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Parlamento europeo
2014-2019
Documento di seduta
B8-0610/2016
10.5.2016
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
sulle relazioni commerciali tra l'UE e la Cina e sullo status di economia di
mercato
(2016/2667(RSP))
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou,
Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Patrick Le
Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito
Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL
RE\1094750IT.doc
IT
PE582.628v01-00
Unita nella diversità
IT
B8-0610/2016
Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni commerciali tra l'UE e la Cina e
sullo status di economia di mercato
(2016/2667(RSP))
Il Parlamento europeo,
–
vista la normativa antidumping dell'UE (regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio,
del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da
parte di paesi non membri della Comunità europea)1,
–
visti la ventunesima Conferenza delle parti (COP 21) della convenzione quadro delle
Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC) e l'undicesima Conferenza delle
parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (COP/MOP 11) svoltesi a
Parigi, in Francia, dal 30 novembre all'11 dicembre 2015, nonché l'accordo di Parigi,
–
vista la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2016 dal titolo "Acciaio:
mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa" (COM(2016)0155),
–
visto il protocollo di adesione della Cina all'Organizzazione mondiale del commercio
(OMC),
–
vista la strategia commerciale dell'UE "Commercio per tutti", in particolare il suo
orientamento verso un commercio equo,
–
viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la
Cina,
–
vista la decisione del Congresso nazionale del popolo cinese in merito al tredicesimo
piano quinquennale cinese,
–
visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A.
considerando che l'Unione europea e la Cina sono due delle maggiori economie e
potenze commerciali al mondo, essendo la Cina il secondo partner commerciale dell'UE
e l'UE il primo della Cina, con uno scambio commerciale giornaliero di ben oltre 1
miliardo di euro;
B.
considerando che, anche con una Cina priva dello status di economia di mercato (SEM),
le relazioni commerciali dell'Europa con la Cina non sono equilibrate e il disavanzo
commerciale tra l'UE e la Cina ha raggiunto nel 2015 un livello record di 180 miliardi di
euro;
C.
considerando che nel 2015 gli investimenti cinesi nell'UE hanno per la prima volta
superato gli investimenti dell'UE in Cina; che il mercato cinese è stato il principale
motore della redditività per una serie di industrie e marchi dell'UE;
1
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
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D.
considerando che qualsiasi decisione su come trattare le importazioni dalla Cina e le
esportazioni verso la Cina dopo il dicembre 2016 dovrebbe assicurare che il diritto
dell'UE sia in linea con il diritto internazionale e con la difesa dei posti di lavoro e delle
industrie dell'UE, tenendo conto degli attuali sviluppi verso un mondo multipolare;
E.
considerando che gli accordi di libero scambio e l'OMC hanno rappresentato strumenti
fondamentali per la deregolamentazione delle relazioni commerciali e la
liberalizzazione delle economie a scapito dei lavoratori e delle popolazioni; che i due
strumenti in questione hanno perpetuato non soltanto l'egemonia dei paesi ricchi e
sviluppati, ma anche lo sfruttamento delle regioni più povere del mondo e pertanto le
disuguaglianze tra paesi e tra popoli;
F.
considerando che allorché la Cina ha aderito all'OMC, una disposizione transitoria di
tale adesione prevedeva una metodologia specifica per il calcolo del dumping, che è
stata inserita nella sezione 15 del protocollo di adesione e che ha costituito la base di un
trattamento differenziato delle importazioni cinesi;
G.
considerando che il resto della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC
rappresenta il riconoscimento da parte dell'OMC della possibilità di applicare alla Cina
norme speciali in materia di inchieste antidumping e continua a fornire la base giuridica
dell'applicazione di una metodologia non standard alle importazioni dalla Cina dopo il
2016; che, qualora la Cina dovesse decidere di avviare una denuncia contro
l'applicazione unilaterale di misure antidumping da parte di un altro membro dell'OMC
dopo il dicembre 2016, verrebbe adottata una decisione del panel dell'OMC che
stabilirebbe chiarezza nell'interpretazione del testo;
H.
considerando che la crisi che colpisce diversi Stati membri è dovuta in primo luogo
all'assenza di domanda derivante dalla pressione al ribasso sui redditi dei lavoratori e
dagli elevati tassi di disoccupazione e, in secondo luogo, a scelte politiche ed
economiche sbagliate quali la deregolamentazione e la liberalizzazione imposte, da un
lato, dal mercato unico e da altri meccanismi europei e, dall'altro, dalla partecipazione a
istituzioni come l'OMC;
I.
considerando che la sovraccapacità di produzione della Cina e il drastico calo della
domanda interna nell'UE a causa della crisi economica in atto stanno già producendo
gravi conseguenze sociali, economiche e ambientali nell'UE, come dimostrato dal
recente impatto negativo sul settore siderurgico dell'UE; che l'impatto sociale della
concessione dello status di economia di mercato, in termini di posti di lavoro nell'UE,
può essere sostanziale;
J.
considerando che la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo
"Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica" fissa l'obiettivo di
portare il contributo del settore al PIL dell'Unione al 20% entro il 2020;
K.
considerando che le politiche neoliberiste e di austerità imposte agli Stati membri e alle
relative popolazioni dal quadro di governance economica dell'UE colpisce anche le
industrie degli Stati membri, causando il protrarsi della stagnazione e della depressione
economiche, elevati tassi di disoccupazione e perdita di posti di lavoro, nonché una
riduzione dei diritti sociali e del lavoro; che è urgentemente necessaria una rottura
rispetto al quadro di governance economica dell'UE, anche per quanto riguarda il
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mercato unico, e con particolare riferimento alle attuali politiche industriali, di bilancio
e di investimento, al fine di promuovere e sostenere la ripresa economica, la creazione
di posti di lavoro e la crescita sostenibile tramite l'attuazione di un vero e proprio piano
di investimenti pubblici;
1.
deplora il fatto che la consultazione pubblica organizzata dalla Commissione non abbia
tenuto conto dei principali soggetti interessati del settore siderurgico;
2.
ribadisce l'importanza del partenariato strategico dell'UE con la Cina, basato su una
cooperazione reciproca e leale;
3.
invita la Commissione a preparare un progetto di mandato per i negoziati tra l'UE e la
Cina per un accordo bilaterale che preveda norme in materia di concorrenza leale e
misure comuni contro il dumping economico, sociale e ambientale;
4.
sottolinea che i cinque criteri stabiliti dall'UE per definire lo status di economia di
mercato non sono ancora stati soddisfatti dalla Cina;
5.
sottolinea che la Cina si definisce un'economia di mercato socialista; ricorda che in tutte
le economie di mercato la libertà dei mercati dovrebbe essere limitata e i relativi
governi dovrebbero avere la competenza normativa e il diritto di intervenire, almeno
occasionalmente, per il benessere della popolazione e al fine di incoraggiare o frenare la
domanda oppure di promuovere la concorrenza, in modo da ostacolare la formazione di
monopoli; sottolinea che i cinque criteri stabiliti dall'UE per definire un'economia di
mercato possono essere diversi dal grado di coinvolgimento statale nell'economia che è
più funzionale agli interessi della popolazione cinese nell'economia di mercato della
Cina;
6.
invita la Commissione a coordinarsi con i suoi partner internazionali sul modo migliore
per garantire che tutte le disposizioni della sezione 15 del protocollo di adesione della
Cina all'OMC diverse da quelle della sezione 15, paragrafo a), lettera ii), possano
acquisire piena valenza giuridica nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali;
7.
invita la Commissione a tenere debitamente conto delle preoccupazioni espresse dai
sindacati, dalle industrie e dai diversi soggetti interessati dell'UE in merito alle
conseguenze per l'occupazione e la crescita economica sostenibile nell'Unione, in tutti i
settori manifatturieri interessati e nell'industria dell'UE nel suo insieme, nonché a
garantire nell'UE la tutela dei posti di lavoro e delle norme sociali e ambientali
dell'Unione;
8.
è convinto che l'UE non debba concedere lo status di economia di mercato neoliberista
alla Cina, soprattutto nella situazione attuale in cui l'UE non ha sviluppato una
legislazione moderna, trasparente ed equa in materia di strumenti di difesa
commerciale; ritiene che l'UE debba applicare metodologie non standard nelle inchieste
antidumping e antisovvenzioni relative alle società cinesi che applicano prezzi
stranamente bassi alle esportazioni, rispettando pienamente le parti della sezione 15 del
protocollo di adesione della Cina che non giungono a scadenza nel dicembre 2016;
9.
invita il Consiglio a cercare rapidamente un accordo con il Parlamento sulla
modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione;
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10.
chiede alla Commissione di assicurare che uno strumento di difesa commerciale
rafforzato ed efficace garantisca all'industria dell'UE condizioni di parità con la Cina,
come pure con gli altri paesi terzi;
11.
invita la Commissione a rivedere le norme in materia di aiuti di Stato onde consentire
l'intervento statale finalizzato a promuovere i progetti che apportano benefici sociali e
ambientali e ad aiutare le PMI e le industrie in difficoltà, contribuendo alla ricostruzione
delle loro capacità produttive pesantemente colpite dalla crisi; chiede l'adozione, in seno
all'OMC, di un approccio globale alla politica commerciale atto a consentire la
partecipazione del settore pubblico, al fine di mantenere l'occupazione e sostenere la
politica industriale;
12.
ribadisce il suo invito a procedere a una profonda riforma delle norme dell'OMC in
modo da includere pienamente il rispetto delle norme fondamentali dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) in materia di lavoro, nonché delle pertinenti norme
ambientali e sociali, nel quadro del commercio internazionale;
13.
chiede l'inclusione di un adeguamento alle frontiere per il carbonio per alcuni prodotti
importati in settori strategici come l'acciaio, i prodotti ceramici, gli altri metalli, le
materie plastiche e gli stampi, come misura temporanea in linea con le norme dell'OMC,
al fine di conformarsi all'accordo COP21 e sostenere gli stabilimenti più ecologici;
14.
chiede lo sviluppo di misure finalizzate a creare un marchio di sostenibilità dei prodotti
industriali, onde incentivare le fabbriche e i beni industriali più ecologici;
15.
invita la Commissione a promuovere, nei consessi internazionali quali l'OMC e
l'UNCTAD, un accordo su una definizione moderna di dumping economico, sociale e
ambientale, al fine di trovare una soluzione multilaterale atta ad affrontare sia i
complessi modelli di proprietà attuali, sia le esigenze di protezione dei lavoratori e dei
consumatori nelle nuove catene globali del valore;
16.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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