1. ------IND- 2016 0039 F-- IT- ------ 20160203 --- --

1. ------IND- 2016 0039 F-- IT- ------ 20160203 --- --- PROJET
REPUBBLICA FRANCESE
Ministero dell'Economia, dell'industria e
del digitale
Decreto n.
del
recante applicazione delle disposizioni della legge n. 2015-990 del 6 agosto 2015 per la
crescita, l'attività e l'uguaglianza delle opportunità economiche relative agli obblighi di
rendicontazione degli operatori della pubblicità digitale.
NOR : EINI 1600668D
Categorie di soggetti interessati: imprese del settore pubblicitario.
Oggetto: disposizioni attuative dell'articolo 131 della legge n. 2015-990 del 6 agosto 2015
per la crescita, l'attività e l'uguaglianza delle opportunità economiche relative agli obblighi
di rendicontazione degli operatori della pubblicità digitale.
Entrata in vigore: il testo entra in vigore il 1° aprile 2016.
Nota: il presente decreto consente di specificare l'articolo 23 della legge n. 93-122 del 29
gennaio 1993 in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza della vita
economica e delle procedure pubbliche, per le nuove pratiche delle imprese che si occupano
di pubblicità digitale, le quali indirizzano in particolare i messaggi a destinatari mirati in
tempo reale, nel contesto di aste.
Il decreto precisa le modalità di rendicontazione all'inserzionista.
Riferimenti: il presente decreto può essere consultato sul sito di Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Il primo ministro,
visto il rapporto del ministro dell'Economia, dell'industria e del digitale,
vista la legge n. 93-122 del 29 gennaio 1993 in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza della vita economica e delle procedure pubbliche, in
particolare l'articolo 23,
vista la legge n. 2015-990 del 6 agosto 2015 per la crescita, l'attività e l'uguaglianza
delle opportunità economiche, in particolare l'articolo 131,
sentito il Consiglio di Stato (sezione opere pubbliche),
Decreta:
Articolo 1
Il presente decreto si applica ai servizi di pubblicità digitale su qualunque supporto connesso,
in particolare computer, tablet, telefoni mobili, televisori e pannelli digitali.
Articolo 2
Per i servizi di pubblicità digitale, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 3 del presente
decreto, all'inserzionista è messo a disposizione un rendiconto riportante il costo cumulativo e
il costo unitario effettivo degli spazi pubblicitari fatturati per ciascuno dei siti o insieme di siti
Internet, i quali possono essere organizzati e raggruppati per natura o per contenuto editoriale.
Articolo 3
Per i servizi di pubblicità digitale basati su metodi di acquisto in tempo reale e su spazi
pubblicitari non garantiti, anche con meccanismi di asta, per i quali i criteri determinanti sono
il profilo dell'utilizzatore di Internet e l'ottimizzazione dei risultati del messaggio,
all'inserzionista è messo a disposizione un rendiconto, segnatamente per mezzo di accesso
online, riportante le seguenti informazioni minime:
1° Informazioni che consentono di garantire l'effettiva esecuzione della prestazione e
delle loro caratteristiche:
a) L'ambito di diffusione pubblicitaria, inteso come i siti o l'insieme di siti Internet, i quali
possono essere organizzati e raggruppati in funzione della natura o del contenuto editoriale o
qualunque altra classificazione auspicata dall'inserzionista;
b) I messaggi pubblicitari utilizzati;
c) I formati pubblicitari utilizzati;
d) I risultati quantitativi, relativamente all'oggetto dei servizi, rapportati all'indicatore di
performance adottato: numero di visualizzazioni pubblicitarie realizzate (ad esempio sotto
forma di "stampa", "pagine viste"), il numero di interazioni realizzate tra l'utilizzatore di
Internet e gli annunci pubblicitari (ad esempio "clic", "azioni") o qualunque altra unità di
misura che attesti l'esecuzione delle prestazioni;
e) La somma complessiva fatturata per la campagna e qualunque altro elemento concordato
con l'inserzionista inerente al costo degli spazi.
2° Informazioni finalizzate a garantire la qualità tecnica delle prestazioni:
a) Gli strumenti tecnologici, le competenze tecniche e i fornitori tecnici coinvolti
nell'erogazione dei servizi;
b) L'identificazione dei consulenti, distinti dai fornitori tecnici, che prendono parte
all'erogazione dei servizi;
c) I risultati ottenuti rispetto agli obiettivi qualitativi definiti dall'inserzionista o un suo
incaricato prima del lancio della campagna (targeting, ottimizzazione, efficacia).
L'inserzionista potrà avere accesso agli strumenti di rendicontazione messi a disposizione
dell'incaricato.
3° Informazioni sui mezzi posti in essere allo scopo di tutelare l'immagine della marca
dell'inserzionista:
a) Interventi adottati allo scopo di evitare la diffusione di messaggi pubblicitari su supporti
illeciti o in ambiti di diffusione segnalati dall'inserzionista come pregiudizievoli per
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l'immagine del proprio marchio e della propria reputazione. Nell'eventualità in cui
l'inserzionista si avvalga dell'intermediazione di un incaricato, quest'ultimo dovrà attuare le
specifiche relative ai supporti pubblicitari e agli ambiti di diffusione che l'inserzionista
intende autorizzare o escludere come definite nel quadro del contratto scritto di incarico.
b) Gli standard, laddove presenti, e gli strumenti utilizzati al fine di garantire che i messaggi
pubblicitari non siano diffusi sui supporti o negli ambiti di diffusione di cui alla precedente
lettera a).
4° Rispetto degli impegni sottoscritti nel quadro di codici sulle buone pratiche
applicabili al settore della pubblicità digitale.
Articolo 4
Il ministro dell'Economia, dell'industria e del digitale e il ministro della Cultura e della
comunicazione sono incaricati, ciascuno secondo le proprie competenze, dell'esecuzione del
presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.
Addì [ ].
Il primo ministro:
Il ministro dell'Economia,
dell'industria e del digitale,
Emmanuel MACRON
Il ministro della Cultura
e della comunicazione,
Fleur PELLERIN
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