Bando di gara per la gestione complesso sportivo "Le Naiadi"

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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE N. 17
L’Aquila, 22.10.2014
OGGETTO: BANDO DI GARA PER GESTIONE COMPLESSO SPORTIVO “LE NAIADI” – PESCARA
Il sottoscritto Consigliere Regionale,
In riferimento al Bando di Gara dell’Azienda di Cura Soggiorno e Turismo di Pescara e al relativo
Capitolato d’oneri per la concessione in gestione(inviato alla G.U.C.E. in data 6.02.2008 e
pubblicato in data 8.2.2008; G.U. 5° Serie Speciale Contratti Pubblici n. 21 del 18.2.2008), avente
ad oggetto l’aggiudicazione della Concessione del Servizio Pubblico di gestione del Complesso
sportivo-immobiliare “LE NAIADI” di Pescara; ed in riferimento al fatto che a seguito di tale Bando
di Gara la gestione del Complesso “Le Naiadi” è stata affidata ad una società di seguito
denominata Concessionario, si riporta quanto segue:
Art 1. (Capitolato d’oneri per la concessione in gestione) OGGETTO DELLA CONCESSIONE E STATO
GIURIDICO E DI FATTO DEL COMPLESSO
1)l’Azienda di Cura Soggiorno e Turismo di Pescara, concede la gestione del Complesso Turistico
Sportivo “Le Naiadi”, di sua proprietà, composto da: piscine (n.6), locali tecnici, campi da calcetto
(n.2), palestre, spogliatoi, servizi igienici, corte/parcheggio, zona spettacoli, locali biglietteria,
portineria, bar/ristorante, locali ad uso centro medico.
Art. 15 DIVIETO DI CESSIONE
1) È vietato il subappalto totale o parziale dei servizi oggetto della concessione.
2) E’ fatto espresso divieto al Concessionario di cedere in godimento, in tutto o in parte, il
Complesso o parte di esso o di cedere ad altri l’esercizio dell’attività di gestione del Complesso.
Art. 16 DECADENZA E REVOCA
1) La concessione potrà essere dichiarata decaduta dall’azienda, in qualsiasi momento prima della
decadenza, con decisione motivata, nei seguenti casi:
a) Inosservanza del divieto di cessione di cui all’art. 15.
b) Perdita dei requisiti a contrattare e/o fallimento del Concessionario:
c)gravi o reiterate violazioni di legge o degli obblighi assunti con il contratto di concessione dopo
che, salvo in caso di recidiva, il Concessionario all’uopo affidato dall’Azienda, non abbia
ripristinato, nel termine assegnatogli, le condizioni previste nel contratto stesso;
d) negli altri casi specifici previsti nel presente capitolato.
2) Nella fattispecie di cui al comma 1, let. c) e d), la pronuncia di decadenza dovrà essere preceduta
dalla contestazione al Concessionario, il quale avrà la facoltà di produrre deduzioni e
giustificazioni, nel termine perentorio di 30gg, decorrenti dal ricevimento del provvedimento di
addebito.
3) E’ fatto salvo il diritto dell’Azienda di Soggiorno di ottenere il rimborso dei danni, anche indiretti
(spese per una nuova procedura di affidamento, nonché più onerose condizioni della nuova
concessione), ……………………………………………………. Tutte le opere diverranno di proprietà
dell’Azienda senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto.
4) Il punto n. 4) non è presente nel capitolato d’appalto, si passa direttamente al punto n. 5).
5) La concessione potrà essere revocata dall’Azienda di Soggiorno in qualsiasi momento prima
della scadenza……………………………………………………………………………….. Nel caso di revoca solo per
alcuni impianti si procederà ad una ricontrattazione del canone.
In base ai sopraccitati art. 1) 15) e 16) si porta a conoscenza la Signoria Vs. di quanto segue:
A partire dalla stagione sportiva 2010, quasi tutti i servizi oggetto della concessione (Art 1), per
attività che dovevano essere gestite dal Concessionario sembrerebbero essere stati gestiti dalle
ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) presenti stabilmente nella struttura Le Naiadi.
Più in particolare, tutti gli abbonamenti (mensili, trimestrali o annuali) per attività di scuola nuoto,
scuola pallanuoto, scuola nuoto sincronizzato bambini/ragazzi; gli abbonamenti annuali per
attività di agonismo nuoto, agonismo pallanuoto ed agonismo sincronizzato; ed alcuni altri
abbonamenti mensili trimestrali ed annuali piscina/palestra per attività adulti, sembrerebbero
essere stati incassati dalle suddette ASD , e non più dalla Concessionaria, restando invece a
quest’ultima, solo una fetta minore del volume di affari, tale situazione, qualora confermata,
potrebbe aver configurato e continuare a configurare, a nostro dire, una violazione dell’art 15 e
conseguentemente la mancata applicazione del collegato art 16 del “Capitolato d’oneri per la
gestione”.
Inoltre, a partire dalla stagione sportiva 2012, sembrerebbe essere stato dato in gestione l’intero
impianto sportivo della piscina 33mt denominato “Palapallanuoto”, facente parte del complesso
“Le Naiadi”, ad un’altra società, anche in questo caso a nostro dire potrebbe essere stato violato
l’art 15 e conseguentemente la mancata applicazione del collegato art. 16).
Si ritiene inoltre, che la dichiarata CRISI AZIENDALE e la dichiarata CONTRAZIONE DELLA
LIQUIDITA’ CORRENTE (espressa dalla Concessionaria tramite lettera raccomandata dell’11
settembre 2012, fatta all’API Pescara, alla SLC-CGIL Pescara, alla FISASCAT-CISL Pescara e alla
UILCOM-UIL Pescara), che ha prodotto la messa in CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA dei n. 5
dipendenti della stessa, sia a questo punto assolutamente da accertare nella sua effettiva
sussistenza.
Considerato anche che il Complesso “Le Naiadi” è di proprietà della Regione Abruzzo, ed è un
Complesso che va utilizzato con criteri di economicità e con carattere di pubblica utilità (art 2.
Scopo della Concessione); e che la stessa Regione Abruzzo (tramite l’Azienda di Cura di Soggiorno
e Turismo di Pescara fin quando attiva), si riservava comunque la facoltà di verificare l’esatto
adempimento degli oneri contrattuali ed il rispetto delle norme di legge inerenti la gestione degli
impianti, nonché si riservava la facoltà di insediare un’apposita Commissione di Vigilanza, per
valutare il rispetto delle obbligazioni assunte dal Concessionario, (art. 12 Controlli).
PER TALI MOTIVI INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E L’ASSESSORE COMPETENTE
-per sapere se non si ritiene di commissariare la gestione della struttura Le Naiadi al fine di
ripristinare condizioni di legalità salvaguardando soprattutto i dipendenti che hanno subito il
licenziamento;
-per sapere se non si ritiene di invocare l’art. 16 del Capitolato d’oneri per dichiarare decaduta la
concessione “per inosservanza del divieto di cessione di cui all’art. 15”;
Il Consigliere Regionale M5S
Domenico Pettinari
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