AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n°1 - TRIESTINA CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO Premesso che, in data 3 ottobre 2000 le delegazioni trattanti costituite dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, dalle OO.SS. firmatarie del CCNL dd. 7.4.1999 e dalla RSU Aziendale, hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto integrativo aziendale; che, in data 4 ottobre 2000, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 del CCNL dd. 7.4.1999, il testo dell’ipotesi di contratto integrativo aziendale è stata inviata al Collegio dei Revisori per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio; atteso che, il collegio dei Revisori trascorsi quindici giorni non ha formulato alcun rilievo; tutto ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 3, del CCNL dd. 7.4.1999, in data odierna, presso la sede dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, il Direttore Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, dott. Franco Rotelli e le rappresentanze sindacali, stipulano il presente Contratto integrativo Aziendale per il personale del Comparto dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina; Per l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina il Direttore Generale - Dott. Franco Rotelli Per le OO.SS. di Categoria RSU - CGIL-F.P. Sanità - FIST CISL - UIL Sanità - RSU: Snatoss, Adass,Fase, Fapas, Sunas, Soi - FIALS - Confsal - C.S.A. di Cisas Sanità (Cisas Sanità, Cisal (Fls/Cisal, Cisal Sanità, Dirsan Cisal), Confill Sanità - Cusai, Confail - Failel - Unsiau, Fenspro - Fasil - Usppi) - Trieste, ______________________ : RELAZIONI SINDACALI Art. 1 Delegazioni trattanti Per la parte pubblica: Dal titolare del potere di rappresentanza dell’Azienda o Ente o da un suo delegato; Dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati. Per la parte sindacale: Dalle RSU; Dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L. Art. 2 Regolamentazione dei diritti sindacali Le riunioni con le quali l’Azienda assicurerà le relazioni sindacali nelle materie previste dal C.C.N.L. vigente, avvengono, normalmente, al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito, attraverso le relazioni sindacali previste dal contratto collettivo, l’espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine. A tale riguardo, per favorire la partecipazione alle riunioni sindacali con l’Amministrazione dell’Azienda dei dirigenti sindacali, componenti la delegazione trattante, che dovessero avere impedimenti di servizio, l’Azienda si impegna ad agevolare modifiche ai loro normali turni di lavoro, cambiamenti di orario, ecc. Le parti si impegnano ad adottare modalità quanto più semplici al fine di definire l’interpretazione autentica in caso di applicazione controversa dei contratti collettivi. Per non ostacolare la partecipazione alle assemblee indette dalla OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., ciascun lavoratore potrà beneficiare fino ad un massimo di 12 ore annue. I lavoratori che parteciperanno alle assemblee indette dalle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. dovranno timbrare il cartellino personale sia prima che dopo la riunione assembleare, e ciò al fine di consentire agli uffici competenti di evidenziare la quantità di ore consumate da ogni singolo dipendente, che complessivamente non potrà superare il tetto massimo prestabilito in 12 ore annue. I lavoratori assenti dal servizio, qualora partecipino all’assemblea, potranno timbrare il “cartellino personale”, in entrata ed in uscita; le ore di presenza in assemblea sindacale saranno quindi considerate orario di servizio e di conseguenza saranno decurtate dal monte ore individuale, attribuito a ciascun dipendente nei termini sopra indicati. La convocazione dell’assemblea, la sede e l’orario saranno comunicati all’Amministrazione, dalle OO.SS. e/o dalla RSU con un preavviso di almeno 3 giorni. Qualora l’assemblea sia convocata in l’orario di servizio, tenuto conto della specificità aziendale e della sua articolazione territoriale, le modalità e gli orari saranno concordati, di volta in volta, con la Direzione aziendale, e ciò al fine di consentire di individuare congiuntamente i contingenti minimi, che, comunque, non potranno essere inferiori a quelli previsti in caso di proclamazione di sciopero, nonché le modalità e gli orari, un tanto per non provocare disagi all’utenza e salvaguardare i diritti dei lavoratori di partecipare all’assemblea. L’Azienda si impegna a rendere disponibile alle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. ed alla RSU due sedi strutturalmente e logisticamente idonee, il cui accesso deve essere favorito da opportuna segnaletica. L’Azienda valuterà, altresì, per il prosieguo, l’ipotesi di assegnazione di ulteriori stanze per ogni singola Organizzazione sindacale firmataria del C.C.N.L. L’Azienda darà in comodato alla RSU, per consentire un’ottimale sistema di relazioni ed informazioni sindacali, un impianto telefonico, abilitato ad uso interno, con un apparecchio facsimile collegato, un personal computer abilitato al sistema informatico aziendale (intranet), nonché una idonea dotazione di arredi d’ufficio. L’azienda mette a disposizione di ciascuna sigla sindacale firmataria del C.C.N.L. ed alla RSU adeguati spazi, tali da rendere visibile l’informazione e comunicazione sindacale (bacheche presso macchinette marcatempo, spogliatoi, ecc.). Le parti concorderanno, di volta in volta, la congruità e la locazione di tali spazi. Art. 3 Procedure di raffreddamento dei conflitti Quando insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti s’incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa anche su richiesta di una sola sigla sindacale o della RSU. Il presente contratto integrativo prevede la sospensione di provvedimenti adottati dalla parte pubblica, qualora venga accertato che non siano state rispettate le procedure inerenti le relazioni sindacali, al fine di attivare le stesse. Art. 4 Concertazione Oltre alle materie previste dal C.C.N.L., il presente contratto integrativo aziendale stabilisce che l’Azienda sottoponga a confronto con i soggetti sindacali, annualmente, il proprio modello organizzativo e il piano occupazionale, con il metodo della concertazione. Ogni modifica sarà regolata con la medesima relazione sindacale. Art. 5 Consultazione In ordine alle iniziative volte a promuovere innovazioni tecnico-organizzative, attivazione ed organizzazione di uffici, servizi, unità operative, modifiche strutturali e/o logistiche che coinvolgano direttamente o indirettamente il personale, le parti concordano una consultazione stabile a periodicità di norma quindicinale. Art 6 Informazione Premesso che l’informazione è strumento indispensabile per stabilire un corretto rapporto negoziale, si rende necessario potenziare l’attuale sistema informativo. L’Azienda, tramite l’URS, si impegna a consegnare, nel corso degli incontri quindicinali, alle OO.SS. trattanti ed alla RSU, tutta la documentazione inerente le materie oggetto di contrattazione, di concertazione e consultazione. Le convocazioni dovranno avvenire con almeno sette giorni di preavviso e dovranno, inoltre, precisare il sistema di relazione sindacale attivato. Sono oggetto di informazione: le materie per le quali il vigente C.C.N.L. prevede il ricorso alla concertazione. Per la trasmissione del materiale oggetto di informazione potrà essere utilizzato, di norma, il sistema informatico. Onde consentire una più agile produzione di informazioni dovute, l’Azienda si impegna, altresì, a consentire l’accesso ad Intranet, alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. ed alla RSU. Art. 7 Ufficio relazioni sindacali L’Azienda individua un funzionario al quale attribuire la responsabilità dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali e l’allocazione dello stesso. L’U.R.S. gestisce l’archivio relativo al C.C.N.L. ed ai disposti di legge collegati, agli accordi territoriali e aziendali, cura l’informazione dei funzionari sulle materie contrattuali, acquisisce per l’archiviazione qualsivoglia accordo raggiunto a livello aziendale. Dirama le convocazioni in sede negoziale o tecnica, cura l’archiviazione relativa ai lavori delle Commissioni aziendali ad ogni livello, trasmette alle strutture dell’Azienda e ai responsabili delle singole U.O. disposizioni, accordi aziendali, normative inerenti il C.C.N.L. e materie relative al rapporto di lavoro. I funzionari e gli impiegati a qualsiasi livello chiamati ad assolvere le funzioni dell’U.R.S. non possono rivestire cariche sindacali siano esse esecutive o direttive, né possono svolgere attività di consulenza per le OO.SS. Le Organizzazioni Sindacali forniscono all’U.R.S. i nominativi dei propri delegati e la sede presso la quale dovrà essere inviate le corrispondenze ed i materiali. L’U.R.S. verifica altresì il rispetto delle procedure in materia di relazioni sindacali nonché la corretta applicazione degli accordi stipulati. L’U.R.S. è delegata a informare i dirigenti delle U.O. sugli obblighi informativi nei confronti delle rappresentanze sindacali. L’U.R.S. è in ogni caso deputato dalla Direzione Aziendale per tutto ciò che concerne la funzionalità delle relazioni sindacali e garantisce la consegna delle informazioni alle OO.SS. NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Art. 8 Norme di richiamo Le Leggi 146/90 e 83/2000, avuto riguardo al comparto della sanità, si applicano ai seguenti servizi: assistenza sanitaria (la tutela della vita, della salute, della sicurezza della persona) igiene pubblica raccolta e smaltimento rifiuti approvvigionamenti di energia, risorse energetiche e beni di prima necessità protezione civile protezione ambientale veterinaria manutenzione e gestione di impianti tecnologici Art. 9 Proclamazione dello sciopero I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare: la durata le modalità di attuazione le motivazioni La comunicazione deve essere data all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina con un preavviso minimo di 10 giorni. Art. 10 Procedura di raffreddamento e di conciliazione Nel caso in cui lo sciopero venga proclamato in sede locale le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga presso la Prefettura di Trieste. Le parti hanno l’obbligo di definire i soggetti titolari della trattativa. Con il tentativo preventivo di raffreddamento e di conciliazione devono essere indicati: i tempi massimi per la convocazione, che di norma dovranno prevedere un periodo non inferiore alle 48 ore e non superiore alle 72 ore la durata massima della trattativa La legittimità della proclamazione dello sciopero è subordinata al preventivo esperimento del tentativo di conciliazione. Art. 11 Intervalli minimi L’intervallo minimo fra una azione di sciopero e l’altra dovrà essere di almeno 15 giorni. Art. 12 Norme di garanzia La durata massima del primo sciopero non potrà superare, per qualsiasi tipo di vertenza, le 24 ore. Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non potranno superare le 48 ore consecutive. Eventuali scioperi riguardanti singole professionalità e/o Unità Operative non dovranno compromettere le prestazioni individuate come indispensabili. Non saranno effettuate azioni di sciopero: nel mese di agosto nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo Gli scioperi dichiarati e/o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimento di particolari gravità o di calamità naturali. Art. 13 Strutture e Servizi esonerati Servizio 118 Servizio di Guardia Psichiatrica Art. 14 Servizi e Prestazioni indispensabili Le prestazioni indispensabili devono essere contenute in misura non eccedente il 50% delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote di personale non inferiore ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio, compresa la pronta disponibilità. Le prestazioni indispensabili assicurano il rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati e vengono espletate dai seguenti servizi: servizio trasporto infermi prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto e non dilazionabili senza danni per le persone interessate assistenza a persone portatrici di handicap in trattamento sanitario obbligatorio assistenza ad anziani ed handicappati anche in ambito domiciliare e/o in case protette attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi servizi di preparazione e distribuzione dei pasti agli utenti servizi che garantiscano l’accesso e la comunicazione attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti (referti, denunce, certificazioni) controlli per la prevenzione dei rischi ambientali e vigilanza, nei casi d’urgenza, sugli alimenti e sulle bevande vigilanza e controllo in presenza o sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e zoonosi controllo degli animali morsicatori ai fini della prevenzione antirabbica attività connesse alla gestione ed alla manutenzione degli impianti tecnologici (acqua, luce, gas, servizi sanitari informatici) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento Art. 15 Criteri per l’individuazione del personale I responsabili delle S.O., U.O., Dipartimenti, Servizi, Uffici, Articolazioni aziendali varie, individueranno i dipendenti da includere nei contingenti minimi previsti per la struttura di loro competenza. I dipendenti inclusi nei contingenti minimi potranno esprimere, al responsabile del servizio, la loro volontà di aderire allo sciopero entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione. I responsabili di servizio, ove possibile, accoglieranno le richieste manifestate dai dipendenti e provvederanno ad inserire nei contingenti minimi altro personale di medesimo profilo professionale tenendo conto della maggiore anzianità di servizio dei medesimi. Art. 16 Norme di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme di cui alle Leggi 146/90 e 83/2000 e quanto disposto dalla deliberazione dd. 1.6.2000 (G.U. n. 132 dd. 8.6.2000), della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali. PARI OPPORTUNITA’ Art. 17 Costituzione Presso l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del C.C.N.L. dd. 7.4.1999, viene costituito un Comitato per le pari opportunità. Art. 18 Composizione Il Comitato per le pari opportunità dell’A.S.S. n. 1 Triestina è composto: da un componente designato da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. dd. 7.4.1999 da un pari numero di rappresentanti dell’Azienda. Il Comitato è presieduto da un rappresentate dell’Azienda nominato dal Direttore Generale. Il Presidente del Comitato designa un vicepresidente appartenente alla componente femminile di estrazione sindacale. Per ogni componente effettivo le OO.SS. e l’A.S.S. n. 1 Triestina nominano un componente supplente. Art. 19 Compiti Il Comitato per le pari opportunità svolge i seguenti compiti: 1) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’Azienda è tenuta a fornire 2) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2, punto X, del C.C.N.L. dd. 7.4.1999. 3) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della Legge 125/1991 4) nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia: accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatorio flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time e compatibilmente con le esigenze di servizio. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno dell’Azienda, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi. Art. 20 Norma di garanzia L’Azienda favorisce l’operatività del Comitato per le pari opportunità e a tale fine garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. Art. 21 Durata Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per quattro anni e comunque fino alla costituzione di un nuovo Comitato. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Art. 22 Part-time Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle categorie di personale del sistema di classificazione previsto dal presente contratto mediante: a) assunzione, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni. b) Trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati. Per i casi di cui alla lettera a), il rapporto può essere trasformato, a richiesta del dipendente, a tempo pieno, previa comunque decorrenza di due anni dall’inizio del rapporto di lavoro ed in presenza di posti vacanti nella dotazione organica. Per la casistica prevista per i dipendenti di cui alla lettera b) che non intendono prorogare il part-time trascorsi due anni dalla trasformazione, ne da comunicazione all’Azienda entro il termine di sessanta giorni prima della scadenza. L’Azienda ha facoltà di accogliere la domanda di ritorno a tempo pieno anche prima della scadenza dei due anni. L’Amministrazione persegue l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei lavoratori richiedenti il part-time. Di norma le richieste di part-time orizzontale e verticale, previo parere favorevole dei dirigenti delle S.O. / U.O., saranno accolte positivamente. In caso di parere negativo la pratica verrà esaminata, entro 2 mesi dalla data della domanda, da una apposita commissione mista costituita da rappresentanti dell’Azienda e delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. In caso di mancato accordo la commissione perseguirà una soluzione appropriata al caso in argomento. La commissione mista sarà costituita da un rappresentante della S.O.P., 1 rappresentante della S.O./U.O. interessata, dal dipendente interessato, ed eventualmente da un rappresentante sindacale nominato dal dipendente interessato. Di norma l’Azienda attiva il rapporto a part-tme entro 2 mesi dalla data di presentazione della richiesta. Almeno il 50% della diminuzione del tempo lavorativo ridotto per effetto del part-time deve essere coperto da nuove assunzioni. La quota corrispondente al risparmio per l’attivazione del part-time va riversata nella misura dei 2/5 al fondo per la produttività, di cui 1/5 va destinato, tendenzialmente, all’attività di aggiornamento e formazione professionale. L’attivazione del part-time può essere attivata in un numero massimo pari al 25% della dotazione organica vigente, calcolato sulla dotazione organica del profilo professionale, di cui all’allegato 1 del CCNL dd. 7.4.1999, nel limite massimo del 30%; sono comunque fatte salve le eventuali elevazioni di cui all’art. 23, c.10, del CCNL dd. 7.4.1999. La Commissione Bilaterale, costituita ai sensi dell’art. 6, c.2, del CCNL dd. 7.4.1999, individuerà gli Uffici e Servizi a cui la norma del presente articolo non potrà essere applicata, ovvero potrà essere parzialmente applicata nel rispetto dei limiti numerici predeterminati. Precedenze: qualora le domande superino i limiti dei contingenti massimi, vengono presi in considerazione in ordine di precedenza: 1) dipendenti che assistono familiari (parenti o affini) portatori di handicap non inferiore al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti (non ricoverati). Il criterio di precedenza tra più richiedenti che si trovano in questa situazione è: a) il grado di parentela b) la gravità delle condizioni dell’assistito c) la situazione familiare 1) dipendenti con figli minori (anche adottivi) in relazione al loro numero. Qualora ci fossero più interessati con lo stesso numero di figli minori, il criterio di precedenza è inversamente proporzionale all’età dei figli e tiene conto della situazione familiare 2) condizioni di salute del dipendente: a) invalidità riconosciuta ai sensi della normativa delle assunzioni obbligatorie b) riduzione della capacità lavorativa attestata dall’apposita commissione medica, in relazione alla gravità 1) età anagrafica 2) anzianità di servizio Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere documentate, nel caso in cui le medesime non siano riscontrabili dagli atti d’ufficio. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO Art. 23 Criteri generali Le parti danno atto che: a) b) il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro; l’istituto in argomento è strumento che conferma la necessità di quantificare all’inizio di ogni anno la spesa massima concessa per lavoro straordinario nelle varie articolazioni aziendali ed il fondo massimo, espresso numericamente in ore, da destinare al personale del comparto. Le parti concordano i seguenti criteri generali: 1) il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dai responsabili delle diverse articolazioni aziendali, e verrà liquidato secondo le regole e nei limiti quantitativi, secondo le modalità di seguito elencate 2) la quantità massima di ore straordinarie remunerabili al personale, nell’esercizio 2000, è individuata in 18.000.- ore 3) la quantità complessiva pari a 18.000.- ore annue, viene distinta in tre diverse categorie ed assegnata secondo le seguenti modalità 3.a. - 3.b. - 3.c. - chiamata in pronta disponibilità: per fronteggiare le chiamate durante il turno di pronta disponibilità viene destinato un fondo di 2.500.- ore, calcolato su base annua; tenuto conto dei turni di pronta disponibilità programmati su base annua, ad ogni U.O. verrà assegnata, distintamente per ogni mese, una quantità di ore straordinarie massima pari al numero di turni di pronta disponibilità programmata, moltiplicato per un minutaggio medio predeterminato, fino al raggiungimento del tetto massimo, detratta la seguente riserva: 3.a.a. dal fondo di cui sopra, una quota pari a 350.- ore viene accantonata ed utilizzata come riserva specifica per il presente punto 3.a.; eventuali ore per chiamata, non recuperabili, che risultassero eccedenti rispetto al limite dell’U.O., saranno remunerate attingendo alla riserva predetta; le ore devono essere giustificate e controfirmate dal responsabile del servizio, entro il termine di cinque giorni, su apposito modulo da trasmettere al Responsabile di struttura. ore straordinarie per esigenze di servizio: viene previsto un fondo massimo di 11.500.- ore, destinato a tutto il personale del comparto, ed assegnato in quantità prefissata alle S.O., U.O., dipartimenti e direzioni, per remunerare l’attività in lavoro straordinario determinata dalle esigenze di servizio, ove non recuperabile su richiesta del dipendente; la quantificazione del pacchetto di ore straordinarie assegnate discende in via prioritaria da una valutazione storica delle eccedenze di orario riscontrate nelle singole articolazioni aziendali, nonché dalla valutazione della sussistenza delle condizioni operative che generavano le eccedenze e dei carichi di lavoro; la quantità di ore previste viene pertanto stabilità dalla Direzione Generale mediante confronto con i singoli responsabili delle S.O. e delle direzioni, con l’obiettivo di una contrazione complessiva delle ore destinate alle esigenze di cui al presente punto 3.b.; il budget di ore assegnato ad ogni U.O. è oggetto di informazione alla RSU ed alle OO.SS. riserva: viene assegnata alla riserva la rimanente parte del monte ore, determinata in n. 4.000.- ore; essa viene gestita dalla Direzione Generale, su richiesta dei responsabili delle strutture organizzative aziendali, in modo da remunerare, in ordine di priorità, le ore generate da: 1) lavoro effettuato nelle festività dal personale turnista 2) eventi non prevedibili, e non risolvibili senza il ricorso allo straordinario, debitamente esplicitati per iscritto dal responsabile del reparto, ufficio o servizio 3) attività di gruppi di lavoro o in commissioni formalmente individuate quota parte della presente riserva viene destinata, in deroga alla presente regolamentazione, ad U.O. che sono chiamate ad assolvere compiti tassativamente previsti per legge, o che richiedano l'invio in missione del personale; le U.O. destinatarie e l’entità del budget vengono concordati dalla Direzione Generale con i responsabili di struttura. Art. 24 Liquidazione compensi Ai fini di una richiesta di liquidazione quale lavoro straordinario, si potranno computare esclusivamente periodi di tempo superiori a 60 minuti. Tutte le frazioni inferiori ai primi 15 minuti non vengono considerate, mentre le frazioni successive, inferiori a 60 minuti, e debitamente autorizzate per il necessario completamento del lavoro straordinario, vengono cumulate per il recupero compensativo. Gli straordinari liquidabili, superati i 60 minuti, sono arrotondati per difetto a 15 minuti e multipli successivi. Non vengono previsti limiti individuali per le ore di cui all’art. 23, punto 3.a. Viene stabilito che ogni dipendente ha un limite individuale invalicabile, fissato in n. 50 ore annue per le ore di cui all’art. 23, punto 3.b., ed in 100 ore annue per le ore di cui all’art. 23, punto 3.c., nel mentre le parti concordano che il ricorso alle attività straordinarie dei medesimi punti deve coinvolgere in modo quanto più equilibrato tutto il personale dedicato alle medesime attività. Art. 25 Recuperi Le ore effettuate su richiesta del responsabile, per comprovate esigenze di servizio, e non pagate in applicazione del presente contratto integrativo aziendale, sono compensate con riposi sostitutivi, da effettuarsi entro il mese successivo compatibilmente con le esigenze di servizio. I recuperi di ore a giornata intera hanno un limite di cinque giornate all’anno, fra loro non consecutive. Il limite delle 5 giornate potrà essere superato qualora il Dirigente dell’articolazione aziendale alla quale appartiene il dipendente interessato richieda, dando esauriente e valida motivazione, ed ottenga preventivamente dal Direttore Generale la concessione dell’autorizzazione. Qualora vi ostino specifiche esigenze, il recupero delle ore può avvenire oltre il mese, ma comunque non oltre il trimestre successivo. Art. 26 Norme finali I responsabili delle S.O., U.O., Servizi ed Uffici, sono tenuti a verificare costantemente l’utilizzo dello straordinario da parte del personale, evitando il superamento dei limiti concordati e l’eccessivo ricorso alla riserva delle ore, di cui all’art. 23, punto 3.c. Data la complessità della gestione dei limiti individuali e di reparto dell’attività in orario straordinario, viene stabilito che la liquidazione delle competenze avvenga entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni. ORARIO DI SERVIZIO Art. 27 Orario di lavoro settimanale L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali. L’orario di servizio deve essere funzionale alle esigenze dell’utenza, ai tempi di apertura al pubblico degli sportelli, dei servizi e degli uffici, ai rapporti funzionali con le altre Aziende, Enti, Istituzioni pubbliche e private. Art. 28 Definizione dei turni di servizio Gli orari di servizio, nel dettaglio, verranno stabiliti dai responsabili delle singole S.O., U.O., Dipartimenti, Servizi ed Uffici, previa concertazione con le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. dd. 7.4.1999 e con la RSU aziendale. Art. 29 Criteri per la determinazione dei turni di servizio L’orario di servizio delle articolazioni aziendali, determinato nei modi previsti all’art. 2, dovrà osservare le disposizioni di cui all’art. 26 del C.C.N.L. dd. 7.4.1999, e, compatibilmente con quanto disposto all’art. 1, il seguente criterio: servizi amministrativi della sede centrale = inizio del servizio non prima delle ore 7.30. Art. 30 Commissione bilaterale Entro 30 giorni dalla data della stipula del presente contratto integrativo aziendale, sarà costituita una commissione bilaterale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.C.N.L. dd. 7.4.1999, allo scopo di raccogliere i dati necessari alla formulazione di proposte per razionalizzare l’articolazione degli orari di servizio e per trattare la materia di cui art. 27 del medesimo CCNL. Art. 31 Norme di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si richiamano le norme di cui all’art. 26 del C.C.N.L. dd. 7.4.1999. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Art. 32 Obiettivi Le parti danno atto che: 1) il grande processo di trasformazione che sta attraversando la pubblica amministrazione rende necessaria una grande e complessa opera di formazione del personale pubblico. 2) La recente normativa, in materia sanitaria, ha introdotto innovazioni di notevole portata sui piani: istituzionale organizzativo delle responsabilità del sistema informativo della contabilità L’attuazione dei piani e dei programmi aziendali impone di non cedere sul piano dell’efficienza e di perseguire migliori standards di efficacia nell’ambito dei rapporti instaurati tra l’amministrazione sanitaria pubblica e i cittadini/utenti. L’esperienza fin qui maturata dimostra che le norme, da sole, non sono sufficienti a produrre il cambiamento in quanto la loro attuazione dipende dalla costruzione di condizioni strutturali, operative e culturali, capaci di rendere il cambiamento stesso funzionante, valorizzando il ruolo dinamico e attivo delle persone, cioè di quanti, ai diversi livelli di responsabilità, operano nelle istituzioni, ovvero nell’azienda e nelle sue articolazioni organizzative. Le parti concordano che, soltanto se si parte dalle persone e dal loro apporto collaborativo, dal continuo cambiamento e adeguamento delle loro professionalità, le innovazioni introdotte potranno avere maggiori possibilità di successo. La formazione, nel contesto aziendale, dovrà assumere il preciso compito di favorire una vera e propria rivoluzione culturale, che tenda a valorizzare l’aspetto ed il principio delle nuove responsabilità di ciascun operatore e, con particolare attenzione, osservi il prodotto aziendale prefigurando l’azienda sanitaria come una azienda dei servizi. In una tale ottica assume un ruolo di fondamentale azione strategica, e di supporto al cambiamento, la formazione permanente, in particolare se volta a: a) b) c) d) suscitare forti motivazioni negli operatori del S.S.N. promuovere effettiva cultura di servizio valorizzare l’apporto positivo che le persone possono offrire promuovere la razionalizzazione, l’integrazione e modificazioni strutturali nell’organizzazione dei servizi e delle prestazioni e) raggiungere una più elevata efficacia e produttività del sistema dei servizi socio-sanitari, migliorando la qualità dei servizi resi e l’uso delle risorse f) sviluppare l’umanizzazione dei servizi basata su una visione integrale dell’uomo g) predisporre gli interventi e gli strumenti formativi indotti all’applicazione delle nuove declaratorie delle categorie e dei profili professionali di cui all’allegato 1 del C.C.N.L. dd. 7.4.1999. La risorsa formativa, quindi non può che porsi l’obiettivo di pervenire ad una crescita, maturazione e valorizzazione professionale di tutto il personale in grado di soddisfare, in modo ampio, globale e personalizzato, la domanda sempre più complessa e diversificata di benessere psicofisico, sociale e ambientale proveniente dal cittadino-cliente e dalla collettività, promuovendo e tutelando la salute individuale e collettiva dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità. L’obiettivo generale, tuttavia, può essere perseguito solo tramite l’individuazione di tappe intermedie, al conseguimento delle quali questa Azienda intende finalizzare le risorse finanziarie impegnate per la funzione formativa. A tale proposito l’Amministrazione aziendale intende offrire a tutti gli operatori, cui il C.C.N.L. dd. 7.4.1999 viene applicato, l’opportunità di: a) b) c) d) e) migliorare le attuali conoscenze e abilità terapeutiche, assistenziali, riabilitative, metodologiche, tecnico-operative, gestionali e organizzative e di acquisirne di nuove, più attuali e innovative pervenire ad atteggiamenti e, soprattutto, a comportamenti tali da facilitare l’instaurarsi di una relazione significativa tra operatore e cittadino-utente e tra gli stessi operatori comprendere e gestire il cambiamento, in modo dinamico, positivo, propositivo e partecipativo saper lavorare in equipe, con operatori del proprio profilo professionale e/o di altri profili impiegare in modo razionale le informazioni disponbili per analizzare, progettare, gestire, valutare gli interventi di competenza Art. 33 Ufficio Aggiornamento e Formazione Professionale Le opportunità di cui all’art. 1, si tradurranno in iniziative programmate, organizzate e gestite a livello di Azienda, dall’Ufficio Aggiornamento e Formazione Professionale, con la collaborazione delle S.O., U.O., nonché con le varie articolazioni aziendali. All’Ufficio Aggiornamento e Formazione Professionale è affidato, tra l’altro, l’incarico di mantenere le iniziative adottate in linea con i principi esposti dal presente contratto integrativo aziendale. Art. 34 Iniziative e programmi in ambito aziendale Con le iniziative gestite in ambito aziendale si intende, nello specifico, privilegiare lo sviluppo umano e professionale del personale anche mediante una analisi dei bisogni formativi nonchè sull’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente. Tutti gli operatori coinvolti nei processi formativi saranno pertanto sottoposti, al termine del percorso didattico, e prova teorico e/o pratica o teorico-pratica sulle materia oggetto del corso di formazione e/o aggiornamento. Il programma di formazione professionale sarà elaborato tenendo conto delle seguenti aree: infermieristica amministrativa tecnica tecnica - sanitaria e di vigilanza ed ispezione altre figure professionali di primo contatto con l’utente (centralinisti, portieri, operatori di sportello, ecc.) Le modalità della formazione professionale, di norma, saranno riconducibili a: seminari moduli incontri stages in altre strutture I docenti, ai quali verranno affidati di volta in volta i progetti formativi, saranno individuati tra il personale dipendente dell’ASS, in possesso di adeguata e specifica professionalità, nonché tra consulenti e professionalità esterne che abbiano maturato esperienze nel campo della formazione professionale. Il programma dei vari percorsi formativi, che prevedano oltre alla parte teorica anche una parte pratico-operativa, andrà a privilegiare, di norma, stages in altre strutture ritenute più consone al raggiungimento dell’obiettivo formativo. Tutte le iniziative di aggiornamento e formazione professionale devono prevedere, di norma, una verifica finale sull’apprendimento dei contenuti dell’iniziativa soprattutto se si tratta di corsi di formazione tecnico-professionale. Sarà compito del coordinatore dell’iniziativa, di concerto con il responsabile del Centro di Formazione, stabilire il metodo di verifica finale del corso (test, questionario, colloquio, ecc.). Art. 35 Attività di formazione L’attività di formazione e aggiornamento professionale, in ambito aziendale, finalizzata a obiettivi strategici dell’Azienda, si esplicita in: 1) percorsi formativi di inserimento la formazione di inserimento prevede l’espletamento di determinate esperienze lavorative in un arco minimo di cinque anni, sono definite da protocolli stilati in base al profilo professionale da parte di una commissione paritetica, costituita da rappresentanti dell’Azienda e da rappresentanti delle OO.SS. e dalla R.S.U.. Costituisce requisito, non vincolante, per l’accesso alla posizione economica successiva a quella di accesso alla categoria. 2) percorsi formativi tecnico/specialistici rispetto alle innovazioni tecnologiche ed al consolidamento di specializzazioni acquisite. 3) percorsi formativi orientati all’approfondimento di: tematiche della comunicazione gestione giuridico-economica del personale gestione politica-sindacale del personale processi di qualità per il miglioramento delle prestazioni socio-sanitarie e amministrative. 4) percorsi formativi per nuovi assunti: l’aggiornamento dei nuovi assunti si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi annuali e pluriennali definiti dall’Azienda in sede di contrattazione integrativa. Art. 36 Norma di garanzia Le parti si impegnano a sottoscrivere, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un verbale d’intesa per la determinazione dei piani formativi aziendali annuali, tenuto conto dei singoli profili professionali, nonché delle politiche sanitarie strategiche aziendali per l’anno di riferimento. PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI Art. 37 Obiettivi Le parti prendono atto che ai sensi dell’art. 4, 2° comma, del C.C.N.L. dd. 7.4.1999, la contrattazione integrativa ha, fra l’altro, il compito di regolare “i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’art. 38, 3° comma”. Le parti prendono atto inoltre che nel medio periodo l’obiettivo da raggiungere, attraverso la contrattazione integrativa, è quello di distribuire gli incentivi sulla base della produttività collettiva delle U.O. mediante il processo di budget. Con il presente accordo, pertanto, le parti si impegnano ad attuare una progressiva transizione verso un nuovo sistema/modello in modo da rispettare pienamente, nel medio periodo, i citati principi incentivanti. Art.38 Principi L’istituto della produttività collettiva, regolamentato dal presente contratto integrativo, risulta essere, quindi: 1) un importante strumento per migliorare dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo il servizio che la Azienda è chiamata ad erogare, nel quadro di un più efficiente utilizzo delle risorse e pertanto di una migliore economicità di gestione dell’Ente; 2) un sistema scollegato da ogni presunzione di produttività del dipendente collegata alla maggiorazione dell’orario di lavoro e pertanto uno strumento effettivamente premiante in quanto basato sulla verifica a consuntivo di concreti risultati ottenuti dal singolo dipendente; 3) un sistema che si regge sul piano di una maggior responsabilizzazione dell’attività di direzione, in armonia con quanto disposto dall’art. 17 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito del perfezionamento, completamento, mantenimento di obiettivi. Art. 39 Finanziamento Le parti danno atto che, in conseguenza di quanto disposto dall’art. 38, comma 3°, del C.C.N.L. dd. 7.4.1999, l’ammontare del fondo per il finanziamento della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, risulta essere costituito nei termini di cui alla tabella allegata al presente contratto integrativo, del quale ne fa parte integrante e sostanziale. Art. 40 Criteri di ripartizione delle quote Le risorse di cui all’allegata tabella vengono assegnate: a) nella misura fino al 5% per finanziare obiettivi cui attribuire particolare rilevanza strategica, al personale coinvolto, sulla base di criteri oggettivi. La oggettività di detti criteri dovrà essere valutata concordemente tra le parti. L’importo così determinato, sarà incrementato, per l’anno 2000, da una somma pari a Lire 50.000.000.b) la rimanente quota per finanziare la produttività collettiva aziendale, a tutto il personale del comparto impegnato nel raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, attribuiti alle S.O., U.O., Servizi di appartenenza. L’importo individuale della quota di cui alla precedente lettera a) non potrà comunque superare la percentuale dell’80% dell’importo assegnato, al personale appartenente alla medesima categoria, dal fondo della produttività collettiva. La rimanente quota, pari al 95% dell’importo del fondo di cui alla tabella allegata al presente contratto integrativo, verrà erogata nei mesi: 1° quota pari al 30% nel mese di giugno 2° quota pari al 30% nel mese di ottobre 3° quota pari al 30% nel mese di febbraio saldo pari al 10 % dopo l’accertamento del raggiungimento dei risultati da parte del nucleo di valutazione aziendale. Gli importi relativi alla produttività collettiva saranno assegnati al personale interessato sulla base delle seguenti percentuali di raggiungimento degli obiettivi prefissati: - inferiore al 20% - tra il 21% e l’85% - oltre l’85% non viene erogata alcun importo si assegna un importo in percentuale di pari proporzione si attribuisce il 100% della quota di competenza Il Nucleo di Valutazione aziendale opererà pertanto, a consuntivo, una verifica generale sul raggiungimento degli obiettivi entro la data del 30 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. La quota di incentivazione, assegnata ad ogni singolo dipendente, diverrà definitiva soltanto dopo la verifica del Nucleo di Valutazione aziendale. Le parti concordano sull’opportunità di nominare una Commissione paritetica, di parte pubblica e di parte sindacale, allo scopo di verificare il sistema degli indicatori di risultato. Le risorse di cui al 95% dell’importo del fondo di cui all’allegata tabella verranno distribuite al personale interessato secondo il seguente criterio: personale appartenente alla Categoria “A” personale appartenente alla Categoria “B” personale appartenente alla Categoria “Bs” personale appartenente alla Categoria “C” personale appartenente alla Categoria “D” personale appartenente alla Categoria “Ds” = quota 1,20 = quota 1,40 = quota 1,50 = quota 1,80 = quota 1,90 = quota 2,00 Gli importi di pertinenza verranno erogati sulla base ed in proporzione dei giorni di effettiva presenza in servizio; a tale riguardo si concorda che il congedo ordinario, i permessi sindacali, il recupero compensativo, le assenze per aggiornamento e formazione professionale e le assenze per donazione di sangue cono equiparate alla presenza in servizio, mentre le assenze per malattia e per infortunio sul lavoro, saranno conteggiate dopo il 30° giorno di assenza. Gli importi non liquidati, relativamente alle quote del 5% e del 95%, per effetto del minore apporto individuale, determineranno una maggiore risorsa da assegnare a saldo. Si condivide che il fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per la qualità delle prestazioni individuali (ex art. 38, comma 3, CCNL 1998/2001) è altresì incrementato dalle risorse derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui all’art. 43, della Legge 27.12.1997, n. 449, così come modificato dall’art. 45, della Legge 23.12.1998, n. 448 e dall’art. 4, della Legge 16.6.1998, n. 191. L’importo, in termini percentuali, pari al 10 % della risorsa distribuibile, sarà inserito nel fondo complessivo di Azienda, mentre la rimanente quota del 90 %, verrà assegnata alle U.O. che hanno svolto le attività produttive. Art. 41 Informazione L’Azienda si impegna a dare costante aggiornamento degli stati di avanzamento delle attività connesse agli obiettivi alle OO.SS., a tale riguardo i dirigenti responsabili delle U.O., delle S.O., dei dipartimenti e dei vari servizi, sono tenuti ad aggiornare periodicamente il personale sull’andamento dei progetti in cui esso è coinvolto. REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO Art. 42 Norme di richiamo Le parti danno atto che a’ sensi dell’art. 38, comma 1, del C.C.N.L., dd. 7.4.1999, i fondi già previsti dai CC.CC.NN.LL. 1995/1996, art. 43, comma 2, punti 1 e 2, consolidati al 31.12.1997, a far tempo dal 1.1.1999 si unificano. Le parti prendono atto, altresì, che a’ sensi dell’art. 41, comma 7, del C.C.N.L. dd. 7.4.1999, le indennità di cui all’art. 44, commi 3 e 4, del C.C.N.L. dd. 1.9.1995, sono rideterminate, a decorrere dal 31.12.1999, in Lire 8.700.- ed in Lire 4.000.Art. 43 Pronta disponibilità In relazione alle esigenze di servizio derivanti dalla attuale organizzazione del lavoro e tenuto conto degli orari di lavoro, dei turni di servizio e dell’articolazione della pronta disponibilità nelle singole articolazioni territoriali, nei termini di cui alla tabella riepilogativa seguente: SERVIZI dalle D.S.M. a rotazione: CIM, SPDC, CL.PSICH. Dip. Dipendenze Dip. Prevenzione vigilanza luoghi lavoro TURNI PRONTA DISPONIBILITA’ NUMERO alle NOTE 20.00 8.00 4 Tutti i giorni 8.00 14.00 1 Festivi 8.00 8.00 20.00 20.00 2 2 1 1 Lun-Ven Sabato e Festivi Lun-Sab Festivi 19.30 7.30 7.30 7.30 7.30 2 2 2 1 1 Giorni Feriali Lun-Ven Sabato e Festivi Lun-Ven Sabato e Festivi 8.00 8.00 1 1 Tutti i giorni Tutti i giorni 16.00 8.00 Igiene Aliment. e Nutrizione 14.00 8.00 Serv.Manutenz.Immobili (Ass.Tecnici/Op.Tecnici) 15.30 19.30 7.30 Serv.Prev.Protez.Aziendale 19.30 7.30 (A.D.I.) Casa Bartoli 20.00 Salita Ubaldini 20.00 Il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale svolge la propria attività congiuntamente con l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Trieste”. Tenuto conto che in tal modo vengono effettuati circa 4.890 turni annuali di pronta disponibilità, le parti concordano di fissare in lire 185.000.000.- il limite del fondo destinato a finanziare la pronta disponibilità. Art. 44 Indennità giornaliera di lire 8.700 L’indennità viene corrisposta al personale del ruolo sanitario turnista, che operi in reparti attivi sulle 24 ore, per ogni giorno di effettivo servizio, con esclusione quindi di tutte le assenze dal servizio, tra cui le ferie. Per i turni “in quinta”, l’indennità viene corrisposta altresì nei giorni di assenza per recupero compensativo delle ore lavorate per turno oltre l’orario contrattuale. Come previsto dal CCNL, si stabilisce che il diritto all’indennità è vincolato all’effettuazione di un numero equilibrato di turni la mattina, il pomeriggio e la notte. L’indennità verrà erogata in connessione al modulo di turnazione, con sistema budgettario di unità operativa, stabilendo il numero massimo di turni effettuabili nel mese. L’indennità giornaliera compete qualora il numero di ore lavorate nella giornata di riferimento sia pari o superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero fissato a livello aziendale mediamente sulle 6 ore giornaliere. I reparti dell’Azienda operanti sulle 24 ore sono qui di seguito individuati, prevedendo a fianco di ciascuno il numero di turnisti presenti in ogni turno: reparti D.S.M. Tutte le unità operative (6 unità) Cl. psichiatrica (turno in V) D. DIPENDENZE Sostanze legali (turno in V) A.D.I Casa Bartoli totale turnisti numero turnisti numero gettoni per giorno 2*6 2 6*6 6 1 3 10 25 10 58 La spesa presunta viene quindi valutata in lire 200.000.000.-, su base annua Art. 45 Indennità giornaliera di lire 4.000 L’indennità viene corrisposta al personale di tutti i ruoli che operi in impianti o servizi attivi sulle 12 ore giornaliere, oppure su due turni in corsia, oppure su due turni in servizi diagnostici, per ogni giorno di effettivo servizio, con esclusione quindi di tutte le assenze dal servizio, tra cui le ferie. Il diritto all’indennità è vincolato all’effettuazione di un numero equilibrato di turni la mattina ed il pomeriggio. Tenuto conto della preponderanza dell’attività svolta nel mattino, rispetto a quella pomeridiana, viene stabilito che per maturare il diritto all’indennità il dipendente deve lavorare nel mese almeno il 20%, e non più dell’80% dei giorni in turno pomeridiano. Pertanto, il turnista che nel mese di riferimento raggiunge i limiti predetti matura il diritto all’indennità per tutti i giorni lavorati del mese. Il giorno di effettivo servizio equivale ad un turno di almeno quattro ore di lavoro, svolte nel mattino dalle ore 7 alle ore 13, o nel pomeriggio dalle ore 13 alle ore 20. In ogni caso, il dipendente che nel mese, o nel minor periodo lavorato, non raggiunge i limiti qui fissati, non matura il diritto all’erogazione dell’indennità. I reparti dell’A.S.S. operanti almeno sulle 12 ore, e pertanto destinatari della presente indennità, sono qui di seguito individuati: servizi sanitari - D.S.M. tutte le unità operative - DISTRETTI assistenza domiciliare, ambulatori, poliambulatori - DIP. DIPENDENZE sostanze illegali sostanze legali La spesa presunta per l’applicazione della presente indennità, tenuto conto della variabilità dell’effettiva maturazione del diritto, viene valutata in lire 125.000.000.-, su base annua. Art. 46 Indennità mensile di lire 50.000 L’indennità è destinata agli operatori professionali coordinatori - caposala, ostetriche - che siano effettivamente responsabili dell’assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura, compresa la direzione sanitaria. Si stabilisce di erogare l’indennità in oggetto al personale operatore professionale coordinatore di cui sopra comunque responsabile dell’organizzazione dell’assistenza infermieristica ed alberghiera. L’attività deve essere svolta in modo istituzionale e continuativo. Previsione di spesa per n. 25 dipendenti, per una spesa presunta di lire 15.000.000.-, su base annua. Si cumula con l’indennità di cui al successivo art. 7, ove spettante. Art. 47 Indennità giornaliera di lire 8.000 / 10.000 L’indennità spetta al solo personale infermieristico operante nelle terapie intensive e sale operatorie, per ogni giorno di effettivo servizio, senza requisiti di turnistica, con esclusione quindi di tutte le assenze dal servizio, tra cui le ferie. La spesa presunta viene indicata in lire 55.000.000.-, su base annua. Art. 48 Indennità mensile di lire 55.000 Compete al personale del ruolo sanitario operante nelle terapie intensive e sale operatorie, quando escluso dalle indennità erogate al personale turnista sulle 24 ore, e sulle 12 ore. Vi si comprende pertanto il personale di cui al precedente art. 47, non turnista. Si cumula con il precedente art.46. I destinatari dell’indennità sono formalmente individuati con apposita nota della Direzione Sanitaria. La spesa viene valutata in presunte lire 4.000.000.-, su base annua. Art. 49 Indennità per servizio notturno, e indennità per servizio di turno festivo Si applicano le misure contrattuali ad ogni dipendente che svolge orario ordinario nelle ore fra le 22 e le 6, per l’indennità notturna, e che lavora, per turno, in giorno festivo. Non danno diritto ai gettoni, quindi, le ore per chiamata in pronta disponibilità, o le ore straordinarie. Le parti, preso atto delle norme stabilite dal D.Lgs. 26.11.1999, n. 532, convengono che l’orario di servizio notturno in atto presso l’Azienda, e articolato su turni plurisettimanali, sia compatibile con il disposto di cui all’art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo. La spesa presunta viene valutata in lire 320.000.000.-, su base annua. Art. 50 Indennità rischio radiologico L’indennità di rischio radiologico compete secondo i criteri di cui all’art. 54 del DPR 384/90, e della normativa successiva (in particolare art. 5 L. 724/94). La spesa presunta viene valutata in lire 8.000.000.-, su base annua. Art. 51 Indennità di polizia giudiziaria L’indennità di polizia giudiziaria compete al personale cui è stata attribuita la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria. La spesa presunta viene valutata in lire 32.000.000.-, su base annua. Art. 52 Indennità profilassi anti tbc L’indennità di profilassi anti tbc compete al personale che opera in reparti e servizi a contatto diretto con malati affetti da tubercolosi. La spesa presunta, su base annua viene valutata in Lire 500.000.Art. 53 Norme di salvaguardia Le parti concordano sull’opportunità di un monitoraggio quadrimestrale dell’andamento della spesa per gli istituti trattati con il presente contratto decentrato, mediante invio alle organizzazioni sindacali firmatarie di idonea evidenza. Qualora i dati non dovessero confermare le previsioni di spesa ipotizzate dal presente contratto le parti concordano di incontrarsi per un riesame congiunto della materia in oggetto. Si concorda inoltre che un’eventuale riorganizzazione degli orari, qualora comporti l’estensione dell’orario di lavoro sulle 12 ore giornaliere, oppure sulle 24 ore giornaliere, per taluni reparti attualmente non previsti, potrà comportare l’automatico inserimento degli stessi negli elenchi di cui sopra, nei limiti di capienza del fondo. Nell’ipotesi che il fondo non risulti sufficiente, verrà riconvocato il tavolo negoziale. RIEPILOGO DELLA SPESA ANNO 2000 PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO INDENNITA’ SPESA PREVISTA Indennità pronta disponibilità 185.000.000 Indennità 24 ore (£. 8.700 giorn.) 165.000.000 Indennità 12 ore (£. 4.000 giorn.) 125.000.000 Indennità £. 50.000 mensili 15.000.000 Indennità £. 8.000 giornaliere 55.000.000 Indennità £. 55.000 mensili 4.000.000 Indennità notturne e festive 320.000.000 Indennità rischio radiologico 8.000.000 Indennità polizia giudiziaria 32.000.000 Indennità profilassi anti tbc 500.000 TOTALE 909.500.000 FONDO DISPONIBILE 965.213.669 DIFFERENZA 55.713.669 CRITERI PER I PASSAGGI ALL’INTERNO DELLE CATEGORIE TRA PROFILI DELLO STESSO LIVELLO ART. 54 Passaggi da un profilo ad un altro della medesima categoria I passaggi orizzontali all’interno della medesima categoria tra profili diversi del medesimo livello sono specificati all’art. 17, comma 3, del C.C.N.L. dd. 7.4.1999. Nei confronti dei dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei in via permanente allo svolgimento delle mansioni loro attribuite valgono le norme di cui all’art. 16 del D.p.r. 384/90. Art. 55 Requisiti I dipendenti interessati ai passaggi di cui all’art. 54 dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’allegato n. 1 (declaratorie delle categorie e dei profili) del C.C.N.L. dd. 7.4.1999. Art. 56 Modalità I passaggi di cui all’art. 54 posso avvenire a seguito di domanda presentata dagli interessati in possesso dei requisiti indicati all’art. 55. Art. 57 Criteri In caso di più domande si procede alla selezione interna, utilizzando i criteri previsti dal “regolamento per lo svolgimento delle selezioni interne” (passaggi verticali); per i passaggi all’interno della categoria “A”, la Commissione, mediante colloquio, procederà ad una verifica delle attitudini dei candidati rispetto al profilo da ricoprire. Qualora siano richiesti, dalle disposizioni legislative, requisiti abilitativi, si ricorre comunque alla preventiva verifica dell’idoneità professionale, mediante prova teorico - pratica. Art. 58 Bandi di selezione L’Azienda procederà annualmente all’individuazione dei posti che potranno essere ricoperti mediante passaggi all’interno delle categorie tra profili diversi. A tale riguardo l’Azienda, considerata la disponibilità dei posti nella dotazione organica, darà l’avvio alle procedure previa concertazione con le OO.SS. e la RSU Aziendale. I dipendenti saranno informati dei posti che potranno essere ricoperti con le modalità ed i criteri di cui ai precedenti artt. 56 e 57, mediante apposito bando che sarà affisso all’albo aziendale. L’Azienda darà inoltre la massima pubblicità inviando copia degli avvisi alle S.O., U.O., Dipartimenti, Servizi ed articolazioni aziendali varie. Il testo dei bandi conterrà tutte le informazioni necessarie alla compilazione delle domande da parte degli interessati. Art. 59 Commissione giudicatrice La Commissione giudicatrice sarà costituita con le modalità previste per lo svolgimento delle “selezioni interne” (passaggi verticali). Art. 60 Graduatoria La Commissione giudicatrice, al termine delle selezioni, redigerà una graduatoria finale che cesserà di produrre effetti in sede di prima applicazione. Art. 61 Formazione ed aggiornamento professionale I dipendenti che passeranno ad altro profilo professionale saranno sottoposti a specifici corsi aziendali di formazione ed aggiornamento professionale. Art. 62 Norma di rinvio L’Azienda, a conclusione delle procedure di selezione, qualora risultassero ancora disponibili dei posti, procederà alla copertura dei medesimi secondo quanto previsto dalle norme del C.C.N.L. dd. 7.4.1999, del presente Contratto Integrativo Aziendale nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia. CRITERI PER I PASSAGGI DALLA CATEGORIA “B” AL LIVELLO “Bs” E DALLA CATEGORIA “D” AL LIVELLO “Ds” ART. 63 Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina le procedure relative allo svolgimento delle selezioni interne per il passaggio dalla categoria B al livello Bs e dalla categoria D al livello Ds, di cui all’art. 15 del C.C.N.L. dd. 7.4.1999. Art. 64 Bandi di selezione I bandi relativi alle selezioni per la progressione interna dalle categorie “B” e “D” ai livelli economici “Bs” e “Ds”, saranno pubblicati all’albo aziendale e al fine di ottenere la massima diffusione, saranno inviati in copia ai Responsabili dei Distretti, Dipartimenti, S.O., U.O., Uffici e Servizi. I bandi di selezione interna dovranno indicare i requisiti richiesti per la partecipazione, culturali e professionali, e dovranno fare riferimento a quelli previsti nelle declaratorie delle categorie “B” e “D” e dei rispettivi profili di cui all’allegato n. 1 del C.C.N.L. dd. 7.4.1999. Art. 65 Accesso dall’esterno Per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi profili, l’Azienda potrà bandire i concorsi pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di collocamento solo se le selezioni interne hanno dato esito negativo o mancano del tutto all’interno le professionalità da selezionare. Art. 66 Modalità di svolgimento delle prove Nelle selezioni interne relative ai passaggi nell’ambito delle categorie B e D al livello economico “Super”, vengono adottati i seguenti criteri: titoli prova teorico - pratica su materie attinenti il posto da conferire colloquio attinente il posto da conferire Art. 67 Punteggi per la valutazione dei titoli e delle prove selettive La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: passaggi dalla categoria B alla categoria BS titoli = punti 35 prova teorico - pratica = punti 35 colloquio = punti 30 passaggi dalla categoria D alla categoria DS titoli = punti 40 prova teorico - pratica = punti 30 colloquio = punti 30 Art. 68 Valutazione dei titoli A) Valutazione dei titoli di carriera: 1) servizi presso Aziende Sanitarie o presso altre PP.AA., nella categoria, livello economico o profilo professionale cui si riferisce la selezione o in corrispondente profilo professionale o posizione funzionale ivi confluita in relazione ai posti messi a selezione interna, nei seguenti settori di attività: personale infermieristico personale tecnico sanitario personale della riabilitazione personale di vigilanza ed ispezione personale dell’assistenza sociale personale tecnico con riguardo ai rispettivi settori di attività, e, relativamente agli operatori tecnici con riguardo ai mestieri di appartenenza personale amministrativo punti 1,000 per anno; 2) servizi presso Aziende Sanitarie o presso altre PP.AA., nella categoria, livello economico o profilo professionale, immediatamente inferiore a quella cui si riferisce la selezione o in corrispondente profilo professionale o posizione funzionale ivi confluita in relazione ai posti messi a selezione interna, nei seguenti settori di attività: punti 0,750; 3) servizi presso Aziende Sanitarie o presso altre PP.AA., nella categoria, livello economico o profilo professionale, non immediatamente inferiore a quella cui si riferisce la selezione o in corrispondente profilo professionale o posizione funzionale ivi confluita in relazione ai posti messi a selezione interna, nei seguenti settori di attività: punti 0,500 Per il servizio prestato presso ASS o presso altre PP.AA. in settori di attività diversi rispetto a quello relativo ai posti messi a selezione interna, il punteggio di cui sopra è ridotto al 50%. Il servizio prestato presso ASS o presso altre PP.AA. nella categoria, livello economico o profilo professionale, superiore a quella cui si riferisce la selezione o in corrispondente profilo professionale o posizione funzionale ivi confluita sarà maggiorato del 10%. B) Valutazione dei titoli di studio: I punteggi da attribuire ai titoli di studio saranno attribuiti dalla Commissione esaminatrice di volta in volta in relazione al profilo professionale messo a selezione. La Commissione darà motivazione dei criteri adottati con apposita nota a verbale. C) Valutazione del curriculum formativo e professionale: Il curriculum formativo e professionale sarà valutato dalla Commissione giudicatrice e le motivazioni dovranno essere motivate con riguardo ai singoli elementi che hanno contribuito a determinarlo. TABELLA RIASSUNTIVA DEI PUNTEGGI MASSIMI ATRIBUIBILI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI: ANZIANITA’ CURRICULUM TITOLI DI STUDIO B - Bs 20 10 5 D - Ds 20 10 10 Art. 69 Commissione La Commissione giudicatrice sarà costituita con le modalità previste per lo svolgimento delle “selezioni interne” (passaggi verticali). Art. 70 Norme di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di cui al C.C.N.L. dd. 7.4.1999 ed i criteri e le procedure previsti nel regolamento per lo svolgimento delle selezioni interne. CRITERI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE Art. 71 Norme regolamentari Le parti, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 3; art. 16; art. 17; art. 30, comma 1, lett. “b”; art. 35, del C.C.N.L. dd. 7.4.1999, nonché dagli allegati n. 1 e n. 2, relativamente alla progressione economica orizzontale (passaggio alla 1°, 2°, 3° e 4° fascia economica di ciascuna categoria) concordano il presente testo che regolamenta: a) b) c) d) e) f) i requisiti di ammissione alle selezioni interne per l’accesso alle fasce economiche delle varie categorie i criteri per la valutazione selettiva degli aspiranti al passaggio alle fasce superiori a quella di appartenenza le procedure per garantire la massima diffusione ai bandi di selezione le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e della eventuale documentazione necessaria la composizione della commissione non inferiore a tre membri scelti tra soggetti esperti la previsione di utilizzo a scorrimento dei risultati delle selezioni con indicazione della durata della loro validità, in analogia a quanto previsto per l’accesso dall’esterno. Art. 72 Norme di garanzia La procedura di attribuzione delle fasce economiche superiori dovrà rispettare, sotto l’aspetto quantitativo, un corretto equilibrio tra i profili professionali collocati nelle diverse fasce di ciascuna categoria; a tale riguardo i livelli economici Bs e Ds vengono equiparati alle categorie; i criteri e le modalità che l’Azienda adotterà per lo svolgimento delle procedure selettive terranno conto di quanto indicato dal presente articolo. Art. 73 Requisiti Le parti concordano che, alla selezione per il passaggio alla 1°, 2°, 3° e 4° fascia economica di ciascuna categoria, sono ammessi i dipendenti in possesso della seguente esperienza professionale, maturata, alla data del 1 gennaio dell’anno cui si riferisce la selezione stessa, presso l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina -, ovvero presso altra Azienda, Ente, Istituto, del S.S.N.: per l’accesso alla 1° fascia economica anzianità di almeno 5 anni nella medesima categoria, livello economico e profilo professionale di appartenenza o ex posizione funzionale in essa confluiti per l’accesso alla 2° fascia economica anzianità di almeno 7 anni nella medesima categoria, livello economico e profilo professionale di appartenenza o ex posizione funzionale in essa confluiti per l’accesso alla 3° fascia economica anzianità di almeno 9 anni nella medesima categoria, livello economico e profilo professionale di appartenenza o ex posizione funzionale in essa confluiti per l’accesso alla 4° fascia economica anzianità di almeno 11 anni nella medesima categoria, livello economico e profilo professionale di appartenenza o ex posizione funzionale in essa confluiti. Oppure: in assenza del requisito delle anzianità previste di 5, 7, 9 e 11 anni, maturate nella categoria di cui al posto messo a selezione, possono partecipare i dipendenti che siano in possesso di una anzianità di servizio maturata nella categoria o livello economico immediatamente inferiore, purchè riferito alla medesima professionalità (ruolo professionale) o in ex posizione funzionale in essa confluita, per un periodo pari al doppio di quelli sopra indicati e posseduti nella categoria per la quale è stata indetta la selezione. Possono partecipare alla selezione inoltre i dipendenti, in possesso dei requisiti sopra indicati, cessati dal servizio dal 2 gennaio (*) dell’anno in cui viene svolta la procedura selettiva. (*) (1 gennaio = ultimo giorno di lavoro). Art. 74 Criteri di valutazione Le parti concordano i seguenti criteri per la valutazione selettiva degli aspiranti al passaggio alle fasce economiche superiori a quella di appartenenza: criterio 1 = criterio 2 = criterio 3 = criterio 4 = anzianità di servizio prestazioni individuali svolte titoli di studio formazione e aggiornamento professionale CRITERIO 1 - Anzianità di servizio Punteggi da attribuire per le esperienze lavorative maturate nei ruoli di appartenenza per ciascun mese o frazioni superiori ai 15 giorni: Categoria “A” - punti 0,111 Categoria “B” - punti 0,097 Categoria “Bs” - punti 0,091 Categoria “C” - punti 0,083 Categoria “D” - punti 0,069 Categoria “Ds” - punti 0,063 Le esperienze lavorative maturate nelle categorie inferiori, del medesimo ruolo, saranno valutate all’ 80% del punteggio previsto per la categoria di appartenenza, mentre le anzianità maturate in altri ruoli saranno valutate al 20% del punteggio previsto per la categoria di appartenenza. CRITERIO 2 - prestazioni individuali svolte Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 35, comma 1, del C.C.N.L., le parti concordano che la valutazione delle prestazioni individuali dovrà aver luogo in base ad appositi oggettivi criteri di rilevamento da effettuarsi mediante schede. Con apposito regolamento, oggetto di separata concertazione sindacale, saranno definiti, tra l’altro, i criteri con i quali dovranno essere attribuiti i punteggi relativi a: arricchimento professionale impegno e qualità delle prestazioni individuali con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza coinvolgimento nei processi aziendali capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata effettuazione di esperienze professionali plurime collegate alle tipologie operative del profilo di appartenenza iniziativa e capacità personale di proporre soluzioni innovative e/o migliorative dell’organizzazione del lavoro Qualora la procedura per l’attribuzione delle fasce retributive superiori abbia luogo prima che sia adottato il regolamento per la valutazione delle prestazioni individuali, al medesimo non sarà assegnato alcun punteggio. CRITERIO 3 - Titoli di studio Ai titoli culturali e professionali saranno attribuiti i seguenti punteggi: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, punti 1 diploma universitario non attinente al profilo professionale di appartenenza, punti 0,3 diploma universitario attinente al profilo professionale di appartenenza, punti 1,5 diploma di laurea non attinente al profilo professionale di appartenenza, punti 0,5 diploma di laurea attinente al profilo professionale di appartenenza, punti 2 specializzazioni o abilitazioni specifiche all’esercizio di attività professionali o Master conseguite a conclusione di corsi legali di studi con esami finali, per ciascuna specializzazione o abilitazione, punti 2 Il titolo di studio professionale, necessario per l’assunzione ed il relativo inquadramento nella qualifica o profilo professionale ricoperto, non costituisce elemento di valutazione, pertanto non produce punteggio aggiuntivo. CRITERIO 4 - Formazione e aggiornamento professionale La partecipazione ai processi formativi e di aggiornamento professionale otterrà la seguente valutazione: corsi di aggiornamento e formazione professionale con esame finale, attinenti al profilo professionale di appartenenza (punti 0,20) partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze, tavole rotonde, ecc., (punti 0,01 per giornata) relatore a congressi, convegni, tavole rotonde, seminari, ecc., (punti 0,05) relatore/docente a corsi di formazione e aggiornamento professionale (punti 0,10) partecipazione a corsi vari di significativo valore e attinenti all’attività lavorativa svolta (uso p.c. e informatica, lingue straniere, contabilità, ecc.), (punti 0,10 per corso); dette attività di formazione se di durata superiore o pari alle 150 ore (punti 0,50) attività di ricerca - debitamente documentata -, (punti 0,05 per mese) pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale di appartenenza (punti 0,10 per pubblicazione) I punteggi massimi attribuibili a ciascuno dei criteri sopra descritti sono: CRITERI DI VALUTAZIONE 1 - anzianità di servizio 2 - prestazioni individuali svolte 3 - titoli di studio 4 - formazione e aggiornamento professionale Punteggio massimo totale: CATEGORIE A B Bs C D Ds 40 15 2 2 59 30 20 4 4 58 25 25 5 5 60 23 25 5 5 58 35 15 3 3 56 33 20 3 3 59 I punteggi assegnati a ciascun concorrente sono oggetto di riduzione in conseguenza di sanzioni disciplinari, superiori alla censura, poste a carico dei medesimi nel corso degli ultimi 3 anni, nelle seguenti misure: - multa - 10% - sospensione dal servizio fino a 5 giorni - 20% - sospensione dal servizio da 6 a 10 giorni - 30% Art. 75 Modalità di partecipazione alle selezioni Alle selezioni per il passaggio alla fascia immediatamente superiore a quella posseduta saranno ammessi tutti i dipendenti che, a seguito della pubblicazione del bando, del quale l’Azienda darà la più ampia divulgazione, faranno richiesta nel rispetto dei tempi e delle modalità che saranno indicati nel bando medesimo. Art. 76 Autocertificazione I titoli oggetto di valutazione dovranno essere prodotti in originale, ovvero mediante autocertificazione, a sensi della Legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte dei singoli interessati. Le dichiarazioni e le autocertificazioni saranno oggetto di verifica nei termini di legge, l’Azienda procederà infatti ad una verifica a campione sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. Le dichiarazioni e le autocertificazioni che non consentano di poter valutare gli elementi che la compongono non saranno prese in considerazione. Non saranno oggetto di valutazione altresì le dichiarazioni e le autocertificazioni che non consentano una successiva verifica. Qualora, tra le dichiarazioni e le autocertificazioni prodotte e i documenti originali consegnati successivamente, sia riscontrata una discordanza, l’Azienda procederà d’ufficio a rettificare i punteggi attribuiti e, ove sussistano i presupposti, darà luogo a procedimento disciplinare nei termini previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. Art. 77 Decorrenza inquadramento I dipendenti risultanti vincitori nelle relative selezioni saranno collocati alla fascia retributiva superiore con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. Art. 78 Commissione La valutazione dei titoli sarà svolta da una apposita commissione costituita da: un presidente - di categoria non inferiore alla “D” due componenti - di categoria non inferiore alla “C” di cui uno con funzioni di segretario La commissione potrà avvalersi di un gruppo di lavoro costituito da dipendenti di categoria non inferiore alla “B” per la registrazione e l’archiviazione dei dati. Art. 79 Graduatoria Sarà compito della commissione preposta, alla conclusione della valutazione dei titoli, redigere una graduatoria dei punteggi attribuiti. In caso di parità di punti sarà data la preferenza: a) al dipendente con maggiore anzianità di servizio b) in caso di ulteriore parità al dipendente con maggiore anzianità anagrafica. Le graduatorie hanno validità per l’anno di riferimento e per l’anno immediatamente successivo, le procedure selettive pertanto avranno cadenza biennale. Art. 80 Norma di garanzia Gli atti relativi alla valutazione dei titoli potranno essere visionati dai dipendenti aventi titolo, ai sensi della legge 241/90, e comunque non prima dell’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria. REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI INTERNE ART. 81 Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina le procedure relative allo svolgimento delle selezioni interne per il passaggio da una categoria all’altra immediatamente superiore, di cui all’art. 16 del C.C.N.L. dd. 7.4.1999. Art. 82 Bandi di selezione I bandi relativi alle selezioni interne, indetti per ciascun profilo professionale, saranno pubblicati all’albo aziendale e al fine di ottenere la massima diffusione, saranno inviati in copia ai Responsabili dei Distretti, Dipartimenti, S.O., U.O., Uffici e Servizi. Il bando di selezione interna dovrà indicare i requisiti richiesti per la partecipazione, culturali e professionali, e dovrà fare riferimento a quelli previsti nelle declaratorie delle categorie e profili di cui all’allegato n. 1 del C.C.N.L. dd. 7.4.1999. Art. 83 Domande di ammissione Le domande di ammissione alle selezioni dovranno essere inviate, dagli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre 30 giorni dalla data di affissione all’albo aziendale. Le domande di partecipazione alle selezioni, redatte in carta semplice utilizzando gli appositi moduli predisposti dall’Azienda, dovranno contenere le seguenti dichiarazioni: cognome e nome data e luogo di nascita residenza (e domicilio se diversa dalla residenza) titoli di studio (indicando la data, la sede e la denominazione dell’Istituto cui gli stessi sono stati ottenuti) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni selezione a cui si intende partecipare recapito presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni curriculum professionale e formativo Alla domanda di partecipazione gli aspiranti dovranno allegare la seguente documentazione resa in fotocopia autocertificata: titoli di studio diplomi di aggiornamento, perfezionamento, abilitazione attestati di aggiornamento, formazione e qualificazione professionale pubblicazioni, titoli vari, relazioni di ricerche e studi affidati dall’Azienda dichiarazione di attività svolte, convalidata dal Responsabile di Servizio Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa o in copia autentica. In caso di dichiarazioni false il dipendente verrà escluso dalla selezione e subirà gli effetti penali ed amministrativi previsti dalla vigente normativa. Art. 84 Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice di ciascuna selezione è nominata dal Direttore Generale ed è composta da: Presidente Il Direttore Sanitario o il Direttore Amministrativo, relativamente agli ambiti di competenza, o da loro delegati Componenti Due dipendenti dell’Azienda di categoria non inferiore a quella cui si riferisce la selezione e comunque di categoria non inferiore alla categoria “C”. Segretario Un dipendente amministrativo dell’Azienda appartenente alle Categorie “C” o “D” I componenti interni delle commissioni esaminatrici saranno estratti a sorte da una rosa di dipendenti, esperti nelle materie oggetto delle selezioni, che hanno offerto la loro disponibilità formulando apposita domanda. I componenti interni non possono essere nominati membri di commissione nella selezione successiva. Per i componenti delle commissioni interne valgono le norme in materia di incompatibilità in vigore per i concorsi pubblici. E’ compito della commissione esaminatrice determinare la durata e le modalità di svolgimento delle prove. E’ compito del segretario redigere apposito verbale attestante il regolare svolgimento delle prove d’esame. Il verbale dovrà essere firmato da tutti i componenti la commissione giudicatrice. Art. 85 Convocazione dei candidati Le commissioni giudicatrici provvedono alla convocazione dei candidati ammessi alla selezione con apposita comunicazione (con avviso di ricevimento) da inoltrare all’indirizzo indicato dal dipendente nella domanda di partecipazione almeno 20 giorni prima dell’inizio delle prove. Le lettere di convocazione dovranno contenere: data, ora e luogo dove si svolgeranno le prove della selezione. Art. 86 Modalità di svolgimento delle prove Nelle selezioni per il passaggio da una categoria a quella immediatamente superiore vengono adottati i seguenti criteri: a) b) Per il passaggio dalla categoria A alla categoria B titoli prova teorico - pratica o colloquio sulla materia attinente il posto da conferire Per il passaggio dalla categoria B alla categoria C titoli c) prova teorico - pratica su materie attinenti l’attività di servizio colloquio su materie attinenti il posto da conferire Per il passaggio dalla categoria C alla categoria D titoli prova teorico - pratica su materie attinenti l’attività di servizio colloquio su materie attinenti il posto da conferire Art. 87 Punteggi per la valutazione dei titoli e delle prove selettive La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 1) selezione per il passaggio dalla categoria A alla categoria B titoli = punti max 30 prova teorico - pratica o prova orale = punti max 70 1) selezione per il passaggio dalla categoria B alla categoria C titoli = punti max 35 prova teorico - pratica = punti max 35 prova orale = punti max 30 1) selezione per il passaggio dalla categoria C alla categoria D titoli = punti max 40 prova teorico - pratica = punti max 30 prova orale = punti max 30 I punteggi per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: selezioni per i passaggi dalla cat. A alla cat. B titoli di carriera = punti max 20 titoli di studio = punti max 4 curriculum formativo e professionale = punti max 6 selezioni per i passaggi dalla cat. B alla cat. C titoli di carriera = punti max 20 titoli di studio = punti max 5 curriculum formativo e professionale = punti max 10 selezione per il passaggio dalla cat. C alla cat. D titoli di carriera = punti max 20 titoli di studio = punti max 10 curriculum formativo e professionale = punti max 10 A) Valutazione dei titoli di carriera: 1) servizi presso Aziende Sanitarie o presso altre PP.AA., nella categoria, livello economico o profilo professionale cui si riferisce la selezione o in corrispondente profilo professionale o posizione funzionale ivi confluita in relazione ai posti messi a selezione interna, nei seguenti settori di attività: personale infermieristico personale tecnico sanitario personale della riabilitazione personale di vigilanza ed ispezione personale dell’assistenza sociale personale tecnico con riguardo ai rispettivi settori di attività, e, relativamente agli operatori tecnici con riguardo ai mestieri di appartenenza personale amministrativo punti 1,000 per anno; 2) servizi presso Aziende Sanitarie o presso altre PP.AA., nella categoria, livello economico o profilo professionale, immediatamente inferiore a quella cui si riferisce la selezione o in corrispondente profilo professionale o posizione funzionale ivi confluita in relazione ai posti messi a selezione interna, nei seguenti settori di attività: punti 0,750 1) servizi presso Aziende Sanitarie o presso altre PP.AA., nella categoria, livello economico o profilo professionale, non immediatamente inferiore a quella cui si riferisce la selezione o in corrispondente profilo professionale o posizione funzionale ivi confluita in relazione ai posti messi a selezione interna, nei seguenti settori di attività: punti 0,500 Per il servizio prestato in settori di attività diversi rispetto a quello relativo ai posti messi a selezione interna, il punteggio di cui sopra è ridotto al 50%. Il servizio prestato nella categoria, livello economico o profilo professionale, superiore a quella cui si riferisce la selezione o in corrispondente profilo professionale o posizione funzionale ivi confluita sarà maggiorato del 10%. B) Valutazione dei titoli di studio: I punteggi da attribuire ai titoli di studio saranno attribuiti dalla Commissione esaminatrice di volta in volta in relazione al profilo professionale messo a selezione. La Commissione darà motivazione dei criteri adottati con apposita nota a verbale. C) Valutazione del curriculum formativo e professionale: Il curriculum formativo e professionale sarà valutato dalla Commissione giudicatrice e le motivazioni dovranno essere motivate con riguardo ai singoli elementi che hanno contribuito a determinarlo. Il superamento della selezione è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza in ciascuna prova d’esame che dovrà corrispondere almeno alla metà più uno del punteggio previsto. L’ammissione dei concorrenti al colloquio è subordinata al superamento della prova teorico - pratica che dovrà essere pari ad un punteggio corrispondente alla metà più uno del punteggio disponibile in ciascuna prova d’esame. Art. 88 Graduatoria Al temine della procedura selettiva, la commissione giudicatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati idonei. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza, pari ad un punteggio corrispondente alla metà più uno del punteggio previsto in ciascuna prova d’esame. La graduatoria è pubblicata all’albo dell’Azienda ed è a disposizione dei candidati presso la Struttura Operativa del Personale. Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione i candidati possono ricorrere alla Commissione esaminatrice nel caso ritengano che sussistano errori nell’attribuzione dei punteggi. La Commissione esaminatrice formula, trascorsi i 20 giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria finale che sarà approvata dal Direttore Generale. La graduatoria rimane efficace per 18 mesi dalla data del provvedimento di approvazione della stessa. A parità di punteggio tra due o più concorrenti valgono i criteri vigenti nell’ambito della normativa concorsuale per l’accesso dall’esterno. Art. 89 Esclusione L’esclusione dalle prove di selezione viene disposta dall’Azienda con atto motivato e successivamente viene notificato agli interessati prima dell’inizio delle prove. POSIZIONI ORGANIZZATIVE E GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI Art. 90 Oggetto Il presente regolamento, in applicazione degli articoli 6, 20, 21, 35, 36, 39, del C.C.N.L. dd. 7.4.1999, disciplina le materie relative alla graduazione delle funzioni relative alle posizioni organizzative che comportano assunzione diretta di elevata responsabilità e le modalità di conferimento degli incarichi di posizione. Art. 91 Posizioni organizzative Le posizioni organizzative, come stabilito dall’art. 20, c. 1, del C.C.N.L. dd. 7.4.1999, sono costituite in ambito aziendale, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle esigenze di servizio, con atto motivato. Le posizioni organizzative rappresentano lo svolgimento di attività lavorative-professionali, con delle caratteristiche specifiche ed ulteriori rispetto alla specifica professione e consistono nello svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità. Le posizioni organizzative istituite dall’Azienda sono collegate alle finalità ed agli obiettivi strategici aziendali ed attivano processi di delega delle responsabilità gestionali e professionali, a titolo esemplificativo, possono consistere in: A) funzioni di direzione 1a) di servizi 2a) uffici o unità organizzative - di particolare complessità - con elevato grado di esperienza - con elevata autonomia gestionale ed organizzativa B) attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione 1b) processi assistenziali 2b) attività: - di staff e/o di studio - di ricerca - ispettive di vigilanza e controllo - di coordinamento dell’attività didattica Art. 92 La graduazione delle funzioni e valore economico delle posizioni organizzative Al fine di determinare una graduazione delle funzioni le posizioni organizzative vengono valutate, sulla base dei seguenti criteri: livello di autonomia gestionale e/o organizzativa della funzione anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate, livello di responsabilità che la funzione comporta, complessità delle competenze attribuite, entità delle risorse gestite (finanziarie, umane, tecnologiche), valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali, competenze professionali e/o specialistiche richieste, esperienza professionale richiesta per espletare la mansione, Le posizioni organizzative vengono valutate da una commissione composta dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario. In base ai risultati della valutazione le posizioni organizzative individuate verranno graduate ed alle medesime saranno attribuiti i valori economici previsti dall’art. 36 del CCNL dd. 7.4.1999. Le posizioni organizzative rispecchiano, per quanto attiene l’area del comparto, la struttura formale delle responsabilità, a tale riguardo l’Azienda sulla base del proprio modello organizzativo, del proprio ordinamento, delle leggi e delle norme nazionali e regionali di organizzazione, in relazione alle esigenze di servizio, e, con particolare riguardo alle funzioni attribuite al personale inquadrato nelle categorie “D”/”Ds” e, limitatamente, per tipologie di particolare rilievo, al personale inquadrato nella categoria “C” del ruolo sanitario e dell’assistenza sociale, evidenzia la necessità di dover procedere, nel breve e medio termine, alla istituzione di non più di 35 posizioni organizzative, equamente distribuite tra il personale dei ruoli: sanitario, amministrativo e tecnico, al fine di dotare ciascuna Struttura Operativa (Dipartimento, Unità Operativa, Distretto, Servizio) di adeguate risorse umane, ai livelli organizzativi e di coordinamento. Nella prima applicazione del presente contratto integrativo aziendale l’Azienda si pone l’obiettivo di dare l’avvio ad un riequilibrio delle attribuzioni di responsabilità tra le aree del comparto, dei medici e dei dirigenti, e quindi di istituire posizioni organizzative, distribuite equamente tra gli Uffici della Sede Centrale, i Dipartimenti, i Distretti, le Strutture Operative e le Unità Operative. Art. 93 Procedure per il conferimento degli incarichi L’Azienda, in relazione alle posizioni organizzative individuate, provvede a pubblicizzare l’avviso contenente l’indicazione degli incarichi di posizione da conferire, mediante affissione all’albo aziendale per un periodo di venti giorni. All’avviso per il conferimento degli incarichi di posizione possono rispondere, entro i termini e con le modalità fissati dal bando, tutti i dipendenti collocati in categoria “D”, nonché, limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale, in categoria “C”, per tipologie di particolare rilievo professionale, che saranno indicate nel bando di selezione. L’avviso di incarico deve contenere le indicazioni delle posizioni organizzative da ricoprire e tutti gli elementi necessari per la formulazione delle domande. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande ed i curriculum professionali dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il conferimento delle posizioni organizzative può essere disposto qualora il rapporto di lavoro sia a tempo pieno, il passaggio da tempo pieno a tempo parziale, comporta l’automatica ed immediata revoca dell’incarico. Non potranno essere ammesse alla valutazione le domande presentate dai dipendenti ai quali l’Azienda abbia irrogato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto (censura) nell’ultimo quinquennio antecedente la data di affissione dell’avviso. Art. 94 Criteri per la valutazione delle domande Le domande presentate dai dipendenti, entro i termini e con le modalità stabiliti dall’avviso, saranno valutate da una Commissione composta dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, dal Dirigente Responsabile della Struttura Operativa e/o dal Dirigente dell’articolazione della Struttura medesima alla quale appartiene la posizione organizzativa da attribuire, ovvero da Dirigenti da loro delegati. La Commissione procederà all’esame delle domande pervenute e valuterà la loro ammissibilità tenuto conto dei requisiti richiesti, di seguito saranno valutati i curriculum. Saranno considerate inoltre le “valutazioni individuali” qualora siano state istituite. La Commissione procederà alla individuazione dei candidati idonei e, per ciascuno di essi, esprimerà un giudizio motivato. La Commissione proporrà l’esito della valutazione al Direttore Generale per la scelta e il conferimento degli incarichi. Non si dà luogo a graduatorie di merito. Art. 95 Conferimento degli incarichi Gli incarichi sono conferiti, dal Direttore Generale, con atto scritto e motivato. Nell’atto di nomina saranno indicati: la posizione organizzativa conferita l’ammontare dell’indennità di funzione la durata dell’incarico che, comunque, non potrà essere inferiore ai due anni L’incarico, in presenza di valutazione positiva, può essere prorogato per un ulteriore periodo di due anni. Art. 96 Valutazione annuale degli incarichi I dipendenti, ai quali siano stati conferiti incarichi di funzione, sono soggetti a specifica e periodica valutazione, con cadenza annuale, nell’ambito del sistema di valutazione interno dell’Azienda, e, nello specifico, verrà svolta dai dirigenti responsabili delle relative Strutture Operative. Gli esiti delle valutazioni saranno comunicati formalmente agli interessati. La valutazione dei dipendenti a cui siano stati attribuiti gli incarichi di posizione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: capacità di assumere le responsabilità connesse alla propria posizione livello di realizzazione dei programmi operativi e degli obiettivi assegnati capacità di svolgere attribuzioni differenti e di adeguarsi ai cambiamenti ed alle esigenze contingenti qualità del lavoro, intesa come capacità di impostare e di realizzare in modo efficace, accurato e completo il proprio lavoro quantità del lavoro, intesa come capacità di svolgere in modo rapido e tempestivo il proprio lavoro In caso di valutazione negativa, i dipendenti interessati hanno facoltà di presentare reclamo scritto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della valutazione, al Nucleo di Valutazione. Il Nucleo di Valutazione sentirà in contraddittorio le considerazioni del dipendente, anche assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia, e il dirigente della Struttura Operativa che ha espresso il giudizio negativo. Il Nucleo di Valutazione ha la facoltà di modificare la valutazione espressa dal dirigente della Struttura Operativa con apposita motivazione. L’esito della valutazione annuale è riportato nel fascicolo personale degli interessati e di esso si terrà conto per l’affidamento di altri incarichi. Art. 97 La revoca degli incarichi La revoca dall’incarico è disposta dal Direttore Generale con atto motivato in caso di: soppressione della posizione organizzativa anche prima della scadenza stabilita dall’atto di nomina e, qualora sussistano i requisiti, il dipendente interessato ottiene i benefici di cui all’art. 36, comma 3, del C.C.N.L. dd. 7.4.1999 valutazione negativa passaggio del dipendente da tempo pieno a tempo parziale In caso di revoca il dipendente rimane inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni proprie del profilo; la revoca dall’incarico comporta inoltre la perdita dell’indennità di posizione. TABELLA 1/A FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI (art. 38, comma 3 - CCNL 1998-2001) Importi relativi al Oggetto Anno 1999 personale Fondo 1999 trasferito A.S.S. all'ARPA Produttività individuale storica 52.648.741 Produttività individuale da scorporo 2.970.184 Produttività collettiva storica 549.513.229 Produttività collettiva da scorporo 40.569.648 Quota parte produttività personale ARPA 13.454.102 Totale produttività 632.247.700 Risorse aggiuntive regionali Tab. A 564.051.615 12.602.603 551.449.012 Risorse aggiuntive regionali Tab. A da scorporo 20.171.060 20.171.060 Risorse aggiuntive regionali Tab. B Risorse aggiuntive regionali Tab. E Risorse di cui all'art. 43 L.449/97 Economie da trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale risparmi derivanti dal fondo per il lavoro straordinario 1998 risparmi derivanti dal fondo per il trattamento accessorio 1998 Risorse derivanti da trasferimenti dai fondi ex art. 43 e 44 CCNL dd. 1.9.95 Importi di cui all'1% del monte salari (art. 38,c. 4, lett. b del CCNL) Importi derivanti da altre disposizioni di legge che destinano parte dei proventi a incentivi per il personale TOTALE 188.392.518 183.000.000 4.209.253 4.088.768 184.183.265 178.911.232 72.555.627 72.555.627 112.371.596 112.371.596 150.000.000 150.000.000 289.937.679 6.962.755 282.974.924 2.226.181.897 41.317.481 2.184.864.416 TABELLA 1/B FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI (art. 38, comma 3 - CCNL 1998-2001) Importi relativi al Oggetto Anno 2000 personale Fondo 2000 trasferito all'ARPA A.S.S. Produttività individuale storica 52.648.741 Produttività individuale da scorporo 3.411.300 Produttività collettiva storica 549.513.229 Produttività collettiva da scorporo 46.594.843 Quota parte produttività personale ARPA 26.908.204 Totale produttività 625.259.909 Risorse aggiuntive regionali Tab. A 564.051.615 25.205.205 538.846.410 Risorse aggiuntive regionali Tab. A da scorporo 23.166.762 23.166.762 Risorse aggiuntive regionali Tab. B 188.392.518 8.418.506 179.974.012 Risorse aggiuntive regionali Tab. E 120.245.704 5.373.298 114.872.406 Risorse di cui all'art. 43 L.449/97 Economie da trasformazioni di rapporti di lavoro 70.000.000 70.000.000 da tempo pieno a tempo parziale Ulteriori risparmi derivanti dal fondo per il trattamento accessorio Risorse derivanti da trasferimenti dai fondi ex art. 20.000.000 20.000.000 43 e 44 CCNL dd. 1.9.95 Residuo oneri relativi all'art. 39 del CCNL pagati 90.187.326 90.187.326 nel 1998 Residuo oneri relativi all'art. 39 del CCNL pagati 174.447.234 174.447.234 nel 1999 risparmi derivanti dal fondo per il lavoro 177.175.658 177.175.658 straordinario 1999 risparmi derivanti dal fondo per il trattamento accessorio 1999 Importi di cui all'1% del monte salari (art. 38, c. 4, l. b CCNL) Importi derivanti da altre disposizioni di legge che destinano parte dei proventi a incentivi per il personale TOTALE Importo pari al 15% del fondo consolidato della produttività collettiva destinato al finanziamento del fondo ex art. 39 del CCNL TOTALE COMPLESSIVO FONDO ANNO 2000 113.383.017 113.383.017 289.937.679 13.925.510 276.012.169 2.513.155.626 93.789.000 79.830.723 2.433.324.903 93.789.000 2.389.366.626 79.830.723 2.309.535.903 TABELLA 2 FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO Oggetto Anno 1999 Anno 2000 Fondo storico Straordinario 601.471.880 601.471.880 Incremento per scorporo uffici 33.932.100 38.971.521 ARPA 13.438.684 26.877.367 Incremento organici anno 2000 12.153.075 Trasferimenti ad altri fondi 150.000.000 220.000.000 primo totale 471.965.296 405.719.109 Fondo indennità ex art. 44 911.886.139 911.886.139 Incremento per scorporo 15.000.000 17.000.000 trasferimento personale ad ARPA 15.691.000 31.382.000 Incremento organici 51.148.800 Incremento monte salari 0,06% 16.560.730 secondo totale 911.195.139 965.213.669 TOTALE FONDO 1.383.160.435 1.370.932.778 TABELLA 3 Risorse aggiuntive per il finanziamento del sistema classificatorio (art.37 CCNL) esercizio anno 2000 importo da tabella D regionale 178.763.562 incremento 50% fondo risultante 268.145.343 trasferimento ad ARPA 11.982.340 TOTALE 256.163.003 + = TABELLA 4 Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica Per il finanziamento delle fasce retributive di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), dell'indennità di funzione legata alle posizioni organizzative di cui agli art. 20,21 e 36, della voce retributiva di cui alla tabella allegato 9, comma 1, lett. a), nonchè dell'indennità professionale specifica indicata nella tabella allegato 6 del CCNL, l'Azienda provvede alla formazione di un fondo costituito a decorrere dal 1 gennaio 1998. Costituzione FONDO 1998: 1 2 3 3a 3b 3c 3d 4 5 6 Fondo riferito all'1.1.1998 quantificato dagli importi relativi a: differenza tra il valore di fascia attribuito in 1° inquadramento (tabella all. 7 - col. D) e lo stipendio tabellare iniziale (tabella all. 4 - col. C) per il personale in servizio all'1.1.98 indennità professionale specifica attribuita al personale in servizio all'1.1.98 (art. 30, commi 5 e 6 - tab. all. 6) assegno ad personam (art. 31, commi 2 e 8 e tab. all. 7): infermieri generici con art. 49, c.2, dpr. 384/90 - (tab. all. 7, nota 2) personale infermieristico ex 6° livello, senza art. 45, CCNL 1.9.95, £. 155.000 - (tabella all. 7, nota 3) personale infermieristico ex 6° livello, con 30 anni e art. 45, £. 1.108.000 (tabella all. 7, nota 3) personale ex 8° livello bis con art. 49 CCNL dd. 1.9.95, £. 90.000 - (tabella all. 7, nota 5) Totale tabellare FONDO ALL'1.1.1998 2.207.773.000 rateo tredicesima 152.388.744 residuo del fondo art. 43, comma 2, punto 3, del CCNL dd. 1.9.1995, 14.691.810 riferito al 31.12.1997 indennità professionali personale infermieristico e passaggio livello 8 bis 17.910.000 maturate nel corso del 1998 valore economico dei posti di nuova istituzione nell'organico 1998 11.855.039 Totale FONDO 1998 2.404.618.593 oneri relativi all'art. 39 del CCNL pagati 2.314.431.267 differenza a residuo attivo per il 1998 90.187.326 TABELLA 4/a Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica Costituzione FONDO 1999: 1 fondo riferito all'1.1.1998 2.360.161.744 2 quota eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della riduzione organica 3 dirottamento dal fondo straordinario e disagio, in presenza di stabile modifica della organizzazione dei servizi, anche in parità di organico (art. 39, c. 8) 4 risorse per finanziare gli aumenti della dotazione organica rispetto al 102.591.682 numero dei dipendenti in servizio all'1.1.1998 (art. 39, c. 8) 4 bis risorse relative agli aumenti dotazione organica 1998 su base annua 35.565.116 5 indennità professionali personale infermieristico e passaggi livello 8 bis 36.960.000 maturate nel corso del 1998 su base annua 6 indennità professionali personale infermieristico e passaggi livello 8 bis 14.220.000 maturate nel corso del 1999 7 residuo del fondo art. 43, comma 2, punto 3, del CCNL dd. 1.9.1995, 14.691.810 riferito al 31.12.1997 8 retribuzione individuale di anzianità relativa al personale cessato nell'anno 1998 9 trasferimento di personale all'ARPA - 52.733.082 Totale FONDO 199 2.511.457.270 oneri relativi all'art. 39 del CCNL pagati 2.337.010.036 differenza a residuo attivo per il 1999 174.447.234 TABELLA 4/b Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica Costituzione FONDO 2000: 1 fondo riferito all'1.1.1998 2.360.161.744 2 quota del 15% del fondo di produttività collettiva e qualità prestazioni individuali 93.789.000 (art. 39, c. 4/a) 3 quota pari allo 0,81% del monte salari anno 1997 223.569.857 MONTE SALARI 1997 = LIRE 27,601,216,875 4 indennità professionale personale infermieristico maturata nel corso del 1998 su 36.960.000 base annua 5 indennità professionale personale infermieristico maturata nel corso del 1999 su 36.240.000 base annua 6 maggiorazione della indennità della professione infermieristica (art. 49, c. 1 - 2° 12.020.000 per., commi 2 e 4 - 1° per.) maturate dopo il 31.12.1999, con decorrenza dalle date di maturazione (art. 40, c.1) 7 differenze di livello passaggi da liv. 8° a liv. 8° bis, maturate dopo il 31.12.1999 252.236 con decorrenza dalle date di passaggio (art. 40, c. 4/d) 8 dirottamento dal fondo straordinario e disagio, in presenza di stabile modifica 200.000.000 della organizzazione dei servizi, anche a parità di organico (art. 39, c. 4/d) 9 corrispettivo di 65 ore pro-capite di lavoro straordinario per i dipendenti incaricati per una posizione organizzativa, con decorrenza dalle date degli incarichi 10 risorse per finanziare gli aumenti della dotazione organica rispetto al numero dei 48.158.290 dipendenti in servizio all'1.1.1998 (art. 39, c.8) 11 residuo del fondo art. 43, comma 2, punto 3, del CCNL dd. 1.9.1995, riferito al 14.691.810 31.12.1997 12 retribuzione individuale di anzianità relativa al personale cessato nell'anno 1999 13 trasferimento di personale all'ARPA - 105.466.165 Totale FONDO 2000 2.920.376.772 TABELLA 4/c-1 Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica Costituzione FONDO 2001 e successivi esercizi: 1 fondo riferito all'1.1.1998 2.360.161.744 2 quota del 15% del fondo di produttività collettiva e qualità 93.789.000 prestazioni individuali (art. 39, c. 4/a) 3 quota pari allo 0,81% del monte salari anno 1997 MONTE SALARI 1997 = LIRE 27,601,216,875 4 indennità professionale personale infermieristico maturata nel corso del 1998 su base annua 5 indennità professionale personale infermieristico maturata nel corso del 1999 su base annua 6 maggiorazione della indennità della professione infermieristica (art. 49, c. 1 - 2° per., commi 2 e 4 - 1° per.) maturate dopo il 31.12.1999, con decorrenza dalle date di maturazione (art. 40, c.1) - 2000 6 bis maggiorazione della indennità della professione infermieristica (art. 49, c. 1 - 2° per., commi 2 e 4 - 1° per.) maturate dopo il 31.12.1999, con decorrenza dalle date di maturazione (art. 40, c.1) - 2001 7 differenze di livellopassaggi da liv. 8° a liv. 8° bis, maturate dopo il 31.12.1999 con decorrenza dalle date di passaggio (art. 40, c. 4/d) 8 dirottamento dal fondo straordinario e disagio, in presenza di stabile modifica della organizzazione dei servizi, anche a parità di organico (art. 39, c. 4/d) 9 corrispettivo di 65 ore pro-capite di lavoro straordinario per i dipendenti incaricati per una posizione organizzativa, con decorrenza dalle date degli incarichi 10 risorse per finanziare gli aumenti della dotazione organica rispetto al numero dei dipendenti in servizio all'1.1.1998 (art. 39, c.8) 11 residuo del fondo art. 43, comma 2, punto 3, del CCNL dd. 1.9.1995, riferito al 31.12.1997 12 retribuzione individuale di anzianità relativa al personale cessato nell'anno 1999 13 trasferimento di personale all'ARPA Totale FONDO 2001 TABELLA 4/c-2 variazioni successive: ESERCIZIO 2002 6 bis variazione su base annua 2001 6 ter incrementi 2002 Totale FONDO 2002 ESERCIZIO 2003 6 bis variazione su base annua 2002 6 ter incrementi 2003 Totale FONDO 2003 ESERCIZIO 2004 6 bis variazione su base annua 2003 223.569.857 36.960.000 36.240.000 24.000.000 13.180.000 3.026.833 200.000.000 96.316.580 14.691.810 105.466.165 2.996.469.659 14.060.000 11.880.000 3.022.409.659 15.360.000 15.830.000 3.053.599.659 17.530.000 6 ter incrementi 2004 Totale FONDO 2004 11.060.000 3.082.189.659 DICHIARAZIONI CONGIUNTE -1Le parti convengono che il presente contratto integrativo aziendale riassume, da un lato, le sintesi degli interessi patrocinati dalle rispettive delegazioni negoziali, e, dall’altro, realizza un sottile equilibrio tra i predetti interessi e le aspettative dei lavoratori del comparto. Le parti congiuntamente convengono e dichiarano che, con la stipula del presente testo contrattuale, non intendono prestabilire, in senso assoluto ed in modo definitivo, situazioni e condizioni, e ciò, con particolare riguardo alle norme che disciplinano gli istituti relativi alla nuova classificazione del personale ed alle conseguenti procedure attuative. Conseguentemente le parti si impegnano, in forza di accordi, intese e contratti, sottoscritti in altre sedi negoziali, nazionali e/o regionali, che prevedano l’incremento degli stanziamenti economici, la facoltà accordata alla negoziazione integrativa aziendale circa il trasferimento di risorse da un fondo ad un altro, ovvero di incrementare gli attuali fondi con il recupero di ulteriori risorse resesi disponibili, a rivedersi per concordare l’attuazione dei nuovi istituti e definire le modalità procedurali a sostegno dei maggiori incrementi retributivi in favore del personale del comparto. Al fine di rafforzare l’armonizzazione degli interessi delle parti negoziali e, nel contempo, di riequilibrare le quote dei fondi destinate a finanziare la nuova classificazione, le progressioni orizzontali e verticali, la produttività collettiva ed i premi per la qualità delle prestazioni individuali, le indennità di funzione, le parti convengono che, con decorrenza dall’anno 2001, un importo pari a Lire 250.000.000.- sarà riservato al finanziamento delle indennità di funzione e la rimanente quota agli altri istituti. Le parti negoziali concordano inoltre che, qualora, in conseguenza di accordi nazionali e/o regionali, l’attuale fondo venga incrementato da ulteriori quote aggiuntive, determinando così un valore complessivo del fondo di riferimento pari a Lire 1.100.000.000.-, la quota per il finanziamento delle posizioni organizzative (fissato in Lire 250.000.000.-) sarà incrementata di ulteriori 50.000.000.-2Le parti danno atto dell’impegno assunto dall’azienda di garantire l’esercizio del diritto alla mensa con modalità sostitutive. La materia sarà oggetto di definizione in sede di Commissione Bilaterale, costituita ai sensi dell’art. 6, c. 2, del CCNL dd. 7.4.1999, in tale ambito sarà redatto il regolamento aziendale circa il diritto alla mensa. Le parti si impegnano a concludere i lavori entro 90 giorni dalla data di insediamento. -3Le parti si impegnano a definire un regolamento aziendale in materia di indumenti di lavoro affidando tale compito alla Commissione Bilaterale. -4Le parti concordano che la materia relativa all’attuazione dell’art. 28 del CCNL (mansioni superiori) sia definita dalla Commissione Bilaterale. -5- Le parti convengono sull’opportunità di integrare l’art. 10 del “regolamento per la mobilità del personale del comparto”, di cui alla delibera n. 1022 dd. 6.11.1998, aggiungendo il seguente paragrafo:” La Commissione ristretta potrà essere attivata, su richiesta del dipendente, in caso di mancato accoglimento della domanda di mobilità volontaria precedentemente prodotta ai sensi del presente regolamento”.