Allegato alla deliberazione P.G.n. SCHEMA DI Accordo di Sindacato tra Azionisti Pubblici Territoriali della Società BolognaFiere SpA TRA Il Sindaco del Comune di Bologna, di seguito indicato come "il Comune" Il Presidente della Provincia di Bologna, di seguito indicata come "la Provincia" Il Presidente della Regione Emilia Romagna, di seguito indicata come "la Regione" di seguito tutti cumulativamente indicati come "Soggetti sottoscrittori" e/o "Soci Pubblici", PREMESSO CHE 1. i Soggetti sottoscrittori hanno tra loro individuato obiettivi comuni che così definiscono: a) consolidare e sviluppare il rapporto della Fiera con il territorio al fine di accrescere l'impatto dell'attività fieristica sull'economia regionale; b) sostenere lo sviluppo ed il posizionamento competitivo dell'attività fieristica bolognese; c) in attuazione dei principi ispiratori delle Leggi Regionali Emilia-Romagna n. 12/2000 e 15/2008 volti a considerare "la realizzazione di un sistema fieristico integrato e coordinato quale strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione delle attività produttive”, operare comunemente 1 per valutare e Allegato alla deliberazione P.G.n. promuovere, nell’ambito dell’autonomia statutaria e decisionale delle singole società, e fermo il rispetto dell’art. 2380 bis c.c., concrete decisioni per iniziative comuni tra le società fieristiche operanti in Emilia Romagna al fine di: - affermare sempre più, anche in rapporto alle politiche e alle azioni per la promozione dell'internazionalizzazione del commercio con l'estero dei Ministeri competenti e della Regione, il ruolo delle grandi società fieristiche dell’ EmiliaRomagna anche attraverso intese di cooperazione fra le società fieristiche regionali e in relazione con altri importanti centri fieristici del paese; - favorire la cooperazione e l'integrazione delle strategie sul piano commerciale e di organizzazione degli eventi con la valorizzazione delle specializzazioni delle diverse società fieristiche; - individuare tutte le scelte e le opportunità di miglioramento operativo, attraverso integrazione di attività e servizi per il persegui mento di economie di scala e di scopo; - promuovere iniziative comuni per lo sviluppo sui mercati esteri della promozione commerciale e delle nuove iniziative fieristiche in tali mercati; - valutare tutte le opportunità di ulteriori integrazioni societarie. 2. il Presidente della Provincia di Bologna ed il Sindaco del Comune di Bologna hanno ceduto in data ………….. una quota delle partecipazioni corrispondente al 2% ciascuno del Capitale Sociale di BolognaFiere S.p.A:, (più avanti anche denominata "SOCIETA”) 2 Allegato alla deliberazione P.G.n. per n. azioni complessivo 3.151.200 della Società BolognaFiere S.p.A. alla Regione Emilia-Romagna; a seguito della suddetta cessione: - la Provincia di Bologna è titolare di n. 12.051.931 azioni, pari al 15,30% del capitale sociale della società BolognaFiere S.p.A.; - il Comune di Bologna è titolare di n. 8.542.484 azioni, pari al 10,84% del capitale sociale della società BolognaFiere S.p.A.; - la Regione Emilia Romagna è titolare di n. 3.208.190 azioni, pari al 4,07% del capitale sociale della società BolognaFiere S.p.A.. PATTUISCONO QUANTO SEGUE 1. Premesse Le premesse fanno parte integrante del presente accordo. 2. Patto di Sindacato Il Comune di Bologna, la Provincia di Bologna e la Regione Emilia Romagna costituiscono col presente atto in sindacato di voto e di blocco le azioni di loro proprietà della BolognaFiere S.p.A., il quale avrà i seguenti fini: a) adottare una linea decisionale comune al fine di perseguire gli "Obiettivi Comuni", come identificati al punto 1. delle superiori premesse; b) esprimere i voti nell'Assemblea della BolognaFiera S.p.A. che devono essere in esecuzione, adempimento o comunque compatibili con gli "Obiettivi Comuni"; b) fare ogni miglior sforzo e comunque votare in assemblea a favore affinché sia mantenuto e non modificato l'attuale oggetto sociale della società BolognaFiere S.p.A., come identificato all'art. 3 dello Statuto e nel "Progetto di 3 Allegato alla deliberazione P.G.n. trasformazione" approvato in sede di delibera di trasformazione da Ente Pubblico a S.p.A., che prevede - nel rispetto dei requisiti indicati dall'art. 7, comma 1 della Legge Regionale n. 12/2000 - "la gestione del centro fieristico e del quartiere fieristico di Bologna e specificatamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici nonché dei servizi essenziali ad essi relativi”, con l'impegno che tali attività vengano esercitate dalla società in modo congiunto ed inscindibile e che il patrimonio immobiliare della società non venga venduto a terzi, scorporato e/o conferito in altre società, ma rimanga di esclusiva proprietà della BolognaFiere S.p.A.; c) a votare in assemblea a favore affinché venga adeguato l’art. 16 dello statuto della BolognaFiere S.p.A., ai sensi della Legge Regionale n. 12/2000, adeguamento conseguente all'ingresso e quindi all'acquisizione della qualità di "socio pubblico" della Regione con il riconoscimento alla stessa di tutti i diritti previsti nello Statuto e per normative di legge per i Soci pubblici; d) a determinare modalità congiunte di designazione dei candidati alla carica di Consigliere di amministrazione nonché a proporre la modifica dell'attuale art. 18 al fine di determinare un meccanismo di voto che consenta alla Regione in accordo con Comune e Provincia di concorrere insieme alla nomina o proposta di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; e) a non cedere a terzi la proprietà delle azioni dai partecipanti 4 Allegato alla deliberazione P.G.n. detenute; e questo affinché ad essi sia assicurato il potere decisionale in ordine alle deliberazioni che devono essere assunte dall'Assemblea Straordinaria di BolognaFiere S.p.A. previsto dall'art. 16 dello Statuto. 3. Azioni vincolate a) I Contraenti vincolano al Sindacato di Voto e di Blocco tutte le azioni detenute alla data di sottoscrizione del presente accordo. b) I Contraenti si obbligano a vincolare al Sindacato di Voto e di Blocco tutte le azioni o altri diritti che a ciascuno di essi dovessero derivare dalle azioni qui sindacate a seguito di operazioni di aumento di capitale o successivamente acquisite da terzi, ivi compresi i soci della società. 4. Sindacato di voto a) Scopo del sindacato di voto è l'esercizio organico dei diritti di voto derivanti dalle azioni sociali vincolate dai soci della “SOCIETA’” con riferimento alle delibere che la interessano direttamente; b) I sottoscrittori, anche a mezzo di loro delegati, si costituiranno in Consiglio di Sindacato ogni qualvolta dovranno esprimere valutazioni comuni e assumere decisioni a cui uniformarsi in occasione di Assemblee dei Soci della SOCIETA' BolognaFiere S.p.A. nonché in ogni occasione in cui lo riterranno utile o necessario. I sottoscrittori potranno partecipare individualmente alle Assemblee della SOCIETA’ BolognaFiere S.p.A. nelle forme previste dalla legge, ma impegnandosi sin d'ora ad assumere 5 Allegato alla deliberazione P.G.n. in quella sede un comportamento uniforme e di supporto alle decisioni assunte in sede di Consiglio di Sindacato. Il Consiglio di Sindacato potrà anche deliberare in merito all’attribuzione di una delega per la partecipazione a singole assemblee nei confronti di un unico rappresentante dei tre sottoscrittori. c) I partecipanti, durante le sedute del Consiglio di Sindacato, si impegnano a rendere note tutte le informazioni utili all’assunzione delle decisioni di competenza del Consiglio di Sindacato. d) Il Consiglio di Sindacato, per i fini su esposti, si riunirà normalmente, almeno tre giorni prima di ogni assemblea e delibererà all'unanimità dei voti sulle materie sottoindicate: alienazione totale o parziale della partecipazione di ogni singolo Soggetto Sottoscrittore nella Società BolognaFiere S.p.A.; deliberazioni di cui all'art. 16 lett. a), b), c), d) et e) dello Statuto della stessa Società BolognaFiere; proposta di nomina delle cariche sociali; ogni altra modifica dello Statuto di BolognaFiere; scioglimento anticipato del patto. e) Ai soli fini pratici e per il normale svolgimento dei propri compiti il Consiglio di Sindacato nominerà, di comune accordo, un Coordinatore il quale avrà cura di convocare il Consiglio in occasione di ogni assemblea della SOCIETA' nei termini sopra citati e in ogni altra occasione in cui ognuno dei componenti ritenesse opportuno convocare il Consiglio e ne facesse 6 Allegato alla deliberazione P.G.n. richiesta. Le decisioni adottate nelle riunioni del Consiglio devono essere annotate in apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti e conservato a cura e presso gli uffici dell’Ente che il Coordinatore rappresenta. f) Le convocazioni del Consiglio di Sindacato saranno adempiute con raccomandata a/r da inviarsi almeno 5 giorni prima della data di riunione ovvero in casi di necessità ed urgenza mediante telegramma, fax o e-mail almeno tre giorni prima della riunione. Gli avvisi di convocazione dovranno indicare per sommi capi gli argomenti da discutere, il luogo, l'ora e la data della riunione. Sono da ritenersi validi anche i Consigli di Sindacato riuniti in assenza di convocazione ove siano intervenuti e presenti tutti i componenti. 5. Procedura di nomina degli organi sociali di BolognaFiere spa a) Designazione del Presidente In virtù di quanto previsto dall'art.18 - indipendentemente dalla sua eventuale modifica - la Provincia, il Comune e la Regione provvederanno congiuntamente a formulare il nominativo del candidato da designare quale Presidente di BolognaFiere al fine di pervenire ad un nominativo di gradimento comune dei Soci Pubblici ivi compresa la CCIAA. b) Nomina Consiglio di Amministrazione - Lista congiunta I Soci sottoscrittori si impegnano a definire e a presentare in Assemblea congiuntamente la "LISTA DEI CONSIGLIERI DA ELEGGERE", indicando il nominativo dei candidati. 6. Sindacato di blocco a) I membri costituendo in sindacato le azioni di loro proprietà 7 Allegato alla deliberazione P.G.n. nella SOCIETA', si obbligano reciprocamente a non vendere separatamente a terzi, soci o non soci della SOCIETA' stessa, per tutto il periodo di efficacia del presente accordo. b) In caso di aumento del capitale sociale della SOCIETA' e nel caso in cui uno dei Soci aderenti al presente patto non intendesse sottoscrivere totalmente o parzialmente l’aumento in questione, il medesimo si impegna a offrire le proprie opzioni agli altri Sottoscrittori del presente Patto in proporzione alle accrescimento. percentuali In caso possedute, di con interesse diritto di manifestato all’acquisizione delle opzioni offerte, le medesime potranno essere cedute in virtù degli obiettivi comuni che i soggetti sottoscrittori del presente patto intendono raggiungere, con accollo di tutti gli oneri e spese conseguenti a carico del ricevente. c) In caso di violazione degli impegni assunti ai punti precedenti, il Socio Sottoscrittore inadempiente sarà obbligato a corrispondere, a ciascuno dei Soci che ne faccia richiesta, una penale pari a Euro 1.000.000 (un milione) salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. 7. Disposizioni comuni a) Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e sarà valido ed efficace per cinque anni. b) In previsione della scadenza del contratto i contraenti si impegnano secondo i principi di buona fede a fare quanto nelle possibilità e nel rispetto delle vigenti normative, per negoziare nuovi patti parasociali nel rispetto dello spirito di 8 Allegato alla deliberazione P.G.n. cui al presente contratto. L'accordo stesso si intenderà esaurito prima del termine solo nel caso di decisione scritta presa all'unanimità dai soci in sindacato nonché nel caso di vendita delle loro intere partecipazioni detenute nella BolognaFiere S.p.A. c) Tutte le comunicazioni dei partecipanti al Consiglio di Sindacato dovranno essere inviate al ----------------- presso la sede -------------------- da intendersi sede del Sindacato dei Soci medesimo. d) Il Foro competente ed esclusivo è quello di Bologna. L'accordo è scritto in nove pagine e consta di 7 articoli oltre alle premesse ed ai dati di epigrafe, è stato firmato in Bologna il Comune di Bologna Il Sindaco Provincia di Bologna Il Presidente Regione Emilia-Romagna Il Presidente 9