Allegato 2 STATUTO DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) GIOVANNI XXIII TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Origini e costituzione Art. 1 Denominazione e origini 1. L’Azienda trae origine dalla fusione delle seguenti 3 ex IPAB: a) Istituto Giovanni XXIII b) Opera Mendicanti detta Orfanotrofio S. Leonardo c) Istituto Antirabico a) L’IPAB ISTITUTO GIOVANNI XXIII nasce dalla fusione, approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna 11 dicembre 1989, n. 832, dell’Istituto di Cura e Riposo Giovanni XXIII, sorto nel 1860 con la denominazione di “Regio Ricovero di Mendicità Vittorio Emanuele II”, con L’Ospizio dei Vecchi Settuagenari di S. Giuseppe, fondato da Antonio Bondi nel 1642; con tale decreto si stabilì anche l’incorporazione dei seguenti patrimoni: Eredità Mattei, istituita da Cesare Mattei nel 1896; Patrimonio ex gesuitico, di cui al decreto del Governatore delle Romagne in data 20 novembre 1859; Eredità Ferrarini, istituita da Luigi Ferrarini nel 1879; Eredità Zamboni, istituita da Francesco Zamboni nel 1866. Il “Regio Ricovero di Mendicità Vittorio Emanuele II” fu fondato in Bologna per iniziativa di una Società di benefattori, ed eretto in Ente Morale con Decreto 10 marzo 1860 del Governatore delle Regie Province dell’Emilia, allo scopo di dare asilo e anche lavoro ai poveri mendicanti e curare così la piaga sociale dell’oziosità questuante. Successivamente, data l’identità dello scopo, con R.D. 13 ottobre 1861, furono fusi nel Ricovero di Mendicità “Vittorio Emanuele II”, il vecchio Ricovero e lo Spedale Abbandonati della città di Bologna. Con R.D. 28 agosto 1864 venne affidata al Ricovero di Mendicità Vittorio Emanuele II, la gestione dell’antica Opera Mendicanti, istituita con Breve di Pio IV il 27 Novembre 1560, e l’Ospizio dei Vecchi settuagenari di S. Giuseppe fondato da Antonio Bondi con testamento 17 agosto 1642. L’Istituto assunse la denominazione di “Istituto di Cura e di Riposo Giovanni XXIII ed opere Pie annesse” con D.P.R. 26 aprile 1965. Tale denominazione è rimasta identica anche dopo lo scorporo delle attività ospedaliere dell’Istituto a favore dell’Ente Ospedaliero “Marcello Malpighi” a seguito dell’emissione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 241 del 6/4/1976. Tale decreto regionale, mentre ha lasciato formalmente immutati gli scopi statutari delle altre Opere Pie, ha modificato le finalità dell’Istituto di Cura e Riposo Giovanni XXIII ed OO.PP annesse, limitandone l’area di intervento agli anziani sani o parzialmente infermi. Dalla fine degli anni ’80 l’Istituto eroga servizi socio-assistenziali e socio-sanitari ad anziani non autosufficienti e parzialmente autosufficienti. 1 b) L’OPERA MENDICANTI DETTA ORFANOTROFIO S. LEONARDO trae la sua origine da una Breve di Pio IV del 27 novembre 1560 e venne inaugurata ufficialmente il 10 aprile 1563. Trattasi di una delle più antiche se non la più antica Opera eretta in Italia a favore dei mendicanti e con lo scopo di accogliere orfani d’ambo i sessi, di istruirli ed educarli ai mestieri. Con R.D. 28 agosto 1864 la gestione dell’antica Opera Mendicanti, venne affidata al Ricovero di Mendicità Vittorio Emanuele II. Dagli anni ’60 del secolo scorso l’Orfanotrofio S.Leonardo ha avviato una collaborazione con gli Istituti Educativi in Bologna (già Pii Istituti Educativi) per l’erogazione di contributi economici in favore di minori appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico per prevenire un prematuro abbandono scolastico e favorire l’inclusione sociale. c) L’ISTITUTO ANTIRABICO per la cura preventiva della rabbia secondo il sistema Pasteur, nasce in Bologna nel 1889 per iniziativa del Commendatore Avvocato Giacinto Scelsi, Prefetto di Bologna. Il fine precipuo dell’Istituto Antirabico era la cura gratuita delle persone, morsicate da animali rabidi o sospetti tali, riconosciute in condizioni di assoluta povertà. Negli ultimi anni l’attività della IPAB è consistita nella erogazione di borse di studio per effettuare ricerche epidemiologiche, sanitarie e microbiologiche con particolare riguardo alla rabbia e alle zoonosi. Art. 2 Sede e costituzione 1. La sede legale dell’Azienda è sita in Bologna, Via Riva Reno, n. 77. 2. L’Azienda è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. approvato anche il presente Statuto. del …., che ha Capo II Scopi istituzionali, principi ed ambito di intervento Art. 3 Principi generali 1. L’Azienda Giovanni XXIII, di seguito denominata “Azienda” è una Azienda pubblica di servizi alla persona disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, dalle deliberazioni del Consiglio Regionale n. 623/04, n. 624/04, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto. 2. L’Azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale n. 2 del 2003 ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività organizzativa e di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi. 3. L’Azienda ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n.2/2003 e, in particolare: Rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza; Adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie. 4. L’Azienda riconosce nella professionalità delle risorse umane il fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona. A tal fine: 2 Promuove la formazione come strumento della qualità ed efficacia degli interventi, per favorire l’integrazione professionale e lo sviluppo dell’innovazione organizzativa e gestionale; Favorisce l’apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali. 5. L’attività dell’Azienda si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di organizzazione e gestione, riservati ai dirigenti e alla struttura organizzativa. Art. 4 Scopi istituzionali 1. L’Azienda persegue le finalità sociali e socio-sanitarie definite dal Programma delle trasformazioni aziendale salvaguardando l’ispirazione fondativa delle Istituzioni da cui deriva con particolare riferimento al settore dell’assistenza agli anziani e ai soggetti con patologie assimilabili a quelle dell’età senile, in special modo a coloro che versano in condizioni di disabilità e non autosufficienza. A tale scopo può attivare e gestire strutture, servizi e ogni intervento utile a rispondere ai bisogni via via emergenti, inclusi servizi con carattere temporaneo o di urgenza dei quali gli indirizzi della programmazione regionale e locale evidenzino la centralità, attuando modalità di cura ed assistenza innovative e a carattere sperimentale anche avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche e di pratiche e terapie non farmacologiche, tra le quali quelle che riconoscono il valore terapeutico degli animali, promuovendo in tali ambiti iniziative ed attività di ricerca. 2. L’Azienda, per la sua natura pubblica e in continuità con le finalità delle IPAB da cui deriva, opera per il miglioramento della qualità della vita, del benessere e della convivenza sociale e per la piena inclusione ed integrazione sociale di tutte le componenti della comunità, ivi comprese le risorse umane impiegate per l’erogazione dei servizi impegnandosi nella valorizzazione del lavoro “di cura”, nell’aggiornamento e nella formazione e nella promozione di iniziative di studio e ricerca. 3. L’Azienda può svolgere tutte le attività connesse ai propri scopi istituzionali, di natura accessoria o complementare; può erogare servizi ad enti e privati, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci. Può, inoltre, compiere, come attività strumentale e non prevalente, per il conseguimento degli scopi istituzionali, nonché per una miglior gestione delle proprie risorse, tutti gli atti e negozi, anche di diritto privato, nel rispetto delle procedure proprie dell'evidenza pubblica, funzionali al perseguimento degli obiettivi fissati. Su proposta dell'Assemblea dei soci e previa autorizzazione della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, l'Azienda può partecipare a forme di gestione sperimentale di servizi sociali e socio sanitari. Art. 5 Ambito territoriale 1. L’ambito territoriale dell’Azienda è il Comune di Bologna. Art. 6 Soci dell’Azienda 1. Sono soci dell’Azienda i seguenti Enti pubblici territoriali: a) Comune di Bologna b) Provincia di Bologna 2. È inoltre socio dell’Azienda la Fondazione Carisbo in quanto presente nel disciolto Consiglio di amministrazione di una delle IPAB da cui l’Azienda trae origine. 3. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite: le quote da ciascuno rappresentate; i servizi e le attività conferiti all’Azienda da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite al momento della trasformazione; 3 i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà delle IPAB al momento della trasformazione; gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio; quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto. 4. La quota di rappresentanza del socio privato di cui al comma 2 è stabilita nel 2% del totale delle quote. 5. L’ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali che conferiscono all’Azienda la gestione di attività assistenziali e beni patrimoniali è deliberata dall’Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione. Capo III Organizzazione dei servizi e delle attività Art. 7 Gestione dei servizi 1. L’Azienda gestisce i propri servizi e le proprie attività di norma a mezzo della propria struttura organizzativa attivando tutte le forme e modalità consentite dalle normative vigenti e ponendo in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali ed all’assolvimento degli impegni assunti nei Contratti di servizio, nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura. 2. L’Azienda può gestire tutte le attività e servizi che siano programmati dagli Enti Pubblici e, previo parere favorevole della Assemblea dei soci, può gestire strutture e servizi socio-sanitari già gestiti direttamente dalla Azienda Sanitaria Locale. 3. L’Azienda, nel rispetto delle normative vigenti, può promuovere e costituire nuovi soggetti di gestione, può partecipare ad associazioni, enti, consorzi e società o fondazioni di diritto privato, al fine di migliorare l’efficacia e l’economicità della propria azione o per svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nonché per provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio, secondo quanto previsto dalla Direttiva regionale n. 624/2004, punto 2 dell'Allegato. 4. L’ASP può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi sociali e socio-sanitari, secondo le modalità previste dalla disciplina regionale.. 5. L’Azienda può instaurare rapporti di collaborazione con altri Enti pubblici, con associazioni, con il volontariato, con cooperative sociali, con organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con istituti di ricerca ed università stipulando con essi convenzioni. In particolare, nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove o concorre a promuovere accordi e rapporti di collaborazione con il terzo settore, con altri enti e aziende con analoghe finalità e con le altre ASP con l’obiettivo di perseguire le finalità statutarie. Art. 8 Contratti di servizio 1. Il conferimento all’Azienda della organizzazione e gestione di servizi ed attività da parte dei soci è regolato da contratti di servizio così come disciplinati al punto 2 dell’allegato alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 624/2004. 2. I contratti di servizio sono stipulati anche dalla AUSL per quanto attiene l’integrazione sociosanitaria. Art. 9 Organismi di partecipazione e rappresentanza 4 1. Con la finalità di mantenere e consolidare i legami con la comunità nella quale sono ubicati i propri servizi, l’Azienda promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti. Tali organismi hanno un ruolo consultivo, di verifica della qualità e di promozione dell’attività del volontariato. TITOLO II ORGANI Capo I Assemblea dei soci Art. 10 Composizione e durata 1. L’Assemblea dei soci è l’organo di indirizzo e vigilanza sull’attività dell’Azienda. 2. Essa è composta dai legali rappresentanti o loro delegati dei soggetti di cui all’art. 6 commi 1 e 2. 3. A ciascuno dei soci enti pubblici territoriali è assegnata la quota di rappresentanza stabilita nella convenzione di cui all’art. 6 comma 3 mentre al socio privato è assegnata la quota di cui all’art. 6 comma 4 del presente Statuto. 4. La delega di cui al comma 2 deve essere rilasciata in forma scritta e può essere a tempo indeterminato o determinato o riferita ad una o più sedute. La delega può essere revocata in qualsiasi momento. 5. L’Assemblea dei soci è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un mutamento nella titolarità delle cariche. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco e Presidente provinciale di uno dei soci Enti Pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco o dal Presidente che cessa, decade automaticamente. Art. 11 Funzioni 1. L’Assemblea dei soci svolge in particolare le seguenti funzioni: a) definisce gli indirizzi generali dell’Azienda e verifica la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti. b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e li revoca nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente; c) nomina due revisori all’interno dell'Organo di revisione contabile; d) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il Piano programmatico, il Bilancio pluriennale di previsione, il Bilancio economico preventivo, il Bilancio consuntivo con allegato il Bilancio sociale delle attività; e) approva la trasformazione del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile; f) delibera le modifiche statutarie da sottoporre alla approvazione della Regione; g) delibera l’ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali; h) adotta il proprio Regolamento di funzionamento; i) nomina nel proprio seno il Presidente; j) determina, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione e i compensi dovuti all'Organo di revisione contabile; 5 k) approva gli indirizzi per la predisposizione dei contratti di servizio, l) approva gli indirizzi per la predisposizione della carta dei servizi. 2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via di urgenza da altri organi dell’Azienda. Art. 12 Funzionamento 1. L’Assemblea elegge il proprio Presidente tra i rappresentanti dei soci e nomina i componenti il Consiglio di amministrazione. 2. L’Assemblea dei soci si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno due volte l’anno in seduta ordinaria per approvare: il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio annuale economico preventivo; il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività. 3. L’Assemblea può riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o quando ne faccia richiesta uno dei suoi componenti o il Presidente del Consiglio di amministrazione. 4. Le sedute dell’Assemblea dei soci non sono pubbliche. 5. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l’ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei soci, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, con un preavviso di almeno 5 giorni non festivi antecedenti a quello stabilito per la seduta. Nei casi di urgenza il preavviso è ridotto a non meno di 24 ore. 6. In mancanza delle formalità prescritte, l’Assemblea dei soci si ritiene regolarmente costituita quando intervengano tutti i suoi componenti. 7. Oltre che ai soci, gli avvisi di convocazione, recanti l’ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Direttore Generale e ai componenti il Collegio di revisione se invitati. 8. In prima convocazione l’Assemblea dei soci è validamente costituita con l’intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di partecipazione all’Azienda purché siano presenti i rappresentanti della maggioranza degli enti soci. 9. In seconda convocazione l’Assemblea può deliberare con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di partecipazione all’Azienda. 10. Ciascun componente dell’Assemblea dei soci rappresentante degli Enti pubblici territoriali dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all’articolo 6 comma 3 mentre il socio privato dispone di un voto rapportato alla quota di cui all’articolo 6 comma 4 del presente Statuto. 11. Sono valide le deliberazioni approvate con il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti tranne che per i seguenti atti per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti che rappresentino contemporaneamente almeno la maggioranza delle quote di partecipazione all’Azienda: a) indirizzi generali dell’Azienda b) nomina e revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 15 comma 4 c) piano programmatico d) modifiche statutarie da sottoporre alla approvazione della Regione e) ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali f) proprio regolamento di funzionamento 12. Per la validità delle sedute deliberanti sugli oggetti di cui al comma 11 è sempre necessaria la maggioranza prevista per la prima convocazione. 13. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, tranne quelle riguardanti valutazioni e apprezzamenti sulla qualità delle persone. Per le deliberazioni di nomina del Presidente 6 dell’Assemblea, dei componenti del Consiglio di amministrazione e per la designazione dei componenti l’Organo di revisione contabile, l’Assemblea procede per appello nominale. 14. Di ciascuna seduta è redatto verbale a cura del Direttore Generale che funge da segretario dell’Assemblea, sottoscritto da quest’ultimo e dal Presidente dell’Assemblea. 15. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore Generale partecipano alle sedute dell’Assemblea senza diritto di voto. Art. 13 Pubblicizzazione delle deliberazioni 1. Le deliberazioni dell’Assemblea dei soci e le più rilevanti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio del Comune di Bologna per la durata di dieci giorni consecutivi e sono immediatamente esecutive. 2. Gli atti di approvazione dei bilanci e in generale i documenti contabili sono pubblicizzati con le modalità definite dalla normativa regionale. Art. 14 Il Presidente dell’Assemblea 1. Il Presidente dell’Assemblea dei soci: a) Formula l’ordine del giorno delle sedute dell’Assemblea; b) Convoca e presiede le sedute; c) Sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea; d) Compie tutti gli atti necessari a dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; e) Adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell’Assemblea. 2. Il Presidente dell’Assemblea decade dall’incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di Bologna. Può essere rieletto. 3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, viene sostituito dal componente dell’Assemblea dei soci che rappresenta la quota più alta o, in caso di parità di quote, dal componente più anziano di età. Capo II Il Consiglio di amministrazione Art. 15 Composizione e nomina 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente. I componenti devono essere scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza attinente alle finalità dell’Azienda. L’atto di nomina avviene sulla base di curriculum, conservato agli atti dell’Azienda. 2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall’Assemblea dei soci fuori dal proprio seno. 3. Risultano eletti i candidati che ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti che rappresentino contemporaneamente almeno la maggioranza delle quote di partecipazione all’Azienda. Se dopo due votazioni nessuno o solo parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta si procede alla terza votazione nella quale risultano eletti coloro che ottengono il voto da parte dei soci che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione all’Azienda. 4. Non possono essere nominati nel Consiglio di amministrazione dell’Azienda coloro che non hanno i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali e provinciali e che versano in una delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla normativa regionale vigente. 7 5. Il Consiglio di amministrazione si insedia entro 10 giorni dalla nomina dei suoi componenti da parte dell’Assemblea dei soci. Nella seduta d’insediamento, presieduta dal Consigliere anziano, vengono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti il Presidente ed il Vice Presidente che assume le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente. Art. 16 Durata, cessazione e sostituzioni 1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e non possono ricoprire più di due mandati consecutivi. 2. Il Consiglio di amministrazione uscente permane in carica sino all’insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte della Assemblea dei soci. 3. I componenti del Consiglio di amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica durante il mandato vengono sostituiti con nuovi Consiglieri che rimangono in carica limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. 4. Le dimissioni o le cessazioni, a qualsiasi titolo verificatesi, di tre consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell’intero Consiglio di amministrazione. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di decadenza di cui trattasi, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del Consiglio di amministrazione. 5. I componenti del Consiglio di amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio ovvero, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e gli interessati non provvedano a rimuoverle entro i termini e con le modalità previste dalla normativa regionale, sono dichiarati decaduti con deliberazione di presa d’atto dell’Assemblea dei soci, su segnalazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, che vi provvede entro 45 giorni dall'avvenuta conoscenza del verificarsi delle cause di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione o qualora si tratti di decadenza del Presidente stesso, la segnalazione deve essere effettuata da altro Consigliere o dal Presidente dell’Assemblea. I Consiglieri decadono inoltre negli altri casi previsti dalla normativa regionale. 6. La revoca dalla carica di Presidente e di componente del Consiglio di amministrazione è disposta dall’Assemblea dei soci, nei casi definiti dalla normativa regionale vigente. 7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente dell’Assemblea dei soci e divengono efficaci una volta adottato dall’Assemblea l’atto di surroga; l’atto di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora detto termine non venga rispettato, le dimissioni divengono comunque efficaci una volta decorso il termine. Art. 17 Funzioni 1. Il Consiglio di amministrazione è l’organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall’Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. 2. Il Consiglio di amministrazione opera esclusivamente attraverso deliberazioni collegiali. 3. Al Consiglio di amministrazione competono in particolare i seguenti atti: a) proposta di modifiche statutarie da sottoporre alla Assemblea dei soci; b) proposta di piano programmatico, bilancio pluriennale di previsione, bilancio economico annuale preventivo e bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione della Assemblea dei soci; c) adozione del proprio regolamento di funzionamento; d) approvazione, su proposta del Direttore Generale, della struttura organizzativa dell’Azienda; e) nomina nel proprio seno, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CdA, nella seduta di insediamento, del Presidente e del Vice Presidente; f) nomina e revoca il Direttore Generale, risolve il contratto, nonché valutazione annuale del suo operato sulla base degli obiettivi assegnati. 8 4. Spetta, inoltre, al Consiglio di amministrazione: a) la determinazione degli indirizzi gestionali, l’assegnazione degli obiettivi ed il controllo dei risultati della gestione di competenza del Direttore Generale; b) le proposte relative a dismissioni e acquisizioni e permute di beni immobili e le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile da sottoporre alla Assemblea dei soci; c) la proposta all’Assemblea dei soci di piano di rientro ogniqualvolta si determini una perdita di esercizio. Tale proposta dovrà prevedere l’assunzione a proprio carico da parte dei soci, in ragione dei servizi conferiti, dell’eventuale quota parte di disavanzo non coperta dal piano di rientro; d) l’approvazione, su proposta del Direttore Generale, della Carta dei Servizi; e) la determinazione dei compensi del Direttore Generale sulla base dei criteri definiti dalla Regione; f) l’approvazione dei regolamenti di natura organizzativa, ivi compreso quello previsto all'art. 25 comma 2 e la determinazione della dotazione organica del personale. Art. 18 Funzionamento 1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del suo Presidente, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e in ogni caso nei periodi stabiliti dalle normative vigenti per assumere le deliberazioni relative alle proposte di piano programmatico e bilancio preventivo e di bilancio consuntivo. Può riunirsi per deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri o del Presidente dell’Assemblea dei soci. A tali richieste di convocazione il Presidente deve dare obbligatoriamente seguito entro cinque giorni dalla richiesta. 2. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l’ora della seduta nonché l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei Consiglieri, anche a mezzo fax o attraverso posta elettronica, almeno 48 ore prima di quello stabilito per la seduta. Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione recanti l’ordine del giorno sono trasmessi al Direttore Generale e ai componenti il Collegio di revisione se invitati. In caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore. 3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore Generale con voto consultivo e con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni; non partecipa nel caso in cui siano in discussione proposte di deliberazioni che lo riguardino. 4. Il Presidente in accordo con il Direttore Generale può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, per particolari materie o oggetti, dirigenti e funzionari dell’Azienda o esperti esterni. Gli stessi devono comunque abbandonare la seduta prima della espressione di voto. 5. Di ogni seduta è redatto apposito verbale a cura del Direttore Generale o di un dipendente suo incaricato. Qualora il Direttore Generale non partecipi alla seduta od a parte di essa, il verbale é redatto da un Consigliere appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione. I verbali, sottoscritti da tutti i Consiglieri presenti alla seduta e dal Direttore Generale, sono raccolti in apposito registro. 6. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente. 7. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. 8. L’espressione del voto avviene in forma palese. Quando si tratti di argomenti concernenti le persone, che implichino apprezzamenti e valutazioni, le deliberazioni devono essere adottate a scrutinio segreto. Le schede bianche o nulle sono computate per definire il numero dei votanti. 9. Il Consiglio di amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell’ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e consenzienti. 10. Il Consiglio di amministrazione adotta un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo. 9 11. I Consiglieri non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale ovvero l’abbiano i loro coniugi o i parenti ed affini sino al quarto grado. 12. I Consiglieri hanno diritto di far constare nel verbale il proprio voto e le motivazioni del medesimo. Art. 19 Indennità e rimborso spese 1. Al Presidente e agli altri componenti il Consiglio di amministrazione dell’Azienda viene corrisposta un’indennità di carica determinata dalla Assemblea dei soci sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina regionale; vengono inoltre rimborsate le spese effettivamente sostenute nei casi in cui, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal territorio comunale di Bologna. Art. 20 Il Presidente 1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell’Azienda, salvi i casi di delega al Direttore Generale o ai dirigenti. 2. Compete al Presidente: a) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione stabilendone l’ordine del giorno; b) firmare gli atti del Consiglio oltre ai processi verbali delle sedute; c) vigilare sull’andamento dell’Azienda e sull’operato del Direttore Generale; d) vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione; e) coordinare e mantenere l’unità di indirizzo del Consiglio di amministrazione per la realizzazione dei programmi ed il conseguimento dei risultati previsti; f) adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile e comunque entro 60 giorni dalla loro adozione; g) sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento e di comunicazione con le Amministrazioni pubbliche e con le espressioni organizzate dell’utenza promuovendo la partecipazione degli utenti e dei cittadini all’attività dell’Azienda; h) partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell’Assemblea dei soci. Capo III L'Organo di revisione contabile Art. 21 Nomina, durata e trattamento economico 1. Il Collegio di revisione è formato da tre componenti, iscritti al Registro dei revisori contabili, di cui due nominati dall’Assemblea dei soci e il terzo, che svolge le funzioni di Presidente, nominato dalla Regione. 2. Non possono assumere l’incarico di componenti il Collegio di revisione coloro che versino in una delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente. 3. Il Collegio di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione del nuovo Collegio ed è rinominabile una sola volta. 4. I componenti del Collegio non sono revocabili salvo che per gravi violazioni della legge e dello Statuto e, in particolare, per la mancata redazione dell’apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione dell’Assemblea dei soci relativa al bilancio consuntivo. Il provvedimento di revoca è adottato dall’Assemblea dei soci. 5. L’Assemblea dei soci delibera il trattamento economico da attribuire ai componenti il Collegio di revisione sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale. 10 Art. 22 Funzioni 1. Il Collegio di revisione esercita il controllo sulla regolarità contabile, vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell’Azienda e svolge ogni altra funzione prevista dal codice civile e dal presente Statuto. In particolare il Collegio: collabora con l’Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esprime pareri sulla proposta di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio economico annuale preventivo e sui documenti allegati; redige l’apposita relazione che accompagna la proposta di bilancio consuntivo inserendovi valutazioni e proposte in merito alla efficienza ed economicità della gestione. 2. Il Collegio di revisione, se invitato, può partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea dei soci. 3. Il Collegio di revisione si riunisce di norma ogni tre mesi e presenta periodicamente alla Assemblea una relazione sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Azienda. Esprime, altresì, il proprio parere su specifiche questioni sottopostegli dall’Assemblea e dal Consiglio di amministrazione dell’Azienda. TITOLO III DIREZIONE GENERALE, STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE Capo I Il Direttore Generale Art. 23 Nomina e requisiti 1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione anche al di fuori della dotazione organica e deve possedere i seguenti requisiti: diploma di laurea; esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche ed economiche. 2. Il Direttore Generale può essere scelto tra i dirigenti dell’Azienda oppure essere assunto anche al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, rinnovabile, di durata non superiore a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. 3. Al Direttore Generale compete il trattamento giuridico ed economico disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti del comparto di appartenenza, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione. 4. Il Direttore Generale ha un rapporto di lavoro esclusivo con l’Azienda, tuttavia può assumere altri incarichi di carattere temporaneo previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione. 5. Il Consiglio di amministrazione valuta annualmente i risultati raggiunti dal Direttore Generale sulla base degli obiettivi annuali della gestione e degli obiettivi stabiliti all’atto del conferimento dell’incarico. Nel caso la gestione aziendale presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi ritenuti essenziali per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’Azienda o dell’inosservanza delle direttive generali impartite, il Consiglio di amministrazione può revocare o risolvere il contratto del Direttore generale. Art. 24 Attribuzioni 11 1. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale dell’Azienda. 2. Egli, nell’ambito delle linee di pianificazione e programmazione aziendale e nel rispetto dei Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, è dotato della più ampia autonomia nell’organizzazione dei servizi e degli uffici dell’Azienda, nella gestione delle risorse umane e delle risorse economiche e finanziarie assegnate, nell’acquisizione dei servizi e dei beni strumentali necessari. Nell’esercizio del suo ruolo tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie aziendali rappresentando l’Azienda in tutte le sedi tecniche e gestionali e nei casi in cui sia delegato dal Presidente del Consiglio di amministrazione. 3. Il Direttore Generale: a) formula proposte di deliberazione da sottoporre all’esame e all’approvazione del Consiglio di amministrazione esprimendo, nei casi previsti, i pareri obbligatori in ordine alla congruità tecnica delle stesse; b) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione; c) sottopone al Consiglio di amministrazione la proposta di piano programmatico, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio economico preventivo e di documento di budget, di bilancio consuntivo, del bilancio sociale delle attività e dei contratti di servizio; 4. Al Direttore Generale spetta inoltre: a) stipulare contratti e sottoscrivere convenzioni e protocolli di intesa; b) gestire le relazioni sindacali presiedendo la delegazione trattante; c) rappresentare l’Azienda in giudizio sia come attore che come convenuto nei casi in cui sia a ciò delegato. In tal caso sottoscrive la procura alle liti; d) accettare lasciti e donazioni; e) conferire gli incarichi esterni e quelli ai Direttori di Area, ai Responsabili dei Servizi e dei Settori, verificando e controllando la loro attività anche mediante l’esercizio del potere di avocazione o di sostituzione in caso di necessità o urgenza, inadempimento o inerzia degli stessi. 5. Il Direttore Generale può delegare l’esercizio delle proprie funzioni ai responsabili delle Unità organizzative, sulla base delle modalità e dei criteri indicati dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e nomina, in caso di assenza o impedimento, un dirigente dell’Azienda quale suo temporaneo sostituto. 6. Competono al Direttore Generale tutti gli adempimenti e le funzioni, nonché l’assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare di incarico e le ulteriori funzioni attribuite dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 7. Il Direttore Generale partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea dei soci. Capo II Organizzazione e personale Art. 25 Organizzazione 1. L’organizzazione dei servizi e l’attività amministrativa in generale sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, efficienza, trasparenza e celerità dell’azione amministrativa. 2. L’Azienda si dota di un Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi che ne descrive il funzionamento e definisce le modalità tecnico-amministrative e di gestione dei servizi. In particolare il Regolamento disciplina tutti gli aspetti che attengono all’operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione, reclutamento e sviluppo delle risorse umane, alla pianificazione e programmazione del lavoro, alla relazione tra i vari soggetti dell’amministrazione, ai modi di erogazione dei servizi, al controllo, alla verifica e valutazione delle attività svolte. 12 Art. 26 Dirigenti e Responsabili dei servizi 1. La dotazione organica dell’Azienda prevede figure dirigenziali ed apicali preposte alla direzione delle Aree, dei Servizi e dei Settori aziendali. 2. I dirigenti e i responsabili dei servizi ricoprono in Azienda un ruolo caratterizzato da elevato grado di autonomia, professionalità e potere discrezionale e, in conformità agli obiettivi aziendali e alle direttive impartite dal Direttore Generale e ferma restando la complessiva responsabilità gestionale di quest’ultimo, assumono piena responsabilità nell’utilizzo delle risorse assegnate e nel raggiungimento dei risultati. Provvedono alla gestione delle articolazioni organizzative di loro competenza ponendo in essere tutti gli atti necessari, anche a rilevanza esterna, e sovraintendono e coordinano il relativo personale. Art. 27 Personale 1. Per l’esercizio delle proprie funzioni e per la realizzazione delle proprie attività l’Azienda si avvale di personale dipendente, di collaboratori o, in caso di conferimenti di servizi da parte dei soci, di personale dipendente degli stessi. Si avvale inoltre di tutte le forme contrattuali e delle procedure previste dall’ordinamento vigente. 2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Azienda è regolato dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale di comparto, dal Codice Civile ed è oggetto di contrattazione decentrata nelle materie ad essa riservate. 3. Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Azienda disciplina la gestione del personale. TITOLO IV PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTABILITÀ Art. 28 Il patrimonio 1. Il patrimonio dell’Azienda è costituito: Dal patrimonio delle istituzioni da cui trae origine; Dai beni immobili e mobili conferiti in proprietà dai soci; Dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati successivamente, nonché da quelli oggetto di permute, donazioni e lasciti; Da ogni diritto che venga acquisito dall’Azienda o a questa devoluto. 2. L’inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile da quello indisponibile ed indica l’uso di quello immobiliare, sia disponibile che indisponibile. 3. I beni destinati ad attività e servizi assistenziali costituiscono patrimonio indisponibile dell’Azienda soggetto all’articolo 828 del codice civile. 4. L’alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile è approvata dall’Assemblea dei soci acquisito il parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria. 5. L’Azienda predispone nell’ambito del piano programmatico un piano di gestione e valorizzazione del proprio patrimonio che, per quanto riguarda quello disponibile, deve puntare ad assicurare una redditività in linea con i valori di mercato. Art. 29 Sistema Informativo contabile 1. L’Azienda adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le 13 Aziende Pubbliche di servizi alla persona, attraverso l’adozione, da parte del Consiglio di amministrazione, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale. 2. In particolare il sistema informativo contabile dell’Azienda è costituito da: Contabilità economico patrimoniale; Sistema di budget; Sistema di contabilità analitica per l’analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati. Art. 30 Piano programmatico e bilancio pluriennale 1. 2. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Il piano programmatico, adottato dall’Assemblea dei soci, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi le strategie e gli obiettivi aziendali articolati in programmi e progetti. Dal piano dovrà risultare quanto di seguito indicato: caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare; indicazioni in ordine alla politica dei costi e dei ricavi; risorse finanziarie ed economiche per la realizzazione degli obiettivi del piano; priorità di intervento, anche attraverso l’individuazione di appositi progetti; modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri enti del territorio; indicatori e parametri per la verifica; piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare; programma pluriennale degli investimenti e sue modalità di finanziamento; politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alla modalità di reperimento delle stesse. Art. 31 Spese in economia 1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento. TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA Art. 32 Servizio di Tesoreria 1. Il servizio di tesoreria è svolto da un Istituto bancario o da altro soggetto abilitato per legge scelto in base a gara ad evidenza pubblica ed è regolato da un apposito contratto, secondo le procedure stabilite nel regolamento di contabilità. TITOLO VI NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI Capo I Norme transitorie Art. 33 Disposizioni transitorie relative all’Assemblea dei soci, al Consiglio di amministrazione ed al Direttore generale 14 1. La prima seduta dell’Assemblea dei soci è convocata dal Sindaco del Comune di Bologna o da un suo delegato entro 20 giorni dalla costituzione dell’Azienda da parte della Regione, ed è presieduta dallo stesso. 2. Nella prima seduta l’Assemblea, accertata la propria regolare costituzione, elegge il proprio Presidente tra i rappresentanti dei soci e nomina i componenti il Consiglio di amministrazione. 3. La prima seduta del Consiglio di amministrazione è convocata dal Presidente dell’Assemblea dei soci, entro 20 giorni dalla nomina del Consiglio di amministrazione. Nella prima seduta, il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente dell’ASP. 4. Per un periodo di tre mesi dalla costituzione dell'ASP il Direttore Generale dell’Azienda è provvisoriamente l’attuale Direttore Generale della IPAB Istituto Giovanni XXIII. Entro tale periodo il Consiglio d’amministrazione dell’Azienda provvederà ad effettuare la nomina del Direttore Generale, ai sensi del precedente articolo 23. Art. 34 Disposizioni transitorie relative al personale 1. Il personale già dipendente della IPAB Istituto Giovanni XXIII, fino alla individuazione – ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 207 del 2001 - del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento nell’Azienda, compresa l’anzianità maturata e gli effetti delle contrattazione decentrata. 2. Nelle more della individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall’Azienda si applicano le norme giuridiche ed economiche del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali. Capo II Norme generali e finali Art. 35 Controversie 1. Ogni controversia tra i soci, derivante dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente Statuto viene rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due sono nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo congiuntamente dai due arbitri così nominati ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Bologna. 2. Gli arbitri nominati con le modalità di cui al comma 1 hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non è suscettibile di impugnativa relativamente al merito della lite. 3. Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri devono pronunciarsi nel termine di 90 giorni dall’accettazione della nomina da parte dell’ultimo arbitro nominato. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle norme in materia previste dal codice di procedura civile, in quanto applicabili. Art. 36 Modifiche statutarie 1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all’articolo 12 comma 12 e sono sottoposte all’approvazione della Regione. Art. 37 Durata e fusioni 15 1. L’Azienda è costituita dalla Regione, che ne approva lo Statuto e le successive modifiche ed ha durata illimitata. 2. L’estinzione dell’Azienda è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione dell’Assemblea dei soci adottata all’unanimità dei componenti, nel caso in cui non siano più perseguibili gli scopi statutari. 3. Con il decreto di cui al comma 2 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività. 4. La fusione dell’Azienda con altre Aziende pubbliche di servizi alla persona del proprio ambito territoriale è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione di ogni Assemblea dei soci delle Aziende che si fondono, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell’Assemblea, che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione. Art. 38 Norma di rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona e ad istituti e disposizioni normative già previste per soggetti con analoghe finalità, se ed in quanto applicabili. 16