1. ------IND- 2016 0039 F-- IT- ------ 20160203 --- --- PROJET REPUBBLICA FRANCESE Ministero dell'Economia, dell'industria e del digitale Decreto n. del recante applicazione delle disposizioni della legge n. 2015-990 del 6 agosto 2015 per la crescita, l'attività e l'uguaglianza delle opportunità economiche relative agli obblighi di rendicontazione degli operatori della pubblicità digitale. NOR : EINI 1600668D Categorie di soggetti interessati: imprese del settore pubblicitario. Oggetto: disposizioni attuative dell'articolo 131 della legge n. 2015-990 del 6 agosto 2015 per la crescita, l'attività e l'uguaglianza delle opportunità economiche relative agli obblighi di rendicontazione degli operatori della pubblicità digitale. Entrata in vigore: il testo entra in vigore il 1° aprile 2016. Nota: il presente decreto consente di specificare l'articolo 23 della legge n. 93-122 del 29 gennaio 1993 in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza della vita economica e delle procedure pubbliche, per le nuove pratiche delle imprese che si occupano di pubblicità digitale, le quali indirizzano in particolare i messaggi a destinatari mirati in tempo reale, nel contesto di aste. Il decreto precisa le modalità di rendicontazione all'inserzionista. Riferimenti: il presente decreto può essere consultato sul sito di Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il primo ministro, visto il rapporto del ministro dell'Economia, dell'industria e del digitale, vista la legge n. 93-122 del 29 gennaio 1993 in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza della vita economica e delle procedure pubbliche, in particolare l'articolo 23, vista la legge n. 2015-990 del 6 agosto 2015 per la crescita, l'attività e l'uguaglianza delle opportunità economiche, in particolare l'articolo 131, sentito il Consiglio di Stato (sezione opere pubbliche), Decreta: Articolo 1 Il presente decreto si applica ai servizi di pubblicità digitale su qualunque supporto connesso, in particolare computer, tablet, telefoni mobili, televisori e pannelli digitali. Articolo 2 Per i servizi di pubblicità digitale, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 3 del presente decreto, all'inserzionista è messo a disposizione un rendiconto riportante il costo cumulativo e il costo unitario effettivo degli spazi pubblicitari fatturati per ciascuno dei siti o insieme di siti Internet, i quali possono essere organizzati e raggruppati per natura o per contenuto editoriale. Articolo 3 Per i servizi di pubblicità digitale basati su metodi di acquisto in tempo reale e su spazi pubblicitari non garantiti, anche con meccanismi di asta, per i quali i criteri determinanti sono il profilo dell'utilizzatore di Internet e l'ottimizzazione dei risultati del messaggio, all'inserzionista è messo a disposizione un rendiconto, segnatamente per mezzo di accesso online, riportante le seguenti informazioni minime: 1° Informazioni che consentono di garantire l'effettiva esecuzione della prestazione e delle loro caratteristiche: a) L'ambito di diffusione pubblicitaria, inteso come i siti o l'insieme di siti Internet, i quali possono essere organizzati e raggruppati in funzione della natura o del contenuto editoriale o qualunque altra classificazione auspicata dall'inserzionista; b) I messaggi pubblicitari utilizzati; c) I formati pubblicitari utilizzati; d) I risultati quantitativi, relativamente all'oggetto dei servizi, rapportati all'indicatore di performance adottato: numero di visualizzazioni pubblicitarie realizzate (ad esempio sotto forma di "stampa", "pagine viste"), il numero di interazioni realizzate tra l'utilizzatore di Internet e gli annunci pubblicitari (ad esempio "clic", "azioni") o qualunque altra unità di misura che attesti l'esecuzione delle prestazioni; e) La somma complessiva fatturata per la campagna e qualunque altro elemento concordato con l'inserzionista inerente al costo degli spazi. 2° Informazioni finalizzate a garantire la qualità tecnica delle prestazioni: a) Gli strumenti tecnologici, le competenze tecniche e i fornitori tecnici coinvolti nell'erogazione dei servizi; b) L'identificazione dei consulenti, distinti dai fornitori tecnici, che prendono parte all'erogazione dei servizi; c) I risultati ottenuti rispetto agli obiettivi qualitativi definiti dall'inserzionista o un suo incaricato prima del lancio della campagna (targeting, ottimizzazione, efficacia). L'inserzionista potrà avere accesso agli strumenti di rendicontazione messi a disposizione dell'incaricato. 3° Informazioni sui mezzi posti in essere allo scopo di tutelare l'immagine della marca dell'inserzionista: a) Interventi adottati allo scopo di evitare la diffusione di messaggi pubblicitari su supporti illeciti o in ambiti di diffusione segnalati dall'inserzionista come pregiudizievoli per 2 l'immagine del proprio marchio e della propria reputazione. Nell'eventualità in cui l'inserzionista si avvalga dell'intermediazione di un incaricato, quest'ultimo dovrà attuare le specifiche relative ai supporti pubblicitari e agli ambiti di diffusione che l'inserzionista intende autorizzare o escludere come definite nel quadro del contratto scritto di incarico. b) Gli standard, laddove presenti, e gli strumenti utilizzati al fine di garantire che i messaggi pubblicitari non siano diffusi sui supporti o negli ambiti di diffusione di cui alla precedente lettera a). 4° Rispetto degli impegni sottoscritti nel quadro di codici sulle buone pratiche applicabili al settore della pubblicità digitale. Articolo 4 Il ministro dell'Economia, dell'industria e del digitale e il ministro della Cultura e della comunicazione sono incaricati, ciascuno secondo le proprie competenze, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Addì [ ]. Il primo ministro: Il ministro dell'Economia, dell'industria e del digitale, Emmanuel MACRON Il ministro della Cultura e della comunicazione, Fleur PELLERIN 3