1. ------IND- 2014 0484 UK- IT- ------ 20141014 --- --

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1. ------IND- 2014 0484 UK- IT- ------ 20141014 --- --- PROJET
G2
EFFICIENZA IDRICA
Requisito G2 e articolo 36
Il presente documento approvato riguarda il requisito
della parte G dell'allegato 1 - di seguito indicato nonché l'articolo 36 del regolamento edilizio 2010.
Requisito
Limiti di applicazione
Efficienza idrica
G2. È necessario provvedere ragionevolmente affinché siano installati
dispositivi e apparecchiature fisse che utilizzano l'acqua in modo
efficiente, così da prevenire un consumo idrico non necessario.
Efficienza idrica delle nuove abitazioni
36.—(1) Il potenziale consumo di acqua salubre da parte delle persone
che occupano una nuova abitazione deve essere uguale o inferiore al
valore specificato al paragrafo (2).
Il requisito G2 si applica unicamente quando un'abitazione è —
(a) costruita; oppure
(b) risultante da una modifica sostanziale dell'uso di un edificio
che rientri nella definizione di cui all'articolo 5, lettere (a) o
(b).
(2) Il requisito di cui al paragrafo (1) corrisponde a –
(a) 125 litri a persona al giorno; oppure,
(b) qualora si applichi il paragrafo (3), il requisito opzionale di
110 litri a persona al giorno. I valori saranno misurati in
entrambi i casi secondo la metodologia di cui al documento
relativo al calcolatore dell'efficienza idrica per le nuove
abitazioni ("The Water Efficiency Calculator for New
Dwellings"), pubblicato a settembre 2009 dal dipartimento per
le Comunità e il governo locale.
(3) Il presente paragrafo si applica laddove la licenza edilizia in base
alla quale è stata realizzata l'opera (a) specifichi il requisito opzionale di cui al paragrafo (2)(b); e
(b) stabilisca quale condizione ottemperi al requisito.
(4) Nella presente parte, la definizione di "nuova abitazione" non
include abitazioni risultate da una modifica sostanziale dell'utilizzo di
un edificio secondo la definizione stipulata all'articolo 5, lettera (g).
Calcolo del consumo di acqua salubre
37.—(1) Qualora si applichi l'articolo 36, la persona che svolge il
lavoro deve notificare all'autorità locale un avviso in cui specifichi –
(a) quale dei requisiti di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettere (a)
o (b) siano applicabili all'abitazione; e
(b) il potenziale consumo di acqua salubre per persona al giorno
in relazione all'abitazione completata.
(2) L'avviso è notificato all'autorità locale entro e non oltre cinque
giorni a partire dalla data di completamento dei lavori.
Regolamento edilizio 2010 (Ispettori approvati)
Applicazione delle disposizioni della normativa principale
20.—(1) Gli articoli 20 (disposizioni applicabili ai sistemi di
autocertificazione), 27 (calcoli relativi al tasso di emissioni di CO2), 29
(certificati relativi al rendimento energetico), 37 (calcolo del consumo
di acqua salubre), 41 (prove per l'isolamento acustico), 42 (prove
relative al flusso d'aria della ventilazione meccanica), 43 (prove di
pressione) e 44 (messa in servizio) della normativa principale si
applicano in relazione alle opere edili che sono oggetto di un avviso
iniziale, come se i riferimenti all'autorità locale fossero riferimenti a un
ispettore approvato.
(4) L'articolo 37, paragrafo 2 della normativa principale si applica in
relazione alle opere edili che sono oggetto di un avviso iniziale, come
se dopo l'espressione "dalla data di completamento dei lavori" fosse
inserita la data in cui, conformemente all'articolo 17 del regolamento
edilizio 2010 (Ispettori approvati ecc.), l'avviso iniziale perde validità".
*Pubblicato a settembre 2009 dal dipartimento per le Comunità e il
governo locale in ISBN 978-1-4098-1827-4
Documento approvato G
Servizi igienico-sanitari, sicurezza dell'acqua calda ed efficienza idrica
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G2
EFFICIENZA IDRICA
Orientamenti
Rendimento
Il segretario di Stato è del parere che il requisito
G2 si considererà soddisfatto per le nuove
abitazioni se:
a. il consumo stimato di acqua potabile risultante
dalla progettazione dei sistemi di acqua
fredda e acqua calda (calcolato
conformemente agli orientamenti forniti nel
presente documento approvato e tenendo
conto dell'utilizzo di fonti alternative di acqua
di cui al requisito G1(2)) è uguale o inferiore al
valore stabilito dal segretario di Stato pari a
125 litri/persona/giorno di acqua salubre
oppure 110 litri/persona/giorno laddove sia
applicabile il requisito facoltativo;
b. la modalità di fornitura e installazione delle
apparecchiature igienico-sanitarie e dei
grandi elettrodomestici, utilizzati nei calcoli di
progettazione intrapresi per dimostrare la
conformità al paragrafo (a), tiene conto delle
altre disposizioni del presente documento
approvato;
c. la modalità di fornitura di fonti alternative di
acqua utilizzate nei calcoli di progettazione,
intrapresi per dimostrare la conformità al
paragrafo (a), tiene conto delle altre
disposizioni del presente documento
approvato;
d. si fornisce un registro delle apparecchiature
igienico-sanitarie e dei grandi
elettrodomestici utilizzati nel calcolo del
consumo di acqua e installati nell'abitazione,
unitamente ad altre informazioni sufficienti a
consentire ai proprietari o agli occupanti
dell'edificio di manutenere l'edificio e i suoi
servizi, così da preservarne l'efficienza idrica.
In tale contesto, per grandi elettrodomestici
s'intendono le lavatrici e le lavastoviglie;
e. si fornisce un registro delle fonti alternative di
acqua utilizzate nel calcolo del consumo di
acqua e installate nell'abitazione, unitamente
ad altri informazioni sufficienti a consentire ai
proprietari o agli occupanti dell'edificio di
manutenere l'edificio e i suoi servizi, così da
preservarne l'efficienza idrica.
Qualora un edificio comprenda una o più
abitazioni (per esempio un condominio), questo
dovrebbe essere progettato in modo che il
consumo stimato di acqua salubre risultante
dalla progettazione dei sistemi di acqua calda e
acqua fredda per ogni singola abitazione sia
uguale o inferiore all'obiettivo.
Qualora si possa dimostrare che un edificio
ottempera al requisito minimo in materia di
efficienza idrica di cui al Codice delle abitazioni
sostenibile, si può presumere che l'abitazione sia
conforme al requisito G2.
Aspetti generali
2.1 L'acqua utilizzata dalle apparecchiature
igienico-sanitarie e dai grandi elettrodomestici
di una nuova abitazione dovrebbe essere
calcolata utilizzando il valore dichiarato dal
produttore per il consumo idrico di ogni
apparecchiatura e di ogni elettrodomestico.
2.2 Il consumo stimato di acqua di un nuovo
edificio dovrebbe essere calcolato
conformemente alla metodologia di cui al
"Calcolatore dell'efficienza idrica per i nuovi
edifici".
2.3 Il consumo stimato di acqua salubre di
un nuovo edificio dovrebbe essere uguale o
inferiore a litri/persona/giorno (l/p/g) o a 110
litri/persona/giorno laddove si applichi il
requisito facoltativo.
Questo include un fattore fisso di acqua per
uso esterno pari a 5 l/p/g.
2.4 Qualora sia necessario utilizzare fonti
alternative di acqua nelle progettazione
dell'edificio, occorrerà tenerne conto nella
stima dell'utilizzo di acqua.
Approccio basato sui dispositivi
2.5 In alternativa al calcolo del consumo di
acqua (cfr. paragrafo 2, comma 2), è possibile
utilizzare un approccio basato sui dispositivi
incentrato sulla metodologia del calcolo di
acqua.
2.6 Qualora si utilizzi tale approccio basato
sui dispositivi, il consumo di acqua dei
dispositivi deve essere uguale o inferiore ai
valori di cui alla tabella 2.1. In caso contrario,
sarà necessario completare il calcolatore
dell'efficienza idrica per provare la conformità.
Analogamente, qualora si specifichino unità di
smaltimento dei rifiuti, agenti che addolciscono
l'acqua oppure il riutilizzo dell'acqua, sarà
necessario compilare il calcolatore
dell'efficienza idrica.
Dispositivi
idraulici
WC
Servizi igienico sanitari, sicurezza dell'acqua calda ed efficienza idrica
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Tassi massimi
6/4 litri per sciacquoni
con cacciata a due
Documento approvato G
G2
EFFICIENZA IDRICA
Orientamenti
Doccia
Bagno
Rubinetti della
cucina
Rubinetti del
bagno
Lavastoviglie
Lavatrice
oppure 4.5 litri per
sciacquoni con
cacciata a uno
10 l/min
185 litri
6 l/min
dell'efficienza idrica.
8 l/min
Dispositivi idraulici
2.12 Qualora si utilizzi l'approccio basato sui
dispositivi, l'avviso di cui all'articolo 37
dovrebbe indicare "Un valore pari o inferiore a
110 litri/persona/giorno utilizzando l'approccio
basato sui dispositivi".
WC
1.25 l/coperto
8.17 l/kg
Tabella 2.1: Consumo massimo dei
dispositivi
2.7
Qualora si utilizzi l'approccio basato sui
dispositivi, l'avviso di cui all'articolo 37
dovrebbe indicare "Un valore pari o inferiore a
125 litri/persona/giorno utilizzando l'approccio
basato sui dispositivi".
Requisito facoltativo
Doccia
Bagno
Rubinetti della
cucina
Rubinetti del bagno
Lavastoviglie
Lavatrice
Livello di base
nazionale
4/2.6 litri per sciacquoni
con cacciata a due
8 l/min
170 litri
5 l/min
6 l/min
1.25 l/coperto
8.17 l/kg
Tabella 2.2: Livello di consumo massimo
per il consumo dei dispositivi secondo il
requisito facoltativo
2.8 Laddove la conformità al requisito
facoltativo di efficienza idrica sia una
condizione enunciata nella licenza edilizia, il
consumo stimato di acqua salubre, calcolato
secondo la metrologia del calcolatore
dell'efficienza idrica per le nuove abitazioni,
dovrebbe essere uguale o inferiore a 110
litri/persona/giorno.
2.9 La responsabilità di informare il BCB in
merito all'imposizione di un requisito facoltativo
quale condizione di progettazione spetta alla
persona responsabile delle opere edili.
2.10 In alternativa al calcolo del consumo di
acqua (cfr. paragrafo 2, comma 8), è possibile
utilizzare un approccio basato sui dispositivi
incentrato sulla metodologia del calcolo di
acqua.
2.11 Qualora si utilizzi tale approccio basato
sui dispositivi, il consumo di acqua dei
dispositivi deve essere uguale o inferiore ai
valori di cui alla tabella 2.2. In caso contrario,
sarà necessario completare il calcolatore
dell'efficienza idrica per provare la conformità.
Analogamente, qualora si specifichino unità di
smaltimento dei rifiuti, agenti che addolciscono
l'acqua oppure il riutilizzo dell'acqua, sarà
necessario compilare il calcolatore
Documento approvato G
Servizi igienico-sanitari, sicurezza dell'acqua calda ed efficienza idrica
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Notifica del calcolo dell'efficienza
idrica al BCB
‒
Laddove si applichi l'articolo 36, l'articolo 37
del regolamento edilizio (qualora il BCB sia
l'autorità locale) e l'articolo 20, paragrafi (1) e
(4) del regolamento edilizio relativo agli
ispettori approvati richiedono - rispettivamente
- la notifica di un avviso che specifichi il
consumo potenziale calcolato di acqua
salubre a persona al giorno in riferimento
all'abitazione come costruita al competente
BCB.
‒
Nella maggior parte dei casi, questo avviso
deve essere notificato al BCB entro e non
oltre cinque giorni a partire dalla data di
completamento delle opere edilizie. Tuttavia,
laddove il BCB sia un ispettore approvato e
l'abitazione sia occupata già prima del suo
completamento, l'avviso deve essere
notificato al più tardi il giorno in cui perde
validità l'avviso iniziale in conseguenza
dell'articolo 18 del regolamento edilizio
relativo agli ispettori approvati, qualora tale
circostanza si verifichi prima dello scadere dei
cinque giorni dal completamento dei lavori.
‒
È consentito inviare l'avviso al BCB in formato
elettronico, purché il BCB si sia dichiarato
disponibile a ricevere il documento elettronico
e purché questo sia inviato all'indirizzo di
posta elettronica specificato dall'Ente.
‒
È improbabile che le autorità locali possano
rilasciare un certificato di completamento dei
lavoro per l'edificio prima della ricezione
dell'avviso ex art. 37 del regolamento edilizio.
È improbabile che gli ispettori approvati
possano rilasciare un certificato finale prima
della ricezione dell'avviso pertinente ai sensi
dell'articolo 20, paragrafi 1 e 4 del
regolamento edilizio relativo agli ispettori
approvati.
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