AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO

annuncio pubblicitario
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO - FORLANINI
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
1998-2001
COMPARTO SANITA’
PREMESSA
1. La sessione negoziale è unica e quadriennale per tutta l’Azienda, tranne per le materie che, per la
loro natura, richiedono tempi di negoziazione diversi, essendo legati a fattori organizzativi contingenti.
2. La stessa è vincolata ad accordo tra le parti su tutte le materie che richiedono erogazione non
automatica di risorse ai dipendenti del comparto nei limiti e con le modalità previste dal CCNL..
3. Il C.C.I.A. è soggetto a verifica annuale per la determinazione e l’uso delle risorse.
PARTE I
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Campo di applicazione
Il presente C.C.I.A. si applica a tutto il personale del comparto dipendente dell’Azienda e operante nei
Presidi S. Camillo, Forlanini, Spallanzani e nel SES-118.
Articolo 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del C.C.I.A.
1. Il presente contratto concerne il periodo previsto dal CCNL.
2. Per la durata dello stesso si fa riferimento al comma 2 dell’art. 2 del CCNL
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Articolo 3 - Premessa
Le parti intendono definire linee guida sulle relazioni sindacali che garantiscano:
1. Piena applicazione della nuova classificazione prevista dal C.C.N.L.
2. Il rafforzamento della contrattazione aziendale
3. La valorizzazione della R.S.U., il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualità dei servizi
nonché le prospettive di salvaguardia degli attuali livelli occupazionali con la finalità di creare nuova
occupazione.
Articolo 4 - Finalità
1. Il nuovo modello aziendalistico degli ospedali San Camillo - Forlanini, la complessità del SES-118, le
diverse modalità di finanziamento e del reperimento delle risorse, gli indirizzi di attività, l’opportunità
di sviluppare più cogenti ed innovativi momenti di competitività con le strutture sanitarie presenti nel
territorio di propria competenza e nelle sue adiacenze, la definizione del piano sanitario nazionale,
necessitano l’avvio di una profonda modifica, anche strutturale, oltre che organizzativa dell’azienda
stessa.
2. In tale ambito per il soddisfacimento dei fondamentali bisogni di salute e la promozione del benessere
delle persone assumono rilevanza strategica:
a. la valorizzazione del lavoro e il funzionale utilizzo delle risorse umane e professionali con il capillare
coinvolgimento del personale attraverso la Rappresentanza Sindacale Unitaria, le Rappresentanze
Sindacali Confederali e di categoria.
b. La partecipazione dei cittadini e delle loro Associazioni secondo le forme previste dell’art.14 del
Decreto Legislativo 30.12.92 N. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, quale condizione per
un reale cambiamento del rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione e per offrire una risposta
efficace alla domanda di salute delle persone.
c. Il contributo di forze sociali radicate nel territorio di riferimento, per il recepimento dei bisogni di
assistenza individuale e collettiva delle persone e la definizione dei piani programmatici dell’azienda
San Camillo - Forlanini .
3. Le parti convengono, quindi, sulla opportunità di definire adeguate regole di partecipazione del
personale, attraverso le loro rappresentanze sindacali unitarie, per affrontare i problemi organizzativi,
per valutare il lavoro e migliorare quantitativamente e qualitativamente l’offerta dei servizi e delle
prestazioni. In base a queste premesse ed al contratto collettivo nazionale, le parti concordano sulla
necessità di intrattenere relazioni sindacali corrette, nella propria autonomia e chiara distinzione dei
ruoli, ma nel contempo fondate su un’effettiva assunzione e riconoscimento delle reciproche
responsabilità, sulla precisa individuazione dei confini fra contrattazione decentrata, concertazione,
informazione e consultazione, quali aspetti ineludibili per un trasparente e proficuo espletamento
delle rispettive attività con l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti ed il miglioramento
delle condizioni di lavoro e di sviluppo delle professionalità, con l’esigenza di incrementare l’efficienza
, l’efficacia e la qualità dei servizi erogati alla collettività.
Articolo 5 - Informazione
1. Fatta salva l’autonomia decisionale per atti formali del Direttore Generale, la Direzione aziendale si
impegna ad informare le rappresentanze sindacali unitarie dell’A.O. S. Camillo-Forlanini e le OO.SS.
maggiormente rappresentative sulle materie previste dal C.C.N.L.
2. Le parti concordano sulle necessità, al fine di migliorare il livello qualitativo delle relazioni sindacali, di
definire, con il presente accordo integrativo, le modalità relative all’esercizio del diritto
all’informazione, sia preventiva che successiva. In particolare il presente accordo mira a garantire
una costante e tempestiva informazione sugli atti di valenza generale, anche di carattere preventivo
concernente il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse
umane.
3. La delegazione trattante aziendale, definita dal Direttore Generale, nel quadro dell’informazione
preventiva e successiva prevista dal contratto collettivo nazionale del lavoro, presenta annualmente,
nel primo quadrimestre, alle rappresentanze sindacali unitarie sopra indicate, nel corso di un apposito
incontro, il rendiconto dell’attività svolta l’anno precedente e le linee di programmazione per l’anno in
corso secondo quanto previsto dall’ Art.6.7.8 del C.C.N.L. del Comparto Sanità.
5.1 - Informazione preventiva
1. Nelle seguenti materie, l’azienda, nelle sue varie articolazioni, fornisce un’informazione preventiva,
inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
a. Articolazione dell‘orario.
b. Definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi dei lavoro.
c. Definizione delle dotazioni organiche.
d. Andamento dei processi occupazionali.
e. Criteri generali di organizzazione dei servizi sanitari aziendali e degli uffici a seguito degli
accorpamenti e scorpori di cui gli Art . 3 e 4 del D.Lgs. 502/92 ovvero per l’introduzione di nuove
tecnologie.
f. Programmazione della mobilità collettiva.
g. Sperimentazioni gestionali.
h. Piani di ristrutturazione e riconversione delle strutture sanitarie.
i. Misure per favorire le pari opportunità.
j. Verifica periodica della produttività delle strutture operative.
k. Applicazione dei parametri concernenti la qualità e produttività dei servizi e rapporti con l’utenza.
l. Iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.
2. Alle rappresentanze sindacali unitarie verrà inoltre fornita , tramite la segreteria del Direttore
Generale, la seguente documentazione :
a. la relazione annuale di attività dell’azienda San Camillo - Forlanini e del Sistema Emergenza Lazio
118 e relativo bilancio di esercizio preventivo e consuntivo;
b. bilancio pluriennale di previsione;
c. i programmi pluriennali costituiti da: piano strategico aziendale, piano annuale di organizzazione,
piano annuale relativo al fabbisogno del personale ;
d. i programmi generali relativi all’attività dei diversi Dipartimenti e/o Unità Operative, anche in
riferimento alla formazione del personale.
5.2 - Informazione successiva
1. Su richiesta della R.S.U. Aziendale i singoli dirigenti responsabili delle articolazioni organizzative
interessate dovranno fornire eventualmente per la parte di rispettiva competenza:
a. I dati consuntivi sia qualitativi che quantitativi della forza occupata, sulla costituzione, modificazione
ed estinzione del rapporto di lavoro del comparto e sull’andamento generale della mobilità del
personale.
b. I dati consuntivi relativi all’andamento della formazione professionale, con particolare riferimento al
numero degli interessati e ai contenuti dei corsi.
c. I dati consuntivi sulle misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche a
seguito dell’applicazione del D .L.gs 626.94 / 242.96.
d. Resoconto consuntivo delle ore straordinarie effettuate.
e. Rendiconto sulla distribuzione complessiva del fondo per la produttività collettiva ed individuale e
sull’utilizzazione dei fondi per le retribuzioni di risultato e sull’applicazione dell’istituto della pronta
disponibilità.
f. Consuntivo sulle misure adottate per il conseguimento delle pari opportunità.
g. Risultati ed effetti generali sull’organizzazione del lavoro conseguenti alle introduzione di nuove
tecnologie e processi riorganizzativi.
h. Alla rappresentanza sindacale unitaria verranno forniti, settimanalmente, tramite l’Ufficio delibere, gli
elenchi degli atti deliberativi assunti dal Direttore Generale;entro 10 gg. dalla richiesta delle R.S.U.
verranno forniti alle stesse copia degli atti deliberativi d’interesse, nonché le circolari d’interesse
generale riguardanti il personale.
1. L’amministrazione si impegna, inoltre, a fornire alla rappresentanza sindacale unitaria ogni
informazione, anche preventiva , richiesta per quanto attiene alle "materie di contrattazione".
2. Analogamente le OO.SS. e la R.S.U., si impegnano ad informare, anche di loro iniziativa, quanto di
loro conoscenza possa riguardare la qualità dell’ambiente di lavoro e quant’altro possa essere, a loro
avviso, rilevante per la trasparenza, l’efficienza della gestione aziendale e la tutela della salute dei
cittadini utenti e del personale.
5.2 - Informazione successiva
Per le materie relative alla informazione preventiva e successiva di cui ai punti precedenti, delegate alla
competenza dei Direttori di dipartimento, provvedono direttamente gli stessi.
Articolo 6 - Concertazione
1. Le rappresentanze sindacali unitarie, ricevute le informazioni previste dall’articolo 6, comma 1, lettera
B del CCNL, possono attivare in forma scritta, la concertazione sulle seguenti materie, nel termine di
48 ore dal ricevimento della comunicazione:
a. articolazione dell’orario di servizio;
b. definizione criteri per la determinazione carichi di lavoro;
c. misure per favorire le pari opportunità;
d. verifica periodica produttività delle strutture operative ( ex Art. 47 e 48 CCNL 1994-1997);
e. criteri e modalità di conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione;
f. articolazione delle posizioni organizzative delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della
retribuzione accessoria;
g. sui sistemi di valutazione dell’attività dei Dirigenti di comparto;
1. La trattativa si svolge di norma entro le 48 ore dalla richiesta e si conclude nel termine di norma, di 30
gg. dalla ricezione dell’informazione.
2. L’Amministrazione convoca la delegazione trattante con comunicazione scritta, indicando gli
argomenti all’ordine del giorno.
3. L’esito della trattativa deve risultare da apposito verbale dal quale risultino le posizioni delle parti;
copia del verbale è trasmessa in tempi brevi alla R.S.U. Tale verbale sarà approvato dalle parti nel
primo incontro utile successivo.
4. Durante il periodo in cui si svolge la trattativa l’azienda si asterrà dall’adottare, salvo comprovate
ragioni d’urgenza in ordine di fruibilità dei servizi all’utenza, provvedimenti unilaterali nelle materie
oggetto della concertazione. La R.S.U. non assumerà, sulle stesse materie, iniziative conflittuali.
6.1 - Materie oggetto di contrattazione
1. Fatte salve le reciproche autonomie e nel rispetto degli accordi sulle scelte strategiche, le parti
individuano come oggetto di contrattazione, le seguenti materie previste dai commi 2 e 3 dell’art.4 del
a.
b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
1.
2.
CCNL:
l’istituto della produttivita’;
i criteri per la ripartizione delle risorse da assegnare ai vari fondi derivanti:
dall’art.43 della legge 449/1997;
dalle economie derivanti dalla attuazione del part-time;
da specifiche disposizioni legislative;
da somme di salario accessorio di personale trasferito agli enti a seguito dei processi di
decentramento e delega delle funzioni;
da finanziamenti aggiuntivi o integrativi;
da una quota di minori oneri derivanti da riduzione stabile o trasformazione di posti d’organico.
lo spostamento di risorse tra i fondi ed al loro interno;
le modalita’ e le verifiche per l’attuazione della riduzione del’orario di lavoro;
i programmi annuali e pluriennali dell’attivita’ di formazione professionale, riqualificazione e
aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
le linee di indirizzo ed i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro nonche’ per
l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attivita’ dei dipendenti disabili;
le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di
disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualita’ e professionalita’ del lavoro
dei dipendenti in base alle esigenze dell’utenza;
i criteri per le politiche dell’orario di lavoro;
l’individuazione dei casi in cui e’ elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da
tempo pieno a part-time;
le pari opportunita’;
i criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario;
la contrattazione del sistema classificatorio su:
i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi tra le categorie;
il completamento e l’integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale di cui all’art.35.
Articolo 7 - Modalità del confronto sindacale
1. Il confronto con la rappresentanza sindacale unitaria , previa convocazione scritta da parte
dell’amministrazione, avviene sia a livello aziendale che a livello decentrato dipartimentale, per
quanto già delegato, su ordine del giorno, concordato tra le parti.
2. In particolare a livello dipartimentale il confronto sindacale avviene sulle materie che attengono
l’organizzazione e la riorganizzazione dei servizi e su quelle oggetto di delega ai direttori di
dipartimento di cui alla deliberazione n° 3449/99.
3. Della contrattazione per l’Azienda è titolare il Direttore Generale in quanto legale rappresentante
dell’azienda, o persona da lui delegata formalmente con facoltà di decisione.
4. L’amministrazione è altresì rappresentata dalla delegazione trattante individuata con atto formale
dall’azienda, fatto salvo quanto previsto sui poteri delegati di cui alla citata deliberazione 3449/99.
5. Le delegazioni di parte sindacale sono costituite per il contratto aziendale integrativo e per i rispettivi
contratti decentrati dipartimentali dalla R.S.U. e da componenti di ciascuna delle strutture territoriali
delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del C.C.N.L. 1998/2001.
Articolo 8 - Stipula contratto integrativo
1. Degli accordi raggiunti sulle materie demandate alla contrattazione integrativa e decentrata, devono
essere redatti appositi contratti (relativi ad una o più materie di contrattazione ) che, sottoscritti dai
componenti delle delegazioni trattanti di parte aziendale e sindacale, trovano attuazione entro i
termini e con le modalità previste dall’art.5 del CCNL.
2. Il contratto integrativo dovrà applicarsi con le seguenti modalità:
a. qualora entro 15 giorni successivi una delle parti non richiede un ulteriore confronto, il contratto si
intende confermato e convalidato;
b. il Direttore Generale provvede con atto formale entro successivi 15 giorni a diramare le disposizioni
applicative degli accordi riferiti al punto precedente.
c. le procedure per la sottoscrizione ed applicazione del contratto integrativo aziendale sono quelle
previste dai rispettivi contratti nazionali.
3. Entro 3 mesi dall’attuazione del contratto integrativo e dei contratti decentrati (relativi ad una o più
materie di contrattazione) le delegazioni trattanti si incontrano per la verifica dello stato di attuazione
del contratto decentrato; in tale sede l’amministrazione fornirà i dati consuntivi relativi all’attuazione
delle singole materie.
4. Sulle eventuali carenze riscontrate dovranno essere concordate idonee misure correttive.
Articolo 9 - Procedure di raffreddamento dei conflitti
1. Qualora intervengano controversie interpretative sull’accordo integrativo stipulato, viene aperta la
verifica fra le parti.
2. Le delegazioni trattanti Aziendale e Sindacale si incontrano per definire consensualmente il
significato della clausola controversa.
3. A tal fine la parte interessata invia , a mezzo lettera raccomandata , apposita richiesta scritta che
deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la
controversia che devono comunque essere riferiti a problemi interpretativi ed applicativi di carattere
generale.
4. L’accordo stipulato sulle clausole controverse sostituiscono il contenuto delle stesse sin dall’inizio
della vigenza del contratto integrativo e/o decentrato.
5. Qualora non si pervenga ad un accordo interpretativo in sede aziendale, trovano applicazione le
procedure di cui agli articoli 10/11 del relativo C.C.N.L. ( D.L. n.29 Art.53).
Articolo 10 - Commissioni bilaterali
1. Per l’approfondimento di specifiche problematiche, possono essere costituite Commissioni Tecniche
Bilaterali. Questi organismi hanno il compito di formulare proposte in ordine alle materie oggetto di
trattativa.
Articolo 11 - Titolarità e flessibilità dei permessi sindacali
1. I dirigenti sindacali che, ai sensi dell’accordo stipulato il 7 Agosto 1998 hanno titolo ad usufruire nei
luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari per l’espletamento del loro
mandato, sono quelli previsti dall’art.8 del CCNL.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti nella R.S.U.
indicano per iscritto all’amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e
libertà sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali
successive modifiche.
3. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre per
la partecipazione a trattativa sindacale, anche per presenziare a convegni e congressi di natura
sindacale.
4. Ulteriori permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari sindacali si applicano gli artt.11 e 12
dell’accordo stipulato il 7 Agosto 1998.
5. I permessi sindacali fruibili sono portati nel loro complesso ad un valore pari a 81 minuti per
dipendente o dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in
servizio presso l’Azienda San Camillo-Forlanini vanno conteggiati anche quelli in posizione di
comando.
6. I permessi sindacali, dal 1 Gennaio 1999, nella misura di 81 minuti per dipendente sono ripartiti in
misura pari a n.30 minuti alla R.S.U. e nella misura di 51 minuti alle associazioni sindacali
rappresentative, salvo modifiche di cui all’art.9 punto 3 dell’accordo quadro del 7 Agosto 1998,
secondo la tabella di ripartizione allegata a tale accordo che è parte integrante del presente CCIA e
che va aggiornata annualmente in relazione al numero dei dipendenti e alle deleghe conferite alle
OO.SS..
7. La partecipazione alle trattative e/o Commissioni bilaterali, nonché ad incontri convocati ufficialmente
dall’Amministrazione, viene considerata come orario di lavoro per i rappresentanti della RSU e delle
OO.SS. rappresentative territoriali aventi titolo, qualora dipendenti dell’Azienda S.Camillo - Forlanini;
il numero dei rappresentanti della RSU a cui si applica quanto sopra non potrà essere superiore a 8
più il Coordinatore, quello delle OO.SS. a 2. Le ore eventualmente eccedenti il debito orario
settimanale vanno recuperate. Fatto salvo quanto previsto nel periodo precedente la RSU potrà
designare, per la delegazione trattante, ulteriori membri che parteciperanno alle trattative utilizzando
gli strumenti ordinari di partecipazione sindacale previsti dalla normativa vigente (distacchi, permessi
ecc..)
8. In ogni caso per quanto previsto nel comma precedente non è previsto alcun compenso per il lavoro
straordinario.
9. Dal 1 Gennaio 1999, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la rappresentatività sarà
accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo ed il dato elettorale. Il dato
associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali
rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante
alla data del 31 Gennaio di ogni anno ed il dato elettorale risultante dalla percentuale dei voti ottenuti
nelle elezioni della R.S.U, avvenute in data 23.24.25 Novembre 1998 rispetto al totale dei voti
espressi, quali risultano dal verbale riassuntivo inviato all’ARAN .
10. In base a quanto sopra stabilito la ripartizione dei permessi per il 1999 è quella riportata nella tabella,
allegato A
Articolo 12 - Permessi sindacali retribuiti
1. Nell’ambito del monte ore complessivo annuo di ciascuna organizzazione sindacale ogni dirigente
sindacale può usufruire di permessi cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a 12 giorni a
trimestre. Convenzionalmente ogni giorno lavorativo viene considerato di 6 ore.
2. La fruizione dei permessi per l’attività sindacale esterna all’Azienda è autorizzata, dalla stessa,
tramite la U.O. di appartenenza di volta in volta, salvo che non ostino eccezionali e comprovate
motivate esigenze di servizio, su richiesta scritta, fatta pervenire, per il tramite della struttura
sindacale di appartenenza, almeno 3 giorni prima del permesso richiesto o in casi eccezionali almeno
24 ore prima , al dirigente dell’U.O. di appartenenza del dipendente. A tal fine viene utilizzato il
modulo fac-simile allegato al presente protocollo (allegato 1).
3. I permessi sindacali sono equiparati ai fini del trattamento giuridico ed economico a tutti gli effetti al
servizio prestato e sono retribuiti, con esclusione di compensi e delle indennità per il lavoro
straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
Articolo 13 - Esercizio delle libertà sindacali
1. L’Amministrazione si impegna ,in ottemperanza a quanto previsto dall’art.3 Accordo Quadro del 7
Agosto 1998, nell’ambito di ciascuna Sede Dipartimentale, ad individuare appositi ed idonei spazi
riservati alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, per l’affissione di comunicazioni inerenti materie di
interesse sindacale e del lavoro.
2. Tali spazi, individuati dalla R.S.U. e dalla Direzione Dipartimentale, devono essere posti in luoghi
accessibili a tutti i lavoratori all’interno dei Dipartimenti dell’Azienda.
3. Eventuali affissioni al di fuori di tali spazi saranno considerati abusivi e quindi saranno eliminati
d’ufficio,
4. L’Amministrazione mette a disposizione permanente della R.S.U. idoneo locale organizzato con
modalità concordate con mezzi e strumenti per garantire l’esercizio delle libertà sindacali e ciò nel
rispetto delle disposizioni del Dipartimento F.P. emanate con circolare n.22 del 25.10.94 e dell’art.4
dell’accordo quadro del 7 Agosto 1998.
Articolo 14 - Assemblee
1. I dipendenti hanno diritto, senza decurtazione dello stipendio, di riunirsi in assemblea nel limite
massimo di 10 ore annue.
2. Le assemblee che riguardano le generalità dei dipendenti o gruppo di essi, possono essere indette
singolarmente e congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e
del lavoro, dai soggetti indicati dall’Art.8 del CCNL.
3. La convocazione, la sede, l’orario e la presunta durata dell’assemblea è comunicata all’Ufficio
Relazioni Sindacali a cura della R.S.U. in forma scritta con preavviso di almeno tre giorni, e
comunque, salvo in casi di eccezionale urgenza, almeno 24 ore prima.
4. Durante lo svolgimento delle assemblee sono garantiti i servizi minimi essenziali con i contingenti di
personale determinati nel presente accordo e negli eventuali accordi decentrati. La richiesta di
partecipazione deve essere comunicata dal singolo dipendente al responsabile della U.O. di
appartenenza con le stesse modalità previste dall’art.10 comma 2, valide per i dirigenti sindacali. La
rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata dai
responsabili delle singole UU.OO che ne danno comunicazione all’Ufficio Relazioni Sindacali
aziendale.
5. Nel caso in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni , l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla
fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti
al pubblico.
6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni
indispensabili nelle UU.OO interessate secondo quanto previsto al punto 2.
7. E’ facoltà della R.S.U. indire assemblee non retribuite con le stesse modalità sopraindicate, al di fuori
dei limiti orari stabiliti dall’accordo di lavoro.
8. L’eventuale orario eccedente le 10 ore previste, possono essere recuperate dal lavoratore entro i 30
giorni successivi.
Articolo 15 - Norme finali)
1. Per quanto non previsto dal presente accordo viene fatto rinvio alla vigente normativa che disciplina
la materia oggetto d’intesa.
PARTE II
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Articolo 16 - Sistema classificatorio
1. Le parti al momento della sottoscrizione definitiva del presente CCIA , senza pregiudizio per altri,
eventuali successivi passaggi di cui dovesse necessitare l’organizzazione del lavoro e dei servizi,
hanno concordato sulla adozione di bandi relativi alle modalità di svolgimento delle selezioni interne
per la progressione nel sistema classificatorio mediante:
a) Passaggi verticali relativi ai seguenti profili:
1. n. 13 posti di Collaboratore professionale infermiere (categoria D);
2. n. 7 posti di Collaboratore professionale Tecnico sanitario di radiologia medica (categoria D);
3. n. 2 posti di Collaboratore professionale Tecnico sanitario di laboratorio biomedico presso il
laboratorio di biochimica clinica(categoria D);
4. n. 1 posto di Collaboratore professionale Tecnico sanitario di laboratorio biomedico presso il servizio
di fisiopatologia respiratoria (categoria D);
5. n. 1 posto di Collaboratore professionale Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare (categoria D);
6. n. 1 posto di Collaboratore professionale Tecnico sanitario di laboratorio biomedico presso il servizio
di anatomia patologica (categoria D);
7. n. 5 posti di Collaboratore amministrativo (categoria D);
8. n. 3 posti di Collaboratore tecnico-professionale (categoria D)
9. n. 11 posti di Operatore professionale Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (categoria C);
10. n. 10 posti di Operatore professionale Tecnico sanitario di radiologia (categoria C);
11. n. 2 posti di Programmatore categoria C);
12. n. 3 posti di Operatore tecnico di mestiere (categoria B);
13. n. 6 posti di Operatore tecnico Centralinista (categoria B);
14. n. 34 posti di Operatore tecnico autista-barelliere per le esigenze del Servizio trasporti interni
(categoria B).
b) Passaggi diagonali relativi ai seguenti profili:
1. n. 1 posto di Collaboratore professionale esperto tecnico sanitario di radiologia medica (categoria
Ds);
2. n. 1 posto di Collaboratore professionale esperto tecnico sanitario di laboratorio biomedico (categoria
Ds);
3. n. 1 posto di Collaboratore professionale esperto fisioterapista (categoria Ds);;
4. n. 1 posto di Collaboratore professionale esperto dietista (categoria Ds);
5. n. 1 posto di Collaboratore professionale esperto assistente sociale (categoria Ds);
6. n. 91 posti di Operatore tecnico specializzato di mestiere operaio (categoria Bs);
7. n. 92 posti di Operatore tecnico specializzato autista-soccorritore di autoambulanza per le esigenze
del SES-118(categoria Bs);
c) Passaggi orizzontali relativi ai seguenti profili:
1. n. 4 posti di Operatore professionale ostetrico (categoria C);
2. n. 14 posti di Operatore tecnico autista-barelliere per le esigenze del Servizio trasporti interni
(categoria B);
3. n. 15 posti di Operatore tecnico specializzato autista-soccorritore di autoambulanza per le esigenze
del SES-118(categoria Bs);
Articolo 17 - Integrazione su sistema classificatorio
1. Si concorda sulla riduzione stabile della dotazione organica relativa a 160 posti di coadiutore
amministrativo, (categoria B), e l’istituzione di un numero di nuovi posti di assistente amministrativo
(categoria C) pari a 108.
2. Con cadenza annuale sarà emesso il bando di selezione per i posti di assistente amministrativo per
un numero di posti utile a consentire l’accesso a tale profilo degli attuali coadiutori amministrativi che
alla data di entrata in vigore del presente CCIA non sono in possesso dei requisiti previsti dal CCNL.
3. All’atto del nuovo inquadramento nel profilo di assistente amministrativo del personale di cui ai commi
precedenti i relativi posti di coadiutore amministrativo sono contestualmente aboliti.
4. In prima applicazione sarà individuato, con le modalità previste dal successivo articolo 18 del
presente CCIA, il numero di posti riservato ai passaggi verticali relativi al profilo di assistente
amministrativo (categoria C) in base al numero dei coadiutori amministrativi, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente CCIA, in possesso dei requisiti necessari per i suddetti passaggi di cui
all’allegato 1 del CCNL 1998-2001, tenendo presente quanto previsto dall’art. 22 del medesimo
CCNL.
5. Per la copertura dei posti residui nella dotazione organica di coadiutore amministrativo si darà
precedenza all’applicazione dell’articolo 16 del DPR 384/90.
6. Per l’inquadramento nel nuovo profilo di assistente amministrativo si applica il regolamento per i
passaggi interni nel sistema di classificazione di cui al successivo articolo 18, prevedendo per la
quota relativa all’accesso esterno, pari al 5% , l’utilizzazione della graduatoria del concorso pubblico
già espletato nella nostra azienda.
7. Al fine di dare definitiva soluzione ad alcune delle problematiche più annose tra quelle oggetto
dell’articolo 35, oltre a quanto previsto nell’articolo 16 e nel presente articolo, si attivano ulteriori
percorsi selettivi caratterizzati da concorsi interamente riservati al personale interno appartenente a
qualsiasi categoria, utilizzando quanto previsto dall’articolo 6, comma 12, della Legge 127/97, così
come modificata ed integrata dall’articolo 2, comma 17 della Legge 181/98 per i seguenti profili:
a. Operatore professionale Fisioterapista (categoria C): 6 posti riservati all’interno;
b. Operatore professionale Tecnico di Neurofisiopatologia (categoria C): 4 posti riservati all’interno.
8. Prima della pubblicazione dei bandi che individuano le modalità di selezione , si applica quanto
previsto dal successivo articolo 18.7, comma 3.
9. Per il profilo di assistente tecnico per il quale sono stati banditi 2 concorsi pubblici, rispettivamente a
5 posti di geometra e a 2 posti di perito elettrotecnico, che determinano la completa copertura della
attuale pianta organica, si concorda di revocare le procedure pubbliche concorsuali in atto al fine di
attivare una specifica sessione di concertazione che individui, nell’ambito del profilo, il numero e la
tipologia dei posti da ricoprire, anche alla luce delle decisioni che saranno assunte sulla
riorganizzazione del servizio manutenzioni interne.
Articolo 18 - Regolamento per i passaggi interni nel sistema di classificazione
Articolo 18.1 - Oggetto e destinatari
1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni
interne per la progressione nel sistema classificatorio prevista dall’articolo 15 CCNL mediante passaggi:
a) da una categoria all’altra immediatamente superiore (definiti passaggi verticali);
b. all’interno delle categorie B e D e cioè da B a BS e da D a DS (definiti passaggi diagonali);
c. nell’ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello (definiti passaggi orizzontali).
2. Tali passaggi avvengono con i criteri di cui agli art. 16 e 17 del CCNL.
3. Il regolamento per le selezioni interne garantisce comunque l’accesso dall’esterno come previsto
all’art. 14 CCNL.
4. L’Azienda può bandire concorsi pubblici e/o avviare gli iscritti al collocamento, per i passaggi di cui ai
punti b e c, solo dopo che le selezioni interne abbiano dato esito negativo.
5. Al finanziamento del sistema classificatorio si provvede mediante l’articolo 37 CCNL.
Articolo 18.2 - Norma di principio
1. La progressione del personale dipendente dell’Azienda all’interno del sistema classificatorio deve
rispondere all’obiettivo primario del miglioramento della funzionalità dei servizi sanitari
dell’accrescimento dell’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, dell’ottimizzazione delle
risorse umane.
2. A tale proposito, nell’ambito della pianificazione triennale del fabbisogno del personale di cui all’art. 6
del D.lgs 29/93, l’Azienda individua con cadenza annuale i posti da ricoprire attraverso le selezioni
disciplinate dal presente regolamento, garantendo in ogni caso l’accesso dall’esterno a ciascuna
categoria nella misura prevista dal regolamento di cui all’art. 14 del CCNL.
3. Nelle more dell’emanazione del suddetto regolamento, la percentuale prevista per l’accesso esterno
è quantificata nel modo seguente:
a. Categoria A: 100%;
b. Categoria B: 5%;
c. Categoria Bs: 0%, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, art. 15, del CCNL;
d. Categoria C: 50% (fatto salvo, in prima applicazione, quanto previsto dall’articolo 17 bis);
e. Categoria D: 30%;
f. Categoria Ds: 0%, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, art. 15, del CCNL;
5. Tutti i passaggi previsti dal presente regolamento devono avvenire in posti vacanti nella dotazione
organica complessiva dell’Azienda, essa risulta dall’insieme degli effettivi fabbisogni di personale
verificati e programmati ai sensi del comma precedente, previa consultazione con i soggetti sindacali
di cui all’art. 9 comma 2 del CCNL.
6. Nella programmazione del fabbisogno possono essere ricompresi anche i posti che si rendono
vacanti entro l’anno di riferimento per cause di cessazione certe ed irreversibili al momento
dell’adozione dell’atto.
Articolo 18.3 - Bando di selezione
1. Il bando deve contenere tutti gli elementi identificativi del profilo, mestiere, settore relativi al posto da
ricoprire. I requisiti prescritti dall’allegato 1 del CCNL devono essere riportati esattamente e per
esteso. Qualora il citato allegato preveda titoli generici o lasci discrezionalità alle Aziende nella
previsione di un titolo, il bando deve contenere espressamente l’individuazione del titolo e le eventuali
equipollenze.
2. In ogni caso per il possesso dei requisiti di accesso si fa riferimento al comma 1 dell’art. 16 del
CCNL.
3. Nel bando dovranno essere indicato/i il tipo/i di prova/e selettiva/e da sostenere.
4. L’Azienda si impegna a dare la massima diffusione al bando, in particolare nelle postazioni del
SES-118, per l’ammissione alla selezione attraverso la pubblicazione dello stesso all’Albo e presso i
terminali marcatempo e con l’invio a tutti i Dirigenti delle diverse articolazioni aziendali di copia del
bando che deve essere portata a conoscenza di tutto il personale assegnato. Il bando va trasmesso
alla RSU e a tutte le Organizzazione sindacali rappresentative presenti in Azienda.
5. Nello stesso incontro concertativo previsto dal comma 3 dell’art. 18.7 saranno individuate le
percentuali di posti da riservare rispettivamente ai passaggi verticali ed orizzontali.
Articolo 18.4 - Requisiti di ammissione e presentazione delle domande
1. Per l’ammissione alle selezioni gli aspiranti in possesso degli specifici requisiti culturali e professionali
previsti dall’allegato n. 1 dei CCNL, devono presentare all’Ufficio indicato nel bando - che ne rilascia
apposita ricevuta - entro 15 giorni dalla data di affissione all’Albo domanda redatta in carta semplice
completa delle seguenti indicazioni:
a. Nome e cognome
b. Data e luogo di nascita
c. Profilo ed eventuale mestiere o settore di attività rivestito
d. C.d.R. di appartenenza
e. Selezione a cui si intende partecipare
f. Indirizzo al quale dovrà essere effettuata ogni necessaria comunicazione
1. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, compilato in ogni sua parte e
debitamente sottoscritto in forma di autodichiarazione, l’apposito foglio notizie predisposto
dall’Azienda e facente parte integrante del bando di selezione.
2. Quanto dichiarato nel foglio notizie deve corrispondere esattamente alla documentazione già in
3.
4.
5.
6.
possesso dell’Azienda ovvero ad eventuale altra documentazione di cui l'aspirante ha l'onere di
indicare con precisione i necessari riferimenti per l'acquisizione d'ufficio.
Ogni inesattezza o mancata corrispondenza con la documentazione già in possesso o acquisita
comporta l’esclusione dalla selezione, ferma restando la responsabilità penale eventualmente
prevista in tali casi dalle vigenti disposizioni legislative.
Gli aspiranti alla selezione sono in ogni caso liberi di allegare alla domanda la documentazione che
ritengano opportuna agli effetti della valutazione.
Per le pubblicazioni si applicano le norme di cui al DPR 483/97.
Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che nel biennio precedente alla data del bando
abbiano ricevuto una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto.
Articolo 18.5 - Esclusione dalle selezioni
1. L’esclusione dalle selezioni è adottata con provvedimento motivato del Dirigente responsabile da
notificare entro 15 giorni dalla sua adozione.
2. Avverso tale decisione il dipendente può presentare ricorso interno entro sette giorni dall’adozione
del provvedimento di cui al comma precedente.
Articolo 18.6 - Composizione delle commissioni
1. Le commissioni per le selezioni sono nominate con atto del Direttore Generale e sono composte da
tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente e da un Segretario, individuati tra i Dirigenti
Responsabili di struttura esperti per materia e/o tra il personale del comparto qualora sia necessario
per la professionalità da selezionare e per la peculiarità del profilo.
2. E’ altresì consentito il ricorso ad esperti esterni in caso di motivate esigenze.
3. Al personale interno non va corrisposto alcuno specifico compenso; la partecipazione con esito
positivo a commissioni selettive viene valutata con particolare riguardo in sede di assegnazione della
retribuzione di risultato o ai fini del premio per la qualità della prestazione individuale.
4. Agli eventuali componenti esterni viene corrisposto il compenso previsto dalle vigenti disposizioni per
la partecipazione ai concorsi pubblici.
5. Non possono far parte delle commissioni coloro che ricoprono cariche politiche o che siano
rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali secondo quanto previsto dall'articolo 36,
comma 3 del D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni.
Articolo 18.7 - Criteri di selezione
1. La verifica del possesso dei requisiti di professionalità viene effettuata mediante l’espletamento di
apposita/e prova/e, prevista/e nel bando di selezione, costituita/e congiunamente o disgiuntamente
dalle seguenti:
a. prova teorica e/o orale;
b. prova pratica;
c. prova scritta;
d. corso di formazione.
2. La selezione deve comprendere anche la valutazione comparata dei titoli con i criteri di cui all’art. 9
del presente regolamento.
3. Prima della pubblicazione del bando che individua le modalità di selezione tra quelle elencate nel
comma 1, viene attivata con la RSU e le OO.SS. rappresentative l’informazione preventiva di cui
all’articolo 5.1 del presente CCIA seguita, su richiesta delle parti sociali, da un incontro per la
concertazione dei requisiti da utilizzare tra quelli del presente regolamento in relazione alla categoria
e al profilo da selezionare.
Articolo 18.8 - Modalità di espletamento
1. Per le modalità di espletamento e, in particolare, per la convocazione dei candidati ammessi, per la
durata e lo svolgimento delle prove, per la valutazione delle stesse e per la redazione dei verbali dei
lavori la Commissione si attiene ai principi generali di cui al titolo I, capo II del DPR 483/97.
2. La commissione deve in ogni caso garantire l’imparzialità, l’economicità e la celerità
dell’espletamento delle selezioni.
Articolo 18.9 - Criteri generali per la valutazione delle prove selettive e dei titoli
1.
a.
b.
2.
3.
La commissione dispone di 100 punti così suddivisi:
punti 70 per la/e prova/e selettiva/e;
punti 30 per titoli.
I criteri generali di valutazione dei titoli differiscono a seconda del profilo a cui si riferisce la selezione.
A tal fine vengono utilizzati gli schemi di cui agli articoli 18.9.1 e 18.9.2 del presente CCIA.
Articolo 18.9.1 - Criteri generali per la valutazione dei titoli per i passaggi che interessano le
categorie A e B
Le categorie dei titoli che saranno valutate per i passaggi da A a B e da B a Bs di cui al presente articolo
sono i seguenti:
a. Titolo di studio superiore a quello previsto per l’ammissione: punti 2
b. Attività di tutoraggio formalmente documentati dal legale rappresentante dell’Ente o un suo delegato
punti 0,1 per mese fino ad un massimo di punti 1;
c. Anzianità di servizio: fino a un massimo di punti 12: 0,25 punti per anno;
d. diplomi di specializzazione o perfezionamento della durata di almeno tre mesi: fino a un massimo di 1
punto ciascuno fino ad un massimo di 3 punti;
e. mansioni superiori di cui al'art. 28 CCNL fino a un massimo di 8 punti: 0,8 punti ad anno per mansioni
rientranti in categoria superiore rispetto a quella di appartenenza.
f. corsi di formazione e/o di aggiornamento, anche esterni all’Azienda con previsione di esame finale
fino a un massimo di 3 punti così suddivisi:
corsi di 1 o 2 giorni
0,02
corsi da 3 a 10 gg.
0,3
corsi da 11 gg. ad un mese
1
corsi da un mese a sei mesi
1,5
corsi superiori a sei mesi
2
corsi annuali
3
I corsi saranno valutati solo se inerenti il profilo o la categoria
Per i corsi senza esami finali i punteggi sono ridotti del 50%
g. pubblicazioni e titoli vari fino a un massimo di 1 punto, così suddivisi:
pubblicazioni
max 1
altri titoli non valutati nelle precedenti categorie
max 0,5
2. Il punteggio attribuito sarà comunque adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi
documentati che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione verrà riportata nel verbale dei lavori
della commissione.
Articolo 18.9.2 - Criteri generali per la valutazione dei titoli per i passaggi che interessano le
categorie C e D
1. Le categorie dei titoli che saranno valutate per i passaggi dalla categoria b a C, da C a D e da D a Ds,
di cui al presente articolo sono i seguenti:
a. Titolo di studio superiore a quello previsto per l’ammissione: punti 2
b. Attività di tutoraggio formalmente documentati dal legale rappresentante dell’Ente o un suo delegato
punti 0,1 per mese fino ad un massimo di punti 2;
c. Capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi e di partecipazione effettiva alle esigenze di
flessibilità, misurata in periodi di svolgimento delle funzioni riferite al profilo di appartenenza in U.O.,
reparti, servizi diversi ad esclusione dei servizi ambulatoriali: fino ad un max di punti 2: punti 0,5 per
ogni periodo di servizio svolto in U.O., reparti, servizi diversi. Sono valutabili solo i periodi superiori a
6 mesi;
d. Capacità di predisporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro (es. cartella
infermieristica, ecc.) certificate dal Responsabile del Dipartimento: fino ad un massimo di punti 1
secondo criteri individuati dalla Commissione esaminatrice
e. Anzianità di servizio: fino a un massimo di punti 8: 0,25 punti per anno;
f. diplomi di specializzazione o perfezionamento della durata di almeno tre mesi: fino a un massimo di 1
punto ciascuno fino ad un massimo di 3 punti;
g. mansioni superiori di cui al'art. 28 CCNL fino a un massimo di 5 punti: 0,5 punto ad anno per
mansioni rientranti in categoria superiore rispetto a quella di appartenenza, anche se di altro ruolo
rispetto a quello occupato.
h. corsi di formazione e/o di aggiornamento, anche esterni all’Azienda con previsione di esame finale
fino a un massimo di 4 punti così suddivisi:
corsi di 1 o 2 giorni
0,02
corsi da 3 a 10 gg.
0,3
corsi da 11 gg. ad un mese
1
corsi da un mese a sei mesi
1,5
corsi superiori a sei mesi
2
corsi annuali
3
I corsi saranno valutati solo se inerenti il profilo o la categoria
Per i corsi senza esami finali i punteggi sono ridotti del 50%
i. pubblicazioni e titoli vari fino a un massimo di 2 punti, così suddivisi:
pubblicazioni
max 1,5
altri titoli non valutati nelle precedenti categorie
max 0,5
l.
Attività di insegnamento: fino ad un massimo di punti 1: o,1 punto per anno.
2. Il punteggio attribuito sarà comunque adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi
documentati che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione verrà riportata nel verbale dei lavori
della commissione.
Articolo 18.10 - Valutazione delle prove selettive
1. Nei casi in cui la selezione consista in una sola prova, il superamento della stessa è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 50/70.
2. Qualora la selezione consista in più prove il superamento di ciascuna prova è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza che sarà espresso in termini numerici in base al
numero delle prove e ai punteggi assegnati a ciascuna di esse.
3. Qualora il candidato non raggiunga il punteggio previsto nei commi 1 e 2, lo stesso è da considerarsi
non idoneo con conseguente esclusione dalla graduatoria.
Articolo 18.11 - Passaggi orizzontali
1. I criteri di valutazione dei titoli di cui all’art. 18.9.1 e 18.9.2 vengono utilizzati anche per la selezione
tra più domande di dipendenti interessati ai passaggi orizzontali all’interno della medesima categoria
da profili diversi dello stesso livello.
2. Qualora per accedere a profili diversi sia richiesto il possesso di requisiti abilitativi previsti da
disposizioni legislative la verifica dell’idoneità professionale avviene anche mediante apposita prova
teorico-pratica e/o orale con i criteri e le modalità di cui alle precedenti disposizioni.
3. In caso di particolari peculiarità del profilo da motivare espressamente nel bando, l’Azienda si riserva
la facoltà di prevedere la prova teorico-pratica e/o orale anche in selezioni per le quali non sia
previsto il possesso dei titoli abilitanti.
1.
Articolo 18.11.1 - Passaggi diagonali
I criteri di valutazione dei titoli di cui all’art. 18.9.1 e 18.9.2 vengono utilizzati anche per la
selezione dei dipendenti interessati ai passaggi diagonali all’interno della medesima categoria di cui
all’art. 18.1, comma 1, lettera b).
Articolo 18.12 - Graduatoria
Al termine delle selezioni verranno stilate apposite graduatorie distinte per tutte le categorie e i profili per
le quali sono state indette. Il bando prevede le modalità di pubblicizzazione delle graduatorie.
Le graduatorie potranno essere utilizzate per scorrimento entro 24 mesi dalla loro approvazione per la
copertura di posti che si rendono vacanti a qualsiasi titolo e non rientranti nella garanzia di cui all’art. 14
del CCNL.
Articolo 18.13 - Immissione in servizio
I candidati risultati idonei saranno immessi in ruolo nel profilo e nella categoria di cui alla presente
selezione, previo accertamento dell’assenza di prescrizioni o limitazioni alla mansione specifica.
Articolo 18.14 - Ricorsi
Entro cinque giorni dalla pubblicizzazione delle graduatorie, i candidati potranno ricorrere contro
l’attribuzione del punteggio relativo ai titoli inviando una memoria scritta alla commissione la quale decide
in via definitiva entro i cinque giorni successivi.
Articolo 18.15 - Pari opportunità
In qualunque fase di applicazione del presente regolamento deve essere reso effettivo il rispetto delle
pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
Art. 18.16 - Norma di raccordo con i concorsi pubblici
L’Azienda potrà bandire concorsi pubblici o avviare iscritti nelle liste di collocamento per i passaggi
previsti ai punti b) e c) del comma 1 dell’art. 15 del CCNL, solo se le selezioni interne hanno esito
negativo o se mancano del tutto all’interno le professionalità da selezionare.
A tale ultimo proposito l’Azienda, prima di bandire il concorso pubblico, procede ad effettuare una
specifica ricognizione finalizzata alla verifica della mancanza delle professionalità richieste.
Articolo 18.17 - Norma finale
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al CCNL e ad ogni altra
normativa riguardante la materia.
Il presente regolamento può essere oggetto di modificazione o revisione qualora se ne ravvisi la pubblica
utilità e l’interesse per l’Azienda, previo confronto con le OO.SS. e la RSU secondo le clausole previste
dal CCNL.
NC\regolamentopassagginterni12\12\99
1.
a.
b.
2.
Articolo 19 - Sviluppo professionale
Articolo 19.1 - Norma di principio
Lo sviluppo professionale è disciplinato mediante:
progressione economica nelle fasce retributive, prevista dall’articolo 30 CCNL comma 1 lett. B, con i
criteri dell’articolo 35 CCNL;
posizioni organizzative di cui all’articolo 20 CCNL, con le modalità e nella misura ( indennità di
funzione) di cui all’articolo 36 del CCNL.
Per quanto concerne le fasce retributive e l’indennità di funzione per posizioni organizzate si
provvede con il fondo previsto con l’articolo 39 del CCNL.
Articolo 19.2 - Progressione economica per fasce
1. In base alle risorse economiche previste dall’articolo 39 del CCNL, l’Azienda ripartisce in misura
percentuale, in base alla densità di operatori per ogni singola categoria e profilo professionale, le
quote relative.
2. Le quote ottenute per ogni profilo professionale nelle categorie proprie, sono ripartite in prima
applicazione:
a. per il passaggio alla 1^ fascia 17%
b. per il passaggio alla 2^ fascia 71%
c. per il passaggio alla 3^ fascia 8%
d. per il passaggio alla 4^ fascia 4%
3. In via definitiva, le quote sono ripartite proporzionalmente a seconda della densità degli operatori
nelle qualifiche e nelle varie fasce.
4. Per il solo accesso a tale istituto i dipendenti devono aver maturato il requisito di anni cinque
anzianità di servizio.
5. La commissione dispone di punti 100 così ripartiti:
a. Ipunteggi da assegnare alle categorie A e B, per le prime tre fasce, sono i seguenti:
b. Esperienza professionale punti max 65 :
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
anzianità nel profilo punti 2 per anno.
anzianità in profilo diverso stessa categoria e stesso ruolo punti 1 per anno.
anzianità in categoria inferiore punti o ruolo diverso: 0.75 per anno.
Titoli punti max 15;
Diploma o titolo superiore punti 1
Corsi di formazione e/o aggiornamento punti 7
corsi da 1 a 2 giorni punti 0,02
corsi da 3 a 10 giorni punti 0.5
corsi da 11 giorni ad i mese punti 1,5
corsi da 1 mese a 6 mesi punti 2,5
corsi annuali punti 3
I corsi saranno valutati soltanto se inerenti al profilo o alla categoria rivestita.
I corsi senza esame finale sono valutati al 50%.
Diplomi e/o attestati di specializzazione punti 5:
durata di almeno 3 mesi punti 1.5
durata di almeno 6 mesi punti 2,5
I corsi saranno valutati soltanto se inerenti al profilo o alla categoria rivestita.
I corsi senza esame finale sono valutati al 59%.
Pubblicazioni fino ad un massimo di punti 1
Titoli non valutati nelle precedenti categorie punti 1
Produttività collettiva max punti 10
Produttività individuale max punti 10
I punteggi da assegnare alle categorie C e D, per la prime tre fasce sono i seguenti:
Esperienza professionale punti max 40 :
anzianità nel profilo punti 1.5 per anno.
anzianità in profilo diverso, stessa categoria e stesso ruolo: punti 1 per anno
anzianità in categoria inferiore o ruolo diverso nella stessa categoria: punti 0,5 per anno
Titoli punti max 30;
Laurea punti 3
Diploma di scuola media sup. punti 2
Corsi di formazione e/o aggiornamento punti 7:
corsi da 1 a 2 giorni punti 0,02
corsi da 3 a 10 giorni punti 0.3
corsi da 11 giorni ad i mese punti 1
corsi da 1 mese a 6 mesi punti 1,5
corsi annuali punti 2,5
I corsi saranno valutati soltanto se inerenti al profilo o alla categoria rivestita.
I corsi senza esame finale sono valutati al 50%.
Diplomi di specializzazione punti 6:
durata di almeno 3 mesi punti 1.5
durata di almeno 6 mesi punti 2,5
I corsi saranno valutati soltanto se inerenti al profilo o alla categoria rivestita.
I corsi senza esame finale sono valutati al 50%.
Pubblicazioni fino ad un massimo di punti 4.
Titoli non valutati nelle precedenti categorie punti 3
Produttività collettiva max punti 15
Produttività individuale max punti 12
I punteggi da assegnare alle categorie A e B, per la quarta fascia, sono i seguenti:
Esperienza professionale punti max 50 :
anzianità nel profilo punti 1.5 per anno.
anzianità in profilo diverso e stessa categoria punti 1 per anno
anzianità in categoria inferiore punti 0.75 per anno
Titoli punti max 15 come per i passaggi alle fasce sottostanti
Produttività collettiva max punti 15
Produttività individuale max punti 20
I punteggi da assegnare alle categorie C e D, per la quarta fascia, sono i seguenti:
j.
k.
l.
m.
n.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Esperienza professionale punti max 30
Titoli punti max 30 come per i passaggi 1^ 2^ 3^ fascia.
Produttività collettiva max punti 10
Produttività individuale max punti 25
Attività di tutoraggio e/o ai neo assunti max punti 5:punti 0.1 per mese.
I passaggi di una fascia all’altra avvengono con decorrenza fissa: 1° gennaio di ogni anno, a partire
dal 1 gennaio 2000.
Il numero dei dipendenti che annualmente acquisiscono la fascia economica superiore, secondo i
criteri dei commi precedenti, è stabilito in base alle risorse disponibili nel fondo dell’art. 39 CCNL,
definite dal presente CCIA all’art. 33
Per l’acquisizione di una ulteriore fascia retributiva i dipendenti devono maturare un ulteriore biennio
di esperienza professionale nel profilo e nella categoria di inquadramento.
La costituzione del fondo per la progressione economica decorre dal 1/1/98, ferma restando
l’attribuzione delle fasce economiche ai singoli dipendenti solo dalla data di esecutività delle
procedure selettive.
In prima applicazione i 5 anni di anzianità di servizio previsti dall’articolo 19.2, comma 4, come
requisito di accesso alle fasce si applicano solo all’anzianità di servizio maturata nel profilo e nell’ex
livello (ora categoria) di attuale inquadramento.
Articolo 20 - Posizioni organizzative
20.1 - Finanziamento e descrizione delle posizioni organizzative
Con il presente accordo si prevede che le risorse di cui all’art.39 CCNL per le posizioni organizzative
siano pari a £. 200.000.000.
Le risorse di cui al comma 1, derivate tanto dal CCNL che da risorse aggiuntive aziendali, vengono
attribuite ad un fondo denominato "fondo per le posizioni organizzative", finalizzato ad erogare la
retribuzione variabile di posizione organizzativa dei dipendenti del comparto responsabili di
articolazione organizzativa complessa a cui il Direttore Generale affida incarichi per i quali viene
individuata la retribuzione variabile, sia relativamente al premio per la qualità della prestazione
individuale e per i compensi della produttività collettiva, che di posizione organizzativa.
L’entità del fondo di cui al comma 1 non si storicizza, ma rimane collegata alla attribuzione individuale
delle singole posizioni organizzative; al singolo dipendente non può essere attribuita più di una
indennità di funzione legata alla posizione organizzativa.
La retribuzione di posizione organizzativa va collegata all’effettivo livello di responsabilità attribuito
con l’incarico di funzione. I relativi importi vanno determinati secondo i criteri di cui al presente
accordo in modo da tenere conto della diversità dell’impegno richiesto, degli obiettivi assegnati, del
grado di rilevanza e della collocazione istituzionale della struttura assegnata nell’ambito dell’Azienda.
Per dare risalto alle novità introdotte con l’art.21 del CCNL, le parti concordano sulla attivazione di
una specifica sessione di concertazione dove valutare l’opportunità di istituire posizioni organizzative
caratterizzate dalla trasversalità delle strutture e/o attività coordinate, finalizzate a valorizzare, in
particolare, la categoria C del ruolo sanitario
Ai soli fini della fissazione della retribuzione di posizione organizzativa l’azienda attribuisce a
ciascuna posizione di responsabilità particolarmente complessa prevista nell’assetto
organizzativo dell’Ente un punteggio variabile fino a 100, fatta salva per i direttori di dipartimento la
possibilità di stipulare con il Direttore Generale un contratto individuale secondo le modalità e i
parametri previsti dal CCNL e dal presente contratto integrativo.
Gli incarichi, all'interno dei dipartimenti, di Responsabile di posizione organizzativa, sono affidati
direttamente dal Direttore Generale a responsabili di articolazioni organizzative complesse
preventivamente individuate con atto deliberativo, scelti da una rosa, anche di più nomi, proposta
dal Direttore di Dipartimento secondo i criteri previsti dall’art. 21, comma 2 del CCNL.
L’affidamento dell’incarico di Responsabile di area organizzativa dipartimentale di processo di cui al
Piano di riorganizzazione aziendale già istituito o da istituire in futuro, avverrà da parte del Direttore
Generale con un parere di gradimento espresso dal Direttore del Dipartimento per la Qualità
Aziendale e dal Direttore del dipartimento interessato.
All’interno degli incarichi di posizione organizzativa i valori economici da attribuire a ciascun
responsabile sono distribuiti nell’ambito delle seguenti fasce di valori:
a) da un minimo di lire 6.000.000 annui fino ad un massimo di lire 18.000.000, per le posizioni di
responsabilità di strutture complesse, caratterizzate cioè dalla presenza contestuale di più criteri e
parametri di elevata consistenza, tra quelli individuati dall’art. 20 del CCNL
20.2 - Criteri per la graduazione delle posizioni organizzative
1. L’Azienda, in base alla risultanza della graduazione delle funzioni di responsabilità particolarmente
complesse, attribuisce ad ogni posizione un valore economico, previa concertazione con la RSU e le
OO.SS. rappresentative. Per valutare in modo equilibrato ed obiettivo l’attribuzione dei punteggi si
concorda di applicare la seguente tabella 1 in cui i singoli criteri di cui all’art. 20 del CCNL sono
valutati all’interno di fattori che costituiscono il punto di riferimento applicativo, con il peso ivi indicato:
TABELLA 1
Criteri art.20, comma 3,
ccnl
a)
b) e c)
Fattori
Peso max
Valutazione fattori
Autonomia della
posizione
10
Peculiarità, complessità e
specializzazione delle
competenze
15
1° grado
2° grado
3° grado
1° grado*
2° grado*
3° grado*
*da intrecciarsi con
gli
ulteriori gradi a), b),
c),
a-1), b-1), c-1).
a) e d)
Responsabilità con
particolare riferimento alla
gestione del budget
affidato
25
1° grado
2° grado
3° grado
Integrazione al CCNL
Complessità e peculiarità
organizzativa della
struttura anche in
riferimento all’innovazione
tecnologica
22
1° grado
2° grado
3° grado
2. Criterio a: livello di autonomia e responsabilità della posizione anche in relazione alla effettiva
presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;
3. Criterio b: grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati;
4. Criterio c: complessità delle competenze attribuite;
5. Criterio d: entità delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e strumentali direttamente gestite;
6. Criterio e: valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali.
VALUTAZIONE DEI VARI FATTORI E SOTTO FATTORI
1. Autonomia della posizione:
2. 1° grado: grado : riferita anche ad obiettivi e risorse di singole articolazioni organizzative complesse
3. 2°grado : riferita anche ad obiettivi e risorse di articolazioni organizzative complesse multiple e
differenziate
4. 3° grado: ampia, nei limiti degli indirizzi della direzione generale
5. Peculiarità, complessità e specializzazione delle competenze
6. 1° grado: specializzazione tecnico professionale di base idonea a svolgere i compiti comuni dell’
attività in esame (competenza comune facilmente interscambiabile nel processo operativo)
7. 2° grado: specializzazione tecnico-professionale correlata a compiti non comuni dell’ attività in esame
(competenza difficilmente interscambiabile nel processo operativo)
8. 3° grado: specializzazione tecnico-professionale correlata a compiti assolutamente non
intercambiabili nel processo operativo.
9. Il range di punteggio (tra minimo e massimo) di ogni grado è attribuito in base alla valutazione dei
seguenti sottofattori :
10. grado a): competenza prevista per la gestione di programmi i cui obiettivi e le cui procedure sono
confinate all’interno di una articolazione organizzativa e/o di limitato contenuto tecnico-scientifico;
11. grado b): competenza prevista per la gestione di programmi i cui obiettivi e le cui procedure
coinvolgono più articolazioni organizzative e/o di rilevante contenuto tecnico-scientifico o sociale;
12. grado c): competenza prevista per la gestione di programmi i cui obiettivi e le cui procedure
interessano l’ intera azienda e/o di altissimo contenuto tecnico scientifico o sociale ;
13. grado a -1) : sono richieste limitate capacità di innovazione ;
14. grado b -1) : sono richieste buone capacità di innovazione ;
15. grado c -1) : sono richieste elevate capacità di innovazione.
16. Responsabilità con particolare riferimento alla gestione del budget affidato
17. Il range di punteggio tra minimo e massimo per i vari gradi è attribuito in base alla consistenza della
produzione delle entrate proprie e del budget assegnato, rapportando al 100% il valore massimo
della media di entrambi gli indicatori riscontrata nella struttura a più alto valore sotto questo aspetto:
18. 1° grado: responsabilità degli obiettivi e dei risultati dell’attività propria e dei collaboratori
19. 2°grado: responsabilità degli obiettivi e dei risultati di gruppi omogenei di operatori in rapporto al
budget affidato
20. 3°grado: responsabilità degli obiettivi e dei risultati di gruppi differenziati di operatori in rapporto al
budget affidato
21. Complessità e peculiarità organizzativa della struttura anche in riferimento all’innovazione tecnologica
22. 1° grado: bassa complessità (prestazioni ripetitive, modesta variabilità ambientale, processi produttivi
consolidati e rutinari, discreto livello di differenziazione interna);
23. 2° grado: media complessità (prestazioni complesse, significativa pressione ambientale, processi
produttivi poco standardizzabili, significativa differenziazione interna);
24. 3° grado: alta complessità (prestazioni complesse, forte pressione ambientale, alta differenziazione
interna).
25. Finalità
26. 1° grado: finalità rilevante rispetto agli obiettivi istituzionali;
27. 2° grado: finalità strategica rispetto agli obiettivi istituzionali.
28. La valutazione dei fattori e dei relativi punteggi di cui alla tabella 1 comportano le seguenti ricadute
applicative sulle funzioni e strutture individuate dal piano di riorganizzazione aziendale:
TABELLA 2
Fattori
1) Autonomia della
posizione
2) Peculiarità, complessità e
specializzazione delle
competenze **
** Il punteggio tra minimo e
massimo è attribuito in base
allo schema di
assegnazione di cui alla
figura 1
Valutazione fattori
Funzioni e articolazioni
organizzative
Altre funzioni (diverse dai
gradi 2 e 3)
Punti
2° grado
Resp. Area
5
3° grado
Direttore Dipartimento
10
1° grado*
Altre funzioni (diverse dai
gradi 2 e 3)
1,5-9
2° grado*
Resp. Area
9-11
3° grado*
da intrecciarsi con gli
ulteriori gradi a),b),c),a-1),b1),c-1)
Direttore Dipartimento
12-15
1° grado
1
3) Responsabilità con
particolare riferimento alla
gestione del budget
affidato.
1° grado
Altre funzioni (diverse dai
gradi 2 e 3)
1-5*
*il punteggio tra minimo e
massimo è attribuito in base
alla consistenza delle
entrate proprie e del budget
secondo lo schema di
attribuzione di cui alla figura
2
2° grado
Responsabile Area
7-12*
3° grado
Direttore di Dipartimento
20-25*
Dipartimento:
17
4) Complessità e peculiarità 1° grado
organizzativa della struttura
anche in riferimento
all’innovazione tecnologica.
2° grado
3° grado
5) Finalità
1° grado
2° grado
Scienze Mediche
Servizi
Materno-infantile
Risorse umane
Risorse
economiche
Dipartimento:
Qualità Aziendale
Staff Direzione
Sanitaria e
Amministrativa
Neuroscienze
Malattie polmonari
Beni e servizi
Dipartimento:
Cardioscienze
DEA
SES-118
Scienze Chirurgiche
Assistenza
Ingegneria sanitaria
Dipartimento:
Scienze Mediche
Staff Direzione
Sanitaria e
amministrativa
Servizi
Materno-infantile
Neuroscienze
Malattie Polmonari
Qualità aziendale
Risorse umane
Risorse
economiche
Beni e servizi
Dipartimento:
20
22
22
28
Cardioscienze
Scienze Chirurgiche
Assistenza
Ingegneria sanitaria
DEA
SES-118
FIGURA 1
Fattore: Peculiarità delle competenze e conoscenze operative e/o professionali
FUNZIONI
SOTTOFATTORI
VALUTAZIONE SOTTOFATTORI
ATTRIBUIRE
Altre funzioni
Specializzazione
Punti
dipartimentale
(diverse dai gradi
0,5 1 2 3
2 e 3)
Peculiarità
Punti
dipartimentale
competenze
0,5 1 2 3
Complessità
Punti
dipartimentale
competenze
0,5 1 2 3
Totale
Resp. Area
Specializzazione
Punti*
individuale tra
3 3,5
generale
Peculiarità
Punti*
individuale tra
competenze
3 3,5
generale
Complessità
Punti*
individuale tra
competenze
34
generale
Totale
Dir. Dipartimento
Specializzazione
Punti*
individuale tra
4 4,5 5
generale
Peculiarità
Punti*
individuale tra
competenze
4 4,5 5
generale
Complessità
Punti*
individuale tra
competenze
4 4,5 5
generale
Totale
PUNTI DA
A livello
A livello
A livello
*Nell’incarico
dirigente e direttore
*Nell’incarico
dirigente e direttore
*Nell’incarico
dirigente e direttore
*Nell’incarico
dirigente e direttore
*Nell’incarico
dirigente e direttore
*Nell’incarico
dirigente e direttore
FIGURA 2
Fattore: Responsabilità con particolare riferimento alla gestione del budget affidato
FUNZIONI
SOTTOFATTORI
TOTALE
Altre funzioni
(diverse dai
gradi 2 e 3)
Resp. Area
Tipologia dell’incarico
Direttore
Dipartimento
Consistenza entrate
proprie e budget
affidato
Consistenza entrate
proprie e budget
affidato
VALUTAZIONE
PUNTI DA ATTRIBUIRE
SOTTOFATTORI
12345
A livello dipartimentale
Punti
7 8 9 10 11 12
Punti
20 21 22 23 24 25
Nell’incarico individuale
tra dirigente e direttore
generale.
Nell’incarico individuale
tra dirigente e direttore
generale
20.3 - Modalità di assegnazione dei punteggi relativi alle posizioni organizzative
1. Indipendentemente dai punti assegnati ad ogni incarico nell’ambito di ciascun dipartimento, secondo i
criteri precedenti di cui al presente accordo, per i Direttori di Dipartimento e per gli incarichi di
direzione di articolazione organizzativa complessa considerati particolarmente strategici, non
superiori al 20% del totale, è demandata alla diretta contrattazione tra Direttore Generale e Dirigente
l’ammontare aggiuntivo della parte variabile della retribuzione, fino ad un tetto massimo che
complessivamente non potrà superare, comunque, l'entità del fondo di cui all'articolo 20.1, comma 2;
2. In base alla griglia di valutazione delle posizioni definite dalle precedenti tabelle e figure si costruisce
il punteggio totale delle posizioni organizzative secondo quanto previsto dal piano di riorganizzazione
aziendale.
3. I punteggi teorici relativi ai fattori 2) e 3) delle precedenti tabelle di cui all'articolo 20.2, al cui interno
vengono valutati gli specifici sottofattori di cui alle Figure 1 e 2, saranno assegnati dal livello centrale
ai singoli dipartimenti.
4. L’attribuzione specifica individuale ai singoli dipendenti avverrà da parte del Direttore Generale, per le
funzioni previste, sulla base di una proposta motivata del direttore di dipartimento , mediante una
valutazione specifica dei vari sottofattori di cui alle figure 1 e 2 dell'articolo 20.2 ed in base ad un
confronto preventivo "a cascata" tra i vari responsabili.
5. L’attribuzione finale dei punteggi ai singoli dipendenti è oggetto, su richiesta, di informazione alle
OO.SS..
6. Il valore retributivo teorico medio di ogni punto, per le posizioni organizzative viene determinato dalla
divisione del fondo relativo di cui sopra, sul totale dei punti calcolati sulla dotazione organica di
posizioni organizzative approvata con atto deliberativo dell’Azienda.
7. Tale valore muterà al mutare del numero del personale in servizio titolare delle posizioni
organizzative e nel momento della attribuzione individuale del range di punteggio previsto per il
fattore 2) e 3) di cui alla tabella 1 e 2 dell'articolo 20.2, nonché in base agli eventuali incrementi con
risorse nuove del fondo specifico.
8. Per il conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative si tiene conto, rispetto alle
funzioni ed attività prevalenti da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare,
dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite,
prendendo in considerazione il personale collocato nelle categorie di cui al comma 2 dell’art. 21 del
CCNL.
9. L’affidamento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa sono disciplinati, per quanto non
previsto dal presente CCIA, dall’art. 21 del CCNL.
20.4 - Valutazione dei titolari di posizione organizzativa
1. Per la valutazione dei risultati conseguiti dai titolari di posizione organizzativa, in relazione allo
svolgimento degli incarichi affidati, l’azienda definisce sistemi e meccanismi di valutazione fondati su
indicatori obiettivi, gestiti attraverso i servizi di controllo interno o il nucleo di valutazione.
2. L’Azienda determina in via preventiva i criteri che informano i sistemi di valutazione secondo quanto
previsto nel presente articolo.
3. Nella valutazione dei risultati conseguiti dai titolari di posizione organizzativa cui sono stati affidati
incarichi di direzione di struttura, il nucleo di valutazione dovrà comunque considerare l’operato degli
stessi in correlazione con gli obiettivi da perseguire secondo le direttive ricevute; in caso di incarico
con affidamento di budget, la correlazione deve tener conto delle risorse umane, finanziarie e
strumentali rese effettivamente disponibili.
4. Nello specifico le parti concordano che sono criteri utili da valutare, variamente combinati e integrati
secondo la metodologia valutativa adottata:
a. grado di conseguimento degli obiettivi assegnati alla articolazione organizzativa di riferimento;
b. capacità di analisi (capacità di analizzare i problemi ed elaborare piani specifici a risorse invariate e a
risorse variabili):
c. capacità di pianificazione e programmazione (capacità di pianificare le attività legate a specifici
incarichi ed indicarne la schedulazione; capacità di programmare le attività tenendo conto dei costi e
della qualità delle stesse);
d. capacità di gestione (capacità di rispettare e far rispettare il programma di lavoro ed elaborare
correttivi validi in caso di eventuali ritardi; capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i
collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una
equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la gestione degli istituti previsti dal
contratto di lavoro, in particolare il fondo per la qualità delle prestazione individuale e per la
produttività collettiva, capacità dimostrata nelle attività di vigilanza, ispettive e di controllo, con
particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione);
e. capacità di rispettare a far rispettare le regole e i vincoli dall’organizzazione senza indurre formalismi
e burocratisimi e promuovendo la qualità dei servizi;
f. capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i
conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale;
g. qualità dell’apporto personale specifico;
h. capacità comunicative (rappresentare agli organismi preposti i problemi e risolverli con il minimo
possibile di comunicazioni cartacee e/o atti burocratici; capacità di emanare direttive chiare ai
collaboratori e agli altri dirigenti con i punti cardine di ciò che va fatto);
i. contributo all’integrazione tra diverse unità operative/organizzative e servizi e all’adattamento al
contesto di intervento, anche in relazione alla gestione degli orari, emergenze, cambiamenti di
modalità operative.
5. I servizi di controllo e/o il nucleo di valutazione, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di
una eventuale valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del responsabile
interessato, anche assistito da una persona di fiducia.
6. L’esito della valutazione periodica, di norma annuale, è riportato nel fascicolo personale degli
interessati. Dello stesso si tiene conto nelle decisioni di affidamento degli incarichi.
1.
2.
3.
4.
PARTE III
FLESSIBILITA’ E STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 21 - Articolazione dell’orario di lavoro e flessibilità
L’orario di lavoro ha un rapporto importante con il piano occupazionale dell’Azienda e con l’istituto del
lavoro straordinario.
L’orario di lavoro del personale turnante nelle 24 ore si svolge , di norma, facendo riferimento al turno
in quinta secondo schemi che non producano orario straordinario.
L’articolazione dell’orario per il personale di cui al comma 2 si sviluppa, di norma, nel modo seguente:
7-14; 14-21;21-7 e, comunque, esclusivamente, all’interno di tale schema generale.
La durata massima di un turno di lavoro ordinario è fino a 10 ore.Il prolungamento massimo fino alle
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12 ore previsto dall’art. 26,comma 3, lettera e) del CCNL, in caso di necessità inderogabili ed
eccezionali di servizio, non può, comunque costituire elemento di programmazione ordinaria
dell’orario di lavoro. In ogni caso la durata della prestazione lavorativa a qualsiasi titolo prestata non
potrà eccedere per più di due ore l’orario del turno di lavoro ordinario.
In deroga a quanto previsto dal comma 3 disposizioni diverse rispetto a quelle previste nei precedenti
commi possono essere decise in sede decentrata dipartimentale, previa concertazione. La loro
efficacia in ogni caso decorre solo dal momento di ratifica da parte del Direttore Generale.
Per il personale turnante di cui ai commi precedenti il conteggio del debito orario viene effettuato su
base annuale in modo da evitare picchi di rientri obbligatori calcolati su base mensile. A tal fine il
sistema informatico dovrà riportare mensilmente il debito e/o il credito orario di ciascun dipendente in
modo da consentire una adeguata programmazione dei recuperi. Alla fine dell’anno solare verrà
comunque effettuato il conguaglio positivo o negativo del debito orario.
Nelle more della implementazione del sistema informatico, secondo quanto previsto dal comma 6,
dovrà essere portata a termine la ricognitiva relativa a quanto, eventualmente, previsto dal comma 5.
Nei servizi funzionanti sulle 12 ore e/o in servizi che, per efficienza degli stessi e per le esigenze
dell’utenza, debbono ampliare il proprio orario di apertura e/o concentrare le attività in determinati
picchi orari, i dirigenti preposti, previa concertazione, possono prevedere la flessibilità oraria, ad
esclusione dei dipendenti inseriti nei turni H24 nelle strutture di degenza.
Al personale che inoltra specifica richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere
concessa una flessibilità oraria di 30/60 minuti sull’orario previsto.
Si prevede una priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con l’organizzazione del lavoro
delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei
dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11/8/1991 n° 266.
Articolo 22 - Lavoro straordinario
1. La riduzione dello straordinario nei limiti previsti dal CCNL dovrà essere raggiunta tramite interventi
organizzativi e strutturali (come la copertura dell’organico) con un suo progressivo, graduale e
corrispondente contenimento.
2. Il suo utilizzo può avvenire solo per evenienze effettivamente eccezionali e non può essere
programmato per coprire le ordinarie esigenze di servizio.
3. Per ciò che attiene il tetto massimo individuale di espletamento dello straordinario, che non può
essere in nessun caso superato, si rimanda integralmente a quanto stabilito all' art. 34, commi 3 e 4,
del CCNL .
4. Per fronteggiare effettive e impreviste situazioni di eccezionalità e picchi di attività non programmabili
in ogni dipartimento e, a cascata, in ogni struttura, viene costituito un fondo di ore straordinarie in
base a quanto previsto dall' art. 34, comma 3, del C.C.N.L..
5. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con
riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo.
6. La struttura in cui è collocato il controllo di gestione avrà il compito di monitorare a cadenza
quadrimestrale l’andamento dello straordinario per ogni Dipartimento e singole strutture a verifica
della coerenza con il budget assegnato.
7. I criteri di ripartizione del budget orario all’interno di ogni Dipartimento sono oggetto di informazione
alla RSU e alle OO.SS territoriali rappresentative in sede decentrata dipartimentale.
8. Lo straordinario verrà calcolato in automatico solo per quel personale turnante che supera di 3 ore il
normale turno di servizio; la permanenza in servizio inferiore alle 3 ore non verrà calcolata dal
sistema informatico, ma verrà conteggiata e retribuita previa segnalazione sul tabulato e
autorizzazione del responsabile del servizio.
Articolo 23 - Indennità per particolari condizioni di disagio, pericolo e danno
1. Al personale operante in servizi attivati per almeno 12 ore giornaliere ed effettivamente operanti su
due turni, la relativa indennità viene corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio ed i riposi
compensativi in base ad uno svolgimento di 5 pomeriggi mensili medi o comunque di almeno 52
pomeriggi calcolati su base annua.
2. Al personale operante in servizi attivati sulle 24 ore giornaliere ed effettivamente operanti su tre turni,
la relativa indennità viene corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio, compresi i riposi
3.

















4.
5.
compensativi, in base ad uno svolgimento regolare del turno in quinta di cui all’art. 21, commi 2 e 3,
fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 21.
L’indennità di cui all’art. 44, comma 6, lettere a) e b) del CCNL 1994-1997 viene corrisposta al
personale infermieristico operante nelle seguenti strutture o mezzi:
Centro Rianimazione Marchiafava
Centro Rianimazione Spallanzani
CMR, autoambulanze, automediche, motomediche ed elicotteri
Pronto Soccorso unificato, compreso il pediatrico e l’ostetrico
Medicina d’urgenza
Chirurgia d’urgenza
Terapia intensiva neonatale
Patologia neonatale
Terapia intensiva neurochirurgia
Terapia intensiva cardiochirurgia
UTIC
Cardiologia subintensiva
UTIPT
Nefrologia e dialisi
Camere operatorie
Terapia intensiva Malattie polmonari
STIRS
Al personale operante in strutture di degenza riservate esclusivamente ad utenti affetti da malattie
infettive trasmissibili viene corrisposta l’indennità di cui all’articolo 44, comma 6, lettera c) e comma 8,
in base al profilo di appartenenza, del CCNL 1994-1997.
L’indennità di cui al comma 3 potrà essere progressivamente estesa nelle strutture di cui alla
dichiarazione congiunta n° 3, in base agli stessi criteri e modalità di cui ai commi 3 e 4 del successivo
articolo 25, nel caso che dopo il primo semestre di applicazione del presente CCIA, nelle singole
strutture vi sia stata una riduzione della spesa per lavoro straordinario pari al doppio dei maggiori
oneri derivati dalla estensione della suddetta indennità.
Articolo 24 - Indennità per servizio notturno e festivo
1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una indennità
nella misura unica uguale per tutti di lire 4.500 lorde, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le
ore 6.
2. Per il servizio prestato per il giorno festivo compete una indennità di Lire 30.000 lorde se le
prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se
le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.
3. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta al dipendente più di una indennità
festiva.
Articolo 24 bis - Festività
1. Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
 Capodanno (1 gennaio)
 Epifania (6 gennaio)
 Anniversario della liberazione (25 aprile)
 Lunedì di Pasqua
 Festa del lavoro (1 maggio)
 Assunzione (15 agosto)
 Ognissanti (1 novembre)
 Immacolata (8 dicembre)
 Natale (25 dicembre)
 S. Stefano (26 dicembre)
1. In occasione delle suddette festività coloro che per ragioni inerenti al servizio dovranno prestare la
propria opera avranno diritto comunque ad un corrispondente recupero da fruire entro il mese
successivo, fatte salve le esigenze di servizio.
2. E’ altresì considerata giorno festivo per tutti i dipendenti dell’Azienda, compresi quelli in servizio nel
SES-118, la ricorrenza del Santo Patrono di Roma (29 giugno) purché ricadente in giorno lavorativo.
Articolo 25 - Riduzione orario di lavoro
1. Per il personale operante nelle terapie intensive e rianimazioni di cui al comma 4 dell’articolo 23,
nonché per gli operatori componenti gli equipaggi dei mezzi di cui alla tabella del punto F) (compresi
gli elicotteri e le eventuali motomediche) del protocollo d’intesa relativo alla sessione di concertazione
sul SES-118, adibiti a regimi di orario articolato sul turno in quinta, secondo quanto previsto dal
precedente articolo 21, commi 2 e 3, e articolo 23, comma 2, dalla data di entrata in vigore del
presente CCIA, viene prevista,in via sperimentale, ai sensi dell’articolo 27 del CCNL, una riduzione
dell’orario di lavoro settimanale di un’ora; tale sperimentazione verrà applicata anche a tutto il
personale infermieristico turnante nelle 24 ore nelle strutture di degenza.
2. Per effetto di quanto previsto dal comma precedente, l’orario di lavoro settimanale per il personale ivi
indicato è stabilito in 35 ore medie settimanali.
3. I maggiori oneri derivati dalla applicazione della suddetta contrazione oraria dovranno essere
fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario nella struttura interessata. A tal fine la
relativa spesa viene contestualmente e proporzionalmente ridotta.
4. In caso che entro il primo semestre dall’applicazione della riduzione dell’orario di lavoro di cui sopra,
non sia riscontrata una diminuzione del lavoro straordinario secondo quanto previsto dal comma 3,
viene ripristinato l’orario di lavoro precedente, pari a 36 ore medie settimanali.
5. La riduzione dell’orario di lavoro prevista, in via sperimentale, dal comma 1, potrà essere
progressivamente estesa, con gli stessi criteri e modalità di cui ai commi precedenti, anche al
personale delle restanti strutture non appena si saranno reperite le risorse umane, a copertura della
dotazione organica, indispensabili per il raggiungimento di tale obiettivo e nel caso che dopo il primo
semestre di sperimentazione previsto dal comma 4, vi sia stata una riduzione della spesa per lavoro
straordinario, a livello aziendale, pari al doppio dei maggiori oneri derivati dalla riduzione a 35 ore
dell’orario di lavoro settimanale.
Articolo 26 - Mensa
1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alle
particolare articolazione dell’orario.
2. L'Azienda garantisce il servizio di mensa o, in mancanza, l’esercizio del diritto con modalità
sostitutive.
3. Il pasto va consumato di norma al di fuori e al termine dell’orario di lavoro e non è comunque
monetizzabile.
4. Per il costo del pasto il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2.000
per pasto.
5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo
dell’orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
Articolo 26 bis - Pausa mensa e/o per recupero psico/fisico
1. I dipendenti che hanno diritto alla mensa, in relazione alla particolare articolazione dell’orario,
consumano il pasto fuori e al termine dell’orario di lavoro.
2. Il tempo impiegato per il consumo del pasto e, comunque, per la pausa necessaria per il recupero
psico/fisico, pari a 30 minuti, viene conteggiato automaticamente in detrazione dal sistema
informatico di rilevazione dell’orario.
3. In caso che i dipendenti di cui al comma 1 non usufruiscano della pausa prevista dal comma 2, i 30
minuti vanno rilevati e conteggiati manualmente dal dirigente responsabile dell’articolazione
organizzativa dove il dipendente presta servizio non conteggiando in detrazione il tempo di cui sopra.
4. Per le funzioni della commissione paritetica permanente per il controllo della quali/quantità del
servizio mensa si fa riferimento al successivo art. 36.
Articolo 26 tris - Entrata in vigore della parte III del C.C.I.A.
1. Tutte le innovazioni contenute nella Parte III del presente CCIA (articoli da 21 a 26 bis) entrano in
vigore dal momento di implementazione ed adeguamento del sistema informatico che ne recepisce i
contenuti che avverrà non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente CCIA.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma precedente la normazione dei relativi istituti fa riferimento a
quanto previsto dal precedente accordo decentrato aziendale.
Articolo 27 - Regolamento per la mobilità interna
Articolo 27.1 - Principi generali
1. Il presente regolamento, fermo restando quanto previsto nel protocollo d’intesa del 16/11/99 sulla
materia, disciplina le procedure relative alla mobilità all'interno dell'Azienda, compresa la mobilità da
e verso il SES-118 ed all'interno dello stesso Servizio 118 e delle sue articolazioni; ciò in attesa della
negoziazione a livello nazionale della materia prevista dall'art. 43 del CCNL 1997-2001.
2. Ai fini della mobilità le articolazioni organizzative Aziendali (strutture semplici e complesse) sono
suddivise nei seguenti raggruppamenti:
a. Strutture definite di tipo standard (Area dell’assistenza di base);
b. Strutture definite di tipologia meno usurante (Area dei servizi ambulatoriali);
c. Strutture definite di elevato tenore tecnologico e/o assistenziale e/o di particolare rilevanza aziendale;
d. Strutture relative all’assistenza ostetrico-pediatrica.
3. Le assegnazioni dei neoassunti viene effettuata tenendo conto delle eventuali domande di
trasferimento presentate dai dipendenti già in servizio; in tal senso si procederà mediante una
valutazione comparata del curriculum formativo e professionale in rapporto al posto da ricoprire,
utilizzando la scheda di valutazione di cui all’allegato 1.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento al DPR 384/84.
1.
a.
b.
c.
d.
Articolo 27.2 - Tipologia di mobilità
L'istituto della mobilità riguarda:
La mobilità per casi sociali;
La mobilità per motivi di salute;
La mobilità d'urgenza;
La mobilità ordinaria.
Articolo 27.3 - Mobilità per casi sociali
1. La valutazione della mobilità per i casi sociali viene effettuata dal dirigente della struttura, a cui il
dipendente ha fatto formale richiesta debitamente documentata; ciò al fine di tutelare la privacy del
dipendente.
2. I casi sociali sono quelli previsti dalla vigente normativa e cioè:
a. Dipendenti vedovi/e separati/e, ragazze madri, ragazzi padri con figli a carico fino all’età di anni 12;
b. Dipendenti beneficiari della legge 104;
c. Altre situazioni specificatamente previste dalla normativa.
Articolo 27.3 bis - Mobilità per motivi di salute
1. La valutazione della mobilità per motivi di salute che ne limitino le capacità lavorative, formalmente
documentati, viene effettuata dal dirigente della struttura, a cui il dipendente ha fatto formale
richiesta; ciò al fine di tutelare la privacy del dipendente.
Articolo 27.4 - Mobilità d'urgenza
1. Nei casi in cui nell'ambito dell'Azienda sia necessario soddisfare le esigenze funzionali dei servizi a
seguito di eventi contingenti e non prevedibili e quindi nelle situazioni di emergenza-urgenza
l’Azienda procede alla copertura del posto in forma provvisoria secondo quanto previsto dall'art. 11
comma 3, del DPR 384/90.
2. Nel caso il posto si renda vacante in forma definitiva e non transitoria l’Azienda dovrà entro 30 giorni
attivare le procedure indicendo un avviso di mobilità interna (locandina).
3. Il dipendente comandato può ricoprire il posto assegnatogli d’urgenza per un periodo non superiore ai
giorni 30.
Articolo 27.5 - Mobilità ordinaria
1. L'istituto della mobilità ordinaria concerne l'utilizzazione definitiva del personale in strutture
dell'Azienda ubicate in località diversa da quella della sede di assegnazione. Rientra in questa
fattispecie anche la mobilità interdipartimentale.
2. Allo scopo di rendere la mobilità, oltre che una soluzione ai bisogni di minore usura lavorativa dei
dipendenti, anche una risposta alla logica dinamica del lavoro aziendale si concorda di prevedere una
distinta disciplina in base alla categoria e ai diversi raggruppanti delle strutture di cui all’articolo 1,
comma 2.
3. In tal senso la disciplina della mobilità ordinaria del personale del comparto viene suddivisa nel modo
seguente:
a. Mobilità per la categoria A e B;
b. Mobilità per la categoria C;
c. Mobilità per la categoria D.
4. Qualora un determinato posto non sia richiesto da alcuno, l’Azienda provvederà all’assegnazione
applicando i criteri del presente accordo all’inverso.
Articolo 27.6 - Mobilità ordinaria per le categorie A e B
1. Per il personale inquadrato nelle categorie A e B si adotta per la mobilità ordinaria relativa alle lettere
a) e b) del comma 2 dell’art. 1, una selezione in base ai criteri di cui all’allegato 2.; per la mobilità
ordinaria relativa alle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 1, una selezione in base ai criteri di cui
all’allegato 3.
2. Solo per i casi eccezionali, previa informazione alla RSU aziendale e alle OO.SS. territoriali
maggiormente rappresentative, si adotteranno quei requisiti aggiuntivi che troveranno collocazione,
con il relativo punteggio, già nella stesura della locandina dell’avviso.
Articolo 27.7 - Mobilità ordinaria per la categoria C
1. Per il personale inquadrato nella categoria C si adotteranno avvisi di mobilità articolati in base al
profilo e al ruolo da ricoprire, previa informazione alla RSU aziendale e alle OO.SS. territoriali
maggiormente rappresentative, tenendo conto dei criteri di cui ai successivi commi.
2. Per il personale dei ruoli non sanitari si adotta per la mobilità ordinaria una selezione in base ai criteri
di cui all’allegato 4.
3. Solo per i casi eccezionali, previa informazione alla RSU aziendale e alle OO.SS. territoriali
maggiormente rappresentative, si adotteranno quei requisiti aggiuntivi che troveranno collocazione,
con il relativo punteggio, già nella stesura della locandina dell’avviso.
5. Per il personale del ruolo sanitario e tecnico-sanitario si adotta per la mobilità ordinaria relativa alle
lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 1, una selezione in base ai criteri di cui all’allegato 5; per la
mobilità ordinaria relativa alle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 1, una selezione mediante la
valutazione comparata del curriculum professionale integrata da un colloquio e/o prova pratica
inerente la specifica materia relativa alla professionalità necessaria per il posto da ricoprire, anche al
fine di verificare l’effettiva corrispondenza dei titoli cartacei dichiarati e/o allegati, alla necessaria
capacità operativa nell’applicazione concreta degli stessi. La selezione deve comprendere anche la
valutazione comparata dei titoli con i criteri di cui all'allegato 7 del presente regolamento.
6. Solo per i casi eccezionali, previa informazione alla RSU aziendale e alle OO.SS. territoriali
maggiormente rappresentative, si adotteranno quei requisiti aggiuntivi che troveranno collocazione,
con il relativo punteggio, già nella stesura della locandina dell’avviso.
Articolo 27.8 - Mobilità ordinaria per la categoria D
1. Per il personale inquadrato nella categoria D si adotteranno avvisi di mobilità articolati in base al
profilo e al ruolo da ricoprire, previa informazione alla RSU aziendale e alle OO.SS. territoriali
maggiormente rappresentative, tenendo conto dei criteri di cui ai successivi commi.
2. Per il personale dei ruoli non sanitari si adotta per la mobilità ordinaria una selezione in base ai criteri
di cui all’allegato 6.
3. Solo per i casi eccezionali, previa informazione alla RSU aziendale e alle OO.SS. territoriali
maggiormente rappresentative, si adotteranno quei requisiti aggiuntivi che troveranno collocazione,
con il relativo punteggio, già nella stesura della locandina dell’avviso.
4. Per il personale del ruolo sanitario e tecnico-sanitario si adotta per la mobilità ordinaria relativa alle
lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 1, una selezione in base ai criteri di cui all’allegato 5; per la
mobilità ordinaria relativa alle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 1, una selezione mediante la
valutazione comparata del curriculum professionale integrata da un colloquio e/o prova pratica
inerente la specifica materia relativa alla professionalità necessaria per il posto da ricoprire, anche al
fine di verificare l’effettiva corrispondenza dei titoli cartacei dichiarati e/o allegati, alla necessaria
capacità operativa nell’applicazione concreta degli stessi. La selezione deve comprendere anche la
valutazione comparata dei titoli con i criteri di cui all’allegato 7 del presente regolamento.
5. Solo per i casi eccezionali, previa informazione alla RSU aziendale e alle OO.SS. territoriali
maggiormente rappresentative, si adotteranno quei requisiti aggiuntivi che troveranno collocazione,
con il relativo punteggio, già nella stesura della locandina dell’avviso.
Articolo 27.9 - Avviso di mobilità
1. L’Azienda deve fornire adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da ricoprire
mediante pubblicazione di un Avviso interno
2. L’Avviso deve contenere tutti gli elementi identificativi del profilo, mestiere, settore relativi al posto da
ricoprire. I requisiti prescritti dall’allegato 1 del CCNL devono essere riportati esattamente e per
esteso. Qualora il citato allegato preveda titoli generici o lasci discrezionalità alle Aziende nella
previsione di un titolo, l’Avviso deve contenere espressamente l’individuazione del titolo e le eventuali
equipollenze.
3. L’Azienda si impegna a dare la massima diffusione all’Avviso per l’ammissione alla selezione
attraverso la pubblicazione dello stesso all’Albo e presso i terminali marcatempo e con l’invio ai
Dirigenti delle diverse articolazioni aziendali interessati di copia del bando che deve essere portata a
conoscenza di tutto il personale assegnato potenzialmente interessato. L’Avviso va trasmesso alla
RSU e a tutte le Organizzazione sindacali rappresentative presenti in Azienda.
Articolo 27.10 - Requisiti di ammissione e presentazione delle domande
1. Per l’ammissione alle selezioni gli aspiranti in possesso degli specifici requisiti culturali e professionali
previsti dall’allegato n. 1 dei CCNL, devono presentare all’Ufficio indicato nell’Avviso - che ne rilascia
apposita ricevuta - entro 15 giorni dalla data di affissione all’Albo domanda redatta in carta semplice
completa delle seguenti indicazioni:
a) Nome e cognome
b) Data e luogo di nascita
c) Profilo ed eventuale mestiere o settore di attività rivestito
d) Centro di Responsabilità di appartenenza
e) Selezione a cui si intende partecipare
f) Indirizzo al quale dovrà essere effettuata ogni necessaria comunicazione
2. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, compilato in ogni sua parte e
debitamente sottoscritto in forma di autodichiarazione, l’apposito foglio notizie predisposto
dall’Azienda e facente parte integrante del bando di selezione. Quanto dichiarato nel foglio notizie
deve corrispondere esattamente alla documentazione già in possesso dell’Azienda ovvero ad
eventuale altra documentazione di cui l'aspirante ha l'onere di indicare con precisione i necessari
riferimenti per l'acquisizione d'ufficio. La mancata corrispondenza con la documentazione già in
possesso o acquisita comporta l’esclusione dalla selezione, ferma restando la responsabilità penale
eventualmente prevista in tali casi dalle vigenti disposizioni legislative. Gli aspiranti alla selezione
sono in ogni caso liberi di allegare alla domanda la documentazione che ritengano opportuna agli
effetti della valutazione. Per le pubblicazioni si applicano le norme di cui al DPR 483/97.
1.
Articolo 27.11 - Esclusione dalle selezioni
L’esclusione dalle selezioni è adottata con provvedimento motivato del Dirigente responsabile da
notificare entro 15 giorni dalla sua adozione.
Articolo 27.12 - Composizione delle commissioni
1. Le commissioni per le selezioni sono nominate con atto del Direttore Generale e sono composte da
tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente e da un Segretario, individuati tra i Dirigenti
Responsabili di struttura esperti per materia e/o tra il personale del comparto qualora sia necessario
per la professionalità da selezionare e per la peculiarità del profilo.
2. Al personale interno non va corrisposto alcuno specifico compenso.
3. Non possono far parte delle commissioni coloro che ricoprono cariche politiche o che siano
rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali secondo quanto previsto dall'articolo 36,
comma 3 del D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni.
Articolo 27.13 - Modalità di espletamento
1. Per le modalità di espletamento della selezione relativa all’Avviso di mobilità e per la redazione dei
verbali dei lavori, la Commissione si attiene ai principi generali di cui al titolo I, capo II del DPR
483/97.
2. La commissione deve in ogni caso garantire l’imparzialità, l’economicità e la celerità
dell’espletamento delle selezioni.
Articolo 27.14 - Graduatoria
1. Al termine delle selezioni verranno stilate apposite graduatorie per tutte le categorie e i profili per le
quali sono state indette. Il bando prevede le modalità di pubblicizzazione delle graduatorie.
2. Le graduatorie per la copertura di posti che si rendono vacanti a qualsiasi titolo potranno essere
utilizzate per scorrimento entro diciotto mesi dalla loro approvazione, fatta salva la maggior durata
prevista da norme di legge per le graduatorie concorsuali.
Articolo 27.15 - Utilizzazione della graduatoria per le esigenze del SES - 118
1. Per consentire all'interno del SES-118 una mobilità del personale che tenga conto della specificità di
tale Servizio, la graduatoria di cui all'art. 14 verrà utilizzata dando la precedenza ai dipendenti già
operanti presso il medesimo Servizio, sempre che il posto da ricoprire riguardi tale ambito di attività.
2. In caso di rinuncia alla mobilità da parte dei dipendenti già in servizio nel SES-118 si procederà alla
copertura dei posti vacanti secondo l'ordine di graduatoria con il personale operante nell'ambito dei
Presidi Ospedalieri S Camillo e Forlanini che hanno risposto all'Avviso di mobilità.
Articolo 27.16 - Ricorsi
1. Entro cinque giorni dalla pubblicizzazione delle graduatorie, i candidati potranno ricorrere contro
l’attribuzione del punteggio relativo ai titoli inviando una memoria scritta alla commissione la quale
decide in via definitiva entro i cinque giorni successivi.
Articolo 27.17 - Pari opportunità
1. In qualunque fase di applicazione del presente regolamento deve essere reso effettivo il rispetto delle
pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
Articolo 27.18 - Norma finale
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al CCNL e ad ogni altra
normativa riguardante la materia.
2. Il presente regolamento può essere oggetto di modificazione o revisione qualora se ne ravvisi la
pubblica utilità e l’interesse per l’Azienda, previo confronto con le OO.SS. e la RSU secondo le
clausole previste dal CCNL.
1.
a.
b.
c.
d.
PARTE IV
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Articolo 28 - Diritto allo studio
I permessi, relativi al diritto allo studio, pari a 150 ore annue, qualora le richieste superino il 3%,
previsto dalla normativa vigente, del personale in servizio presso l’Azienda all’inizio dell’anno, sono
concessi nel seguente ordine, ferma rimanendo la percentuale suddetta:
ai dipendenti che frequentano corsi per il conseguimento di diplomi di scuola media superiore;
ai dipendenti che frequentano corsi per il conseguimento di diplomi relativi ai profili del ruolo sanitario
(anche di specializzazione, riconosciuti);
ai dipendenti che frequentano l’ultimo anno del corso di studi, e se studenti universitari o post
universitari, abbiano superato gli esami negli anni precedenti;
ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso; successivamente quelli, che nell’ordine,
frequentano gli anni di corso ad esso anteriori, escluso il primo;
2. Nell’ambito di ciascuno nella fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è accordata nell’ordine, ai
dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media superiore, universitari o post universitari,
sulla base di una adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.
3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito di detti
permessi per lo stesso o per altro o per altro corso di studi, e in caso di ulteriore parità secondo
l’ordine decrescente di età.
4. Per la concessione dei permessi al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare,
prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e al termine degli stessi, il certificato di frequenza e
quello degli esami sostenuti.
5. Per i dipendenti di cui alla lettera a) del comma 1, in caso di non superamento degli esame di diploma
sostenuto, perdono il beneficio per l’anno successivo.
6. Per i dipendenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 le 150 ore accordate sono ridotte
proporzionalmente al numero degli esami non superati, previsto dall’ordinamento degli studi del
relativo corso per l’anno di riferimento.
7. In applicazione dell’art. 5, comma 4, della L. 8/3/2000, n° 53, la percentuale dei dipendenti che può
usufruire dei congedi per la formazione previsti nella citata legge, non può superare l’1%, calcolato
sul personale in servizio presso l’Azienda all’inizio dell’anno.
8. Per quanto non compreso nel presente articolo si applicano le disposizioni di legge in materia.
Articolo 29 - Formazione e aggiornamento professionale
1. Al fine di consentire la valorizzazione delle risorse umane e ribadendo l’indirizzo già espresso nel
Piano strategico aziendale, l’Azienda garantisce una disponibilità di risorse ai fini del presente articolo
nella misura non inferiore a quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica
n. 14/1995, in conformità a quanto contenuto sulla materia nel Protocollo d’intesa sul lavoro pubblico
del 12 marzo 1997 sottoscritto dal Governo con le OO.SS confederali.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate allo svolgimento di percorsi di formazione ed
aggiornamento così suddivisi:
a. Formazione e aggiornamento obbligatori relativi al Piano di formazione strategico triennale (delibere
n. 348/98 e 1740/98);
b. Formazione e aggiornamento obbligatori e facoltativi relativi a materie specialistiche professionali
gestite dai dipartimenti a cui è assegnato uno specifico budget ( delibera n. 788/99)
c. Formazione e aggiornamento obbligatori e facoltativi relativi a materie specialistiche specifiche
gestite dai dipartimenti centrali (Dipartimento Qualità, Dipartimento dell’Assistenza);
d. Formazione e aggiornamento facoltativi volontari passivi fornite dall’Azienda;
e. Formazione e aggiornamento facoltativi attivi a richiesta del dipendente con la fruizione di permessi
per aggiornamento come previsto dal CCNL;
f. Formazione con esami finali selettivi legati al sistema di classificazione verticale e/o orizzontale
previsto per i profili di cui agli articoli 16, 17 e 18 del presente CCIA ;
g. Aggiornamento con esami finali selettivi volti a far conseguire agli operatori il più alto grado di
operatività ed autonomia in relazione alle funzioni del profilo di inquadramento legato alla
progressione economica nelle fasce retributive.
h. Aggiornamento e formazione per processi di riqualificazione e riconversione legati alle sessioni di
concertazione di cui agli articoli …
3. Nell’ambito delle previsioni di cui al comma 2, l’Azienda ripartisce le risorse di cui al comma 1 in
misura percentuale, in base ai bisogni formativi di ogni singolo Dipartimento, assicurando che la
formazione non sia preclusa a nessuna categoria e sia estesa a un numero di operatori crescente nel
tempo.
PARTE V
TRATTAMENTO ECONOMICO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO
Articolo 30 - Fondo articolo 38, commi 1° e 2° del CCNL relativo ai compensi per lavoro
straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (1°
fondo)
1. La sua composizione è data dall’unificazione di :
a) £. 5.171.827.000 pari all’ex fondo sullo straordinario consolidato al 31/12/1997 (Art. 43 CCNL).
b) £.12.464.916.000 pari all’ex fondo per particolari condizioni di disagio consolidato al 31/12/1997.
c) £.7.183.363.000 (pari alle quote relative al personale del SES-118 ricostruite in base alle indicazioni
della circolare della Regione Lazio n° 5448/56/58 del 21/10/99).
2. Quindi, alla stipula del presente C.C.I.A, il Fondo è quantificato nella misura di £.24.820.106.000
3. Dal 31/12/1999 tale fondo è incrementato da :
a) £. 106.264.000 pari all’0,06% del monte salari consolidato al 31/12/1997 al netto degli oneri riflessi.
b) £. 33.230.000 pari all’0,06% del monte salari consolidato al 31/12/1997 al netto degli oneri riflessi. Del
personale del SES-118.
4. Quindi, alla data del 31/12/1999, il Fondo dell’Azienda è quantificato nella misura di £.24.959.600.000
decurtato di un importo corrispondente a 65 ore pro capite del compenso per lavoro straordinario per
ciascuno dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 19, comma 3, lettera f) del
presente CCIA.
Articolo 31 - Fondo articolo 38, commi 3, 4, 5, 7 CCNL relativo alla produttività collettiva per il
miglioramento dei servizi e per il premio della qualità della prestazione individuale (2° fondo)
1. La sua composizione è data dall’unificazione di :
a) £. 358.044.290 pari all’ex fondo per la qualità delle prestazioni individuali consolidato al 31/12/1997
(Art. 46).
b) £. 7.216.082.140 pari all’ex fondo della produttività collettiva consolidato al 31/12/1997 (Art. 46)
c) £. 1.300.000.000 (vedi Delibera n. 304 del 23/02/1999 relativa al personale del SES-118)
d) £. 8.874.126.430 Totale
2. Tale cifra viene incrementata da :
a) £. 1.771.071.000 Per le risorse aggiuntive, pari all’1% del monte salari consolidato al 31/12/1997
relativo ai dipendenti dei presidi ospedalieri in riferimento alla Deliberazione Regionale n° 5038/99 (art.
38, comma 4 lettera b) CCNL).
b) £. 55.583.000 Pari all’1% del monte salari relativo al personale del SES-118 in servizio all’1/1/98 in
riferimento alla Deliberazione Regionale n° 5038/99 (art. 38, comma 4 lettera b) CCNL).
c) £.. 16.890.000 Per le risorse date dall’Art. 43 della L. 449/97.
d) £. 256.188.983 Per i risparmi sulla trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale.
e) £. 1.368.836.000 ½ risorse aggiuntive regionali 1997/1998
f) £. 646.986.000 Residuo del fondo art. 39
f) Totale (anno 1998) £. 12.989.682.317
3. Per l’anno 1999 tale cifra è rideterminata nel modo seguente:
a) £. 8.874.126.430 di cui al comma 1.
4. Tale cifra viene incrementata da :
a) £. 1.826.654.404 Pari all’1% del monte salari relativo ai presidi ospedalieri e al SES-118 consolidato al
31/12/1997 in riferimento alla Deliberazione Regionale n° 5038/99 (art. 38, comma 4, lettera b) CCNL).
b) £. 1.826.654.404 Per le risorse aggiuntive, pari all’1% del monte salari consolidato al 31/12/1997
relativo ai dipendenti dei presidi ospedalieri e del SES-118 in riferimento alla Deliberazione Regionale n°
5038/99 (art. 38, comma 5 CCNL).
c) £ 365.290.000 Per le risorse aggiuntive, pari all’0,2 % del monte salari consolidato al 31/12/1997
relativo ai dipendenti dei presidi ospedalieri e del SES-118 in riferimento alla Deliberazione Regionale n°
5038/99 (art. 38, comma 5 CCNL).
h) £. 599.141.228 Per i risparmi sulla trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale.
i) £. 1.368.836.000 ½ risorse aggiuntive regionali 1998
l) £. 86.447.934 Residuo del fondo art. 39
m) £. 622.933.992 derivati dagli avanzi riscontrati nel fondo dell’anno 1998 (integrabili da ulteriori
eventuali residui riscontrabili dopo il saldo definitivo del 1998 di aprile 2000).
n) Totale £. 15.530.084.892
5. Quindi, alla stipula del presente C.C.I.A., fatto salvo quanto previsto alla lettera m) del precedente
comma, il II° Fondo per l’anno 1999 è quantificato nella misura di £. 15.530.084.892
6. Per il 2000 la cifra di cui al precedente comma 5 viene decurtata di:
£. 1.331.118.000 Pari al 15% delle risorse contrattuali di cui al comma 3 per incrementare il III° Fondo
(art. 39 CCNL e art. 32 CCIA) e incrementata di £. 100.000.000 derivata dalle risorse aziendali definite
dalla deliberazione 2490/99 e 3449/99
7. Per effetto di quanto previsto dal comma 6 il fondo disponibile per l’anno 2000 è pari a £.
14.298.966.892
8. Il fondo di cui ai precedenti commi 6 e 7 è incrementabile con i risparmi di gestione da verificare a
livello dipartimentale in sede di consuntivo rispetto al budget affidato, secondo i criteri e le modalità
previste dall’articolo 20, commi 7 e 8, della deliberazione n° 3449/99.
Articolo 32 - Disciplina del trattamento accessorio legato alla produttività collettiva e per il
miglioramento dei servizi nonché ai premi per la qualità della prestazione individuale
PREMESSA
La difficile situazione ambientale dell'Azienda, per ragioni dovute alla complessa opera di
ammodernamento e ristrutturazione, crea un oggettivo rallentamento della funzionalità dei servizi e rende
meno agevole lo svolgimento delle funzioni proprie di ogni operatore.
Inoltre tenendo conto che il presente accordo interviene nel secondo semestre dell'anno in corso, le parti
concordano sull'esigenza che il sistema incentivante del personale debba essere strettamente collegato
alla realizzazione di programmi e di progetti per il miglioramento dei servizi sia sul piano della quantità
che su quello della qualità.
In altri termini l'obiettivo generale delle parti è quello di realizzare un sistema che punti al miglioramento
della performance dell'Azienda, delle strutture semplici e complesse nonché dei singoli operatori.
Articolo 32.1 - Produttività collettiva ed individuale
1.La retribuzione di risultato è strettamente correlata alla realizzazione di programmi e di progetti aventi
come obiettivo il raggiungimento dei risultati prefissati secondo le linee di seguito indicate nel presente
articolo che presuppongono la metodologia della negoziazione per budget per ogni singolo centro di
responsabilità che la delibera n. 504/97 di riorganizzazione aziendale ha individuato nei dipartimenti e
nelle ulteriori articolazioni organizzative degli stessi, per le quali i direttori e i comitati dei dipartimenti
dovranno adottare "a cascata" analoga metodologia.
2. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal CCNL 1998-2002, con il presente accordo si prevede che
il fondo per la retribuzione di risultato sia alimentato dalle seguenti risorse:
a. Risorse ai sensi dell'art. 38, commi 3 e 4 del vigente CCNL, definite dal precedente articolo 31
b. Le risorse di cui al precedente punto a vengono decurtate di una quota pari al 15%, ai sensi del
comma 7, articolo 38 CCNL, da utilizzare per finanziare il fondo dell'art. 39 del CCNL medesimo
come definito dal precedente .
c. Risorse ai sensi dell'art. 38, comma 5, del vigente CCNL, nella misura e con le
modalità previste dal
Protocollo d'intesa sottoscritto il 10/9/99 dalle OO.SS. Regionali con la Regione Lazio che viene allegato
al presente accordo e dall’articolo 31 del presente CCIA.
d. Risorse derivanti da eventuali risparmi di gestione, definite nella delibera n° 2490/99 e 3449/99,pari per
l’anno 2000 a lire 50.000.000.
e. Risorse derivate dalla libera professione intramuraria pari ad una quota rimasta a saldo dell'Azienda
derivata dagli introiti delle attività svolte in costanza di ricovero ordinario e\o in day hospital\surgery;
l'ammontare di tale quota definita nella delibera n° 2490/99 è pari per l’anno 2000 a lire 50.000.000.
f. Risorse derivanti dalle attività relative alle eventuali prestazioni ambulatoriali erogate in regime libero
professionale d’equipe e\o aziendale che saranno specificamente indicate in appositi allegati concordati
nella apposita commissione mista già istituita per l’applicazione della libera professione intramoenia, al
fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa previsti dalla delibera della Giunta Regionale del Lazio n.
5836 del 3 novembre 1998.
3. Le risorse di cui al comma precedente, lettere d) ed e) sono al netto di quanto erogato ai dipendenti in
servizio nel turno notturno del 31/12/1999 e nel turno mattutino del 1/1/2000, quantificate in lire
94.650.000, secondo quanto previsto dal punto 14 del protocollo d’intesa del 17/12/1999 di cui all’allegato
A.
4. Le risorse di cui alle lettere e ed f e quelle derivanti da eventuali progetti e/o programmi speciali di cui
all’art. 20 della deliberazione 3449/99 saranno assegnate ai dipartimenti e, a cascata, alle UU.OO., o
altra articolazione organizzativa secondo le modalità e i criteri ivi previsti in conformità alle previsioni
contenute nell’allegato 1 al presente articolo.
5. Le risorse di cui ai punti a, b, c, d, saranno assegnate ai singoli dipartimenti e, a cascata, ad ogni U.O.,
o altra articolazione organizzativa, calcolando per tutti lo stesso pro-capite, riferito al personale in servizio
utilizzando la somma delle quote individuali previste per ogni addetto sulla base dei seguenti parametri:
ex 3° livello - 137
ex 4° livello - 147
ex 5° livello - 151
ex 6° livello - 166
ex 7° livello - 194
ex 8° livello - 201
ex 8° l. bis - 228
6. Il fondo complessivo derivante dalle risorse di cui al precedente comma 5, viene suddiviso in tre quote;
la prima, pari al 40% viene assegnata in base al raggiungimento degli obiettivi indicati nei successivi
commi del presente accordo (obiettivi: A e B e B1; la seconda, pari al 40%, in base agli obiettivi specifici
assegnati al dirigente di ciascun Centro di Responsabilità da parte della Direzione Generale, fatto salvo
quanto previsto nella norma finale e di salvaguardia, art. 3, del presente accordo; la terza, pari al 20%, in
base alla qualità della prestazione individuale, cui corrispondere i premi previsti dalla lettera c), comma 3,
art. 38 CCNL.
7. La contrattazione degli obiettivi viene formalizzata tra il Direttore Generale e Il Dirigente Responsabile
della struttura organizzativa. A ciascun Dirigente preposto alla direzione del Centro di Responsabilità il
Direttore Generale assegna, in relazione agli obiettivi concordati, la quota di fondo di risultato come prima
definito.
8. I Dirigenti di ciascun Centro di Responsabilità con la medesima procedura di negoziazione per budget
procedono all’assegnazione di obiettivi coerenti con quelli assegnati dal Direttore Generale agli altri
dirigenti e procedono successivamente ad informare tutti i dipendenti.
9. La quota di salario di risultato assegnato ai titolari di posizioni organizzative viene detratto a monte dal
budget del dipartimento di appartenenza. A tal fine viene destinata per l'intera Azienda una quota che
comunque non potrà superare lo 1% del fondo totale; eventuali superamenti di tale tetto saranno
reintegrati da risorse aggiuntive aziendali che non graveranno sul fondo di cui all'art. 38 relativi al
presente istituto.
10. Il conseguimento e la verifica dei risultati è oggetto di valutazione da parte del nucleo di valutazione
attraverso la definizione di griglie nelle quali siano apprezzabili, il grado di raggiungimento dell’obiettivo
(costruito per fasi), e l’apporto dei dipendenti all’ottenimento dello stesso.
11. Tutti gli obiettivi di seguito indicati hanno una ricaduta economica e\o di qualità in quanto inseriti in un
processo che deve tendere al pareggio del bilancio e al miglioramento della soddisfazione del cliente
esterno e\o interno. Pertanto la finalità principale di ogni obiettivo è legata o all’aumento delle entrate o
alla riduzione dei costi, o ad entrambe, migliorando la qualità dei servizi erogati.
12. Gli obiettivi proposti e i relativi indicatori di verifica per l’anno 1999 sono i seguenti:
OBIETTIVO A = GENERALE AZIENDALE - Miglioramento efficienza operativa dell’Azienda Ospedaliera
con ottimizzazione degli indicatori tradizionali.
OBIETTIVO B = QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI OSPEDALIERI.
OBIETTIVO B1: QUALITA’ DELL’ATTIVITA’ E DEI SERVIZI EROGATI DAL SES-118
13. OBIETTIVO A: GENERALE AZIENDALE
FONDO IMPEGNATO
Pari al 20% del fondo globale assegnato alle singole
UU.OO. e/o Servizi.
PERSONALE INTERESSATO
Tutto il personale del comparto dell’azienda ospedaliera e
del SES-118. Gli indici di riferimento vengono valutati
complessivamente facendo la media dei risultati di tutte le
UU.OO a livello dipartimentale o aziendale a seconda della
collocazione dei dipendenti nei singoli dipartimenti (sanitari o
centrali).
EROGAZIONE DEL FONDO:
Il fondo impegnato viene diviso in due quote semestrali; il
40% viene erogato in forma di acconto, in caso di
valutazione positiva dello stato di avanzamento del progetto
dopo il primo semestre; il residuo del fondo viene erogato
a verifica finale del raggiungimento dell’obiettivo e
proporzionalmente ad esso
Per la valutazione dell’obiettivo generale vengono utilizzati
indicatori tradizionali, in connessione con quelli adottati per il
sistema dei DRG, in base alle direttive della DGRL n. 2069
del 20\4\1999, considerato che queste rappresentano una
metodologia innovativa per misurare la performance
dell’azienda .
Grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e criteri di misurazione
Tabella 13
INDICATORI
PESO
CRITERIO DI
PERCENTUALE DI
FATTORE DI
PERCENTUALE
MISURAZIONE
RAGGIUNGIMENTO IMPEDIMENTO
PONDERATA
AMBIENTALE
GENERALE
1.Miglioramento
20
Aumento del
Si
dell’indice del
peso medio per
peso medio per
ricovero entro il
ricovero in day
31.12.99 di
No
hospital
almeno 0,1
rispetto al 1998
2.Miglioramento
30
Aumento del
Si
dell’indice del
peso medio per
peso medio per
ricovero entro il
ricovero
31.12.99 di
No
ordinario
almeno 0,1
rispetto al 1998
3.FatturatoDRG
20
Raggiungimento Si
per posto letto
livello di
ordinario /365
eccellenza o
miglioramento
dei dati 1998
No
calcolati in
proporzione.
4.FatturatoDRG 30
Raggiungimento Si
per posto letto in
livello di
day-hospital /365
eccellenza o
miglioramento
No
dei dati 1998
calcolati in
proporzione.
INDICATORI DI VERIFICA
Nota 1: l’obiettivo si intende raggiunto quando si dimostri che il risultato conseguito dall’U.O. fosse già a
livello di eccellenza nell’anno precedente, ovvero che il miglioramento, benché inferiore a quanto previsto
ha presentato livelli di miglioramento; si considerano livelli di eccellenza gli indicatori rapportati ai dati
medi regionali o nazionali di UU.OO. della stessa specialità siti in ospedali di analoga complessità (di
provenienza dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale, dal Ministero della Sanità o da Società
scientifiche); in mancanza, il livello di eccellenza preso a riferimento è quello migliore aziendale.
Nota 2: il fattore di impedimento ambientale generale sarà calcolato in base ai seguenti parametri:
 20% di bonus per tutte le UU.OO. in considerazione delle generalizzate difficoltà causate alla loro
operatività dalle opere di ristrutturazione in corso e dalla fase critica di reingegnerizzazione aziendale
prevista per il 99-2000;
 tempi di chiusura prolungata di attività, in proporzione diretta all’annualità per ogni singolo servizio.
14. OBIETTIVO B: QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI EROGATI IN OSPEDALE
FONDO IMPEGNATO
PERSONALE INTERESSATO
EROGAZIONE DEL FONDO
Pari al 20% del fondo globale assegnato alle singole
UU.OO. e/o servizi.
Tutto il personale del comparto dell’Azienda ad
esclusione del SES-118 a cui si applica l'obiettivo
B1.
Il fondo impegnato viene diviso in due quote
semestrali; il 40% viene erogato in forma di acconto, in
caso di valutazione positiva dello stato di
avanzamento del progetto dopo il primo semestre; il
residuo del fondo viene erogato a verifica finale del
raggiungimento dell’obiettivo e proporzionalmente ad
esso
AREA AMMINISTRATIVA, TECNICA E
INDICATORI DI VERIFICA
PROFESSIONALE
 Soddisfazione del cliente esterno e\o interno
 Qualità dei risultati complessivi di dipartimento e\o aziendali
 Miglioramento dei processi
 Presenza in servizio
AREA SANITARIA
 Soddisfazione del cliente esterno e\o interno
 Miglioramento dei processi
 Riduzione dei tempi di refertazione degli esami diagnostici
 Presenza in servizio
Grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e criteri di misurazione
Tabella 14
INDICATORI
PESO
CRITERIO DI
PERCENTUALE
MISURAZIONE
PERCENTUALE DI
FATTORE DI
RAGGIUNGIMENTO
IMPEDIMENTO
PONDERATA
AMBIENTALE
SPECIFICO ***
AREA
AMMINISTRATIVA,
TECNICA E
PROFESSIONALE
1. Indagine sulla
qualità percepita
2. Qualità delle
prestazioni
3. Effettuazione di
50
10
20
Soddisfazione
cliente
interno e/o
esterno:
>60%
Media
dipartimentale
e\o aziendale
degli
indicatori di
qualità
complessivi
previsti per la
dirigenza
medica,
sanitaria e del
comparto.
Descrizione
Si
No
Si
una valutazione di
un processo
all’interno
dell’articolazione
organizzativa con
conseguente
proposta di
miglioramento
4. Presenza in
servizio
AREA
SANITARIA**
1. Indagine sulla
qualità percepita
2. Effettuazione di
una valutazione di
un processo
all’interno
dell’articolazione
organizzativa con
conseguente
proposta di
miglioramento
3. Presenza in
servizio
4. Riduzione dei
tempi di
refertazione e/o di
attesa degli esami
diagnostici
del processo
e di una
proposta di
miglioramento
degli effetti
dello stesso
20
40
20
20
20
No
Report
semestrale
attestante il
rispetto della
media
prevista.
Soddisfazione
cliente:
>60%
Si
Descrizione
del processo
e di una
proposta di
miglioramento
degli effetti
dello stesso
Si
Report
semestrale
attestante il
rispetto della
media
prevista.
Riduzione del
10% rispetto
alla media
aziendale
riferita al
1998 v. nota *
Si
No
Si
No
No
No
Si
No
*Nota 1: il parametro si intende soddisfatto se il tempo di attesa rispettasse già nel 98 il parametro
regionale o fosse già eseguito in tempo reale
**Nota 2: per i dipendenti sanitari operanti nel e per il Servizio di Prevenzione e Protezione si applicano
gli indicatori dei dipendenti non sanitari;
*** Nota 3: Il fattore di impedimento ambientale specifico sarà calcolato per ciascuna struttura in modo
direttamente proporzionale alla percentuale di mancato raggiungimento dell'obiettivo da parte dei relativi
dirigenti.
15. OBIETTIVO B1: QUALITA’ DELL’ATTIVITA’ E DEI SERVIZI EROGATI DAL SES-118
FONDO IMPEGNATO
Pari al 20% del fondo globale assegnato alle singole
UU.OO. e/o Servizi.
PERSONALE INTERESSATO
Tutto il personale del SES-118.
EROGAZIONE DEL FONDO
Il fondo impegnato viene diviso in due quote semestrali; il
40% viene erogato in forma di acconto, in caso di
valutazione positiva dello stato di avanzamento del progetto
dopo il primo semestre; il residuo del fondo viene erogato
a verifica finale del raggiungimento dell’obiettivo e
proporzionalmente ad esso
INDICATORI DI VERIFICA
 Qualità del filtro sanitario in Centrale Operativa: tra i compiti istituzionali del 118 è prevista la scelta
del mezzo di soccorso adeguato alla gravità dell’evento. La razionalizzazione dei criteri di scelta
rappresenta, oltre che garanzia di maggior efficacia al sistema, anche elemento di efficienza in
termini di costo/beneficio e migliore utilizzo delle risorse.
 Soddisfazione del cliente esterno e\o interno
 Miglioramento dei processi
 Presenza in servizio
Grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e criteri di misurazione
Tabella 15
INDICATORI
PESO
CRITERIO DI
PERCENTUALE
MISURAZIONE
PONDERATA
PERCENTUALE DI
FATTORE DI
RAGGIUNGIMENTO
IMPEDIMENTO
AMBIENTALE
SPECIFICO **
1. Introduzione
e valutazione di
qualità del filtro
sanitario in C.O.
2. Indagine
sulla qualità
percepita
3. Effettuazione
di una
valutazione di
un processo
all’interno
dell’articolazione
organizzativa
con
conseguente
proposta di
miglioramento.
4. Presenza in
servizio
20
40
20
20
Indagine
valutativa di
efficacia in
postazione
campione:
codice di
gravità C.O
versus
scheda
mezzo
Soddisfazione
cliente >60%
Descrizione
del processo
e di una
proposta di
miglioramento
degli effetti
dello stesso
Si
No
Si
No
Si
No
Report
Si
semestrale
attestante il
rispetto della
media
No
prevista.
** Il fattore di impedimento ambientale sarà calcolato per ciascuna struttura in modo direttamente
proporzionale alla percentuale di mancato raggiungimento dell'obiettivo da parte dei relativi dirigenti.
16. Per le UU.OO. e\o Servizi in cui gli indicatori degli obiettivi generali B e B1 dovessero essere, in tutto
o in parte, di difficile individuazione, saranno applicate le medie generali e\o dipartimentali.
************
17. Per gli obiettivi specifici di unità operativa\Servizio e\o dipartimentali a cui è assegnato il 40% del
fondo di cui al comma 5, le parti concordano sulle seguenti linee guida che a livello decentrato
dipartimentale dovranno essere inserite in una tabella valutativa per la gestione dei criteri e dei pesi di
loro competenza :
Implementazione contabilità per centri di costo;
Riduzione tempi di attesa ambulatoriali tenendo conto del livello di produttività massima per ogni singolo
servizio definito dalla Direzione Sanitaria;
Controllo di qualità della SDO;
Implementazione contabilità per centri di costo;
Gestione dei ricoveri urgenti all'interno dell'Azienda;
Riduzione degenza preoperatoria;
Introduzione di tecniche e metodiche assistenziali innovative nel campo infermieristico ed ostetrico,
tecnico sanitario e riabilitativo;
Uso appropriato dei presidi sanitari;
Riduzione degli straordinari con ottimizzazione e razionalizzazione dell’uso delle risorse umane, anche
mediante una diversa organizzazione del lavoro;
Riunioni di lavoro periodiche per la pianificazione e programmazione del lavoro utili alla condivisione ed
assegnazione dei piani di lavoro nonché alla produzione di linee guida e protocolli assistenziali
riscontrabili oggettivamente;
Svolgimento di conferenze di servizio;
Miglioramento del confort alberghiero.
18. In riferimento all’obiettivo relativo al contenimento delle spese per il lavoro straordinario, così come
previsto dall'art. 34 del CCNL, si concorda che lo stesso dovrà contestualmente prevedere da parte
dell’Azienda:
a. individuazione di chiare direttive in merito alla riorganizzazione del lavoro che determini una riduzione
del ricorso allo straordinario;
b. responsabilizzazione dei dirigenti in merito all’attuazione di quanto indicato in precedenza.
19. I compensi di cui al comma 6, nonché la differenziazione degli stessi, saranno attribuiti dal dirigente
responsabile, con riguardo alla collocazione organizzativa e professionale dei dipendenti interessati e
della funzionalità della loro partecipazione ai singoli progetti ed obiettivi assegnati e al grado di
partecipazione individuale nel raggiungimento degli obiettivi stessi. Gli obiettivi assegnati saranno
preventivamente illustrati dal dirigente. L’attribuzione degli obiettivi ai singoli o gruppi ed il connesso
incentivo economico, determinati con atto motivato, sono comunicati ai singoli dipendenti.
20. I criteri generali di valutazione della produttività e dei risultati sono oggetto di contrattazione
decentrata dipartimentale tenendo conto delle caratteristiche degli obiettivi, in modo da garantire la
selettività della erogazione dei compensi ai dipendenti ed il loro effettivo carattere incentivante.
21. Per i premi relativi alla qualità della prestazione individuale gli indicatori di verifica, indipendentemente
dal ruolo di appartenenza sono i seguenti: precisione e qualità delle prestazioni svolte, capacità di
adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità e alla gestione di cambiamenti
organizzativi, orientamento all’utenza e alla collaborazione all’interno del proprio servizio e tra servizi
diversi, capacità organizzativa e di proposizione di soluzioni innovative, presenza in servizio secondo il
seguente schema di misurazione dei criteri e di ponderazione degli stessi:
Grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e criteri di misurazione
INDICATORE
PESO
CRITERI DI MISURAZIONE
PERCENTUALE
PERCENTUALE DI
RAGGIUNGIMENTO
1. Precisione e
qualità delle
prestazioni svolte
2. Capacità di
adattamento
operativo al contesto
di intervento, alle
PONDERATA
30
25
Report semestrale
del dirigente
attestante il grado di
aderenza all’obiettivo
posto
Report semestrale
del dirigente
attestante il grado di
aderenza all’obiettivo
Si
No
Si
No
esigenze di
flessibilità, alla
gestione di
cambiamenti
organizzativi e di
proposizione di
soluzioni innovative
3. Orientamento
all’utenza e alla
collaborazione
all’interno del proprio
servizio e tra servizi
diversi
4. Presenza in
servizio
posto
15
30
Report semestrale
del dirigente
attestante il grado di
aderenza all’obiettivo
posto
Si
Report semestrale
attestante il rispetto
della media prevista
Si
No
No
22. In riferimento all'indicatore "presenza in servizio" previsto negli obiettivi di cui al presente articolo si
concorda sulle seguenti modalità di calcolo:
1. quota massima, pari al 100% del salario spettante per tale indicatore, attribuita a 247 presenze
annuali, ovvero 195 presenze effettive per quanti operano su 5 giorni/settimana;
2. penalizzazione dello 0,65% per ogni giornata di assenza, non considerando come tale:
a. riposo compensativo;
b. congedo ordinario aggiuntivo(rischio radiologico);
c. congedo ordinario residuo anno precedente;
d. assenza per maternità relativamente al periodo di astensione obbligatoria previsto dalla L. 1204/71;
e. permessi di cui all'art.33, commi 2 e 3 della L. 104/92;
f. permessi sindacali nei limiti e nelle modalità previste dagli articoli 10,11 e 12 del CCNQ del 7/10/98
sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali;
g. comando per formazione o aggiornamento obbligatorio.
23. Le risorse non attribuite ai singoli operatori per mancanza del raggiungimento totale degli obiettivi
sono ridistribuite tra coloro che nella stessa struttura di appartenenza avranno ottenuto un valore
superiore all'80%.
24. Nel caso che in una o più strutture dipartimentali nessun operatore raggiunga una percentuale di
raggiungimento superiore a quanto previsto nel comma 23, le risorse residue saranno ridistribuite nelle
altre strutture dello stesso dipartimento o, in mancanza, in altri dipartimenti, che abbiano conseguito un
raggiungimento degli obiettivi superiore all'80%.
Articolo 32. 2 - Responsabilità dei dirigenti
1. L’erogazione degli acconti e del saldo nei tempi previsti è condizionata dal rispetto, da parte dei
dirigenti delle U.O. e dei Servizi, nonché dei Direttori di Dipartimento, per la parte di rispettiva
competenza, della puntualità dei tempi di comunicazione degli adempimenti previsti dai progetti di cui al
presente accordo al Nucleo di valutazione, collocato all’interno del Dipartimento della Qualità aziendale,
secondo quanto previsto dalla delibera n. 1401 del 9/7/98.
2. Il Nucleo di valutazione dovrà valutare il grado di conseguimento dei risultati raggiunti.
3. Il mancato rispetto da parte dei dirigenti preposti degli adempimenti di cui sopra costituisce elemento di
valutazione ai sensi dell’art. 59 del CCNL del contratto della dirigenza medica e dell’art. 57 del contratto
della dirigenza amministrativa, professionale, sanitaria e tecnica.
Articolo 32.3 - Norme finali e di salvaguardia
1. L’intera materia relativa alla produttività collettiva ed individuale viene regolamentata dal presente
accordo a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. Perdono pertanto efficacia e sono da considerarsi abrogati i precedenti accordi sulla stessa materia
di cui al Contratto integrativo aziendale sottoscritto dalle Parti in data 24.9.1998 o comunque in
contrasto con il presente accordo.
3. In caso di risorse aggiuntive o comunque destinate o da destinare al presente istituto, sia di
provenienza aziendale, che regionale e nazionale, le stesse andranno ad implementare il fondo di cui
4.
5.
6.
7.
8.
a.
b.
9.
al presente accordo ed impegnate nell’anno solare di riferimento. Rientrano in tale fattispecie anche
gli eventuali avanzi aziendali di fondi destinati alla produttività collettiva e\o individuale relativi agli
anni precedenti e non utilizzati.
Il presente accordo sarà immediatamente comunicato, per la sua applicazione, a tutti i dirigenti al fine
degli adempimenti di loro competenza. Tali adempimenti rientrano nella responsabilità dei dirigenti di
cui all’art. 2 del presente accordo.
Riguardo all’Area Sanitaria e Tecnico-sanitaria per gli indicatori relativi il parere dei Dirigenti del
Servizio infermieristico e tecnico-sanitario, ad ogni livello di articolazione organizzativa, sono
vincolanti ai fini della distribuzione dei compensi di cui al presente articolo.
Alla fine di ogni anno le parti si incontreranno per valutare eventuali fattori di impedimento ambientale
che abbiano, oggettivamente, penalizzato in modo particolare specifiche strutture.
In caso di mancata attribuzione e relativa informazione dei dipendenti sugli obiettivi specifici di cui al
comma 17 dell'art. 1 del presente accordo da parte dei dirigenti, l'erogazione del fondo relativo alla
produttività collettiva, pari all'80% del totale, avverrà in base alla percentuale di raggiungimento
calcolata sugli obiettivi A, di cui al comma 13, B di cui al comma 14 e B1 di cui al comma 15 dell'art.
32.1 del presente accordo.
Per il primo semestre 1999, visto il ritardo con cui si individuano gli obiettivi da raggiungere per
l'intero anno, in deroga a quanto previsto dal presente accordo, si concorda quanto segue:
Erogazione di un acconto, fatto salvo quanto già erogato nel 1999 a tal fine, calcolato sull'80% delle
risorse del fondo art. 38 del CCNL di cui al comma 2, lettera a. dell'art. 32.1 del presente accordo;
Per la valutazione dello stato di avanzamento dei progetti su cui corrispondere l'acconto, si concorda
di prendere a riferimento la percentuale media di raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. obiettivo A:
Generale Aziendale, relativo all'anno 1998 previsto nei contratti integrativi della dirigenza sanitaria; 2.
obiettivi B e B1 del presente accordo relativamente ai soli indicatori riguardanti: l'effettuazione di una
valutazione di un processo all'interno dell' articolazione organizzativa con conseguente proposta di
miglioramento dello stesso; presenza in servizio.
Entro il primo trimestre di ogni anno le parti si incontreranno per valutare la consistenza e
l'utilizzazione delle risorse di cui al fondo disciplinato dal presente accordo.
Articolo 33 - Fondo articolo 39 del CCNL relativo alle fasce retributive, alle posizioni organizzative,
alla parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale
specifica (3° fondo)
1. La sua composizione per il 1998 è data da :
a) £. 13.067.122.750 pari alla differenza annuale tra i valori economici attribuiti al personale e lo stipendio
tabellare iniziale della categoria d’appartenenza. Sono inglobati nel fondo anche gli assegni ad personam
nei valori economici attribuiti al personale per il calcolo della differenza e i valori delle indennità dell’art.
30, comma 5 (indennità specifica).
b) £.12.420.136.750 SPESO ANNO 1998
c) £.646.986.000 DIFFERENZA [£.351.196.737 - £.295.789.263 (pari agli importi del personale
cessato)]
2. Quindi, alla stipula del presente C.C.I.A. , la disponibilità del Fondo di cui al presente articolo è
quantificato nella misura di £.295.789.263
3. La sua composizione per il 1999 è data da :
a) £. 13.067.122.750 pari alla differenza annuale tra i valori economici attribuiti al personale e lo stipendio
tabellare iniziale della categoria d’appartenenza. Sono inglobati nel fondo anche gli assegni ad personam
nei valori economici attribuiti al personale per il calcolo della differenza e i valori delle indennità dell’art.
30, comma 5 (indennità specifica).
b) £.12.980.674.816 SPESO ANNO 1999
c) £. 86.447.934 DIFFERENZA
4. Alla stipula del presente C.C.I.A. , la disponibilità del Fondo di cui al presente articolo è
quantificato nella misura di £. 363.361.602, pari agli importi del personale cessato dal servizio
dal 1/1/99 al 31/12/99.
5. La sua composizione per il 2000 è data da : £. 13.067.122.750 incrementata:
a) £. 1.434.568.000 Pari allo 0,81% del monte salari consolidato al 31/12/1997 pari a £. 177.107.140.449
b) £ 106.050.000 Per le indennità infermieristiche che i lavoratori e le lavoratrici, in servizio alla data del
31/12/1999 avrebbero maturato al raggiungimento dell’anzianità di servizio.
c) £. 295.789.263 Incremento riportato da anno 1998
d) £. 363.361.602 Pari agli importi del personale cessato dal servizio dal 1/1/1999 al 31/12/99
e) £. 150.000.000 Pari alle risorse aggiuntive aziendali definite dalla delibera n° 2490/99
f) £. 1.331.118.964 Pari al 15% del 2° fondo (art. 31, comma 1)
g) £. 735.379.693 Pari al 15% dei minori oneri derivati dalla riduzione stabile della dotazione organica di
posti di coadiutori amministrativi di cui all’art. 17 bis (detratta la maggiore spesa derivata dalla
riconversione degli stessi e dalla copertura dall’esterno dei nuovi posti di assistente amministrativo).
h) £……………… derivate dall’applicazione del comma 4, lettera b) del citato art. 39 del CCNL, in
previsione di quanto già concordato (SES-118) ed eventualmente da concordare nelle successive
sessioni di concertazione;
i) £………………. provenienti dal fondo di cui all’art. 38 per effetto dell’assorbimento nell’indennità di
funzione del compenso per la lavoro straordinario pari a 65 ore pro capite annue per ogni posizione
organizzativa attribuita a decorrere dalla data di attribuzione.
6. Pertanto alla stipula del presente CCIA, fatto salvo quanto previsto dalla lettera h) e i) del precedente
comma 5, il fondo complessivo di cui al presente articolo è pari a £. 17.483.390.272.
PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 34 - Norme transitorie e finali dell’inquadramento economico
1. In caso di passaggio orizzontale di profilo di cui al comma 3 dell’art.17 del CCNL vigente, il
dipendente conserva la fascia retributiva in godimento, comprendendo in questa anche l’indennità di
qualificazione professionale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 45 del CCNL 1994-1997.
2. La norma di garanzia di cui al comma precedente opera solo per i passaggi avvenuti a decorrere dal
1/1/1998, data di entrata in vigore del nuovo CCNL 1998-2001, ancorchè gli stessi passaggi si
riferiscano all’applicazione dell’art. 17 del DPR 384/90 per i quali il medesimo art. 17 del DPR citato
non prevedeva tale garanzia.
Articolo 35 - Fuori qualifica
1. La conclusione del processo relativo alla nuova classificazione del personale introdotto con gli articoli
16, 17 e 18 del presente CCIA è propedeutico alla quantificazione e, quindi, alla individuazione dei
cosiddetti "fuori qualifica".
2. Le parti concordano che entro la vigenza dell’attuale CCNL venga definitivamente abolito il metodo
fino ad oggi utilizzato e che ha prodotto il fenomeno dei fuori qualifica.
3. Dalla firma del presente accordo non verranno più incaricati dipendenti a svolgere prestazioni non di
competenza al profilo rivestito.
4. Per ciò che attiene l’applicazione dell’articolo 16 del DPR 384/90 si provvederà comunque
all’inquadramento del personale previa individuazione ed, eventualmente, riconversione di posti della
attuale dotazione organica.
5. L’Azienda acquisiti gli atti relativi ai lavori della commissione paritetica all’uopo istituita sul personale
cosiddetto fuori qualifica, procederà con:
a. pubblicazione dell’elenco del personale che effettivamente, ai sensi di legge, è stato utilizzato in
mansioni diverse, consentendo eventuali ricorsi;
b. ai fini di cui alla precedente lettera a) si considera utilizzazione in mansioni diverse solo in costanza
delle seguenti condizioni:
 validazione dal parte del dirigente preposto;
 esistenza del posto vacante in pianta organica;
 possesso del dipendente dei requisiti per l’accesso dall’esterno e/o interno al posto ricoperto ai sensi
dell’allegato 1 al CCNL 1998-2001.
c. approvazione di delibera di presa d’atto ed invio della stessa alla Regione Lazio con richiesta di
risorse aggiuntive.
6. Per ciò che attiene l’applicazione dell’articolo 17 del DPR 384/90 si procederà esclusivamente in
base alle necessità legate alla riorganizzazione dei servizi approvata dall’Azienda solo dopo
l’applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente CCIA.
7. Al personale che si trova nelle condizioni, previste dalle norme, di svolgimento di mansioni superiori,
va riconosciuto il periodo svolto ai fini dei concorsi interni, come previsto dal CCNL e dal presente
CCIA.
Articolo 36 - Commissioni paritetiche - osservatori
1. Le commissioni paritetiche hanno il compito di supportare la contrattazione e la concertazione
attraverso le funzioni proprie che sono:
1. Raccolta dati che l’Azienda è tenuta a fornire;
2. Promuovere iniziative atte ad accrescere le conoscenze tra i lavoratori, le lavoratrici e gli utenti su
tematiche proprie alla Commissione.
2. Le Commissioni ed Osservatori da avviare sono a livello dipartimentale:
a. commissione per la definizione dei carichi di lavoro, per i percorsi di Qualità e per l’ottimizzazione dei
servizi;
b. commissione per l’individualizzazione dei percorsi di formazione e di aggiornamento del personale;
3. Le Commissioni ed Osservatori da avviare sono a livello centrale:
a. Commissione permanente per il controllo della quali/quantità del servizio mensa
b. Osservatorio per la verifica sull’andamento dello straordinario e della riduzione dell’orario;
c. Osservatorio sul 118.
1.
Articolo 37 - Comitato per le pari opportunità
In applicazione delle normative vigenti, il Comitato per le pari opportunità in seno all’Azienda S.
Camillo Forlanini, al di là della mera attuazione al dettato normativo di cui alla legge 10 aprile 1991 n°
125, si adopererà per una concreta delle iniziative concernenti le pari opportunità in ogni struttura
dell’Azienda Ospedaliera anche attraverso il rilevamento e la costante attuazione alle problematiche
aziendali ed esercitando funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento per l’applicazione delle
proposte idonee a raggiungere il loro superamento.
37.1 - Compiti
1. Il comitato, all’interno dell’Azienda, svolge i seguenti compiti:
a) Promuovere iniziative volte a dare attuazione a risoluzioni e Direttive dell’Unione Europea per
l’affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone e per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà
personali ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;
b) Fornisce, attraverso una relazione annuale, informazioni circa le condizioni delle lavoratrici all’interno
dell’Azienda ed in particolare sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie
categorie e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi;
c) Raccoglie dati, attraverso indagini conoscitive, ricerche ed analisi, relativi alle materie di propria
competenza.
37.2 - Finalità
1. Nel rispetto delle finalità generali stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamenti, il Comitato per le
pari opportunità si prefigge di:
a) Elaborare e proporre programmi di intervento sulla base di indagini conoscitive;
b) Migliorare la qualità del lavoro delle donne proponendo degli strumenti per ridurre eventuali ostacoli
allo sviluppo professionale e alla professione di carriera e favorire l’effettiva parità nelle condizioni di
lavoro e di sviluppo professionale che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla
famiglia;
c) Promuovere incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori o altri soggetti interessati;
d) Pubblicizzare tra le lavoratrici e i lavoratori dell’Azienda l’attività svolta dal Comitato ed i risultati
emersi;
ed inoltre favorire:
 l’accesso ai corsi di formazione professionale e le modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del
perseguimento di un effettivo equilibrio, a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni nel sistema
classificatorio;
 la flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
 i processi di mobilità;
 le iniziative divulgative atte ad accrescere conoscenza e consapevolezza su tematiche aziendali e
generali, in un rapporto di interscambio con le altre amministrazioni, gruppi, associazioni, OO.SS.;
idonee iniziative per i necessari contatti con altri comitati,
37.3 - Composizione
Il Comitato è presieduto da un rappresentante dell’Azienda ed è costituito da un componente
designato da ciascuna organizzazione sindacale firmataria del CCNL del comparto sanità 1998/2001
ed un pari numero di rappresentanti dell’Azienda.
b.
Il presidente designa un vicepresidente.
c.
Per ogni componete effettivo è previsto un componente supplente.
d.
Gli organismi rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione del nuovo comitato.
e.
I componenti possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
f.
Il Presidente richiederà all’Amministrazione la sostituzione dei componenti che non avranno
partecipato a più di tre riunioni ordinarie consecutive del Comitato.
a.
Articolo 38 - Esternalizzazioni
1. Per l’assegnazione di attività aziendali a soggetti esterni le parti concluderanno la fase concertativa
dopo la stipula del presente contratto, premettendo che i dipendenti interessati, dovranno rimanere
remunerati dall’Azienda stessa.
Articolo 39 - Patrocinio del dipendente
1. L’Azienda Ospedaliera, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un
procedimento di responsabilità penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti connessi
all’espletamento del servizio e all’adempimento delle compiti d’ufficio, assicurerà al dipendente la
difesa tecnica innanzi all’Autorità Giudiziaria penale, dando mandato a professionisti con i quali
l’amministrazione si impegna a stipulare specifica convenzione.
2. Le competenze a titolo di onorari professionali spettanti ai summenzionati professionisti, verranno
erogate dall’azienda, fatta salva ed impregiudicata la facoltà per la medesima di recuperare quanto
corrisposto in rivalsa, allorché il dipendente dovesse all’esito processuale, risultare condannato per i
reati ascritti con sentenza passata in giudicato.
3. Le disposizioni precedenti non trovano applicazione per tutti i procedimenti penali promossi d’ufficio
dagli Organi giudiziari requirenti che individuino l’azienda nella veste di parte lesa.
4. Resterà in ogni caso fatta salva ed impregiudicata per l’azienda, la facoltà di costituirsi parte civile nei
relativi procedimenti penali promossi a carico dei propri dipendenti.
5. Nei procedimenti per responsabilità civile verso terzi, in cui l’azienda è convenuta in virtù del rapporto
di immedesimazione organica con i propri dipendenti ex art. 28 Cost., il dipendente verrà assistito e
difeso dai legali dell’Ufficio legale aziendale. Anche in tale procedimenti, è fatta salva ed
impregiudicata la facoltà dell’azienda, di agire in rivalsa nei confronti dei responsabili, in caso di
soccombenza per dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato.
Articolo 40 - Indumenti di lavoro
1. Al personale durante il servizio è fatto obbligo indossare indumenti di lavoro idonei e calzature
appropriate in relazione al tipo attività svolta e secondo la normativa vigente (Dlg 626/94).
2. L’Azienda con propri oneri fornisce gli indumenti di lavoro per ogni singolo dipendente cambiando gli
stessi con cadenza periodica o, in caso di eventuale usura, prima della sostituzione prevista.
Articolo 41 - Circolo ricreativo
1. Le parti concordano di costituire un circolo culturale e ricreativo aziendale per soddisfare i bisogni di
cultura, sport, ricreazione e tempo libero dei dipendenti dell’Azienda S. Camillo - Forlanini e SES 118,
ai sensi dell’art.11 legge 300/70,
2. A tal fine la RSU e le OO.SS rappresentative individueranno un apposito comitato promotore.
PARTE VII
SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO
Articolo 42 - Servizi Pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare
essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:
a.
b.
c.
d.
e.
1.
assistenza sanitaria;
igiene e sanità pubblica;
protezione civile;
distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e garantita, con le modalità di cui all’art. 2, la
continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati:
A) Assistenza sanitaria:
A1)Assistenza d’urgenza:
 pronto soccorso, medico e chirurgico;
 rianimazione, terapia intensiva;
 unità coronariche;
 assistenza ai grandi ustionati;
 emodialisi;
 prestazioni di ostetricia connesse ai parti o ad altra attività non rinviabile legata alla L. 194
sull'interruzione volontaria della gravidanza;
 medicina neonatale;
 servizi del SES-118 (ambulanze), compreso eliambulanze;
 servizio trasporto infermi.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni
specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro
espletamento.
A2) Assistenza ordinaria:
 servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
 unita spinali;
 prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le
persone interessate;
 assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
 assistenza ad anziani ed handicappati;
 nido e assistenza neonatale;
 attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.
A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:
 servizio di portineria sufficiente a garantire l’accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione
alle tecnologie utilizzate nell’ente, assicurino la comunicazione all’interno ed esterno dello stesso;
 servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o,
in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non
autosufficienti; banche latte per i neonati;
 raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e
smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la
legislazione vigente;
 servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee,
nazionali e territoriali nonché quelle referendarie.
B) Igiene e sanità pubblica:
 referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e
urgenti;
 controllo per la prevenzione dei rischi ambientali.
 vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive;
 referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e
urgenti.
C) Protezione civile:
 attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste
in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
D) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:

attività connesse alla funzionalità degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari
informativi ecc.) necessari per l’espletamento delle prestazioni suindicate;
 interventi urgenti di manutenzione degli impianti.
E) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:
 servizio del personale limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi ed alla compilazione
ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di
legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli
dipendenti dei servizi del personale per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il
15 di ogni mese.
Articolo 43 - Contrattazione decentrata e contingenti di personale
1. Al fine di cui all’articolo 1 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi
minimi essenziali, appositi contingenti di personale che sono esonerati dallo sciopero per garantire la
continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi, mediante il presente contratto
stipulato ai sensi dell’articolo 45, commi 1, 4 ed 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi del comma 1 si individuano i seguenti contigenti:
Dipartimenti Sanitari
Per tutte quelle attività di cui all’art. 42, comma 2, lettera A1, dovrà essere mantenuto in servizio il
contingente del personale normalmente impegnato nel turno di lavoro
Servizio di Farmacia: funzionamento analogo al turno festivo
Per tutte le U.O. di degenza non comprese nell’assistenza sanitaria d’urgenza:
n° 1infermiere ogni 20 p.l., circa
n° 1 ausiliario ogni 20 p.l., circa
n° 1 caposala ogni 80 p.l., circa
Dip.to Ingegneria Ospedaliera
Operai elettricisti: 4 di mattina, 2 di pomeriggio, 2 di notte
" " idraulici: 2 di mattina, 1 di pomeriggio, 1 di notte
" " ascensoristi: 2 di mattina, 2 di pomeriggio, 2 di notte
" " elettromeccanici: 1 di mattina, 1 di pomeriggio, 1 di notte
Conduttori di caldaia: secondo i turni programmati
n° 1collaboratore esperto(geometra, perito industriale o ingegnere)
n° 2 assistenti tecnici
n° 4 amministrativi
n° 1 operatore tecnico addetto ai gas medicali, per turno
C.E.D.
n° 2 programmatori
n° 1 operatore tecnico
Tutti gli addetti nel caso in cui l'astensione dal lavoro sia stabilita tra il 5 ed il 15 del mese
Dip.to Risorse Umane
n° 2 amministrativi per l'erogazione degli emolumenti retributivi e per il versamento dei
contributi previdenziali, per l'astensione dal lavoro tra il 5 ed il 15 del mese
U. O. Trattamento Economico
Ufficio competenze fisse: 1 collaboratore amministrativo
1 assistente amministrativo
Ufficio competenze diverse: 2 assistenti amministrativi
Ufficio gestione ritenute: 1 collaboratore coordinatore
1 assistente amministrativo
Ufficio gestione trattenute: 1 collaboratore amministrativo
U. O. Stato Giuridico
Ufficio competenze accessorie: 3 assistenti amministrativi
8 coadiutori amministrativi
Dip.to Acquisizione Beni e Servizi
Servizio di portineria solo per le sedi perimetrali: 1 unità per turno diurno
1 unità per turno notturno
Servizio telefonico: 2 unità per turno per ogni centralino
Servizio di cucina: 35 unità suddivise nei due turni
Servizio Magazzino Alimentari: 1consegnatario e 2 dispensieri
per ciascun magazzino(solo mattina)
Servizio Trasporto Interno: 2 autisti per turno, per trasporto malati osp.le Forlanini
2 carrellisti per turno, per trasporto vitto
2 carrellisti per turno, per trasporto malati osp.le San Camillo
3. In conformità di quanto previsto al comma 2, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli
servizi, ufficio sedi di lavoro, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di
rotazione, i nominativi del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione
delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono
comunicati alle organizzazioni sindacali locali, alla RSU ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno
precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere,
entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la
conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative
alla "Assistenza sanitaria d’urgenza" di cui alla lettera A1) dell’articolo 1, va mantenuto in servizio il
personale del ruolo sanitario e tecnico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato
lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto
riferimento a contingenti non superiori a quelli impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni
normalmente garantite in tali giorni.
4. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi
minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 1, anche attraverso i contingenti già individuati
dalla precedente contrattazione decentrata.
Articolo 44 - Modalità di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di
cui all’art. 1, sono tenute a darne comunicazione alle aziende ed enti interessati con un preavviso non
inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca
di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne
tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di
scioperi relativi a vertenze regionali o con le singole aziende ed enti deve essere comunicata alle
amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, le aziende ed
enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione
nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di
sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell’ipotesi di
revoca dello sciopero.
3. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della
relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono cosi articolati:
a. il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed
organizzate per turni, la durata massima di una intera giornata (24 ore);
b. gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive;
c. gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo
periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno;
d. intervallo minimo fra un’azione di sciopero e l’altra di ciascuna organizzazione sindacale, di almeno
dodici giorni;
e. garanzia che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque
non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse
manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome,
ovvero singoli profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le
assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro.
Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
1. nel mese di agosto;
2. nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
3. nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
4. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di
avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
Articolo 45 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure per il raffreddamento e la
conciliazione dei conflitti in caso di sciopero.
2. Durante l’esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall’adottare
iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.
Articolo 46 - Sanzioni
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui a11a legge 12 giugno 1990, n. 146 e di quelle
contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 9 della predetta legge n. 146.
Articolo 47 - Applicabilità
1. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di
riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in
tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei
valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei
lavoratori.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 1
In riferimento alla esatta interpretazione del comma 8 dell’articolo 39 del CCNL, le parti concordano di
inoltrare un apposito quesito all’ARAN del cui esito prenderanno atto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 2
Con riferimento all’articolo 35 del presente CCIA, per il personale fuori qualifica che svolge mansioni di
profilo e categoria, afferenti al ruolo sanitario, non immediatamente superiori rispetto a quelle di
inquadramento, le parti concordano sulla necessità di esperire ogni utile tentativo previsto dalla normativa
al fine della ricollocazione del suddetto personale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 3
Fermo restando quanto sarà all’uopo concordato in sede di concertazione per il SES - 118, in riferimento
al comma 6 dell’articolo 23 le parti si impegnano a prendere in considerazione prioritariamente, per il
personale infermieristico e del ruolo sanitario, le strutture e le attività legati all’interventistica e
all’emergenza, per i giorni di effettivo ed esclusivo coinvolgimento nella erogazione delle prestazioni
correlate alle attività sopraindicate.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 4
Dopo il primo semestre di applicazione del presente accordo, le parti verificheranno l’esito della
sperimentazione della riduzione dell’orario di lavoro di cui all’art. 25.
In quella sede, in base a quanto previsto dal citato articolo, comma 4, le parti valuteranno l’opportunità di
introdurre, per il personale infermieristico turnante nelle 24 ore nelle strutture di degenza e smontante in
uscita, nell’orario di servizio, un conteggio forfetario di 15 minuti necessari alla trasmissione verbale delle
consegne, idonea ad una migliore qualità dell’assistenza erogata ai degenti.
Scarica