PARTE I – CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI ART. 1 DEFINIZIONI Azienda, Ente: Azienda pubblica di Servizi alla Persona “GIOVANNI CHIABA’” Struttura: i locali dell’Azienda ove sono accolti gli ospiti e le pertinenze Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell’Azienda Direttore Generale, Direzione, Responsabili dei Servizi: l’organo o gli organi gestionali dell’Azienda Ditte concorrenti: le ditte partecipanti alla gara Ditta: la Ditta aggiudicataria dell’appalto Codice: Decreto Legislativo del 12.04.2006 n. 163 ART. 2 DESCRIZIONE L’Azienda gestisce una Struttura residenziale protetta destinata ad accogliere un’utenza diversificata. La finalità istituzionale e statutaria dell’Azienda è l’ospitalità permanente o temporanea di persone in condizioni psico-fisiche di autosufficienza, parziale autosufficienza, non autosufficienza, in base a valutazione da parte dell’Unità di Valutazione Distrettuale (UVD). L’Azienda fornisce prestazioni di carattere alberghiero, assistenziale e di animazione nonché sanitario e riabilitativo. La Struttura è dislocata su quattro piani e risulta schematicamente così articolata: PIANO SEMINTERRATO o Spogliatoi,lavanderia guardaroba; PIANO TERRA o Uffici amministrativi, palestra, sala da pranzo, sala animazione, sala polifunzionale, sala delle feste, bar, parrucchiera/barbiere; PIANO PRIMO o 13 camere a 3 letti, 26 a 2 letti, 1 singola, 2 sale da pranzo, 2 soggiorni, 5 bagni attrezzati; articolate su 2 moduli (5 nuclei), 1 ambulatorio; SECONDO PIANO 10 camere a 3 letti, 11 a 2 letti, 2 singole, 2 soggiorni, 2 bagni attrezzati; articolate su 1 modulo (3 nuclei), 1 ambulatorio. Il servizio di assistenza alla persona è attivo nell’arco delle 24 ore e coinvolge l’impiego di addetti all’assistenza, personale infermieristico e di fisioterapia. Attualmente la Struttura dispone di una potenzialità assistenziale di n. 139 posti letto per non autosufficienti. Dato il tipo di utenza cui il servizio si rivolge – in prevalenza anziani non autosufficienti non più in grado di svolgere le funzioni primarie relative alla cura della propria persona, all’alimentarsi autonomamente, allo spostarsi e all’avere autonome relazioni sociali – il tipo di intervento che si richiede da parte della Ditta è finalizzato al mantenimento e, laddove possibile, al recupero delle potenzialità residue di autosufficienza. Questo, sia attraverso una flessibilità organizzativa in grado di adeguarsi, all’occorrenza e con tempestività, alle esigenze individuali degli ospiti, le cui condizioni fisiche possono modificarsi nel tempo, al fine di 1 perseguire e garantire il raggiungimento degli obiettivi assistenziali relativi alla singola persona che l’Azienda pone come finalità prioritaria. L’aspetto più qualificante di una corretta metodologia d’intervento assistenziale consiste nel rapporto diretto tra operatore e ospite. Il personale d’assistenza dovrà rapportarsi all’ospite rispettando la sua personalità e valorizzandola nei suoi diversi aspetti. L’attività assistenziale dovrà svolgersi nel rispetto dei ritmi e delle attitudini della persona, tendendo, nel rapporto quotidiano con l’ospite, a soddisfare il suo bisogno di relazione. Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, la Ditta è tenuta a collaborare nella stesura (ove non già definiti in sede di Unità di Valutazione Distrettuale) e nell’attuazione, d’intesa con gli organi preposti dell’Azienda, di idonei programmi di attività (Val.Graf. e piani assistenziali individualizzati – P.A.I.) finalizzati al recupero psico-fisico ed al mantenimento delle condizioni dell’ospite. La Ditta si obbliga ad effettuare i servizi oggetto dell’appalto con le modalità indicate nel presente capitolato. ART. 3 OGGETTO DELL’APPALTO L’oggetto del contratto di appalto è sinteticamente costituito da: gestione integrale dell’assistenza diurna e notturna nel reparto adibito all’accoglienza di persone prevalentemente non autosufficienti posto al secondo piano, nuclei 22S e 22C, per un totale di 37/40 posti letto articolati su 10 camere a 3 letti, 2 a 2 letti e 3 a 1-2 letti; gestione parziale del servizio infermieristico nell’intera struttura; gestione parziale del servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti nell’intera struttura; gestione integrale del servizio di animazione nell’intera struttura; L’Azienda si riserva la facoltà di potenziare i servizi costituenti oggetto del presente appalto e di richiederli alla Ditta, la quale si obbliga a fornirli in un termine di 60 giorni dalla richiesta formulata con lettera raccomandata A.R. Questo, con particolare riguardo a specifiche esigenze, progetti o valutazioni di carattere socioassistenziale, organizzativo e gestionale. Le parti, relativamente all’attivazione di nuovi servizi, concorderanno tutte le necessarie modalità di gestione, coordinamento e provvederanno ai necessari adeguamenti contrattuali. L’Azienda, nel corso di validità del contratto, si riserva, altresì, in qualsiasi momento, di modificare l’appalto, riducendo o aumentando la quantità delle prestazioni inizialmente affidate entro il 20 %, senza che la Ditta possa eccepire alcunché e/o vantare diritti di sorta. L’oggetto del contratto d’appalto e le obbligazioni assunte dalla Ditta con la stipulazione del contratto sono sinteticamente costituite dalle prestazioni minime indicate dal presente capitolato, salvo le integrazioni facoltative come sopra previste. ART. 4 4.1) SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA AGLI OSPITI Prestazioni e organizzazione del Servizio Le prestazioni corrispondono a quelle dell’assistenza diretta all’ospite e possono essere così riassunte: l’attuazione delle linee di indirizzo assistenziale fornite dal Direttore d’Area Sanitaria e Socioassistenziale, dal gruppo infermieristico e dai fisioterapisti; la cura dell’igiene personale; 2 la mobilizzazione, l’alzata, la messa a letto e le deambulazioni non specialistiche; la vestizione, rispettando il più possibile il desiderio degli ospiti; la somministrazione (taglio, imboccamento) dei pasti (colazione, merende, pranzo e cena) agli ospiti impossibilitati a provvedervi autonomamente, dopo aver fatto assumere una postura corretta e confortevole, secondo le direttive del personale sanitario, assicurando il rispetto delle norme igieniche; l’idratazione (somministrazione di bevande) degli ospiti; l’assistenza all’espletamento delle necessità fisiologiche; l’aiuto all’ospite ad alzarsi e a deambulare, anche per mezzo di ausili, con accompagnamento negli spazi di vita collettiva e in quelli esterni, avendo cura del decoro dell’abbigliamento; l’esecuzione del bagno periodico, in vasca doccia o barella doccia, con una periodicità adeguata, con l’esecuzione di tutte le cure personali (capelli, unghie ecc.); la sorveglianza degli ospiti con particolare riguardo ai disorientati; la segnalazione agli infermieri dei cambiamenti riscontrati nelle condizioni di salute degli assistiti e di ogni altra notizia rilevante; il rifacimento giornaliero dei letti, la raccolta differenziata della biancheria sporca e la collocazione negli appositi sacchi; il riassetto del letto occupato dall’ospite temporaneamente occupato; la cura dell’armadio guardaroba e di tutti gli effetti personali dell’ospite; la pulizia dei letti, dei comodini e degli armadi e in generale l’igiene e la sanificazione dell’unitàvita dell’ospite; il controllo del microclima ambientale; la sanificazione delle apparecchiature e degli ausili; il supporto nell’organizzazione di iniziative di animazione all’interno della Struttura e la collaborazione con gli altri operatori durante lo svolgimento delle stesse; gli interventi, in assenza del personale preposto, di pulizia dei locali al fine di salvaguardare l’igiene dell’ambiente e la salvaguardia degli ospiti e dei visitatori; ogni altro servizio di supporto e di aiuto alla persona per il soddisfacimento dei bisogni degli ospiti. Tutti gli operatori dovranno osservare scrupolosamente i seguenti criteri generali di comportamento: i rapporti diretti con gli ospiti devono avvenire in modo corretto, rispettoso della dignità personale e consapevole delle particolari condizioni psico-fisiche individuali degli stessi; la ricerca continua di un’apertura di contatto e di dialogo con gli ospiti, con l’obiettivo di cogliere segnali delle loro problematiche psico-fisiche, concorrendo per rimuoverle; l’individuazione e l’incentivazione delle attitudini, esperienze ed inclinazioni positive di ciascun ospite relativamente al rapporto con attività lavorative e/o ludiche, intese come terapia occupazionale ed occasione di integrazione sociale; la collaborazione con l’equipe interdisciplinare per la definizione del progetto personalizzato e con il servizio di fisioterapia per le attività motorie; l’igiene personale deve comprendere cura e attenzione all’aspetto esteriore e all’estetica dell’ospite; l’abbigliamento deve essere costituito da indumenti personali; la consumazione del pasto deve avvenire possibilmente in condizioni da favorire la socializzazione tra gli ospiti e il mantenimento delle loro residue capacità di autonomia; gli ospiti vanno alzati ogni giorno salvo diverse disposizioni sanitarie; sia l’alzata che la messa a letto devono avvenire a orari differenziati, secondo le abitudini individuali e/o i P.A.I.; 3 le attività di assistenza diretta nei confronti degli ospiti (igiene personale, accompagnamento in bagno, cambio biancheria) devono essere effettuate, nei limiti del possibile, secondo il bisogno e d’intesa con l’ospite; il cambio della biancheria da letto deve essere effettuato al bisogno e comunque settimanalmente; l’intervento, su chiamata dell’ospite, anche mediante l’apposito avvisatore acustico, dovrà essere tempestivo e adeguato; Il servizio dovrà essere effettuato per tutto l’arco delle 24 ore, mantenendo contingenti di personale adeguato alle differenti necessità operative che si presentano durante la giornatatipo, con preciso riferimento al piano di lavoro delineato nel presente capitolato e reso esplicito in sede di offerta. Il personale opererà su turni adottati dall’appaltatore in piena libertà, purchè coerenti con le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia di orario di lavoro. gli orari mensili, l’assegnazione del personale ai turni, le sostituzioni, saranno disposti dalla Ditta. 4.2) Materiale di consumo Sono a carico della Ditta tutti gli oneri relativi al personale (compresi gli ausili per la protezione individuale), ai materiali e prodotti di consumo per l’igiene e la cura degli ospiti e gli eventuali presidi per l’incontinenza per gli ospiti divenuti incontinenti nell’attesa che siano perfezionate le pratiche burocratiche della prescrizione e della fornitura da parte dell’ASS n.5. ART. 5 SERVIZIO INFERMIERISTICO Il servizio infermieristico richiesto riguarderà l’impiego e il coordinamento di n. due infermieri in possesso del Diploma di Infermiere Professionale o Laurea in Discipline Infermieristiche e l’iscrizione al relativo Albo Professionale, per un monte di 72 ore settimanali. Detto personale opererà ad integrazione del gruppo degli infermieri dell’Azienda. L’attività sarà rivolta a tutti gli ospiti presenti in struttura. Le attività e prestazioni inerenti l’assistenza infermieristica dovranno fare riferimento a quanto previsto dalla Legge 26/02/1999, n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”, dal D.M. 14/09/1994, n. 739 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere”, dal “patto infermiere-cittadino” del 12.05.1996, dal codice Deontologico del 12.05.1999, dalla Legge 10.08.2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica”, tutte disposizioni da osservare. Il citato servizio non potrà superare il monte ore annuo di 3744. Il servizio infermieristico si svolge nelle 24 ore tutti i giorni l’anno. Qualora dovessero intervenire variazioni in aumento o diminuzione del monte ore nel limite del 20%, la Ditta dovrà provvedervi su semplice richiesta da parte dell’Azienda entro 24 ore. 5.1) Costo Il prezzo orario proposto si deve intendere per ogni singola ora (60 minuti) di servizio, senza differenza tra feriale, festivo, diurno o notturno e deve intendersi comprensivo delle attività previste nonché di tutti gli oneri relativi al personale (compresi gli ausili per la protezione individuale). 4 ART. 6 6.1) SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI Prestazioni e organizzazione del Servizio Il servizio comprende l’esecuzione di tutti i lavori principali ed accessori inerenti alla pulizia e la sanificazione di tutti i locali dell’Azienda dislocati nella Struttura. Il personale impiegato dovrà integrarsi con quello in carico all’Azienda per lo svolgimento delle prestazioni e con lo stesso essere coordinato e operare. Il servizio comprende le seguenti prestazioni: pulizia e sanificazione dei servizi comuni ed assistiti; lavaggio periodico di vetri e porte; pulizia degli uffici e servizi annessi; pulizia e riordino dei locali di ritrovo e ricreazione. Inoltre il servizio dovrà essere svolto a regola d’arte per il raggiungimento dei seguenti fini: salvaguardare e migliorare lo stato igienico-sanitario dell’ambiente; mantenere integro l’aspetto estetico dei locali; salvaguardare le superfici sottoposte alla pulizia. 6.2) Attrezzature Tutte le attrezzature, i materiali di consumo e i prodotti sono a carico dell’Azienda. 6.3) Monte ore Il servizio di pulizie prevede un monte orario medio mensile di 468 ore, suddiviso in turni da concordarsi con la Direzione dell’Azienda. Il citato servizio non potrà superare il monte ore anno di 5600. Qualora dovessero intervenire variazioni in aumento o diminuzione del monte ore nel limite del 20%, la Ditta dovrà provvedervi su semplice richiesta da parte dell’Azienda entro 24 ore. 6.4) Verifiche e controlli L’Azienda si riserva il controllo, con personale proprio, sull’esecuzione dei lavori. I controlli e le verifiche eseguiti dal personale incaricato dall’Azienda non liberano la Ditta dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione del servizio ed alla sua rispondenza alle clausole contrattuali, né da quelli incombenti in forza delle norme e regolamenti in vigore, né possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione del servizio nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d’opera, macchinari e materiali. 6.5) Costo Il prezzo orario proposto si deve intendere per ogni singola ora (60 minuti) di servizio, senza differenza tra feriale o festivo e deve, altresì, intendersi comprensivo di tutti gli oneri relativi al personale (compresi gli ausili per la protezione individuale). 5 ART. 7 7.1) SERVIZIO DI ANIMAZIONE Prestazioni e organizzazione Il servizio di animazione si concretizza nella programmazione, progettazione e realizzazione di attività ricreative e di socializzazione, in favore di tutti gli ospiti della struttura e finalizzate a: promuovere lo sviluppo culturale ed emotivo-psicologico attraverso gli strumenti dell’aggregazione e della partecipazione; sollecitare e stimolare le capacità espressive e creative; stimolare la memoria, l’attenzione e la fantasia; favorire e sviluppare i rapporti interpersonali utilizzando le dinamiche di gruppo e stimolando le risorse e le capacità relazionali dei singoli. Il servizio di animazione sarà assicurato mediante l’esecuzione dei seguenti adempimenti, elencati in via del tutto indicativa e non esclusiva, che andranno sviluppati in collaborazione con le altre figure professionali della Struttura: attività ricreative e culturali organizzate anche con l’aiuto dei familiari, del personale e del volontariato; attività ludico-motoria finalizzata alla socializzazione tra ospiti ed esterni (gruppi, associazioni, ecc;); attività occupazionale svolta sia all’interno che all’esterno della Struttura; organizzazione periodica di feste, spettacoli ed intrattenimenti vari, anche con la collaborazione di persone o gruppi esterni; passeggiate, visite e gite. La frequenza delle singole prestazioni è determinata in rapporto alle necessità di ciascun ospite (PAI), avuto riguardo delle condizioni psicofisiche e seguendo il criterio di una elevata qualità del servizio. Il servizio di animazione dovrà essere svolto per un monte ore medio stimato in 21 ore settimanali articolate principalmente su 6 giorni alla settimana (dal lunedì al sabato) da operatori in possesso di idoneo attestato di qualifica, altri titoli equipollenti o esperienza almeno triennale maturata nel settore specifico. Gli orari di espletamento del servizio vanno concordati ed integrati con quelli predisposti dall’Azienda per il proprio personale, con cadenze e durate adeguate, tali da non generare un eccessivo carico psicofisico agli ospiti. Eventuali esigenze o attività che dovessero concordarsi per particolari eventi, in giornate o orari diversi da quelli prestabiliti e concordati, dovranno essere comunque garantiti dalla Ditta, con l’applicazione del costo orario ordinario. 7.2) Monte ore Il servizio di animazione prevede un monte orario medio mensile di 91 ore, articolato in fasce orarie da concordarsi con la Direzione dell’Azienda. Il citato servizio non potrà superare il monte ore annuo di 1100. Qualora dovessero intervenire variazioni in aumento o diminuzione del monte ore nel limite del 20%, la Ditta dovrà provvedervi su semplice richiesta da parte dell’Azienda entro 24 ore. 7.3) Materiale per le attività di animazione Il materiale di consumo necessario allo svolgimento delle diverse attività si intende interamente a carico della Ditta. 6 7.4) Costo Il prezzo orario proposto si deve intendere per ogni singola ora (60 minuti) di servizio, senza differenza tra feriale o festivo e deve, altresì, intendersi comprensivo di tutti gli oneri relativi al personale (compresi gli ausili per la protezione individuale) ed ai materiali e prodotti di consumo necessari per lo svolgimento del Servizio. ART. 8 COORDINAMENTO TECNICO E VERIFICHE La Ditta dovrà mettere a disposizione, nell’ambito della propria organizzazione e al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la supervisione del proprio personale, un operatore professionale scelto anche al di fuori dell’organico operativo. L’individuazione del referente coordinatore dovrà avvenire tra persone di comprovata esperienza lavorativa qualificante. Il referente coordinatore dovrà essere presente in Struttura per almeno 10 ore settimanali da concordare con l’Azienda. L’incaricato dovrà essere in ogni momento a disposizione durante gli orari di effettuazione dei servizi; il referente coordinatore dovrà essere reperibile, almeno telefonicamente. In particolare il referente coordinatore si occuperà delle seguenti attività: vigilare sul puntuale adempimento degli obblighi contrattuali in generale e sul corretto funzionamento di tutti i servizi oggetto dell’appalto; organizzare il lavoro di tutti gli operatori impiegati, con particolare riguardo agli operatori sanitari e di assistenza, curando la necessaria integrazione e comunicazione tra i diversi reparti e servizi; valutare le esigenze formative; proporre piani di aggiornamento e di formazione permanente del personale su argomenti attinenti ai servizi; verificare il corretto andamento del servizio concordando eventuali variazioni con la Direzione della Azienda; partecipare alle riunioni dell’equipe multidisciplinare interna ed a quelle con i responsabili della Struttura e le altre figure professionali che vi operano; contribuire alla stesura del Piano Assistenziale Individualizzato, all’interno dell’equipe e verificarne periodicamente l’andamento e lo stato d’attuazione rispetto agli obiettivi prefissati; perseguire gli obiettivi di progetto dei diversi servizi. Il referente coordinatore convocherà un incontro del personale alle dipendenze dirette della Ditta almeno una volta al mese. I relativi costi si intendono compresi nel prezzo unitario complessivo proposto per ogni singola tipologia di servizio e quindi non imputabile direttamente all’Azienda. L’Azienda si riserva, in ogni momento, di valutare la gestione della Ditta attraverso l’osservazione del lavoro, controlli a campione, etc., nonché di convocare riunioni con i responsabili o rappresentanti della Ditta, sempre al fine di esaminare l’andamento della gestione medesima. ART. 9 RAPPRESENTANTE DELLA DITTA La Ditta individuerà una persona con il compito della direzione dei servizi e che rappresenti a tutti gli effetti la Ditta stessa. Tale figura potrà coincidere con il referente coordinatore di cui all’articolo precedente. 7 La Ditta individuerà, inoltre, un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. L’Azienda si potrà rivolgere agli stessi per qualunque tipo di comunicazione inerente l’appalto o per le contestazioni correlate all’eventuale non corretto espletamento dei servizi. I nominativi del rappresentante e del suo sostituto, e dei relativi recapiti, dovranno essere comunicati prima dell’avvio dei servizi. ART. 10 LOCALI ASSEGNATI ALLA DITTA L’Azienda metterà a disposizione della Ditta alcuni locali da adibire a spogliatoi del personale, depositi per attrezzature, magazzini e i locali per i servizi specialistici di cui al presente capitolato. L’Azienda, tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere in ogni momento ai suddetti locali con osservanza delle norme relative alla tutela della privacy. La Ditta è custode dei locali ad essa assegnati e di tutto quanto in essi contenuto, di proprietà della Ditta e/o dell’Azienda. La Ditta risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che il proprio personale possa causare all’Azienda e/o ai terzi, anche per quanto depositato nei locali. L’Azienda è esonerata da qualsiasi responsabilità per fatti dolosi o colposi del proprio personale o di terzi, riferiti ai materiali depositati presso i locali assegnati alla Ditta. ART. 11 OBBLIGHI DELLA DITTA INERENTI AL PERSONALE Il personale impiegato dalla Ditta dovrà essere maggiorenne ed in possesso della qualifica professionale attinente le mansioni esercitate e fisicamente idoneo. Il personale privo di qualifica dovrà entrare in possesso della stessa tramite partecipazione a corsi effettuati da enti certificati a totale carico della Ditta entro il triennio. La Ditta è tenuta a comunicare, entro il quindicesimo giorno antecedente l’inizio dell’appalto, i nominativi degli addetti impiegati nei diversi servizi, con la specificazione dell’inquadramento contrattuale, dell’anzianità di servizio, delle mansioni, delle ore lavorative individuali e della natura del rapporto di lavoro. Entro lo stesso termine la Ditta dovrà fornire la documentazione comprovante l’esperienza maturata e/o il possesso delle qualificazioni professionali richieste relativamente alle mansioni svolte (referente coordinatore, operatore socio sanitario, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, animatore etc.). Il personale impiegato opererà garantendo la continuità di presenza secondo i programmi di lavoro ed i turni predisposti dalla Ditta ed, eventualmente, sulla base delle esigenze formalmente espresse dalla Direzione della Azienda. Per agevolare il mantenimento delle opportune relazioni umane con gli ospiti, dovranno essere attuate politiche atte a ridurre al minimo il turn-over del personale, cercando di utilizzare possibilmente sempre lo stesso personale, evitando cioè ripetute e repentine sostituzioni degli operatori. Al personale di nuovo inserimento dovrà essere garantita adeguata formazione ed informazione attraverso un congruo periodo di affiancamento di durata di norma non inferiore a giorni 15, con costi a totale carico della Ditta. La Ditta ha l’obbligo di comunicare alla Direzione dell’Azienda ogni variazione del proprio organico con almeno 10 giorni di anticipo, esclusi i casi di emergenza. Gli addetti ritenuti non idonei ad uno dei servizi appaltati, o che dessero, per qualsivoglia motivo, occasione di lagnanza, dovranno essere immediatamente sostituiti, su motivata richiesta dell’Azienda. Ad ogni servizio verrà assegnata una specifica divisa i cui colori e fogge saranno preventivamente concordati con la Direzione dell’Azienda. Il personale dovrà sempre indossare divise pulite ed in ordine. 8 Le divise dovranno essere usate esclusivamente all’interno dei locali e pertinenze dell’Azienda. Competono alla Ditta la fornitura, la manutenzione, il lavaggio e la stiratura di tutto il vestiario, effetti personali diversi e calzature di servizio nonché di ogni altra protezione necessaria ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. Al personale è fatto inoltre obbligo di portare in posizione ben visibile una targhetta con foto, nominativo, qualifica e Ditta. Il personale dovrà economizzare l’uso dell’energia elettrica spegnendo le luci, i macchinari o gli apparecchi elettrici non necessari. La Ditta è responsabile del corretto trattamento dei beni di proprietà dell’Azienda, degli eventuali danni derivanti all’Azienda ed ai terzi a seguito dei fatti e omissioni compiuti dal proprio personale nello svolgimento dei compiti previsti dal presente appalto. Per il personale in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana dovrà essere dimostrato, a carico della Ditta, il possesso dei titoli riconosciuti ed equivalenti a quelli previsti per i cittadini italiani. Tenuto conto che gli ospiti, in particolare quelli anziani, hanno più bisogno, rispetto ad altre categorie di persone, di essere compresi e richiedono conseguentemente risposte comprensibili e pertinenti, gli operatori dovranno esprimersi correttamente e correntemente in lingua italiana. La Ditta si impegna per gli operatori con scarsa conoscenza della lingua italiana, a provvedere mediante specifici corsi. ART. 12 OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE La Ditta deve, a sua cura e spese provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle normative sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori. La Ditta si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli accordi integrativi territoriali di categoria, nonché a rispettare le relative norme e procedure previste dalla legge, dalla data di inizio e per tutta la durata dell’appalto. La Ditta si obbliga ad assorbire tutto il personale attualmente in servizio garantendo le eventuali condizioni di miglior favore e l’anzianità maturata. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi fino al loro rinnovo. La Ditta è tenuta inoltre all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. ART. 13 SEGRETO D’UFFICIO Il personale della Ditta dovrà mantenere il segreto d’ufficio e non divulgare fatti o notizie su circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dei reparti e dei servizi, delle quali abbia avuto conoscenza durante l’espletamento del proprio lavoro. Va inoltre evitata ogni forma di familiarità con gli ospiti suscettibile di creare situazioni di dipendenza o di disagio. Tutta la documentazione, sia cartacea che informatica, a qualunque titolo acquisita o prodotta dalla Ditta e contenente dati personali sugli ospiti, in particolare quelli di natura sensibile, dovranno essere trattati rispettando i criteri previsti dallo specifico Regolamento dell’Azienda nonché del relativo Documento Programmatico della Sicurezza. L’Azienda chiederà l’allontanamento dal servizio del personale della Ditta che durante l’attività si dovesse intrattenere con gli ospiti o loro familiari, fornendo agli stessi pareri, impressioni o notizie sul 9 personale, sulle terapie o dovessero tenere altri comportamenti in contrasto con le norme sulla tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento sulla Privacy dell’Azienda). ART. 14 SERVIZIO CIVILE – TIROCINIO - VOLONTARIATO La Ditta prende atto che nell’ambito della Struttura è possibile la presenza e l’apporto di soggetti che prestano il servizio civile, di tirocinanti che seguono corsi di formazione professionale, di destinatari di “borse di lavoro” concesse da pubbliche amministrazioni, ovvero di altri soggetti volontari (aderenti o meno ad associazioni di volontariato). La Ditta può proporre e deve acconsentire l’affiancamento agli addetti dei vari servizi finalizzato alla formazione professionale dei tirocinanti e dei destinatari di “borse di lavoro”. L’attività di tali soggetti è autorizzata dalla Direzione della Struttura. In nessun caso tale attività può sostituire le prestazioni oggetto del presente contratto. ART. 15 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE 15.1) Disposizioni generali È fatto obbligo alla Ditta di assumere direttamente a proprio carico ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro con speciale riferimento all’applicazione del D.Lgs 626/94 ed in particolare: all’attività di formazione, ai presidi individuali, ai controlli e alla prevenzione sanitaria. La Ditta deve, entro 30 giorni dall’inizio del servizio, dimostrare di aver redatto il documento di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 626/94, tenendolo a disposizione. La Ditta dovrà preventivamente informare e formare gli operatori sulle corrette modalità di sollevamento e movimentazione manuale dei carichi e sul corretto uso dei sollevatori meccanici. Il personale impiegato dalla Ditta dovrà altresì rispettare tutte le norme in tema di igiene degli alimenti e dovrà quindi attenersi, per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti, al piano di autocontrollo adottato dalla ditta che gestisce il Servizio di ristorazione dell’Azienda. A tal fine il personale dovrà essere opportunamente formato dalla Ditta. 15.2) Formazione degli addetti – Gestione delle Emergenze Trattandosi di operare all’interno di una Struttura caratterizzata da un livello di rischio elevato (ex D.M. 10.03.1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio....”), la Ditta deve attivarsi affinché tutti gli operatori destinati/da destinare ai servizi abbiano frequentato (ovvero frequentino nel termine dei 12 mesi successivi all’affidamento) il corso organizzato dai Vigili del Fuoco del Comando di Udine (o altra sede) – o da diverso qualificato soggetto – e superato con profitto il relativo esame finale. I corsi di formazione devono essere basati sui seguenti contenuti minimi: L’incendio e la prevenzione incendi, La protezione antincendio, Le procedure da adottare in caso di incendio, Esercitazioni pratiche. Gli stessi dipendenti sono coinvolti nell’esecuzione/messa a punto del piano di emergenza ed evacuazione. Alla luce dell’art. 4, comma 5 del D.Lgs. 626/1994 “Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto”, l’Azienda procederà a designare/aggiornare i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle 10 misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. L’Azienda concorderà con la Ditta la formazione di una squadra integrata per le funzioni di cui al comma precedente. Tutti gli oneri connessi si intendono compresi nell’offerta economica. 15.3) Referente della sicurezza L’Azienda e la Ditta dovranno comunicarsi, reciprocamente, il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, entro 15 giorni dall’avvio dell’appalto. La Ditta dovrà comunicare all’Azienda i nominativi delle altre figure previste dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, onde consentire l’attuazione delle conseguenti procedure e misure di coordinamento. 15.4) Sopralluogo e verbale per la comunicazione dei rischi La Ditta si obbliga ad eseguire, unitamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Azienda, un approfondito e attento sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio e a sottoscrivere il relativo verbale congiunto di presa d’atto dopo aver verificato e valutato, mediante conoscenza diretta, i rischi connessi ai profili di sicurezza nelle aree interessate ai diversi servizi, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di provvedere ad informare i propri lavoratori. Il verbale di sopralluogo, per la comunicazione dei rischi, verrà redatto congiuntamente entro 30 giorni dall’inizio dello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato d’oneri. ART. 16 CARATTERISTICHE GENERALI DI QUALITA’ 16.1) Prodotti, strumenti ed attrezzature tecniche Come già più volte richiamato nel presente capitolato, sono a carico della Ditta gli oneri di fornitura e i costi riguardanti alcuni prodotti, materiali di consumo, strumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale necessari per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. Gli standard di qualità da rispettare sono di seguito specificati: a) Strumenti di lavoro, attrezzature tecniche e tecnologiche, dispositivi ed indumenti di protezione individuale monouso per gli operatori idoneità tecnica per la specifica destinazione d’uso; conformità per caratteristiche tecniche e costruttive alle vigenti normative in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché alle vigenti normative igienico-sanitarie che disciplinano la gestione di strutture socioassistenziali residenziali per anziani non autosufficienti ed alle vigenti normative in materia di gestione di rifiuti sanitari ed assimilati; conformità per qualità e sicurezza alle specifiche tecniche dell’Unione Europea risultante dal marchio “CE”, il quale deve essere apposto sui materiali in modo visibile ed essere sempre leggibile; contenimento dei consumi energetici. Nel dare corso al contratto sono utilizzate le macchine già in uso presso la struttura (ed i componenti di sicurezza). Nel caso di rottura o danneggiamento da parte degli operatori della Ditta, dei sollevatori o altre attrezzature presenti all’interno del nucleo di competenza della Ditta, quest’ultima si impegna alla sostituzione degli stessi con altri di uguale tipo e marca. 11 Gli operatori devono essere informati/formati preventivamente sulle caratteristiche delle macchine e sulle modalità di utilizzo. Le istruzioni devono essere adeguatamente diffuse ed agevolmente consultabili in qualunque momento. b) Prodotti igienico-sanitari e materiali di consumo per la cura dell’igiene personale degli ospiti, per l’aiuto e l’assistenza alla persona elevato livello di qualità sia per le proprietà e gli effetti di applicazione che per le caratteristiche costruttive e/o costitutive dei componenti; idoneità tecnica per la specifica destinazione d’uso e tipologia degli ospiti, prevalentemente non autosufficienti ed affetti da incontinenza; idoneità specifica per l’applicazione di tutti gli interventi necessari a garantire la pulizia ed igiene personale quotidiana degli ospiti, ivi compresi i trattamenti igienici per la prevenzione di lesioni derivanti dalle posizioni di allettamento o di immobilizzazione; per quel che attiene all’uso di specifici prodotti per la prevenzione delle lesioni da decubito e per la disinfezione, la Ditta dovrà attenersi alle disposizioni prescritte in merito dalla competente Azienda Sanitaria; frequenza d’uso commisurata ai bisogni ed alla tipologia degli ospiti; conformità tecnica ai requisiti igienico-sanitari prescritti dalle normative vigenti per l’assistenza ad anziani residenti in strutture socio-sanitarie a carattere residenziale. Detti prodotti dovranno essere sostituiti nel caso in cui l’Azienda non li ritenga adeguati, senza che perciò la Ditta posa chiedere indennizzo alcuno. 16.2) Strumenti per il controllo di qualità dei servizi Tutti i servizi oggetto del presente appalto devono essere eseguiti dalla Ditta con la massima cura, qualità, diligenza, professionalità e puntualità, tenendo conto dei complessi bisogni di assistenza degli ospiti della Azienda, in prevalenza in condizioni di non autosufficienza. L’Azienda potrà utilizzare ogni strumento ritenuto opportuno ai fini del controllo della qualità dei servizi erogati, fra i quali: report per la verifica degli standard di qualità; interviste o questionari agli addetti e/o all’utenza per verificare il livello di gradimento dei servizi ed eventuali scostamenti dagli standard di qualità previsti dalla Ditta e/o nel presente capitolato; verifica degli orari di presenza e di servizio degli operatori all’interno della struttura residenziale; ispezioni e sopralluoghi; esame e verifica dei registri, delle fatture di acquisto e fornitura dei prodotti, dei materiali di consumo impiegati per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, delle relative “certificazioni” di origine, di qualità, di provenienza e conformità tecnica alle vigenti normative; ogni altro tipo di controllo e di verifica ritenuto opportuno. La Ditta dovrà espressamente accettare, senza alcuna riserva, eccezione o limitazione, tutte le forme di controllo previste dal presente articolo, consentendone l’effettuazione e collaborando alla loro attuazione. ART. 17 DANNI A PERSONE E COSE – OBBLIGHI ASSICURATIVI La Ditta si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, sull’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi in argomento, nonché sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla Legge 23.10.1969 n. 1269 e libera fin d’ora l’Azienda da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e da ogni altro danno che potesse emergere dall’espletamento dei servizi medesimi. 12 La Ditta è responsabile di ogni danno che derivi all’Azienda ed a terzi dall’adempimento dei servizi assunti con il presente appalto. Qualora la Ditta non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nei termini fissati nella relativa lettera di notifica, l’Azienda resta autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi sulla prima scadenza dovuta alla Ditta o sul deposito cauzionale. La Ditta risponderà direttamente dei danni arrecati all’Azienda, alle persone e alle cose nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compenso alcuno da parte dell’Azienda. A tal fine la Ditta dovrà depositare all’atto della stipula del contratto d’appalto apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (Azienda compresa) con copertura per danni a persone, cose o animali anche di sua proprietà, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, valida per tutto il periodo contrattuale, con massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00--………In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto e ciò comporterà la decadenza dall’aggiudicazione. In quest’ultimo caso l’Azienda si riserva la facoltà di affidare l’incarico alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario o di indire nuova gara. ART. 18 – RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE La Ditta provvederà con propri mezzi alla rilevazione delle presenze del proprio personale. Prima dell’emissione della fattura la Ditta provvede ad inviare il tabulato mensile delle presenze dei propri operatori all’Azienda per i relativi controlli. ART. 19 – CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI L’unità di prestazione del servizio di assistenza diretta agli ospiti è la giornata assistenziale all’ospite, pertanto l’offerta è espressa in prezzo per ciascuna giornata di assistenza all’ospite presente in reparto. Quotidianamente dovrà essere registrato il dato delle presenze della giornata precedente (per venerdì e il sabato i dati potranno essere registrati al lunedì, insieme a quelli della domenica) su un prospetto che verrà presentato dal referente dell’appalto o da suo delegato e controfirmato dal Direttore dell’Area Sanitaria Socioassistenziale o da un suo delegato. Si intenderà presente l’ospite che abbia trascorso all’interno della struttura l’intera giornata o almeno una porzione della stessa corrispondente alle fasce orarie 0:00 – 10:00 oppure 18:00 – 24:00. Per gli altri servizi l’unità di prestazione è l’ora lavorata (si deve intendere per ogni singola ora (60 minuti) di servizio, indifferentemente se feriale o festivo, diurno o notturno). ART. 20 PAGAMENTI L’Azienda provvederà alla liquidazione dei corrispettivi con cadenza mensile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. Il pagamento avverrà con rimessa diretta a mezzo mandato. La fattura dovrà essere unica e riporterà in dettaglio gli importi per singolo servizio (prestazioni, ore lavorate, giornate di assistenza). Alla fattura andranno allegate apposite schede di rendiconto – una per ogni singolo servizio – attestanti l’assolvimento dei relativi obblighi contrattuali. Le schede dovranno evidenziare, per i servizi suscettibili di quantificazione del prezzo in ragione oraria, il numero delle ore giornalmente effettuate da ogni singolo operatore (espressamente individuato con nome e cognome) per tutto l’arco del mese. Copia di tali schede/rendiconti dovrà essere presentata in allegato alle fatture, quale condizione per la loro liquidabilità. 13 In caso di violazioni contrattuali od in presenza di altri oneri o rimborsi dovuti dalla Ditta, l’Azienda, previa comunicazione motivata, ha la facoltà di operare, a compensazione, adeguata ritenuta all’atto della liquidazione delle fatture. ART. 21 GARANZIE PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO - PENALITÀ La Ditta assicura e garantisce i servizi di cui al presente capitolato sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, scioperi, etc. Trattandosi di appalto di pubblica utilità e di servizi essenziali, la mancata prestazione dei servizi, dovuta a qualunque motivo, ivi inclusi quelli di cui al precedente comma e che comporti per l’Azienda l’obbligo di provvedervi a propria cura, comporterà l’addebito alla Ditta delle spese a tale scopo sostenute dall’Azienda, oltre ad una penale come stabilita nel presente articolo. Il Direttore Generale dell’Azienda, o chi ne fa le funzioni, previa contestazione scritta, applicherà nei casi di seguito indicati le corrispondenti penali: Assistenza: 1. mancata effettuazione delle prestazioni previste dal piano di lavoro o dal P.A.I.: € 100,00 per evento/ospite/operatore coinvolto; 2. mancato rispetto delle disposizioni del personale sanitario/infermieristico: € 200,00 per evento/ospite/operatore coinvolto; 3. ritardo superiore ai 20’ nelle attività di cui al punto 1), non giustificate da urgenze e/o forza maggiore: € 50,00 per evento/ospite/operatore coinvolto; Pulizia e Sanificazione 4. mancata effettuazione delle prestazioni previste dal progetto: da € 50,00 a € 1.000,00 per ciascuna infrazione in rapporto alla gravità e frequenza; 5. ritardo nell’effettuazione delle prestazioni previste dal progetto, non susseguenti a casi di forza maggiore/emergenza: da € 50,00 a € 500,00 per ciascuna infrazione in rapporto alla gravità e frequenza; Animazione 6. mancata effettuazione delle prestazioni previste dal piano di lavoro o dai P.A.I.: € 100,00 cad. per evento/ospite/operatore coinvolto; Generali: 7. condotta non conforme a principi di correttezza, disponibilità ed educazione verso gli utenti e gli altri operatori: € 50,00 per evento/ospite/operatore coinvolto; 8. impiego di prodotti non adeguati rispetto alle prescrizioni normative o di qualità previste dal presente capitolato: € 250,00 per tipologia di prodotto; 9. preavviso di sciopero non comunicato, ovvero comunicato prima dello sciopero ma oltre il termine di legge: da € 600,00 a € 1.200,00; 10. mancata comunicazione nei termini previsti dall’art. 11 della sostituzione, anche temporanea, di proprio personale: € 100,00 per ogni giorno di ritardo per ogni operatore; 11. ulteriori casi di violazione, inadempienza e ritardi nell’esercizio del contratto desumibili direttamente ed indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: da € 50,00 a € 2.000,00. 14 Dove non espressamente previsto diversamente, le penalità si intendono per evento/ospite/operatore coinvolto. È facoltà del Direttore, o di chi ne fa le funzioni, applicare le sanzioni variabili a seconda della gravità e/o frequenza delle carenze rilevate. L’Azienda potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alle soprascritte infrazioni. Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione ovvero mediante trattenuta dalla somma da pagare sulle fatture emesse. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla Ditta che avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni solari e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa. ART. 22 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E DEPOSITO CAUZIONALE Il contratto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta nel giorno e nell’ora che verranno concordati con l’Azienda. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l’Azienda dovesse sostenere, a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio, la Ditta dovrà versare entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla richiesta dell’Azienda e comunque non oltre la data di stipulazione del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% del valore complessivo dell’appalto su base triennale. La cauzione può consistere nel versamento presso il Tesoriere dell’Azienda, ovvero mediante costituzione di idonea polizza fideiussoria, bancaria oppure assicurativa. La cauzione definitiva, se costituita nella forma di fideiussione, deve contenere in modo espresso la rinuncia del fideiussore alle facoltà di cui agli artt. 1944 e 1945 c.c. Tale fideiussione dovrà avere validità fino al termine del contratto e contenere, altresì, l’impegno del fideiussore ad erogare all’Azienda le somme dovute dietro semplice richiesta entro 15 giorni dalla medesima. La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l’Azienda e la Ditta, sempre che all’Azienda non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso rimane all’Azienda pieno e incondizionato diritto di rivalsa sull’intera cauzione per ogni somma della quale l’Azienda dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo. Sulla Ditta graverà l’obbligo, sotto pena di decadenza dell’affidamento dell’appalto, di reintegrare la cauzione, ogni volta che ciò si rendesse necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento relativo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. Resta salvo per l’Azienda l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. ART. 23 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI - SUBAPPALTO Il contratto d’appalto non è cedibile da parte della Ditta, in alcun caso e titolo, in tutto ed in parte. Nel caso in cui la cessione avesse comunque luogo, essa resterà priva di effetto alcuno per l’Azienda e costituirà comunque causa di risoluzione. È altresì vietato cedere in tutto o in parte, senza l’espressa autorizzazione preventiva dell’Azienda, i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto. Il subappalto a terzi è ammesso nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 118 del Codice. I servizi che la Ditta concorrente intende subappaltare devono essere formalmente esplicitati all’atto della presentazione dell’offerta. 15 ART. 24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Costituiscono cause di risoluzione contrattuale le seguenti fattispecie: 1. apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico della Ditta; 2. messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività e del ramo di attività della Ditta; 3. inosservanza dell’art. 22 in tema di deposito cauzionale; 4. inosservanza dell’art. 23 (cessione del contratto e subappalto) e impiego di personale alle dipendenze di altra impresa; 5. inosservanza delle norme di legge e regolamentari, incluse quelle di cui al presente capitolato d’oneri, concernenti il rapporto di lavoro col personale dipendente o i soci lavoratori e/o mancata applicazione dei contratti collettivi di categoria; 6. solo a seguito di contestazioni e diffide formali: a) sospensione, abbandono o mancata effettuazione di uno o più servizi affidati; b) interruzione immotivata del servizio; c) ritardi nello svolgimento del servizio; d) gravi violazioni di obblighi contrattuali; e) gravi difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta; f) reiterate violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative ai requisiti professionali del personale, ai suoi obblighi e alle sostituzioni; g) ripetuta violazione degli orari concordati; h) mancato rispetto del piano di formazione ed aggiornamento del personale; Le ipotesi sopra indicate sono ritenute violazioni essenziali degli oneri di cui al presente capitolato e determinano l’impedimento assoluto alla prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il contratto stipulato sarà risolto di diritto e con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione della volontà di utilizzo della clausola risolutiva da parte dell’Azienda in forma di lettera raccomandata A.R. L’Azienda sarà autorizzata ad assumere immediatamente l’esercizio diretto dei servizi affidati, ovvero di affidarne la prosecuzione ad altri. Ciò senza formalità procedurali, in qualsiasi momento e dietro semplice comunicazione scritta alla Ditta. In tal caso la Ditta, ritenuta responsabile di quanto sopra esposto, sarà tenuta al pagamento del risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute. In caso di fallimento della Ditta il contratto sarà risolto e tale risoluzione avrà efficacia dal giorno antecedente a quello della sentenza dichiarativa di fallimento, salve le ragioni della Azienda relative al risarcimento in sede fallimentare, con privilegio sulla cauzione. È inoltre facoltà della Azienda risolvere il contratto per rilevanti ed accertati motivi di pubblico interesse, con preavviso di 90 giorni e senza che la Ditta possa vantare alcun risarcimento. A parziale deroga degli articoli precedenti e limitatamente ai casi espressamente contemplati nel presente articolo, la disdetta non potrà aver luogo qualora la sospensione del servizio derivasse da cause di forza maggiore. Trattandosi però di servizi di pubblica utilità ed essenziali, la Ditta dovrà comunque assicurare un servizio di emergenza. Ove per qualsiasi motivo la Ditta fosse impossibilitata a garantire la presenza in servizio del numero di operatori necessari ad assicurare il regolare svolgimento dello stesso, l’Azienda potrà provvedere, con la necessaria tempestività e nel modo che riterrà più opportuno, ad eseguire d’ufficio, con proprio personale o con personale esterno, tutte le prestazioni atte a garantire il ripristino e il mantenimento dell’efficienza dei servizi, salvo addebitare i conseguenti maggiori oneri e/o danni alla Ditta. 16 ART. 25 REVISIONE PREZZI Il prezzo dell’appalto rimarrà invariato per i primi dodici mesi. In ottemperanza al disposto di cui all’art. 115 del Codice, i corrispettivi proposti in occasione della gara pubblica sono oggetto di revisione periodica annuale sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT . La Ditta è tenuta a chiedere, a pena di decadenza, la revisione nei tre mesi successivi al decorso dei primi dodici mesi e dei successivi uguali periodi. ART. 26 DOMICILIO LEGALE Agli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio presso la sede legale della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona G. Chiabà in via Cristofoli n. 18 S.Giorgio di Nogaro (UD). ART. 27 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia tra le Parti, non risolvibile in via amministrativa, è demandata alla competenza del Foro di Udine. Viene espressamente esclusa ogni forma di arbitrato. ART. 28 ONERI E SPESE CONTRATTUALI Le spese di bollo, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente e conseguente al presente capitolato è a carico della Ditta. 17