A.S.P. “GIOVANNI CHIABA`” S. GIORGIO DI NOGARO CONTRATTO

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A.S.P. “GIOVANNI CHIABA’”
S. GIORGIO DI NOGARO
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO DEL COMPARTO DEL
PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DELL’A.S.P. “G. CHIABA’”QUADRIENNIO NORMATIVO 2008/2011 – ANNO ECONOMICO 2008.
PREMESSA
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo aziendale (di seguito denominato CCIA) , nel
rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell’Azienda e delle Organizzazioni Sindacali, persegue
l’obiettivo del miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale dei dipendenti
con l’esigenza dell’Azienda di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi
erogati agli ospiti residenti nella struttura.
ART. 1
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Il presente CCIA si applica a tutto il personale dipendente dell’Azienda con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e determinato.
Il presente CCIA concerne il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2011 per la parte normativa e dal
01.01.2008 al 31.12.2008 per la parte economica.
Il presente CCIA conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto, ferme
restando eventuali modifiche concordate tra le parti a livello nazionale o aziendale in merito a
ciascun istituto.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della presente contrattazione con i vincoli di bilancio è
demandata al Revisore del Conto dell’Azienda. A tal fine l’ipotesi del CCIA definito dalla
delegazione trattante è inviata al Revisore entro 5 giorni corredata dall’apposita relazione
illustrativa tecnico – finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per
la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza
dell’Azienda. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
L’Azienda si impegna a dare ampia ed adeguata pubblicizzazione a tutto il personale dipendente
mediante pubblicazione del documento sia all’albo aziendale che a quello sindacale.
L’Azienda trasmette all’ARAN copia del CCIA entro cinque giorni dalla sottoscrizione.
ART. 2
Costituzione della delegazione trattante
La delegazione trattante, ai sensi dell’art.9 del CCNL del 7 aprile 1999 è costituita come segue:
 Dal titolare del potere di rappresentanza dell’Azienda;
 dal direttore generale e dal direttore dell’area sanitaria e socio – assistenziale dell’Azienda;
Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
 dalle R.S.U.
 dai rappresentanti delle OOSS di categoria firmatarie del CCNL;
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A.S.P. “GIOVANNI CHIABA’”
S. GIORGIO DI NOGARO
ART. 3
Garanzia dei servizi pubblici essenziali
Le parti individuano, coerentemente con l’Accordo del 20 settembre 2001 tra l’Aran e le OO.SS.,
valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con la deliberazione 01/155 del 13.12.2001, i sotto
elencati servizi pubblici essenziali, che dovranno essere comunque garantiti:
 assistenza agli anziani in struttura protetta;
 servizio di cucina: servizio di preparazione delle diete speciali, preparazione con menù
unificato degli altri pasti, distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non
autosufficienti;
 raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi dal luogo di produzione;
 raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali e tossici;
 attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici
necessari per l’espletamento delle funzioni sopra indicate;
 interventi urgenti di manutenzione degli impianti;
ART. 4
Contingenti di personale
Ai sensi dell’art 3, comma 1, del citato accordo e dell’art. 43 del D. Lgs. 165/2001, avuto riguardo
del Disegno Organizzativo dell’Azienda, le parti individuano i seguenti contingenti professionali e
numerici di personale che verrà esonerato dallo sciopero al fine di garantire le prestazioni
indispensabili individuate nel precedente articolo 3:
servizio
Unità operativa
Servizio
infermieristico
1^ - 2^ - 3^
Modulo
Servizio
assistenziale
1^ - 2^ (nucleo
nord
(*)
3^
modulo
STE
Servizio tecnico
Servizio
(**)
cucina
//
Profilo professionale
INFERMIERE
PROFESSIONALE
INFERMIERE
GENERICO
O.S.S./ADDETTO
ALL’ASSISTENZA
OPERAIO
PROFESSIONALE
OPERAIO
//
n. dipendenti
mattina
n. dipendenti
pomeriggio
n. dipendenti
notte
3
2
1
10
6
1
1
//
//
//
//
//
*: relativamente al 2^ modulo (nucleo centrale e sud) si dà atto che il servizio di assistenza
diretta è stato appaltato a Ditta esterna per un numero di 37/40 ospiti. Nelle giornate di sciopero
verranno garantite tutte le attività assistenziali di base (igiene personale – alimentazione –
idratazione – eliminazione). Tali attività saranno integrate tra le varie unità operative.
I contigenti minimi previsti per i servizi infermieristico ed assistenziale saranno assicurati, laddove
non possibile con personale dipendente, mediante l’impiego di personale convenzionato.
**: il servizio è stato completamente affidato a ditta esterna.
Si da atto che le parti si atterranno per quanto riguarda le modalità di effettuazione degli scioperi
e le procedure di raffreddamento e di conciliazione dei conflitti in caso di sciopero a quanto
previsto nel CCNL e nell’Accordo sopra citato.
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ART. 5
Prevenzione e tutela della salute sul luogo di lavoro
Le parti attribuiscono valore preminente alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori sul luogo di
lavoro ed in particolare all’interno della struttura per la molteplicità dei fattori di rischio presenti e
per i possibili riflessi sugli utenti del servizio. Costituisce pertanto obiettivo prioritario assicurare
l’applicazione del complesso di norme scaturenti dal D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro favorendo contemporaneamente lo sviluppo in Azienda della cultura della prevenzione.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati nominati ai sensi dell’art.18 comma 6
lett. c) dell’ex D.Lgs. 626/94, su designazione delle organizzazioni sindacali CGIL FP – CISL
FILSEL con comunicazione del 08/07/1996, con comunicazione del Direttore dell’Azienda di data
15/07/1996, prot. 3081. I rappresentanti nominati hanno partecipato al corso di formazione per
“Responsabili del servizio di prevenzione e protezione e Rappresentanti dei Lavoratori” organizzato
da Ricerca & Formazione CCIIAA di Udine, nell’anno 1998 per un numero complessivo di 32 ore.
Le procedure di nomina, la durata in carica e le attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza sono quelle previste dalla normativa legislativa e contrattuale vigente.
L’Azienda si impegna ad assicurare l’effettivo esercizio delle attribuzioni dei rappresentanti per la
sicurezza in particolare per quanto attiene l’accesso sui luoghi di lavoro ed il diritto a ricevere le
informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure
di prevenzione.
La consultazione dei rappresentanti per la sicurezza avviene nei casi previsti dall’art.19 comma 1
lett. b), c), d) dell’ex D.Lgs 626/94.
Attualmente risulta in servizio un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, rientrante nel
numero minimo così come stabilito dal D. Lgs. 626/1994, art. 18, punto 6), lett.a).
L’Azienda ha provveduto, per quanto previsto dall’art. 4 del Decreto suddetto:
 ad affidare l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno
all’Azienda;
 a designare l’addetto al servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’Azienda;
 a nominare il Medico competente.
L’Azienda attua programmi di formazione specifica in materia per tutto il personale dipendente.
Le riunioni periodiche previste dall’art.11 dell’ex D. Lgs 626/94 sono convocate almeno una volta
l’anno. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.
Tutte le informazioni, notizie o documenti in possesso dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, dei designati e nominati, dovranno essere utilizzate dai medesimi esclusivamente per
l’esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza.
ART. 6
Rapporti di lavoro a tempo parziale
I rapporti di lavoro a tempo parziale sono disciplinati dal “regolamento per la gestione dei
rapporti di lavoro a tempo parziale” approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda con
la deliberazione n. 39 del 11.05.2006.
Il Regolamento sarà sottoposto a revisione da parte del C. di A. per adeguarlo alla normativa
definita dai CCNL del Comparto Sanità, alle modifiche introdotte di recente dalla normativa
nazionale nonché alle sopravvenute esigenze aziendali.
ART. 7
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Orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto dall’art.26 del CCNL del 7 aprile 1999 per il personale del
comparto sanità confermato dal CCNL del 19 aprile 2004, le parti concordano nella individuazione
dei seguenti criteri generali e programmatici in materia di orario di lavoro:
 flessibilità , con assicurazione della presenza in servizio di tutto il personale necessario in
determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’ utenza;
 monitoraggio degli orari esistenti presso l’Azienda e verifica dei medesimi in relazione alle
esigenze organizzative ;
L’Azienda accerta con controlli di tipo automatizzato l’osservanza dell’orario di lavoro da parte del
personale dipendente. La timbratura deve essere effettuata all’inizio ed al termine della attività
lavorativa nonché ogni qualvolta il dipendente si allontani dalla sede di lavoro. In caso di
dimenticanza del badge/timbratura occorre indicare su apposito modulo l’ora di entrata in servizio
e/o di uscita: tale dichiarazione dovrà essere controfirmata dal Responsabile del Servizio.
La assenza di timbratura non giustificata dal relativo Responsabile costituisce inosservanza delle
disposizioni di servizio.
Le uscite per esigenze di servizio non sono soggette a timbratura ma devono essere, di norma,
documentate sugli appositi registri.
ART. 8
Permessi retribuiti
Per quanto previsto dall’art. 21, comma 2, del CCNL 1/9/1995 recante “a domanda del dipendente
possono inoltre essere concessi, nell’anno, tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi
personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita di figli”
e a maggior
precisazione di quanto concordato tra le parti con il verbale n. 1/2006 del 04/05/2006, si dà atto
che:
 i giorni di permesso, che potranno essere usufruiti anche ad ore per un massimo di 18 ore
annuali, saranno concessi ai dipendenti che faranno formale richiesta per particolari motivi
personali o familiari, debitamente documentati anche mediante autocertificazione.
Per gli altri permessi retribuiti valgono le norme stabilite dai CCNL e dalle Leggi nazionali, in
particolare quelle contenute nell’art. 21 del CCNL 1/9/1995.
Art. 9
Costituzione dei fondi contrattuali
In relazione alle disponibilità di bilancio e coerentemente con le politiche dell’Amministrazione
l’Azienda formula la seguente proposta per l’anno 2008, partendo dal fondo come costituito nel
CCIA relativo all’anno 2007: (verbale n. 1/2008)
descrizione
Importo fondo anno 2007
Importo fondo anno 2008
Compensi per lavoro
straordinario e remunerazione
di particolari condizioni di
disagio, pericolo, ecc.
Fondo per la produttività
collettiva, per il miglioramento
dei servizi e per il premio delle
qualità delle prestazioni
individuali
Fasce retributive
Posizioni organizzative
Valore comune I.Q.P.
I.P.S.
R.I.A. personale cessato
Totale
84.000,00
89.500,00
23.865,00
34.000,00
63.244,55
18.400,00
34.597,30
5.433,10
0
229.539,95
63.244,55
18.400,00
34.597,30
5.433,10
945,48
246.120,43
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A.S.P. “GIOVANNI CHIABA’”
S. GIORGIO DI NOGARO
A seguito della sottoscrizione del CCNL del 10/04/2008 il fondo come inizialmente costituito viene
integrato come da seguente prospetto (verbale n. 2/2008)
descrizione
Importo iniziale
2008
Integrazioni CCNL
10.04.2008
Totale anno 2008
Fondo per compensi di lavoro
straordinario e remunerazione
di particolari condizioni di
disagio, pericolo, ecc.
Fondo per la produttività
collettiva, per il miglioramento
dei servizi e per il premio delle
qualità
delle
prestazioni
individuali- art. 9.10 del CCNL
Fondo per il finanziamento
delle fasce retributive, delle
posizioni organizzative, del
valore comune, dell’indennità
professionale specifica – art.
10 ccnl ricalcolato con nuovi
importi contrattuali
R.I.A. personale cessato in
corso d’anno
Totale
89.500,00
00,00
89.500,00
34.000,00
2.449,34
36.449,34
122.620,43
6.658,98
129.279,41
333,84
333,84
9.442,16
255.562,59
246.120,43
Per quanto deciso dalle parti nell’incontro del 18.12.2008 come risulta dal verbale n. 2 di pari data
e accertati i pagamenti a carico dei fondi suddetti alla data del 31.12.2008 i fondi come sopra
costituiti, vengono così suddivisi rispetto al loro utilizzo: (verbale n. 1/2009)
descrizione
 Compensi per lavoro
straordinario
 Indennità per particolari
condizioni di disagio
Fondo per la produttività
collettiva per il miglioramento
dei servizi e per il premio della
qualità delle prestazioni
individuali:
 Produttività collettiva
 indennità di risultato
 indennità di cassa
Fasce retributive
Posizioni organizzative
Valore comune I.Q.P.
I.P.S.
R.I.A.
Totale
Parziali
8.927,96
totale
69.446,08
60.518,12
72.141,10
63.541,10
8.000,00
600,00
55.078,93
18.400,00
35.063,38
5.433,10
113.975,41
255.562,59
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S. GIORGIO DI NOGARO
ART. 10
Progressioni verticali
Si dà atto che sono state effettuale le selezioni interne del personale dipendente per il passaggio
dalla categoria B (addetto all’assistenza agli anziani) alla categoria Bs (Operatore Socio Sanitario)
per i dipendenti in servizio a tempo indeterminato nella categoria B ed in possesso del titolo di
OSS, nel rispetto dell’art. 15, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999, e come risulta dal precedente
verbale n. 3/2007. L’inquadramento nel livello economico B Super ha avuto decorrenza dal
01.02.2008.
Si dà atto, altresì, che analoga procedura sarà applicata durante il periodo di vigenza del presente
CCIA per il personale in servizio che conseguirà il titolo di OSS.
Per quanto riguarda il passaggio dei dipendenti da una categoria all’altra immediatamente
superiore si rinvia a quanto previsto dagli artt. 15/16 e 17 del CCNL 7/4/99 e successive
modifiche ed integrazioni.
ART. 11
Progressioni orizzontali
Come indicato all’art. 4 del precedente CCIA valido per l’anno 2007, si dà atto che l’Azienda, in
occasione del passaggio al nuovo CCNL Comparto Sanità,
ha riconosciuto, in sede di
inquadramento, a tutto il personale dipendente, la fascia retributiva immediatamente superiore
con decorrenza 01.01.2007.
Durante il periodo di vigenza del presente CCIA le progressioni economiche orizzontali saranno
indette automaticamente dall’Amministrazione in base alla quantità di risorse liberate nei fondi ex
art. 39 CCNL del 07/04/1999 per dimissioni, passaggi di categoria o per incrementi dei fondi stessi
regolamentati dai successivi CCNL e che saranno oggetto di trattativa solo quelle progressioni che
si renderanno possibili per effetto di economie di gestione.
Nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento relativo al “sistema di valutazione delle
prestazioni e dei risultati dei dipendenti” si dà atto che per l’applicazione del presente istituto
valgono le norme approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n. 99 del
19/09/2001, modificata con successiva deliberazione n. 52 del 30/06/2004.
ART. 12
Formazione ed aggiornamento
L’Azienda ha approvato i piani di formazione obbligatoria per tutto il personale per l’anno 2008,
con determinazione del Direttore n. 15 del 25/01/2008, dove sono indicati analiticamente tutti i
corsi di formazione/aggiornamento che l’Azienda ha ritenuto di avviare nel corso dell’anno.
Analoga procedura sarà seguita dall’Amministrazione per gli anni di vigenza del presente
contratto.
Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2008 è stato previsto l’importo di € 20.000,00 per spese di
formazione, pari al 1,72% del monte salari, oltre agli importi non utilizzati negli esercizi
precedenti pari a € 7.324,00, per complessivi € 27.324,00.
Annualmente l’Azienda si impegnerà a destinare congrue risorse per la formazione del personale
tali da permettere un fondamentale fattore di accrescimento professionale e di aggiornamento
delle competenze.
Si concorda che le ore di formazione obbligatoria effettuate dai dipendenti, eccedenti l’orario
ordinario di servizio, vengono retribuite con il compenso orario maggiorato del 15%. Per il
conteggio delle ore si fa riferimento alla durata effettiva del corso.
Le ore di viaggio ritenute necessarie per il raggiungimento del luogo del corso e ritorno,
coincidenti con l’orario ordinario di servizio, vengono considerate ore di servizio a tutti gli effetti.
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A.S.P. “GIOVANNI CHIABA’”
S. GIORGIO DI NOGARO
ART. 13
Quota per le posizioni organizzative e altre indennità
Si concorda che la quota del fondo per l’istituto delle posizioni organizzative – art. 36 del CCNL del
07/04/1999 è complessivamente di € 18.400,00 annui.
La quota è destinata ai dipendenti incaricati delle posizioni organizzative di cui alla deliberazione
del C. di A. n. 121 del 15.12.2004 per il periodo dal 01.01.2005 al 31.12.2008 e di quelle future.
A seguito del passaggio dal Contratto Nazionale del personale del comparto regioni ed autonomie
locali a quello del comparto sanità, avvenuto in data 01.01.2007, si conviene di attribuire ai
dipendenti suddetti, con nomina di Direttore Generale dell’Azienda e di Direttore dell’Area
Sanitaria e socio – assistenziale, l’indennità di risultato.
Nelle more di approvazione del nuovo regolamento relativo al “sistema di valutazione delle
prestazioni e dei risultati dei dipendenti” si dà atto che i criteri di valutazione dei dipendenti
suindicati sono quelli previsti dalla Deliberazione del C. di A. n. 156 del 30.11.2000.
Alla valutazione dei dipendenti incaricati di P.O. provvederà un nucleo esterno nominato con
deliberazione del C. di A. n. 14 del 06/06/2008.
Al dipendente incaricato del servizio di economato e cassa viene attribuita l’indennità di cassa pari
a € 600,00 annui.
ART. 14
Erogazione del fondo per la produttività collettiva e miglioramento dei servizi
L’istituto della produttività è finalizzato al miglioramento dei servizi ed al raggiungimento degli
obiettivi di interesse aziendale.
Annualmente vengono predisposti dagli uffici preposti i progetti obiettivo riferiti ai singoli servizi e
vengono destinate le somme costituite annualmente per tale fondo.
Si dà atto che gli importi del fondo di cui all’art. 38, commi 1 e 2, non utilizzati a fine anno,
vengono temporaneamente assegnati al fondo per la produttività collettiva per l’anno corrente.
Il pagamento dei compensi relativi al presente articolo avverrà in occasione del pagamento degli
stipendi del mese di febbraio successivo all’anno di competenza.
ART. 15
Indennità per particolari condizioni di lavoro
l’indennità di turnazione di cui all’art. 44, c.3, del CCNL 01.09.1995, determinata in € 4,49
giornalieri, è erogata:
al personale che svolge l’attività in tre turni: infermieri professionali – infermieri generici –
O.S.S. – addetti all’assistenza.
L’indennità è corrisposta per ciascun giorno di presenza in servizio alle seguenti condizioni:
 il servizio è attivo nell’arco delle 24 ore (servizio infermieristico – assistenziale);
 il turno nel quale il dipendente ha lavorato è stato strutturato dall’Azienda in modo da
rispettare l’equilibrio di cui all’art. 44, comma 3, rispetto al numero di mattine, pomeriggi e
notti;
 la presenza nella giornata deve essere stata almeno di tre ore.
l’indennità di turnazione di cui all’art. 44, c.4, del CCNL 01.09.1995, determinata in € 2,06
giornalieri, è erogata:
al personale che svolge l’attività in due turni: infermieri professionali – infermieri generici –
O.S.S. – addetti all’assistenza. (Fatta salva la rivalutazione della possibilità di erogare
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detta indennità in presenza di un numero minore di prestazioni pomeridiane, ferma
restando l’attuale articolazione del turno).
L’indennità è corrisposta per ciascun giorno di presenza in servizio alle seguenti condizioni:
 il servizio è attivo nell’arco di 12 ore durante il giorno (servizio infermieristico –
assistenziale);
 il turno nel quale il dipendente ha lavorato è stato strutturato dall’Azienda in modo da
rispettare l’equilibrio di cui all’art. 44, comma 4, rispetto al numero di mattine e pomeriggi
e tenuto conto delle esigenze organizzative dell’Azienda;
 la presenza nella giornata deve essere stata almeno di tre ore.
l’indennità di turnazione di cui all’art. 44, c.11, del CCNL 01.09.1995, determinata in € 2,74
orari è corrisposta al personale dipendente che per qualsiasi motivo si trovi ad essere comandato
in servizio tra le ore 22.00 e le ore 06.00.
l’indennità di turnazione di cui all’art. 44, c.12, del CCNL 01.09.1995, determinata in € 17,82
giornalieri è corrisposta al personale dipendente che per qualsiasi motivo si trovi ad essere
comandato in servizio durante una giornata festiva.
Tale indennità è ridotta a € 8,91 giornalieri nel caso che la prestazione lavorativa sia di durata pari
o inferiore a tre ore nel turno diurno e a 5 ore nel turno notturno.
Per il personale con contratto individuale di lavoro a tempo parziale orizzontale, il valore delle
indennità giornaliere è rideterminato in rapporto all’orario di servizio.
Gli importi delle indennità suddette sono quelli definiti dai CCNL vigenti e varieranno
automaticamente qualora lo prevedano future contrattazioni a livello nazionale.
L’indennità di disagio, prevista nel precedente CCIA dell’anno 2007, viene confermata anche
per tutta la durata del vigente CCIA, salvo eventuali modifiche in sede di future contrattazioni
aziendali.
Tale indennità viene corrisposta al personale che si rende disponibile per una eventuale chiamata
in servizio straordinario e compete nella misura di € 1,00 orari per la disponibilità data durante
una giornata feriale e di € 2,00 orari per la disponibilità data durante una giornata.
Le indennità suddette sono corrisposte nella misura intera anche nel caso di chiamata in servizio
del dipendente. Le ore effettuate dal dipendente in caso di chiamata sono retribuite come ore di
lavoro straordinario.
L’indennità di chiamata non programmata: il personale appartenente all’area sanitaria e socio
– assistenziale e al personale appartenente all’area amministrativa – servizio tecnico - chiamato
durante il turno di riposo, di rientro dal turno di servizio programmato ed in caso di modifica del
turno programmato, ha diritto all’indennità di chiamata stabilita in € 7,00 in caso di chiamata in
giorno feriale ed in € 14,00 in caso di chiamata in giorno festivo.
Il pagamento delle indennità previste nel presente articolo viene effettuato nel mese successivo a
quello di competenza delle stesse, mediante ordinanza del Direttore dell’Azienda, sulla base dei
dati rilevati dai cartellini di presenza dei dipendenti.
ART. 16
Lavoro straordinario
Le parti prendono atto, fermo restando quanto previsto dall’art.34 del CCNL del 7 aprile 1999 e
dall’art.39 del CCNL del 20 settembre 2001, che il fondo per il lavoro straordinario è finalizzato
alla remunerazione delle prestazioni necessarie a fronteggiare particolari, temporanee e specifiche
situazioni organizzative.
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Il lavoro straordinario non è strumento di gestione ordinaria delle attività facenti capo all’Azienda,
pertanto il ricorso a tale istituto deve, comunque, essere ridotto al minimo indispensabile per far
fronte ad esigenze effettivamente indilazionabili ed imprevedibili, assumendo carattere di obiettivo
aziendale la sua riduzione.
Annualmente l’Azienda determina le quote di risorse in relazione alle esigenze di servizio previste
per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale.
Il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non può superare, per ciascun dipendente,
n. 180 ore annuali.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata dalla normativa contrattuale
nazionale vigente.
Il pagamento dei compensi per lavoro straordinario vengono effettuati nel mese successivo a
quello di competenza degli stessi, mediante ordinanza del Direttore dell’Azienda, sulla base dei
dati rilevati dai cartellini di presenza dei dipendenti regolarmente vistati dai responsabili dei
servizi.
ART. 17
Norme finali
In caso di manifestata necessità le parti si impegnano a rivedere e/o integrare il presente CCIA e
per le materie di rilevante importanza sarà costituita apposita Commissione paritetica.
Tutte le materie e gli istituti contrattuali non disciplinati dal presente contratto vanno applicati così
come definiti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto
sanità.
Il presente CCIA è stato approvato dalle parti con verbali:
n. 1 del 21.02.2008;
n. 2 del 21.12.2008;
n. 1 del 29/01/2009.
Il titolare del potere di rappresentanza legale:
visti:
- il parere revisore contabile – compatibilità costi anno 2008;
- il parere revisore contabile – compatibilità costi anno 2009.
si dichiara che, trascorsi 15 giorni dalla definizione del CCIA in data 29/01/2009, non sono
pervenuti rilievi.
Data sottoscrizione 17 feb 2009
f.to Il Presidente – dott.ssa Daniela CORSO
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