REPUBBLICA ITALIANA N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2007 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ha pronunciato la seguente Sentenza ricorso n. 19 del 1998, proposto da CODACONS (Cooordinamento delle Associazioni per la tutela dell’ambiente e la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Rienzi, Michele Lioi, Mario Marconi, Michele Marenghi e Stefano Viti, presso lo studio del primo elettivamente domiciliato, in Roma, viale delle Milizie n. 9 contro l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e nei confronti di - DISNEY COMPANY ITALIA, in N. 19 Reg. Ric. Anno 1998 - Sezione I - sul Reg. Sent. persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Orsingher e Fabrizio Sanna, presso lo studio del primo 2 elettivamente domiciliata, in Roma, Piazza di Monte Citorio n. 115; - PHILIP MORRIS ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Battista Origoni della Croce, Nino Di Bella, Daniele Vecchi e Matteo Fusillo, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20; - FERRARI S.p.A., in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio per l'annullamento del provvedimento assunto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 4 settembre 1997, con il quale si è deliberato che il messaggio di cui all’articolo “Il cavallino torna a casa” – apparso sul settimanale “Topolino” n. 2161 del 29 aprile 1997 – non rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 74/1992. Visto il ricorso con la relativa documentazione; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e della predetta parte controinteressata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Ric. n. 19/1998 3 Relatore alla pubblica udienza del 9 febbraio 2007 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza. Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue: Fatto Espone il CODACONS di aver presentato, in data 2 giugno 1997, denuncia per pubblicità ingannevole dinanzi all’Autorità per la Garanzia della Concorrenza del Mercato, con riferimento ad un articolo, comparso nella rubrica “Topolino Sport” del settimanale “Topolino” (n. 2161 del 29 aprile 1997), nel quale, all’interno di un contesto incentrato sul mondo della Formula Uno (e, in particolare, della casa automobilistica Ferrari) si sarebbe in realtà pubblicizzato il noto marchio di sigarette “Marlboro”. Impugna ora parte ricorrente la delibera con la quale GCM ha ritenuto, ai sensi del D.Lgs. 74/1992, la non rilevanza della fattispecie come sopra alla medesima sottoposta, deducendo i seguenti motivi di ricorso: 1) Violazione della legge 241/1990. Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta. Denuncia in primo luogo il CODACONS l’incogruenza e l’insufficienza dell’apparato motivazionale esplicitato da AGCM a conforto della gravata determinazione: in particolare lamentandosi che non sia stato adeguatamente affrontato il Ric. n. 19/1998 4 (pur prospettato) ricorrere di una fattispecie di pubblicità ingannevole dell’Autorità (risolvendosi nell’ambito piuttosto della “libera le argomentazione manifestazione del pensiero”). Anche l’iter istruttorio seguito si sarebbe rivelato inadeguato; ulteriormente sottolineandosi come l’esposizione, nelle fotografie a corredo dell’articolo in questione, di scritte recanti la dicitura “Marlboro”, lungi dal rivelarsi mera conseguenza di una consentita sponsorizzazione della casa automobilistica “Ferrari”, si ponga in violazione della legge 223/1990 (che vieta la pubblicizzazione dei prodotti da fumo). 2) Violazione degli artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 25 gennaio 1992 n. 74, in attuazione della Direttiva CE n. 450/84 in materia di pubblicità ingannevole In ragione dei principi per cui la pubblicità deve essere “palese, veritiera e corretta”, viene osservato come il messaggio pubblicitario in questione sia stato mascherato all’interno di una “rubrica-concorso”; ulteriormente confutandosi che l’esposizione della scritta “Marlboro” rivelasse, all’interno dell’articolo in questione, carattere di “necessarietà” in ragione di esigenze di carattere informativo e/o divulgativo. Nel rammentare come,ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 74/1992, la pubblicità a mezzo stampa debba essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, soggiunge parte ricorrente Ric. n. 19/1998 5 che l’esposizione – per 14 volte – delle scritte reclamizzanti la predetta marca di sigarette integri la presenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti a conforto della ritenuta valenza pubblicitaria del messaggio de quo. Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura. L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa. Si è inoltre costituita in giudizio PHILIP MORRIS ITALIA s.r.l., parimenti confutando la fondatezza delle censure come sopra sintetizzate. Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 febbraio 2007. Diritto 1. Giova preliminarmente precisare i contenuti dell’avversata deliberazione, adottata dall’Autorità per la Garanzia della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 4 settembre 1997 e conclusasi con la decisione che il servizio intitolato “Il Cavallino torna a casa”, pubblicato sul settimanale “TOPOLINO” (n. 2161 del 29 aprile 1997) alle pagg. 120/122 “non sia da qualificare come pubblicità, per la prevalenza di caratteristiche giornalistico-informative, rispetto a quelle proprie dei messaggi Ric. n. 19/1998 6 promozionali”; e, non rientrando “l’articolo esaminato nella definizione data dall’art. 2, lettera a), non possa contrastare con quanto disposto dagli artt. 1, comma 2; 4, comma 1; 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 74/92”. L’articolo in questione trae fondamento dalla partecipazione della Ferrari, pilotata da Michael Schumacher, al Gran Premio di San Marino, valido per il Campionato di Formula 1, in programma sul circuito automobilistico di Imola. I testi riportano informazioni in ordine all’abbigliamento del noto pilota ed al volante della vettura, nel quale sono incorporati numerosi comandi; risultando, ulteriormente, raffigurato i caschi utilizzati da piloti famosi, a partire da quello indossato da Alberto Ascari negli anni ‘50, sino al modello “Indy” utilizzato da Schumacher lo scorso anno. La raffigurazione dell’equipaggiamento dei piloti e di una vettura di formula 1 ha comportato la rappresentazione grafica dei marchi degli sponsor della scuderia Ferrari, tra i quali la “Marlboro”. Nel corso del procedimento istruttorio attivato a seguito di denuncia presentata dall’odierno ricorrente CODACONS, l'Autorità ha provveduto a richiedere il parere al Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.L.gs. 74/1992. Quest’ultimo, con parere del 20 agosto 1997, ha rilevato che: Ric. n. 19/1998 7 - “il mero riferimento, grafico e testuale, ad un marchio commerciale non integra di per sé una fattispecie di pubblicità indiretta, ove manchi la finalità promozionale, desumibile da indizi gravi, precisi e concordanti”; - “nel servizio de quo, la riproduzione della vettura di Formula 1 e dell’equipaggiamento dei piloti del “Ferrari Marlboro Race Team” tende a soddisfare un’esigenza informativa sulle competizioni automobilistiche; circostanza che esclude intenti promozionali nei confronti dei marchi dello sponsor, stante altresì la preesistenza del rapporto di sponsorizzazione (comprovato dalla presenza del marchio contestato nella denominazione stessa della squadra) e la conseguente normale presenza dei marchi sia sulle autovetture, sia sui capi di abbigliamento riprodotti sul settimanale”; - “l’articolo apparso su “Topolino” (n. 2161) con il titolo “Il cavallino torna a casa” è da qualificare senz’altro come informazione giornalistica - dovendosi escludere che si tratti di pubblicità non riconoscibile oppure subliminale”; esprimendosi conclusivamente il Garante nel senso che “l’articolo in questione, con specifico riferimento alla riproduzione del marchio “Marlboro”, non ha natura di messaggio pubblicitario e non costituisce una fattispecie di pubblicità non palese o subliminale in violazione dell’art. 4, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo n. 74/92”. Le omogenee conclusioni alle quali è pervenuta AGCM possono così sintetizzarsi: Ric. n. 19/1998 8 - “la valutazione della "riconoscibilità" del messaggio promozionale, in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 74/92, presuppone tuttavia la preventiva verifica della "natura" del messaggio, ossia l’individuazione di una sua specifica finalità pubblicitaria, non essendo sufficiente un mero “effetto” promozionale che di frequente può scaturire a favore di determinati prodotti e servizi esplicitamente citati o mostrati in un contesto non palesemente pubblicitario, quale un servizio informativo; uno spettacolo televisivo; un’opera cinematografica; ecc.”; - “a tale proposito, non è indispensabile l’accertamento di un rapporto di committenza tra l’ipotetico inserzionista e il proprietario del mezzo di diffusione … poiché la natura pubblicitaria degli articoli ben può essere desunta da elementi presuntivi, qualora essi si rivelino gravi, precisi e concordanti”. Sotto tale ultimo profilo, esclusa la riscontrata presenza di “elementi comunque decisivi rispetto al profilo della committenza”, AGCM ha poi rilevato che: - “nel servizio, la raffigurazione della tuta e del casco di Schumacher, della Ferrari, e di alcuni caschi di piloti famosi, dagli anni ‘50 agli anni ‘90, implicano necessariamente la raffigurazione dei nomi e dei marchi degli sponsor (il nome e la conchiglia Shell; Good Year; DVAG; Marlboro; Carrera; ecc.)”; - “per quanto riguarda il nome Marlboro, causa della denuncia, si deve tener presente che - pur essendo esso parte integrante della Ric. n. 19/1998 9 denominazione della scuderia automobilistica “Ferrari Marlboro Race Team” - non si riscontra alcuna citazione di esso nella parte testuale, mentre le raffigurazioni della scritta non sono altro che il riflesso della raffigurazione di oggetti sui quali tale scritta è inserita (la tuta, il casco e l’autovettura da competizione)”; - “la presenza delle scritte Marlboro è quindi mera conseguenza dell’oggetto del servizio e, d’altra parte, è proprio questo collegamento la ragion d’essere delle sponsorizzazioni, fenomeno pienamente lecito per l’ordinamento vigente”; - “le scritte pur numerose – per effetto della sponsorizzazione – appaiono nel servizio quasi sempre con caratteri di piccole dimensioni, o incomplete, o in posizione defilata”; - “relativamente al fumo, al tabacco o alle sigarette, si tratta di temi neppure sfiorati nel servizio contestato”; conclusivamente ritenendo che “l’analisi condotta sui testi e le immagini che compongono il servizio intitolato “Il cavallino torna a casa” … non consente di ravvisare la presenza di elementi presuntivi gravi precisi e concordanti tali da far considerare la raffigurazione di equipaggiamenti “Ferrari” come un mero pretesto per esporre a fini promozionali la scritta “Marlboro”, che in tali equipaggiamenti attualmente compare per effetto di un vincolo contrattuale”. In ragione della valutata riconducibilità dell’articolo al “risultato di un autonomo lavoro della redazione, come tale manifestazione della libertà di pensiero” ed in presenza della Ric. n. 19/1998 10 mancanza di elementi atti ad indurre la presunzione di un rapporto di committenza, AGCM ha quindi ritenuto che “l’eventuale indiretto richiamo pubblicitario, a favore dei nomi e dei marchi raffigurati nell’articolo, deve essere … considerato come un effetto naturale, non comprimibile, dell’esercizio della libertà di stampa”, con riveniente non riconducibilità dell’articolo denunciato “nell’ambito della definizione data dall’art. 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92”. 2. Quanto sopra posto, osserva il Collegio che il D.Lgs. 25 gennaio 1992 n. 74, prevedendo che la pubblicità deve essere palese (art. 1, cpv., oggi trasfuso nell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 206/2005), impone con ciò il requisito della “trasparenza” della comunicazione pubblicitaria, in forza del quale la stessa deve “essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione” (art. 4, oggi trasfuso nell’art. 23, comma 1, del citato D.Lgs. n. 206/2005). La pubblicità occulta è vietata, in ogni possibile forma, in quanto particolarmente insidiosa. Essa, infatti, “elude le naturali difese rappresentate dalle risorse critiche alle quali il pubblico è solito ricorrere dinanzi ad una pressione pubblicitaria scoperta; è più autorevole ed affidabile, per il fatto che il messaggio ha l’apparenza di un’informazione Ric. n. 19/1998 11 neutrale e disinteressata; è, infine, particolarmente efficace, in quanto si presta a carpire l’attenzione anche di coloro che usano distoglierla dai messaggi pubblicitari palesi. La pubblicità occulta, dunque, nella multiformità delle sue espressioni, disorienta il pubblico dei consumatori, aggirandone i naturali meccanismi di difesa e reazione, oltre, naturalmente, ad alterare la ideale situazione di parità delle imprese nel confronto concorrenziale” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 21 ottobre 2003 n. 8919). Nell'ambito del divieto di pubblicità occulta ricadono, in particolare: a) le ipotesi di pubblicità tradizionalmente denominata “redazionale”, la quale si rivolge al pubblico con le ingannevoli sembianze di un normale servizio giornalistico, apparentemente riconducibile ad una disinteressata scelta della redazione; b) nonché il consistente c.d. “product nell'esibizione placement”, o nella tipico dei citazione film, della denominazione, del marchio o dei prodotti di un'impresa in un contesto comunicazionale informativo o di intrattenimento, a fini promozionali (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 11 marzo 2005 n. 1811). Per quanto riguarda, in particolare, la tipologia indicata sub a) – rilevante nel quadro della delibazione della sottoposta vicenda Ric. n. 19/1998 12 contenziosa – va osservato come l’inammissibilità della pubblicità c.d. “redazionale” faccia sorgere, in materia di comunicazioni al pubblico, l'esigenza di distinguere tra le comunicazioni che dell'informazione giornalistica hanno, oltre all'apparenza, anche la sostanza, costituendo perciò espressione della libertà di stampa tutelata dall'art. 21 della Costituzione, e i messaggi di contenuto, invece, pubblicitario, dissimulati all’interno in un contesto – solo apparentemente – informativo. Siffatta distinzione è particolarmente delicata e richiede un approccio necessariamente prudente, in quanto la difesa dei consumatori e del mercato non può andare in alcun modo a detrimento della salvaguardia della libertà di stampa: e, più in generale, della libertà di manifestazione del pensiero nelle sue molteplici espressioni (così come, in altro ambito, della libertà di creazione artistica). Non si può negare, inoltre, che si tratti di una distinzione in concreto non sempre agevole ed univoca, anche per il carattere per definizione “occulto” della pubblicità “redazionale”. Al riguardo va precisato che, affinché una comunicazione possa essere ritenuta pubblicitaria non basta che essa sia idonea a generare un oggettivo effetto promozionale. Anche un genuino articolo giornalistico potrebbe, infatti, produrre indirettamente un risultato del genere, ad esempio Ric. n. 19/1998 13 citando un prodotto e riferendo ad esso eventuali apprezzamenti positivi nell’ambito di un contesto informativo, senza per questo smarrire la propria natura. La natura pubblicitaria di una comunicazione riposa piuttosto, secondo il D.Lgs. n. 74/1992 (art. 2, comma 1, lett. a), sulla circostanza della presenza di "uno scopo di promuovere la vendita di beni ... oppure la prestazione di opere o di servizi": fine che è evidentemente incompatibile con quello, giornalistico, di fornire un’informazione obiettiva. In presenza dell’indicato scopo promozionale, infatti, la citazione del prodotto non si sostanzia nell’espressione di una valutazione di opportunità compiuta in modo disinteressato ed indipendente dal giornalista, ma integra, piuttosto, gli estremi di una comunicazione che, per il fatto di essere dettata dall’anzidetta finalità pubblicitaria, è diretta ad influire sui comportamenti economici dei consumatori (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 2 luglio 2001 n. 5836, 7 settembre 2001 n. 7274, 28 marzo 2002 n. 2638 e 22 maggio 2002 n. 4563). Quanto alle modalità preordinate all’accertamento dell’esistenza in concreto di questo decisivo elemento, va osservato che, ove manchino delle prove dirette circa la presenza di uno scopo promozionale (in carenza, cioè, di prove storiche del rapporto c.d. di committenza, che di tale scopo costituisce l’ordinario fondamento), deve riconoscersi alla luce dei principi generali la Ric. n. 19/1998 14 possibilità per l’Autorità di procedere per presunzioni – naturalmente, gravi, precise e concordanti – argomentate alla luce dell’oggettivo modo di presentarsi del testo redazionale (cfr. ad es. le sentenze della Sezione nn. 5836/2001 e 4563/2002): diversamente opinandosi, del resto, alla normale indisponibilità in questa materia di prove dirette, accederebbe una sostanziale impossibilità di far emergere (e perseguire) una tipologia di comunicazione che la legge, invece, vieta, esigendo la trasparenza della pubblicità. Di conseguenza, allorquando non manchi la può essere prova inibito diretta del all’Autorità – rapporto di committenza, come avviene nel caso in esame – di raggiungere tale prova facendo ricorso, in modo rigoroso e prudente, ad elementi presuntivi. Ovviamente, l’ambito espansivo del sindacato giurisdizionale esercitabile in materia ha, con riferimento alle valutazioni operate da AGCM, valenza essenzialmente “indiretta” (o “esterna”) , potendosi esso esprimere essenzialmente in ordine alla verifica della coerenza e della ragionevolezza dell'iter logico percorso dall’Autorità, alla congruità dell'istruttoria compiuta, alla sufficiente univocità degli elementi indiziari disponibili ed alla adeguatezza della motivazione addotta. 3. Nel caso di specie, l’atto impugnato dimostra di aver correttamente escluso la presenza di elementi presuntivi aventi Ric. n. 19/1998 15 i prescritti caratteri di gravità, precisione e concordanza: di tal guisa che la valutazione compiuta dall’Autorità appare immune da vizi, dimostrandosi corretto – sotto il profilo dell’esaustività dell’attività istruttoria, della oggettiva percezione e configurazione degli elementi di fatto rilevanti, nonché della coerenza logico-argomentativa – il percorso che ha condotto all’adozione della gravata determinazione. Infatti: - la raffigurazione del marchio “Marlboro”, lungi dall’assumere autonomo rilievo nell’ambito dell’articolo in questione, rivela carattere di inautoma strumentalità rispetto (non soltanto) alla denominazione della scuderia automobilistica (Ferrari Marlboro Race Team), (ma anche) alla necessaria contestualizzazione e caratterizzazione delle raffigurazioni del pilota (Michael Schumacher) ritratto; - nell’articolo le raffigurazioni grafiche recanti la scritta “Marlboro” non soltanto rivestono carattere sovente incompleto, posizionamento spesso defilato e dimensioni comunque non rilevanti, ma sono ulteriormente accompagnate (in una logica di esaustiva riproduzione di tutte le componenti grafiche afferenti i rapporti di sponsorizzazione in essere con la scuderia Ferrari) da altre scritte (Shell; Carrera, DVAG); Ric. n. 19/1998 16 - nessun collegamento dell’articolo con i prodotti da fumo – e men che meno alcun contenuto di carattere anche indirettamente elogiativo degli stessi (sia pure sotto il profilo prestazionale) – è invero ravvisabile, di talché può fondatamente escludere che le scritte oggetto di denuncia rivelino valenza anche indirettamente sollecitatoria, nei confronti del pubblico, all’acquisto e/o al consumo di prodotti da fumo; conclusivamente dovendosi dare atto – ferma la libera espressione della valutazione giornalistica e/o redazionale di accompagnare e contestualizzare le raffigurazioni grafiche contenute all’interno di un articolo (di ispirazione univocamente sportiva) con le indicazioni delle sponsorizzazioni (peraltro consentite nel nostro ordinamento), in specie laddove esse addirittura concorrano (come appunto nel caso all’esame) ad integrare la denominazione di una notissima scuderia automobilistica – dell’infondatezza delle censure svolte con il presente ricorso avverso l’impugnata determinazione dell’Autorità. 4. Il gravame, alla luce delle esposte considerazioni, deve dunque essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite. P.Q.M. Ric. n. 19/1998 17 Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I – respinge il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2007, con l’intervento dei seguenti magistrati: Pasquale DE LISE – Presidente Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore Roberto CAPONIGRO – Primo Referendario IL PRESIDENTE IL MAGISTRATO ESTENSORE Ric. n. 19/1998