1. ------IND- 2014 0484 UK- IT- ------ 20141014 --- --- PROJET G2 EFFICIENZA IDRICA Requisito G2 e articolo 36 Il presente documento approvato riguarda il requisito della parte G dell'allegato 1 - di seguito indicato nonché l'articolo 36 del regolamento edilizio 2010. Requisito Limiti di applicazione Efficienza idrica G2. È necessario provvedere ragionevolmente affinché siano installati dispositivi e apparecchiature fisse che utilizzano l'acqua in modo efficiente, così da prevenire un consumo idrico non necessario. Efficienza idrica delle nuove abitazioni 36.—(1) Il potenziale consumo di acqua salubre da parte delle persone che occupano una nuova abitazione deve essere uguale o inferiore al valore specificato al paragrafo (2). Il requisito G2 si applica unicamente quando un'abitazione è — (a) costruita; oppure (b) risultante da una modifica sostanziale dell'uso di un edificio che rientri nella definizione di cui all'articolo 5, lettere (a) o (b). (2) Il requisito di cui al paragrafo (1) corrisponde a – (a) 125 litri a persona al giorno; oppure, (b) qualora si applichi il paragrafo (3), il requisito opzionale di 110 litri a persona al giorno. I valori saranno misurati in entrambi i casi secondo la metodologia di cui al documento relativo al calcolatore dell'efficienza idrica per le nuove abitazioni ("The Water Efficiency Calculator for New Dwellings"), pubblicato a settembre 2009 dal dipartimento per le Comunità e il governo locale. (3) Il presente paragrafo si applica laddove la licenza edilizia in base alla quale è stata realizzata l'opera (a) specifichi il requisito opzionale di cui al paragrafo (2)(b); e (b) stabilisca quale condizione ottemperi al requisito. (4) Nella presente parte, la definizione di "nuova abitazione" non include abitazioni risultate da una modifica sostanziale dell'utilizzo di un edificio secondo la definizione stipulata all'articolo 5, lettera (g). Calcolo del consumo di acqua salubre 37.—(1) Qualora si applichi l'articolo 36, la persona che svolge il lavoro deve notificare all'autorità locale un avviso in cui specifichi – (a) quale dei requisiti di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettere (a) o (b) siano applicabili all'abitazione; e (b) il potenziale consumo di acqua salubre per persona al giorno in relazione all'abitazione completata. (2) L'avviso è notificato all'autorità locale entro e non oltre cinque giorni a partire dalla data di completamento dei lavori. Regolamento edilizio 2010 (Ispettori approvati) Applicazione delle disposizioni della normativa principale 20.—(1) Gli articoli 20 (disposizioni applicabili ai sistemi di autocertificazione), 27 (calcoli relativi al tasso di emissioni di CO2), 29 (certificati relativi al rendimento energetico), 37 (calcolo del consumo di acqua salubre), 41 (prove per l'isolamento acustico), 42 (prove relative al flusso d'aria della ventilazione meccanica), 43 (prove di pressione) e 44 (messa in servizio) della normativa principale si applicano in relazione alle opere edili che sono oggetto di un avviso iniziale, come se i riferimenti all'autorità locale fossero riferimenti a un ispettore approvato. (4) L'articolo 37, paragrafo 2 della normativa principale si applica in relazione alle opere edili che sono oggetto di un avviso iniziale, come se dopo l'espressione "dalla data di completamento dei lavori" fosse inserita la data in cui, conformemente all'articolo 17 del regolamento edilizio 2010 (Ispettori approvati ecc.), l'avviso iniziale perde validità". *Pubblicato a settembre 2009 dal dipartimento per le Comunità e il governo locale in ISBN 978-1-4098-1827-4 Documento approvato G Servizi igienico-sanitari, sicurezza dell'acqua calda ed efficienza idrica 15 G2 EFFICIENZA IDRICA Orientamenti Rendimento Il segretario di Stato è del parere che il requisito G2 si considererà soddisfatto per le nuove abitazioni se: a. il consumo stimato di acqua potabile risultante dalla progettazione dei sistemi di acqua fredda e acqua calda (calcolato conformemente agli orientamenti forniti nel presente documento approvato e tenendo conto dell'utilizzo di fonti alternative di acqua di cui al requisito G1(2)) è uguale o inferiore al valore stabilito dal segretario di Stato pari a 125 litri/persona/giorno di acqua salubre oppure 110 litri/persona/giorno laddove sia applicabile il requisito facoltativo; b. la modalità di fornitura e installazione delle apparecchiature igienico-sanitarie e dei grandi elettrodomestici, utilizzati nei calcoli di progettazione intrapresi per dimostrare la conformità al paragrafo (a), tiene conto delle altre disposizioni del presente documento approvato; c. la modalità di fornitura di fonti alternative di acqua utilizzate nei calcoli di progettazione, intrapresi per dimostrare la conformità al paragrafo (a), tiene conto delle altre disposizioni del presente documento approvato; d. si fornisce un registro delle apparecchiature igienico-sanitarie e dei grandi elettrodomestici utilizzati nel calcolo del consumo di acqua e installati nell'abitazione, unitamente ad altre informazioni sufficienti a consentire ai proprietari o agli occupanti dell'edificio di manutenere l'edificio e i suoi servizi, così da preservarne l'efficienza idrica. In tale contesto, per grandi elettrodomestici s'intendono le lavatrici e le lavastoviglie; e. si fornisce un registro delle fonti alternative di acqua utilizzate nel calcolo del consumo di acqua e installate nell'abitazione, unitamente ad altri informazioni sufficienti a consentire ai proprietari o agli occupanti dell'edificio di manutenere l'edificio e i suoi servizi, così da preservarne l'efficienza idrica. Qualora un edificio comprenda una o più abitazioni (per esempio un condominio), questo dovrebbe essere progettato in modo che il consumo stimato di acqua salubre risultante dalla progettazione dei sistemi di acqua calda e acqua fredda per ogni singola abitazione sia uguale o inferiore all'obiettivo. Qualora si possa dimostrare che un edificio ottempera al requisito minimo in materia di efficienza idrica di cui al Codice delle abitazioni sostenibile, si può presumere che l'abitazione sia conforme al requisito G2. Aspetti generali 2.1 L'acqua utilizzata dalle apparecchiature igienico-sanitarie e dai grandi elettrodomestici di una nuova abitazione dovrebbe essere calcolata utilizzando il valore dichiarato dal produttore per il consumo idrico di ogni apparecchiatura e di ogni elettrodomestico. 2.2 Il consumo stimato di acqua di un nuovo edificio dovrebbe essere calcolato conformemente alla metodologia di cui al "Calcolatore dell'efficienza idrica per i nuovi edifici". 2.3 Il consumo stimato di acqua salubre di un nuovo edificio dovrebbe essere uguale o inferiore a litri/persona/giorno (l/p/g) o a 110 litri/persona/giorno laddove si applichi il requisito facoltativo. Questo include un fattore fisso di acqua per uso esterno pari a 5 l/p/g. 2.4 Qualora sia necessario utilizzare fonti alternative di acqua nelle progettazione dell'edificio, occorrerà tenerne conto nella stima dell'utilizzo di acqua. Approccio basato sui dispositivi 2.5 In alternativa al calcolo del consumo di acqua (cfr. paragrafo 2, comma 2), è possibile utilizzare un approccio basato sui dispositivi incentrato sulla metodologia del calcolo di acqua. 2.6 Qualora si utilizzi tale approccio basato sui dispositivi, il consumo di acqua dei dispositivi deve essere uguale o inferiore ai valori di cui alla tabella 2.1. In caso contrario, sarà necessario completare il calcolatore dell'efficienza idrica per provare la conformità. Analogamente, qualora si specifichino unità di smaltimento dei rifiuti, agenti che addolciscono l'acqua oppure il riutilizzo dell'acqua, sarà necessario compilare il calcolatore dell'efficienza idrica. Dispositivi idraulici WC Servizi igienico sanitari, sicurezza dell'acqua calda ed efficienza idrica 16 Tassi massimi 6/4 litri per sciacquoni con cacciata a due Documento approvato G G2 EFFICIENZA IDRICA Orientamenti Doccia Bagno Rubinetti della cucina Rubinetti del bagno Lavastoviglie Lavatrice oppure 4.5 litri per sciacquoni con cacciata a uno 10 l/min 185 litri 6 l/min dell'efficienza idrica. 8 l/min Dispositivi idraulici 2.12 Qualora si utilizzi l'approccio basato sui dispositivi, l'avviso di cui all'articolo 37 dovrebbe indicare "Un valore pari o inferiore a 110 litri/persona/giorno utilizzando l'approccio basato sui dispositivi". WC 1.25 l/coperto 8.17 l/kg Tabella 2.1: Consumo massimo dei dispositivi 2.7 Qualora si utilizzi l'approccio basato sui dispositivi, l'avviso di cui all'articolo 37 dovrebbe indicare "Un valore pari o inferiore a 125 litri/persona/giorno utilizzando l'approccio basato sui dispositivi". Requisito facoltativo Doccia Bagno Rubinetti della cucina Rubinetti del bagno Lavastoviglie Lavatrice Livello di base nazionale 4/2.6 litri per sciacquoni con cacciata a due 8 l/min 170 litri 5 l/min 6 l/min 1.25 l/coperto 8.17 l/kg Tabella 2.2: Livello di consumo massimo per il consumo dei dispositivi secondo il requisito facoltativo 2.8 Laddove la conformità al requisito facoltativo di efficienza idrica sia una condizione enunciata nella licenza edilizia, il consumo stimato di acqua salubre, calcolato secondo la metrologia del calcolatore dell'efficienza idrica per le nuove abitazioni, dovrebbe essere uguale o inferiore a 110 litri/persona/giorno. 2.9 La responsabilità di informare il BCB in merito all'imposizione di un requisito facoltativo quale condizione di progettazione spetta alla persona responsabile delle opere edili. 2.10 In alternativa al calcolo del consumo di acqua (cfr. paragrafo 2, comma 8), è possibile utilizzare un approccio basato sui dispositivi incentrato sulla metodologia del calcolo di acqua. 2.11 Qualora si utilizzi tale approccio basato sui dispositivi, il consumo di acqua dei dispositivi deve essere uguale o inferiore ai valori di cui alla tabella 2.2. In caso contrario, sarà necessario completare il calcolatore dell'efficienza idrica per provare la conformità. Analogamente, qualora si specifichino unità di smaltimento dei rifiuti, agenti che addolciscono l'acqua oppure il riutilizzo dell'acqua, sarà necessario compilare il calcolatore Documento approvato G Servizi igienico-sanitari, sicurezza dell'acqua calda ed efficienza idrica 17 Notifica del calcolo dell'efficienza idrica al BCB ‒ Laddove si applichi l'articolo 36, l'articolo 37 del regolamento edilizio (qualora il BCB sia l'autorità locale) e l'articolo 20, paragrafi (1) e (4) del regolamento edilizio relativo agli ispettori approvati richiedono - rispettivamente - la notifica di un avviso che specifichi il consumo potenziale calcolato di acqua salubre a persona al giorno in riferimento all'abitazione come costruita al competente BCB. ‒ Nella maggior parte dei casi, questo avviso deve essere notificato al BCB entro e non oltre cinque giorni a partire dalla data di completamento delle opere edilizie. Tuttavia, laddove il BCB sia un ispettore approvato e l'abitazione sia occupata già prima del suo completamento, l'avviso deve essere notificato al più tardi il giorno in cui perde validità l'avviso iniziale in conseguenza dell'articolo 18 del regolamento edilizio relativo agli ispettori approvati, qualora tale circostanza si verifichi prima dello scadere dei cinque giorni dal completamento dei lavori. ‒ È consentito inviare l'avviso al BCB in formato elettronico, purché il BCB si sia dichiarato disponibile a ricevere il documento elettronico e purché questo sia inviato all'indirizzo di posta elettronica specificato dall'Ente. ‒ È improbabile che le autorità locali possano rilasciare un certificato di completamento dei lavoro per l'edificio prima della ricezione dell'avviso ex art. 37 del regolamento edilizio. È improbabile che gli ispettori approvati possano rilasciare un certificato finale prima della ricezione dell'avviso pertinente ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 4 del regolamento edilizio relativo agli ispettori approvati.