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Parlamento europeo
2014-2019
Documento di seduta
B8-0612/2016
10.5.2016
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
sullo status di economia di mercato della Cina
(2016/2667(RSP))
Reinhard Bütikofer, Yannick Jadot, Ska Keller, Philippe Lamberts,
Claude Turmes, Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE
RE\1094760IT.doc
IT
PE582.630v01-00
Unita nella diversità
IT
B8-0612/2016
Risoluzione del Parlamento europeo sullo status di economia di mercato della Cina
(2016/2667(RSP))
Il Parlamento europeo,
–
vista la normativa antidumping dell'UE (regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio,
del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da
parte di paesi non membri della Comunità europea1),
–
visto il protocollo di adesione della Cina all'Organizzazione mondiale del commercio
(OMC) dell'11 dicembre 2001,
–
viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni commerciali ed economiche tra
l'Unione europea e la Cina,
–
visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A.
considerando che l'Unione europea e la Cina sono due delle principali potenze
commerciali del mondo e che la Cina è il secondo partner commerciale dell'Unione,
mentre l'Unione è il primo partner commerciale della Cina, con un volume di scambi
giornaliero ben superiore a 1 miliardo di EUR;
B.
considerando che qualsiasi decisione relativa alla gestione delle importazioni dalla Cina
dopo dicembre 2016 deve garantire la conformità delle norme dell'UE alle disposizioni
dell'OMC;
C.
considerando che, quando la Cina ha aderito all'OMC, una disposizione transitoria della
sua adesione prevedeva una metodologia specifica per il calcolo del dumping,
disciplinata dalla sezione 15 del protocollo di adesione, e una base per il trattamento
differenziato delle importazioni cinesi;
D.
considerando che dopo l'11 dicembre 2016 il paragrafo a), lettera i), e alcune parti del
paragrafo d) della sezione 15 resteranno in vigore;
E.
considerando che, alla luce dell'attuale livello di influenza dello Stato sull'economia
cinese, le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi, produzione e fattori
produttivi non rispondono a segnali di mercato che rispecchiano l'offerta e la domanda;
F.
considerando che le sovraccapacità produttive della Cina stanno già avendo importanti
conseguenze sociali, economiche e ambientali nell'Unione europea, come dimostrato
dagli effetti dannosi in corso sul settore siderurgico dell'Unione, e che la concessione
dello status di economia di mercato potrebbe avere considerevoli ripercussioni sociali in
termini di posti di lavoro nell'UE;
G.
considerando che alle importazioni cinesi si applicano 56 delle 73 misure antidumping
attualmente in vigore nell'UE;
1
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
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H.
considerando che dalla consultazione pubblica sulla possibile concessione dello status
di economia di mercato alla Cina, conclusa di recente, potrebbero emergere
informazioni supplementari utili per affrontare la questione;
I.
considerando che la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 intitolata
"Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica" fissa l'obiettivo di
portare al 20% entro il 2020 il contributo del settore industriale al PIL dell'Unione;
1.
ribadisce l'importanza del partenariato strategico dell'Unione con la Cina, nell'ambito
del quale il commercio e gli investimenti rivestono un ruolo essenziale;
2.
sottolinea che la Cina non è un'economia di mercato e ancora non soddisfa i cinque
criteri stabiliti dall'Unione per definire i paesi che godono di tale status;
3.
esorta la Commissione a coordinarsi con i suoi principali partner commerciali, anche nel
contesto del prossimo vertice del G7, quanto al modo migliore per garantire che tutte le
disposizioni della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC, diverse da
quelle della sezione 15, paragrafo a), lettera ii), abbiano pieno valore giuridico ai sensi
del diritto nazionale;
4.
invita la Commissione a tenere debitamente conto dei timori espressi dall'industria
europea, dai sindacati e dai vari portatori d'interesse in merito alle conseguenze per
l'occupazione e la crescita economica sostenibile dell'Unione in tutti i settori produttivi
interessati, così come per l'intero comparto industriale dell'UE, e a garantire la
competitività dell'Unione nel contesto mondiale;
5.
ritiene che non sia sufficiente fare affidamento solo sulla metodologia standard per
tutelare il settore industriale dell'UE dalle pratiche commerciali scorrette;
6.
è convinto che, fintanto che la Cina non soddisferà i cinque criteri indicati dall'Unione
per essere considerata un'economia di mercato, l'UE dovrebbe poter utilizzare, ove del
caso, una metodologia non standard nelle indagini antidumping sulle importazioni dalla
Cina per determinare la comparabilità dei prezzi; invita la Commissione a presentare
una proposta in linea con tale principio;
7.
chiede alla Commissione di assicurare la presenza di efficaci strumenti di difesa
commerciale che garantiscano all'industria dell'Unione condizioni di parità con la Cina,
nel rispetto delle disposizioni dell'OMC;
8.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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