art. 13 stipulazione del contratto e spese

CITTÀ DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PARZIALE
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER GLI ANNI SCOLASTICI
2010/2011 - 2011/2012 – 2012/2013
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ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Costituisce oggetto del presente contratto l’esecuzione parziale del servizio di trasporto
scolastico del Comune di Montichiari per gli alunni frequentanti le scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo del territorio comunale per gli anni scolastici 2010/2011,
2011/2012 e 2012/2013, secondo gli orari e le frequenze stabilite dagli istituti scolastici e dal
Comune con l’itinerario di massima, chilometraggio e numero indicativo di utenti (anno
scolastico 2009/2010) come da allegati nr. 1) nr. 2) che formano parte integrante e
sostanziale del presente capitolato.
ART. 2 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice con mezzi e
personale proprio, secondo le seguenti modalità:
a) il trasporto degli alunni verrà effettuato solo nei giorni di apertura delle scuole (dal Lunedi al
Venerdi per le scuole dell’infanzia, dal Lunedi al Sabato per la scuola primaria e secondaria di
primo grado) e si svolgerà sulla base dei percorsi indicativi predisposti dall’Ufficio Pubblica
Istruzione (allegati nr. 1 e nr. 2 al presente capitolato) all’inizio di ogni anno scolastico
secondo le esigenze degli studenti residenti nel territorio comunale.
Resta fermo che i percorsi potranno essere soggetti, durante l’anno scolastico, a parziali
modifiche dipendenti dalla programmazione oraria da parte dei singoli Istituti o da richieste da
parte dell’utenza.
b) gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno 5 minuti prima dell’orario
scolastico e alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno.
Spetta all’Amministrazione Comunale comunicare all’appaltatore gli orari esatti dell’inizio e
della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si
dovessero verificare nel corso dell’anno;
c) l’Ufficio Pubblica Istruzione di Montichiari, in collaborazione con la ditta appaltatrice, in
base alle richieste di fruizione dell’utenza ed alla diversa articolazione dell’attività scolastica
definirà, dopo un adeguato periodo di sperimentazione, gli itinerari del servizio di trasporto
scolastico da effettuare, indicando le località e le scuole interessate, nonché le fermate
individuate ed i punti di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza
stradale;
d) la ditta appaltatrice dovrà conformare il servizio alle modalità di tale piano annuale di
trasporto degli alunni.
e) il piano annuale di trasporto degli alunni, ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate,
i punti di raccolta, il numero indicativo degli utenti e il chilometraggio giornaliero potranno
subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in
relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l’adempimento alla
frequenza scolastica;
f) la ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che
dovessero verificarsi durante l’anno scolastico nei singoli plessi scolastici a seguito di
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scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze
preventivamente comunicate dall’Amministrazione appaltante almeno 3 giorni prima;
g) la ditta appaltatrice è tenuta ad effettuare il trasporto scolastico da e per le scuole del
territorio degli alunni residenti nel territorio del Comune di Montichiari e regolarmente iscritti al
servizio;
h) la ditta appaltatrice ha l’obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto;
non è permesso l’accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. E’ tenuta pertanto a
controllare il possesso del tesserino da parte di chiunque usufruisca del servizio.
A tal fine l’Ufficio Pubblica Istruzione all’inizio dell’anno scolastico e comunque nel corso dello
stesso in caso di eventuali variazioni comunicherà l’elenco degli alunni aventi diritto al
trasporto scolastico;
i) la salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni
avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina sin da ora ogni
responsabilità;
ART. 3 TRAGITTI DEL SERVIZIO SCOLASTICO – VARIAZIONI
Il percorso è indicativamente descritto negli allegati nr. 1) e nr. 2) del presente Capitolato.
Poiché gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta ed il numero degli utenti potranno
essere modificati come previsto dai commi c) ed e) del precedente articolo 2),
l’Amministrazione si riserva la facoltà di variare percorrenze chilometriche giornaliere in
aumento e in diminuzione.
La percorrenza chilometrica complessiva per i tre anni scolastici è stimata in km. 165.503,10;
l’importo complessivo presunto dell’appalto di € 388.932,30 IVA 10 % esclusa è stato
calcolato sulla base dello sviluppo chilometrico dei vari tragitti per tutti i giorni presunti di
servizio dei tre anni scolastici, moltiplicato per il costo chilometrico a base d’asta di € 2,35 IVA
10 % esclusa.
Il percorso definitivo sarà determinato, prima dell’inizio dell’anno scolastico, dal personale
dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune in collaborazione con la ditta appaltatrice.
In ogni caso il canone mensile (determinato moltiplicando il chilometraggio mensile presunto,
come previsto dall’allegato 1, con il compenso chilometrico offerto) per il servizio rimarrà fisso
e invariabile anche in caso di variazione dei tragitti nei limiti di un margine di tolleranza del 5
% di chilometraggio in più o in meno.
Variazioni superiori dovranno essere immediatamente comunicate dalla ditta al Comune e si
procederà ad una ricognizione dei tragitti e alla rideterminazione del chilometraggio dei
tragitti. Il canone mensile verrà aggiornato di conseguenza.
ART. 4 CARATTERE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale,
non potrà essere sospeso o abbandonato.
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In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni
inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza
maggiore, l’Amministrazione Comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta all’appaltatore
per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore e ciò
indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l’eventuale risarcimento dei danni.
Il suddetto servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’art. 1
della L. 12.06.1990, n. 146 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali”.
Pertanto la ditta appaltatrice dovrà rispettare rigidamente le normative di legge in materia di
sciopero.
ART. 5 ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
All’Amministrazione Comunale compete:
 Predisposizione percorsi in collaborazione con la ditta appaltatrice
 Predisposizione segnaletica per le fermate
 Raccolta iscrizioni al servizio all’inizio di ogni anno scolastico
 Ammissione degli utenti al servizio
 Vigilanza degli alunni da effettuarsi sugli automezzi , nei casi in cui è normativamente
prevista
 Definizione delle rette
 Riscossione degli abbonamenti e rilascio tesserino di riconoscimento
 Adozione opportuni provvedimenti per gli utenti non in regola con il pagamento
dell’abbonamento
 Adozione opportuni provvedimenti con gli utenti che non rispettino le normali regole
comportamentali o orari e fermate
 Periodiche ispezioni, per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi ordinando
tutte le riparazioni e sostituzioni, che riterrà necessarie e che dovranno essere effettuate
nel più breve tempo possibile.
ART. 6 ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE
1) La ditta appaltatrice dovrà comunque garantire sempre il servizio, provvedendo a sostituire
i mezzi di trasporto ed il personale in caso di contrattempi che potrebbero verificarsi
nell’espletamento del servizio in oggetto. L’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni
responsabilità o da maggiori spese. Al servizio di trasporto degli alunni devono essere adibiti
veicoli in possesso dei requisiti di cui al D.M. 31.01.1997, abilitati al trasporto di un numero
adeguato di studenti oltre al conducente e all’eventuale personale di sorveglianza. Nella carta
di circolazione di ciascun mezzo, conservata all’interno delle vetture, dovrà essere indicato il
numero dei posti disponibili.
2) Tutti i mezzi impiegati dovranno essere assicurati a norma di legge, con particolare
riferimento alla garanzia dei terzi trasportati, che dovrà essere prevista per tanti posti quanti
sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun autoveicolo autorizzato e con i
massimali espressi dal presente Capitolato.
L’Amministrazione Comunale si terrà sollevata da ogni responsabilità in ordine all’eventuale
inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto delle persone.
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3) Qualsiasi sostituzione dei mezzi adibiti al servizio in questione potrà essere effettuata solo
ed esclusivamente con mezzi a loro volta aventi gli stessi requisiti di legge previsti per il
servizio in argomento. Tale sostituzione dovrà essere previamente comunicata al servizio
Scuola che effettuerà i controlli del caso.
4) La ditta appaltatrice deve sottostare a tutte le ispezioni e controlli dell’Ispettorato della
Motorizzazione Civile e del personale comunale preposto e adottare tutte le misure di
sicurezza che venissero prescritte.
5) La ditta e’ obbligata altresì all’osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in
servizio, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione; in modo particolare è
tenuta all’osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di
efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.
Gli interni e la carrozzeria dei mezzi, inoltre, dovranno essere sempre mantenuti in decorose
condizioni di pulizia ed in efficiente stato di manutenzione.
6) La ditta deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della Legge n. 68/1999.
7) La ditta è tenuta ad avvisare tempestivamente l’ufficio scuola in caso di disguido o ritardo o
quant’altro possa essere considerato disservizio agli utenti.
8) Prima dell’inizio dell’anno scolastico l’appaltatore provvederà a sottoporre tutti i mezzi alla
revisione annuale da parte dei competenti organi della M.C. ed a trasmettere al Comune
copie delle certificazioni rilasciate.
9) La ditta deve partecipare, con il Responsabile referente dell’appalto, sia ad incontri ed
eventuali assemblee degli utenti per illustrare i percorsi, o risolvere eventuali problematiche.
Inoltre sono indispensabili incontri con il personale dell’Ufficio Scuola prima dell’inizio
dell’anno scolastico, per la programmazione generale del servizio ed ogni volta che
l’Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno.
10) La ditta deve essere in possesso dell’abilitazione al servizio di autotrasporto di persone
su strada (D.M. nr. 448 del 20.12.1991).
11) La ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative
vigenti in materia ed in particolare previste dal D.M. n. 448/91 “Regolamento riguardante
l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti
nazionali ed internazionali” e dal D.M. 31.01.1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto
scolastico”.
12) La ditta per l’espletamento del servizio è tenuta a provvedere con materiale, mezzi e
personale proprio. Tutte le spese per l’organizzazione del servizio e del buon funzionamento
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del servizio sono a carico dell’Impresa appaltatrice, comprese le tasse, le imposte e qualsiasi
importo da corrispondersi per l’assicurazione degli automezzi, la loro manutenzione e il
materiale di consumo (carburante, olio, pneumatici, pezzi di ricambio, ecc.) Analogamente,
sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto.
13) la ditta appaltatrice dovrà inoltre garantire la sostituzione degli autisti scuolabus
dipendenti comunali in caso di loro assenza o impedimento e ciò anche solo per alcune ore
della giornata lavorativa, previo preavviso di almeno 24 ore.
ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO
La durata del presente contratto è di anni tre anni scolastici a partire dall’anno scolastico
2010/2011.
ART. 8 OBBLIGHI DELLA DITTA - PERSONALE
I conducenti impiegati per lo svolgimento del servizio dovranno essere iscritti nel libro
matricolare della ditta ed essere in possesso di regolare patente di guida cat. D, prescritta
dalle vigenti disposizioni, nonché di Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) rilasciato
dall’Ufficio Territoriale Dipartimento Trasporto Terrestre (ex Ispettorato Motorizzazione
Civile). Copia di tale certificato deve essere esibito su richiesta dell’Amministrazione.
L’inabilità del personale addetto al servizio, riconosciuta dall’autorità sanitaria, comporta
l’obbligo della sostituzione, salvo il diritto dell’interessato o dell’appaltatore di ricorrere al
collegio medico superiore che deciderà inappellabilmente.
La ditta è, altresì, tenuta all’osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela e sicurezza
del lavoro, nonché di ordine retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale
addetto allo svolgimento del servizio.
La ditta si impegna:
 a garantire il buon funzionamento del servizio, sia per quanto riguarda il rispetto degli orari
da parte del personale, sia per quanto riguarda il livello delle prestazioni erogate. In caso
contrario, viste le segnalazioni ed i controlli effettuati dall’Amministrazione comunale, la
ditta dovrà provvedere all’assunzione di tutte le azioni correttive, soprattutto riguardanti il
personale, che si renderanno necessarie;
 ad assicurare la più stretta vigilanza del personale incaricato, obbligandosi ad assumere
tutti i provvedimenti a carico dello stesso che si comporti, nei confronti degli utenti, in
modo non corretto;
 a costituirsi responsabile, in modo esclusivo, verso il personale ed i soggetti terzi, per gli
atti compiuti e per i danni, di qualsiasi specie, che comunque dovessero derivare
dall’esercizio della gestione del servizio.
La ditta appaltatrice si obbliga ad applicare al proprio personale le condizioni normative e
retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi
vigenti in favore dei dipendenti delle imprese del settore nelle località e nel tempo in cui si
svolge il servizio, impegnandosi ad osservare integralmente tutte le norme anche dopo la
scadenza dei contratti stessi, fino alla loro sostituzione.
La ditta appaltatrice è altresì responsabile degli obblighi assicurativi e previdenziali del
personale dipendente.
I suddetti obblighi vincolano l’azienda anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale ed artigianale, e da ogni
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altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di inottemperanza a tali
obblighi ed accertata dall’autorità municipale o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro,
il Comune segnala all’azienda e, se del caso, anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza
accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, vincolando le
somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’azienda delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando
l’Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente
adempiuti. L’azienda non può sollevare eccezioni al Comune neppure a titolo di risarcimento
danni.
La ditta appaltatrice è tenuta a presentare all’Amministrazione Comunale:
 all’inizio del servizio il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’ufficio INPS di
competenza
 mensilmente, copia dei modelli comprovanti l’avvenuto versamento dei contributi
previdenziali relativi agli addetti al servizio. Tali modelli verranno allegati alle fatture
mensili e saranno condizionanti per la liquidazione delle stesse.
Qualora la Ditta aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra,
l’Amministrazione comunale può procedere alla risoluzione del contratto ed all’affidamento
del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria.
La Ditta si impegna inoltre ad assorbire, senza apposizione del periodo di prova, tutto il
personale impiegato nei servizi oggetto dell’appalto riconoscendo i diritti maturati e maturandi
del personale nonché le professionalità e le anzianità di servizio acquisite da ciascun
operatore nei servizi ad esso assegnati.
ART. 9
NORME COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE DELLA DITTA
APPALTATRICE
Durante lo svolgimento del servizio l’autista preposto al servizio deve osservare le seguenti
prescrizioni:
 non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di
sorveglianza;
 assicurarsi che gli alunni scendano e salgano alle fermate concordate in condizioni di
sicurezza;
 mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli alunni e dei
relativi genitori, nonché di collaborazione con il personale adibito dall’Amministrazione
Comunale alla gestione del servizio;
 non raccogliere gli alunni in punti diversi da quelli stabiliti;
 tenere la velocità nei limiti di sicurezza,
 non caricare a bordo passeggeri oltre al numero consentito dalla carta di circolazione;
 non fumare sul mezzo;
 effettuare, ad ogni corsa, un controllo in merito alla presenza sul mezzo di trasporto degli
utenti ammessi al servizio che devono essere in possesso di regolare tesserino di
riconoscimento rilasciato dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune. L’eventuale
presenza di alunni sprovvisti di tale tesserino deve essere tempestivamente comunicata
all’Ufficio Scuola;
 osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti in precedenza e svolgere i servizi
richiesti con la massima cura e attenzione;
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
essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni
avversità eventualmente occorsa
L’Amministrazione Comunale potrà pretendere la sostituzione del personale impiegato, che
non osservi un contegno corretto verso gli utenti del servizio.
ART. 10 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La ditta appaltatrice dovrà eseguire il trasporto scolastico sui tragitti con personale
dipendente e con mezzi di cui abbia la libera disponibilità a qualsiasi titolo, di capienza
sufficiente.
In ogni caso la ditta appaltatrice eseguirà il trasporto scolastico secondo le modalità
consentite dalla normativa vigente e personale dipendente della Ditta appaltatrice, in regola
sia con le norme del codice della strada, che con i contratti di lavoro della categoria e con le
relative norme previdenziali ed assicurative.
La Ditta aggiudicataria prima dell’inizio del servizio dovrà presentare all’Amministrazione
Comunale la posizione assicurativa di ogni singolo dipendente che sarà destinato al servizio
in oggetto dando tempestiva comunicazione qualora lo stesso sia sostituito per impedimento
causato da malattia o infortunio.
La Ditta appaltatrice dovrà assicurare la continuità del medesimo autista in servizio per ogni
mezzo impiegato, dando comunicazione all’inizio del servizio dei nominativi degli addetti
completa delle generalità degli stessi nonché trasmettere di ognuno copia della patente D con
relativo CAP.
Qualsiasi variazione o sostituzione del medesimo dovrà essere comunicato per iscritto
all’Amministrazione Comunale (anche tramite fax) entro e non oltre 12 ore dalla sostituzione
stessa.
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione del
personale addetto al servizio di guida in caso di assenza per malattia o impedimento previa
comunicazione scritta all’Amministrazione Comunale e comunque non oltre 12 ore dalla
sostituzione stessa informando e trasmettendo i dati del nuovo personale, nonché del
possesso della patente D con relativo CAP nel caso quest’ultimo non abbia mai effettuato tale
servizio.
ART. 11 CONTROLLI E VERIFICHE
Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, nonché
l’efficacia e l’efficienza della gestione è facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento,
senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza
del servizio fornito dalla Ditta alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato. Resta
inoltre facoltà di questa Amministrazione richiedere in qualsiasi momento, in aggiunta alle
relazioni già previste, informazioni sul regolare svolgimento del servizio e attuare controlli a
campione presso l’utenza.
ART. 12 CAUZIONE PROVVISIORIA E DEFINITIVA
La ditta dovrà stipulare cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto, di
€ 7.778,65 sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente in conformità con
quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006. La garanzia deve avere validità per almeno
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, copre l’eventuale mancata sottoscrizione
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del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.
La cauzione ovvero fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio di cui
all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima
entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione.
La Ditta deve versare, prima della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva in uno dei
modi stabiliti dell’articolo 113 del D. Lgs 163/06 – fatte salve le maggiorazioni previste per
legge e a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato,
dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse
eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o
cattiva esecuzione del servizio da parte della Ditta, ivi compreso il maggior prezzo che il
Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell’appalto
aggiudicato, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della Ditta.
Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente. La Ditta è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse
dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
ART. 13 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
La stipulazione del contratto sarà subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) che tutto quanto dichiarato coincida con le risultanze documentali e con le risultanze degli
accertamenti che l’Amministrazione Comunale svolgerà d’ufficio;
b) versamento delle spese contrattuali, che saranno successivamente quantificate;
c) che la ditta abbia stipulato una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione
comunale e i terzi da qualunque danno a persona e cose derivante dall’esecuzione del
servizio secondo quanto previsto del capitolato generale di Appalto.
La ditta aggiudicataria resterà vincolata all’assunzione della gestione, alla data fissata dalla
Stazione appaltante anche nelle more di perfezionamento degli atti relativi all’appalto. In caso
di rifiuto alla stipula del contratto entro 30 giorni dall’invito alla stipulazione, la ditta decade
all’aggiudicazione dell’appalto, fatti salvi, comunque, ogni diritto e azione della stazione
appaltante, ivi compreso il risarcimento dei danni causati e le ulteriori spese da affrontare per
la stipulazione con altro contraente.
La stazione appaltante in tal caso procederà, comunque, ad incamerare la cauzione
provvisoria (pari al 2%) dell’importo a base d’asta.
Alla ditta fanno carico tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente capitolato di appalto.
I seguenti certificati, se riferite ad imprese aventi sede legale in Italia, saranno acquisiti
d’ufficio dall’Amministrazione comunale:
1) certificato generale del casellario giudiziale riferito:
- per le imprese individuali al titolare
- per le società commerciali, cooperative e consorzi a tutti i soci delle società in nome
collettivo, ai soci accomandatari delle società in accomandita semplice, agli amministratori
con poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società;
2) certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale fallimentare, attestante l’assenza di
procedure fallimentari in corso;
3) certificati di posizione contributiva I.N.P.S. e I.N.A.I.L.
Compiuti gli accertamenti di cui sopra l’Amministrazione Comunale provvederà a fissare il
giorno in cui verrà stipulato il contratto
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L’accertamento dell’insussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara
comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria.
ART. 14 RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA APPALTATRICE
Sarà obbligo della impresa appaltatrice adottare, nella esecuzione del servizio tutte le cautele
necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli operatori
scolastici, dell’utenza e di qualunque altro terzo e per evitare danni materiali di qualsiasi
natura a beni pubblici o privati.
Rimane espressamente convenuto che l’impresa stessa, in caso di infortunio, assumerà tutte
le responsabilità sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati nella forma più
completa l’Amministrazione e il suo personale e che resterà a carico della impresa stessa il
risarcimento dei danni.
L’impresa appaltatrice sarà sempre direttamente responsabile per tutti gli eventuali danni di
qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che risultassero causati
dalla stessa nell’esecuzione del presente appalto.
L’impresa in tal caso dovrà provvedere a proprie spese a rifondere i danni causati.
Essa è perciò tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione di
infortuni sul lavoro. L'assuntore dei servizi stipulerà, a copertura dei rischi del servizio, ivi
compresi incendi, scoppi una polizza assicurativa R.C. verso terzi con un massimale di
almeno € 2.582.284,49.
ART. 15 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
La Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 indicando il
responsabile della tutela dei dati personali. In particolare il personale della Ditta è tenuto a
mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui viene a conoscenza
nell'espletamento dei propri compiti. Di qualsiasi abuso sarà responsabile la Ditta.
ART. 16 SUBAPPALTO DEL SERVIZIO
E’ tassativamente vietato il subappalto del servizio, anche parziale, pena la risoluzione
immediata del contratto con eventuale risarcimento del danno causato.
ART. 17 PENALITA’
La ditta appaltatrice nell’esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato avrà l’obbligo
di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di
attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o
per iscritto dall’Amministrazione appaltante.
L’Amministrazione, in caso di non corretta esecuzione del contratto, si riserva di applicare le
seguenti penali:
1. ripetuti e ingiustificati ritardi, più di tre su base annuale, compresi tra 10 e 20 minuti:
100 Euro;
2. mancato rispetto degli itinerari previsti dal piano annuale del trasporto alunni per ogni
giorno: 250 Euro;
3. ritardo ingiustificato superiore ai venti minuti per corsa: 500 Euro;
4. uso improprio degli automezzi adibiti al trasporto scolastico: 500 Euro;
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5. trasporto di utenti superiore a quello consentito dal singolo automezzo: 1.000 Euro;
6. utilizzo di mezzo non idoneo: 1.000 Euro;
7. trasporto di persone non compreso nella fascia di utenza prevista da questo servizio
(adulti, ecc.): 1.000 Euro;
8. sospensione ingiustificata di ogni singola corsa di andata e ritorno: 1.000 Euro;
9. mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità
dell’automezzo rispetto alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sul veicolo del
solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi, ecc): 1.000 Euro;
Per l’accertamento della inadempienza l’Amministrazione Comunale potrà tenere conto
anche delle segnalazioni provenienti dai familiari degli utenti.
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata,
inviata con lettera raccomandata a.r., e alla quale l’impresa appaltatrice avrà facoltà di
opporre le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima.
La penale verrà incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione.
Il Comune si riserva di addebitare alla ditta appaltatrice, nel caso abbia dovuto richiedere a
terzi l’intervento per garantire l’espletamento del servizio, l’eventuale onere sostenuto,
trattenendosi le relative somme sui crediti della stessa Impresa e sulla cauzione.
Se la ditta sarà sottoposta al pagamento di n. 3 penali, il contratto si intenderà rescisso e
aggiudicato alla Ditta seconda in graduatoria. L’amministrazione riscuoterà la fidejussione a
titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese
sostenute.
L’ammontare della penalità è addebitato sui crediti dell’appaltatore aggiudicatario derivanti dal
contratto. Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare della penalità verrà
soddisfatto mediante prelievo dalla cauzione che dovrà, conseguentemente, essere integrata,
fatta salva la risarcibilità dell’eventuale danno ulteriore ai sensi dell’art. 1382 C.C.
Le penalità sono notificate all’appaltatore aggiudicatario in via amministrativa, restando
escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni
dalla data di comunicazione alla Ditta, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con
cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato alla Ditta mediante
raccomandata A.R. con invito a reintegrare la cauzione stessa.
ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le
seguenti ipotesi:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta;
b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività della Ditta;
c) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle
norme del presente capitolato;
d) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata
applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
e) interruzione non motivata del servizio;
f) sub-appalto totale o parziale del servizio;
g) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
h) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed
accettato dal Committente.
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Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito
della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della
clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà
sulla Ditta a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.
ART. 19 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, il Comune corrisponderà all’appaltatore il
canone di gestione risultante dall’aggiudicazione della gara d’appalto.
Il canone annuo contrattuale verrà erogato dall’Amministrazione Comunale in rate mensili
sulla base dei chilometri corrispondenti come previsto dall’allegato 1. Il pagamento avverrà
entro 60 giorni dalla data di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune di regolare fattura. In caso
di ritardato pagamento l’appaltatore non potrà sospendere il servizio, ma avrà diritto
all’interesse legale per ritardato pagamento delle fatture. L’appaltatore, con tale corrispettivo,
s’intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti del Comune per il servizio di cui
trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
Dal pagamento del corrispettivo spettante alla ditta appaltatrice potrà essere detratto l’importo
delle eventuali spese per esecuzioni d’ufficio, quelle delle pene pecuniarie applicate a carico
dell’impresa appaltatrice e quant’altro dalla stessa dovuto.
Le fatture dovranno essere intestate a “Comune di Montichiari (BS) – Settore Pubblica
Istruzione – Piazza Municipio n. 1”.
ART. 20 REVISIONE PREZZI
Non è ammessa la revisione del prezzo contrattuale nel primo anno di durata contrattuale.
A partire dal secondo anno di appalto la revisione sarà ammessa solo a seguito di esito
positivo di apposita istruttoria esperita nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 115 del D.lgs
163/2006.
ART. 21 FORO COMPETENTE
Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o
esecuzione del contratto, sarà definita dal giudice previsto per legge.
ART. 22 PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 L. 196/03, si provvede all’informativa prevista dallo stesso articolo,
facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e
conservati presso l’ufficio Servizi alla persona e Contratti del Comune, sito in Montichiari,
Piazza Municipio nr.1 e, successivamente, presso l’archivio comunale. Il trattamento dei dati
personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con trattamenti informatici e/o
cartacei, idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi potrà avvenire sia per
finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio sia ai fini della partecipazione alla procedura di gara, sia
ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso
conseguenti ai sensi di legge.
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In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della
legge 196/03, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare i dati erronei o incompleti o inoltrati in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Montichiari.
ART. 23 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
La ditta è tenuta ad indicare il domicilio c/o il quale dovranno essere effettuate le
comunicazioni inerenti il presente appalto e si impegna altresì a comunicare al Comune per
iscritto, con raccomandata a.r. ogni eventuale variazione.
ART. 24 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE
In caso di variazione della ragione sociale, l’impresa appaltatrice dovrà documentare, con
copia autenticata degli originali, il cambiamento della ragione sociale medesima.
Non si potrà dar corso ai pagamenti fino alla presa d’atto da parte dei competenti organi del
Comune.
ART. 25 - ALTRE NORME
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa
vigente ed in particolare da quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 e nel Regolamento
Comunale per la disciplina dei contratti, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e
Procedura Civile .
Il Responsabile
Servizio socio assistenziale
e pubblica istruzione
Dott. Gianpietro Pezzoli
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