioni tra regione, enti locali ed aziende sanitarie fondato su una effettiva partecipazione e collaborazione tra ciascun livello di governo; - la L.R. 19/94, così come modificata dalla L.R. 3/99 e da ultimo dalla L.R. 11/00, ed in particolare l’art. 11 laddove istituisce la Conferenza sanitaria territoriale quale organismo di raccordo e coordinamento, delineandone composizione e funzioni; Atteso che il medesimo art. 11 della L.R. soprarichiamata, al comma 3 demanda ad apposita direttiva della Giunta regionale la disciplina delle modalità di funzionamento delle Conferenze sanitarie territoriali e dei loro esecutivi, con particolare riferimento alle regole decisionali ed ai rapporti con i Comitati di distretto e con le aziende sanitarie; Considerato che, allo scopo di assicurare un minimum di regole condivise finalizzate a garantire ad un tempo rappresentatività e massima funzionalità ed operatività alle Conferenze sanitarie territoriali, alla elaborazione della presente direttiva in oggetto hanno partecipato tutti i soggetti interessati; Acquisito il parere favorevole – con osservazioni della Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 2.10.2000; Ritenuto di procedere, in attuazione di quanto previsto all’art. 11 citato, ed accolte le osservazioni emerse in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, alla approvazione della presente direttiva, quale strumento volto ad assicurare 1 omogeneità di funzionamento territorio regionale; ad organismi che operano nel Dato atto, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992 n. 41 e dal punto 3.1 della delibera n. 2541/95: - del parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Pianificazine Risorse e Procedure, Dott.ssa Laura Testi, in merito alla regolarità tecnica della presente delibera; - del parere favorevole espresso dal Direttore Generale Sanità, Dott. Franco Rossi, in merito alla legittimità della presente delibera; Su proposta dell’Assessore alla Sanità A voti unanimi e palesi d e l i b e r a 1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione l’allegata direttiva, 2) di pubblicare il presente Regione Emilia-Romagna. - atto - - - - 2 sul Bollettino della Proposta di direttiva concernente il funzionamento delle Conferenze Sanitarie Territoriali 1. Premessa La valorizzazione ed il potenziamento del ruolo degli enti locali nel governo della sanità si realizza attraverso la loro partecipazione a tutti i regionale livelli della sia, soprattutto, e programmazione, sia locale; tale partecipazione deve essere garantita secondo forme e modalità disciplinate dalla Regione. La L.R. recenti 19/94, così interventi come modificata dai regionali di normativi attuazione sia del D.lgs 112/98 di riforma del sistema regionale e locale sia del D.lgs 229/99 di riforma del ridisegnare sistema un nuovo sanitario, modello di provvede relazioni a tra regione enti locali ed aziende sanitarie basato sul pieno governo coinvolgimento al effettiva attore ciascun decisionale livello e su cooperazione/collaborazione del attraverso processo di sistema. Tale l’introduzione collaborazione, ad una modello di di stabili una tra mira, ogni anche sedi razionalizzazione di di dei rapporti tra i livelli di governo che consenta di adottare politiche pubbliche coordinate negli obiettivi, nei mezzi, nei tempi. In questa ottica, l’art. 11 della L.R. 19/94 e successive modificazioni 3 istituisce la Conferenza sanitaria rappresenta enti dunque territoriali esprimere le territoriale: l’innesto del e loro della esigenze tale organo sistema degli capacità delle di collettività rappresentate nel governo del sistema sanitario o più specificamente l’innesto nella e valutazione verifica del grado di coerenza della politica dei servizi alla politica di salute. D’altro canto lo stesso Piano sanitario regionale riconosce un ruolo di primo piano agli enti locali chiamati fondamentale in a termini dare di un contributo definizione della politica di salute e conseguentemente in termini di impegno degli e responsabilità obiettivi di salute, nel raggiungimento selezionati come prioritari per la popolazione del territorio di riferimento. La Conferenza sanitaria territoriale, infatti , è la sede di coordinamento, costruzione di uno dei processi guida e chiave di pianificazione multisettoriale e interdisciplinare a livello locale, vale a dire il Piano per la salute: avvalendosi del contributo tecnico delle aziende sanitarie, coordina l’apporto di tutti i settori e soggetti interessati, interni ed esterni al sistema sanitario; verifica la compatibilità con la programmazione regionale e garantisce la copertura degli eventuali maggiori oneri in caso di decisioni che comportino livelli aggiuntivi rispetto a quelli garantiti dalla programmazione medesima. Il Piano per la salute costituisce, dunque, lo strumento di scelta e definizione dei 4 bisogni di fornendo salute un della popolazione fondamentale individuazione delle locale, contributo risposte di alla assistenza sanitaria e di mezzi in termini di organizzazione dei servizi. Il Piano annuale di attività, infatti, dovrà comprendere sia le azioni previste dalla normale programmazione aziendale che quelle coerenti e necessarie alla attuazione degli impegni assunti nei Piani per la salute. Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 della L.R. 19/94 e regionale successive modificazioni, disciplina gli aspetti la Giunta strettamente operativi della Conferenza sanitaria territoriale, individuando altresì le funzioni di quanto dell’esecutivo della medesima. In attuazione previsto dal legislatore, la presente direttiva stabilisce le modalità di funzionamento delle Conferenze sanitarie territoriali, operando nel contempo una ricognizione delle funzioni assegnate a tali organi dalla legge medesima, specificate nel Piano sanitario regionale ed ulteriormente definite nei successivi atti amministrativi attuativi di quest’ultimo. Disciplinare funzionamento, infatti, regole modalità di decisionali, ed organizzazione di un organo concepito quale sede di rappresentanza degli enti territoriali nella quale avviene, con l’apporto di tutti i soggetti coinvolti regionali, ed la in coerenza con specificazione 5 gli indirizzi locale degli obiettivi di salute e la partecipazione alla definizione degli indirizzi, alla verifica ed alla vigilanza delle attività delle aziende sanitarie, richiede una rappresentazione - per quanto possibile sistematica ed organica - delle funzioni attribuite. In altri termini, regolamentazione operata in Conferenza degli funzione se aspetti del sanitaria è vero sopra ruolo che citati assegnato territoriale la e va alla che tale ruolo nasce dai poteri che le sono riconosciuti, è anche vero che questi ultimi sono molteplici e complessi. Dall’esame dell’articolo 11 comma 2 della L.R. 19/94 e successive modificazioni emergono, infatti, compiti di indirizzo (lett. a ed in parte b); di proposta (in parte b; e); di vigilanza (lettere d e g ) e consultive (lettere c e d ), cui si propri aggiungono, poteri di in determinati amministrazione casi veri attiva, e come accade per l’approvazione del PAL. Ora, nel determinare il regime di queste funzioni, è necessario considerare che per alcune di queste è preponderante rappresentatività mentre per condizioni (concorso altre di è il alla profilo programmazione) indispensabile operatività della garantire (vigilanza, amministrazione attiva), e dunque tempestività e certezza del loro esercizio. Sulla base di tali considerazioni, si ritiene di affidare alla Conferenza sanitaria territoriale 6 ( intesa come l’adozione plenum degli dei atti di propri componenti), maggiore significato istituzionale (es. approvazione PAL, PPS) mentre le altre determinazioni possono essere assolte dallo stesso organo con quorum meno impegnativi o essere adottate dall’esecutivo. Resta fermo il fatto che il compimento degli atti incidenti sulla amministrazione attiva deve essere in ogni caso garantito attraverso l’iniziativa e l’impulso dello stesso esecutivo della Conferenza sanitaria territoriale ed anche, in seconda istanza, dalla regione, che potrà essa stessa svolgere supporto per provvedere un compito l’assunzione in via di di sollecitazione tali sostitutiva, atti se si fino e a rivelano infruttuose tutte le iniziative assunte. Va infine chiarito che disciplina (convocazioni, adunanze, processo intervento, tutta ordini verbale, deposito e la restante del giorno, modalità consultazione di atti, discussione, partecipazione e attività conoscitive ecc..) va riservata a determinazioni degli organi interessati nel rispetto delle indicazioni del presente atto. Da direttiva ultimo, non si precisa concerne la che la presente Conferenza Sanitaria Regione Area Metropolitana di Bologna, istituita e disciplinata dall’art. 18 della L.R. 19/94 così come modificata dalla L.R.3 /99. 7 2. Funzioni L’esame legislatore delle regionale territoriale costruito funzioni alla suggerisce assegnate Conferenza l’idea di dal sanitaria un organo sia come sede di consultazione/impulso degli enti locali sia come sede di partecipazione dei medesimi ai processi decisionali (della programmazione e della valutazione dei risultati) delle aziende sanitarie locali: due modi diversi di realizzare il principio di “collaborazione” fra livelli di governo. La lettura integrata dell’art.11 comma 2 della L.R..19/94 e successive modificazioni e del Piano sanitario regionale evidenzia, infatti, come spettino alla Conferenza funzioni (esercitate, sanitaria territoriale peraltro, anche per il tramite dell’esecutivo secondo quanto previsto al successivo punto 3.3): - consultive: esprime un parere - obbligatorio sul Piano programmatico delle aziende sanitarie, sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio di esercizio, sugli accordi tra aziende sanitarie e Università, attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e Università ( lett. c; d; f art. 11 L.R..cit.) e sul piano delle azioni. La Conferenza sanitaria territoriale nelle materie sopraelencate esprime parere entro 30 giorni dalla richiesta, 8 decorsi i quali la Regione ne prescinde; ciò vale anche nel caso dell’operato del del parere direttore sulla valutazione generale, che va ad inserirsi nel procedimento (regionale) di conferma del direttore generale con riguardo ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi della programmazione sanitaria (art.3 bis comma 6 D.lgs 502/92 e successive modificazioni). Il coinvolgimento nella valutazione dell’operato dei direttori generali è, peraltro, strettamente al coinvolgimento nella verifica (rispetto al programmazione dei della Conferenza risultati parametro regionale) collegato dell’azienda individuato e più in dalla particolare nella valutazione della funzionalità dei servizi e della loro razionale distribuzione sul territorio. Tale funzione evidenziato, si realizza, attraverso come la di seguito formulazione di osservazioni e proposte. - propulsive promuove e (di impulso/controllo/proposta): coordina, sulla base di appositi indirizzi regionali anche in attuazione dell’art. 3-septies del modificazioni intese D.Lgs. e 502/92 integrazioni, e successive la stipula di tra comuni e aziende sanitarie per la integrazione socio sanitaria (lett. e ), formula proposte nelle ipotesi di verifica periodica delle attività lett.b ), delle aziende richiede sanitarie alla regione (parte la della revoca del direttore generale o la non conferma nel caso di 9 manifesta inattuazione del PAL (art.3 bis comma 7 D.lgs 502/92 e successive modificazioni); - di amministrazione attiva: adotta, su proposta e di concerto con i direttori generali, i provvedimenti di individuazione dei distretti o di modificazione della loro delimitazione territoriale (art. 9 comma 3 legge cit.); designa un componente del collegio sindacale dell’azienda (art. 3 ter comma 3 modificazioni) date dal ; sanitaria riferimento del D.lgs 502/92 e successive. approva, Piano di secondo sanitario le indicazioni regionale, il Piano attuativo locale elaborato dalle aziende sanitarie; elabora, sanitaria, con il i piani supporto per la tecnico salute, dell’azienda specificazione locale degli obiettivi di salute. I piani per la salute rappresentano la formalizzazione della funzione di indirizzo e di programmazione generale riconosciuta alla Conferenza sanitaria territoriale, funzione che si esprime anche nella elaborazione di indirizzi in materia di integrazione sociosanitaria nel rispetto di quanto definito dalla Regione. Da ultimo, si precisa che la Legge regionale di riforma dell’assistenza, di prossima approvazione, potrà individuare ulteriori funzioni delle Conferenze sanitarie territoriali. 3. Funzionamento e organizzazione All’atto dell’insediamento la Conferenza sanitaria territoriale elegge il Presidente e il 10 Vicepresidente. territoriale La si Conferenza riunisce Presidente e comunque su sanitaria convocazione del almeno due volte l’anno. Il Presidente è tenuto altresì a convocare la Conferenza ogniqualvolta ne facciano richiesta un numero di Sindaci che rappresenti almeno un quarto dei Comuni compresi nell’ambito territoriale di riferimento. Sono fatti salvi gli atti compiuti dalle Conferenze sanitarie che risultano già insediate alla data di adozione della presente direttiva . La Conferenza disciplina con sanitaria proprio atto territoriale le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute. 3.1 regole di funzionamento (quorum funzionale) Particolare rilievo assumono le regole relative alla validità delle sedute. Al riguardo le sedute sono valide quando sono presenti i Sindaci dei Comuni o loro delegati individuati nell’ambito delle rappresentano il rispettive 50% + 1 dei giunte, voti che attribuiti complessivamente ai componenti della Conferenza come determinati nel punto 3.2. Ogni modalità Conferenza del disciplina rispettivo le ulteriori funzionamento con apposito atto interno. 3.2. regole decisionali (quorum strutturale). 11 Allo scopo di assicurare, non solo la funzionalità dell’organo, ma anche e soprattutto una equilibrata tutti gli presenza enti e rappresentati, opportuno indicare puntuali al cui partecipazione rispetto ogni si di ritiene regole di decisione Conferenza sanitaria territoriale è tenuta. L’esigenza di formalizzare tali regole Conferenza nasce è dalla considerazione organo deliberante che la (anche l’espressione di pareri è una attività formale che presuppone un processo deliberativo e regole decisionali) nell’ambito del quale è necessario garantire il contemperamento del criterio della rappresentatività con la necessità di assicurare la massima funzionalità all’organo. La soluzione di “pesare” soddisfa il voto in ragione della popolazione la garantendo forte una esigenza di tendenziale bilanciamento, equità nelle condizioni di partecipazione decisionale. Per tali ragioni ad ogni Comune è attribuito un voto ed ulteriori voti in ragione di 1 ogni 10.000 abitanti (quali risultano al 31/12/ 99) o fraz. di 10.000 superiore a 5.000, mentre alla Provincia deve essere attribuito un voto più un numero di voti non inferiore a un decimo di quelli complessivamente attribuiti ai Comuni e comunque non superiore a quello attribuito al Comune capoluogo. Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza dei voti favorevoli espressi dai presenti in base ai voti di cui sono detentori. 12 La optare Conferenza per sanitaria l’attribuzione territoriale di un voto può ad ogni singolo Comune quale regola decisionale, ma tale decisione deve essere assunta con la maggioranza assoluta dei voti attribuiti complessivamente ai Comuni facenti parte della conferenza medesima secondo il pesato”. criterio Può qualificate decisioni sopradescritto optare, per inoltre, “voto per maggioranze di determinate individuazione distretti, l’assunzione (PAL, del valutazione direttori generali), prevedendo, ad esempio, che per l’adozione di tali decisioni sia necessaria la maggioranza rappresentata dalla assoluta maggioranza dei voti assoluta dei Sindaci o almeno il 40% dei Sindaci. 3.3 organizzazione 1. L’art. 11 comma 3 della L.R. 19/94 e successive modificazioni stabilisce che le funzioni che la Conferenza sanitaria territoriale svolge tramite una rappresentanza - denominata esecutivo -, sono stabilite composto dal dal presente Presidente atto. della L’esecutivo Provincia, o è suo delegato facente parte della giunta provinciale, e da non più di 5 membri individuati dalla conferenza al proprio interno. Entro il numero massimo fissato dalla legge, l’assemblea della Conferenza dei componenti dell’articolazione determina il numero dell’esecutivo distrettuale, 13 tenendo in conto modo da assicurare Sindaco la del individuato Sindaci Comune partecipazione Comune capoluogo, nell’ambito dei Comuni facente allo o della stesso suo parte del delegato Giunta, capo-distretto del o e di distretto, o dei altro loro delegati individuati nell’ambito delle rispettive Giunte. Fino alla rideterminazione degli ambiti territoriali dei distretti effettuata, ai sensi dell’art.9 della modificazioni, L.R. dalla territoriale, alle 19/94 e successive Conferenza sanitaria riunioni dell’esecutivo partecipa comunque, oltre al Sindaco del Comune capoluogo, almeno un Sindaco per distretto. Spettano all’esecutivo, oltre alle funzioni istruttorie o di proposta rispetto alle deliberazioni rimesse all’assemblea, le seguenti funzioni, nell’ambito degli indirizzi elaborati, particolarmente in ordine alla lett. b, dall’ assemblea: - di indirizzo e verifica periodica dell’attività delle aziende territoriale di sanitarie presenti riferimento, nell’ambito anche formulando proprie valutazione e proposte e trasmettendole alla regione ( lett. b comma 3 art. 11 L.R. 19 /94 e successive modificazioni); - esprime parere obbligatorio sul piano programmatico, di cui all’art. 5 della L.R. 50/94 e sui relativi aggiornamenti annuali (lett. c); - esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio economico 14 preventivo e sul bilancio di esercizio, trasmettendo alla regione eventuali osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla giunta regionale a norma del comma 8 dell’art. 4 della L. 412/91 (lett. d); - esprime parere obbligatorio sugli accordi tra aziende sanitarie protocolli di e università, intesa tra attuativi Regione e dei Università (lett. f); - partecipa alla valutazione della funzionalità dei servizi e alla loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando indicatori omogenei di attività e di risultato definiti dalla regione ed eventualmente integrati dalle aziende (lett. g); - esprime parere sulla identificazione delle ZAS (Zone di Azione per la Salute); In definitiva - per riprendere la distinzione più sopra effettuata - tutte le funzioni di natura consultiva e quelle di natura propulsiva (nei suoi diversi aspetti verifica). di controllo, L’esecutivo di relaziona proposta e periodicamente l’assemblea in ordine a lett. b e lett. g. ed assume le deliberazioni a maggioranza dei componenti l’organo. La Conferenza sanitaria territoriale nel suo plenum rimane titolare delle funzioni di maggior significato istituzionale: approvazione del Piano Attuativo Locale richiesta di (e nel caso di inattuazione la revoca del direttore generale è effettuata dal plenum) e dei Piani per la salute la cui elaborazione è guidata dalla Conferenza, la 15 individuazione/modifica distretti, delimitazione l’elaborazione sull’integrazione delle della aziende di sociosanitaria sanitarie dei indirizzi e sull’attività presenti nell’ambito territoriale di riferimento. Su richiesta l’assemblea assegnati, di che una un numero rappresenti questione, di 1/3 di componenti dei norma voti rimessa all’esecutivo, può essere discussa dall’assemblea. 4 . Rapporti con l’azienda sanitaria Per il regolare e ottimale funzionamento, la Conferenza sanitaria territoriale si avvale, quale ordinaria soluzione strumenti organizzativa, (operativi e di uffici, informativi) e professionalità messi a disposizione dall’azienda sanitaria di Conferenza riferimento medesima di adeguato i propri funzioni attribuite. che poter compiti A tal consentano svolgere alla in modo relativamente alle fine una apposita struttura tecnico operativa, composta al massimo da due persone di cui una con funzioni di coordinamento e una con funzioni di segreteria, costituisce il punto di riferimento e raccordo tra Conferenza e sanitaria. Il svolto direzione generale coordinamento dell’azienda della struttura è da un dirigente dell’azienda sanitaria di riferimento ovvero da un collaboratore dell’ente locale con oneri non superiori 16 a quelli del dirigente di unità operativa relativi al sanitaria territoriale funzionamento semplice. della sono a I costi Conferenza totale carico dell’azienda sanitaria. 5. Rapporti con il Comitato di distretto Al Comitato di distretto il legislatore regionale, all’art. 9 comma 4 della L.R. 19/94 e successive modificazioni, riserva funzioni di indirizzo e verifica sulla attività distrettuale e sui risultati raggiunti rispetto alle esigenze locali. Tali funzioni - specificate dal successivo comma 5 -, riguardando tutte le problematiche sanitarie dell’ambito territoriale di riferimento, evidenziano Comitato il di forte rilievo distretto, quale attribuito al organismo di partecipazione dei comuni alla definizione degli indirizzi a livello distrettuale ed alla verifica sulla attuazione dei medesimi: sia, dunque, nella fase a monte (programmazione) sia nella fase a valle ( verifica dei risultati conseguiti). In particolare il programma delle attività territoriali, così come previsto dal D.lgs 229/99, rappresenta l’atto esplicito della programmazione negoziata attuata con le altre macrostrutture aziendali e con i comuni sulla base delle risorse assegnate, tenuto conto delle priorità stabilite a livello regionale. Tale atto, proposto dal Direttore di distretto e approvato dal Direttore 17 generale deve contenere il parere del Comitato di distretto e, relativamente alle attività sociosanitarie, deve essere approvato d’intesa con il medesimo. Il piano di zona previsto dalla Legge regionale di riforma dell’assistenza, in corso di approvazione, individuerà coordinamento con il le programma disposizioni delle di attività territoriali per le attività socio-sanitarie. La legge regionale non detta una disciplina specifica per quanto riguarda l’organizzazione e il funzionamento del Comitato di distretto. Gli stessi Sindaci che ne fanno parte, nel definire, con proprio atto, regole l’esercizio delle e modalità operative per funzioni assegnate, potranno utilizzare, per quanto riguarda, ad esempio, le modalità di votazione, la delega per la partecipazione o la previsione di un “esecutivo” del comitato, le indicazioni contenute nel presente atto, al fine di garantire omogeneità di funzionamento ad organismi (Conferenza e Comitato) che operano nel medesimo territorio. E’ appena il caso di ribadire che ciascun comune rimane titolare delle proprie funzioni (ad esempio delega in di materia tali socio-assistenziale funzioni all’azienda o sulla sanitaria territoriale); in tal caso le eventuali decisioni del Comitato di distretto devono essere assunte con il consenso di tutti i comuni interessati. La lettura delle disposizioni concernenti le funzioni svolte dal Comitato di distretto, vale a 18 dire l’art 9 della L.R.19/94 e successive modificazioni e l’art. 3 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, e più in generale la lettura del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale, confermano che la prospettiva adottata (di collegamento tra azienda ed amministrazione locale) offre realmente lo spunto per la saldatura effettiva tra utenti, servizio sanitario e territorio. Nella presente direttiva ci si limita specificative a fornire delineando, alcune in indicazioni particolare, le relazioni tra Comitato di distretto e Conferenza sanitaria territoriale. L’autonomia del Comitato di distretto nell’esercitare i poteri di indirizzo e verifica nei confronti della direzione distrettuale, snodo essenziale tra territoriali, azienda trova sanitaria il proprio esigenza di salvaguardia indirizzi comitato della di ed enti limite nella della unitarietà degli programmazione distretto aziendale. nell’esercizio Il delle funzioni di proposta e verifica in ordine ad es. a piani e programmi distrettuali definiti dalla programmazione aziendale (lett. a comma 5 art.9) o sull’assetto organizzativo e localizzazione di servizi (lett. d), non potrà non tenere conto di quanto superiore definito (in dall’organo quanto di riferimento competente sull’intero territorio dell’azienda sanitaria) in merito, per rimanere programmazione agli esempi, alla regionale e locale (lett.a comma 2 art. 11) o alla 19 valutazione della funzionalità dei servizi e della loro razionale (lett.g), né distribuzione non attenersi sul agli territorio indirizzi in materia di integrazione sociosanitaria, da attuare in ambito distrettuale. Nel contempo la Conferenza sanitaria territoriale, comporre le deputata esigenze/bisogni a di tradurre salute e delle collettività locale del territorio di riferimento, nello svolgere coerenza e le funzioni compatibilità di verifica della della politica dei servizi alla politica della salute espressa nei piani per la salute, non potrà prescindere dalle specificità emerse in ambito distrettuale, veicolate dal Comitato di distretto. La collaborazione quanto concerne ed la il raccordo sia partecipazione per alla elaborazione degli obiettivi programmatici, sia in termini aziendalistici, di valutazione sul conseguimento dei risultati programmati, sia in termini politico-sociali, di sintonia con le aspettative dei cittadini rappresentano il modo di operare necessario alla coerenza del sanitario, costruita coerenza oggi criterio di sussidiarietà. Bologna lì 12-10-2000 20 in sistema base al