1 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SERVIZIO DI TESORERIA ASL AT 2 INDICE PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 – Oggetto dell’appalto ART.2 – Durata PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI TECNICHE Art. 3 – Informatizzazione Art. 4 – Riscossioni delle entrate Art. 5 – Trasporto e scorta valori Art. 6 – Pagamenti Art. 7 – Termini di scadenza dei pagamenti Art. 8 – Poteri di firma Art. 9 – Trasmissione titoli Art. 10 – Conto riassuntivo del movimento di cassa Art. 11 – Giornale di cassa – estratti conto Art. 12 – Conto di cassa annuale Art. 13 – Tassi e valute Art. 14 – Segnalazione flussi trimestrali Art. 15 – Amministrazione titoli e valori in deposito Art. 16 – Depositi cauzionali Art. 17 – Anticipazioni e mutui Art. 18 – Verifiche di cassa Art. 19 – Esecuzione contratto a titolo gratuito Art. 20 – Locali a disposizione Art. 21 – Gestione Punti gialli Art. 22 – Spese vive Art. 23_ Impegno del Tesoriere 3 PARTE TERZA – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE Art. 24 – Responsabilità dell’appaltatore Art. 25 – Incedibilità dei crediti. Divieto di cessione del contratto Art. 26 – Riunione Temporanea di Imprese Art. 27 – Controlli periodici e qualitativi Art. 28 – Inadempimenti contrattuali Art. 29 – Penalità, contestazioni, controversie. Art. 30 – Clausola risolutiva espressa. Recesso. Art. 31 – Sospensione del servizio Art. 32 – Fallimento, liquidazione, trasformazione, scioglimento, cessazione del Tesoriere Art. 33 – Documentazione da consegnare da parte del Tesoriere per la stipula della convenzione. Art. 34 – Modalità di stipulazione della convenzione Art. 35 – Informativa per il trattamento dei dati personali Art. 36 – Osservanza normativa vigente. Art. 37 – Foro competente 4 PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - Oggetto dell’appalto. L’Azienda Sanitaria ASL AT affida il Servizio di Tesoreria nonché ogni altro servizio bancario ad essa occorrente , nell’osservanza dell'art. 8 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, della legge 720/84 istitutiva del sistema di tesoreria unica e dei relativi decreti attuativi, del D.L. 25 novembre 1989 n. 382 convertito con legge 25 gennaio 1990 n. 8 che, all'art. 5, estende alle Unità Sanitarie Locali (ora A.S.L.) le norme sulla Tesoreria Unica,nonché delle LR 18.01.1995 n.8 e LR 4/9/1996 n. 69 relativamente alla gestione del rapporto di Tesoreria che sarà svolto con le modalità proprie dei “servizi di cassa”. Il servizio di Tesoreria, comprensivo dell’attività per la riscossione delle entrate in contanti dagli utenti dell’ ASL, sarà svolto in conformità delle prescrizioni del presente capitolato nei giorni lavorativi e nei limiti di orario stabiliti tempo per tempo in vigore per le Aziende di Credito. L’attività per la riscossione delle entrate in contanti dagli utenti dell’ASL sarà svolta anch’essa in conformità delle prescrizioni del presente capitolato in tutti gli sportelli bancari del Tesoriere nei giorni lavorativi e nei limiti di orario stabiliti per l’apertura Predetta attività dovrà essere svolta anche con le stesse modalità presso lo sportello che il soggetto Tesoriere si impegna a gestire presso l’ospedale Cardinal Massaia, nei locali messi a disposizione dall’ASL. Il Tesoriere si impegna a garantire il personale necessario per lo svolgimento del servizio di cui trattasi ed a svolgere l’attività di tesoreria presso lo sportello presente all’interno dell’ospedale Cardinal Massaia o in altra agenzia situata nella città di Asti. Di comune accordo fra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari. Il Tesoriere si impegna ad adeguare le proprie procedure a quanto sarà previsto dalla normativa. ART 2 DURATA. Il servizio avrà durata di anni 4 ( quattro) decorrenti dalla data di stipula della convenzione. Eventualmente prorogabili nelle more dell’espletamento di una nuova gara d’appalto, e comunque per un periodo massimo, di mesi 12 dalla scadenza. PARTE SECONDA DISPOSIZIONI TECNICHE ART. 3 - INFORMATIZZAZIONE Il Tesoriere deve garantire il collegamento informatico attualmente già esistente con la Tesoreria e dovrà essere garantita l’integrazione con il nuovo sistema informativo aziendale. Dovrà inoltre essere garantito per tutti i sottosistemi in utilizzo presenti o futuri presso l’ASL AT, sia per gli aspetti di interoperabilità ed integrazione, sia in ogni caso, per quelle eventuali nuove soluzioni informative o architetturali adottate dall’ASL AT nelcorso del contratto senza alcun onere per l’ASL AT e, precisamente: Trasmissione dei flusso dei documenti ( reversali , mandati,ecc..) con l’ASL in via telematica Collegamento telematico della tesoreria e dell’ASL per consentire una rapida ed aggiornata visualizzazione dei dati relativi alle operazioni eseguite 5 Trasmissione del flusso di cassa relativo alla riscossione dei ticket ( estrapolando dal codice a barre, il tipo pagamento e l’importo della prestazione); Integrazione di tutti i “Punti di riscossione automatizzata” con le procedure del CUP aziendale o di CUP sovrazonali disposti da autorità regionali o da evoluzioni del Piano Sanitario Regionale/Nazionale. Nell’ambito delle funzioni di tesoreria si richiede di gestire il servizio di riscossione dei pagamenti dovuti dall’utenza per i vari tipi di prestazioni erogate dall’ ASL. Tale servizio deve consentire ai cittadini di pagare le prestazioni presso qualsiasi sportello della Banca aggiudicataria e/o presso i “punti di riscossione automatizzata” in modo tale che gli operatori dell’ ASL preposti al controllo/erogazione delle prestazioni sanitarie abbiano la possibilità di verificare che il pagamento sia avvenuto prima dell’effettuazione della prestazione o prima della consegna dei referti. Dal punto di vista tecnico gli incassi effettuati dalla banca aggiudicataria dovranno essere inoltrati in via telematica all’ASL, con cadenza giornaliera e dovranno contenere come minimo i seguenti dati: 1. Codice causale 2. Numero documento 3. Anno 4. Tipo incasso 5. Importo 6. Dati anagrafici ( cognome,nome,ecc) 7. Identificativo univoco incasso banca 8. (eventuali informazioni di riferimento per identificare il punto presso il quale è avvenuto il pagamento). I dati dovranno essere inoltrati all’Asl e il tipo di tecnologia adottato sarà concordato tra le parti. L’ASL è disponibile a predisporre un server ( non necessariamente dedicato) per la ricezione degli esiti di pagamento. I dati scambiati tra la Banca e l’ ASL dovranno essere a norma Dlgs 196/2003. Punti di riscossione automatizzata Nel caso di pagamento delle prestazioni presso i Punti di riscossione automatizzata, la banca aggiudicataria dovrà farsi carico di: identificare il pagante tramite la lettura del bar-code emettere una ricevuta valida per tutti gli effetti di legge garantire lo scambio di dati nel rispetto dei requisiti temporali e di sicurezza sopra elencati. Al momento del pagamento presso i punti di riscossione automatizzata, come per il pagamento in banca, dovrà essere notificato all’ASL l’esito specificando come minimo i seguenti dati: 1 Codice causale 2 Numero documento 3 Anno 4 Tipo incasso 5 Importo 6 Dati anagrafici ( cognome,nome,ecc) 7 Identificativo univoco incasso banca 8 (eventuali informazioni di riferimento per identificare il punto presso il quale è avvenuto il pagamento) Tali dati devono essere recepiti dal sistema informativo dell’ASL entro il minor tempo possibile ( idealmente in tempo reale) e con una garanzia di consistenza 6 della stringa di incasso pari al 100%. Alla luce delle vigenti indicazioni regionali, viene richiesto quanto segue: la messa in rete di tutti i punti di riscossione automatizzata. Per fare ciò la Banca aggiudicataria dovrà interfacciarsi con i Sistemi Informativi dell’ ASL per conoscere gli indirizzi di rete a cui fare riferimento; ogni punto di riscossione automatizzata dovrà essere abilitato alla riscossione tramite POS. Sarà cura dell’ASL fornire le adeguate linee telefoniche necessarie. Il Tesoriere dovrà garantire, entro 18 mesi dalla stipula del contratto , senza oneri per l’ASL, l’attivazione della firma digitale per gli ordinativi di riscossione e di pagamento e ogni altro eventuale documento attinente l’attività del servizio di tesoreria ART. 4 - RISCOSSIONI DELLE ENTRATE Il Tesoriere gestisce tutte le disponibilità finanziarie dell’Azienda in apposito conto intestato all’Azienda medesima .Gestisce altresì i conti correnti eventualmente attivati al nome di funzionari delegati dell’Azienda. L’incasso delle entrate dell’Azienda avverrà in base ad ordini di riscossione ( reversali) emessi dall’Azienda .Degli incassi il Tesoriere rilascerà quietanze liberatorie , numerate progressivamente e compilate con procedure meccanizzate o da staccarsi da apposito bollettario. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’ ASL, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo a favore della medesima, rilasciandone ricevuta contenente l’indicazione della causale di versamento, nonché la clausola “ salvi i diritti dell’ente”. Tali incassi da accreditare sul conto dell’ ASL saranno ad essa immediatamente segnalati con la richiesta di emissione delle relative reversali che dovranno essere predisposte tempestivamente. Il tesoriere riscuoterà, altresì, attraverso i propri sportelli ubicati nella provincia o mediante apparecchiature per la riscossione automatizzata ( Punti Gialli e Bancomat) dislocate nelle sedi dell’ASL i ticket , diritti sanitari e ogni altro provento senza onere aggiuntivo a carico dell’assistito e dell’Azienda.Il Tesoriere provvederà all’invio regolare dei giustificativi cartacei e informatici attestanti tutti i predetti incassi effettuati a favore dell’ASL presso le filiali del Tesoriere, i Punti Gialli,i Bancomat, dislocati nel territorio. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’ ASL e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall’ ASL mediante emissione di ordinativo. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo e accredita, a valuta maturata, l’importo corrispondente sul conto di tesoreria. Per tutta la durata del presente capitolato il Tesoriere si impegna ad utilizzare tutte le strutture del soggetto aggiudicatario presenti sul territorio della provincia di Asti per versamenti a favore dell’ASL, con operazioni a titolo gratuito per gli utenti. ART. 5 - TRASPORTO E SCORTA VALORI Previo accordi stipulati, sono ad esclusivo carico e spese del Tesoriere il prelievo, i servizi di trasporto e scorta valori , con cadenza settimanale e fine mese , tra le diverse strutture operative dell’ASL e gli uffici bancari ,che si rendessero necessari per il corretto e migliore compimento delle prestazioni di cui al presente capitolato. Il numerario così riscosso verrà accreditato il giorno stesso del ritiro, con pari valuta. 7 ART. 6 - PAGAMENTI Il Tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall’ASL secondo le modalità e con i requisiti delle vigenti disposizioni in materia. Detti documenti contabili devono in particolare riportare: il codice del conto di tesoreria, la codifica SIOPE come previsto dalla L. 27/12/2002, n. 289, essere numerati progressivamente per anno finanziario e firmati . Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti esclusivamente a valere sulle disponibilità in essere ed eventualmente sulle anticipazioni concesse. Il Tesoriere tuttavia, sempre nei limiti delle disponibilità di cassa, su specifica richiesta scritta dell'A.S.L. si impegna a permettere l’esecuzione di pagamenti urgenti con valuta in giornata, anche prima dell’emissione del relativo mandato (carta contabile debitamente firmata dal Responsabile incaricato). I titoli di spesa dovranno essere estinti con le modalità indicate sul mandato stesso previste dall’articolo 43 della L.R. 13.01.1981, n.2. Per quanto riguarda le utenze o altre specifiche forniture il pagamento, se richiesto dall’ASL, verrà effettuato tramite domiciliazione bancaria. Qualora per taluni pagamenti fosse necessario far ricorso alla formula del “RID bancario” il Tesoriere la attiverà su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria e senza oneri aggiunti. Il Tesoriere risponderà in proprio della regolarità dei pagamenti effettuati ai creditori (persone fisiche o giuridiche, società, ditte, ecc.) secondo le indicazioni riportate nei titoli di pagamento. Nessuna responsabilità potrà far carico al Tesoriere per pagamenti che comportino l'applicazione di ritenute d'acconto, cui dovrà provvedere l'Azienda, essendo suo compito provvedere ai pagamenti nell'esatta misura risultante dai relativi mandati. Relativamente all’eventuale pagamento in contanti degli stipendi ai dipendenti, il Tesoriere si impegna a favorire, con apposita organizzazione del servizio, la tempestiva riscossione delle spettanze. Nessuna commissione o spesa sarà posta a carico dei beneficiari per quanto riguarda il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e convenzionato, nonché per tutti i pagamenti effettuati con cadenza periodica a persone fisiche assimilabili per le caratteristiche del compenso a quelle dei lavoratori dipendenti. Per questi ultimi l’ASL segnalerà sugli ordinativi di pagamento che non devono essere applicate le spese bancarie né a carico del beneficiario né a carico dell’ASL. Il Tesoriere si impegna a fornire carte di credito, anche prepagate, fino ad un massimo di 10 intestate a personale individuato dall’ASL a valere sul conto corrente bancario dell’Azienda senza oneri per l’ASL. Il tesoriere trasmette mensilmente all’ ASL l’estratto conto di ciascuna carta attivata. Per i pagamenti tramite funzionari delegati dell’ASL il Tesoriere, prima di dar corso ai pagamenti, dovrà accertare: a)che ciascun ordine di accreditamento sia intestato al funzionario delegato, abbia l’indicazione di tale sua qualifica ed indichi se del caso le modalità di prelievo; b)che ciascun ordinativo rechi la firma del funzionario delegato e delle altre persone eventualmente delegate al riscontro; c)che i prelevamenti non eccedano l’ammontare delle aperture di credito alle quali si riferiscono. ART. 7 - TERMINI DI SCADENZA DEI PAGAMENTI I mandati devono essere pagati entro il 2° giorno lavorativo dalla consegna al Tesoriere della documentazione cartacea da parte della ASL fino a quando non 8 sarà utilizzata la firma digitale sul flusso informatico: da quel momento farà fede la data di invio del flusso . La valuta a debito dell’ASL è quella del giorno di esecuzione delle operazioni. ART. 8 - POTERI DI FIRMA L’azienda darà al tesoriere preventiva comunicazione scritta delle generalità, qualifica e firma autografa delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione e di pagamento, degli estratti dei provvedimenti attributivi di tali poteri di firma, nonché delle variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina. ART. 9 - TRASMISSIONE TITOLI L’ASL trasmetterà al Tesoriere gli ordini di riscossione e i mandati di pagamento accompagnandoli con una distinta in duplice esemplare, di cui una per ricevuta. Analoga distinta, in duplice copia, di cui una per ricevuta, sarà trasmessa dai funzionari delegati per i pagamenti da loro ordinati. Con cadenza di norma mensile la banca riconsegna all’ASL gli ordinativi di incasso e pagamenti estinti,corredati dalla relativa documentazione in ordine numerico progressivo. A richiesta, l’ASL mette a disposizione della Banca gli ordinativi a suo tempo restituiti. A richiesta, la Banca mette a disposizione dell’ASL in tempo reale la documentazione di estinzione dei pagamenti per i quali sull’0rdinativo sono annotati solo gli estremi. ART. 10 - CONTO RIASSUNTIVO DEL MOVIMENTO DI CASSA Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornato e custodito: a) il Conto riassuntivo del movimento di cassa costituito dal normale conto corrente ordinario; b) il Registro giornaliero dei carichi di spesa e di entrata, nel quale dovranno essere annotati gli ordini di riscossione e di pagamento secondo la data di ricevimento; c) il Bollettario delle riscossioni numerate progressivamente; d) altre eventuali evidenze previste dalla Legge o concordate con l'Azienda. Ha altresì l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Azienda, la situazione degli ordinativi ineseguiti. ART. 11 - GIORNALE DI CASSA-ESTRATTI CONTO Il Tesoriere darà all'Azienda le seguenti comunicazioni: a) giornalmente all'Azienda il giornale di cassa sul quale saranno indicati, per ogni pagamento e per ogni riscossione, gli estremi dei relativi mandati e reversali; b) ogni trimestre la situazione di cassa dei conti aperti ai Funzionari Delegati, ed ogni quadrimestre ai detti Funzionari Delegati, la situazione dei titoli di spesa emessi dai medesimi che risultino estinti; c) alla fine di ogni trimestre, il Tesoriere trasmetterà all'azienda tutti gli estratti conto regolati alle suddette date per capitali ed interessi. L'Azienda si obbliga a verificare i documenti come sopra trasmessi e di darne il benestare, oppure a segnalare tempestivamente, comunque non oltre i sessanta giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali osservazioni o differenze riscontrate che devono essere subito eliminate. L'Azienda darà scarico al Tesoriere dei documenti ricevuti mediante restituzione delle relative copie debitamente firmate per ricevuta. 9 Il Tesoriere è tenuto a fornire, se richieste dall'Azienda, informazioni e segnalazioni relative alla gestione contabile del Tesoriere medesimo e a consentire le verifiche di cassa che dovranno essere eseguite nei locali della Tesoreria fuori dagli orari di sportello. Per quanto riguarda i conti aperti ai Funzionari Delegati, il Tesoriere otterrà il benestare o la segnalazione dei rilievi dagli interessati dei conti stessi entro i limiti previsti e con le modalità previste per l'Azienda. Il Tesoriere è tenuto a fornire i dati statistici che l'Azienda richiederà in ordine al Servizio di Tesoreria, con modalità da concordarsi e tenendo conto delle reciproche esigenze. ART. 12 - CONTO DI CASSA ANNUALE Su richiesta dell'Azienda il Tesoriere procede al raccordo della propria contabilità con quella dell'Azienda stessa. Nel caso in cui siano rilevate discordanze, l'Azienda si riserva un ulteriore periodo di sessanta giorni per pronunciarsi sul "quadro di raccordo"; nel caso di pronuncia negativa, dovrà darne comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il Tesoriere trasmetterà all'Azienda, alla fine dell'esercizio finanziario e comunque non oltre il 31 gennaio il Conto di Cassa annuale, debitamente sottoscritto corredato dei documenti degli incassi e dei pagamenti. Alla fine dell'esercizio finanziario il Tesoriere consegnerà all'Azienda gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento emessi nel corso dell'esercizio ed eventualmente non eseguiti, le matrici delle quietanze emesse ed i bollettari rimasti inutilizzati, accompagnati da una distinta in duplice esemplare, di cui una controfirmata dall'Azienda sarà restituita al Tesoriere a titolo di scarico. ART. 13 - TASSI E VALUTE Nel quadro delle norme che attualmente disciplinano l’attività bancaria, vengono sottoposti alle condizioni che seguono i conti trattenuti presso il Tesoriere ed il conto di cassa economale (con esclusione di eventuali conti che esulano dal servizio di tesoreria unica e per i quali le condizioni saranno concordate a parte), e precisamente: a) tasso creditore : Euribor 3 mesi/365 variabile (come da offerta); b) tasso debitore: Euribor 3 mesi/365 variabile (come da offerta); c) valuta per gli incassi: stessa data dell’introito; d) valuta per i pagamenti: stessa data del giorno di pagamento del mandato; ART. 14 - SEGNALAZIONE FLUSSI TRIMESTRALI Il tesoriere deve provvedere, almeno trimestralmente, di concerto con l’Azienda alla riconciliazione del conto di Tesoreria con il Conto di Contabilità Speciale presso la Banca d’Italia, nonché alla riconciliazione della consistenza di cassa presso il Tesoriere con le risultanze contabili della ASL. I prospetti riepilogativi dei dati risultanti dalle riconciliazioni devono essere trasmessi all’ASL entro il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre oggetto di rilevazione. Per gli adempimenti di cui al presente articolo, il costo relativo alle segnalazioni dei flussi trimestrali è zero. Il Tesoriere garantisce altresì di operare nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge 25/6/2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 133 del 6/8/2008 in materia di sistema di Tesoreria Unica mista. 10 ART. 15 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO Il Tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione a titolo gratuito i titoli ed i valori di proprietà dell'Azienda. Sempre a titolo gratuito saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Azienda con l'obbligo del Tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell'Azienda comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa. Per le operazioni ed i servizi accessori estranei al Servizio di Tesoreria, l'Azienda corrisponderà al Tesoriere i diritti e le commissioni previste dagli accordi interbancari in vigore, alle migliori condizioni di mercato, seguendone le eventuali variazioni, ancorché queste intervengano durante il corso del rapporto contrattuale. ART. 16 - DEPOSITI CAUZIONALI I depositi, sia cauzionali sia per spese contrattuali o d'asta che venissero effettuati da terzi, saranno accettati dal Tesoriere in base a semplice richiesta dei prestatori. I depositi di terzi saranno custoditi fino a quando non ne sia autorizzata, con regolare ordine, la restituzione o non venga altrimenti disposto dall'Azienda. I depositi in contanti o con assegni saranno introitati sul conto corrente di Tesoreria dell'Azienda. ART.17 - ANTICIPAZIONI E MUTUI Il Tesoriere si impegna a concedere all'Azienda, se da questa richieste, anticipazioni nella misura massima di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett.g), p.1), del D.Lgs 30/12/92 n.502, nonché nella misura prevista da apposite autorizzazioni regionali. In caso di ricorso alle anticipazioni, la valuta per gli incassi e i pagamenti è pari al giorno dell'operazione. I tassi debitori sono quelli emersi in sede di gara. Nel caso di sostituzione del Tesoriere, l'Azienda assume l'obbligo di far rilevare dal Tesoriere subentrante, al momento dell'assunzione dell'incarico, ogni e qualsiasi esposizione derivante dalle anticipazioni in precedenza accordate dal Tesoriere cessante. Sulle anticipazioni concordate, debitamente concesse secondo le disposizioni di legge e le autorizzazioni regionali, in ogni caso non maturano penali e/o commissioni di massimo scoperto. L’aggiudicatario dovrà accollarsi ogni onere e incombenza derivante da mutui accesi da questa ASL al fine di garantire il rimborso delle rate semestrali, per l’intera durata del contratto. Si citano di seguito le condizioni fissate dalla Banca OPI SPA ( ora Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SPA) , riportate nella deliberazione n.50 del 28/11/2003 del Direttore Generale relativa all’accensione di un mutuo , che devono essere obbligatoriamente accettate del Tesoriere: Conferimento del mandato, al Tesoriere titolare del servizio di tesoreria, di vincolare e delegare, pro solvendo e non pro soluto a favore della banca mutuante, per tutta la durata del mutuo, le somme necessarie al pagamento delle rate semestrali alle scadenze indicate nel piano di ammortamento a valere sulle entrate iscritte nel bilancio della ASL; Delega irrevocabile al Tesoriere titolare del servizio di tesoreria, a versare alla Banca OPI SPA alle scadenze contrattuali, secondo i termini e le condizioni previste nella delega di pagamento ed ad anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti, con 11 comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato pagamento, l’importo dovuto per il servizio del mutuo. ART.18 - VERIFICHE DI CASSA Il Tesoriere dovrà consentire le verifiche di cassa da parte degli organi previsti dalla normativa vigente. ART. 19 - ESECUZIONE CONTRATTO A TITOLO GRATUITO Il servizio di cui al presente capitolato relativamente ai conti gestiti per lo svolgimento del servizio di tesoreria unica e del servizio di cassa economale (con esclusione dei conti che esulano da tali servizi), ivi compresa la custodia e l’amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà dell’ ASL nonché dei titoli e dei valori depositati a qualsiasi titolo da parte di terzi a favore della A.S.L., sarà svolto senza la corresponsione al Tesoriere di alcun compenso da parte dell’A.S.L e con il solo rimborso delle spese postali, per bolli e telegrafiche. Per le operazioni ed i servizi accessori estranei al servizio di tesoreria, l’Azienda corrisponderà al Tesoriere i diritti e le commissioni previsti dagli accordi interbancari in vigore, seguendone le eventuali variazioni, ancorché queste intervengano durante il corso della presente convenzione. ART.20 - LOCALI A DISPOSIZIONE L’Azienda mette a disposizione del soggetto aggiudicatario i locali situati al piano terreno dell’Ospedale Cardinal Massaia così come individuati nell’allegata planimetria, per la riscossione delle entrate da parte degli utenti, per l’espletamento delle pratiche bancarie del personale dipendente o convenzionato con l’ASL nonché per lo svolgimento di qualsiasi altra attività bancaria, in orario stabilito per l’apertura degli sportelli bancari. Tali locali, di circa mq. 96, sono attualmente già utilizzati dall’Istituto Tesoriere dell’Asl e l’aggiudicatario dovrà iniziare l’attività nei suddetti locali entro il termine di 60 giorni dal momento della consegna dei locali liberi da persone e cose. Per l’utilizzo di tali locali il soggetto aggiudicatario corrisponderà all’ASL un canone mensile pari a € 6,5/mq con aggiornamento annuale ISTAT. Il Tesoriere si impegna: - a conservare con diligenza i locali oggetto di locazione di cui al presente articolo ed a restituirli in caso di risoluzione del presente contratto e, comunque, alla scadenza naturale dello stesso, in perfetto stato di efficienza, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso; - a non mutare la destinazione d’uso dei suddetti locali. Una diversa destinazione d’uso dei locali comporterà l’immediata restituzione degli stessi all ’ASL proprietaria; - a farsi carico di tutti gli oneri di manutenzione ordinaria relativi ai locali e loro impianti, ed attrezzature; - a farsi carico di tutte le spese di gestione ordinaria riferite ai suddetti locali, loro impianti ed attrezzature quali: riscaldamento, energia elettrica, acqua, pulizia e sanificazione, rifiuti, telefono, trasmissione dati ed ulteriori altre spese di gestione, volturando i relativi contratti di fornitura, ove possibile. Per quelle utenze relativamente alle quali non è possibile volturare i relativi contratti di fornitura, i costi riferiti all’utenza verranno rimborsati all’ASL in relazione alle volumetrie occupate; - a farsi carico di tutte le pratiche per l’ottenimento di pareri, concessioni ed autorizzazioni varie presso i competenti organi; - a farsi carico di assicurare i beni e i locali presso una Società Assicuratrice a sua 12 scelta, contro il rischio di incendio, scoppio, fulmini e similari, alluvioni ed atti vandalici, furto; - sollevare l’ASL da ogni responsabilità sia per danni diretti che indiretti che possano derivare dall’utilizzo dei locali oggetto del comodato o dallo svolgimento della propria attività. Infine si precisa fin d’ora che le opere edili e gli impianti realizzati nei locali che verranno adibiti a sportello bancario all’interno dell’ospedale Cardinal Massaia, al termine del contratto rimarranno di proprietà dell’ASL nello stato di fatto, qualità e tipologie nelle quali si trovano. Tutte le attrezzature, arredi, macchinari dovranno essere rimossi a cura e spese del Tesoriere entro 30 gg .dalla data di scadenza del contratto L’ASL si impegna: - a mettere a disposizione del Tesoriere i locali, per lo svolgimento dei servizi d’incasso e di qualsiasi altra attività bancaria, per tutta la durata del presente contratto. - a consentire esclusivamente alla Banca Tesoriera l’esercizio dell’attività bancaria e l’offerta di prodotti e servizi bancari e assicurativi, con relative forme pubblicitarie, all’interno di locali gestiti dall’ASL ovvero per il tramite di proprie strutture organizzative. Art 21 - GESTIONE PUNTI GIALLI Per la riscossione delle quote derivanti dalla partecipazione alla spesa sulle visite specialistiche, prestazioni di diagnostica strumentale ,di laboratorio, di pronto soccorso oltrechè diritti sanitari vari ed attività libero professionale, il Tesoriere deve garantire fin dal primo giorno di operatività della convenzione senza soluzione di continuità rispetto all’attuale gestione, il funzionamento dei riscuotitori automatici attualmente installati nell’ASL che sono : 3 punti gialli PagoBancomat 1 punto con pagamento mediante contante e PagoBancomat ubicati nell’Ospedale Cardinal Massaia. Il Tesoriere si obbliga ad installare , entro 40 giorni dalla richiesta , nelle Case della Salute e nel costruendo ospedale Valle Belbo, ulteriori riscuotitori e sportelli Bancomat fino ad un massimo di 8 Punti Gialli ( di cui 1 con pagamento mediante contante) oltre a quelli già installati. Il Tesoriere deve provvedere alla completa gestione (caricamento, prelievo, trasporto, valuta, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, assicurazione furto per i valori contenuti, ecc.) dei riscuotitori succitati senza alcun onere a carico dell’Azienda. Tali riscuotitori restano nella proprietà dell’Istituto tesoriere. In particolare in caso di mal funzionamento degli impianti di pagamento automatico (punti gialli) la ditta di manutenzione incaricata dal Tesoriere dovrà intervenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 9 ore lavorative dal momento in cui riceve la segnalazione del guasto da parte dello stesso. La rilevazione dei gusti dei guasti dovrà essere fatta dal Tesoriere o, da operatori dell’ASL che provvederanno a darne comunicazione al Tesoriere affinchè faccia intervenire la ditta di manutenzione. Relativamente alla gestione delle apparecchiature ( ripristino carta per scontrini, restituzione carte Bancomat trattenute, ecc.) si precisa che è a carico del Tesoriere per i punti gialli ubicati nel P.O. C. Massaia di Asti, mentre per gli altri che verranno collocati nelle altre strutture verrà successivamente concordata. 13 ART. 22 - SPESE VIVE Le spese vive sostenute dal tesoriere per costi postali, bolli, ed altre eventuali, saranno rimborsate dall’ASL sulla scorta di distinte all’uopo predisposte distintamente per singola gestione. Al Tesoriere faranno inoltre carico, previo specifico accordo tra le parti, eventuali spese per l’aggiornamento o le modifiche dei programmi allo stesso richieste per ragioni di variazioni procedurali. ART. 23 - IMPEGNO DEL TESORIERE Il Tesoriere, pur esonerato dal prestare cauzione, si intende comunque impegnato in modo formale a rispondere con tutto il suo patrimonio del regolare adempimento del servizio. PARTE TERZA DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE ART. 24 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. Il Tesoriere è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio. Durante l’esecuzione del contratto, il Tesoriere sarà direttamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone o cose e, comunque, di ogni danno che possa derivare all’Azienda in conseguenza dell’espletamento del servizio. ART. 25 – INCEDIBILITA’ DEI CREDITI. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. Il Tesoriere, con la sottoscrizione del presente capitolato, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto senza la preventiva autorizzazione dell’Azienda Sanitaria. La cessione del credito senza la preventiva autorizzazione dell’Azienda Sanitaria risulta inefficace nei confronti dell’Azienda stessa. In caso di cessione del credito dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell’art. 117 del Codice dei Contratti. E’ fatto assoluto divieto al Tesoriere di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto. Il mancato rispetto dei divieti, sopraindicati, comporta, a giudizio insindacabile dell’Azienda Sanitaria, l’immediata risoluzione del contratto per colpa del contraente. Alla risoluzione del contratto conseguirà, quale clausola penale, l’addebito del maggior onere derivante all’Azienda a causa della predetta risoluzione, nonché eventuali danni subiti dalla stessa. ART. 26 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA. Il raggruppamento temporaneo di imprese è ammesso ai sensi dell’art. 34 con le modalità previste dall’art. 37 del D.Lvo 163/2006 e s.m. e i. Tutti i soggetti riuniti in associazione temporanea di impresa devono possedere l’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lvo n. 385/93. Tutti gli istituti riuniti in associazione temporanea dovranno, inoltre, impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivare all’interno di tutte le rispettive filiali della 14 Provincia un sistema di circolarità del servizio, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di aggiudicazione dello stesso. Ai sensi dell’art. 37 c. 2 del D.Lvo 163/2006 e s.m.e i. la prestazione principale consiste nell’attività di sportello relativa alle operazioni di riscossione delle entrate e pagamento delle spese, custodia di titoli e valori, tenuta dei rapporti con la Banca d’Italia e la Ragioneria Generale dello Stato, nonché adempimento di tutti gli obblighi di legge, di regolamento e di contratto posti a carico della figura di “Tesoriere dell’Ente”. Prestazioni secondarie sono considerate tutte quelle attività meramente esecutive che rappresentano dei processi di lavorazione intermedi e finiti, finalizzati alla prestazione finale del “Tesoriere dell’Ente”, così definita come prestazione principale (a titolo esemplificativo e non esaustivo l’attività di immissione dati nelle procedure informatiche utilizzate dal Tesoriere). ART. 27 - CONTROLLI PERIODICI E QUALITATIVI. L’Asl può disporre, in qualsiasi momento, tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative del servizio onde verificarne l’esatta rispondenza a quanto statuito contrattualmente. ART. 28 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI. L’ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta mediante lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non inferiore a 5 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni e di memorie scritte. Decorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un formale provvedimento nel quale verrà data notizia delle eventuali giustificazioni presentate dal Tesoriere, nonché delle ragioni per cui l’ASL ritiene di procedere all’applicazione della penale. ART. 29 - PENALITÀ, CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE. In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico del Tesoriere e relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente appalto, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell’espletamento del servizio, l’Asl, previa contestazione effettuata con la procedura di cui all’art. 28 che precede, adotterà il seguente sistema sanzionatorio, che verrà applicato ad ogni accertamento di inadempimento, di seguito riportato: a) mancato rispetto dei termini concordati per l’installazione dei punti gialli. Comporta l’applicazione di una penale pari ad € 500.00+ IVA per ogni giornata lavorativa eccedente quanto previsto dall’art. 21 del presente capitolato (gestione punti gialli) Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 gg. è facoltà dell’Asl AT risolvere la convenzione in danno del Tesoriere fermo restando ogni possibile azione diretta al risarcimento danni; b) guasto ai punti gialli di proprietà del Tesoriere ed installati nelle strutture dell’Asl At: penale pari ad € 100,00 + Iva per ogni giornata lavorativa di mancato funzionamento. c) inadempienze totali o parziali delle prestazioni oggetto dell’appalto: : penale 15 d) e) da un minimo di € 100,00 + Iva ad un massimo di € 1000,00 + Iva; ritardato pagamento del canone mensile per i locali a disposizione del Tesoriere all’interno del P.O. Cardinal Massaia: penale pari ad € 50,00 + Iva per ogni giorno di ritardo; mancato pagamento del canone mensile per i locali a disposizione del Tesoriere all’interno del P.O. Cardinal Massaia, penale pari ad € 500,00 + Iva oltre al canone, per ogni mensilità non pagata. L’Asl, qualora i disservizi fossero reiterati, nell’arco dell’anno avrà, altresì, la piena facoltà di applicare una penale pari a 3 volte la penale iniziale o di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Tesoriere, ai sensi dell’art. 30 che segue ,del presente capitolato d’appalto. ART. 30- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. RECESSO. Oltre alle ipotesi previste dal presente capitolato, l’Asl potrà procedere alla risoluzione del contratto e provvedere ad affidare il servizio in oggetto ad altro istituto di credito, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il rimborso di eventuali spese ed il minor guadagno derivanti all’Asl dalla risoluzione, nei seguenti casi: a) gravi violazioni degli obblighi contrattuali,frode, o altro, non eliminate, a seguito di tre diffide formali consecutive da parte dell’Asl At, nell’arco di un anno ai sensi dell’art. 29 che precede; b) motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; c) cessazione di attività, atti di sequestro o di pignoramento a carico del Tesoriere; d) diverso assetto organizzativo dell’Asl che faccia venire meno la necessità di prestazione della fornitura oggetto del presente appalto; La risoluzione avviene di diritto non appena l’ASL, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta, in forma di lettera raccomandata, al Tesoriere. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perviene all’indirizzo del Tesoriere. Nei casi previsti dai precedenti punti, qualora l’Asl intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul Tesoriere al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti, diretti ed indiretti che dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’affidamento del servizio ad altro tesoriere. L’Asl si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 C.C. ART . 31- SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. L’Asl si riserva la facoltà di sospendere provvisoriamente il servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi giorno e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che il Tesoriere possa pretendere danni o compensi di sorta. Il contratto si intenderà risolto “ipso iure”, a solo giudizio dell’Asl con semplice comunicazione scritta, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte della Ditta appaltatrice. 16 Art. 32 FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, SCIOGLIMENTO, CESSAZIONE DEL TESORIERE. Il contratto si intenderà senz’altro risolto in caso di fallimento del Tesoriere dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell’Asl verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale; Fallimento del Tesoriere in presenza di ATI. Il contratto si intenderà senz’altro risolto nel caso di fallimento dell’istituto di credito mandatario dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell’Asl verso la massa fallimentare, anche per danni. Nel caso di fallimento dell’istituto Mandante, si procederà a ripartizione del servizio tra gli istituti restanti oppure a sostituzione con altra in possesso di analoghi requisiti. Liquidazione, scioglimento o cessazione del Tesoriere o di cambiamento della ragione sociale In questo caso l’Asl avrà diritto di recedere o di pretendere la continuazione del contratto da parte dell’istituto in liquidazione, quanto di pretendere la continuazione da parte dell’eventuale nuovo Tesoriere. ART. 33 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE DA PARTE DEL TESORIERE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE. Entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, il Tesoriere sarà tenuto a far pervenire i seguenti documenti: 1) certificato di iscrizione all’Albo della Banca d’Italia di cui all’art. 13 D.Lvo 385/93; 2) certificazione di regolarità contributiva (DURC) di cui alla L. 22.11.2003 n. 266 e all’art.3, c.8, del D.Lgs.494/96 e s.m.i.; 3) certificazioni attestanti quanto dichiarato in sede di gara; 4) certificato della Camera di Commercio con dicitura antimafia in corso di validità o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, con indicazione numero, iscrizione, oggetto , attività; 5) elenco delle filiali in Asti e Provincia; 6) ogni altro documento che l’ASL riterrà necessario per la stipula della convenzione; La mancata presentazione dei suddetti documenti entro il termine indicato, comporterà la decadenza dell’aggiudicazione. ART. 34 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE. La convenzione tra l’Asl e il Tesoriere verrà stipulata sotto forma di Atto Pubblico amministrativo. Tutte le spese, tasse ed oneri derivanti dalla stipulazione, firma e registrazione della convenzione sono a carico del Tesoriere. 17 ART. 35 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lvo 196/03 si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento di gara e di stipulazione della convenzione saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, e in materia di semplificazione amministrativa o in caso di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. ART. 36 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE Il Tesoriere, oltre alle norme del presente capitolato, si intende obbligato all’osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate ai sensi di legge dalle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione sui luoghi in cui si svolge il servizio, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nell’espletamento del servizio, il Tesoriere non potrà accampare diritto alcuno verso la parte contraente. In caso di difformità e contrasto fra le norme del capitolato, dei regolamenti e di disposizioni diverse, si applica la norma più favorevole per l’Asl At. I contraenti si impegnano ad apportare al rapporto di convenzione le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie per effetto di disposizioni di legge vincolanti per la materia oggetto del presente atto o per disposizioni regionali. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse. ART. 37 - FORO COMPETENTE Per tutte le controversie insorte nell’esecuzione dell’appalto, è competente esclusivamente il foro di Asti. Timbro e firma ______________________________ Ai sensi e per gli effetti dell’art.1342 c.c. si intendono specificatamente approvati i seguenti articoli: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,34,35, 36,37. Timbro e firma. ________________________________