I contratti di licenza di marchio La seguente scheda analizza le clausola più frequenti presenti nei contratti di licenza di marchio, vale a dire nei contratti che hanno per oggetto l’utilizzo del marchio di altra azienda, da apporre sui propri prodotti. Il modello di contratto proposto nella scheda non ha carattere di esaustività rispetto alle specifiche clausole ivi contenute, potendo infatti venirne previste di ulteriori ad integrazione e completamento del disposto contrattuale. Vuole quindi costituire unicamente uno strumento di aiuto per le imprese, fermo restando che solo il concreto intervento di un professionista potrà consentire la predisposizione di un contratto che tenga conto di tutte le effettive esigenze delle parti. In ogni caso, è opportuno, in fase di stesura del contratto, prestare particolare attenzione al commento per approfondire adeguatamente gli aspetti più delicati relativi al contratto stesso. E’ inoltre opportuno evidenziare che detto modello di contratto è stato redatto secondo la legge italiana e presuppone che entrambe le parti siano italiane. Nel caso di contratto con licenziataria straniera (o, comunque, fra parti non della stessa nazionalità) si dovrà tener conto degli aspetti di internazionalizzazione che il contratto presenta e, quindi, l’intervento del professionista diverrà ancor più rilevante. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30(Codice della proprietà industriale), art. 23. Codice civile, artt. 2573 e 2574. Clausola Commento Testo Parti, la Concedente La concedente è un soggetto titolare di uno o più marchi, solitamente registrati, intenzionato ad autorizzare altri all’utilizzo dei marchi stessi. La Società ....................... con sede in ...................., C.F. ................., P. Iva n. ..................., in persona del Legale Rappresentante sig. ............... (di seguito denominata la Concedente) Parti, la Licenziataria La licenziataria è un soggetto che intende utilizzare il marchio di altri per contraddistinguere i propri prodotti/servizi, utilizzandone anche la notorietà a fini commerciali. La Società ....................... con sede in ...................., C.F. ................., P. Iva n. ..................., in persona del Legale Rappresentante sig. ................ (di seguito denominata la Licenziataria) Premesse E’ opportuno nelle premesse specificare bene il valido titolo di proprietà del marchio, indicando anche gli estremi della registrazione, o della domanda di registrazione. E’ inoltre utile indicare se e quando il concedente abbia già concesso licenza per lo stesso marchio. Premesso: - che la Concedente è proprietaria del/i marchio /i …………. (farne descrizione), registrato/i in data ………….; Qualora il contratto riguardi più marchi, è essenziale descrivere nel dettaglio quali marchi sono ricompresi nel contratto di licenza - che la Concedente non ha ancora concesso alcuna licenza con riferimento a tale/i marchio/i (oppure: - che la Concedente ha già concesso licenze non esclusive con riferimento a tale/i marchio/i); e specificare altresì quali prodotti o servizi. - che la Concedente intende concedere alla Licenziataria il/i marchio/i……. per contraddistinguere i seguenti prodotti (oppure: ...servizi)…………….; - che tutto ciò premesso costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto. Oggetto del contratto Esclusiva Specificare l’ambito della licenza in particolare: - il / i marchio/i oggetto del contratto; - l’ambito territoriale della licenza - quali prodotti/servizi sono ricompresi nel contratto La Concedente concede alla Licenziataria, che accetta, la licenza d’uso del/i marchio/i specificato/i in premessa, per il seguente territorio ………. (specificare l’ambito territoriale), per contraddistinguere i seguenti prodotti ………. /servizi ……….. Con il nuovo codice è ora solo possibile e non più obbligatorio come in passato, cedere anche il ramo d’azienda, quando si cede il marchio. Rimane tuttavia l’obbligo di evitare ogni inganno nei confronti del consumatore. Tra le opzioni, dunque, le parti possono scegliere se cedere o meno anche il ramo d’azienda. (eventuale): Contestualmente alla cessione del marchio ……, la Concedente cede altresì il ramo d’azienda ………. Possibili alternative: a. la concedente può concedere la licenza del marchio in esclusiva; b. la concedente può concedere la licenza del marchio anche ad altri (o riservarsi la possibilità di usarlo essa stessa): in quest’ultimo caso è opportuno specificare i limiti e gli ambiti dell’uso delle rispettive licenze. La licenza d’uso oggetto del presente contratto viene affidata alla Licenziataria in via esclusiva. La licenziataria non in esclusiva si deve obbligare ad utilizzare il marchio oggetto del contratto per contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli corrispondenti messi in commercio con lo stesso marchio da altre licenziatarie o dalla stessa (oppure): La licenza d’uso oggetto del presente contratto viene affidata alla Licenziataria in via non esclusiva, riservando la Concedente a sé/a terzi il diritto d’uso del/i marchio/i, secondo le disposizioni ........ (indicare le disposizioni) del presente contratto. concedente. Le parti possono decidere di consentire - o al contrario di vietare - che la licenziataria affidi in sublicenza la licenza ricevuta. In quest’ultimo caso è opportuno regolare l’ambito e le condizioni di tale sublicenza. La licenza non è cedibile, salvo preventivo consenso scritto della Concedente. Caratteristiche del prodotto/servizio La concedente detterà le caratteristiche tecniche che il prodotto/servizio dovrà avere per poter essere immesso sul mercato con il marchio concesso in licenza. I prodotti/servizi che saranno contraddistinti con il marchio oggetto della licenza, dovranno avere le seguenti caratteristiche: - …………………… - …………………… - ……………………. Controlli La concedente si riserva il diritto di verificare con controlli puntuali il livello di qualità del prodotto/servizio (eventualmente riservandosi controllo su campioni forniti dalla stessa licenziataria). Per consentire la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche richieste, la Licenziataria dovrà, prima di immettere i prodotti sul mercato, inviare alla Concedente dei campioni. Dopo avere ottenuto il benestare alla prima produzione, la Licenziataria dovrà consentire l’accesso ai propri locali ai rappresentanti della Concedente per le verifiche del caso. Resta inteso che la Concedente, nel caso rilevi eventuali difformità, avrà il diritto di bloccare l’apposizione del marchio sui prodotti non conformi, riservandosi altresì il diritto di sospendere la licenza in caso di difformità gravi e/o in mala fede. Uso del marchio Vengono, con la clausola in commento, specificati i limiti di utilizzo del marchio oggetto della licenza. La clausola potrà essere resa più incisiva se accompagnata dalla clausola risolutiva espressa prevista per le violazioni agli obblighi imposti alla licenziataria. La Licenziataria potrà utilizzare il marchio nel territorio unicamente allo scopo di esercitare i propri diritti e di assolvere i propri obblighi in virtù del presente contratto. Per tutta la durata del presente contratto la Licenziataria non potrà: a) usare il marchio per scopi differenti da quelli espressamente previsti dal contratto stesso; b) usare, per quanto riguarda i prodotti, marchi diversi dal marchio, se non previo consenso scritto della Sublicenza (oppure): La licenza è cedibile, salvo preventivo accordo delle Parti che stabilisca nel dettaglio le condizioni del trasferimento. Concedente; c) registrare e/o usare, direttamente o indirettamente, nel territorio o altrove, alcun marchio, nome commerciale, domain mane ecc. che possa essere confuso con quelli della Concedente. Tutela del marchio nel caso di violazioni e contraffazioni Può essere prevista specifica clausola sulla tutela del marchio nel caso di sue violazioni o contraffazioni, con obbligo della licenziataria, venuta a conoscenza di tali episodi, di darne pronta comunicazione alla concedente. La Licenziataria sarà tenuta ad informare tempestivamente la Concedente di qualsiasi presunta violazione, contraffazione o falsificazione del marchio licenziato nonché di eventuali atti di concorrenza sleale compiuti da terzi nel territorio. La Concedente ha facoltà di decidere, a sua sola discrezione, di intraprendere azioni (legale o di altro tipo) o di resistere ed opporsi a qualsiasi azione al fine di proteggere il/i marchio/i licenziato/i. La Licenziataria è tenuta a fornire alla Concedente la sua più totale collaborazione, assistendola anche nella raccolta delle informazioni utili ai fini di cui sopra. Corrispettivo Royalty minime Potrà consistere in una somma fissa o variare, ad esempio: - somma fissa più royalty calcolata in percentuale sul fatturato dei prodotti; - somma fissa per ogni prodotto venduto contraddistinto dal marchio. Il corrispettivo per la licenza è fissato in Euro ………. , somma alla quale si aggiunge il ….% sul fatturato del prodotti venduti. Le parti potranno accordarsi per prevedere royalty minime da calcolarsi indipendentemente dal volume dei prodotti/servizi venduti, che potranno essere variabili nel corso degli anni e riferibili a parametri vari come ad esempio il numero dei prodotti venduti Resta inteso che la Licenziataria verserà comunque alla Concedente (es. ...per ciascun anno contrattuale) la somma di …… Euro. Le parti inoltre dovranno prendere in considerazione anche il caso che la durata del contratto sia inferiore Qualora il contratto per qualsiasi causa dovesse risolversi anticipatamente, le somme da (oppure): Il corrispettivo per la licenza è fissato in ….. Euro per ogni prodotto venduto contraddistinto dal/i marchio/i. al periodo preso in considerazione e prevedere una corrispondente riduzione delle somme. corrispondere saranno proporzionalmente ridotte. E’ essenziale consentire alla concedente la possibilità di verificare i volumi di vendita nel caso di royalty basate anche sulle vendite effettivamente effettuate. Questo è un aspetto particolarmente delicato e, come tale, appare importante che vengano bene regolamentate le modalità di accesso ai dati. Le clausole proposte potranno anche essere implementate prevedendo l’onere della segretezza a carico della concedente (e dei suoi incaricati) in merito alle informazioni che questi venissero ad acquisire in occasione di dette verifiche. La Concedente ha diritto di verificare in ogni momento, tramite propri professionisti di fiducia, la contabilità della Licenziataria per la verifica dei volumi di vendite effettuate. Termini di pagamento Dovranno essere stabiliti i termini di pagamento delle royalty. Le royalty saranno versate dalla Licenziataria con cadenza ………. Cessazione o risoluzione del contratto: obblighi del licenziatario E’ importante regolare gli obblighi della licenziataria in caso di cessazione/risoluzione del contratto: - non utilizzo del marchio sui prodotti; - smaltimento dei prodotti esistenti; - eliminazione da ogni riferimento al marchio in capo alla licenziataria. Al termine, per qualsiasi causa del presente contratto, la Licenziataria dovrà interrompere tempestivamente l’apposizione del marchio sui prodotti, provvedendo a smaltire al più presto i prodotti già marchiati. Durata Le parti stabiliscono la durata del contratto e l’eventuale possibilità di rinnovarlo per ulteriori periodi Il presente contratto ha la durata di ….. anni a decorrere dal ……. . Il contratto potrà venire rinnovata per ulteriori periodi di …… anni, con accordo espresso delle parti, che farà parte integrante del presente contratto. Non saranno ammessi rinnovi taciti. Clausola arbitrale E’ preferibile che la risoluzione delle eventuali controversie venga demandata ad un arbitrato, così da Qualsiasi controversia nascente dal presente contratto sarà risolta dalla Camera Arbitrale della Camera di Modalità di verifica delle royalty (oppure): La Licenziataria deve predisporre e tenere appositi registri speciali per la gestione dei prodotti realizzati in base alla licenza, cui la Concedente può accedere e verificarne la congruità anche con la contabilità generale. (eventuale): I prodotti realizzati dovranno essere numerati progressivamente. Dovrà inoltre sollecitamente provvedere all’eliminazione di ogni riferimento al marchio oggetto della licenza presso la propria sede/stabilimento, carta intestata, documenti, etc. mantenere il dovuto riserbo sulle attività inventive e di ricerca stesse. Commercio di ……………….. mediante arbitrato ………….,1 con lodo secondo …..,2 da n. …. arbitro/i3 nominato/i in conformità al Regolamento della stessa Camera Arbitrale, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare. Foro competente (In alternativa alla clausola arbitrale) Qualora le parti preferiscano rivolgersi all’autorità giudiziaria, potranno indicare nel contratto il foro competente, con la precisazione che, trattandosi di materia che presenta interferenze anche indirette con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, la controversia verrà affrontata nella competente sezione specializzata in materia di proprietà industriali ed intellettuali istituita col D.Lgs. n. 168 del 2003. Tale decreto individua le competenze territoriali delle sezioni specializzate rispetto ai territori delle Corti di appello; di conseguenza, per i territori ricompresi nei distretti di corte d’appello di Venezia (competente su tutto il Veneto), Trento e Bolzano, la sezione specializzata viene indicata in quella di Venezia. Mentre, per i territori ricompresi nel distretto di corte d’appello di Trieste (competente su tutto il Friuli Venezia Giulia), competente è la sezione specializzata di Trieste. Di quanto sopra detto dovrà essere evidentemente tenuto conto dall’azienda per individuare la corretta competenza a cui far dirimere la controversia. Di ogni controversia nascente dall’interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di ................ (Venezia o Trieste). Tasse Regolare le spese e le tasse relative al contratto Es. Tutte le spese, anche inerenti alle pratiche per l'eventuale trascrizione del presente atto presso l' Ufficio italiano brevetti e marchi (Ministero delle attività produttive in Roma), saranno a carico della Licenziataria. Le parti devono scegliere se l’arbitrato sarà rituale o irrituale. Le parti devono scegliere se la decisione dell'arbitro avvenga secondo diritto o secondo equità. 3 Le parti devono scegliere tra l'arbitro unico e il Collegio Arbitrale costituito da 3 o più arbitri, purché in numero dispari. 1 2 Data, Firme E’ importante datare il contratto e farlo sottoscrivere ai soggetti muniti di potere negoziale. Porre altresì attenzione alle clausole vessatorie (es. clausola arbitrale o clausola sul foro di competenza in esclusiva) che necessitano di approvazione specifica (cd. doppia firma) ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile. n.b. Il contratto di licenza di marchio (se evidentemente relativo a marchio registrato) può essere sottoposto a trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (art. 138 del codice della proprietà industriale). La trascrizione non è richiesta per la validità dello stesso contratto, ma è necessaria per l’opponibilità ai terzi dell’atto stesso: infatti, gli atti non hanno effetto verso i terzi che abbiano acquistato diritti sul marchio fino a che non sono trascritti, e nel caso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, viene preferito chi ha trascritto per primo il contratto o l’atto da cui deriva il suo diritto (art. 139). Per la domanda di trascrizione si devono seguire le modalità e le forme degli atti da trascrivere indicate agli articoli 195 e 196 del codice.