CC073 - Comune di Terracina

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OGGETTO: Emendamento alla deliberazione di Consiglio comunale n.13 del 28.02.2003 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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Il Presidente, enunciato l’oggetto posto all’ordine
all’Amministrazione per l’illustrazione dell’argomento.
dei
lavori,
cede
la
parola
Assessore Masci Giuliano – Illustra l’argomento contenuto nella proposta di deliberazione in
riferimento all’emendamento già sottoposto all’esame della G.C. con deliberazione n. 390
dell’11.07.2008 che risultava essere il seguente:
 All’art.2 la scadenza del 31.12.2002 è sostituita con il 31.12.2007;
 All’art.3, comma 1, il 31.12.2002 viene sostituito da “31.12.2007”, al comma 2 il termine
del 15 maggio 2003 viene sostituito da “20.8.2008” ed al comma 3, il termine un terzo
viene sostituito da “della metà”;
 Viene introdotto l’art. 1/bis così articolato: “in caso di esenzione dal pagamento si deve
procedere comunque alla regolarizzazione della posizione tributaria, previo pagamento
entro il termine di chiusura del condono di una sanzione una tantum pari ad €. 50,00”;
 All’art.4 il comma 1, lettera b, viene così sostituito: 50% alla data di presentazione
dell’istanza, 50% entro i successivi 6 mesi;
 All’art.4 il comma 3 viene così sostituito: “copia del versamento della 2^ rata deve essere
consegnata all’Ufficio Tributi del Comune”.
quindi, illustra altri due emendamenti riportati nell’allegata richiesta, sottoscritta dai gruppi
consiliari di maggioranza, che in parte modifica il surriportato emendamento.
Entra in aula il consigliere Berti
Alla - Riferisce che questa sanatoria va ad integrare quella del 2003. Non ha difficoltà a dire
che quella ebbe un buon risultato dal punto di vista economico, anche se comprendeva una
norma iniqua e cioè la riduzione del 10% dell’importo per coloro che sanavano la propria
posizione. Fa rilevare che, fortunatamente, in questo condono l’Amministrazione ha
intenzione di toglierla. Precisa che politicamente il suo partito è contrario all’istituto della
sanatoria in quanto si dà un premio a coloro che violano delle norme. Infine sottolinea che è
importante allargare la base imponibile per poter diluire questa tassazione in modo equo tra
tutti i contribuenti. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo.
Amuro - Ritiene che l’Amministrazione abbia fatto un buon lavoro nel presentare questa
proposta di condono. In realtà, precisa, che più che di condono si debba parlare di un recupero
di somme che provengono da un’evasione che tutti quanti noi abbiamo sempre detto di voler
combattere. Puntualizza che l’Amministrazione dà la possibilità ai cittadini interessati di
regolare la propria situazione senza ulteriori sanzioni.
Masella - Definisce, anche lui, il condono un recupero di somme che provengono da una
evasione della Tarsu allarmante. Anche se si sente un po’ imbarazzato rispetto ai cittadini che
tranquillamente fanno il proprio dovere. Ritiene che non si possa condannare
l’Amministrazione che sta facendo opera di prevenzione rispetto al problema dell’evasione,
dando la possibilità ai potenziali evasori di regolarizzare la propria posizione.
Di Mauro - E’ contrario ad ogni forma di sanatoria in quanto l’istituto del condono spinge il
cittadino al non rispetto delle regole. Ritiene che non sia un buon metodo da seguire rispetto al
problema grande che è quello dell’evasione. Infine puntualizza che i cittadini che pagano
questo servizio hanno il sacrosanto diritto di pretendere un servizio efficiente. Preannuncia il
suo voto contrario.
Bernardi - Ritiene che dal 2003 l’Amministrazione non abbia fatto una politica seria rispetto
al problema dell’evasione, aumentando la Tarsu a danno dei cittadini che hanno sempre
pagato. Rispondendo all’Assessore Masci Giuliano precisa che i controlli che si stanno
facendo adesso si potevano fare tranquillamente anche prima. Non lo convince quella norma
che fa pagare una somma anche a coloro che sono esenti che, a suo tempo, non hanno fatto la
dichiarazione.
Assessore Masci Giuliano – Riferisce che in Commissione sembrava che il provvedimento
potesse venire condiviso dall’opposizione per il semplice fatto che lo stesso mirava al
recupero di somme provenienti dalle tasche degli evasori della Tarsu. Ritiene che un atto
amministrativo, se condiviso dalla minoranza, possa portare risultati migliori. Precisa che
l’Amministrazione ha sempre delegato gli accertamenti, ad esclusione di un anno, alla Società
Equitalia, con scarsi risultati in termini di entrate. La stessa Amministrazione ha pensato ad un
condono senza le sanzioni, in quanto la maggior parte degli evasori proviene da famiglie del
ceto medio – basso.
Inoltre interviene per dichiarazione di voto il consigliere Bernardi il quale preannuncia il voto
contrario del suo gruppo e lo giustifica.
Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente sottopone all’approvazione del
Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, nell’ordine, i due emendamenti presentati dai
gruppi consiliari di maggioranza, riportati nel foglio allegato e, successivamente,
l’emendamento riportato nella proposta di deliberazione di G.C. n.390 dell’11.07.2008.
1° emendamento sottoscritto dai gruppi consiliari di maggioranza - approvato con 20 voti
favorevoli e 8 contrari (Recchia, Alla, Bernardi, Coccia, Zappone, Berti, Carinci, Pietricola
Giuseppe) su 29 consiglieri presenti e 28 votanti. Si è astenuto il consiglieri Di Mauro.
Entra in aula il consigliere Giuliani
2° emendamento sottoscritto dai gruppi consiliari di maggioranza - approvato con 20 voti
favorevoli e 10 contrari (Recchia, Alla, Bernardi, Coccia, Zappone, Berti, Carinci, Pietricola
Giuseppe, Di Mauro e Giuliani) su 30 consiglieri presenti e votanti.
Emendamento contenuto nella proposta di deliberazione di G.C. n.390/2008 così come
modificato - approvato con 20 voti favorevoli e 10 contrari (Recchia, Alla, Bernardi, Coccia,
Zappone, Berti, Carinci, Pietricola Giuseppe, Di Mauro e Giuliani) su 30 consiglieri presenti e
votanti.
Sempre il Presidente, sottopone all’approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di
mano, la proposta di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
La proposta è approvata con 20 voti favorevoli e 10 contrari (Recchia, Alla, Bernardi, Coccia,
Zappone, Berti, Carinci, Pietricola Giuseppe, Di Mauro e Giuliani) su 30 consiglieri presenti e
votanti.
E pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Visto il Regolamento TARSU approvato dal Consiglio comunale in data 20/02/1998 con
delibera n.10, artt. 20 e 22 in materia di accertamento, riscossione, contenzioso, sanzioni ed
interessi;
Visto il D. Lgs. 507/93 agli artt.71, 72 e 76 richiamati dai citati artt. 20 e 22 dal
Regolamento comunale;
Visto l’art.13 della Legge 289 del 27.12.2002 (Legge finanziaria 2003), in materia di
definizione agevolata dei tributi locali;
Vista la delibera di G.C. n.24/2003 ratificata dal C.C. con proprio atto n.13;
Ritenuto di emendare alcuni punti della citata delibera di Consiglio comunale;
Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare congiunta I^ e
II^ in data 21.07.2008;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visti i propri Regolamenti;
Visto lo Statuto;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal
Responsabile del Dipartimento Finanziario;
delibera
1. di adottare le modifiche al Regolamento per la definizione automatica ed agevolata della
TARSU, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 28.02.2003 e modificato con
successiva deliberazione consiliare n.40 del 31.03.2003, per effetto dell’approvazione dei
seguenti emendamenti:
 All’art.2 la scadenza del 31.12.2002 è sostituita con il 31.12.2007;
 All’art.3, comma 1, il 31.12.2002 viene sostituito da “31.12.2007”, al comma 2 il termine
del 15 maggio 2003 viene sostituito da “20.8.2008” ed al comma 3, il termine un terzo
viene sostituito da “della metà”;
 All’art.4 il comma 1, lettera a, viene così sostituito: 50% alla data di presentazione
dell’istanza, 50% entro i successivi 6 mesi;
 All’art.4 il comma 3 viene così sostituito: “copia del versamento della 2^ rata deve essere
consegnata all’Ufficio Tributi del Comune”;
 All’art.4 aggiungere il seguente comma 4: “In caso di esenzione dal pagamento si deve
procedere comunque alla regolarizzazione della posizione tributaria previo pagamento,
entro il termine di chiusura del condono, di una sanzione una-tantum pari ad €. 50,00.
2. di dare atto che il nuovo testo del regolamento, così come modificato, risulta essere quello
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
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Quindi, visto l’esito della votazione resa per l’immediata eseguibilità,
Il Consiglio comunale
delibera
di dichiarare, per l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4°
comma, del d. lgs. 267 del 18 agosto 2000.
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CITTA’ DI TERRACINA
Provincia di Latina
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REGOLAMENTO
per la
DEFINIZIONE AUTOMATICA ED AGEVOLATA DELLA TARSU
Approvato con deliberazione consiliare n.13 del 28.02.2003
Modificato con deliberazione n.40 del 31.03.2003
Rimodificato con deliberazione consiliare n.73 del 22.07.2008
DEFINIZIONE AUTOMATICA ED AGEVOLATA DELLA TARSU
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
ART. 2 – OGGETTO
Il Regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31
Dicembre 2007 secondo le disposizioni seguenti.
ART. 3 – VIOLAZIONI OGGETTO DI DEFINIZIONE
1- Possono essere definite, senza irrogazioni di sanzioni e senza applicazione di interessi, le
violazioni commesse fino al 31 Dicembre 2007 attinenti gli obblighi derivanti da “omessa
dichiarazione” e/o “incompleta e infedele dichiarazione”;
2- La definizione avviene mediante istanza su modelli forniti dagli uffici comunali presentata
entro e non oltre il 20 agosto 2008.
L’istanza deve essere presentata all’ufficio Tributi del Comune o spedita per posta con
lettera raccomandata.
3- La presentazione dell’istanza deve essere accompagnata, a pena d’inammissibilità, dalla
prova dell’avvenuto pagamento dell’importo totale dovuto o della metà del corrispondente
tributo.
4- In deroga alle disposizioni regolamentari vigenti, la Tassa sui rifiuti solidi urbani e relativa
addizionale provinciale di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992, risultante dovuta per effetto
dell’istanza di cui al comma 2, sono assolte mediante versamento diretto al Comune.
ART. 4 – PAGAMENTO
La TARSU dovuta a seguito dell’istanza è assolta mediante versamento in conto corrente
postale o versamento in Tesoreria con le seguenti modalità:
a) 50% alla data di presentazione dell’istanza; 50% entro i successivi 6 mesi;
Il mancato pagamento di una sola delle rate determina la decadenza dei benefici del
condono ed i versamenti già effettuati saranno trattenuti a titolo di acconto della tassa
determinata con procedimento ordinario.
Copia del versamento della 2^ rata deve essere consegnata all’Ufficio Tributi del Comune.
In caso di esenzione del pagamento si deve procedere comunque alla regolarizzazione della
posizione tributaria previo pagamento, entro il termine di chiusura del condono, di una
sanzione una-tantum pari ad €. 50,00.
ART. 5 – RIGETTO DELLE DOMANDE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
1- Il Comune, ove non ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal
presente regolamento, deve darne notizia all’interessato mediante atto motivato, notificato
dai messi comunali o con raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il termine di
giorni 60.
2- Decorso tale termine, l’istanza si intende accolta a tutti gli effetti.
ART. 6- NORME TRANSITORIE E FINALI
1- Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione.
2- Il Dirigente del servizio tributario è delegato a darvi pubblicità mediante distribuzione
gratuita a chiunque ne faccia richiesta, e anche a mezzo di Internet, stampa locale e di
emittenti radiofoniche e televisive locali, altro.
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