Regolamento inerente la contabilità

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I n d i c e
Regolamento di contabilità
CAPO I – PRINCIPI GENERALI E
ORGANIZZAZIONE
SEZIONE I – PRINCIPIO, FINALITA’ E
CONTENUTO
ARTICOLO 1. GENERALITA’
ARTICOLO 2. OBIETTIVI
ARTICOLO 3. APPLICAZIONE
ARTICOLO 4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI
ARTICOLO 5. DISCIPLINA
SEZIONE II – ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
ARTICOLO 6. GENERALITA’
ARTICOLO 7. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ARTICOLO 8. COMPITI NEL SETTORE ENTRATE
SEZIONE III – SERVIZI DELL’ENTE
ARTICOLO 9. GENERALITA’
ARTICOLO 10. SERVIZI DELL’ENTE
SEZIONE IV – ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO – ECONOMATO
ARTICOLO 11. GENERALITA’
ARTICOLO 12. STANZIAMENTI E FONDI
ARTICOLO 13. GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SPESE
ARTICOLO 14. PROGRAMMAZIONE DELLE SPESE
ARTICOLO 15. ELENCO DEI FORNITORI E DELLE DITTE DI FIDUCIA
ARTICOLO 16. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN ECONOMIA
ARTICOLO 17. CONSEGNATARI DEI BENI
ARTICOLO 18. INVENTARIO
ARTICOLO 19. CLASSIFICAZIONE DEI BENI
ARTICOLO 20. INVENTARIO, CARICO E SCARICO DEI BENI MOBILI
ARTICOLO 21. INVENTARIO DI CONSEGNA
ARTICOLO 22. BENI MOBILI NON INVENTARIABILI
ARTICOLO 23. MATERIALI DI CONSUMO E DI SCORTA
ARTICOLO 24. AUTOMEZZI
ARTICOLO 25. PRELEVAMENTO DI FONDI PER SPESE CONTRATTUALI
ARTICOLO 26. VALUTAZIONE DEI BENI E SISTEMA DEI VALORI
ARTICOLO 27. POLIZZA ASSICURATIVA
ARTICOLO 28. DEPOSITI CAUZIONALI
ARTICOLO 29. RENDICONTO DEI BENI PATRIMONIALI ACQUISITI
SEZIONE V – MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI DELL’ENTE
ARTICOLO 30. GENERALITA’
ARTICOLO 31. MODALITA’ DI GESTIONE
ARTICOLO 32. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
ARTICOLO 33. ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CAPO II – BILANCI E PROGRAMMAZIONE
GESTIONALE
SEZIONE VI – PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
ARTICOLO 34. GENERALITA’
ARTICOLO 35. ATTIVITA’ DI GESTIONE
ARTICOLO 36. STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
SEZIONE VII – BILANCIO DI PREVISIONE
ANNUALE
ARTICOLO 37. GENERALITA’
ARTICOLO 38. PROGRAMMI – SERVIZI – INTERVENTI
ARTICOLO 39. UNITA’ TEMPORALE
ARTICOLO 40. PAREGGIO ED EQUILIBRIO DI BILANCIO
ARTICOLO 41. FUNZIONI DELEGATE
ARTICOLO 42. ENTRATE E SPESE DI BILANCIO
ARTICOLO 43. ALLEGATI AL BILANCIO
ARTICOLO 44. PUBBLICITA’ BILANCIO
SEZIONE VIII - RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA
ARTICOLO 45. GENERALITÀ BILANCIO
ARTICOLO 46. STRUTTURA
ARTICOLO 47. OGGETTO ED ELEMENTI
SEZIONE IX - BILANCIO PLURIENNALE
ARTICOLO 48. GENERALITÀ
ARTICOLO 49. OBBLIGHI DI REDAZIONE PER PROGRAMMI
ARTICOLO 50. STRUTTURA
ARTICOLO 51. STANZIAMENTI E PUBBLICITA’
SEZIONE X - ESERCIZIO PROVVISORIO
ARTICOLO 52. GENERALITÀ
ARTICOLO 53. MODALITÀ ED EFFETTUAZIONE DELLE SPESE
ARTICOLO 54. DIVIETO DI EFFETTUAZIONE DELLE SPESE
SEZIONE XI STRUTTURA BILANCIO ANNUALE
ARTICOLO 55. GENERALITÀ
ARTICOLO 56. GENERALITÀ PARTE ENTRATE
ARTICOLO 57. GENERALITÀ PARTE SPESA
ARTICOLO 58. STRUTTURA PER PROGRAMMI
ARTICOLO 59. IL PROGRAMMA
ARTICOLO 60. CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA
ARTICOLO 61. CENTRO DI RESPONSABILITÀ TECNICA
ARTICOLO 62. IL SERVIZIO
ARTICOLO 63. Il CENTRO DI COSTO
ARTICOLO 64. IL CONTO - I PIANI DEI CONTI - I CAPITOLI
ARTICOLO 65. LA RISORSA
ARTICOLO 66. L’INTERVENTO
ARTICOLO 67. EQUILIBRI DEL BILANCIO
ARTICOLO 68. FONDO DI RISERVA
ARTICOLO 69. AMMORTAMENTO DEI BENI PATRIMONIALI
ARTICOLO 70. FUNZIONI DELEGATE
ARTICOLO 71. QUADRI RIEPILOGATIVI ALLEGATI AL BILANCIO
ARTICOLO 72. SERVIZI PER CONTO DI TERZI
SEZIONE XII - PREDISPOSIZIONE ED
APPROVAZIONE STRUMENTI FINANZIARI
ARTICOLO 73. GENERALITA’
ARTICOLO 74. MODALITÀ E TERMINI DI PREDISPOSIZIONE DEGLI
STRUMENTI FINANZIARI
ARTICOLO 75. DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 76. PIANO DEI BUDGET Dl SPESA
ARTICOLO 77. ATTI PROPEDEUTICI AGLI STRUMENTI FINANZIARI
CAPO III - GESTIONE DEL BILANCIO
SEZIONE XIII – GESTIONE DEL BILANCIO
ARTICOLO 78. GENERALITÀ.
ARTICOLO 79. VARIAZIONI DEL BILANCIO
ART1COLO 80. VARIAZIONI AL PIANO DEI BUDGET DI SPESA
ARTICOLO 81. SEGNALAZIONE DI FATTI CHE PREGIUDICANO GLI
EQUILIBRI DI BILANCIO
ARTICOLO 82. SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO
ARTICOLO 83. RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 84. DISAVANZO DI AMMINISTR4ZIONE
ARTICOIO 85. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 86. UTILIZZAZIONE FONDO DI RISERVA
AR TICOLO 87. ASSESTAMENTO DI BILANCIO
ARTICOIO 88. UTILIZZAZIONE DELLE SOMME DERIVANTI
DALL’AMMORTAMENTO DEI BENI
SEZIONE XIV - LE ENTRATE
ARTIC0L0 89. GENERALITÀ
ARTICOLO 90. ENTRATE ORDINARIE
ARTICOLO 91. ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ARTICOIO 92. ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
ARTICOLO 93. ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
ARTICOIO 94. ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
ART1COLO 95. GESTIONE DELLE ENTRATE
ARTICOIO 96. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
ARTICOLO 97. RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
ARTICOLO 98. VERSAMENTO DELLE ENTRATE
ARTICOLO 99. UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE
SEZIONE XV- LE SPESE
ARTICOLO 100. GENERALITÀ
ARTICOLO 101. LE SPESE CORRENTI
ARTICOLO 102. LE SPESE IN CONTO CAPITALE
ARTICOLO 103. LE SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI
ARTICOLO 104. LE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
ARTICOLO 105. LA GESTIONE DELLE SPESE
ARTICOLO 106. IMPEGNO DELLE SPESE
ARTICOLO 107. MODALITÀ PER L’ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO SPESA
ARTICOLO 108. REGOLE PER L‘EFFETTUAZIONE DELLE SPESE
ARTICOLO 109. COMPITI E CONTROLLI DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ARTICOLO 110. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
ARTICOLO 111. ORDINAZIONE DELLA SPESA
ARTICOLO 112. PAGAMENTO DELLA SPESA
SEZIONE XVI - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ARTICOLO 113. RESIDUI ATTIVI
ARTICOLO 114. MINORI ACCERTAMENTI
ARTICOLO 115. RIACCERTAMENT0 RESIDUI ATTIVI
ARTICOLO 116. RESIDUI PASSIVI
ARTICOLO 117. ECONOMIA DI SPESA
ARTICOLO 118. RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI
ARTICOLO 119. VERIFICA STRAORDINARIA DEI RESIDUI
ARTICOLO 120. GESTIONE RESIDUI NELLA FASE DI TRANSIZIONE
SEZIONE XVII - DEBITI FUORI BILANCIO
ARTICOLO 121. GENERALITÀ
ARTICOLO 122. MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO
ARTICOLO 123. MEZZI DI COPERTURA DEI DEBITI FUORI BILANCIO
ARTICOLO 124. PROCEDURE PER L’APPROVAZIONE DEI DEBITI
ARTICOLO 125. TERMINI DI
APPROVAZIONE DEI DEBITI FUORI
BILANCIO
CAPO IV GESTIONE DEGLI
INVESTIMENTI
SEZIONE XVIII - INVESTIMENTI
ARTICOLO 126. GENERALITÀ
ARTICOLO 127. FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI
INVESTIMENTO
ARTICOLO 128. PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
ARTICOLO 129. PIANO FINANZIARIO
ARTICOLO 130. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
ARTICOLO 131. RICORSO ALL’INDEBITAMENTO
ARTICOLO 132. PRINCIPI PER Il RICORSO ALL’INDEBITAMENTO
ARTICOLO 133. MODALITÀ PER L’ASSUNZIONE DEI MUTUI
ARTICOLO 134. DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
ARTICOLO 135. FIDEIUSSIONI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
CAPO V - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
SEZIONE XIX - ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO - FINANIARIA
ARTICOLO 136. GENERALITA’
ARTICOLO 137. INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIB1L1TA’
ARTICOLO 138. DURATA E LIMITI DELL’INCARICO
ARTICO1O 139. CESSAZIONE DALLA CARICA
ARTICOLO 140. INSEDIAMENTO
ARTICOLO 141. FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI
ARTICOLO 142. SEDUTE E DELIBERAZIONI
ARTICOLO 143. FUNZIONI
ARTICOLO 144 RESPONSABILITÀ
ARTICOLO 145. COMPENSO DEI REVISORI
CAPO VI - SERVIZIO DI TESORERIA E
VERIFICHE DI CASSA
SEZIONE XX - SERVIZIO DI TESORERIA
-
ARTICOLO 146. GENERALITÀ
ARTICOLO 147. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
ARTICOLO 148. CONTABILITÀ E REGISTRI DEL SERVIZIO DI
TESORERIA
ARTICOLO 149. GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI
TESORERIA
ARTICOLO 150. RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE
ARTICOLO 151. ADEMPIMENTI GENERALI
ARTICOLO 152. ADEMPIMENTI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
ARTICOLO 153. ADEMPIMENTI PER I PAGAMENTI
ARTICOLO 154. OBBLIGHI DEL TESORIERE
ARTICOLO 155. ADEMPIMENTI CONTABILI DEL TESORIERE
ARTICOLO 156. ADEMPIMENTI PARTICOLARI DEL TESORIERE
ARTICOLO 157. RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI E
ASSIMILATE
ARTICOLO 158. DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI, D’ASTA E
CONVENZIONALI
ARTICOLO 159. CONTO DEL TESORIERE
ARTICOLO 160. ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
SEZIONE XXI - VERIFICHE DI CASSA
ARTICOLO 161. GENERALITÀ
ARTICOLO 162. VERIFICHE ORDINARIE DI CASSA
ARTICOLO 163. VERIFICHE STRAORDINARIE VI CASSA
CAPO VII - RILEVAZIONE E
DIMOSTRAZIONE DEI
RISULTATI DI GESTIONE
SEZIONE XXII - RENDICONTO DELLA
GESTIONE
ARTICOLO 164.GENERALITÀ
ARTICOLO 165. ARTICOLAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
ARTICOLO 166. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
ARTICOLO 167. ALLEGATI AL RENDICONTO DI GESTIONE
ARTICOLO 168. PREDISPOSIZIONE RENDICONTO DI GESTIONE
ARTICOLO 169. RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE
ARTICOLO 170. VERBALE Dl CHIUSURA
SEZIONE XXIII - CONTO DEL BILANCIO
ARTICOLO 171. GENERALITÀ
ARTICOLO 172. STRUTTURA
ARTICOLO 173. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA GESTIONE
SEZIONE XXIV - CONTO ECONOMICO
ARTICOLO 174. GENERALITÀ
ARTICOLO 175. STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO
ARTICOLO 176. COMPONENTI POSITIVI DEL CONTO ECONOMICO
ARTICOLO 177. COMPONENTI NEGATIVI DEL CONTO ECONOMICO
ARTICOLO 178. DEFINIZIONE E VALUTAZIONE DEI COMPONENTI
NEGATIVI E POSITIVI
ARTICOLO 179 CONTI ECONOMICI DI DETTAGLIO
ARTICOLO 180 AMMORTAMENTI
SEZIONE XXV - CONTO DEL PATRIMONIO
TICOLO 181. GENERALITÀ
TICOLO 182. STRUTTURA DEL CONTO DEL PATRIMONIO
TICOLO 183. PREDISPOSIZIONE CONTO DEL PATRIMONIO
TICOLO 184. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA TENUTA DEGLI
INVENTARI
TICOLO 185. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA FORMAZIONE DEL
CONTO DEL PATRIMONIO
TICOLO 186. CONTO CONSOLIDATO PATRIMONIALE
TICOLO 187. CONTI PATRIMONIALI SPECIALI
TICOLO 188. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CAPO VIII - CONTROLLO DI GESTIONE
SEZIONE XXVI- CONTROLLO DI GESTIONE
ARTICOLO 189. GENERALITÀ
ARTICOLO 190. LE FINALITÀ DEL CONTROLLO Dl GESTIONE
ARTICOLO 191. OGGETTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
ARTICOLO 192. LA STRUTTURA OPERATIVA DEL CONTROLLO DI
GESTIONE
ARTICOLO 193. FASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE
ARTICOLO 194. ANALISI IN TEMPO REALE
ARTICOLO 195. REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
(REPORTING)
ARTICOLO 196. STRUTTURA OPERATIVA
ARTICOLO 197. PROCEDURE OPERATIVE ESSENZIALI
ARTICOLO 198. RILEVAZIONE CON SISTEMA DI INDICATORI
ARTICOLO 199. DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
PRINCIPI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
-
SEZIONE I
PRINCIPI, FINALITA’ E CONTENUTO
Articolo 1.
Generalità
1. Il presente Regolamento e’ predisposto in base all’art. 59 - comma
1 - legge 08.06.1990 n. 142 e secondo le disposizioni di principio
del Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77 concernente l’ordinamento
finanziario e contabile degli Enti Locali, nonché del Dlgs 342 del
15.09.97.
Articolo 2.
Obiettivi
1. Esso disciplina l’ordinamento contabile dell’Ente con lo scopo di
stabilire un’insieme organico di regole e procedure che consentano
l’analisi, la rappresentazione e il controllo dei fatti amministrativi e
gestionali in termini finanziari e patrimoniali.
2. Introduce anche principi e metodologie di controllo economico
interno della gestione, finalizzati al miglioramento
dell’organizzazione dell’Ente ed atti a garantire il buon andamento
e la trasparenza delle attività e delle funzioni di competenza.
Articolo 3.
Applicazione
1. Ai principi contabili del presente Regolamento si conformano le
attività di programmazione Finanziaria,di Previsione, di Gestione,
di Rendicontazione, Investimento e di Revisione.
Detti principi vengono applicati con modalità organizzative
corrispondenti e caratteristiche dell’Ente, ferme restando le
disposizioni di ordine genera-fissate dal Decreto Legislativo
25.2.95 n. 77 per assicurare unitarietà ed uniformità al Sistema
Finanziario e Contabile.
Articolo 4.
Riferimenti Legislativi
Il presente Regolamento, che assicura anche la conoscenza dei
risultati globali delle gestioni relative ad Enti ed organismi
eventualmente costituiti per esercizio di funzioni e servizi,
stabilisce - altresì - le norme relative alle competenze specifiche dei
soggetti
dell’Amministrazione
preposti
alla
programmazione,
adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in piena e compiuta armonia con le
disposizioni:
della Legge 08.06.1990 n. 142 sull’ordinamento e determinazioni
delle zioni, modificata dalla legge 127/97;
ha Legge 81/93 sulle competenze degli organismi elettivi, modificata
dalla Legge 127/ 97;
dello Statuto dell’Ente approvato in attuazione dei principi della
Legge 42/90, della Legge 07.08.1990 n. 241 e delle norme recate dai
Decreti Legislativi 29/93 e 39/93;
del Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77 sull’ordinamento finanziario e
contabile.
Del Dlgs 342 del 15.09.97.
della legge 15.05.97 N0 127;
2. In coerenza a tali fonti normative, nonché agli obblighi di cui
all’art. 108 Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77, vengono adeguati o
approvati, contestualmente a quello di Contabilità, i seguenti
regolamenti e schemi di convenzione:
a) Regolamento Servizio Economato;
b) Regolamento Servizio Tesoreria;
c) Regolamento Collegio dei Revisori;
d) Regolamento Verifiche di Cassa ordinarie e straordinarie;
3. I Regolamenti e gli schemi di convenzione adeguati, o approvati
per la prima volta, sono riportati nei singoli Titoli del presente
Regolamento.
Articolo 5.
Disciplina
1. Le norme che seguono prevedono e disciplinano:
a) l’organizzazione del Servizio Finanziario o di Ragioneria dell’Ente;
b) le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile
sulle proposte di deliberazione e di determinazione;
c) le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del
Responsabile Finanziario, al Legale Rappresentante, al Segretario
Generale e all’Organo di Revisione Economico - finanziaria, al
Presidente del Consiglio dell’Ente, ove si rilevi che la gestione
corrente evidenzi situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di
bilancio;
d) l’istituzione di un servizio di cassa connesso all’Economato
dell’Ente - per la gestione delle spese di non rilevante ammontare;
e) i Singoli Servizi a cui sono affidati, con il bilancio di previsione, un
complesso di mezzi finanziari finalizzati alla realizzazione degli
interventi assegnati e al raggiungimento degli obiettivi indicati
dall’Ente;
f) l’individuazione dei dipendenti abilitati a sottoscrivere gli atti di
impegno attuativi e di accertamento dell’entrata, nonché i
dipendenti abilitati a sottoscrivere gli ordinativi di incasso e di
pagamento;
i termini e le modalità per la trasmissione al Servizio Finanziario
degli impegni di spesa di cui ai comma 3-5-6 dell’art. 27 Decreto
Legislativo 25.2.95 n. 77;
la periodicità temporale con la quale l’organo consiliare provvede ad
effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e
del riconoscimento di debiti fuori bilancio secondo le causali di cui
alle lettere a) -b) - c) - d) - e) - del comma l’articolo 37 Decreto
Legislativo 25.2.95 n. 77;
la cadenza periodica con cui viene svolto il controllo di gestione
nonché le forme di attività della struttura operativa --deputata a
tale controllo --prevista dall’art. 20 - comma 2 - del Decreto
Legislativo 3.02.1993 n. 29; le procedure di gara a evidenza pubblica
per l’affidamento del Servizio di Tesoreria nonché le modalità e i
compiti di Gestione del Tesoriere; le entrate patrimoniali ed
assimilate la cui riscossione, volontaria o coattiva, può essere
affidata al concessionario di cui al DPR 28.01.88 n. 43; le procedure
per i prelievi e per le restituzioni - da parte del tesoriere - dei
depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d’asta e
cauzionali a garanzia degli impegni assunti;
la previsione di autonome verifiche di cassa da parte
dell’amministrazione dell’Ente;
l’individuazione di ulteriori parametri per la valutazione dell’efficacia
e dell’efficienza dell’attività dell’Ente, oltre quelli stabiliti dal
comma 5 - art. 70 Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77;
la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le
attività e passività interne ed esterne, nonché di conti patrimoniali
di inizio e fine mandato degli amministratori;
r) la definizione delle categorie dei beni mobili non inventariabili in
ragione della natura dei beni di facile consumo o di modico valore;
s) il Sistema di contabilità per la predisposizione del rendiconto
della gestione in ottemperanza ai dettami di cui all’art. 74
Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77;
t) il numero e la tipologia degli agenti contabili interni all’Ente di cui
all’art. 58 - comma 2 - Legge 08.06.90 n. 142;
-
u) i limiti di assunzione di incarichi dei componenti il collegio dei
Revisori dei Conti,
v) le modalità con le quali i beni mobili non registrati, acquisiti
dall’Ente da oltre un quinquennio, possono essere considerati
interamente ammortizzati.
SEZIONE II
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Articolo 6.
Generalità
1. Il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria dell’Ente
sono affidati al Servizio di Ragioneria e Finanza che per effetto
del presente Regolamento, viene qualificato Servizio Finanziario.
2. Esso e’ organizzato con le seguenti articolazioni:
a) Responsabile Servizio Finanziario
b) Vice responsabili del servizio Finanziario.
c) Collaboratori Amministrativi.
Articolo 7.
Il Responsabile del Servizio Finanziario.
Il Responsabile del Servizio Finanziario e’ l’unico autorizzato ad
attestare le coperture finanziarie di cui all’art. 55 Legge 08.06.90 n.
142, in sua assenza il vicario;
Il Responsabile assume tutte le funzioni che sono proprie della
dirigenza come previste dal Decreto Legislativo 03.02.93 n. 29, e
nell’ambito dell’autonomia organizzativa:
stabilisce i principi e i metodi di gestione contabile delle risorse da
parte dei Servizi dell’Ente;
assume con determinazione ogni iniziativa per evitare situazioni che
possano pregiudicare gli equilibri di bilancio;
assume iniziative e atti per consentire il rispetto del Piano dei
budget di spesa stabilito dagli Organi dell’Ente.
Articolo 8.
Compiti nel settore Entrate
Il Responsabile del Servizio Finanziario e’ preposto alla verifica della
veridicità delle previsioni di entrata da inscriversi nel bilancio
annuale e pluriennale, e alla verifica periodica dello stato di
accertamento delle entrate.
Esprime il proprio parere sulle proposte di deliberazione e di
determinazioni sulla scorta dello stato di realizzazione degli
accertamenti delle entrate correlate. Le delibere non coerenti con
le previsioni della relazione previsionale e programmatica sono
inammissibili.
Segnala obbligatoriamente al Legale rappresentante dell’Ente, al
Segretario Generale e all’organo di revisione economico-finanziaria,
all’organo consiliare nella persona del suo presidente fatti e
valutazioni della gestione
delle entrate che evidenziano il costituirsi di situazioni, non
compensabili da maggiori entrate, tali da pregiudicare gli equilibri
del bilancio. La segnalazione va fatta entro sette giorni dalla
conoscenza dei fatti ed il riequilibrio va effettuato dal Consiglio
entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione su proposta
della Giunta Comunale.
4. Oltre ai compiti sopra menzionati
,
al responsabile del settore
finanziario compete:
a) la predisposizione dello schema della relazione previsionale e
programmatica;
b) la predisposizione del progetto dei bilanci di previsione annuale e
pluriennale da presentare alla Giunta Comunale, sulla base delle
proposte da parte dei responsabili dei settori e dei dati disponibili
in proprio possesso;
c) l’istruttoria delle proposte di variazione delle previsioni di
bilancio;
d) la registrazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di
entrata;
e) la registrazione degli ordinativi di riscossione e di pagamento;
f)la tenuta delle scritture contabili, attinenti agli aspetti finanziari,
patrimoniali ed economici della gestione;
g) la
verifica
dello
stato
dell’accertamento
delle
entrate
e
dell’impegno delle spese;
h) la predisposizione del rendiconto della gestione e dell’annessa
relazione illustrativa, da presentare alla Giunta Comunale.
5. Al responsabile del settore finanziario compete, altresì:
a) La formulazione del parere di regolarità contabile, che reca anche
l’attestazione di copertura finanziaria, su ogni proposta di
deliberazione del Consiglio o della Giunta e l’apposizione del visto
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, su
ogni determinazione di responsabili dei servizi che comporti
impegni di spesa.
b) Il parere o visto di regolarità contabile attesta che il
provvedimento contiene l’esatta imputazione della spesa alla
pertinente partizione del bilancio e riscontra la capienza del
relativo
stanziamento,
esulando
dagli
stessi
qualunque
accertamento sulla legittimità della spesa o sulla attinenza o meno
ai fini istituzionali del Comune.
La predisposizione degli atti necessari per il conseguimento e il
mantenimento degli equilibri del bilancio di cui all’articolo 36 del
D.Lgs. 77/95;
la predisposizione e la sottoscrizione, congiuntamente al segretario
comunale, dei rendiconti relativi all’utilizzo dei contributi
straordinari assegnati al comune con vincolo di destinazione da parte
di altre amministrazioni pubbliche.
SEZIONE III
SERVIZI DELL’ENTE
Articolo 9.
Generalità
Ai fini della gestione contabile dell’Ente la struttura burocratica ed
organizzativa viene suddivisa in Servizi ai quali corrispondono reparti
organizzativi, semplici o complessi, composti da persone e mezzi cui
sono preposti i Responsabili.
Ad ogni Servizio, costituito come previsto al comma precedente,
viene affidato, con il bilancio di previsione, un complesso di mezzi
finanziari del quale risponde il relativo Responsabile.
Il Responsabile del Servizio opera., in termini contabili, con le
modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento.
Articolo 10.
Servizi dell’Ente
1. Ai soli fini della gestione contabile dell’Ente e per l’attuazione
delle norme del presente Regolamento, i Servizi sono cosi’
costituiti:
1) Servizio Affari Generali
2) Servizio Archivio e Protocollo
3) Servizio Tecnico
4) Servizio Pubblica Istruzione
5) Servizio Economato e Patrimonio
6) Servizio Finanziario
7) Servizio Turismo e tempo libero
8) Servizio Ambiente, Ecologia ed Antinquinamento
9) Servizio Tributi
10) Servizio Assistenza Sociale e Politiche Sociali
11) Servizio Commercio
12) Servizio Urbanistica
13) Servizio Cimitero
14)Servizio Controllo di gestione
15) Servizio Assistenza Scolastica ed Edilizia Scolastica
16) Servizio Anagrafe e Stato Civile
17) Servizio Elettorale e Leva Militare
18) Servizio Messi
19) Servizio Polizia Municipale
3. I servizi di cui al comma 1, hanno la finalità di visualizzare la
gestione contabile delle risorse dell’Ente e di consentire al
Consiglio dell’Ente l’assegnazione dei budget di spesa.
4. I servizi vengono raggruppati in programmi, che possono
estendersi anche a piu’ funzioni, come definiti nello schema del
bilancio.
5. Ai fini di una più’ articolata e compiuta comprensione degli
obiettivi da realizzare, il Servizio viene suddiviso - in termini
contabili - in Centri di Costo che trovano la propria estrinsecazione e
quantificazione, in termini di risorse, nel Piano dei budget di spesa
approvato dal Consiglio dell’Ente.
SEZIONE IV
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
ECONOMATO
Articolo 11.
Generalità
L’economato è organizzato come servizio autonomo, con proprio responsabile. Provvede alle spese minute d’ufficio necessarie per
soddisfare i correnti fabbisogni di non rilevante ammontare dei
servizi dell’ente. La gestione delle spese di cui al comma precedente
è affidata al dipendente incaricato che assume la qualifica di
economo e le responsabilità dell’agente contabile di diritto.
Articolo 12
Stanziamenti e Fondi
L’economo è dotato all’inizio di ciascun anno finanziario di un fondo,
reintegrabile durante l’esercizio previa presentazione del rendiconto
documentato delle spese effettuate, riscontrato e vistato dall’unità
organizzativa competente del servizio finanziario e approvato dal
responsabile del servizio finanziario con propria determinazione. Le
modalità di utilizzazione del fondo di anticipazione, di tenuta delle
scritture contabili e di rendicontazione sono stabilite come segue : il
Fondo di anticipazione è utilizzabile esclusivamente per il pagamento, entro il limite unitario di € 258,22 (£
500.000), delle spese minute d’ufficio indicate dal provvedimento di
attribuzione del fondo di anticipazione di cui al comma 4; - del fondo
di anticipazione l’economo non può fare uso diverso da quello per cui
lo stesso fu concesso; - le somme liquide conservate presso il
servizio non devono eccedere il normale fabbisogno di cassa e
devono risultare dai rendiconti presentati; - possono essere
effettuate verifiche autonome di cassa da parte del responsabile
del servizio finanziario. - il contabile tiene un unico registro
cronologico per tutte le operazioni di cassa effettuate, numerato e
vidimato dal responsabile del servizio finanziario; - le disponibilità
sul fondo di anticipazione esistenti al 31 dicembre sono versate in
tesoreria per la chiusura generale del conto di gestione; - il rendiconto è presentato dall’economo con periodicità trimestrale; - il
rendiconto della gestione è presentato entro il termine di due mesi
dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
Il rendiconto della gestione è parificato con le scritture contabili
dell’ente dal responsabile del servizio finanziario.
Articolo 13
Gestione Amministrativa delle spese
La gestione amministrativa delle spese di ufficio e di manutenzione
compete all’ Economo nei limiti degli importi trimestralmente
autorizzati con apposito atto di impegno delle spese (deliberazioni o
determinazione) a carico dei relativi interventi previsti nei bilanci
annuali di competenza.
L’autorizzazione può riguardare:
a) spese per acquisto, riparazione e manutenzione di mobili,
macchine, attrezzature locali ed impianti di pubblici servizi, nei
limiti di € 516 (£ 1.000.000) per singola spesa e di € 5.160 (£
10.000.000) annue complessive;
b) spese per acquisto stampati, cancelleria, modulistica, marche
segnatasse,
e
materiali
di
consumo
occorrenti
per
il
funzionamento degli uffici nei limiti di € 258,22 (£ SOO. 000)
per singola spesa e nel limiti di € 2.582,28 (£ 5.000.000) annue
complessive;
spese postali, telegrafiche e per acquisto di valori bollati;
spese per riparazione e di automezzi comunali, ivi comprese le tasse
di circolazione e l’acquisto di materiali di ricambio, carburanti e
lubrificanti nei limiti di € 2065,82 (£ 4.000.000) mensili;
spese per acquisto e rilegature di libri e stampati nei limiti
20.000.000 annui;
spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni, circolari atti e
documenti nei limiti di 2.582,28 (£ 5.000.000 annui;
spese per acquisto effetto di vestiario e corredo per i dipendenti
aventi diritto nei limiti di € 774,68 (£ 1.500.000) mensili;
spese per facchinaggio e trasporti di materiali nei limiti di € 1032,91
(£ 2.000.000) annui
spese per abbonamenti alla G.U. e riviste specializzate nei limiti di €
2065,82 (£ 4.000.000);
spese per partecipazioni a congressi e convegni nei limiti di €
1549,37 (£ 3.000.000);
indennità di missione, trasferta e spese di viaggio a dipendenti ed
amministratori comunali;
canoni utenze telefoniche, ENEL, Acqua e Gas ed abbonamenti
audiovisivi;
imposte e tasse i importo non superiore ad € 516,45 (£ 1.000.000);
spese accertamenti sanitari dipendenti comunali;
spese registrazioni e trascrizioni contratti, visure catastali e per la
notifica di atti e provvedimenti; inoltre può essere autorizzata con
le medesime modalità in deroga al normale sistema contrattuale,
l’esecuzione in economia di lavori e forniture, sempre che l’importo di
ciascuna spesa non sia superiore
e abbia riferimento ai
seguenti servizi:
p) manutenzioni stradali: - rappezzi e spalmature superficiali per la
manutenzione
dei
manti
asfaltati
o
bituminati
e
piccole
manutenzioni per altri tipi di pavimentazioni stradali; - lavori
manutenzioni espurghi fognari ecc; - segnaletiche stradali; lavori di somma urgenza, limitatamente agli interventi necessari
per consentire la eliminazione delle situazioni di pericolo (transito
dei veicoli); - abbattimento, potatura ripristino e manutenzione di
alberature e giardini; - interventi di piccole riparazioni, ripristino
immediato impianti semaforici ed elettrici;
q) manutenzione di edifici manufatti ed aree: - lavori di adattamento
locali, sistemazione, pulizia, e manutenzione ordinaria; - lavori di
manutenzione di spazi ed aree pubbliche; - piccoli lavori di
riparazione degli impianti di riscaldamento idrici, elettrici,
telefonici
r) servizi diversi; - lavori in danno per importi limitati ad € 516,45
(£ 1.000.000). L’esecuzione dei lavori e delle forniture in
economia può essere effettuata in amministrazione diretta, a
cottimo fiduciario o con sistema misto (parte in amministrazione
diretta e parte a cottimo fiduciario). Sono eseguiti in
amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra
l’intervento di alcun imprenditore, ricorrendo al personale
dipendente ed all’impiego di materiali attrezzi e mezzi di
proprietà dell’Ente o in uso all’Amministrazione. Sono eseguiti a
cottimo fiduciario i lavori ,le forniture ed i servizi per i quali si
renda necessario, o sia opportuno, l’affidamento ad un
imprenditore con l’osservanza delle prescrizioni di cui ai
successivi articoli:
Articolo 14.
Programmazione delle spese
Ai fini delle comunicazioni di cui al precedente articolo gli agenti
contabili presentano ai rispettivi funzionari responsabili dei servizi,
entro il 31.8. di ciascun anno il programma delle spese e degli
interventi operativi che si prevede di dover effettuare nell’anno
successivo, ripartitamente per ogni intervento da iscriversi nel
relativo bilancio di previsione, sulla base delle esigenze ritenute
necessarie in funzione delle attività che si intende realizzare e
tenuto conto delle spese sostenute o azionate nell’anno in corso. Ai
fini della effettuazione delle spese ammesse in bilancio i funzionari
dei servizi di competenza devono curare lo studio e la compilazione
di capitolati d’oneri e fogli condizione e, se del caso, la formazione di
campionari, prezziari ed altri simili strumenti per l’analisi dei prezzi
ed il controllo dei costi, in osservanza ai principi di trasparenza
efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
Articolo 15.
Elenco dei fornitori e delle ditte di fiducia
1) Allo scopo di garantire la scelta più idonea e conveniente per
l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori e forniture in
economia è istituito l’elenco dei fornitori e delle ditte di fiducia
dell’amministrazione.
2) L’elenco è approvato dalla Giunta e può essere aggiornato in
qualsiasi momento.
3) I requisiti per l’iscrizione nell’elenco devono riguardare l’idoneità
e la capacità tecnica, la consistenza economica finanziaria e la
serietà imprenditoriale dei soggetti richiedenti.
Articolo 16.
Affidamento dei servizi in economia
1) L’affidamento dei lavori e delle forniture dei servizi in economia
deve
osservare
l’esistenza
dell’atto
autorizzativo
di
cui
al
precedente articolo nonché i diversi procedimenti di seguito
previsti, in relazione al valore della spesa;
per i lavori e le forniture di importo pari o inferiore a € 2065,82 (£
-
4.000.000) l’affidamento è disposto dall’Economo, su proposta del
responsabile del servizio di competenza dopo aver interpellato
almeno tre ditte specializzate tra quelle comprese nell’elenco
approvato dalla Giunta, a favore della ditta che abbia presentato
l’offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa.
Nel caso in cui la spesa, IVA esclusa, non sia superiore all’importo di
€ 1032,91 (£ 2.000.000) e ricorrano particolari giustificati motivi
l’affidamento può essere disposto direttamente a persona o impresa
di fiducia dell’Amministrazione purché compresa nel richiamato
elenco.
Per i lavori e le forniture di importo superiore a € 2065,82 (£
4.000.000) l’affidamento è disposto dall’agente incaricato previa
apposita gara nella forma della procedura negoziata (trattativa
privata senza pubblicazione di bando e sulla base delle offerte
pervenute dalle ditte invitate.
-
Le offerte per l’esecuzione dei lavori e delle forniture devono
essere richieste ad almeno tre ditte ritenute idonee tra quelle
comprese nell’elenco approvato dalla Giunta.
-
Le ditte prescelte sono invitate a mezzo di apposito lettera di
invito contenente le informazioni circa la natura dei lavori e/o delle
forniture da eseguire sulla base del preventivo di spesa e foglio
condizioni in ordine alle modalità di esecuzione e dai termini
contrattuali del rapporto con l’Amministrazione.
L’aggiudicazione è effettuata a favore della ditta che abbia
presentato
l’offerta
economicamente
e
qualitativamente
più
vantaggiosa.
Per le forniture può farsi ricorso al sistema offerta/prezzi ,anche in
tal caso dovrà tenersi conto della qualità del prodotto offerto e del
prezzo richiesto.
Dell’esito della gara è redatto apposito verbale, dal quale dovranno
risultare
evidenziate
le
condizioni
particolari
eventualmente
contenute nell’offerta della ditta aggiudicataria, rimanendo salva la
facoltà dell’Ente di non procedere alla aggiudicazione.
Articolo 17.
Consegnatari dei beni
I beni immobili e mobili, esclusi i materiali ed oggetti di consumo,
sono dati in consegna e gestione, con apposito verbale, ad agenti
responsabili. L’individuazione dei consegnatari dei beni immobili e
mobili avviene secondo le norme della legge e del presente
regolamento in ordine ai responsabili della gestione nei servizi
operativi e finali e nei servizi di supporto e strumentali agli art. 19,
20 e 21. Le schede d’inventario sono redatte in duplice esemplare di
cui uno è conservato presso il servizio finanziario e l’altro dall’agente
contabile responsabile dei beni ricevuti in consegna e gestione.
I consegnatari sono responsabili della corretta e regolare manutenzione conservazione dei beni loro affidati.
Articolo 18.
Inventario
I beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili, nonché crediti,
debiti e altre attività e passività patrimoniali sono iscritti e
descritti in appositi inventari costituiti da schede, suddivise per
categorie e sottocategorie di beni e rapporti giuridici, contenenti
per ogni unità elementare di rilevazione i dati ritenuti necessari alla
sua esatta identificazione e descrizione. Saranno indicati in
particolare i riferimenti al servizio o centro di costo al cui funzionamento il bene è destinato o al quale il rapporto giuridico è attribuito,
in base alle norme sulla responsabilità di gestione nella direzione dei
servizi o centri di costo di cui alla legge e al presente regolamento.
L’inventano generale offre la dimostrazione della consistenza
patrimoniale nell’analisi di tutte le componenti e si suddivide in
inventari settoriali o di servizio. Le variazioni inventariali dell’anno
finanziario sono comunicate dai responsabili dei servizi, di cui al
precedente secondo comma, entro due mesi dalla chiusura dell’anno
finanziario, alla competente unità organizzativa del servizio finanziario. Le schede inventariali, le variazioni e le informazioni di cui ai
precedenti commi possono essere predisposte e movimentate con
strumenti informatici.
Articolo 19.
Classificazione dei Beni
I) I beni immobili e mobili sono classificati nelle seguenti categorie:
a) Beni demaniali : comprende le strade, le piazze, i giardini, i
cimiteri, i mercati, gli edifici monumentali e di interesse storico,
archeologico e artistico, le chiese, gli acquedotti, le fontane, le
fognature, i fossi, canali e laghi artificiali, con tutte le relative
pertinenze, le raccolte dei musei, delle pinacoteche ,delle
biblioteche, i diritti demaniali su beni altrui e ciò che risulta
,
assoggettato al regime pubblico tipico dei beni demaniali;
b) Beni del patrimonio indisponibile: comprende la sede del Comune,
gli edifici sedi di uffici, le scuole, gli edifici e i terreni destinati a
,
servizi resi dal Comune, i teatri, i macelli pubblici, i bagni, gli
immobili assegnati ai
dipendenti ad uso di abitazione, le aree adibite a fini urbanistici e
di incremento dei servizi degli insediamenti produttivi e
dell’edilizia residenziale pubblica, i beni acquisiti ai sensi dell’art.
15 della legge 28 gennaio 1977, n0 10 e dell’art. 7 della legge 28
febbraio 1985, n0 47, ed altri beni;
c) Beni patrimoniali: comprende i beni immobili che fanno parte del
patrimonio disponibile, quegli edifici, fondi rustici, altri beni non
direttamente destinati all’uso pubblico, nonché le aree lottizzate
abusivamente ed acquisite ai sensi dell’art. 18 della legge 28
febbraio 1985, n0 47;
d) Beni mobili di uso pubblico: comprende i beni mobili non di
consumo né di modico valore, ripartiti nelle seguenti
sottocategorie:
mobili e arredi;
attrezzature e macchine d’ufficio;
veicoli e macchine operatrici;
armamenti;
libri, raccolte di leggi e decreti;
statue e quadri.
e) Beni mobili patrimoniali: comprende tutti i beni mobili del
patrimonio disponibile nonché i diritti, le obbligazioni, le azioni, le
partecipazioni ed altri;
f) Crediti: comprende i crediti, i mutui attivi, i censi ed altre
prestazioni attive non fondiarie. Tra i crediti vanno altresì
considerati gli importi radiati dai residui attivi in quanto di dubbia
riscossione;
g) Debiti, oneri ed altre passività: comprende i mutui passivi, i
prestiti ed ogni altro canone, censo o prestazione passiva o
conferimenti da terzi;
h)Beni di terzi;
i) Ratei e Risconti attivi e passivi.
Articolo 20.
Inventario, carico e scarico di beni mobili
I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal
servizio che ha provveduto all’acquisizione e firmati dall’agente
consegnatario responsabile e dal responsabile del servizio a cui sono
assegnati in gestione. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili
per fuori uso, perdite, deterioramenti, cessioni o altri motivi è
effettuata
dal
responsabile
del
servizio
finanziario
ovvero
dall’Economo sulla base di motivazioni verbalizzate. Il provvedimento
di
cui
al
precedente
comma
indica
l’eventuale
obbligo
di
reintegrazione o di risarcimento del danno a carico del responsabile,
ed è portato a conoscenza dell’agente consegnatario al fine della
presentazione del conto della gestione e dell’esame di questo da
parte della competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
Articolo 21.
Inventari di Consegna
1)I beni mobili ammortizzabili sono dati in consegna dal settore
economico - Finanziario, mediante apposito verbale, all’economo
provveditore.
2)I verbali sono datati e numerati su bollettari a madre e figlia e
contengono:
a) le
generalità
dei
consegnatari
che
intervengono
nelle
variazioni, l’uno per lo scarico e l’altro per il carico, sottoscrivono
il verbale;
b) l’ufficio in cui avviene l’introduzione o la dismissione del bene;
c) la qualità, la descrizione, il prezzo unitario e l’ammontare
complessivo del valore dei beni oggetto della variazione
3)I consegnatari sono responsabili della conservazione dei beni loro
affidati, nonché di qualsiasi danno possa derivare al comune della
loro azione o omissione.
I consegnatari dei beni sono soggetti alla vigilanza del settore
economico - finanziario.
Articolo 22.
Beni mobili non inventariabili
I materiali ed oggetti di facile consumo non sono inventariati.
La contabilizzazione avviene con buoni di carico e di scarico emessi
della gestione di magazzino.
I beni mobili di valore inferiore a lire trecentomila non sono
inventariati.
La contabilizzazione avviene con buoni di carico e di scarico emessi
servizio di economato e conservati in copia presso il servizio a cui i
beni sono destinati per la resa del conto da parte dell’agente
consegnatario.
Articolo 23.
Materiali di consumo e di scorta
Per la gestione, la custodia e la conservazione dei materiali di
consumo e costituenti scorta sono istituiti uno o più magazzini con
individuazione del relativo responsabile e con la tenuta di una
contabilità di carico e scarico cronologica e sistematica.
Articolo 24.
Automezzi
I consegnatari degli automezzi ne controllano l’uso accertando
quanto segue:
- che l’utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal responsabile
del servizio;
- che il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti sia effettuato
mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento
risultante dal libretto di marcia. Il consegnatario cura la tenuta
della scheda intestata all’automezzo sulla quale rileva a cadenza
mensile le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti; per
la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e ogni altra
notizia riguardante la gestione dell’automezzo.
Articolo 25.
Prelevamento di fondi per spese contrattuali
1. L’Economo effettua il prelevamento dei fondi costituiti da
depositi per spese contrattuali, secondo le modalità indicate
all’art. 114.
2. Provvede al pagamento delle spese di pubblicazioni sul F.A.L. ed ai
relativi rapporti con la Prefettura.
3. Provvede, infine, al pagamento dei canoni relativi ai contratti di
occupazione di zone demaniali.
Articolo 26.
Valutazione dei beni e sistema dei valori
La valutazione dei beni comunali, funzionale alla conoscenza del patrimonio complessivo dell’ente, deve consentire la rilevazione del
valore dei singoli elementi patrimoniali all’atto della loro acquisizione
nonché il costante aggiornamento nel tempo dei valori medesimi.
All’aggiornamento degli inventari deve provvedersi annualmente in
sede di rendiconto della gestione per consentire la redazione del
conto del patrimonio.
La determinazione del sistema dei valori patrimoniali comporta la
rilevazione di tutte le operazioni che, durante l’esercizio,
determinano variazioni nell’ammontare e nella tipologia dei beni
demaniali e patrimoniali dell’ente sia per effetto della gestione del
bilancio sia per altra causa
La rilevazione dei valori è effettuata in parte utilizzando le
strutture della contabilità finanziaria per la determinazione della
consistenza del patrimonio finanziario e in parte mediante rilevazioni
extracontabili
utilizzando
le
scritture
di
inventario
per
la
determinazione della consistenza del patrimonio permanente, per
giungere attraverso il relativo risultato finale differenziale alla
definizione della consistenza netta del patrimonio complessivo.
Per la valutazione dei beni si applicano i criteri stabiliti come in
precedenza.
Per i diversi elementi patrimoniali attivi e passivi la valutazione è
effettuata come segue:
a) i crediti sono valutati al loro valore nominale;
b) i censi livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla
capitalizzazione della rendita al tasso legale;
c) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le
norme del codice civile
d) i debiti sono valutati al loro valore nominale ovvero secondo il
valore residuo per i mutui passivi ed i prestiti.
Articolo 27.
Polizza Assicurativa
Per la delicatezza e complessità del Servizio Economato ed i rischi
ad esso connessi, l’Economo e’ garantito, con oneri a carico dell’Ente
da una polizza assicurativa a suo favore, e quindi ai suoi legittimi
eredi, per infortunio o decesso nell’esercizio delle funzioni causata
da terzi a scopo di furto o rapina.
---.~
Articolo 28.
Depositi Cauzionali
1. Il Servizio Economato cura gli adempimenti collegati ai depositi
cauzionali per gare d’appalto e contratti, nonché quelli relativi alle
richieste di sopralluoghi per concessione di occupazione spazi
pubblici di competenza dell’Ente.
2. Il fondo dei depositi cauzionali per gare d’appalto e contratti e’
gestito su disposizione del relativo competente ufficio, con le
seguenti modalità:
a) I depositi cauzionali vengono versati nella cassa del servizio
Economato che rilascia ricevuta da un bollettino specifico
numerato e recante le seguenti indicazioni:
1) Dati anagrafici completi del soggetto che versa.
2) Importo del versamento.
3) Causale del versamento.
4) Descrizione analitica della situazione di cassa.
b) I depositi cauzionali vengono restituiti al netto delle spese
-
sostenute e a seguito di specifico ordine del Servizio Affari
Generali con specifica ricevuta facente parte di un bollettario
-
appositamente istituito e numerato recante le seguenti
indicazioni:
1) Dati anagrafici completi del soggetto che incassa.
2) Importo delle somme restituite.
3) Causale della restituzione.
4) Descrizione analitica della situazione di cassa rispetto al
versamento.
3. Il fondo relativo a sopralluoghi per concessione di occupazione di
spazi pubblici e’ gestito con le stesse modalità di cui al comma 3 del
presente articolo, su disposizione del Servizio Tributi.
Articolo 29.
Rendiconto dei beni patrimoniali acquistati
Il Responsabile del Servizio Economato redige - con cadenza mensile
- l’inventario dei beni acquisiti nel periodo di riferimento da ogni
singolo servizio, al fine di favorire le valutazioni di efficacia ed
efficienza del servizio nonché per i compiti del Servizio Controllo di
Gestione. L’inventario dei beni di cui al comma 1 e’ trasmesso al
Servizio Controllo di Gestione, e al Responsabile del Servizio per
quanto competente. L’inventario dei beni, di cui al comma 1, deve
contenere le seguenti indicazioni:
- materiale acquistato descritto analiticamente e con indicazione del
costo;
- materiale dismesso;
- incremento mensile del valore complessivo dei beni in possesso del
Servizio.
L’inventario dei beni di cui al comma 1, deve essere suddiviso per
Servizio.
Lo schema dell’inventario é approvato con determinazione del
Responsabile del Servizio Finanziario.
SEZIONE V
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEI
SERVIZI
DELL’ENTE
Articolo 30
Generalità
La gestione delle procedure del presente Regolamento e’ affidata ai
servizi di cui all’art. 9 del D.Lgs. 77/95.
2. A ciascun servizio e’ correlato un reparto organizzativo, semplice
o complesso, composto da persone e mezzi cui è preposto un
responsabile.
3. A ciascun servizio e’ affidato, con il bilancio di previsione, un
complesso di mezzi finanziari del quale risponde il responsabile
del servizio; il Piano dei Budget di spesa approvato dal Consiglio
-
dell’Ente ne specifica gli obiettivi.
-
4. Ad ogni Servizio corrisponde, nell’ambito del Servizio Finanziario,
un Responsabile Contabile individuato ed incaricato dal
Responsabile del medesimo Servizio Finanziario.
Articolo 31
Modalità di Gestione
1. Il Bilancio di previsione, affida ad ogni servizio le risorse
necessarie per realizzare gli obiettivi prefissati e specificati dal
Piano dei budget di spesa.
2. Il Servizio Finanziario dell’Ente invia ad ogni servizio,
successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, un
elaborato contabile definito “Conto Servizio” in cui sono riportati
i dati afferenti le risorse attribuite e i necessari collegamenti tra
entrate e spese.
3. Il responsabile del servizio, cui e’ affidata la gestione dei fondi,
predispone le proposte di provvedimenti:
a) indicando i riferimenti analitici all’intervento e alla risorsa
ad esso collegata;
b) allegando la documentazione utile che giustifichi la spesa e
dimostri l’accertamento dell’entrata.
4. Il Responsabile del Servizio trasmette le proposte, al
Responsabile del Servizio Finanziario, il quale procede alla
registrazione contabile dell’impegno nel bilancio dell’ Ente.
5. Effettuati gli adempimenti di cui al precedente comma 4 gli atti
vengono restituiti al Responsabile del Servizio proponente che
annota l’impegno nelle proprie scritture contabili, utilizzando allo
scopo un mastro degli accertamenti e degli impegni, e provvede
alla trasmissione degli stessi, per l’approvazione, agli organi
competenti.
Il Responsabile del Servizio procede alla liquidazione della spesa o
all’accertamento dell’Entrata predisponendo gli atti necessari e, con
l’allegata documentazione giustificativa di ordine amministrativo e
fiscale, li trasmette al Responsabile finanziario.
Successivamente lo Stesso Responsabile del Servizio provvede
all’ulteriore seguito curando la formalizzazione della liquidazione o
dell’accertamento e la richiesta di emissione del mandato di
pagamento o dell’ordinativo di incasso, che e’ di competenza esclusiva del Responsabile Servizio Finanziario
Articolo 32.
Disposizioni Regolamentari
Per l’acquisto di beni occorrenti allo svolgimento dei compiti
d’ufficio, il Responsabile del Servizio opera nel rispetto della norma
di cui alle Sezioni IV e V, nonché di quelle derivanti dal regolamento
per l’appalto di forniture e servizi.
Articolo 33.
Adempimenti del Responsabile del Servizio
Il Responsabile del Servizio invia al Servizio Controllo di Gestione con cadenza bimestrale - apposita relazione sugli obiettivi raggiunti
per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza.
L’osservanza delle norme regolamentari e la cura di tutti gli
adempimenti
di
competenza
del
Responsabile
dei
Servizio
costituiscono dovere d’ufficio.
CAPO II
BILANCI E PROGRAMMAZIONE
GESTIONALE
SEZIONE IV
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Articolo 34.
Generalità
1. Quest’Ente, unitamente agli altri Enti Locali del Territorio,
concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e
programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di
competenza, alla loro attuazione.
2. Quest’Ente conforma la propria attività alla tipicità Regionale
degli strumenti della programmazione territoriale, socioeconomica e finanziaria, nonché ai criteri di economicità, efficacia
e pubblicità dell’attività amministrativa secondo le norme della
legge 07.08.90 n. 241.
3. La programmazione finanziaria ed i contenuti del bilancio annuale
sono inseriti in un quadro di riferimento pluriennale con durata
triennale.
4. Gli strumenti finanziari realizzano il processo attuativo delle
linee programmatiche.
Articolo 35.
Attività di Gestione
1. L’attività di gestione di questo Ente e’ suddivisa in aspetti
finanziari, economici e patrimoniali.
2. L’aspetto finanziario si evidenzia attraverso i movimenti di
entrata ed uscita.
L’aspetto economico si manifesta nella combinazione dei fattori
produttivi impiegati nei processi di produzione ed erogazione dei
servizi, anche al fine di verificare l’efficacia e l‘efficienza
dell’attività gestionale annuale.
L’aspetto patrimoniale riguarda l’incremento o il decremento delle
attività e delle passività dell’Ente per effetto della gestione.
I sistemi e i metodi di contabilità si adeguano alle esigenze di
conoscenza della gestione come indicato ai commi 3 e 4.
Le tecniche contabili si uniformano ai principi di professionalità e di
diffusione della responsabilità nell’organizzazione degli uffici e dei
servizi.
Il controllo di gestione e’ assunto a Sistema nella struttura
organizzativa, nella struttura contabile e nella determinazione dei
processi di controllo interno.
I principi dell’analisi costi- benefici trovano applicazione sia nei
procedimenti di spesa corrente, sia di investimento.
Articolo 36.
Strumenti della Programmazione Finanziaria
Sono strumenti della programmazione finanziaria dell’Ente:
- Il Bilancio di Previsione annuale
- La Relazione Previsionale e Programmatica
- Il Bilancio Pluriennale
- Il Piano dei budget di spesa
- Il Piano degli Investimenti.
______
__
SEZIONE VII
B1LANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
Articolo 37.
Generalità
1. Il bilancio finanziario annuale inscrive le previsioni di entrata e di
uscita relative alle linee programmatiche ed e’ espressione degli
indirizzi operativi dell’Ente.
2. E’ redatto in termini di sola competenza.
3. Osserva i principi inderogabili di unita’, annualità, universalità ed
integrità, veridicità, pareggio finanziario, equilibrio economico e
pubblicità.
4. Evidenzia i rapporti finanziari con lo Stato e la Regione, anche in
relazione a quanto previsto dall’art. 54 Legge 08.06.90 n. 142,
alfine di permettere l’analisi delle linee programmatiche che
determinano relazioni e interdipendenze tra Stato, Regione,
Provincia ed Enti Locali del territorio.
5.
Dimostra i rapporti di programmazione e finanziari fra l’Ente ed i
Consorzi, le Aziende e gli organismi gestionali a cui partecipa o da
essi dipendente.
6. Specifica - negli allegati e nelle relazioni di accompagnamento - la
coerenza degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli
delle deliberazioni e dei documenti giustificativi allegati.
7. Assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel
corso degli esercizi precedenti.
Articolo 38.
Programmi - Servizi - Interventi
1. La lettura del bilancio annuale e dei suoi allegati e’ articolata per
Programmi, Servizi ed Interventi.
Gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti
e per rimborso dei prestiti nonché per il finanziamento degli
investimenti, devono risultare dimostrati in apposito prospetto di
bilancio.
Articolo 39.
Unita’ Temporale
L’unita’ temporale della gestione e’ l’anno finanziario che inizia il 10
gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Dopo tale termine non possono piu’ essere effettuati accertamenti
di entrate e impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto.
La gestione finanziaria e’ unica, come il relativo bilancio di
previsione, per cui sono assolutamente vietate le gestioni di entrate
e di spesa che non siano inscritte in bilancio.
Essendo redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed
attendibilità, il Bilancio e’ sostenuto da analisi riferite almeno al
biennio precedente e da oggettivi parametri di riferimento
specificati e motivati -in maniera compiuta ed esaustiva - nella
relazione di accompagnamento al bilancio.
Articolo 40.
Pareggio ed equilibrio di Bilancio
1. Il bilancio di previsione e’ deliberato in pareggio finanziario
complessivo per cui il totale delle entrate finanzia il totale delle
spese, fatte salve le eccezioni di legge riferite a:
a) funzioni delegate dello Stato o della Regione:
b) entrate e spese per servizi in conto terzi;
c) entrate e spese derivanti da accensioni di prestiti;
d) entrate spese in conto capitale;
e) fondi a destinazione vincolata.
___
2. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti, sommate
alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle
rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, non
possono essere complessivamente superiori alle previsioni di
competenza dei primi tre Titoli della entrata e non possono avere
altra forma di finanziamento.
3. Fanno eccezione - a norma di legge - le entrate e le spese di cui
-
alle lettere a) e e) del comma precedente.
4. Per nessun motivo la situazione economica di cui ai commi 2 e 3
puo’ presentare un disavanzo.
5. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di
riscossione a carico dell’Ente e di altre eventuali spese ad esse
connesse.
6. Tutte le spese
– parimenti -
sono inscritte in bilancio
-
integralmente senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
Articolo 41.
Funzioni Delegate
1. Le spese relative a funzioni delegate sono inscritte in bilancio per
importi pari alle entrate.
2. Tali spese sono soggette a vincolo di destinazione e possono
essere effettuate ad avvenuta assegnazione da parte dell’Ente
delegante della corrispondente entrata.
3. In deroga al procedimento di cui al comma 2 le spese relative
all’esercizio amministrativo della delega vengono inscritte in
bilancio secondo le percentuali previste dalle leggi regionali e
statali di riferimento.
4. L’Ente puo’ assegnare proprie risorse per far fronte alle spese di
cui al comma 3 eventualmente non coperte dai fondi all’uopo
assegnati dall’Ente delegante.
Articolo 42.
Entrate e Spese di Bilancio
Il Bilancio di previsione annuale indica nell’oggetto dei singoli
interventi e/o capitoli la risorsa corrispondente che garantisce la
copertura economica e finanziaria.
Per effetto di quanto stabilito al comma i del presente articolo le
spese sono effettivamente impegnabili nel limite dell ‘avvenuto
accertamento della corrispondente entrata.
Articolo 43.
Allegati al Bilancio
Al Bilancio di previsione annuale sono allegati i seguenti documenti:
- Relazione Previsionale e Programmatica.
- Bilancio Pluriennale.
- Piano dei budget di spesa.
- Il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente a
quello cui si riferisce il bilancio di previsione.
- Le risultanze dei rendiconti delle aziende speciali, consorzi,
istituzioni, società di capitali costituite per l’esercizio dei servizi
pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce.
- Una relazione che giustifichi gli stanziamenti di bilancio indicando i
parametri di riferimento e gli eventuali atti amministrativi utilizzati
per la loro quantificazione.
- Deliberazioni e provvedimenti giustificativi degli stanziamenti di
bilancio.
- Situazione patrimoniale.
- Tabella dimostrativa dell’avanzo o del disavanzo degli esercizi
precedenti ed elenco delle spese finanziate con avanzo di
amministrazione eventualmente applicato.
Articolo 46
Struttura
1. La Relazione Previsionale e Programmatica comprende:
A) Per la parte Entrata:
- una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti
di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi
ed i relativi vincoli.
B) Per la parte spesa:
- una valutazione generale sui singoli programmi e progetti,
rilevando l’entità’ e l’incidenza percentuale della previsione con
riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo e
a quella di investimento.
2. Per ogni programma da’ specificazione della finalità che si intende
conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate,
distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il
programma stesso.
3. Di ogni scelta adottata la Relazione Previsionale e Programmatica
da’ adeguata motivazione.
Articolo 47.
Oggetto ed elementi
1. La Relazione illustra i seguenti principali elementi che
accompagnano il piano programmatico dell’Ente:
a) gli elementi rappresentativi della realtà territoriale, demografica,
economica e sociale amministrativa:
-
b) la consistenza e il livello qualitativo delle strutture operative che
realizzano i servizi gestiti dall’Ente nel confronto fra risorse
disponibili e utilizzate e funzioni esercitate;
c) la valutazione dei fenomeni economici, sociali, culturali e
demografici che influenzano e determinano il manifestarsi dei
bisogni della comunità, evidenziando i settori di intervento
dell’Ente.
d) i servizi gestiti da altri soggetti pubblici e privati e le
interconnessioni con le funzioni e le competenze dell’Ente;
e) l’individuazione dei principi che ispirano il programma di attività
dell’Ente in relazione agli obiettivi di sviluppo economico e sociale
da realizzare nell’ambito del territorio.
f) la valutazione complessiva delle risorse che saranno disponibili per
la gestione corrente.
g) la valutazione delle capacità di spesa per investimenti che e’
possibile attivare sia con l’impiego di mezzi finanziari propri, sia
con il ricorso al credito, sia con l’utilizzo di contributi in conto
capitale dello Stato e della Regione.
h) la valutazione degli effetti finanziari, economici e patrimoniali
generati dall’attuazione delle opere e dei servizi realizzati con i
mezzi straordinari di cui al punto precedente al fine della verifica
di compatibilità con gli equilibri del bilancio annuale.
i) l’impiego delle risorse analizzate per programmi, servizi ed
interventi con riferimento agli obiettivi che l’Amministrazione si
propone di conseguire.
2. Al fine di ottemperare alla obbligatorietà del diretto riferimento
al bilancio annuale, la Relazione Programmatica illustra:
a) il quadro di raccordo di tutti gli equilibri del bilancio di
competenza.
b) le operazioni che si riferiscono al demanio e al patrimonio
dell’Ente analizzate in termini di costi e benefici.
c) l‘analisi economica dei programmi dell ‘Ente in termini di
combinazione dei fattori impiegati, di obiettivi proposti e risultati
attesi nel confronto tra risorse disponibili impiegate.
3. In riferimento ai piani economico-finanziari di cui all’ari. 46
Decreto Legislativo 30.12.92 n. 504, la Relazione Previsionale e
Programmatica contiene i seguenti elementi:
- ricognizione ed aggiornamento dei piani finanziari approvati in
relazione alle entrate e alle uscite in essi ricompresi.
- raccordo tra le previsioni dei piani e il bilancio annuale di cui la
relazione costituisce allegato.
- analisi e suddivisione dei piani finanziari in relazione allo stato di
loro attuazione.
SEZIONE IX
BILANCIO PLURIENNALE
Articolo 48.
Generalità
Il Bilancio Pluriennale Programmatico ha durata triennale in coerenza
a quello della Regione.
È redatto in termini di competenza, ha carattere autorizzatorio ed
osserva -come il bilancio annuale - i principi di unita’, universalità,
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
Comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di
destinare, per ciascuno degli anni considerati, sia alla copertura di
spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento con
indicazione -- per queste ultime -- della capacità di ricorso alle fonti
di finanziamento.
Articolo 49.
Obblighi di redazione per Programmi
Il Bilancio Pluriennale e’ redatto per Programmi, Titoli. Servizi,
Interventi e Centri di Costo.
2. Indica per ciascun quadro di riferimento - l’ammontare delle
-
spese correnti di gestione, consolidate e di sviluppo, nonché le
spese per investimenti.
3. Le indicazioni di cui al paragrafo precedente sono esposte
distintamente per ciascuno degli anni considerati.
-
-
Articolo 50.
Struttura
1. La classificazione delle risorse e degli impieghi deve consentire
l’analisi e la lettura delle previsioni per programmi servizi e
-
interventi, come definiti dal presente Regolamento.
2. Risponde al principio della responsabilizzazione nella gestione
finanziaria, economica e patrimoniale come diretta conseguenza
del suo carattere autorizzatorio.
Articolo 51.
Stanziamenti e’ pubblicità
1. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo
anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza,
hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di
spesa.
2. Gli stanziamenti sono aggiornati annualmente in sede di
approvazione del bilancio di previsione.
3. Il bilancio pluriennale e’ sottoposto alle stesse forme di
pubblicizzazione del bilancio annuale.
SEZIONE X
PROVVISORIO
Articolo 52.
Generalità
L’esercizio provvisorio viene deliberato sulla base del bilancio di
previsione approvato dal Consiglio con durata non superiore a due
mesi. Esso e’ autorizzato solo ed esclusivamente nelle more
dell’approvazione definitiva del bilancio da parte dell’organo
regionale di controllo, con adeguata motivazione.
Articolo 53.
Modalità ed effettuazione delle spese
Durante la gestione in esercizio provvisorio possono essere
effettuate spese, per ciascun intervento, non superiore mensilmente
ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato dal
Consiglio.
Fanno eccezione solamente le spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Le spese di cui al comma 2 del presente articolo possono essere
effettuate a seguito di atto deliberativo o determinazione in cui
vengano adeguatamente e compiutamente motivate la
natura,l’integralità e la non possibilità di frazionamento in
dodicesimi.
Articolo 54.
Divieto di effettuazione delle spese
La mancata adozione del bilancio di previsione non permette il
ricorso all’esercizio provvisorio.
In tal caso la gestione provvisoria e’ finalizzata esclusivamente
all’assolvimento di funzioni concernenti:
a) obbligazioni derivanti dagli anni precedenti;
b) pagamento delle spese di personale derivanti dall’applicazione di
contratti collettivi di lavoro;
c) pagamento di residui passivi, rate di mutuo;
d) pagamenti di canoni, imposte, tasse e di obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
3. Le operazioni di cui al precedente comma 2 devono trovare
presupposto in specifico atto deliberativo o determinazione
dirigenziale che evidenzi il danno certo e grave derivabile dal
mancato pagamento.
SEZIONE XI
STRUTTURA BILANCIO ANNUALE
Articolo 55.
Generalità
1. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio e
pertanto costituisce limite agli impegni di spesa.
2. E’ composto da due parti relative rispettivamente all’Entrata e
alla Spesa.
3. Per l’Entrata l’unita’ elementare e’ la risorsa.
4. Per la Spesa l’unita’ elementare e’ l’intervento.
5. Fanno eccezione le Entrate e le Spese per Servizi per Conto di
terzi per le quali l’unita’ elementare e’ il capitolo che indica
l’oggetto.
6. Sia la Risorsa che l’intervento si riconducono necessariamente al
Servizio.
Articolo 56.
Generalità parte Entrata
La parte Entrata e’ ordinata in:
a) Titoli - in relazione alla fonte di provenienza;
b) Categorie - in relazione alla tipologia;
c) Risorse - in relazione alla specifica individuazione dell’oggetto.
I Titoli dell’Entrata sono:
- Titolo I - Entrate Tributarie;
- Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in
rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione.
- Titolo III - Entrate Extratributarie.
- Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione,da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti.
- Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti.
- Titolo VI - Entrate derivanti da servizi per conto di terzi.
Articolo 57.
Generalità parte Spesa
La Spesa e’ ordinata in:
- Titoli - in relazione ai principali aggregati economici.
- Funzioni - in relazione ai compiti dell’Ente.
- Servizi - in relazione ai singoli uffici che gestiscono un complesso
di attività.
- Interventi - in relazione alla natura economica dei fattori
produttivi nell’ambito di ciascun servizio.
Titoli della Spesa sono:
A) Titolo I - Spese correnti.
-
B) Titolo II - Spese in conto capitale.
C) Titolo III - Spese per rimborso di prestiti.
D) Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.
Articolo 58.
Struttura per Programmi
1. Il Bilancio di Previsione annuale e’ strutturato in Programmi e
Servizi cui corrispondono Centri di Responsabilità Politica e Centri
di Responsabilità Tecnica in relazione alla natura dell’organo
decisionale.
2. Il Bilancio di Previsione annuale deve trovare riferimento nel Piano
Previsionale dei Conti di contabilità finanziaria che e’ strumento
contabile dimostrativo delle proposte di stanziamento.
Articolo 59.
Il Programma
1. Il programma rappresenta un raggruppamento di Entrate e Spese
relative ad una area di intervento e come tale costituisce un
complesso coordinato di attività - anche normative - relative alle
opere da realizzare nel più vasto piano generale di sviluppo
dell’Ente.
2. Comprende interventi diretti ed interventi indiretti, non
necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine
prestabilito e si estende in alcuni casi anche a più funzioni
-
-
dell’Ente.
3. I Programmi devono essere illustrati in un apposito quadro
allegato al bilancio per costituirne parte integrante.
Articolo 60.
Centro di Responsabilità Politica
Il Centro di Responsabilità Politica si identifica con l’Assessore che
assume la responsabilità politica della programmazione degli
interventi di competenza compresi nel Programma di riferimento.
A ciascun Centro di Responsabilità Politica possono corrispondere
piu’ Programmi.
Articolo 61.
Centro di Responsabilità Tecnica
Il Centro di Responsabilità Tecnica si identifica con il funzionario
dell’Ente che ha la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi
programmatici a lui affidati.
A ciascun Centro di Responsabilità Tecnica possono corrispondere
piu’ Programmi.
Il Centro di Responsabilità Tecnica coordina, verifica e controlla
l’attività dei Servizi compresi nel Programma ed assume tutte le
funzioni che il Decreto Legislativo 29/93 assegna al funzionario.
Articolo 62.
Il Servizio
Il Servizio e’ costituito dalla struttura organizzativa dell’Ente
finalizzata al raggiungimento di uno o piu’ obiettivi.
A ciascun servizio e’ correlato un reparto organizzativo semplice o
coniplesso, composto di persone e mezzi cui e’ preposto un
responsabile.
A ciascun Servizio e’ affidato un complessa di mezzi finanziari del
quale risponde il relativo responsabile.
Il Servizio e’ collegato al Servizio Finanziario con le modalità
previste dalla Sezione VII del presente Regolamento.
Articolo 63.
Il Centro di Costo
1. Per la puntuale distribuzione delle risorse, e per l’esatta
individuazione delle corrispondenti spese di competenza del
Servizio, sono istituiti i Centro di Costo che costituiscono
articolazioni, per obiettivi, del Servizio medesimo, utili alla
verifica dei risultati e all’analisi della economicita’, efficienza ed
efficacia.
Articolo 64.
Il Conto - I Piani dei Conti - I Capitoli
1. Ad ogni Centro di Costo corrispondono piu’ Interventi e piu’ Conti
riferiti ad ogni singolo intervento.
2. L’insieme dei Conti del Centro di Costo costituisce il Piano dei
Conti del Centro di Costo.
3. L’insieme dei Piani dei Conti dei Centri di Costo del servizio,
costituisce il Piano dei Conti del Servizio.
4. L’aggregazione dei Piani dei Conti dei Servizi costituisce il Piano
dei Conti del Programma.
5. Il Piano dei Conti di Contabilità Finanziaria comprende tutti i Piani
dei Conti dei Programmi
6. Il Conto registra le rilevazioni relative ad un determinato oggetto
ed indica numerariamente:
a) lo stanziamento iniziale;
b) la variazione dipendente dalle operazioni di esercizio;
c) lo stanziamento finale.
7. Il Conto, che annota dettagliatamente i fatti di gestione
produttivi di effetti sulla rispettiva risorsa o sull’intervento del
bilancio, pone in evidenza:
la situazione degli accertamenti e degli impegni finanziari;
l’eventuale incidenza dell’operazione contabile sul patrimonio;
l’interdipendenza tra risorsa e intervento;
Il Conto e’ anche strumento di verifica della sussistenza della
copertura finanziaria di cui all’art. 55 – 5° comma - Legge 08.06.90
n. 142.
Per tale finalita’ nell’atto deliberativo, o determinazione, che
impegna la spesa, che varia il bilancio o che effettua prelievi dal
fondo di riserva, devono essere riportate le risultanze del Conto.
Il Conto e’ soggetto a verifiche ed eventuali modificazioni ed
integrazioni, con cadenza trimestrale.
L’esito della verifica deve essere comunicato dal Responsabile del
Servizio al Responsabile Contabile per gli adempimenti di
competenza.
Il Piano dei Conti del Servizio costituisce riferimento obbligatorio
per le variazioni di bilancio richieste dal Responsabile del Servizio e
ad esso sono applicati i principi di cui al comma 8 del presente
articolo.
A tutti i Piani dei Conti si applicano le disposizioni dei comma 9 e 10
del presente articolo.
Sono Conti immodificabili per ciascun Centro di Costo quelli relativi
a:
Consumi energetici e telefonici;
Stampati – cancelleria - postali;
Attrezzature d’ufficio;
Trattamento economico tabellare e Salario accessorio comunque
denominato;
Pulizia locali.
Ai Centri di Costo, indicati al comma precedente, se ne possono
aggiungere altri a seconda degli obiettivi del Servizio.
Ad ogni Conto corrispondono uno o più capitoli.
Articolo 65.
La Risorsa
1. La Risorsa e’ l’unita’ elementare del Bilancio per la parte Entrate e
corrisponde alla specifica individuazione dell’oggetto.
2. Ciascuna Risorsa indica:
a)Ammontare degli accertamenti risultanti dal rendiconto del
penultimo anno precedente all’esercizio di riferimento.
b) Previsione aggiornata degli accertamenti relativa all’esercizio in
corso.
c) Ammontare delle entrate che si prevede di accertare
nell’esercizio cui il bilancio si riferisce.
3. Con il Piano dei Budget di spesa ciascuna Risorsa viene graduata in
Centri di Costo, e, poi, in Conti e in Capitoli in funzione delle quote
di Risorsa destinate a finanziare uno specifico intervento o quota
-
parte di esso di un determinato servizio.
-
Articolo 66.
L’Intervento
1. L’intervento e’ l’unita’ elementare del Bilancio per la parte Spesa
ed e’ correlato alla natura economica dei fattori produttivi
nell’ambito del Servizio.
2. Ciascun intervento indica:
a) l’ammontare degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo
anno precedente l’esercizio di riferimento.
b) la previsione aggiornata degli impegni relativa all’esercizio in
corso.
c) l’ammontare delle spese che si prevede di impegnare nell’esercizio
cui il bilancio si riferisce.
3. Con il Piano dei Budget di spesa ciascun Servizio viene graduato in
Centri di Costo, in Conti e in Capitoli che si collegano all’intervento
orizzontalmente.
mente.
Con il Piano dei Conti si realizza e si dimostra l’interdipendenza tra i
capitoli di ogni Risorsa e i capitoli di ogni Intervento.
Articolo 67.
Equilibri del Bilancio
Il principio del pareggio del Bilancio annuale, come illustrato al
precedente art. 40, deve essere osservato anche all’interno di ogni
comparto gestionale, assicurando che tra le relative entrate e spese
siano evidenti le corrispondenze di equilibrio.
Articolo 68
Fondo di riserva
Nel bilancio di previsione annuale viene iscritto complessivamente,
ovvero quale risultante dalla somma degli eventuali fondi di riserva
per Servizio, un fondo di Riserva non superiore al 2% del totale delle
spese correnti inizialmente previste in bilancio, al netto delle spese
per funzioni delegate.
Esso e’ destinato a finanziare esigenze straordinarie di bilancio o ad
impinguare dotazioni di spesa riferite ad interventi correnti, con le
procedure previste all’art. 8 del D.Lgs. 77/95.
Articolo 69.
Ammortamento dei beni patrimoniali
Per le finalita’ del presente articolo ad ogni Centro di Costo e’
allegato un Conto economico redatto dal Responsabile del Servizio e
composta dall’insieme dei Conti economici di dettaglio.
Articolo 70.
Funzioni delegate
1. La strutturazione del Bilancio di Previsione deve consentire la
compiuta applicazione delle leggi vigenti in materia di funzioni
delegate.
2. Allo scopo, la classificazione delle spese concernenti tali funzioni
deve essere omogenea a quella del Bilancio Regionale, anche per
agevolare, in qualsiasi momento dell’esercizio, il controllo sulla
destinazione dei fondi.
3. Le entrate per funzioni delegate sono allocate nel Titolo II della
parte Entrate mentre le corrispondenti spese sono iscritte nel
Titolo I della parte Spesa.
4. Ad ogni funzione delegata può corrispondere un Servizio, piu’
Centri di Costo e piu’ Conti.
5. In sede di approvazione del Bilancio annuale può essere stabilita
l’eventuale quota di risorse proprie dell’Ente destinata a
finanziare spese di esercizio delle funzioni delegate.
6. L’eventuale destinazione di risorse del comma precedente deve
essere compatibile con il finanziamento delle spese di competenza
dell’Ente ai sensi dello Statuto e della Legge 08.06.90 n. 142.
Articolo 71.
Quadri riepilogativi allegati al bilancio
1. Al bilancio di previsione annuale sono obbligatoriamente allegati i
seguenti quadri riepilogativi:
a) Quadro riepilogativo di ogni singola funzione delegata.
b) Quadro riepilogativo delle entrate e delle spese una - tantum.
c) Tabella dimostrativa dell’Avanzo applicato al bilancio.
d) Elenco delle spese finanziate con l’Avanzo di Amministrazione.
e) Quadro riepilogativo della situazione patrimoniale.
Prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio,
suddiviso per singolo servizio, indicante la consistenza delle unita’
lavorative per livello funzionale.
- Quadro riepilogativo di ogni singolo mutuo in ammortamento, con
l’evidenziazione delle quote capitale e delle quote di interessi
inscritte in bilancio, con specificazione dello stato di utilizzo.
- Quadro riepilogativo delle spese finanziate con le risorse previste
al Titolo IV delle Entrate distintamente secondo la natura del
cespite.
- Quadro riepilogativo delle spese finanziate con il ricorso al
mercato.
Articolo 72.
Servizi per conto di terzi
Le Entrate e le Spese relative ai Servizi per conto di terzi, che
costituiscono al tempo stesso debiti e crediti per l’Ente, sono
ordinate esclusivamente in capitoli.
Sono, invece, soggetti all’equilibrio di bilancia di cui all’art. 36, per
cui le previsioni e gli accertamenti (li entrata conservano
l’equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.
La gestione di detti Servizi per conto di terzi compete ai singoli
Servizi dell’Ente.
Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario
vengono individuati gli eventuali Servizi per conto di terzi non
attribuibili a Servizi dell’Ente, la cui gestione resta acquisita al
medesimo Servizio Finanziario e da una parte analitica suddivisa in
Servizi - Interventi e Centri di Costo.
SEZIONE XII
PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI
Articolo 73.
Generalità
1. Lo schema di Bilancio annuale di Previsione, la Relazione
Previsionale e Programmatica, lo schema di Bilancio Pluriennale e
relativi allegati, sono predisposti dall’Organo Esecutivo in
conformità alle norme delle Sezioni XIV- XV e XVI.
2. L’organo consiliare approva gli strumenti finanziari di cui al comma
1 entro il termine del 31 ottobre dell’anno precedente l’esercizio
finanziario cui il bilancio si riferisce, ai sensi dell’art. 55 Legge
08.06.90 n. 142.
3. L’Organo Consiliare adotta gli atti di cui al comma 1 del presente
articolo, assumendo distinti provvedimenti per:
a) La Relazione Previsionale e programmatica.
b) Il Bilancio Pluriennale.
c) Il Bilancio di Previsione annuale.
4. Le delibere e i relativi allegati sono trasmessi dal Segretario
dell’Ente all’organo regionale di controllo entro 10 giorni.
-
5. L’Organo Consiliare, nelle more dell’approvazione degli strumenti
finanziari autorizza l’esercizio provvisorio.
Articolo 74.
Modalità e termini di predisposizione degli strumenti finanziari
1. L’Organo Esecutivo, entro il 30 giugno dell’anno precedente
l’esercizio finanziario cui si riferiscono gli strumenti finanziari,
propone un programma relativo agli obiettivi che intende
raggiungere nell’anno di riferimento del Bilancio annuale e nel
periodo triennale considerato dal Bilancio pluriennale.
Il programma così proposto, e’ inviato al Servizio Finanziario
dell’Ente -entro il 5 Luglio - che lo integra con una relazione contabile
sulle entrate certe e prevedibili degli esercizi finanziari di
riferimento.
Successivamente, esso, come integrato al comma precedente, viene
trasmesso ai Centri di Responsabilità Tecnica per ottenere dagli
stessi entro il 31 Agosto, tutti gli atti necessari.
Il Servizio Finanziario
procede alla verifica della suddetta
documentazione ai fini del controllo delle compatibilità economiche,
quindi dà luogo alla redazione degli strumenti Finanziari, i quali entro
il 15 Settembre sono trasmessi all’organo di Revisione Contabile per
il parere di competenza, da acquisire entro e non oltre il 25
Settembre.
Espletata la procedura di cui ai comma precedenti, ed acquisiti tutti
i pareri di competenza, l’organo esecutivo approva - entro e non
oltre il 30 Settembre - le proposte degli strumenti finanziari, che
successivamente sono inviati alla Commissione Bilancio ed ai gruppi
consiliari.
I Consiglieri e la competente Commissione Consiliare possono
presentare emendamenti agli strumenti finanziari entro il 20
Ottobre mediante richiesta in triplice copia di cui la prima diretta al
Servizio Finanziario, la seconda al Centro di Responsabilità Tecnica
competente per materia e la terza all’organo di Revisione per i pareri
di rispettiva competenza.
Il Servizio Finanziario verifica, in termini contabili, la congruità degli
emendamenti ed esprime il proprio parere depositandolo agli atti del
Consiglio e dandone comunicazione ai Consiglieri proponenti.
Il Centro di Responsabilità Tecnica verifica la congruità tecnica ed
amministrativa degli emendamenti presentati, ed esprime il proprio
parere con le modalità di cui al comma precedente.
Sugli emendamenti presentati decide, in via definitiva, il Consiglio in
sede di approvazione degli strumenti finanziari.
Articolo 75.
Disposizioni generali
1. Il
Servizio Finanziario propone
- con determinazione del
Responsabile -gli schemi di documentazione che i Centri di
Responsabilità
Tecnica
devono
redigere
per
i
rispettivi
adempimenti.
2. Il Servizio Finanziario redige il Piano dei budget di spesa sulla
scorta dei dati analitici forniti dai Centri di responsabilità Tecnica
su apposite schede.
Articolo 76.
Piano dei budget di spesa
1. Il Piano dei budget di spesa deve essere approvato dall’Organo
Esecutivo prima dell’inizio dell’Esercizio Finanziario.
2. A tale scopo i Centri di Responsabilità Tecnica predispongono sulla
scorta del Bilancio deliberato dall’Organo Consiliare e pur in
pendenza dell’approvazione da parte dell’Organo Regionale di
controllo le singole schede di cui al comma 2 art. 99 inviandole,
-
entro il 30 Novembre, al Servizio Finanziario.
3. Il Servizio Finanziario procede al controllo di tali schede ed
esprime il proprio parere chiedendo
-
se del caso
-
integrazioni,
rettifiche e specificazioni ulteriori.
4. E’ compito del Servizio Finanziario redigere il Piano dei budget di
spesa assicurandone la trasmissione all’organo Esecutivo entro il
20 Dicembre, ai fini della definitiva approvazione che deve
avvenire non oltre il 28 Dicembre.
Articolo 77.
Atti propedeutici agli strumenti finanziari
L’organo esecutivo o l’organo consiliare adottano propedeuticamente
agli strumenti finanziari di cui all’art. 16 del D.Lgs. 77 - i
provvedimenti necessari per la formazione di:
ruoli delle Entrate di carattere tributario;
ruoli o liste di carico delle Entrate patrimoniali;
tariffe di imposte o servizi;
ogni altra ipotesi relativa alla quantificazione delle Entrate riferite
ai beni e ai servizi di competenza dell’Ente;
la Programmazione e i Bilanci dei Consorzi, aziende ed organismi in
qualsiasi modo collegati con la Programmazione Finanziaria dell’Ente.
CAPO III
GESTIONE DEL BILANCIO
SEZIONE XIII
GESTIONE DEL BILANCIO
Articola 78
Generalità
La gestione del Bilancio si realizza, a mezzo degli accertamenti per
l’Entrata e degli impegni per la Spesa, nell’ambito degli stanziamenti
complessivi destinati al raggiungimento di ogni singolo obiettivo
programmatico.
I controlli sulla gestione del Bilancio sono di competenza esclusiva
del Servizio Finanziario che all’uopo utilizza anche l’ufficio Controllo
di Gestione.
Articolo 79.
Variazioni del Bilancio
1. Le variazioni del Bilancio si operano mediante:
a) trasferimento di somme da stanziamenti rivelatisi esuberanti per
provvedere ad integrare la dotazione di altri stanziamenti
deficitarii in relazione alle effettive necessità. (Storno di Fondi);
b) modifica della struttura del preventivo che si rende necessaria
per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate
(Variazione di Bilancio).
2. Le operazioni di cui al punto:
a) del comma precedente possono essere effettuate in presenza dei
seguenti presupposti da esplicitare nella relativa deliberazione:
1) che non si sono verificate minori entrate.
2) che la somma da prelevarsi sia effettivamente disponibile in
rapporto al fabbisogno dell’intero esercizio.
3) che la spesa cui si intende provvedere sia di urgente
necessità e non prorogabile.
3. Le operazioni di cui alla lettera b) comma 1 possono essere
effettuate in presenza di entrate non del tutto previste in sede
di bilancio annuale o previste in misura minore rispetto
all’accertamento.
4. Sono vietati gli storni nella Gestione Residui nonché tra la
Gestione Residui e la gestione di competenza o viceversa.
5. Sono vietati i trasferimenti di fondi da stanziamenti finanziati
con Entrate Straordinarie o con vincolo di destinazione a favore
di stanziamenti di Spesa Corrente.
Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli inscritti nei
Servizi per conto di terzi in favore di altre parti di Bilancio.
La competenza ad effettuare le variazioni di Bilancio e’ del Consiglio
trattandosi di modifiche alla destinazione specifica di risorse
assegnate dal Consiglio stesso alla Gestione attuativa dell’Organo
Esecutivo. Le variazioni di Bilancio possono essere deliberate non
oltre il 30 Novembre dell’anno cui il Bilancio si riferisce.
In via d’urgenza le deliberazioni relative alle variazioni di Bilancio
possono essere assunte - con adeguata motivazione - dalla Giunta ai
sensi del 3° comma art. 32 Legge 08.6.90 n. 142/90. Tali
deliberazioni non sono assoggettate al controllo di legittimità del
CO.RE.CO. , mentre soggiacciono a tale obbligo le deliberazioni
consiliari di ratifica delle variazioni stesse. Le variazioni di Bilancio
effettuate con le modalità di cui al comma precedente devono
essere ratificate, a pena di decadenza, dall’organo Consiliare entro i
60 giorni seguenti e comunque entro il 31 Dicembre dell’anno cui il
Bilancio si riferisce, se entro tale data non sia scaduto il termine dei
60 giorni prima indicato.
In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di
variazione adottato dall’organo esecutivo, il Consiglio e’ tenuto ad
adottare - nei successivi 30 giorni e comunque entro il 31 Dicembre
dell’esercizio in corso tutti i provvedimenti ritenuti necessari nei
riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della
deliberazione non ratificata.
Le variazioni di Bilancio di cui alla lettera a) del comma 1 del
presente articolo sono proposte dal Responsabile del Servizio
Finanziario. Allo scopo il Responsabile del Servizio Finanziario redige
un’apposita relazione, adeguatamente motivata, con la quale
giustifica gli spostamenti di fondi.
Le variazioni proposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, con
le modalità di cui al comma 13 del presente articolo, sono riferite ai
fondi assegnati a Servizi diversi e sono relative a spese inderogabili.
15. Contestualmente all’avvenuta approvazione della proposta di
variazione di cui ai comma 13 e 14 del presente articolo, i
Responsabili dei Servizi interessati apportano le dovute variazioni ai
Conti e ai relativi Piani dei Conti dei Centri di Costo, degli Interventi
e del Servizio.
16. Il Responsabile del Servizio Finanziario provvede, analogamente,
nel caso di variazione di cui alla lettera b) del comma 1 del presente
articolo, fatta salva la possibilità di acquisire a se’ le maggiori
entrate verificatesi in un determinato Servizio per fronteggiare
un’eventuale eccedenza di Spese obbligatorie in altri servizi a cui
non si può far fronte con la riduzione degli stanziamenti di spesa
dello stesso Servizio.
17. Le variazioni di Bilancio che avvengono tra gli stanziamenti di
Servizi diversi, ma compresi nel medesimo Programma, possono
essere effettuati su proposta del Centro di Responsabilità Tecnica e
previa acquisizione di parere favorevole se la variazione modifica
obiettivi del programma del Centro di Responsabilità Politica.
18. Tutte le variazioni di Bilancio, nessuna esclusa, sono verificate e
confermate dal Servizio Finanziario dell’Ente che vigila sugli equilibri
complessivi del Bilancio e sul rispetto della realizzazione degli
obiettivi Programmatici.
19. Le variazioni di Bilancio derivanti dall’accertamento di nuove o
maggiori entrate non collegate all’attività’ dei servizi, sono acquisite
dal Servizio Finanziario dell’Ente che le destina secondo le necessità
e le richieste
pervenute, dando prioritaria copertura alle spese per servizi
indispensabili i cui stanziamenti si sono dimostrati deficitarii e per
far fronte ad eventuali situazioni contabili pregiudizievoli agli
equilibri di bilancio.
20. Tutte le variazioni di Bilancio devono recare anche il parere
-
-
favorevole dell’organo di Revisione Contabile.
21. Le variazioni di Bilancio possono essere proposte, fatti salvi i casi
di urgente necessità adeguatamente e compiutamente motivati, nei
mesi di:
- Giugno;
- Settembre;
- Novembre.
22. Per rispettare le suddette scadenze le proposte di variazione
devono pervenire al Servizio Finanziario 20 giorni prima.
23. L’organo esecutivo approva le variazioni di Bilancia se ricorre
l’urgenza, ovvero le propone al Consiglio.
24. Per l’esame degli atti di variazione del bilancia da parte
dell’Organo Consiliare valgono le stesse modalità utilizzate per
l’approvazione degli strumenti finanziari.
25. La mancata approvazione della proposta di variazione del
Bilancia, da parte del competente organo, deve essere
adeguatamente motivata con atto deliberativo.
26. Le variazioni attuate ai sensi del presente articolo modificano - di
conseguenza - anche il Piano dei budget di spesa.
Articola 80.
Variazioni al Piano dei budget di spesa
Le variazioni al Piano dei budget di spesa sono di competenza
dell’organo esecutivo senza alcuna necessità di ratifica consiliare.
Le variazioni di cui al comma 1 del presente articolo si effettuano
entro il termine ultimo del 15 Dicembre dell’anno cui il Piano dei
budget di spesa si riferisce.
Articolo 81.
Segnalazione di fatti che pregiudicano gli equilibri di Bilancio.
1. Il Servizio Finanziario vigila sulla regolare gestione del Bilancio al
fine di evitare l’insorgere di situazioni che pregiudichino gli
equilibri di Bilancio.
2. Per tali compiti di vigilanza il Servizio Finanziario utilizza il
Servizio Controllo di Gestione e ogni altro Servizio dell’Ente che
e’ obbligato a fornire tutte le informazioni richieste entro 7
giorni.
3. Il Responsabile del Servizio Finanziario segnala ogni fatto che
possa pregiudicare l’equilibrio di Bilancio al Sindaco, al Segretario
Generale, all’Organo di Revisione Contabile ed all’Organo consiliare
dell’Ente nella persona del suo Presidente, che sono tenuti
obbligatoriamente ad adottare i necessari provvedimenti per
sanare le situazioni entro trenta giorni dalla stessa, anche in
presenza della Giunta Comunale.
4. Il Responsabile del Servizio Finanziario laddove rilevi, a seguito di
proprie valutazioni o perchè messo a conoscenza di fatti non
rilevabili autonomamente, il costituirsi di situazioni tali da
pregiudicare l’equilibrio di Bilancio, adotta immediatamente
provvedimenti finalizzati a bloccare gli eventi pregiudizievoli e,
poi, da avvio alle procedure di cui al comma 3 del presente
articolo.
5. Sono fatti rilevanti per l’adozione delle procedure di cui ai comma
3 e 4 del presente articolo:
a) accertamento di entrate inferiori alla previsione a seguito di
provvedimenti legislativi o di omissioni di attività amministrative,
b) assunzione di spese
-
ancorché non impegnate
-
rientranti nella
casistica dei Debiti Fuori Bilancio;
c) mancato accertamento di entrate Proprie dell’Ente in misura pari
alla previsione;
d) intervenuti aumenti di spesa a seguito di provvedimenti legislativi
o applicazione di contratti collettivi di lavoro.
I Responsabili dei Servizi e i Centri di Responsabilità Tecnica sono
obbligati a segnalare al Servizio Finanziario ogni fatto, evento o
situazione pregiudizievole agli equilibri di Bilancio.
La mancata segnalazione delle circostanze di cui sopra produce
responsabilità personale per chi commette l’omissione con
conseguente attivazione delle procedure - da parte dell’Organo
Esecutivo - per risarcimento danni.
Articolo 82.
Salvaguardia equilibri di Bilancio
1. Sono rispettati durante la gestione, e nelle variazioni di Bilancio, il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri
stabiliti in Bilancio per la copertura delle Spese Correnti e per il
finanziamento degli investimenti.
2. La verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma precedente
e’ attuata dal Servizio Finanziario dell’Ente con cadenza bimestrale.
3. L’Organo Consiliare effettua una ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi entro il 30 Maggio e entro il 30
Settembre.
4. Della ricognizione di cui al comma precedente si da’ atto con
specifico provvedimento deliberativo;
5. In sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi
l’Organo Consiliare adotta eventuali provvedimenti necessari:
a) per ripianare eventuali Debiti Fuori Bilancio con le modalità di cui
al la Sezione Ventiquattresima del presente Regolamento.
b) per ripianare l’eventuale disavanzo di Amministrazione risultante
dal rendiconto approvato.
c) per ripristinare il pareggio di Bilancio qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo di Amministrazione o
di gestione a seguito di squilibrio della gestione di competenza o
della gestione dei residui.
d) per sanare eventuali situazioni di squilibrio della gestione di
competenze o dei residui.
6. Le decisioni di cui al comma precedente vengano assunte con atto
deliberativo sottoposto al controllo di legittimità dell’Organo
Regionale di Controllo ed allegato al rendiconto di gestione
dell’esercizio relativo.
7. L’adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 del presente
articolo, e’ obbligatoria in presenza di squilibri di bilancio e
comporta la modifica degli strumenti finanziari approvati.
8. Per le finalità di cui al richiamato comma 5, l’Organo Consiliare può
utilizzare per l’esercizio di riferimento e per i due successivi,
tutte le entrate e i proventi derivanti da alienazioni di beni
patrimoniali disponibili, fatta eccezione per le entrate aventi
specifica destinazione e per quelle provenienti dall’assunzione di
prestiti.
9. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di cui al
comma 5 del presente articolo e’ equiparata alla mancata
approvazione del Bilancio di Previsione per cui sono applicabili giusto comma 4 art. 36 Decreto Legislativo 25.02.95 n. 77 - le
procedure di cui al comma 2 art. 39 Legge 08.06.90 n. 142.
Articolo 83.
Risultato contabile di Amministrazione
1. Il risultato contabile di Amministrazione e’ accertato con
l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso.
2. Esso e’ pari al fondo di cassa risultante, aumentato dei residui
attivi e diminuito dei residui passivi.
Articolo 84.
Disavanzo di Amministrazione
1. Il Disavanzo di Amministrazione, che scaturisce dall’eccedenza dei
residui passivi sul totale dei residui attivi e del fondo di cassa, e’
accertato secondo le procedure di cui all’ari. 30 del D.Lgs. 77/95.
2. Per il ripiano del Disavanzo di Amministrazione l’organo consiliare
opera con le procedure di cui al comma 8 art. 106.
3. Il Disavanzo di Gestione accertato in sede di ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi, comporta la manovra di
riequilibrio obbligatoria di cui all’art. 36 D.Lgs. 77/95
Articolo 85.
Avanzo di Amministrazione
1. L’Avanzo di amministrazione, che scaturisce dall’eccedenza del
fondo di cassa e dei residui attivi sui residui passivi, e’ accertato
con le procedure di cui all’art. 31.
2. L’Avanzo di Amministrazione e’ determinato mantenendo distinte
le componenti finanziarie che provengono dalla gestione di parte
corrente da quelle derivanti dalla gestione degli investimenti o
comunque da settori e comparti vincolati della gestione annuale.
3. Ai fini del comma precedente l’Avanzo di Amministrazione e’
distinto in:
a) fondi non vincolati
b) fondi vincolati
c) fondi per finanziamento spese in conto capitale
d) fondi di ammortamento.
4. Prima di procedere all’applicazione al bilancio d’esercizio
dell’Avanzo risultante dal Rendiconto, distinto nelle componenti
elencate nel comma precedente, occorre assoggettare a verifica
la gestione finanziaria riferita al 1° semestre dell’esercizio in
corso, allo scopo di aggiornare l’Avanzo stesso tenendo conto
delle eventuali evenienze:
a) diminuzione o aumenti derivanti da riaccertamenti sui residui di
esercizio:
b) parte dell’avanzo utilizzato nella gestione precedente a quella di
riferimento;
c) passività pregresse sorte nella gestione precedente a quella di
riferimento.
5. L’utilizzazione dell’Avanzo di Amministrazione è disposto:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento
provvedendo, ove l’avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella
spesa del bilancio un importo pari alla differenza; l’avanzo può
essere
applicato
pure
al
finanziamento
delle
spese
di
funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio;
b) per la prioritaria copertura dei debiti fuori bilancio. riconosciuto
a norma dell’art. 37 del D. lgs 77/95.
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri
bilancio di cui all’art. 36 ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari il finanziamento delle spese di funzionamento non
ripetitive, in qualsiasi periodo dell’esercizio e per le altre spese
correnti sole in sede di assestamento.
d) per il finanziamento di spese di investimento.
6. Ai fini dell’effettivo utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione
applicato nel Bilancio occorre che lo stesso sia realizzato
mediante applicazione del seguente metodo:
A) Fondo di cassa a chiusura del Rendiconto da cui trae origine
l’Avanzo (+A)
B) Riscossione dei Residui attivi, provenienti dal Rendiconto dal quale
è originato l’ Avanzo applicato, alla data di utilizzo dell’avanzo
stesso (+B)
C) Intervenuta
insussistenza
di
Residui
attivi
riportati
nel
Rendiconto dal quale e’ originato l’Avanzo applicato
(-C).
D) Pagamento di residui passivi, provenienti dal Rendiconto dal quale
è originato l’Avanzo applicato, alla data di utilizzo dell’avanzo
stesso (- D).
E) Differenza attiva disponibile:
B – C – D.
E=A+
7. Se le risultanze di E) - ovvero la differenza attiva disponibile sono uguali o superiori alla quota parte di Avanzo, riferita
all’ammontare dell’utilizzo, e’ dimostrata la realizzazione
dell’avanzo stesso.
Articolo 86
Utilizzazione fondo di Riserva
1. Il Fondo di Riserva è costituito ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 77/95.
2. Il Fondo e’ utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze
straordinarie di Bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa
corrente si rivelino insufficienti.
3. Per l’utilizzazione del fondo i Responsabili dei Servizi devono
farne richiesta precisando:
a) l’importo del fondo da utilizzare
b) la motivazione giustificativa delle sopraggiunte necessità
c) la motivazione giustificativa dell’impossibilità’ di ricorrere alle
variazioni di cui alla lettera a) comma 1 art. 103 del presente
Regolamento
d) la causale specifica di spesa cui e’ destinata la somma richiesta
e) la definizione dell’obiettivo che si realizza con l’utilizzo della
quota di fondo di riserva.
4. Le richieste di cui al comma precedente munita del parere
favorevole del Centro di Responsabilità Tecnica, sono trasmesse
al Responsabile del Servizio Finanziario entro i seguenti termini:
a) 30 Maggio
b) 30 Ottobre.
5. Il Responsabile del Servizio Finanziario valuta le richieste e
propone l’utilizzo del fondo di riserva all’organo esecutivo.
6. La deliberazione dell’organo esecutivo viene comunicata all’organo
consiliare nei termini di cui al comma 3 art. 32 Legge O8. 06.90 n.
142
7. I termini di cui al comma 4 del presente articolo sono riferiti solo
ai prelevamenti destinati ad impinguare le dotazioni degli interventi
di spesa corrente rivelatisi insufficienti.
8. Nel caso di utilizzo del fondo di riserva per fronteggiare esigenze
straordinarie di Bilancio il termine e’ stabilito al 31 Dicembre come
previsto dall’art. 18 Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77.
9. Nell’assestamento annuale e’ predisposta un’analisi degli utilizzi
del fondo di riserva con esame delle cause che ne hanno determinato
la necessità.
Articolo 87.
Assestamento di Bilancio
1. L’assestamento di Bilancio e’ finalizzato ad adeguare alle effettive
esigenze di accertamento e riscossione, nonché di impegno e
pagamento, le previsioni iniziali di competenza.
2. Le procedure di assestamento generale assicurano il
mantenimento del pareggio del Bilancio.
3. L’assestamento del bilancio e’ deliberato dall’organo consiliare
dell’Ente entro il 30 Novembre dell’anno cui lo stesso si riferisce,
previa adozione degli atti deliberativi relativi alle variazioni di
bilancio effettuate con le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 77/95
presente Regolamento.
4. La proposta di assestamento del bilancio e’ di esclusiva
competenza del Servizio Finanziario dell’Ente cui compete la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di
riserva.
5. Al provvedimento di assestamento e’ allegata una relazione
illustrativa degli adeguamenti operati sulle previsioni iniziali di
competenza, finalizzata ad esaminare gli effetti finanziari,
economici, e patrimoniali dagli stessi determinati.
6. La relazione di cui al comma precedente, inoltre, analizza gli
effetti degli adeguamenti operati sui Programmi, Servizi,
Interventi, Centri di Costo e Conti.
7. Con il provvedimento di assestamento sono modificati, ove
occorra, i documenti allegati al Bilancio annuale
Articolo 88.
Utilizzazioni delle somme derivanti dall’ammortamento dei beni
1. Le somme accantonate ai fini del reinvestimento rifluiscono nel
risultato di amministrazione di cui all’art. 107.
2. L’utilizzazione delle somme di cui al comma precedente e’ possibile
dopo che il risultato contabile e’ stato inscritto in bilancio, con le
modalità di cui all’art. 114 del presente Regolamento.
3. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo vengono
utilizzate dai vari Servizi secondo uno schema di ripartizione
iniziale, stabilito dai Centri di responsabilità Tecnica coordinati dal
Servizio Finanziario dell’Ente.
SEZIONE XIV
LE ENTRATE
Articolo 89
Generalità
1. Le Entrate dell’Ente si dividono in:
a) Entrate ordinarie;
b) Entrate in Conto Capitale;
c) Entrate derivanti da accensione di prestiti;
d) Entrate per servizi per conto di terzi.
2. Esse sono così allocate nel Bilancio:
a) Titoli I – II – II - Entrate Ordinarie.
b) Titolo IV Entrate in conto capitale.
-
c) Titolo V Entrate derivanti da accensione di prestiti.
-
d) Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi.
3. Tutte le Entrate dell’Ente, escluse quelle collegate ai servizi per
conto di terzi, sono riportate in Conti allo scopo di esercitare il
controllo interno di gestione.
4. L’articolazione strutturale dei Conti deve rispondere all’esistenza
di verificare lo stato di attuazione dei programmi attraverso
l’analisi dell’Entrate acquisite e della comparazione tra i costi ed i
risultati quantitativi e qualitativi dei servizi.
A tale scopo la loro strutturazione deve consentire di verificare:
a) la responsabilità dell’acquisizione nelle varie fasi del relativo
procedimento;
b) la corretta imputazione ai Centri di Responsabilità Tecnica.
c) l’individuazione delle fonti di finanziamento degli impegni di spesa
mediante adeguate tecniche di correlazione tra l’entrata e
l’uscita.
Articolo 90
Entrate Ordinarie
1. Le Entrate Ordinarie sono inscritte nei primi tre Titoli del Bilancio
- Parte Entrate - e rappresentano la fonte di finanziamento delle
spese correnti.
2. Esse si dividono - anche ai fini dell’applicazione del presente
Regolamento - in entrate:
a) Tributarie;
b) Derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato;
c) Derivanti da trasferimenti correnti della Regione;
d) Extra - tributarie.
3. Le Entrate Tributarie finanziano i servizi ritenuti necessari per lo
sviluppo della comunità e integrano i trasferimenti dello Stato - se
necessario - per l’erogazione dei servizi pubblici essenziali.
4. Le Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato garantiscono - in linea prioritaria - l’erogazione dei Servizi
indispensabili.
5. Sono Servizi Pubblici essenziali e sono servizi indispensabili quelli
definiti tali dal D. I. 28.5.93 pubblicato sulla G.U. 23.6.93 n. 145.
6. Le Entrate derivanti da trasferimenti correnti della Regione
assicurano la copertura finanziaria delle spese per l’esercizio di
funzioni trasferite o delegate.
7. Le Entrate extra - tributarie sono destinate al finanziamento e
alle spese di gestione dei Servizi dell’Ente che le procurano.
8. Ferme restando le destinazioni stabilite nei comma precedenti, il
Servizio Finanziario stabilisce annualmente la graduazione degli
interventi scaturenti da obblighi di legge e da finanziare
prioritariamente.
9. Le Entrate ordinarie, nel limite delle disponibilità residue alle
operazioni di cui ai comma precedenti, sono destinate alla
realizzazione di interventi definibili di “programmazione
discrezionale”.
Articolo 91.
Entrate in Conto Capitale
1. Le Entrate in Conto Capitale sono inscritte al Titolo IV del
Bilancio - Parte Entrata - e rappresentano la fonte di
finanziamento delle spese di investimento e delle spese
straordinarie d’esercizio che determinano cicli finanziari
pluriennali.
2. Le Entrate in Conto Capitale si dividono - anche ai fini
dell’applicazione del presente Regolamento - in entrate:
a) per alienazione dei beni patrimoniali;
b) per trasferimenti di capitale;
c) per riscossione di crediti.
3. I Conti delle entrate in Conto Capitale, strutturati come stabilito
al comma 4 dell’art. 114, evidenziano i contributi in Conto Capitale
secondo la loro provenienza.
4. Gli stessi Conti devono consentire la concomitante o successiva
registrazione delle variazioni patrimoniali dipendenti dalle Entrate di
tale natura.
Articolo 92.
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
1. Le Entrate derivanti da Accensione di prestiti sono inscritte al
Titolo V del Bilancio - parte Entrata - e rappresentano la fonte di
-
finanziamento delle spese di investimento.
2. L’attivazione dei procedimenti di realizzazione di queste Entrate
suppone necessariamente che l’Ente sia capace del relativo
indebitamento, previo accertamento da parte del Servizio
Finanziario.
3. I Conti di tali Entrate, che devono essere conformati agli stessi
principi già descritti nei precedenti articoli devono consentire
l’analisi dei costi e dei benefici degli investimenti finanziati in
relazione al periodo di ammortamento del debito ed ai tempi di
impegno dei mezzi finanziari acquisiti.
Articolo 93.
Entrate per Anticipazioni di Tesoreria
1. Le Entrate per Anticipazioni di Tesoreria sono inscritte al Titolo
V del Bilancio - Parte Entrate - e si riferiscono all’indebitamento a
breve termine con il Tesoriere dell’Ente.
Articolo 94
Entrate per Servizi per conto di terzi
1. Le Entrate per servizi per conto di terzi sono inscritte nel Titolo
VI del Bilancio - Parte Entrate.
2. Non determinano variazioni finanziarie a carico del Bilancio
dell’Ente perchè le previsioni e gli accertamenti d’entrata
conservano l’equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.
3. La gestione delle Entrate del presente articolo e’ di esclusiva
competenza del servizio Finanziario fatta eccezione per quelle
attribuibili ai singoli servizi.
Articolo 95.
Gestione delle Entrate
La Gestione delle Entrate si esercita attraverso le seguenti tre fasi:
a) Accertamento
b) Riscossione
c) Versamento.
Articolo 96.
Accertamento delle Entrate
1. L’Accertamento delle entrate costituisce la prima fase di gestione
dell’entrata mediante la quale:
a) si verifica la ragione del credito e la sussistenza di idoneo titolo
giuridico:
b) si quantifica la somma da incassare;
e) si identifica la persona del debitore;
d) si fissa la relativa scadenza;
2. La rilevazione dell’Accertamento avviene con annotazione nel
relativo Conto e imputazione alla competente risorsa del Bilancio
sulla base della documentazione di cui al successivo comma 3
trasmessa al Servizio Finanziario da parte dei Responsabili dei
Servizi.
3. Ai fini dell’Accertamento costituiscono idonea documentazione
a) I ruoli o altre forme di legge per le entrate di carattere
tributario
b) Le liste di carico o di ruoli o di acquisizione diretta per le entrate
patrimoniali o per quelle provenienti dalla gestione dei Servizi.
c) Le prenotazioni per le Entrate provenienti dai trasferimenti
correnti dello Stato, della Regione, e di altri Enti Pubblici.
d) I contratti o provvedimenti giudiziari o atti amministrativi
specifici per Entrate di natura eventuale o variabili nonché per
quelle provenienti da alienazioni di beni, da concessioni di beni
patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da riscossione di
crediti.
4. Le Entrate relative a partite compensative delle spese sono
accertate in corrispondenza dell’assunzione del relativo impegno
di spesa.
5. Le Entrate la cui acquisizione comporta oneri diretti o indiretti
sono accertate con provvedimento dell’organo competente.
6. Le Entrate vincolate all’esercizio di funzioni delegate non sono
considerate accertate prima dell’adozione dei provvedimenti di
assegnazione.
7. L’Accertamento dell’Entrata e’ dovere di ufficio del Responsabile
del Servizio al quale l’Entrata stessa risulta assegnata; tale
dovere si esplica mediante l’attività istruttoria che il relativo
procedimento prevede affinché la previsione di Bilancio si
traduca, nei termini, in disponibilità finanziaria.
8. Per effetto di quanto innanzi il Responsabile del Servizio accerta
l’Entrata
annotandola
nel
relativo
Conto
e
trasmette
al
corrispondente Responsabile Contabile l’idonea documentazione ai
fini della conseguente registrazione nelle scritture contabili
dell’Ente.
9. Ai fini dell’espletamento delle procedure di cui al presente
articolo, i tempi di accertamento delle singole entrate dell’Ente
sono quelli previsti dalla normativa vigente, nonché quelli previsti
da atti deliberativi, da contratti e provvedimenti giudiziari.
Articolo 97.
Riscossione delle Entrate
1. La Riscossione costituisce la seconda fase del procedimento di
gestione dell’ Entrata mediante la quale si provvede - da parte del
Tesoriere o di altri Agenti Contabili - all’incasso delle somme
dovute all’Ente.
2. La
Riscossione
sottoscritta
dal
avviene
mediante
responsabile
del
ordinativo
servizio
di
incasso,
finanziario,
da
l’Entrata
con
trasmettere al Tesoriere dell’Ente.
3. L’ordinativo d’incasso contiene i seguenti elementi:
a) indicazione del debitore;
b) ammontare della somma da riscuotere;
c) causale della riscossione;
d) eventuali vincoli di destinazione della somma;
e)
l’indicazione
della
risorsa
cui
e’
specificazione per residui e competenza;
riferita
f) la codifica;
g) il numero progressivo;
h) l’esercizio finanziario;
i) la data di emissione;
l) l’imputazione al conto fruttifero o al conto infruttifero.
4. L’ordinativo di incasso e’ emesso dal Responsabile del Servizio
Finanziario.
5. Le Entrate riscosse dagli Agenti Contabili, come individuati alla
Sezione VIII sono versate al Tesoriere, a mezzo di ordinativo di
incasso emesso dal Servizio Finanziario.
6. Le somme prelevate dai conti correnti postali sono introitate con
le modalità di cui ai comma precedenti.
7. Il Tesoriere e’ obbligato a riscuotere ogni somma versata in
favore dell’Ente, anche in pendenza dell’emissione dell’ordinativo
d’incasso, dandone immediata comunicazione al Servizio
Finanziario e chiedendone la regolarizzazione.
Articolo 98.
Versamento delle Entrate
1. Il versamento costituisce la terza ed ultima fase di gestione delle
Entrate, mediante la quale le somme riscosse vengono trasferite
nelle casse dell’Ente.
2. Il versamento delle somme riscosse dagli Agenti Contabili avviene
con le modalità previste dal D.Lgs. 77/95.
-
Articolo 99.
Utilizzo di Entrate a specifica destinazione
1. È possibile l’utilizzo – in termini di cassa - di Entrare aventi
specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti
dell’Ente, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con
istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non
superiore ai tre dodicesimi delle Entrate correnti accertate nel
penultimo anno precedente a quello dell’utilizzo.
2. Il ricorso alle procedure di cui al comma precedente e’ possibile
solo nel caso in cui l’Ente non versi in condizioni di dissesto
finanziario e abbia già ricostituito tutti i fondi vincolati
eventualmente utilizzati in precedenza.
3. L’utilizzazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo
viene deliberata - in termini generali con la delibera di
approvazione del Bilancio - ed e’ attivato dal Tesoriere a seguito
di specifica richiesta del Servizio Finanziario dell’Ente.
4. La reintegra delle somme a destinazione vincolata, eventualmente
utilizzate, avviene con i primi introiti non soggetti a vincolo di
destinazione.
5. E’ possibile l’utilizzo delle entrate di cui al comma 1 del presente
articolo, con esclusione di quella derivante da mutui o da prestiti,
anche nelle more del perfezionamento delle deliberazioni di
alienazione del patrimonio adottate per la salvaguardia degli equilibri
di bilancio o per finanziare debiti fuori bilancio riconosciuti.
6. Il ricorso alle procedure di cui al comma precedente obbliga l’Ente
a reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.
SEZIONE XV
LE SPESE
Articolo 100.
Generalità
1. Le spese si suddividono in:
a) Spese Correnti.
b) Spese in Conto Capitale.
c) Spese per rimborso di prestiti.
d) Spese per Servizi per conto di terzi.
Articolo 101.
Le spese Correnti
1. Sono inscritte nel Titolo I del Bilancio – Parte Spesa - l’impiego di
risorse necessarie per il funzionamento e mantenimento dell’Ente.
2. Ai fini applicativi delle procedure del presente Regolamento, si
suddividono in:
a) Spese riferite alla categoria economica “acquisto di beni e servizi”
le quali sono rappresentate da tutte le erogazioni correlate ad un
servizio reso o ad un bene fornito che non abbia la natura di
investimento.
b) Spese riferite alla categoria “trasferimenti correnti”, le quali
sono rappresentate dalle erogazioni, senza una diretta
contropresentazione a favore di altri soggetti.
3. Le spese correnti sono suddivise per Programmi, Servizi,
Interventi, Centri di Costo e Conti allo scopo di procedere alla
valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del servizio reso o
dell’obiettivo realizzato.
4. I Conti relativi alle Spese Correnti devono rispondere al di
verificare:
a) La responsabilizzazione nelle fasi procedurali di erogazione.
b) La corretta imputazione ai Centri di Costo e ai Centri di
Responsabilità Tecnica.
c) La interdipendenza con le risorse ordinarie.
d) Il raccordo tra movimentazioni di contabilità finanziaria e
variazioni del patrimonio dell’Ente.
e) Lo svolgimento delle operazioni di esercizio per Programmi,
Servizi ed Interventi in riferimento alla Programmazione generale
e di Bilancia dell’Ente
f) Il controllo della Sussistenza della copertura finanziaria di cui
all’art. 55 comma - della Legge 08.06.90 n. 142 nell’ambito della
relazione tra accertamenti di Entrata e impegni Uscita.
5. Nella loro globalità, le Spese correnti sono finanziate con le
Risorse ordinarie inscritte nei primi tre Titoli dell’Entrata.
Articolo 102.
Le Spese in Conto Capitale
1. Sono inscritte al Titolo II del Bilancio - Parte Spesa - e
rappresentano l’impiego delle risorse che hanno una diretta
influenza sul patrimonio dell’Ente.
2. Tali Spese devono essere compatibili e coerenti con le previsioni
del Bilancio Pluriennale.
3. I Conti relativi alle Spese in Conto Capitale sono finalizzati alle
stesse verifiche illustrate per le Spese Correnti al comma 4 del
precedente art. 101.
4. Nella loro globalità le Spese in Conto Capitale sono finanziate con
le risorse inscritte ai Titoli IV e V - esclusa la categoria 1 dell’Entrata.
Articolo 103.
Le Spese per il rimborso di prestiti
1. Sono inscritte al Titolo III del Bilancio - Parte Spesa - e sono
-
costituite dalle quote di Capitale che l’Ente restituisce per
l’estinzione dei prestiti contratti; la loro gestione e’ di esclusiva
competenza del Servizio Finanziario.
2. Sono imputate ai Conti relativi agli investimenti finanziati, con
esclusione di quelli derivanti da esercizi precedenti l’esercizio
finanziario 1996 ,le quali restano imputate ad uno specifico Conto
gestito dal Servizio Finanziario.
3. Le Spese per rimborso di prestiti hanno connotazione di
obbligatorietà
e
pertanto,
sono
soggette
a
qualificazione
prioritaria da parte del Servizio Finanziario che, in sede di
programmazione, riduce, ove occorra per tale finalità, le risorse
disponibili
per
interventi
definiti
di
“programmazione
discrezionale”.
Articolo 104.
Le Spese per servizi per conto di terzi
1. Le Spese per servizi per conto di terzi sono inscritte al Titolo IV
del Bilancio Parte Spesa.
-
2. Le Previsioni e gli Impegni di Spesa conservano l’equivalenza con le
previsioni e gli accertamenti d’Entrata.
3. La loro gestione e’ di competenza del Servizio Finanziario, con
esclusione di quelle attribuibili ai singoli servizi.
Articolo 105.
La Gestione delle Spese
1. La gestione delle Spese si realizza attraverso le seguenti fasi
procedurali:
a) Impegno.
b) Liquidazione.
c) Ordinamento.
d) Pagamento.
2. Ciascun stanziamento di Spesa, per la competenza annuale, e’
determinato in misura corrispondente all’ammontare complessivo
degli impegni che si ritiene possano essere effettivamente assunti
nell’esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. Le spese correnti sono quantificate con tecniche e metodi che
permettono di analizzare gli eventuali incrementi di fabbisogno
rispetto all’esercizio precedente, allo scopo precipuo di eliminare
inefficienze nei processi di erogazione.
4. Per le stesse finalità le spese di gestione ordinaria e, in genere,
quelle annualmente ripetitive sono determinate tenendo anche conto
delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le Spese di personale,
delle voci stipendiali soggette ad aggiornamento.
5. Per gli impegni con effetti ultra annuali, la spesa di competenza
degli esercizi futuri deve essere annotata - a cura del Servizio
Finanziario - in apposite scritture separate, le quali costituiranno
allegato necessario agli strumenti finanziari successivi.
6. Le spese in conto capitale sono quantificate in riferimento alle
effettive possibilità di acquisizione delle relative risorse ed alla
capacità reale di impegno dell’Ente.
7. La quantificazione delle spese - con le procedure indicate ai
comma precedenti – è effettuata dai Centri di Responsabilità
Tecnica sulla scorta dei dati contabili forniti dal Servizio
Finanziario.
Articolo 106.
Impegno delle Spese
1. L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di Spesa
mediante la quale:
a) si determina la somma da pagare.
b) si individua il soggetto creditore.
c) si indica la ragione della spesa.
d) si costituisce il vincolo sulle previsioni del bilancio.
2. Il vincolo di cui alla lettera d) del comma precedente e’ attivato
nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi
dell’art. 55 – comma 5 - della Legge 08.06.90 n. 142.
3. Formano impegno prioritario sugli stanziamenti di competenza
dell’esercizio, le somme dovute in base alla legge, a contratto o
altro Titolo, nonché in base a deliberazioni o determinazioni
dirigenziali assunte entro il termine dell’esercizio finanziario.
4. Sono impegni già assunti, con l’approvazione del bilancio e senza la
necessità di assunzione di ulteriori atti amministrativi, le spese
dovute:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale
dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di
preammortamento e ulteriori oneri accessori:
c) per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni
di Legge;
d) per le spese dovute nell’esercizio in base ad atti – formati negli
-
esercizi precedenti - aventi carattere di pluriennalità.
5. Durante la gestione possono essere proposti impegni relativi a
procedure in via d’espletamento, a condizione che la prenotazione
si trasformi in impegno vero e proprio, come qualificato al comma
1 del presente articolo, entro la fine dell’esercizio finanziario.
6. Nel caso in cui ciò non avvenga, la prenotazione decade e
costituisce economia di spesa, concorrendo alla determinazione
del risultato contabile di amministrazione.
7. Si considerano, altresì impegnate:
a) le spese correlate ad accertamenti di entrata aventi destinazione
vincolata per legge.
b) le spese finanziate con l’assunzione di mutui a specifica
destinazione in corrispondenza e per l’ammontare dell’importo di
mutuo deliberato o del relativo prefinanziamento accertato in
entrata.
8. L’impegno può essere effettuato anche a carico degli esercizi
successivi, per le seguenti specificità:
a) nel caso di spese correnti necessarie per assicurare la continuità
dei servizi;
b) nel caso di spese relative ad affitti, similari e continuative;
c) nel caso di spese di cui l’Ente ne riconosca e la necessità e la
convenienza.
11. Gli impegni riferiti alle spese in conto capitale, possono essere
ripartiti in piu’ esercizi, in linea con la programmazione dell’Ente,
in perfetta corrispondenza della realizzazione dell’entrata.
12. Con la chiusura dell’esercizio finanziario al 31 Dicembre, nessun
impegno
di
spesa
ulteriore
può
essere assunto
a
carico
dell’esercizio chiuso, per cui tutte le spese non impegnate a quella
data costituiscono economia di spesa, fatta eccezione per quelle
di cui ai comma 4 e 7 del presente articolo.
13. Costituiscono, inoltre, economia le minori spese sostenute
rispetto all’impegno assunto, verificate con la conclusione della
fase di liquidazione.
14. Il responsabile del servizio ad esecutività intervenuta delle
delibere o delle determinazioni di spesa, deve comunicare al terzo
interessato l’impegno e la copertura finanziaria contestualmente alla
ordinazione della prestazione, e specificare nella nota che nelle
fatture vanno indicati gli estremi della stessa. Il terzo, se non gli é
pervenuta tale comunicazione, non può eseguire la prestazione.
Articolo 107.
Modalità per l’assunzione dell’impegno Spesa
1. Il provvedimento con il quale il Responsabile del Servizio assume
l’impegno di spesa, deve contenere i seguenti elementi:
a) Centro di Costo Intervento e Conto su cui va impegnata la
-
somma;
b) Somma da impegnare.
c) Il soggetto creditore.
d) La ragione della spesa con specificazione dell’obiettivo si realizza
con l’impegno.
e) La risorsa cui l’impegno della spesa e’ collegato.
f) Il riferimento all’accertamento avvenuto della risorsa
corrispondente.
g) Quadro riepilogativo dello stanziamento riferito al Conto
2. Gli atti così predisposti - dal Servizio proponente – sono trasmessi
al corrispondente Responsabile del servizio Finanziario.
3. Il Responsabile Finanziario, ricevuti gli atti procede alla verifica e
ai controlli previsti dal presente Regolamento, con particolare
riferimento agli accertamenti delle risorse corrispondenti..
4. Successivamente alla registrazione, il Responsabile del servizio
finanziario finanziario rinvia gli atti al Servizio proponente, il cui
responsabile provvede alle obbligatorie registrazioni nel proprio
Mastro.
5. Il provvedimento d’impegno, se completo di tutti gli elementi
sopra indicati e se coerente alle procedure dei comma precedenti,
per assumere la connotazione di atto giuridico perfetto, deve
recare i pareri di cui agli artt. 53 e 55 Legge 08.6.90 n. 142 e,
pertanto, deve essere assoggettato alle procedure dei citati
articoli.
6. L’atto così predisposto, una volta approvato deve essere inoltrato
in copia al Responsabile Contabile affinché l’impegno da provvisorio
diventi definitivo.
7. A tanto provvede il Responsabile del Servizio entro dieci giorni
dal perfezionamento.
8. La classificazione degli impegni, finalizzata al rispetto della
cronologia degli atti e dell’ufficio di provenienza, si realizza con il
sistema della settorializzazione per Centri di Costo e per Conti.
9. Agli impegni di spesa corrente assunti nel primo semestre di
ciascun esercizio si applica il comma 1 dell’art. 6 del D.L. 02.03.89 n.
65 come convertito nella Legge 26.4.89 n. 155.
Articolo 108
Regole per l’effettuazione delle Spese
1. L’effettuazione di qualsiasi spesa, comunque motivata e derivata,
e’ consentita esclusivamente se sussiste:
a) provvedimento autorizzativo divenuto o dichiarato esecutivo.
b) l’impegno di spesa registrato sul competente Intervento o
capitolo del bilancio.
c) la comunicazione ai terzi interessati dell’autorizzazione di
spesa e dell’impegno relativo.
d) la copertura finanziaria attestata dal Responsabile del
servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 55 – comma 5 - Legge
08.06.90 n. 142.
2. L’ordinazione di spese previste dal regolamento del Servizio
Economato - Provveditorato, avviene con provvedimenti conformi ai
relativi Regolamenti e coerenti alle procedure contabili.
3. Essi devono fare riferimento:
a) all’intervento o al capitolo del bilancio
b) all’impegno.
4. E’ possibile derogare alle norme e procedure di cui ai comma
precedenti esclusivamente con riferimento ai lavori pubblici di
somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale
o imprevedibile.
5. Nel caso previsto dal comma precedente, l’ordinazione fatta ai
terzi e’ regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e
comunque entro il 31 Dicembre dell’anno in corso se a tale data
non sia scaduto il predetto termine dei trenta giorni.
6. Qualora si verifichino violazioni agli obblighi indicati nei comma
precedenti del presente articolo, il rapporto obbligatorio
intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro
effetto di legge, tra il privato fornitore e l’amministratore,
funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
7. Per le esecuzioni reiterate o continuative l’effetto di cui al comma
precedente si estende a coloro che hanno reso possibili le singole
prestazioni.
8. Si applica, altresì, l’art. 35 - comma 5 - del Decreto Legislativo
-
25.2.95 n. 77.
Articolo 109.
Compiti e Controlli del Servizio Finanziario
1. Il Servizio Finanziario opera con le modalità stabilite alle Sezioni
precedenti e prima della registrazione dell’impegno, ha l’obbligo di
verificare:
a) le legalità della spesa
b) la regolarità della documentazione
c) la giusta imputazione al bilancio
d) la disponibilità sul relativo capitolo dell’Intervento
e) l’avvenuto accertamento della risorsa corrispondente.
2. La verifica della legalità della spesa e’ attività indispensabile ed
obbligatoria per la formulazione del parere di regolarità
contabile di cui all’art. 53 L. 08.06.90 n. 142.
Consiste nel controllo e nell’accertamento secondo i principi e le
procedure della contabilità pubblica, della destinazione ai fini
pubblici e istituzionali della Spesa.
3. La verifica, di cui ai comma precedenti, e’ di competenza del
Responsabile del servizio finanziario il quale, ove l’esito sia negativo,
provvederà alla restituzione degli atti al Servizio proponente
motivando adeguatamente il rifiuto della registrazione.
Articolo 110.
Liquidazione della Spesa
1. La liquidazione costituisce la seconda fase del procedimento di
spesa, mediante la quale, sulla scorta dei documenti e dei titoli
comprovanti il diritto acquisito dal creditore, si determina la
somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’
impegno definitivo assunto.
2. Compete al Responsabile del Servizio che ha dato esecuzione
all’impegno di spesa ed è disposta sulla base di documentazione
idonea a comprovare il diritto del creditore previo controllo:
a) Dell’avvenuta fornitura o prestazione.
b) Della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e
qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite.
4. Il provvedimento di liquidazione deve evidenziare:
a) il provvedimento autorizzativo della spesa;
b) l’intervento - Centro di Costo - Conto e impegno contabile di
riferimento;
c) l’importo della somma da liquidare;
d) il soggetto creditore anagraficamente e fiscalmente individuato;
e) l’avvenuto introito della risorsa cui la spesa e’ collegata;
f) il quadro riepilogativo dello stanziamento riferito all’impegno;
g) la specificazione dell’obiettivo realizzato con l’effettuazione
della spesa;
h) le variazioni patrimoniali eventualmente intervenute;
i) l’avvenuta registrazione della fornitura nell’inventario del
servizio se dovuta;
5. I controlli che il Responsabile del Servizio Finanziario e’ obbligato
ad esercitare, sono anche finalizzati a verificare che risulti
chiaramente attestato:
a) la regolare esecuzione dell’opera o regolarità della prestazione o
fornitura;
b) il ricevimento del bene;
c) l’inscrizione nell’inventario.
6. Il controllo comprende anche la verifica contabile e fiscale sugli
atti di liquidazione.
7. In sede di liquidazione finale di spese riferite a beni mobili o
immobili, già acquisiti alla Consistenza Patrimoniale dell’Ente, e’
d’obbligo provvedere anche alle necessarie annotazioni nelle
scritture patrimoniali.
Articolo 111.
Ordinazione della Spesa
1. L’ordinazione rappresenta la terza fase del procedimento di spesa
mediante la quale si impartisce l’ordine al Tesoriere dell’Ente di
provvedere al pagamento delle spese.
2. Si esplica attraverso l’emissione del mandato di pagamento
sottoscritto dai dipendenti di cui agli art. 9 e 10 del presente
Regolamento che deve contenere i seguenti elementi:
a) l’esercizio cui si riferisce la spesa;
b) il numero progressivo;
c) la data di emissione;
d) gli elementi relativi alla classificazione di bilancio;
e) l’Intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi, cui va
imputata la spesa, lo stanziamento originale e quello
eventualmente variato, i programmi già disposti e la rimanenza
disponibile, distintamente per competenza o residui;
d) l’oggetto della spesa e la relativa fonte di finanziamento;
g) la somma da pagare scritta in lettere e in cifre;
h) la causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima
l’erogazione della spesa;
i) il luogo dove devono eseguirsi i pagamenti;
l) gli estremi dei c/c bancari o postali nei casi consentiti dalla legge;
m) ogni altro elemento essenziale previsto dalla legislazione fiscale;
n) l’indicazione del creditore e se si tratta di persona diversa, del
soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché del relativo codice
fiscale o la partita I.V.A;
o) le eventuali modalità diverse di pagamento richieste dal creditore;
p) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione;
q) la correlazione con eventuali ordini di introito collegati al deposito
pagamento;
4. Il mandato di pagamento e’ corredato, a seconda dei casi, da:
a) documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture
e servizi;
b) buoni di carico quando si tratti di beni inventariabili o da
assumersi in carico nei registri di magazzino;
c) delle copie degli atti di impegno;
d) delle note di liquidazione e da ogni altro documento che
giustifichi la spesa.
5. La documentazione allegata al mandato di pagamento dovrà recare
il visto del Responsabile Contabile del Servizio, quale segno di
attestazione delle procedure di controllo interno.
6. Dopo il 10 Dicembre non si possono emettere mandati di
pagamento per spese d’esercizio, salvo casi urgenti per i quali vi
sia la certezza dell’estinzione entro il mese.
Articolo 112.
Pagamento della Spesa
1. L’estinzione del mandato da parte del Tesoriere avviene mediante
pagamento della somma di denaro al beneficiario indicato.
2. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente
tramite il Tesoriere e mediante regolari mandati.
3. Deroga al principio di cui al comma precedente solamente il
pagamento diretto attraverso il Servizio Economato con le
modalità specificate alle Sezioni IV e V.
4. Il Tesoriere può provvedere al pagamento, anche in mancanza del
relativo mandato, solo per spese obbligatorie - quali imposte, rate
di ammortamento, mutui ed altre somme per le quali vi sia obbligo
di legge in tal senso.
5. Nel caso di ricorso alle procedure di cui al comma precedente, il
Tesoriere richiede al Servizio Finanziario dell’Ente l’emissione del
relativo mandato di regolarizzazione, cui occorre provvedere
entro e non oltre 10 giorni.
6. Il Tesoriere nell’effettuazione dei pagamenti deve osservare le
norme vigenti per gli Enti del settore pubblico allargato e
soggetti al sistema della tesoreria unica.
SEZIONE XVI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
Articolo 113.
Residui Attivi
1. Sono Residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il
termine dell’esercizio.
2. Possono essere mantenute fra i Residui dell’esercizio
esclusivamente le entrate accertate secondo le modalità indicate
ai comma 2, 3 e 4 dell’art. 33, ovvero quelle per le quali esiste un
titolo giuridico che costituisca l’Ente creditore della correlativa
Entrata.
3. Alla chiusura dell’esercizio costituiscono Residui attivi anche le
somme derivanti da mutui per i quali e’ intervenuta la concessione
definitiva da parte della Cassa Depositi e Prestiti o degli Istituti
di Previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui
concessi da altri istituti di credito.
Articolo 114.
Minori Accertamenti
1. Le somme inscritte tra le Entrate di competenza e non accertate
entro il termine dell’esercizio costituiscono minori accertamenti
rispetto alle previsioni.
2. I minori accertamenti concorrono a determinare i risultati finali
della Gestione.
Articolo 115.
Riaccertamento residui attivi
1. In sede di approvazione del rendiconto di Gestione si provvede al
riaccertamento dei residui attivi provenienti dagli esercizi
antecedenti quello per il quale si procede alla rendicontazione.
2. In tale occasione sono parzialmente o totalmente eliminati i
residui attivi insussistenti o inesigibili ai sensi di legge.
3. L’eliminazione dei residui attivi avviene con speciale deliberazione
dell’organo consiliare che, per ogni singola voce eliminata, deve
indicare il presupposto di cancellazione.
Articolo 116.
Residui Passivi
1. Sono Residui Passivi le somme impegnate e non pagate entro il
termine dell’esercizio.
2. Possono essere mantenute fra i Residui Passivi esclusivamente
quelle somme impegnate entro il termine dell’esercizio finanziario
nel quale risultano inscritte in competenza.
Articolo 117.
Economia di Spesa
1. Tutte le somme inscritte negli stanziamenti di competenza del
bilancio e non impegnate entro il termine dell’esercizio,
costituiscono Economia di Spesa.
2. Le economie di spesa concorrono a determinare i risultati finali
della Gestione.
Articolo 118.
Riaccertamento Residui Passivi
1. In sede di approvazione del rendiconto di gestione si provvede al
riaccertamento dei Residui passivi provenienti dagli esercizi
precedenti.
2. In tale occasione sano eliminati i residui passivi riferiti a debiti
insussistenti, prescritti o comunque non piu’ pagabili per altre cause
legalmente riconosciute.
3. L’eliminazione dei residui passivi e’ disposta con speciale
deliberazione dell’organo consiliare che deve indicare per ogni
singola voce eliminata il presupposto di cancellazione.
4. L’eliminazione dei Residui di spese finanziate con fondi assegnati
con vincolo di destinazione, o relativi a spese in conto capitale,
comporta l’adozione dei necessari provvedimenti per il
mantenimento del vincolo di destinazione per la parte di avanzo
determinata dalla suddetta eliminazione.
Articolo 119.
Verifica Straordinaria dei Residui
1. L’Organo Consiliare dell’Ente provvede alla verifica straordinaria
dei residui con cadenza triennale.
2. In tale occasione si analizzano i titoli giuridici nei quali trovano
presupposto, la loro consistenza, la struttura per esercizio di
provenienza ed il ritmo annuale del loro processo di smaltimento, con
particolare riguardo ai residui riferiti alle spese in conto capitale
per i quali l’analisi dovrà:
a) considerare i collegamenti con la programmazione pluriennale, con
i programmi, con gli interventi e con il rapporto previsionale Costi benefici per rilevarne gli scostamenti e gli eventuali oneri
conseguenti a carico del bilancio dell’Ente;
b) rilevare gli indici di efficienza e di economicità.
Articolo 120.
Gestione Residui nella fase di transizione
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, la gestione dei
residui degli esercizi precedenti e’ evidentemente incompatibile
con le nuove procedure e pertanto viene istituita una fase
transitoria nella quale si applicano le norme seguenti.
2. Tutti i residui attivi e passivi derivanti dagli esercizi finanziari a
tutto il 31.12.97 sono gestiti esclusivamente dal Servizio
Finanziario fino al loro completo smaltimento.
3. Preliminarmente il Servizio Finanziario definisce l’interdipendenza
tra singole voci o tra singoli residui attivi e passivi, scaturenti dal
rendiconto dell’esercizio 1997, vincolando parte dell’Avanzo di
Amministrazione nell’importo necessario al finanziamento dei
residui passivi dichiarati perenti nei precedenti esercizi.
4. A tale scopo il Servizio Finanziario riesaminerà tutti i residui
perenti inscritti nei relativi elenchi ufficiali per quantificarne
l’ammontare complessivo.
5. Analogamente si procederà per il finanziamento dei debiti fuori
bilancio riconosciuti a tutto il 31.12.97, ai sensi dell’art. 4 D.L.
02.0S.S9 n. 66 convertito nella Legge 24.04.89 n. 144 e
successive modifiche ed integrazioni.
6. Non sono compresi nella gestione transitoria di cui innanzi i residui
attivi e passivi derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate.
SEZIONE XVII
DEBITI FUORI BILANCIO
Articolo 121
Generalità
1. Sono da considerarsi Debiti Fuori Bilancio quelli derivanti da:
a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente
esecutive.
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di
istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto,
convenzione o atti costitutivi, purché sia stata rispettato
l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 23 Legge 08.06.90
n. 142 e il disavanzo derivi da fatti di gestione.
c) ripiano delle perdite, nei limiti e nelle forme previste dal codice
civile o da norme speciali, di società di capitale costituite per
l’esercizio di servizi pubblici locali.
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di
pubblica utilità.
e) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase,
interventi o decisioni di amministratori, funzionari, a dipendenti
dell’Ente.
2. I Debiti Fuori Bilancio di cui al comma precedente sono
riconosciuti, con le modalità di seguito indicate, dall’organo consiliare
con specifica deliberazione.
3. I Debiti Fuori Bilancio di cui alle lettere a) - d) ed e) del comma 1
del presente articolo possono essere riconosciuti solo ove le
forniture, opere e prestazioni e acquisizioni di immobili siano
avvenute per l‘espletamento di pubbliche funzioni e servizi di
competenza dell’Ente dandone chiaramente atto nel provvedimento
di riconoscimento.
Articolo 122.
Modalità per il riconoscimento
1. La predisposizione degli atti amministrativi per poter procedere al
riconoscimento dei Debiti Fuori bilancio, di cui all’art. 37, e’ di
competenza del Responsabile del Servizio cui si riconduce la
fattispecie di debito.
2. A tale scopo il Responsabile del Servizio acquisisce la
documentazione necessaria e predispone una relazione dalla quale
deve risultare:
a) la causale del debito;
b) le motivazioni che hanno prodotto la situazione debitoria;
c) il creditore anagraficamente e fiscalmente individuato;
d) le motivazioni e i fini di pubblica utilità che giustificano
l’attribuzione del debito alla casistica di cui al richiamato art. 37
(D.Lgs. 77/95);
e) l’importo certo della spesa riferita al debito;
i) l’indicazione degli atti amministrativi iniziali in virtù dei quali e’
sorto il rapporto tra l’Ente e creditore.
3. La relazione di cui al comma precedente, unitamente alla
documentazione giustificativa, viene trasmessa al Centro di
Responsabilità Tecnica e al Responsabile del Servizio Finanziario
per il controllo tecnico-finanziario.
4. Il Centro di Responsabilità Tecnica esamina la relazione e gli atti
collegati ed esprime il parere di regolarità tecnica; quindi la
trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario che si esprime
sulla regolarità contabile e provvede contestualmente a:
a) indicare i mezzi di copertura finanziaria del debito:
b) definire la durata dell’eventuale piano di rateizzazione del debito;
5. Laddove la copertura finanziaria del debito sia stata prevista in
forma rateizzata pluriennale, la stipula della convenzione con il
creditore rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio
interessato.
6. Costituiscono elementi necessari dell’atto di convenzione:
a) l’importo complessivo del debito per sorta capitale e oneri
accessori.
b) le scadenze delle rate di pagamento;
c) il tasso di interesse - convenuto in misura prudenziale - da
applicare.
d) la rinuncia espressa del creditore a proseguire ogni eventuale
procedura esecutiva intrapresa.
Articolo 123.
Mezzi di copertura dei Debiti fuori Bilancio
1. Alla Copertura del fabbisogno finanziario necessario per far
fronte ai debiti fuori bilancio di cui al comma 1 art. 133, si
provvede mediante l’utilizzo di tutte le entrate dell’Ente, ad
eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di
quelle aventi specifica determinazione per legge, nonché dei
proventi derivanti dall’alienazione dei beni patrimoniali disponibili.
2. Al ripiano dei debiti fuori Bilancio riconosciuti si può provvedere
mediante un piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari,
compresa quella nel quale avviene il riconoscimento del debito. In
tale caso il fabbisogno finanziario deve essere ripartito, nel periodo
previsto dal piano, in rate uguali salvo che le condizioni dell’Ente non
consentano di stabilire in misura maggiore quella relativa all’esercizio
in corso e a quello immediatamente successivo.
3. Il Servizio Finanziario dell’Ente è obbligato a stanziare in bilancio
ogni anno i relativi importi.
4. A garanzia dei creditori, i contributi erariali ordinari e
perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente
valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.
5. Nel caso non risulti possibile finanziare i debiti fuori bilancio con i
mezzi finanziari e le modalità di cui ai comma precedenti, e’
attivabile il ricorso al mercato mediante contrazioni di mutui.
6. La circostanza di necessità di cui al comma precedente deve
essere dettagliatamente illustrata nella deliberazione consiliare
di assunzione del mutuo.
7. Si potranno riconoscere tutti i debiti riferiti alla acquisizione di
beni e servizi, senza l’assunzione dell’impegno di spesa o la
regolarizzazione
della
spesa
di
somma
urgenza,
nei
limiti
dell’accertamento e della dimostrazione dell’utilità e arricchimento
per l’ente, nell’ambito dello svolgimento di pubbliche funzioni e
servizi di pubblica competenza.
Articolo 124.
Procedure per l’approvazione dei debiti
1. Le
proposte
di
riconoscimento
di
Debiti
Fuori
Bilancio,
predisposte dal responsabile del servizio finanziario, devono
essere
trasmesse
alla
Giunta
per
la
presa
d’atto
e
successivamente inoltrate alle competenti commissioni consiliari
per esame e parere.
2. A seguito dell’esame da parte delle commissioni consiliari, gli atti
amministrativi vengono messi a disposizione dei singoli Consiglieri
secondo le modalità previste nel regolamento di funzionamento
dell’organo consiliare.
3. I singoli Consiglieri possono chiedere chiarimenti, presentando
specifiche richieste al Segretario Generale che le trasmette,
per competenza al Centro di Responsabilità Tecnica e/o al
Responsabile del servizio Finanziario.
4. Le risposte ai chiarimenti richiesti devono essere fornite per
iscritto e acquisite agli atti dell’organo consiliare.
5. A compimento dell’iter procedurale, di cui innanzi, il Consiglio che in materia ha competenza esclusiva
—
assume i provvedimenti
definitivi che, ove costituenti diniego di riconoscimento, devono
essere adeguatamente motivati.
Articolo 125.
Termini di approvazione dei debiti fuori bilancio
1. L’esame e il riconoscimento dei Debiti fuori Bilancio e’ disposta
alle stesse scadenze degli adempimenti di salvaguardia degli
equilibri di bilancio indicate all’art. 36 del D. Lgs.77/95.
2. A tale scopo il Responsabile del Servizio procede a quanto di
competenza nel termine di 60 giorni prima delle scadenze, affinché
il Consiglio dell’Ente sia messo in condizione di rispettare i termini.
CAPO IV
GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI
SEZIONE XVIII
INVESTIMENTI
Articolo 126.
Generalità
1. Per la individuazione delle spese per Investimento occorre fare
riferimento:
a) all’oggetto della spesa;
b) alla natura della spesa;
2. In base a tali elementi sono considerati investimenti, ovvero spese
in Conto capitale;
a) le spese per l’acquisizione e la realizzazione di beni immobili;
b) spese per l’acquisizione di beni mobili durevoli, suscettibili di
produrre redditi futuri, comprese quelle per l’acquisto di mezzi
di trasporto e per la ricerca scientifica (con esclusione delle
spese per mobili, macchine ed attrezzature varie interessanti i
servizi amministrativi che trovano allocazione nella parte
corrente tra gli acquisti di beni e servizi)
c) le
assegnazioni,
i
contributi
e
le
sovvenzioni,
destinati
all’esecuzione di opere ed all’acquisizione di beni suscettibili di
produrre redditi futuri, disposti a favore di Enti Pubblici,
associazioni, Imprese;
d) le spese riflettenti apporti finanziari al capitale o ai fondi di
dotazione di Enti, società ed aziende municipalizzate;
e) la concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive.
Articolo 127.
Fonti di finanziamento delle spese di Investimento
1. Le spese di Investimento possono trovare copertura finanziaria
mediante:
a) risorse proprie;
b) contributi e trasferimenti finanziari;
c) ricorso al mercato finanziario.
2. Le risorse proprie sono costituite da:
a) eccedenza delle entrate correnti di gestione ovvero risparmio
pubblico;
b) eccedenza delle entrate correnti UNA-TANTUM cioè quelle non
originate da cause permanenti e quindi non prevedibili in via
continuativa;
c) entrate correnti
con vincolo di
destinazione a spese di
investimento;
d) entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali strumentali e
riscossione di crediti;
e) avanzo di amministrazione;
3. I contributi e trasferimenti sono costituiti da:
a) contributo dello Stato ordinario e speciale per gli investimenti;
b) contributi e trasferimenti della Regione e di organismi comunitari
e internazionali;
c) interventi finalizzati agli investimenti da parte di Enti pubblici e
privati.
4. Il ricorso al mercato finanziario è costituito dall’assunzione di
mutui passivi e altre forme di indebitamento consentite dalla
legge.
5. La fonte di finanziamento di ogni spesa d’investimento deve
essere indicata nel bilancio di previsione annuale e pluriennale in
corrispondenza alla previsione di tale spesa.
Articolo 128.
Programmazione degli Investimenti
1. L’attuazione dell’Investimento, comunque finanziato, avviene
mediante l’approvazione del progetto o del piano esecutivo da
parte dell’organo deliberante, secondo le competenze stabilite
dalla Legge 08.06.90 n. 142.
2. Nella deliberazione di cui al comma precedente l’organo
deliberante da’ atto della copertura delle maggiori spese derivanti
dall’investimento nel Bilancio pluriennale originario ed assume
impegno di inscrivere nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o
maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri.
3. L’adempimento degli obblighi di attestazione della copertura delle
maggiori spese, compreso l’impegno del loro inserimento nei bilanci
pluriennali successivi, si realizza mediante l’approvazione del Piano
Finanziario;
4. Nel caso che l’Investimento rientri nelle ipotesi di cui all’art. 46
del Decreto Legislativo 30.12.92 n. 504, l’Ente provvede anche alla
redazione del Piano Economico—Finanziario
Articolo 129.
Piano Finanziario
1. In considerazione del fatto che la realizzazione di nuovi
investimenti determina a carico del bilancio dell’Ente maggiori spese
per la loro gestione accresciute anche degli oneri di ammortamento
degli eventuali mutui contratti per il loro finanziamento non piu’
coperti dalla contribuzione statale, l’organo deliberante deve avere
la necessaria consapevolezza degli effetti che la realizzazione di un
investimento determinerà a carico dei bilanci degli esercizi
successivi e deve valutare la compatibilità degli oneri per
l’ammortamento del mutuo e per le spese di funzionamento, con le
risorse di cui l’Ente dispone al momento dell’approvazione del
progetto e dell’eventuale assunzione del mutuo.
2. La consapevolezza e le valutazioni di cui al comma precedente si
realizzano mediante l’approvazione, con la stessa delibera che
approva il progetto delle opere da realizzare, del Piano Finanziario.
3. Il Piano Finanziario comprende tutte le notizie utili per le
valutazioni dell’organo deliberante ed e’ necessario per dar prova di
aver accertato l’effettiva possibilità di sostenere gli oneri che
l’investimento determina.
4. A tal fine il Piano Finanziario deve contenere tutti gli elementi in
base ai quali vengono determinati gli oneri da sostenere nonché lo
stato degli stanziamenti del bilancio in corso per verificarne la
compatibilità.
5. Il Piano Finanziario e’ suddiviso nelle seguenti cinque parti:
a) Prima Parte - Descrizione compiuta dell’ investimento
b) Seconda Parte - Determinazione onere annuo di ammortamento
del mutuo.
c) Terza Parte - Oneri annui di gestione e funzionamento.
d) Quarta Parte - Piano riassuntivo delle spese.
e) Quinta Parte - Piano di Finanziamento.
6. La Parte Prima comprende:
a) descrizione dell’investimento.
b) importo totale della spesa prevista per l’investimento e
l’eventuale contributo in Conto capitale della Regione o altro
Ente, al fine di determinare l’ammontare effettivo del mutuo da
assumere.
c) l’indicazione delle leggi che regolano eventuali ammortamenti a
carico dello Stato o altri Enti pubblici e del relativo provvedimento
di concessione dei benefici.
d) l’Istituto con il quale – eventualmente - si intende contrarre il
mutuo, la durata dell’ammortamento, il tasso di interesse, la misura
di eventuali concorsi di altri Enti pubblici.
e) l’inizio di ammortamento del mutuo.
f) la previsione dei tempi di realizzazione dell’opera e dell’anno nel
quale la stessa potrà essere attivata ed avranno inizio le spese di
gestione e di funzionamento.
g) il riferimento alla relazione previsionale e programmatica e ai
bilanci pluriennali in cui l’investimento e’ compreso.
7. La Parte Seconda comprende gli elementi per determinare l’onere
annuo di ammortamento del mutuo che graverà sul bilancio
dell’Ente e precisamente:
a) la determinazione dell’importo annuo della rata di ammortamento.
b) la determinazione di eventuali contributi di Enti pubblici (Regione
ed altri) sulle rate di ammortamento.
8. La Parte Terza riassume la stima dei maggiori oneri annui di
gestione e funzionamento relativi alle maggiori spese di:
a) personale;
b) illuminazione e consumi energetici per riscaldamento;
c) manutenzione ordinaria;
d) pulizia;
e) Assicurazioni.
f) acquisto materiali per la gestione;
g) energia per acquedotti, depuratori ed altri impianti tecnologici;
h) spese varie e diverse da quelle indicate ai punti precedenti.
9. La Parte Terza comprende, altresì, le economie di spesa
prevedibili, quali:
a) cessazione di canoni di locazione di edifici che vengono
eventualmente dismessi con l’attivazione della nuova opera.
b) altre riduzioni di costi concretamente valutabili.
10. Il saldo fra le maggiori spese di cui al comma 8 e le possibili
economie di cui al comma 9, determina i maggiori oneri effettivi
di gestione che faranno carico al bilancio dell’Ente.
11. La parte Quarta comprende il Piano delle spese di ammortamento
e di gestione dell’investimento riferite agli anni nei quali le stesse
si attiveranno:
a) quello immediatamente successivo alla concessione del mutuo dal
quale decorrono gli oneri di ammortamento.
b) quello di completamento dell’opera dal quale decorrono gli oneri di
gestione che vanno calcolati in ragione d’anno anche se si prevede
l’inizio della gestione in corso d’anno.
12.La Parte Quinta riguarda il Piano di Finanziamento ed è destinata
ad individuare la parte di spesa corrente del bilancio, riferito
all’esercizio in cui viene attivato l’investimento che occorre
decurtare per assicurare l’effettivo finanziamento delle spese di
ammortamento del mutuo e di gestione dell’ investimento attivato,
prescindendo dagli eventuali incrementi di entrate acquisibili nei
futuri esercizi.
13.Il Piano Finanziario riferito agli investimenti attivati con fondi
propri dell’Ente ovvero senza ricorso all’assunzione di mutui, non
contiene le determinazioni previste dai seguenti comma:
a) comma 6 - lettere d) - a);
b) comma 7 c) comma 11 - lettera a) 14. Il Piano Finanziario per investimenti nel corso dell’esercizio
produce, effetti sull’intervento, sul Centro di Costo e sul Conto,
che di conseguenza, costituiscono modifiche rispetto alle
previsioni mediante le variazioni di bilancio di cui al comma 2
dell’art. 45 Decreto Legislativo 25.02.95 n. 77.
15. Il Piano Finanziario e’ predisposto dal Responsabile del Servizio
interessato all’investimento, cui competono anche i conseguenti
adempimenti per le eventuali variazioni di bilancio.
16. Il Piano Finanziario, predisposto con le modalità di cui al comma
precedente, viene trasmesso al Responsabile del Servizio
Finanziario.
17. Il Responsabile del Servizio Finanziario verifica e controlla il
Piano Finanziario, esprime il parere di regolarità contabile e quindi
invia gli atti al Centro di Responsabilità Tecnica per le
determinazioni di competenza.
18. Acquisiti i pareri, come innanzi, il Piano Finanziario viene
restituito al Responsabile del Servizio proponente per la
predisposizione della deliberazione di attivazione
dell’investimento.
19. La deliberazione di cui al comma precedente, che
contestualmente al Piano Finanziario approva anche il progetto, e’
sottoposta alle procedure di cui all’art. 43 D.Lgs. 77/95.
20. Il Servizio Finanziario dell’Ente tiene obbligatoriamente conto
delle risultanze del Piano Finanziario in sede di predisposizione degli
strumenti finanziari annuali e pluriennali.
21. Non e’ previsto alcun Piano Finanziario per le spese
d’investimento fino a 100 Milioni purché le stesse non comportino
alcun onere di gestione successivo all’ attuazione dell’investimento.
22. Le motivazioni della mancata adozione del Piano Finanziario, tra
cui quella dell’assenza di oneri di gestione susseguenti all’attivazione
dell’investimento, devono risultare dalla deliberazione che approva il
progetto.
Articolo 130.
Piano Economico - Finanziario
1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 43 Decreto Legislativo 25.02.95 n.
77, sono rispettate - se ne ricorrono le ipotesi le prescrizioni di
-
cui all’ari. 46 Decreto Legislativo 30.12.92 n. 504 come
modificato con Decreto Legislativo 01.12.93 n. 528.
2. In tali casi e’ redatto il Piano Economico - Finanziario che
riguarda esclusivamente le nuove opere, finanziate con
l’assunzione di mutuo, il cui progetto generale comporti una spesa
superiore al Miliardo così come stabilito dal comma 3 ari. 46
Decreto Legislativo 504/92.
3. Il Piano Economico - Finanziario integra il Piano Finanziario, di cui
all’art. 129 ed e’ diretto ad accertare l’equilibrio economicofinanziario dell’investimento e della connessa gestione, anche in
relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione
delle tariffe.
4. Il Piano Economico-Finanziario e’ suddiviso in quattro parti:
a) Prima Parte - Descrizione compiuta dell’intervento
b) Seconda Parte - Oneri annui di Gestione e funzionamento.
c) Terza Parte - Tabella dimostrativa equilibrio economicofinanziario.
d) Quarta Parte - Piano di finanziamento.
5. La Parte Prima - Descrizione dell’investimento - comprende:
a) Descrizione dell’ Investimento.
b) la durata dell’ammortamento del mutuo, il tasso di interesse, la
misura di eventuali concorsi di altri Enti pubblici.
c) L’inizio di ammortamento del mutuo.
d) La previsione dei tempi di realizzazione dell’opera e dell’anno nel
quale la stessa potrà essere attivata ed avranno inizio le spese di
gestione e di funzionamento.
e) L’anno di inizio della validità del Piano Economico-Finanziario
6. La Parte Seconda - Oneri annui di gestione e funzionamento riassume la stima dei maggiori oneri annui di gestione e
funzionamento relativi alle maggiori spese di:
a) Personale.
b) Illuminazione e consumi energetici per riscaldamento.
c) Manutenzione ordinaria.
d) Pulizia.
e) Assicurazioni.
f) Acquisto materiali per la gestione.
g) Energia per acquedotti, depuratori ed altri impianti tecnologici.
h) Spese varie e diverse da quelle indicate ai punti precedenti.
i) Importo rate di ammortamento annuo del mutuo.
7. La Parte Terza - Tabella dimostrativa dell’equilibrio Economico finanziario - accerta l’equilibrio dell’investimento e della connessa
gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della
determinazione delle tariffe, e specifica:
a) il rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito.
b) l’entità dei costi di gestione dell’opera desunti dal totale della
parte seconda.
c) I ricavi normalmente attivabili dalla realizzazione dell’opera;
d) La qualità del servizio offerto a seguito dell’attuazione
dell’investimento.
e) La corrispondenza tra costi e ricavi.
8. La Parte Quarta - Piano di Finanziamento - partendo dal totale
delle spese di ammortamento e di gestione; di cui alla Parte
Seconda, individua la spesa corrente del Bilancio - articolata per
Intervento, Centro di Costo e Conto - a carico della quale si
prestabiliscono gli addebiti dei fondi necessari per il
funzionamento dell’opera.
9. La predisposizione e l’approvazione del piano Economico Finanziario avviene con le stesse modalità e procedure di cui ai
comma 14 – 15 – 16 - 17- 18 – 19 – 20 - art. 129.
10. L’approvazione del Piano Economico - Finanziario e’ di competenza
dell’organo consiliare e detta deliberazione costituisce
presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione dei
progetti esecutivi dell’investimento e delle deliberazioni di
assunzione dei relativi mutui.
Articolo 131
Ricorso all’indebitamento
1. Il ricorso all’indebitamento e’ possibile solo nelle forme previste
dalle leggi vigenti in materia.
2. Il ricorso all’indebitamento e’ ammesso esclusivamente per la
realizzazione di investimenti relativi a:
a) costruzione di opere pubbliche da acquisire al patrimonio o al
demanio dell’ente.
b) ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei beni demaniali
o patrimoniali purché destinati ad uso pubblico.
c) acquisizione di immobili a condizione che siano già costruiti e che
vengano destinati ad uso pubblico.
d) acquisizione di area da destinare al rimboschimento, a verde
pubblico ed insediamenti produttivi o abitativi.
e) acquisto e realizzazione di attrezzature dirette alla fruibilità
dell’opera finanziata.
f) acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per gli edifici
scolastici, gli uffici, le case di riposo, o di assistenza.
g) acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi speciali destinati ai
servizi dell’Ente.
h) realizzazione di interventi compresi negli accordi di programma di
cui all’art. 27 Legge 08.06.90 n. 142.
i) altre finalità previste da leggi speciali.
3. Si può fare ricorso all’assunzione di mutui, anche per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio, come indicato al comma 7
art. 133.
4. Le entrate derivanti dall’assunzione di mutui hanno destinazione
vincolata.
Articolo 132.
Principi per il Ricorso all’indebitamento
1. Il ricorso all’indebitamento è possibile solo se sussistono le
seguenti condizioni:
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio relativo al
penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il
ricorso a forme di indebitamento.
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse
le relative previsioni.
2. Ove nel corso dell’esercizio si renda necessario attuare
investimenti non previsti o variare quelli già in atto, l’organo
consiliare adotta apposita variazione del bilancio annuale.
3. Contestualmente viene modificato il bilancio pluriennale e la
relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri
derivanti dall’indebitamento e per la copertura delle spese di
gestione.
4. Le variazioni di cui ai comma 2 e 3 precedenti si realizzano con le
procedure di cui all’art. 103.
5. Verificate le condizioni di cui al comma 1 l’assunzione di nuovi
mutui e possibile se l’importo annuale degli interessi, sommato a
quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da
garanzie fidejussorie, non supera il 25% delle entrate relative ai
primi tre Titoli delle Entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene deliberata l’assunzione dei mutui.
Articolo 133.
Modalità per l’assunzione dei Mutui
1. I Mutui possono essere assunti anche con istituti diversi dalla
Cassa DD.PP. ai sensi dell’art. 5 - comma 1 - D.L. 31.10.90 n. 310
convertito nella Legge 22.12.90 n. 403, che ha soppresso gli
obblighi recati dall’art. 4 - comma 11 – D.L. 65/89 convertito
nella Legge 26.4.89 n. 155.
2. Per la contrazione di mutui con la cassa DD.PP. valgono le
disposizioni recate dal Decreto Ministeriale 01.03.92, pubblicato
sulla G.U. IS. 3.92 n. 65, e dalle circolari e norme legislative
aggiornate annualmente.
3. I contratti di mutuo, invece, assunti con Enti diversi dalla Cassa
DD.PP. dall’l.N.P.D.A.P. e dall’istituto per il Credito sportivo,
devono essere stipulati, a pena di decadenza, in forma pubblica e
contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) l’ammortamento non deve avere durata inferiore a dieci anni.
b) la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al primo
Gennaio dell’anno successivo a quello della stipula del contratto.
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo
anno, della quota capitale e della quota interessi.
d) la prima rata di ammortamento del mutuo deve comprendere
anche gli eventuali interessi di preammortamento gravati degli
ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di
inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata.
e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il
mutuo.
f) deve essere dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto
esecutivo secondo le norme vigenti.
g) l’utilizzo del mutuo deve essere previsto in base ai documenti
giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento
dei lavori.
h) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse
applicabile ai mutui come determinato dal Ministero del Tesoro con
proprio decreto.
Articolo 134.
Delegazione di pagamento
1. L’ammortamento dei mutui e’ garantito ai sensi dell’art. 299
T.U.L.C.P. 03.03.34 n. 383 e successive modificazioni, mediante
delegazioni di pagamento.
2. Le delegazioni di pagamento sono rilasciate a valere sulle entrate
afferenti ai primi tre Titoli del Bilancio annuale.
3. L’atto di delega e’ notificato al Tesoriere e non e’ soggetto ad
accettazione.
4. Il Tesoriere, in relazione all’atto di delega notificato, e’ tenuto a
versare agli Enti creditori, alle prescritte scadenze, l’importo
oggetto della delegazione, provvedendo - a tale scopo - agli
opportuni accantonamenti.
Articolo 135.
Fidejussioni e Prestiti obbligazionari
1. Con specifica deliberazione dell’organo consiliare possono essere
rilasciate garanzie fideiussorie per l‘assunzione di mutui destinati a
investimenti, e per altre operazioni di indebitamento, da parte di
aziende dipendenti e da consorzi cui l’Ente partecipa.
2. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata, anche, a favore
della società di capitali, costituite ai sensi della lettera e) art. 22
Legge 08.06.90 n. 142, per l’assunzione di mutui destinati alla
realizzazione delle opere di cui al primo comma art. 12 - Legge
23.12.92 n. 498.
3. Nei casi previsti al comma precedente, l’Ente rilascia la
fideiussione
limitatamente
alle
rate
di
ammortamento
da
corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio
successivo a quello dell’entrata in funzione dell’opera e in misura non
superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla
società.
4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento
garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di
cui al comma 5 art. 132 - e non possono impegnare piu’ di un quinto di
tale limite.
5. Il
rilascio
di
fideiussione,
a
garanzia
di
operazioni
di
indebitamento, è equiparato al rilascio delle delegazioni di
pagamento.
6. E’ possibile l’attivazione di prestiti obbligazionari nelle forme
consentite dalla vigente normativa.
CAPO V
REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
SEZIONE XIX
ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA
Articolo 136.
Generalità
1. L’organo di Revisione economico-finanziario e’ rappresentato dal
Collegio dei Revisori; esso e’ composto da tre membri ed e’ eletto
dall’organo consiliare con deliberazione assunta con voto limitato a
due componenti.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;
b) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili;
c) uno tra gli iscritti all’albo dei ragionieri.
3. L’iscritto al registro dei Revisori contabili svolge funzioni di
Presidente.
4. La deliberazione di nomina, con la quale viene anche fissato il
compenso, determinato con le modalità di cui all’art. 107, e la
decorrenza triennale della carica, viene notificata agli interessati
nei modi di legge entro 5 giorni dall’intervenuta esecutività.
5. I nominativi dei revisori dei conti sono comunicati al Ministero
dell’Interno e al Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro
entro 20 giorni dall’intervenuta esecutività della delibera di
nomina.
Articolo 137.
Incompatibilità ed ineleggibilità
1. Per i Revisori dei Conti valgono le norme di ineleggibilità e di
incompatibilità recate dalla normativa vigente per i consiglieri
comunali nonché le ipotesi previste dal comma 1 art. 2399 codice
Civile, intendendo per amministratori i componenti dell’organo
esecutivo dell’Ente, e quelle previste dalla L. 19.3.90 n. 55.
2. Non possono essere nominati Revisori dei Conti coloro che sono:
a) Componenti degli organi dell’Ente in carica, ovvero cessati dalla
carica da meno di due anni.
b) Membri dell’organo regionale di controllo;
c) Segretario dell’Ente,
d) Dipendenti dell’Ente;
e) Dipendenti della Regione, dell’Amministrazione Provinciale, delle
città metropolitane, delle unioni di Comuni e comunità montane
compresi nella circoscrizione territoriale di competenza
dell’Ente.
f) Coniuge, parenti ed affini, fino al quarto grado, del Segretario
dell’Ente, dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi e dei
componenti l’organo di governo.
3. L’incompatibilità prevista dalla lettera f) del comma precedente è
dettata dalla opportunità di evitare conflitti, cointeressenze o
condizionamenti considerando che i Responsabili dei Servizi e i
Dirigenti sono titolari della gestione tecnica, amministrativa e
finanziaria così come stabilito dall’art. 51 Legge 08.06.90 n. 142 e
dal Decreto Legislativo 29 93.
4. I Revisori dei Conti non possono assumere alcun incarico o
consulenza presso l’Ente o presso organismi a istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza da
parte dell’Ente stesso.
Articolo 138.
Durata e limiti dell’incarico
1. L’organo di revisione economico-finanziaria dura in carica tre anni
a decorrere dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1
art. 161.
2. I componenti del Collegio dei revisori dei Conti sono rieleggibili
per una sola volta.
3. Ove si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la
durata dell’incarico del nuovo revisore e’ limitata al tempo residuo
sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere
dalla nomina dell’intero collegio.
4. Per determinare il termine finale dell’incarico di cui al comma 1
precedente,
si
fa
riferimento
alla
Risoluzione
Ministero
dell’interno 20.06.94 n. 3917 secondo cui l’incarico e’ svincolato da
ogni riferimento all’esercizio finanziario, e pertanto il triennio
decorre dalla data di nomina, ed ha la sua naturale scadenza al
compimento del terzo anno di durata dell’incarico.
5. Data la complessità dei compiti che il Collegio dei Revisori e’
tenuto
a
svolgere,
ciascun
Revisore
non
può
assumere
complessivamente piu’ di cinque incarichi.
6. I cinque incarichi di cui al comma precedente sono sottoposti ai
seguenti limiti:
a) non piu’ di tre incarichi nei comuni fino a 5000 abitanti o nelle
comunità montane.
b) non piu’ di due incarichi nei comuni con popolazione compresa tra
5.000 e 99.999 abitanti.
c) non piu’ di un incarico nei Comuni con popolazione pari o superiore
a 100.000 abitanti.
7. In sede di accettazione il Revisore dei Conti presenta idonea
dichiarazione resa nelle forme previste dalla legge 04.01.65, con la
quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 6
precedente.
Articolo 139.
Cessazione dalla carica
1. Il Revisore dei Conti cessa dall’incarico per:
a) Scadenza del mandato secondo quanto stabilito dal comma 4 art.
138.
b) Dimissioni volontarie.
c)
Impossibilità derivanti da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico
per un periodo di tempo superiore a mesi quattro o per assenza
consecutiva ad almeno 4 sedute non giustificata.
2. L’incarico di revisore dei Conti e’ revocabile dall’organo consiliare,
con motivata deliberazione, esclusivamente per:
a)
mancata presentazione della relazione alla proposta di
deliberazione consiliare del Rendiconto entro il termine di 20
giorni dalla trasmissione della proposta approvata dall’organo
esecutivo.
b) mancato referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione.
c) inadempienze continuate nell’assolvimento delle funzioni.
Articolo 140.
Insediamento
1. Dopo l’accettazione della carica il rappresentante legale dell’Ente
provvede a convocare, entro 10 giorni, il Collegio dei Revisori per
la seduta di insediamento.
2. Alla seduta di insediamento partecipano il Sindaco, o un suo
delegato, il Segretario Generale e il Responsabile del Servizio
Finanziario.
3. Nella seduta di insediamento il Collegio dei Revisori viene edotto
delle norme statutarie e regolamentari.
4. Nella stessa seduta il Collegio dei Revisori viene informato della
situazione contabile finanziaria, patrimoniale ed economica
dell’Ente.
5. Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale.
Articolo 141.
Funzionamento del Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori e’ validamente costituito quando siano
presenti almeno due componenti.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio dei Revisori
dispone, all’interno della sede dell’Ente, di idonei locali e adeguate
suppellettili e di tutto quanto e’ necessario all’assolvimento
dell’incarico.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dispone altresì di un segretario
nominato dall’organo esecutivo che lo sceglie tra il personale
dell’area economico-finanziaria con qualifica non inferiore alla 6ª.
4. Ai fini applicativi del presente Regolamento il Segretario del
Collegio assume - in termini contabili - le funzioni di Responsabile
del Servizio Collegio dei Revisori e ad esso competono tutti gli
adempimenti connessi all’esercizio di tali funzioni.
5. Il Collegio dei Revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni,
verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
6. I verbali di cui al comma precedente sono sottoscritti dai Revisori
e dal segretario del Collegio, sono numerati progressivamente e
conservati a cura del segretario stesso.
7. Al segretario del collegio compete anche il compito di raccogliere
ordinatamente le scritture e la documentazione corrispondente e
quant’altro richiesto dal collegio stesso per il corretto svolgimento
delle funzioni.
8. I singoli Revisori possono eseguire ispezioni e controlli individuali.
9. L’organo di revisione ha diritto di accesso a tutti gli atti e
documenti dell’Ente, nonché di partecipazione:
a) all’assemblea dell’organo consiliare per l’approvazione di tutti gli
strumenti finanziari come indicati e specificati all’art. 49 del
presente Regolamento.
b) a tutte le assemblee dell’organo consiliare.
c) alle riunioni dell’organo esecutivo.
10. A tale scopo all’organo di revisione sono trasmessi:
a) gli ordini del giorno delle riunioni di cui alle lettere b) c) e d).
-
b) le decisioni di annullamento dell’organo Regionale di controllo nei
confronti delle delibere adottate dagli organi dell’Ente.
c) le attestazioni di assenza di copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alle delibere di
impegno di spesa.
11. Per l’assolvimento delle funzioni proprie, il Collegio dei Revisori
può avvalersi della collaborazione delle figure professionali
previste dal comma 4, art. 105 del Decreto Legislativo 25.2.95 n.
77 i cui compensi rimangono a carico del Collegio.
Articolo 142.
Sedute e Deliberazioni
1. Il Presidente del Collegio dei Revisori convoca e presiede il
collegio e stabilisce il lavoro per ciascuna seduta.
2. La convocazione del Collegio e’ effettuata, per il tramite del
segretario, 5 giorni prima della seduta fissata.
3. Nei casi urgenti la convocazione può esser effettuata, per via
breve, anche 24 ore prima della seduta.
4. In caso di inerzia, la convocazione può essere chiesta al
rappresentante legale dell’Ente dai restanti revisori.
5. Le sedute sono valide con la presenza di almeno due componenti
come già specificato al comma 1 art. 166.
6. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei
presenti: non e’ ammessa l’astensione e, a parità di voti prevale
quello del Presidente.
7. Il Revisore dissenziente ha il dovere di far inserire nel verbale
della seduta i motivi del suo dissenso.
8. Le sedute dell’organo di Revisione non sono pubbliche e ad esse
possono assistere esclusivamente:
a) Il Rappresentante Legale dell’Ente o un suo delegato.
b) Il Segretario Generale
c) Il Responsabile del Servizio Finanziario.
9. Il Collegio può chiedere informazioni e notizie agli amministratori
o ai dipendenti dell’Ente che sono obbligati a rispondere per iscritto.
10. Le sedute del collegio si tengono almeno una volta al mese e ogni
qualvolta lo richieda il rappresentante legale dell’Ente o il
Responsabile del Servizio Finanziario.
Articolo 143.
Funzioni
1. Le funzioni del Collegio dei Revisori trovano riferimento nelle
seguenti fonti normative:
a) art. 57 L. 08.06.90 n. 142
b) D.M.I. 04.10.91
c) art. 105 Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77.
2. Per effetto di tali norme, sono compiti del Collegio dei Revisori
dei Conti:
a) il parere sulla proposta di bilancio di previsione, sui documenti
allegati e sulle variazioni di bilancio con accertamento della
attendibilità delle entrate e la congruità delle spese, legittimità e
verifica della coerenza interna dei documenti contabili;
b) la verifica periodica della linea di tendenza della gestione e degli
eventuali scostamenti della previsione per i consequenziali interventi
correttivi da parte del Consiglio e per la verifica del grado di
efficienza, produttività ed economicità della gestione e di
adeguatezza del sistema organizzativo nel suo complesso;
c) la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione,
relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione
delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni,
alla regolarità dei provvedimenti ed alla completezza della
documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della
contabilità;
d) relazione sul Rendiconto di Gestione e atti ad esso collegati.
e) referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione;
f) proposte al Consiglio per conseguire una migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione;
g) parere sui piani finanziari degli investimenti;
h) parere sulle gestioni da affidare a terzi;
i) verifica della regolarità della gestione delle “Istituzioni” di cui
all’art. 23 comma 7 Legge 3/06/90 n. 142:
l) esame dell’andamento delle spese per investimento e della
relativa copertura finanziaria, con riferimento ai piani finanziari
approvati ed ai programmi previsti;
m) verifica degli adempimenti fiscali e dei versamenti dei contributi
assistenziali e previdenziali del personale;
n) verifica periodica della situazione degli Interventi, Servizi, Centri
di Costo e Conti, di bilancio;
o) esame periodico, anche con la tecnica del campionamento, degli
atti e documenti aventi rilevanza economico-finanziaria;
p) verifica dell’esatta applicazione delle disposizioni sul sistema della
Tesoreria unica e verifiche di cassa;
q) verifica della situazione patrimoniale in relazione allo stato dei
beni mobili ed immobili;
r) controllo dell’attività contabile relativa alle funzioni delegate;
s) esame e controllo della situazione debitoria e creditoria con
particolare riguardo al contenzioso eventualmente formatosi e
con l’accertamento delle procedure poste in atto per la
definizione.
3. Oltre ai compiti indicati al comma precedente, il Collegio dei
Revisori dei Conti e’ tenuto a fornire pareri su specifici atti se
espressamente richiesti dall’organo esecutivo, dal Segretario
Generale e dal Responsabile del Servizio Finanziario.
4. In esecuzione della delibera n. 56/90 della Corte dei Conti Sezione Enti Locali - e del comma 5 art. 57 Legge 8.06.90 n. 142,
la relazione dei Revisori, che accompagna la proposta di
deliberazione consiliare del Rendiconto, e’ atto obbligatorio del
procedimento che si conclude con il provvedimento consiliare di
approvazione ed ha - quale contenuto essenziale - l’attestazione
della corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione
intendendosi per tale “la certificazione della conformità dei dati
del Rendiconto con quelli delle scritture contabili dell’Ente e con
quelli del Conto del Tesoriere”.
5. La relazione deve contenere anche considerazioni e proposte
tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della
gestione.
6. È fatto obbligo, altresì, ai Revisori di fornire alla Corte dei Conti
tutte le notizie che questa richieda in ordine alla gestione dell’Ente.
7. Ove emergessero gravi irregolarità e’ dovere del Collegio
evidenziarle nella relazione e segnalarle a tutti gli organismi
competenti a perseguire le relative responsabilità.
Articolo 144.
Responsabilità
1. Secondo quanto stabilito dalla Corte dei Conti - Sezione Enti
Locali - con deliberazione n. 2/1992 del 24.02.92, le funzioni del
Collegio dei Revisori dei Conti costituiscono un’attività complessa da
esercitare con la diligenza contemplata dall’art. 1710 del Codice
civile e assunzione della relativa responsabilità.
2. La diligenza di cui al comma precedente non comporta solo
l’attenzione volta al soddisfacimento dell’interesse pubblico, ma
anche l’adozione di tutte quelle misure di cautela idonee ad
evitare che sia impedito il soddisfacimento dello stesso.
3. La mancata adozione delle misure di cui al comma 2 precedente da’
luogo a responsabilità extracontrattuali di cui all’art. 2043 del
Codice Civile.
4. I Revisori sono tenuti alla riservatezza sui fatti e i documenti di
cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Articolo 145.
Compenso dei Revisori
1. Il compenso base dei Revisori dei Conti viene stabilito con Decreto
del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Tesoro e
viene aggiornato ogni triennio.
2. Il compenso di cui al comma 1 precedente viene aumentato del
20% in relazione alle funzioni svolte.
3. Esso viene ulteriormente aumentato del 7%, e per un massimo
complessivo non superiore al 20%., laddove la funzione dei Revisori
si estenda alle istituzioni dell’ Ente.
4. Il Presidente del Collegio percepisce il compenso,di cui ai comma 1
– 2 – e 3 precedenti aumentato del 50 %.
5. Il compenso e’ indicato nella Delibera di conferimento dell’incarico
.
CAPO VI
SERVIZIO DI TESORERIA
E VERIFICHE DI CASSA
SEZIONE XX
SERVIZIO DI TESORERIA
Articolo 146
Generalità
1.
Il Servizio di Tesoreria e’ affidato ad una Banca autorizzata ad
esercitare l’attività di cui all’art. 10 Decreto Legislativo 01.09.93
n. 385.
2. Il Servizio di Tesoreria comprende il complesso delle operazioni
legate alla Gestione Finanziaria dell’Ente e finalizzate a:
a) riscuotere Entrate;
b) pagare le spese;
c) custodire Titoli e valori;
d) realizzare gli adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal
presente Regolamento.
3. Il Servizio di Tesoreria viene espletato nei rispetto piu’ assoluto
delle norme sulla Tesoreria unica di cui alla legge 29.10.84 n. 720.
Articolo 147.
Affidamento del Servizio di Tesoreria
1. L’affidamento del Servizio di Tesoreria e’ effettuato con
procedura di evidenza pubblica per cui e’ escluso ogni altro tipo di
scelta comunque motivata.
2. A tale scopo il capitolato speciale, che e’ allegato al presente
Regolamento, che reca anche lo schema di convenzione da
stipulare tra le parti, stabilisce che la Banca affidataria:
a) Deve avere sede o dipendenza nel Territorio di competenza;
b) deve eventualmente garantire la possibile connessione
informatica con collegamento diretto tra Servizio Finanziario
dell’Ente e il Tesoriere al fine di consentire l’interscambio dei
dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio;
c) deve possedere capacità tecnica ed organizzativa per esercitare
il servizio con le procedure stabilite agli articoli seguenti del
presente Regolamento.
3. Alla gara di cui al comma 1 precedente devono essere invitate
tutte le Banche che operano con sede o dipendenze nel
Territorio di competenza o che si impegnano con propria
dichiarazione ad aprire uno sportello sul territorio medesimo
entro il termine di inizio del servizio.
Articolo 148.
Contabilità e Registri del Servizio di Tesoreria
1. Il Tesoriere deve tenere una contabilità analitica idonea a
rilevare cronologicamente i movimenti di cassa, utilizzando tutti i
registri che si rendano necessari per una corretta rilevazione dei
dati.
2. La contabilità deve permettere in ogni momento di conoscere le
giacenze di liquidità, divise tra fondi a destinazione indistinta e
fondi con vincoli di destinazione, rilevando per questi ultimi la
dinamica delle sin gole componenti.
3. La contabilità deve permettere, inoltre, di rilevare i movimenti dei
depositi cauzionali e delle garanzie ricevute o prestate in
qualsiasi forma.
Articolo 149.
Gestione Informatizzata del Servizio di Tesoreria
1. Il Servizio di Tesoreria viene gestito con tecniche informatiche
che possano permettere l’eventuale collegamento diretto tra il
Servizio di Tesoreria e il Servizio Finanziario dell’Ente.
Articolo 150.
Responsabilità del Tesoriere
1. Il Tesoriere assume la responsabilità di tutti i depositi comunque
costituiti, intestati all’Ente.
2. Per eventuali danni causati all’Ente o a terzi, per inosservanza
degli obblighi di cui al presente Titolo, il Tesoriere risponde con
tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
3. In particolare il Tesoriere sarà ritenuto gravemente responsabile
per:
a) pagamenti e incassi effettuati in conto sospeso e non perfezionati
entro dieci giorni dal momento in cui sono stati effettuati;
b) mancato controllo della documentazione giustificativa dell’agente
contabile;
c) mancata verifica dei versamenti che l’agente contabile deve
effettuare entro cinque giorni dalla scadenza di ogni trimestre.
Articolo 151.
Adempimenti Generali
1. L’Ente ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente al Tesoriere,
all’inizio di ciascun esercizio, copia del bilancio di previsione
dell’esercizio stesso e relativa deliberazione di approvazione
munita degli estremi di eseguibilità.
2. Qualora all’inizio dell’esercizio il bilancio non fosse ancora
approvato, il Tesoriere estinguerà solo i mandati emessi con le
modalità di cui agli art. 53 e 54.
3. Nel corso dell’esercizio sono trasmesse al Tesoriere le
deliberazioni di storno, di prelevamento dal fondo di riserva e,
comunque, tutte quelle modificative del Bilancio dell’esercizio.
4. E’ trasmesso, altresì, al Tesoriere, l’elenco dei residui attivi e
passivi degli anni precedenti, vidimato dal Responsabile del Servizio
Finanziario.
Articolo 152.
Adempimenti per la riscossione delle Entrate
1. La riscossione delle Entrate dell’Ente, che non siano tributarie,
avviene mediante emissione di liste di carico o ruolo di riscossione,
quando ne ricorrono le condizioni.
2. Le Entrate non preventivamente determinate sono riscosse
mediante reversali od ordinativi di incasso emessi di volta in
volta.
3. Le liste e gli ordinativi sono sottoscritti con le modalità indicate
agli art. 8 e 9.
4. Nelle liste di carico e nei ruoli, sono indicati i nominativi delle
persone obbligate, il titolo e la ragione per cui le somme stesse
sono dovute, le scadenze dei versamenti e la loro imputazione al
bilancio di previsione.
5. L’Ente può disporre che il Tesoriere curi l’incasso nel domicilio del
debitore ove trattasi di Enti Pubblici ovvero di Società esercenti
un servizio pubblico.
6. Il Tesoriere cura, inoltre, l’incasso delle rimesse che pervengono
da Amministrazioni Pubbliche, previo apposito ordinativo d’incasso
dell’Ente, provvedendo ad inserire nella situazione giornaliera di
cassa apposito allegato relativo ai movimenti ed alle disponibilità
di tali fondi.
7. Per le Entrate che pervengono direttamente a mezzo vaglia,
assegni bancari o in contanti, il Tesoriere effettua sollecita
comunicazione all’ente per l’emissione del relativo ordine di
riscossione.
8. La riscossione delle entrate, comprese le rendite patrimoniali,
avviene senza l’obbligo del non riscosso per riscosso, restando a
carico dell’Ente ogni iniziativa legale o amministrativa utile
all’effettivo realizzo.
9. Le ricevute d’introito, da rilasciarsi a cura del Tesoriere solo a
ricezione degli ordinativi, sono emesse con le bollette staccate da
registri a madre e figlia con numerazione progressiva per anno,
debitamente vidimate dal Responsabile del Servizio Finanziario.
10. Rimane esclusa qualunque altra forma di quietanza.
11. Nel bollettario devono figurare tutte le entrate, nessuna esclusa,
in maniera che il totale generale delle riscossioni, comprendente
entrate di competenza e residui, risulti sempre eguale al totale
generale del giornale di cassa.
12. Su ogni bolletta deve essere richiamato l’ordine di riscossione
relativo alla somma introitata.
13. Le quietanze devono contenere la esatta descrizione delle
entrate, conformemente alle indicazioni contenute nelle relative
reversali, con l’obbligo da parte del Tesoriere di imputare le
somme riscosse alle singole partite iscritte nelle reversali
medesime, secondo l’ordine cronologico.
Articolo 153.
Adempimenti per i Pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati esclusivamente con mandati emessi
dall’Ente nei limiti dei fondi cui si riferiscono, quali risultano dal
bilancio originario o variato.
2. Al pagamento dei mandati, i cui beneficiari abbiano conferito
procura, mandato all’incasso o delega si procederà nei modi previsti
dai Regolamento alla Legge sulla Contabilità Generale dello Stato
(art. 383) e dalle successive norme di Legge emanate al riguardo.
3. L’avviso ai destinatari dei pagamenti che i relativi mandati sono
stati trasmessi al Tesoriere, e’ adempimento dell’Ente.
4. I mandati devono contenere:
a) il numero d’ordine progressivo di emissione;
b) la somma da pagare espressa in lettere ed in cifre:
c) il nome del beneficiario e, ove trattasi di Enti, il nome del
rappresentante legale;
d) la causa, l’oggetto del pagamento;
e) l’esercizio ed il capitolo del bilancio al quale il pagamento e’
imputato;
f) lo stanziamento del capitolo medesimo ed eventuali modificazioni,
il totale dei pagamenti già effettuati e la residua disponibilità;
g) gli estremi del provvedimento che dispone e autorizza il
pagamento:
h) l’annotazione dei documenti in base ai quali i mandati sono stati
emessi.
5. I mandati di pagamento sono firmati con le modalità di cui agli
artt. 8 e 10.
6. Sono accompagnati da un elenco, in duplice copia, firmato dal
Responsabile del Servizio Finanziario, col numero progressivo e
con la data di spedizione.
7. Uno dei due esemplari e’ restituito all’Ente controfirmato per
ricevuta dal Tesoriere.
8. I mandati di pagamento di somme sulle quali devono essere
operate ritenute, o che, comunque, sono vincolati ad ordini di
incasso emessi dall’Ente per ritenute diverse o per compensazioni
di debiti e erediti, devono contenere esplicita indicazione di
riferimento dell’ordine di incasso già emesso da consegnare al
Tesoriere contestualmente al mandato di pagamento.
9. In tal caso il Tesoriere opera due distinte operazioni, una di
pagamento e l’altra di riscossione.
10. Il Tesoriere ha l’obbligo:
a) di assicurare la tempestiva estinzione dei pagamenti, tenendo
conto di eventuali prescrizioni in essi contenute, fino a
concorrenza della effettiva disponibilità di cassa e sempre quando
i mandati stessi, redatti nelle forme sopra descritte, siano
contenuti nei limiti fissati dai rispettivi capitoli di bilancio, tenuto
conto delle loro successive modificazioni, per cui non Costituiranno titolo di discarico quelli eccedenti i limiti suddetti;
b) di accertare l’autenticità delle firme di cui al precedente comma
5 e di identificare, ai fini della regolarità della quietanza, i
beneficiari dei pagamenti;
c) di richiedere ai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e
degli Enti l’idonea documentazione che ne attesti la carica.
11. Per il pagamento a beneficiari non residenti nel territorio
comunale, le relative spese sono a carico degli stessi.
12. In tal caso il Tesoriere provvederà tramite le proprie filiali o
rappresentanze, oppure a mezzo di vaglia o assegni bancari, vaglia
postali, accreditamenti in c/c postali, utilizzando le procedure più
economiche, salvo diverse disposizioni dei beneficiari.
13. Per il pagamento delle competenze al personale dipendente
dell’Ente, in sede o fuori sede, le eventuali spese, diritti o compensi,
richiesti dal Tesoriere sono a carico dell’Ente.
14. Il Tesoriere provvede solo ad anticiparle e ne chiederà ogni mese
il rimborso su presentazione di apposito rendiconto.
Articolo 154.
Obblighi del Tesoriere
1. Il Tesoriere e’ responsabile della puntuale osservanza della legge
sul bollo e registro e di tutte le altre disposizioni di legge che
regolano i pagamenti degli Enti Pubblici.
2. Sugli ordinativi di pagamento o di riscossione, sarà obbligo
dell’Ente precisare il trattamento fiscale applicabile all’operazione
finanziaria.
3. Il Tesoriere resta sollevato da responsabilità in caso della errata
o omessa indicazione di cui innanzi.
4. Nessuna somma potrà essere pagata se il mandato non e’ firmato
dal responsabile del settore finanziario
5. Il Tesoriere deve astenersi dal pagare mandati che contengono
abrasioni o cancellature.
6. Nessuna variazione potrà farsi sui mandati senza espressa
rettifica confermata, nei modi e dalle persone indicate negli
artt. 8 e 10
Articolo 155.
Adempimenti contabili del Tesoriere
1. Il Tesoriere e’ obbligato alla tenuta aggiornata dei seguenti
Registri:
a) il giornale di Cassa per registrare in ordine cronologico ogni
riscossione ed ogni pagamento, sia in conto competenze che in
conto residui;
b) il bollettario delle riscossioni.
c) i partitari di entrate e di uscite per l’esaurimento degli
stanziamenti dei capitoli di bilancio, sui quali deve registrare gli
ordini di riscossione, i mandati di pagamento e le deliberazioni
relative alle variazioni degli stanziamenti dei detti capitoli del
bilancio di previsione;
d) il partitario di esaurimento dei mandati di pagamento collettivo;
e) il sommario dei mandati di pagamento, registrati secondo l’ordine
cronologico;
f) il registro cronologico delle cauzioni prestate a favore dell’Ente:
g) il bollettario speciale per eventuali altri depositi dell’Ente;
h) eventuali altri registri richiesti dal sistema contabile dell’ Ente.
2. Per i depositi contrattuali d’asta si osserveranno le disposizioni
previste dall’art. 158.
3. Il Tesoriere dovrà curare la riscossione, alle scadenze stabilite,
degli interessi maturati sui titoli pubblici o privati di pertinenza
dell’Ente, dandone sollecita partecipazione.
4. Il pagamento degli interessi relativi ai depositi di terzi avrà luogo
a seguito di autorizzazione del Responsabile del Servizio
Finanziario.
Articolo 156.
Adempimenti particolari del Tesoriere
1. A fine mese di gennaio di ogni anno, il Tesoriere rimette all’Ente,
senza bisogno di richiesta, i mandati non estinti, accompagnati da
regolare distinta.
2. Per i mandati collettivi, parzialmente soddisfatti, il Tesoriere
invia un elenco descrittivo delle somme non pagate, affinché l’Ente
confermi che tali mandati siano considerati ridotti alla quota
soddisfatta.
3. Trasmetterà, inoltre, una distinta delle liste di carico e delle
reversali riferite ad entrate totalmente o parzialmente non
riscosse.
4. Il Tesoriere provvede al pagamento dei mandati solo se muniti
della codifica.
5. A richiesta dell’Ente il Tesoriere e’ obbligato a fornire gli estremi
di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa
prova documentale.
6. I pagamenti garantiti da delegazioni, devono essere effettuati
entro e non oltre le prescritte scadenze, significando che di
eventuali ritardi e conseguenti indennità di mora risponde
esclusivamente il Tesoriere.
Articolo 157.
Riscossione di Entrate Patrimoniali e Assimilate
1. Ai sensi del D.P.R. n. 43 del 28.2.88 il Concessionario del Servizio
provvede alla riscossione volontaria e coattiva delle Entrate
patrimoniali e assimilate sulla base di apposita convenzione il cui
schema e’ allegato al presente Regolamento.
Articolo 158.
Depositi per spese contrattuali, d’asta e convenzionali
1. Il Tesoriere dell’Ente provvede alla riscossione dei depositi
effettuati da terzi per spese contrattuali, d’asta e convenzionali,
solo con ordinativo d’incasso che il Servizio Finanziario emette
con cadenza quindicinale.
2. Tali entrate, perciò, sono provvisoriamente versate nella Cassa
del Servizio provveditorato di volta in volta con ordinativo del
Servizio interessato.
3. Le esigenze finanziarie collegate agli adempimenti d’ufficio cui
sono finalizzate le entrate di cui innanzi, sono fronteggiate con il
Fondo che il Responsabile del Servizio Finanziario attribuisce al
Servizio Provveditorato a tale scopo.
4. I prelievi vengono effettuati dal Servizio Provveditorato, a
seguito di specifiche disposizioni, a madre e figlia, dei
Responsabili dei servizi interessati.
5. Con le stesse procedure si opera la restituzione a valere sulle
citate entrate.
Articolo 159.
Conto del Tesoriere
1. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Tesoriere
rende il Conto della propria gestione di cassa.
2. Al Conto sono allegati:
a) gli ordinativi di riscossione e di pagamento distinti per capitolo di
bilancio;
b) la matrice del bollettario delle quietanze rilasciate a fronte degli
ordinativi di cui alla lettera a) - precedente;
c) i mandati di pagamento quietanzati;
d) tutti gli allegati collegati ai documenti di cui alle lettere
precedenti;
3. Il Conto e’ redatto sul modello approvato ai sensi dell’art. 114
Decreto Legislativo 25.02.95 n. 77.
4. La trasmissione del conto, in caso di richiesta da parte della Corte
dei Conti dei rendiconti del tesoriere e degli altri agenti contabili,
il Comune vi provvede entro un mese.
5. Il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente rilascia
attestato di ricezione del Conto del Tesoriere e dei documenti
allegati.
6. La declaratoria a discarico verrà rilasciata dopo l’approvazione del
rendiconto dell’Ente da parte dell’organo consiliare.
Articolo 160.
Anticipazioni di Tesoreria
1. Le anticipazioni di tesoreria possono essere richieste dall’Ente
entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti
accertate, come risultanti dal rendiconto approvato del penultimo
anno precedente l’esercizio in cui l’anticipazione e’ richiesta.
2. Il Tesoriere dell’Ente e’ tenuto a concedere le anticipazioni di
tesoreria nelle forme e nei limiti di cui al comma precedente, previa
acquisizione di specifica deliberazione dell’organo esecutivo.
3. Gli interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono
dall’effettivo utilizzo delle somme.
4. Il Tesoriere utilizza le anticipazioni a seconda delle necessità,
previa richiesta del Servizio Finanziario, e provvede a ridurre
l’esposizione debitoria con le prime riscossioni dell’Ente.
5. Il limite dei tre dodicesimi delle entrate correnti, di cui al comma
1 precedente, rappresenta la misura massima dell’esposizione
debitoria e costituisce, quindi, stanziamento di spesa utilizzabile di
volta in volta.
SEZIONE XXI
VERIFICHE DI CASSA
Articolo 161.
Generalità
1. Le verifiche di cassa sono di tipo ordinario o straordinario ed
hanno ad oggetto il controllo:
a) della cassa;
b) dello svolgimento del Servizio di Tesoreria;
c) dello svolgimento del servizio da parte degli Agenti Contabili.
2. Ogni verifica deve risultare da appositi verbali, redatti e
sottoscritti dall’organo che ne e’ competente per il tipo, da inviare
al Sindaco dell’Ente per cognizione e per ogni altra conseguenza di
legge, ove ne ricorrano gli estremi.
Articolo 162.
Verifiche ordinarie di cassa
1. Le verifiche ordinarie di cassa sono di competenza del Collegio dei
Revisori che vi provvede ogni trimestre.
2. Alle stesse verifiche può procedere il Servizio Finanziario
autonomamente ogni qual volta ne ravvisi la necessità.
3. Le operazioni di verifica consistono nel:
a) riscontro contabile tra risultanze delle scritture dell’Ente e
quelle del Tesoriere.
b) controllo della corretta tenuta delle scritture contabili dell’Ente,
del Tesoriere e degli Agenti Contabili;
c) controllo del corretto utilizzo del fondo di cassa disponibile e
delle eventuali anticipazioni di tesoreria;
d) controllo della corretta imputazione delle riscossioni in conto
fruttifero o infruttifero;
e) controllo del corretto utilizzo delle somme a destinazione
vincolata e di quelle collegate alle funzioni delegate.
f) controllo della corretta tenuta dei fondi per spese contrattuali,
d’asta e per depositi.
g) controllo della corretta tenuta dei c/c postali e bancari con
specifico riferimento alle disposizioni della L. 29.10.84 n. 720.
Articolo 163.
Verifiche straordinarie di cassa
1. Le verifiche straordinarie di cassa sono effettuate ogni qual volta
muta la persona del legale rappresentante dell’Ente.
2. Le relative operazioni consistono negli stessi controlli di cui alle
lettere a) – b) – c) – d) – e) – f) – g) – h) dell’art. 162 e richiedono
l’intervento del legale rappresentante che cessa dalla carica e’ di
quello che l’assume, del Segretario, del Responsabile del Servizio
Finanziario e del Collegio dei Revisori dell’Ente.
CAPO VII
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI
RISULTATI DI GESTIONE
SEZIONE XXII
RENDICONTO DELLA GESTIONE
Articolo 164.
Generalità
1. Il Rendiconto della Gestione rappresenta l’ultima fase della
Programmazione Finanziaria, quella che accerta se gli obiettivi
determinati nella fase di previsione siano stati effettivamente
realizzati.
2. Persegue lo scopo dichiarato di porre in evidenza per ciascun
Programma i costi sostenuti ed i risultati conseguiti.
3. Le sue risultanze sono comparate al quadro dei programmi della
Relazione Previsionale e Programmatica per verificarne la
coincidenza o gli eventuali scostamenti.
4. Propedeutico al Rendiconto di Gestione e’ il Verbale di Chiusura.
Articolo 165.
Articolazione del Rendiconto di Gestione
1. Il Rendiconto di Gestione si articola in:
a) Conto del Bilancio che dimostra i risultati finali della gestione del
bilancio annuale rispetto alle previsioni;
b) Conto Economico che evidenzia i componenti positivi e negativi
dell’attività dell’Ente secondo criteri di competenza economica.
c) Conto del Patrimonio che rileva i risultati della Gestione
patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine
dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso
dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
Articolo 166.
Approvazione del Rendiconto di Gestione
1. Il Rendiconto e’ formato secondo i criteri menzionati nell’art. 69
del D.Lgs. 77/95.
2. Esso e’ predisposto dal Servizio Finanziario ed e’ approvato
dall’organo Consiliare entro il 30 Giugno dell’anno successivo a
quello cui si riferisce.
3. Allo scopo di consentire all’organo Consiliare di adempiere in
tempo, il Servizio Finanziario dell’Ente predispone il Rendiconto
entro il 30 Aprile e lo trasmette all’organo esecutivo per l’adozione e
per la redazione della relazione.
4. L’organo esecutivo provvede a tanto entro il 10 Maggio con
successivo invio al Collegio dei Revisori dei Conti per la competente
relazione la quale e’ atto obbligatorio da produrre entro il 30
Maggio.
5. Il Rendiconto, unitamente agli allegati di cui al successivo art. 193,
e’ trasmesso ai Consiglieri e alle competenti Commissioni consiliari,
entro il 5 Giugno, per esame e parere.
6. Eventuali chiarimenti sono forniti dal Servizio Finanziario che,
previa acquisizione di atti – notizie o informazioni dai Centri di
Responsabilità Tecnica, provvede entro il 25 Giugno.
7. La procedura prevista ai comma precedenti si conclude con l’atto
di approvazione dell’organo consiliare con il successivo invio
all’organo Regionale di controllo ai sensi della Legge 08.6.90 n. 142.
8. Il Rendiconto di gestione, poi, dopo la definitiva approvazione da
parte dell’Organo Regionale di Controllo e’ trasmesso alla Corte dei
Conti - Sezione Enti Locali - per il referto di cui all’art. 13 D.L.
22.12.81 n. 786 convertito nella Legge 26.2.82 n. 51.
Articolo 167.
Allegati al Rendiconto di Gestione
1. Ai Rendiconto di Gestione sono allegati;
a) la relazione dell’Organo Esecutivo di cui all’art. 195 successivo;
b) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) l’elenco dei Residui attivi e passivi distinti per anno di
provenienza;
d) il prospetto di analisi delle componenti dell’Avanzo di
Amministrazione.
e) gli eventuali provvedimenti di riequilibrio della gestione di cui
all’art. 106.
f) il quadro dimostrativo dei punti di concordanza fra la Gestione di
competenza e il Conto del Patrimonio;
g) i rendiconti degli Agenti Contabili interni ed esterni.
h) i rendiconti delle Aziende, Enti ed organismi dipendenti dall’Ente
o in qualsiasi modo collegati alla finanza stessa.
i) ha relazione sui risultati relativi al Controllo di Gestione.
Articolo 168.
Predisposizione Rendiconto di Gestione
1. La predisposizione del Rendiconto di Gestione entro il termine del
30 Aprile richiede, in via preliminare, che i servizi dell’Ente e i
Centri di Responsabilità Tecnica adempiano a quanto di
competenza in tempo utile.
2. A tal fine il Servizio Finanziario redige il Verbale di Chiusura,
entro il 28 Febbraio, e ne trasmette le singole partizioni
corrispondenti ai Programmi – Servizi - Centri di Costo e Conti, ai
relativi Centri di Responsabilità Tecnica entro il 15 Marzo.
3. Ogni Centro di Responsabilità Tecnica, sulla scorta delle relazioni
descrittive e contabili predisposte dai Responsabili dei servizi,
rende i conti di propria competenza secondo appositi schemi
approvati con determinazione del Responsabile del Servizio
Finanziario.
4. Il Responsabile del Servizio deve relazionare per ogni Centro di
Costo, evidenziando:
a) L’obiettivo iniziale.
b) Le risorse iniziali assegnate.
c) I residui attivi e passivi nella consistenza iniziale.
d) Gli accertamenti e impegni assunti.
e) Le riscossioni e ordinazioni di pagamento effettuate.
f) I residui attivi e passivi nella consistenza finale.
g) Il tasso di smaltimento dei residui.
h) Il tasso di realizzazione degli accertamenti e degli impegni.
i) Il tasso di realizzazione delle riscossioni e delle ordinazioni di
pagamento.
l) I residui attivi e passivi derivanti dalla competenza.
m) I minori accertamenti ed economie di spesa.
n) Gli investimenti attivati.
o) Gli obiettivi realizzati.
p) Le motivazioni per eventuali obiettivi non realizzati.
q)Le considerazioni generali sulla funzionalità.
r) Le proposte per il miglioramento dei servizi offerti.
5. Le relazioni, di cui al comma precedente, costituiscono allegato al
Piano dei Conti del Centro di Costo.
6. Il Centro di Responsabilità Tecnica redige, sulla scorta delle
relazioni e dei Piani dei Conti di cui ai comma 5 e 6 precedenti, una
relazione di Programma contenente gli Stessi elementi indicati al
comma 5, e da allegare al Piano dei Conti di Programma.
7. Gli atti amministrativi e contabili, di cui ai comma precedenti, sono
trasmessi, entro il 10 Aprile, al Servizio Finanziario per verifiche e
controlli.
8. Il Centro di Responsabilità Tecnica e’ obbligato ad apportare le
rettifiche e le integrazioni eventualmente conseguenti ai controlli di
cui al comma precedente.
Articolo 169.
Relazione al Rendiconto di Gestione
1. L’organo esecutivo dell’Ente redige, ai sensi del comma 7 ami. 55
L. 08.06.90 n. 142, una relazione illustrativa dei risultati di
gestione con la quale esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto
ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Sono parti salienti della relazione di cui al comma precedente:
a) L’analisi tecnica dei dati consuntivi esposti nel Conto del Bilancio
ponendo in evidenza il significato amministrativo ed economico
delle risultanze contabilizzate e in particolare i costi sostenuti e
i risultati conseguiti per ciascun Programma - Servizio ed
Intervento.
b) L’analisi tecnica dei dati consuntivi esposti nel Conto generale del
Patrimonio al fine di illustrare le variazioni che si sono verificate
nel Patrimonio dell’Ente per effetto delle operazioni di gestione
finanziaria del bilancio e per altre cause.
c) L’analisi delle condizioni di funzionalità dell’Ente e dell’efficienza
della struttura organizzativa in rapporto alle scelte operate in
sede di impostazione del Bilancio di Previsione e alle realizzazioni
rilevate nel Rendiconto di Gestione.
d) La valutazione di efficacia dell’azione condotta dall’Ente sulla
base dei risultati conseguiti in rapporto ai Programmi, Servizi ed
Interventi e ai costi sostenuti.
e) L’analisi degli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni con
motivazione compiuta delle cause che li hanno determinati.
Articolo 170.
Verbale di Chiusura
1. Il Verbale di Chiusura e’ lo strumento finanziario finalizzato a
rilevare, elaborare e rappresentare i dati contabili provenienti
dalla chiusura dell’anno finanziario precedente, sia in Conto
Residui che in Conto Competenze.
2. Esso e’ articolato per Programmi, Servizi, Centri di Costo e Conti,
ed e’ predisposto dal Servizio Finanziario entro il 20 Febbraio
dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
3. La sua approvazione e’ di competenza dell’Organo Esecutivo
dell’Ente che vi provvede entro il 28 Febbraio con apposita
deliberazione.
4. La necessità di disporre del Verbale di Chiusura, risponde
all’esigenza di:
a) Rappresentare gli accertamenti e gli impegni quali risultano dalle
scritture contabili dell’Ente chiuse al 31 Dicembre dell’anno di
riferimento.
b) Garantire una corretta applicazione del principio di competenza
finanziaria del bilancio e predisporre i dati di chiusura dell’esercizio
da sottoporre all’analisi successiva per l’elaborazione ed
approvazione del Rendiconto di Gestione.
c) Mettere a disposizione i dati di chiusura dell’ultimo esercizio
finanziario nelle forme e tipologie previste dai principi contabili e
dalle tecniche di controllo interno sia finanziarie, sia di gestione.
5. Il Verbale di Chiusura, infine, evidenzia:
a) Il Risultato provvisorio della gestione di competenza dell’ultimo
esercizio chiuso.
b) Il Risultato provvisorio di amministrazione aggregando il risultato
di gestione e il risultato del Conto dei
Residui degli esercizi
precedenti.
c) Eventuali posizioni debitorie fuori bilancio.
d) La formazione dei residui attivi e passivi per anno di provenienza.
SEZIONE XXIII
CONTO DEL BILANCIO
Articolo 171.
Generalità
1. Il Conto del Bilancio e’ il primo dei tre Conti in cui è articolato il
Rendiconto di Gestione.
2. Esso dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria
contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.
3. E’ predisposto dal Servizio Finanziario dell’Ente sulla scorta dei
dati, verificati e controllati, forniti dai Centri di Responsabilità
Tecnica.
4. E’ articolato per Programmi – Servizi - Centri di Costo –
Interventi – Conti - Capitoli.
Articolo 172.
Struttura
1. Nel Conto del Bilancio ogni risorsa dell’entrata e ogni intervento
della spesa evidenziano - distintamente per residui e competenza
- i seguenti dati:
a) Entrata: le somme accertate con distinzione della parte riscossa e
di quella ancora da riscuotere.
b) Spesa: le somme impegnate con distinzione della parte pagata e di
quella ancora da pagare.
2. Il Conto del Bilancio si conclude con due Risultati:
a) Risultato Contabile di Gestione che e’ la differenza algebrica - in
Conto competenza - tra accertamenti e impegni.
b) Risultato Contabile di Amministrazione.
3. Il Risultato Contabile di gestione e’ determinato secondo lo
schema seguente:
A) Accertamenti relativi al Bilancio di competenza dei Titoli I – II –
III - (escluse entrate con vincolo di destinazione)
B) Accertamenti relativi ad entrate con vincolo di destinazione di cui
al Titolo II
C) Accertamenti relativi alle entrate in conto Capitale di cui ai Titoli
IV e V
D)Accertamenti relativi alle entrate per servizi per conto di terzi di
cui al Titolo VI
E) Impegni relativi al bilancio di competenza di cui al Titolo I e al
Titolo III categ. 2a (esclusi gli impegni finanziati con entrate
vincolate)
F) Impegni finanziati con entrate aventi vincolo di destinazione di
cui al Titolo I
G) Impegni in conto capitale di cui al titolo II
H) Impegni per Servizi per conto di terzi di cui al Titolo IV
I) Risultato di gestione corrente
L) Risultato di gestione corrente propria
M) Risultato di gestione attività vincolate
N) Risultato di gestione in conto capitale
O) Risultato di gestione Servizi conto terzi
P) Risultato di gestione
3. Il risultato Contabile di Amministrazione, nel rispetto dei principi
specificati agli artt. 107- 108- 109, e’ determinato secondo lo
schema seguente:
A) Accertamenti Residui attivi di cui ai Titoli I – II – III (esclusi
quelli a destinazione vincolata) (A1 +)
B) Accertamenti Residui attivi a destinazione vincolata di cui al
Titolo II
C) Accertamenti residui attivi in conto capitale di cui ai Titoli IV e
V
D) Accertamenti residui attivi per Servizi per Conto Terzi di cui al
Titolo VI
E) Impegni Residui passivi di cui al Titolo I e categ. 2ª Tit. III
(escluso quelli finanziati con entrate destinazione vincolata)
F) Impegni Residui passivi a destinazione vincolata di cui al Titolo I
G) Impegni Residui passivi in Conto Capitale di cui al Titolo
H) Impegni residui passivi Servizi per conto di terzi di cui al Titolo
IV
I) Risultato di gestione corrente dei residui
(A1+B1-E1-F1) I1
L) Risultato di gestione corrente propria
(A1 - E1) L1
M) Risultato di gestione attività vincolate
(B1 – F1) M1
N) Risultato di gestione in conto capitale
(C1 – G1) N1
O) Risultato di gestione Servizi per conto di terzi
(D1 - H1) O1
P) Risultato di gestione dei residui
(A1 + B1 + C1 – E1 – F1 - G1) P1
Q) Risultato di Amministrazione parziale
(P + P1) Q1
5. Al risultato parziale di amministrazione, come determinato al
comma precedente, va aggiunto il fondo di cassa risultante al 31
Dicembre dell’esercizio finanziario chiuso, in modo da ottenere il
Risultato Contabile di Amministrazione.
6. La determinazione del risultato di gestione dei residui, di cui al
comma 4 precedente, e’ effettuata coerentemente al comma 3
art. 70 Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77 nel senso che i residui
attivi e passivi, prima di essere inseriti nel Conto di Bilancio,
devono essere sottoposti ad operazioni di riaccertamento.
7. Il riaccertamento dei residui consiste nella revisione delle ragioni
del loro mantenimento, in tutto o in parte, secondo le prescrizioni
di cui agli artt. 22 e 27 Decreto Legislativo 25.02.95 n. 77.
8. Ai fini del rispetto delle procedure di utilizzazione dell’eventuale
avanzo di amministrazione, di cui al comma 2 art. 31 e comma 2
art. 9 Decreto Legislativo 25.02.95 n. 77, il risultato contabile di
gestione corrente propria (L) - di cui al comma 3 precedente - e’
diminuito
della
quota
corrispondente
agli
ammortamenti
accantonati in bilancio, che viene indicata a parte come voce
propria.
Articolo 173.
Parametri di valutazione della Gestione
1. Al Conto del Bilancio sono allegate debitamente compilate:
a) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale.
b) la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale.
2. Le tabelle di cui al comma precedente devono essere conformi a
quelle approvate dal Ministero dell’Interno ai sensi della lettera f)
art. 114 Decreto Legislativo 25.02.95 n. 77.
3. Al fine di valutare, poi, l’efficacia e l’efficienza della gestione
nonché di rimuovere condizioni di probabili deficienze strutturali,
sono individuati ulteriori parametri.
4. I parametri di cui al comma 3 saranno oggetto di specifiche
tabelle da allegare obbligatoriamente al Conto del Bilancio in uno a
quelle previste al comma 1.
5. Le tabelle di cui ai comma precedenti sono redatte anche per ogni
Centro di Costo in forma opportunamente adeguata dal Responsabile
del Servizio Finanziario.
SEZIONE XXIV
CONTO ECONOMICO
Articolo 174.
Generalità
1. Il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi
dell’attività dell’Ente secondo criteri di competenza economica.
2. Comprende gli accertamenti e gli impegni del Conto del Bilancio
opportunamente rettificati al fine di costituire:
a) le dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla
gestione di competenza.
b) le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei
residui.
c) gli elementi economici non rilevati nel Conto del Bilancio.
3. E’ redatto secondo uno schema a struttura scalare, approvato ai
sensi dell’art. 114 Decreto Legislativo 25.02.95 n. 77, con le voci
classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati
parziali e del risultato economico finale anche mediante l’utilizzo
del prospetto di conciliazione di cui al comma 9 art. 71 Decreto
Legislativo 77/95.
Articolo 175.
Struttura del Conto Economico
1. Il Conto Economico e’ costituito da:
a) componenti positivi;
b) componenti negativi.
2. La differenza tra il complesso dei componenti positivi e il
complesso dei componenti negativi, dopo le operazioni di rettifica,
rappresenta il risultato economico che può essere positivo o
negativo
3. Il Conto Economico chiude in pareggio per cui il risultato
economico, come sopra definito, e’ inscritto nella parte che
comprende rispettivamente i componenti positivi o negativi, a
seconda che esso sia negativo o positivo.
Articolo 176.
Componenti positivi del Conto Economico
1. Sono componenti positivi del Conto Economico i seguenti:
a) I tributi, le imposte e le tasse.
b) I trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, di altri Enti.
c) I proventi dei servizi pubblici.
d) I proventi derivanti dalla gestione del patrimonio.
e) I proventi finanziari.
f) Le insussistenze del passivo.
g) Le plusvalenze da alienazioni.
2. I componenti positivi di cui al comma precedente scaturiscono
dagli accertamenti finanziari di competenza che, opportunamente
rettificati, danno la dimensione finanziaria ai medesimi componenti
economici, rilevando i seguenti elementi:
a) Risconti passivi e ratei attivi.
b) variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze.
c) i costi capitalizzati.
d) le quote dei ricavi già inserite nei risconti passivi di anni
precedenti.
e) le quote dei ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti
vincolati.
f) le imposte sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime
d’impresa.
Articolo 177.
Componenti negativi del Conto Economico
1. Sono componenti negativi del Conto Economico:
a) l’acquisto di materie prime.
b) l’acquisto beni di consumo.
c) le prestazioni di servizio.
d) il godimento di beni di terzi.
e) le spese di personale.
f) trasferimenti a terzi.
g) gli interessi passivi.
h) gli oneri finanziari diversi.
i) le imposte e tasse a carico dell’Ente.
l) gli oneri straordinari.
m) la svalutazione dei crediti.
n) le sopravvenienze del passivo.
o) le minusvalenze da alienazioni.
p) gli ammortamenti.
r) le insussistenze dell’attivo come minori crediti e minori residui
attivi.
2. I componenti negativi di cui al comma precedente scaturiscono
dagli impegni finanziari di competenza che, opportunamente
rettificati, danno la dimensione finanziaria ai medesimi
componenti economici, rilevando i seguenti elementi:
a) i costi di esercizi futuri.
b) i risconti attivi e i ratei passivi.
c) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze.
d) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni
precedenti.
e) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale.
f) costi capitalizzati.
g) imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime
d’imposta.
Articolo 178
Definizione e valutazione dei componenti negativi e positivi
1. Ai fini della corretta individuazione e valutazione dei componenti
del Conto Economico, occorre tenere presente che:
a) Ratei attivi e passivi, pur correttamente rilevati dalla contabilità
finanziaria sotto forma di residui attivi e passivi, rappresentano le
quote di ricavo o di costo che appartengono alla competenza
economica dell’esercizio in corso ma che saranno effettivamente
sostenuti nell’esercizio futuro.
b) I risconti attivi e passivi, sono quote di ricavi e di costi che pur
sostenuti finanziariamente nell’esercizio in corso, appartengono
alla competenza economica dell’esercizio futuro per cui occorre
apportare le correzioni alle rilevazioni tratte dalla contabilità
finanziaria così come segue:
1) nell’esercizio in cui e’ avvenuta la manifestazione numeraria il
risconto verrà sottratto dagli accertamenti o impegni per essere
iscritto nello stato patrimoniale.
2)nell’esercizio successivo verrà riportato tra i ricavi o i costi in
attuazione del principio della competenza economica.
c) I Costi capitalizzati, sono quella parte di costi per la produzione
di beni da porre a carico di piu’ esercizi,
da scorporare dai costi
generali contabilizzati nell’attivo patrimoniale e suddividerli, con il
sistema dell’ ammortamento, negli esercizi in cui le utilità prodotte
verranno utilizzate.
d) Gli introiti vincolati, sono i trasferimenti destinati a specifici
obiettivi o funzioni delegate che se non si sono trasformati in
costi devono essere mantenuti disponibili nella spesa per essere
utilizzati nell’esercizio successivo o restituiti.
e) I Trasferimenti attivi in Conto Capitale, sono i trasferimenti la
cui utilità e’ da considerarsi ricavo di tutti gli esercizi in cui il
bene costruito manifesta l’utilità, che sono accantonati in un
“fondo” del passivo patrimoniale e trasformati annualmente in
ricavo in tanti anni quanti sono quelli dell’ammortamento del bene,
in modo che i costi sono omogenei a quelli delle strutture, mentre
tra i ricavi vengono conteggiate le quote di trasferimento
gratuito.
Articolo 179.
Conti Economici di dettaglio
1. La rilevazione di componenti positivi e negativi dell’attività
dell’Ente, secondo il criterio della competenza economica, può
essere adeguata al sistema di contabilità previsto dal presente
Regolamento con il quale sono Stati introdotti i Centri di Costo ed i Conti dei Centri di Costo.
2. Tale esigenza richiede l’eventuale istituzione di Conti economici
di dettaglio in coerenza ai Conti dei Centri di Costo.
3. Per l’eventuale predisposizione dei Conti Economici di dettaglio
valgono le modalità ed i termini temporali indicati all’art. 71 D.Lgs.
77/95.
4. I Conti Economici di dettaglio sono schematizzati con
determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario.
Articolo 180.
Ammortamenti
1. Gli ammortamenti compresi nel Conto Economico sono determinati
con i seguenti coefficienti:
a) edifici - anche demaniali - ivi compresa la manutenzione
straordinaria 3%;
b) strade, ponti e altri beni demaniali 2%;
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili
15%;
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi
applicativi 20%;
e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli 20%;
f) altri beni 20%;
2. Il 30% del valore determinato con i coefficienti di cui al comma
precedente e inscritto annualmente in bilancio corrente quale quota
accantonata per il reinvestimento.
SEZIONE XXV
CONTO DEL PATRIMONIO
Articolo 181.
Generalità
1. Il Conto del Patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale
e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio,
evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso,
rispetto alla consistenza iniziale.
2. È predisposto dal Servizio Finanziario dell’Ente sulla scorta dei
dati, verificati e controllati, forniti dai Centri di Responsabilità
Tecnica ed e’ articolato per Programmi – Servizi - Centri di Costo –
Interventi - Conti.
3. Esso e’ riferito al patrimonio dell’Ente costituito dal complesso
dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza e
suscettibile di valutazione.
Articolo 182.
Struttura del Conto del Patrimonio
1. Il Conto del Patrimonio e’ redatto in base ai modelli approvati ai
sensi dell’art. 114 Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77, sulla scorta
degli inventari dell’Ente.
2. Ai fini di cui al comma precedente i beni demaniali e patrimoniali,
mobili ed immobili, sono classificati in apposite schede
descrittive, suddivise per categorie e sottocategorie contenenti
per ogni unita’ elementare di rilevazione i seguenti dati minimi:
a) Centro di Responsabilità Tecnica - Servizio e Centro di Costo al
cui funzionamento il bene e’ destinato.
b) Descrizione.
c) Numero di identificazione del bene e della scheda.
d) Stato di conservazione.
e) Valore espresso in termini monetari.
f) Consegnatario del bene.
g) Movimentazioni di bilancio ed extra-bilancio relativi al bene.
3. La consistenza patrimoniale complessiva e’ suddivisa in elementi
del patrimonio permanente e del patrimonio finanziario, dove:
a) Gli elementi del Patrimonio Permanente hanno carattere di
stabilità.
b)Gli elementi del Patrimonio Finanziario hanno natura
essenzialmente variabile per effetto della gestione del bilancio
finanziario annuale.
4. Il complesso degli elementi patrimoniali forma le attività e le
passività della sostanza patrimoniale determinando come dato
differenziale il “Patrimonio netto” o il “deficit patrimoniale”.
5. Il Conto del Patrimonio, reca un prospetto dimostrativo delle
interazioni fra la gestione di competenza e il Conto stesso per
evidenziare i riflessi della gestione finanziaria annuale sul
patrimonio, con la determinazione dell’incremento o della
diminuzione della sostanza netta patrimoniale.
Articolo 183.
Predisposizione Conto del Patrimonio
1. L’ inventario di tutti i beni dell’Ente, sia di natura patrimoniale che
demaniale, e’ tenuto, conservato ed aggiornato dal Servizio
Patrimonio dell’Ente.
2. Copia delle singole schede, sono raggruppate per Centro di Costo e
consegnate al Responsabile del Servizio corrispondente che e’
anche consegnatario dei beni.
3. Agli adempimenti di cui al comma precedente provvede il
Responsabile del servizio Patrimonio.
4. Il Responsabile del Servizio, definito in seguito Consegnatario dei
Beni, tiene un’ordinata contabilità patrimoniale da cui sia
rilevabile:
a) La variazione positiva o negativa del singolo bene.
b) Il valore monetario aggiornato.
c) L’acquisizione di nuovi beni.
d) L’eliminazione di beni.
5. Agli adempimenti di cui al comma precedente provvede il
Consegnatario dei Beni applicando le percentuali di ammortamento
previste all’art. 180.
6. Il Consegnatario dei beni aggiorna le singole schede e la
contabilità patrimoniale riepilogativa entro 5 giorni dal
verificarsi delle variazioni patrimoniali, predisponendo nuove
schede ove le variazioni riguardino l’acquisizione di nuovi beni.
7. L’eliminazione di beni ovvero la cancellazione dell’inventario di
beni mobili per fuori uso – perdita – cessione - o altri motivi,
comporta la relativa annotazione sulla scheda di riferimento.
8. Con cadenza trimestrale il Responsabile del Servizio comunica, al
Responsabile del Servizio Patrimonio, le variazioni intervenute
specificando:
a) numero di scheda su cui e’ stata rilevata la variazione.
b) tipologia e quantificazione della variazione.
c) causale della variazione.
9. Il Responsabile del Servizio Patrimonio aggiorna l’inventario
dell’Ente sulla scorta delle comunicazioni di cui al comma
precedente.
10. Alla chiusura dell’esercizio finanziario, ovvero entro il 15 Gennaio
successivo a quello a cui il Conto del Patrimonio si riferisce, il
Responsabile del Servizio provvede all’aggiornamento delle schede
patrimoniali e dei Conti Economici applicando le variazioni negative
per ammortamento secondo le percentuali di cui all’art. 180
precedente.
11. Copia di tutte le schede aggiornate sono trasmesse al servizio
Patrimonio per gli adempimenti di competenza sull’inventario
generale dell’Ente.
12. Entro il 30 Marzo il Responsabile del Servizio Patrimonio
trasmette al Servizio Finanziario tutti gli atti indispensabili per
la predisposizione del Conto del Patrimonio.
Articolo 184.
Disposizioni particolari per la tenuta degli inventari
1. La valutazione dei singoli elementi patrimoniali e’ espresso in
termini monetari.
2. Essa avviene con le modalità indicate al comma 4 art. 72 Decreto
Legislativo 25.02.95 n. 77, come segue:
a) i beni demaniali già acquisiti all’Ente alla data del 18.5.95 sono valutati in misura pari all’ammontare del residuo debito dei mutui
ancora in estinzione per lo stesso titolo.
b) i beni demaniali acquisiti successivamente sono valutati al costo.
c) i terreni già acquisiti all’Ente alla data 18.05.95 sono valutati al
valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali.
d) i terreni già acquisiti all’Ente ai quali non e’ possibile attribuire la
rendita catastale, la valutazione si effettua con le modalità dei beni
demaniali di cui alla lettera a) precedente.
e) i terreni acquisiti successivamente al 18.5.95 vengono valutati al
costo.
f) i fabbricati già acquisiti all’Ente alla data del 18.5.95 sono valutati
al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali.
g) i fabbricati acquisiti successivamente al 18.5.95 sono valutati al
costo.
h) i mobili sono valutati al costo.
i) i crediti sono valutati al valore nominale.
l) i censi, i livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla
capitalizzazione della rendita al tasso legale.
m) le rimanenze, i ratei e i risconti sono valutati secondo le norme
del codice civile.
n) i debiti sono valutati secondo valore residuo.
3. Ogni bene e’ attribuito alla dotazione del Servizio cui compete,
mediante operazione di consegna formalizzata con apposito verbale
sottoscritto da chi lo riceve e da chi effettua la consegna.
4. La movimentazione del bene tra Servizi, ovvero la sua distruzione
per qualsiasi causa, deve risultare sempre da verbali sottoscritti
come sopra.
5. Gli inventari sono revisionati ogni anno a cura del Servizio
Patrimonio.
Articolo 185
Disposizioni particolari per la formazione del Conto del
Patrimonio
1. Sono inclusi nel Conto del Patrimonio, ai sensi del comma 3 art. 72
Decreto Legislativo 25.2.95 n. 77 i beni del demanio con specifica
distinzione in relazione alle norme del codice civile.
2. Sono, altresì, conservati in apposita voce nel Conto del Patrimonio
– i crediti inesigibili, stralciati dal Conto del Bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione.
Articolo 186.
Conto Consolidato Patrimoniale
1. Nei modi e con le procedure dell’ari. 72 e’ redatto il Conto
Consolidato Patrimoniale per tutte le attività e passività interne
ed esterne, se ne ricorrono le condizioni.
Articolo 187
Conti Patrimoniali Speciali
1. Sono istituiti con il presente Regolamento i Conti Patrimoniali di
inizio e fine mandato degli amministratori.
2. A tale scopo i Conti Patrimoniali dei Centri di Costo, sono
raggruppati per Centro di Responsabilità Politica mentre il Conto
Patrimoniale Generale e’ riferito al Presidente dell’Ente.
3. La redazione e la tenuta di tali Conti Speciali, sono di competenza
del Servizio Patrimonio coordinato dal responsabile del servizio.
4. La differenza tra Conti Patrimoniali di inizio e fine mandato
esprime l’attività patrimoniale dell’amministratore.
Articolo 188.
Disposizioni transitorie
1. Entro il 31.12.97 sono completati gli inventari e ricostruiti gli stati
patrimoniali dell’Ente.
2. Sono contestualmente adeguati tutti gli inventari dell’Ente, alle
procedure di cui ai comma precedenti provvedono:
a) Il Responsabile del Servizio Patrimonio per beni immobili
patrimoniali e demaniali.
b) Il Responsabile del Servizio Economato per i beni mobili.
3. La gestione del Servizio Patrimonio e del Servizio Economato e’
attuata con l’ausilio di procedure informatiche adeguate alle
esigenze, e sotto la direzione del responsabile del Servizio
sunnominato.
CAPO VIII
CONTROLLO DI GESTIONE
SEZIONE XXVI
CONTROLLO DI GESTIONE
Articolo 189.
Generalità
1. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo
funzionale riferito all’intera attività dell’ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell’azione amministrativa, ai fini
dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione e della economicità della
spesa pubblica locale. E’ controllo interno e concomitante allo svolgimento dell’attività amministrativa finalizzato a orientare l’attività
stessa
e
a
l’ottenimento
rimuovere
dei
eventuali
seguenti
disfunzioni
principali
per
risultati:
-
la
garantire
corretta
individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la
collettività amministrata; - il perseguimento degli obiettivi nei modi
e
nei
tempi
più
opportuni
sotto
l’aspetto
dell’efficienza e
dell’efficacia tenendo conto delle risorse disponibili; - l’imparzialità
e il buon andamento dell’azione amministrativa.
Articolo 190
Le finalità del controllo di gestione
Le finalità principali del controllo di gestione o funzionale sono così
determinate: - rappresentare lo strumento della partecipazione
intesa come perseguimento degli obiettivi concordati fra gli organi e
i soggetti responsabili degli indirizzi e degli obiettivi e i soggetti
responsabili della gestione e dei risultati; - conseguire l’economicità
quale
impiego
delle
risorse
il
più
possibile
rispondente
al
soddisfacimento delle esigenze dei soggetti amministrati; - conseguire il coordinamento delle attività nel caso di più centri decisionali
ed operativi autonomi; - esercitare la funzione di impulso qualora per
fenomeni di inerzia o inefficienza decisionale o funzionale si registrino ritardi rispetto ai tempi previsti per la formulazione dei
programmi o la realizzazione dei progetti.
Articolo 191
Oggetto del controllo di gestione
Il
controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e
requisiti dell’azione amministrativa: - la coerenza rispetto ai programmi ed ai progetti contenuti nei documenti previsionali e
programmatici dell’ente; - la compatibilità rispetto alle strutture
gestionali interne ed ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni; l’adeguatezza
rispetto
alle
risorse
finanziarie
disponibili;
-
l’efficacia delle modalità di attuazione prescelte rispetto alle
alternative disponibili; - l’efficienza dei processi di attivazione e di
gestione dei servizi.
Articolo 192
La struttura operativa del controllo di gestione
La funzione del controllo di gestione è assegnata ad apposito nucleo
di valutazione che assume la denominazione di “servizio di controllo
interno” composto dal Segretario comunale, dal dirigente di massima
“
struttura
–
Vice-Segretario
,dal
Dirigente
di
Ragioneria
e
dell’Assessore alle Finanze.
Le analisi e gli strumenti predisposti dalla struttura di cui al comma
precedente sono impiegati dagli amministratori in termini di
programmazione e controllo e dai responsabili dei servizi in termini
direzionali in ordine alla gestione e ai risultati. La struttura di cui al
primo comma è autonoma sia rispetto agli organi di governo sia
rispetto ai responsabili della gestione ed è inserita nell’area
economico - finanziaria al fine di agire in modo coordinato ed
integrato rispetto al sistema informativo finanziario ed economico -
patrimoniale.
Il Segretario è preposto al coordinamento e alla direzione
complessiva
dell’attività
svolta
dalla
struttura
operativa
del
controllo di gestione. Al servizio di controllo interno spetta
l’esercizio del controllo sulla attività amministrativa e gestionale
dell’Ente, finalizzato allo svolgimento degli specifici compiti connessi
al controllo di gestione, secondo le modalità e gli scopi di cui ai
precedenti articoli.
Articolo 193
Fasi del controllo di gestione
Ai fini dello svolgimento della propria attività il servizio di controllo
interno predispone, i parametri di riferimento all’inizio di ogni anno
per il controllo della attività amministrativa, sulla base dei parametri
gestionali e dei servizi degli enti locali pubblicati nella G.U. a cura
del Ministero dell’Interno e della tabella dei parametri di riscontro
della situazione di deficitaria strutturale, allegata al rendiconto
dell’ultimo esercizio chiuso. Il controllo di gestione si articola nelle
seguenti fasi: - predisposizione ed analisi di un piano dettagliato di
obiettivi; - rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché
rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e
centri di costo, ove previsti; - valutazione dei dati predetti in
rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di
attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di
economicità dell’azione intrapresa; - elaborazione di indici e
parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai servizi ed ai
centri di costo; elaborazione di relazioni periodiche (reporting)
riferite all’attività complessiva dell’ente, alla gestione di aree di
attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli
programmi e progetti.
Articolo 194.
Analisi in tempo reale
1. L’analisi in tempo reale consiste nella valutazione dei risultati
ottenuti in rapporto al piano degli obiettivi.
2. Ai fini dell’attivazione della fase occorre preventivamente
analizzare l’eventuale scostamento tra previsioni e risultati raggiunti
con le motivazioni che hanno indotto gli scostamenti.
3. Successivamente si individuano gli adeguati strumenti o interventi
di correzione da apportare.
4. Operativamente l’analisi in tempo reale e’ scissa in due parti:
1) la prima prende in considerazione l’intero bilancio o le sue componenti fondamentali ovvero:
a) il rispetto degli equilibri di bilancio;
b) la copertura finanziaria della spesa;
c)l’andamento della gestione dei residui e di cassa;
d) il grado di realizzazione degli investimenti.
2) la seconda prende in considerazione i singoli Centri di Costo
analizzando:
a) i mezzi finanziari acquisiti;
b) i costi dei singoli fattori produttivi;
c) i risultati quantitativi e qualitativi ottenuti;
d) i ricavi per i servizi produttivi.
5. L’analisi in tempo reale si conclude con il referto del Controllo di
Gestione di cui all’art. 226 - comma 6.
Articolo 195
Referto del controllo di gestione (reporting)
Il coordinamento e l’integrazione delle attività dell’ente ed il
collegamento tra la responsabilità direzionale, politica e gestionale, e
la responsabilità economica è attuato con un adeguato insieme di
informazioni che si caratterizzano perché risultano finalizzate
rispetto ai destinatari e rispetto alla realizzazione dei programmi e
dei progetti dell’ente; le informazioni e gli strumenti derivanti
dall’attuazione del controllo funzionale sono articolate in modo
sistematico in referti da inviare agli amministratori e ai responsabili
dei servizi con cadenza trimestrale.
Articolo 196.
Struttura Operativa
1. Il Controllo di Gestione e’ attuato dal Servizio Controllo di
Gestione cui è assegnato un apposito contingente di personale,
nonché adeguate attrezzature.
2. La responsabilità del Servizio di Controllo di Gestione e’ affidata
al Responsabile del Servizio Finanziario.
3. Il Servizio di Controllo di Gestione e’ inserito funzionalmente
all’interno del Servizio Finanziario dell’Ente, ma opera - ai sensi
del comma 3 art. 20 Decreto Legislativo 10.11.93 n. 470- in piena
autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione
politica.
4. Il Servizio Controllo di Gestione opera nel rispetto del presente
Regolamento, del Decreto Legislativo 10.11.93 n. 470, del Decreto
Legislativo 03.02.93 n. 29 e dello Statuto dell’Ente.
5. Il Servizio Controllo di Gestione può avvalersi di consulenti
esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel Controllo di
Gestione, di cui all’art. 4 del D.L. 77, previa stipula di convenzioni
approvate dall’Organo Consiliare.
6. Con cadenza trimestrale, nonché a chiusura dell’esercizio
finanziario, il Servizio Controllo di Gestione redige un referto,
definito Referto del Controllo di Gestione, con il quale rassegna
le conclusioni del controllo:
a) ai Centri di Responsabilità Politica ai fini della verifica dello stato
di attuazione degli obiettivi programmati.
b) ai Centri di Responsabilità tecnica affinché abbiano gli elementi
necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui
sono responsabili.
7. Il Referto del Controllo di Gestione e’ predisposto entro le
seguenti scadenze:
a) 30 Aprile per il primo trimestre.
b) 30 Luglio per il secondo trimestre.
c) 30 Ottobre per il terzo trimestre.
d) 20 Febbraio per l’esercizio finanziario chiuso.
8. L’Ente può stipulare apposite convenzioni per utilizzare il Servizio
Controllo di Gestione di altri Enti Locali.
9. Il Referto di Gestione e’ allegato agli strumenti finanziari per
l’esame e l’approvazione da parte dei competenti organismi
elettivi.
Articolo 197
Procedure operative essenziali
1. Le procedure operative essenziali sono le seguenti:
a) Controlli della gestione di competenza;
b) Controllo della gestione residui;
c) Controlli di cassa;
d) Controlli degli equilibri di bilancio;
e) Controlli sui risultati di gestione;
f) Analisi degli indici di bilancio.
2. I controlli operativi di cui al comma precedente si attuano con le
modalità stabilite nello specifico allegato al Regolamento relativo
al Controllo di Gestione.
Articolo 198.
Rilevazione con sistema di indicatori
1. Il Controllo di Gestione si realizza anche attraverso rilevazioni
attivate con un sistema di specifici indicatori.
2. Il sistema di indicatori utilizzabile e’ cosi’ composto:
a) indicatori economici;
b) Indicatori produttivi;
c) indicatori amministrativi;
d) indicatori territoriali;
e) indicatori di gradimento.
3. Gli indicatori economici generali misurano:
a) domanda potenziale;
b) domanda espressa;
c) domanda accolta (numero degli utenti iscritti);
d) domanda esaudita (numero frequentanti e giornate di frequenza);
e) giorni di apertura;
f) Grado di copertura dei costi;
g) Costo per utente (frequentante).
4. Gli indicatori di economicità dei servizi produttivi misurano:
a) Copertura dei Costi; Ricavo servizio; costi totali;
b) Costo unitario; Costo totale unita’ di misura
c) Costo servizio per abitante Costo servizio abitanti;
d) Grado di influenza sulla spesa corrente;
Costo totale servizio
spesa corrente
6. Gli indici di attendibilità previsionale misurano:
a) Indice della capacità totale preventivato spese correnti
previsionale di spesa totale consuntivo spese correnti
b) Indice delle capacità totale preventivato delle entrate
previsionali di entrata totale consuntivo delle entrate
c) Grado di correttezza residui attivi al 3 1/12
nell’accertamento dei residui attivi residui attivi riaccertati
d) Grado di correttezza residui passivi al 3 1/12
nell’accertamento dei residui passivi residui passivi riaccertati
7. Sono
altresì
introdotti
indicatori
amministrativi,
indicatori
territoriali, indicatori di gradimento dei servizi.
Articolo 199.
Disposizioni finali
1. Per consentire una compiuta applicazione delle norme del presente
Regolamento dovrà essere introdotto o adeguato il sistema
informatico del Servizio Finanziario al fine di corrispondere alle
intervenute nuove esigenze con particolare riferimento alla
contabilità economica e patrimoniale e alla necessaria suddivisione
- di quella finanziaria - in Programmi, Servizi, Centri di Costo.
2. Per quanto attiene le procedure di dissesto finanziario si fa
riferimento al Decreto Legislativo 25.02.95 n. 77.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa
espresso riferimento alle norme di cui al Nuovo Ordinamento
Finanziario e Contabile e a quelle di cui alle leggi ad esso
sovraordinate.
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