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COMMISSIONE EUROPEA
COMUNICATO STAMPA
Bruxelles, 20 marzo 2013
Aiuti di Stato: la Commissione dispone il recupero
parziale degli aiuti di Stato concessi alle società di
assicurazione del credito all'esportazione a breve
termine Ducroire (Belgio) e SACE BT (Italia)
La Commissione europea ha concluso due distinte indagini approfondite relative alle
misure di aiuto che la società belga Ducroire e la società italiana SACE BT hanno ricevuto
dalle rispettive società madre di proprietà dello Stato, Office National du Ducroire (ONDD)
e SACE. Per quanto riguarda SACE BT, la Commissione ha constatato che una parte degli
aiuti è stata concessa conformemente alle norme UE sugli aiuti di Stato, essendo stata
accordata a condizioni di mercato. Per quanto riguarda Ducroire, la Commissione ha
concluso che una parte degli aiuti, essendo destinata ad attività che non erano aperte al
gioco della concorrenza, non costituiva un aiuto di Stato. Tuttavia, in entrambi i casi, una
parte delle misure di sostegno statale è stata concessa infrangendo le norme dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato, essendo andata a sovvenzionare prodotti assicurativi
che erano facilmente reperibili presso gli operatori privati presenti sul mercato e
conferendo in questo modo un indebito vantaggio economico ai beneficiari, che questi
ultimi sono ora tenuti a restituire allo Stato belga e allo Stato italiano, rispettivamente.
"Quello dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine è un mercato in cui
gli operatori privati competono accanto a soggetti pubblici. Utilizzare gli aiuti di Stato per
creare artificialmente un nuovo operatore o mantenere in attività un operatore meno
efficiente comporta l'esclusione di concorrenti validi che devono operare senza sovvenzioni
statali ed esercita in ultima analisi un effetto nocivo sul livello dei prezzi, sulla qualità e sui
servizi offerti dal settore" ha dichiarato Joaquín Almunia, vicepresidente della Commissione
responsabile della politica di concorrenza.
SACE BT
La Commissione ha constatato che il conferimento di capitale iniziale di 105,8 milioni
di EUR concesso a SACE BT nel 2004 risulta conforme alle norme dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato in quanto il capitale è stato conferito ad una controllata di nuova
costituzione con l'obiettivo di offrire, oltre alla possibilità di svolgere altre attività
commerciali, la possibilità di assicurazione del credito all'esportazione a breve termine a
condizioni di mercato. Tuttavia, nei casi delle ulteriori iniezioni di capitale del 2009,
destinate a coprire le perdite subite, e della copertura riassicurativa di cui SACE BT ha
beneficiato — misure il cui importo complessivo è stato pari a 70,2 milioni di EUR — la
società madre di proprietà dello Stato non ha tenuto conto del profilo di rischio degli
investimenti e non si è pertanto comportata come un investitore operante in un'economia
di mercato, conferendo a SACE BT un indebito vantaggio economico.
IP/13/253
Ducroire
Dei 150 milioni di EUR del conferimento di capitale iniziale concessi a Ducroire nel 2004, la
Commissione ha autorizzato 113,4 milioni di EUR in quanto destinati a prodotti che non
erano offerti — o che lo erano soltanto in quantità limitata — da operatori privati.
Perquanto riguarda i restanti 36,6 milioni di EUR, tuttavia, che sono stati utilizzati per
sostenere attività aperte al gioco della concorrenza, l'indagine della Commissione ha
concluso che la redditività prevista dell'investimento non era sufficiente. La società madre
di proprietà dello Stato non si è comportata come avrebbe fatto un investitore operante in
un'economia di mercato, conferendo a SACE BT un indebito vantaggio economico.
Contesto
Sia Ducroire che SACE BT forniscono alle imprese che operano in Belgio e in Italia,
rispettivamente, copertura assicurativa dei rischi di credito all'esportazione a breve
termine. A seguito di una denuncia presentata da un concorrente, nel febbraio 2011 la
Commissione ha avviato indagini approfondite (cfr. IP/11/213).
Conformemente alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, gli interventi di
soggetti pubblici in società che svolgono attività economiche possono essere considerati
privi di elementi di aiuto se effettuati a condizioni che sarebbero accettate da un privato
operante a condizioni di mercato ("principio dell'investitore operante in un'economia di
mercato"). Se tale principio non viene rispettato, l'intervento statale comporta un aiuto di
Stato ai sensi della normativa dell'Unione europea, in quanto conferisce al beneficiario un
vantaggio economico indebito di cui non beneficiano i concorrenti. La Commissione verifica
allora se tale aiuto possa essere considerato compatibile con le norme comuni
dell'Unione europea che autorizzano determinate categorie di aiuto.
Il settore dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine è diventato un
mercato concorrenziale alla fine degli anni '90, quando la Commissione ha adottato una
comunicazione intesa a eliminare le distorsioni della concorrenza determinate dalla
concessione di aiuti statali al settore (v. IP/97/538). Ciò non impedisce agli Stati membri
di concedere aiuti, ad esempio sotto forma di garanzie, allorché la copertura dei rischi di
credito all'esportazione risulti temporaneamente indisponibile sul mercato, come si è
verificato durante la crisi finanziaria (v. IP/10/1636), o a favore di acquirenti stabiliti in
paesi non OCSE.
Una volta risolti eventuali problemi di riservatezza, le versioni non riservate della decisione
saranno disponibili sul sito web della DG Concorrenza, nel Registro degli aiuti di Stato con i
numeri SA.23420 e SA.23425. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su
Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione
settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).
Contatti:
Antoine Colombani (+322.29-74513)
Maria Madrid Pina (+322.29-54530)
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