SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO COMPARTO SANITÀ PUBBLICA 1998-2001 CONTRATTO INTEGRATIVO IN SEDE DECENTRATA ART 1 VIGENZA E VALIDITÀ DEL CONTRATTO Presente contratto collettivo di lavoro integrativo, definito ai sensi dell'art. 45 del D.lgs.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 4 del CCNL è valido per il periodo 01.01.1998 / 31.12.2001 per la parte normativa e dal 01.01.1998 al 31.12.1999 per la parte economica, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinano dell'area del comparto dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano ed entra in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione nel rispetto dei tempi e delle procedure previste dall'art. 5 del C. C.N.L. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazioni dei successivi contratti. ART. 2 NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Le parti, in applicazione della legge 12 giugno 1990 concordano di recepire la proposta nazionale formulata dalla Commissione di Garanzia per il settore sanitario in data6.02.1997, convenendo di approvare quanto indicato nell'accordo sull'individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di scioperi (Allegato 1). ART 3 REGOLAMENTAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI Materie: - disponibilità sede sindacale - spazi (bacheche ecc.) per la informazione e comunicazione sindacale - regolamentazione per la partecipazione alle trattative e la gestione dei permessi sindacali - regolamentazione per l'applicazione della legge 626. - Regolamentazione del diritto di assemblea (assemblea retribuita) Il sistema della relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli dell'Azienda e delle Rappresentanze Sindacali, deve conformarsi in maniera coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con l'esigenza dell'azienda di incrementare e mantenere elevate l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati alla collettività. Il sistema delle relazioni si articola nei modelli previsti dagli articoli n. 3, 4, 5, 6 e 7 del CCNL firmato in data 7.04.99, che vengono interamente richiamati. ART. 4 AGIBILITÀ SINDACALE E RELAZIONI SINDACALI 1) Per quanto riguarda i permessi sindacali si conviene di fare riferimento agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7.08.1998. 2) Per quanto concerne le assemblee si conviene di fare riferimento all'art. 2 del CCNQ sopra indicato; 3) Per quanto riguarda sedi ed attrezzature si conviene quanto segue: a) l'Amministrazione renderà disponibile, quanto prima, un apposito locale opportunamente arredato per l'esigenza in uso continuativo alla OO.SS. firmatarie del contratto e alle RSU b) Per l'affissione di pubblicazioni, tesi e comunicati inerente l'attività sindacale, l'Amministrazione predisporrà appositi spazi (bacheche) presso i locali dei presidi ospedalieri, dei distretti sanitari e della sede legale dell'azienda. 4) Per quanto riguarda l'applicazione del D. Lgs. 626/94 si conviene di recepire l'apposito Regolamento allegato al presente contratto (Allegato n. 2) 5) Per quanto riguarda il trasferimento dei dirigenti sindacali appartenenti alle 00.SS. firmatarie del contratto e dei componenti la RSU le parti fanno esplicito riferimento a quanto indicato nell'art. 18, punto 4, del CCNQ del 7.08.1999 sulle prerogative sindacali, In tutti i casi in cui venga avviata la consultazione o la concertazione, le parti si impegnano a non prendere iniziative unilaterali, finché la stessa sia esaurita o conclusa con verbale di accordo, o che prenda atto delle posizioni delle parti che sia da esse sottoscritte. L'Amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni ogni qualvolta le stesse facciano richiesta, di norma entro un termine non superi 1 ore a 15 giorni dalla richiesta. Per ogni incontro dovrà essere previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Di ogni seduta verrà steso, a cura dell'Amministrazione, un verbale che dovrà riportare la sintesi degli argomenti affrontati e delle eventuali decisioni operative. Di tale verbale verrà data lettura alla riunire successiva e verrà contestualmente sottoscritto dai componenti la delegazione trattante. Gli accordi sottoscritti verranno recepiti con atto dell'organo competente entro i termini indicati nell'accordo medesimo. L'obiettivo strategico che l'Amministrazione, le Rappresentanze sindacali e le R.S.U. si pongono è quello di garantire alla propria azione un elevato livello d'efficienza d'efficacia e, con esso, l'innalzamento degli standards qualitativi e quantitativi del servizio offerto ai cittadini. A tal fine si pone come primaria esigenza quella di una nuova cultura di gestione fortemente decentrata della struttura, mettendo in grado i soggetti interessati, attraverso un processo unitario di controllo, di verificare costantemente la metodologia impiegata. Tale necessità postula una profonda condivisione degli obiettivi dell'Amministrazione ed un forte senso di responsabilità e d'identificazione da parte di tutti, dirigenza, operatori, organizzazioni sociali e sindacali, coinvolti nei diversi e vari processi di rinnovamento. In un'ottica di condivisione degli obiettivi predetti, le parti convengono sulla necessità di sviluppare un sistema stabile di relazioni sindacali quale indispensabile premessa per pervenire attraverso la valorizzazione delle risorse interne, al raggiungimento degli obiettivi e, in primo luogo al miglioramento della qualità del servizio e soddisfazione degli operatori. Tale sistema di relazioni deve essere improntato alla reciproca chiarezza e trasparenza dei comportamenti e dei rispettivi ambiti di responsabilità nel comune perseguimento degli obiettivi istituzionali. Per la gestione ed attuazione del presente contratto integrativo, il Direttore Generale, si impegna a costituire l'Ufficio delle Relazioni sindacali: il responsabile di tale Ufficio dovrà essere un dirigente del ruolo amministrativo. Le parti convengono che i rapporti . tra loro siano assicurati secondo le seguenti procedure: INFORMAZIONE, CONCERTAZIONE, CONSULTAZIONE E CONSULTAZIONI BILATERALI O OSSERVATORI. In merito a tali istituti le parti fanno esplicito riferimento agli articoli 6 e 7 del CCNL del 7.04.1999 che si intendono integralmente richiamati. Relativamente alle Commissioni o Osservatori le partì convengono che siano istituite le seguenti: 1) Commissione pari opportunità; 2) Commissione per l'approfondimento dell'organizzazione dei lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione dell'azienda; ART 5 PROCEDURE DI CONCILIAZIONE Qualora emergano controversie sull'interpretazione del contratto integrativo la parte interessata invia una richiesta scritta alla controparte. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi applicativi di rilevanza generale. Le parti che hanno sottoscritto il contratto integrativo si incontrano entro trenta giorni dalla richiesta e definiscono consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 29/93 o quelle previste dall'articolo 5 per i contratti integrativi collettivi, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto; hanno effetto sulle controversie individuali aventi oggetto le materie regolamentate dal contratto stesso. ART. 6 MATERIE DI CON7RATTAZIONE INTEGRATIVO E PROCEDURE Si rimanda a quanto già previsto dagli artt. 4 e 5 del C.C.N.L. ART 7 VERIFICA RISORSE DISPONIBILI Ai sensi dell'art. 4, c.2 punto III del CCNL le parti, convengono sulla necessità di un approfondito confronto da tenersi entro il primo trimestre di ogni anno in ordine alle risorse disponibili e la relativa utilizzazione che in prima applicazione riguarderà il consuntivo dell'anno 1998/99 e preventivo per l'anno 2000, con particolare riguardo alle voci riguardanti il personale ed i beni e servizi, tenuto conto, altresì, di quanto previsto dalla legge di programmazione regionale, nonché del programma aziendale, delle linee strategiche dello stesso e dei processi di investimento e riorganizzazione conseguenti. Le parti convengono di quantificare le risorse per il finanziamento degli i statuti contrattuali secondo quanto previsto agli articoli che seguono. ART. 8 ASSEGNAZIONE FONDI E CRITERI RIPARTIZIONE RISORSE ART. 38 E 39 Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio: lavoro straordinario disagio pericolo e danno - ex art. 38. Commi 1 e 2 del CCNL 1998 -2001 Tale fondo è costituito dai fondi ex CC.CC.NN.LL. 1995/1996 art. 43 comma 2 punti 1) e 2), consolidati al 31.12.1997. Dal I' gennaio 1999 i due fondi si unificano. A decorrere dal 31.12.1999 le indennità di turno (tre turni) passano da L.8500 a L. 8.700, quelle su due turni da L. 3.500 a L. 4. 000. ed il fondo è incrementato dello 0, 06% del monte salari al 1997. In caso di aumento di personale nella D. 0. il fondo va integrato delle risorse necessarie per la corresponsione del trattamento accessorio al personale neo assunto. Relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000 l'ammontare del fondo viene specificato nella scheda n. 1 dell'ALLEGATO n. 3. Le parti concordano, una volta adottato da parte dell'Azienda il modello organizzativo del Presidio, Reparto o Struttura (tre turni, due turni, un turno), di rivedere immediatamente in sede di commissione tecnica i criteri che fungono da presupposto per la corresponsione delle indennità dì turno, al fine di definire il numero sostanzialmente equilibrato di turni svolti di mattina e pomeriggio che funge da presupposto per la corresponsione della relativa indennità. Fondo per la produttività collettiva e miglioramento dei servizi e per la qualità della prestazione individuale - ex art. 38 comma 3 e sega del CCNL 1998 - 2001. Dal I' gennaio 1998 sono unificati i fondi per la produttività individuale e collettiva consolidati al 3 dicembre 1997. Si stabilisce che per l'anno 1998 il fondo sarà utilizzato per finanziare esclusivamente la produttività collettiva. L'ammontare del fondo per gli anni 1998, 1999 e - 2000 viene evidenziato nella Scheda n. 2 dell'ALLEGATO 3. Detto fondo, con decorrenza 01.01.2000 sarà decurtato di un ammontare di L 73.755.433 pari al 15% del fondo per la Produttività collettiva e sarà destinato ai finanziamento del fondo ex art. 39 del CCNL 1998 2001. Pertanto il Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi a decorrere dall'01.01.2006 ammonta a L 417.947.454. Esso sarà utilizzato secondo i seguenti programmi di incremento di produttività: Le parti prendono atto che l'istituto dell'incentivazione alla produttività, così come strutturato nel nuovo CCNL del Comparto Sanità, risulta Profondamente trasformato rispetto al precedenti contratti di lavoro. In particolare, il nuovo sistema di incentivazione alle produttività risulta caratterizzato dai seguenti elementi. . è importante strumento per migliorare, dal punto di vista quali/quantitativo, il servizio che la nuova azienda sanitaria è chiamata ad offrire al cittadino utente, nel quadro di un più efficiente utilizzo delle risorse e pertanto di una maggiore economicità dell'Ente; . è un sistema scollegato da ogni presunzione di produttività del dipendente e pertanto, strumento effettivamente meritocratico; . è un sistema che si fonda nel perseguimento e sulla verifica di concreti risultati ottenuti dal singolo dipendente e dall'équipe (è pertanto incentivazione di risultato); . è strumento da gestire nell'ambito dei criteri generali posti, in modo decentrato, a livello di singolo servizio / reparto / ufficio. Le parti prendono atto che l'istituto dell'incentivazione consta di dite elementi strutturali: - Incentivazione alla produttività collettiva (Art. 39) destinata a promuovere il miglioramento organizzativo e l'erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi generali dell'Ente. - Incentivazione alla produttività di risultato economico (art. 4 comma 8 D.L.GS 502/92) Strumento per il raggiungimento di risultati positivi in termini economici, da parte dei responsabili dei budget di unità organizzativa. Il CCNL sottoscritto in data 7.04.1999, per effetto degli artt. 43 (norme di rinvio) e 44 (disapplicazioni e sostituzioni, mantiene in vigore i principi per ciò che concerne la produttività, contenuti nell'art. n. 7 del CCNL 1.9.95. In particolare si conviene che, non essendosi completamente conclusa e pienamente attivata la metodologia per budget, il fondo relativo all'anno 1998, come sopra determinato, sia liquidato con la stessa procedura adottata per gli anni 96/97 Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 commi 2 e 4 del CCNL, si propone per la vigenza contrattuale la seguente ipotesi di lavoro Le parti concordano di articolare il fondo della produttività per l'anno 1999 e 2000, implementato delle risorse aggiuntive, in due distinte parti FONDO DI MANTENIMENTO: (65% del fondo complessivo) parte distribuita a mantenimento dei precedenti livelli di produttività e di miglioramento della situazione economica dell'azienda; tale Parte rappresenta il collegamento con il precedente sistema rendendo graduale il passaggio, consentendo il superamento delle differenze basate sul pregressi accordi e favorendo, altresì, il processo di armonizzazione. FONDO BUDGET: (35% del fondo complessivo) parte legata al progresso di budget distribuito in funzione degli obiettivi e dei risultati raggiunti negli anni 1999 e 2000 dal centri di responsabilità, dalle aree omogenee, o dalle unità operative Le parti concordano che vada previsto in prospettiva il progressivo decremento del FONDO DI MANTENIMENTO e conseguente incremento del FONDO BUDGET che verrà rivisto entro il gennaio del 2001. Il fondo di mantenimento verrà distribuito annualmente (semestralmente una volta attivato il sistema informatico di rilevazione delle presenze) con gli stessi p criteri adottati' per gli anni 1996/97. Il fondo budget viene suddiviso fra i diversi centri di responsabilità , aree omogenee, unità operative che nel corso dell'anno abbiano presentato dei progetti/obiettivo da concordarsi con l'Amministrazione, o che attiveranno dei progetti sii richiesta di questa. L'incentivo è corrisposto a consuntivo nei limiti delle quote di produttività assegnate ai centri di responsabilità U.0., in relazione al raggiungimento totale o parziale dell'obiettivo secondo le seguenti percentuali: Percentuale raggiungimento obiettivi: Percentuale quote da erogare - inferiore al 30% - tra il 30 e l'80% si eroga 0% si eroga una percentuale di pari proporzione La suddivisione delle quote, la cui somma costituisce il fondo budget, avviene in funzione del progetto obiettivo presentato, avendo come riferimento sia l'elemento quali/quantitativo dell'attività oggetto del progetto sia il numero e le mansioni degli operatori coinvolti. Nella valutazione dell'apporto di ciascun dipendente al "progetto obiettivo", ai fini della determinazione dell'incentivo spettante, devono essere necessariamente tenute presentile differenziazioni relative all'appartenenza alle categorie previste dal CCNL secondo la seguente scala di valori: categoria A B BS C D DS parametro 1 1.15 1.30 1.45 1.60 1.75 La approvazione preventiva dei progetti compete alla Direzione Generale che ne valuta l'ammissibilità in relazione con le strategie aziendali. La misura della quota del fondo budget da destinare al singolo progetto (in via preliminare) nonché la valutazione circa il conseguimento degli obiettivi assegnati competono alla apposita Commissione paritetica sulla produttività per obiettivi da costituissi successivamente con regolamento specifico. PR0CEDURA I progetti dovranno essere predisposti dal Dirigente Responsabile dell'U.0. e presentati al Direttore Generale per la valutazione circa la loro validità sulla base degli obiettivi strategici aziendali. Una volta ammesso, il progetto viene trasmesso alla Commissione preposta (tra i componenti dovranno necessariamente prevedersi almeno due rappresentanti del Servizio di controllo interno) per la definizione delle risorse di fondo da assegnare al progetto e, successivamente, per la verifica dei risultati. Gli incentivi verranno corrisposti a consuntivo, a seguito della relazione della commissione. I progetti in sede di presentazione, ad opera dei responsabili, devono contenere i seguenti elementi: • • • • • • Indicazione chiara dell'obiettivo, con descrizione della situazione di partenza; Descrizione dettagliata; Durata; Indicatori di risultato; Operatori coinvolti e rispetti . va collocazione organizzativa; Strutture organizzative e strumentali utilizzabili per la realizzazione de progetto. Fondo delle fasce retributive, delle posizioni. organizzative, della Parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità ,professionale specifica ex art. 39. CCNL 1999-2001 Il fondo si costituisce con: Quota del fondo già attribuito e confluito nella indennità di qualificazione professionale comune; Quota individuale restante del suddetto fondo del personale cessato; A decorrere dall'1.01.2000, una quota del 15% del fondo per la produttività collettiva è decurtato per finanziare il fondo perle posizioni retributive, posizioni organizzative, e indennità di qualificazione professionale comune. Dall'1.1.1999, da minori oneri per riduzione stabile di organico; Dal 31.12.1999, da una quota dello 0,81 % del monte salari annuo al 31.12.1997. Dalla riduzione stabile del fondo per il trattamento accessorio. Dall'indennità professionale specifica Dalle 65 ore di straordinario del personale chiamato a ricoprire le posizioni organizzative Dal 1.1.2000 dall'importo dell'indennità di maggiorazione infermieristica che sarebbero state maturate dal personale interessato. Dal 1.1.2000 dall'importo economico derivante dalla differenza retributiva tra l'ex 8 livello e l'ex 8 bis che sarebbe stato maturato dal personale interessato Dalle risorse necessarie in caso di aumento di personale nella D. 0. L'ammontare del fondo per gli anni 1998, 1999 e 2000 viene specificato nella Scheda n. 3 dell'ALLEGATO 3. Qualora le somme stanziate per il finanziamento del fondo non siano completamente impegnate nell'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, quelle disponibili sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo. In sede aziendale è possibile procedere allo spostamento di risorse tra fondi, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL , previo accordo con le RSU e OO.SS. ART 9 Posizioni organizzative Si concorda, in via sperimentale per l'anno 2000, e con riserva di revisione concordata tra le parti, di destinare al finanziamento delle posizioni organizzative che l'Azienda provvederà ad individuare, una somma pari al 10% dei fondo costituito e disponibile ai sensi dell'art. 39 del CCNL ART. 10 PROGRESSIONE DI CARRIERA VERTICALE E ORIZZONTALE Le progressioni di carriera verticali e orizzontali di cui agli articoli 16, 17 e 35 del C.C.N.L. vengono disciplinate dal Regolamento apposito di cui all'ALLEGATO N. 4 ART. 11 ORARIO DI LA VOR0 Le politiche inerenti l'orario di lavoro devono avere quale obiettivo il funzionamento dei servizi rispetto alle esigenze dell'utenza. I criteri per le politiche dell'orario di lavoro di cui all'art. 26 del CCNL devono essere concordate fra le parti. Le parti convengono che occorre organizzare ali orari di servizio delle singole U.0. e ali orari di lavoro dei dipendenti tramite apposito regolamento aziendale, da sottoporre al parere delle Rsu e OO.SS, che tenga conto delle esigenze rappresentate dai Responsabili dei Servizi e/o Reparti, delle procedure informatizzate di rilevamento e controllo delle presenze nonché dell'istituto del tempo parziale così come ridisciplinato dal D.Ivo n. 61/2000. ART 12 COMITATO PARI OPPORTUNITÀ Il Comitato per le pari opportunità è stato istituito con deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del 25.10.1999. Relativamente alle funzioni, competenze e durata in carica dei componenti si rimanda integralmente all'art. 7 del CCNL. ART 13 LAVOR0 STRAORDINARIO Fermo restando quanto previsto dall'art. 341 del CCAT ed il limite individuale di 180 re annuali, e tenuto conto delle risorse previste per il lavoro straordinario, si stabilisce che ad inizio di ogni anno verrà attribuito, con criteri da concordare con la delegazione trattante, ai Responsabili dei Centri di Responsabilità o di U. 0. un monte ore straordinario. Premesso che il fondo per il lavoro straordinario è finalizzato a remunerare le prestazioni necessarie a fronteggiare particolari, temporanee e specifiche situazioni organizzative, le parti convengono quanto segue. Il lavoro straordinario non è strumento di gestione ordinaria delle attività facenti capo alle Unità Operative, pertanto il ricorso a tale istituto deve, comunque essere ridotto al minimo indispensabile per far fronte ad esigenze effettivamente indilazionabili, imprevedibili e non programmabili pertanto diviene obiettivo aziendale la sua riduzione, il raggiungimento di tale obbiettivo sarà verificato da apposita Commissione o dal Servizio di Controllo interno e l'ammontare dei risparmi verrà utilizzato per incrementare il fondo della produttività. Le procedure di ricorso al lavoro straordinario, le modalità di utilizzo e l'Impiego del fondo saranno oggetto di verifica quadrimestrale a livello di delegazione trattante. Il lavoro straordinario prestato dovrà essere monetizzato nei limiti di capienza del fondo, o su richiesta del personale interessato, recuperato avuto riguardo delle esigenze del Servizio. ART 14 PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Vista l'importanza che il decreto Lgs n. 229 del 19.06.99 attribuisce costante aggiornamento professionale del personale ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del CCNL, le parti concordano sulla necessità di destinare mezzi finanziari all'attività formativa del personale quale risorsa strategica per il miglioramento dei servizi all'utenza. Le iniziative di formazione devono avere anche lo scopo di allineare la preparazione del personale alle innovazioni tecnologiche, nonché alle conseguenze dei processi di disattivazione o riqualificazione e di riconversione dei servizi, In modo da assicurare sempre la qualità delle prestazioni al cittadino utente. Si concorda sull'opportunità di estendere a tutti i dipendenti l'attività di aggiornamento ed a tal fine si privilegia quella obbligatoria a favore di categorie omogenee di personale. Viene qui richiamato il regolamento aziendale sull'attività di aggiornamento professionale di cui all'ALLEGATO n. 5. Le parti concordano che tale regolamento sarà oggetto di revisione e aggiornamento biennale in sede decentrata in funzione delle politiche di programmazione delle attività di formazione del personale. ART 15 LINEE DI INDIRIZZO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE DI LAVOR0 La sicurezza e l'igiene del lavoro costituiscono una problematica di notevole importanza all'interno delle strutture sanitarie, ciò sia in ragione della varietà e molteplicità dei fattori di rischio presenti, sia perché essi possono riguardare tanto i lavoratori, quanto gli utenti dei servizi. Nel settembre 1994, lo Stato Italiano ha recepito con il D.Lgs. N.626, varie direttive europee in materia di sicurezza e Igiene del lavoro, apportando importanti novità alla legislazione in vigore. Esse consistono in particolare nella creazione di un'organizzazione della sicurezza che coinvolgere attivamente i lavoratori, in funzione della loro mansione e posizione, privilegiandone l'informazione, la formazione e la consultazione. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94 i rappresentanti della sicurezza dovranno disporre del tempo necessario allo svolgimento all'incarico senza perdita di retribuzione così come previsto dal Regolamento di cui all'ALLEGATO n. 2 ART. 16 NORMA FINALE Relativamente agli istituti specificatamente non regolati dal presente contratto, fatta salva la possibilità di ulteriore regolamentazione in sede di contrattazione si fa riferimento al precedente contratto decentrato del personale del comparto, al CCNL e alla normativa vigente in materia Oristano, Per le 00.SS. e la RSU Azienda USL N° 5 Oristano AZIENDA USL N. 5 DI ORISTANO COMPARTO SANITÀ PUBBLICA 1998-2001 CONTRATTO INTEGRATIVO IN SEDE DECENTRATA ALLEGATO 1 Regolamento sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in occasione di sciopero SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SARDEGNA AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO NORME GARANZIA SUL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN OCCASIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO SI SCIOPERO ACCORDO SULL'INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE IN OCCASIONE DI SCIOPERI Le parti, in applicazione della L. 146/1990 così come modificata dalla legge n. 83/2000 e della proposta nazionale formulata dalla Commissione di garanzia per il settore sanitario in data 6 febbraio 1997, convengono quanto segue ART. 1- SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI .I servizi pubblici da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della L.12.06.1990 n. 146 , nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti: a) assistenza sanitaria b) igiene e sanità pubblica c) veterinaria d) protezione civile e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici; f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento Nell'ambito dei servizi essenziali sopra indicati è garantita, con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: Assistenza sanitaria: Al) Assistenza d'urgenza: - pronto soccorso; medico e chirurgico- rianimazione, terapia intensiva; unità coronariche; - assistenza ai grandi ustionati; - emodialisi; - prestazioni di ostetricia connesse ai parti - medicina neonatale. - servizio ai'nbulanze, compreso eliambulanze. - servizio trasp rto infermi Alle suddette pre azfoni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali necessari al loro espletamento. A2) Assistenza ordinaria: ' - servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia subintensiva e attività di supporto ad esse relative; - unità spinali; - prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate; - assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori; - assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare e in casa protetta; - nido e assistenza neonatale; - attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili; A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo: - servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed esterno dello stesso; - servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati; - raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente; , - servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali e territoriali nonché quelle referendarie; B) Igiene e sanità pubblica: referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti; - controllo e prevenzione, dei rischi ambientali e vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi. C) Veterinaria - vigilanza e contró lo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale - - vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi; - controllo, ove. non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica; - ispezione veterinaria e macellazione d'urgenza degli animali in pericolo di vita; - referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti. D) Protezione civile: - attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi. E) Distribuzione di energia. gestione e manutenzione di impianti tecnologici: - attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari informatici ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate; - interventi urgenti di manutenzione degli impianti. F) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento: - servizio del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali; durante le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale per l'intera giornata lavorativa e nel giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese. ART. 2 CONTINGENTI DI PERSONALE Fermi restando i principi contenuti nella L. 12.06.90 n.146, così come modificata dalla legge n. 83/2000, si concorda che il contingente minimo per garantire le prestazioni urgenti e non differibili in occasione dell'esercizio del diritto di sciopero dovrà essere quello di seguito indicato. In ogni caso dovranno essere assicurate le seguenti condizioni: - per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria d'urgenza" di cui alla lettera Al) dell'articolo 1, dovrà essere garantito il mantenimento in servizio del personale del ruolo sanitario e tecnico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero; - i continenti di personale impiegati nelle altre prestazioni indispensabili, non potranno essere inferiori a quelli impiegati nei giorni festivi, ovvero al minor contingente eventualmente previsto in altro giorno feriale; Presidi ospedalieri "San Martino - Oristano e "Deloau" -Ghilarza I Servizi essenziali ed i contingenti minimi individuati sono quelli risultanti dai prospetti alleati, indicati con le lettere A e B. Servizio Igiene Pubblica: N. 3 Dirigenti Medici ( uno per ciascun Distretto) n. Operatori professionali Sanitari tecnici prevenzione ambientale (uno per ciascun Distretto) n. 1 operatore del ruolo amministrativo. Servizio Igiene degli alimenti - urbanistica - edilizia: n. 1 Dirigente medico per 1' intero ambito dell' Azienda n. 2 Vigili Sanitari come sopra. In caso di necessità le competenze del Servizio di Igiene Pubblica e di Igiene degli alimenti, urbanistica, edilizia, si integrano. Servizio Veterinario: n3 Veterinari (uno per ciascun Distretto) n. 3 Vigili Sanitari (uno per Distretto) Servizio igiene e sicurezza ambienti di lavoro: Poiché le prestazioni del Servizio non sono assicurate in via ordinaria nei giorni festivi, anche nel caso di sciopero non si ravvisa la necessità di assicurare il servizio attivo. ` Le urgenze vengono garantite dai tecnici in regime di pronta disponibilità. Le competenze dei medici non hanno carattere d' urgenza, salvo nei casi di intervento, per esempio, su chiamata del Magistrato nei casi previsti. In quest' ipotesi, le modalità di intervento vengono stabilite direttamente dallo stesso Magistrato. Presidio multizonale di prevenzione: area impiantistica: area medico-biotossicoloQica: area chimico farmacologica ambientale: area chimica farmacologica: 1 Perito per tutto I' arco orario di servizio 1 Medico o 1 biologo 1 Tecnico di laboratorio 1 Chimico 1 Perito chimico 1 Chimico 1 Perito chimico L' arco orario non coperto da servizio attivo è coperto, anche in caso di sciopero, in regime di pronta disponibilità Unità operativa tecnica territoriale n. 2 operatori tecnici di cui 1 specializzato ed 1 generico 1 Centro di Salute mentale: ORISTANO: n. 2 Dirigenti medici n. 2 Infermieri n. 1 Assistente sociale GHILARZA: n. 2 Dirigenti medici n. 2 infermieri ALES: n. 1 Dirigente medico n. 1 infermiere Servizio per le tossicodipendenze Mattino (8/ 14) 1 Dirigente medico 1 Dirigente medico 1 Psicologo 1 Infermiere professionale professionale 1 Assistente sociale Pomeriggio (13.30/19) 1 Psicologo 1 Infermiere Servizio farmaceutico territoriale E' prevista la seguente dotazione minima di personale per 1 ` urgenza ossigeno: 1 Farmacista per ciascuno dei tre Distretti 1 Amministrativo come sopra ART. 3 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEGLI SCIOPERI I. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono 4zioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all' art. 1, sono tenute a darne comunicazione alle Aziende ed Enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono dame tempestiva comunicazione alle predette l amministrazioni. 2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze recrionali o con le singole aziende ed enti deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero, una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero. 3. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e dei carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono cosi articolati: a) il primo sciopero; per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di una intera Giornata (2-' ore); b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le ^-, S ore consecutive; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei Giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore; . c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turo; d) l'intervallo minimo fra un'azione di sciopero e l'altra è di almeno 12 giorni, rispettato da tutti i soggetti proclamanti - eventualmente concentrando nella stessa giornata scioperi di categorie ed organizzazioni diverse - sicché agli utenti possano contare su periodi certi di normale funzionamento dei servizi sanitari; e) garanzia che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali ed organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni ci sciopero che impegnino singole unita operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali: Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate: I.) II.) III.) nel mese di agosto; nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio; nel giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo. 4. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali. ART. 4 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE Si rinvia al contratto collettivo nazionale di lavoro per quanto attiene agli organi, ai tempi ed alle procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, l'Azienda si astiene dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto. ART. 5 - SANZIONI I. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 9 della predetta legge n. 146. ART. 6 - APPLICABILITÀ Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma; rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. DELEGAZIONE PUBBLICA DELEGAZIONE SINDACALE ORGANIZZAZIONI DEGLI UTENTI: Visto - Si approva (3) Il testo dell'accordo viene sottoposto alle organizzazioni degli` utenti per l'acquisizione dei parere richiesto dall'art. 2, comma ? della L. 146/1990 Articolazione numerica per presidio e fascia oraria (OMISSIS) CONTRATTO INTEGRATIVO IN SEDE DECENTRATA ALLEGATO 2 Regolamento per 1' esercizio delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. S ORISTANO REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA PREMESSA Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 che prevede alcuni principi generali in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e dato atto che occorre dare attuazione alla definizione di alcuni aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipati che hanno ispirato le direttive comunitarie e il decreto legislativo 626/94 di recepimento, si ravvisa l'opportunità di regolamentare i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio o di designazione, la formazione di detta rappresentanza con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni di cui agli artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. n. 626/94. 1. Il rappresentante per la sicurezza L'art. 18 del D.Lgs n. 626/94, al comma 1 stabilisce che in tutte le Amministrazioni o unità lavorative è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. Nelle Amministrazioni o unità lavorative che occupano più di 1000 dipendenti il numero dei rappresentanti per la sicurezza è pari a 6. L'Azienda Sanitaria n. 5 di Oristano, a seguito di designazione nell'ambito delle RSU, ha provveduto alla nomina dei sei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza con Deliberazione del Direttore Generale n. 1157 del 29.09.1998 rappresentanti per la sicurezza restano in carica per un triennio. 2. Attribuzioni e modalità per l'esercizio delle funzioni di RLS Le attribuzioni del RLS sono stabilite dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94 che si richiama integralmente. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 D.lgs. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali utilizzano appositi permessi retribuiti orari paria 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed 1) dell'articolo 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro. 3. Accesso ai luoghi di lavoro II diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato. 4. Modalità di uscita Vengono stabilite le modalità di uscita dei RLS dalle loro rispettive sedi per attività inerenti le proprie funzioni: Uscite urgenti: In caso di imminente o grave pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori il RLS è autorizzato a uscire immediatamente dandone comunicazione verbale al proprio Dirigente Responsabile di U.O. Uscite programmate: sono predisposte dal S.P.P.A. su calendario concordato con i RLS. Il calendario delle uscite programmate viene comunicato dal S.P.P.A. ai Dirigenti responsabili delle U.O presso le quali prestano servizio i RLS. Uscite ordinarie: per l'esercizio delle proprie funzioni e/o su richiesta di dipendenti, il RLS informa il proprio Dirigente di U.O. con almeno due giorni di anticipo. Per l'espletamento della propria attività i RIrS potranno utilizzare un automezzo messo a disposizione dall'Azienda; previa richiesta di disponibilità dello stesso. Nel casi in cui risultasse impossibile per l'Azienda assicurare la disponibilità di un automezzo di servizio, il RLS potrà essere autorizzato, in via preventiva, dal S.P.P.A all'utilizzo del proprio mezzo personale con diritto al rimborso chilometrico. 5. Accesso alle bacheche aziendali Per le comunicazioni ai lavoratori i RLS potranno utilizzare le bacheche aziendali. Con appositi avvisi verranno segnalati ai dipendenti i nominativi dei RLS, del Responsabile SPPA e dei medici competenti. 6. Modalità di consultazione Laddove il D.Lgs. n. 626/9 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto; consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della stessa. 7. Informazioni e documentazione aziendale Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere, previa richiesta, le informazioni e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge e da eventuali accordi. Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute, ed alla sicurezza del lavoro. Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, D.Lgs. 626/94. 8. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 626/94. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, da svolgersi in orario di lavoro con oneri a carico del datore di lavoro, verrà assicurata dagli esperti in materia individuati dall'Azienda nell'ambito del proprio personale Medico e Dirigente. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore annuali (incrementabili con specifica autorizzazione qualora il personale docente ritenga utile e opportuno per il completamento del processo formativo dei RLS). Il programma formativo deve comprendere: - conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime delle comunicazioni; - nozioni generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Il datore di lavoro, ogni qualvolta venano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione. 9. Riunioni Periodiche In applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nelle Amministrazioni o unità lavorative. Della riunione viene redatto verbale. 10. Strumenti per l'espletamento delle funzioni In conformità a quanto previsto al punto 4 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 626/94, il rappresentante alla sicurezza è autorizzato all'utilizzo degli strumenti (telefono, fax, foto riproduttore, computer) in disponibilità della struttura presso la quale svolge la propria attività lavorativa. I RLS sono abilitati all'utilizzo del locale a disposizione della rappresentanza sindacale anche ai fini della consultazione delle pubblicazioni nella specifica materia. ALLEGATO N. 3 FONDI ARTICOLI 38 e 39 Determinazione fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della alite delle prestazioni individuali. - Art. 38 comma 3 e succ. C.C.N.L. 1998/2001 - Personale Area Comparto L'art. 38 del ,vigente contratto dispone, con decorrenza d21 1 gennaio 1998, l'unificazione dei fondi già disciplinati dall'art. 46 comma 1 punti 1) e 2) del CCI-TL 195 nell'ammontare consolidato al 31.12.1997 e lo denomina Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali. A decorrere dal 1 Gennaio 1999 la ripartizione delle risorse ira produttività collettiva e produttività individuale è determinata in sede di contrattazione integrativa decentrata E' confermata, inoltre, la possibilità di utilizzazione. (anche temporanea) di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione del Fondo per il lavoro straordinario e per la remuneraz2one di particolari condizioni di lavoro. II suddetto Fondo è alimentato annualmente ed è suscettibile di essere incrementato, in presenza delle relative condizioni, con le seguenti risorse: 1) Ammontare Fondo Produttività collettiva e miglioramento dei servizi, consolidato al 1997; 2) Ammontare Fondo per la qualità della prestazione individuale, consolidato al 1997; 3) Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni, contributi ....(Legge -449/97 art:. 43); 4) Risparmi accettati nel fondo lavoro straordinario e remunerazione. particolari condizioni di lavoro; 5) 20% delle economie derivanti da trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 1 comma 57 e segg. L.66/96); 6) Da altre disposizioni di legge (es. L. Merloni) che destinano una parte dei proventi delle Aziende ed Enti ad incentivi del personale; 7) 1% del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, in presenza di avanzo di amministrazione e pareggio di bilancio; 8) Ulteriore 1% del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, per processi di riorganizzazione in atto; 9) 0,2% del Monte salari annuo, calcolato sul monte salari anno 1997, per sviluppo occupazionale e processi riorganizzati a seguito di innovazioni tecnologiche 10) 11. Fondo così come sopra detratto a decorrere da data non anteriore al 1 Luglio 1999, in contrattazione integrativa è decurtato da un minimo del 10% fino ad un massimo del 15% per finanziare il Fondo per il finanziamento delle fasce retributive e delle posizioni organizzative. Monte salari anno 1997: L. 35.229.610.000 Fondi unificati al gennaio 1998 L. 491.702.887 Fondo annuo 1998 L. 885.365.770 Fondo anno 1999 L. 523.051.487 Fondo anno 2000 L. 417. 947.454 Determinazione fondo compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di lavoro L'art. 38 del vigente contratto articola temporalmente il finanziamento dei fondi in argomento come di seguito: a) dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 la gestione dei due fondi avviene separatamente ed il loro ammontare è quello dei fondi previsti dall'art. 43, comma 2, punti 1 e 2 nell'ammontare consolidato alla data del 31. 12. 1997. Disposizione particolare è data per il fondo per il compenso per lavoro straordinario per il quale si prevede che il rinvio all'importo consolidato alla data del 31.12.1997 è possibile solo se l'ammontare dello stesso è inferiore a quello che risulterebbe dall'attribuzione di 65 ore di straordinario pro capite per dipendente in servizio; b) dal 1.1.1999 al 30 dicembre 1999 i fondi come sopra determinati sono unificati e confluiscono in un fondo unico denominato "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno; c) dal 31 dicembre 1999 il fondo unificato, a fronte della maggiore spesa derivante dalla rideterminazione dell'indennità di turno in £. 8.700 per i tre turni e in £. 4.000 per i due turni, disposta dall'art. 41 comma 7 del vigente contratto, è incrementato di una quota pari al 0,06% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1999 Dati da considerare nella determinazione del fondo 1. ammontare fondo complessivo per lavoro straordinario consolidato al 31.12.97: £. 973.809.273 2. ammontare fondo indennità per particolari condizioni consolidato al 31.12.97: £: 2.617.764.298 3. fondo compensi lavoro straordinario calcolato sulla base di 65 ore per dipendente in servizio: £. 1.315.869.750 4. monte salari anno 1997: £. 38.229.610.000 5. quota parei allo 0.06% del monte salari 97: £. 22.937.766 fondo 2000. £. 3.514.511.337 Determinazione fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica. C.C.N.L. 1998/201 - Personale Area Comparto II Fondo in argomento istituito a decorrere dal 1 Gennaio 1998 è costituito dalle seguenti voci: a) dall'insieme dei valori economici annualmente attribuiti a tutto il personale dell'area comparto, in servizio alla stessa data, calcolati come differenza tra il valore di fascia di primo inquadramento (colonna D) e lo stipendio tabellare iniziale (tabella allegato 4, terza colonna). b) dal valore dell'indennità professionale specifica (tabella allegato 6) c) a decorrere dal 1 Luglio 1999 da una quota minima del 10°ó elevabile fino al 15°/a dei Fondo della produttività collettiva (art. 38 comma 3) d) a decorrere dal 1 Gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica dei personale, concordata in contrattazione integrativa; e) a decorrere dal 31 Dicembre 1999 da una quota pari allo 0,81% dei monte salari annuo calcolato con riferimento al 1997, al netto degli oneri riflessi; f)' dalle risorse derivanti dal Fondo dell'art.38, comma 1 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a parità di organico. g) dalla quota parte dei fondo straordinario (art. 38 comma 1) per effetto del assorbimento nell'indennità di funzione del compenso per il lavoro straordinario; nella misura corrispondente a n.55 ore pro-capite per ciascuno dei dipendenti incaricati. FONDO 2000: £. 3.395.757.182Regolamento sulle procedure selettive interne - artt. 16 -17 e 35 CCNL 1998-20 BOZZA DI REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE PROCEDURE SELETTIVE INTERNE ARTT.16 -17 - 35 DEL C.C.N.L.1998/2001 Art 1 Norma generale Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità di svolgimento delle selezioni per: i passaggi da una categoria all'altra immediatamente superiore,(art. 16) i passaggi all'interno di ciascuna categoria, tra profili di diverso livello economico j (da B a BS e da D a DS), nei limiti della dotazione organica (art. 17 comma 1) . i passaggi orizzontali dei dipendenti all'interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello (art. 17 comma 3). (es. da ausiliario a commesso). la progressione economica orizzontale dei dipendenti all'interno della medesima categoria (passaggi alle fasce economiche superiori art. La progressione del personale dipendente dell'Azienda, come previsto dal sistema classificatorio, deve rispondere all'obiettivo del miglioramento della funzionalità dei servizi, dell'accrescimento dell'efficacia ed efficienza, della razionalizzazione delle risorse. Nell'ambito della pianificazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 6 del D. Las. 29193, l'Azienda individua ogni anno i posti da ricoprire, con le modalità previste dal vigente contratto, attraverso le selezioni disciplinate dal presente regolamento, garantendo in ogni caso l'accesso dall'esterno a ciascuna categoria nel rispetto dell'art. 14 del CCNL. I passaggi previsti dal presente regolamento, al di fuori di quelli disciplinati dall'art. 35, avverranno nei limiti della dotazione organica dell'Azienda risultante dall'insieme degli effettivi fabbisogni di personale verificati e programmati ai sensi del comma precedente, previa consultazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL. Nella programmazione del fabbisogno, potranno ricomprendersi anche i posti che si rendono vacanti entro l'anno di riferimento per cause di cessazione certe ed irreversibili al momento dell'adozione dell'atto. Art 2 Bandi di selezione L'Azienda provvede a bandire le procedure selettive mediante emissione di un bando interno. I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalità di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. 9 Maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. I Bandi devono indicare per ogni categoria ed eventuale livello economico, il numero dei posti risultanti vacanti nella dotazione organica dell'Azienda, disponibili per la selezione. I Bandi devono contenere: l'indicazione dei posti disponibili per ciascuna categoria e profilo, eventualmente anche con l'indicazione dello specifico settore di attività di destinazione e/o del mestiere richiesto. Posso essere inoltre, definiti specifici requisiti professionali o competenze o esperienze ritenute inerenti alla selezione; I documenti che formano oggetto di verifica dei requisiti per l'accesso alla categoria superiore, nonché quelli da tenere in considerazione per la valutazione dei titoli e che devono essere indicati nelle domande e/o alleati alle stesse. Il termine per la presentazione delle domande; Il programma delle prove teorico - pratiche e/o colloquio oggetto di selezione. Al Bando viene allegato uno schema di esemplificazione della domanda di ammissione al concorso. I Bandi devono essere affissi all'Albo della sede lesale dell'ASL e ne deve e essere data la massima diffusione attraverso l'affissione in ogni presidio dell'Azienda, dandone contemporanea comunicazione ufficiale ai rispettivi Dirigenti delle diverse articolazioni aziendali (unità organizzative centrali, ospedali, distretti, dipartimenti) che devono curarne la pubblicazione ed assicurare una corretta informazione. Il termine per la presentazione delle domande, a pena di esclusione dalla selezione, è fissato dal Bando di concorso con decorrenza dalla data di pubblicazione dello stesso nell'albo dell'Azienda. Se il termine della presentazione della domanda cade di giorno festivo il medesimo è prorogato al primo giorno feriale successivo. Le domande di ammissione alle selezioni, redatte in carta semplice, vanno trasmesse all'Azienda a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presentate direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda medesima nei termini stabiliti dal Bando di concorso; in caso di spedizione, fa fede la data del timbro postale relativa alla spedizione stessa. I bandi possono stabilire che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta sintetica e possono prevedere che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale. Art. 3 Requisiti di ammissione e presentazione delle domande. Nella domanda, gli aspiranti alla selezione dovranno dichiarare: a) Cognome e Nome b) Data di nascita; c) Indirizzo di residenza; d) Indicazione della selezione cui si intende partecipare; e) Qualifica rivestita e settore di appartenenza; f) Curriculum formativo e professionale; g) I titoli di studio posseduti; i titoli devono essere prodotti in originale o in copia sottoscritta o con autocertificazione sulla base della Legge 157/97; h) Elenco dei documenti e di eventuali pubblicazioni a stampa; i) I servizi eventualmente prestati presso altre pubbliche amministrazioni; Il candidato può far riferimento gli atti in possesso dell'Amministrazione contenuti all'interno del fascicolo personale; in tal caso questi devono essere dettagliatamente specificati nella domanda da parte del candidato. Alla domanda dovrà essere unito l'elenco dei documenti allegati e/o contenuti nel fascicolo personale. Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve indicare il domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera c); Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati; Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di selezione abbiano ricevuto una sanzione disciplinare comminata dalla Commissione di disciplina. L'ammissione alla selezione è disposta dal Direttore Generale o dal Dirigente appositamente incaricato e sarà comunicata al dipendente anche tramite pubblici avvisi. Art 4 . Esclusi ne dalle selezioni e procedure di sanatoria L'esclusione dalla selezione é disposta dal Direttore Generale o dal Dirigente appositamente incaricato con provvedimento motivato da notificare al candidato entro 30 giorni Ball sua adozione. L'esclusione potrà essere disposta solamente in caso di mancanza dei requisiti specificatamente previsti per la partecipazione o in caso di tardiva presentazione della domanda. Il dipendente escluso può provvedere a sanare le seguenti irregolarità e/o omissioni entro 5 giorni dalla comunicazione: 1) omissione o incompletezza dei dati; 2) mancata indicazione della selezione cui intende partecipare. Art. 5 Composizione delle commissioni Le commissioni per le selezioni sono nominate con atto formale dal Direttore Generale dell'Azienda in coerenza con quanto previsto dall'art. 36, lett.e) del D.Lgs.3.02.1993 n.29 e sono composte da tre componenti di cui: Il Presidente: Direttore Amministrativo (o Dirigente delegato) o Direttore Sanitario (o Dirigente delegato) a seconda del posto oggetto della selezione; Il responsabile del Servizio o Unità Operativa cui si riferiscono i posti ammessi a selezione; Un esperto per materia individuato tra i Dirigenti dell'Azienda. E' altresì consentito integrare la commissione facendo ricorso ad esperti esterni in caso di motivate esigenze. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato amministrativo dell'Azienda di categoria non inferiore alla " C". Per ogni commissario è nominato un supplente che subentra in caso di manifesta comprovata indisponibilità del primo. In caso di assenza o impedimento da parte di qualche componente la Commissione, l'Amministrazione provvederà all'immediata sostituzione. Relativamente alle funzioni della Commissione si richiama quanto previsto dal D.M.30 gennaio 1982. Art. 6 Criteri della selezione per il passaggio tra categorie -articolo 16 CCNL La verifica dei requisiti di professionalità nei passa-23 da una categoria a quella immediatamente superiore avviene attraverso l'effettuazione di una prova teorico - pratica e/o di colloquio, che dovrà essere attinente al tipo di mansioni da svolgere così come indicato nell'alleato 1 al CCNL 1998-2001. Per il personale che per la qualifica rivestita intrattiene rapporti con il pubblico, le prove potranno essere improntate anche sulla verifica dell'attitudine e della capacità di relazione con il pubblico. La selezione comprende anche una valutazione comparata con i criteri dei titoli di cui all'articolo successivo del presente regolamento. In particolare ai fini del passaggio tra categorie, vengono adottati i seguenti criteri: dalla catenaria A alla Categoria "B" • prova teorico-pratica e/o colloquio su materia attinente al posto da conferire; dalla categoria "B" alla categoria "C" • prova teorico-pratica e% colloquio su materia attinente al posto da conferire; dalla categoria "C" alla categ orla "D" • prova teorico-pratica- vertente su argomenti riguardanti l'attività di servizio; • colloquio su materia attinente al posto da conferire. Le commissioni provvedono alla convocazione dei candidati ammessi con comunicazione formate e prova del ricevimento almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove. Nel caso in cui il numero dei candidati ammessi sia superiore a 50, la comunicazione di cui al periodo precedente potrà essere sostituita con un avviso pubblico cui dovrà essere data massima diffusione nei modi indicati nell'art. 2 del presente regolamento; in tal caso, i 20 giorni decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio dell'Azienda. Nella comunicazione viene indicata la data ed il luogo di svolgimento delle selezioni. La durata e la modalità di svolgimento delle stesse sono determinate dalla commissione esaminatrice. Art. 7 Criteri per la valutazione delle prove selettive La Commissione dispone di complessivi 100 punti così suddivisi: dalla categoria `A "alla categoria `B" punti 50 per le prove d'esame (teorico-pratica e/o colloquio;) punti 50 per la valutazione dei titoli (titoli di carriera, accademici e di studio, pubblicazioni, curriculum formativo e professionale); dalla categoria "B "alla categoria "C" punti 50 per le prove d'esame (teorico-pratica e/o colloquio); punti 50 per la valutazione dei titoli (titoli di carriera, accademici e di studio, pubblicazioni, curriculum formativo e professionale); dalla categoria "C" alla categoria "D" punti 25 per la prova teorico-pratica; punti 25 per il colloquio; punti 50 per la valutazione dei titoli (titoli di carriera, accademici e di studio, pubblicazioni, curriculum fDTmat1V0 e professionale); Nel caso in cui il bando di selezione preveda solo la prova o il colloquio, i relativi punteggi previsti verranno sommali in modo da raggiungere sempre 100 punti. La specifica ripartizione dei punti per le prove d'esame nonché per la valutazione dei titoli verrà stabilita nei bandi di concorso. Il punteggio attribuito viene motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione viene riportata nel verbale dei lavori della commissione. Art. 8 Criteri di valutazione di titoli Ai fini della valutazione dei titoli, la commissione deve altresì attenersi ai seguenti principi: Titoli di carriera: 1. I periodi di erviziolómogeneo sono cumulabili, anche se prestati presso altre Pubbliche Amministrazioni; ,: 2. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese inter periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni; 3. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato; 4. I titoli di studio o gli anni di anzianità di servizio richiesti quale requisito d'ammissione al concorso non sono oggetto di valutazione. Pubblicazioni: 1. La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione all originalità. della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità e ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori;, 2. La commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione: a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi; b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate e interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità. Curriculum formativo e professionale: 1. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee a evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera camera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici; 2. In tale categoria rientrano anche le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale; 3. Il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato on riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione. Art. 9 Valutazione delle prove selettive Nel casi in cui la selezione consista nella sola prova teorico-pratica o colloquio, il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 30/50. Qualora la selezione consista in una prova teorico-pratica e in un colloquio, il superamento della prova teorico pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 15/25, mentre il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 15/25. L'ammissione al colloquio è comunque subordinata al superamento della prova teorico pratica. Art. 10 Selezioni per passaggi nell'ambito della medesima categoria 1)al Livello super art. 17 comma 1 2) alle fasce economiche superiori (progressione orizzontale) art. 35 I passaggi nell'ambito delle categorie "B" e "D" al livello economico super, nonché i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva, avvengono per mezzo di una valutazione selettiva dei risultati ottenuti, prestazioni rese, impegno e qualità delle prestazioni individuali. Tale valutazione, in sede di prima applicazione, verrà effettuata dai Dirigenti responsabili delle singole Unità Operative tramite apposita scheda di valutazione (i cui contenuti sono di seguito indicati) che sarà trasmessa al dipendente interessato per eventuali osservazioni. Un'apposita Commissione, formata nei modi indicati all'art. 5 del presente Regolamento, procederà successivamente alla valutazione complessiva del candidato sulla base, oltre che degli elementi valutativi espressi dai Dirigenti responsabili delle Unità Operative (come da scheda di valutazione), anche sulla base del curriculum professionale presentato dal dipendente. Il meccanismo che si propone prende in considerazione alcuni fattori significativi che offrono la possibilità di misurare con sufficiente approssimazione il livello di sviluppo professionale acquisito dalla persona ed effettivamente erogato all'interno della prestazione lavorativa. Tali fattori possono essere identificati nei seguenti criteri: Scheda di valutazione 1) Impegno lavorativo Cat-A-B-BS-C-D-DSa) Raramente porta a termine i compiti assegnati prestando abitualmente poca attenzione e poca dedizione; (punti b) Porta a termine i compiti assegnati, ma non sempre con attenzione, precisione rispetto a quanto richiesto; (punti c) Compie sempre con attenzione, dedizione e precisione i compiti assegnati, nei termini prescritti. (punti - ) 2) Qualità della prestazione Cat.A-B-BS-C-D-DS a) Scarsamente competente rispetto alle mansioni da svolgere, (punti b) Competente rispetto alle mansioni da svolgere, si limita a quanto richiestogli. (punti c) Competente rispetto alle mansioni da svolgere. E' attivamente orientato al miglioramento professionale. (punti , ) 3) Adattamento ai cambiamenti organizzativi Cat- C-D-DS a) Si adatta al ruolo assegnato, mantenendo rigidamente lo stesso nel tempo. (punti b) E' attento alle modifiche organizzative che possono coinvolgerlo direttamente. (punti c) E' attento agli eventi organizzativi, direttamente o indirettamente coinvolgenti, e si adatta senza difficoltà alle soluzioni di volta in volta individuate, in relazione alle necessità e agli obiettivi definiti. (punti ) 4) Orientamento verso l'utente Cat.A-B- S-C-D-D, a) Si limita ad eseguire/ i compiti assegnati senza alcuna attenzione alle esigenze del richiedente/destinatario, né a quelle organizzative. (punti) b) Si preoccupa di realizzare il compito assegnato con attenzione esclusiva verso le esigenze interne organizzative. (punti c) Nel realizzare l'obiettivo assegnato, tiene in considerazione sia le esigenze 5. Grado di coinvolgimento nei processi aziendali Cat. D - DS a) Si limita ed eseguire i compiti assegnati, senza coordinarsi con colleghi e superiori. (punti b) Si coinvolge nei processi aziendali solo se direttamente interessato e sollecitato - (punti c) Mantiene costanti collegamenti con colleghi e superiori per la verifica della coerenza del proprio operato con gli obiettivi definiti. (punti 6) Iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative/migliorative Cat. D - DS dell'organizzazi a) Si limita ad eseguire i compiti assegnati. (punti b) Nel realizzare i compiti assegnati, si preoccupa di rispettare regole e procedure già definite. (punti c) Nel realizzare i compiti assegnati, si preoccupa di verificare il rispetto delle procedure esistenti per raggiungere l'obiettivo definito; qualora riscontri delle problematiche o delle incoerenze, si occupa attivamente della loro soluzione in collegamento con colleghi e superiori. (punti 7) Capacità di gestione progetti/processi Cat. D - DS a) Nella conduzione di un progetto, si preoccupa di non invadere competenze professionali di altri partecipanti, di uguale o diverso profilo; non controlla tempi e fasi del raggiungimento dell'obiettivo. (punti b) Nella conduzione di un progetto, si occupa di gestire il coordinamento delle diverse professionalità coinvolte e di controllare le risorse impiegate, a consuntivo, ricorrendo frequentemente ai superiori per indicazioni. (punti c) Nella conduzione di un progetto, si occupa autonomamente del coordinamento delle diverse professionalità coinvolte, controlla per fasi il processo, verifica costantemente l'impiego delle risorse e si tiene in costante collegamento con superiori e colleghi, prospettando soluzioni autonome ai problemi riscontrati. (punti 8) Capacità di tutoring e didattica Cat. D - DS a) Si occupa dell'aspetto formale della professionalità guidata suggerendo momenti didattici esterni. (punti b) Affida compiti progressivamente complessi e organizza momenti di didattica all'interno dell'unità operativa. (punti ) c) Affida compiti progressivamente complessi, verificando con l'interessato ali obiettivi formativi raggiunti, svolgendo direttamente attività didattica e formativa all'interno dell'unità operativa. (punti ) 9) Capacità di gestione dei conflitti Cat. D - DS a) Nell'attività di coordinamento e di gestione di competenza, spesso viene coinvolto in problemi di conflitto di competenze e/o persone, per i quali assume, di volta in volta, le decisioni opportune, eventualmente imponendole. (punti ) b) Nell'attività di coordinamento e di gestione di competenza, tende a risolvere i conflitti di competenza e/o di persone, adoperandosi attivamente e personalmente per la loro soluzione mediata e consensuale. (punti ) c) Nell'attività di coordinamento e di gestione di competenza, cerca di prevenire i conflitti ricercando la condivisione di regole e valori di comportamento e degli obiettivi comuni. (punti ) 10) Capacità professionali Cat.B-BS-C-D-DS 10.1 Comportamento a fronte dì errori proprì a) Accetta passivamente la correzione dei propri errori. (punti ) b) Accetta con un processo di critica attiva la correzione dei propri errori. (punti ) c) Utilizza i propri errori per migliorare. (punti ) 10.2 Comportamento dei fronte alle procedure/protocolli in atto. a) Non sempre li applica. (punti ) b) Li accetta passivamente. (punti ) c) Li conosce, li applica e li trasmette agli altri. (punti ) 10.3 La collaborazione interdisciplinare. a) Non ha relazioni al di fuori della U.O. di appartenenza. (punti ) b) Ha relazioni efficaci anche al i fuori della propria U.O. (punti ) c) Sviluppa, ricerca relazioni professionali e le sottopone a verifica. (punti - ) 10.4 Introduzione di novità metodologiche e tecniche. a) Accetta passivamente l'inserimento di nuove metodiche. (punti ) b) Accetta le nuove metodiche e le applica con intelligenza. (punti ) c) Tende ad introdurre nuove tecniche e contribuisce alla verifica critica. (punti ) 10.5 Aggiornamento. i a) Non appare interessato ai problemi dell'aggiornamento. (punti ) b) Partecipa ai momenti dell'aggiornamento. (punti ) c) Partecipa ai colleghi e diffonde quanto di nuovo ha imparato. (punti ; 10.6 Comportamento di fronte agli imprevisti a) Svolge/ i compiti asse nati si rapporta passivamente al superiore o al collega. (punti b) Svolge con spirito di intelligente collaborazione le funzioni. (punti c) Affronta con padronanza casi imprevisti adottando soluzioni opportune, mettendosi in collegamento con altri per ricercare soluzioni. (punti Valutazione per i passaggi economici orizzontali nelle fasce di oóni categoria Categoria A Giudizio del Da A in A1 Da A, in A2 Da A2 in A3 Aggiornamento Da A3 in A4 Giudizio del Responsabile Anzianità Titoli culturali Aggiornamento Responsabile Anzianità ( Punti Titoli culturali 7 Punti 28 55 10 7 Categoria B Da B in B1 Da B1 in B2 Da B2 in B3 Giudizio del Responsabile Anzianità Titoli culturali Aggiornamento Punti , Giudizio del Responsabile Anzianità Titoli culturali Aggiornamento Punti Giudizio del Da Bs in Bs1 Responsabile Da Bs1 in Bs2 Anzianità Da Bs2 in Bs3 Titoli culturali Aggiornamento Punti i Da B3 in B4 23 60 10 7 33 50 10 7 Categoria BS Giudizio del Responsabile 28 55 10 7 38 18 65 10 Da Bs3 in 8s4 Anzianità Titoli culturali Aggiornamento Da C in C1 Da C1 in C 2 Da C2 in C 3 Da D in D1 Da D1 in D2 Da D2 in D3 Giudizio del Responsabile Anzianità Titoli culturali Aggiornamento Giudizio del Responsabile Anzianità Punti Punti 45 10 7 33 50 10 7 40 Punti 25 20 15 Titoli culturali Aggiornamento Da C3 in C4 Giudizio del Responsabile Anzianità Titoli culturali Aggiornamento Punti Da D3 in D4 Giudizio del Responsabile Anzianità Titoli culturali Aggiornamento Punti Giudizio del Da Ds in Ds Da Responsabile Ds1 in Ds2 Da Anzianità Ds2 in Ds3 Titoli culturali Aggiornamento Punti Giudizio del Responsabile Da Ds3 in Ds4 Anzianità Titoli culturali Aggiornamento Punti 43 40 10 7 52 15 20 15 Categoria Ds 42 25 20 13 52 15 20 13 Art. 11 Passaggi orizzontali tra profili diversi dello stesso livello economico art. 17 comma 3 Nel caso di procedura di passaggio orizzontale all'interno della medesima categoria, tra profili diversi dello stesso livello (ex art. 17, comma 3), il personale interessato al passaggio in altro profilo della medesima categoria dello stesso livello economico di appartenenza, può accedere a domanda, a seguito della pubblicazione della ricognizione dei posti disponibili in pianta organica e nell'ambito dei cont ingenti ivi p visti!, previa verifica dei requisiti culturali e professionali richiesti dal profilo, nonché di apposita prova di idoneità, da svolgersi con i criteri e le modalità di cui alle disposizioni sopra previste per la selezione alla categoria e al profilo di riferimento. In sede i prima applicazione del Contratto integrativo decentrato, le selezioni di cui al presente articolo saranno riservate al personale che svolge di fatto mansioni attinenti ad altro profilo; in tal caso l'Azienda procede, su proprio invito e a domanda dell'interessato, previa verifica dell'effettivo svolgimento di fatto delle mansioni dichiarate, della dotazione organica e del possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dal profilo. Resta salva la facoltà dell'Azienda, qualora ritenesse opportuno riconvertire singole posizioni o interi settori organizzativi, di disporre su proprio invito, a domanda degli interessati, il passaggio ad altro profilo della medesima categoria e livello economico del personale interessato, procedendo altresì alla eventuale riconversione della dotazione organica., Nel caso di domande in numero superiore ai posti disponibili, si applicano le procedure di selezione interna previste per il passaggio da una categoria all'altra immediatamente superiore. Qualora per accedere ai profili diversi sia richiesto il possesso di requisiti abilitativi previsti da disposizioni legislativi, la verifica dell'idoneità professionale avviene anche mediante apposita prova teorico-pratica con i criteri e le modalità di cui alle precedenti disposizioni. Art - 12 Graduatoria Al termine delle selezioni vengono stilate apposite graduatorie distinte per tutte le categorie e i profili per le quali sono state indette, con specifica del giudizio di idoneità o non idoneità e del punteggio attribuito. Valgono, a parità di punteggio, i criteri vigenti nell'ambito della normativa concorsuale vigente pro tempore per l'accesso dall'esterno. Le graduatorie relative alla progressione verticale, possono essere utilizzate per scorrimento, secondo l'ordine, delle stesse entro 18 mesi dalla loro approvazione per la copertura di posti inerenti alla medesima categoria e profilo ed eventuale mestiere che si rendano vacanti a qualsiasi titolo, nel rispetto delle percentuali riservate per l'accesso dall'interno secondo la normativa vigente. Art. 13 Verbali relativi al concorso Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale del quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso. La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione e alla valutazione delle prove scritte, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, e alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati. I punteggi relativi alla prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della finn a dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento dei concorso e il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prima prova. Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale temine, le ragioni d ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso. Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso sono rimessi ai competenti uffici della USL per le determinazioni del Direttore Generale. Art. 14 Ricorsi Entro quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, i candidati potranno ricorrere contro l'attribuzione del punteggio relativo ai titoli inviando una memoria scritta alla Commissione, la quale decide in via definitiva entro i quindici giorni successivi. Art. 15 Pari opportunità. In qualunque fase di applicazione del presente regolamento deve essere reso effettivo rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici. Art. 16 Norma finale Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al CCNL e ad ogni altra normativa riguardante la materia. . Il presente regolamento non può essere oggetto di modificazione o revisione se non, qualora se ne ravvisi necessità, previa concertazione c/o contrattazione decentrata con le OO.SS. secondo quanto previsto dal CCNL. ALLEGATO N. 5 Regolamento per l'aggiornamento e la formazione professionale Accordo decentrato sui criteri per la gestione dell'Istituto per l'aggiornamento professionale relativo alle tre aree contrattuali. Art. 1 Principi Generali Gli indirizzi in materia di formazione e aggiornamento professionale del personale dirigente e del comparto dovranno privilegiare le esigenze formative di tutti i ruoli, poiché la transizione da un sistema centralistico ad uno nuovo fondato su responsabilità distinte, l'assunzione di nuovi compiti e di nuove responsabilità gestionali nonché il passaggio ad un regime aziendalistico in termini di remunerazione non più dei fattori di produzione ma del prodotto richiedono un'autentica riconversione delle risorse umane. Ciò anche alla luce del nuovo sistema di finanziamento che pone l'Azienda Sanitaria Pubblica alla pari dei soggetti privati accreditati e ciò postula dunque, nel medio tempo, la scomparsa di quelle Aziende che non saranno in grado di fornire con adeguato livello di qualità le prestazioni contenute nel Piano Sanitario Regionale. Tradizionalmente nel Comparto della Sanità sono state sempre presenti due forme di aggiornamento: quello obbligatorio (comprensivo del comando finalizzato) e quello facoltativo, entrambi compiutamente e dettagliatamente disciplinati da fonti legislative e i contrattuali, oltre alle quattro ore settimanali di aggiornamento previste per il personale medico e le due di quello dirigente non medico. ' Il quadro normativo sulla materia, disciplinato dall'art. 7 del D.L.vo 29/93 (che all comma 4 impegna le Amministrazioni pubbliche a curare la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi. compreso quello con qualifiche Dirigenziali), nonché dal D.L.vo 502/92 (che prevede che le Aziende promuovano iniziative di formazione ed aggiornamento del personale adibito al contatto con il pubblico su temi inerenti la tutela dei diritti dei cittadini), si è poi recentemente arricchito con il D.L.vo 229/99, il quale all'art. 13 disciplina la formazione continua e permanente del personale. Art. 2 Obiettivi La riconversione delle risorse umane come sopra indicata dovrebbe essere orientata: Al raggiungimento degli obbiettivi più che all'esecuzione di compiti; Alla gestione economica delle strutture aziendali; All'impiego di metodologie e di tecniche organizzative supportate dalle nuove tecnologie telematiche ed informatiche; Al potenziamento della capacità di valutazione delle qualità dei servizi resi all'utenza; Al miglioramento qualitativo dei servizi. L'obiettivo generale dell'azione formativa aziendale quindi deve consistere sostanzialmente nell'attrezzare i dipendenti, ai diversi livelli di responsabilità nei vari settori di competenza professionale, per la gestione del cambiamento imposto dalle più recenti leggi di riforma. La graduale introduzione nel mondo della sanità di elementi di privatizzazione e di libero mercato, ai fini del conseguimento dell'obbiettivo generale appena precisato, riguarda in modo particolare due ambiti di attività: quello della gestione economica della struttura aziendale e quello del potenziamento della qualità dei servizi resi . Le attività del primo ambito mirano a tenere sotto controllo i costi e quelle del secondo ad attrarre nuovi utenti - clienti oltre a impedire la fuga dei vecchi; perciò, oltre alla trattazione dei tradizionali temi di aggiornamento professionale, si rendono necessari interventi programmati e gestiti direttamente a cura della Direzione dell'ASL che garantiscano il raggiungimento dell'obbiettivo generale sopra descritto. Art.3 Forme di aggiornamento' Gli obbiettivi appena descritti devono essere raggiunti attraverso gli istituti DELL'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO che comprende: a) la partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati dal Servizio Sanitario Nazionale; b) la frequenza a congressi, convegni, seminari ecc. individuati dall'Azienda, anche in base agli indirizzi regionali; c) l'uso di testi, riviste tecniche` e altro materiale bibliografico messo a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale; d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche; e) il comando finalizzato previsto dall'ari. 45 del DPR 20.12.1979 n. 761 con la precisazione che esso è disposto dall'Azienda, cui compete di stabilire se ed in quale misura e per quale durata al dipendente competono gli assegni inerenti al rapporto di lavoro. e DELL'AGGIORNAMENTO FACOLTATIVO che deve comprendere documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale. Il concorso alle spese da parte dell'Azienda è in tale caso strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative con 1'atti-,ztà di servizio. Nell'aggiornamento tecnico scientifico facoltativo rientra anche l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del DPR 20.12.79 n. 761 così come previsto dal comma 5 dell'art.33 del c.c.n.l. della dirigenza Medica e Veterinaria, dall'art. 32 del c.c.n.l. della Dirigenza non medica e dall'art. 29 del c.c.n.l. del personale del comparto Art. 4 Finanziamento L'Azienda, al fine di garantire le attività di formazione e aggiornamento, stanzia annualmente una quota di risorse pari ad almeno l'1% della spesa complessiva del personale sostenuta nell'anno precedente. Le risorse determinate, vanno a costituire i fondi che finanzieranno distintamente la formazione professionale del personale delle tre aree contrattuali. I fondi così costituiti, sovvenzioneranno in misura pari al 70% l'attività di formazione e aggiornamento obbligatoria, per il restante 30% l'attività facoltativa. Per quanto attiene alle risorse rese disponibili per l'aggiornamento obbligatorio, l'80% dei fondi è gestito dalla Direzione Generale, da utilizzarsi per attività che dovranno riguardare in via prioritaria: _ Per la direzione tecnica amministrativa: un intervento per coinvolgere i destinatari del perseguimento degli obiettivi da raggiungere nell'ambito del processo di integrazione tra le varie strutture organizzative all'ASL nonché per la. professionalizzazione del personale dirigente preposto alla Direzione di strutture organizzative di nuova istituzione (Ufficio del Contenzioso del lavoro, Ufficio relazioni sindacali, ufficio di Direzione Generale). Per il personale medico e per il restante personale dirigente. soprattutto per quello responsabile di Unità Operative: l'approntamento di un ulteriore e speciale tipo di formazione - consulenza che, dopo aver chiarito l'importanza strategica del perseguimento di obiettivi sia di gestione economica e strutture Aziendali sia di potenziamento della qualità dei servizi resi, supporti la relativa qualità Per il personale dello staff del Direttore Generale (per le sue implicazioni strategiche nella programmazione, nella verifica e nella gestione di tutte le attività nonché per quanto attiene al controllo di gestione e ad il sistema informatico): il mantenimento del più alto livello della formazione professionale continua. Il residuo 20% nonché le risorse per l'aggiornamento facoltativo, sempre distinti per area contrattuale e determinati sulla base del personale appartenente alla stessa Unità Operativa, sono imputati al Responsabile che potrà disporne per la gestione dell'attività formativa. Il fondo per la dirigenza medica e della dirigenza sanitaria non medica, potrà essere incrementato dalle risorse economiche derivanti dalle quote di anzianità dei medici che cessano dal servizio (comma 4 art.47 del ccnl) e dalle quote non inferiori al 5% delle tariffe relative alle prestazioni libero professionali (art.67 contratto dirigenza medica e art. 66 contratto dirigenza sanitaria non medica). E' ammessa la gestione unitaria delle risorse anche tra più Unità Operative. Art. 5 Utilizzo dei Fondi da parte dei Responsabili di Unità Operativa Il Responsabile di U.O. vaglia e classifica tutte le iniziative formative, di carattere obbligatorio e facoltativo, sulla base delle esigenze formative dell'Amministrazione e delle risorse finanziarie a disposizione. Definisce modelli di rotazione diretti a garantire la partecipazione ai programmi di aggiornamento a tutti i profili professionali; compie un monitoraggio sulle attività formative compiute, anche ai fini di una valida programmazione di quelle future e garantisce la corretta gestione dei fondi a lui assegnati, rispettando le quote percentuali di risorse da destinare all'aggiornamento obbligatorio e facoltativo, con l'obbligo di rendicontazione alla fine di ogni anno. Tutte le iniziative di aggiornamento obbligatorio e facoltativo devono essere coerenti con gli obiettivi e i programmi del servizio, tenendo conto delle esigenze strategiche dell'Azienda relative all'acquisizione di nuove tecniche, alla verifica di quelle esistenti, nonché all'acquisizione di conoscenze e di abilità pratiche per l'utilizzo di tecnologie informatiche. Art. 6 Posizione giuridica del personale in aggiornamento L'aggiornamento facoltativo viene effettuato fuori dall'orario di lavoro, ricorrendo anche agli istituti contrattuali dei permessi/assenze retribuiti a ciò finalizzati. Il personale dirigente potrà fruire anche dell'orario settimanale destinato contrattualmente all'attività formativa. Al dipendente che partecipa all'attività di formazione e aggiornamento obbligatorio si applica l'istituto della missione, qualora l'aggiornamento abbia luogo in località diversa dalla sede di lavoro; l'orario svolto in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro, può essere recuperato ma non è liquidabile come lavoro straordinario. Art. 7 Funzioni della Commissione Al fine di assicurare una corretta pianificazione delle attività di aggiornamento ed un utilizzo delle risorse disponibili improntato ai criteri di efficacia ed economicità, una commissione, costituita dal Direttore Sanitario o Direttore Amministrativo a secondo delle rispettive competenze, dal Responsabile del Servizio personale, e dai Responsabili delle Unità Operative, si riunirà al fine di verificare l'andamento dell'aggiornamento professionale. Annualmente, entro la fine del se d'ottobre, la commissione, sulla base del programma di fine o concernente 1 espletamento delle attività in corso, provvederà alla ridistribuzione elle somme residue tra i Responsabili di U.O. che per mancanza di finanziamenti non hanno potuto svolgere ulteriori attività di formazione. Art. 8 Anticipazione e liquidazione delle spese Al dipendente in comando per aggiornamento obbligatorio può essere corrisposto un anticipo pari al 75% della somma prevista, relativa alle spese di viaggio e dì soggiorno. La richiesta di anticipazione è presentata al Servizio Personale, anche in allegato alla domanda di aggiornamento, entro e non oltre 10 giorni dalla partenza. La stessa contiene dettagliate indicazioni relative alla durata giornaliera dell'attività formativa, agli orari degli spostamenti di andata e rientro, ai mezzi di trasporto da utilizzare e ai corrispondenti costi. Ai fini della richiesta di rimborso, integrale o a saldo delle somme anticipatamente riscosse, il dipendente esibisce le ricevute relative alle singole spese sostenute e l'apposito modulo dell'invio in missione debitamente compilato. Si precisa che il rimborso delle spese avverrà in osservanza dell'istituto retributivo del trattamento di missione. La richiesta è effettuata entro e non oltre un mese dalla effettiva conclusione del corso. Art. 9 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa Delibera di approvazione. La presente contrattazione integrativa è l'inizio di un percorso per l'avvio delle selezioni per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica e l'avvio d'i un processo di riorganizzazione della dotazione organica più rispondente alle esigenze attuali dell'utenza e dell'organizzazione del lavoro. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 ` FONDO PRODUTTIVITÀ ANNO 1999 Le parti si impegnano a negoziare ulteriormente entro il 30 settembre 2000 l'articolo 8 del presente contratto decentrato nella parte che prevede la suddivisione del fondo relativo all'anno 1999 per la produttività collettiva in un "fondo di mantenimento" e in un "fondo budget". L'Amministrazione si impegna fin da ora ad attivarsi presso gli organismi regionali preposti per attingere ai finanziamenti necessari a far fronte al pagamento dei progetti relativi all'anno 1999. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 SPOSTAMENTO RISORSE DAL FONDO DI DISAGIO AL FONDO DELLE FASCE RETRIBUTIVE Le parti, in ragione delle risorse in avanzo nell'anno 1999 sul fondo di disagio, concordano di trasferire la somma di lire 100 milioni da tale fondo al fondo della progressione economica anno 2000, giusto il disposto dell'art. 39, comma4, punto d) del CCNL. Si concorda inoltre che , qualora dovesse evidenziarsi una stabilità nel risparmio di risorse sul fondo di disagio, tali risorse verranno trasferite al fondo della progressione economica, previo accordo delle parti sull'entità delle risorse da trasferirsi. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 RISORSE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE Relativamente all'articolo 9 del contratto decentrato le parti convengono che l'importo massimo del fondo della progressione economica da destinare al finanziamento delle posizioni organizzative non possa comunque superare i 60 milioni. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 LAVORO STRAORDINARIO Le parti concordano sull'istituzione di mezzi più efficaci per il controllo ed il monitoraggio del lavoro straordinario finalizzato alla riduzione ed all'utilizzo dell'istituto nelle situazioni di effettiva e necessità ed urgenza.