Prot. n. (PSS/00/40205) - Regione Emilia

Prot. n. (PSS/00/40205)
_____________________________________________________________
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
-
il D.Lgs. 229/99 recante “Norme per la razionalizzazione
del servizio sanitario nazionale “che, in attuazione dei
principi enunciati nella legge 419/98 volti a potenziare
il ruolo degli enti locali, provvede a ridisegnare un
nuovo modello di relazioni tra regione, enti locali ed
aziende
sanitarie
fondato
su
una
effettiva
partecipazione e collaborazione tra ciascun livello di
governo;
-
la L.R. 19/94, così come modificata dalla L.R. 3/99 e da
ultimo dalla L.R. 11/00, ed in particolare l’art. 11
laddove istituisce la Conferenza sanitaria territoriale
quale
organismo
di
raccordo
e
coordinamento,
delineandone composizione e funzioni;
Atteso
che
il
medesimo
art.
11
della
L.R.
soprarichiamata, al comma 3 demanda ad apposita direttiva
della Giunta regionale la disciplina delle modalità di
funzionamento delle Conferenze sanitarie territoriali e dei
loro esecutivi, con particolare riferimento alle regole
decisionali ed ai rapporti con i Comitati di distretto e con
le aziende sanitarie;
Considerato che, allo scopo di assicurare un minimum di
regole condivise finalizzate a garantire ad un tempo
rappresentatività e massima funzionalità ed operatività alle
Conferenze sanitarie territoriali, alla elaborazione della
presente direttiva in oggetto hanno partecipato tutti i
soggetti interessati;
Acquisito il parere favorevole – con osservazioni della Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del
2.10.2000;
Ritenuto di procedere, in attuazione di quanto previsto
all’art. 11 citato, ed accolte le osservazioni emerse in sede
di Conferenza Regione-Autonomie locali, alla approvazione
della presente direttiva, quale strumento volto ad assicurare
1
omogeneità di funzionamento
territorio regionale;
ad
organismi
che
operano
nel
Dato atto, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della L.R. 19
novembre 1992 n. 41 e dal punto 3.1 della delibera n.
2541/95:
- del parere favorevole espresso dal responsabile del
Servizio Pianificazine Risorse e Procedure, Dott.ssa Laura
Testi, in merito alla regolarità tecnica della presente
delibera;
- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale
Sanità, Dott. Franco Rossi, in merito alla legittimità
della presente delibera;
Su proposta dell’Assessore alla Sanità
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
1)
di approvare, quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione l’allegata direttiva,
2)
di pubblicare il presente
Regione Emilia-Romagna.
-
atto
- - - -
2
sul
Bollettino
della
Proposta di direttiva concernente il funzionamento
delle Conferenze Sanitarie Territoriali
1. Premessa
La
valorizzazione
ed
il
potenziamento
del
ruolo degli enti locali nel governo della sanità
si realizza attraverso la loro partecipazione a
tutti
i
regionale
livelli
della
sia,
soprattutto,
e
programmazione,
sia
locale;
tale
partecipazione deve essere garantita secondo forme
e modalità disciplinate dalla Regione.
La
L.R.
recenti
19/94,
così
interventi
come
modificata
dai
regionali
di
normativi
attuazione sia del D.lgs 112/98 di riforma del
sistema regionale e locale sia del D.lgs 229/99 di
riforma
del
ridisegnare
sistema
un
nuovo
sanitario,
modello
di
provvede
relazioni
a
tra
regione enti locali ed aziende sanitarie basato
sul
pieno
governo
coinvolgimento
al
effettiva
attore
ciascun
decisionale
livello
e
su
cooperazione/collaborazione
del
attraverso
processo
di
sistema.
Tale
l’introduzione
collaborazione,
ad
una
modello
di
di
stabili
una
tra
mira,
ogni
anche
sedi
razionalizzazione
di
di
dei
rapporti tra i livelli di governo che consenta di
adottare
politiche
pubbliche
coordinate
negli
obiettivi, nei mezzi, nei tempi.
In questa ottica, l’art. 11 della L.R. 19/94
e
successive
modificazioni
3
istituisce
la
Conferenza
sanitaria
rappresenta
enti
dunque
territoriali
esprimere
le
territoriale:
l’innesto
del
e
loro
della
esigenze
tale
organo
sistema
degli
capacità
delle
di
collettività
rappresentate nel governo del sistema sanitario
o
più specificamente l’innesto nella
e
valutazione
verifica del grado di coerenza della politica dei
servizi alla politica di salute.
D’altro
canto
lo
stesso
Piano
sanitario
regionale riconosce un ruolo di primo piano agli
enti
locali
chiamati
fondamentale
in
a
termini
dare
di
un
contributo
definizione
della
politica di salute e conseguentemente in termini
di
impegno
degli
e
responsabilità
obiettivi
di
salute,
nel
raggiungimento
selezionati
come
prioritari per la popolazione del territorio di
riferimento. La Conferenza sanitaria territoriale,
infatti , è la sede di coordinamento,
costruzione
di
uno
dei
processi
guida e
chiave
di
pianificazione multisettoriale e interdisciplinare
a livello locale, vale a dire il Piano per la
salute: avvalendosi del contributo tecnico delle
aziende sanitarie, coordina l’apporto di tutti i
settori e soggetti interessati, interni ed esterni
al sistema sanitario; verifica la compatibilità
con la programmazione regionale e garantisce la
copertura degli eventuali maggiori oneri in caso
di
decisioni
che
comportino
livelli
aggiuntivi
rispetto a quelli garantiti dalla programmazione
medesima.
Il
Piano
per
la
salute
costituisce,
dunque, lo strumento di scelta e definizione dei
4
bisogni
di
fornendo
salute
un
della
popolazione
fondamentale
individuazione
delle
locale,
contributo
risposte
di
alla
assistenza
sanitaria e di mezzi in termini di organizzazione
dei
servizi.
Il
Piano
annuale
di
attività,
infatti, dovrà comprendere sia le azioni previste
dalla normale programmazione aziendale che quelle
coerenti
e
necessarie
alla
attuazione
degli
impegni assunti nei Piani per la salute.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 della L.R.
19/94
e
regionale
successive
modificazioni,
disciplina
gli
aspetti
la
Giunta
strettamente
operativi della Conferenza sanitaria territoriale,
individuando
altresì
le
funzioni
di
quanto
dell’esecutivo
della medesima.
In
attuazione
previsto
dal
legislatore, la presente direttiva stabilisce le
modalità
di
funzionamento
delle
Conferenze
sanitarie territoriali, operando nel contempo una
ricognizione
delle
funzioni
assegnate
a
tali
organi dalla legge medesima, specificate nel Piano
sanitario regionale ed ulteriormente definite nei
successivi
atti
amministrativi
attuativi
di
quest’ultimo.
Disciplinare
funzionamento,
infatti,
regole
modalità
di
decisionali,
ed
organizzazione di un organo concepito quale sede
di rappresentanza degli enti territoriali nella
quale avviene, con l’apporto di tutti i soggetti
coinvolti
regionali,
ed
la
in
coerenza
con
specificazione
5
gli
indirizzi
locale
degli
obiettivi
di
salute
e
la
partecipazione
alla
definizione degli indirizzi, alla verifica ed alla
vigilanza delle attività delle aziende sanitarie,
richiede
una
rappresentazione
-
per
quanto
possibile sistematica ed organica - delle funzioni
attribuite.
In
altri
termini,
regolamentazione
operata
in
Conferenza
degli
funzione
se
aspetti
del
sanitaria
è
vero
sopra
ruolo
che
citati
assegnato
territoriale
la
e
va
alla
che
tale
ruolo nasce dai poteri che le sono riconosciuti, è
anche vero che questi ultimi sono molteplici e
complessi.
Dall’esame
dell’articolo
11
comma
2
della
L.R. 19/94 e successive modificazioni emergono,
infatti, compiti di indirizzo (lett. a ed in parte
b); di proposta (in parte b; e); di vigilanza
(lettere d e g ) e consultive (lettere c e d ),
cui
si
propri
aggiungono,
poteri
di
in
determinati
amministrazione
casi
veri
attiva,
e
come
accade per l’approvazione del PAL.
Ora,
nel
determinare
il
regime
di
queste
funzioni, è necessario considerare che per alcune
di
queste
è
preponderante
rappresentatività
mentre
per
condizioni
(concorso
altre
di
è
il
alla
profilo
programmazione)
indispensabile
operatività
della
garantire
(vigilanza,
amministrazione attiva), e dunque tempestività e
certezza del loro esercizio.
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene
di affidare alla Conferenza sanitaria territoriale
6
(
intesa
come
l’adozione
plenum
degli
dei
atti
di
propri
componenti),
maggiore
significato
istituzionale (es. approvazione PAL, PPS) mentre
le
altre
determinazioni
possono
essere
assolte
dallo stesso organo con quorum meno impegnativi
o
essere adottate dall’esecutivo.
Resta fermo il fatto che il compimento degli
atti incidenti sulla amministrazione attiva deve
essere
in
ogni
caso
garantito
attraverso
l’iniziativa e l’impulso dello stesso esecutivo
della Conferenza sanitaria territoriale ed anche,
in seconda istanza, dalla regione, che potrà essa
stessa
svolgere
supporto
per
provvedere
un
compito
l’assunzione
in
via
di
di
sollecitazione
tali
sostitutiva,
atti
se
si
fino
e
a
rivelano
infruttuose tutte le iniziative assunte.
Va
infine
chiarito
che
disciplina
(convocazioni,
adunanze,
processo
intervento,
tutta
ordini
verbale,
deposito
e
la
restante
del
giorno,
modalità
consultazione
di
atti,
discussione, partecipazione e attività conoscitive
ecc..) va riservata a determinazioni degli organi
interessati nel rispetto delle indicazioni
del
presente atto.
Da
direttiva
ultimo,
non
si
precisa
concerne
la
che
la
presente
Conferenza
Sanitaria
Regione Area Metropolitana di Bologna, istituita e
disciplinata dall’art. 18 della L.R. 19/94 così
come modificata dalla L.R.3 /99.
7
2. Funzioni
L’esame
legislatore
delle
regionale
territoriale
costruito
funzioni
alla
suggerisce
assegnate
Conferenza
l’idea
di
dal
sanitaria
un
organo
sia come sede di consultazione/impulso
degli enti locali sia come sede di partecipazione
dei
medesimi
ai
processi
decisionali
(della
programmazione e della valutazione dei risultati)
delle aziende sanitarie locali: due modi diversi
di realizzare il
principio di “collaborazione”
fra livelli di governo.
La
lettura
integrata
dell’art.11
comma
2
della L.R..19/94 e successive modificazioni e del
Piano sanitario regionale evidenzia, infatti, come
spettino alla Conferenza
funzioni
(esercitate,
sanitaria territoriale
peraltro,
anche
per
il
tramite dell’esecutivo secondo quanto previsto al
successivo punto 3.3):
- consultive: esprime un parere - obbligatorio sul Piano programmatico delle aziende sanitarie,
sul
bilancio
pluriennale
di
previsione,
sul
bilancio economico preventivo e sul bilancio di
esercizio, sugli accordi tra aziende sanitarie e
Università, attuativi dei protocolli di intesa tra
Regione
e
Università
(
lett.
c;
d;
f
art.
11
L.R..cit.) e sul piano delle azioni. La Conferenza
sanitaria territoriale nelle materie sopraelencate
esprime parere entro 30 giorni dalla richiesta,
8
decorsi i quali la Regione ne prescinde; ciò vale
anche
nel
caso
dell’operato
del
del
parere
direttore
sulla
valutazione
generale,
che
va
ad
inserirsi nel procedimento (regionale) di conferma
del direttore generale con riguardo ai risultati
conseguiti
rispetto
agli
obiettivi
della
programmazione sanitaria (art.3 bis comma 6 D.lgs
502/92
e
successive
modificazioni).
Il
coinvolgimento nella valutazione dell’operato dei
direttori
generali
è,
peraltro,
strettamente al coinvolgimento
nella
verifica
(rispetto
al
programmazione
dei
della Conferenza
risultati
parametro
regionale)
collegato
dell’azienda
individuato
e
più
in
dalla
particolare
nella valutazione della funzionalità dei servizi e
della loro razionale distribuzione sul territorio.
Tale
funzione
evidenziato,
si
realizza,
attraverso
come
la
di
seguito
formulazione
di
osservazioni e proposte.
-
propulsive
promuove
e
(di
impulso/controllo/proposta):
coordina,
sulla
base
di
appositi
indirizzi regionali anche in attuazione dell’art.
3-septies
del
modificazioni
intese
D.Lgs.
e
502/92
integrazioni,
e
successive
la
stipula
di
tra comuni e aziende sanitarie per la
integrazione socio sanitaria (lett. e ), formula
proposte nelle ipotesi di verifica periodica delle
attività
lett.b
),
delle
aziende
richiede
sanitarie
alla
regione
(parte
la
della
revoca
del
direttore generale o la non conferma nel caso di
9
manifesta inattuazione del PAL (art.3 bis comma 7
D.lgs 502/92 e successive modificazioni);
-
di amministrazione attiva: adotta, su proposta e di
concerto con i direttori generali, i provvedimenti
di individuazione dei distretti o di modificazione
della loro delimitazione territoriale (art. 9 comma
3 legge cit.); designa un componente del collegio
sindacale
dell’azienda
(art. 3 ter comma 3
modificazioni)
date
dal
;
sanitaria
riferimento
del D.lgs 502/92 e successive.
approva,
Piano
di
secondo
sanitario
le
indicazioni
regionale,
il
Piano
attuativo locale elaborato dalle aziende sanitarie;
elabora,
sanitaria,
con
il
i
piani
supporto
per
la
tecnico
salute,
dell’azienda
specificazione
locale degli obiettivi di salute. I piani per la
salute
rappresentano
la
formalizzazione
della
funzione di indirizzo e di programmazione generale
riconosciuta alla Conferenza sanitaria territoriale,
funzione che si esprime anche nella elaborazione di
indirizzi in materia di integrazione sociosanitaria
nel rispetto di quanto definito dalla Regione.
Da ultimo, si precisa che la Legge regionale di
riforma dell’assistenza, di prossima approvazione,
potrà
individuare
ulteriori
funzioni
delle
Conferenze sanitarie territoriali.
3. Funzionamento e organizzazione
All’atto
dell’insediamento
la
Conferenza
sanitaria territoriale elegge il Presidente e il
10
Vicepresidente.
territoriale
La
si
Conferenza
riunisce
Presidente e comunque
su
sanitaria
convocazione
del
almeno due volte l’anno. Il
Presidente
è
tenuto
altresì
a
convocare
la
Conferenza
ogniqualvolta ne facciano richiesta un
numero di Sindaci che rappresenti almeno un quarto
dei Comuni compresi nell’ambito territoriale di
riferimento.
Sono
fatti
salvi
gli
atti
compiuti
dalle
Conferenze sanitarie che risultano già insediate
alla data di adozione della presente direttiva .
La
Conferenza
disciplina
con
sanitaria
proprio
atto
territoriale
le
modalità
di
convocazione e di svolgimento delle sedute.
3.1
regole di funzionamento (quorum funzionale)
Particolare
rilievo
assumono
le
regole
relative alla validità delle sedute. Al riguardo
le
sedute
sono
valide
quando
sono
presenti
i
Sindaci dei Comuni o loro delegati individuati
nell’ambito
delle
rappresentano
il
rispettive
50%
+
1
dei
giunte,
voti
che
attribuiti
complessivamente ai componenti della Conferenza
come determinati nel punto 3.2.
Ogni
modalità
Conferenza
del
disciplina
rispettivo
le
ulteriori
funzionamento
con
apposito atto interno.
3.2. regole decisionali
(quorum strutturale).
11
Allo
scopo
di
assicurare,
non
solo
la
funzionalità dell’organo, ma anche e soprattutto
una
equilibrata
tutti
gli
presenza
enti
e
rappresentati,
opportuno indicare puntuali
al
cui
partecipazione
rispetto
ogni
si
di
ritiene
regole di decisione
Conferenza
sanitaria
territoriale è tenuta. L’esigenza di formalizzare
tali
regole
Conferenza
nasce
è
dalla
considerazione
organo
deliberante
che
la
(anche
l’espressione di pareri è una attività formale
che presuppone un processo deliberativo e regole
decisionali) nell’ambito del quale è necessario
garantire il contemperamento del criterio della
rappresentatività con la necessità di assicurare
la massima funzionalità all’organo. La soluzione
di “pesare”
soddisfa
il voto in ragione della popolazione
la
garantendo
forte
una
esigenza
di
tendenziale
bilanciamento,
equità
nelle
condizioni di partecipazione decisionale.
Per tali ragioni ad ogni Comune è attribuito
un voto ed ulteriori voti in ragione di 1 ogni
10.000 abitanti (quali risultano al 31/12/ 99) o
fraz. di 10.000 superiore a 5.000, mentre alla
Provincia deve essere attribuito un voto più un
numero
di
voti
non
inferiore
a
un
decimo
di
quelli complessivamente attribuiti ai Comuni e
comunque
non
superiore
a
quello
attribuito
al
Comune capoluogo.
Le deliberazioni sono validamente assunte con
la maggioranza dei voti favorevoli espressi dai
presenti in base ai voti di cui sono detentori.
12
La
optare
Conferenza
per
sanitaria
l’attribuzione
territoriale
di
un
voto
può
ad
ogni
singolo Comune quale regola decisionale, ma
tale
decisione deve essere assunta con la maggioranza
assoluta dei voti attribuiti complessivamente ai
Comuni facenti parte della conferenza medesima
secondo
il
pesato”.
criterio
Può
qualificate
decisioni
sopradescritto
optare,
per
inoltre,
“voto
per
maggioranze
di
determinate
individuazione
distretti,
l’assunzione
(PAL,
del
valutazione direttori generali), prevedendo, ad
esempio, che per l’adozione di tali decisioni sia
necessaria
la
maggioranza
rappresentata
dalla
assoluta
maggioranza
dei
voti
assoluta
dei
Sindaci o almeno il 40% dei Sindaci.
3.3
organizzazione
1. L’art. 11 comma 3 della L.R. 19/94 e successive
modificazioni stabilisce che le funzioni che la
Conferenza sanitaria territoriale svolge tramite
una rappresentanza - denominata esecutivo -, sono
stabilite
composto
dal
dal
presente
Presidente
atto.
della
L’esecutivo
Provincia,
o
è
suo
delegato facente parte della giunta provinciale, e
da
non
più
di
5
membri
individuati
dalla
conferenza al proprio interno.
Entro il numero massimo fissato dalla legge,
l’assemblea della Conferenza
dei
componenti
dell’articolazione
determina il numero
dell’esecutivo
distrettuale,
13
tenendo
in
conto
modo
da
assicurare
Sindaco
la
del
individuato
Sindaci
Comune
partecipazione
Comune
capoluogo,
nell’ambito
dei
Comuni
facente
allo
o
della
stesso
suo
parte
del
delegato
Giunta,
capo-distretto
del
o
e
di
distretto,
o
dei
altro
loro
delegati individuati nell’ambito delle rispettive
Giunte.
Fino
alla
rideterminazione
degli
ambiti
territoriali dei distretti effettuata, ai sensi
dell’art.9
della
modificazioni,
L.R.
dalla
territoriale,
alle
19/94
e
successive
Conferenza
sanitaria
riunioni
dell’esecutivo
partecipa comunque, oltre al Sindaco del Comune
capoluogo, almeno un Sindaco per distretto.
Spettano all’esecutivo, oltre alle funzioni
istruttorie
o
di
proposta
rispetto
alle
deliberazioni rimesse all’assemblea, le seguenti
funzioni, nell’ambito degli indirizzi elaborati,
particolarmente
in
ordine
alla
lett.
b,
dall’
assemblea:
- di indirizzo e verifica periodica dell’attività
delle
aziende
territoriale
di
sanitarie
presenti
riferimento,
nell’ambito
anche
formulando
proprie valutazione e proposte e trasmettendole
alla regione ( lett. b comma 3 art. 11 L.R. 19 /94
e successive modificazioni);
-
esprime
parere
obbligatorio
sul
piano
programmatico, di cui all’art. 5 della L.R. 50/94
e sui relativi aggiornamenti annuali (lett. c);
-
esprime
parere
obbligatorio
sul
bilancio
pluriennale di previsione, sul bilancio economico
14
preventivo
e
sul
bilancio
di
esercizio,
trasmettendo alla regione eventuali osservazioni
ai
fini
del
controllo
esercitato
dalla
giunta
regionale a norma del comma 8 dell’art. 4 della L.
412/91 (lett. d);
- esprime parere obbligatorio sugli accordi tra
aziende
sanitarie
protocolli
di
e
università,
intesa
tra
attuativi
Regione
e
dei
Università
(lett. f);
- partecipa alla valutazione della funzionalità
dei servizi e alla loro razionale distribuzione
territoriale, utilizzando indicatori omogenei di
attività e di risultato definiti dalla regione ed
eventualmente integrati dalle aziende (lett. g);
- esprime parere sulla identificazione delle ZAS
(Zone di Azione per la Salute);
In definitiva - per riprendere la distinzione
più sopra effettuata - tutte le funzioni di natura
consultiva e quelle di natura propulsiva (nei suoi
diversi
aspetti
verifica).
di
controllo,
L’esecutivo
di
relaziona
proposta
e
periodicamente
l’assemblea in ordine a lett. b e lett. g. ed
assume
le
deliberazioni
a
maggioranza
dei
componenti l’organo.
La Conferenza sanitaria territoriale nel suo
plenum rimane titolare delle funzioni di maggior
significato istituzionale: approvazione del Piano
Attuativo Locale
richiesta
di
(e nel caso di inattuazione la
revoca
del
direttore
generale
è
effettuata dal plenum) e dei Piani per la salute
la cui elaborazione è guidata dalla Conferenza, la
15
individuazione/modifica
distretti,
delimitazione
l’elaborazione
sull’integrazione
delle
della
aziende
di
sociosanitaria
sanitarie
dei
indirizzi
e
sull’attività
presenti
nell’ambito
territoriale di riferimento.
Su
richiesta
l’assemblea
assegnati,
di
che
una
un
numero
rappresenti
questione,
di
1/3
di
componenti
dei
norma
voti
rimessa
all’esecutivo, può essere discussa dall’assemblea.
4 . Rapporti con l’azienda sanitaria
Per il regolare e ottimale
funzionamento, la
Conferenza sanitaria territoriale si avvale, quale
ordinaria
soluzione
strumenti
organizzativa,
(operativi
e
di
uffici,
informativi)
e
professionalità messi a disposizione dall’azienda
sanitaria
di
Conferenza
riferimento
medesima
di
adeguato
i
propri
funzioni
attribuite.
che
poter
compiti
A
tal
consentano
svolgere
alla
in
modo
relativamente
alle
fine
una
apposita
struttura tecnico operativa, composta al massimo
da
due
persone
di
cui
una
con
funzioni
di
coordinamento e una con funzioni di segreteria,
costituisce il punto di riferimento e raccordo tra
Conferenza
e
sanitaria.
Il
svolto
direzione
generale
coordinamento
dell’azienda
della
struttura
è
da un dirigente dell’azienda sanitaria di
riferimento ovvero da un collaboratore dell’ente
locale
con
oneri
non
superiori
16
a
quelli
del
dirigente
di
unità
operativa
relativi
al
sanitaria
territoriale
funzionamento
semplice.
della
sono
a
I
costi
Conferenza
totale
carico
dell’azienda sanitaria.
5. Rapporti con il Comitato di distretto
Al
Comitato
di
distretto
il
legislatore
regionale, all’art. 9 comma 4 della L.R. 19/94 e
successive
modificazioni,
riserva
funzioni
di
indirizzo e verifica sulla attività distrettuale e
sui
risultati raggiunti rispetto alle esigenze
locali. Tali funzioni - specificate dal successivo
comma
5
-,
riguardando
tutte
le
problematiche
sanitarie dell’ambito territoriale di riferimento,
evidenziano
Comitato
il
di
forte
rilievo
distretto,
quale
attribuito
al
organismo
di
partecipazione dei comuni alla definizione degli
indirizzi a livello distrettuale ed alla verifica
sulla attuazione dei medesimi: sia, dunque, nella
fase a monte (programmazione) sia nella fase a
valle ( verifica dei risultati conseguiti).
In particolare il programma delle attività
territoriali, così come previsto dal D.lgs 229/99,
rappresenta l’atto esplicito della programmazione
negoziata
attuata
con
le
altre
macrostrutture
aziendali e con i comuni sulla base delle risorse
assegnate, tenuto conto delle priorità stabilite a
livello
regionale.
Tale
atto,
proposto
dal
Direttore di distretto e approvato dal Direttore
17
generale deve contenere il parere del Comitato di
distretto
e,
relativamente
alle
attività
sociosanitarie, deve essere approvato d’intesa con
il medesimo.
Il
piano
di
zona
previsto
dalla
Legge
regionale di riforma dell’assistenza, in corso di
approvazione,
individuerà
coordinamento
con
il
le
programma
disposizioni
delle
di
attività
territoriali per le attività socio-sanitarie.
La legge regionale non detta una disciplina
specifica per quanto riguarda l’organizzazione e
il funzionamento del Comitato di distretto. Gli
stessi Sindaci che ne fanno parte, nel definire,
con proprio atto, regole
l’esercizio
delle
e modalità operative per
funzioni
assegnate,
potranno
utilizzare, per quanto riguarda, ad esempio, le
modalità
di
votazione,
la
delega
per
la
partecipazione o la previsione di un “esecutivo”
del
comitato,
le
indicazioni
contenute
nel
presente atto, al fine di garantire omogeneità di
funzionamento ad organismi (Conferenza e Comitato)
che operano nel medesimo territorio.
E’ appena il caso di ribadire che ciascun
comune rimane titolare delle proprie funzioni (ad
esempio
delega
in
di
materia
tali
socio-assistenziale
funzioni
all’azienda
o
sulla
sanitaria
territoriale); in tal caso le eventuali decisioni
del Comitato di distretto devono essere assunte
con il consenso di tutti i comuni interessati.
La lettura delle
disposizioni concernenti le
funzioni svolte dal Comitato di distretto, vale a
18
dire
l’art
9
della
L.R.19/94
e
successive
modificazioni e l’art. 3 quater del D.Lgs. 502/92
e successive modificazioni, e più in generale la
lettura del Piano sanitario nazionale e del Piano
sanitario regionale, confermano che la prospettiva
adottata
(di
collegamento
tra
azienda
ed
amministrazione locale) offre realmente lo spunto
per la saldatura effettiva tra utenti, servizio
sanitario e territorio. Nella presente direttiva
ci
si
limita
specificative
a
fornire
delineando,
alcune
in
indicazioni
particolare,
le
relazioni tra Comitato di distretto e Conferenza
sanitaria territoriale.
L’autonomia
del
Comitato
di
distretto
nell’esercitare i poteri di indirizzo e verifica
nei confronti della direzione distrettuale, snodo
essenziale
tra
territoriali,
azienda
trova
sanitaria
il
proprio
esigenza di salvaguardia
indirizzi
comitato
della
di
ed
enti
limite
nella
della unitarietà degli
programmazione
distretto
aziendale.
nell’esercizio
Il
delle
funzioni di proposta e verifica in ordine ad es. a
piani
e
programmi
distrettuali
definiti
dalla
programmazione aziendale (lett. a comma 5 art.9) o
sull’assetto
organizzativo
e
localizzazione
di
servizi (lett. d), non potrà non tenere conto di
quanto
superiore
definito
(in
dall’organo
quanto
di
riferimento
competente
sull’intero
territorio dell’azienda sanitaria)
in merito, per
rimanere
programmazione
agli
esempi,
alla
regionale e locale (lett.a comma 2 art. 11) o alla
19
valutazione della funzionalità dei servizi e della
loro
razionale
(lett.g),
né
distribuzione
non
attenersi
sul
agli
territorio
indirizzi
in
materia di integrazione sociosanitaria, da attuare
in ambito distrettuale. Nel contempo la Conferenza
sanitaria
territoriale,
comporre
le
deputata
esigenze/bisogni
a
di
tradurre
salute
e
delle
collettività locale del territorio di riferimento,
nello
svolgere
coerenza
e
le
funzioni
compatibilità
di
verifica
della
della
politica
dei
servizi alla politica della salute espressa nei
piani per la salute, non potrà prescindere dalle
specificità
emerse
in
ambito
distrettuale,
veicolate dal Comitato di distretto.
La
collaborazione
quanto
concerne
ed
la
il
raccordo
sia
partecipazione
per
alla
elaborazione degli obiettivi programmatici, sia in
termini
aziendalistici,
di
valutazione
sul
conseguimento dei risultati programmati, sia in
termini
politico-sociali,
di
sintonia
con
le
aspettative dei cittadini rappresentano il modo di
operare necessario alla
coerenza del
sanitario,
costruita
coerenza
oggi
criterio di sussidiarietà.
Bologna lì 12-10-2000
20
in
sistema
base
al