1. ------IND- 2012 0610 DK- IT- ------ 20121114 --- --- PROJET Decreto che modifica il decreto relativo alla pubblicazione del regolamento edilizio 2010 (BR10) Articolo 1 Il decreto n. 810 del 28 giugno 2010, relativo alla pubblicazione del regolamento edilizio 2010 (BR10), come modificato dal decreto n. 1309 del 29 novembre 2010, dal decreto n. 792 del 29 giugno 2011 e dal decreto n. 909 del 18 agosto 2011, è modificato come segue: 1. L'introduzione al decreto è riformulata come segue: "In conformità dell'articolo 3, articolo 5, articolo 6, paragrafo 1, lettere, a, b, c, d, f e g, articolo 6, paragrafi 2 e 3, articolo 7, paragrafo 1, articolo 8, paragrafo 1, commi 1, 2, 3 e 4, articolo 9, paragrafo 1, articolo 10, paragrafo 1, articolo 16, paragrafi 8 e 9, articolo 16 A, articolo 16 B, paragrafo 1, articolo 18, paragrafo 5, articolo 21, paragrafi 1 e 2, articolo 22, paragrafo 5, articolo 28, paragrafi 1 e 3, e articolo 30, paragrafo 2, e previa autorizzazione in conformità dell'articolo 31 D, paragrafo 1, delle legge sull'edilizia, cfr. versione consolidata della legge n. 1185 del 14 ottobre 2010, nonché in conformità dell'articolo 32, lettera a della legge sull'amministrazione pubblica, cfr. versione consolidata della legge n. 988 del 9 ottobre 2012, si stabilisce previa autorizzazione quanto segue:" 2. All'allegato I, capitolo 1.2 è inserito come paragrafo 6: "Paragrafo 6. Le strutture mobili, appositamente allestite e utilizzate per la realizzazione di un lavoro di costruzione, ricadono esclusivamente nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al capitolo 4.7. Sono incluse le strutture mobili ubicate in siti di costruzione o nelle immediate vicinanze, tutte le volte che l'utilizzo della struttura abbia una diretta connessione con i lavori di costruzione in corso. Strutture mobili allestite ovvero utilizzate per finalità diverse dalla stretta realizzazione di lavori di costruzione, ivi comprese strutture che ospitano studi tecnici, uffici o adibite ad analoghe mansioni non propriamente classificabili come lavoro di costruzione e utilizzate come luogo di lavoro fisso, ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al capitolo 4.7, al capitolo 5 e al capitolo 7.3.1, paragrafo 2. Le disposizioni non comprendono magazzini e simili che servono più siti di costruzione contemporaneamente. Non ricadono nel campo di applicazione della direttiva le strutture utilizzate per il pernottamento. Le tende non ricadono nel campo di applicazione della disposizione." 3. Come testo di orientamento all'allegato I, capitolo 1.2, paragrafo 6, è inserita la dicitura: "(1.2, paragrafo 6) La disposizione implica che le strutture mobili utilizzate per la realizzazione di lavori di costruzione non sono da considerarsi pratiche edilizie. È responsabilità del proprietario dell'edificio che le strutture siano conformi ai requisiti previsti dalla legislazione edilizia, cfr. articolo 17 della legge sull'edilizia, paragrafo 1. La disposizione comprende tutte le strutture mobili, quali gru, ponteggi, capannoni e locali per il ristoro e il riposo, utilizzate durante l'orario di lavoro, nonché le strutture utilizzate dalla direzione dei lavori e solo a titolo occasionale. Le strutture utilizzate per lavori che non sono da considerarsi propriamente lavori di costruzione devono, tuttavia, essere conformi ai requisiti di cui al capitolo 5 e all'allegato 6 del regolamento edilizio, cfr. disposizione di cui al capitolo 7.3.1, paragrafo 2. Le strutture utilizzate non solo durante l'orario di lavoro, quali magazzini adibiti al pernottamento, non ricadono nel campo di applicazione della disposizione. Tali strutture devono pertanto essere trattate come progetti edilizi." 4. Come testo di orientamento all'allegato I, capitolo 1.3.1, paragrafo 1, commi 1 e 2, prima di "(1.3.1, paragrafo 1, comma 1)" è inserita la seguente dicitura: "(1.3.1, paragrafo 1, commi 1 e 2) Le disposizioni si applicano indipendentemente da altre costruzioni o edifici costruiti in connessione." 5. Il testo di orientamento all'allegato I, capitolo 1.4, paragrafo 2, comma 2, commi 1 e 2, è riformulato come segue: "(1.4, paragrafo 2, comma 2) Il requisito relativo alla misurazione della densità dell'aria si applica esclusivamente agli edifici che ricadono nel campo di applicazione del capitolo 7.2 e che siano riscaldati a una temperatura di 15°C o superiore. Le disposizioni relative alla densità sono riportate al capitolo 7.2.1, commi da 4 a 6." 6. L'allegato I, capitolo 1.5, paragrafo 1, commi 1 e 2, è riformulato come segue: "1) Garage, tettoie, capanni, serre, terrazze coperte ed edifici di analoga tipologia, allestiti in relazione a lavori di costruzione, che rientrano nel campo di applicazione del capitolo 1.3.1, paragrafo 1, commi da 3 a 5, e che in caso di costruzione, ristrutturazione o ampliamento superino i 35 m2 e tuttavia non eccedano i 50 m2, nonché componenti di supporto locale per reti e servizi di comunicazione elettronici. 2) Garage, tettoie, capanni, serre, terrazze coperte ed edifici di analoga tipologia, allestiti in relazione a lavori di costruzione, che rientrano nel campo di applicazione del capitolo 1.3.2, paragrafo 1, comma 1, e che in caso di costruzione, ristrutturazione o ampliamento superino i 20 m2 e tuttavia non eccedano i 50 m2." 7. Come testo di orientamento all'allegato I, capitolo 1.5, paragrafo 1, commi 1 e 2, dopo "(1.5, paragrafo 1, commi da 1 a 5)" è inserita la seguente dicitura: "(1.5, paragrafo 1, comma 1) Gli edifici di cui al capitolo 1.3.1, paragrafo 1, commi da 3 a 5, includono: Abitazioni monofamiliari indipendenti Complessi di abitazioni monofamiliari con divisione sull'asse verticale e numero massimo di due abitazioni Case estive in aree di vacanza. (1.5, paragrafo 1, comma 2) I lavori di costruzione di cui al capitolo 1.3.2, paragrafo 1, comma 1 comprendono complessi di abitazioni monofamiliari con divisione sull'asse verticale e due o più abitazioni." 8. All'allegato I, capitolo 1.5, paragrafo 1, commi 3 e 4, sono soppressi e in luogo è inserita la seguente dicitura: "3) Garage, tettoie, capanni, serre, terrazze coperte ed edifici di analoga tipologia, allestiti in relazione a lavori di costruzione, che rientrano nel campo di applicazione del capitolo 1.3.2, paragrafo 1, commi 2 e 3, e capitolo 1.3.3, e che in caso di costruzione, ristrutturazione o ampliamento non superino i 50 m2." I commi da 5 a 9 diventano di conseguenza commi da 4 a 8. 9. All'allegato I, capitolo 1.5, paragrafo 1, comma 6, che diventa comma 5, dopo "Turbine eoliche" è inserita la seguente dicitura: "nelle zone rurali". 10. All'allegato I, capitolo 1.5, paragrafo 10, è inserita la seguente dicitura: "Qualora un lavoro di costruzione richieda l'esenzione dalle disposizioni tecniche del regolamento di cui ai capitoli da 3 a 8, deve esserne fatta richiesta nella notifica e i lavori non potranno essere avviati, indipendentemente dal termine di 2 settimane, prima della concessione della deroga." 11. All'allegato I, capitolo 1.6, paragrafo 1, comma 2, dopo la frase "analoghi edifici con un" è inserito: "complessivo". 12. All'allegato I, capitolo 1.6, paragrafo 1, comma 3, la frase "superficie inferiore a 20 m2" è modificata in: "una superficie complessiva massima di 20 m2 per abitazione". 13. L'allegato I, capitolo 1.6, paragrafo 1, comma 8, è riformulato come segue: "Impianto con una capacità di stoccaggio di GPL in serbatoi di fino a 1 200 unità di stoccaggio di gas." 14. Nel testo di orientamento all'allegato I, capitolo 1.6, paragrafo. 1, comma 8, è inserita come punto 4 la seguente dicitura.: "L'installazione di serbatoi di GPL ricade altresì nel campo di applicazione della legge sulla gestione delle emergenze." 15. All'allegato I, capitolo 1.6, paragrafo 1, è inserito ai commi da 12 a 14 il seguente testo: "12) Ristrutturazioni e altre modifiche di unità abitative in proprietà a più piani, concernenti esclusivamente modifiche all'interno di una singola unità, e che non comportino modifiche di strutture portanti. Singole ristrutturazioni o modifiche non devono comportare estensioni della superficie del piano. 13) Ristrutturazioni e altre modifiche relative a singole unità e altre modifiche in edifici commerciali che interessino esclusivamente una singola unità commerciale di superficie non superiore a 150 m2, e che non comportino modifiche di strutture portanti, né delle condizioni delle vie di fuga. Singole ristrutturazioni o modifiche non devono comportare estensioni della superficie del piano. 14) Ristrutturazioni di singole unità e altre modifiche in edifici tradizionali adibiti a uso ufficio, concernenti esclusivamente modifiche all'interno di una o più unità adibite a uso ufficio, ciascuna delle quali sia, in particolare, indipendente in termini antincendio. Le singole modifiche o variazioni non devono incidere sulle vie di fuga utilizzate dalle unità antincendio e non devono comportare modifiche delle strutture portanti. Singole ristrutturazioni o variazioni non devono comportare estensioni della superficie del piano." 16. Come testo di orientamento all'allegato I, capitolo 1.6, paragrafo 1, commi da 12 a 14, è inserita la seguente dicitura: "(1.6, paragrafo 1, commi da 12 a 14) La disposizione include le sole ristrutturazioni e altre modifiche che non comportano un'estensione della superficie del piano né una significativa variazione d'uso. Ristrutturazioni e variazioni devono in ogni momento essere conformi alle specifiche tecniche del regolamento. L'eventuale variazione di un'unità adibita dall'uso commerciale a quello abitativo ovvero la variazione da unità abitativa a commerciale costituisce una significativa variazione d'uso e pertanto non ricade nel campo di applicazione della disposizione; in tal caso, pertanto, è necessario richiedere un apposito permesso edilizio. (1.6, paragrafo 1, comma 12) La diposizione include i lavori di ristrutturazione e le modifiche all'interno delle singole unità abitative, indipendentemente dal numero di unità abitative ristrutturate o modificate. La diposizione comprende, in particolare, modifiche di muri non portanti in ciascuna unità abitativa, sostituzione o ristrutturazione di stanze da bagno, finestre o cucine. Non rientrano nel campo di applicazione della disposizione le ristrutturazioni che interessano l'edificio nella sua interezza, per esempio la sostituzione del rivestimento del tetto con rivestimento di altro tipo, e conseguente modifica della struttura del tetto, ovvero delle vie di fuga o del sistema di ventilazione; in tali casi è dunque necessario richiedere un apposito permesso edilizio. Il medesimo criterio si applica alle ristrutturazioni che comportano variazioni alle uscite dall'abitazione. In caso di significative ristrutturazioni di unità abitative, in connessione ai lavori di ristrutturazione è necessario allestire dei rilevatori di fumo collegati alla rete elettrica e dotati di batteria di backup. È opportuno installare rilevatori di fumo collegati alla rete elettrica e dotati di batteria di backup anche nel caso di ristrutturazioni di lieve entità. (1.6, paragrafo 1, comma 13) La diposizione comprende lavori di ristrutturazione e modifiche nelle singole unità commerciali. I lavori di ristrutturazione di porzioni maggiori di una proprietà commerciale richiedono un permesso edilizio, pertanto le ristrutturazioni di una porzione di un edificio commerciale non possono avvenire in conformità della presente disposizione avvalendosi della considerazione che si tratta di una ristrutturazione di un elemento separato e indipendente. (1.6, paragrafo 1, comma 14) La diposizione comprende edifici tradizionali adibiti a uso ufficio, vale a dire, per esempio, edifici a uso ufficio realizzati in conformità delle linee guida della raccolta di esempi sulla sicurezza antincendio degli edifici. La diposizione comprende lavori di ristrutturazione e modifiche all'interno di unità antincendio indipendenti quali, per esempio, una cellula o una sezione antincendio. La diposizione comprende, in particolare, variazioni di uffici monocellula in uffici senza pareti divisorie e viceversa, aggregazione di più uffici in un un'unica unità antincendio, modifiche di muri non portanti, nonché sostituzioni ovvero ristrutturazioni di bagni e cucine. Modifiche che interessano porzioni maggiori di edifici, ovvero che influenzano le vie di fuga, non rientrano nel campo di applicazione della disposizione e richiedono pertanto un apposito permesso edilizio." 17. Nel testo di orientamento all'allegato I, capitolo 1.7, paragrafo 1, dopo il comma 7 è inserita la frase: "Si faccia inoltre riferimento al decreto sui rifiuti del ministero dell'Ambiente." 18. L'allegato I, capitolo 2, è soppresso, e in sostituzione è inserito l'allegato 1 del presente decreto. 20. All'allegato I, capitolo 4.7, è inserito come paragrafo 3: "Paragrafo 3. Le strutture nei siti di costruzione devono essere disposte a distanza tale dai confini di proprietà e da strade o sentieri, ovvero realizzate in modo tale che non vi sia rischio di propagazione dell'incendio a edifici ubicati su altri terreni. Nel caso di strutture non ubicate all'interno di un cantiere, ma la cui disposizione abbia una connessione diretta con il lavoro di costruzione in questione, esse devono essere disposte e realizzate in modo tale che non vi sia rischio di propagazione dell'incendio ad altri edifici." 21. Al testo di orientamento al capitolo 5.4, paragrafo 13, dopo il punto 1 è inserita la seguente dicitura: "Nelle abitazioni dotate di impianto di riscaldamento è parimenti necessario posizionare un rilevatore di fumo nella stanza dove si trova l'impianto di riscaldamento." 22. All'allegato I, capitolo 5.4, è inserito come paragrafo 19: "Paragrafo 19. Nel caso di un edificio il cui pavimento del piano superiore si trovi a più di 22 m dal livello del suolo, nella scelta degli impianti antincendio è necessario tenere debitamente in conto l'eventualità di evacuazione dell'edificio, i tempi di risposta dei servizi di pronto intervento, la possibilità di accesso ai piani, il carico antincendio, ecc. Per soddisfare i livelli di sicurezza descritti al capitolo 5.1, paragrafo 1, l'autorità municipale ha dunque facoltà di imporre, previa specifica valutazione, l'obbligo di porre in essere ulteriori iniziative rispetto a quelle indicate ai commi da 4 a 15." 23. Come testo di orientamento all'allegato I, capitolo 5.4, paragrafo 19, è inserita la seguente dicitura: "(5.4, paragrafo 19) Per ottemperare alla disposizione potrebbe rendersi necessario, per esempio, predisporre un ascensore per i pompieri, un sistema di allarme, un sistema automatico di allarme antincendio, un impianto sprinkler automatico, un tubo montante, ecc." 24. Nel testo di orientamento all'allegato I, capitolo 6.3.1.2, paragrafo 2, "Soggiorno" è modificato in: "Locali di soggiorno". 25. Nel testo di orientamento all'allegato I, capitolo 6.4.2, paragrafo 1, dopo "tabella I nella linea guida n. 5/1984 del ministero dell'Ambiente" è inserita la seguente frase: "I valori limite indicativi si applicano al proprio terreno nonché alle proprietà confinanti." 26. Come testo di orientamento all'allegato I, capitolo 6.4.2, paragrafo 3, è inserita la seguente dicitura: "(6.4.2, paragrafo 3) Per finestre dell'edificio si intendono finestre dei locali di soggiorno e della cucina. Per spazi ricreativi si intendono principalmente aree di soggiorno all'aperto quali balconi, terrazze, terrazzi sui tetti e posti a sedere, ma non corridoi, scale, aiole e alberature, ecc." 27. All'allegato I, capitolo 6.5.2, paragrafo 1, dopo "locali di soggiorno" viene aggiunto: "e cucina". 28. Il testo di orientamento all'allegato I, capitolo 6.5.2, paragrafo 1, è riformulato come segue: "(6.5.2, paragrafo 1) Nelle aree di lavoro, ecc., locali di soggiorno e cucina, la luce diurna può generalmente essere considerata sufficiente se la superficie del vetro della finestra per la luce laterale corrisponde a non meno del 10% della superficie del pavimento, ovvero a non meno del 7% della superficie del pavimento nel caso in cui i vetri abbiano una trasmittanza della luce pari a non meno di 0,75. Le percentuali del 10% e del 7% sono indicative e prendono in considerazione la normale collocazione dell'edificio nonché la normale progettazione e disposizione dei locali. Qualora il tipo di vetro della finestra non sia noto al momento della progettazione, la conversione dalla superficie illuminata del telaio alla corrispondente superficie della finestra si ottiene moltiplicando la superficie illuminata del telaio per un coefficiente di 0,7. La superficie del vetro deve essere aumentata proporzionalmente alla riduzione della trasmissione luminosa (per esempio nel caso di finestre dotate di dispositivi di protezione solare) ovvero al diminuire dell'accesso della luce alle finestre (per esempio nel caso di edifici ravvicinati). In alternativa, nei locali di soggiorno e nella cucina la luce può essere considerata sufficiente ove sia possibile dimostrare, tramite un calcolo, che esiste un coefficiente di luce diurna pari al 2% sulla metà dello spazio. Anche nell'area di lavoro la luce diurna può essere considerata sufficiente, ove sia possibile dimostrare tramite un calcolo che esiste un coefficiente di luce diurna pari ad almeno il 2% dell'area di lavoro. Tale calcolo può essere eseguito utilizzando una rete che copra l'intera area di lavoro, ovvero i locali di soggiorno e la cucina, e che contenga punti di calcolo con un perimetro di 0,5 m e circa 0,5 m di intervallo. I punti che formano la griglia devono essere separati dalla medesima distanza. La luce diurna nell'area di lavoro, ecc. può altresì essere ritenuta sufficiente se, tramite misurazione, è possibile dimostrare che il coefficiente di luce diurna è pari al 2% sugli spazi di lavoro. Nel determinare il coefficiente di luce diurna occorre tenere conto delle condizioni specifiche, compresa la progettazione del vetro, la trasmittanza della luce del vetro, nonché le caratteristiche specifiche dello spazio e dell'ambiente circostante. Si faccia riferimento alla raccomandazione 203 su città ed edifici: Calcolo della luce naturale negli edifici, nonché alla raccomandazione SBi 219: Luce naturale nei locali e negli edifici." 29. All'allegato I, capitolo 7.2.5.1, paragrafo 7, l'espressione "la superficie del vetro della finestra" è modificato in: "la superficie del vetro". 30. All'allegato I, capitolo 7.3.2, paragrafo 1, l'espressione "vi sono più di 5 K" è modificata in: "vi sono 5 K o più". 31. L'allegato I, capitolo 7.4.1, è così riformulato: "7.4.1. Generalità Paragrafo 1. In caso di ristrutturazione ovvero altre modifiche negli edifici, devono essere attuati risparmi energetici efficaci in relazione ai costi, di cui al capitolo 7.4.2, paragrafo 1, e al capitolo 8. Le disposizioni concernono l'isolamento delle pareti esterne, dei pavimenti, dei soffitti e delle finestre, ecc., nonché modifiche delle installazioni. Il requisito si applica esclusivamente agli elementi edilizi o alle installazioni interessati dalla modifica. L'allegato 6 fornisce le linee guida per l'individuazione dei lavori profittevoli. Paragrafo 2. In caso di sostituzione di elementi edilizi o di installazioni, è necessario ottemperare alle disposizioni di cui al capitolo 7.4.2, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 6, e al capitolo 8, indipendentemente dall'efficacia in relazione ai costi. Paragrafo 3. Chiese, edifici da salvaguardare ed edifici facenti parte di un monumento antico da salvaguardare sono esentati dalle disposizioni di cui al capitolo 7.4.2 e al capitolo 8.6.2, paragrafo 2. Sono altresì esentati dalle disposizioni di cui al capitolo 7.4.2 e al capitolo 8.6.2, paragrafo 2, gli edifici meritevoli di conservazione coperti da una normativa sulla conservazione urbanistica, da un piano locale di conservazione, da una dichiarazione ufficiale di conservazione, ovvero edifici indicati come meritevoli di conservazione nei piani municipali, nonché gli edifici designati dal ministero della Cultura come meritevoli di conservazione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, della legislazione sulla conservazione degli edifici, nella misura in cui l'ottemperanza ai requisiti previsti dalle sopraccitate disposizioni sarebbe in contrasto con tali pianificazioni o designazioni. Il paragrafo 3 si applica esclusivamente agli elementi della parte esterna di un edificio che ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni contenute in un piano di conservazione locale, ecc. Il paragrafo 3 si applica altresì ai lavoro di costruzione che dopo il loro completamento avranno un impatto visivo su elementi della parte esterna di un edificio che ricada nel campo di applicazione delle disposizioni previste da un piano locale di conservazione, ecc. Paragrafo 4. In circostanza speciali, caratterizzate da strutture edilizie complesse, le iniziative descritte all'allegato 6 possono non essere attuate in modo efficace rispetto ai costi. In tal caso è necessario dimostrare la mancanza di efficacia rispetto ai costi. Paragrafo 5. In dipendenza delle caratteristiche strutturali e delle condizioni di isolamento dell'edificio, potrebbero darsi soluzioni che non permettono l'attuazione di adeguate tecniche antiumidità. Tali lavori non devono essere eseguiti. Paragrafo 6. Modifiche edilizie che comportino un aumento del consumo di energia possono essere effettuate a condizioni che siano attuati corrispondenti risparmi energetici a titolo di compensazione. Paragrafo 7. Le ristrutturazioni facenti parte di una significativa variazione d'uso ricadono nel campo di applicazione del capitolo 7.3 e devono ottemperarne i requisiti, anche nell'eventualità che le modifiche non siano efficaci rispetto ai costi." 32. Il testo di orientamento all'allegato I, capitolo 7.4.1, è così riformulato: "(7.4.1, paragrafo 1) L'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, è ottemperato dalle disposizioni di cui al presente capitolo. Verniciatura, pulizia delle facciate, rattoppatura di un foro sul rivestimento del tetto e isolamento dei muri a intercapedine sono modifiche che non fanno automaticamente scattare l'obbligo di conseguire risparmi energetici efficaci in rapporto ai costi. (7.4.1, paragrafo 2) Per sostituzione si intende, per esempio, una porzione di facciata interamente nuova, un tetto nuovo comprensivo di rivestimento, travi, isolamento e soffitto, la sostituzione di una finestra, una pompa di circolazione o un impianto di riscaldamento a gas. (7.4.1, paragrafo 3) Ai sensi dell'articolo 22 della legge sull'edilizia è possibile essere dispensati dalle disposizioni di cui al capitolo 7.4.2, ove considerazioni architettoniche ovvero tecniche lo giustifichino. La guida energetica 2010 per edifici protetti o meritevoli di conservazione dell'Istituto danese per l'edilizia (Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger, Bygningskultur Danmark 2010) fornisce vari esempi di soluzioni di risparmio energetico che non pregiudicano le caratteristiche storiche e culturali degli edifici. (7.4.1, paragrafo 4) Misure strutturali, con risparmio annuale per il ciclo di vita, e diviso per l'investimento sia maggiore di 1,33, possono essere considerate efficaci rispetto ai costi. Ovvero, ciò che è equivalente, la misura deve essere rimborsata entro il 75% del ciclo di vita previsto. Per esempio, se un'opera ha un ciclo di vita di 40 anni, l'investimento deve essere recuperato in 30 anni. Il calcolo dei cicli di vita si desume dall'allegato 6. (7.4.1, paragrafo 5) Per le tecniche antiumidità da impiegare nei lavori di isolamento si faccia riferimento alla raccomandazione SBi 224 - Umidità negli edifici; numerose esperienze nel campo delle tecniche edilizie, corredate di varie soluzioni, possono essere reperite dall'organizzazione BYG-ERFA. (7.4.1, paragrafo 6) La disposizione trova applicazione, per esempio, qualora si desideri inserire nuove porzioni di finestra su una facciata ovvero su un tetto. La mancanza di prestazioni energetiche è compensata, per esempio, in caso di isolamento supplementare, impianto di riscaldamento solare, pompe di calore e cellule solari." 33. All'allegato I, il titolo del capitolo 7.4.2 è riformulato come segue: "Livello di requisiti in caso di ristrutturazione ovvero altre modifiche nell'edificio". 34. L'allegato I, capitolo 7.4.2, paragrafo 1, è soppresso. I paragrafi da 2 a 8 diventano di conseguenza paragrafi da 1 a 7. 35. All'allegato 1, capitolo 7.4.2, paragrafo 2, che diventa paragrafo 1, la dicitura "che è superiore a 5 K" è modificata in: "che è pari a 5 K o superiore". 36. All'allegato I, capitolo 7.4.2, paragrafo 5, che diventa paragrafo 4, "lucernari" diventa: "abbaini". 37. Il testo di orientamento all'allegato I, capitolo 7.4.2, paragrafi da 1 a 6, è riformulato come segue: "(7.4.2, paragrafi da 1 a 6) In connessione alla ristrutturazione ovvero alla modifica di elementi edilizi è necessario eseguire l'isolamento termico efficace in relazione ai costi. Sono esempi di lavori in connessione ai quali è necessario eseguire un isolamento efficace in relazione ai costi: Installazione di un nuovo rivestimento del tetto in feltro, in forma di nuova membrana, ovvero rivestimento in feltro di un tetto esistente. Nuove tegole del tetto o simile. Nuova lamiera del tetto in acciaio sovrapposta al tetto preesistente in feltro, ovvero pannelli in fibrocemento. I requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano alle dimensioni effettive di porte esterne, porte, portelli, finestre fisse e lucernari. In tale contesto, per finestra fissa si intende una finestra nuova ovvero una finestra rinnovata con una cornice aggiuntiva. Le porte esterne comprendono, inoltre, le porte esterne con vetri. La trasmittanza termica lineare riveste fondamentale importanza per il risparmio energetico e per minimizzare i problemi della climatizzazione interna. Le disposizioni relative alla trasmittanza termica lineare in caso di sostituzione delle finestre, miglioramento delle pareti esterne ovvero struttura del pavimento, tuttavia, non si applicano nel caso in cui sia apportata simultanea miglioria degli elementi che causano la trasmittanza termica lineare. È possibile reperire esempi di lavori di isolamento normalmente efficaci in relazione ai costi all'allegato 6 e sul sito Internet www.bygningsreglementet.dk. Le specifiche condizioni tecniche edilizie possono comportare l'impossibilità di ottemperare ai requisiti di cui al paragrafo 1, si veda pertanto paragrafo 2. In caso di sostituzione di pavimenti, pareti esterne, porte, finestre ovvero della struttura del tetto, si applicano i paragrafi 1 e da 3 a 6, indipendentemente dalla redditività, cfr. capitolo 7.4.1, paragrafo 2". 38. Nel testo di orientamento all'allegato I, capitolo 7.4.2, paragrafo 7, la dicitura "paragrafi da 4 a 6" è modificata in: "paragrafi 4 e 5". 39. All'allegato I, capitolo 7.4.2, paragrafo 8, comma 3, che diventa paragrafo 7, comma 3, "abbaini" è modificato in: "lucernari". 40. Il testo di orientamento all'allegato I, capitolo 7.4.2, paragrafo 8, che diventa paragrafo 7, "paragrafo 6" è modificato in due punti in "paragrafo 5". 41. All'allegato I, capitolo 7.6, paragrafo 1, la dicitura "che è superiore a 8 K" è modificata in: "che è pari a 5 K o superiore" mentre la dicitura "che è superiore a 5 K" è modificata in "che è pari a 5 K o superiore". 42. Come testo di orientamento all'allegato I, capitolo 8.1, paragrafo 5, è inserita la seguente dicitura: "(8.1, paragrafo 5) A causa dell'irraggiamento di calore dalla canna fumaria, una lastra di vetro non è adatta come piastra di copertura." 43. All'allegato I, capitolo 8.1, sono inseriti come paragrafi 13 e 14 i seguenti testi: "Paragrafo 13. Ove in un edificio siano allestite sale computer, è necessario misurare il consumo elettrico dei server. È altresì necessario misurare il consumo di elettricità ovvero la capacità frigorifera necessaria per il raffreddamento della sala computer. Paragrafo 14. Le misurazioni del consumo di elettricità devono essere eseguite in conformità del decreto del Dipartimento per la sicurezza sul controllo delle tecniche di misurazione, con contatori utilizzati per la misurazione del consumo di elettricità con riguardo a: valutazione della conformità, approvazione tipologica e verifica iniziale. I contatori per il raffreddamento devono essere conformi al decreto del Dipartimento per la sicurezza sul controllo delle tecniche di misurazione, con contatori utilizzati per la misurazione del consumo di riscaldamento negli impianti di teleriscaldamento, con riguardo a: valutazione della conformità, approvazione tipologica e verifica iniziale." 44. L'allegato I, capitolo 8.2, paragrafo 4, è riformulato come segue: "Paragrafo 4. Gli impianti di raffreddamento e gli impianti a pompa di calore devono essere dotati di un dispositivo per la regolazione automatica della capacità frigorifera ovvero di riscaldamento secondo le necessità specifiche del locale. L'impianto di raffreddamento deve altresì essere dotato di un temporizzatore e un dispositivo per il controllo della temperatura della capacità frigorifera erogata nei locali." 45. All'allegato I, capitolo 8.3, sono inseriti come paragrafi da 14 a 16: "Paragrafo 14. Gli impianti di ventilazione il cui consumo di elettricità per i ventilatori superi i 3 000 kWh per anno devono essere dotati di apposito contatore per la misurazione del consumo di elettricità. Paragrafo 15. Per gli impianti di ventilazione il cui consumo di riscaldamento per superfici di riscaldamento superi i 10 000 kWh per anno, è necessario misurare il consumo di riscaldamento. Per le superfici di riscaldamento elettrico il cui consumo superi i 3 000 kWh è necessario misurare il consumo di elettricità. Paragrafo 16. I contatori elettrici devono essere conformi al decreto del Dipartimento per la sicurezza sul controllo delle tecniche di misurazione con contatori utilizzati per la misurazione del consumo di elettricità, con riguardo a: valutazione di conformità, autorizzazione tipologica e verifica iniziale. Contatori di calore utilizzati per la misurazione del consumo di riscaldamento sulle superfici di riscaldamento devono essere conformi al decreto del Dipartimento per la sicurezza sul controllo delle tecniche di misurazione con contatori utilizzati per la misurazione del consumo di calore negli impianti di teleriscaldamento, con riguardo a (?) valutazione di conformità, autorizzazione tipologica e verifica iniziale." 46. L'allegato I, capitolo 8.4.1, paragrafo 6, è riformulato come segue: "I prodotti realizzati in fabbrica, che fanno parte di, ovvero sono connessi a impianti idrici fissi dotati di rubinetto devono, per quanto concerne le proprietà che hanno influenza sulla qualità dell'acqua potabile, cfr. decreto del ministero dell'Ambiente sulla qualità dell'acqua e sui sistemi di approvvigionamento idrico, essere autorizzati dal Dipartimento per l'energia, a meno che il prodotto in oggetto sia esentato in conformità del decreto relativo al rilascio delle autorizzazioni per i prodotti da costruzione che vengono a contatto con l'acqua potabile." 47. Il testo di orientamento all'allegato I, capitolo 8.4.1, paragrafo 6, è riformulato come segue: "(8.4.1, paragrafo 6) Un riepilogo dei prodotti esentati dall'obbligo di autorizzazione è reperibile sulla homepage del sito Internet del Dipartimento per l'energia, www.ens.dk." 48. Come testo di orientamento all'allegato I, capitolo 8.4.1, paragrafo 11, è inserito: "(8.4.1, paragrafo 11) Per informazioni sulla crescita batterica negli impianti di acqua calda si veda il capitolo 8.4.2.2." 49. Come testo di orientamento all'allegato I, capitolo 8.4.2.2, paragrafo 1, è inserito: "(8.4.2.2, paragrafo 1) Per quanto concerne il controllo, ed eventualmente il contrasto, della legionella, si veda la raccomandazione 017 del Rørcenter: Legionella – principi di installazione e metodi di contrasto." 50. All'allegato I, capitolo 8.4.2.2, sono inseriti come paragrafi 5 e 6: "Paragrafo 5. Il consumo complessivo di calore per il riscaldamento e la circolazione di acqua calda deve essere misurato, se il consumo di calore per il riscaldamento e la circolazione di acqua calda supera i 10 000 kWh per anno. Paragrafo 6. I contatori per la misurazione del calore per la produzione di acqua calda devono essere conformi al decreto del Dipartimento per la sicurezza sul controllo delle tecniche di misurazione con contatori utilizzati per la misurazione del consumo di calore negli impianti di teleriscaldamento, qualora la misurazione sia utilizzata ai fini della ripartizione del conteggio complessivo del riscaldamento con acqua calda. Per altri contatori si applicano, tuttavia, esclusivamente le disposizioni relative a valutazione di conformità, autorizzazione tipologica e verifica iniziale." 51. Il testo di orientamento all'allegato I, capitolo 8.4.3.1, paragrafo 1, comma 2, è riformulato come segue: "Si fa riferimento alla raccomandazione 016 del Rørcenter - Istruzioni per la gestione delle acque piovane sul proprio terreno, e alla raccomandazione 009 del Rørcenter: Infiltrazione di acqua piovana nelle fascine. Qualora l'acqua piovana venga gestita sul proprio terreno, è richiesta un'autorizzazione in conformità della normativa ambientale." 52. All'allegato I, capitolo 8.4.3.1, è inserito come nuovo paragrafo 5: "Paragrafo 5. Nel caso in cui sia installata una valvola di sicurezza contro l'allagamento, tale valvola deve essere realizzata in conformità di DS 432 Norme per il drenaggio sanitario, tabella 4.6.1. La disposizione si applica indipendentemente dal fatto che la valvola sia installata nell'edificio ovvero in un pozzo sul proprio terreno all'esterno dell'edificio." Il paragrafo 5 diventa di conseguenza paragrafo 6. 53. Nel testo di orientamento all'allegato I, capitolo 8.5, paragrafo 1, dopo l'ultimo punto è inserita la seguente dicitura: "Con riguardo alle emissioni provenienti dall'impianto di riscaldamento si fa riferimento ai relativi requisiti del ministero dell'Ambiente." 54. All'allegato I, capitolo 8.5.1.1, sono inseriti come paragrafi da 6 a 8: "Paragrafo 6. Negli edifici di nuova costruzione non devono essere installate caldaie per il riscaldamento centralizzato che impieghino come combustibile gas naturale oppure olio fossile. Paragrafo 7. La disposizione di cui al paragrafo 6 non si applica ove il consiglio comunale entro il 1° gennaio 2013 abbia adottato in via definitiva una decisione in virtù della quale gli edifici della zona devono essere approvvigionati mediante fornitura individuale di gas naturale. Paragrafo 8. L'esenzione dal paragrafo 6 può essere notificata qualora, a seguito di specifica valutazione, i fattori alternativi alle caldaie di riscaldamento centrale progettate per essere alimentate con gas naturale oppure olio fossile fossero trovati non idonei per lo specifico edificio. Il comune può concedere un'esenzione nel caso in cui le alternative non si rivelino praticabili. Ai fini dell'esenzione, il consiglio comunale può valutare i seguenti come fattori che rendono uno specifico edificio non idoneo all'installazione di un'opzione alternativa alle caldaie di riscaldamento centrale progettate per essere alimentate con gas naturale oppure olio fossile: – – Estensione del terreno. Collocazione dell'edificio sul terreno. – – – Considerazioni di vicinanza. Piani di sviluppo locale per il teleriscaldamento. Destinazione d'uso dell'edificio." 55. Come testo di orientamento all'allegato I, capitolo 8.5.1.1, paragrafi 6 e 8, è inserito il seguente: "(8.5.1.1, paragrafo 6) La disposizione si applica alla costruzione di nuovi edifici abitativi, cfr. articolo 2, paragrafo 1, lettera a della legge sull'edilizia, e comprende pertanto tutti gli edifici abitativi. La disposizione si applica altresì agli ampliamenti per i quali gli elementi edilizi di nuova costruzione comportino l'installazione di una nuova caldaia centralizzata. Se l'entità di un lavoro di ristrutturazione debba essere considerata alla stregua di una nuova costruzione, dipende da una specifica valutazione in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b della legge sull'edilizia. La disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2013. La disposizione si applica alle richieste di permesso edilizio presentate in data successiva al 1° gennaio 2013. Analogamente, il divieto di installare caldaie centralizzate progettate per il riscaldamento con gas naturale oppure olio fossile si applicheranno agli edifici esistenti a partire dal 1° gennaio 2016. (8.5.1.1, paragrafo 8) L'esenzione può essere concessa solo dopo che tutte le alternative possibili siano state esaminate e valutate non idonee. Alternative pertinenti possono essere rappresentate da pompe di calore, caldaie a pellet di legno o teleriscaldamento. L'esenzione può essere altresì notificata in caso di ristrutturazione di un edificio privo di accesso al teleriscaldamento, per il quale la dimensione del terreno sia troppo ridotta per consentire l'impiego del calore geotermico, nel caso in cui considerazioni relative al rumore rendano inappropriata l'installazione di una pompa di calore ad aria/acqua, nel caso in cui non vi sia spazio sufficiente per installare una caldaia a pellet, ovvero nel caso in cui la posizione dell'edificio sul terreno impedisca lo sfruttamento dell'energia solare. Ai fini della valutazione dell'impossibilità dell'erogazione di teleriscaldamento è possibile prendere in considerazione: – Le dimensioni del terreno. Il terreno è troppo piccolo al fine di collocare i collettori a terra per l'impianto geotermico. – La posizione dell'edificio sul terreno. L'edificio è ubicato in modo tale che i pannelli solari e le celle solari non possano produrre un rendimento sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico dell'edificio. Potrebbero, per esempio, esistere piani locali che impediscono la libera collocazione dell'edificio sul terreno. – Considerazioni di vicinanza. L'edificio è talmente ravvicinato a quelli circostanti da rendere impossibile l'installazione di pompe di calore ad aria/acqua senza che i vicini subiscano inquinamento acustico. Il caso tipico è quello di costruzioni a schiera, tuttavia anche altre tipologie di edifici, la cui esatta definizione è fornita da altre disposizioni di legge quali piani locali, normative edilizie, ecc., potrebbero trovarsi vicini all'edificio. – Piani locali di miglioramento del teleriscaldamento. L'area dove l'edificio dovrebbe sorgere sarà dotata nel volgere di pochi anni di teleriscaldamento e tale soluzione è da considerarsi più vantaggiosa rispetto, per esempio, all'installazione del riscaldamento geotermico nell'edificio. – Destinazione d'uso dell'edificio. L'uso della struttura comporta, per esempio, l'utilizzo di ingenti quantità di acqua calda che non è possibile soddisfare tramite fonti rinnovabili. Un'altra possibilità è che l'edificio di nuova costruzione abbia un carattere temporaneo (per esempio un padiglione temporaneo per una scuola), e nel giro di pochi anni sarà rimosso." 56. All'allegato I, capitolo 8.5.1.3, paragrafo 2, la parola "Bruciatore" è modificata nella frase: "Bruciatori, stufe a pellet, stufe in muratura e camini". 57. Nel testo di orientamento all'allegato I, capitolo 8.5.1.4, paragrafo 1, sono inseriti come commi da 2 a 4.: "La prevenzione degli incidenti da monossido di carbonio in relazione all'impiego di combustibile liquido può essere effettuata collocando una grata sulla canna fumaria in muratura, ovvero una valvola di sicurezza che interrompa la combustione in caso di ostruzione della canna fumaria. Anche un allarme per il monossido di carbonio può rappresentare una buona soluzione per dare l'allarme nel caso siano raggiunti livelli pericolosi monossido di carbonio. Per quanto riguarda l'installazione della grata o della valvola, una società di assistenza ovvero specializzata nella pulizia del camino può offrire consulenza al riguardo." 58. Come testo di orientamento all'allegato I, capitolo 8.5.1.4, paragrafo 6, è inserita la seguente frase: "(8.5.1.4, paragrafo 6) In ogni caso diversi bruciatori a nafta possono essere collegati al medesimo condotto." 59. L'allegato I, capitolo 8.5.1.4, paragrafo 7, è riformulato come segue: "Paragrafo 7. Caldaie per la combustione di carbone, coke, biocarburanti e biomasse devono ottemperare come minimo ai requisiti relativi a efficienza e sicurezza per le caldaie di classe 5, di cui alla norma DS/EN 303-5. Caldaie centralizzate per combustibile solido, alimentate manualmente o automaticamente con una potenza di calore nominale fino a 500 kW, Terminologia, requisiti, test e marcatura." 60. Nel testo di orientamento all'allegato I, capitolo 8.5.1.4, paragrafo 7, il comma 1 è soppresso. 61. All'allegato I, capitolo 8.5.1.6, paragrafo 1 e paragrafo 3, la frase "alimentati con biocarburanti" è modificata in: "alimentati con biocarburanti speciali". 62. Il testo di orientamento all'allegato I, capitolo 8.5.1.6, paragrafo 1, è riformulato come segue: "(8.5.1.6) Per impianti speciali alimentati a biocarburante si intendono, per esempio, gli impianti di essiccazione per grano, semi e cerali, impianti con olio caldo. Si vedano le linee guida n. 8,14, 20, 22 e 32 dell'Istituto danese per le tecnologie di sicurezza antincendio." 63. Nel testo di orientamento all'allegato I, capitolo 8.5.3.1, paragrafo 1, dopo l'ultimo comma è inserita la frase seguente: "Si faccia riferimento alla norma DS/EN 1443 Canne fumarie – requisiti generali e principali standard di produzione." 64. Nel testo di orientamento all'allegato I, capitolo 8.5.3.1, paragrafo 2, la frase "o combustione automatica con biocarburanti" è eliminata. 65. All'allegato I, capitolo 8.6.4, paragrafi 4 e 5, dopo la tabella è inserita la seguente dicitura: "Qualora, invece, i produttori siano in possesso di documentazione relativa ai valori SCOP, si ha SCOP x 0,85 = fattore di potenza standard." 66. All'allegato I, capitolo 8.6.4, paragrafo 6, è inserito, come nuovo comma 2, il seguente testo: "Qualora, invece, i produttori siano in possesso di documentazione relativa ai valori SCOP, si ha SCOP x 0,90 = fattore di potenza standard." 67. All'allegato I, capitolo 8.6.4, paragrafo 6, è inserito come comma 4: "Qualora, invece, i produttori siano in possesso di documentazione relativa ai valori SCOP, si ha SCOP x 0,90 = fattore di potenza standard." 68. Nel testo di orientamento all'allegato I, capitolo 8.6.4, paragrafi 4-6, è inserito come comma 2: "I valori SCOP esprimono il rendimento annuo delle pompe di calore basato sul clima medio e sui valori riscontrati in una serie di modalità di funzionamento, come indicato nella norma DS/EN 14825 sugli impianti di aria condizionata, refrigeratori e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento dei locali – Test e valutazione in condizioni di carico parziale." 69. All'allegato I, capitolo 8.6.4, sono inseriti come paragrafi 9 e 10: "Paragrafo 9. Il consumo di elettricità delle pompe di calore e degli impianti di refrigerazione con consumo di elettricità annuo superiore a 3 000 kWh deve essere misurato. Eventuali cartucce elettriche devono essere dotate di contatore orario o dell'elettricità. Paragrafo 10. I contatori elettrici devono essere conformi al decreto del Dipartimento per la sicurezza sul controllo delle tecniche di misurazione con contatori utilizzati per la misurazione del consumo di elettricità, con riguardo a valutazione di conformità, autorizzazione tipologica e verifica iniziale." 70. L'allegato I, capitolo 8.8, è riformulato come segue: "Paragrafo 1. L'installazione dell'ascensore deve essere eseguita in modo sicuro. Paragrafo 2. L'ascensore deve essere dotato di ventilazione naturale o meccanica. La sala macchine deve essere ventilata. Paragrafo 3. Il numero di trasporti giornalieri previsti ovvero la categoria d'uso prevista devono essere indicati dal proprietario dello stabile. È altresì necessario indicare il consumo di elettricità dell'ascensore, calcolato sulla base del numero di trasporti giornalieri previsti. Deve essere indicato anche il consumo in standby. Paragrafo 4. Gli ascensori sono suddivisi nelle cinque seguenti categorie d'uso, sulla base del numero di ore giornaliere di funzionamento dell'ascensore: Categoria Frequenza 1 Molto raramente 0,2 Tempo di utilizzo in ore 0< h<0,3 giornaliere 2 3 4 5 Raramente Occasionalmente Frequentemente Molto frequentemente 0,5 1,5 3 6 0,3< h<1 1< h<2 2< h<4,5 4,5 < h Paragrafo 5. Per gli ascensori in edifici di nuova costruzione, in caso di installazione di nuovi ascensori ovvero sostituzione di ascensori in edifici esistenti, il consumo complessivo specifico di elettricità non deve superare la classe B di cui alla tabella 9 all'allegato 6, indipendentemente dalla categoria di utilizzo. Paragrafo 6. La disposizione di cui al paragrafo 5 non si applica agli ascensori con peso della cabina superiore a 1 600 kg. Paragrafo 7. La misurazione del consumo complessivo specifico di elettricità deve essere eseguita come indicato nella norma VDI 4707 Aufzüge Energieeffizienz ("efficienza energetica ascensori"), marzo 2009." 71. Il testo di orientamento del capitolo 8.8 è riformulato come segue: "(8.8, paragrafi 1-8) Si fa riferimento al decreto dell'autorità danese per il lavoro sull'utilizzo degli ascensori, ecc., nonché sulla costruzione degli ascensori, ecc. Si veda il capitolo 3.2.2, paragrafo 6, relativo all'accessibilità. Le disposizioni si applicano agli edifici di nuova costruzione, alle nuove installazioni in edifici esistenti, in caso di sostituzione di ascensori esistenti nonché, ove opportuno, in caso di sostituzione di parti di ascensori esistenti. (8.8, paragrafo 2) La ventilazione meccanica può essere effettuata in forma di estrazione ovvero di ventilazione meccanica bilanciata. (8.8, paragrafo 3) Il consumo di elettricità degli ascensori non comprende il consumo di elettricità per il riscaldamento e per l'eventuale raffreddamento del vano ascensore, né il consumo di elettricità per la ventilazione del pozzo. Il relativo consumo di elettricità rientra nel campo di applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli 7 e 8. (8.8, paragrafo 4) Le categorie d'uso 4 e 5 sono raramente utilizzate in Danimarca. Nella tabella 5 all'allegato 6 sono forniti esempi di edifici classificati nella categoria 5. (8.8, paragrafo 5) La disposizione comporta che l'ascensore ottempera al requisito relativo al consumo energetico specifico per la classe energetica B, in conformità della norma VDI 4707 Aufzüge Energieeffizienz, marzo 2009. Il consumo energetico specifico può essere determinato sulla base della misurazione del consumo di elettricità eseguita tramite una corsa di riferimento con ascensore di analoga tipologia, come descritto nell'allegato 6. Il consumo di elettricità specifico si ottiene dividendo il consumo misurato per il carico nominale e la distanza percorsa. Il consumo energetico specifico deve altresì essere documentato per ciascun edificio. (8.8, paragrafo 6) La disposizione implica che, per esempio, montacarichi e grandi ascensori per trasporto passeggeri siano esentati dalle disposizioni. (8.8, paragrafo 7) Per il 2015 si prevede un inasprimento dei requisiti relativi al consumo complessivo specifico di elettricità, di modo che l'applicazione della classe energetica A sarà estesa a tutti gli ascensori. Si prevede pertanto che a partire dal 2015 tutti i nuovi ascensori debbano essere conformi ai requisiti di consumo energetico specifico della classe energetica A, in conformità della norma VDI 4707 Aufzüge Energieeffizienz, marzo 2009. La norma europea EN ISO 25745 Prestazioni energetiche di ascensori e scale mobili, una volta completato, sarà utilizzata come base per una revisione delle disposizioni. (8.8, paragrafo 8) Il consumo energetico specifico può essere determinato sulla base della misurazione del consumo di elettricità come indicato da VDI 4707. Nel caso in cui la misurazione sia eseguita da un laboratorio indipendente, il produttore può utilizzare i calcoli basati sulla norma per dimostrare che un ascensore con diversa categoria d'uso, altra tara, distanza percorsa e numero di fermate ottemperano alle disposizioni di cui al paragrafo 5. È responsabilità del produttore comprovare che l'ascensore sia conforme alla disposizione di cui al paragrafo 5. Indipendentemente dalla documentazione, deve essere possibile eseguire la misurazione nelle modalità indicate dalla norma VDI 4707. Dietro pagamento di una tariffa, il proprietario ha facoltà di richiedere all'autorità municipale di completare anticipatamente la marcatura energetica e la notifica. 72. Il testo di orientamento all'allegato 1, B.1.1.2, paragrafo 1, sezione 2 è soppresso. 73. All'allegato 1, B.1.1.2, è inserito come paragrafo 2 il seguente testo: "Le porzioni di strada o le aree che devono essere mantenute non edificate, come conseguenza di disposizioni volte a garantire la costruzione in sicurezza delle strade, devono essere incluse nella superficie della particella per il calcolo del quoziente di edificazione." Il paragrafo 2 diventa di conseguenza paragrafo 3. 74. All'allegato 1, B.1.1.4, è inserito come paragrafo 2: "Gli edifici su terreni in pendenza possono essere costruiti senza stabilire piani di livello, se l'altezza, misurata verticalmente dal suolo naturale, non superi il limite di altezza per gli edifici fissato al capitolo 2.2.2, paragrafo 1, e al capitolo 2.2.6, paragrafo 1, né la distanza dai confini di proprietà specificata al capitolo 2.2.3, paragrafo 1, commi 1 e 2." Il paragrafo 2 diventa di conseguenza paragrafo 3. 75. All'allegato 1, B.1.1.4, paragrafo 2, è inserito come testo di orientamento: "(B.1.1.4., paragrafo 2) Lo scopo della disposizione è sollevare il consiglio comunale dalla determinazione dei piani di livello nel caso di edifici su terreni in pendenza che rientrano senza dubbio nel piano relativo al limite d'altezza orizzontale, in conformità del capitolo 2.2.2 e del capitolo 2.2.6." 76. All'allegato 3, paragrafo 3, comma 2, la frase "I membri sono nominati per 4 anni, e possono essere confermati 1 volta per un massimo di 8 anni." è modificata in: "I membri sono nominati per 4 anni, e possono essere confermati due volte per un massimo di 12 anni." 77. All'allegato 3, capitolo A, articolo 5, paragrafo 1, è inserito come comma 2: "Un ingegnere strutturale accreditato da un altro paese deve lavorare all'interno del quadro dell'organismo per il riconoscimento per gli ingegneri strutturali riconosciuti in Danimarca." 78. L'allegato 3, capitolo A, articolo 5, paragrafi da 2 a 5, è riformulato come segue: "Paragrafo 2. Lavoro temporaneo e occasionale come ingegnere strutturale accreditato Un ingegnere strutturale accreditato in un altro paese, cfr. articolo 1, paragrafo 2, ha diritto a lavorare temporaneamente e occasionalmente come ingegnere strutturale accreditato in Danimarca previa autorizzazione dell'organismo per il riconoscimento, cfr. direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4. Le notifiche relative al lavoro temporaneo od occasionale dell'ingegnere strutturale accreditato devono essere sottoposte all'organismo per il riconoscimento. Quest'ultimo ha facoltà, anteriormente al primo lavoro svolto in Danimarca dall'ingegnere strutturale accreditato, in tale funzione, di verificare le qualifiche professionali dell'ingegnere strutturale in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva. La notifica deve essere rinnovata ogni anno. Paragrafo 3. Ingegnere strutturale accreditato che opera su base permanente Un ingegnere strutturale accreditato in un altro paese, cfr. articolo 1, paragrafo 2, può essere autorizzato a operare su base permanente come ingegnere accreditato in Danimarca a seguito di una decisione dell'organismo per il riconoscimento, cfr. sezione III, capitolo 1 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul riconoscimento delle qualifiche professionali, articoli da 10 a 15. La domanda di permesso deve essere presentata all'organismo per il riconoscimento. Entro 3 mesi dalla presentazione della domanda, corredata di documentazione completa, l'organismo per il riconoscimento comunica al richiedente la decisione motivata. Il termine può essere prorogato di 1 mese. Paragrafo 4. Competenze – Coloro i quali rientrano nel campo di applicazione dei paragrafi 2 e 3, ed esercitano la professione di ingegnere accreditato che opera su base permanente in Danimarca, devono essere in possesso di – qualifiche professionali che ottemperano ai requisiti di cui al presente allegato e – competenze linguistiche sufficienti a svolgere la professione di ingegnere accreditato che opera su base permanente in Danimarca in conformità del regolamento edilizio. L'organismo per il riconoscimento ha facoltà di verificare qualifiche e conoscenze. Paragrafo 5. Periodo di prova o test attitudinale L'organismo per il riconoscimento è tenuto, in conformità della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, articolo 14, paragrafi 1 e 2, ad offrire ai candidati che non possono comprovare il possesso dei requisiti professionali necessari, la possibilità di scegliere tra un periodo di prova ovvero un test attitudinale, al fine di poter dimostrare il possesso delle competenze professionali richieste. Contenuto e durata del periodo di prova sono determinati dall'organismo per il riconoscimento." 79. Nell'introduzione all'allegato 6 sotto al titolo "Contenuti dell'allegato 6:" è inserito come comma 4: "4. Ascensori" 80. All'allegato 6, il titolo del capitolo 1 è così riformulato: "1. Risparmi energetici efficaci rispetto ai costi". 81. All'allegato 6, capitolo 2, la sezione: "Fornitura di energia ponderata" è eliminata, e al suo posto è inserita la seguente: "Installazioni individuali di energia rinnovabile Installazioni di energia rinnovabile in un edificio, o a esso connesse, rientrano nel quadro energetico dell'edificio in questione. Ai fini dell'inclusione nel quadro energetico, è ammissibile la produzione di elettricità dalle celle solari o di vento a condizione che tale produzione copra il fabbisogno annuale di elettricità per le funzionalità dell'edificio che rientrano nel quadro energetico. Pertanto, non è possibile utilizzare un saldo annuale negativo del consumo di elettricità per le funzionalità dell'edificio. La produzione mensile di elettricità può essere inclusa a condizione che copra il consumo di elettricità per le funzionalità dell'edificio e per il rimanente consumo di energia nell'edificio. Le medesime disposizioni si applicano per l'inclusione del riscaldamento solare. Combinazione ponderata di forme di energia La maggior parte degli edifici è dotata di almeno due diverse forme di energia. In caso di combinazione ponderata di tali forme di energia sono utilizzati vari fattori. Per gli edifici costruiti in conformità dei requisiti minimi contenuti nel regolamento BR10, si utilizza un fattore 2,5 per l'elettricità in combinazione ponderata con il calore. Per gli edifici costruiti come edifici a basso consumo energetico 2015, è utilizzato per l'energia un fattore di 2,5 e per il teleriscaldamento un fattore di 0,8. Per altre forme di riscaldamento è utilizzato un fattore di 1,0 nonché l'appropriata efficienza. Per gli edifici costruiti come edifici di classe 2020 è utilizzato un fattore di 1,8 per l'elettricità e un fattore di 0,6 per il teleriscaldamento. Per altre forme di riscaldamento è utilizzato un fattore di 1,0 nonché l'appropriata efficienza." 82. All'allegato 6, capitolo 2, nella sezione "Ampliamenti", "145 kWh/m2" è modificato in: "135 kWh/m2". 83. All'allegato 6, capitolo 2, dopo la sezione "Edifici alti" è inserito il seguente testo: "Piani seminterrati Per quanto concerne il riscaldamento, anche parziale, dei piani seminterrati non inclusi nell'area dei piani, una quota della superficie del piano seminterrato è inclusa nel quadro energetico. La percentuale dipende dal fatto che il piano seminterrato sia riscaldato a una temperatura compresa tra i 5⁰C e i 15⁰C oppure che sia riscaldato ad almeno 15⁰C. L'area autorizzata non varia in funzione del fatto che l'edificio sia stato costruito in conformità di BR 10, come edificio a basso consumo energetico 2015 ovvero come edificio di classe 2020. Non vi è area autorizzata per piani seminterrati non riscaldati o parcheggi sotterranei. Tabella 3. Superficie autorizzata in percentuale della superficie del piano seminterrato incluso nel piano energetico: Riscaldamento Superficie autorizzata Nessuna 0 5 < temp. < 15⁰C 35 15⁰C < temp. 50 " La tabella 3 diventa di conseguenza tabella 4. 84. All'allegato 6, è inserito come capitolo 4: "4. Ascensori Le disposizioni sugli ascensori di cui al capitolo 8.8 sono basate sulla norma tedesca VDI 4707 Aufzüge Energieeffizienz, marzo 2009. Sebbene non figuri tra le condizioni che il produttore ottenga la certificazione del consumo di elettricità degli ascensori da una terza parte, tuttavia, qualora un produttore abbia ottenuto la certificazione di un ascensore, e questa ottempera alle disposizioni di cui al capitolo 8.8, paragrafo 5, normalmente non vi sarà bisogno di documentazione della misurazione del consumo di elettricità. In conformità del capitolo 8.8, è necessario misurare il consumo di elettricità durante le condizioni di standby e di funzionamento, in modo tale che sia possibile calcolare il consumo energetico specifico complessivo. Sarà in tal modo effettuata una misurazione effettiva degli ascensori non provvisti di etichettatura, o per i quali l'uso è più intensivo rispetto a quello previsto. Nella misurazione del consumo di elettricità sarà inclusa altresì l'eventuale energia recuperata, in modo che il consumo di energia possa essere regolato di conseguenza. Le norme ISO 25745-1 e 25745-2 Prestazioni energetiche degli ascensori e delle scale mobili sono in fase di sviluppo. Si prevede che in futuro la fornitura di energia farà riferimento a tali norme, successivamente alla loro adozione. Tempo di utilizzo La norma tedesca utilizzata divide gli ascensori in cinque categorie d'uso, in funzione dell'uso giornaliero. Tabella 5. Categorie d'uso suddivise per durata media dell'uso giornaliero, definita come media dei tragitti e durata media di un tragitto. (Estratto) Categoria Frequenza 1 Molto raramente 2 Raramente 3 Occasionalm 4 Frequenteme 5 Molto Tempo di percorrenza Intervallo Tempo di standby (in ore) Edifici tipici 0,2 0,5 1,5 3 frequentement e 6 0< t<0,3 23,8 0,3< t<1 23,5 1< t<2 22,5 2< t<4,5 21 4,5< t 18 Fino a 6 abitazioni. Fino a 20 abitazioni. Fino a 50 abitazioni. Oltre 50 abitazioni. Piccoli uffici o edifici amministrativi con traffico limitato Piccoli uffici da 2 a 5 piani. Piccoli uffici fino a 10 piani. Grandi uffici, più di 10 piani. Grandi alberghi. Ospedali di piccole e medie dimensioni. Uffici di altezza superiore ai 100 m. Grandi ospedali. Montacarichi inclusi in processi produttivi con produzione 24 ore su 24. Piccoli alberghi. Montacarichi con traffico limitato ente nte Alberghi di medie dimensioni. Montacarichi con traffico di media entità Montacarichi inclusi in processi produttivi con produzione giornaliera Come si evince dalla tabella 5, le categorie d'uso 4 e 5 sono raramente utilizzate in Danimarca. Fabbisogno energetico durante la corsa La norma è definita per corsa di riferimento consistente del seguente ciclo completo: 1) Apertura delle porte 2) Chiusura delle porte 3) Corsa verso l'alto (o verso il basso) intera lunghezza del pozzo 4) Apertura e chiusura delle porte dell'ascensore 5) Corsa verso l'alto (o verso il basso) intera lunghezza del pozzo 6) Apertura delle porte 7) Fine della corsa Tabella 6. Spettro di carico Carico come % del carico nominale 0 25 50 75 100 Fattore di corsa in percentuale 50 30 10 10 0 Nel caso di ascensori con un contrappeso pari al peso della cabina dell'ascensore più un peso aggiuntivo pari al 40-50% del carico nominale dell'ascensore, ovvero di ascensore con un contrappeso inferiore al 30%, la corsa di riferimento può essere eseguita con cabina vuota. Al fine di adeguare il valore dello spettro di carico di cui alla tabella 6, alla misurazione con cabina vuota si moltiplicano i valori per i seguenti fattori di carico: 0,7 per ascensori con contrappeso (peso della cabina e 40-50%. del carico nominale), 1,2 per ascensori senza contrappeso ovvero con contrappeso inferiore al 30% del peso della cabina. I fattori di aggiustamento non sono utilizzati quando il fabbisogno energetico è determinato in base al carico di riferimento di cui alla tabella 6. In caso di misurazione del consumo di elettricità è necessario includere altresì l'eventuale energia recuperata, adeguando di conseguenza il consumo di elettricità. Il fabbisogno energetico è determinato in base alla corsa di riferimento in Wh, aggregando il consumo individuale di elettricità. Questo viene diviso per il carico e per la distanza percorsa. La corsa di riferimento è eseguita più volte, al fine di garantire l'attendibilità del dato. Il consumo energetico può subire delle variazioni in dipendenza delle condizioni di temperatura, pertanto il test deve essere eseguito con temperatura media. Misurazione del consumo energetico La misurazione è eseguita come indicato nella norma VDI 4707, sezioni 4.3 e 4.4. Fabbisogno energetico in standby Il fabbisogno energetico in standby è calcolato utilizzando la formula EStandby = PStandby x tStandby Tabella 7. La classe energetica in standby è indicata come potenza P Potenza[W] < 50 A < 100 B < 200 C < 400 D < 800 E <1600 F >1600 G EStanby indica il fabbisogno energetico durante lo standby, espressa in Wh SStandby indica la domanda di potenza durante lo standby, espressa in W SStandby indica la durata dello standby, espressa in h Fabbisogno energetico durante la corsa: Tabella 8. Consumo energetico specifico durante la corsa e classe energetica Consumo <0,56 energetico specifico mWh/(kg m) Classe A <0,84 <1,26 <1,89 <2,80 <4,20 >4,20 B C D E F G Il consumo energetico specifico durante la corsa è espresso in mWh/(kg m) Marcatura complessiva Il consumo energetico specifico complessivo per ascensori di ciascuna categoria d'uso è calcolato come segue: Espec = Espec, corsa max + (PStandby x tStandby x1000)/ (Q x ν x tcorsa) Dove: Espec indica il consumo energetico specifico durante la corsa, espresso in mWh/(kg m) Q indica il carico nominale, espresso in kg ν indica la velocità nominale, espressa in m/s t indica il tempo di percorrenza Marcatura complessiva Per esempio, il limite per l'intera classe energetica A, nella categoria d'uso 1: E< 0,56 + (50 x 23,8 x 1000)/(Q x ν x 0,2 x 3600) = 0,56 + T1 T1 = (50 x 23,8 x 1000)/(Q x ν x 0,2 x 3600) T2 = (50 x 23,5 x 1000)/(Q x ν x 0,5 x 3600) T3 = (50 x 22,5 x 1000)/(Q x ν x 1,5 x 3600) T4 = (50 x 21 x 1000)/(Q x ν x 3 x 3600) T5 = (50 x 18 x 1000)/(Q x ν x 6 x 3600) La marcatura si basa pertanto sulla marcatura complessiva durante lo standby e la corsa, mediante il calcolo dei limiti di seguito indicati: Tabella 9. Marcatura complessiva sulla base della norma VDI 4707 Categoria A B C D E F G 1 0,56+T1 0,84+2T1 1,26+4T1 1,89+8T1 2,80+16T1 4,20+32T1 4,20+32T1 2 0,56+T2 0,84+2T2 1,26+4T2 3 0,56+T3 0,84+2T3 4 0,56+T4 0,84+2T4 5 0,56+T5 0,84+2T5 1,89+8T3 2,80+16T4 4,20+32T5 Fino al 2015 gli ascensori che ottemperano ai requisiti di classe B possono essere utilizzati come ascensori indipendentemente dalla categoria d'uso. In caso di installazione o sostituzione di ascensori in edifici esistenti, i nuovi ascensori devono ottemperare ai requisiti per la classe B. La disposizione consente l'installazione di ascensori nel caso in cui la ristrettezza dello spazio impedisca sufficienti altezze dei picchi e profondità, ovvero non vi sia spazio per il contrappeso. Nel 2015 si prevede un inasprimento dei requisiti della classe A per tutte le categorie di utilizzo." Articolo 2 Paragrafo 1. Il decreto entra in vigore il 1° gennaio 2013. Paragrafo 2. L'articolo 1, paragrafi 31 e 32, punti 43, 45, 50, 59 e 69, entra in vigore il 1° luglio 2013. Paragrafo 3. L'articolo 1, paragrafi 70, 71 e 84, entra in vigore il 1° gennaio 2014. Paragrafo 4. Il decreto si applica alle richieste di permesso edilizio ovvero alle notifiche presentate successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni. Se il lavoro di costruzione non richiede permessi né notifiche, qualora esso abbia inizio dopo l'entrata in vigore delle disposizioni, deve ottemperare a tali disposizioni. Dipartimento per l'energia, lì xxx.xxx 2012 Ib Larsen /Mette Odgaard Mylin