federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Roma, 5 settembre 2006 Uff.-Prot.n° UE. AA/15387 Oggetto: Fornitura alla farmacie Interrogazione parlamentare. Spett.le Ministero della Salute Dipartimento dell’Innovazione Direzione Generale dei farmaci e Dispositivi medici Via della Civiltà Romana, 7 ROMA Alla c.a. del Direttore Dott. Claudio De Giuli. Questa Federazione ha cura di riscontrare la nota di pari oggetto del 4 agosto 2006 di codesto Ministero ed al riguardo si ha cura di chiarire quanto segue. Dagli elementi in possesso di questa Federazione risulta che le farmacie adottino tutte le modalità tecniche di approvvigionamento dei medicinali e rispettino i comportamenti deontologici al fine di rendere disponibili i farmaci ai cittadini nel minor tempo possibile. Ciò posto, i disagi lamentati nell’interrogazione parlamentare possono trovare giustificato fondamento in due ordini di motivi. In un caso e’ plausibile che il disagio nella consegna dei medicinali ai pazienti, sia, in qualche modo, conseguente all’applicazione della nuova forma di distribuzione dei medicinali, resa possibile dall’articolo 8 della legge 405/2001 e regolata da appositi accordi vigenti a livello regionale. Le modalità gestionali di tali accordi prevedono che le farmacie non possano detenere direttamente scorte dei farmaci compresi in tale forma di distribuzione per evitare eccessivi impegni finanziari da parte delle Regioni. Il sistema in questione prevede, infatti, che alcune categorie di medicinali, individuati dai suddetti accordi solitamente tra quelli di costo elevato e destinati alla cura di patologie generalmente croniche, siano acquistati direttamente dalla ASL, detenuti dai distributori intermedi e possano essere richiesti dalle farmacie al grossista solo nel momento in cui viene presentata la relativa prescrizione da parte dell’assistito. E’ evidente che l’intervallo temporale, anche se di poche ore, tra il momento della richiesta al grossista a quello della effettiva dispensazione al paziente, obbliga quest’ultimo a tornare una seconda volta in farmacia. Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583 Un altro possibile caso di ritardo potrebbe riguardare quei farmaci di classe A inseriti nel sistema del rimborso di riferimento contemplato dall’art. 7 della legge 405/2001. Come è noto, tale norma ha previsto che per i farmaci inseriti nel Prontuario farmaceutico nazionale per i quali è scaduta la copertura brevettale, il SSN rimborsi all’assistito il medicinale con il prezzo più basso; per le altre confezioni inserite nella stessa lista “di confronto”, (anch’esse inserite in fascia A e quindi rimborsabili) ma di prezzo superiore a quello più basso, il cittadino è chiamato a corrispondere la differenza di prezzo. Il farmacista è quindi, quotidianamente e obbligatoriamente, chiamato non solo a consegnare all’assistito il farmaco concedibile di prezzo più basso, ma è impegnato anche a livello deontologico a convincere il cittadino che il generico consegnato, diverso dal farmaco prescritto, ha lo stesso identico effetto terapeutico. Tale opera di convincimento specie con i pazienti meno preparati culturalmente o più anziani, rischia di essere frustrata dalla possibilità per ciascuna azienda di diminuire in ogni momento il prezzo del proprio prodotto facendolo diventare “farmaco di riferimento”. A questo punto, il farmacista è tenuto a consegnare al cittadino un prodotto che nell’involucro esterno differisce dal precedente con intuibili difficoltà di accettazione da parte del cittadino. Ne consegue che le continue diminuzioni di prezzo dei farmaci inseriti in tale sistema, dovute a scelte commerciali delle relative aziende produttrici, spostano di continuo la domanda di tali farmaci da un prodotto all’altro, rendendo, sostanzialmente invendibili quelli che diventano più cari. Tale situazione non consente al farmacista, di poter tenere immediatamente disponibili tutte le referenze relative a ciascuna confezione di riferimento (si consideri, a titoli di esempio che la confezione di Aulin 30 compresse da 100 mg ha oltre 70 confezioni concorrenti) e nemmeno di poter compiere acquisti rilevanti almeno per i medicinali di prezzo più basso atteso l’evolvere così rapido dei posizionamenti commerciali decisi dalle aziende produttrici. In ogni caso, le referenze non disponibili sono consegnate al cittadino nel giro di poche ore. A tale riguardo la scrivente coglie l’occasione per segnalare a codesto spettabile Ministero l’opportunità di prevedere dei termini entro i quali la aziende possano attuare le suddette riduzioni. Una sia pur limitata calendarizzazione di tali riduzioni consentirebbe alle farmacie di poter organizzare in maniera più agevole la gestione dei relativi magazzini e di poter offrire ai cittadini un servizio migliore. Questa Federazione è, comunque, in procinto di trasmettere alle proprie articolazioni territoriali la segnalazione di codesto Ministero e l’interrogazione parlamentare, ricordando l’obbligo per le farmacie di essere dotate dei medicinali indispensabili a garantire il servizio e di procurare nel più breve tempo possibile i medicinali di cui fossero sprovviste. E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. IL PRESIDENTE (Dott. Giorgio SIRI)