Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta B8-0610/2016 10.5.2016 PROPOSTA DI RISOLUZIONE presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento sulle relazioni commerciali tra l'UE e la Cina e sullo status di economia di mercato (2016/2667(RSP)) Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo a nome del gruppo GUE/NGL RE\1094750IT.doc IT PE582.628v01-00 Unita nella diversità IT B8-0610/2016 Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni commerciali tra l'UE e la Cina e sullo status di economia di mercato (2016/2667(RSP)) Il Parlamento europeo, – vista la normativa antidumping dell'UE (regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea)1, – visti la ventunesima Conferenza delle parti (COP 21) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC) e l'undicesima Conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (COP/MOP 11) svoltesi a Parigi, in Francia, dal 30 novembre all'11 dicembre 2015, nonché l'accordo di Parigi, – vista la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2016 dal titolo "Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa" (COM(2016)0155), – visto il protocollo di adesione della Cina all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), – vista la strategia commerciale dell'UE "Commercio per tutti", in particolare il suo orientamento verso un commercio equo, – viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Cina, – vista la decisione del Congresso nazionale del popolo cinese in merito al tredicesimo piano quinquennale cinese, – visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, A. considerando che l'Unione europea e la Cina sono due delle maggiori economie e potenze commerciali al mondo, essendo la Cina il secondo partner commerciale dell'UE e l'UE il primo della Cina, con uno scambio commerciale giornaliero di ben oltre 1 miliardo di euro; B. considerando che, anche con una Cina priva dello status di economia di mercato (SEM), le relazioni commerciali dell'Europa con la Cina non sono equilibrate e il disavanzo commerciale tra l'UE e la Cina ha raggiunto nel 2015 un livello record di 180 miliardi di euro; C. considerando che nel 2015 gli investimenti cinesi nell'UE hanno per la prima volta superato gli investimenti dell'UE in Cina; che il mercato cinese è stato il principale motore della redditività per una serie di industrie e marchi dell'UE; 1 GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. PE582.628v01-00 IT 2/5 RE\1094750IT.doc D. considerando che qualsiasi decisione su come trattare le importazioni dalla Cina e le esportazioni verso la Cina dopo il dicembre 2016 dovrebbe assicurare che il diritto dell'UE sia in linea con il diritto internazionale e con la difesa dei posti di lavoro e delle industrie dell'UE, tenendo conto degli attuali sviluppi verso un mondo multipolare; E. considerando che gli accordi di libero scambio e l'OMC hanno rappresentato strumenti fondamentali per la deregolamentazione delle relazioni commerciali e la liberalizzazione delle economie a scapito dei lavoratori e delle popolazioni; che i due strumenti in questione hanno perpetuato non soltanto l'egemonia dei paesi ricchi e sviluppati, ma anche lo sfruttamento delle regioni più povere del mondo e pertanto le disuguaglianze tra paesi e tra popoli; F. considerando che allorché la Cina ha aderito all'OMC, una disposizione transitoria di tale adesione prevedeva una metodologia specifica per il calcolo del dumping, che è stata inserita nella sezione 15 del protocollo di adesione e che ha costituito la base di un trattamento differenziato delle importazioni cinesi; G. considerando che il resto della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC rappresenta il riconoscimento da parte dell'OMC della possibilità di applicare alla Cina norme speciali in materia di inchieste antidumping e continua a fornire la base giuridica dell'applicazione di una metodologia non standard alle importazioni dalla Cina dopo il 2016; che, qualora la Cina dovesse decidere di avviare una denuncia contro l'applicazione unilaterale di misure antidumping da parte di un altro membro dell'OMC dopo il dicembre 2016, verrebbe adottata una decisione del panel dell'OMC che stabilirebbe chiarezza nell'interpretazione del testo; H. considerando che la crisi che colpisce diversi Stati membri è dovuta in primo luogo all'assenza di domanda derivante dalla pressione al ribasso sui redditi dei lavoratori e dagli elevati tassi di disoccupazione e, in secondo luogo, a scelte politiche ed economiche sbagliate quali la deregolamentazione e la liberalizzazione imposte, da un lato, dal mercato unico e da altri meccanismi europei e, dall'altro, dalla partecipazione a istituzioni come l'OMC; I. considerando che la sovraccapacità di produzione della Cina e il drastico calo della domanda interna nell'UE a causa della crisi economica in atto stanno già producendo gravi conseguenze sociali, economiche e ambientali nell'UE, come dimostrato dal recente impatto negativo sul settore siderurgico dell'UE; che l'impatto sociale della concessione dello status di economia di mercato, in termini di posti di lavoro nell'UE, può essere sostanziale; J. considerando che la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo "Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica" fissa l'obiettivo di portare il contributo del settore al PIL dell'Unione al 20% entro il 2020; K. considerando che le politiche neoliberiste e di austerità imposte agli Stati membri e alle relative popolazioni dal quadro di governance economica dell'UE colpisce anche le industrie degli Stati membri, causando il protrarsi della stagnazione e della depressione economiche, elevati tassi di disoccupazione e perdita di posti di lavoro, nonché una riduzione dei diritti sociali e del lavoro; che è urgentemente necessaria una rottura rispetto al quadro di governance economica dell'UE, anche per quanto riguarda il RE\1094750IT.doc 3/5 PE582.628v01-00 IT mercato unico, e con particolare riferimento alle attuali politiche industriali, di bilancio e di investimento, al fine di promuovere e sostenere la ripresa economica, la creazione di posti di lavoro e la crescita sostenibile tramite l'attuazione di un vero e proprio piano di investimenti pubblici; 1. deplora il fatto che la consultazione pubblica organizzata dalla Commissione non abbia tenuto conto dei principali soggetti interessati del settore siderurgico; 2. ribadisce l'importanza del partenariato strategico dell'UE con la Cina, basato su una cooperazione reciproca e leale; 3. invita la Commissione a preparare un progetto di mandato per i negoziati tra l'UE e la Cina per un accordo bilaterale che preveda norme in materia di concorrenza leale e misure comuni contro il dumping economico, sociale e ambientale; 4. sottolinea che i cinque criteri stabiliti dall'UE per definire lo status di economia di mercato non sono ancora stati soddisfatti dalla Cina; 5. sottolinea che la Cina si definisce un'economia di mercato socialista; ricorda che in tutte le economie di mercato la libertà dei mercati dovrebbe essere limitata e i relativi governi dovrebbero avere la competenza normativa e il diritto di intervenire, almeno occasionalmente, per il benessere della popolazione e al fine di incoraggiare o frenare la domanda oppure di promuovere la concorrenza, in modo da ostacolare la formazione di monopoli; sottolinea che i cinque criteri stabiliti dall'UE per definire un'economia di mercato possono essere diversi dal grado di coinvolgimento statale nell'economia che è più funzionale agli interessi della popolazione cinese nell'economia di mercato della Cina; 6. invita la Commissione a coordinarsi con i suoi partner internazionali sul modo migliore per garantire che tutte le disposizioni della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC diverse da quelle della sezione 15, paragrafo a), lettera ii), possano acquisire piena valenza giuridica nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali; 7. invita la Commissione a tenere debitamente conto delle preoccupazioni espresse dai sindacati, dalle industrie e dai diversi soggetti interessati dell'UE in merito alle conseguenze per l'occupazione e la crescita economica sostenibile nell'Unione, in tutti i settori manifatturieri interessati e nell'industria dell'UE nel suo insieme, nonché a garantire nell'UE la tutela dei posti di lavoro e delle norme sociali e ambientali dell'Unione; 8. è convinto che l'UE non debba concedere lo status di economia di mercato neoliberista alla Cina, soprattutto nella situazione attuale in cui l'UE non ha sviluppato una legislazione moderna, trasparente ed equa in materia di strumenti di difesa commerciale; ritiene che l'UE debba applicare metodologie non standard nelle inchieste antidumping e antisovvenzioni relative alle società cinesi che applicano prezzi stranamente bassi alle esportazioni, rispettando pienamente le parti della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina che non giungono a scadenza nel dicembre 2016; 9. invita il Consiglio a cercare rapidamente un accordo con il Parlamento sulla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione; PE582.628v01-00 IT 4/5 RE\1094750IT.doc 10. chiede alla Commissione di assicurare che uno strumento di difesa commerciale rafforzato ed efficace garantisca all'industria dell'UE condizioni di parità con la Cina, come pure con gli altri paesi terzi; 11. invita la Commissione a rivedere le norme in materia di aiuti di Stato onde consentire l'intervento statale finalizzato a promuovere i progetti che apportano benefici sociali e ambientali e ad aiutare le PMI e le industrie in difficoltà, contribuendo alla ricostruzione delle loro capacità produttive pesantemente colpite dalla crisi; chiede l'adozione, in seno all'OMC, di un approccio globale alla politica commerciale atto a consentire la partecipazione del settore pubblico, al fine di mantenere l'occupazione e sostenere la politica industriale; 12. ribadisce il suo invito a procedere a una profonda riforma delle norme dell'OMC in modo da includere pienamente il rispetto delle norme fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di lavoro, nonché delle pertinenti norme ambientali e sociali, nel quadro del commercio internazionale; 13. chiede l'inclusione di un adeguamento alle frontiere per il carbonio per alcuni prodotti importati in settori strategici come l'acciaio, i prodotti ceramici, gli altri metalli, le materie plastiche e gli stampi, come misura temporanea in linea con le norme dell'OMC, al fine di conformarsi all'accordo COP21 e sostenere gli stabilimenti più ecologici; 14. chiede lo sviluppo di misure finalizzate a creare un marchio di sostenibilità dei prodotti industriali, onde incentivare le fabbriche e i beni industriali più ecologici; 15. invita la Commissione a promuovere, nei consessi internazionali quali l'OMC e l'UNCTAD, un accordo su una definizione moderna di dumping economico, sociale e ambientale, al fine di trovare una soluzione multilaterale atta ad affrontare sia i complessi modelli di proprietà attuali, sia le esigenze di protezione dei lavoratori e dei consumatori nelle nuove catene globali del valore; 16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. RE\1094750IT.doc 5/5 PE582.628v01-00 IT