AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n°1

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n°1 - TRIESTINA
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO
Premesso che, in data 3 ottobre 2000 le delegazioni trattanti costituite dall’Azienda per i Servizi Sanitari
n. 1 Triestina, dalle OO.SS. firmatarie del CCNL dd. 7.4.1999 e dalla RSU Aziendale, hanno sottoscritto
l’ipotesi di contratto integrativo aziendale;
che, in data 4 ottobre 2000, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 del CCNL dd. 7.4.1999, il testo
dell’ipotesi di contratto integrativo aziendale è stata inviata al Collegio dei Revisori per il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio;
atteso che, il collegio dei Revisori trascorsi quindici giorni non ha formulato alcun rilievo;
tutto ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 3, del CCNL dd. 7.4.1999, in data
odierna, presso la sede dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, il Direttore Generale dell’Azienda
per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, dott. Franco Rotelli e le rappresentanze sindacali, stipulano il presente
Contratto integrativo Aziendale per il personale del Comparto dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1
Triestina;
Per l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina
il Direttore Generale
- Dott. Franco Rotelli
Per le OO.SS. di Categoria
RSU
-
CGIL-F.P. Sanità
-
FIST CISL
-
UIL Sanità
-
RSU: Snatoss, Adass,Fase,
Fapas, Sunas, Soi
-
FIALS - Confsal
-
C.S.A. di Cisas Sanità
(Cisas Sanità, Cisal (Fls/Cisal,
Cisal Sanità, Dirsan Cisal),
Confill Sanità - Cusai,
Confail - Failel - Unsiau,
Fenspro - Fasil - Usppi)
-
Trieste, ______________________
:
RELAZIONI SINDACALI
Art. 1
Delegazioni trattanti
Per la parte pubblica:
 Dal titolare del potere di rappresentanza dell’Azienda o Ente o da un suo delegato;
 Dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati.
Per la parte sindacale:
 Dalle RSU;
 Dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente
C.C.N.L.
Art. 2
Regolamentazione dei diritti sindacali
Le riunioni con le quali l’Azienda assicurerà le relazioni sindacali nelle materie previste dal C.C.N.L.
vigente, avvengono, normalmente, al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà
comunque garantito, attraverso le relazioni sindacali previste dal contratto collettivo, l’espletamento del
loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.
A tale riguardo, per favorire la partecipazione alle riunioni sindacali con l’Amministrazione dell’Azienda dei
dirigenti sindacali, componenti la delegazione trattante, che dovessero avere impedimenti di servizio,
l’Azienda si impegna ad agevolare modifiche ai loro normali turni di lavoro, cambiamenti di orario, ecc.
Le parti si impegnano ad adottare modalità quanto più semplici al fine di definire l’interpretazione
autentica in caso di applicazione controversa dei contratti collettivi.
Per non ostacolare la partecipazione alle assemblee indette dalla OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.,
ciascun lavoratore potrà beneficiare fino ad un massimo di 12 ore annue.
I lavoratori che parteciperanno alle assemblee indette dalle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. dovranno
timbrare il cartellino personale sia prima che dopo la riunione assembleare, e ciò al fine di consentire agli
uffici competenti di evidenziare la quantità di ore consumate da ogni singolo dipendente, che
complessivamente non potrà superare il tetto massimo prestabilito in 12 ore annue.
I lavoratori assenti dal servizio, qualora partecipino all’assemblea, potranno timbrare il “cartellino
personale”, in entrata ed in uscita; le ore di presenza in assemblea sindacale saranno quindi considerate
orario di servizio e di conseguenza saranno decurtate dal monte ore individuale, attribuito a ciascun
dipendente nei termini sopra indicati.
La convocazione dell’assemblea, la sede e l’orario saranno comunicati all’Amministrazione, dalle OO.SS.
e/o dalla RSU con un preavviso di almeno 3 giorni.
Qualora l’assemblea sia convocata in l’orario di servizio, tenuto conto della specificità aziendale e della
sua articolazione territoriale, le modalità e gli orari saranno concordati, di volta in volta, con la Direzione
aziendale, e ciò al fine di consentire di individuare congiuntamente i contingenti minimi, che, comunque,
non potranno essere inferiori a quelli previsti in caso di proclamazione di sciopero, nonché le modalità e
gli orari, un tanto per non provocare disagi all’utenza e salvaguardare i diritti dei lavoratori di partecipare
all’assemblea.
L’Azienda si impegna a rendere disponibile alle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. ed alla
RSU due sedi strutturalmente e logisticamente idonee, il cui accesso deve essere favorito da opportuna
segnaletica.
L’Azienda valuterà, altresì, per il prosieguo, l’ipotesi di assegnazione di ulteriori stanze per ogni singola
Organizzazione sindacale firmataria del C.C.N.L.
L’Azienda darà in comodato alla RSU, per consentire un’ottimale sistema di relazioni ed informazioni
sindacali, un impianto telefonico, abilitato ad uso interno, con un apparecchio facsimile collegato, un
personal computer abilitato al sistema informatico aziendale (intranet), nonché una idonea dotazione di
arredi d’ufficio.
L’azienda mette a disposizione di ciascuna sigla sindacale firmataria del C.C.N.L. ed alla RSU adeguati
spazi, tali da rendere visibile l’informazione e comunicazione sindacale (bacheche presso macchinette
marcatempo, spogliatoi, ecc.).
Le parti concorderanno, di volta in volta, la congruità e la locazione di tali spazi.
Art. 3
Procedure di raffreddamento dei conflitti
Quando insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione dei contratti collettivi, le
parti che li hanno sottoscritti s’incontrano per definire consensualmente il significato della clausola
controversa anche su richiesta di una sola sigla sindacale o della RSU.
Il presente contratto integrativo prevede la sospensione di provvedimenti adottati dalla parte pubblica,
qualora venga accertato che non siano state rispettate le procedure inerenti le relazioni sindacali, al fine
di attivare le stesse.
Art. 4
Concertazione
Oltre alle materie previste dal C.C.N.L., il presente contratto integrativo aziendale stabilisce che l’Azienda
sottoponga a confronto con i soggetti sindacali, annualmente, il proprio modello organizzativo e il piano
occupazionale, con il metodo della concertazione.
Ogni modifica sarà regolata con la medesima relazione sindacale.
Art. 5
Consultazione
In ordine alle iniziative volte a promuovere innovazioni tecnico-organizzative, attivazione ed
organizzazione di uffici, servizi, unità operative, modifiche strutturali e/o logistiche che coinvolgano
direttamente o indirettamente il personale, le parti concordano una consultazione stabile a periodicità di
norma quindicinale.
Art 6
Informazione
Premesso che l’informazione è strumento indispensabile per stabilire un corretto rapporto negoziale, si
rende necessario potenziare l’attuale sistema informativo.
L’Azienda, tramite l’URS, si impegna a consegnare, nel corso degli incontri quindicinali, alle OO.SS.
trattanti ed alla RSU, tutta la documentazione inerente le materie oggetto di contrattazione, di
concertazione e consultazione.
Le convocazioni dovranno avvenire con almeno sette giorni di preavviso e dovranno, inoltre, precisare il
sistema di relazione sindacale attivato.
Sono oggetto di informazione: le materie per le quali il vigente C.C.N.L. prevede il ricorso alla
concertazione.
Per la trasmissione del materiale oggetto di informazione potrà essere utilizzato, di norma, il sistema
informatico.
Onde consentire una più agile produzione di informazioni dovute, l’Azienda si impegna, altresì, a
consentire l’accesso ad Intranet, alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. ed alla RSU.
Art. 7
Ufficio relazioni sindacali
L’Azienda individua un funzionario al quale attribuire la responsabilità dell’Ufficio per le Relazioni
Sindacali e l’allocazione dello stesso.
L’U.R.S. gestisce l’archivio relativo al C.C.N.L. ed ai disposti di legge collegati, agli accordi territoriali e
aziendali, cura l’informazione dei funzionari sulle materie contrattuali, acquisisce per l’archiviazione
qualsivoglia accordo raggiunto a livello aziendale. Dirama le convocazioni in sede negoziale o tecnica,
cura l’archiviazione relativa ai lavori delle Commissioni aziendali ad ogni livello, trasmette alle strutture
dell’Azienda e ai responsabili delle singole U.O. disposizioni, accordi aziendali, normative inerenti il
C.C.N.L. e materie relative al rapporto di lavoro.
I funzionari e gli impiegati a qualsiasi livello chiamati ad assolvere le funzioni dell’U.R.S. non possono
rivestire cariche sindacali siano esse esecutive o direttive, né possono svolgere attività di consulenza per
le OO.SS.
Le Organizzazioni Sindacali forniscono all’U.R.S. i nominativi dei propri delegati e la sede presso la quale
dovrà essere inviate le corrispondenze ed i materiali.
L’U.R.S. verifica altresì il rispetto delle procedure in materia di relazioni sindacali nonché la corretta
applicazione degli accordi stipulati.
L’U.R.S. è delegata a informare i dirigenti delle U.O. sugli obblighi informativi nei confronti delle
rappresentanze sindacali.
L’U.R.S. è in ogni caso deputato dalla Direzione Aziendale per tutto ciò che concerne la funzionalità delle
relazioni sindacali e garantisce la consegna delle informazioni alle OO.SS.
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Art. 8
Norme di richiamo
Le Leggi 146/90 e 83/2000, avuto riguardo al comparto della sanità, si applicano ai seguenti servizi:
 assistenza sanitaria (la tutela della vita, della salute, della sicurezza della persona)







igiene pubblica
raccolta e smaltimento rifiuti
approvvigionamenti di energia, risorse energetiche e beni di prima necessità
protezione civile
protezione ambientale
veterinaria
manutenzione e gestione di impianti tecnologici
Art. 9
Proclamazione dello sciopero
I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare:
 la durata
 le modalità di attuazione
 le motivazioni
La comunicazione deve essere data all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina con un preavviso
minimo di 10 giorni.
Art. 10
Procedura di raffreddamento e di conciliazione
Nel caso in cui lo sciopero venga proclamato in sede locale le parti possono richiedere che il tentativo
preventivo di conciliazione si svolga presso la Prefettura di Trieste.
Le parti hanno l’obbligo di definire i soggetti titolari della trattativa.
Con il tentativo preventivo di raffreddamento e di conciliazione devono essere indicati:
 i tempi massimi per la convocazione, che di norma dovranno prevedere un periodo non inferiore alle
48 ore e non superiore alle 72 ore
 la durata massima della trattativa
La legittimità della proclamazione dello sciopero è subordinata al preventivo esperimento del tentativo di
conciliazione.
Art. 11
Intervalli minimi
L’intervallo minimo fra una azione di sciopero e l’altra dovrà essere di almeno 15 giorni.
Art. 12
Norme di garanzia
La durata massima del primo sciopero non potrà superare, per qualsiasi tipo di vertenza, le 24 ore.
Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non potranno superare le 48 ore consecutive.
Eventuali scioperi riguardanti singole professionalità e/o Unità Operative non dovranno compromettere le
prestazioni individuate come indispensabili.
Non saranno effettuate azioni di sciopero:
 nel mese di agosto
 nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio
 nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo
Gli scioperi dichiarati e/o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di
avvenimento di particolari gravità o di calamità naturali.
Art. 13
Strutture e Servizi esonerati


Servizio 118
Servizio di Guardia Psichiatrica
Art. 14
Servizi e Prestazioni indispensabili
Le prestazioni indispensabili devono essere contenute in misura non eccedente il 50% delle prestazioni
normalmente erogate e riguardare quote di personale non inferiore ad un terzo del personale
normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio, compresa la pronta disponibilità.
Le prestazioni indispensabili assicurano il rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati e vengono
espletate dai seguenti servizi:
 servizio trasporto infermi
 prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto e non dilazionabili senza danni per le persone
interessate
 assistenza a persone portatrici di handicap in trattamento sanitario obbligatorio
 assistenza ad anziani ed handicappati anche in ambito domiciliare e/o in case protette
 attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili
 raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi
 servizi di preparazione e distribuzione dei pasti agli utenti
 servizi che garantiscano l’accesso e la comunicazione
 attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti (referti, denunce,
certificazioni)
 controlli per la prevenzione dei rischi ambientali e vigilanza, nei casi d’urgenza, sugli alimenti e sulle
bevande
 vigilanza e controllo in presenza o sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale
 vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e zoonosi
 controllo degli animali morsicatori ai fini della prevenzione antirabbica
 attività connesse alla gestione ed alla manutenzione degli impianti tecnologici (acqua, luce, gas,
servizi sanitari informatici)
 erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento
Art. 15
Criteri per l’individuazione del personale
I responsabili delle S.O., U.O., Dipartimenti, Servizi, Uffici, Articolazioni aziendali varie, individueranno i
dipendenti da includere nei contingenti minimi previsti per la struttura di loro competenza.
I dipendenti inclusi nei contingenti minimi potranno esprimere, al responsabile del servizio, la loro volontà
di aderire allo sciopero entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione.
I responsabili di servizio, ove possibile, accoglieranno le richieste manifestate dai dipendenti e
provvederanno ad inserire nei contingenti minimi altro personale di medesimo profilo professionale
tenendo conto della maggiore anzianità di servizio dei medesimi.
Art. 16
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme di cui alle Leggi 146/90 e 83/2000
e quanto disposto dalla deliberazione dd. 1.6.2000 (G.U. n. 132 dd. 8.6.2000), della Commissione di
Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali.
PARI OPPORTUNITA’
Art. 17
Costituzione
Presso l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del C.C.N.L. dd.
7.4.1999, viene costituito un Comitato per le pari opportunità.
Art. 18
Composizione
Il Comitato per le pari opportunità dell’A.S.S. n. 1 Triestina è composto:
 da un componente designato da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. dd. 7.4.1999
 da un pari numero di rappresentanti dell’Azienda.
Il Comitato è presieduto da un rappresentate dell’Azienda nominato dal Direttore Generale.
Il Presidente del Comitato designa un vicepresidente appartenente alla componente femminile di
estrazione sindacale.
Per ogni componente effettivo le OO.SS. e l’A.S.S. n. 1 Triestina nominano un componente supplente.
Art. 19
Compiti
Il Comitato per le pari opportunità svolge i seguenti compiti:
1) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’Azienda è tenuta a fornire
2) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui
all’art. 4, comma 2, punto X, del C.C.N.L. dd. 7.4.1999.
3) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro
della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della Legge 125/1991
4) nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite
le proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive
parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione
delle lavoratrici in seno alla famiglia:
 accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del
perseguimento di un effettivo equilibrio a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel
conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatorio
 flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time e
compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno
dell’Azienda, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla
presenza nelle varie categorie e nei profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
Art. 20
Norma di garanzia
L’Azienda favorisce l’operatività del Comitato per le pari opportunità e a tale fine garantisce tutti gli
strumenti idonei al suo funzionamento.
Art. 21
Durata
Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per quattro anni e comunque fino alla costituzione di
un nuovo Comitato.
I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Art. 22
Part-time
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali
ricompresi nelle categorie di personale del sistema di classificazione previsto dal presente contratto
mediante:
a) assunzione, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle
vigenti disposizioni.
b) Trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti
interessati.
Per i casi di cui alla lettera a), il rapporto può essere trasformato, a richiesta del dipendente, a tempo
pieno, previa comunque decorrenza di due anni dall’inizio del rapporto di lavoro ed in presenza di posti
vacanti nella dotazione organica.
Per la casistica prevista per i dipendenti di cui alla lettera b) che non intendono prorogare il part-time
trascorsi due anni dalla trasformazione, ne da comunicazione all’Azienda entro il termine di sessanta
giorni prima della scadenza.
L’Azienda ha facoltà di accogliere la domanda di ritorno a tempo pieno anche prima della scadenza dei
due anni.
L’Amministrazione persegue l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei lavoratori richiedenti il part-time.
Di norma le richieste di part-time orizzontale e verticale, previo parere favorevole dei dirigenti delle S.O. /
U.O., saranno accolte positivamente.
In caso di parere negativo la pratica verrà esaminata, entro 2 mesi dalla data della domanda, da una
apposita commissione mista costituita da rappresentanti dell’Azienda e delle OO.SS. firmatarie del
C.C.N.L.
In caso di mancato accordo la commissione perseguirà una soluzione appropriata al caso in argomento.
La commissione mista sarà costituita da un rappresentante della S.O.P., 1 rappresentante della
S.O./U.O. interessata, dal dipendente interessato, ed eventualmente da un rappresentante sindacale
nominato dal dipendente interessato.
Di norma l’Azienda attiva il rapporto a part-tme entro 2 mesi dalla data di presentazione della richiesta.
Almeno il 50% della diminuzione del tempo lavorativo ridotto per effetto del part-time deve essere coperto
da nuove assunzioni.
La quota corrispondente al risparmio per l’attivazione del part-time va riversata nella misura dei 2/5 al
fondo per la produttività, di cui 1/5 va destinato, tendenzialmente, all’attività di aggiornamento e
formazione professionale.
L’attivazione del part-time può essere attivata in un numero massimo pari al 25% della dotazione
organica vigente, calcolato sulla dotazione organica del profilo professionale, di cui all’allegato 1 del
CCNL dd. 7.4.1999, nel limite massimo del 30%; sono comunque fatte salve le eventuali elevazioni di cui
all’art. 23, c.10, del CCNL dd. 7.4.1999.
La Commissione Bilaterale, costituita ai sensi dell’art. 6, c.2, del CCNL dd. 7.4.1999, individuerà gli Uffici
e Servizi a cui la norma del presente articolo non potrà essere applicata, ovvero potrà essere
parzialmente applicata nel rispetto dei limiti numerici predeterminati.
Precedenze:
qualora le domande superino i limiti dei contingenti massimi, vengono presi in considerazione in ordine di
precedenza:
1) dipendenti che assistono familiari (parenti o affini) portatori di handicap non inferiore al 70%, malati di
mente, anziani non autosufficienti (non ricoverati). Il criterio di precedenza tra più richiedenti che si
trovano in questa situazione è:
a) il grado di parentela
b) la gravità delle condizioni dell’assistito
c) la situazione familiare
1) dipendenti con figli minori (anche adottivi) in relazione al loro numero. Qualora ci fossero più
interessati con lo stesso numero di figli minori, il criterio di precedenza è inversamente proporzionale
all’età dei figli e tiene conto della situazione familiare
2) condizioni di salute del dipendente:
a) invalidità riconosciuta ai sensi della normativa delle assunzioni obbligatorie
b) riduzione della capacità lavorativa attestata dall’apposita commissione medica, in relazione
alla gravità
1) età anagrafica
2) anzianità di servizio
Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere documentate, nel caso in cui le medesime non siano
riscontrabili dagli atti d’ufficio.
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO
Art. 23
Criteri generali
Le parti danno atto che:
a)
b)
il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro;
l’istituto in argomento è strumento che conferma la necessità di quantificare all’inizio di ogni anno la
spesa massima concessa per lavoro straordinario nelle varie articolazioni aziendali ed il fondo
massimo, espresso numericamente in ore, da destinare al personale del comparto.
Le parti concordano i seguenti criteri generali:
1) il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dai responsabili delle diverse
articolazioni aziendali, e verrà liquidato secondo le regole e nei limiti quantitativi, secondo le modalità
di seguito elencate
2) la quantità massima di ore straordinarie remunerabili al personale, nell’esercizio 2000, è individuata
in 18.000.- ore
3) la quantità complessiva pari a 18.000.- ore annue, viene distinta in tre diverse categorie ed assegnata
secondo le seguenti modalità
3.a. -
3.b. -
3.c. -
chiamata in pronta disponibilità:

per fronteggiare le chiamate durante il turno di pronta disponibilità viene destinato
un fondo di 2.500.- ore, calcolato su base annua;

tenuto conto dei turni di pronta disponibilità programmati su base annua, ad ogni
U.O. verrà assegnata, distintamente per ogni mese, una quantità di ore
straordinarie massima pari al numero di turni di pronta disponibilità programmata,
moltiplicato per un minutaggio medio predeterminato, fino al raggiungimento del
tetto massimo, detratta la seguente riserva:
3.a.a. dal fondo di cui sopra, una quota pari a 350.- ore viene accantonata ed
utilizzata come riserva specifica per il presente punto 3.a.; eventuali ore per
chiamata, non recuperabili, che risultassero eccedenti rispetto al limite dell’U.O.,
saranno remunerate attingendo alla riserva predetta;

le ore devono essere giustificate e controfirmate dal responsabile del servizio,
entro il termine di cinque giorni, su apposito modulo da trasmettere al
Responsabile di struttura.
ore straordinarie per esigenze di servizio:

viene previsto un fondo massimo di 11.500.- ore, destinato a tutto il personale del
comparto, ed assegnato in quantità prefissata alle S.O., U.O., dipartimenti e
direzioni, per remunerare l’attività in lavoro straordinario determinata dalle
esigenze di servizio, ove non recuperabile su richiesta del dipendente;

la quantificazione del pacchetto di ore straordinarie assegnate discende in via
prioritaria da una valutazione storica delle eccedenze di orario riscontrate nelle
singole articolazioni aziendali, nonché dalla valutazione della sussistenza delle
condizioni operative che generavano le eccedenze e dei carichi di lavoro;

la quantità di ore previste viene pertanto stabilità dalla Direzione Generale
mediante confronto con i singoli responsabili delle S.O. e delle direzioni, con
l’obiettivo di una contrazione complessiva delle ore destinate alle esigenze di cui
al presente punto 3.b.;

il budget di ore assegnato ad ogni U.O. è oggetto di informazione alla RSU ed
alle OO.SS.
riserva:

viene assegnata alla riserva la rimanente parte del monte ore, determinata in n.
4.000.- ore;

essa viene gestita dalla Direzione Generale, su richiesta dei responsabili delle
strutture organizzative aziendali, in modo da remunerare, in ordine di priorità, le
ore generate da:
1) lavoro effettuato nelle festività dal personale turnista
2) eventi non prevedibili, e non risolvibili senza il ricorso allo straordinario,
debitamente esplicitati per iscritto dal responsabile del reparto, ufficio o
servizio
3) attività di gruppi di lavoro o in commissioni formalmente individuate

quota parte della presente riserva viene destinata, in deroga alla presente

regolamentazione, ad U.O. che sono chiamate ad assolvere compiti
tassativamente previsti per legge, o che richiedano l'invio in missione del
personale;
le U.O. destinatarie e l’entità del budget vengono concordati dalla Direzione
Generale con i responsabili di struttura.
Art. 24
Liquidazione compensi
Ai fini di una richiesta di liquidazione quale lavoro straordinario, si potranno computare esclusivamente
periodi di tempo superiori a 60 minuti.
Tutte le frazioni inferiori ai primi 15 minuti non vengono considerate, mentre le frazioni successive,
inferiori a 60 minuti, e debitamente autorizzate per il necessario completamento del lavoro straordinario,
vengono cumulate per il recupero compensativo.
Gli straordinari liquidabili, superati i 60 minuti, sono arrotondati per difetto a 15 minuti e multipli
successivi.
Non vengono previsti limiti individuali per le ore di cui all’art. 23, punto 3.a.
Viene stabilito che ogni dipendente ha un limite individuale invalicabile, fissato in n. 50 ore annue per le
ore di cui all’art. 23, punto 3.b., ed in 100 ore annue per le ore di cui all’art. 23, punto 3.c., nel mentre le
parti concordano che il ricorso alle attività straordinarie dei medesimi punti deve coinvolgere in modo
quanto più equilibrato tutto il personale dedicato alle medesime attività.
Art. 25
Recuperi
Le ore effettuate su richiesta del responsabile, per comprovate esigenze di servizio, e non pagate in
applicazione del presente contratto integrativo aziendale, sono compensate con riposi sostitutivi, da
effettuarsi entro il mese successivo compatibilmente con le esigenze di servizio.
I recuperi di ore a giornata intera hanno un limite di cinque giornate all’anno, fra loro non consecutive.
Il limite delle 5 giornate potrà essere superato qualora il Dirigente dell’articolazione aziendale alla quale
appartiene il dipendente interessato richieda, dando esauriente e valida motivazione, ed ottenga
preventivamente dal Direttore Generale la concessione dell’autorizzazione.
Qualora vi ostino specifiche esigenze, il recupero delle ore può avvenire oltre il mese, ma comunque non
oltre il trimestre successivo.
Art. 26
Norme finali
I responsabili delle S.O., U.O., Servizi ed Uffici, sono tenuti a verificare costantemente l’utilizzo dello
straordinario da parte del personale, evitando il superamento dei limiti concordati e l’eccessivo ricorso
alla riserva delle ore, di cui all’art. 23, punto 3.c.
Data la complessità della gestione dei limiti individuali e di reparto dell’attività in orario straordinario, viene
stabilito che la liquidazione delle competenze avvenga entro il secondo mese successivo a quello di
effettuazione delle prestazioni.
ORARIO DI SERVIZIO
Art. 27
Orario di lavoro settimanale
L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
L’orario di servizio deve essere funzionale alle esigenze dell’utenza, ai tempi di apertura al pubblico degli
sportelli, dei servizi e degli uffici, ai rapporti funzionali con le altre Aziende, Enti, Istituzioni pubbliche e
private.
Art. 28
Definizione dei turni di servizio
Gli orari di servizio, nel dettaglio, verranno stabiliti dai responsabili delle singole S.O., U.O., Dipartimenti,
Servizi ed Uffici, previa concertazione con le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. dd. 7.4.1999 e con la RSU
aziendale.
Art. 29
Criteri per la determinazione dei turni di servizio
L’orario di servizio delle articolazioni aziendali, determinato nei modi previsti all’art. 2, dovrà osservare
le disposizioni di cui all’art. 26 del C.C.N.L. dd. 7.4.1999, e, compatibilmente con quanto disposto all’art.
1, il seguente criterio: servizi amministrativi della sede centrale = inizio del servizio non prima delle ore
7.30.
Art. 30
Commissione bilaterale
Entro 30 giorni dalla data della stipula del presente contratto integrativo aziendale, sarà costituita una
commissione bilaterale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.C.N.L. dd. 7.4.1999, allo scopo di raccogliere i
dati necessari alla formulazione di proposte per razionalizzare l’articolazione degli orari di servizio e per
trattare la materia di cui art. 27 del medesimo CCNL.
Art. 31
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si richiamano le norme di cui all’art. 26 del C.C.N.L.
dd. 7.4.1999.
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Art. 32
Obiettivi
Le parti danno atto che:
1) il grande processo di trasformazione che sta attraversando la pubblica amministrazione rende
necessaria una grande e complessa opera di formazione del personale pubblico.
2) La recente normativa, in materia sanitaria, ha introdotto innovazioni di notevole portata sui piani:
 istituzionale
 organizzativo
 delle responsabilità
 del sistema informativo
 della contabilità
L’attuazione dei piani e dei programmi aziendali impone di non cedere sul piano dell’efficienza e di
perseguire migliori standards di efficacia nell’ambito dei rapporti instaurati tra l’amministrazione sanitaria
pubblica e i cittadini/utenti.
L’esperienza fin qui maturata dimostra che le norme, da sole, non sono sufficienti a produrre il
cambiamento in quanto la loro attuazione dipende dalla costruzione di condizioni strutturali, operative e
culturali, capaci di rendere il cambiamento stesso funzionante, valorizzando il ruolo dinamico e attivo
delle persone, cioè di quanti, ai diversi livelli di responsabilità, operano nelle istituzioni, ovvero
nell’azienda e nelle sue articolazioni organizzative.
Le parti concordano che, soltanto se si parte dalle persone e dal loro apporto collaborativo, dal continuo
cambiamento e adeguamento delle loro professionalità, le innovazioni introdotte potranno avere maggiori
possibilità di successo.
La formazione, nel contesto aziendale, dovrà assumere il preciso compito di favorire una vera e propria
rivoluzione culturale, che tenda a valorizzare l’aspetto ed il principio delle nuove responsabilità di ciascun
operatore e, con particolare attenzione, osservi il prodotto aziendale prefigurando l’azienda sanitaria
come una azienda dei servizi.
In una tale ottica assume un ruolo di fondamentale azione strategica, e di supporto al cambiamento, la
formazione permanente, in particolare se volta a:
a)
b)
c)
d)
suscitare forti motivazioni negli operatori del S.S.N.
promuovere effettiva cultura di servizio
valorizzare l’apporto positivo che le persone possono offrire
promuovere la razionalizzazione, l’integrazione e modificazioni strutturali nell’organizzazione dei
servizi e delle prestazioni
e) raggiungere una più elevata efficacia e produttività del sistema dei servizi socio-sanitari, migliorando
la qualità dei servizi resi e l’uso delle risorse
f) sviluppare l’umanizzazione dei servizi basata su una visione integrale dell’uomo
g) predisporre gli interventi e gli strumenti formativi indotti all’applicazione delle nuove declaratorie delle
categorie e dei profili professionali di cui all’allegato 1 del C.C.N.L. dd. 7.4.1999.
La risorsa formativa, quindi non può che porsi l’obiettivo di pervenire ad una crescita, maturazione e
valorizzazione professionale di tutto il personale in grado di soddisfare, in modo ampio, globale e
personalizzato, la domanda sempre più complessa e diversificata di benessere psicofisico, sociale e
ambientale proveniente dal cittadino-cliente e dalla collettività, promuovendo e tutelando la salute
individuale e collettiva dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità.
L’obiettivo generale, tuttavia, può essere perseguito solo tramite l’individuazione di tappe intermedie, al
conseguimento delle quali questa Azienda intende finalizzare le risorse finanziarie impegnate per la
funzione formativa.
A tale proposito l’Amministrazione aziendale intende offrire a tutti gli operatori, cui il C.C.N.L. dd. 7.4.1999
viene applicato, l’opportunità di:
a)
b)
c)
d)
e)
migliorare le attuali conoscenze e abilità terapeutiche, assistenziali, riabilitative, metodologiche,
tecnico-operative, gestionali e organizzative e di acquisirne di nuove, più attuali e innovative
pervenire ad atteggiamenti e, soprattutto, a comportamenti tali da facilitare l’instaurarsi di una
relazione significativa tra operatore e cittadino-utente e tra gli stessi operatori
comprendere e gestire il cambiamento, in modo dinamico, positivo, propositivo e partecipativo
saper lavorare in equipe, con operatori del proprio profilo professionale e/o di altri profili
impiegare in modo razionale le informazioni disponbili per analizzare, progettare, gestire, valutare gli
interventi di competenza
Art. 33
Ufficio Aggiornamento e Formazione Professionale
Le opportunità di cui all’art. 1, si tradurranno in iniziative programmate, organizzate e gestite a livello di
Azienda, dall’Ufficio Aggiornamento e Formazione Professionale, con la collaborazione delle S.O., U.O.,
nonché con le varie articolazioni aziendali.
All’Ufficio Aggiornamento e Formazione Professionale è affidato, tra l’altro, l’incarico di mantenere le
iniziative adottate in linea con i principi esposti dal presente contratto integrativo aziendale.
Art. 34
Iniziative e programmi in ambito aziendale
Con le iniziative gestite in ambito aziendale si intende, nello specifico, privilegiare lo sviluppo umano e
professionale del personale anche mediante una analisi dei bisogni formativi nonchè sull’avvenuto
accrescimento della professionalità del singolo dipendente.
Tutti gli operatori coinvolti nei processi formativi saranno pertanto sottoposti, al termine del percorso
didattico, e prova teorico e/o pratica o teorico-pratica sulle materia oggetto del corso di formazione e/o
aggiornamento.
Il programma di formazione professionale sarà elaborato tenendo conto delle seguenti aree:
 infermieristica
 amministrativa tecnica
 tecnica - sanitaria e di vigilanza ed ispezione
 altre figure professionali di primo contatto con l’utente
(centralinisti, portieri, operatori di sportello, ecc.)
Le modalità della formazione professionale, di norma, saranno riconducibili a:
 seminari
 moduli
 incontri
 stages in altre strutture
I docenti, ai quali verranno affidati di volta in volta i progetti formativi, saranno individuati tra il personale
dipendente dell’ASS, in possesso di adeguata e specifica professionalità, nonché tra consulenti e
professionalità esterne che abbiano maturato esperienze nel campo della formazione professionale.
Il programma dei vari percorsi formativi, che prevedano oltre alla parte teorica anche una parte
pratico-operativa, andrà a privilegiare, di norma, stages in altre strutture ritenute più consone al
raggiungimento dell’obiettivo formativo.
Tutte le iniziative di aggiornamento e formazione professionale devono prevedere, di norma, una verifica
finale sull’apprendimento dei contenuti dell’iniziativa soprattutto se si tratta di corsi di formazione
tecnico-professionale.
Sarà compito del coordinatore dell’iniziativa, di concerto con il responsabile del Centro di Formazione,
stabilire il metodo di verifica finale del corso (test, questionario, colloquio, ecc.).
Art. 35
Attività di formazione
L’attività di formazione e aggiornamento professionale, in ambito aziendale, finalizzata a obiettivi
strategici dell’Azienda, si esplicita in:
1) percorsi formativi di inserimento

la formazione di inserimento prevede l’espletamento di determinate esperienze lavorative in un
arco minimo di cinque anni, sono definite da protocolli stilati in base al profilo professionale da
parte di una commissione paritetica, costituita da rappresentanti dell’Azienda e da rappresentanti
delle OO.SS. e dalla R.S.U.. Costituisce requisito, non vincolante, per l’accesso alla posizione
economica successiva a quella di accesso alla categoria.
2) percorsi formativi tecnico/specialistici rispetto alle innovazioni tecnologiche ed al consolidamento di
specializzazioni acquisite.
3) percorsi formativi orientati all’approfondimento di:
 tematiche della comunicazione
 gestione giuridico-economica del personale
 gestione politica-sindacale del personale
 processi di qualità per il miglioramento delle prestazioni socio-sanitarie e amministrative.
4) percorsi formativi per nuovi assunti:
 l’aggiornamento dei nuovi assunti si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata
rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi annuali e pluriennali definiti dall’Azienda
in sede di contrattazione integrativa.
Art. 36
Norma di garanzia
Le parti si impegnano a sottoscrivere, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un verbale d’intesa per la
determinazione dei piani formativi aziendali annuali, tenuto conto dei singoli profili professionali, nonché
delle politiche sanitarie strategiche aziendali per l’anno di riferimento.
PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA
QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI
Art. 37
Obiettivi
Le parti prendono atto che ai sensi dell’art. 4, 2° comma, del C.C.N.L. dd. 7.4.1999, la contrattazione
integrativa ha, fra l’altro, il compito di regolare “i sistemi di incentivazione del personale sulla base di
obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio,
con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del
fondo di cui all’art. 38, 3° comma”.
Le parti prendono atto inoltre che nel medio periodo l’obiettivo da raggiungere, attraverso la
contrattazione integrativa, è quello di distribuire gli incentivi sulla base della produttività collettiva delle
U.O. mediante il processo di budget.
Con il presente accordo, pertanto, le parti si impegnano ad attuare una progressiva transizione verso un
nuovo sistema/modello in modo da rispettare pienamente, nel medio periodo, i citati principi incentivanti.
Art.38
Principi
L’istituto della produttività collettiva, regolamentato dal presente contratto integrativo, risulta essere,
quindi:
1) un importante strumento per migliorare dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo il servizio che
la Azienda è chiamata ad erogare, nel quadro di un più efficiente utilizzo delle risorse e pertanto di una
migliore economicità di gestione dell’Ente;
2) un sistema scollegato da ogni presunzione di produttività del dipendente collegata alla maggiorazione
dell’orario di lavoro e pertanto uno strumento effettivamente premiante in quanto basato sulla verifica a
consuntivo di concreti risultati ottenuti dal singolo dipendente;
3) un sistema che si regge sul piano di una maggior responsabilizzazione dell’attività di direzione, in
armonia con quanto disposto dall’art. 17 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni,
nell’ambito del perfezionamento, completamento, mantenimento di obiettivi.
Art. 39
Finanziamento
Le parti danno atto che, in conseguenza di quanto disposto dall’art. 38, comma 3°, del C.C.N.L. dd.
7.4.1999, l’ammontare del fondo per il finanziamento della produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, risulta essere costituito nei termini di cui
alla tabella allegata al presente contratto integrativo, del quale ne fa parte integrante e sostanziale.
Art. 40
Criteri di ripartizione delle quote
Le risorse di cui all’allegata tabella vengono assegnate:
a) nella misura fino al 5% per finanziare obiettivi cui attribuire particolare rilevanza strategica, al
personale coinvolto, sulla base di criteri oggettivi. La oggettività di detti criteri dovrà essere valutata
concordemente tra le parti.
L’importo così determinato, sarà incrementato, per l’anno 2000, da una somma pari a Lire
50.000.000.b) la rimanente quota per finanziare la produttività collettiva aziendale, a tutto il personale del comparto
impegnato nel raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, attribuiti alle S.O., U.O., Servizi di
appartenenza.
L’importo individuale della quota di cui alla precedente lettera a) non potrà comunque superare la
percentuale dell’80% dell’importo assegnato, al personale appartenente alla medesima categoria, dal
fondo della produttività collettiva.
La rimanente quota, pari al 95% dell’importo del fondo di cui alla tabella allegata al presente contratto
integrativo, verrà erogata nei mesi:
1° quota pari al 30% nel mese di giugno
2° quota pari al 30% nel mese di ottobre
3° quota pari al 30% nel mese di febbraio
saldo pari al 10 % dopo l’accertamento del raggiungimento dei risultati da parte del nucleo di valutazione
aziendale.
Gli importi relativi alla produttività collettiva saranno assegnati al personale interessato sulla base delle
seguenti percentuali di raggiungimento degli obiettivi prefissati:
- inferiore al 20%
- tra il 21% e l’85%
- oltre l’85%
non viene erogata alcun importo
si assegna un importo in percentuale di pari proporzione
si attribuisce il 100% della quota di competenza
Il Nucleo di Valutazione aziendale opererà pertanto, a consuntivo, una verifica generale sul
raggiungimento degli obiettivi entro la data del 30 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
La quota di incentivazione, assegnata ad ogni singolo dipendente, diverrà definitiva soltanto dopo la
verifica del Nucleo di Valutazione aziendale.
Le parti concordano sull’opportunità di nominare una Commissione paritetica, di parte pubblica e di parte
sindacale, allo scopo di verificare il sistema degli indicatori di risultato.
Le risorse di cui al 95% dell’importo del fondo di cui all’allegata tabella verranno distribuite al personale
interessato secondo il seguente criterio:
personale appartenente alla Categoria “A”
personale appartenente alla Categoria “B”
personale appartenente alla Categoria “Bs”
personale appartenente alla Categoria “C”
personale appartenente alla Categoria “D”
personale appartenente alla Categoria “Ds”
= quota 1,20
= quota 1,40
= quota 1,50
= quota 1,80
= quota 1,90
= quota 2,00
Gli importi di pertinenza verranno erogati sulla base ed in proporzione dei giorni di effettiva presenza in
servizio; a tale riguardo si concorda che il congedo ordinario, i permessi sindacali, il recupero
compensativo, le assenze per aggiornamento e formazione professionale e le assenze per donazione di
sangue cono equiparate alla presenza in servizio, mentre le assenze per malattia e per infortunio sul
lavoro, saranno conteggiate dopo il 30° giorno di assenza.
Gli importi non liquidati, relativamente alle quote del 5% e del 95%, per effetto del minore apporto
individuale, determineranno una maggiore risorsa da assegnare a saldo.
Si condivide che il fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per la qualità delle
prestazioni individuali (ex art. 38, comma 3, CCNL 1998/2001) è altresì incrementato dalle risorse
derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui all’art. 43, della Legge 27.12.1997, n. 449, così come
modificato dall’art. 45, della Legge 23.12.1998, n. 448 e dall’art. 4, della Legge 16.6.1998, n. 191.
L’importo, in termini percentuali, pari al 10 % della risorsa distribuibile, sarà inserito nel fondo
complessivo di Azienda, mentre la rimanente quota del 90 %, verrà assegnata alle U.O. che hanno svolto
le attività produttive.
Art. 41
Informazione
L’Azienda si impegna a dare costante aggiornamento degli stati di avanzamento delle attività connesse
agli obiettivi alle OO.SS., a tale riguardo i dirigenti responsabili delle U.O., delle S.O., dei dipartimenti e
dei vari servizi, sono tenuti ad aggiornare periodicamente il personale sull’andamento dei progetti in cui
esso è coinvolto.
REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO
Art. 42
Norme di richiamo
Le parti danno atto che a’ sensi dell’art. 38, comma 1, del C.C.N.L., dd. 7.4.1999, i fondi già previsti dai
CC.CC.NN.LL. 1995/1996, art. 43, comma 2, punti 1 e 2, consolidati al 31.12.1997, a far tempo dal
1.1.1999 si unificano.
Le parti prendono atto, altresì, che a’ sensi dell’art. 41, comma 7, del C.C.N.L. dd. 7.4.1999, le indennità
di cui all’art. 44, commi 3 e 4, del C.C.N.L. dd. 1.9.1995, sono rideterminate, a decorrere dal 31.12.1999,
in Lire 8.700.- ed in Lire 4.000.Art. 43
Pronta disponibilità
In relazione alle esigenze di servizio derivanti dalla attuale organizzazione del lavoro e tenuto conto degli
orari di lavoro, dei turni di servizio e dell’articolazione della pronta disponibilità nelle singole articolazioni
territoriali, nei termini di cui alla tabella riepilogativa seguente:
SERVIZI
dalle
D.S.M.
a rotazione:
CIM, SPDC, CL.PSICH.
Dip. Dipendenze
Dip. Prevenzione
vigilanza luoghi lavoro
TURNI
PRONTA DISPONIBILITA’
NUMERO
alle
NOTE
20.00
8.00
4
Tutti i giorni
8.00
14.00
1
Festivi
8.00
8.00
20.00
20.00
2
2
1
1
Lun-Ven
Sabato e Festivi
Lun-Sab
Festivi
19.30
7.30
7.30
7.30
7.30
2
2
2
1
1
Giorni Feriali
Lun-Ven
Sabato e Festivi
Lun-Ven
Sabato e Festivi
8.00
8.00
1
1
Tutti i giorni
Tutti i giorni
16.00
8.00
Igiene Aliment. e Nutrizione 14.00
8.00
Serv.Manutenz.Immobili
(Ass.Tecnici/Op.Tecnici)
15.30
19.30
7.30
Serv.Prev.Protez.Aziendale 19.30
7.30
(A.D.I.)
Casa Bartoli
20.00
Salita Ubaldini
20.00
Il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale svolge la propria attività congiuntamente con l’Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Trieste”.
Tenuto conto che in tal modo vengono effettuati circa 4.890 turni annuali di pronta disponibilità, le parti
concordano di fissare in lire 185.000.000.- il limite del fondo destinato a finanziare la pronta disponibilità.
Art. 44
Indennità giornaliera di lire 8.700
L’indennità viene corrisposta al personale del ruolo sanitario turnista, che operi in reparti attivi sulle 24
ore, per ogni giorno di effettivo servizio, con esclusione quindi di tutte le assenze dal servizio, tra cui le
ferie.
Per i turni “in quinta”, l’indennità viene corrisposta altresì nei giorni di assenza per recupero
compensativo delle ore lavorate per turno oltre l’orario contrattuale.
Come previsto dal CCNL, si stabilisce che il diritto all’indennità è vincolato all’effettuazione di un numero
equilibrato di turni la mattina, il pomeriggio e la notte. L’indennità verrà erogata in connessione al modulo
di turnazione, con sistema budgettario di unità operativa, stabilendo il numero massimo di turni effettuabili
nel mese.
L’indennità giornaliera compete qualora il numero di ore lavorate nella giornata di riferimento sia pari o
superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero fissato a livello aziendale mediamente sulle 6 ore
giornaliere.
I reparti dell’Azienda operanti sulle 24 ore sono qui di seguito individuati, prevedendo a fianco di ciascuno
il numero di turnisti presenti in ogni turno:
reparti
D.S.M.
Tutte le unità operative (6 unità)
Cl. psichiatrica (turno in V)
D. DIPENDENZE
Sostanze legali (turno in V)
A.D.I
Casa Bartoli
totale turnisti
numero turnisti
numero gettoni
per giorno
2*6
2
6*6
6
1
3
10
25
10
58
La spesa presunta viene quindi valutata in lire 200.000.000.-, su base annua
Art. 45
Indennità giornaliera di lire 4.000
L’indennità viene corrisposta al personale di tutti i ruoli che operi in impianti o servizi attivi sulle 12 ore
giornaliere, oppure su due turni in corsia, oppure su due turni in servizi diagnostici, per ogni giorno di
effettivo servizio, con esclusione quindi di tutte le assenze dal servizio, tra cui le ferie.
Il diritto all’indennità è vincolato all’effettuazione di un numero equilibrato di turni la mattina ed il
pomeriggio. Tenuto conto della preponderanza dell’attività svolta nel mattino, rispetto a quella
pomeridiana, viene stabilito che per maturare il diritto all’indennità il dipendente deve lavorare nel mese
almeno il 20%, e non più dell’80% dei giorni in turno pomeridiano. Pertanto, il turnista che nel mese di
riferimento raggiunge i limiti predetti matura il diritto all’indennità per tutti i giorni lavorati del mese.
Il giorno di effettivo servizio equivale ad un turno di almeno quattro ore di lavoro, svolte nel mattino dalle
ore 7 alle ore 13, o nel pomeriggio dalle ore 13 alle ore 20.
In ogni caso, il dipendente che nel mese, o nel minor periodo lavorato, non raggiunge i limiti qui fissati,
non matura il diritto all’erogazione dell’indennità.
I reparti dell’A.S.S. operanti almeno sulle 12 ore, e pertanto destinatari della presente indennità, sono qui
di seguito individuati:
servizi sanitari
- D.S.M.
tutte le unità operative
- DISTRETTI
assistenza domiciliare, ambulatori, poliambulatori
- DIP. DIPENDENZE
sostanze illegali
sostanze legali
La spesa presunta per l’applicazione della presente indennità, tenuto conto della variabilità dell’effettiva
maturazione del diritto, viene valutata in lire 125.000.000.-, su base annua.
Art. 46
Indennità mensile di lire 50.000
L’indennità è destinata agli operatori professionali coordinatori - caposala, ostetriche - che siano
effettivamente responsabili dell’assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura,
compresa la direzione sanitaria.
Si stabilisce di erogare l’indennità in oggetto al personale operatore professionale coordinatore di cui
sopra comunque responsabile dell’organizzazione dell’assistenza infermieristica ed alberghiera. L’attività
deve essere svolta in modo istituzionale e continuativo.
Previsione di spesa per n. 25 dipendenti, per una spesa presunta di lire 15.000.000.-, su base annua.
Si cumula con l’indennità di cui al successivo art. 7, ove spettante.
Art. 47
Indennità giornaliera di lire 8.000 / 10.000
L’indennità spetta al solo personale infermieristico operante nelle terapie intensive e sale operatorie, per
ogni giorno di effettivo servizio, senza requisiti di turnistica, con esclusione quindi di tutte le assenze dal
servizio, tra cui le ferie.
La spesa presunta viene indicata in lire 55.000.000.-, su base annua.
Art. 48
Indennità mensile di lire 55.000
Compete al personale del ruolo sanitario operante nelle terapie intensive e sale operatorie, quando
escluso dalle indennità erogate al personale turnista sulle 24 ore, e sulle 12 ore.
Vi si comprende pertanto il personale di cui al precedente art. 47, non turnista.
Si cumula con il precedente art.46.
I destinatari dell’indennità sono formalmente individuati con apposita nota della Direzione Sanitaria.
La spesa viene valutata in presunte lire 4.000.000.-, su base annua.
Art. 49
Indennità per servizio notturno, e indennità per servizio di turno festivo
Si applicano le misure contrattuali ad ogni dipendente che svolge orario ordinario nelle ore fra le 22 e le
6, per l’indennità notturna, e che lavora, per turno, in giorno festivo.
Non danno diritto ai gettoni, quindi, le ore per chiamata in pronta disponibilità, o le ore straordinarie.
Le parti, preso atto delle norme stabilite dal D.Lgs. 26.11.1999, n. 532, convengono che l’orario di
servizio notturno in atto presso l’Azienda, e articolato su turni plurisettimanali, sia compatibile con il
disposto di cui all’art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo.
La spesa presunta viene valutata in lire 320.000.000.-, su base annua.
Art. 50
Indennità rischio radiologico
L’indennità di rischio radiologico compete secondo i criteri di cui all’art. 54 del DPR 384/90, e della
normativa successiva (in particolare art. 5 L. 724/94).
La spesa presunta viene valutata in lire 8.000.000.-, su base annua.
Art. 51
Indennità di polizia giudiziaria
L’indennità di polizia giudiziaria compete al personale cui è stata attribuita la qualifica di agente o ufficiale
di polizia giudiziaria.
La spesa presunta viene valutata in lire 32.000.000.-, su base annua.
Art. 52
Indennità profilassi anti tbc
L’indennità di profilassi anti tbc compete al personale che opera in reparti e servizi a contatto diretto con
malati affetti da tubercolosi.
La spesa presunta, su base annua viene valutata in Lire 500.000.Art. 53
Norme di salvaguardia
Le parti concordano sull’opportunità di un monitoraggio quadrimestrale dell’andamento della spesa per gli
istituti trattati con il presente contratto decentrato, mediante invio alle organizzazioni sindacali firmatarie di
idonea evidenza.
Qualora i dati non dovessero confermare le previsioni di spesa ipotizzate dal presente contratto le parti
concordano di incontrarsi per un riesame congiunto della materia in oggetto.
Si concorda inoltre che un’eventuale riorganizzazione degli orari, qualora comporti l’estensione dell’orario
di lavoro sulle 12 ore giornaliere, oppure sulle 24 ore giornaliere, per taluni reparti attualmente non
previsti, potrà comportare l’automatico inserimento degli stessi negli elenchi di cui sopra, nei limiti di
capienza del fondo. Nell’ipotesi che il fondo non risulti sufficiente, verrà riconvocato il tavolo negoziale.
RIEPILOGO DELLA SPESA ANNO 2000
PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO
INDENNITA’
SPESA PREVISTA
Indennità pronta disponibilità
185.000.000
Indennità 24 ore (£. 8.700 giorn.)
165.000.000
Indennità 12 ore (£. 4.000 giorn.)
125.000.000
Indennità £. 50.000 mensili
15.000.000
Indennità £. 8.000 giornaliere
55.000.000
Indennità £. 55.000 mensili
4.000.000
Indennità notturne e festive
320.000.000
Indennità rischio radiologico
8.000.000
Indennità polizia giudiziaria
32.000.000
Indennità profilassi anti tbc
500.000
TOTALE
909.500.000
FONDO DISPONIBILE
965.213.669
DIFFERENZA
55.713.669
CRITERI PER I PASSAGGI ALL’INTERNO DELLE CATEGORIE TRA PROFILI DELLO STESSO
LIVELLO
ART. 54
Passaggi da un profilo ad un altro della medesima categoria
I passaggi orizzontali all’interno della medesima categoria tra profili diversi del medesimo livello sono
specificati all’art. 17, comma 3, del C.C.N.L. dd. 7.4.1999.
Nei confronti dei dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei in via permanente allo svolgimento delle
mansioni loro attribuite valgono le norme di cui all’art. 16 del D.p.r. 384/90.
Art. 55
Requisiti
I dipendenti interessati ai passaggi di cui all’art. 54 dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti
dall’allegato n. 1 (declaratorie delle categorie e dei profili) del C.C.N.L. dd. 7.4.1999.
Art. 56
Modalità
I passaggi di cui all’art. 54 posso avvenire a seguito di domanda presentata dagli interessati in possesso
dei requisiti indicati all’art. 55.
Art. 57
Criteri
In caso di più domande si procede alla selezione interna, utilizzando i criteri previsti dal “regolamento per
lo svolgimento delle selezioni interne” (passaggi verticali); per i passaggi all’interno della categoria “A”, la
Commissione, mediante colloquio, procederà ad una verifica delle attitudini dei candidati rispetto al profilo
da ricoprire.
Qualora siano richiesti, dalle disposizioni legislative, requisiti abilitativi, si ricorre comunque alla
preventiva verifica dell’idoneità professionale, mediante prova teorico - pratica.
Art. 58
Bandi di selezione
L’Azienda procederà annualmente all’individuazione dei posti che potranno essere ricoperti mediante
passaggi all’interno delle categorie tra profili diversi.
A tale riguardo l’Azienda, considerata la disponibilità dei posti nella dotazione organica, darà l’avvio alle
procedure previa concertazione con le OO.SS. e la RSU Aziendale.
I dipendenti saranno informati dei posti che potranno essere ricoperti con le modalità ed i criteri di cui ai
precedenti artt. 56 e 57, mediante apposito bando che sarà affisso all’albo aziendale.
L’Azienda darà inoltre la massima pubblicità inviando copia degli avvisi alle S.O., U.O., Dipartimenti,
Servizi ed articolazioni aziendali varie.
Il testo dei bandi conterrà tutte le informazioni necessarie alla compilazione delle domande da parte degli
interessati.
Art. 59
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà costituita con le modalità previste per lo svolgimento delle “selezioni
interne” (passaggi verticali).
Art. 60
Graduatoria
La Commissione giudicatrice, al termine delle selezioni, redigerà una graduatoria finale che cesserà di
produrre effetti in sede di prima applicazione.
Art. 61
Formazione ed aggiornamento professionale
I dipendenti che passeranno ad altro profilo professionale saranno sottoposti a specifici corsi aziendali di
formazione ed aggiornamento professionale.
Art. 62
Norma di rinvio
L’Azienda, a conclusione delle procedure di selezione, qualora risultassero ancora disponibili dei posti,
procederà alla copertura dei medesimi secondo quanto previsto dalle norme del C.C.N.L. dd. 7.4.1999,
del presente Contratto Integrativo Aziendale nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
CRITERI PER I PASSAGGI DALLA CATEGORIA “B” AL LIVELLO “Bs” E DALLA CATEGORIA “D”
AL LIVELLO “Ds”
ART. 63
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina le procedure relative allo svolgimento delle selezioni interne per il
passaggio dalla categoria B al livello Bs e dalla categoria D al livello Ds, di cui all’art. 15 del C.C.N.L. dd.
7.4.1999.
Art. 64
Bandi di selezione
I bandi relativi alle selezioni per la progressione interna dalle categorie “B” e “D” ai livelli economici “Bs” e
“Ds”, saranno pubblicati all’albo aziendale e al fine di ottenere la massima diffusione, saranno inviati in
copia ai Responsabili dei Distretti, Dipartimenti, S.O., U.O., Uffici e Servizi.
I bandi di selezione interna dovranno indicare i requisiti richiesti per la partecipazione, culturali e
professionali, e dovranno fare riferimento a quelli previsti nelle declaratorie delle categorie “B” e “D” e dei
rispettivi profili di cui all’allegato n. 1 del C.C.N.L. dd. 7.4.1999.
Art. 65
Accesso dall’esterno
Per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi profili,
l’Azienda potrà bandire i concorsi pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di collocamento solo se le
selezioni interne hanno dato esito negativo o mancano del tutto all’interno le professionalità da
selezionare.
Art. 66
Modalità di svolgimento delle prove
Nelle selezioni interne relative ai passaggi nell’ambito delle categorie B e D al livello economico “Super”,
vengono adottati i seguenti criteri:



titoli
prova teorico - pratica su materie attinenti il posto da conferire
colloquio attinente il posto da conferire
Art. 67
Punteggi per la valutazione dei titoli e delle prove selettive
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
passaggi dalla categoria B alla categoria BS
 titoli =
punti 35
 prova teorico - pratica =
punti 35
 colloquio =
punti 30
passaggi dalla categoria D alla categoria DS
 titoli =
punti 40
 prova teorico - pratica =
punti 30
 colloquio =
punti 30
Art. 68
Valutazione dei titoli
A)
Valutazione dei titoli di carriera:
1)
servizi presso Aziende Sanitarie o presso altre PP.AA., nella categoria, livello economico o profilo
professionale cui si riferisce la selezione o in corrispondente profilo professionale o posizione funzionale
ivi confluita in relazione ai posti messi a selezione interna, nei seguenti settori di attività:
 personale infermieristico
 personale tecnico sanitario
 personale della riabilitazione
 personale di vigilanza ed ispezione
 personale dell’assistenza sociale
 personale tecnico con riguardo ai rispettivi settori di attività, e, relativamente agli operatori tecnici
con riguardo ai mestieri di appartenenza
 personale amministrativo
punti 1,000 per anno;
2)
servizi presso Aziende Sanitarie o presso altre PP.AA., nella categoria, livello economico o profilo
professionale, immediatamente inferiore a quella cui si riferisce la selezione o in corrispondente profilo
professionale o posizione funzionale ivi confluita in relazione ai posti messi a selezione interna, nei
seguenti settori di attività:
punti 0,750;
3)
servizi presso Aziende Sanitarie o presso altre PP.AA., nella categoria, livello economico o profilo
professionale, non immediatamente inferiore a quella cui si riferisce la selezione o in corrispondente
profilo professionale o posizione funzionale ivi confluita in relazione ai posti messi a selezione interna, nei
seguenti settori di attività:
punti 0,500
Per il servizio prestato presso ASS o presso altre PP.AA. in settori di attività diversi rispetto a quello
relativo ai posti messi a selezione interna, il punteggio di cui sopra è ridotto al 50%.
Il servizio prestato presso ASS o presso altre PP.AA. nella categoria, livello economico o profilo
professionale, superiore a quella cui si riferisce la selezione o in corrispondente profilo professionale o
posizione funzionale ivi confluita sarà maggiorato del 10%.
B)
Valutazione dei titoli di studio:
I punteggi da attribuire ai titoli di studio saranno attribuiti dalla Commissione esaminatrice di volta in volta
in relazione al profilo professionale messo a selezione.
La Commissione darà motivazione dei criteri adottati con apposita nota a verbale.
C)
Valutazione del curriculum formativo e professionale:
Il curriculum formativo e professionale sarà valutato dalla Commissione giudicatrice e le motivazioni
dovranno essere motivate con riguardo ai singoli elementi che hanno contribuito a determinarlo.
TABELLA RIASSUNTIVA DEI PUNTEGGI MASSIMI ATRIBUIBILI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI:
ANZIANITA’
CURRICULUM
TITOLI DI STUDIO
B - Bs
20
10
5
D - Ds
20
10
10
Art. 69
Commissione
La Commissione giudicatrice sarà costituita con le modalità previste per lo svolgimento delle “selezioni
interne” (passaggi verticali).
Art. 70
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di cui al C.C.N.L. dd. 7.4.1999
ed i criteri e le procedure previsti nel regolamento per lo svolgimento delle selezioni interne.
CRITERI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE
Art. 71
Norme regolamentari
Le parti, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 3; art. 16; art. 17; art. 30, comma 1, lett. “b”;
art. 35, del C.C.N.L. dd. 7.4.1999, nonché dagli allegati n. 1 e n. 2, relativamente alla progressione
economica orizzontale (passaggio alla 1°, 2°, 3° e 4° fascia economica di ciascuna categoria) concordano
il presente testo che regolamenta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
i requisiti di ammissione alle selezioni interne per l’accesso alle fasce economiche delle varie
categorie
i criteri per la valutazione selettiva degli aspiranti al passaggio alle fasce superiori a quella di
appartenenza
le procedure per garantire la massima diffusione ai bandi di selezione
le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e della eventuale
documentazione necessaria
la composizione della commissione non inferiore a tre membri scelti tra soggetti esperti
la previsione di utilizzo a scorrimento dei risultati delle selezioni con indicazione della durata della
loro validità, in analogia a quanto previsto per l’accesso dall’esterno.
Art. 72
Norme di garanzia
La procedura di attribuzione delle fasce economiche superiori dovrà rispettare, sotto l’aspetto
quantitativo, un corretto equilibrio tra i profili professionali collocati nelle diverse fasce di ciascuna
categoria; a tale riguardo i livelli economici Bs e Ds vengono equiparati alle categorie; i criteri e le
modalità che l’Azienda adotterà per lo svolgimento delle procedure selettive terranno conto di quanto
indicato dal presente articolo.
Art. 73
Requisiti
Le parti concordano che, alla selezione per il passaggio alla 1°, 2°, 3° e 4° fascia economica di ciascuna
categoria, sono ammessi i dipendenti in possesso della seguente esperienza professionale, maturata,
alla data del 1 gennaio dell’anno cui si riferisce la selezione stessa, presso l’Azienda per i Servizi Sanitari
n. 1 - Triestina -, ovvero presso altra Azienda, Ente, Istituto, del S.S.N.:
per l’accesso alla 1° fascia economica
anzianità di almeno 5 anni nella medesima categoria, livello economico e profilo professionale di
appartenenza o ex posizione funzionale in essa confluiti
per l’accesso alla 2° fascia economica
anzianità di almeno 7 anni nella medesima categoria, livello economico e profilo professionale di
appartenenza o ex posizione funzionale in essa confluiti
per l’accesso alla 3° fascia economica
anzianità di almeno 9 anni nella medesima categoria, livello economico e profilo professionale di
appartenenza o ex posizione funzionale in essa confluiti
per l’accesso alla 4° fascia economica
anzianità di almeno 11 anni nella medesima categoria, livello economico e profilo professionale di
appartenenza o ex posizione funzionale in essa confluiti.
Oppure:
in assenza del requisito delle anzianità previste di 5, 7, 9 e 11 anni, maturate nella categoria di cui al
posto messo a selezione, possono partecipare i dipendenti che siano in possesso di una anzianità di
servizio maturata nella categoria o livello economico immediatamente inferiore, purchè riferito alla
medesima professionalità (ruolo professionale) o in ex posizione funzionale in essa confluita, per un
periodo pari al doppio di quelli sopra indicati e posseduti nella categoria per la quale è stata indetta la
selezione.
Possono partecipare alla selezione inoltre i dipendenti, in possesso dei requisiti sopra indicati, cessati dal
servizio dal 2 gennaio (*) dell’anno in cui viene svolta la procedura selettiva.
(*) (1 gennaio = ultimo giorno di lavoro).
Art. 74
Criteri di valutazione
Le parti concordano i seguenti criteri per la valutazione selettiva degli aspiranti al passaggio alle fasce
economiche superiori a quella di appartenenza:
criterio 1 =
criterio 2 =
criterio 3 =
criterio 4 =
anzianità di servizio
prestazioni individuali svolte
titoli di studio
formazione e aggiornamento professionale
CRITERIO 1
- Anzianità di servizio
Punteggi da attribuire per le esperienze lavorative maturate nei ruoli di appartenenza per ciascun mese o
frazioni superiori ai 15 giorni:
Categoria “A”
- punti 0,111
Categoria “B”
- punti 0,097
Categoria “Bs”
- punti 0,091
Categoria “C”
- punti 0,083
Categoria “D”
- punti 0,069
Categoria “Ds”
- punti 0,063
Le esperienze lavorative maturate nelle categorie inferiori, del medesimo ruolo, saranno valutate all’ 80%
del punteggio previsto per la categoria di appartenenza, mentre le anzianità maturate in altri ruoli saranno
valutate al 20% del punteggio previsto per la categoria di appartenenza.
CRITERIO 2 - prestazioni individuali svolte
Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 35, comma 1, del C.C.N.L., le parti concordano che la valutazione
delle prestazioni individuali dovrà aver luogo in base ad appositi oggettivi criteri di rilevamento da
effettuarsi mediante schede.
Con apposito regolamento, oggetto di separata concertazione sindacale, saranno definiti, tra l’altro, i
criteri con i quali dovranno essere attribuiti i punteggi relativi a:
 arricchimento professionale
 impegno e qualità delle prestazioni individuali con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza
 coinvolgimento nei processi aziendali
 capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi
 disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata
 effettuazione di esperienze professionali plurime collegate alle tipologie operative del profilo di
appartenenza
 iniziativa e capacità personale di proporre soluzioni innovative e/o migliorative dell’organizzazione del
lavoro
Qualora la procedura per l’attribuzione delle fasce retributive superiori abbia luogo prima che sia adottato
il regolamento per la valutazione delle prestazioni individuali, al medesimo non sarà assegnato alcun
punteggio.
CRITERIO 3 - Titoli di studio
Ai titoli culturali e professionali saranno attribuiti i seguenti punteggi:
 diploma di istruzione secondaria di secondo grado, punti 1
 diploma universitario non attinente al profilo professionale di appartenenza, punti 0,3
 diploma universitario attinente al profilo professionale di appartenenza, punti 1,5
 diploma di laurea non attinente al profilo professionale di appartenenza, punti 0,5
 diploma di laurea attinente al profilo professionale di appartenenza, punti 2
 specializzazioni o abilitazioni specifiche all’esercizio di attività professionali o Master conseguite a
conclusione di corsi legali di studi con esami finali, per ciascuna specializzazione o abilitazione, punti
2
Il titolo di studio professionale, necessario per l’assunzione ed il relativo inquadramento nella qualifica o
profilo professionale ricoperto, non costituisce elemento di valutazione, pertanto non produce punteggio
aggiuntivo.
CRITERIO 4 - Formazione e aggiornamento professionale
La partecipazione ai processi formativi e di aggiornamento professionale otterrà la seguente valutazione:
 corsi di aggiornamento e formazione professionale con esame finale, attinenti al profilo professionale
di appartenenza (punti 0,20)
 partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze, tavole rotonde, ecc., (punti 0,01 per
giornata)
 relatore a congressi, convegni, tavole rotonde, seminari, ecc., (punti 0,05)
 relatore/docente a corsi di formazione e aggiornamento professionale (punti 0,10)
 partecipazione a corsi vari di significativo valore e attinenti all’attività lavorativa svolta (uso p.c. e
informatica, lingue straniere, contabilità, ecc.), (punti 0,10 per corso); dette attività di formazione se di
durata superiore o pari alle 150 ore (punti 0,50)
 attività di ricerca - debitamente documentata -, (punti 0,05 per mese)
 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale di appartenenza (punti 0,10 per
pubblicazione)
I punteggi massimi attribuibili a ciascuno dei criteri sopra descritti sono:
CRITERI
DI
VALUTAZIONE
1 - anzianità di servizio
2 - prestazioni individuali svolte
3 - titoli di studio
4 - formazione e aggiornamento professionale
Punteggio massimo totale:
CATEGORIE
A
B
Bs
C
D
Ds
40
15
2
2
59
30
20
4
4
58
25
25
5
5
60
23
25
5
5
58
35
15
3
3
56
33
20
3
3
59
I punteggi assegnati a ciascun concorrente sono oggetto di riduzione in conseguenza di sanzioni
disciplinari, superiori alla censura, poste a carico dei medesimi nel corso degli ultimi 3 anni, nelle seguenti
misure:
- multa
- 10%
- sospensione dal servizio fino a 5 giorni
- 20%
- sospensione dal servizio da 6 a 10 giorni
- 30%
Art. 75
Modalità di partecipazione alle selezioni
Alle selezioni per il passaggio alla fascia immediatamente superiore a quella posseduta saranno
ammessi tutti i dipendenti che, a seguito della pubblicazione del bando, del quale l’Azienda darà la più
ampia divulgazione, faranno richiesta nel rispetto dei tempi e delle modalità che saranno indicati nel
bando medesimo.
Art. 76
Autocertificazione
I titoli oggetto di valutazione dovranno essere prodotti in originale, ovvero mediante autocertificazione, a
sensi della Legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte dei singoli interessati.
Le dichiarazioni e le autocertificazioni saranno oggetto di verifica nei termini di legge, l’Azienda procederà
infatti ad una verifica a campione sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni.
Le dichiarazioni e le autocertificazioni che non consentano di poter valutare gli elementi che la
compongono non saranno prese in considerazione.
Non saranno oggetto di valutazione altresì le dichiarazioni e le autocertificazioni che non consentano una
successiva verifica.
Qualora, tra le dichiarazioni e le autocertificazioni prodotte e i documenti originali consegnati
successivamente, sia riscontrata una discordanza, l’Azienda procederà d’ufficio a rettificare i punteggi
attribuiti e, ove sussistano i presupposti, darà luogo a procedimento disciplinare nei termini previsti dalle
vigenti norme di legge e regolamentari.
Art. 77
Decorrenza inquadramento
I dipendenti risultanti vincitori nelle relative selezioni saranno collocati alla fascia retributiva superiore con
decorrenza dal 1 gennaio dell’anno di riferimento.
Art. 78
Commissione
La valutazione dei titoli sarà svolta da una apposita commissione costituita da:
un presidente
- di categoria non inferiore alla “D”
due componenti
- di categoria non inferiore alla “C” di cui uno con funzioni di segretario
La commissione potrà avvalersi di un gruppo di lavoro costituito da dipendenti di categoria non inferiore
alla “B” per la registrazione e l’archiviazione dei dati.
Art. 79
Graduatoria
Sarà compito della commissione preposta, alla conclusione della valutazione dei titoli, redigere una
graduatoria dei punteggi attribuiti.
In caso di parità di punti sarà data la preferenza:
a) al dipendente con maggiore anzianità di servizio
b) in caso di ulteriore parità al dipendente con maggiore anzianità anagrafica.
Le graduatorie hanno validità per l’anno di riferimento e per l’anno immediatamente successivo, le
procedure selettive pertanto avranno cadenza biennale.
Art. 80
Norma di garanzia
Gli atti relativi alla valutazione dei titoli potranno essere visionati dai dipendenti aventi titolo, ai sensi della
legge 241/90, e comunque non prima dell’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria.
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI INTERNE
ART. 81
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina le procedure relative allo svolgimento delle selezioni interne per il
passaggio da una categoria all’altra immediatamente superiore, di cui all’art. 16 del C.C.N.L. dd.
7.4.1999.
Art. 82
Bandi di selezione
I bandi relativi alle selezioni interne, indetti per ciascun profilo professionale, saranno pubblicati all’albo
aziendale e al fine di ottenere la massima diffusione, saranno inviati in copia ai Responsabili dei Distretti,
Dipartimenti, S.O., U.O., Uffici e Servizi.
Il bando di selezione interna dovrà indicare i requisiti richiesti per la partecipazione, culturali e
professionali, e dovrà fare riferimento a quelli previsti nelle declaratorie delle categorie e profili di cui
all’allegato n. 1 del C.C.N.L. dd. 7.4.1999.
Art. 83
Domande di ammissione
Le domande di ammissione alle selezioni dovranno essere inviate, dagli aspiranti in possesso dei requisiti
richiesti, entro e non oltre 30 giorni dalla data di affissione all’albo aziendale.
Le domande di partecipazione alle selezioni, redatte in carta semplice utilizzando gli appositi moduli
predisposti dall’Azienda, dovranno contenere le seguenti dichiarazioni:








cognome e nome
data e luogo di nascita
residenza (e domicilio se diversa dalla residenza)
titoli di studio (indicando la data, la sede e la denominazione dell’Istituto cui gli stessi sono stati
ottenuti)
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni
selezione a cui si intende partecipare
recapito presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni
curriculum professionale e formativo
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti dovranno allegare la seguente documentazione resa in
fotocopia autocertificata:
titoli di studio
diplomi di aggiornamento, perfezionamento, abilitazione
attestati di aggiornamento, formazione e qualificazione professionale
pubblicazioni, titoli vari, relazioni di ricerche e studi affidati dall’Azienda
dichiarazione di attività svolte, convalidata dal Responsabile di Servizio
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa o in copia autentica.
In caso di dichiarazioni false il dipendente verrà escluso dalla selezione e subirà gli effetti penali ed
amministrativi previsti dalla vigente normativa.
Art. 84
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice di ciascuna selezione è nominata dal Direttore Generale ed è composta
da:



Presidente
Il Direttore Sanitario o il Direttore Amministrativo, relativamente agli ambiti di competenza, o da loro
delegati
Componenti
Due dipendenti dell’Azienda di categoria non inferiore a quella cui si riferisce la selezione e
comunque di categoria non inferiore alla categoria “C”.
Segretario
Un dipendente amministrativo dell’Azienda appartenente alle Categorie “C” o “D”
I componenti interni delle commissioni esaminatrici saranno estratti a sorte da una rosa di dipendenti,
esperti nelle materie oggetto delle selezioni, che hanno offerto la loro disponibilità formulando apposita
domanda.
I componenti interni non possono essere nominati membri di commissione nella selezione successiva.
Per i componenti delle commissioni interne valgono le norme in materia di incompatibilità in vigore per i
concorsi pubblici.
E’ compito della commissione esaminatrice determinare la durata e le modalità di svolgimento delle
prove.
E’ compito del segretario redigere apposito verbale attestante il regolare svolgimento delle prove
d’esame.
Il verbale dovrà essere firmato da tutti i componenti la commissione giudicatrice.
Art. 85
Convocazione dei candidati
Le commissioni giudicatrici provvedono alla convocazione dei candidati ammessi alla selezione con
apposita comunicazione (con avviso di ricevimento) da inoltrare all’indirizzo indicato dal dipendente nella
domanda di partecipazione almeno 20 giorni prima dell’inizio delle prove.
Le lettere di convocazione dovranno contenere:
 data, ora e luogo dove si svolgeranno le prove della selezione.
Art. 86
Modalità di svolgimento delle prove
Nelle selezioni per il passaggio da una categoria a quella immediatamente superiore vengono adottati i
seguenti criteri:
a)


b)

Per il passaggio dalla categoria A alla categoria B
titoli
prova teorico - pratica o colloquio sulla materia attinente il posto da conferire
Per il passaggio dalla categoria B alla categoria C
titoli


c)



prova teorico - pratica su materie attinenti l’attività di servizio
colloquio su materie attinenti il posto da conferire
Per il passaggio dalla categoria C alla categoria D
titoli
prova teorico - pratica su materie attinenti l’attività di servizio
colloquio su materie attinenti il posto da conferire
Art. 87
Punteggi per la valutazione dei titoli e delle prove selettive
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
1) selezione per il passaggio dalla categoria A alla categoria B
 titoli =
punti max 30
 prova teorico - pratica o prova orale = punti max 70
1)



selezione per il passaggio dalla categoria B alla categoria C
titoli =
punti max 35
prova teorico - pratica =
punti max 35
prova orale =
punti max 30
1)



selezione per il passaggio dalla categoria C alla categoria D
titoli =
punti max 40
prova teorico - pratica =
punti max 30
prova orale =
punti max 30
I punteggi per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
selezioni per i passaggi dalla cat. A alla cat. B
 titoli di carriera =
punti max 20
 titoli di studio =
punti max 4
 curriculum formativo e professionale =
punti max 6
selezioni per i passaggi dalla cat. B alla cat. C
 titoli di carriera =
punti max 20
 titoli di studio =
punti max 5
 curriculum formativo e professionale =
punti max 10
selezione per il passaggio dalla cat. C alla cat. D
 titoli di carriera =
punti max 20
 titoli di studio =
punti max 10
 curriculum formativo e professionale =
punti max 10
A)
Valutazione dei titoli di carriera:
1) servizi presso Aziende Sanitarie o presso altre PP.AA., nella categoria, livello economico o profilo
professionale cui si riferisce la selezione o in corrispondente profilo professionale o posizione
funzionale ivi confluita in relazione ai posti messi a selezione interna, nei seguenti settori di attività:
 personale infermieristico
 personale tecnico sanitario
 personale della riabilitazione
 personale di vigilanza ed ispezione
 personale dell’assistenza sociale
 personale tecnico con riguardo ai rispettivi settori di attività, e, relativamente agli operatori tecnici
con riguardo ai mestieri di appartenenza
 personale amministrativo
punti 1,000 per anno;
2) servizi presso Aziende Sanitarie o presso altre PP.AA., nella categoria, livello economico o profilo
professionale, immediatamente inferiore a quella cui si riferisce la selezione o in corrispondente profilo
professionale o posizione funzionale ivi confluita in relazione ai posti messi a selezione interna, nei
seguenti settori di attività:
punti 0,750
1) servizi presso Aziende Sanitarie o presso altre PP.AA., nella categoria, livello economico o profilo
professionale, non immediatamente inferiore a quella cui si riferisce la selezione o in corrispondente
profilo professionale o posizione funzionale ivi confluita in relazione ai posti messi a selezione
interna, nei seguenti settori di attività:
punti 0,500
Per il servizio prestato in settori di attività diversi rispetto a quello relativo ai posti messi a selezione
interna, il punteggio di cui sopra è ridotto al 50%.
Il servizio prestato nella categoria, livello economico o profilo professionale, superiore a quella cui si
riferisce la selezione o in corrispondente profilo professionale o posizione funzionale ivi confluita sarà
maggiorato del 10%.
B)
Valutazione dei titoli di studio:
I punteggi da attribuire ai titoli di studio saranno attribuiti dalla Commissione esaminatrice di volta in volta
in relazione al profilo professionale messo a selezione.
La Commissione darà motivazione dei criteri adottati con apposita nota a verbale.
C)
Valutazione del curriculum formativo e professionale:
Il curriculum formativo e professionale sarà valutato dalla Commissione giudicatrice e le motivazioni
dovranno essere motivate con riguardo ai singoli elementi che hanno contribuito a determinarlo.
Il superamento della selezione è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza in
ciascuna prova d’esame che dovrà corrispondere almeno alla metà più uno del punteggio previsto.
L’ammissione dei concorrenti al colloquio è subordinata al superamento della prova teorico - pratica che
dovrà essere pari ad un punteggio corrispondente alla metà più uno del punteggio disponibile in ciascuna
prova d’esame.
Art. 88
Graduatoria
Al temine della procedura selettiva, la commissione giudicatrice formulerà la graduatoria di merito dei
candidati idonei.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza, pari ad un punteggio
corrispondente alla metà più uno del punteggio previsto in ciascuna prova d’esame.
La graduatoria è pubblicata all’albo dell’Azienda ed è a disposizione dei candidati presso la Struttura
Operativa del Personale.
Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione i candidati possono ricorrere alla Commissione esaminatrice
nel caso ritengano che sussistano errori nell’attribuzione dei punteggi.
La Commissione esaminatrice formula, trascorsi i 20 giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria
finale che sarà approvata dal Direttore Generale.
La graduatoria rimane efficace per 18 mesi dalla data del provvedimento di approvazione della stessa.
A parità di punteggio tra due o più concorrenti valgono i criteri vigenti nell’ambito della normativa
concorsuale per l’accesso dall’esterno.
Art. 89
Esclusione
L’esclusione dalle prove di selezione viene disposta dall’Azienda con atto motivato e successivamente
viene notificato agli interessati prima dell’inizio delle prove.
POSIZIONI ORGANIZZATIVE E GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI
Art. 90
Oggetto
Il presente regolamento, in applicazione degli articoli 6, 20, 21, 35, 36, 39, del C.C.N.L. dd. 7.4.1999,
disciplina le materie relative alla graduazione delle funzioni relative alle posizioni organizzative che
comportano assunzione diretta di elevata responsabilità e le modalità di conferimento degli incarichi di
posizione.
Art. 91
Posizioni organizzative
Le posizioni organizzative, come stabilito dall’art. 20, c. 1, del C.C.N.L. dd. 7.4.1999, sono costituite in
ambito aziendale, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle esigenze di servizio, con atto
motivato.
Le posizioni organizzative rappresentano lo svolgimento di attività lavorative-professionali, con delle
caratteristiche specifiche ed ulteriori rispetto alla specifica professione e consistono nello svolgimento di
funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità.
Le posizioni organizzative istituite dall’Azienda sono collegate alle finalità ed agli obiettivi strategici
aziendali ed attivano processi di delega delle responsabilità gestionali e professionali, a titolo
esemplificativo, possono consistere in:
A) funzioni di direzione
1a) di servizi
2a) uffici o unità organizzative
- di particolare complessità
- con elevato grado di esperienza
- con elevata autonomia gestionale ed organizzativa
B) attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione
1b) processi assistenziali
2b) attività:
- di staff e/o di studio
- di ricerca
- ispettive di vigilanza e controllo
- di coordinamento dell’attività didattica
Art. 92
La graduazione delle funzioni e valore economico delle posizioni organizzative
Al fine di determinare una graduazione delle funzioni le posizioni organizzative vengono valutate, sulla
base dei seguenti criteri:
 livello di autonomia gestionale e/o organizzativa della funzione anche in relazione alla effettiva
presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate,
 livello di responsabilità che la funzione comporta,
 complessità delle competenze attribuite,
 entità delle risorse gestite (finanziarie, umane, tecnologiche),
 valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali,
 competenze professionali e/o specialistiche richieste,
 esperienza professionale richiesta per espletare la mansione,
Le posizioni organizzative vengono valutate da una commissione composta dal Direttore Generale, dal
Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.
In base ai risultati della valutazione le posizioni organizzative individuate verranno graduate ed alle
medesime saranno attribuiti i valori economici previsti dall’art. 36 del CCNL dd. 7.4.1999.
Le posizioni organizzative rispecchiano, per quanto attiene l’area del comparto, la struttura formale delle
responsabilità, a tale riguardo l’Azienda sulla base del proprio modello organizzativo, del proprio
ordinamento, delle leggi e delle norme nazionali e regionali di organizzazione, in relazione alle esigenze
di servizio, e, con particolare riguardo alle funzioni attribuite al personale inquadrato nelle categorie
“D”/”Ds” e, limitatamente, per tipologie di particolare rilievo, al personale inquadrato nella categoria “C”
del ruolo sanitario e dell’assistenza sociale, evidenzia la necessità di dover procedere, nel breve e medio
termine, alla istituzione di non più di 35 posizioni organizzative, equamente distribuite tra il personale dei
ruoli: sanitario, amministrativo e tecnico, al fine di dotare ciascuna Struttura Operativa (Dipartimento,
Unità Operativa, Distretto, Servizio) di adeguate risorse umane, ai livelli organizzativi e di coordinamento.
Nella prima applicazione del presente contratto integrativo aziendale l’Azienda si pone l’obiettivo di dare
l’avvio ad un riequilibrio delle attribuzioni di responsabilità tra le aree del comparto, dei medici e dei
dirigenti, e quindi di istituire posizioni organizzative, distribuite equamente tra gli Uffici della Sede
Centrale, i Dipartimenti, i Distretti, le Strutture Operative e le Unità Operative.
Art. 93
Procedure per il conferimento degli incarichi
L’Azienda, in relazione alle posizioni organizzative individuate, provvede a pubblicizzare l’avviso
contenente l’indicazione degli incarichi di posizione da conferire, mediante affissione all’albo aziendale
per un periodo di venti giorni.
All’avviso per il conferimento degli incarichi di posizione possono rispondere, entro i termini e con le
modalità fissati dal bando, tutti i dipendenti collocati in categoria “D”, nonché, limitatamente al personale
del ruolo sanitario e di assistenza sociale, in categoria “C”, per tipologie di particolare rilievo
professionale, che saranno indicate nel bando di selezione.
L’avviso di incarico deve contenere le indicazioni delle posizioni organizzative da ricoprire e tutti gli
elementi necessari per la formulazione delle domande.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande ed i curriculum professionali dei dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il conferimento delle posizioni organizzative può essere disposto qualora il rapporto di lavoro sia a tempo
pieno, il passaggio da tempo pieno a tempo parziale, comporta l’automatica ed immediata revoca
dell’incarico.
Non potranno essere ammesse alla valutazione le domande presentate dai dipendenti ai quali l’Azienda
abbia irrogato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto (censura) nell’ultimo quinquennio
antecedente la data di affissione dell’avviso.
Art. 94
Criteri per la valutazione delle domande
Le domande presentate dai dipendenti, entro i termini e con le modalità stabiliti dall’avviso, saranno
valutate da una Commissione composta dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, dal Dirigente
Responsabile della Struttura Operativa e/o dal Dirigente dell’articolazione della Struttura medesima alla
quale appartiene la posizione organizzativa da attribuire, ovvero da Dirigenti da loro delegati.
La Commissione procederà all’esame delle domande pervenute e valuterà la loro ammissibilità tenuto
conto dei requisiti richiesti, di seguito saranno valutati i curriculum.
Saranno considerate inoltre le “valutazioni individuali” qualora siano state istituite.
La Commissione procederà alla individuazione dei candidati idonei e, per ciascuno di essi, esprimerà un
giudizio motivato.
La Commissione proporrà l’esito della valutazione al Direttore Generale per la scelta e il conferimento
degli incarichi.
Non si dà luogo a graduatorie di merito.
Art. 95
Conferimento degli incarichi
Gli incarichi sono conferiti, dal Direttore Generale, con atto scritto e motivato.
Nell’atto di nomina saranno indicati:
 la posizione organizzativa conferita
 l’ammontare dell’indennità di funzione
 la durata dell’incarico che, comunque, non potrà essere inferiore ai due anni
L’incarico, in presenza di valutazione positiva, può essere prorogato per un ulteriore periodo di due anni.
Art. 96
Valutazione annuale degli incarichi
I dipendenti, ai quali siano stati conferiti incarichi di funzione, sono soggetti a specifica e periodica
valutazione, con cadenza annuale, nell’ambito del sistema di valutazione interno dell’Azienda, e, nello
specifico, verrà svolta dai dirigenti responsabili delle relative Strutture Operative.
Gli esiti delle valutazioni saranno comunicati formalmente agli interessati.
La valutazione dei dipendenti a cui siano stati attribuiti gli incarichi di posizione sarà effettuata sulla base
dei seguenti criteri:




capacità di assumere le responsabilità connesse alla propria posizione
livello di realizzazione dei programmi operativi e degli obiettivi assegnati
capacità di svolgere attribuzioni differenti e di adeguarsi ai cambiamenti ed alle esigenze contingenti
qualità del lavoro, intesa come capacità di impostare e di realizzare in modo efficace, accurato e

completo il proprio lavoro
quantità del lavoro, intesa come capacità di svolgere in modo rapido e tempestivo il proprio lavoro
In caso di valutazione negativa, i dipendenti interessati hanno facoltà di presentare reclamo scritto, entro
15 giorni dalla data di ricevimento della valutazione, al Nucleo di Valutazione.
Il Nucleo di Valutazione sentirà in contraddittorio le considerazioni del dipendente, anche assistito da un
dirigente sindacale o da persona di sua fiducia, e il dirigente della Struttura Operativa che ha espresso il
giudizio negativo.
Il Nucleo di Valutazione ha la facoltà di modificare la valutazione espressa dal dirigente della Struttura
Operativa con apposita motivazione.
L’esito della valutazione annuale è riportato nel fascicolo personale degli interessati e di esso si terrà
conto per l’affidamento di altri incarichi.
Art. 97
La revoca degli incarichi
La revoca dall’incarico è disposta dal Direttore Generale con atto motivato in caso di:



soppressione della posizione organizzativa anche prima della scadenza stabilita dall’atto di nomina e,
qualora sussistano i requisiti, il dipendente interessato ottiene i benefici di cui all’art. 36, comma 3, del
C.C.N.L. dd. 7.4.1999
valutazione negativa
passaggio del dipendente da tempo pieno a tempo parziale
In caso di revoca il dipendente rimane inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle
funzioni proprie del profilo; la revoca dall’incarico comporta inoltre la perdita dell’indennità di posizione.
TABELLA 1/A
FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL
PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI (art. 38, comma 3 - CCNL 1998-2001)
Importi relativi al
Oggetto
Anno 1999
personale
Fondo 1999
trasferito
A.S.S.
all'ARPA
Produttività individuale storica
52.648.741
Produttività individuale da scorporo
2.970.184
Produttività collettiva storica
549.513.229
Produttività collettiva da scorporo
40.569.648
Quota parte produttività personale ARPA
13.454.102
Totale produttività
632.247.700
Risorse aggiuntive regionali Tab. A
564.051.615
12.602.603
551.449.012
Risorse aggiuntive regionali Tab. A da scorporo 20.171.060
20.171.060
Risorse aggiuntive regionali Tab. B
Risorse aggiuntive regionali Tab. E
Risorse di cui all'art. 43 L.449/97
Economie da trasformazioni di rapporti di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale
risparmi derivanti dal fondo per il lavoro
straordinario 1998
risparmi derivanti dal fondo per il trattamento
accessorio 1998
Risorse derivanti da trasferimenti dai fondi ex
art. 43 e 44 CCNL dd. 1.9.95
Importi di cui all'1% del monte salari (art. 38,c.
4, lett. b del CCNL)
Importi derivanti da altre disposizioni di legge
che destinano parte dei proventi a incentivi per
il personale
TOTALE
188.392.518
183.000.000
4.209.253
4.088.768
184.183.265
178.911.232
72.555.627
72.555.627
112.371.596
112.371.596
150.000.000
150.000.000
289.937.679
6.962.755
282.974.924
2.226.181.897
41.317.481
2.184.864.416
TABELLA 1/B
FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL
PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI (art. 38, comma 3 - CCNL 1998-2001)
Importi relativi al
Oggetto
Anno 2000
personale
Fondo 2000
trasferito all'ARPA A.S.S.
Produttività individuale storica
52.648.741
Produttività individuale da scorporo
3.411.300
Produttività collettiva storica
549.513.229
Produttività collettiva da scorporo
46.594.843
Quota parte produttività personale ARPA
26.908.204
Totale produttività
625.259.909
Risorse aggiuntive regionali Tab. A
564.051.615
25.205.205
538.846.410
Risorse aggiuntive regionali Tab. A da scorporo 23.166.762
23.166.762
Risorse aggiuntive regionali Tab. B
188.392.518
8.418.506
179.974.012
Risorse aggiuntive regionali Tab. E
120.245.704
5.373.298
114.872.406
Risorse di cui all'art. 43 L.449/97
Economie da trasformazioni di rapporti di lavoro 70.000.000
70.000.000
da tempo pieno a tempo parziale
Ulteriori risparmi derivanti dal fondo per il
trattamento accessorio
Risorse derivanti da trasferimenti dai fondi ex art. 20.000.000
20.000.000
43 e 44 CCNL dd. 1.9.95
Residuo oneri relativi all'art. 39 del CCNL pagati 90.187.326
90.187.326
nel 1998
Residuo oneri relativi all'art. 39 del CCNL pagati 174.447.234
174.447.234
nel 1999
risparmi derivanti dal fondo per il lavoro
177.175.658
177.175.658
straordinario 1999
risparmi derivanti dal fondo per il trattamento
accessorio 1999
Importi di cui all'1% del monte salari (art. 38, c. 4,
l. b CCNL)
Importi derivanti da altre disposizioni di legge
che destinano parte dei proventi a incentivi per il
personale
TOTALE
Importo pari al 15% del fondo consolidato della
produttività collettiva destinato al finanziamento
del fondo ex art. 39 del CCNL
TOTALE COMPLESSIVO FONDO ANNO 2000
113.383.017
113.383.017
289.937.679
13.925.510
276.012.169
2.513.155.626
93.789.000
79.830.723
2.433.324.903
93.789.000
2.389.366.626
79.830.723
2.309.535.903
TABELLA 2
FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI
CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO
Oggetto
Anno 1999
Anno 2000
Fondo storico Straordinario
601.471.880
601.471.880
Incremento per scorporo uffici
33.932.100
38.971.521
ARPA
13.438.684
26.877.367
Incremento organici anno 2000
12.153.075
Trasferimenti ad altri fondi
150.000.000
220.000.000
primo totale
471.965.296
405.719.109
Fondo indennità ex art. 44
911.886.139
911.886.139
Incremento per scorporo
15.000.000
17.000.000
trasferimento personale ad ARPA
15.691.000
31.382.000
Incremento organici
51.148.800
Incremento monte salari 0,06%
16.560.730
secondo totale
911.195.139
965.213.669
TOTALE FONDO
1.383.160.435
1.370.932.778
TABELLA 3
Risorse aggiuntive per il finanziamento del sistema classificatorio
(art.37 CCNL) esercizio anno 2000
importo da tabella D regionale
178.763.562
incremento
50%
fondo risultante
268.145.343
trasferimento ad ARPA
11.982.340
TOTALE
256.163.003
+
=
TABELLA 4
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune
dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica
Per il finanziamento delle fasce retributive di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), dell'indennità di
funzione legata alle posizioni organizzative di cui agli art. 20,21 e 36, della voce retributiva di
cui alla tabella allegato 9, comma 1, lett. a), nonchè dell'indennità professionale specifica
indicata nella tabella allegato 6 del CCNL, l'Azienda provvede alla formazione di un fondo
costituito a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Costituzione FONDO 1998:
1
2
3
3a
3b
3c
3d
4
5
6
Fondo riferito all'1.1.1998 quantificato dagli importi relativi a:
differenza tra il valore di fascia attribuito in 1° inquadramento (tabella all. 7 - col. D) e
lo stipendio tabellare iniziale (tabella all. 4 - col. C) per il personale in servizio all'1.1.98
indennità professionale specifica attribuita al personale in servizio all'1.1.98 (art. 30, commi 5 e
6 - tab. all. 6)
assegno ad personam (art. 31, commi 2 e 8 e tab. all. 7):
infermieri generici con art. 49, c.2, dpr. 384/90 - (tab. all. 7, nota 2)
personale infermieristico ex 6° livello, senza art. 45, CCNL 1.9.95, £. 155.000 - (tabella all. 7,
nota 3)
personale infermieristico ex 6° livello, con 30 anni e art. 45, £. 1.108.000 (tabella all. 7, nota 3)
personale ex 8° livello bis con art. 49 CCNL dd. 1.9.95, £. 90.000 - (tabella
all. 7, nota 5)
Totale tabellare FONDO ALL'1.1.1998
2.207.773.000
rateo tredicesima
152.388.744
residuo del fondo art. 43, comma 2, punto 3, del CCNL dd. 1.9.1995,
14.691.810
riferito al 31.12.1997
indennità professionali personale infermieristico e passaggio livello 8 bis
17.910.000
maturate nel corso del 1998
valore economico dei posti di nuova istituzione nell'organico 1998
11.855.039
Totale FONDO 1998
2.404.618.593
oneri relativi all'art. 39 del CCNL pagati
2.314.431.267
differenza a residuo attivo per il 1998
90.187.326
TABELLA 4/a
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune
dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica
Costituzione FONDO 1999:
1
fondo riferito all'1.1.1998
2.360.161.744
2
quota eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della riduzione
organica
3
dirottamento dal fondo straordinario e disagio, in presenza di stabile
modifica della organizzazione dei servizi, anche in parità di organico
(art. 39, c. 8)
4
risorse per finanziare gli aumenti della dotazione organica rispetto al
102.591.682
numero dei dipendenti in servizio all'1.1.1998 (art. 39, c. 8)
4 bis risorse relative agli aumenti dotazione organica 1998 su base annua
35.565.116
5
indennità professionali personale infermieristico e passaggi livello 8 bis
36.960.000
maturate nel corso del 1998 su base annua
6
indennità professionali personale infermieristico e passaggi livello 8 bis
14.220.000
maturate nel corso del 1999
7
residuo del fondo art. 43, comma 2, punto 3, del CCNL dd. 1.9.1995,
14.691.810
riferito al 31.12.1997
8
retribuzione individuale di anzianità relativa al personale cessato nell'anno
1998
9
trasferimento di personale all'ARPA
- 52.733.082
Totale FONDO 199
2.511.457.270
oneri relativi all'art. 39 del CCNL pagati
2.337.010.036
differenza a residuo attivo per il 1999
174.447.234
TABELLA 4/b
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune
dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica
Costituzione FONDO 2000:
1
fondo riferito all'1.1.1998
2.360.161.744
2
quota del 15% del fondo di produttività collettiva e qualità prestazioni individuali
93.789.000
(art. 39, c. 4/a)
3
quota pari allo 0,81% del monte salari anno 1997
223.569.857
MONTE SALARI 1997 = LIRE 27,601,216,875
4
indennità professionale personale infermieristico maturata nel corso del 1998 su 36.960.000
base annua
5
indennità professionale personale infermieristico maturata nel corso del 1999 su 36.240.000
base annua
6
maggiorazione della indennità della professione infermieristica (art. 49, c. 1 - 2°
12.020.000
per., commi 2 e 4 - 1° per.) maturate dopo il 31.12.1999, con decorrenza dalle
date di maturazione (art. 40, c.1)
7
differenze di livello passaggi da liv. 8° a liv. 8° bis, maturate dopo il 31.12.1999
252.236
con decorrenza dalle date di passaggio (art. 40, c. 4/d)
8
dirottamento dal fondo straordinario e disagio, in presenza di stabile modifica
200.000.000
della organizzazione dei servizi, anche a parità di organico (art. 39, c. 4/d)
9
corrispettivo di 65 ore pro-capite di lavoro straordinario per i dipendenti incaricati
per una posizione organizzativa, con decorrenza dalle date degli incarichi
10 risorse per finanziare gli aumenti della dotazione organica rispetto al numero dei 48.158.290
dipendenti in servizio all'1.1.1998 (art. 39, c.8)
11 residuo del fondo art. 43, comma 2, punto 3, del CCNL dd. 1.9.1995, riferito al
14.691.810
31.12.1997
12 retribuzione individuale di anzianità relativa al personale cessato nell'anno 1999
13 trasferimento di personale all'ARPA
- 105.466.165
Totale FONDO 2000
2.920.376.772
TABELLA 4/c-1
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte
comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica
Costituzione FONDO 2001 e successivi esercizi:
1
fondo riferito all'1.1.1998
2.360.161.744
2
quota del 15% del fondo di produttività collettiva e qualità
93.789.000
prestazioni individuali (art. 39, c. 4/a)
3
quota pari allo 0,81% del monte salari anno 1997
MONTE SALARI 1997 = LIRE 27,601,216,875
4
indennità professionale personale infermieristico maturata nel corso
del 1998 su base annua
5
indennità professionale personale infermieristico maturata nel corso
del 1999 su base annua
6
maggiorazione della indennità della professione infermieristica (art.
49, c. 1 - 2° per., commi 2 e 4 - 1° per.) maturate dopo il
31.12.1999, con decorrenza dalle date di maturazione (art. 40, c.1)
- 2000
6 bis maggiorazione della indennità della professione infermieristica (art.
49, c. 1 - 2° per., commi 2 e 4 - 1° per.) maturate dopo il
31.12.1999, con decorrenza dalle date di maturazione (art. 40, c.1)
- 2001
7
differenze di livellopassaggi da liv. 8° a liv. 8° bis, maturate dopo il
31.12.1999 con decorrenza dalle date di passaggio (art. 40, c. 4/d)
8
dirottamento dal fondo straordinario e disagio, in presenza di stabile
modifica della organizzazione dei servizi, anche a parità di
organico (art. 39, c. 4/d)
9
corrispettivo di 65 ore pro-capite di lavoro straordinario per i
dipendenti incaricati per una posizione organizzativa, con
decorrenza dalle date degli incarichi
10
risorse per finanziare gli aumenti della dotazione organica rispetto
al numero dei dipendenti in servizio all'1.1.1998 (art. 39, c.8)
11
residuo del fondo art. 43, comma 2, punto 3, del CCNL dd.
1.9.1995, riferito al 31.12.1997
12
retribuzione individuale di anzianità relativa al personale cessato
nell'anno 1999
13
trasferimento di personale all'ARPA
Totale FONDO 2001
TABELLA 4/c-2
variazioni successive:
ESERCIZIO 2002
6 bis variazione su base annua 2001
6 ter incrementi 2002
Totale FONDO 2002
ESERCIZIO 2003
6 bis variazione su base annua 2002
6 ter incrementi 2003
Totale FONDO 2003
ESERCIZIO 2004
6 bis variazione su base annua 2003
223.569.857
36.960.000
36.240.000
24.000.000
13.180.000
3.026.833
200.000.000
96.316.580
14.691.810
105.466.165
2.996.469.659
14.060.000
11.880.000
3.022.409.659
15.360.000
15.830.000
3.053.599.659
17.530.000
6 ter
incrementi 2004
Totale FONDO 2004
11.060.000
3.082.189.659
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
-1Le parti convengono che il presente contratto integrativo aziendale riassume, da un lato, le sintesi degli
interessi patrocinati dalle rispettive delegazioni negoziali, e, dall’altro, realizza un sottile equilibrio tra i
predetti interessi e le aspettative dei lavoratori del comparto.
Le parti congiuntamente convengono e dichiarano che, con la stipula del presente testo contrattuale, non
intendono prestabilire, in senso assoluto ed in modo definitivo, situazioni e condizioni, e ciò, con
particolare riguardo alle norme che disciplinano gli istituti relativi alla nuova classificazione del personale
ed alle conseguenti procedure attuative.
Conseguentemente le parti si impegnano, in forza di accordi, intese e contratti, sottoscritti in altre sedi
negoziali, nazionali e/o regionali, che prevedano l’incremento degli stanziamenti economici, la facoltà
accordata alla negoziazione integrativa aziendale circa il trasferimento di risorse da un fondo ad un altro,
ovvero di incrementare gli attuali fondi con il recupero di ulteriori risorse resesi disponibili, a rivedersi per
concordare l’attuazione dei nuovi istituti e definire le modalità procedurali a sostegno dei maggiori
incrementi retributivi in favore del personale del comparto.
Al fine di rafforzare l’armonizzazione degli interessi delle parti negoziali e, nel contempo, di riequilibrare le
quote dei fondi destinate a finanziare la nuova classificazione, le progressioni orizzontali e verticali, la
produttività collettiva ed i premi per la qualità delle prestazioni individuali, le indennità di funzione, le parti
convengono che, con decorrenza dall’anno 2001, un importo pari a Lire 250.000.000.- sarà riservato al
finanziamento delle indennità di funzione e la rimanente quota agli altri istituti.
Le parti negoziali concordano inoltre che, qualora, in conseguenza di accordi nazionali e/o regionali,
l’attuale fondo venga incrementato da ulteriori quote aggiuntive, determinando così un valore
complessivo del fondo di riferimento pari a Lire 1.100.000.000.-, la quota per il finanziamento delle
posizioni organizzative (fissato in Lire 250.000.000.-) sarà incrementata di ulteriori 50.000.000.-2Le parti danno atto dell’impegno assunto dall’azienda di garantire l’esercizio del diritto alla mensa con
modalità sostitutive.
La materia sarà oggetto di definizione in sede di Commissione Bilaterale, costituita ai sensi dell’art. 6, c.
2, del CCNL dd. 7.4.1999, in tale ambito sarà redatto il regolamento aziendale circa il diritto alla mensa.
Le parti si impegnano a concludere i lavori entro 90 giorni dalla data di insediamento.
-3Le parti si impegnano a definire un regolamento aziendale in materia di indumenti di lavoro affidando tale
compito alla Commissione Bilaterale.
-4Le parti concordano che la materia relativa all’attuazione dell’art. 28 del CCNL (mansioni superiori) sia
definita dalla Commissione Bilaterale.
-5-
Le parti convengono sull’opportunità di integrare l’art. 10 del “regolamento per la mobilità del personale
del comparto”, di cui alla delibera n. 1022 dd. 6.11.1998, aggiungendo il seguente paragrafo:” La
Commissione ristretta potrà essere attivata, su richiesta del dipendente, in caso di mancato accoglimento
della domanda di mobilità volontaria precedentemente prodotta ai sensi del presente regolamento”.