CITTÀ DI MONTICHIARI Provincia di Brescia CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PARZIALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2010/2011 - 2011/2012 – 2012/2013 1 ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO Costituisce oggetto del presente contratto l’esecuzione parziale del servizio di trasporto scolastico del Comune di Montichiari per gli alunni frequentanti le scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo del territorio comunale per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, secondo gli orari e le frequenze stabilite dagli istituti scolastici e dal Comune con l’itinerario di massima, chilometraggio e numero indicativo di utenti (anno scolastico 2009/2010) come da allegati nr. 1) nr. 2) che formano parte integrante e sostanziale del presente capitolato. ART. 2 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice con mezzi e personale proprio, secondo le seguenti modalità: a) il trasporto degli alunni verrà effettuato solo nei giorni di apertura delle scuole (dal Lunedi al Venerdi per le scuole dell’infanzia, dal Lunedi al Sabato per la scuola primaria e secondaria di primo grado) e si svolgerà sulla base dei percorsi indicativi predisposti dall’Ufficio Pubblica Istruzione (allegati nr. 1 e nr. 2 al presente capitolato) all’inizio di ogni anno scolastico secondo le esigenze degli studenti residenti nel territorio comunale. Resta fermo che i percorsi potranno essere soggetti, durante l’anno scolastico, a parziali modifiche dipendenti dalla programmazione oraria da parte dei singoli Istituti o da richieste da parte dell’utenza. b) gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno 5 minuti prima dell’orario scolastico e alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta all’Amministrazione Comunale comunicare all’appaltatore gli orari esatti dell’inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell’anno; c) l’Ufficio Pubblica Istruzione di Montichiari, in collaborazione con la ditta appaltatrice, in base alle richieste di fruizione dell’utenza ed alla diversa articolazione dell’attività scolastica definirà, dopo un adeguato periodo di sperimentazione, gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare, indicando le località e le scuole interessate, nonché le fermate individuate ed i punti di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale; d) la ditta appaltatrice dovrà conformare il servizio alle modalità di tale piano annuale di trasporto degli alunni. e) il piano annuale di trasporto degli alunni, ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero indicativo degli utenti e il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l’adempimento alla frequenza scolastica; f) la ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l’anno scolastico nei singoli plessi scolastici a seguito di 2 scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall’Amministrazione appaltante almeno 3 giorni prima; g) la ditta appaltatrice è tenuta ad effettuare il trasporto scolastico da e per le scuole del territorio degli alunni residenti nel territorio del Comune di Montichiari e regolarmente iscritti al servizio; h) la ditta appaltatrice ha l’obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l’accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. E’ tenuta pertanto a controllare il possesso del tesserino da parte di chiunque usufruisca del servizio. A tal fine l’Ufficio Pubblica Istruzione all’inizio dell’anno scolastico e comunque nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni comunicherà l’elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico; i) la salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità; ART. 3 TRAGITTI DEL SERVIZIO SCOLASTICO – VARIAZIONI Il percorso è indicativamente descritto negli allegati nr. 1) e nr. 2) del presente Capitolato. Poiché gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta ed il numero degli utenti potranno essere modificati come previsto dai commi c) ed e) del precedente articolo 2), l’Amministrazione si riserva la facoltà di variare percorrenze chilometriche giornaliere in aumento e in diminuzione. La percorrenza chilometrica complessiva per i tre anni scolastici è stimata in km. 165.503,10; l’importo complessivo presunto dell’appalto di € 388.932,30 IVA 10 % esclusa è stato calcolato sulla base dello sviluppo chilometrico dei vari tragitti per tutti i giorni presunti di servizio dei tre anni scolastici, moltiplicato per il costo chilometrico a base d’asta di € 2,35 IVA 10 % esclusa. Il percorso definitivo sarà determinato, prima dell’inizio dell’anno scolastico, dal personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune in collaborazione con la ditta appaltatrice. In ogni caso il canone mensile (determinato moltiplicando il chilometraggio mensile presunto, come previsto dall’allegato 1, con il compenso chilometrico offerto) per il servizio rimarrà fisso e invariabile anche in caso di variazione dei tragitti nei limiti di un margine di tolleranza del 5 % di chilometraggio in più o in meno. Variazioni superiori dovranno essere immediatamente comunicate dalla ditta al Comune e si procederà ad una ricognizione dei tragitti e alla rideterminazione del chilometraggio dei tragitti. Il canone mensile verrà aggiornato di conseguenza. ART. 4 CARATTERE DEL SERVIZIO Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. 3 In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Amministrazione Comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l’eventuale risarcimento dei danni. Il suddetto servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’art. 1 della L. 12.06.1990, n. 146 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”. Pertanto la ditta appaltatrice dovrà rispettare rigidamente le normative di legge in materia di sciopero. ART. 5 ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE All’Amministrazione Comunale compete: Predisposizione percorsi in collaborazione con la ditta appaltatrice Predisposizione segnaletica per le fermate Raccolta iscrizioni al servizio all’inizio di ogni anno scolastico Ammissione degli utenti al servizio Vigilanza degli alunni da effettuarsi sugli automezzi , nei casi in cui è normativamente prevista Definizione delle rette Riscossione degli abbonamenti e rilascio tesserino di riconoscimento Adozione opportuni provvedimenti per gli utenti non in regola con il pagamento dell’abbonamento Adozione opportuni provvedimenti con gli utenti che non rispettino le normali regole comportamentali o orari e fermate Periodiche ispezioni, per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi ordinando tutte le riparazioni e sostituzioni, che riterrà necessarie e che dovranno essere effettuate nel più breve tempo possibile. ART. 6 ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE 1) La ditta appaltatrice dovrà comunque garantire sempre il servizio, provvedendo a sostituire i mezzi di trasporto ed il personale in caso di contrattempi che potrebbero verificarsi nell’espletamento del servizio in oggetto. L’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità o da maggiori spese. Al servizio di trasporto degli alunni devono essere adibiti veicoli in possesso dei requisiti di cui al D.M. 31.01.1997, abilitati al trasporto di un numero adeguato di studenti oltre al conducente e all’eventuale personale di sorveglianza. Nella carta di circolazione di ciascun mezzo, conservata all’interno delle vetture, dovrà essere indicato il numero dei posti disponibili. 2) Tutti i mezzi impiegati dovranno essere assicurati a norma di legge, con particolare riferimento alla garanzia dei terzi trasportati, che dovrà essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun autoveicolo autorizzato e con i massimali espressi dal presente Capitolato. L’Amministrazione Comunale si terrà sollevata da ogni responsabilità in ordine all’eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto delle persone. 4 3) Qualsiasi sostituzione dei mezzi adibiti al servizio in questione potrà essere effettuata solo ed esclusivamente con mezzi a loro volta aventi gli stessi requisiti di legge previsti per il servizio in argomento. Tale sostituzione dovrà essere previamente comunicata al servizio Scuola che effettuerà i controlli del caso. 4) La ditta appaltatrice deve sottostare a tutte le ispezioni e controlli dell’Ispettorato della Motorizzazione Civile e del personale comunale preposto e adottare tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte. 5) La ditta e’ obbligata altresì all’osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione; in modo particolare è tenuta all’osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia. Gli interni e la carrozzeria dei mezzi, inoltre, dovranno essere sempre mantenuti in decorose condizioni di pulizia ed in efficiente stato di manutenzione. 6) La ditta deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/1999. 7) La ditta è tenuta ad avvisare tempestivamente l’ufficio scuola in caso di disguido o ritardo o quant’altro possa essere considerato disservizio agli utenti. 8) Prima dell’inizio dell’anno scolastico l’appaltatore provvederà a sottoporre tutti i mezzi alla revisione annuale da parte dei competenti organi della M.C. ed a trasmettere al Comune copie delle certificazioni rilasciate. 9) La ditta deve partecipare, con il Responsabile referente dell’appalto, sia ad incontri ed eventuali assemblee degli utenti per illustrare i percorsi, o risolvere eventuali problematiche. Inoltre sono indispensabili incontri con il personale dell’Ufficio Scuola prima dell’inizio dell’anno scolastico, per la programmazione generale del servizio ed ogni volta che l’Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno. 10) La ditta deve essere in possesso dell’abilitazione al servizio di autotrasporto di persone su strada (D.M. nr. 448 del 20.12.1991). 11) La ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia ed in particolare previste dal D.M. n. 448/91 “Regolamento riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali” e dal D.M. 31.01.1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”. 12) La ditta per l’espletamento del servizio è tenuta a provvedere con materiale, mezzi e personale proprio. Tutte le spese per l’organizzazione del servizio e del buon funzionamento 5 del servizio sono a carico dell’Impresa appaltatrice, comprese le tasse, le imposte e qualsiasi importo da corrispondersi per l’assicurazione degli automezzi, la loro manutenzione e il materiale di consumo (carburante, olio, pneumatici, pezzi di ricambio, ecc.) Analogamente, sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto. 13) la ditta appaltatrice dovrà inoltre garantire la sostituzione degli autisti scuolabus dipendenti comunali in caso di loro assenza o impedimento e ciò anche solo per alcune ore della giornata lavorativa, previo preavviso di almeno 24 ore. ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO La durata del presente contratto è di anni tre anni scolastici a partire dall’anno scolastico 2010/2011. ART. 8 OBBLIGHI DELLA DITTA - PERSONALE I conducenti impiegati per lo svolgimento del servizio dovranno essere iscritti nel libro matricolare della ditta ed essere in possesso di regolare patente di guida cat. D, prescritta dalle vigenti disposizioni, nonché di Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) rilasciato dall’Ufficio Territoriale Dipartimento Trasporto Terrestre (ex Ispettorato Motorizzazione Civile). Copia di tale certificato deve essere esibito su richiesta dell’Amministrazione. L’inabilità del personale addetto al servizio, riconosciuta dall’autorità sanitaria, comporta l’obbligo della sostituzione, salvo il diritto dell’interessato o dell’appaltatore di ricorrere al collegio medico superiore che deciderà inappellabilmente. La ditta è, altresì, tenuta all’osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nonché di ordine retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio. La ditta si impegna: a garantire il buon funzionamento del servizio, sia per quanto riguarda il rispetto degli orari da parte del personale, sia per quanto riguarda il livello delle prestazioni erogate. In caso contrario, viste le segnalazioni ed i controlli effettuati dall’Amministrazione comunale, la ditta dovrà provvedere all’assunzione di tutte le azioni correttive, soprattutto riguardanti il personale, che si renderanno necessarie; ad assicurare la più stretta vigilanza del personale incaricato, obbligandosi ad assumere tutti i provvedimenti a carico dello stesso che si comporti, nei confronti degli utenti, in modo non corretto; a costituirsi responsabile, in modo esclusivo, verso il personale ed i soggetti terzi, per gli atti compiuti e per i danni, di qualsiasi specie, che comunque dovessero derivare dall’esercizio della gestione del servizio. La ditta appaltatrice si obbliga ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi vigenti in favore dei dipendenti delle imprese del settore nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio, impegnandosi ad osservare integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi, fino alla loro sostituzione. La ditta appaltatrice è altresì responsabile degli obblighi assicurativi e previdenziali del personale dipendente. I suddetti obblighi vincolano l’azienda anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale ed artigianale, e da ogni 6 altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di inottemperanza a tali obblighi ed accertata dall’autorità municipale o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune segnala all’azienda e, se del caso, anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, vincolando le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’azienda delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l’Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. L’azienda non può sollevare eccezioni al Comune neppure a titolo di risarcimento danni. La ditta appaltatrice è tenuta a presentare all’Amministrazione Comunale: all’inizio del servizio il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’ufficio INPS di competenza mensilmente, copia dei modelli comprovanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti al servizio. Tali modelli verranno allegati alle fatture mensili e saranno condizionanti per la liquidazione delle stesse. Qualora la Ditta aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione comunale può procedere alla risoluzione del contratto ed all’affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria. La Ditta si impegna inoltre ad assorbire, senza apposizione del periodo di prova, tutto il personale impiegato nei servizi oggetto dell’appalto riconoscendo i diritti maturati e maturandi del personale nonché le professionalità e le anzianità di servizio acquisite da ciascun operatore nei servizi ad esso assegnati. ART. 9 NORME COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE Durante lo svolgimento del servizio l’autista preposto al servizio deve osservare le seguenti prescrizioni: non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza; assicurarsi che gli alunni scendano e salgano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza; mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli alunni e dei relativi genitori, nonché di collaborazione con il personale adibito dall’Amministrazione Comunale alla gestione del servizio; non raccogliere gli alunni in punti diversi da quelli stabiliti; tenere la velocità nei limiti di sicurezza, non caricare a bordo passeggeri oltre al numero consentito dalla carta di circolazione; non fumare sul mezzo; effettuare, ad ogni corsa, un controllo in merito alla presenza sul mezzo di trasporto degli utenti ammessi al servizio che devono essere in possesso di regolare tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune. L’eventuale presenza di alunni sprovvisti di tale tesserino deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio Scuola; osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti in precedenza e svolgere i servizi richiesti con la massima cura e attenzione; 7 essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa L’Amministrazione Comunale potrà pretendere la sostituzione del personale impiegato, che non osservi un contegno corretto verso gli utenti del servizio. ART. 10 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO La ditta appaltatrice dovrà eseguire il trasporto scolastico sui tragitti con personale dipendente e con mezzi di cui abbia la libera disponibilità a qualsiasi titolo, di capienza sufficiente. In ogni caso la ditta appaltatrice eseguirà il trasporto scolastico secondo le modalità consentite dalla normativa vigente e personale dipendente della Ditta appaltatrice, in regola sia con le norme del codice della strada, che con i contratti di lavoro della categoria e con le relative norme previdenziali ed assicurative. La Ditta aggiudicataria prima dell’inizio del servizio dovrà presentare all’Amministrazione Comunale la posizione assicurativa di ogni singolo dipendente che sarà destinato al servizio in oggetto dando tempestiva comunicazione qualora lo stesso sia sostituito per impedimento causato da malattia o infortunio. La Ditta appaltatrice dovrà assicurare la continuità del medesimo autista in servizio per ogni mezzo impiegato, dando comunicazione all’inizio del servizio dei nominativi degli addetti completa delle generalità degli stessi nonché trasmettere di ognuno copia della patente D con relativo CAP. Qualsiasi variazione o sostituzione del medesimo dovrà essere comunicato per iscritto all’Amministrazione Comunale (anche tramite fax) entro e non oltre 12 ore dalla sostituzione stessa. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione del personale addetto al servizio di guida in caso di assenza per malattia o impedimento previa comunicazione scritta all’Amministrazione Comunale e comunque non oltre 12 ore dalla sostituzione stessa informando e trasmettendo i dati del nuovo personale, nonché del possesso della patente D con relativo CAP nel caso quest’ultimo non abbia mai effettuato tale servizio. ART. 11 CONTROLLI E VERIFICHE Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, nonché l’efficacia e l’efficienza della gestione è facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Ditta alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato. Resta inoltre facoltà di questa Amministrazione richiedere in qualsiasi momento, in aggiunta alle relazioni già previste, informazioni sul regolare svolgimento del servizio e attuare controlli a campione presso l’utenza. ART. 12 CAUZIONE PROVVISIORIA E DEFINITIVA La ditta dovrà stipulare cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto, di € 7.778,65 sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente in conformità con quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, copre l’eventuale mancata sottoscrizione 8 del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La cauzione ovvero fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. La Ditta deve versare, prima della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva in uno dei modi stabiliti dell’articolo 113 del D. Lgs 163/06 – fatte salve le maggiorazioni previste per legge e a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della Ditta, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell’appalto aggiudicato, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della Ditta. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Ditta è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. ART. 13 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI La stipulazione del contratto sarà subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: a) che tutto quanto dichiarato coincida con le risultanze documentali e con le risultanze degli accertamenti che l’Amministrazione Comunale svolgerà d’ufficio; b) versamento delle spese contrattuali, che saranno successivamente quantificate; c) che la ditta abbia stipulato una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione comunale e i terzi da qualunque danno a persona e cose derivante dall’esecuzione del servizio secondo quanto previsto del capitolato generale di Appalto. La ditta aggiudicataria resterà vincolata all’assunzione della gestione, alla data fissata dalla Stazione appaltante anche nelle more di perfezionamento degli atti relativi all’appalto. In caso di rifiuto alla stipula del contratto entro 30 giorni dall’invito alla stipulazione, la ditta decade all’aggiudicazione dell’appalto, fatti salvi, comunque, ogni diritto e azione della stazione appaltante, ivi compreso il risarcimento dei danni causati e le ulteriori spese da affrontare per la stipulazione con altro contraente. La stazione appaltante in tal caso procederà, comunque, ad incamerare la cauzione provvisoria (pari al 2%) dell’importo a base d’asta. Alla ditta fanno carico tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente capitolato di appalto. I seguenti certificati, se riferite ad imprese aventi sede legale in Italia, saranno acquisiti d’ufficio dall’Amministrazione comunale: 1) certificato generale del casellario giudiziale riferito: - per le imprese individuali al titolare - per le società commerciali, cooperative e consorzi a tutti i soci delle società in nome collettivo, ai soci accomandatari delle società in accomandita semplice, agli amministratori con poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società; 2) certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale fallimentare, attestante l’assenza di procedure fallimentari in corso; 3) certificati di posizione contributiva I.N.P.S. e I.N.A.I.L. Compiuti gli accertamenti di cui sopra l’Amministrazione Comunale provvederà a fissare il giorno in cui verrà stipulato il contratto 9 L’accertamento dell’insussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria. ART. 14 RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA APPALTATRICE Sarà obbligo della impresa appaltatrice adottare, nella esecuzione del servizio tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli operatori scolastici, dell’utenza e di qualunque altro terzo e per evitare danni materiali di qualsiasi natura a beni pubblici o privati. Rimane espressamente convenuto che l’impresa stessa, in caso di infortunio, assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati nella forma più completa l’Amministrazione e il suo personale e che resterà a carico della impresa stessa il risarcimento dei danni. L’impresa appaltatrice sarà sempre direttamente responsabile per tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che risultassero causati dalla stessa nell’esecuzione del presente appalto. L’impresa in tal caso dovrà provvedere a proprie spese a rifondere i danni causati. Essa è perciò tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro. L'assuntore dei servizi stipulerà, a copertura dei rischi del servizio, ivi compresi incendi, scoppi una polizza assicurativa R.C. verso terzi con un massimale di almeno € 2.582.284,49. ART. 15 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI La Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 indicando il responsabile della tutela dei dati personali. In particolare il personale della Ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui viene a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Di qualsiasi abuso sarà responsabile la Ditta. ART. 16 SUBAPPALTO DEL SERVIZIO E’ tassativamente vietato il subappalto del servizio, anche parziale, pena la risoluzione immediata del contratto con eventuale risarcimento del danno causato. ART. 17 PENALITA’ La ditta appaltatrice nell’esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato avrà l’obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione appaltante. L’Amministrazione, in caso di non corretta esecuzione del contratto, si riserva di applicare le seguenti penali: 1. ripetuti e ingiustificati ritardi, più di tre su base annuale, compresi tra 10 e 20 minuti: 100 Euro; 2. mancato rispetto degli itinerari previsti dal piano annuale del trasporto alunni per ogni giorno: 250 Euro; 3. ritardo ingiustificato superiore ai venti minuti per corsa: 500 Euro; 4. uso improprio degli automezzi adibiti al trasporto scolastico: 500 Euro; 10 5. trasporto di utenti superiore a quello consentito dal singolo automezzo: 1.000 Euro; 6. utilizzo di mezzo non idoneo: 1.000 Euro; 7. trasporto di persone non compreso nella fascia di utenza prevista da questo servizio (adulti, ecc.): 1.000 Euro; 8. sospensione ingiustificata di ogni singola corsa di andata e ritorno: 1.000 Euro; 9. mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell’automezzo rispetto alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi, ecc): 1.000 Euro; Per l’accertamento della inadempienza l’Amministrazione Comunale potrà tenere conto anche delle segnalazioni provenienti dai familiari degli utenti. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata a.r., e alla quale l’impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. La penale verrà incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione. Il Comune si riserva di addebitare alla ditta appaltatrice, nel caso abbia dovuto richiedere a terzi l’intervento per garantire l’espletamento del servizio, l’eventuale onere sostenuto, trattenendosi le relative somme sui crediti della stessa Impresa e sulla cauzione. Se la ditta sarà sottoposta al pagamento di n. 3 penali, il contratto si intenderà rescisso e aggiudicato alla Ditta seconda in graduatoria. L’amministrazione riscuoterà la fidejussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. L’ammontare della penalità è addebitato sui crediti dell’appaltatore aggiudicatario derivanti dal contratto. Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare della penalità verrà soddisfatto mediante prelievo dalla cauzione che dovrà, conseguentemente, essere integrata, fatta salva la risarcibilità dell’eventuale danno ulteriore ai sensi dell’art. 1382 C.C. Le penalità sono notificate all’appaltatore aggiudicatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di comunicazione alla Ditta, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato alla Ditta mediante raccomandata A.R. con invito a reintegrare la cauzione stessa. ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi: a) apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta; b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività della Ditta; c) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato; d) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; e) interruzione non motivata del servizio; f) sub-appalto totale o parziale del servizio; g) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; h) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal Committente. 11 Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sulla Ditta a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa. ART. 19 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI – FATTURAZIONE E PAGAMENTI Per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, il Comune corrisponderà all’appaltatore il canone di gestione risultante dall’aggiudicazione della gara d’appalto. Il canone annuo contrattuale verrà erogato dall’Amministrazione Comunale in rate mensili sulla base dei chilometri corrispondenti come previsto dall’allegato 1. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune di regolare fattura. In caso di ritardato pagamento l’appaltatore non potrà sospendere il servizio, ma avrà diritto all’interesse legale per ritardato pagamento delle fatture. L’appaltatore, con tale corrispettivo, s’intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti del Comune per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Dal pagamento del corrispettivo spettante alla ditta appaltatrice potrà essere detratto l’importo delle eventuali spese per esecuzioni d’ufficio, quelle delle pene pecuniarie applicate a carico dell’impresa appaltatrice e quant’altro dalla stessa dovuto. Le fatture dovranno essere intestate a “Comune di Montichiari (BS) – Settore Pubblica Istruzione – Piazza Municipio n. 1”. ART. 20 REVISIONE PREZZI Non è ammessa la revisione del prezzo contrattuale nel primo anno di durata contrattuale. A partire dal secondo anno di appalto la revisione sarà ammessa solo a seguito di esito positivo di apposita istruttoria esperita nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 115 del D.lgs 163/2006. ART. 21 FORO COMPETENTE Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto, sarà definita dal giudice previsto per legge. ART. 22 PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 L. 196/03, si provvede all’informativa prevista dallo stesso articolo, facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l’ufficio Servizi alla persona e Contratti del Comune, sito in Montichiari, Piazza Municipio nr.1 e, successivamente, presso l’archivio comunale. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio sia ai fini della partecipazione alla procedura di gara, sia ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 12 In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della legge 196/03, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei o incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Montichiari. ART. 23 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE La ditta è tenuta ad indicare il domicilio c/o il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni inerenti il presente appalto e si impegna altresì a comunicare al Comune per iscritto, con raccomandata a.r. ogni eventuale variazione. ART. 24 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE In caso di variazione della ragione sociale, l’impresa appaltatrice dovrà documentare, con copia autenticata degli originali, il cambiamento della ragione sociale medesima. Non si potrà dar corso ai pagamenti fino alla presa d’atto da parte dei competenti organi del Comune. ART. 25 - ALTRE NORME Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente ed in particolare da quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 e nel Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e Procedura Civile . Il Responsabile Servizio socio assistenziale e pubblica istruzione Dott. Gianpietro Pezzoli 13