C.F.I. – Compagnia Finanziaria Italiana – partner di impresa cooperativa. Le cooperative di produzione-lavoro operanti in ogni settore (compresi i servizi), le piccole società cooperative e le cooperative sociali Le cooperative rappresentano importanti esperienze di partecipazione e di democrazia economica, perché a decidere le questioni fondamentali è sempre l’Assemblea dei soci lavoratori dove ogni testa è un voto. Le cooperative di soci lavoratori interessate all'intervento di CFI sono: Le cooperative di produzione-lavoro in ogni settore. Esse hanno come scopo quello di ricercare e garantire l’occupazione dei propri soci alle migliori condizioni di mercato: l’attività dell’impresa si realizza quindi attraverso l’apporto lavorativo dei singoli soci. Per accedere alle diverse fonti di intervento della nuova Legge Marcora le cooperative di produzione e lavoro (comprese le piccole società cooperative e le cooperative sociali) debbono essere iscritte nell’apposita sezione del Registro prefettizio della Provincia in cui hanno la sede sociale. L’attività di CFI esclude tutti gli altri tipi di cooperativa: di consumo, agricole, edilizie di abitazione, etc. Le piccole società cooperative. Si distinguono dalle altre per il numero di soci necessari per la loro costituzione, che può andare da un minimo di 3 ad un massimo di 8.------------------------------------------L’istituzione delle piccole società cooperative risale alla legge n. 266 del 1997 riguardante la promozione dell’occupazione: proprio per tale motivo le loro caratteristiche di mutualità corrispondono a quelle delle cooperative di produzione e lavoro. Esse devono dunque risultare iscritte nell’apposita sezione del Registro prefettizio della provincia in cui ha sede la società. Le cooperative sociali. Sovente denominate anche cooperative di solidarietà, sono state istituite con la legge n. 381 del 1991, che le individua come strumento idoneo per il perseguimento di finalità sociali e della promozione umana, da realizzare attraverso la gestione di servizi sociosanitari, educativi e di attività produttive nelle quali promuovere l’integrazione lavorativa di persone svantaggiate. Potranno chiedere l'intervento della Legge Marcora le cooperative sociali di tipo "A" e di tipo "B" indicate nell'art. 1 della Legge 381 del 1991. Per poter usufruire della partecipazione e dei finanziamenti di CFI è indispensabile la loro doppia iscrizione al Registro prefettizio, tanto nella sezione delle cooperative sociali, quanto in quella delle cooperative di produzione e lavoro Condizioni per l'intervento in cooperative già esistenti: benché la legge Marcora non ponga limiti relativi all’anzianità delle cooperative beneficiarie, CFI ha voluto disciplinare il segmento particolare di cooperative che, al momento della richiesta di partecipazione, risultano costituite da più di tre anni. L’esame della richiesta, in questo caso, può essere intrapreso solo ad alcune condizioni: che la cooperativa non abbia perdite pregresse da coprire; che non presenti bilanci in perdita negli ultimi tre esercizi; che le risorse apportate da CFI consentano alla cooperativa di realizzare un programma in grado di creare nuova occupazione. Il motivo di tali condizioni risiede nel fatto che la Compagnia non ha lo scopo di fornire aiuto al risanamento di cooperative in crisi - esistono per questo altri strumenti cui le imprese possono ricorrere - ma di intervenire per sostenere l'avvio, il consolidamento e lo sviluppo di imprese aventi concrete prospettive di crescita Possono beneficiare dell’attività di CFI sia le cooperative di produzione e lavoro già esistenti che quelle di nuova costituzione.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’intervento della Compagnia viene richiesto sulla base di un piano di impresa o di fattibilità per la realizzazione del progetto imprenditoriale.----------------------------------------------------------------------------------------L'iniziativa deve essere in grado di produrre ricchezza e, di conseguenza, di consolidare l’occupazione esistente e di creare nuovi posti di lavoro.----------------------------------------------------------------------------------------Se l'impresa cooperativa produce ricchezza, assicura ai soci lavoratori stabilità di occupazione. Le cooperative devono perciò essere costituite da una base sociale coesa e convinta, cioè da soci lavoratori motivati, partecipi della vita sociale.------------------------------------------------------------------------------------------------Il loro obiettivo, in quanto soci della cooperativa, è il successo della loro impresa, nella gestione della quale hanno piena responsabilità attraverso la partecipazione alle riunioni dell’Assemblea dei soci. Fra le imprese cooperative destinatarie dell’attività della Compagnia hanno priorità nell’esame delle domande quelle costituite per almeno il 50% da lavoratori cassintegrati, licenziati per cessazione di attività o riduzione del personale, iscritti nelle liste di mobilità, dipendenti da aziende sottoposte a procedure concorsuali o poste in vendita o in liquidazione dai proprietari. Ciò vale anche per i dipendenti interessati da operazioni di spin-off della Pubblica Amministrazione: quei dipendenti, cioè, adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati.