commissione mista - Regione Emilia Romagna

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Prot.N.(AFR/02/39853)
------------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
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il "Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie
pubbliche e private" reso esecutivo con DPR n.371/98 che
regolamenta i rapporti tra le farmacie pubbliche e private ed
il Servizio Sanitario Nazionale, in una logica che non è solo
di tipo economico ma di collaborazione per una migliore
utilizzazione
delle
risorse
finanziarie,
tecniche
e
professionali disponibili nel sistema;
la propria deliberazione n.617/00 con la quale sono stati
approvati gli accordi attuativi assunti a livello regionale
per l’applicazione della convenzione e, in particolare,
l’allegato A “Protocollo per la predisposizione ed attuazione
di progetti di miglioramento della qualità dell’assistenza
farmaceutica” con il quale sono state regolamentate le
modalità di coinvolgimento delle farmacie convenzionate nella
dispensazione dei medicinali prescritti dai centri ospedalieri
e, previo acquisto da parte dell’AUSL competente, forniti
direttamente alle farmacie per la consegna ai cittadini
interessati;
la legge n.405/01 che definisce un limite all’incremento della
spesa farmaceutica non superiore al 13% della spesa sanitaria
complessiva per l’anno 2002 e che, all’art.8, prevede
particolari modalità
di erogazione dei medicinali agli
assistiti, dando facoltà alle Regioni, anche con provvedimenti
amministrativi, di stipulare accordi con la Associazioni
sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private,
per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di
medicinali che richiedono un
controllo ricorrente del
paziente, anche presso le farmacie predette con le medesime
modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture
aziendali del SSN;
 la propria deliberazione n. 539/2002 con la quale sono state
definite
le
misure
di
razionalizzazione
della
spesa
farmaceutica, fra cui è prevista la distribuzione da parte
delle strutture aziendali dei farmaci di cui all’art.8 citato,
e valutato che la collaborazione delle farmacie convenzionate,
nell’ambito delle misure sopra indicate, può consentire
un’efficace riduzione della spesa farmaceutica regionale, per
il suo contenimento nel tetto definito della normativa;
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Visto l’accordo raggiunto dall’Assessore regionale alla Sanità
e le rappresentanze sindacali di categoria delle farmacie
pubbliche e private convenzionate aperte sul territorio,
rispettivamente
Confservizi
Emilia-Romagna
e
Federfarma
Emilia-Romagna, per una regolamentazione concordata, in un
quadro di ottimizzazione delle risorse disponibili finalizzate
alla tutela della salute, affinché la spesa farmaceutica venga
contenuta nell’ambito dell’obiettivo di spesa definito per
l’anno 2002;
Dato atto, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R.
n.43/01 e della propria deliberazione n.2774 del 10 dicembre
2001, dei pareri favorevoli espressi:
 dal Responsabile del Servizio Politica del farmaco e
medicina generale, Dott.ssa Raffaella Zanzi, in merito alla
regolarità tecnica della presente deliberazione;
 dal Direttore Generale alla Sanità e Politiche Sociali,
Dott. Franco Rossi, in merito alla legittimità della
presente deliberazione;
Su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità;
A voti unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di approvare, per quanto in premessa esposto, l’accordo
raggiunto tra Assessore regionale alla Sanità e le
rappresentanze sindacali di categoria delle farmacie
pubbliche e private convenzionate aperte sul territorio,
rispettivamente Confservizi Emilia-Romagna e Federfarma
Emilia-Romagna, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
2. di dare tempestiva divulgazione alla presente deliberazione
anche attraverso la sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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ALLEGATO
Accordo tra Assessore alla Sanità della Regione Emilia Romagna e
le Associazioni dei farmacisti, Federfarma Emilia-Romagna e
Confservizi Emilia-Romagna
Premesso che:

l’Accordo convenzionale approvato con il D.P.R. 371 dell’8
luglio 1998 regolamenta i rapporti tra le farmacie pubbliche
e private ed il Servizio Sanitario Nazionale, in una logica
che non è solo di tipo economico, ma di collaborazione per
la migliore utilizzazione
delle risorse finanziarie,
tecniche e professionali disponibili nel sistema. Le
farmacie convenzionate si pongono così come parte integrante
del sistema sanitario pubblico,
garantendo un servizio professionale, capillare e continuo,
efficiente e sicuro, per la corretta conservazione tecnica
dei farmaci, la dispensazione, l’informazione, la consulenza,
la farmacovigilanza. Sono inoltre portatrici di esperienze,
valide per professionalità e capacità di adeguare la
struttura
al
soddisfacimento delle nuove esigenze
collettive
 con delibera n.617 del 1 marzo 2000 si è proceduto
all’approvazione degli accordi attuativi assunti a livello
regionale per l’applicazione della convenzione approvata con
DPR 371/98 e, in particolare, all’approvazione dell’intesa di
cui all’allegato A “Protocollo per la predisposizione ed
attuazione di progetti di miglioramento della qualità
dell’assistenza farmaceutica”
 al punto 2 del Protocollo “Collaborazione con le ASL per la
distribuzione di farmaci prescritti da centri ospedalieri
specializzati”, sono state regolamentate le modalità di
coinvolgimento
delle
farmacie
convenzionate
nella
dispensazione
dei
medicinali
prescritti
dai
centri
ospedalieri e, previo acquisto da parte dell’AUSL competente,
forniti direttamente alle farmacie per la consegna ai
cittadini interessati, demandando ad accordi aziendali le
modalità operative concrete e la definizione dei compensi per
il servizio svolto dalle farmacie.

la Regione riconosce il ruolo insostituibile delle Farmacie
territoriali nella dispensazione del farmaco sul territorio
e nell’erogazione agli assistiti di una ampia gamma di
servizi volti a migliorare l’efficacia e la qualità del
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Servizio
Sanitario
Pubblico,
come
già
ribadito
nel
precedente Accordo del 2000 (Delibera n. 617 sopra citata)
Preso atto che:
1) l'Accordo Governo-Regioni dell'8 agosto 2001 ha sancito un
nuovo patto tra Governo e Regioni in termini di determinazione
e copertura del fabbisogno finanziario del S.S.N.;
2) La Legge 16 novembre 2001, n. 405, di conversione del D.L. 18
settembre 2001, n.347 "Interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria", ha definito, tra l’altro, un limite all’incremento
della spesa farmaceutica non superiore al 13% per l’anno 2002,
della spesa sanitaria complessiva, con la conseguenza che le
regioni devono adottare le misure più idonee per il suo
rispetto.
In particolare l’art.8 della legge richiamata stabilisce che le
Regioni, anche con provvedimenti amministrativi, possono:
a. stipulare accordi con le Associazioni sindacali delle
farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire
agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali
che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche
presso le farmacie predette con le medesime modalità
previste per la distribuzione attraverso le strutture
aziendali del SSN, da definirsi in sede di convenzione
regionale;
b. assicurare l’erogazione diretta da parte delle Aziende
sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei
pazienti
in
assistenza
domiciliare,
residenziale
e
semiresidenziale
c. disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale,
che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci,
limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla
base di direttive regionali, per il periodo immediatamente
successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla
visita specialistica ambulatoriale.
Valutato che:
A) in attuazione della norma richiamata, la Regione EmiliaRomagna con delibera n.539/2002 ha regolamentato le modalità
per la distribuzione da parte delle strutture aziendali:
1.
2.
3.
delle
categorie
di
medicinali
che
richiedono
un
controllo ricorrente del paziente.
dei farmaci per i pazienti in assistenza domiciliare,
residenziale e semiresidenziale.
dei farmaci prescritti in sede di dimissione da ricovero
ospedaliero e/o di visita specialistica ambulatoriale
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B)
la
collaborazione
delle
farmacie
convenzionate,
nell’ambito
delle
misure
di razionalizzazione della
spesa
farmaceutica
sopra
descritte,
può
consentire
un’efficace riduzione della spesa farmaceutica regionale,
per il suo contenimento nel tetto definito dalla normativa.
C)
le parti del presente accordo intendono addivenire ad una
regolamentazione
concordata
affinché
la
spesa
farmaceutica venga contenuta nell’ambito dell’obiettivo di
spesa definito dalla Regione e pari al valore registrato
nel 2001
D) le parti del presente accordo si riconoscono nel principio,
di rango costituzionale, della tutela della salute pubblica
e
privata
e
ritengono
che
gli
interventi
di
razionalizzazione
della
spesa
pubblica
si
pongano
esclusivamente – in un quadro di ottimizzazione delle
risorse disponibili – come mezzo rispetto a tale fine e
trovino un limite invalicabile nelle predette esigenze di
tutela;
E) Le farmacie pubbliche e private
-
-
garantiscono:
la qualifica professionale degli operatori addetti;
la continuità e la capillarità del servizio farmaceutico,
anche attraverso i turni di servizio stabiliti nel contesto
della normativa statale e regionale;
la conservazione e la dispensazione di medicinali sul
territorio nel rispetto della Farmacopea;
un’effettiva attività di farmacovigilanza, anche in termini
di documentazione delle prestazioni erogate;
assicurando alla Regione condizioni di fornitura dei medicinali
oggetto dell’accordo tali da mantenere la spesa farmaceutica
nell’ambito del tetto concordato.
Fermo restando
che il termine del presente accordo
è definito
al 31/12/2002, le parti firmatarie della presente intesa possono
addivenire ad una proroga per altri due mesi al fine di
verificare le condizioni per una collaborazione strutturale tra
farmacie e
Aziende ASL
ai sensi
dell’art. 8 lett. a) della
legge 405/2001 che garantisca, da un lato gli obiettivi di spesa
della Regione
anche per gli anni 2003-2004 e dall’altro una
remunerazione delle farmacie convenzionate in linea
con le
disposizioni di legge vigenti in materia.
Premessa una indispensabile collaborazione dei protagonisti della
filiera del farmaco e delle strutture farmaceutiche delle AUSL,
le farmacie si impegnano, per la durata dell’accordo e comunque
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fino all’esaurimento delle scorte, nello spirito collaborativo
che istituzionalmente loro compete e che sempre hanno garantito,
a:
1) Distribuire gratuitamente per conto delle AUSL, tramite i
distributori intermedi, i farmaci di cui all’allegato 2
del D.M. 22 Dicembre 2000, con particolare riferimento a
quelli
attualmente
distribuiti
tramite
le
farmacie
convenzionate.
2) Qualora alla prima verifica dell’andamento della spesa
farmaceutica da parte della Commissione individuata fra le
parti, si riscontrasse che nonostante il punto 1) non si
sta raggiungendo l’obiettivo del contenimento della spesa
farmaceutica, sarà compito della stessa Commissione
formulare proposte per i provvedimenti regionali di
inserimento nella distribuzione
gratuita, di altri
medicinali, riconducibili all’ambito dell’art. 8, lettera
a) della legge n.405/01.
La Regione Emilia Romagna si impegna a:
a) non attivare altre forme di distribuzione che possano
ricondursi nell’ambito dell’art. 8 legge 405 lettera a), se non
a fronte della indisponibilità di rappresentanze locali delle
farmacie a farsene carico gratuitamente, fatta eccezione per le
categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente
del paziente che le ASL già distribuiscono direttamente e per
le categorie di pazienti già presi in carico in assistenza
diretta;
b) non attivare, tramite le strutture aziendali, la distribuzione
dei farmaci prescritti a seguito della visita specialistica
ambulatoriale art. 8 L. 405/01 lettera c);
c) adottare tutte le necessarie misure organizzative volte ad
assicurare la tempestiva efficace e per quanto possibile
uniforme applicazione dell’accordo su tutto il territorio
regionale, anche attraverso apposite direttive indirizzate alle
AUSL.
MODALITA’ APPLICATIVE
Le AUSL della Regione Emilia Romagna individuano i medicinali da
acquistare in base ai loro consumi medi dell’ultimo anno e
provvedono all’approvvigionamento, tramite una ASL capofila,
ovvero tramite le singole ASL ove non fosse tecnicamente
possibile, con programmi di acquisto
e consegne sulla base dei
fabbisogni.
I distributori intermedi provvedono allo stoccaggio ed alla
gestione separata dei prodotti che rimangono di proprietà delle
AUSL
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Detti farmaci sono individuati dall’apposita stampigliatura sulla
confezione.
Per
il
carico
faranno
fede
le
bolle
di
accompagnamento ricevute dal grossista in distribuzione per conto
e per lo scarico faranno fede le apposite certificazioni per le
AUSL
DURATA E CONDIZIONI
Il presente accordo prende avvio sulla base della spesa
farmaceutica registrata nel primo semestre 2002 e pari a €
402.104.816.06,
con
un
incremento
del
6,54%
rispetto
al
corrispondente periodo del 2001. Il raggiungimento dell’obiettivo
prevede che la crescita media della spesa farmaceutica nel
secondo semestre 2002 sia pari a –6,54%.
Per il monitoraggio degli esiti intermedi e finali dell’accordo
si rimanda all’apposita Commissione mista
COMMISSIONE MISTA
All’atto della sottoscrizione del presente accordo, è costituita
una commissione mista paritaria per la sua applicazione, così
costituita:
N. 2 membri in rappresentanza della Regione, cui spettano
anche le funzioni di convocazione e coordinamento;
 N.
1 membro in rappresentanza delle Farmacie private,
designato dalla Federfarma Emilia- Romagna;
 N.
1 membro in rappresentanza delle Farmacie pubbliche,
designato dalla Confservizi Emilia- Romagna;
le funzioni di segreteria sono assicurate dall’Assessorato
regionale

La Commissione ha il compito di:



verificare mensilmente l’andamento della spesa farmaceutica;
formulare eventuali ulteriori proposte di intervento per la
razionalizzazione della spesa farmaceutica;
tentare
la
composizione
amichevole
delle
eventuali
controversie tra le parti del presente accordo, ivi compresa
anche la quantificazione di eventuali eccezionali perdite o
rotture di prodotti, ferma restando la normale diligenza
degli operatori.
Le parti del presente accordo si impegnano sin d’ora a fornire
alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessarie per
l’esecuzione dei compiti che le sono assegnati.
Il presente accordo è altresì condizionato risolutivamente al
raggiungimento
del
contenimento
della
spesa
farmaceutica
concordato ed avrà una durata fino al 31/12/2002, in quanto
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soluzione eccezionale e contingente, in attesa di ulteriori
definizioni legislative che possono disciplinare in altro modo la
razionalizzazione della spesa farmaceutica sul territorio.
Assessore alla Sanità
Giovanni Bissoni
Federfarma Regionale
Domenico Dal Re
Confservizi Reginale
Ernesto Toschi
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