I n d i c e Regolamento di contabilità CAPO I – PRINCIPI GENERALI E ORGANIZZAZIONE SEZIONE I – PRINCIPIO, FINALITA’ E CONTENUTO ARTICOLO 1. GENERALITA’ ARTICOLO 2. OBIETTIVI ARTICOLO 3. APPLICAZIONE ARTICOLO 4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI ARTICOLO 5. DISCIPLINA SEZIONE II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ARTICOLO 6. GENERALITA’ ARTICOLO 7. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ARTICOLO 8. COMPITI NEL SETTORE ENTRATE SEZIONE III – SERVIZI DELL’ENTE ARTICOLO 9. GENERALITA’ ARTICOLO 10. SERVIZI DELL’ENTE SEZIONE IV – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – ECONOMATO ARTICOLO 11. GENERALITA’ ARTICOLO 12. STANZIAMENTI E FONDI ARTICOLO 13. GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SPESE ARTICOLO 14. PROGRAMMAZIONE DELLE SPESE ARTICOLO 15. ELENCO DEI FORNITORI E DELLE DITTE DI FIDUCIA ARTICOLO 16. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN ECONOMIA ARTICOLO 17. CONSEGNATARI DEI BENI ARTICOLO 18. INVENTARIO ARTICOLO 19. CLASSIFICAZIONE DEI BENI ARTICOLO 20. INVENTARIO, CARICO E SCARICO DEI BENI MOBILI ARTICOLO 21. INVENTARIO DI CONSEGNA ARTICOLO 22. BENI MOBILI NON INVENTARIABILI ARTICOLO 23. MATERIALI DI CONSUMO E DI SCORTA ARTICOLO 24. AUTOMEZZI ARTICOLO 25. PRELEVAMENTO DI FONDI PER SPESE CONTRATTUALI ARTICOLO 26. VALUTAZIONE DEI BENI E SISTEMA DEI VALORI ARTICOLO 27. POLIZZA ASSICURATIVA ARTICOLO 28. DEPOSITI CAUZIONALI ARTICOLO 29. RENDICONTO DEI BENI PATRIMONIALI ACQUISITI SEZIONE V – MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL’ENTE ARTICOLO 30. GENERALITA’ ARTICOLO 31. MODALITA’ DI GESTIONE ARTICOLO 32. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI ARTICOLO 33. ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CAPO II – BILANCI E PROGRAMMAZIONE GESTIONALE SEZIONE VI – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ARTICOLO 34. GENERALITA’ ARTICOLO 35. ATTIVITA’ DI GESTIONE ARTICOLO 36. STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA SEZIONE VII – BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE ARTICOLO 37. GENERALITA’ ARTICOLO 38. PROGRAMMI – SERVIZI – INTERVENTI ARTICOLO 39. UNITA’ TEMPORALE ARTICOLO 40. PAREGGIO ED EQUILIBRIO DI BILANCIO ARTICOLO 41. FUNZIONI DELEGATE ARTICOLO 42. ENTRATE E SPESE DI BILANCIO ARTICOLO 43. ALLEGATI AL BILANCIO ARTICOLO 44. PUBBLICITA’ BILANCIO SEZIONE VIII - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ARTICOLO 45. GENERALITÀ BILANCIO ARTICOLO 46. STRUTTURA ARTICOLO 47. OGGETTO ED ELEMENTI SEZIONE IX - BILANCIO PLURIENNALE ARTICOLO 48. GENERALITÀ ARTICOLO 49. OBBLIGHI DI REDAZIONE PER PROGRAMMI ARTICOLO 50. STRUTTURA ARTICOLO 51. STANZIAMENTI E PUBBLICITA’ SEZIONE X - ESERCIZIO PROVVISORIO ARTICOLO 52. GENERALITÀ ARTICOLO 53. MODALITÀ ED EFFETTUAZIONE DELLE SPESE ARTICOLO 54. DIVIETO DI EFFETTUAZIONE DELLE SPESE SEZIONE XI STRUTTURA BILANCIO ANNUALE ARTICOLO 55. GENERALITÀ ARTICOLO 56. GENERALITÀ PARTE ENTRATE ARTICOLO 57. GENERALITÀ PARTE SPESA ARTICOLO 58. STRUTTURA PER PROGRAMMI ARTICOLO 59. IL PROGRAMMA ARTICOLO 60. CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA ARTICOLO 61. CENTRO DI RESPONSABILITÀ TECNICA ARTICOLO 62. IL SERVIZIO ARTICOLO 63. Il CENTRO DI COSTO ARTICOLO 64. IL CONTO - I PIANI DEI CONTI - I CAPITOLI ARTICOLO 65. LA RISORSA ARTICOLO 66. L’INTERVENTO ARTICOLO 67. EQUILIBRI DEL BILANCIO ARTICOLO 68. FONDO DI RISERVA ARTICOLO 69. AMMORTAMENTO DEI BENI PATRIMONIALI ARTICOLO 70. FUNZIONI DELEGATE ARTICOLO 71. QUADRI RIEPILOGATIVI ALLEGATI AL BILANCIO ARTICOLO 72. SERVIZI PER CONTO DI TERZI SEZIONE XII - PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE STRUMENTI FINANZIARI ARTICOLO 73. GENERALITA’ ARTICOLO 74. MODALITÀ E TERMINI DI PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ARTICOLO 75. DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 76. PIANO DEI BUDGET Dl SPESA ARTICOLO 77. ATTI PROPEDEUTICI AGLI STRUMENTI FINANZIARI CAPO III - GESTIONE DEL BILANCIO SEZIONE XIII – GESTIONE DEL BILANCIO ARTICOLO 78. GENERALITÀ. ARTICOLO 79. VARIAZIONI DEL BILANCIO ART1COLO 80. VARIAZIONI AL PIANO DEI BUDGET DI SPESA ARTICOLO 81. SEGNALAZIONE DI FATTI CHE PREGIUDICANO GLI EQUILIBRI DI BILANCIO ARTICOLO 82. SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO ARTICOLO 83. RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 84. DISAVANZO DI AMMINISTR4ZIONE ARTICOIO 85. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 86. UTILIZZAZIONE FONDO DI RISERVA AR TICOLO 87. ASSESTAMENTO DI BILANCIO ARTICOIO 88. UTILIZZAZIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALL’AMMORTAMENTO DEI BENI SEZIONE XIV - LE ENTRATE ARTIC0L0 89. GENERALITÀ ARTICOLO 90. ENTRATE ORDINARIE ARTICOLO 91. ENTRATE IN CONTO CAPITALE ARTICOIO 92. ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI ARTICOLO 93. ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ARTICOIO 94. ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ART1COLO 95. GESTIONE DELLE ENTRATE ARTICOIO 96. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ARTICOLO 97. RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ARTICOLO 98. VERSAMENTO DELLE ENTRATE ARTICOLO 99. UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE SEZIONE XV- LE SPESE ARTICOLO 100. GENERALITÀ ARTICOLO 101. LE SPESE CORRENTI ARTICOLO 102. LE SPESE IN CONTO CAPITALE ARTICOLO 103. LE SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI ARTICOLO 104. LE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ARTICOLO 105. LA GESTIONE DELLE SPESE ARTICOLO 106. IMPEGNO DELLE SPESE ARTICOLO 107. MODALITÀ PER L’ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO SPESA ARTICOLO 108. REGOLE PER L‘EFFETTUAZIONE DELLE SPESE ARTICOLO 109. COMPITI E CONTROLLI DEL SERVIZIO FINANZIARIO ARTICOLO 110. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ARTICOLO 111. ORDINAZIONE DELLA SPESA ARTICOLO 112. PAGAMENTO DELLA SPESA SEZIONE XVI - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ARTICOLO 113. RESIDUI ATTIVI ARTICOLO 114. MINORI ACCERTAMENTI ARTICOLO 115. RIACCERTAMENT0 RESIDUI ATTIVI ARTICOLO 116. RESIDUI PASSIVI ARTICOLO 117. ECONOMIA DI SPESA ARTICOLO 118. RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ARTICOLO 119. VERIFICA STRAORDINARIA DEI RESIDUI ARTICOLO 120. GESTIONE RESIDUI NELLA FASE DI TRANSIZIONE SEZIONE XVII - DEBITI FUORI BILANCIO ARTICOLO 121. GENERALITÀ ARTICOLO 122. MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO ARTICOLO 123. MEZZI DI COPERTURA DEI DEBITI FUORI BILANCIO ARTICOLO 124. PROCEDURE PER L’APPROVAZIONE DEI DEBITI ARTICOLO 125. TERMINI DI APPROVAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO CAPO IV GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI SEZIONE XVIII - INVESTIMENTI ARTICOLO 126. GENERALITÀ ARTICOLO 127. FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO ARTICOLO 128. PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ARTICOLO 129. PIANO FINANZIARIO ARTICOLO 130. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ARTICOLO 131. RICORSO ALL’INDEBITAMENTO ARTICOLO 132. PRINCIPI PER Il RICORSO ALL’INDEBITAMENTO ARTICOLO 133. MODALITÀ PER L’ASSUNZIONE DEI MUTUI ARTICOLO 134. DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ARTICOLO 135. FIDEIUSSIONI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI CAPO V - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA SEZIONE XIX - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANIARIA ARTICOLO 136. GENERALITA’ ARTICOLO 137. INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIB1L1TA’ ARTICOLO 138. DURATA E LIMITI DELL’INCARICO ARTICO1O 139. CESSAZIONE DALLA CARICA ARTICOLO 140. INSEDIAMENTO ARTICOLO 141. FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI ARTICOLO 142. SEDUTE E DELIBERAZIONI ARTICOLO 143. FUNZIONI ARTICOLO 144 RESPONSABILITÀ ARTICOLO 145. COMPENSO DEI REVISORI CAPO VI - SERVIZIO DI TESORERIA E VERIFICHE DI CASSA SEZIONE XX - SERVIZIO DI TESORERIA - ARTICOLO 146. GENERALITÀ ARTICOLO 147. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ARTICOLO 148. CONTABILITÀ E REGISTRI DEL SERVIZIO DI TESORERIA ARTICOLO 149. GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA ARTICOLO 150. RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE ARTICOLO 151. ADEMPIMENTI GENERALI ARTICOLO 152. ADEMPIMENTI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ARTICOLO 153. ADEMPIMENTI PER I PAGAMENTI ARTICOLO 154. OBBLIGHI DEL TESORIERE ARTICOLO 155. ADEMPIMENTI CONTABILI DEL TESORIERE ARTICOLO 156. ADEMPIMENTI PARTICOLARI DEL TESORIERE ARTICOLO 157. RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI E ASSIMILATE ARTICOLO 158. DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI, D’ASTA E CONVENZIONALI ARTICOLO 159. CONTO DEL TESORIERE ARTICOLO 160. ANTICIPAZIONI DI TESORERIA SEZIONE XXI - VERIFICHE DI CASSA ARTICOLO 161. GENERALITÀ ARTICOLO 162. VERIFICHE ORDINARIE DI CASSA ARTICOLO 163. VERIFICHE STRAORDINARIE VI CASSA CAPO VII - RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE SEZIONE XXII - RENDICONTO DELLA GESTIONE ARTICOLO 164.GENERALITÀ ARTICOLO 165. ARTICOLAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ARTICOLO 166. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ARTICOLO 167. ALLEGATI AL RENDICONTO DI GESTIONE ARTICOLO 168. PREDISPOSIZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ARTICOLO 169. RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE ARTICOLO 170. VERBALE Dl CHIUSURA SEZIONE XXIII - CONTO DEL BILANCIO ARTICOLO 171. GENERALITÀ ARTICOLO 172. STRUTTURA ARTICOLO 173. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA GESTIONE SEZIONE XXIV - CONTO ECONOMICO ARTICOLO 174. GENERALITÀ ARTICOLO 175. STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO ARTICOLO 176. COMPONENTI POSITIVI DEL CONTO ECONOMICO ARTICOLO 177. COMPONENTI NEGATIVI DEL CONTO ECONOMICO ARTICOLO 178. DEFINIZIONE E VALUTAZIONE DEI COMPONENTI NEGATIVI E POSITIVI ARTICOLO 179 CONTI ECONOMICI DI DETTAGLIO ARTICOLO 180 AMMORTAMENTI SEZIONE XXV - CONTO DEL PATRIMONIO TICOLO 181. GENERALITÀ TICOLO 182. STRUTTURA DEL CONTO DEL PATRIMONIO TICOLO 183. PREDISPOSIZIONE CONTO DEL PATRIMONIO TICOLO 184. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI TICOLO 185. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA FORMAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO TICOLO 186. CONTO CONSOLIDATO PATRIMONIALE TICOLO 187. CONTI PATRIMONIALI SPECIALI TICOLO 188. DISPOSIZIONI TRANSITORIE CAPO VIII - CONTROLLO DI GESTIONE SEZIONE XXVI- CONTROLLO DI GESTIONE ARTICOLO 189. GENERALITÀ ARTICOLO 190. LE FINALITÀ DEL CONTROLLO Dl GESTIONE ARTICOLO 191. OGGETTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ARTICOLO 192. LA STRUTTURA OPERATIVA DEL CONTROLLO DI GESTIONE ARTICOLO 193. FASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE ARTICOLO 194. ANALISI IN TEMPO REALE ARTICOLO 195. REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE (REPORTING) ARTICOLO 196. STRUTTURA OPERATIVA ARTICOLO 197. PROCEDURE OPERATIVE ESSENZIALI ARTICOLO 198. RILEVAZIONE CON SISTEMA DI INDICATORI ARTICOLO 199. DISPOSIZIONI FINALI CAPO I PRINCIPI GENERALI E ORGANIZZAZIONE - SEZIONE I PRINCIPI, FINALITA’ E CONTENUTO Articolo 1. Generalità 1. Il presente Regolamento e’ predisposto in base all’art. 59 - comma 1 - legge 08.06.1990 n. 142 e secondo le disposizioni di principio del Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77 concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, nonché del Dlgs 342 del 15.09.97. Articolo 2. Obiettivi 1. Esso disciplina l’ordinamento contabile dell’Ente con lo scopo di stabilire un’insieme organico di regole e procedure che consentano l’analisi, la rappresentazione e il controllo dei fatti amministrativi e gestionali in termini finanziari e patrimoniali. 2. Introduce anche principi e metodologie di controllo economico interno della gestione, finalizzati al miglioramento dell’organizzazione dell’Ente ed atti a garantire il buon andamento e la trasparenza delle attività e delle funzioni di competenza. Articolo 3. Applicazione 1. Ai principi contabili del presente Regolamento si conformano le attività di programmazione Finanziaria,di Previsione, di Gestione, di Rendicontazione, Investimento e di Revisione. Detti principi vengono applicati con modalità organizzative corrispondenti e caratteristiche dell’Ente, ferme restando le disposizioni di ordine genera-fissate dal Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77 per assicurare unitarietà ed uniformità al Sistema Finanziario e Contabile. Articolo 4. Riferimenti Legislativi Il presente Regolamento, che assicura anche la conoscenza dei risultati globali delle gestioni relative ad Enti ed organismi eventualmente costituiti per esercizio di funzioni e servizi, stabilisce - altresì - le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell’Amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in piena e compiuta armonia con le disposizioni: della Legge 08.06.1990 n. 142 sull’ordinamento e determinazioni delle zioni, modificata dalla legge 127/97; ha Legge 81/93 sulle competenze degli organismi elettivi, modificata dalla Legge 127/ 97; dello Statuto dell’Ente approvato in attuazione dei principi della Legge 42/90, della Legge 07.08.1990 n. 241 e delle norme recate dai Decreti Legislativi 29/93 e 39/93; del Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77 sull’ordinamento finanziario e contabile. Del Dlgs 342 del 15.09.97. della legge 15.05.97 N0 127; 2. In coerenza a tali fonti normative, nonché agli obblighi di cui all’art. 108 Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77, vengono adeguati o approvati, contestualmente a quello di Contabilità, i seguenti regolamenti e schemi di convenzione: a) Regolamento Servizio Economato; b) Regolamento Servizio Tesoreria; c) Regolamento Collegio dei Revisori; d) Regolamento Verifiche di Cassa ordinarie e straordinarie; 3. I Regolamenti e gli schemi di convenzione adeguati, o approvati per la prima volta, sono riportati nei singoli Titoli del presente Regolamento. Articolo 5. Disciplina 1. Le norme che seguono prevedono e disciplinano: a) l’organizzazione del Servizio Finanziario o di Ragioneria dell’Ente; b) le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazione; c) le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del Responsabile Finanziario, al Legale Rappresentante, al Segretario Generale e all’Organo di Revisione Economico - finanziaria, al Presidente del Consiglio dell’Ente, ove si rilevi che la gestione corrente evidenzi situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio; d) l’istituzione di un servizio di cassa connesso all’Economato dell’Ente - per la gestione delle spese di non rilevante ammontare; e) i Singoli Servizi a cui sono affidati, con il bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari finalizzati alla realizzazione degli interventi assegnati e al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’Ente; f) l’individuazione dei dipendenti abilitati a sottoscrivere gli atti di impegno attuativi e di accertamento dell’entrata, nonché i dipendenti abilitati a sottoscrivere gli ordinativi di incasso e di pagamento; i termini e le modalità per la trasmissione al Servizio Finanziario degli impegni di spesa di cui ai comma 3-5-6 dell’art. 27 Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77; la periodicità temporale con la quale l’organo consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e del riconoscimento di debiti fuori bilancio secondo le causali di cui alle lettere a) -b) - c) - d) - e) - del comma l’articolo 37 Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77; la cadenza periodica con cui viene svolto il controllo di gestione nonché le forme di attività della struttura operativa --deputata a tale controllo --prevista dall’art. 20 - comma 2 - del Decreto Legislativo 3.02.1993 n. 29; le procedure di gara a evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria nonché le modalità e i compiti di Gestione del Tesoriere; le entrate patrimoniali ed assimilate la cui riscossione, volontaria o coattiva, può essere affidata al concessionario di cui al DPR 28.01.88 n. 43; le procedure per i prelievi e per le restituzioni - da parte del tesoriere - dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti; la previsione di autonome verifiche di cassa da parte dell’amministrazione dell’Ente; l’individuazione di ulteriori parametri per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività dell’Ente, oltre quelli stabiliti dal comma 5 - art. 70 Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77; la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne ed esterne, nonché di conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori; r) la definizione delle categorie dei beni mobili non inventariabili in ragione della natura dei beni di facile consumo o di modico valore; s) il Sistema di contabilità per la predisposizione del rendiconto della gestione in ottemperanza ai dettami di cui all’art. 74 Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77; t) il numero e la tipologia degli agenti contabili interni all’Ente di cui all’art. 58 - comma 2 - Legge 08.06.90 n. 142; - u) i limiti di assunzione di incarichi dei componenti il collegio dei Revisori dei Conti, v) le modalità con le quali i beni mobili non registrati, acquisiti dall’Ente da oltre un quinquennio, possono essere considerati interamente ammortizzati. SEZIONE II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Articolo 6. Generalità 1. Il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria dell’Ente sono affidati al Servizio di Ragioneria e Finanza che per effetto del presente Regolamento, viene qualificato Servizio Finanziario. 2. Esso e’ organizzato con le seguenti articolazioni: a) Responsabile Servizio Finanziario b) Vice responsabili del servizio Finanziario. c) Collaboratori Amministrativi. Articolo 7. Il Responsabile del Servizio Finanziario. Il Responsabile del Servizio Finanziario e’ l’unico autorizzato ad attestare le coperture finanziarie di cui all’art. 55 Legge 08.06.90 n. 142, in sua assenza il vicario; Il Responsabile assume tutte le funzioni che sono proprie della dirigenza come previste dal Decreto Legislativo 03.02.93 n. 29, e nell’ambito dell’autonomia organizzativa: stabilisce i principi e i metodi di gestione contabile delle risorse da parte dei Servizi dell’Ente; assume con determinazione ogni iniziativa per evitare situazioni che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio; assume iniziative e atti per consentire il rispetto del Piano dei budget di spesa stabilito dagli Organi dell’Ente. Articolo 8. Compiti nel settore Entrate Il Responsabile del Servizio Finanziario e’ preposto alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata da inscriversi nel bilancio annuale e pluriennale, e alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate. Esprime il proprio parere sulle proposte di deliberazione e di determinazioni sulla scorta dello stato di realizzazione degli accertamenti delle entrate correlate. Le delibere non coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica sono inammissibili. Segnala obbligatoriamente al Legale rappresentante dell’Ente, al Segretario Generale e all’organo di revisione economico-finanziaria, all’organo consiliare nella persona del suo presidente fatti e valutazioni della gestione delle entrate che evidenziano il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. La segnalazione va fatta entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti ed il riequilibrio va effettuato dal Consiglio entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione su proposta della Giunta Comunale. 4. Oltre ai compiti sopra menzionati , al responsabile del settore finanziario compete: a) la predisposizione dello schema della relazione previsionale e programmatica; b) la predisposizione del progetto dei bilanci di previsione annuale e pluriennale da presentare alla Giunta Comunale, sulla base delle proposte da parte dei responsabili dei settori e dei dati disponibili in proprio possesso; c) l’istruttoria delle proposte di variazione delle previsioni di bilancio; d) la registrazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata; e) la registrazione degli ordinativi di riscossione e di pagamento; f)la tenuta delle scritture contabili, attinenti agli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici della gestione; g) la verifica dello stato dell’accertamento delle entrate e dell’impegno delle spese; h) la predisposizione del rendiconto della gestione e dell’annessa relazione illustrativa, da presentare alla Giunta Comunale. 5. Al responsabile del settore finanziario compete, altresì: a) La formulazione del parere di regolarità contabile, che reca anche l’attestazione di copertura finanziaria, su ogni proposta di deliberazione del Consiglio o della Giunta e l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, su ogni determinazione di responsabili dei servizi che comporti impegni di spesa. b) Il parere o visto di regolarità contabile attesta che il provvedimento contiene l’esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontra la capienza del relativo stanziamento, esulando dagli stessi qualunque accertamento sulla legittimità della spesa o sulla attinenza o meno ai fini istituzionali del Comune. La predisposizione degli atti necessari per il conseguimento e il mantenimento degli equilibri del bilancio di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 77/95; la predisposizione e la sottoscrizione, congiuntamente al segretario comunale, dei rendiconti relativi all’utilizzo dei contributi straordinari assegnati al comune con vincolo di destinazione da parte di altre amministrazioni pubbliche. SEZIONE III SERVIZI DELL’ENTE Articolo 9. Generalità Ai fini della gestione contabile dell’Ente la struttura burocratica ed organizzativa viene suddivisa in Servizi ai quali corrispondono reparti organizzativi, semplici o complessi, composti da persone e mezzi cui sono preposti i Responsabili. Ad ogni Servizio, costituito come previsto al comma precedente, viene affidato, con il bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari del quale risponde il relativo Responsabile. Il Responsabile del Servizio opera., in termini contabili, con le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento. Articolo 10. Servizi dell’Ente 1. Ai soli fini della gestione contabile dell’Ente e per l’attuazione delle norme del presente Regolamento, i Servizi sono cosi’ costituiti: 1) Servizio Affari Generali 2) Servizio Archivio e Protocollo 3) Servizio Tecnico 4) Servizio Pubblica Istruzione 5) Servizio Economato e Patrimonio 6) Servizio Finanziario 7) Servizio Turismo e tempo libero 8) Servizio Ambiente, Ecologia ed Antinquinamento 9) Servizio Tributi 10) Servizio Assistenza Sociale e Politiche Sociali 11) Servizio Commercio 12) Servizio Urbanistica 13) Servizio Cimitero 14)Servizio Controllo di gestione 15) Servizio Assistenza Scolastica ed Edilizia Scolastica 16) Servizio Anagrafe e Stato Civile 17) Servizio Elettorale e Leva Militare 18) Servizio Messi 19) Servizio Polizia Municipale 3. I servizi di cui al comma 1, hanno la finalità di visualizzare la gestione contabile delle risorse dell’Ente e di consentire al Consiglio dell’Ente l’assegnazione dei budget di spesa. 4. I servizi vengono raggruppati in programmi, che possono estendersi anche a piu’ funzioni, come definiti nello schema del bilancio. 5. Ai fini di una più’ articolata e compiuta comprensione degli obiettivi da realizzare, il Servizio viene suddiviso - in termini contabili - in Centri di Costo che trovano la propria estrinsecazione e quantificazione, in termini di risorse, nel Piano dei budget di spesa approvato dal Consiglio dell’Ente. SEZIONE IV ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO Articolo 11. Generalità L’economato è organizzato come servizio autonomo, con proprio responsabile. Provvede alle spese minute d’ufficio necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni di non rilevante ammontare dei servizi dell’ente. La gestione delle spese di cui al comma precedente è affidata al dipendente incaricato che assume la qualifica di economo e le responsabilità dell’agente contabile di diritto. Articolo 12 Stanziamenti e Fondi L’economo è dotato all’inizio di ciascun anno finanziario di un fondo, reintegrabile durante l’esercizio previa presentazione del rendiconto documentato delle spese effettuate, riscontrato e vistato dall’unità organizzativa competente del servizio finanziario e approvato dal responsabile del servizio finanziario con propria determinazione. Le modalità di utilizzazione del fondo di anticipazione, di tenuta delle scritture contabili e di rendicontazione sono stabilite come segue : il Fondo di anticipazione è utilizzabile esclusivamente per il pagamento, entro il limite unitario di € 258,22 (£ 500.000), delle spese minute d’ufficio indicate dal provvedimento di attribuzione del fondo di anticipazione di cui al comma 4; - del fondo di anticipazione l’economo non può fare uso diverso da quello per cui lo stesso fu concesso; - le somme liquide conservate presso il servizio non devono eccedere il normale fabbisogno di cassa e devono risultare dai rendiconti presentati; - possono essere effettuate verifiche autonome di cassa da parte del responsabile del servizio finanziario. - il contabile tiene un unico registro cronologico per tutte le operazioni di cassa effettuate, numerato e vidimato dal responsabile del servizio finanziario; - le disponibilità sul fondo di anticipazione esistenti al 31 dicembre sono versate in tesoreria per la chiusura generale del conto di gestione; - il rendiconto è presentato dall’economo con periodicità trimestrale; - il rendiconto della gestione è presentato entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. Il rendiconto della gestione è parificato con le scritture contabili dell’ente dal responsabile del servizio finanziario. Articolo 13 Gestione Amministrativa delle spese La gestione amministrativa delle spese di ufficio e di manutenzione compete all’ Economo nei limiti degli importi trimestralmente autorizzati con apposito atto di impegno delle spese (deliberazioni o determinazione) a carico dei relativi interventi previsti nei bilanci annuali di competenza. L’autorizzazione può riguardare: a) spese per acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature locali ed impianti di pubblici servizi, nei limiti di € 516 (£ 1.000.000) per singola spesa e di € 5.160 (£ 10.000.000) annue complessive; b) spese per acquisto stampati, cancelleria, modulistica, marche segnatasse, e materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici nei limiti di € 258,22 (£ SOO. 000) per singola spesa e nel limiti di € 2.582,28 (£ 5.000.000) annue complessive; spese postali, telegrafiche e per acquisto di valori bollati; spese per riparazione e di automezzi comunali, ivi comprese le tasse di circolazione e l’acquisto di materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti nei limiti di € 2065,82 (£ 4.000.000) mensili; spese per acquisto e rilegature di libri e stampati nei limiti 20.000.000 annui; spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni, circolari atti e documenti nei limiti di 2.582,28 (£ 5.000.000 annui; spese per acquisto effetto di vestiario e corredo per i dipendenti aventi diritto nei limiti di € 774,68 (£ 1.500.000) mensili; spese per facchinaggio e trasporti di materiali nei limiti di € 1032,91 (£ 2.000.000) annui spese per abbonamenti alla G.U. e riviste specializzate nei limiti di € 2065,82 (£ 4.000.000); spese per partecipazioni a congressi e convegni nei limiti di € 1549,37 (£ 3.000.000); indennità di missione, trasferta e spese di viaggio a dipendenti ed amministratori comunali; canoni utenze telefoniche, ENEL, Acqua e Gas ed abbonamenti audiovisivi; imposte e tasse i importo non superiore ad € 516,45 (£ 1.000.000); spese accertamenti sanitari dipendenti comunali; spese registrazioni e trascrizioni contratti, visure catastali e per la notifica di atti e provvedimenti; inoltre può essere autorizzata con le medesime modalità in deroga al normale sistema contrattuale, l’esecuzione in economia di lavori e forniture, sempre che l’importo di ciascuna spesa non sia superiore e abbia riferimento ai seguenti servizi: p) manutenzioni stradali: - rappezzi e spalmature superficiali per la manutenzione dei manti asfaltati o bituminati e piccole manutenzioni per altri tipi di pavimentazioni stradali; - lavori manutenzioni espurghi fognari ecc; - segnaletiche stradali; lavori di somma urgenza, limitatamente agli interventi necessari per consentire la eliminazione delle situazioni di pericolo (transito dei veicoli); - abbattimento, potatura ripristino e manutenzione di alberature e giardini; - interventi di piccole riparazioni, ripristino immediato impianti semaforici ed elettrici; q) manutenzione di edifici manufatti ed aree: - lavori di adattamento locali, sistemazione, pulizia, e manutenzione ordinaria; - lavori di manutenzione di spazi ed aree pubbliche; - piccoli lavori di riparazione degli impianti di riscaldamento idrici, elettrici, telefonici r) servizi diversi; - lavori in danno per importi limitati ad € 516,45 (£ 1.000.000). L’esecuzione dei lavori e delle forniture in economia può essere effettuata in amministrazione diretta, a cottimo fiduciario o con sistema misto (parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario). Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l’intervento di alcun imprenditore, ricorrendo al personale dipendente ed all’impiego di materiali attrezzi e mezzi di proprietà dell’Ente o in uso all’Amministrazione. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori ,le forniture ed i servizi per i quali si renda necessario, o sia opportuno, l’affidamento ad un imprenditore con l’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli: Articolo 14. Programmazione delle spese Ai fini delle comunicazioni di cui al precedente articolo gli agenti contabili presentano ai rispettivi funzionari responsabili dei servizi, entro il 31.8. di ciascun anno il programma delle spese e degli interventi operativi che si prevede di dover effettuare nell’anno successivo, ripartitamente per ogni intervento da iscriversi nel relativo bilancio di previsione, sulla base delle esigenze ritenute necessarie in funzione delle attività che si intende realizzare e tenuto conto delle spese sostenute o azionate nell’anno in corso. Ai fini della effettuazione delle spese ammesse in bilancio i funzionari dei servizi di competenza devono curare lo studio e la compilazione di capitolati d’oneri e fogli condizione e, se del caso, la formazione di campionari, prezziari ed altri simili strumenti per l’analisi dei prezzi ed il controllo dei costi, in osservanza ai principi di trasparenza efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Articolo 15. Elenco dei fornitori e delle ditte di fiducia 1) Allo scopo di garantire la scelta più idonea e conveniente per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori e forniture in economia è istituito l’elenco dei fornitori e delle ditte di fiducia dell’amministrazione. 2) L’elenco è approvato dalla Giunta e può essere aggiornato in qualsiasi momento. 3) I requisiti per l’iscrizione nell’elenco devono riguardare l’idoneità e la capacità tecnica, la consistenza economica finanziaria e la serietà imprenditoriale dei soggetti richiedenti. Articolo 16. Affidamento dei servizi in economia 1) L’affidamento dei lavori e delle forniture dei servizi in economia deve osservare l’esistenza dell’atto autorizzativo di cui al precedente articolo nonché i diversi procedimenti di seguito previsti, in relazione al valore della spesa; per i lavori e le forniture di importo pari o inferiore a € 2065,82 (£ - 4.000.000) l’affidamento è disposto dall’Economo, su proposta del responsabile del servizio di competenza dopo aver interpellato almeno tre ditte specializzate tra quelle comprese nell’elenco approvato dalla Giunta, a favore della ditta che abbia presentato l’offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa. Nel caso in cui la spesa, IVA esclusa, non sia superiore all’importo di € 1032,91 (£ 2.000.000) e ricorrano particolari giustificati motivi l’affidamento può essere disposto direttamente a persona o impresa di fiducia dell’Amministrazione purché compresa nel richiamato elenco. Per i lavori e le forniture di importo superiore a € 2065,82 (£ 4.000.000) l’affidamento è disposto dall’agente incaricato previa apposita gara nella forma della procedura negoziata (trattativa privata senza pubblicazione di bando e sulla base delle offerte pervenute dalle ditte invitate. - Le offerte per l’esecuzione dei lavori e delle forniture devono essere richieste ad almeno tre ditte ritenute idonee tra quelle comprese nell’elenco approvato dalla Giunta. - Le ditte prescelte sono invitate a mezzo di apposito lettera di invito contenente le informazioni circa la natura dei lavori e/o delle forniture da eseguire sulla base del preventivo di spesa e foglio condizioni in ordine alle modalità di esecuzione e dai termini contrattuali del rapporto con l’Amministrazione. L’aggiudicazione è effettuata a favore della ditta che abbia presentato l’offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa. Per le forniture può farsi ricorso al sistema offerta/prezzi ,anche in tal caso dovrà tenersi conto della qualità del prodotto offerto e del prezzo richiesto. Dell’esito della gara è redatto apposito verbale, dal quale dovranno risultare evidenziate le condizioni particolari eventualmente contenute nell’offerta della ditta aggiudicataria, rimanendo salva la facoltà dell’Ente di non procedere alla aggiudicazione. Articolo 17. Consegnatari dei beni I beni immobili e mobili, esclusi i materiali ed oggetti di consumo, sono dati in consegna e gestione, con apposito verbale, ad agenti responsabili. L’individuazione dei consegnatari dei beni immobili e mobili avviene secondo le norme della legge e del presente regolamento in ordine ai responsabili della gestione nei servizi operativi e finali e nei servizi di supporto e strumentali agli art. 19, 20 e 21. Le schede d’inventario sono redatte in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il servizio finanziario e l’altro dall’agente contabile responsabile dei beni ricevuti in consegna e gestione. I consegnatari sono responsabili della corretta e regolare manutenzione conservazione dei beni loro affidati. Articolo 18. Inventario I beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili, nonché crediti, debiti e altre attività e passività patrimoniali sono iscritti e descritti in appositi inventari costituiti da schede, suddivise per categorie e sottocategorie di beni e rapporti giuridici, contenenti per ogni unità elementare di rilevazione i dati ritenuti necessari alla sua esatta identificazione e descrizione. Saranno indicati in particolare i riferimenti al servizio o centro di costo al cui funzionamento il bene è destinato o al quale il rapporto giuridico è attribuito, in base alle norme sulla responsabilità di gestione nella direzione dei servizi o centri di costo di cui alla legge e al presente regolamento. L’inventano generale offre la dimostrazione della consistenza patrimoniale nell’analisi di tutte le componenti e si suddivide in inventari settoriali o di servizio. Le variazioni inventariali dell’anno finanziario sono comunicate dai responsabili dei servizi, di cui al precedente secondo comma, entro due mesi dalla chiusura dell’anno finanziario, alla competente unità organizzativa del servizio finanziario. Le schede inventariali, le variazioni e le informazioni di cui ai precedenti commi possono essere predisposte e movimentate con strumenti informatici. Articolo 19. Classificazione dei Beni I) I beni immobili e mobili sono classificati nelle seguenti categorie: a) Beni demaniali : comprende le strade, le piazze, i giardini, i cimiteri, i mercati, gli edifici monumentali e di interesse storico, archeologico e artistico, le chiese, gli acquedotti, le fontane, le fognature, i fossi, canali e laghi artificiali, con tutte le relative pertinenze, le raccolte dei musei, delle pinacoteche ,delle biblioteche, i diritti demaniali su beni altrui e ciò che risulta , assoggettato al regime pubblico tipico dei beni demaniali; b) Beni del patrimonio indisponibile: comprende la sede del Comune, gli edifici sedi di uffici, le scuole, gli edifici e i terreni destinati a , servizi resi dal Comune, i teatri, i macelli pubblici, i bagni, gli immobili assegnati ai dipendenti ad uso di abitazione, le aree adibite a fini urbanistici e di incremento dei servizi degli insediamenti produttivi e dell’edilizia residenziale pubblica, i beni acquisiti ai sensi dell’art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n0 10 e dell’art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n0 47, ed altri beni; c) Beni patrimoniali: comprende i beni immobili che fanno parte del patrimonio disponibile, quegli edifici, fondi rustici, altri beni non direttamente destinati all’uso pubblico, nonché le aree lottizzate abusivamente ed acquisite ai sensi dell’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n0 47; d) Beni mobili di uso pubblico: comprende i beni mobili non di consumo né di modico valore, ripartiti nelle seguenti sottocategorie: mobili e arredi; attrezzature e macchine d’ufficio; veicoli e macchine operatrici; armamenti; libri, raccolte di leggi e decreti; statue e quadri. e) Beni mobili patrimoniali: comprende tutti i beni mobili del patrimonio disponibile nonché i diritti, le obbligazioni, le azioni, le partecipazioni ed altri; f) Crediti: comprende i crediti, i mutui attivi, i censi ed altre prestazioni attive non fondiarie. Tra i crediti vanno altresì considerati gli importi radiati dai residui attivi in quanto di dubbia riscossione; g) Debiti, oneri ed altre passività: comprende i mutui passivi, i prestiti ed ogni altro canone, censo o prestazione passiva o conferimenti da terzi; h)Beni di terzi; i) Ratei e Risconti attivi e passivi. Articolo 20. Inventario, carico e scarico di beni mobili I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal servizio che ha provveduto all’acquisizione e firmati dall’agente consegnatario responsabile e dal responsabile del servizio a cui sono assegnati in gestione. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdite, deterioramenti, cessioni o altri motivi è effettuata dal responsabile del servizio finanziario ovvero dall’Economo sulla base di motivazioni verbalizzate. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l’eventuale obbligo di reintegrazione o di risarcimento del danno a carico del responsabile, ed è portato a conoscenza dell’agente consegnatario al fine della presentazione del conto della gestione e dell’esame di questo da parte della competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. Articolo 21. Inventari di Consegna 1)I beni mobili ammortizzabili sono dati in consegna dal settore economico - Finanziario, mediante apposito verbale, all’economo provveditore. 2)I verbali sono datati e numerati su bollettari a madre e figlia e contengono: a) le generalità dei consegnatari che intervengono nelle variazioni, l’uno per lo scarico e l’altro per il carico, sottoscrivono il verbale; b) l’ufficio in cui avviene l’introduzione o la dismissione del bene; c) la qualità, la descrizione, il prezzo unitario e l’ammontare complessivo del valore dei beni oggetto della variazione 3)I consegnatari sono responsabili della conservazione dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno possa derivare al comune della loro azione o omissione. I consegnatari dei beni sono soggetti alla vigilanza del settore economico - finanziario. Articolo 22. Beni mobili non inventariabili I materiali ed oggetti di facile consumo non sono inventariati. La contabilizzazione avviene con buoni di carico e di scarico emessi della gestione di magazzino. I beni mobili di valore inferiore a lire trecentomila non sono inventariati. La contabilizzazione avviene con buoni di carico e di scarico emessi servizio di economato e conservati in copia presso il servizio a cui i beni sono destinati per la resa del conto da parte dell’agente consegnatario. Articolo 23. Materiali di consumo e di scorta Per la gestione, la custodia e la conservazione dei materiali di consumo e costituenti scorta sono istituiti uno o più magazzini con individuazione del relativo responsabile e con la tenuta di una contabilità di carico e scarico cronologica e sistematica. Articolo 24. Automezzi I consegnatari degli automezzi ne controllano l’uso accertando quanto segue: - che l’utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal responsabile del servizio; - che il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti sia effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia. Il consegnatario cura la tenuta della scheda intestata all’automezzo sulla quale rileva a cadenza mensile le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti; per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e ogni altra notizia riguardante la gestione dell’automezzo. Articolo 25. Prelevamento di fondi per spese contrattuali 1. L’Economo effettua il prelevamento dei fondi costituiti da depositi per spese contrattuali, secondo le modalità indicate all’art. 114. 2. Provvede al pagamento delle spese di pubblicazioni sul F.A.L. ed ai relativi rapporti con la Prefettura. 3. Provvede, infine, al pagamento dei canoni relativi ai contratti di occupazione di zone demaniali. Articolo 26. Valutazione dei beni e sistema dei valori La valutazione dei beni comunali, funzionale alla conoscenza del patrimonio complessivo dell’ente, deve consentire la rilevazione del valore dei singoli elementi patrimoniali all’atto della loro acquisizione nonché il costante aggiornamento nel tempo dei valori medesimi. All’aggiornamento degli inventari deve provvedersi annualmente in sede di rendiconto della gestione per consentire la redazione del conto del patrimonio. La determinazione del sistema dei valori patrimoniali comporta la rilevazione di tutte le operazioni che, durante l’esercizio, determinano variazioni nell’ammontare e nella tipologia dei beni demaniali e patrimoniali dell’ente sia per effetto della gestione del bilancio sia per altra causa La rilevazione dei valori è effettuata in parte utilizzando le strutture della contabilità finanziaria per la determinazione della consistenza del patrimonio finanziario e in parte mediante rilevazioni extracontabili utilizzando le scritture di inventario per la determinazione della consistenza del patrimonio permanente, per giungere attraverso il relativo risultato finale differenziale alla definizione della consistenza netta del patrimonio complessivo. Per la valutazione dei beni si applicano i criteri stabiliti come in precedenza. Per i diversi elementi patrimoniali attivi e passivi la valutazione è effettuata come segue: a) i crediti sono valutati al loro valore nominale; b) i censi livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale; c) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile d) i debiti sono valutati al loro valore nominale ovvero secondo il valore residuo per i mutui passivi ed i prestiti. Articolo 27. Polizza Assicurativa Per la delicatezza e complessità del Servizio Economato ed i rischi ad esso connessi, l’Economo e’ garantito, con oneri a carico dell’Ente da una polizza assicurativa a suo favore, e quindi ai suoi legittimi eredi, per infortunio o decesso nell’esercizio delle funzioni causata da terzi a scopo di furto o rapina. ---.~ Articolo 28. Depositi Cauzionali 1. Il Servizio Economato cura gli adempimenti collegati ai depositi cauzionali per gare d’appalto e contratti, nonché quelli relativi alle richieste di sopralluoghi per concessione di occupazione spazi pubblici di competenza dell’Ente. 2. Il fondo dei depositi cauzionali per gare d’appalto e contratti e’ gestito su disposizione del relativo competente ufficio, con le seguenti modalità: a) I depositi cauzionali vengono versati nella cassa del servizio Economato che rilascia ricevuta da un bollettino specifico numerato e recante le seguenti indicazioni: 1) Dati anagrafici completi del soggetto che versa. 2) Importo del versamento. 3) Causale del versamento. 4) Descrizione analitica della situazione di cassa. b) I depositi cauzionali vengono restituiti al netto delle spese - sostenute e a seguito di specifico ordine del Servizio Affari Generali con specifica ricevuta facente parte di un bollettario - appositamente istituito e numerato recante le seguenti indicazioni: 1) Dati anagrafici completi del soggetto che incassa. 2) Importo delle somme restituite. 3) Causale della restituzione. 4) Descrizione analitica della situazione di cassa rispetto al versamento. 3. Il fondo relativo a sopralluoghi per concessione di occupazione di spazi pubblici e’ gestito con le stesse modalità di cui al comma 3 del presente articolo, su disposizione del Servizio Tributi. Articolo 29. Rendiconto dei beni patrimoniali acquistati Il Responsabile del Servizio Economato redige - con cadenza mensile - l’inventario dei beni acquisiti nel periodo di riferimento da ogni singolo servizio, al fine di favorire le valutazioni di efficacia ed efficienza del servizio nonché per i compiti del Servizio Controllo di Gestione. L’inventario dei beni di cui al comma 1 e’ trasmesso al Servizio Controllo di Gestione, e al Responsabile del Servizio per quanto competente. L’inventario dei beni, di cui al comma 1, deve contenere le seguenti indicazioni: - materiale acquistato descritto analiticamente e con indicazione del costo; - materiale dismesso; - incremento mensile del valore complessivo dei beni in possesso del Servizio. L’inventario dei beni di cui al comma 1, deve essere suddiviso per Servizio. Lo schema dell’inventario é approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario. SEZIONE V MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL’ENTE Articolo 30 Generalità La gestione delle procedure del presente Regolamento e’ affidata ai servizi di cui all’art. 9 del D.Lgs. 77/95. 2. A ciascun servizio e’ correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi cui è preposto un responsabile. 3. A ciascun servizio e’ affidato, con il bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari del quale risponde il responsabile del servizio; il Piano dei Budget di spesa approvato dal Consiglio - dell’Ente ne specifica gli obiettivi. - 4. Ad ogni Servizio corrisponde, nell’ambito del Servizio Finanziario, un Responsabile Contabile individuato ed incaricato dal Responsabile del medesimo Servizio Finanziario. Articolo 31 Modalità di Gestione 1. Il Bilancio di previsione, affida ad ogni servizio le risorse necessarie per realizzare gli obiettivi prefissati e specificati dal Piano dei budget di spesa. 2. Il Servizio Finanziario dell’Ente invia ad ogni servizio, successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, un elaborato contabile definito “Conto Servizio” in cui sono riportati i dati afferenti le risorse attribuite e i necessari collegamenti tra entrate e spese. 3. Il responsabile del servizio, cui e’ affidata la gestione dei fondi, predispone le proposte di provvedimenti: a) indicando i riferimenti analitici all’intervento e alla risorsa ad esso collegata; b) allegando la documentazione utile che giustifichi la spesa e dimostri l’accertamento dell’entrata. 4. Il Responsabile del Servizio trasmette le proposte, al Responsabile del Servizio Finanziario, il quale procede alla registrazione contabile dell’impegno nel bilancio dell’ Ente. 5. Effettuati gli adempimenti di cui al precedente comma 4 gli atti vengono restituiti al Responsabile del Servizio proponente che annota l’impegno nelle proprie scritture contabili, utilizzando allo scopo un mastro degli accertamenti e degli impegni, e provvede alla trasmissione degli stessi, per l’approvazione, agli organi competenti. Il Responsabile del Servizio procede alla liquidazione della spesa o all’accertamento dell’Entrata predisponendo gli atti necessari e, con l’allegata documentazione giustificativa di ordine amministrativo e fiscale, li trasmette al Responsabile finanziario. Successivamente lo Stesso Responsabile del Servizio provvede all’ulteriore seguito curando la formalizzazione della liquidazione o dell’accertamento e la richiesta di emissione del mandato di pagamento o dell’ordinativo di incasso, che e’ di competenza esclusiva del Responsabile Servizio Finanziario Articolo 32. Disposizioni Regolamentari Per l’acquisto di beni occorrenti allo svolgimento dei compiti d’ufficio, il Responsabile del Servizio opera nel rispetto della norma di cui alle Sezioni IV e V, nonché di quelle derivanti dal regolamento per l’appalto di forniture e servizi. Articolo 33. Adempimenti del Responsabile del Servizio Il Responsabile del Servizio invia al Servizio Controllo di Gestione con cadenza bimestrale - apposita relazione sugli obiettivi raggiunti per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza. L’osservanza delle norme regolamentari e la cura di tutti gli adempimenti di competenza del Responsabile dei Servizio costituiscono dovere d’ufficio. CAPO II BILANCI E PROGRAMMAZIONE GESTIONALE SEZIONE IV PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Articolo 34. Generalità 1. Quest’Ente, unitamente agli altri Enti Locali del Territorio, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione. 2. Quest’Ente conforma la propria attività alla tipicità Regionale degli strumenti della programmazione territoriale, socioeconomica e finanziaria, nonché ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità dell’attività amministrativa secondo le norme della legge 07.08.90 n. 241. 3. La programmazione finanziaria ed i contenuti del bilancio annuale sono inseriti in un quadro di riferimento pluriennale con durata triennale. 4. Gli strumenti finanziari realizzano il processo attuativo delle linee programmatiche. Articolo 35. Attività di Gestione 1. L’attività di gestione di questo Ente e’ suddivisa in aspetti finanziari, economici e patrimoniali. 2. L’aspetto finanziario si evidenzia attraverso i movimenti di entrata ed uscita. L’aspetto economico si manifesta nella combinazione dei fattori produttivi impiegati nei processi di produzione ed erogazione dei servizi, anche al fine di verificare l’efficacia e l‘efficienza dell’attività gestionale annuale. L’aspetto patrimoniale riguarda l’incremento o il decremento delle attività e delle passività dell’Ente per effetto della gestione. I sistemi e i metodi di contabilità si adeguano alle esigenze di conoscenza della gestione come indicato ai commi 3 e 4. Le tecniche contabili si uniformano ai principi di professionalità e di diffusione della responsabilità nell’organizzazione degli uffici e dei servizi. Il controllo di gestione e’ assunto a Sistema nella struttura organizzativa, nella struttura contabile e nella determinazione dei processi di controllo interno. I principi dell’analisi costi- benefici trovano applicazione sia nei procedimenti di spesa corrente, sia di investimento. Articolo 36. Strumenti della Programmazione Finanziaria Sono strumenti della programmazione finanziaria dell’Ente: - Il Bilancio di Previsione annuale - La Relazione Previsionale e Programmatica - Il Bilancio Pluriennale - Il Piano dei budget di spesa - Il Piano degli Investimenti. ______ __ SEZIONE VII B1LANCIO DI PREVISIONE ANNUALE Articolo 37. Generalità 1. Il bilancio finanziario annuale inscrive le previsioni di entrata e di uscita relative alle linee programmatiche ed e’ espressione degli indirizzi operativi dell’Ente. 2. E’ redatto in termini di sola competenza. 3. Osserva i principi inderogabili di unita’, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, equilibrio economico e pubblicità. 4. Evidenzia i rapporti finanziari con lo Stato e la Regione, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 54 Legge 08.06.90 n. 142, alfine di permettere l’analisi delle linee programmatiche che determinano relazioni e interdipendenze tra Stato, Regione, Provincia ed Enti Locali del territorio. 5. Dimostra i rapporti di programmazione e finanziari fra l’Ente ed i Consorzi, le Aziende e gli organismi gestionali a cui partecipa o da essi dipendente. 6. Specifica - negli allegati e nelle relazioni di accompagnamento - la coerenza degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni e dei documenti giustificativi allegati. 7. Assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti. Articolo 38. Programmi - Servizi - Interventi 1. La lettura del bilancio annuale e dei suoi allegati e’ articolata per Programmi, Servizi ed Interventi. Gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per rimborso dei prestiti nonché per il finanziamento degli investimenti, devono risultare dimostrati in apposito prospetto di bilancio. Articolo 39. Unita’ Temporale L’unita’ temporale della gestione e’ l’anno finanziario che inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Dopo tale termine non possono piu’ essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto. La gestione finanziaria e’ unica, come il relativo bilancio di previsione, per cui sono assolutamente vietate le gestioni di entrate e di spesa che non siano inscritte in bilancio. Essendo redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, il Bilancio e’ sostenuto da analisi riferite almeno al biennio precedente e da oggettivi parametri di riferimento specificati e motivati -in maniera compiuta ed esaustiva - nella relazione di accompagnamento al bilancio. Articolo 40. Pareggio ed equilibrio di Bilancio 1. Il bilancio di previsione e’ deliberato in pareggio finanziario complessivo per cui il totale delle entrate finanzia il totale delle spese, fatte salve le eccezioni di legge riferite a: a) funzioni delegate dello Stato o della Regione: b) entrate e spese per servizi in conto terzi; c) entrate e spese derivanti da accensioni di prestiti; d) entrate spese in conto capitale; e) fondi a destinazione vincolata. ___ 2. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti, sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre Titoli della entrata e non possono avere altra forma di finanziamento. 3. Fanno eccezione - a norma di legge - le entrate e le spese di cui - alle lettere a) e e) del comma precedente. 4. Per nessun motivo la situazione economica di cui ai commi 2 e 3 puo’ presentare un disavanzo. 5. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico dell’Ente e di altre eventuali spese ad esse connesse. 6. Tutte le spese – parimenti - sono inscritte in bilancio - integralmente senza alcuna riduzione delle correlative entrate. Articolo 41. Funzioni Delegate 1. Le spese relative a funzioni delegate sono inscritte in bilancio per importi pari alle entrate. 2. Tali spese sono soggette a vincolo di destinazione e possono essere effettuate ad avvenuta assegnazione da parte dell’Ente delegante della corrispondente entrata. 3. In deroga al procedimento di cui al comma 2 le spese relative all’esercizio amministrativo della delega vengono inscritte in bilancio secondo le percentuali previste dalle leggi regionali e statali di riferimento. 4. L’Ente puo’ assegnare proprie risorse per far fronte alle spese di cui al comma 3 eventualmente non coperte dai fondi all’uopo assegnati dall’Ente delegante. Articolo 42. Entrate e Spese di Bilancio Il Bilancio di previsione annuale indica nell’oggetto dei singoli interventi e/o capitoli la risorsa corrispondente che garantisce la copertura economica e finanziaria. Per effetto di quanto stabilito al comma i del presente articolo le spese sono effettivamente impegnabili nel limite dell ‘avvenuto accertamento della corrispondente entrata. Articolo 43. Allegati al Bilancio Al Bilancio di previsione annuale sono allegati i seguenti documenti: - Relazione Previsionale e Programmatica. - Bilancio Pluriennale. - Piano dei budget di spesa. - Il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. - Le risultanze dei rendiconti delle aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l’esercizio dei servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. - Una relazione che giustifichi gli stanziamenti di bilancio indicando i parametri di riferimento e gli eventuali atti amministrativi utilizzati per la loro quantificazione. - Deliberazioni e provvedimenti giustificativi degli stanziamenti di bilancio. - Situazione patrimoniale. - Tabella dimostrativa dell’avanzo o del disavanzo degli esercizi precedenti ed elenco delle spese finanziate con avanzo di amministrazione eventualmente applicato. Articolo 46 Struttura 1. La Relazione Previsionale e Programmatica comprende: A) Per la parte Entrata: - una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. B) Per la parte spesa: - una valutazione generale sui singoli programmi e progetti, rilevando l’entità’ e l’incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo e a quella di investimento. 2. Per ogni programma da’ specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso. 3. Di ogni scelta adottata la Relazione Previsionale e Programmatica da’ adeguata motivazione. Articolo 47. Oggetto ed elementi 1. La Relazione illustra i seguenti principali elementi che accompagnano il piano programmatico dell’Ente: a) gli elementi rappresentativi della realtà territoriale, demografica, economica e sociale amministrativa: - b) la consistenza e il livello qualitativo delle strutture operative che realizzano i servizi gestiti dall’Ente nel confronto fra risorse disponibili e utilizzate e funzioni esercitate; c) la valutazione dei fenomeni economici, sociali, culturali e demografici che influenzano e determinano il manifestarsi dei bisogni della comunità, evidenziando i settori di intervento dell’Ente. d) i servizi gestiti da altri soggetti pubblici e privati e le interconnessioni con le funzioni e le competenze dell’Ente; e) l’individuazione dei principi che ispirano il programma di attività dell’Ente in relazione agli obiettivi di sviluppo economico e sociale da realizzare nell’ambito del territorio. f) la valutazione complessiva delle risorse che saranno disponibili per la gestione corrente. g) la valutazione delle capacità di spesa per investimenti che e’ possibile attivare sia con l’impiego di mezzi finanziari propri, sia con il ricorso al credito, sia con l’utilizzo di contributi in conto capitale dello Stato e della Regione. h) la valutazione degli effetti finanziari, economici e patrimoniali generati dall’attuazione delle opere e dei servizi realizzati con i mezzi straordinari di cui al punto precedente al fine della verifica di compatibilità con gli equilibri del bilancio annuale. i) l’impiego delle risorse analizzate per programmi, servizi ed interventi con riferimento agli obiettivi che l’Amministrazione si propone di conseguire. 2. Al fine di ottemperare alla obbligatorietà del diretto riferimento al bilancio annuale, la Relazione Programmatica illustra: a) il quadro di raccordo di tutti gli equilibri del bilancio di competenza. b) le operazioni che si riferiscono al demanio e al patrimonio dell’Ente analizzate in termini di costi e benefici. c) l‘analisi economica dei programmi dell ‘Ente in termini di combinazione dei fattori impiegati, di obiettivi proposti e risultati attesi nel confronto tra risorse disponibili impiegate. 3. In riferimento ai piani economico-finanziari di cui all’ari. 46 Decreto Legislativo 30.12.92 n. 504, la Relazione Previsionale e Programmatica contiene i seguenti elementi: - ricognizione ed aggiornamento dei piani finanziari approvati in relazione alle entrate e alle uscite in essi ricompresi. - raccordo tra le previsioni dei piani e il bilancio annuale di cui la relazione costituisce allegato. - analisi e suddivisione dei piani finanziari in relazione allo stato di loro attuazione. SEZIONE IX BILANCIO PLURIENNALE Articolo 48. Generalità Il Bilancio Pluriennale Programmatico ha durata triennale in coerenza a quello della Regione. È redatto in termini di competenza, ha carattere autorizzatorio ed osserva -come il bilancio annuale - i principi di unita’, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare, per ciascuno degli anni considerati, sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento con indicazione -- per queste ultime -- della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento. Articolo 49. Obblighi di redazione per Programmi Il Bilancio Pluriennale e’ redatto per Programmi, Titoli. Servizi, Interventi e Centri di Costo. 2. Indica per ciascun quadro di riferimento - l’ammontare delle - spese correnti di gestione, consolidate e di sviluppo, nonché le spese per investimenti. 3. Le indicazioni di cui al paragrafo precedente sono esposte distintamente per ciascuno degli anni considerati. - - Articolo 50. Struttura 1. La classificazione delle risorse e degli impieghi deve consentire l’analisi e la lettura delle previsioni per programmi servizi e - interventi, come definiti dal presente Regolamento. 2. Risponde al principio della responsabilizzazione nella gestione finanziaria, economica e patrimoniale come diretta conseguenza del suo carattere autorizzatorio. Articolo 51. Stanziamenti e’ pubblicità 1. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa. 2. Gli stanziamenti sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. 3. Il bilancio pluriennale e’ sottoposto alle stesse forme di pubblicizzazione del bilancio annuale. SEZIONE X PROVVISORIO Articolo 52. Generalità L’esercizio provvisorio viene deliberato sulla base del bilancio di previsione approvato dal Consiglio con durata non superiore a due mesi. Esso e’ autorizzato solo ed esclusivamente nelle more dell’approvazione definitiva del bilancio da parte dell’organo regionale di controllo, con adeguata motivazione. Articolo 53. Modalità ed effettuazione delle spese Durante la gestione in esercizio provvisorio possono essere effettuate spese, per ciascun intervento, non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato dal Consiglio. Fanno eccezione solamente le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Le spese di cui al comma 2 del presente articolo possono essere effettuate a seguito di atto deliberativo o determinazione in cui vengano adeguatamente e compiutamente motivate la natura,l’integralità e la non possibilità di frazionamento in dodicesimi. Articolo 54. Divieto di effettuazione delle spese La mancata adozione del bilancio di previsione non permette il ricorso all’esercizio provvisorio. In tal caso la gestione provvisoria e’ finalizzata esclusivamente all’assolvimento di funzioni concernenti: a) obbligazioni derivanti dagli anni precedenti; b) pagamento delle spese di personale derivanti dall’applicazione di contratti collettivi di lavoro; c) pagamento di residui passivi, rate di mutuo; d) pagamenti di canoni, imposte, tasse e di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi. 3. Le operazioni di cui al precedente comma 2 devono trovare presupposto in specifico atto deliberativo o determinazione dirigenziale che evidenzi il danno certo e grave derivabile dal mancato pagamento. SEZIONE XI STRUTTURA BILANCIO ANNUALE Articolo 55. Generalità 1. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio e pertanto costituisce limite agli impegni di spesa. 2. E’ composto da due parti relative rispettivamente all’Entrata e alla Spesa. 3. Per l’Entrata l’unita’ elementare e’ la risorsa. 4. Per la Spesa l’unita’ elementare e’ l’intervento. 5. Fanno eccezione le Entrate e le Spese per Servizi per Conto di terzi per le quali l’unita’ elementare e’ il capitolo che indica l’oggetto. 6. Sia la Risorsa che l’intervento si riconducono necessariamente al Servizio. Articolo 56. Generalità parte Entrata La parte Entrata e’ ordinata in: a) Titoli - in relazione alla fonte di provenienza; b) Categorie - in relazione alla tipologia; c) Risorse - in relazione alla specifica individuazione dell’oggetto. I Titoli dell’Entrata sono: - Titolo I - Entrate Tributarie; - Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione. - Titolo III - Entrate Extratributarie. - Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione,da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti. - Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti. - Titolo VI - Entrate derivanti da servizi per conto di terzi. Articolo 57. Generalità parte Spesa La Spesa e’ ordinata in: - Titoli - in relazione ai principali aggregati economici. - Funzioni - in relazione ai compiti dell’Ente. - Servizi - in relazione ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività. - Interventi - in relazione alla natura economica dei fattori produttivi nell’ambito di ciascun servizio. Titoli della Spesa sono: A) Titolo I - Spese correnti. - B) Titolo II - Spese in conto capitale. C) Titolo III - Spese per rimborso di prestiti. D) Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi. Articolo 58. Struttura per Programmi 1. Il Bilancio di Previsione annuale e’ strutturato in Programmi e Servizi cui corrispondono Centri di Responsabilità Politica e Centri di Responsabilità Tecnica in relazione alla natura dell’organo decisionale. 2. Il Bilancio di Previsione annuale deve trovare riferimento nel Piano Previsionale dei Conti di contabilità finanziaria che e’ strumento contabile dimostrativo delle proposte di stanziamento. Articolo 59. Il Programma 1. Il programma rappresenta un raggruppamento di Entrate e Spese relative ad una area di intervento e come tale costituisce un complesso coordinato di attività - anche normative - relative alle opere da realizzare nel più vasto piano generale di sviluppo dell’Ente. 2. Comprende interventi diretti ed interventi indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito e si estende in alcuni casi anche a più funzioni - - dell’Ente. 3. I Programmi devono essere illustrati in un apposito quadro allegato al bilancio per costituirne parte integrante. Articolo 60. Centro di Responsabilità Politica Il Centro di Responsabilità Politica si identifica con l’Assessore che assume la responsabilità politica della programmazione degli interventi di competenza compresi nel Programma di riferimento. A ciascun Centro di Responsabilità Politica possono corrispondere piu’ Programmi. Articolo 61. Centro di Responsabilità Tecnica Il Centro di Responsabilità Tecnica si identifica con il funzionario dell’Ente che ha la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi programmatici a lui affidati. A ciascun Centro di Responsabilità Tecnica possono corrispondere piu’ Programmi. Il Centro di Responsabilità Tecnica coordina, verifica e controlla l’attività dei Servizi compresi nel Programma ed assume tutte le funzioni che il Decreto Legislativo 29/93 assegna al funzionario. Articolo 62. Il Servizio Il Servizio e’ costituito dalla struttura organizzativa dell’Ente finalizzata al raggiungimento di uno o piu’ obiettivi. A ciascun servizio e’ correlato un reparto organizzativo semplice o coniplesso, composto di persone e mezzi cui e’ preposto un responsabile. A ciascun Servizio e’ affidato un complessa di mezzi finanziari del quale risponde il relativo responsabile. Il Servizio e’ collegato al Servizio Finanziario con le modalità previste dalla Sezione VII del presente Regolamento. Articolo 63. Il Centro di Costo 1. Per la puntuale distribuzione delle risorse, e per l’esatta individuazione delle corrispondenti spese di competenza del Servizio, sono istituiti i Centro di Costo che costituiscono articolazioni, per obiettivi, del Servizio medesimo, utili alla verifica dei risultati e all’analisi della economicita’, efficienza ed efficacia. Articolo 64. Il Conto - I Piani dei Conti - I Capitoli 1. Ad ogni Centro di Costo corrispondono piu’ Interventi e piu’ Conti riferiti ad ogni singolo intervento. 2. L’insieme dei Conti del Centro di Costo costituisce il Piano dei Conti del Centro di Costo. 3. L’insieme dei Piani dei Conti dei Centri di Costo del servizio, costituisce il Piano dei Conti del Servizio. 4. L’aggregazione dei Piani dei Conti dei Servizi costituisce il Piano dei Conti del Programma. 5. Il Piano dei Conti di Contabilità Finanziaria comprende tutti i Piani dei Conti dei Programmi 6. Il Conto registra le rilevazioni relative ad un determinato oggetto ed indica numerariamente: a) lo stanziamento iniziale; b) la variazione dipendente dalle operazioni di esercizio; c) lo stanziamento finale. 7. Il Conto, che annota dettagliatamente i fatti di gestione produttivi di effetti sulla rispettiva risorsa o sull’intervento del bilancio, pone in evidenza: la situazione degli accertamenti e degli impegni finanziari; l’eventuale incidenza dell’operazione contabile sul patrimonio; l’interdipendenza tra risorsa e intervento; Il Conto e’ anche strumento di verifica della sussistenza della copertura finanziaria di cui all’art. 55 – 5° comma - Legge 08.06.90 n. 142. Per tale finalita’ nell’atto deliberativo, o determinazione, che impegna la spesa, che varia il bilancio o che effettua prelievi dal fondo di riserva, devono essere riportate le risultanze del Conto. Il Conto e’ soggetto a verifiche ed eventuali modificazioni ed integrazioni, con cadenza trimestrale. L’esito della verifica deve essere comunicato dal Responsabile del Servizio al Responsabile Contabile per gli adempimenti di competenza. Il Piano dei Conti del Servizio costituisce riferimento obbligatorio per le variazioni di bilancio richieste dal Responsabile del Servizio e ad esso sono applicati i principi di cui al comma 8 del presente articolo. A tutti i Piani dei Conti si applicano le disposizioni dei comma 9 e 10 del presente articolo. Sono Conti immodificabili per ciascun Centro di Costo quelli relativi a: Consumi energetici e telefonici; Stampati – cancelleria - postali; Attrezzature d’ufficio; Trattamento economico tabellare e Salario accessorio comunque denominato; Pulizia locali. Ai Centri di Costo, indicati al comma precedente, se ne possono aggiungere altri a seconda degli obiettivi del Servizio. Ad ogni Conto corrispondono uno o più capitoli. Articolo 65. La Risorsa 1. La Risorsa e’ l’unita’ elementare del Bilancio per la parte Entrate e corrisponde alla specifica individuazione dell’oggetto. 2. Ciascuna Risorsa indica: a)Ammontare degli accertamenti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all’esercizio di riferimento. b) Previsione aggiornata degli accertamenti relativa all’esercizio in corso. c) Ammontare delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio cui il bilancio si riferisce. 3. Con il Piano dei Budget di spesa ciascuna Risorsa viene graduata in Centri di Costo, e, poi, in Conti e in Capitoli in funzione delle quote di Risorsa destinate a finanziare uno specifico intervento o quota - parte di esso di un determinato servizio. - Articolo 66. L’Intervento 1. L’intervento e’ l’unita’ elementare del Bilancio per la parte Spesa ed e’ correlato alla natura economica dei fattori produttivi nell’ambito del Servizio. 2. Ciascun intervento indica: a) l’ammontare degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento. b) la previsione aggiornata degli impegni relativa all’esercizio in corso. c) l’ammontare delle spese che si prevede di impegnare nell’esercizio cui il bilancio si riferisce. 3. Con il Piano dei Budget di spesa ciascun Servizio viene graduato in Centri di Costo, in Conti e in Capitoli che si collegano all’intervento orizzontalmente. mente. Con il Piano dei Conti si realizza e si dimostra l’interdipendenza tra i capitoli di ogni Risorsa e i capitoli di ogni Intervento. Articolo 67. Equilibri del Bilancio Il principio del pareggio del Bilancio annuale, come illustrato al precedente art. 40, deve essere osservato anche all’interno di ogni comparto gestionale, assicurando che tra le relative entrate e spese siano evidenti le corrispondenze di equilibrio. Articolo 68 Fondo di riserva Nel bilancio di previsione annuale viene iscritto complessivamente, ovvero quale risultante dalla somma degli eventuali fondi di riserva per Servizio, un fondo di Riserva non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, al netto delle spese per funzioni delegate. Esso e’ destinato a finanziare esigenze straordinarie di bilancio o ad impinguare dotazioni di spesa riferite ad interventi correnti, con le procedure previste all’art. 8 del D.Lgs. 77/95. Articolo 69. Ammortamento dei beni patrimoniali Per le finalita’ del presente articolo ad ogni Centro di Costo e’ allegato un Conto economico redatto dal Responsabile del Servizio e composta dall’insieme dei Conti economici di dettaglio. Articolo 70. Funzioni delegate 1. La strutturazione del Bilancio di Previsione deve consentire la compiuta applicazione delle leggi vigenti in materia di funzioni delegate. 2. Allo scopo, la classificazione delle spese concernenti tali funzioni deve essere omogenea a quella del Bilancio Regionale, anche per agevolare, in qualsiasi momento dell’esercizio, il controllo sulla destinazione dei fondi. 3. Le entrate per funzioni delegate sono allocate nel Titolo II della parte Entrate mentre le corrispondenti spese sono iscritte nel Titolo I della parte Spesa. 4. Ad ogni funzione delegata può corrispondere un Servizio, piu’ Centri di Costo e piu’ Conti. 5. In sede di approvazione del Bilancio annuale può essere stabilita l’eventuale quota di risorse proprie dell’Ente destinata a finanziare spese di esercizio delle funzioni delegate. 6. L’eventuale destinazione di risorse del comma precedente deve essere compatibile con il finanziamento delle spese di competenza dell’Ente ai sensi dello Statuto e della Legge 08.06.90 n. 142. Articolo 71. Quadri riepilogativi allegati al bilancio 1. Al bilancio di previsione annuale sono obbligatoriamente allegati i seguenti quadri riepilogativi: a) Quadro riepilogativo di ogni singola funzione delegata. b) Quadro riepilogativo delle entrate e delle spese una - tantum. c) Tabella dimostrativa dell’Avanzo applicato al bilancio. d) Elenco delle spese finanziate con l’Avanzo di Amministrazione. e) Quadro riepilogativo della situazione patrimoniale. Prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio, suddiviso per singolo servizio, indicante la consistenza delle unita’ lavorative per livello funzionale. - Quadro riepilogativo di ogni singolo mutuo in ammortamento, con l’evidenziazione delle quote capitale e delle quote di interessi inscritte in bilancio, con specificazione dello stato di utilizzo. - Quadro riepilogativo delle spese finanziate con le risorse previste al Titolo IV delle Entrate distintamente secondo la natura del cespite. - Quadro riepilogativo delle spese finanziate con il ricorso al mercato. Articolo 72. Servizi per conto di terzi Le Entrate e le Spese relative ai Servizi per conto di terzi, che costituiscono al tempo stesso debiti e crediti per l’Ente, sono ordinate esclusivamente in capitoli. Sono, invece, soggetti all’equilibrio di bilancia di cui all’art. 36, per cui le previsioni e gli accertamenti (li entrata conservano l’equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa. La gestione di detti Servizi per conto di terzi compete ai singoli Servizi dell’Ente. Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario vengono individuati gli eventuali Servizi per conto di terzi non attribuibili a Servizi dell’Ente, la cui gestione resta acquisita al medesimo Servizio Finanziario e da una parte analitica suddivisa in Servizi - Interventi e Centri di Costo. SEZIONE XII PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE STRUMENTI FINANZIARI Articolo 73. Generalità 1. Lo schema di Bilancio annuale di Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica, lo schema di Bilancio Pluriennale e relativi allegati, sono predisposti dall’Organo Esecutivo in conformità alle norme delle Sezioni XIV- XV e XVI. 2. L’organo consiliare approva gli strumenti finanziari di cui al comma 1 entro il termine del 31 ottobre dell’anno precedente l’esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce, ai sensi dell’art. 55 Legge 08.06.90 n. 142. 3. L’Organo Consiliare adotta gli atti di cui al comma 1 del presente articolo, assumendo distinti provvedimenti per: a) La Relazione Previsionale e programmatica. b) Il Bilancio Pluriennale. c) Il Bilancio di Previsione annuale. 4. Le delibere e i relativi allegati sono trasmessi dal Segretario dell’Ente all’organo regionale di controllo entro 10 giorni. - 5. L’Organo Consiliare, nelle more dell’approvazione degli strumenti finanziari autorizza l’esercizio provvisorio. Articolo 74. Modalità e termini di predisposizione degli strumenti finanziari 1. L’Organo Esecutivo, entro il 30 giugno dell’anno precedente l’esercizio finanziario cui si riferiscono gli strumenti finanziari, propone un programma relativo agli obiettivi che intende raggiungere nell’anno di riferimento del Bilancio annuale e nel periodo triennale considerato dal Bilancio pluriennale. Il programma così proposto, e’ inviato al Servizio Finanziario dell’Ente -entro il 5 Luglio - che lo integra con una relazione contabile sulle entrate certe e prevedibili degli esercizi finanziari di riferimento. Successivamente, esso, come integrato al comma precedente, viene trasmesso ai Centri di Responsabilità Tecnica per ottenere dagli stessi entro il 31 Agosto, tutti gli atti necessari. Il Servizio Finanziario procede alla verifica della suddetta documentazione ai fini del controllo delle compatibilità economiche, quindi dà luogo alla redazione degli strumenti Finanziari, i quali entro il 15 Settembre sono trasmessi all’organo di Revisione Contabile per il parere di competenza, da acquisire entro e non oltre il 25 Settembre. Espletata la procedura di cui ai comma precedenti, ed acquisiti tutti i pareri di competenza, l’organo esecutivo approva - entro e non oltre il 30 Settembre - le proposte degli strumenti finanziari, che successivamente sono inviati alla Commissione Bilancio ed ai gruppi consiliari. I Consiglieri e la competente Commissione Consiliare possono presentare emendamenti agli strumenti finanziari entro il 20 Ottobre mediante richiesta in triplice copia di cui la prima diretta al Servizio Finanziario, la seconda al Centro di Responsabilità Tecnica competente per materia e la terza all’organo di Revisione per i pareri di rispettiva competenza. Il Servizio Finanziario verifica, in termini contabili, la congruità degli emendamenti ed esprime il proprio parere depositandolo agli atti del Consiglio e dandone comunicazione ai Consiglieri proponenti. Il Centro di Responsabilità Tecnica verifica la congruità tecnica ed amministrativa degli emendamenti presentati, ed esprime il proprio parere con le modalità di cui al comma precedente. Sugli emendamenti presentati decide, in via definitiva, il Consiglio in sede di approvazione degli strumenti finanziari. Articolo 75. Disposizioni generali 1. Il Servizio Finanziario propone - con determinazione del Responsabile -gli schemi di documentazione che i Centri di Responsabilità Tecnica devono redigere per i rispettivi adempimenti. 2. Il Servizio Finanziario redige il Piano dei budget di spesa sulla scorta dei dati analitici forniti dai Centri di responsabilità Tecnica su apposite schede. Articolo 76. Piano dei budget di spesa 1. Il Piano dei budget di spesa deve essere approvato dall’Organo Esecutivo prima dell’inizio dell’Esercizio Finanziario. 2. A tale scopo i Centri di Responsabilità Tecnica predispongono sulla scorta del Bilancio deliberato dall’Organo Consiliare e pur in pendenza dell’approvazione da parte dell’Organo Regionale di controllo le singole schede di cui al comma 2 art. 99 inviandole, - entro il 30 Novembre, al Servizio Finanziario. 3. Il Servizio Finanziario procede al controllo di tali schede ed esprime il proprio parere chiedendo - se del caso - integrazioni, rettifiche e specificazioni ulteriori. 4. E’ compito del Servizio Finanziario redigere il Piano dei budget di spesa assicurandone la trasmissione all’organo Esecutivo entro il 20 Dicembre, ai fini della definitiva approvazione che deve avvenire non oltre il 28 Dicembre. Articolo 77. Atti propedeutici agli strumenti finanziari L’organo esecutivo o l’organo consiliare adottano propedeuticamente agli strumenti finanziari di cui all’art. 16 del D.Lgs. 77 - i provvedimenti necessari per la formazione di: ruoli delle Entrate di carattere tributario; ruoli o liste di carico delle Entrate patrimoniali; tariffe di imposte o servizi; ogni altra ipotesi relativa alla quantificazione delle Entrate riferite ai beni e ai servizi di competenza dell’Ente; la Programmazione e i Bilanci dei Consorzi, aziende ed organismi in qualsiasi modo collegati con la Programmazione Finanziaria dell’Ente. CAPO III GESTIONE DEL BILANCIO SEZIONE XIII GESTIONE DEL BILANCIO Articola 78 Generalità La gestione del Bilancio si realizza, a mezzo degli accertamenti per l’Entrata e degli impegni per la Spesa, nell’ambito degli stanziamenti complessivi destinati al raggiungimento di ogni singolo obiettivo programmatico. I controlli sulla gestione del Bilancio sono di competenza esclusiva del Servizio Finanziario che all’uopo utilizza anche l’ufficio Controllo di Gestione. Articolo 79. Variazioni del Bilancio 1. Le variazioni del Bilancio si operano mediante: a) trasferimento di somme da stanziamenti rivelatisi esuberanti per provvedere ad integrare la dotazione di altri stanziamenti deficitarii in relazione alle effettive necessità. (Storno di Fondi); b) modifica della struttura del preventivo che si rende necessaria per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate (Variazione di Bilancio). 2. Le operazioni di cui al punto: a) del comma precedente possono essere effettuate in presenza dei seguenti presupposti da esplicitare nella relativa deliberazione: 1) che non si sono verificate minori entrate. 2) che la somma da prelevarsi sia effettivamente disponibile in rapporto al fabbisogno dell’intero esercizio. 3) che la spesa cui si intende provvedere sia di urgente necessità e non prorogabile. 3. Le operazioni di cui alla lettera b) comma 1 possono essere effettuate in presenza di entrate non del tutto previste in sede di bilancio annuale o previste in misura minore rispetto all’accertamento. 4. Sono vietati gli storni nella Gestione Residui nonché tra la Gestione Residui e la gestione di competenza o viceversa. 5. Sono vietati i trasferimenti di fondi da stanziamenti finanziati con Entrate Straordinarie o con vincolo di destinazione a favore di stanziamenti di Spesa Corrente. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli inscritti nei Servizi per conto di terzi in favore di altre parti di Bilancio. La competenza ad effettuare le variazioni di Bilancio e’ del Consiglio trattandosi di modifiche alla destinazione specifica di risorse assegnate dal Consiglio stesso alla Gestione attuativa dell’Organo Esecutivo. Le variazioni di Bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 Novembre dell’anno cui il Bilancio si riferisce. In via d’urgenza le deliberazioni relative alle variazioni di Bilancio possono essere assunte - con adeguata motivazione - dalla Giunta ai sensi del 3° comma art. 32 Legge 08.6.90 n. 142/90. Tali deliberazioni non sono assoggettate al controllo di legittimità del CO.RE.CO. , mentre soggiacciono a tale obbligo le deliberazioni consiliari di ratifica delle variazioni stesse. Le variazioni di Bilancio effettuate con le modalità di cui al comma precedente devono essere ratificate, a pena di decadenza, dall’organo Consiliare entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 Dicembre dell’anno cui il Bilancio si riferisce, se entro tale data non sia scaduto il termine dei 60 giorni prima indicato. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, il Consiglio e’ tenuto ad adottare - nei successivi 30 giorni e comunque entro il 31 Dicembre dell’esercizio in corso tutti i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. Le variazioni di Bilancio di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono proposte dal Responsabile del Servizio Finanziario. Allo scopo il Responsabile del Servizio Finanziario redige un’apposita relazione, adeguatamente motivata, con la quale giustifica gli spostamenti di fondi. Le variazioni proposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, con le modalità di cui al comma 13 del presente articolo, sono riferite ai fondi assegnati a Servizi diversi e sono relative a spese inderogabili. 15. Contestualmente all’avvenuta approvazione della proposta di variazione di cui ai comma 13 e 14 del presente articolo, i Responsabili dei Servizi interessati apportano le dovute variazioni ai Conti e ai relativi Piani dei Conti dei Centri di Costo, degli Interventi e del Servizio. 16. Il Responsabile del Servizio Finanziario provvede, analogamente, nel caso di variazione di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, fatta salva la possibilità di acquisire a se’ le maggiori entrate verificatesi in un determinato Servizio per fronteggiare un’eventuale eccedenza di Spese obbligatorie in altri servizi a cui non si può far fronte con la riduzione degli stanziamenti di spesa dello stesso Servizio. 17. Le variazioni di Bilancio che avvengono tra gli stanziamenti di Servizi diversi, ma compresi nel medesimo Programma, possono essere effettuati su proposta del Centro di Responsabilità Tecnica e previa acquisizione di parere favorevole se la variazione modifica obiettivi del programma del Centro di Responsabilità Politica. 18. Tutte le variazioni di Bilancio, nessuna esclusa, sono verificate e confermate dal Servizio Finanziario dell’Ente che vigila sugli equilibri complessivi del Bilancio e sul rispetto della realizzazione degli obiettivi Programmatici. 19. Le variazioni di Bilancio derivanti dall’accertamento di nuove o maggiori entrate non collegate all’attività’ dei servizi, sono acquisite dal Servizio Finanziario dell’Ente che le destina secondo le necessità e le richieste pervenute, dando prioritaria copertura alle spese per servizi indispensabili i cui stanziamenti si sono dimostrati deficitarii e per far fronte ad eventuali situazioni contabili pregiudizievoli agli equilibri di bilancio. 20. Tutte le variazioni di Bilancio devono recare anche il parere - - favorevole dell’organo di Revisione Contabile. 21. Le variazioni di Bilancio possono essere proposte, fatti salvi i casi di urgente necessità adeguatamente e compiutamente motivati, nei mesi di: - Giugno; - Settembre; - Novembre. 22. Per rispettare le suddette scadenze le proposte di variazione devono pervenire al Servizio Finanziario 20 giorni prima. 23. L’organo esecutivo approva le variazioni di Bilancia se ricorre l’urgenza, ovvero le propone al Consiglio. 24. Per l’esame degli atti di variazione del bilancia da parte dell’Organo Consiliare valgono le stesse modalità utilizzate per l’approvazione degli strumenti finanziari. 25. La mancata approvazione della proposta di variazione del Bilancia, da parte del competente organo, deve essere adeguatamente motivata con atto deliberativo. 26. Le variazioni attuate ai sensi del presente articolo modificano - di conseguenza - anche il Piano dei budget di spesa. Articola 80. Variazioni al Piano dei budget di spesa Le variazioni al Piano dei budget di spesa sono di competenza dell’organo esecutivo senza alcuna necessità di ratifica consiliare. Le variazioni di cui al comma 1 del presente articolo si effettuano entro il termine ultimo del 15 Dicembre dell’anno cui il Piano dei budget di spesa si riferisce. Articolo 81. Segnalazione di fatti che pregiudicano gli equilibri di Bilancio. 1. Il Servizio Finanziario vigila sulla regolare gestione del Bilancio al fine di evitare l’insorgere di situazioni che pregiudichino gli equilibri di Bilancio. 2. Per tali compiti di vigilanza il Servizio Finanziario utilizza il Servizio Controllo di Gestione e ogni altro Servizio dell’Ente che e’ obbligato a fornire tutte le informazioni richieste entro 7 giorni. 3. Il Responsabile del Servizio Finanziario segnala ogni fatto che possa pregiudicare l’equilibrio di Bilancio al Sindaco, al Segretario Generale, all’Organo di Revisione Contabile ed all’Organo consiliare dell’Ente nella persona del suo Presidente, che sono tenuti obbligatoriamente ad adottare i necessari provvedimenti per sanare le situazioni entro trenta giorni dalla stessa, anche in presenza della Giunta Comunale. 4. Il Responsabile del Servizio Finanziario laddove rilevi, a seguito di proprie valutazioni o perchè messo a conoscenza di fatti non rilevabili autonomamente, il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare l’equilibrio di Bilancio, adotta immediatamente provvedimenti finalizzati a bloccare gli eventi pregiudizievoli e, poi, da avvio alle procedure di cui al comma 3 del presente articolo. 5. Sono fatti rilevanti per l’adozione delle procedure di cui ai comma 3 e 4 del presente articolo: a) accertamento di entrate inferiori alla previsione a seguito di provvedimenti legislativi o di omissioni di attività amministrative, b) assunzione di spese - ancorché non impegnate - rientranti nella casistica dei Debiti Fuori Bilancio; c) mancato accertamento di entrate Proprie dell’Ente in misura pari alla previsione; d) intervenuti aumenti di spesa a seguito di provvedimenti legislativi o applicazione di contratti collettivi di lavoro. I Responsabili dei Servizi e i Centri di Responsabilità Tecnica sono obbligati a segnalare al Servizio Finanziario ogni fatto, evento o situazione pregiudizievole agli equilibri di Bilancio. La mancata segnalazione delle circostanze di cui sopra produce responsabilità personale per chi commette l’omissione con conseguente attivazione delle procedure - da parte dell’Organo Esecutivo - per risarcimento danni. Articolo 82. Salvaguardia equilibri di Bilancio 1. Sono rispettati durante la gestione, e nelle variazioni di Bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle Spese Correnti e per il finanziamento degli investimenti. 2. La verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma precedente e’ attuata dal Servizio Finanziario dell’Ente con cadenza bimestrale. 3. L’Organo Consiliare effettua una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi entro il 30 Maggio e entro il 30 Settembre. 4. Della ricognizione di cui al comma precedente si da’ atto con specifico provvedimento deliberativo; 5. In sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi l’Organo Consiliare adotta eventuali provvedimenti necessari: a) per ripianare eventuali Debiti Fuori Bilancio con le modalità di cui al la Sezione Ventiquattresima del presente Regolamento. b) per ripianare l’eventuale disavanzo di Amministrazione risultante dal rendiconto approvato. c) per ripristinare il pareggio di Bilancio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di Amministrazione o di gestione a seguito di squilibrio della gestione di competenza o della gestione dei residui. d) per sanare eventuali situazioni di squilibrio della gestione di competenze o dei residui. 6. Le decisioni di cui al comma precedente vengano assunte con atto deliberativo sottoposto al controllo di legittimità dell’Organo Regionale di Controllo ed allegato al rendiconto di gestione dell’esercizio relativo. 7. L’adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 del presente articolo, e’ obbligatoria in presenza di squilibri di bilancio e comporta la modifica degli strumenti finanziari approvati. 8. Per le finalità di cui al richiamato comma 5, l’Organo Consiliare può utilizzare per l’esercizio di riferimento e per i due successivi, tutte le entrate e i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili, fatta eccezione per le entrate aventi specifica destinazione e per quelle provenienti dall’assunzione di prestiti. 9. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di cui al comma 5 del presente articolo e’ equiparata alla mancata approvazione del Bilancio di Previsione per cui sono applicabili giusto comma 4 art. 36 Decreto Legislativo 25.02.95 n. 77 - le procedure di cui al comma 2 art. 39 Legge 08.06.90 n. 142. Articolo 83. Risultato contabile di Amministrazione 1. Il risultato contabile di Amministrazione e’ accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso. 2. Esso e’ pari al fondo di cassa risultante, aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Articolo 84. Disavanzo di Amministrazione 1. Il Disavanzo di Amministrazione, che scaturisce dall’eccedenza dei residui passivi sul totale dei residui attivi e del fondo di cassa, e’ accertato secondo le procedure di cui all’ari. 30 del D.Lgs. 77/95. 2. Per il ripiano del Disavanzo di Amministrazione l’organo consiliare opera con le procedure di cui al comma 8 art. 106. 3. Il Disavanzo di Gestione accertato in sede di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, comporta la manovra di riequilibrio obbligatoria di cui all’art. 36 D.Lgs. 77/95 Articolo 85. Avanzo di Amministrazione 1. L’Avanzo di amministrazione, che scaturisce dall’eccedenza del fondo di cassa e dei residui attivi sui residui passivi, e’ accertato con le procedure di cui all’art. 31. 2. L’Avanzo di Amministrazione e’ determinato mantenendo distinte le componenti finanziarie che provengono dalla gestione di parte corrente da quelle derivanti dalla gestione degli investimenti o comunque da settori e comparti vincolati della gestione annuale. 3. Ai fini del comma precedente l’Avanzo di Amministrazione e’ distinto in: a) fondi non vincolati b) fondi vincolati c) fondi per finanziamento spese in conto capitale d) fondi di ammortamento. 4. Prima di procedere all’applicazione al bilancio d’esercizio dell’Avanzo risultante dal Rendiconto, distinto nelle componenti elencate nel comma precedente, occorre assoggettare a verifica la gestione finanziaria riferita al 1° semestre dell’esercizio in corso, allo scopo di aggiornare l’Avanzo stesso tenendo conto delle eventuali evenienze: a) diminuzione o aumenti derivanti da riaccertamenti sui residui di esercizio: b) parte dell’avanzo utilizzato nella gestione precedente a quella di riferimento; c) passività pregresse sorte nella gestione precedente a quella di riferimento. 5. L’utilizzazione dell’Avanzo di Amministrazione è disposto: a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento provvedendo, ove l’avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella spesa del bilancio un importo pari alla differenza; l’avanzo può essere applicato pure al finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio; b) per la prioritaria copertura dei debiti fuori bilancio. riconosciuto a norma dell’art. 37 del D. lgs 77/95. c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri bilancio di cui all’art. 36 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive, in qualsiasi periodo dell’esercizio e per le altre spese correnti sole in sede di assestamento. d) per il finanziamento di spese di investimento. 6. Ai fini dell’effettivo utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione applicato nel Bilancio occorre che lo stesso sia realizzato mediante applicazione del seguente metodo: A) Fondo di cassa a chiusura del Rendiconto da cui trae origine l’Avanzo (+A) B) Riscossione dei Residui attivi, provenienti dal Rendiconto dal quale è originato l’ Avanzo applicato, alla data di utilizzo dell’avanzo stesso (+B) C) Intervenuta insussistenza di Residui attivi riportati nel Rendiconto dal quale e’ originato l’Avanzo applicato (-C). D) Pagamento di residui passivi, provenienti dal Rendiconto dal quale è originato l’Avanzo applicato, alla data di utilizzo dell’avanzo stesso (- D). E) Differenza attiva disponibile: B – C – D. E=A+ 7. Se le risultanze di E) - ovvero la differenza attiva disponibile sono uguali o superiori alla quota parte di Avanzo, riferita all’ammontare dell’utilizzo, e’ dimostrata la realizzazione dell’avanzo stesso. Articolo 86 Utilizzazione fondo di Riserva 1. Il Fondo di Riserva è costituito ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 77/95. 2. Il Fondo e’ utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di Bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. 3. Per l’utilizzazione del fondo i Responsabili dei Servizi devono farne richiesta precisando: a) l’importo del fondo da utilizzare b) la motivazione giustificativa delle sopraggiunte necessità c) la motivazione giustificativa dell’impossibilità’ di ricorrere alle variazioni di cui alla lettera a) comma 1 art. 103 del presente Regolamento d) la causale specifica di spesa cui e’ destinata la somma richiesta e) la definizione dell’obiettivo che si realizza con l’utilizzo della quota di fondo di riserva. 4. Le richieste di cui al comma precedente munita del parere favorevole del Centro di Responsabilità Tecnica, sono trasmesse al Responsabile del Servizio Finanziario entro i seguenti termini: a) 30 Maggio b) 30 Ottobre. 5. Il Responsabile del Servizio Finanziario valuta le richieste e propone l’utilizzo del fondo di riserva all’organo esecutivo. 6. La deliberazione dell’organo esecutivo viene comunicata all’organo consiliare nei termini di cui al comma 3 art. 32 Legge O8. 06.90 n. 142 7. I termini di cui al comma 4 del presente articolo sono riferiti solo ai prelevamenti destinati ad impinguare le dotazioni degli interventi di spesa corrente rivelatisi insufficienti. 8. Nel caso di utilizzo del fondo di riserva per fronteggiare esigenze straordinarie di Bilancio il termine e’ stabilito al 31 Dicembre come previsto dall’art. 18 Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77. 9. Nell’assestamento annuale e’ predisposta un’analisi degli utilizzi del fondo di riserva con esame delle cause che ne hanno determinato la necessità. Articolo 87. Assestamento di Bilancio 1. L’assestamento di Bilancio e’ finalizzato ad adeguare alle effettive esigenze di accertamento e riscossione, nonché di impegno e pagamento, le previsioni iniziali di competenza. 2. Le procedure di assestamento generale assicurano il mantenimento del pareggio del Bilancio. 3. L’assestamento del bilancio e’ deliberato dall’organo consiliare dell’Ente entro il 30 Novembre dell’anno cui lo stesso si riferisce, previa adozione degli atti deliberativi relativi alle variazioni di bilancio effettuate con le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 77/95 presente Regolamento. 4. La proposta di assestamento del bilancio e’ di esclusiva competenza del Servizio Finanziario dell’Ente cui compete la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva. 5. Al provvedimento di assestamento e’ allegata una relazione illustrativa degli adeguamenti operati sulle previsioni iniziali di competenza, finalizzata ad esaminare gli effetti finanziari, economici, e patrimoniali dagli stessi determinati. 6. La relazione di cui al comma precedente, inoltre, analizza gli effetti degli adeguamenti operati sui Programmi, Servizi, Interventi, Centri di Costo e Conti. 7. Con il provvedimento di assestamento sono modificati, ove occorra, i documenti allegati al Bilancio annuale Articolo 88. Utilizzazioni delle somme derivanti dall’ammortamento dei beni 1. Le somme accantonate ai fini del reinvestimento rifluiscono nel risultato di amministrazione di cui all’art. 107. 2. L’utilizzazione delle somme di cui al comma precedente e’ possibile dopo che il risultato contabile e’ stato inscritto in bilancio, con le modalità di cui all’art. 114 del presente Regolamento. 3. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo vengono utilizzate dai vari Servizi secondo uno schema di ripartizione iniziale, stabilito dai Centri di responsabilità Tecnica coordinati dal Servizio Finanziario dell’Ente. SEZIONE XIV LE ENTRATE Articolo 89 Generalità 1. Le Entrate dell’Ente si dividono in: a) Entrate ordinarie; b) Entrate in Conto Capitale; c) Entrate derivanti da accensione di prestiti; d) Entrate per servizi per conto di terzi. 2. Esse sono così allocate nel Bilancio: a) Titoli I – II – II - Entrate Ordinarie. b) Titolo IV Entrate in conto capitale. - c) Titolo V Entrate derivanti da accensione di prestiti. - d) Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi. 3. Tutte le Entrate dell’Ente, escluse quelle collegate ai servizi per conto di terzi, sono riportate in Conti allo scopo di esercitare il controllo interno di gestione. 4. L’articolazione strutturale dei Conti deve rispondere all’esistenza di verificare lo stato di attuazione dei programmi attraverso l’analisi dell’Entrate acquisite e della comparazione tra i costi ed i risultati quantitativi e qualitativi dei servizi. A tale scopo la loro strutturazione deve consentire di verificare: a) la responsabilità dell’acquisizione nelle varie fasi del relativo procedimento; b) la corretta imputazione ai Centri di Responsabilità Tecnica. c) l’individuazione delle fonti di finanziamento degli impegni di spesa mediante adeguate tecniche di correlazione tra l’entrata e l’uscita. Articolo 90 Entrate Ordinarie 1. Le Entrate Ordinarie sono inscritte nei primi tre Titoli del Bilancio - Parte Entrate - e rappresentano la fonte di finanziamento delle spese correnti. 2. Esse si dividono - anche ai fini dell’applicazione del presente Regolamento - in entrate: a) Tributarie; b) Derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato; c) Derivanti da trasferimenti correnti della Regione; d) Extra - tributarie. 3. Le Entrate Tributarie finanziano i servizi ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano i trasferimenti dello Stato - se necessario - per l’erogazione dei servizi pubblici essenziali. 4. Le Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato garantiscono - in linea prioritaria - l’erogazione dei Servizi indispensabili. 5. Sono Servizi Pubblici essenziali e sono servizi indispensabili quelli definiti tali dal D. I. 28.5.93 pubblicato sulla G.U. 23.6.93 n. 145. 6. Le Entrate derivanti da trasferimenti correnti della Regione assicurano la copertura finanziaria delle spese per l’esercizio di funzioni trasferite o delegate. 7. Le Entrate extra - tributarie sono destinate al finanziamento e alle spese di gestione dei Servizi dell’Ente che le procurano. 8. Ferme restando le destinazioni stabilite nei comma precedenti, il Servizio Finanziario stabilisce annualmente la graduazione degli interventi scaturenti da obblighi di legge e da finanziare prioritariamente. 9. Le Entrate ordinarie, nel limite delle disponibilità residue alle operazioni di cui ai comma precedenti, sono destinate alla realizzazione di interventi definibili di “programmazione discrezionale”. Articolo 91. Entrate in Conto Capitale 1. Le Entrate in Conto Capitale sono inscritte al Titolo IV del Bilancio - Parte Entrata - e rappresentano la fonte di finanziamento delle spese di investimento e delle spese straordinarie d’esercizio che determinano cicli finanziari pluriennali. 2. Le Entrate in Conto Capitale si dividono - anche ai fini dell’applicazione del presente Regolamento - in entrate: a) per alienazione dei beni patrimoniali; b) per trasferimenti di capitale; c) per riscossione di crediti. 3. I Conti delle entrate in Conto Capitale, strutturati come stabilito al comma 4 dell’art. 114, evidenziano i contributi in Conto Capitale secondo la loro provenienza. 4. Gli stessi Conti devono consentire la concomitante o successiva registrazione delle variazioni patrimoniali dipendenti dalle Entrate di tale natura. Articolo 92. Entrate derivanti da accensioni di prestiti 1. Le Entrate derivanti da Accensione di prestiti sono inscritte al Titolo V del Bilancio - parte Entrata - e rappresentano la fonte di - finanziamento delle spese di investimento. 2. L’attivazione dei procedimenti di realizzazione di queste Entrate suppone necessariamente che l’Ente sia capace del relativo indebitamento, previo accertamento da parte del Servizio Finanziario. 3. I Conti di tali Entrate, che devono essere conformati agli stessi principi già descritti nei precedenti articoli devono consentire l’analisi dei costi e dei benefici degli investimenti finanziati in relazione al periodo di ammortamento del debito ed ai tempi di impegno dei mezzi finanziari acquisiti. Articolo 93. Entrate per Anticipazioni di Tesoreria 1. Le Entrate per Anticipazioni di Tesoreria sono inscritte al Titolo V del Bilancio - Parte Entrate - e si riferiscono all’indebitamento a breve termine con il Tesoriere dell’Ente. Articolo 94 Entrate per Servizi per conto di terzi 1. Le Entrate per servizi per conto di terzi sono inscritte nel Titolo VI del Bilancio - Parte Entrate. 2. Non determinano variazioni finanziarie a carico del Bilancio dell’Ente perchè le previsioni e gli accertamenti d’entrata conservano l’equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa. 3. La gestione delle Entrate del presente articolo e’ di esclusiva competenza del servizio Finanziario fatta eccezione per quelle attribuibili ai singoli servizi. Articolo 95. Gestione delle Entrate La Gestione delle Entrate si esercita attraverso le seguenti tre fasi: a) Accertamento b) Riscossione c) Versamento. Articolo 96. Accertamento delle Entrate 1. L’Accertamento delle entrate costituisce la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale: a) si verifica la ragione del credito e la sussistenza di idoneo titolo giuridico: b) si quantifica la somma da incassare; e) si identifica la persona del debitore; d) si fissa la relativa scadenza; 2. La rilevazione dell’Accertamento avviene con annotazione nel relativo Conto e imputazione alla competente risorsa del Bilancio sulla base della documentazione di cui al successivo comma 3 trasmessa al Servizio Finanziario da parte dei Responsabili dei Servizi. 3. Ai fini dell’Accertamento costituiscono idonea documentazione a) I ruoli o altre forme di legge per le entrate di carattere tributario b) Le liste di carico o di ruoli o di acquisizione diretta per le entrate patrimoniali o per quelle provenienti dalla gestione dei Servizi. c) Le prenotazioni per le Entrate provenienti dai trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, e di altri Enti Pubblici. d) I contratti o provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici per Entrate di natura eventuale o variabili nonché per quelle provenienti da alienazioni di beni, da concessioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti. 4. Le Entrate relative a partite compensative delle spese sono accertate in corrispondenza dell’assunzione del relativo impegno di spesa. 5. Le Entrate la cui acquisizione comporta oneri diretti o indiretti sono accertate con provvedimento dell’organo competente. 6. Le Entrate vincolate all’esercizio di funzioni delegate non sono considerate accertate prima dell’adozione dei provvedimenti di assegnazione. 7. L’Accertamento dell’Entrata e’ dovere di ufficio del Responsabile del Servizio al quale l’Entrata stessa risulta assegnata; tale dovere si esplica mediante l’attività istruttoria che il relativo procedimento prevede affinché la previsione di Bilancio si traduca, nei termini, in disponibilità finanziaria. 8. Per effetto di quanto innanzi il Responsabile del Servizio accerta l’Entrata annotandola nel relativo Conto e trasmette al corrispondente Responsabile Contabile l’idonea documentazione ai fini della conseguente registrazione nelle scritture contabili dell’Ente. 9. Ai fini dell’espletamento delle procedure di cui al presente articolo, i tempi di accertamento delle singole entrate dell’Ente sono quelli previsti dalla normativa vigente, nonché quelli previsti da atti deliberativi, da contratti e provvedimenti giudiziari. Articolo 97. Riscossione delle Entrate 1. La Riscossione costituisce la seconda fase del procedimento di gestione dell’ Entrata mediante la quale si provvede - da parte del Tesoriere o di altri Agenti Contabili - all’incasso delle somme dovute all’Ente. 2. La Riscossione sottoscritta dal avviene mediante responsabile del ordinativo servizio di incasso, finanziario, da l’Entrata con trasmettere al Tesoriere dell’Ente. 3. L’ordinativo d’incasso contiene i seguenti elementi: a) indicazione del debitore; b) ammontare della somma da riscuotere; c) causale della riscossione; d) eventuali vincoli di destinazione della somma; e) l’indicazione della risorsa cui e’ specificazione per residui e competenza; riferita f) la codifica; g) il numero progressivo; h) l’esercizio finanziario; i) la data di emissione; l) l’imputazione al conto fruttifero o al conto infruttifero. 4. L’ordinativo di incasso e’ emesso dal Responsabile del Servizio Finanziario. 5. Le Entrate riscosse dagli Agenti Contabili, come individuati alla Sezione VIII sono versate al Tesoriere, a mezzo di ordinativo di incasso emesso dal Servizio Finanziario. 6. Le somme prelevate dai conti correnti postali sono introitate con le modalità di cui ai comma precedenti. 7. Il Tesoriere e’ obbligato a riscuotere ogni somma versata in favore dell’Ente, anche in pendenza dell’emissione dell’ordinativo d’incasso, dandone immediata comunicazione al Servizio Finanziario e chiedendone la regolarizzazione. Articolo 98. Versamento delle Entrate 1. Il versamento costituisce la terza ed ultima fase di gestione delle Entrate, mediante la quale le somme riscosse vengono trasferite nelle casse dell’Ente. 2. Il versamento delle somme riscosse dagli Agenti Contabili avviene con le modalità previste dal D.Lgs. 77/95. - Articolo 99. Utilizzo di Entrate a specifica destinazione 1. È possibile l’utilizzo – in termini di cassa - di Entrare aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti dell’Ente, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore ai tre dodicesimi delle Entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente a quello dell’utilizzo. 2. Il ricorso alle procedure di cui al comma precedente e’ possibile solo nel caso in cui l’Ente non versi in condizioni di dissesto finanziario e abbia già ricostituito tutti i fondi vincolati eventualmente utilizzati in precedenza. 3. L’utilizzazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo viene deliberata - in termini generali con la delibera di approvazione del Bilancio - ed e’ attivato dal Tesoriere a seguito di specifica richiesta del Servizio Finanziario dell’Ente. 4. La reintegra delle somme a destinazione vincolata, eventualmente utilizzate, avviene con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione. 5. E’ possibile l’utilizzo delle entrate di cui al comma 1 del presente articolo, con esclusione di quella derivante da mutui o da prestiti, anche nelle more del perfezionamento delle deliberazioni di alienazione del patrimonio adottate per la salvaguardia degli equilibri di bilancio o per finanziare debiti fuori bilancio riconosciuti. 6. Il ricorso alle procedure di cui al comma precedente obbliga l’Ente a reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni. SEZIONE XV LE SPESE Articolo 100. Generalità 1. Le spese si suddividono in: a) Spese Correnti. b) Spese in Conto Capitale. c) Spese per rimborso di prestiti. d) Spese per Servizi per conto di terzi. Articolo 101. Le spese Correnti 1. Sono inscritte nel Titolo I del Bilancio – Parte Spesa - l’impiego di risorse necessarie per il funzionamento e mantenimento dell’Ente. 2. Ai fini applicativi delle procedure del presente Regolamento, si suddividono in: a) Spese riferite alla categoria economica “acquisto di beni e servizi” le quali sono rappresentate da tutte le erogazioni correlate ad un servizio reso o ad un bene fornito che non abbia la natura di investimento. b) Spese riferite alla categoria “trasferimenti correnti”, le quali sono rappresentate dalle erogazioni, senza una diretta contropresentazione a favore di altri soggetti. 3. Le spese correnti sono suddivise per Programmi, Servizi, Interventi, Centri di Costo e Conti allo scopo di procedere alla valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del servizio reso o dell’obiettivo realizzato. 4. I Conti relativi alle Spese Correnti devono rispondere al di verificare: a) La responsabilizzazione nelle fasi procedurali di erogazione. b) La corretta imputazione ai Centri di Costo e ai Centri di Responsabilità Tecnica. c) La interdipendenza con le risorse ordinarie. d) Il raccordo tra movimentazioni di contabilità finanziaria e variazioni del patrimonio dell’Ente. e) Lo svolgimento delle operazioni di esercizio per Programmi, Servizi ed Interventi in riferimento alla Programmazione generale e di Bilancia dell’Ente f) Il controllo della Sussistenza della copertura finanziaria di cui all’art. 55 comma - della Legge 08.06.90 n. 142 nell’ambito della relazione tra accertamenti di Entrata e impegni Uscita. 5. Nella loro globalità, le Spese correnti sono finanziate con le Risorse ordinarie inscritte nei primi tre Titoli dell’Entrata. Articolo 102. Le Spese in Conto Capitale 1. Sono inscritte al Titolo II del Bilancio - Parte Spesa - e rappresentano l’impiego delle risorse che hanno una diretta influenza sul patrimonio dell’Ente. 2. Tali Spese devono essere compatibili e coerenti con le previsioni del Bilancio Pluriennale. 3. I Conti relativi alle Spese in Conto Capitale sono finalizzati alle stesse verifiche illustrate per le Spese Correnti al comma 4 del precedente art. 101. 4. Nella loro globalità le Spese in Conto Capitale sono finanziate con le risorse inscritte ai Titoli IV e V - esclusa la categoria 1 dell’Entrata. Articolo 103. Le Spese per il rimborso di prestiti 1. Sono inscritte al Titolo III del Bilancio - Parte Spesa - e sono - costituite dalle quote di Capitale che l’Ente restituisce per l’estinzione dei prestiti contratti; la loro gestione e’ di esclusiva competenza del Servizio Finanziario. 2. Sono imputate ai Conti relativi agli investimenti finanziati, con esclusione di quelli derivanti da esercizi precedenti l’esercizio finanziario 1996 ,le quali restano imputate ad uno specifico Conto gestito dal Servizio Finanziario. 3. Le Spese per rimborso di prestiti hanno connotazione di obbligatorietà e pertanto, sono soggette a qualificazione prioritaria da parte del Servizio Finanziario che, in sede di programmazione, riduce, ove occorra per tale finalità, le risorse disponibili per interventi definiti di “programmazione discrezionale”. Articolo 104. Le Spese per servizi per conto di terzi 1. Le Spese per servizi per conto di terzi sono inscritte al Titolo IV del Bilancio Parte Spesa. - 2. Le Previsioni e gli Impegni di Spesa conservano l’equivalenza con le previsioni e gli accertamenti d’Entrata. 3. La loro gestione e’ di competenza del Servizio Finanziario, con esclusione di quelle attribuibili ai singoli servizi. Articolo 105. La Gestione delle Spese 1. La gestione delle Spese si realizza attraverso le seguenti fasi procedurali: a) Impegno. b) Liquidazione. c) Ordinamento. d) Pagamento. 2. Ciascun stanziamento di Spesa, per la competenza annuale, e’ determinato in misura corrispondente all’ammontare complessivo degli impegni che si ritiene possano essere effettivamente assunti nell’esercizio cui si riferisce il bilancio. 3. Le spese correnti sono quantificate con tecniche e metodi che permettono di analizzare gli eventuali incrementi di fabbisogno rispetto all’esercizio precedente, allo scopo precipuo di eliminare inefficienze nei processi di erogazione. 4. Per le stesse finalità le spese di gestione ordinaria e, in genere, quelle annualmente ripetitive sono determinate tenendo anche conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le Spese di personale, delle voci stipendiali soggette ad aggiornamento. 5. Per gli impegni con effetti ultra annuali, la spesa di competenza degli esercizi futuri deve essere annotata - a cura del Servizio Finanziario - in apposite scritture separate, le quali costituiranno allegato necessario agli strumenti finanziari successivi. 6. Le spese in conto capitale sono quantificate in riferimento alle effettive possibilità di acquisizione delle relative risorse ed alla capacità reale di impegno dell’Ente. 7. La quantificazione delle spese - con le procedure indicate ai comma precedenti – è effettuata dai Centri di Responsabilità Tecnica sulla scorta dei dati contabili forniti dal Servizio Finanziario. Articolo 106. Impegno delle Spese 1. L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di Spesa mediante la quale: a) si determina la somma da pagare. b) si individua il soggetto creditore. c) si indica la ragione della spesa. d) si costituisce il vincolo sulle previsioni del bilancio. 2. Il vincolo di cui alla lettera d) del comma precedente e’ attivato nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’art. 55 – comma 5 - della Legge 08.06.90 n. 142. 3. Formano impegno prioritario sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio, le somme dovute in base alla legge, a contratto o altro Titolo, nonché in base a deliberazioni o determinazioni dirigenziali assunte entro il termine dell’esercizio finanziario. 4. Sono impegni già assunti, con l’approvazione del bilancio e senza la necessità di assunzione di ulteriori atti amministrativi, le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori: c) per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di Legge; d) per le spese dovute nell’esercizio in base ad atti – formati negli - esercizi precedenti - aventi carattere di pluriennalità. 5. Durante la gestione possono essere proposti impegni relativi a procedure in via d’espletamento, a condizione che la prenotazione si trasformi in impegno vero e proprio, come qualificato al comma 1 del presente articolo, entro la fine dell’esercizio finanziario. 6. Nel caso in cui ciò non avvenga, la prenotazione decade e costituisce economia di spesa, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. 7. Si considerano, altresì impegnate: a) le spese correlate ad accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge. b) le spese finanziate con l’assunzione di mutui a specifica destinazione in corrispondenza e per l’ammontare dell’importo di mutuo deliberato o del relativo prefinanziamento accertato in entrata. 8. L’impegno può essere effettuato anche a carico degli esercizi successivi, per le seguenti specificità: a) nel caso di spese correnti necessarie per assicurare la continuità dei servizi; b) nel caso di spese relative ad affitti, similari e continuative; c) nel caso di spese di cui l’Ente ne riconosca e la necessità e la convenienza. 11. Gli impegni riferiti alle spese in conto capitale, possono essere ripartiti in piu’ esercizi, in linea con la programmazione dell’Ente, in perfetta corrispondenza della realizzazione dell’entrata. 12. Con la chiusura dell’esercizio finanziario al 31 Dicembre, nessun impegno di spesa ulteriore può essere assunto a carico dell’esercizio chiuso, per cui tutte le spese non impegnate a quella data costituiscono economia di spesa, fatta eccezione per quelle di cui ai comma 4 e 7 del presente articolo. 13. Costituiscono, inoltre, economia le minori spese sostenute rispetto all’impegno assunto, verificate con la conclusione della fase di liquidazione. 14. Il responsabile del servizio ad esecutività intervenuta delle delibere o delle determinazioni di spesa, deve comunicare al terzo interessato l’impegno e la copertura finanziaria contestualmente alla ordinazione della prestazione, e specificare nella nota che nelle fatture vanno indicati gli estremi della stessa. Il terzo, se non gli é pervenuta tale comunicazione, non può eseguire la prestazione. Articolo 107. Modalità per l’assunzione dell’impegno Spesa 1. Il provvedimento con il quale il Responsabile del Servizio assume l’impegno di spesa, deve contenere i seguenti elementi: a) Centro di Costo Intervento e Conto su cui va impegnata la - somma; b) Somma da impegnare. c) Il soggetto creditore. d) La ragione della spesa con specificazione dell’obiettivo si realizza con l’impegno. e) La risorsa cui l’impegno della spesa e’ collegato. f) Il riferimento all’accertamento avvenuto della risorsa corrispondente. g) Quadro riepilogativo dello stanziamento riferito al Conto 2. Gli atti così predisposti - dal Servizio proponente – sono trasmessi al corrispondente Responsabile del servizio Finanziario. 3. Il Responsabile Finanziario, ricevuti gli atti procede alla verifica e ai controlli previsti dal presente Regolamento, con particolare riferimento agli accertamenti delle risorse corrispondenti.. 4. Successivamente alla registrazione, il Responsabile del servizio finanziario finanziario rinvia gli atti al Servizio proponente, il cui responsabile provvede alle obbligatorie registrazioni nel proprio Mastro. 5. Il provvedimento d’impegno, se completo di tutti gli elementi sopra indicati e se coerente alle procedure dei comma precedenti, per assumere la connotazione di atto giuridico perfetto, deve recare i pareri di cui agli artt. 53 e 55 Legge 08.6.90 n. 142 e, pertanto, deve essere assoggettato alle procedure dei citati articoli. 6. L’atto così predisposto, una volta approvato deve essere inoltrato in copia al Responsabile Contabile affinché l’impegno da provvisorio diventi definitivo. 7. A tanto provvede il Responsabile del Servizio entro dieci giorni dal perfezionamento. 8. La classificazione degli impegni, finalizzata al rispetto della cronologia degli atti e dell’ufficio di provenienza, si realizza con il sistema della settorializzazione per Centri di Costo e per Conti. 9. Agli impegni di spesa corrente assunti nel primo semestre di ciascun esercizio si applica il comma 1 dell’art. 6 del D.L. 02.03.89 n. 65 come convertito nella Legge 26.4.89 n. 155. Articolo 108 Regole per l’effettuazione delle Spese 1. L’effettuazione di qualsiasi spesa, comunque motivata e derivata, e’ consentita esclusivamente se sussiste: a) provvedimento autorizzativo divenuto o dichiarato esecutivo. b) l’impegno di spesa registrato sul competente Intervento o capitolo del bilancio. c) la comunicazione ai terzi interessati dell’autorizzazione di spesa e dell’impegno relativo. d) la copertura finanziaria attestata dal Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 55 – comma 5 - Legge 08.06.90 n. 142. 2. L’ordinazione di spese previste dal regolamento del Servizio Economato - Provveditorato, avviene con provvedimenti conformi ai relativi Regolamenti e coerenti alle procedure contabili. 3. Essi devono fare riferimento: a) all’intervento o al capitolo del bilancio b) all’impegno. 4. E’ possibile derogare alle norme e procedure di cui ai comma precedenti esclusivamente con riferimento ai lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile. 5. Nel caso previsto dal comma precedente, l’ordinazione fatta ai terzi e’ regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 Dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine dei trenta giorni. 6. Qualora si verifichino violazioni agli obblighi indicati nei comma precedenti del presente articolo, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. 7. Per le esecuzioni reiterate o continuative l’effetto di cui al comma precedente si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni. 8. Si applica, altresì, l’art. 35 - comma 5 - del Decreto Legislativo - 25.2.95 n. 77. Articolo 109. Compiti e Controlli del Servizio Finanziario 1. Il Servizio Finanziario opera con le modalità stabilite alle Sezioni precedenti e prima della registrazione dell’impegno, ha l’obbligo di verificare: a) le legalità della spesa b) la regolarità della documentazione c) la giusta imputazione al bilancio d) la disponibilità sul relativo capitolo dell’Intervento e) l’avvenuto accertamento della risorsa corrispondente. 2. La verifica della legalità della spesa e’ attività indispensabile ed obbligatoria per la formulazione del parere di regolarità contabile di cui all’art. 53 L. 08.06.90 n. 142. Consiste nel controllo e nell’accertamento secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, della destinazione ai fini pubblici e istituzionali della Spesa. 3. La verifica, di cui ai comma precedenti, e’ di competenza del Responsabile del servizio finanziario il quale, ove l’esito sia negativo, provvederà alla restituzione degli atti al Servizio proponente motivando adeguatamente il rifiuto della registrazione. Articolo 110. Liquidazione della Spesa 1. La liquidazione costituisce la seconda fase del procedimento di spesa, mediante la quale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito dal creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’ impegno definitivo assunto. 2. Compete al Responsabile del Servizio che ha dato esecuzione all’impegno di spesa ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore previo controllo: a) Dell’avvenuta fornitura o prestazione. b) Della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite. 4. Il provvedimento di liquidazione deve evidenziare: a) il provvedimento autorizzativo della spesa; b) l’intervento - Centro di Costo - Conto e impegno contabile di riferimento; c) l’importo della somma da liquidare; d) il soggetto creditore anagraficamente e fiscalmente individuato; e) l’avvenuto introito della risorsa cui la spesa e’ collegata; f) il quadro riepilogativo dello stanziamento riferito all’impegno; g) la specificazione dell’obiettivo realizzato con l’effettuazione della spesa; h) le variazioni patrimoniali eventualmente intervenute; i) l’avvenuta registrazione della fornitura nell’inventario del servizio se dovuta; 5. I controlli che il Responsabile del Servizio Finanziario e’ obbligato ad esercitare, sono anche finalizzati a verificare che risulti chiaramente attestato: a) la regolare esecuzione dell’opera o regolarità della prestazione o fornitura; b) il ricevimento del bene; c) l’inscrizione nell’inventario. 6. Il controllo comprende anche la verifica contabile e fiscale sugli atti di liquidazione. 7. In sede di liquidazione finale di spese riferite a beni mobili o immobili, già acquisiti alla Consistenza Patrimoniale dell’Ente, e’ d’obbligo provvedere anche alle necessarie annotazioni nelle scritture patrimoniali. Articolo 111. Ordinazione della Spesa 1. L’ordinazione rappresenta la terza fase del procedimento di spesa mediante la quale si impartisce l’ordine al Tesoriere dell’Ente di provvedere al pagamento delle spese. 2. Si esplica attraverso l’emissione del mandato di pagamento sottoscritto dai dipendenti di cui agli art. 9 e 10 del presente Regolamento che deve contenere i seguenti elementi: a) l’esercizio cui si riferisce la spesa; b) il numero progressivo; c) la data di emissione; d) gli elementi relativi alla classificazione di bilancio; e) l’Intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi, cui va imputata la spesa, lo stanziamento originale e quello eventualmente variato, i programmi già disposti e la rimanenza disponibile, distintamente per competenza o residui; d) l’oggetto della spesa e la relativa fonte di finanziamento; g) la somma da pagare scritta in lettere e in cifre; h) la causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa; i) il luogo dove devono eseguirsi i pagamenti; l) gli estremi dei c/c bancari o postali nei casi consentiti dalla legge; m) ogni altro elemento essenziale previsto dalla legislazione fiscale; n) l’indicazione del creditore e se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché del relativo codice fiscale o la partita I.V.A; o) le eventuali modalità diverse di pagamento richieste dal creditore; p) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione; q) la correlazione con eventuali ordini di introito collegati al deposito pagamento; 4. Il mandato di pagamento e’ corredato, a seconda dei casi, da: a) documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi; b) buoni di carico quando si tratti di beni inventariabili o da assumersi in carico nei registri di magazzino; c) delle copie degli atti di impegno; d) delle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa. 5. La documentazione allegata al mandato di pagamento dovrà recare il visto del Responsabile Contabile del Servizio, quale segno di attestazione delle procedure di controllo interno. 6. Dopo il 10 Dicembre non si possono emettere mandati di pagamento per spese d’esercizio, salvo casi urgenti per i quali vi sia la certezza dell’estinzione entro il mese. Articolo 112. Pagamento della Spesa 1. L’estinzione del mandato da parte del Tesoriere avviene mediante pagamento della somma di denaro al beneficiario indicato. 2. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il Tesoriere e mediante regolari mandati. 3. Deroga al principio di cui al comma precedente solamente il pagamento diretto attraverso il Servizio Economato con le modalità specificate alle Sezioni IV e V. 4. Il Tesoriere può provvedere al pagamento, anche in mancanza del relativo mandato, solo per spese obbligatorie - quali imposte, rate di ammortamento, mutui ed altre somme per le quali vi sia obbligo di legge in tal senso. 5. Nel caso di ricorso alle procedure di cui al comma precedente, il Tesoriere richiede al Servizio Finanziario dell’Ente l’emissione del relativo mandato di regolarizzazione, cui occorre provvedere entro e non oltre 10 giorni. 6. Il Tesoriere nell’effettuazione dei pagamenti deve osservare le norme vigenti per gli Enti del settore pubblico allargato e soggetti al sistema della tesoreria unica. SEZIONE XVI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI Articolo 113. Residui Attivi 1. Sono Residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio. 2. Possono essere mantenute fra i Residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate secondo le modalità indicate ai comma 2, 3 e 4 dell’art. 33, ovvero quelle per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’Ente creditore della correlativa Entrata. 3. Alla chiusura dell’esercizio costituiscono Residui attivi anche le somme derivanti da mutui per i quali e’ intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e Prestiti o degli Istituti di Previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri istituti di credito. Articolo 114. Minori Accertamenti 1. Le somme inscritte tra le Entrate di competenza e non accertate entro il termine dell’esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni. 2. I minori accertamenti concorrono a determinare i risultati finali della Gestione. Articolo 115. Riaccertamento residui attivi 1. In sede di approvazione del rendiconto di Gestione si provvede al riaccertamento dei residui attivi provenienti dagli esercizi antecedenti quello per il quale si procede alla rendicontazione. 2. In tale occasione sono parzialmente o totalmente eliminati i residui attivi insussistenti o inesigibili ai sensi di legge. 3. L’eliminazione dei residui attivi avviene con speciale deliberazione dell’organo consiliare che, per ogni singola voce eliminata, deve indicare il presupposto di cancellazione. Articolo 116. Residui Passivi 1. Sono Residui Passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio. 2. Possono essere mantenute fra i Residui Passivi esclusivamente quelle somme impegnate entro il termine dell’esercizio finanziario nel quale risultano inscritte in competenza. Articolo 117. Economia di Spesa 1. Tutte le somme inscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell’esercizio, costituiscono Economia di Spesa. 2. Le economie di spesa concorrono a determinare i risultati finali della Gestione. Articolo 118. Riaccertamento Residui Passivi 1. In sede di approvazione del rendiconto di gestione si provvede al riaccertamento dei Residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti. 2. In tale occasione sano eliminati i residui passivi riferiti a debiti insussistenti, prescritti o comunque non piu’ pagabili per altre cause legalmente riconosciute. 3. L’eliminazione dei residui passivi e’ disposta con speciale deliberazione dell’organo consiliare che deve indicare per ogni singola voce eliminata il presupposto di cancellazione. 4. L’eliminazione dei Residui di spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione, o relativi a spese in conto capitale, comporta l’adozione dei necessari provvedimenti per il mantenimento del vincolo di destinazione per la parte di avanzo determinata dalla suddetta eliminazione. Articolo 119. Verifica Straordinaria dei Residui 1. L’Organo Consiliare dell’Ente provvede alla verifica straordinaria dei residui con cadenza triennale. 2. In tale occasione si analizzano i titoli giuridici nei quali trovano presupposto, la loro consistenza, la struttura per esercizio di provenienza ed il ritmo annuale del loro processo di smaltimento, con particolare riguardo ai residui riferiti alle spese in conto capitale per i quali l’analisi dovrà: a) considerare i collegamenti con la programmazione pluriennale, con i programmi, con gli interventi e con il rapporto previsionale Costi benefici per rilevarne gli scostamenti e gli eventuali oneri conseguenti a carico del bilancio dell’Ente; b) rilevare gli indici di efficienza e di economicità. Articolo 120. Gestione Residui nella fase di transizione 1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, la gestione dei residui degli esercizi precedenti e’ evidentemente incompatibile con le nuove procedure e pertanto viene istituita una fase transitoria nella quale si applicano le norme seguenti. 2. Tutti i residui attivi e passivi derivanti dagli esercizi finanziari a tutto il 31.12.97 sono gestiti esclusivamente dal Servizio Finanziario fino al loro completo smaltimento. 3. Preliminarmente il Servizio Finanziario definisce l’interdipendenza tra singole voci o tra singoli residui attivi e passivi, scaturenti dal rendiconto dell’esercizio 1997, vincolando parte dell’Avanzo di Amministrazione nell’importo necessario al finanziamento dei residui passivi dichiarati perenti nei precedenti esercizi. 4. A tale scopo il Servizio Finanziario riesaminerà tutti i residui perenti inscritti nei relativi elenchi ufficiali per quantificarne l’ammontare complessivo. 5. Analogamente si procederà per il finanziamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti a tutto il 31.12.97, ai sensi dell’art. 4 D.L. 02.0S.S9 n. 66 convertito nella Legge 24.04.89 n. 144 e successive modifiche ed integrazioni. 6. Non sono compresi nella gestione transitoria di cui innanzi i residui attivi e passivi derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate. SEZIONE XVII DEBITI FUORI BILANCIO Articolo 121 Generalità 1. Sono da considerarsi Debiti Fuori Bilancio quelli derivanti da: a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stata rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 23 Legge 08.06.90 n. 142 e il disavanzo derivi da fatti di gestione. c) ripiano delle perdite, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali. d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità. e) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari, a dipendenti dell’Ente. 2. I Debiti Fuori Bilancio di cui al comma precedente sono riconosciuti, con le modalità di seguito indicate, dall’organo consiliare con specifica deliberazione. 3. I Debiti Fuori Bilancio di cui alle lettere a) - d) ed e) del comma 1 del presente articolo possono essere riconosciuti solo ove le forniture, opere e prestazioni e acquisizioni di immobili siano avvenute per l‘espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’Ente dandone chiaramente atto nel provvedimento di riconoscimento. Articolo 122. Modalità per il riconoscimento 1. La predisposizione degli atti amministrativi per poter procedere al riconoscimento dei Debiti Fuori bilancio, di cui all’art. 37, e’ di competenza del Responsabile del Servizio cui si riconduce la fattispecie di debito. 2. A tale scopo il Responsabile del Servizio acquisisce la documentazione necessaria e predispone una relazione dalla quale deve risultare: a) la causale del debito; b) le motivazioni che hanno prodotto la situazione debitoria; c) il creditore anagraficamente e fiscalmente individuato; d) le motivazioni e i fini di pubblica utilità che giustificano l’attribuzione del debito alla casistica di cui al richiamato art. 37 (D.Lgs. 77/95); e) l’importo certo della spesa riferita al debito; i) l’indicazione degli atti amministrativi iniziali in virtù dei quali e’ sorto il rapporto tra l’Ente e creditore. 3. La relazione di cui al comma precedente, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Centro di Responsabilità Tecnica e al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo tecnico-finanziario. 4. Il Centro di Responsabilità Tecnica esamina la relazione e gli atti collegati ed esprime il parere di regolarità tecnica; quindi la trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario che si esprime sulla regolarità contabile e provvede contestualmente a: a) indicare i mezzi di copertura finanziaria del debito: b) definire la durata dell’eventuale piano di rateizzazione del debito; 5. Laddove la copertura finanziaria del debito sia stata prevista in forma rateizzata pluriennale, la stipula della convenzione con il creditore rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio interessato. 6. Costituiscono elementi necessari dell’atto di convenzione: a) l’importo complessivo del debito per sorta capitale e oneri accessori. b) le scadenze delle rate di pagamento; c) il tasso di interesse - convenuto in misura prudenziale - da applicare. d) la rinuncia espressa del creditore a proseguire ogni eventuale procedura esecutiva intrapresa. Articolo 123. Mezzi di copertura dei Debiti fuori Bilancio 1. Alla Copertura del fabbisogno finanziario necessario per far fronte ai debiti fuori bilancio di cui al comma 1 art. 133, si provvede mediante l’utilizzo di tutte le entrate dell’Ente, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica determinazione per legge, nonché dei proventi derivanti dall’alienazione dei beni patrimoniali disponibili. 2. Al ripiano dei debiti fuori Bilancio riconosciuti si può provvedere mediante un piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari, compresa quella nel quale avviene il riconoscimento del debito. In tale caso il fabbisogno finanziario deve essere ripartito, nel periodo previsto dal piano, in rate uguali salvo che le condizioni dell’Ente non consentano di stabilire in misura maggiore quella relativa all’esercizio in corso e a quello immediatamente successivo. 3. Il Servizio Finanziario dell’Ente è obbligato a stanziare in bilancio ogni anno i relativi importi. 4. A garanzia dei creditori, i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo. 5. Nel caso non risulti possibile finanziare i debiti fuori bilancio con i mezzi finanziari e le modalità di cui ai comma precedenti, e’ attivabile il ricorso al mercato mediante contrazioni di mutui. 6. La circostanza di necessità di cui al comma precedente deve essere dettagliatamente illustrata nella deliberazione consiliare di assunzione del mutuo. 7. Si potranno riconoscere tutti i debiti riferiti alla acquisizione di beni e servizi, senza l’assunzione dell’impegno di spesa o la regolarizzazione della spesa di somma urgenza, nei limiti dell’accertamento e della dimostrazione dell’utilità e arricchimento per l’ente, nell’ambito dello svolgimento di pubbliche funzioni e servizi di pubblica competenza. Articolo 124. Procedure per l’approvazione dei debiti 1. Le proposte di riconoscimento di Debiti Fuori Bilancio, predisposte dal responsabile del servizio finanziario, devono essere trasmesse alla Giunta per la presa d’atto e successivamente inoltrate alle competenti commissioni consiliari per esame e parere. 2. A seguito dell’esame da parte delle commissioni consiliari, gli atti amministrativi vengono messi a disposizione dei singoli Consiglieri secondo le modalità previste nel regolamento di funzionamento dell’organo consiliare. 3. I singoli Consiglieri possono chiedere chiarimenti, presentando specifiche richieste al Segretario Generale che le trasmette, per competenza al Centro di Responsabilità Tecnica e/o al Responsabile del servizio Finanziario. 4. Le risposte ai chiarimenti richiesti devono essere fornite per iscritto e acquisite agli atti dell’organo consiliare. 5. A compimento dell’iter procedurale, di cui innanzi, il Consiglio che in materia ha competenza esclusiva — assume i provvedimenti definitivi che, ove costituenti diniego di riconoscimento, devono essere adeguatamente motivati. Articolo 125. Termini di approvazione dei debiti fuori bilancio 1. L’esame e il riconoscimento dei Debiti fuori Bilancio e’ disposta alle stesse scadenze degli adempimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio indicate all’art. 36 del D. Lgs.77/95. 2. A tale scopo il Responsabile del Servizio procede a quanto di competenza nel termine di 60 giorni prima delle scadenze, affinché il Consiglio dell’Ente sia messo in condizione di rispettare i termini. CAPO IV GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI SEZIONE XVIII INVESTIMENTI Articolo 126. Generalità 1. Per la individuazione delle spese per Investimento occorre fare riferimento: a) all’oggetto della spesa; b) alla natura della spesa; 2. In base a tali elementi sono considerati investimenti, ovvero spese in Conto capitale; a) le spese per l’acquisizione e la realizzazione di beni immobili; b) spese per l’acquisizione di beni mobili durevoli, suscettibili di produrre redditi futuri, comprese quelle per l’acquisto di mezzi di trasporto e per la ricerca scientifica (con esclusione delle spese per mobili, macchine ed attrezzature varie interessanti i servizi amministrativi che trovano allocazione nella parte corrente tra gli acquisti di beni e servizi) c) le assegnazioni, i contributi e le sovvenzioni, destinati all’esecuzione di opere ed all’acquisizione di beni suscettibili di produrre redditi futuri, disposti a favore di Enti Pubblici, associazioni, Imprese; d) le spese riflettenti apporti finanziari al capitale o ai fondi di dotazione di Enti, società ed aziende municipalizzate; e) la concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive. Articolo 127. Fonti di finanziamento delle spese di Investimento 1. Le spese di Investimento possono trovare copertura finanziaria mediante: a) risorse proprie; b) contributi e trasferimenti finanziari; c) ricorso al mercato finanziario. 2. Le risorse proprie sono costituite da: a) eccedenza delle entrate correnti di gestione ovvero risparmio pubblico; b) eccedenza delle entrate correnti UNA-TANTUM cioè quelle non originate da cause permanenti e quindi non prevedibili in via continuativa; c) entrate correnti con vincolo di destinazione a spese di investimento; d) entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali strumentali e riscossione di crediti; e) avanzo di amministrazione; 3. I contributi e trasferimenti sono costituiti da: a) contributo dello Stato ordinario e speciale per gli investimenti; b) contributi e trasferimenti della Regione e di organismi comunitari e internazionali; c) interventi finalizzati agli investimenti da parte di Enti pubblici e privati. 4. Il ricorso al mercato finanziario è costituito dall’assunzione di mutui passivi e altre forme di indebitamento consentite dalla legge. 5. La fonte di finanziamento di ogni spesa d’investimento deve essere indicata nel bilancio di previsione annuale e pluriennale in corrispondenza alla previsione di tale spesa. Articolo 128. Programmazione degli Investimenti 1. L’attuazione dell’Investimento, comunque finanziato, avviene mediante l’approvazione del progetto o del piano esecutivo da parte dell’organo deliberante, secondo le competenze stabilite dalla Legge 08.06.90 n. 142. 2. Nella deliberazione di cui al comma precedente l’organo deliberante da’ atto della copertura delle maggiori spese derivanti dall’investimento nel Bilancio pluriennale originario ed assume impegno di inscrivere nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri. 3. L’adempimento degli obblighi di attestazione della copertura delle maggiori spese, compreso l’impegno del loro inserimento nei bilanci pluriennali successivi, si realizza mediante l’approvazione del Piano Finanziario; 4. Nel caso che l’Investimento rientri nelle ipotesi di cui all’art. 46 del Decreto Legislativo 30.12.92 n. 504, l’Ente provvede anche alla redazione del Piano Economico—Finanziario Articolo 129. Piano Finanziario 1. In considerazione del fatto che la realizzazione di nuovi investimenti determina a carico del bilancio dell’Ente maggiori spese per la loro gestione accresciute anche degli oneri di ammortamento degli eventuali mutui contratti per il loro finanziamento non piu’ coperti dalla contribuzione statale, l’organo deliberante deve avere la necessaria consapevolezza degli effetti che la realizzazione di un investimento determinerà a carico dei bilanci degli esercizi successivi e deve valutare la compatibilità degli oneri per l’ammortamento del mutuo e per le spese di funzionamento, con le risorse di cui l’Ente dispone al momento dell’approvazione del progetto e dell’eventuale assunzione del mutuo. 2. La consapevolezza e le valutazioni di cui al comma precedente si realizzano mediante l’approvazione, con la stessa delibera che approva il progetto delle opere da realizzare, del Piano Finanziario. 3. Il Piano Finanziario comprende tutte le notizie utili per le valutazioni dell’organo deliberante ed e’ necessario per dar prova di aver accertato l’effettiva possibilità di sostenere gli oneri che l’investimento determina. 4. A tal fine il Piano Finanziario deve contenere tutti gli elementi in base ai quali vengono determinati gli oneri da sostenere nonché lo stato degli stanziamenti del bilancio in corso per verificarne la compatibilità. 5. Il Piano Finanziario e’ suddiviso nelle seguenti cinque parti: a) Prima Parte - Descrizione compiuta dell’ investimento b) Seconda Parte - Determinazione onere annuo di ammortamento del mutuo. c) Terza Parte - Oneri annui di gestione e funzionamento. d) Quarta Parte - Piano riassuntivo delle spese. e) Quinta Parte - Piano di Finanziamento. 6. La Parte Prima comprende: a) descrizione dell’investimento. b) importo totale della spesa prevista per l’investimento e l’eventuale contributo in Conto capitale della Regione o altro Ente, al fine di determinare l’ammontare effettivo del mutuo da assumere. c) l’indicazione delle leggi che regolano eventuali ammortamenti a carico dello Stato o altri Enti pubblici e del relativo provvedimento di concessione dei benefici. d) l’Istituto con il quale – eventualmente - si intende contrarre il mutuo, la durata dell’ammortamento, il tasso di interesse, la misura di eventuali concorsi di altri Enti pubblici. e) l’inizio di ammortamento del mutuo. f) la previsione dei tempi di realizzazione dell’opera e dell’anno nel quale la stessa potrà essere attivata ed avranno inizio le spese di gestione e di funzionamento. g) il riferimento alla relazione previsionale e programmatica e ai bilanci pluriennali in cui l’investimento e’ compreso. 7. La Parte Seconda comprende gli elementi per determinare l’onere annuo di ammortamento del mutuo che graverà sul bilancio dell’Ente e precisamente: a) la determinazione dell’importo annuo della rata di ammortamento. b) la determinazione di eventuali contributi di Enti pubblici (Regione ed altri) sulle rate di ammortamento. 8. La Parte Terza riassume la stima dei maggiori oneri annui di gestione e funzionamento relativi alle maggiori spese di: a) personale; b) illuminazione e consumi energetici per riscaldamento; c) manutenzione ordinaria; d) pulizia; e) Assicurazioni. f) acquisto materiali per la gestione; g) energia per acquedotti, depuratori ed altri impianti tecnologici; h) spese varie e diverse da quelle indicate ai punti precedenti. 9. La Parte Terza comprende, altresì, le economie di spesa prevedibili, quali: a) cessazione di canoni di locazione di edifici che vengono eventualmente dismessi con l’attivazione della nuova opera. b) altre riduzioni di costi concretamente valutabili. 10. Il saldo fra le maggiori spese di cui al comma 8 e le possibili economie di cui al comma 9, determina i maggiori oneri effettivi di gestione che faranno carico al bilancio dell’Ente. 11. La parte Quarta comprende il Piano delle spese di ammortamento e di gestione dell’investimento riferite agli anni nei quali le stesse si attiveranno: a) quello immediatamente successivo alla concessione del mutuo dal quale decorrono gli oneri di ammortamento. b) quello di completamento dell’opera dal quale decorrono gli oneri di gestione che vanno calcolati in ragione d’anno anche se si prevede l’inizio della gestione in corso d’anno. 12.La Parte Quinta riguarda il Piano di Finanziamento ed è destinata ad individuare la parte di spesa corrente del bilancio, riferito all’esercizio in cui viene attivato l’investimento che occorre decurtare per assicurare l’effettivo finanziamento delle spese di ammortamento del mutuo e di gestione dell’ investimento attivato, prescindendo dagli eventuali incrementi di entrate acquisibili nei futuri esercizi. 13.Il Piano Finanziario riferito agli investimenti attivati con fondi propri dell’Ente ovvero senza ricorso all’assunzione di mutui, non contiene le determinazioni previste dai seguenti comma: a) comma 6 - lettere d) - a); b) comma 7 c) comma 11 - lettera a) 14. Il Piano Finanziario per investimenti nel corso dell’esercizio produce, effetti sull’intervento, sul Centro di Costo e sul Conto, che di conseguenza, costituiscono modifiche rispetto alle previsioni mediante le variazioni di bilancio di cui al comma 2 dell’art. 45 Decreto Legislativo 25.02.95 n. 77. 15. Il Piano Finanziario e’ predisposto dal Responsabile del Servizio interessato all’investimento, cui competono anche i conseguenti adempimenti per le eventuali variazioni di bilancio. 16. Il Piano Finanziario, predisposto con le modalità di cui al comma precedente, viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario. 17. Il Responsabile del Servizio Finanziario verifica e controlla il Piano Finanziario, esprime il parere di regolarità contabile e quindi invia gli atti al Centro di Responsabilità Tecnica per le determinazioni di competenza. 18. Acquisiti i pareri, come innanzi, il Piano Finanziario viene restituito al Responsabile del Servizio proponente per la predisposizione della deliberazione di attivazione dell’investimento. 19. La deliberazione di cui al comma precedente, che contestualmente al Piano Finanziario approva anche il progetto, e’ sottoposta alle procedure di cui all’art. 43 D.Lgs. 77/95. 20. Il Servizio Finanziario dell’Ente tiene obbligatoriamente conto delle risultanze del Piano Finanziario in sede di predisposizione degli strumenti finanziari annuali e pluriennali. 21. Non e’ previsto alcun Piano Finanziario per le spese d’investimento fino a 100 Milioni purché le stesse non comportino alcun onere di gestione successivo all’ attuazione dell’investimento. 22. Le motivazioni della mancata adozione del Piano Finanziario, tra cui quella dell’assenza di oneri di gestione susseguenti all’attivazione dell’investimento, devono risultare dalla deliberazione che approva il progetto. Articolo 130. Piano Economico - Finanziario 1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 43 Decreto Legislativo 25.02.95 n. 77, sono rispettate - se ne ricorrono le ipotesi le prescrizioni di - cui all’ari. 46 Decreto Legislativo 30.12.92 n. 504 come modificato con Decreto Legislativo 01.12.93 n. 528. 2. In tali casi e’ redatto il Piano Economico - Finanziario che riguarda esclusivamente le nuove opere, finanziate con l’assunzione di mutuo, il cui progetto generale comporti una spesa superiore al Miliardo così come stabilito dal comma 3 ari. 46 Decreto Legislativo 504/92. 3. Il Piano Economico - Finanziario integra il Piano Finanziario, di cui all’art. 129 ed e’ diretto ad accertare l’equilibrio economicofinanziario dell’investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe. 4. Il Piano Economico-Finanziario e’ suddiviso in quattro parti: a) Prima Parte - Descrizione compiuta dell’intervento b) Seconda Parte - Oneri annui di Gestione e funzionamento. c) Terza Parte - Tabella dimostrativa equilibrio economicofinanziario. d) Quarta Parte - Piano di finanziamento. 5. La Parte Prima - Descrizione dell’investimento - comprende: a) Descrizione dell’ Investimento. b) la durata dell’ammortamento del mutuo, il tasso di interesse, la misura di eventuali concorsi di altri Enti pubblici. c) L’inizio di ammortamento del mutuo. d) La previsione dei tempi di realizzazione dell’opera e dell’anno nel quale la stessa potrà essere attivata ed avranno inizio le spese di gestione e di funzionamento. e) L’anno di inizio della validità del Piano Economico-Finanziario 6. La Parte Seconda - Oneri annui di gestione e funzionamento riassume la stima dei maggiori oneri annui di gestione e funzionamento relativi alle maggiori spese di: a) Personale. b) Illuminazione e consumi energetici per riscaldamento. c) Manutenzione ordinaria. d) Pulizia. e) Assicurazioni. f) Acquisto materiali per la gestione. g) Energia per acquedotti, depuratori ed altri impianti tecnologici. h) Spese varie e diverse da quelle indicate ai punti precedenti. i) Importo rate di ammortamento annuo del mutuo. 7. La Parte Terza - Tabella dimostrativa dell’equilibrio Economico finanziario - accerta l’equilibrio dell’investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe, e specifica: a) il rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito. b) l’entità dei costi di gestione dell’opera desunti dal totale della parte seconda. c) I ricavi normalmente attivabili dalla realizzazione dell’opera; d) La qualità del servizio offerto a seguito dell’attuazione dell’investimento. e) La corrispondenza tra costi e ricavi. 8. La Parte Quarta - Piano di Finanziamento - partendo dal totale delle spese di ammortamento e di gestione; di cui alla Parte Seconda, individua la spesa corrente del Bilancio - articolata per Intervento, Centro di Costo e Conto - a carico della quale si prestabiliscono gli addebiti dei fondi necessari per il funzionamento dell’opera. 9. La predisposizione e l’approvazione del piano Economico Finanziario avviene con le stesse modalità e procedure di cui ai comma 14 – 15 – 16 - 17- 18 – 19 – 20 - art. 129. 10. L’approvazione del Piano Economico - Finanziario e’ di competenza dell’organo consiliare e detta deliberazione costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell’investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui. Articolo 131 Ricorso all’indebitamento 1. Il ricorso all’indebitamento e’ possibile solo nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia. 2. Il ricorso all’indebitamento e’ ammesso esclusivamente per la realizzazione di investimenti relativi a: a) costruzione di opere pubbliche da acquisire al patrimonio o al demanio dell’ente. b) ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei beni demaniali o patrimoniali purché destinati ad uso pubblico. c) acquisizione di immobili a condizione che siano già costruiti e che vengano destinati ad uso pubblico. d) acquisizione di area da destinare al rimboschimento, a verde pubblico ed insediamenti produttivi o abitativi. e) acquisto e realizzazione di attrezzature dirette alla fruibilità dell’opera finanziata. f) acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per gli edifici scolastici, gli uffici, le case di riposo, o di assistenza. g) acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi speciali destinati ai servizi dell’Ente. h) realizzazione di interventi compresi negli accordi di programma di cui all’art. 27 Legge 08.06.90 n. 142. i) altre finalità previste da leggi speciali. 3. Si può fare ricorso all’assunzione di mutui, anche per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, come indicato al comma 7 art. 133. 4. Le entrate derivanti dall’assunzione di mutui hanno destinazione vincolata. Articolo 132. Principi per il Ricorso all’indebitamento 1. Il ricorso all’indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: a) avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio relativo al penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento. b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni. 2. Ove nel corso dell’esercizio si renda necessario attuare investimenti non previsti o variare quelli già in atto, l’organo consiliare adotta apposita variazione del bilancio annuale. 3. Contestualmente viene modificato il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall’indebitamento e per la copertura delle spese di gestione. 4. Le variazioni di cui ai comma 2 e 3 precedenti si realizzano con le procedure di cui all’art. 103. 5. Verificate le condizioni di cui al comma 1 l’assunzione di nuovi mutui e possibile se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie fidejussorie, non supera il 25% delle entrate relative ai primi tre Titoli delle Entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l’assunzione dei mutui. Articolo 133. Modalità per l’assunzione dei Mutui 1. I Mutui possono essere assunti anche con istituti diversi dalla Cassa DD.PP. ai sensi dell’art. 5 - comma 1 - D.L. 31.10.90 n. 310 convertito nella Legge 22.12.90 n. 403, che ha soppresso gli obblighi recati dall’art. 4 - comma 11 – D.L. 65/89 convertito nella Legge 26.4.89 n. 155. 2. Per la contrazione di mutui con la cassa DD.PP. valgono le disposizioni recate dal Decreto Ministeriale 01.03.92, pubblicato sulla G.U. IS. 3.92 n. 65, e dalle circolari e norme legislative aggiornate annualmente. 3. I contratti di mutuo, invece, assunti con Enti diversi dalla Cassa DD.PP. dall’l.N.P.D.A.P. e dall’istituto per il Credito sportivo, devono essere stipulati, a pena di decadenza, in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) l’ammortamento non deve avere durata inferiore a dieci anni. b) la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al primo Gennaio dell’anno successivo a quello della stipula del contratto. c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi. d) la prima rata di ammortamento del mutuo deve comprendere anche gli eventuali interessi di preammortamento gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo. f) deve essere dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto esecutivo secondo le norme vigenti. g) l’utilizzo del mutuo deve essere previsto in base ai documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. h) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui come determinato dal Ministero del Tesoro con proprio decreto. Articolo 134. Delegazione di pagamento 1. L’ammortamento dei mutui e’ garantito ai sensi dell’art. 299 T.U.L.C.P. 03.03.34 n. 383 e successive modificazioni, mediante delegazioni di pagamento. 2. Le delegazioni di pagamento sono rilasciate a valere sulle entrate afferenti ai primi tre Titoli del Bilancio annuale. 3. L’atto di delega e’ notificato al Tesoriere e non e’ soggetto ad accettazione. 4. Il Tesoriere, in relazione all’atto di delega notificato, e’ tenuto a versare agli Enti creditori, alle prescritte scadenze, l’importo oggetto della delegazione, provvedendo - a tale scopo - agli opportuni accantonamenti. Articolo 135. Fidejussioni e Prestiti obbligazionari 1. Con specifica deliberazione dell’organo consiliare possono essere rilasciate garanzie fideiussorie per l‘assunzione di mutui destinati a investimenti, e per altre operazioni di indebitamento, da parte di aziende dipendenti e da consorzi cui l’Ente partecipa. 2. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata, anche, a favore della società di capitali, costituite ai sensi della lettera e) art. 22 Legge 08.06.90 n. 142, per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui al primo comma art. 12 - Legge 23.12.92 n. 498. 3. Nei casi previsti al comma precedente, l’Ente rilascia la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio successivo a quello dell’entrata in funzione dell’opera e in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società. 4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 5 art. 132 - e non possono impegnare piu’ di un quinto di tale limite. 5. Il rilascio di fideiussione, a garanzia di operazioni di indebitamento, è equiparato al rilascio delle delegazioni di pagamento. 6. E’ possibile l’attivazione di prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla vigente normativa. CAPO V REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA SEZIONE XIX ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA Articolo 136. Generalità 1. L’organo di Revisione economico-finanziario e’ rappresentato dal Collegio dei Revisori; esso e’ composto da tre membri ed e’ eletto dall’organo consiliare con deliberazione assunta con voto limitato a due componenti. 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; b) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili; c) uno tra gli iscritti all’albo dei ragionieri. 3. L’iscritto al registro dei Revisori contabili svolge funzioni di Presidente. 4. La deliberazione di nomina, con la quale viene anche fissato il compenso, determinato con le modalità di cui all’art. 107, e la decorrenza triennale della carica, viene notificata agli interessati nei modi di legge entro 5 giorni dall’intervenuta esecutività. 5. I nominativi dei revisori dei conti sono comunicati al Ministero dell’Interno e al Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro entro 20 giorni dall’intervenuta esecutività della delibera di nomina. Articolo 137. Incompatibilità ed ineleggibilità 1. Per i Revisori dei Conti valgono le norme di ineleggibilità e di incompatibilità recate dalla normativa vigente per i consiglieri comunali nonché le ipotesi previste dal comma 1 art. 2399 codice Civile, intendendo per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’Ente, e quelle previste dalla L. 19.3.90 n. 55. 2. Non possono essere nominati Revisori dei Conti coloro che sono: a) Componenti degli organi dell’Ente in carica, ovvero cessati dalla carica da meno di due anni. b) Membri dell’organo regionale di controllo; c) Segretario dell’Ente, d) Dipendenti dell’Ente; e) Dipendenti della Regione, dell’Amministrazione Provinciale, delle città metropolitane, delle unioni di Comuni e comunità montane compresi nella circoscrizione territoriale di competenza dell’Ente. f) Coniuge, parenti ed affini, fino al quarto grado, del Segretario dell’Ente, dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi e dei componenti l’organo di governo. 3. L’incompatibilità prevista dalla lettera f) del comma precedente è dettata dalla opportunità di evitare conflitti, cointeressenze o condizionamenti considerando che i Responsabili dei Servizi e i Dirigenti sono titolari della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria così come stabilito dall’art. 51 Legge 08.06.90 n. 142 e dal Decreto Legislativo 29 93. 4. I Revisori dei Conti non possono assumere alcun incarico o consulenza presso l’Ente o presso organismi a istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza da parte dell’Ente stesso. Articolo 138. Durata e limiti dell’incarico 1. L’organo di revisione economico-finanziaria dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1 art. 161. 2. I componenti del Collegio dei revisori dei Conti sono rieleggibili per una sola volta. 3. Ove si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell’incarico del nuovo revisore e’ limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero collegio. 4. Per determinare il termine finale dell’incarico di cui al comma 1 precedente, si fa riferimento alla Risoluzione Ministero dell’interno 20.06.94 n. 3917 secondo cui l’incarico e’ svincolato da ogni riferimento all’esercizio finanziario, e pertanto il triennio decorre dalla data di nomina, ed ha la sua naturale scadenza al compimento del terzo anno di durata dell’incarico. 5. Data la complessità dei compiti che il Collegio dei Revisori e’ tenuto a svolgere, ciascun Revisore non può assumere complessivamente piu’ di cinque incarichi. 6. I cinque incarichi di cui al comma precedente sono sottoposti ai seguenti limiti: a) non piu’ di tre incarichi nei comuni fino a 5000 abitanti o nelle comunità montane. b) non piu’ di due incarichi nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 99.999 abitanti. c) non piu’ di un incarico nei Comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. 7. In sede di accettazione il Revisore dei Conti presenta idonea dichiarazione resa nelle forme previste dalla legge 04.01.65, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 6 precedente. Articolo 139. Cessazione dalla carica 1. Il Revisore dei Conti cessa dall’incarico per: a) Scadenza del mandato secondo quanto stabilito dal comma 4 art. 138. b) Dimissioni volontarie. c) Impossibilità derivanti da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo superiore a mesi quattro o per assenza consecutiva ad almeno 4 sedute non giustificata. 2. L’incarico di revisore dei Conti e’ revocabile dall’organo consiliare, con motivata deliberazione, esclusivamente per: a) mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del Rendiconto entro il termine di 20 giorni dalla trasmissione della proposta approvata dall’organo esecutivo. b) mancato referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione. c) inadempienze continuate nell’assolvimento delle funzioni. Articolo 140. Insediamento 1. Dopo l’accettazione della carica il rappresentante legale dell’Ente provvede a convocare, entro 10 giorni, il Collegio dei Revisori per la seduta di insediamento. 2. Alla seduta di insediamento partecipano il Sindaco, o un suo delegato, il Segretario Generale e il Responsabile del Servizio Finanziario. 3. Nella seduta di insediamento il Collegio dei Revisori viene edotto delle norme statutarie e regolamentari. 4. Nella stessa seduta il Collegio dei Revisori viene informato della situazione contabile finanziaria, patrimoniale ed economica dell’Ente. 5. Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale. Articolo 141. Funzionamento del Collegio dei Revisori 1. Il Collegio dei Revisori e’ validamente costituito quando siano presenti almeno due componenti. 2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio dei Revisori dispone, all’interno della sede dell’Ente, di idonei locali e adeguate suppellettili e di tutto quanto e’ necessario all’assolvimento dell’incarico. 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dispone altresì di un segretario nominato dall’organo esecutivo che lo sceglie tra il personale dell’area economico-finanziaria con qualifica non inferiore alla 6ª. 4. Ai fini applicativi del presente Regolamento il Segretario del Collegio assume - in termini contabili - le funzioni di Responsabile del Servizio Collegio dei Revisori e ad esso competono tutti gli adempimenti connessi all’esercizio di tali funzioni. 5. Il Collegio dei Revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate. 6. I verbali di cui al comma precedente sono sottoscritti dai Revisori e dal segretario del Collegio, sono numerati progressivamente e conservati a cura del segretario stesso. 7. Al segretario del collegio compete anche il compito di raccogliere ordinatamente le scritture e la documentazione corrispondente e quant’altro richiesto dal collegio stesso per il corretto svolgimento delle funzioni. 8. I singoli Revisori possono eseguire ispezioni e controlli individuali. 9. L’organo di revisione ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell’Ente, nonché di partecipazione: a) all’assemblea dell’organo consiliare per l’approvazione di tutti gli strumenti finanziari come indicati e specificati all’art. 49 del presente Regolamento. b) a tutte le assemblee dell’organo consiliare. c) alle riunioni dell’organo esecutivo. 10. A tale scopo all’organo di revisione sono trasmessi: a) gli ordini del giorno delle riunioni di cui alle lettere b) c) e d). - b) le decisioni di annullamento dell’organo Regionale di controllo nei confronti delle delibere adottate dagli organi dell’Ente. c) le attestazioni di assenza di copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alle delibere di impegno di spesa. 11. Per l’assolvimento delle funzioni proprie, il Collegio dei Revisori può avvalersi della collaborazione delle figure professionali previste dal comma 4, art. 105 del Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77 i cui compensi rimangono a carico del Collegio. Articolo 142. Sedute e Deliberazioni 1. Il Presidente del Collegio dei Revisori convoca e presiede il collegio e stabilisce il lavoro per ciascuna seduta. 2. La convocazione del Collegio e’ effettuata, per il tramite del segretario, 5 giorni prima della seduta fissata. 3. Nei casi urgenti la convocazione può esser effettuata, per via breve, anche 24 ore prima della seduta. 4. In caso di inerzia, la convocazione può essere chiesta al rappresentante legale dell’Ente dai restanti revisori. 5. Le sedute sono valide con la presenza di almeno due componenti come già specificato al comma 1 art. 166. 6. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei presenti: non e’ ammessa l’astensione e, a parità di voti prevale quello del Presidente. 7. Il Revisore dissenziente ha il dovere di far inserire nel verbale della seduta i motivi del suo dissenso. 8. Le sedute dell’organo di Revisione non sono pubbliche e ad esse possono assistere esclusivamente: a) Il Rappresentante Legale dell’Ente o un suo delegato. b) Il Segretario Generale c) Il Responsabile del Servizio Finanziario. 9. Il Collegio può chiedere informazioni e notizie agli amministratori o ai dipendenti dell’Ente che sono obbligati a rispondere per iscritto. 10. Le sedute del collegio si tengono almeno una volta al mese e ogni qualvolta lo richieda il rappresentante legale dell’Ente o il Responsabile del Servizio Finanziario. Articolo 143. Funzioni 1. Le funzioni del Collegio dei Revisori trovano riferimento nelle seguenti fonti normative: a) art. 57 L. 08.06.90 n. 142 b) D.M.I. 04.10.91 c) art. 105 Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77. 2. Per effetto di tali norme, sono compiti del Collegio dei Revisori dei Conti: a) il parere sulla proposta di bilancio di previsione, sui documenti allegati e sulle variazioni di bilancio con accertamento della attendibilità delle entrate e la congruità delle spese, legittimità e verifica della coerenza interna dei documenti contabili; b) la verifica periodica della linea di tendenza della gestione e degli eventuali scostamenti della previsione per i consequenziali interventi correttivi da parte del Consiglio e per la verifica del grado di efficienza, produttività ed economicità della gestione e di adeguatezza del sistema organizzativo nel suo complesso; c) la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla regolarità dei provvedimenti ed alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; d) relazione sul Rendiconto di Gestione e atti ad esso collegati. e) referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione; f) proposte al Consiglio per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione; g) parere sui piani finanziari degli investimenti; h) parere sulle gestioni da affidare a terzi; i) verifica della regolarità della gestione delle “Istituzioni” di cui all’art. 23 comma 7 Legge 3/06/90 n. 142: l) esame dell’andamento delle spese per investimento e della relativa copertura finanziaria, con riferimento ai piani finanziari approvati ed ai programmi previsti; m) verifica degli adempimenti fiscali e dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali del personale; n) verifica periodica della situazione degli Interventi, Servizi, Centri di Costo e Conti, di bilancio; o) esame periodico, anche con la tecnica del campionamento, degli atti e documenti aventi rilevanza economico-finanziaria; p) verifica dell’esatta applicazione delle disposizioni sul sistema della Tesoreria unica e verifiche di cassa; q) verifica della situazione patrimoniale in relazione allo stato dei beni mobili ed immobili; r) controllo dell’attività contabile relativa alle funzioni delegate; s) esame e controllo della situazione debitoria e creditoria con particolare riguardo al contenzioso eventualmente formatosi e con l’accertamento delle procedure poste in atto per la definizione. 3. Oltre ai compiti indicati al comma precedente, il Collegio dei Revisori dei Conti e’ tenuto a fornire pareri su specifici atti se espressamente richiesti dall’organo esecutivo, dal Segretario Generale e dal Responsabile del Servizio Finanziario. 4. In esecuzione della delibera n. 56/90 della Corte dei Conti Sezione Enti Locali - e del comma 5 art. 57 Legge 8.06.90 n. 142, la relazione dei Revisori, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Rendiconto, e’ atto obbligatorio del procedimento che si conclude con il provvedimento consiliare di approvazione ed ha - quale contenuto essenziale - l’attestazione della corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione intendendosi per tale “la certificazione della conformità dei dati del Rendiconto con quelli delle scritture contabili dell’Ente e con quelli del Conto del Tesoriere”. 5. La relazione deve contenere anche considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione. 6. È fatto obbligo, altresì, ai Revisori di fornire alla Corte dei Conti tutte le notizie che questa richieda in ordine alla gestione dell’Ente. 7. Ove emergessero gravi irregolarità e’ dovere del Collegio evidenziarle nella relazione e segnalarle a tutti gli organismi competenti a perseguire le relative responsabilità. Articolo 144. Responsabilità 1. Secondo quanto stabilito dalla Corte dei Conti - Sezione Enti Locali - con deliberazione n. 2/1992 del 24.02.92, le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti costituiscono un’attività complessa da esercitare con la diligenza contemplata dall’art. 1710 del Codice civile e assunzione della relativa responsabilità. 2. La diligenza di cui al comma precedente non comporta solo l’attenzione volta al soddisfacimento dell’interesse pubblico, ma anche l’adozione di tutte quelle misure di cautela idonee ad evitare che sia impedito il soddisfacimento dello stesso. 3. La mancata adozione delle misure di cui al comma 2 precedente da’ luogo a responsabilità extracontrattuali di cui all’art. 2043 del Codice Civile. 4. I Revisori sono tenuti alla riservatezza sui fatti e i documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Articolo 145. Compenso dei Revisori 1. Il compenso base dei Revisori dei Conti viene stabilito con Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Tesoro e viene aggiornato ogni triennio. 2. Il compenso di cui al comma 1 precedente viene aumentato del 20% in relazione alle funzioni svolte. 3. Esso viene ulteriormente aumentato del 7%, e per un massimo complessivo non superiore al 20%., laddove la funzione dei Revisori si estenda alle istituzioni dell’ Ente. 4. Il Presidente del Collegio percepisce il compenso,di cui ai comma 1 – 2 – e 3 precedenti aumentato del 50 %. 5. Il compenso e’ indicato nella Delibera di conferimento dell’incarico . CAPO VI SERVIZIO DI TESORERIA E VERIFICHE DI CASSA SEZIONE XX SERVIZIO DI TESORERIA Articolo 146 Generalità 1. Il Servizio di Tesoreria e’ affidato ad una Banca autorizzata ad esercitare l’attività di cui all’art. 10 Decreto Legislativo 01.09.93 n. 385. 2. Il Servizio di Tesoreria comprende il complesso delle operazioni legate alla Gestione Finanziaria dell’Ente e finalizzate a: a) riscuotere Entrate; b) pagare le spese; c) custodire Titoli e valori; d) realizzare gli adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. 3. Il Servizio di Tesoreria viene espletato nei rispetto piu’ assoluto delle norme sulla Tesoreria unica di cui alla legge 29.10.84 n. 720. Articolo 147. Affidamento del Servizio di Tesoreria 1. L’affidamento del Servizio di Tesoreria e’ effettuato con procedura di evidenza pubblica per cui e’ escluso ogni altro tipo di scelta comunque motivata. 2. A tale scopo il capitolato speciale, che e’ allegato al presente Regolamento, che reca anche lo schema di convenzione da stipulare tra le parti, stabilisce che la Banca affidataria: a) Deve avere sede o dipendenza nel Territorio di competenza; b) deve eventualmente garantire la possibile connessione informatica con collegamento diretto tra Servizio Finanziario dell’Ente e il Tesoriere al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio; c) deve possedere capacità tecnica ed organizzativa per esercitare il servizio con le procedure stabilite agli articoli seguenti del presente Regolamento. 3. Alla gara di cui al comma 1 precedente devono essere invitate tutte le Banche che operano con sede o dipendenze nel Territorio di competenza o che si impegnano con propria dichiarazione ad aprire uno sportello sul territorio medesimo entro il termine di inizio del servizio. Articolo 148. Contabilità e Registri del Servizio di Tesoreria 1. Il Tesoriere deve tenere una contabilità analitica idonea a rilevare cronologicamente i movimenti di cassa, utilizzando tutti i registri che si rendano necessari per una corretta rilevazione dei dati. 2. La contabilità deve permettere in ogni momento di conoscere le giacenze di liquidità, divise tra fondi a destinazione indistinta e fondi con vincoli di destinazione, rilevando per questi ultimi la dinamica delle sin gole componenti. 3. La contabilità deve permettere, inoltre, di rilevare i movimenti dei depositi cauzionali e delle garanzie ricevute o prestate in qualsiasi forma. Articolo 149. Gestione Informatizzata del Servizio di Tesoreria 1. Il Servizio di Tesoreria viene gestito con tecniche informatiche che possano permettere l’eventuale collegamento diretto tra il Servizio di Tesoreria e il Servizio Finanziario dell’Ente. Articolo 150. Responsabilità del Tesoriere 1. Il Tesoriere assume la responsabilità di tutti i depositi comunque costituiti, intestati all’Ente. 2. Per eventuali danni causati all’Ente o a terzi, per inosservanza degli obblighi di cui al presente Titolo, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. 3. In particolare il Tesoriere sarà ritenuto gravemente responsabile per: a) pagamenti e incassi effettuati in conto sospeso e non perfezionati entro dieci giorni dal momento in cui sono stati effettuati; b) mancato controllo della documentazione giustificativa dell’agente contabile; c) mancata verifica dei versamenti che l’agente contabile deve effettuare entro cinque giorni dalla scadenza di ogni trimestre. Articolo 151. Adempimenti Generali 1. L’Ente ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente al Tesoriere, all’inizio di ciascun esercizio, copia del bilancio di previsione dell’esercizio stesso e relativa deliberazione di approvazione munita degli estremi di eseguibilità. 2. Qualora all’inizio dell’esercizio il bilancio non fosse ancora approvato, il Tesoriere estinguerà solo i mandati emessi con le modalità di cui agli art. 53 e 54. 3. Nel corso dell’esercizio sono trasmesse al Tesoriere le deliberazioni di storno, di prelevamento dal fondo di riserva e, comunque, tutte quelle modificative del Bilancio dell’esercizio. 4. E’ trasmesso, altresì, al Tesoriere, l’elenco dei residui attivi e passivi degli anni precedenti, vidimato dal Responsabile del Servizio Finanziario. Articolo 152. Adempimenti per la riscossione delle Entrate 1. La riscossione delle Entrate dell’Ente, che non siano tributarie, avviene mediante emissione di liste di carico o ruolo di riscossione, quando ne ricorrono le condizioni. 2. Le Entrate non preventivamente determinate sono riscosse mediante reversali od ordinativi di incasso emessi di volta in volta. 3. Le liste e gli ordinativi sono sottoscritti con le modalità indicate agli art. 8 e 9. 4. Nelle liste di carico e nei ruoli, sono indicati i nominativi delle persone obbligate, il titolo e la ragione per cui le somme stesse sono dovute, le scadenze dei versamenti e la loro imputazione al bilancio di previsione. 5. L’Ente può disporre che il Tesoriere curi l’incasso nel domicilio del debitore ove trattasi di Enti Pubblici ovvero di Società esercenti un servizio pubblico. 6. Il Tesoriere cura, inoltre, l’incasso delle rimesse che pervengono da Amministrazioni Pubbliche, previo apposito ordinativo d’incasso dell’Ente, provvedendo ad inserire nella situazione giornaliera di cassa apposito allegato relativo ai movimenti ed alle disponibilità di tali fondi. 7. Per le Entrate che pervengono direttamente a mezzo vaglia, assegni bancari o in contanti, il Tesoriere effettua sollecita comunicazione all’ente per l’emissione del relativo ordine di riscossione. 8. La riscossione delle entrate, comprese le rendite patrimoniali, avviene senza l’obbligo del non riscosso per riscosso, restando a carico dell’Ente ogni iniziativa legale o amministrativa utile all’effettivo realizzo. 9. Le ricevute d’introito, da rilasciarsi a cura del Tesoriere solo a ricezione degli ordinativi, sono emesse con le bollette staccate da registri a madre e figlia con numerazione progressiva per anno, debitamente vidimate dal Responsabile del Servizio Finanziario. 10. Rimane esclusa qualunque altra forma di quietanza. 11. Nel bollettario devono figurare tutte le entrate, nessuna esclusa, in maniera che il totale generale delle riscossioni, comprendente entrate di competenza e residui, risulti sempre eguale al totale generale del giornale di cassa. 12. Su ogni bolletta deve essere richiamato l’ordine di riscossione relativo alla somma introitata. 13. Le quietanze devono contenere la esatta descrizione delle entrate, conformemente alle indicazioni contenute nelle relative reversali, con l’obbligo da parte del Tesoriere di imputare le somme riscosse alle singole partite iscritte nelle reversali medesime, secondo l’ordine cronologico. Articolo 153. Adempimenti per i Pagamenti 1. I pagamenti sono effettuati esclusivamente con mandati emessi dall’Ente nei limiti dei fondi cui si riferiscono, quali risultano dal bilancio originario o variato. 2. Al pagamento dei mandati, i cui beneficiari abbiano conferito procura, mandato all’incasso o delega si procederà nei modi previsti dai Regolamento alla Legge sulla Contabilità Generale dello Stato (art. 383) e dalle successive norme di Legge emanate al riguardo. 3. L’avviso ai destinatari dei pagamenti che i relativi mandati sono stati trasmessi al Tesoriere, e’ adempimento dell’Ente. 4. I mandati devono contenere: a) il numero d’ordine progressivo di emissione; b) la somma da pagare espressa in lettere ed in cifre: c) il nome del beneficiario e, ove trattasi di Enti, il nome del rappresentante legale; d) la causa, l’oggetto del pagamento; e) l’esercizio ed il capitolo del bilancio al quale il pagamento e’ imputato; f) lo stanziamento del capitolo medesimo ed eventuali modificazioni, il totale dei pagamenti già effettuati e la residua disponibilità; g) gli estremi del provvedimento che dispone e autorizza il pagamento: h) l’annotazione dei documenti in base ai quali i mandati sono stati emessi. 5. I mandati di pagamento sono firmati con le modalità di cui agli artt. 8 e 10. 6. Sono accompagnati da un elenco, in duplice copia, firmato dal Responsabile del Servizio Finanziario, col numero progressivo e con la data di spedizione. 7. Uno dei due esemplari e’ restituito all’Ente controfirmato per ricevuta dal Tesoriere. 8. I mandati di pagamento di somme sulle quali devono essere operate ritenute, o che, comunque, sono vincolati ad ordini di incasso emessi dall’Ente per ritenute diverse o per compensazioni di debiti e erediti, devono contenere esplicita indicazione di riferimento dell’ordine di incasso già emesso da consegnare al Tesoriere contestualmente al mandato di pagamento. 9. In tal caso il Tesoriere opera due distinte operazioni, una di pagamento e l’altra di riscossione. 10. Il Tesoriere ha l’obbligo: a) di assicurare la tempestiva estinzione dei pagamenti, tenendo conto di eventuali prescrizioni in essi contenute, fino a concorrenza della effettiva disponibilità di cassa e sempre quando i mandati stessi, redatti nelle forme sopra descritte, siano contenuti nei limiti fissati dai rispettivi capitoli di bilancio, tenuto conto delle loro successive modificazioni, per cui non Costituiranno titolo di discarico quelli eccedenti i limiti suddetti; b) di accertare l’autenticità delle firme di cui al precedente comma 5 e di identificare, ai fini della regolarità della quietanza, i beneficiari dei pagamenti; c) di richiedere ai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e degli Enti l’idonea documentazione che ne attesti la carica. 11. Per il pagamento a beneficiari non residenti nel territorio comunale, le relative spese sono a carico degli stessi. 12. In tal caso il Tesoriere provvederà tramite le proprie filiali o rappresentanze, oppure a mezzo di vaglia o assegni bancari, vaglia postali, accreditamenti in c/c postali, utilizzando le procedure più economiche, salvo diverse disposizioni dei beneficiari. 13. Per il pagamento delle competenze al personale dipendente dell’Ente, in sede o fuori sede, le eventuali spese, diritti o compensi, richiesti dal Tesoriere sono a carico dell’Ente. 14. Il Tesoriere provvede solo ad anticiparle e ne chiederà ogni mese il rimborso su presentazione di apposito rendiconto. Articolo 154. Obblighi del Tesoriere 1. Il Tesoriere e’ responsabile della puntuale osservanza della legge sul bollo e registro e di tutte le altre disposizioni di legge che regolano i pagamenti degli Enti Pubblici. 2. Sugli ordinativi di pagamento o di riscossione, sarà obbligo dell’Ente precisare il trattamento fiscale applicabile all’operazione finanziaria. 3. Il Tesoriere resta sollevato da responsabilità in caso della errata o omessa indicazione di cui innanzi. 4. Nessuna somma potrà essere pagata se il mandato non e’ firmato dal responsabile del settore finanziario 5. Il Tesoriere deve astenersi dal pagare mandati che contengono abrasioni o cancellature. 6. Nessuna variazione potrà farsi sui mandati senza espressa rettifica confermata, nei modi e dalle persone indicate negli artt. 8 e 10 Articolo 155. Adempimenti contabili del Tesoriere 1. Il Tesoriere e’ obbligato alla tenuta aggiornata dei seguenti Registri: a) il giornale di Cassa per registrare in ordine cronologico ogni riscossione ed ogni pagamento, sia in conto competenze che in conto residui; b) il bollettario delle riscossioni. c) i partitari di entrate e di uscite per l’esaurimento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio, sui quali deve registrare gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e le deliberazioni relative alle variazioni degli stanziamenti dei detti capitoli del bilancio di previsione; d) il partitario di esaurimento dei mandati di pagamento collettivo; e) il sommario dei mandati di pagamento, registrati secondo l’ordine cronologico; f) il registro cronologico delle cauzioni prestate a favore dell’Ente: g) il bollettario speciale per eventuali altri depositi dell’Ente; h) eventuali altri registri richiesti dal sistema contabile dell’ Ente. 2. Per i depositi contrattuali d’asta si osserveranno le disposizioni previste dall’art. 158. 3. Il Tesoriere dovrà curare la riscossione, alle scadenze stabilite, degli interessi maturati sui titoli pubblici o privati di pertinenza dell’Ente, dandone sollecita partecipazione. 4. Il pagamento degli interessi relativi ai depositi di terzi avrà luogo a seguito di autorizzazione del Responsabile del Servizio Finanziario. Articolo 156. Adempimenti particolari del Tesoriere 1. A fine mese di gennaio di ogni anno, il Tesoriere rimette all’Ente, senza bisogno di richiesta, i mandati non estinti, accompagnati da regolare distinta. 2. Per i mandati collettivi, parzialmente soddisfatti, il Tesoriere invia un elenco descrittivo delle somme non pagate, affinché l’Ente confermi che tali mandati siano considerati ridotti alla quota soddisfatta. 3. Trasmetterà, inoltre, una distinta delle liste di carico e delle reversali riferite ad entrate totalmente o parzialmente non riscosse. 4. Il Tesoriere provvede al pagamento dei mandati solo se muniti della codifica. 5. A richiesta dell’Ente il Tesoriere e’ obbligato a fornire gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale. 6. I pagamenti garantiti da delegazioni, devono essere effettuati entro e non oltre le prescritte scadenze, significando che di eventuali ritardi e conseguenti indennità di mora risponde esclusivamente il Tesoriere. Articolo 157. Riscossione di Entrate Patrimoniali e Assimilate 1. Ai sensi del D.P.R. n. 43 del 28.2.88 il Concessionario del Servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva delle Entrate patrimoniali e assimilate sulla base di apposita convenzione il cui schema e’ allegato al presente Regolamento. Articolo 158. Depositi per spese contrattuali, d’asta e convenzionali 1. Il Tesoriere dell’Ente provvede alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d’asta e convenzionali, solo con ordinativo d’incasso che il Servizio Finanziario emette con cadenza quindicinale. 2. Tali entrate, perciò, sono provvisoriamente versate nella Cassa del Servizio provveditorato di volta in volta con ordinativo del Servizio interessato. 3. Le esigenze finanziarie collegate agli adempimenti d’ufficio cui sono finalizzate le entrate di cui innanzi, sono fronteggiate con il Fondo che il Responsabile del Servizio Finanziario attribuisce al Servizio Provveditorato a tale scopo. 4. I prelievi vengono effettuati dal Servizio Provveditorato, a seguito di specifiche disposizioni, a madre e figlia, dei Responsabili dei servizi interessati. 5. Con le stesse procedure si opera la restituzione a valere sulle citate entrate. Articolo 159. Conto del Tesoriere 1. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Tesoriere rende il Conto della propria gestione di cassa. 2. Al Conto sono allegati: a) gli ordinativi di riscossione e di pagamento distinti per capitolo di bilancio; b) la matrice del bollettario delle quietanze rilasciate a fronte degli ordinativi di cui alla lettera a) - precedente; c) i mandati di pagamento quietanzati; d) tutti gli allegati collegati ai documenti di cui alle lettere precedenti; 3. Il Conto e’ redatto sul modello approvato ai sensi dell’art. 114 Decreto Legislativo 25.02.95 n. 77. 4. La trasmissione del conto, in caso di richiesta da parte della Corte dei Conti dei rendiconti del tesoriere e degli altri agenti contabili, il Comune vi provvede entro un mese. 5. Il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente rilascia attestato di ricezione del Conto del Tesoriere e dei documenti allegati. 6. La declaratoria a discarico verrà rilasciata dopo l’approvazione del rendiconto dell’Ente da parte dell’organo consiliare. Articolo 160. Anticipazioni di Tesoreria 1. Le anticipazioni di tesoreria possono essere richieste dall’Ente entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate, come risultanti dal rendiconto approvato del penultimo anno precedente l’esercizio in cui l’anticipazione e’ richiesta. 2. Il Tesoriere dell’Ente e’ tenuto a concedere le anticipazioni di tesoreria nelle forme e nei limiti di cui al comma precedente, previa acquisizione di specifica deliberazione dell’organo esecutivo. 3. Gli interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme. 4. Il Tesoriere utilizza le anticipazioni a seconda delle necessità, previa richiesta del Servizio Finanziario, e provvede a ridurre l’esposizione debitoria con le prime riscossioni dell’Ente. 5. Il limite dei tre dodicesimi delle entrate correnti, di cui al comma 1 precedente, rappresenta la misura massima dell’esposizione debitoria e costituisce, quindi, stanziamento di spesa utilizzabile di volta in volta. SEZIONE XXI VERIFICHE DI CASSA Articolo 161. Generalità 1. Le verifiche di cassa sono di tipo ordinario o straordinario ed hanno ad oggetto il controllo: a) della cassa; b) dello svolgimento del Servizio di Tesoreria; c) dello svolgimento del servizio da parte degli Agenti Contabili. 2. Ogni verifica deve risultare da appositi verbali, redatti e sottoscritti dall’organo che ne e’ competente per il tipo, da inviare al Sindaco dell’Ente per cognizione e per ogni altra conseguenza di legge, ove ne ricorrano gli estremi. Articolo 162. Verifiche ordinarie di cassa 1. Le verifiche ordinarie di cassa sono di competenza del Collegio dei Revisori che vi provvede ogni trimestre. 2. Alle stesse verifiche può procedere il Servizio Finanziario autonomamente ogni qual volta ne ravvisi la necessità. 3. Le operazioni di verifica consistono nel: a) riscontro contabile tra risultanze delle scritture dell’Ente e quelle del Tesoriere. b) controllo della corretta tenuta delle scritture contabili dell’Ente, del Tesoriere e degli Agenti Contabili; c) controllo del corretto utilizzo del fondo di cassa disponibile e delle eventuali anticipazioni di tesoreria; d) controllo della corretta imputazione delle riscossioni in conto fruttifero o infruttifero; e) controllo del corretto utilizzo delle somme a destinazione vincolata e di quelle collegate alle funzioni delegate. f) controllo della corretta tenuta dei fondi per spese contrattuali, d’asta e per depositi. g) controllo della corretta tenuta dei c/c postali e bancari con specifico riferimento alle disposizioni della L. 29.10.84 n. 720. Articolo 163. Verifiche straordinarie di cassa 1. Le verifiche straordinarie di cassa sono effettuate ogni qual volta muta la persona del legale rappresentante dell’Ente. 2. Le relative operazioni consistono negli stessi controlli di cui alle lettere a) – b) – c) – d) – e) – f) – g) – h) dell’art. 162 e richiedono l’intervento del legale rappresentante che cessa dalla carica e’ di quello che l’assume, del Segretario, del Responsabile del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori dell’Ente. CAPO VII RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE SEZIONE XXII RENDICONTO DELLA GESTIONE Articolo 164. Generalità 1. Il Rendiconto della Gestione rappresenta l’ultima fase della Programmazione Finanziaria, quella che accerta se gli obiettivi determinati nella fase di previsione siano stati effettivamente realizzati. 2. Persegue lo scopo dichiarato di porre in evidenza per ciascun Programma i costi sostenuti ed i risultati conseguiti. 3. Le sue risultanze sono comparate al quadro dei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica per verificarne la coincidenza o gli eventuali scostamenti. 4. Propedeutico al Rendiconto di Gestione e’ il Verbale di Chiusura. Articolo 165. Articolazione del Rendiconto di Gestione 1. Il Rendiconto di Gestione si articola in: a) Conto del Bilancio che dimostra i risultati finali della gestione del bilancio annuale rispetto alle previsioni; b) Conto Economico che evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente secondo criteri di competenza economica. c) Conto del Patrimonio che rileva i risultati della Gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. Articolo 166. Approvazione del Rendiconto di Gestione 1. Il Rendiconto e’ formato secondo i criteri menzionati nell’art. 69 del D.Lgs. 77/95. 2. Esso e’ predisposto dal Servizio Finanziario ed e’ approvato dall’organo Consiliare entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce. 3. Allo scopo di consentire all’organo Consiliare di adempiere in tempo, il Servizio Finanziario dell’Ente predispone il Rendiconto entro il 30 Aprile e lo trasmette all’organo esecutivo per l’adozione e per la redazione della relazione. 4. L’organo esecutivo provvede a tanto entro il 10 Maggio con successivo invio al Collegio dei Revisori dei Conti per la competente relazione la quale e’ atto obbligatorio da produrre entro il 30 Maggio. 5. Il Rendiconto, unitamente agli allegati di cui al successivo art. 193, e’ trasmesso ai Consiglieri e alle competenti Commissioni consiliari, entro il 5 Giugno, per esame e parere. 6. Eventuali chiarimenti sono forniti dal Servizio Finanziario che, previa acquisizione di atti – notizie o informazioni dai Centri di Responsabilità Tecnica, provvede entro il 25 Giugno. 7. La procedura prevista ai comma precedenti si conclude con l’atto di approvazione dell’organo consiliare con il successivo invio all’organo Regionale di controllo ai sensi della Legge 08.6.90 n. 142. 8. Il Rendiconto di gestione, poi, dopo la definitiva approvazione da parte dell’Organo Regionale di Controllo e’ trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione Enti Locali - per il referto di cui all’art. 13 D.L. 22.12.81 n. 786 convertito nella Legge 26.2.82 n. 51. Articolo 167. Allegati al Rendiconto di Gestione 1. Ai Rendiconto di Gestione sono allegati; a) la relazione dell’Organo Esecutivo di cui all’art. 195 successivo; b) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; c) l’elenco dei Residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; d) il prospetto di analisi delle componenti dell’Avanzo di Amministrazione. e) gli eventuali provvedimenti di riequilibrio della gestione di cui all’art. 106. f) il quadro dimostrativo dei punti di concordanza fra la Gestione di competenza e il Conto del Patrimonio; g) i rendiconti degli Agenti Contabili interni ed esterni. h) i rendiconti delle Aziende, Enti ed organismi dipendenti dall’Ente o in qualsiasi modo collegati alla finanza stessa. i) ha relazione sui risultati relativi al Controllo di Gestione. Articolo 168. Predisposizione Rendiconto di Gestione 1. La predisposizione del Rendiconto di Gestione entro il termine del 30 Aprile richiede, in via preliminare, che i servizi dell’Ente e i Centri di Responsabilità Tecnica adempiano a quanto di competenza in tempo utile. 2. A tal fine il Servizio Finanziario redige il Verbale di Chiusura, entro il 28 Febbraio, e ne trasmette le singole partizioni corrispondenti ai Programmi – Servizi - Centri di Costo e Conti, ai relativi Centri di Responsabilità Tecnica entro il 15 Marzo. 3. Ogni Centro di Responsabilità Tecnica, sulla scorta delle relazioni descrittive e contabili predisposte dai Responsabili dei servizi, rende i conti di propria competenza secondo appositi schemi approvati con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario. 4. Il Responsabile del Servizio deve relazionare per ogni Centro di Costo, evidenziando: a) L’obiettivo iniziale. b) Le risorse iniziali assegnate. c) I residui attivi e passivi nella consistenza iniziale. d) Gli accertamenti e impegni assunti. e) Le riscossioni e ordinazioni di pagamento effettuate. f) I residui attivi e passivi nella consistenza finale. g) Il tasso di smaltimento dei residui. h) Il tasso di realizzazione degli accertamenti e degli impegni. i) Il tasso di realizzazione delle riscossioni e delle ordinazioni di pagamento. l) I residui attivi e passivi derivanti dalla competenza. m) I minori accertamenti ed economie di spesa. n) Gli investimenti attivati. o) Gli obiettivi realizzati. p) Le motivazioni per eventuali obiettivi non realizzati. q)Le considerazioni generali sulla funzionalità. r) Le proposte per il miglioramento dei servizi offerti. 5. Le relazioni, di cui al comma precedente, costituiscono allegato al Piano dei Conti del Centro di Costo. 6. Il Centro di Responsabilità Tecnica redige, sulla scorta delle relazioni e dei Piani dei Conti di cui ai comma 5 e 6 precedenti, una relazione di Programma contenente gli Stessi elementi indicati al comma 5, e da allegare al Piano dei Conti di Programma. 7. Gli atti amministrativi e contabili, di cui ai comma precedenti, sono trasmessi, entro il 10 Aprile, al Servizio Finanziario per verifiche e controlli. 8. Il Centro di Responsabilità Tecnica e’ obbligato ad apportare le rettifiche e le integrazioni eventualmente conseguenti ai controlli di cui al comma precedente. Articolo 169. Relazione al Rendiconto di Gestione 1. L’organo esecutivo dell’Ente redige, ai sensi del comma 7 ami. 55 L. 08.06.90 n. 142, una relazione illustrativa dei risultati di gestione con la quale esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 2. Sono parti salienti della relazione di cui al comma precedente: a) L’analisi tecnica dei dati consuntivi esposti nel Conto del Bilancio ponendo in evidenza il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate e in particolare i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun Programma - Servizio ed Intervento. b) L’analisi tecnica dei dati consuntivi esposti nel Conto generale del Patrimonio al fine di illustrare le variazioni che si sono verificate nel Patrimonio dell’Ente per effetto delle operazioni di gestione finanziaria del bilancio e per altre cause. c) L’analisi delle condizioni di funzionalità dell’Ente e dell’efficienza della struttura organizzativa in rapporto alle scelte operate in sede di impostazione del Bilancio di Previsione e alle realizzazioni rilevate nel Rendiconto di Gestione. d) La valutazione di efficacia dell’azione condotta dall’Ente sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai Programmi, Servizi ed Interventi e ai costi sostenuti. e) L’analisi degli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni con motivazione compiuta delle cause che li hanno determinati. Articolo 170. Verbale di Chiusura 1. Il Verbale di Chiusura e’ lo strumento finanziario finalizzato a rilevare, elaborare e rappresentare i dati contabili provenienti dalla chiusura dell’anno finanziario precedente, sia in Conto Residui che in Conto Competenze. 2. Esso e’ articolato per Programmi, Servizi, Centri di Costo e Conti, ed e’ predisposto dal Servizio Finanziario entro il 20 Febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce. 3. La sua approvazione e’ di competenza dell’Organo Esecutivo dell’Ente che vi provvede entro il 28 Febbraio con apposita deliberazione. 4. La necessità di disporre del Verbale di Chiusura, risponde all’esigenza di: a) Rappresentare gli accertamenti e gli impegni quali risultano dalle scritture contabili dell’Ente chiuse al 31 Dicembre dell’anno di riferimento. b) Garantire una corretta applicazione del principio di competenza finanziaria del bilancio e predisporre i dati di chiusura dell’esercizio da sottoporre all’analisi successiva per l’elaborazione ed approvazione del Rendiconto di Gestione. c) Mettere a disposizione i dati di chiusura dell’ultimo esercizio finanziario nelle forme e tipologie previste dai principi contabili e dalle tecniche di controllo interno sia finanziarie, sia di gestione. 5. Il Verbale di Chiusura, infine, evidenzia: a) Il Risultato provvisorio della gestione di competenza dell’ultimo esercizio chiuso. b) Il Risultato provvisorio di amministrazione aggregando il risultato di gestione e il risultato del Conto dei Residui degli esercizi precedenti. c) Eventuali posizioni debitorie fuori bilancio. d) La formazione dei residui attivi e passivi per anno di provenienza. SEZIONE XXIII CONTO DEL BILANCIO Articolo 171. Generalità 1. Il Conto del Bilancio e’ il primo dei tre Conti in cui è articolato il Rendiconto di Gestione. 2. Esso dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni. 3. E’ predisposto dal Servizio Finanziario dell’Ente sulla scorta dei dati, verificati e controllati, forniti dai Centri di Responsabilità Tecnica. 4. E’ articolato per Programmi – Servizi - Centri di Costo – Interventi – Conti - Capitoli. Articolo 172. Struttura 1. Nel Conto del Bilancio ogni risorsa dell’entrata e ogni intervento della spesa evidenziano - distintamente per residui e competenza - i seguenti dati: a) Entrata: le somme accertate con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere. b) Spesa: le somme impegnate con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare. 2. Il Conto del Bilancio si conclude con due Risultati: a) Risultato Contabile di Gestione che e’ la differenza algebrica - in Conto competenza - tra accertamenti e impegni. b) Risultato Contabile di Amministrazione. 3. Il Risultato Contabile di gestione e’ determinato secondo lo schema seguente: A) Accertamenti relativi al Bilancio di competenza dei Titoli I – II – III - (escluse entrate con vincolo di destinazione) B) Accertamenti relativi ad entrate con vincolo di destinazione di cui al Titolo II C) Accertamenti relativi alle entrate in conto Capitale di cui ai Titoli IV e V D)Accertamenti relativi alle entrate per servizi per conto di terzi di cui al Titolo VI E) Impegni relativi al bilancio di competenza di cui al Titolo I e al Titolo III categ. 2a (esclusi gli impegni finanziati con entrate vincolate) F) Impegni finanziati con entrate aventi vincolo di destinazione di cui al Titolo I G) Impegni in conto capitale di cui al titolo II H) Impegni per Servizi per conto di terzi di cui al Titolo IV I) Risultato di gestione corrente L) Risultato di gestione corrente propria M) Risultato di gestione attività vincolate N) Risultato di gestione in conto capitale O) Risultato di gestione Servizi conto terzi P) Risultato di gestione 3. Il risultato Contabile di Amministrazione, nel rispetto dei principi specificati agli artt. 107- 108- 109, e’ determinato secondo lo schema seguente: A) Accertamenti Residui attivi di cui ai Titoli I – II – III (esclusi quelli a destinazione vincolata) (A1 +) B) Accertamenti Residui attivi a destinazione vincolata di cui al Titolo II C) Accertamenti residui attivi in conto capitale di cui ai Titoli IV e V D) Accertamenti residui attivi per Servizi per Conto Terzi di cui al Titolo VI E) Impegni Residui passivi di cui al Titolo I e categ. 2ª Tit. III (escluso quelli finanziati con entrate destinazione vincolata) F) Impegni Residui passivi a destinazione vincolata di cui al Titolo I G) Impegni Residui passivi in Conto Capitale di cui al Titolo H) Impegni residui passivi Servizi per conto di terzi di cui al Titolo IV I) Risultato di gestione corrente dei residui (A1+B1-E1-F1) I1 L) Risultato di gestione corrente propria (A1 - E1) L1 M) Risultato di gestione attività vincolate (B1 – F1) M1 N) Risultato di gestione in conto capitale (C1 – G1) N1 O) Risultato di gestione Servizi per conto di terzi (D1 - H1) O1 P) Risultato di gestione dei residui (A1 + B1 + C1 – E1 – F1 - G1) P1 Q) Risultato di Amministrazione parziale (P + P1) Q1 5. Al risultato parziale di amministrazione, come determinato al comma precedente, va aggiunto il fondo di cassa risultante al 31 Dicembre dell’esercizio finanziario chiuso, in modo da ottenere il Risultato Contabile di Amministrazione. 6. La determinazione del risultato di gestione dei residui, di cui al comma 4 precedente, e’ effettuata coerentemente al comma 3 art. 70 Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77 nel senso che i residui attivi e passivi, prima di essere inseriti nel Conto di Bilancio, devono essere sottoposti ad operazioni di riaccertamento. 7. Il riaccertamento dei residui consiste nella revisione delle ragioni del loro mantenimento, in tutto o in parte, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 22 e 27 Decreto Legislativo 25.02.95 n. 77. 8. Ai fini del rispetto delle procedure di utilizzazione dell’eventuale avanzo di amministrazione, di cui al comma 2 art. 31 e comma 2 art. 9 Decreto Legislativo 25.02.95 n. 77, il risultato contabile di gestione corrente propria (L) - di cui al comma 3 precedente - e’ diminuito della quota corrispondente agli ammortamenti accantonati in bilancio, che viene indicata a parte come voce propria. Articolo 173. Parametri di valutazione della Gestione 1. Al Conto del Bilancio sono allegate debitamente compilate: a) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale. b) la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. 2. Le tabelle di cui al comma precedente devono essere conformi a quelle approvate dal Ministero dell’Interno ai sensi della lettera f) art. 114 Decreto Legislativo 25.02.95 n. 77. 3. Al fine di valutare, poi, l’efficacia e l’efficienza della gestione nonché di rimuovere condizioni di probabili deficienze strutturali, sono individuati ulteriori parametri. 4. I parametri di cui al comma 3 saranno oggetto di specifiche tabelle da allegare obbligatoriamente al Conto del Bilancio in uno a quelle previste al comma 1. 5. Le tabelle di cui ai comma precedenti sono redatte anche per ogni Centro di Costo in forma opportunamente adeguata dal Responsabile del Servizio Finanziario. SEZIONE XXIV CONTO ECONOMICO Articolo 174. Generalità 1. Il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente secondo criteri di competenza economica. 2. Comprende gli accertamenti e gli impegni del Conto del Bilancio opportunamente rettificati al fine di costituire: a) le dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza. b) le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui. c) gli elementi economici non rilevati nel Conto del Bilancio. 3. E’ redatto secondo uno schema a struttura scalare, approvato ai sensi dell’art. 114 Decreto Legislativo 25.02.95 n. 77, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale anche mediante l’utilizzo del prospetto di conciliazione di cui al comma 9 art. 71 Decreto Legislativo 77/95. Articolo 175. Struttura del Conto Economico 1. Il Conto Economico e’ costituito da: a) componenti positivi; b) componenti negativi. 2. La differenza tra il complesso dei componenti positivi e il complesso dei componenti negativi, dopo le operazioni di rettifica, rappresenta il risultato economico che può essere positivo o negativo 3. Il Conto Economico chiude in pareggio per cui il risultato economico, come sopra definito, e’ inscritto nella parte che comprende rispettivamente i componenti positivi o negativi, a seconda che esso sia negativo o positivo. Articolo 176. Componenti positivi del Conto Economico 1. Sono componenti positivi del Conto Economico i seguenti: a) I tributi, le imposte e le tasse. b) I trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, di altri Enti. c) I proventi dei servizi pubblici. d) I proventi derivanti dalla gestione del patrimonio. e) I proventi finanziari. f) Le insussistenze del passivo. g) Le plusvalenze da alienazioni. 2. I componenti positivi di cui al comma precedente scaturiscono dagli accertamenti finanziari di competenza che, opportunamente rettificati, danno la dimensione finanziaria ai medesimi componenti economici, rilevando i seguenti elementi: a) Risconti passivi e ratei attivi. b) variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze. c) i costi capitalizzati. d) le quote dei ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti. e) le quote dei ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati. f) le imposte sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d’impresa. Articolo 177. Componenti negativi del Conto Economico 1. Sono componenti negativi del Conto Economico: a) l’acquisto di materie prime. b) l’acquisto beni di consumo. c) le prestazioni di servizio. d) il godimento di beni di terzi. e) le spese di personale. f) trasferimenti a terzi. g) gli interessi passivi. h) gli oneri finanziari diversi. i) le imposte e tasse a carico dell’Ente. l) gli oneri straordinari. m) la svalutazione dei crediti. n) le sopravvenienze del passivo. o) le minusvalenze da alienazioni. p) gli ammortamenti. r) le insussistenze dell’attivo come minori crediti e minori residui attivi. 2. I componenti negativi di cui al comma precedente scaturiscono dagli impegni finanziari di competenza che, opportunamente rettificati, danno la dimensione finanziaria ai medesimi componenti economici, rilevando i seguenti elementi: a) i costi di esercizi futuri. b) i risconti attivi e i ratei passivi. c) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze. d) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti. e) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale. f) costi capitalizzati. g) imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d’imposta. Articolo 178 Definizione e valutazione dei componenti negativi e positivi 1. Ai fini della corretta individuazione e valutazione dei componenti del Conto Economico, occorre tenere presente che: a) Ratei attivi e passivi, pur correttamente rilevati dalla contabilità finanziaria sotto forma di residui attivi e passivi, rappresentano le quote di ricavo o di costo che appartengono alla competenza economica dell’esercizio in corso ma che saranno effettivamente sostenuti nell’esercizio futuro. b) I risconti attivi e passivi, sono quote di ricavi e di costi che pur sostenuti finanziariamente nell’esercizio in corso, appartengono alla competenza economica dell’esercizio futuro per cui occorre apportare le correzioni alle rilevazioni tratte dalla contabilità finanziaria così come segue: 1) nell’esercizio in cui e’ avvenuta la manifestazione numeraria il risconto verrà sottratto dagli accertamenti o impegni per essere iscritto nello stato patrimoniale. 2)nell’esercizio successivo verrà riportato tra i ricavi o i costi in attuazione del principio della competenza economica. c) I Costi capitalizzati, sono quella parte di costi per la produzione di beni da porre a carico di piu’ esercizi, da scorporare dai costi generali contabilizzati nell’attivo patrimoniale e suddividerli, con il sistema dell’ ammortamento, negli esercizi in cui le utilità prodotte verranno utilizzate. d) Gli introiti vincolati, sono i trasferimenti destinati a specifici obiettivi o funzioni delegate che se non si sono trasformati in costi devono essere mantenuti disponibili nella spesa per essere utilizzati nell’esercizio successivo o restituiti. e) I Trasferimenti attivi in Conto Capitale, sono i trasferimenti la cui utilità e’ da considerarsi ricavo di tutti gli esercizi in cui il bene costruito manifesta l’utilità, che sono accantonati in un “fondo” del passivo patrimoniale e trasformati annualmente in ricavo in tanti anni quanti sono quelli dell’ammortamento del bene, in modo che i costi sono omogenei a quelli delle strutture, mentre tra i ricavi vengono conteggiate le quote di trasferimento gratuito. Articolo 179. Conti Economici di dettaglio 1. La rilevazione di componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente, secondo il criterio della competenza economica, può essere adeguata al sistema di contabilità previsto dal presente Regolamento con il quale sono Stati introdotti i Centri di Costo ed i Conti dei Centri di Costo. 2. Tale esigenza richiede l’eventuale istituzione di Conti economici di dettaglio in coerenza ai Conti dei Centri di Costo. 3. Per l’eventuale predisposizione dei Conti Economici di dettaglio valgono le modalità ed i termini temporali indicati all’art. 71 D.Lgs. 77/95. 4. I Conti Economici di dettaglio sono schematizzati con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario. Articolo 180. Ammortamenti 1. Gli ammortamenti compresi nel Conto Economico sono determinati con i seguenti coefficienti: a) edifici - anche demaniali - ivi compresa la manutenzione straordinaria 3%; b) strade, ponti e altri beni demaniali 2%; c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili 15%; d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi 20%; e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli 20%; f) altri beni 20%; 2. Il 30% del valore determinato con i coefficienti di cui al comma precedente e inscritto annualmente in bilancio corrente quale quota accantonata per il reinvestimento. SEZIONE XXV CONTO DEL PATRIMONIO Articolo 181. Generalità 1. Il Conto del Patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. 2. È predisposto dal Servizio Finanziario dell’Ente sulla scorta dei dati, verificati e controllati, forniti dai Centri di Responsabilità Tecnica ed e’ articolato per Programmi – Servizi - Centri di Costo – Interventi - Conti. 3. Esso e’ riferito al patrimonio dell’Ente costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza e suscettibile di valutazione. Articolo 182. Struttura del Conto del Patrimonio 1. Il Conto del Patrimonio e’ redatto in base ai modelli approvati ai sensi dell’art. 114 Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77, sulla scorta degli inventari dell’Ente. 2. Ai fini di cui al comma precedente i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, sono classificati in apposite schede descrittive, suddivise per categorie e sottocategorie contenenti per ogni unita’ elementare di rilevazione i seguenti dati minimi: a) Centro di Responsabilità Tecnica - Servizio e Centro di Costo al cui funzionamento il bene e’ destinato. b) Descrizione. c) Numero di identificazione del bene e della scheda. d) Stato di conservazione. e) Valore espresso in termini monetari. f) Consegnatario del bene. g) Movimentazioni di bilancio ed extra-bilancio relativi al bene. 3. La consistenza patrimoniale complessiva e’ suddivisa in elementi del patrimonio permanente e del patrimonio finanziario, dove: a) Gli elementi del Patrimonio Permanente hanno carattere di stabilità. b)Gli elementi del Patrimonio Finanziario hanno natura essenzialmente variabile per effetto della gestione del bilancio finanziario annuale. 4. Il complesso degli elementi patrimoniali forma le attività e le passività della sostanza patrimoniale determinando come dato differenziale il “Patrimonio netto” o il “deficit patrimoniale”. 5. Il Conto del Patrimonio, reca un prospetto dimostrativo delle interazioni fra la gestione di competenza e il Conto stesso per evidenziare i riflessi della gestione finanziaria annuale sul patrimonio, con la determinazione dell’incremento o della diminuzione della sostanza netta patrimoniale. Articolo 183. Predisposizione Conto del Patrimonio 1. L’ inventario di tutti i beni dell’Ente, sia di natura patrimoniale che demaniale, e’ tenuto, conservato ed aggiornato dal Servizio Patrimonio dell’Ente. 2. Copia delle singole schede, sono raggruppate per Centro di Costo e consegnate al Responsabile del Servizio corrispondente che e’ anche consegnatario dei beni. 3. Agli adempimenti di cui al comma precedente provvede il Responsabile del servizio Patrimonio. 4. Il Responsabile del Servizio, definito in seguito Consegnatario dei Beni, tiene un’ordinata contabilità patrimoniale da cui sia rilevabile: a) La variazione positiva o negativa del singolo bene. b) Il valore monetario aggiornato. c) L’acquisizione di nuovi beni. d) L’eliminazione di beni. 5. Agli adempimenti di cui al comma precedente provvede il Consegnatario dei Beni applicando le percentuali di ammortamento previste all’art. 180. 6. Il Consegnatario dei beni aggiorna le singole schede e la contabilità patrimoniale riepilogativa entro 5 giorni dal verificarsi delle variazioni patrimoniali, predisponendo nuove schede ove le variazioni riguardino l’acquisizione di nuovi beni. 7. L’eliminazione di beni ovvero la cancellazione dell’inventario di beni mobili per fuori uso – perdita – cessione - o altri motivi, comporta la relativa annotazione sulla scheda di riferimento. 8. Con cadenza trimestrale il Responsabile del Servizio comunica, al Responsabile del Servizio Patrimonio, le variazioni intervenute specificando: a) numero di scheda su cui e’ stata rilevata la variazione. b) tipologia e quantificazione della variazione. c) causale della variazione. 9. Il Responsabile del Servizio Patrimonio aggiorna l’inventario dell’Ente sulla scorta delle comunicazioni di cui al comma precedente. 10. Alla chiusura dell’esercizio finanziario, ovvero entro il 15 Gennaio successivo a quello a cui il Conto del Patrimonio si riferisce, il Responsabile del Servizio provvede all’aggiornamento delle schede patrimoniali e dei Conti Economici applicando le variazioni negative per ammortamento secondo le percentuali di cui all’art. 180 precedente. 11. Copia di tutte le schede aggiornate sono trasmesse al servizio Patrimonio per gli adempimenti di competenza sull’inventario generale dell’Ente. 12. Entro il 30 Marzo il Responsabile del Servizio Patrimonio trasmette al Servizio Finanziario tutti gli atti indispensabili per la predisposizione del Conto del Patrimonio. Articolo 184. Disposizioni particolari per la tenuta degli inventari 1. La valutazione dei singoli elementi patrimoniali e’ espresso in termini monetari. 2. Essa avviene con le modalità indicate al comma 4 art. 72 Decreto Legislativo 25.02.95 n. 77, come segue: a) i beni demaniali già acquisiti all’Ente alla data del 18.5.95 sono valutati in misura pari all’ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo. b) i beni demaniali acquisiti successivamente sono valutati al costo. c) i terreni già acquisiti all’Ente alla data 18.05.95 sono valutati al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali. d) i terreni già acquisiti all’Ente ai quali non e’ possibile attribuire la rendita catastale, la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali di cui alla lettera a) precedente. e) i terreni acquisiti successivamente al 18.5.95 vengono valutati al costo. f) i fabbricati già acquisiti all’Ente alla data del 18.5.95 sono valutati al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali. g) i fabbricati acquisiti successivamente al 18.5.95 sono valutati al costo. h) i mobili sono valutati al costo. i) i crediti sono valutati al valore nominale. l) i censi, i livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale. m) le rimanenze, i ratei e i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile. n) i debiti sono valutati secondo valore residuo. 3. Ogni bene e’ attribuito alla dotazione del Servizio cui compete, mediante operazione di consegna formalizzata con apposito verbale sottoscritto da chi lo riceve e da chi effettua la consegna. 4. La movimentazione del bene tra Servizi, ovvero la sua distruzione per qualsiasi causa, deve risultare sempre da verbali sottoscritti come sopra. 5. Gli inventari sono revisionati ogni anno a cura del Servizio Patrimonio. Articolo 185 Disposizioni particolari per la formazione del Conto del Patrimonio 1. Sono inclusi nel Conto del Patrimonio, ai sensi del comma 3 art. 72 Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77 i beni del demanio con specifica distinzione in relazione alle norme del codice civile. 2. Sono, altresì, conservati in apposita voce nel Conto del Patrimonio – i crediti inesigibili, stralciati dal Conto del Bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Articolo 186. Conto Consolidato Patrimoniale 1. Nei modi e con le procedure dell’ari. 72 e’ redatto il Conto Consolidato Patrimoniale per tutte le attività e passività interne ed esterne, se ne ricorrono le condizioni. Articolo 187 Conti Patrimoniali Speciali 1. Sono istituiti con il presente Regolamento i Conti Patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori. 2. A tale scopo i Conti Patrimoniali dei Centri di Costo, sono raggruppati per Centro di Responsabilità Politica mentre il Conto Patrimoniale Generale e’ riferito al Presidente dell’Ente. 3. La redazione e la tenuta di tali Conti Speciali, sono di competenza del Servizio Patrimonio coordinato dal responsabile del servizio. 4. La differenza tra Conti Patrimoniali di inizio e fine mandato esprime l’attività patrimoniale dell’amministratore. Articolo 188. Disposizioni transitorie 1. Entro il 31.12.97 sono completati gli inventari e ricostruiti gli stati patrimoniali dell’Ente. 2. Sono contestualmente adeguati tutti gli inventari dell’Ente, alle procedure di cui ai comma precedenti provvedono: a) Il Responsabile del Servizio Patrimonio per beni immobili patrimoniali e demaniali. b) Il Responsabile del Servizio Economato per i beni mobili. 3. La gestione del Servizio Patrimonio e del Servizio Economato e’ attuata con l’ausilio di procedure informatiche adeguate alle esigenze, e sotto la direzione del responsabile del Servizio sunnominato. CAPO VIII CONTROLLO DI GESTIONE SEZIONE XXVI CONTROLLO DI GESTIONE Articolo 189. Generalità 1. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all’intera attività dell’ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell’azione amministrativa, ai fini dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione e della economicità della spesa pubblica locale. E’ controllo interno e concomitante allo svolgimento dell’attività amministrativa finalizzato a orientare l’attività stessa e a l’ottenimento rimuovere dei eventuali seguenti disfunzioni principali per risultati: - la garantire corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata; - il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l’aspetto dell’efficienza e dell’efficacia tenendo conto delle risorse disponibili; - l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa. Articolo 190 Le finalità del controllo di gestione Le finalità principali del controllo di gestione o funzionale sono così determinate: - rappresentare lo strumento della partecipazione intesa come perseguimento degli obiettivi concordati fra gli organi e i soggetti responsabili degli indirizzi e degli obiettivi e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati; - conseguire l’economicità quale impiego delle risorse il più possibile rispondente al soddisfacimento delle esigenze dei soggetti amministrati; - conseguire il coordinamento delle attività nel caso di più centri decisionali ed operativi autonomi; - esercitare la funzione di impulso qualora per fenomeni di inerzia o inefficienza decisionale o funzionale si registrino ritardi rispetto ai tempi previsti per la formulazione dei programmi o la realizzazione dei progetti. Articolo 191 Oggetto del controllo di gestione Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell’azione amministrativa: - la coerenza rispetto ai programmi ed ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici dell’ente; - la compatibilità rispetto alle strutture gestionali interne ed ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni; l’adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili; - l’efficacia delle modalità di attuazione prescelte rispetto alle alternative disponibili; - l’efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi. Articolo 192 La struttura operativa del controllo di gestione La funzione del controllo di gestione è assegnata ad apposito nucleo di valutazione che assume la denominazione di “servizio di controllo interno” composto dal Segretario comunale, dal dirigente di massima “ struttura – Vice-Segretario ,dal Dirigente di Ragioneria e dell’Assessore alle Finanze. Le analisi e gli strumenti predisposti dalla struttura di cui al comma precedente sono impiegati dagli amministratori in termini di programmazione e controllo e dai responsabili dei servizi in termini direzionali in ordine alla gestione e ai risultati. La struttura di cui al primo comma è autonoma sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili della gestione ed è inserita nell’area economico - finanziaria al fine di agire in modo coordinato ed integrato rispetto al sistema informativo finanziario ed economico - patrimoniale. Il Segretario è preposto al coordinamento e alla direzione complessiva dell’attività svolta dalla struttura operativa del controllo di gestione. Al servizio di controllo interno spetta l’esercizio del controllo sulla attività amministrativa e gestionale dell’Ente, finalizzato allo svolgimento degli specifici compiti connessi al controllo di gestione, secondo le modalità e gli scopi di cui ai precedenti articoli. Articolo 193 Fasi del controllo di gestione Ai fini dello svolgimento della propria attività il servizio di controllo interno predispone, i parametri di riferimento all’inizio di ogni anno per il controllo della attività amministrativa, sulla base dei parametri gestionali e dei servizi degli enti locali pubblicati nella G.U. a cura del Ministero dell’Interno e della tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitaria strutturale, allegata al rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi: - predisposizione ed analisi di un piano dettagliato di obiettivi; - rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti; - valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di economicità dell’azione intrapresa; - elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai servizi ed ai centri di costo; elaborazione di relazioni periodiche (reporting) riferite all’attività complessiva dell’ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi e progetti. Articolo 194. Analisi in tempo reale 1. L’analisi in tempo reale consiste nella valutazione dei risultati ottenuti in rapporto al piano degli obiettivi. 2. Ai fini dell’attivazione della fase occorre preventivamente analizzare l’eventuale scostamento tra previsioni e risultati raggiunti con le motivazioni che hanno indotto gli scostamenti. 3. Successivamente si individuano gli adeguati strumenti o interventi di correzione da apportare. 4. Operativamente l’analisi in tempo reale e’ scissa in due parti: 1) la prima prende in considerazione l’intero bilancio o le sue componenti fondamentali ovvero: a) il rispetto degli equilibri di bilancio; b) la copertura finanziaria della spesa; c)l’andamento della gestione dei residui e di cassa; d) il grado di realizzazione degli investimenti. 2) la seconda prende in considerazione i singoli Centri di Costo analizzando: a) i mezzi finanziari acquisiti; b) i costi dei singoli fattori produttivi; c) i risultati quantitativi e qualitativi ottenuti; d) i ricavi per i servizi produttivi. 5. L’analisi in tempo reale si conclude con il referto del Controllo di Gestione di cui all’art. 226 - comma 6. Articolo 195 Referto del controllo di gestione (reporting) Il coordinamento e l’integrazione delle attività dell’ente ed il collegamento tra la responsabilità direzionale, politica e gestionale, e la responsabilità economica è attuato con un adeguato insieme di informazioni che si caratterizzano perché risultano finalizzate rispetto ai destinatari e rispetto alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell’ente; le informazioni e gli strumenti derivanti dall’attuazione del controllo funzionale sono articolate in modo sistematico in referti da inviare agli amministratori e ai responsabili dei servizi con cadenza trimestrale. Articolo 196. Struttura Operativa 1. Il Controllo di Gestione e’ attuato dal Servizio Controllo di Gestione cui è assegnato un apposito contingente di personale, nonché adeguate attrezzature. 2. La responsabilità del Servizio di Controllo di Gestione e’ affidata al Responsabile del Servizio Finanziario. 3. Il Servizio di Controllo di Gestione e’ inserito funzionalmente all’interno del Servizio Finanziario dell’Ente, ma opera - ai sensi del comma 3 art. 20 Decreto Legislativo 10.11.93 n. 470- in piena autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica. 4. Il Servizio Controllo di Gestione opera nel rispetto del presente Regolamento, del Decreto Legislativo 10.11.93 n. 470, del Decreto Legislativo 03.02.93 n. 29 e dello Statuto dell’Ente. 5. Il Servizio Controllo di Gestione può avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel Controllo di Gestione, di cui all’art. 4 del D.L. 77, previa stipula di convenzioni approvate dall’Organo Consiliare. 6. Con cadenza trimestrale, nonché a chiusura dell’esercizio finanziario, il Servizio Controllo di Gestione redige un referto, definito Referto del Controllo di Gestione, con il quale rassegna le conclusioni del controllo: a) ai Centri di Responsabilità Politica ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati. b) ai Centri di Responsabilità tecnica affinché abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. 7. Il Referto del Controllo di Gestione e’ predisposto entro le seguenti scadenze: a) 30 Aprile per il primo trimestre. b) 30 Luglio per il secondo trimestre. c) 30 Ottobre per il terzo trimestre. d) 20 Febbraio per l’esercizio finanziario chiuso. 8. L’Ente può stipulare apposite convenzioni per utilizzare il Servizio Controllo di Gestione di altri Enti Locali. 9. Il Referto di Gestione e’ allegato agli strumenti finanziari per l’esame e l’approvazione da parte dei competenti organismi elettivi. Articolo 197 Procedure operative essenziali 1. Le procedure operative essenziali sono le seguenti: a) Controlli della gestione di competenza; b) Controllo della gestione residui; c) Controlli di cassa; d) Controlli degli equilibri di bilancio; e) Controlli sui risultati di gestione; f) Analisi degli indici di bilancio. 2. I controlli operativi di cui al comma precedente si attuano con le modalità stabilite nello specifico allegato al Regolamento relativo al Controllo di Gestione. Articolo 198. Rilevazione con sistema di indicatori 1. Il Controllo di Gestione si realizza anche attraverso rilevazioni attivate con un sistema di specifici indicatori. 2. Il sistema di indicatori utilizzabile e’ cosi’ composto: a) indicatori economici; b) Indicatori produttivi; c) indicatori amministrativi; d) indicatori territoriali; e) indicatori di gradimento. 3. Gli indicatori economici generali misurano: a) domanda potenziale; b) domanda espressa; c) domanda accolta (numero degli utenti iscritti); d) domanda esaudita (numero frequentanti e giornate di frequenza); e) giorni di apertura; f) Grado di copertura dei costi; g) Costo per utente (frequentante). 4. Gli indicatori di economicità dei servizi produttivi misurano: a) Copertura dei Costi; Ricavo servizio; costi totali; b) Costo unitario; Costo totale unita’ di misura c) Costo servizio per abitante Costo servizio abitanti; d) Grado di influenza sulla spesa corrente; Costo totale servizio spesa corrente 6. Gli indici di attendibilità previsionale misurano: a) Indice della capacità totale preventivato spese correnti previsionale di spesa totale consuntivo spese correnti b) Indice delle capacità totale preventivato delle entrate previsionali di entrata totale consuntivo delle entrate c) Grado di correttezza residui attivi al 3 1/12 nell’accertamento dei residui attivi residui attivi riaccertati d) Grado di correttezza residui passivi al 3 1/12 nell’accertamento dei residui passivi residui passivi riaccertati 7. Sono altresì introdotti indicatori amministrativi, indicatori territoriali, indicatori di gradimento dei servizi. Articolo 199. Disposizioni finali 1. Per consentire una compiuta applicazione delle norme del presente Regolamento dovrà essere introdotto o adeguato il sistema informatico del Servizio Finanziario al fine di corrispondere alle intervenute nuove esigenze con particolare riferimento alla contabilità economica e patrimoniale e alla necessaria suddivisione - di quella finanziaria - in Programmi, Servizi, Centri di Costo. 2. Per quanto attiene le procedure di dissesto finanziario si fa riferimento al Decreto Legislativo 25.02.95 n. 77. 3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso riferimento alle norme di cui al Nuovo Ordinamento Finanziario e Contabile e a quelle di cui alle leggi ad esso sovraordinate.