COMMISSIONE EUROPEA COMUNICATO STAMPA Bruxelles, 20 marzo 2013 Aiuti di Stato: la Commissione dispone il recupero parziale degli aiuti di Stato concessi alle società di assicurazione del credito all'esportazione a breve termine Ducroire (Belgio) e SACE BT (Italia) La Commissione europea ha concluso due distinte indagini approfondite relative alle misure di aiuto che la società belga Ducroire e la società italiana SACE BT hanno ricevuto dalle rispettive società madre di proprietà dello Stato, Office National du Ducroire (ONDD) e SACE. Per quanto riguarda SACE BT, la Commissione ha constatato che una parte degli aiuti è stata concessa conformemente alle norme UE sugli aiuti di Stato, essendo stata accordata a condizioni di mercato. Per quanto riguarda Ducroire, la Commissione ha concluso che una parte degli aiuti, essendo destinata ad attività che non erano aperte al gioco della concorrenza, non costituiva un aiuto di Stato. Tuttavia, in entrambi i casi, una parte delle misure di sostegno statale è stata concessa infrangendo le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, essendo andata a sovvenzionare prodotti assicurativi che erano facilmente reperibili presso gli operatori privati presenti sul mercato e conferendo in questo modo un indebito vantaggio economico ai beneficiari, che questi ultimi sono ora tenuti a restituire allo Stato belga e allo Stato italiano, rispettivamente. "Quello dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine è un mercato in cui gli operatori privati competono accanto a soggetti pubblici. Utilizzare gli aiuti di Stato per creare artificialmente un nuovo operatore o mantenere in attività un operatore meno efficiente comporta l'esclusione di concorrenti validi che devono operare senza sovvenzioni statali ed esercita in ultima analisi un effetto nocivo sul livello dei prezzi, sulla qualità e sui servizi offerti dal settore" ha dichiarato Joaquín Almunia, vicepresidente della Commissione responsabile della politica di concorrenza. SACE BT La Commissione ha constatato che il conferimento di capitale iniziale di 105,8 milioni di EUR concesso a SACE BT nel 2004 risulta conforme alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato in quanto il capitale è stato conferito ad una controllata di nuova costituzione con l'obiettivo di offrire, oltre alla possibilità di svolgere altre attività commerciali, la possibilità di assicurazione del credito all'esportazione a breve termine a condizioni di mercato. Tuttavia, nei casi delle ulteriori iniezioni di capitale del 2009, destinate a coprire le perdite subite, e della copertura riassicurativa di cui SACE BT ha beneficiato — misure il cui importo complessivo è stato pari a 70,2 milioni di EUR — la società madre di proprietà dello Stato non ha tenuto conto del profilo di rischio degli investimenti e non si è pertanto comportata come un investitore operante in un'economia di mercato, conferendo a SACE BT un indebito vantaggio economico. IP/13/253 Ducroire Dei 150 milioni di EUR del conferimento di capitale iniziale concessi a Ducroire nel 2004, la Commissione ha autorizzato 113,4 milioni di EUR in quanto destinati a prodotti che non erano offerti — o che lo erano soltanto in quantità limitata — da operatori privati. Perquanto riguarda i restanti 36,6 milioni di EUR, tuttavia, che sono stati utilizzati per sostenere attività aperte al gioco della concorrenza, l'indagine della Commissione ha concluso che la redditività prevista dell'investimento non era sufficiente. La società madre di proprietà dello Stato non si è comportata come avrebbe fatto un investitore operante in un'economia di mercato, conferendo a SACE BT un indebito vantaggio economico. Contesto Sia Ducroire che SACE BT forniscono alle imprese che operano in Belgio e in Italia, rispettivamente, copertura assicurativa dei rischi di credito all'esportazione a breve termine. A seguito di una denuncia presentata da un concorrente, nel febbraio 2011 la Commissione ha avviato indagini approfondite (cfr. IP/11/213). Conformemente alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, gli interventi di soggetti pubblici in società che svolgono attività economiche possono essere considerati privi di elementi di aiuto se effettuati a condizioni che sarebbero accettate da un privato operante a condizioni di mercato ("principio dell'investitore operante in un'economia di mercato"). Se tale principio non viene rispettato, l'intervento statale comporta un aiuto di Stato ai sensi della normativa dell'Unione europea, in quanto conferisce al beneficiario un vantaggio economico indebito di cui non beneficiano i concorrenti. La Commissione verifica allora se tale aiuto possa essere considerato compatibile con le norme comuni dell'Unione europea che autorizzano determinate categorie di aiuto. Il settore dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine è diventato un mercato concorrenziale alla fine degli anni '90, quando la Commissione ha adottato una comunicazione intesa a eliminare le distorsioni della concorrenza determinate dalla concessione di aiuti statali al settore (v. IP/97/538). Ciò non impedisce agli Stati membri di concedere aiuti, ad esempio sotto forma di garanzie, allorché la copertura dei rischi di credito all'esportazione risulti temporaneamente indisponibile sul mercato, come si è verificato durante la crisi finanziaria (v. IP/10/1636), o a favore di acquirenti stabiliti in paesi non OCSE. Una volta risolti eventuali problemi di riservatezza, le versioni non riservate della decisione saranno disponibili sul sito web della DG Concorrenza, nel Registro degli aiuti di Stato con i numeri SA.23420 e SA.23425. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News). Contatti: Antoine Colombani (+322.29-74513) Maria Madrid Pina (+322.29-54530) 2