RISARCIMENTO MICROPERMANENTI - 'lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo' - Commento a prima lettura-Cataldi.it Quella che segue vuol essere più una carrellata-flash che una disamina analitica degli emendamenti al Decreto sulle liberalizzazioni che hanno infilato la sorpresa. Ancora frammentarie le news sull'incerto destino delle lesioni personali micropermanenti, che pur rappresentano circa il 90% delle lesioni risentite nei sinistri stradali. Preferisco non esprimermi sul modo in cui, con autentici blitz, ad andamento carsico si introducono disposizioni nell'ordito di materie e settori delicati e complessi, con l'uso improprio di calderoni nei quali entra di tutto. Si è appreso nei giorni scorsi che la Commissione Industria del Senato ha approvato l'emendamento al decreto sulle liberalizzazioni in virtù del quale, in caso di sinistro stradale, "le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente". La novità è significativa e va oltre le Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, n. 26972 e seguenti, che non si spinsero a ciò, come è evidente dal passo "per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d.lgs.n. 209/2005) richiede l'accertamento medico-legale ...ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico-legale ...superfluo e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni". Ergo, se persino l'accertamento medicolegale può in taluni casi essere reputato superfluo, non ci si era spinti all'obbligatorietà dell'accertamento clinico strumentale, introdotto ora, quale condicio sine qua non, per ammettere l'episodio di danno a risarcimento. In apparenza si tratta di un contrasto alle frodi assicurative ormai dilaganti nel Mezzogiorno d'Italia e non solo. Dall'ipotesi di riforma le sanzioni penali risulteranno aumentate e più aspre. Si realizzerà la creazione di archivi-testimoni ed archivi-danneggiati per monitorare meglio i danni seriali. Ben venga. Si sa che in Italia il legislatore ha provveduto a semplificare la stima e la liquidazione delle micropermanenti (soglia artificiosamente individuata nel 9%) discendenti da sinistri della circolazione e dei natanti che si riflettono soltanto sul danno non patrimoniale, ridisegnando la mappa del danno biologico con la tabellazione per punti di invalidità prefissati, con possibilità di apprezzamento delle condizioni personalizzanti. 1. Il grande Maestro Paolo CENDON tiene a sottolineare: "noi siamo sempre stati contro le truffe, le commedie e i finti danni". Finalmente un approccio rigoroso al colpo di frusta, vale a dire la distorsione del rachide cervicale, nei cui mille rivoli si dissipa un patrimonio enorme che ben potrebbe accordarsi a lesioni personali gravi e, quindi, meritevoli di giusto risarcimento. Negli incidenti stradali il meccanismo lesivo del colpo di frusta, tendenzialmente correlato alla dinamica di tamponamento, può essere disarticolato e scomposto in quattro momenti: (1) collisione; (2) accelerazioni che spingono in avanti il tronco mentre il capo rimane nella posizione originaria; (3) estensione del collo; (4) iperflessione. Un dato significativo promana dalla perizia ergonometrica che permette, attraverso le deformazioni e delle caratteristiche tecniche dei veicoli, di ricostruire il nesso di causalità tra tamponamento inferto e lesione lamentata dal soggetto. Il ruolo giocato in questo campo dai medici-legali è fondamentale. Ruota attorno ad alcuni step: (A) problemi di riferibilità; (B) disamina critica ed analitica della certificazione esibita dal leso; (C) soggettività riconoscibile soltanto se contraddistinta da adeguatezza, proporzionalità, probabilità elevata in rapporto alle forze d'urto sprigionatesi nell'episodio pregiudizievole e credibilità del materiale sanitario. 2. L'obiettivo di ridurre i costi delle polizze rca è un altro positivo risultato che si prefigge la normativa. Infatti, i premi delle assicurazioni rca continuano a salire "secondo dinamiche non chiare" basandosi sulla relazione dell'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) presentata il 15 giu '10. 3. Ricordiamo che il danno alla persona in ambito di responsabilità civile può essere definito come il pregiudizio dell'integrità psico-fisica di un soggetto, economicamente determinabile. I problemi cominciano quando si tratta di effettuare la conversione in danaro delle menomazioni micro-permanenti patite dal danneggiato. Tale operazione necessita di parametri di riferimento che traducano il quadro anatomo-clinico in termini fruibili per il giurista, giudice o avvocato che sia (e prima ancora ispettore liquidatore della compagnia assicurativa). Si tratta ora di armonizzare due canoni entrambi meritevoli di tutela: contrasto senza quartiere alle ipotesi truffaldini e diritto alla tutela risarcitoria anche quando il pregiudizio sia lieve. Vale a dire, se il canone alla Rai costa € 112,00, posso non pagarlo perché è una cifra esigua, autoridurmi l'importo e può la Rai non esigerlo per la medesima ragione? No di certo. Premetto che io non ho mai neppure richiesto (ed ovviamente non ho mai ottenuto) un solo centesimo in conseguenza dei vari tamponamenti che ho subito nella mia vita di quasi cinquantenne. Ricordo, però, che, a seguito di una collisione da tergo, ebbi per lunga pezza dolori alla colonna vertebrale (non al collo, guarda un po'!) che mi limitavano nell'uso del computer e nelle manovre automobilistiche in retromarcia. Vale o non vale in questi casi l'adagio popolare: "Stavo meglio prima"? Io non accusavo fortunatamente in sede dorsale una frattura somatica con cuneizzazione del corpo verticale ma comunque stavo male. Verosimilmente, se avessi avuto il tempo di sottopormi a visita, il medico avrebbe riscontrato esiti di trauma minore del rachide lombare con persistente rachialgia, limitazione antalgica dei movimenti del tronco e con disturbi radicolari troficosensitivi. Tutto questo lungo periodare equivale, nella tabella ministeriale, ad un danno biologico tra il 2% ed il 5%. Verosimilmente con la nuova criteriologia, equivale a zero. Il ruolo degli esami strumentali radiologici rivestirà un ruolo centrale nella valutazione del danno da menomazione di lieve entità: radiologia tradizionale, tomografia computerizzata, risonanza magnetica, ecografia. 4. Patrizia ZIVIV, uno splendido cognome palindromo (Autrice di vari fondamentali saggi e libri in materia di rc nonché professore associato di diritto privato presso l'Università di Trieste) fornisce un'annotazione a prima lettura. Mi scrive l'illustre Autrice, "si tratterebbe di chiarire, a livello medico-legale, cosa si intenda per "accertamento clinico strumentale obiettivo" e, di conseguenza quali siano le patologie - attualmente rientranti in tabella che potrebbero rimanere escluse. Non bisogna interrogarsi soltanto sul colpo di frusta (la cui evidenza può, a quanto mi risulta per esperienza personale, essere riscontrata con esami clinici e quindi essere risarcito comunque), bensì sulle patologie di carattere psichico, che per definizione non possono essere accertate per via strumentale (non solo in caso di micropermanenti). Ho la sensazione che, come sempre, per punire le truffe si finisca per colpire i veri danneggiati". E qui arriviamo a mio sommesso avviso al cuore del problema ingenerato dalla modifica: che ne sarà di lesioni sì modeste, ma pur sempre meritevoli di accoglimento, che non siano accertabili per via strumentale? Una parola illuminante potrebbe essere fornita dalla medicina legale. La discussione è aperta e Studio Cataldi ne riparlerà. - Autore: Avv. Paolo M. Storani Tratto da: RISARCIMENTO MICROPERMANENTI - 'lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo' - Commento a prima lettura