Prot.N.(AFR/02/39853) ------------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti: - - - il "Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private" reso esecutivo con DPR n.371/98 che regolamenta i rapporti tra le farmacie pubbliche e private ed il Servizio Sanitario Nazionale, in una logica che non è solo di tipo economico ma di collaborazione per una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie, tecniche e professionali disponibili nel sistema; la propria deliberazione n.617/00 con la quale sono stati approvati gli accordi attuativi assunti a livello regionale per l’applicazione della convenzione e, in particolare, l’allegato A “Protocollo per la predisposizione ed attuazione di progetti di miglioramento della qualità dell’assistenza farmaceutica” con il quale sono state regolamentate le modalità di coinvolgimento delle farmacie convenzionate nella dispensazione dei medicinali prescritti dai centri ospedalieri e, previo acquisto da parte dell’AUSL competente, forniti direttamente alle farmacie per la consegna ai cittadini interessati; la legge n.405/01 che definisce un limite all’incremento della spesa farmaceutica non superiore al 13% della spesa sanitaria complessiva per l’anno 2002 e che, all’art.8, prevede particolari modalità di erogazione dei medicinali agli assistiti, dando facoltà alle Regioni, anche con provvedimenti amministrativi, di stipulare accordi con la Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del SSN; la propria deliberazione n. 539/2002 con la quale sono state definite le misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica, fra cui è prevista la distribuzione da parte delle strutture aziendali dei farmaci di cui all’art.8 citato, e valutato che la collaborazione delle farmacie convenzionate, nell’ambito delle misure sopra indicate, può consentire un’efficace riduzione della spesa farmaceutica regionale, per il suo contenimento nel tetto definito della normativa; 1 Visto l’accordo raggiunto dall’Assessore regionale alla Sanità e le rappresentanze sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate aperte sul territorio, rispettivamente Confservizi Emilia-Romagna e Federfarma Emilia-Romagna, per una regolamentazione concordata, in un quadro di ottimizzazione delle risorse disponibili finalizzate alla tutela della salute, affinché la spesa farmaceutica venga contenuta nell’ambito dell’obiettivo di spesa definito per l’anno 2002; Dato atto, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/01 e della propria deliberazione n.2774 del 10 dicembre 2001, dei pareri favorevoli espressi: dal Responsabile del Servizio Politica del farmaco e medicina generale, Dott.ssa Raffaella Zanzi, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione; dal Direttore Generale alla Sanità e Politiche Sociali, Dott. Franco Rossi, in merito alla legittimità della presente deliberazione; Su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità; A voti unanimi e palesi; DELIBERA 1. di approvare, per quanto in premessa esposto, l’accordo raggiunto tra Assessore regionale alla Sanità e le rappresentanze sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate aperte sul territorio, rispettivamente Confservizi Emilia-Romagna e Federfarma Emilia-Romagna, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 2. di dare tempestiva divulgazione alla presente deliberazione anche attraverso la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 2 ALLEGATO Accordo tra Assessore alla Sanità della Regione Emilia Romagna e le Associazioni dei farmacisti, Federfarma Emilia-Romagna e Confservizi Emilia-Romagna Premesso che: l’Accordo convenzionale approvato con il D.P.R. 371 dell’8 luglio 1998 regolamenta i rapporti tra le farmacie pubbliche e private ed il Servizio Sanitario Nazionale, in una logica che non è solo di tipo economico, ma di collaborazione per la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie, tecniche e professionali disponibili nel sistema. Le farmacie convenzionate si pongono così come parte integrante del sistema sanitario pubblico, garantendo un servizio professionale, capillare e continuo, efficiente e sicuro, per la corretta conservazione tecnica dei farmaci, la dispensazione, l’informazione, la consulenza, la farmacovigilanza. Sono inoltre portatrici di esperienze, valide per professionalità e capacità di adeguare la struttura al soddisfacimento delle nuove esigenze collettive con delibera n.617 del 1 marzo 2000 si è proceduto all’approvazione degli accordi attuativi assunti a livello regionale per l’applicazione della convenzione approvata con DPR 371/98 e, in particolare, all’approvazione dell’intesa di cui all’allegato A “Protocollo per la predisposizione ed attuazione di progetti di miglioramento della qualità dell’assistenza farmaceutica” al punto 2 del Protocollo “Collaborazione con le ASL per la distribuzione di farmaci prescritti da centri ospedalieri specializzati”, sono state regolamentate le modalità di coinvolgimento delle farmacie convenzionate nella dispensazione dei medicinali prescritti dai centri ospedalieri e, previo acquisto da parte dell’AUSL competente, forniti direttamente alle farmacie per la consegna ai cittadini interessati, demandando ad accordi aziendali le modalità operative concrete e la definizione dei compensi per il servizio svolto dalle farmacie. la Regione riconosce il ruolo insostituibile delle Farmacie territoriali nella dispensazione del farmaco sul territorio e nell’erogazione agli assistiti di una ampia gamma di servizi volti a migliorare l’efficacia e la qualità del 3 Servizio Sanitario Pubblico, come già ribadito nel precedente Accordo del 2000 (Delibera n. 617 sopra citata) Preso atto che: 1) l'Accordo Governo-Regioni dell'8 agosto 2001 ha sancito un nuovo patto tra Governo e Regioni in termini di determinazione e copertura del fabbisogno finanziario del S.S.N.; 2) La Legge 16 novembre 2001, n. 405, di conversione del D.L. 18 settembre 2001, n.347 "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", ha definito, tra l’altro, un limite all’incremento della spesa farmaceutica non superiore al 13% per l’anno 2002, della spesa sanitaria complessiva, con la conseguenza che le regioni devono adottare le misure più idonee per il suo rispetto. In particolare l’art.8 della legge richiamata stabilisce che le Regioni, anche con provvedimenti amministrativi, possono: a. stipulare accordi con le Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del SSN, da definirsi in sede di convenzione regionale; b. assicurare l’erogazione diretta da parte delle Aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale c. disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale. Valutato che: A) in attuazione della norma richiamata, la Regione EmiliaRomagna con delibera n.539/2002 ha regolamentato le modalità per la distribuzione da parte delle strutture aziendali: 1. 2. 3. delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente. dei farmaci per i pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale. dei farmaci prescritti in sede di dimissione da ricovero ospedaliero e/o di visita specialistica ambulatoriale 4 B) la collaborazione delle farmacie convenzionate, nell’ambito delle misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica sopra descritte, può consentire un’efficace riduzione della spesa farmaceutica regionale, per il suo contenimento nel tetto definito dalla normativa. C) le parti del presente accordo intendono addivenire ad una regolamentazione concordata affinché la spesa farmaceutica venga contenuta nell’ambito dell’obiettivo di spesa definito dalla Regione e pari al valore registrato nel 2001 D) le parti del presente accordo si riconoscono nel principio, di rango costituzionale, della tutela della salute pubblica e privata e ritengono che gli interventi di razionalizzazione della spesa pubblica si pongano esclusivamente – in un quadro di ottimizzazione delle risorse disponibili – come mezzo rispetto a tale fine e trovino un limite invalicabile nelle predette esigenze di tutela; E) Le farmacie pubbliche e private - - garantiscono: la qualifica professionale degli operatori addetti; la continuità e la capillarità del servizio farmaceutico, anche attraverso i turni di servizio stabiliti nel contesto della normativa statale e regionale; la conservazione e la dispensazione di medicinali sul territorio nel rispetto della Farmacopea; un’effettiva attività di farmacovigilanza, anche in termini di documentazione delle prestazioni erogate; assicurando alla Regione condizioni di fornitura dei medicinali oggetto dell’accordo tali da mantenere la spesa farmaceutica nell’ambito del tetto concordato. Fermo restando che il termine del presente accordo è definito al 31/12/2002, le parti firmatarie della presente intesa possono addivenire ad una proroga per altri due mesi al fine di verificare le condizioni per una collaborazione strutturale tra farmacie e Aziende ASL ai sensi dell’art. 8 lett. a) della legge 405/2001 che garantisca, da un lato gli obiettivi di spesa della Regione anche per gli anni 2003-2004 e dall’altro una remunerazione delle farmacie convenzionate in linea con le disposizioni di legge vigenti in materia. Premessa una indispensabile collaborazione dei protagonisti della filiera del farmaco e delle strutture farmaceutiche delle AUSL, le farmacie si impegnano, per la durata dell’accordo e comunque 5 fino all’esaurimento delle scorte, nello spirito collaborativo che istituzionalmente loro compete e che sempre hanno garantito, a: 1) Distribuire gratuitamente per conto delle AUSL, tramite i distributori intermedi, i farmaci di cui all’allegato 2 del D.M. 22 Dicembre 2000, con particolare riferimento a quelli attualmente distribuiti tramite le farmacie convenzionate. 2) Qualora alla prima verifica dell’andamento della spesa farmaceutica da parte della Commissione individuata fra le parti, si riscontrasse che nonostante il punto 1) non si sta raggiungendo l’obiettivo del contenimento della spesa farmaceutica, sarà compito della stessa Commissione formulare proposte per i provvedimenti regionali di inserimento nella distribuzione gratuita, di altri medicinali, riconducibili all’ambito dell’art. 8, lettera a) della legge n.405/01. La Regione Emilia Romagna si impegna a: a) non attivare altre forme di distribuzione che possano ricondursi nell’ambito dell’art. 8 legge 405 lettera a), se non a fronte della indisponibilità di rappresentanze locali delle farmacie a farsene carico gratuitamente, fatta eccezione per le categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente che le ASL già distribuiscono direttamente e per le categorie di pazienti già presi in carico in assistenza diretta; b) non attivare, tramite le strutture aziendali, la distribuzione dei farmaci prescritti a seguito della visita specialistica ambulatoriale art. 8 L. 405/01 lettera c); c) adottare tutte le necessarie misure organizzative volte ad assicurare la tempestiva efficace e per quanto possibile uniforme applicazione dell’accordo su tutto il territorio regionale, anche attraverso apposite direttive indirizzate alle AUSL. MODALITA’ APPLICATIVE Le AUSL della Regione Emilia Romagna individuano i medicinali da acquistare in base ai loro consumi medi dell’ultimo anno e provvedono all’approvvigionamento, tramite una ASL capofila, ovvero tramite le singole ASL ove non fosse tecnicamente possibile, con programmi di acquisto e consegne sulla base dei fabbisogni. I distributori intermedi provvedono allo stoccaggio ed alla gestione separata dei prodotti che rimangono di proprietà delle AUSL 6 Detti farmaci sono individuati dall’apposita stampigliatura sulla confezione. Per il carico faranno fede le bolle di accompagnamento ricevute dal grossista in distribuzione per conto e per lo scarico faranno fede le apposite certificazioni per le AUSL DURATA E CONDIZIONI Il presente accordo prende avvio sulla base della spesa farmaceutica registrata nel primo semestre 2002 e pari a € 402.104.816.06, con un incremento del 6,54% rispetto al corrispondente periodo del 2001. Il raggiungimento dell’obiettivo prevede che la crescita media della spesa farmaceutica nel secondo semestre 2002 sia pari a –6,54%. Per il monitoraggio degli esiti intermedi e finali dell’accordo si rimanda all’apposita Commissione mista COMMISSIONE MISTA All’atto della sottoscrizione del presente accordo, è costituita una commissione mista paritaria per la sua applicazione, così costituita: N. 2 membri in rappresentanza della Regione, cui spettano anche le funzioni di convocazione e coordinamento; N. 1 membro in rappresentanza delle Farmacie private, designato dalla Federfarma Emilia- Romagna; N. 1 membro in rappresentanza delle Farmacie pubbliche, designato dalla Confservizi Emilia- Romagna; le funzioni di segreteria sono assicurate dall’Assessorato regionale La Commissione ha il compito di: verificare mensilmente l’andamento della spesa farmaceutica; formulare eventuali ulteriori proposte di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica; tentare la composizione amichevole delle eventuali controversie tra le parti del presente accordo, ivi compresa anche la quantificazione di eventuali eccezionali perdite o rotture di prodotti, ferma restando la normale diligenza degli operatori. Le parti del presente accordo si impegnano sin d’ora a fornire alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessarie per l’esecuzione dei compiti che le sono assegnati. Il presente accordo è altresì condizionato risolutivamente al raggiungimento del contenimento della spesa farmaceutica concordato ed avrà una durata fino al 31/12/2002, in quanto 7 soluzione eccezionale e contingente, in attesa di ulteriori definizioni legislative che possono disciplinare in altro modo la razionalizzazione della spesa farmaceutica sul territorio. Assessore alla Sanità Giovanni Bissoni Federfarma Regionale Domenico Dal Re Confservizi Reginale Ernesto Toschi 8