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dott. Francesco Paolo Tropeano Promotore Sociale
Indennità di maternità
L’indennità per astensione obbligatoria è un trattamento economico, sostitutivo della
retribuzione, che viene riconosciuta alle lavoratrici assenti dal lavoro per gravidanza e
puerperio o per interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno.
A chi spetta :
 alle lavoratrici / lavoratori dipendenti, compresi quelli comunitari o extracomunitari;
 alle lavoratrici / lavoratori autonomi ( es. artigiane/i e commercianti);
 alle lavoratrici / lavoratori domestiche (colf e badanti);
 alle lavoratrici/lavoratori agricole/i;
 alle lavoratrici / lavoratori iscritti alla gestione separata che non siano iscritte/i ad altra
forma di previdenza, non titolari di pensioni e che versino, dal 1° gennaio 2008,
l'aliquota del 24,72%;
 al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre lavoratrice, in casi particolari.
L'importo dell'indennità di maternità per le lavoratrici/lavoratori dipendenti è pari all' 80%
della retribuzione media giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente
l'inizio dell'astensione dal lavoro.
Le lavoratrici madri ricevono l'indennità di maternità nel periodo di astensione obbligatoria
dal lavoro, e cioè:
 nei due mesi precedenti la data presunta del parto;
 nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto.
80127 Napoli Via Tasso 175 - tel. 081 662 445 / 081 19363 404 - [email protected]
dott. Francesco Paolo Tropeano Promotore Sociale
Le lavoratrici dipendenti, le lavoratrici a progetto, le lavoratrici domestiche possono, dietro
certificazione medica, ritardare di un mese l'assenza dal lavoro prima della nascita,
prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto.
La domanda :
 le lavoratrici dipendenti, domestiche e operaie agricole devono presentare la
domanda sia alla sede Inps competente per residenza sia al datore di lavoro;
 le lavoratrici parasubordinate devono presentare la domanda prima dell’inizio del
congedo di maternità sia alla sede Inps competente per residenza sia al datore di
lavoro;
 le lavoratrici autonome devono presentare la domanda dopo il parto, e solo alla
sede Inps competente per residenza.
Chi paga
Per le lavoratrici dipendenti e parasubordinate l'indennità è pagata dal datore di lavoro che
viene poi rimborsato dall'INPS con il conguaglio dei contributi.
Per le lavoratrici autonome, domestiche e operaie agricole il pagamento è effettuato
direttamente dall'Inps.
Assegno di maternità dello Stato
E' una prestazione che spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o
extracomunitarie in possesso del 'permesso CE per soggiornanti di lungo periodo’, per
ogni figlio nato, adottato, o in affidamento preadottivo.
L'assegno spetta alla madre che:
 abbia un rapporto di lavoro in essere e una qualsiasi forma di tutela per la maternità
e abbia almeno 3 mesi di contribuzione (da lavoro subordinato, parasubordinato o
autonomo) nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti
la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o
affidamento), ma che non abbia raggiunto i requisiti per l’indennità di maternità o
risulti di importo inferiore all’assegno (in questo caso spetta la differenza);
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 si sia dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia almeno 3
mesi di contribuzione (da lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo) nel
periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo
inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
 precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione dell'Inps (ad esempio per
malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi (come subordinata,
parasubordinata o autonoma), purché tra la data della perdita del diritto a
prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore in famiglia non
siano trascorsi più di nove mesi.
L’assegno è erogato dallo Stato tramite l’INPS in un’unica soluzione.
La domanda per l’assegno deve essere presentata all’INPS entro 6 mesi dalla nascita o
dall’adozione o dall’affidamento preadottivo.
Se l’INPS accoglie la domanda, dopo i dovuti accertamenti, il beneficiario ha diritto a
ricevere l’assegno entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Chi richiede l’assegno di maternità dello Stato non ha diritto all’assegno concesso dai
comuni.
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