OGGETTO: Emendamento alla deliberazione di Consiglio comunale n.13 del 28.02.2003 e successive modificazioni ed integrazioni. *** Il Presidente, enunciato l’oggetto posto all’ordine all’Amministrazione per l’illustrazione dell’argomento. dei lavori, cede la parola Assessore Masci Giuliano – Illustra l’argomento contenuto nella proposta di deliberazione in riferimento all’emendamento già sottoposto all’esame della G.C. con deliberazione n. 390 dell’11.07.2008 che risultava essere il seguente: All’art.2 la scadenza del 31.12.2002 è sostituita con il 31.12.2007; All’art.3, comma 1, il 31.12.2002 viene sostituito da “31.12.2007”, al comma 2 il termine del 15 maggio 2003 viene sostituito da “20.8.2008” ed al comma 3, il termine un terzo viene sostituito da “della metà”; Viene introdotto l’art. 1/bis così articolato: “in caso di esenzione dal pagamento si deve procedere comunque alla regolarizzazione della posizione tributaria, previo pagamento entro il termine di chiusura del condono di una sanzione una tantum pari ad €. 50,00”; All’art.4 il comma 1, lettera b, viene così sostituito: 50% alla data di presentazione dell’istanza, 50% entro i successivi 6 mesi; All’art.4 il comma 3 viene così sostituito: “copia del versamento della 2^ rata deve essere consegnata all’Ufficio Tributi del Comune”. quindi, illustra altri due emendamenti riportati nell’allegata richiesta, sottoscritta dai gruppi consiliari di maggioranza, che in parte modifica il surriportato emendamento. Entra in aula il consigliere Berti Alla - Riferisce che questa sanatoria va ad integrare quella del 2003. Non ha difficoltà a dire che quella ebbe un buon risultato dal punto di vista economico, anche se comprendeva una norma iniqua e cioè la riduzione del 10% dell’importo per coloro che sanavano la propria posizione. Fa rilevare che, fortunatamente, in questo condono l’Amministrazione ha intenzione di toglierla. Precisa che politicamente il suo partito è contrario all’istituto della sanatoria in quanto si dà un premio a coloro che violano delle norme. Infine sottolinea che è importante allargare la base imponibile per poter diluire questa tassazione in modo equo tra tutti i contribuenti. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo. Amuro - Ritiene che l’Amministrazione abbia fatto un buon lavoro nel presentare questa proposta di condono. In realtà, precisa, che più che di condono si debba parlare di un recupero di somme che provengono da un’evasione che tutti quanti noi abbiamo sempre detto di voler combattere. Puntualizza che l’Amministrazione dà la possibilità ai cittadini interessati di regolare la propria situazione senza ulteriori sanzioni. Masella - Definisce, anche lui, il condono un recupero di somme che provengono da una evasione della Tarsu allarmante. Anche se si sente un po’ imbarazzato rispetto ai cittadini che tranquillamente fanno il proprio dovere. Ritiene che non si possa condannare l’Amministrazione che sta facendo opera di prevenzione rispetto al problema dell’evasione, dando la possibilità ai potenziali evasori di regolarizzare la propria posizione. Di Mauro - E’ contrario ad ogni forma di sanatoria in quanto l’istituto del condono spinge il cittadino al non rispetto delle regole. Ritiene che non sia un buon metodo da seguire rispetto al problema grande che è quello dell’evasione. Infine puntualizza che i cittadini che pagano questo servizio hanno il sacrosanto diritto di pretendere un servizio efficiente. Preannuncia il suo voto contrario. Bernardi - Ritiene che dal 2003 l’Amministrazione non abbia fatto una politica seria rispetto al problema dell’evasione, aumentando la Tarsu a danno dei cittadini che hanno sempre pagato. Rispondendo all’Assessore Masci Giuliano precisa che i controlli che si stanno facendo adesso si potevano fare tranquillamente anche prima. Non lo convince quella norma che fa pagare una somma anche a coloro che sono esenti che, a suo tempo, non hanno fatto la dichiarazione. Assessore Masci Giuliano – Riferisce che in Commissione sembrava che il provvedimento potesse venire condiviso dall’opposizione per il semplice fatto che lo stesso mirava al recupero di somme provenienti dalle tasche degli evasori della Tarsu. Ritiene che un atto amministrativo, se condiviso dalla minoranza, possa portare risultati migliori. Precisa che l’Amministrazione ha sempre delegato gli accertamenti, ad esclusione di un anno, alla Società Equitalia, con scarsi risultati in termini di entrate. La stessa Amministrazione ha pensato ad un condono senza le sanzioni, in quanto la maggior parte degli evasori proviene da famiglie del ceto medio – basso. Inoltre interviene per dichiarazione di voto il consigliere Bernardi il quale preannuncia il voto contrario del suo gruppo e lo giustifica. Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, nell’ordine, i due emendamenti presentati dai gruppi consiliari di maggioranza, riportati nel foglio allegato e, successivamente, l’emendamento riportato nella proposta di deliberazione di G.C. n.390 dell’11.07.2008. 1° emendamento sottoscritto dai gruppi consiliari di maggioranza - approvato con 20 voti favorevoli e 8 contrari (Recchia, Alla, Bernardi, Coccia, Zappone, Berti, Carinci, Pietricola Giuseppe) su 29 consiglieri presenti e 28 votanti. Si è astenuto il consiglieri Di Mauro. Entra in aula il consigliere Giuliani 2° emendamento sottoscritto dai gruppi consiliari di maggioranza - approvato con 20 voti favorevoli e 10 contrari (Recchia, Alla, Bernardi, Coccia, Zappone, Berti, Carinci, Pietricola Giuseppe, Di Mauro e Giuliani) su 30 consiglieri presenti e votanti. Emendamento contenuto nella proposta di deliberazione di G.C. n.390/2008 così come modificato - approvato con 20 voti favorevoli e 10 contrari (Recchia, Alla, Bernardi, Coccia, Zappone, Berti, Carinci, Pietricola Giuseppe, Di Mauro e Giuliani) su 30 consiglieri presenti e votanti. Sempre il Presidente, sottopone all’approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la proposta di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. La proposta è approvata con 20 voti favorevoli e 10 contrari (Recchia, Alla, Bernardi, Coccia, Zappone, Berti, Carinci, Pietricola Giuseppe, Di Mauro e Giuliani) su 30 consiglieri presenti e votanti. E pertanto, IL CONSIGLIO COMUNALE Visto il Regolamento TARSU approvato dal Consiglio comunale in data 20/02/1998 con delibera n.10, artt. 20 e 22 in materia di accertamento, riscossione, contenzioso, sanzioni ed interessi; Visto il D. Lgs. 507/93 agli artt.71, 72 e 76 richiamati dai citati artt. 20 e 22 dal Regolamento comunale; Visto l’art.13 della Legge 289 del 27.12.2002 (Legge finanziaria 2003), in materia di definizione agevolata dei tributi locali; Vista la delibera di G.C. n.24/2003 ratificata dal C.C. con proprio atto n.13; Ritenuto di emendare alcuni punti della citata delibera di Consiglio comunale; Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare congiunta I^ e II^ in data 21.07.2008; Visto il D.Lgs. 267/2000; Visti i propri Regolamenti; Visto lo Statuto; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Dipartimento Finanziario; delibera 1. di adottare le modifiche al Regolamento per la definizione automatica ed agevolata della TARSU, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 28.02.2003 e modificato con successiva deliberazione consiliare n.40 del 31.03.2003, per effetto dell’approvazione dei seguenti emendamenti: All’art.2 la scadenza del 31.12.2002 è sostituita con il 31.12.2007; All’art.3, comma 1, il 31.12.2002 viene sostituito da “31.12.2007”, al comma 2 il termine del 15 maggio 2003 viene sostituito da “20.8.2008” ed al comma 3, il termine un terzo viene sostituito da “della metà”; All’art.4 il comma 1, lettera a, viene così sostituito: 50% alla data di presentazione dell’istanza, 50% entro i successivi 6 mesi; All’art.4 il comma 3 viene così sostituito: “copia del versamento della 2^ rata deve essere consegnata all’Ufficio Tributi del Comune”; All’art.4 aggiungere il seguente comma 4: “In caso di esenzione dal pagamento si deve procedere comunque alla regolarizzazione della posizione tributaria previo pagamento, entro il termine di chiusura del condono, di una sanzione una-tantum pari ad €. 50,00. 2. di dare atto che il nuovo testo del regolamento, così come modificato, risulta essere quello allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. *** Quindi, visto l’esito della votazione resa per l’immediata eseguibilità, Il Consiglio comunale delibera di dichiarare, per l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del d. lgs. 267 del 18 agosto 2000. ---ooOoo--- CITTA’ DI TERRACINA Provincia di Latina ---ooOoo--- REGOLAMENTO per la DEFINIZIONE AUTOMATICA ED AGEVOLATA DELLA TARSU Approvato con deliberazione consiliare n.13 del 28.02.2003 Modificato con deliberazione n.40 del 31.03.2003 Rimodificato con deliberazione consiliare n.73 del 22.07.2008 DEFINIZIONE AUTOMATICA ED AGEVOLATA DELLA TARSU ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento si applica alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. ART. 2 – OGGETTO Il Regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 Dicembre 2007 secondo le disposizioni seguenti. ART. 3 – VIOLAZIONI OGGETTO DI DEFINIZIONE 1- Possono essere definite, senza irrogazioni di sanzioni e senza applicazione di interessi, le violazioni commesse fino al 31 Dicembre 2007 attinenti gli obblighi derivanti da “omessa dichiarazione” e/o “incompleta e infedele dichiarazione”; 2- La definizione avviene mediante istanza su modelli forniti dagli uffici comunali presentata entro e non oltre il 20 agosto 2008. L’istanza deve essere presentata all’ufficio Tributi del Comune o spedita per posta con lettera raccomandata. 3- La presentazione dell’istanza deve essere accompagnata, a pena d’inammissibilità, dalla prova dell’avvenuto pagamento dell’importo totale dovuto o della metà del corrispondente tributo. 4- In deroga alle disposizioni regolamentari vigenti, la Tassa sui rifiuti solidi urbani e relativa addizionale provinciale di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992, risultante dovuta per effetto dell’istanza di cui al comma 2, sono assolte mediante versamento diretto al Comune. ART. 4 – PAGAMENTO La TARSU dovuta a seguito dell’istanza è assolta mediante versamento in conto corrente postale o versamento in Tesoreria con le seguenti modalità: a) 50% alla data di presentazione dell’istanza; 50% entro i successivi 6 mesi; Il mancato pagamento di una sola delle rate determina la decadenza dei benefici del condono ed i versamenti già effettuati saranno trattenuti a titolo di acconto della tassa determinata con procedimento ordinario. Copia del versamento della 2^ rata deve essere consegnata all’Ufficio Tributi del Comune. In caso di esenzione del pagamento si deve procedere comunque alla regolarizzazione della posizione tributaria previo pagamento, entro il termine di chiusura del condono, di una sanzione una-tantum pari ad €. 50,00. ART. 5 – RIGETTO DELLE DOMANDE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA 1- Il Comune, ove non ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente regolamento, deve darne notizia all’interessato mediante atto motivato, notificato dai messi comunali o con raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il termine di giorni 60. 2- Decorso tale termine, l’istanza si intende accolta a tutti gli effetti. ART. 6- NORME TRANSITORIE E FINALI 1- Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione. 2- Il Dirigente del servizio tributario è delegato a darvi pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, e anche a mezzo di Internet, stampa locale e di emittenti radiofoniche e televisive locali, altro. ---ooOoo---