1990 12 17 Testo definitivo

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Contratto Collettivo Nazionale 17 dicembre 1990 per i dipendenti della
Compagnia Internazionale delle Carrozze Letti e del Turismo - Direzione per
l'Italia - e della Officine Ferroviarie Wagons-Lits S.p.A.
In Roma, addì 17 dicembre 1990
tra
la COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE-LETTI E DEL TURISMO e la
OFFICINE FERROVIARIE WAGONS-LITS S.p.A. rappresentate dal Presidente Legale
Rappresentante per l'Italia Francesco Paolo Pappalardo, assistito dal
Direttore Generale del Settore Ferroviario della C.I.C.L.T. Egizio Benigni
e dal Direttore Generale della O.F.W.L. Concetto Carrubba, nonché da:
Giovanni Di Vaio, Aldo Orfei,
Mariano Manganiello, e da: Giovanni
Donfrancesco, Sosio Franzese, Adolfo Torroni;
e
- la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (FILT) aderente alla CGIL,
rappresentata dal Segretario Generale Luciano Mancini, dal Segretario
Generale Aggiunto Donatella Turtura, dal Segretario Responsabile del
Settore Mauro Moretti, da Luciano Maggi e Franco Barbucci dell'Ufficio
Sindacale Nazionale, coadiuvati dalle strutture regionali nelle persone
di: Giuseppe Cecalupo, Vincenzo Mazzeo; nonché dalle Rappresentanze di
base nelle persone di: Claudio Casamassima, Oliviero Cassini, Luigi
Cosentino, Antonio Del Giudice, Cesare Del Sordo, Vincenzo Lelli, Angelo
Mazzeo, Ahmed Mohamed, Emidio Pasqui, Marino Perego, Gino Sebastiani,
Domenico Vastola;
- la Federazione Italiana Trasporti (FIT) aderente alla CISL, rappresentata
dal Segretario Generale Gaetano Arconti, dal Segretario Generale Aggiunto
Salvatore Frisella, dal Segretario Responsabile del Settore Ferrovieri
Luigi Vaglica e dai componenti la Segreteria Nazionale Ferrovieri: Piero
Bosi, Claudio Claudiani, Sandro De Angelis, Roberto Di Pascale, Claudio
Innocente, Romano Ioni, Mario Pettenella, Giuseppe Torres; assistiti dal
Segretario Confederale Giuseppe Surrenti;
- l'Unione Italiana Lavoratori Trasporti (UILTRASPORTI) aderente alla UIL,
rappresentata dal Segretario Generale Giancarlo Aiazzi, dal componente
della Segreteria della Federazione Arturo Papini, dal coordinamento
UILT/WL nelle persone di: Marcello Amantini, Sergio Aureli, Giorgio
Bonanni, Camillo D'Amico, Giampiero Dionisi, Marco Verzari;
- la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Ferrovieri Stato (FISAFS)
aderente alla CISAL, rappresentata dal Segretario Generale Antonio Papa e
dal Segretario Generale Aggiunto Armando Romeo, con l'assistenza del
Sindacato Autonomo
Lavoratori Partecipate Appalti
e Servizi F.S.
(SALPAS), rappresentato dal Segretario Nazionale Claudio Fiorenza e dai
componenti la Segreteria Nazionale: Salvatore Bagnoli, Carlo Lombardi,
Orlando Quirici, Elio Sufferini; nonché da una delegazione di lavoratori
composta da: Ciro
Autiero, Saverio Cirillo,
Michele Clori, Ciro
Cozzolino, Giuseppe Cutrona, Mario De Michele, Costanzo Fricchione,
Luciano Gagliardi, Giovanni Ziaco;
è stato stipulato l'accordo
nazionale di lavoro.
per
il
rinnovo
del
contratto collettivo
In Roma, addì 17 dicembre 1990
tra
la COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE LETTI E DEL TURISMO e la
OFFICINE FERROVIARIE WAGONS LITS S.p.A., rappresentate dal Presidente
Legale Rappresentante per l'Italia Francesco Paolo Pappalardo, assistito
dal Direttore Generale del Settore Ferroviario della C.I.C.L.T. Egizio
Benigni, e dal Direttore Generale della O.F.W.L. Concetto Carrubba, nonché
da: Giovanni Di Vaio, Aldo Orfei, Mariano Manganiello, e da: Giovanni
Donfrancesco, Sosio Franzese, Adolfo Torroni;
e
- la CISNAL Terziario Federazione Nazionale Lavoratori Commercio,
Turismo, Distribuzione e Servizi, rappresentata del Segretario Nazionale
Luigi Gabriele, dai componenti la Segreteria Nazionale Pier Corrado
Cutillo, Luigi Grassi, dai Dirigenti Nazionali Bruno Mariani, Antonio
Piscopo e dal Coordinamento Lavoratori CICLT - WL: Giacomo Paglia
(coordinatore), Alessandro Catenaro,
con l'assistenza della CISNAL
(Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori), rappresentata
dal responsabile del Settore per le politiche sindacali Stefano Cetica;
è stato stipulato
lavoro.
l'accordo per
il rinnovo
del contratto
collettivo di
In Roma, addì 11 maggio 1993
tra
la COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE LETTI E DEL TURISMO e la
OFFICINE FERROVIARIE WAGONS-LITS S.p.A., rappresentate dal Presidente
Legale Rappresentante per l'Italia Francesco Paolo Pappalardo, assistito
dal Direttore Generale del Settore Ferroviario Egizio Benigni, nonché da:
Fabio Liberati, Renato Mantegazza, Aldo Orfei, e da: Giovanni Donfrancesco,
Sosio Franzese, Adolfo Torroni;
con l'assistenza dell'AGENS, rappresentata dal Presidente Felice Mortillaro
e dal Vice Direttore Giorgio Usai;
e
- la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (FILT) aderente alla CGIL,
rappresentata dal Segretario Generale Luciano Mancini, dal Segretario
Generale Aggiunto Paolo Brutti, dal Segretario Responsabile del Settore
Dino Testa, da Luciano Maggi e Franco Barbucci dell'Ufficio Sindacale
Nazionale, coadiuvati dalle strutture
regionali nelle persone di:
Giuseppe Cecalupo, Vincenzo Mazzeo, nonché dalle Rappresentanze di base
nelle persone di: Claudio Casamassima, Oliviero Cassini, Luigi Cosentino,
Antonio Del Giudice, Cesare Del Sordo, Vincenzo Lelli, Angelo Mazzeo,
Ahmed Mohamed, Emidio Pasqui, Marino Perego, Gino Sebastiani, Domenico
Vastola;
- la Federazione Italiana Trasporti (FIT) aderente alla CISL, rappresentata
dal Segretario Generale Gaetano Arconti, dal Segretario Generale Aggiunto
Salvatore Frisella, dal Segretario Responsabile del Settore Ferrovieri
Luigi Vaglica e dai componenti la Segreteria Nazionale Ferrovieri: Piero
Bosi, Claudio Claudiani, Sandro De Angelis, Roberto Di Pascale, Claudio
Innocente, Romano Ioni, Mario Pettenella, Giuseppe Torres; assistiti dal
Segretario Confederale Giuseppe Surrenti;
- l'Unione Italiana Lavoratori Trasporti (UILTRASPORTI) aderente alla UIL,
rappresentata dal Segretario Generale Sandro Degni, al componente della
Segreteria della Federazione Arturo Papini, dal coordinamento UILT/WL
nelle persone di: Marcello Amantini, Sergio Aureli, Giorgio Bonanni,
Camillo D'Amico, Giampiero Dionisi, Marco Verzari;
- la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Ferrovieri Stato (FISAFS)
aderente alla CISAL, rappresentata dal Segretario Generale Antonio Papa e
dal Segretario Generale Aggiunto Armando Romeo, con l'assistenza del
Sindacato Autonomo
Lavoratori Partecipate Appalti
e Servizi F.S.
(SALPAS), rappresentato dal Segretario Nazionale Claudio Fiorenza e dai
componenti la Segreteria Nazionale: Salvatore Bagnoli, Carlo Lombardi,
Orlando Quirici, Elio Sufferini; nonché da una delegazione di lavoratori
composta da: Ciro
Autiero, Saverio Cirillo,
Michele Clori, Ciro
Cozzolino, Giuseppe Cutrona, Mario De Michele, Costanzo Fricchione,
Luciano Gagliardi, Giovanni Ziaco;
si è concordato di procedere alla redazione del testo del contratto
collettivo con l'inserimento degli articoli riportati nel Protocollo
d'intesa sottoscritto in data odierna, superando così ogni e qualsiasi
divergenza interpretativa in precedenza registrata sulle materie da questi
ultimi disciplinate.
In Roma, addì 11 maggio 1993
tra
la COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE-LETTI E DEL TURISMO e la
OFFICINE FERROVIARIE WAGONS-LITS S.p.A., rappresentate dal Presidente
Legale Rappresentante per l'Italia Francesco Paolo Pappalardo, assistito
dal Direttore Generale del Settore Ferroviario Egizio Benigni nonché da:
Fabio Liberati, Renato Mantegazza, Aldo Orfei, e da: Giovanni Donfrancesco,
Sosio Franzese, Adolfo Torroni;
con l'assistenza dell'AGENS, rappresentata dal Presidente Felice Mortillaro
e dal Vice Direttore Giorgio Usai;
e
- la CISNAL Terziario Federazione Nazionale Lavoratori Commercio,
Turismo, Distribuzione e Servizi, rappresentata del Segretario Nazionale
Luigi Gabriele, dai componenti la Segreteria Nazionale Pier Corrado
Cutillo, Vittorio Delle Donne, Luigi Grassi, dai Dirigenti Nazionali
Renato Attardi, Giorgio Ferri,
Ettore Figueroa, Ferdinando Greco,
Maurizio Mazzi, Mario Rapisarda, Roberto Solombrino, Franco Zauli, e dal
Coordinamento Lavoratori CICLT - WL: Giacomo Paglia (coordinatore),
Vincenzo Badij, Sergio Bianchini, Andrea Cardassi, Vito Colasuonno,
Giuseppe Vecchione,
con l'assistenza
della CISNAL (Confederazione
Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori), rappresentata del responsabile
del Settore per le politiche sindacali Mauro Mobilia;
si è concordato di procedere alla redazione del testo del contratto
collettivo con l'inserimento degli articoli riportati nel Protocollo
d'intesa sottoscritto in data odierna, superando così ogni e qualsiasi
divergenza interpretativa in precedenza registrata sulle materie da questi
ultimi disciplinate.
TITOLO I
VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 1
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera
unitaria, per tutto
il territorio nazionale,
salvo le particolari
differenziazioni specificate nel testo del Contratto stesso, i rapporti di
lavoro del personale dipendente
dalla Direzione per l'Italia della
Compagnia Internazionale delle Carrozze Letti e del Turismo e dalla
Officine Ferroviarie Wagons-Lits S.p.A.
ARTICOLO 2
Il presente
contratto sostituisce integralmente
tutte le normative
precedenti la data del 17 dicembre 1990, anche derivanti da accordi e/o
integrazioni successive e/o concessioni aggiuntive, salvo che per singoli
istituti non sia diversamente stabilito, e per accordi specifici a livello
territoriale non in contrasto con la presente disciplina.
Il C.c.n.l. riconosce da un lato le aspettative dei lavoratori a realizzare
maggiori benefici, dall'altro le esigenze dell'impresa di poter programmare
la
propria attività
produttiva sulla
base
di elementi
certi e
predeterminati per la durata del contratto stesso.
Le parti si danno reciprocamente atto che l'attuale disciplina contrattuale
collettiva
nazionale
aziendale costituisce
un
complesso normativo
inscindibile, migliorativo della precedente disciplina.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e da
accordi sindacali interconfederali.
TITOLO II
DECORRENZA E DURATA
ARTICOLO 3
Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 1990 e scadrà il 31
dicembre 1993, salve le diverse decorrenze stabilite, per singoli istituti,
dai relativi articoli.
Esso avrà efficacia fino alla stipula del nuovo Contratto e s'intenderà
tacitamente rinnovato per un anno, e successivamente di anno in anno, ove
non sia data disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E MIGLIORAMENTI TECNICO-PRODUTTIVI
ARTICOLO 4
Le Parti si danno atto che i recuperi di produttività ed efficienza, nonché
i possibili miglioramenti dell'organizzazione del lavoro, rappresentano il
comune presupposto all'individuazione delle grandezze economiche definite
nel Verbale di Accordo del 1°.12.1990.
In particolare si conviene quanto segue:
OFERWALITS
a) le Parti individuano, a livello locale, le modalità per il recupero
dell'orario di produzione diretta a spese di attività accessorie non
produttive;
b) verrà realizzata, a livello locale, ogni opportuna forma di mobilità
professionale e/o territoriale al fine di favorire il raggiungimento
degli obiettivi definiti tra le Parti e le conseguenti ricadute
economiche. La Direzione locale informerà preventivamente le R.S.A.
sulle motivazioni e la presumibile durata.
C.I.C.L.T.
a) Sono garantite dal personale le prestazioni connesse ad iniziative
commerciali e/o promozionali, che rappresentano parte integrante e
qualificante
della
prestazione lavorativa
ai
vari
livelli di
responsabilità.
L'azienda
si
impegna
a
favorire
l'adeguamento dell'attitudine
commerciale del personale attraverso opportuni corsi di formazione.
Caratteristiche, obiettivi e durata dei
preventivamente alle OO. SS. Nazionali.
corsi
verranno
comunicati
In caso di vendite, le
prestazioni verranno compensate con una
percentuale sugli incassi; per iniziative non di vendita (promozionali,
gadget, ecc.) non è previsto compenso.
Sia per le iniziative commerciali, sia per operazioni promozionali,
l'Azienda informerà preventivamente le R.S.A. locali e le OO.SS.
Nazionali
in
funzione
dell'estensione
e
delle caratteristiche
dell'operazione,
anche
con
riguardo
alle
soluzioni
logistico-organizzative individuate.
Sulla materia sarà stabilita una normativa di
compatibile con quanto definito nel presente punto.
carattere generale,
Sulla base di quanto convenuto con la pre-intesa del 1°.12.1990, che
costituisce parte integrante del presente contratto ed in funzione
dell'evoluzione della realtà contrattuale di riferimento del settore
trasporti, e nell'ipotesi di addivenire ad un nuovo C.C.N.L., le Parti
valuteranno la corrispondenza dell'attuale inquadramento rispetto a
professionalità diverse.
In tale quadro, sarà esaminata la richiesta sindacale di unificazione
dell'attuale
3°
livello,
nonché
di
risistemazione
di mutate
professionalità.
b) Il personale viaggiante effettua, per conto dell'Azienda, il ritiro e la
consegna della posta di servizio da e per i vari impianti, nell'ambito
del proprio turno di lavoro.
L'Azienda non intraprenderà azioni per l'accertamento di responsabilità
in caso di furti e/o smarrimenti della corrispondenza.
Le Parti concorderanno soluzioni logistiche ed organizzative, ad es.
cassetta-posta presso la Sezione, per limitare al massimo l'impegno
derivante al personale.
Sono esclusi colli, pacchi ed oggetti voluminosi.
c) Il personale di riserva collabora, nei limiti di tempo a disposizione e
nell'ambito
delle
mansioni
compatibili
col
livello
proprio
d'inquadramento, al migliore svolgimento del servizio su indicazioni del
superiore diretto.
I compiti saranno
Parti.
definiti
localmente a
seguito
di incontro
tra le
d) Le Parti definiranno criteri generali sulla base dei quali verranno
concordati, a livello locale, i turni di servizio del personale, con
l'obiettivo principale dell'ottimizzazione dell'orario di lavoro.
e) Le Parti individueranno criteri omogenei di riferimento per verificare
l'esistenza di soste al secondo capolinea.
f) In caso di necessità, es. scarto di una vettura letti rimpiazzata da una
vettura cuccette, il personale offrirà l'assistenza necessaria al
viaggiatore all'atto della partenza.
g) Nel caso di prestazioni ridotte ai Parchi per cause varie, es.
assemblea, l'organizzazione del lavoro per le ore residue resta di
competenza dell'Azienda.
TITOLO IV
RELAZIONI INDUSTRIALI
ARTICOLO 5
Nel mercato di riferimento delle aziende C.I.C.L.T. ed OFERWALITS si sono
inseriti decisamente elementi di forte concorrenzialità, nei confronti dei
quali - per comune volontà delle Parti stipulanti - va esercitata appieno
ogni rispettiva capacità, con l'obiettivo di consolidare ed estendere le
attività aziendali.
Il sistema di relazioni industriali e di rapporti d'azienda individua
quindi, come fattori portanti, la crescita delle imprese e la ricaduta di
una migliore posizione competitiva
in termini economici e, laddove
possibile, occupazionali.
Ciò, per comune volontà delle Parti stipulanti, non può avvenire senza
l'ampio coinvolgimento dei lavoratori e la loro consapevole partecipazione
allo sviluppo aziendale.
Si conviene pertanto sull'utilità di migliorare, ognuno per la sua parte, i
processi interni di comunicazione ed informazione, necessari alla gestione
positiva di una fase di così ampi e profondi mutamenti.
In questo quadro, le Parti convengono sulla necessità di privilegiare
un'impostazione di rapporto tesa alla soluzione dei problemi.
In tal senso
vengono individuate modalità
di «raffreddamento» dei
potenziali conflitti che prevedono, nel caso in cui i problemi abbiano
origine locale, un livello superiore di risoluzione, individuato fin d'ora
nella sede nazionale e fermo
restando ogni possibile tentativo di
composizione a livello locale.
Qualora il potenziale conflitto abbia rilevanza nazionale, le Parti
concorderanno modalità che, senza ledere legittime prerogative e reciproche
responsabilità, realizzino pause di raffreddamento e/o occasioni ulteriori
di confronto, sempre con lo scopo di risolvere positivamente la vertenza.
Si conviene inoltre di recepire nel testo del C.C.N.L. il Codice di
autoregolamentazione del Settore Trasporti, allegato al presente contratto,
e di iniziare, a far data dal 15 maggio 1993, l'esame per la definizione di
un nuovo codice di regolamentazione dei comportamenti delle parti in
presenza
di conflitti,
sulla base
del
testo del
Protocollo di
autoregolamentazione sopracitato. Tale esame dovrà esaurirsi entro il 31
luglio 1993.
Le Parti concordano sulla necessità che le relazioni industriali si
svolgano in una cornice di riferimenti certi e predeterminati, sia per
quanto attiene ai diversi livelli di confronto e negoziato, sia per quanto
riguarda ruoli e responsabilità dei
diversi gradi, sia infine con
riferimento ai soggetti abilitati ai differenti livelli.
A. LIVELLO NAZIONALE INTERAZIENDALE competente per:
- informativa annuale sulla situazione e prospettive di sviluppo, con
particolare riferimento all'andamento dell'occupazione, allo sviluppo dei
Progetti Qualità, allo stato dei servizi;
- gestione delle eventuali situazioni di crisi;
- questioni applicative riguardanti il C.C.N.L.;
- rinnovo del C.C.N.L. o di Accordi Nazionali interaziendali;
- composizione
delle
ultraterritoriale.
vertenze
locali
che
rivestono
rilievo
Soggetti abilitati:
-
Segreterie Nazionali di Federazione;
Direzione Centrale.
B. LIVELLO AZIENDALE NAZIONALE competente per:
- informative di carattere aziendale;
- questioni applicative riguardanti il C.C.N.L., di rilievo aziendale.
Soggetti abilitati:
- Segreterie Nazionali di Federazione;
- Direzione Centrale.
C. LIVELLO TERRITORIALE competente per:
- quanto non definito ai punti A. e B.
Soggetti abilitati:
- Strutture Territoriali di Federazione;
- R.S.A. locali;
- Responsabile locale dell'Azienda.
Per consentire il regolare svolgimento delle relazioni industriali, le
OO.SS.
comunicheranno
alla
Direzione
Centrale
i
nominativi dei
Rappresentanti Sindacali Aziendali locali distinti per territorio e per
Azienda e dei coordinatori di Roma e Milano, nonché dei Responsabili di
Federazione ai vari livelli.
Eventuali modifiche verranno tempestivamente comunicate alla Direzione
Centrale, che provvederà ad informare l'unità produttiva e/o l'Azienda
interessata.
Analoga comunicazione verrà inoltrata dalla Direzione Centrale alle OO.SS.
Nazionali.
Le Parti si danno atto
rappresentarli.
che i
soggetti indicati
sono quelli
titolati a
Variazioni organizzative e tutele occupazionali.
Onde evitare ricadute negative sui livelli occupazionali, in presenza di
determinate situazioni di necessità, le Parti si confronteranno al fine di
trovare le soluzioni idonee a fronteggiare il rischio suddetto, sulla base
di specifici progetti.
In
funzione dell'introduzione
di
nuove tecnologie
organizzazione del lavoro, le Parti si incontreranno
ricadute sull'orario di lavoro e sul personale.
TITOLO V
e/o
di nuova
per valutare le
SISTEMA DI INFORMAZIONI
ARTICOLO 6
Le Parti, ferme restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive
distinte responsabilità della Direzione aziendale e delle Organizzazioni
Sindacali, convengono quanto segue:
1) l'Azienda, di norma due volte l'anno, fornirà alle Organizzazioni
Sindacali aziendali nazionali informazioni sulle prospettive di sviluppo
e di adeguamento della propria attività sul piano globale nazionale e
sui programmi che comportino nuovi insediamenti.
In relazione a quanto precede, avranno successivamente luogo incontri di
verifica.
2) Nel corso di appositi incontri, i rappresentanti dell'Azienda e delle
OO.SS. nazionali aziendali esamineranno le eventuali modifiche da
apportare all'attuale organizzazione del lavoro, e le iniziative volte a
realizzare una maggiore economicità ed un miglioramento dei servizi,
nonché una più completa assistenza alla clientela.
Le modifiche e le iniziative stesse saranno esaminate con particolare
riguardo alle implicazioni che potranno avere sulla professionalità e
mobilità dei lavoratori ed alla salvaguardia dell'occupazione.
3) Analoghe informazioni, finalizzate a realizzare sul piano applicativo i
programmi di cui sopra, saranno fornite a livello regionale.
TITOLO VI
OCCUPAZIONE FEMMINILE
ARTICOLO 7
Sulla base dei dati relativi agli andamenti occupazionali rilevati dal
rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile di cui
all'art. 19 della legge 10 aprile 1991, n. 125 ed in presenza di fenomeni
di palese discriminazione, le parti interverranno per la piena e reale
attuazione delle normative
in tema di
parità e pari opportunità,
sperimentando anche progetti di azioni positive.
I campi di intervento vanno dalle politiche dell'accesso a quelle della
qualificazione e della riqualificazione ed investono tutte le questioni
capaci di creare una parità sostanziale tra uomini e donne, superando
concordemente le eventuali difficoltà organizzative.
TITOLO VII
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
ARTICOLO 8
Ove sia necessario coprire posti in organico, l'Azienda assegnerà mansioni
equivalenti o superiori, a norma del successivo art. 20 a lavoratori di
altre qualifiche, già in servizio e previa verifica della loro idoneità,
tenuto presente quanto previsto nel successivo Titolo XL.
Successivamente, ove permanga
nuovi lavoratori.
detta necessità,
si procederà
ad assumere
In tal caso, prima di attivare la procedura di assunzione, l'Azienda
accerterà, mediante un concorso cui potranno partecipare i dipendenti in
organico che abbiano un inquadramento pari o inferiore a quello della
qualifica richiesta, se tra i lavoratori già in servizio ve ne siano di
idonei ai posti vacanti.
Tale accertamento avrà luogo previa comunicazione a tutto il personale con
apposita circolare, informandone in pari tempo le OO.SS. e precisando
tempestivamente le materie e le procedure degli esami.
I rappresentanti delle OO.SS. assisteranno gli esaminandi iscritti alle
suddette Organizzazioni o, a richiesta degli interessati, i non iscritti.
All'atto dell'assunzione l'Azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
1) la data di inizio del rapporto di lavoro;
2) la durata del periodo di prova;
3) la categoria professionale della
classificazione unica
assegnato e la qualifica;
4) la retribuzione;
5) la residenza lavorativa;
6) tutte le altre eventuali condizioni che saranno concordate.
cui
viene
Prima dell'assunzione il lavoratore sarà sottoposto a visita medica e dovrà
essere
riconosciuto fisicamente
idoneo a
giudizio dell'Ispettorato
Sanitario delle Ferrovie dello Stato od altro Entre Statale o Parastatale a
norma della legge 20 maggio 1970, n. 300.
ARTICOLO 9
All'atto dell'assunzione
documenti:
il
lavoratore
dovrà
presentare
i
seguenti
a) certificato di nascita;
b) certificato o diploma degli studi
corsi di addestramento frequentati;
compiuti,
diploma o
attestato dei
c) foglio di congedo militare o documento equipollente;
d) libretto di lavoro o attestato sostitutivo;
e) libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibirsi alla
preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui
all'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
f) eventuali altri documenti e certificati inerenti la professionalità del
lavoratore.
Ai sensi dell'art. 607 Codice di procedura penale, e nei limiti di cui
all'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà
chiedere al lavoratore il certificato dei carichi pendenti.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.
TITOLO VIII
PERIODO DI PROVA
ARTICOLO 10
La durata del periodo di prova per tutto il personale è fissata come segue:
- personale impiegatizio:
mesi 6 per coloro che sono inquadrati nella categoria 1a S e 1a;
mesi 3 per tutto il restante personale impiegatizio;
- personale non impiegatizio:
1 mese.
Le eventuali
assenze, indipendenti
dalla volontà
della
prolungheranno di altrettanti giorni il periodo di prova.
Compagnia,
ARTICOLO 11
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere
inferiore al trattamento economico contrattuale stabilito per la qualifica
alla quale il lavoratore stesso è stato assegnato.
ARTICOLO 12
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in
qualsiasi momento da una delle parti, senza preavviso né indennità
sostitutiva dello stesso.
Trascorso il periodo di prova, l'assunzione del lavoratore si intenderà
confermata e il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.
TITOLO IX
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
ARTICOLO 13
Il personale è inquadrato nei sottonotati raggruppamenti:
a) impiegati e non impiegati C.I.C.L.T.;
b) impiegati OFERWALITS,
Operai dei P.M.;
Capi Squadra
Operai,
Visitatori
Riparatori ed
c) non impiegati OFERWALITS con esclusione di quelli indicati alla lett. b)
che precede.
ARTICOLO 14
Il personale di cui alle lett. a), b) del precedente articolo, beneficia,
dopo due anni di anzianità di servizio, della stabilità d'impiego, sempre
che abbia superato il 21° anno di età e sia stato assunto prima del
compimento del 30° anno di età.
ARTICOLO 15
A ciascun lavoratore si applicano le
dipendenti della Società in cui opera
successivamente trasferito.
norme particolari previste per i
o di quella presso la quale fosse
ARTICOLO 16
Il passaggio eventuale dalla OFERWALITS alla C.I.C.L.T. o dalla C.I.C.L.T.
alla OFERWALITS, nel rispetto dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n°
300, comporta l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con il
riconoscimento convenzionale dell'anzianità acquisita agli effetti dei vari
istituti contrattuali.
Il trattamento di fine rapporto dovuto all'atto del passaggio da un'azienda
all'altra non sarà liquidato all'interessato ma accreditato all'azienda con
la quale viene instaurato il nuovo rapporto e cumulato con quello che andrà
successivamente maturando.
TITOLO X
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
ARTICOLO 17
Tutti i lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica, articolata
come segue:
1° livello super
1 ° livello
2° livello
3°
3°
4°
5°
6°
livello / 1° raggruppamento
livello / 2° raggruppamento
livello
livello
livello
La classificazione unica, mentre determina comuni livelli di retribuzione
minima contrattuale, non modifica le norme contenute nel C.C.N.L. 2-8-1971
e nei Contratti Collettivi Nazionali precedenti per i relativi periodi di
vigore riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni
impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie.
I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro
efficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che
nell'ambito dell'intero contratto per tutta la durata dello stesso.
La nuova classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi,
regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra
mansioni impiegatizie e mansioni
non impiegatizie richiamate e non
richiamate nei precedenti C.C.N.L. e da ogni altra normativa di legge in
vigore ed emananda.
Quanto sopra rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione
delle norme di classificazione unica, e pertanto le parti si danno atto che
eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere estensioni di trattamenti
normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede di
contrattazione avranno come conseguenza l'automatico scioglimento della
C.I.C.L.T. e/o della OFERWALITS dalle obbligazioni assunte.
CHIARIMENTO A VERBALE
Ove il lavoratore svolga più mansioni di diverso contenuto professionale si
farà riferimento all'attività prevalente.
Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale,
sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo
di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare o
saltuario.
In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore
competerà l'inquadramento al livello della mansione superiore.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In relazione ad esigenze organizzative ed al fine di garantire un
miglioramento dell'organizzazione del lavoro, le parti individueranno le
figure professionali
suscettibili di
arricchimento, con conseguente
crescita della professionalità individuale e/o collettiva, concordando di
volta in volta le procedure idonee allo scopo.
CHIARIMENTO A VERBALE
Agli effetti dei commi precedenti:
- sono considerate categoria impiegatizia le seguenti figure professionali:
1° Ispettore - Capo Officina - Ispettore - Capo Sezione - Capo Ufficio
System - Capo Analista - Capo Centro Operativo - Controllore P.le
Magazziniere Capo - S/Capo Ufficio - Capo tecnico - Segretario P.le
Contabile P.Ie - Cassiere P.le - Analista Programmatore - Controllore
-
Impiegato
Amministrativo
Magazziniere
Programmatore
Consolista/Operatore T.P. - Capo Sala macchine - Controllore dati C.E.D.
Consolista/Operatore Segretario
- Contabile
Cassiere V/Magazziniere
- Operatore
- Operatore
B.C.P. Telefonista Dattilografa;
- sono
considerate
professionali:
categoria
non
impiegatizia
le
seguenti
figure
Capo Squadra Operai (compreso ex Capo Squadra Visitatore Riparatore)
Conduttore - 1° Addetto alle macchine - Operaio Specializzato provetto
Visitatore Riparatore - Capo Squadra Pulitori - Operaio Specializzato
Addetto alle cuccette - Autista - Commesso - Operaio Qualificato
Portiere G.P.G. - Usciere - A.to Magazziniere - Operaio Comune
Fattorino - Guardiano.
TITOLO XI
-
DECLARATORIE E PROFILI PROFESSIONALI
ARTICOLO 18
Le varie figure professionali sono inquadrate nei rispettivi livelli sulla
base delle seguenti declaratorie e profili professionali:
1° livello Super
Lavoratori con funzioni direttive che implicano la responsabilità, il
coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza
con discrezionalità di poteri e supervisione, nonché lavoratori con
funzioni
specialistiche ad
elevato
contenuto professionale
e con
caratteristiche di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste
per gli appartenenti al 1° livello.
Preposto ad una unità produttiva di notevole importanza con compiti di
coordinamento e controllo, con discrezionalità di poteri, autonomia e
supervisione nell'ambito delle responsabilità a lui delegate, ovvero svolge
funzioni specialistiche ad elevato contenuto professionale o sovraintende a
più Uffici e/o Impianti.
I° ISPETTORE
Gestisce con l'apporto di elevata professionalità tecnico-amministrativa,
una Officina abilitata ad eseguire tutte le lavorazioni-tipo previste. E'
responsabile della
funzione acquisti ove
esiste. Sovraintende alla
programmazione delle lavorazioni stesse ed alla determinazione delle
modalità e dei tempi di esecuzione. Sovraintende anche all'attività tecnica
dei P.M.
CAPO OFFICINA
1° livello
Lavoratori con funzioni ad elevato contenuto professionale, anche con
responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono ad una unità
produttiva, di adeguata consistenza, o ad una funzione organizzativa con
carattere di iniziativa e
di
responsabilità ad essi delegate.
autonomia
operativa
nell'ambito
delle
Gestisce, con apporto di elevata professionalità, una Sezione o Ufficio,
ovvero coordina più Uffici di minore consistenza o rilevanza o svolge una
funzione rilevante, nell'ambito delle responsabilità delegategli e con i
poteri di iniziativa ed autonomia conseguenti, con la responsabilità del
conseguimento degli obiettivi assegnati.
ISPETTORE - CAPO UFFICIO - CAPO SEZIONE
E' responsabile della produzione del Centro elettronico, della gestione
operativa del centro elaborazione dati e della gestione degli archivi e dei
supporti (nastri e dischi magnetici).
Stabilisce, in collaborazione con i servizi utenti, piani di lavoro.
Interviene presso i Servizi dell'Azienda per garantire il rispetto delle
scadenze di consegna dei dati da elaborare, predispone il programma di
lavoro dell'elaboratore in funzione del calendario operativo aziendale,
organizzando le elaborazioni in modo da conseguire la massima efficienza
produttiva.
CAPO CENTRO OPERATIVO
Coordina l'attività del gruppo di analisi e programmazione, assegnando
all'interno di esso i diversi compiti, pianificando e controllando lo
sviluppo dei progetti affidati alla sua responsabilità.
CAPO ANALISTA
In collaborazione con gli analisti traduce le singole procedure in fasi di
elaborazione in modo tale da sfruttare appieno le caratteristiche del
sistema. Ha anche il compito di fornire delle direttive ai prograrnmatori
per l'impiego ottimale dei linguaggi di programmazione e delle tecniche per
la messa a punto dei programmi.
Conosce il software del sistema oltre l'aspetto puramente funzionale ed è
in grado di individuarne gli eventuali punti critici.
Assicura lo sfruttamento ottimale dell'elaboratore.
SYSTEM
2° livello
Lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifica professionalità
tecnico-amministrativa, in condizioni di autonomia operativa anche con
funzioni
di coordinamento
e
controllo nell'ambito
di
una unità
significativa.
Con le stesse caratteristiche del Controllore, sulla base di indicazioni di
massima, esercita poteri di coordinamento di gruppi di lavoratori, di
iniziativa e controllo per il raggiungimento degli obiettivi dell'Impianto
in cui opera e/o dell'incarico cui è preposto.
Esplica attività di controllo sulla corretta
servizio e dell'attività lavorativa.
Supporta
assenza.
il
Responsabile di
una
Sezione
applicazione delle norme di
e lo
sostituisce
in
caso di
CONTROLLORE PRINCIPALE
Guida e controlla, con apporto di specifica competenza tecnico-pratica,
gruppi di altri lavoratori, esercitando, sulla base di indicazioni di
massima, potere d'iniziativa e di coordinamento per la condotta e il
risultato dei lavori di diversa natura e/o programma, sulla scorta delle
esigenze del servizio, la priorità delle lavorazioni.
CAPO TECNICO
Esegue con specifica professionalità e con adeguati poteri di iniziativa ed
autonomia lavori complessi amministrativi e contabili e di gestione di una
cassa centralizzata.
Ovvero, operando come sopra,
gruppo di lavoratori.
supporta il Capo dell'Ufficio coordinando un
CASSIERE P.LE
CONTABILE P.LE
SEGRETARIO P.LE
S/CAPO UFFICIO
Esegue l'analisi di dettaglio
dei problemi informativi dopo averne
identificate, in collaborazione con
il Capo Analista, le possibili
soluzioni in termini EDP. Esplica inoltre le mansioni previste per il
programmatore.
ANALISTA/PROGRAMMATORE
Supporta il Responsabile del Magazzino nella gestione dello stesso ovvero
gestisce un magazzino seguendo, con una certa autonomia e discrezionalità,
le direttive di massima ricevute dal responsabile del Magazzino o Capo
dell'Ufficio.
Guida e coordina l'attività dei magazzinieri e di altri lavoratori. Adempie
gli obblighi amministrativi previsti.
MAGAZZINIERE CAPO
3° livello
Lavoratori che svolgono mansioni in tutto o in parte di concetto che
comportino particolari conoscenze
ed adeguata capacità professionale
specifica,
acquisita
mediante
approfondita
preparazione,
comunque
conseguita.
In particolare al 1° raggruppamento appartengono lavoratori che esplicano
funzioni per lo svolgimento delle quali viene richiesta una adeguata
competenza tecnico-pratica e/o che guidano un gruppo di altri lavoratori
esercitando poteri d'iniziativa.
Al 2° raggruppamento appartengono lavoratori che esplicano le loro funzioni
in condizioni di autonomia operativa e/o guidano e controllano l'attività
di lavoratori inquadrati nei livelli inferiori.
3° livello / 1° Raggruppamento
Lavoratore
che, nell'ambito
dello
stesso Impianto,
svolge, anche
promiscuamente, mansioni di controllo o amministrative, come di massima:
- guida e controlla, con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica,
gruppi di lavoratori; esercita, nell'ambito delle direttive ricevute,
poteri di iniziativa per il raggiungimento degli obiettivi dell'impianto
in cui opera e/o dell'incarico cui è preposto;
- esegue lavori amministrativi, per i quali è richiesta un'adeguata
competenza, con poteri di iniziativa ed autonomia, esercitati sotto il
controllo e la sorveglianza di un superiore; ovvero, con le stesse
caratteristiche, elabora situazioni contabili effettuando aggiornamenti,
verifiche e rettifiche eventuali, con conseguenti imputazioni a debito o
credito, realizzando
situazioni consuntive,
usando anche macchine
contabili;
- provvede, secondo le
direttive ricevute e
seguendo le procedure
stabilite, alla gestione esecutiva di un magazzino sotto la sorveglianza
e il controllo del responsabile dello stesso o del Magazziniere Capo.
Guida e coordina un gruppo di altri lavoratori. Adempie gli obblighi
amministrativi previsti.
CONTROLLORE
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
MAGAZZINIERE
Guida e controlla, con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica, un
gruppo di altri lavoratori
esercitando, nell'ambito delle direttive
ricevute, un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati
delle lavorazioni.
CAPO SQUADRA OPERAI (compreso ex Capo Squ.Vis.Rip.)
N.B. Restano ferme le differenziazioni normative
operano presso le Officine e i P.M.
Coordina, organizza e pianifica l'attività
macchine (personale ed attrezzature).
fra
delle
Assicura il rispetto delle norme e disposizioni
fisica, dei dati e delle attrezzature.
i
lavoratori che
risorse
della
di sicurezza,
sala
logica e
Gestisce i problemi connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria
delle apparecchiature. Sostituisce, in caso di necessità, gli operatori
nella gestione delle macchine.
CAPO SALA MACCHINE
Per ciascuna fase di elaborazione, definita in sede di analisi, prepara il
diagramma a blocchi e la relativa codifica utilizzando standards, linguaggi
di programmazione e metodi di documentazione, stabiliti in accordo con il
System e/o con il Capo Analista, sulla base di campionature di dati
appositamente studiate, cura la messa a punto dei programmi, prepara le
istruzioni operative per il loro uso, assicura la manutenzione dei
programmi.
PROGRAMMATORE
Svolge le mansioni di Consolista/Operatore ma con specializzazione TP,
gestione reti telefoniche e fasi di Start e Restart di Network.
CONSOLISTA/OPERATORE T.P.
3° livello / 2° Raggruppamento
Esegue
sulla base
di
indicazioni, disegni
o
schemi, procedendo
all'individuazione dei guasti, lavori di elevata precisione di natura
complessa, nell'ambito della propria specializzazione, per la riparazione,
la manutenzione e la messa a punto di macchine ed impianti.
OPERAIO SPECIALIZZATO PROVETTO
Esegue sulla base di indicazioni, disegni o schemi, individuando i guasti,
lavori plurimi di natura sia semplice che complessa e/o di precisione per
la riparazione, la manutenzione e la messa a punto degli impianti e
attrezzature delle carrozze.
VISITATORE RIPARATORE
Esegue controlli, montaggi e riparazioni di natura complessa, con specifica
capacità, e guida e controlla il lavoro degli addetti alle macchine.
I° ADDETTO ALLE MACCHINE
Effettua il servizio di scorta delle Carrozze Letti; è responsabile del
corretto adempimento delle norme tecniche ed amministrative stabilite e del
materiale, nonché dei generi di ristorazione a lui affidati e del loro
rendiconto contabile.
Si adopera con ogni iniziativa atta ad assicurare ai viaggiatori il miglior
comfort; provvede ad esplicare per conto dei clienti le formalità di
frontiera; incassa gli importi per i viaggiatori paganti e per i generi di
ristorazione; cura
l'andamento delle
apparecchiature della carrozza
affidatagli; ha l'obbligo del rendiconto.
Conoscenza di lingue estere.
CONDUTTORE
Dialoga con l'elaboratore secondo le regole stabilite nel sistema operativo
allo scopo di avviare l'esecuzione dei programmi di elaborazione seguendo
il calendario operativo e prende le opportune decisioni in caso di
inconvenienti ai programmi o alle macchine.
Esegue inoltre i compiti dell'operatore.
CONSOLISTA/OPERATORE
Controlla la logicità dei dati elaborati, lo stato delle informazioni
immesse
anche tramite
somme di
verifica, totali
di riferimento,
segnalazioni di incompatibilità lavorando a stretto contatto con gli
utenti, la sala perforazione e la sala macchine.
Gestisce tutti i documenti che transitano nel centro elettronico.
CONTROLLORE DATI C. E. D.
4° livello
Lavoratori che, anche in condizioni di autonomia operativa, svolgono
mansioni esecutive tecnico-amministrative specializzate, che richiedono
particolari capacità ed abilità comunque conseguite; ovvero lavoratori che
guidano e controllano, con apporto di competenza tecnico-pratica, un gruppo
di altri lavoratori, svolgendo anche compiti amministrativi semplici.
Lavoratore che, in base a precise istruzioni, e con particolare capacità,
svolge compiti esecutivi amministrativi di normale complessità, secondo
schemi usuali o per argomenti ricorrenti o, avvalendosi di appunti anche
stenografici, redige corrispondenza, archivia e/o smista documenti; ovvero
lavoratore che riscontra, ordina, anche su moduli e/o secondo schemi
preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o
rendiconti o svolgendo
compiti semplici e,
se del caso, effettua
imputazioni di conto, ovvero provvede
agli incassi ed al relativo
rendiconto con le conseguenti operazioni amministrative e contabili.
SEGRETARIO/A - CONTABILE - CASSIERE
Opera presso i
B.C.P. ricevendo telefonicamente,
per telex o per
corrispondenza, richieste di assegnazione per posti W.L., provvedendo alla
cessione, a seconda della disponibilità predeterminata, mediante l'uso di
un video-terminale. Previa verifica, provvede alla compilazione, automatica
o manuale, delle carte diagramma relative ai servizi di competenza.
OPERATORE/TRICE B.C.P.
Cura l'effettiva
esecuzione dell'elaborazione,
attrezzando le unità
periferiche e gestendo fisicamente i supporti secondo quanto specificato
dalla
documentazione operativa,
esegue le
operazioni eventualmente
richieste dal sistema.
OPERATORE
Con le
stesse mansioni del
Capo
amministrativi di normale difficoltà.
Squadra
Pulitori
svolge
compiti
RESPONSABILE P.P.
Svolge attività esecutiva di natura tecnica e/o amministrativa, con
particolare preparazione ed esperienza di lavoro, nell'ambito dei Magazzini
centrali e/o depositi periferici.
V/MAGAZZINIERE
Guida e coordina l'attività di un gruppo di Pulitori distribuendo il lavoro
fra gli stessi sulla base delle necessità operative comunicategli dal
responsabile dell'Ufficio; accerta la regolare esecuzione del lavoro
assegnato e
ne controlla la
qualità; verifica
la regolarità dei
rifornimenti e lo
stato delle carrozze
provvedendo agli opportuni
interventi.
CAPO SQUADRA PULITORI
NOTA A VERBALE
In particolare nei piccoli Impianti il Capo Squadra Pulitori può svolgere
promiscuamente i compiti del V/Magazziniere.
Effettua la scorta
delle Carrozze Cuccette
assegnando i posti ai
viaggiatori
prenotati o
paganti; custodisce
i titoli
di viaggio
consegnatigli dai viaggiatori per conto dei quali esplica anche le
operazioni di frontiera; appronta e rimette in posizione normale le
cuccette e provvede, eventualmente, alla vendita di generi di ristorazione.
Ha l'obbligo del rendiconto.
Conoscenza lingua francese.
ADDETTO ALLE CARROZZE CUCCETTE
Lavoratori che sulla base di indicazioni e/o disegni e di specifica
conoscenza
tecnico-pratica
effettuano,
nell'ambito
della
propria
specializzazione, la riparazione, con montaggio e smontaggio, o provvedono
ad eventuali modifiche, comportanti normali difficoltà, di strutture e
impianti.
OPERAIO SPECIALIZZATO
5° livello
Lavoratori che in base a disposizioni predeterminate e/o a procedure
ricorrenti, eseguono lavori tecnici o amministrativi che richiedono normali
conoscenze ed adeguate capacità comunque conseguite.
Opera al centralino commutando il traffico telefonico urbano, interurbano
ed internazionale eseguendo le registrazioni secondo le procedure in uso.
TELEFONISTA
Svolge mansioni esecutive secondo procedure prestabilite e ricorrenti;
registra corrispondenza in arrivo o in partenza; provvede alla sistemazione
e distribuzione di documenti amministrativi; esegue il trasporto di
carteggi od oggetti all'interno e/o presso altri impianti e/o presso enti
esterni.
COMMESSO
Addetto
al
trasporto,
con
automezzi,
di
persone
ovvero
di
generi e
materiali vari, dei
quali sovraintende al
carico ed allo scarico
provvedendo direttamente in casi di eccezionalità e quantità limitate,
quando in difetto possa essere pregiudicata la regolarità del servizio;
esegue la manutenzione semplice dell'automezzo affidatogli.
AUTISTA
Svolge i compiti dell'Usciere e sorveglia l'accesso all'impianto dando
informazioni ai visitatori
circa i vari
uffici e loro competenze
effettuando registrazioni delle entrate e uscite. Ove necessario, commuta
il traffico telefonico eseguendo le registrazioni secondo le procedure in
uso. Deve essere in possesso di brevetto di Guardia Giurata.
PORTIERE (Guardia Giurata)
Esegue controlli, smontaggi, montaggi e riparazioni di natura semplice e
ricorrente, o di natura più complessa secondo precise istruzioni o in
collaborazione con lavoratori di livello superiore.
oppure
Opera in supporto alle categorie e servizi cui sono collegati, trasportando
e consegnando materiali e generi, di cui controlla la quantità al momento
del ritiro e della consegna,
utilizzando carrelli a motore, senza
responsabilità di magazzino.
oppure
Provvede alla pulizia ed all'approntamento dei servizi di letti e di
ristorazione anche servendosi di mezzi meccanici, con responsabilità della
corretta esecuzione e del materiale a lui affidato; assiste i viaggiatori
nell'accesso ed alla discesa dalle vetture.
In casi particolari o nei piccoli Impianti può svolgere, promiscuamente,
anche le mansioni di Aiuto Magazziniere.
OPERAIO QUALIFICATO
Esegue (esclusivamente) lavori di copiatura
normali, elettriche e/o elettroautomatiche.
su
macchine
da
scrivere
DATTILOGRAFO/A
Riceve
e recapita
plichi
dell'impianto. Collabora con
della corrispondenza.
e
corrispondenza, di
norma all'interno
l'Archivio allo smistamento e/o spedizione
USCIERE
Esegue lo stivaggio, carico e scarico merci, appronta i rifornimenti
richiesti dai servizi indicando
sull'apposito documento le quantità
realmente preparate; opera, in prevalenza, all'interno dei magazzini;
collabora inoltre ai rifornimenti e trasbordo alle vetture.
AIUTO MAGAZZINIERE
6° livello
Lavoratori che svolgono mansioni esecutive
professionali e pratiche di tipo elementare.
che
richiedono
conoscenze
Esegue lavori di manutenzione semplice, coadiuva lavoratori di categoria
superiore, anche per apprendimento, provvede ad operazioni manuali, carico,
scarico e trasporto di materiali, anche conducendo carrelli a mano e/o a
motore.
Esegue lavori semplici come pulizia materiali d'uso, impianti fissi ed
ambienti in genere, carico e scarico materiali e merci, aiuta altri
lavoratori di superiore professionalità.
OPERAIO COMUNE
Recapita plichi, carteggi e materiali sia all'interno
dell'impianto anche conducendo veicoli a motore.
che all'esterno
FATTORINO
Vigila l'accesso del pubblico e fornisce informazioni circa i vari Uffici e
rispettive competenze.
GUARDIANO
TITOLO XII
QUADRI
ARTICOLO 19
In relazione a quanto stabilito all'art. 2 della Legge 13.5.1985 n. 190 e
successive integrazioni e modifiche, sono considerati nella categoria dei
Quadri i lavoratori che, in possesso di idoneo titolo di studio o adeguata
formazione professionale, svolgano funzioni di rilevante importanza ai fini
dello
sviluppo
e
dell'attuazione
degli
obiettivi
dell'impresa,
caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sia
affidata, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, la direzione
esecutiva dell'azienda o di un suo settore di notevole rilevanza.
Al fine di valorizzare l'apporto professionale dei Quadri, volto a
mantenere e sviluppare nel tempo la loro partecipazione ai processi
gestionali, verranno concordati programmi di formazione e di aggiornamento
professionale.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro contro il rischio di
responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento
delle proprie mansioni contrattuali.
Ai Quadri è riconosciuta una indennità di funzione mensile pari a Lire
centodiecimila per i dipendenti inquadrati al 1° livello Super e a Lire
novantamila per quelli inquadrati nel 1° livello, assorbibile sino a
concorrenza dalle indennità «ad personam» in atto.
Fanno parte della categoria Quadri le seguenti figure professionali:
1° livello Super
1° Ispettore;
Capo Officina.
1° livello
Capo Sezione;
Capo Ufficio Produzione delle Officine;
Responsabile del Magazzino e Acquisti delle Officine;
Capo Ufficio Movimento;
Capo Ufficio Affari Generali;
Capo Dipartimento Servizi di Bordo;
Capo Ufficio del Personale;
Capo Ufficio Affari Fiscali.
In presenza di sostanziali modifiche organizzative le parti s'incontreranno
per esaminare l'eventuale appartenenza alla categoria Quadri di altre
figure professionali.
Resta inteso che l'eventuale mutamento di mansioni per i dipendenti
inquadrati in una delle figure professionali di cui sopra non pregiudica
l'appartenenza degli stessi alla categoria Quadri.
TITOLO XIII
MANSIONI DEL LAVORATORE
ARTICOLO 20
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a
mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel
caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa
diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione
di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un
periodo di tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva
ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive.
ARTICOLO 21 - Interruzione funzioni superiori
Le funzioni nella
qualifica superiore cessano
ad ogni effetto in
correlazione alla mancata esplicazione delle mansioni proprie di tale
qualifica dovuta a qualsiasi causa, fatta eccezione per i riposi, festività
o giornate non lavorative fissate da accordi sindacali nazionali o locali.
Fermo restando quanto precede, la Compagnia, nel caso di malattia o
infortunio, continuerà a corrispondere l'integrazione prevista per la
qualifica superiore ma limitatamente alla durata prevista per le funzioni
stesse e comunque per un periodo massimo di trenta giorni.
ARTICOLO 22 - Nuove mansioni
L'istituzione di nuove figure professionali e il loro inserimento negli
attuali livelli saranno concordati con le OO.SS. dei lavoratori.
TITOLO XIV
ANZIANITA'
ARTICOLO 23
Per anzianità di servizio si intende il cumulo dei periodi di servizio
prestato dalla data di assunzione, ivi compreso il periodo di prova di cui
all'art. 10 oltre il periodo di lavoro eventualmente effettuato con
contratto a tempo determinato a norma dell'art. 151 e fermo quanto previsto
dalle disposizioni transitorie
di cui alle
appendici del presente
Contratto.
L'anzianità di servizio del lavoratore è interrotta solo nei casi previsti
dal presente C.C.N.L.
ARTICOLO 24 - Anzianità agli effetti della retribuzione
Ai soli ed esclusivi effetti della determinazione dello stipendio o salario
del lavoratore che da un livello inferiore passa ad un livello superiore,
l'anzianità di servizio conseguita sarà calcolata al 100%.
Per i passaggi di livello avvenuti in data precedente al 1° Marzo 1974
resta fermo quanto previsto all'Allegato 1 al presente contratto.
TITOLO XV
RETRIBUZIONE
ARTICOLO 25
La retribuzione del lavoratore, fatte salve le eccezioni previste nei vari
istituti, è costituita dai seguenti elementi:
a) minimo contrattuale di categoria (ex stipendio o salario iniziale)
(comprensivo di tutti i punti di contingenza in vigore fino al 31
gennaio 1977);
b) aumenti periodici di anzianità;
c) indennità di contingenza;
d) indennità di funzione per i Quadri;
e) 4° elemento;
f) eventuale superminimo individuale (ex indennità «ad personam»);
g) eventuali indennità e/o premi di cui ai relativi articoli.
Le parti convengono inoltre di dare applicazione a quanto previsto
dall'Accordo Interconfederale 31 luglio 1992, con particolare riferimento
all'importo riconosciuto a titolo di e.d.r.
La retribuzione viene corrisposta mensilmente ed è specificata sul «foglio
paga».
Il ritiro della retribuzione e del «foglio paga» non pregiudica il diritto
del lavoratore di chiedere la rettifica di eventuali errori di pura
contabilità avvenuti nella compilazione del foglio stesso. Tale diritto,
però, dovrà essere
della retribuzione.
TITOLO XVI
esercitato entro
sei mesi
dalla data
di ricevimento
MINIMI TABELLARI
ARTICOLO 26 - Minimi tabellari
Al fine di dare applicazione a quanto previsto nell'accordo di rinnovo
contrattuale del 17 dicembre 1990 con il quale si è previsto «di assorbire
il valore di n. 2 scatti di anzianità nei minimi contrattuali al 1° marzo
1993», le parti concordano la seguente disciplina applicativa.
I valori dei minimi tabellari mensili per ciascun livello di inquadramento
sono riportati nella
tabella seguente, con
le rispettive date di
decorrenza:
Minimi tabellari
+-------------------------------------------------------------------------+
¦
Livello
¦
1.1.91
¦
1.4.92
¦
1.3.93
¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------¦
¦
I S
¦
1.158.160
¦
1.251.472
¦
1.587.288
¦
¦
I
¦
1.009.880
¦
1.091.096
¦
1.383.784
¦
¦
II
¦
876.630
¦
947.046
¦
1.201.134
¦
¦
III/I R.
¦
783.460
¦
846.532
¦
1.073.628
¦
¦
III/II R.
¦
744.390
¦
804.438
¦
1.020.302
¦
¦
IV
¦
660.230
¦
713.366
¦
904.814
¦
¦
V
¦
591.100
¦
638.620
¦
809.980
¦
¦
VI
¦
537.000
¦
580.200
¦
735.800
¦
+-------------------------------------------------------------------------+
1. I minimi tabellari in vigore dal 1° marzo 1993 sono comprensivi di
numero due aumenti periodici di anzianità nel valore in atto alla stessa
data per il rispettivo livello di inquadramento.
Di conseguenza, fermo restando quanto previsto all'art. 28 circa il
numero complessivo degli aumenti periodici di anzianità maturabili,
dalla retribuzione dei lavoratori che alla data del 1° marzo 1993
abbiano già maturato almeno due aumenti periodici, verrà assorbito
l'importo di due scatti conglobato nei minimi tabellari.
2. Per i lavoratori che al 1° marzo 1993 abbiano maturato un solo aumento
periodico di anzianità, il relativo importo verrà assorbito nei minimi
tabellari.
Inoltre, per compensare l'effetto dell'anticipazione del valore di un
aumento periodico conseguente all'operazione di conglobamento del valore
di due scatti, dalla retribuzione complessiva di detti dipendenti verrà
operata una detrazione, per 14 mensilità annue, a titolo di «anticipo
a.p.a.», di importo pari al valore di un aumento periodico.
Tale detrazione cesserà di essere applicata alla data in cui il
lavoratore avrebbe maturato - in applicazione della disciplina vigente
in tema di decorrenza degli scatti - il secondo aumento periodico di
anzianità.
Il valore dell'aumento periodico di anzianità sarà attribuito al
dipendente ed evidenziato sul cedolino paga a tale titolo, alla data in
cui lo stesso avrebbe maturato il terzo scatto in applicazione della
normativa vigente.
3. Dalla retribuzione dei dipendenti che al 1° marzo 1993 non abbiano
ancora maturato alcun aumento periodico e di tutti i lavoratori assunti
successivamente a tale data, per compensare l'effetto dell'anticipazione
del valore di
due scatti conseguente
alla detta operazione di
conglobamento, verrà operata una detrazione, per 14 mensilità annue, al
medesimo titolo di cui al precedente punto 1 di importo pari al valore
di due aumenti periodici.
L'entità della detrazione si ridurrà del valore corrispondente ad un
aumento periodico, alla data in cui il dipendente avrebbe maturato il
primo scatto e la stessa cesserà di essere applicata alla data in cui il
lavoratore avrebbe maturato il secondo scatto di anzianità.
Il valore dell'aumento periodico di anzianità sarà attribuito al
dipendente ed evidenziato sul cedolino paga a tale titolo, alla data in
cui lo stesso avrebbe maturato il terzo scatto di anzianità, in
applicazione della normativa vigente.
NOTA A VERBALE
A) Le parti convengono che la decorrenza della disciplina di cui al
presente articolo è da intendere, a tutti i conseguenti effetti, a far
data dal 1° giugno 1993.
B) Con la presente intesa le parti rinunciano ad ogni azione giudiziaria
fondata sull'applicazione delle clausole dell'accordo richiamato in
premessa.
Di conseguenza le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano a
non prestare assistenza legale ai singoli lavoratori che agissero in
giudizio con
domande contrastanti
con il
presente accordo. Le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano a non promuovere
alcuna iniziativa sindacale che persegua finalità contrastanti con
quelle qui definite.
ARTICOLO 27 - Anticipo contrattuale
Per la definizione delle richieste economiche avanzate dalle Organizzazioni
Sindacali per l'anno 1990, ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato
in forza
alla data di
stipulazione del
presente contratto viene
riconosciuto, a titolo di «anticipo contrattuale ex accordo 28.6.1990»,
l'importo non riassorbibile di lire 175.000 lorde da corrispondere con la
retribuzione dei mesi da luglio a dicembre 1990 e di lire 87.500 lorde in
aggiunta a quanto dovuto per il solo mese di dicembre.
Per i rapporti instaurati tra luglio e dicembre 1990, detto importo spetta
per i soli mesi di servizio prestato fino alla data del 17 dicembre 1990,
mentre nelle ipotesi di risoluzione del rapporto nel suddetto periodo,
l'Azienda opererà dal trattamento di fine rapporto del lavoratore le
trattenute relative alle somme mensili erogate a tale titolo.
Resta inteso che nulla è dovuto ai lavoratori in forza, nel periodo di
riferimento, in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato.
TITOLO XVII
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
ARTICOLO 28
A partire dal 1° Luglio 1986 tutti i lavoratori avranno diritto dopo un
anno di anzianità di servizio e, successivamente, ogni biennio, ad una
maggiorazione della retribuzione mensile nella misura massima di 10 scatti
in cifra fissa il cui importo, a decorrere dal 1° gennaio 1988, risulta
dalla seguente tabella:
-------------------------------------Livello
Valore a.p.a.
-------------------------------------I°S
105.700
I
92.200
II°
80.100
III°/I°R
71.500
III°/II°R
67.900
IV°
60.300
V°
54.000
VI°
49.000
-------------------------------------A tal fine l'anzianità effettiva viene riportata al 1° gennaio più prossimo
alla data di assunzione fermo restando che, per i lavoratori assunti prima
del compimento del 18° anno di età, il riporto dovrà essere effettuato al
1° gennaio più prossimo al compimento di detta età.
Nel caso di passaggio del lavoratore ad un livello superiore del sistema di
inquadramento professionale, gli scatti in precedenza maturati saranno
corrisposti nel valore in atto per tale livello acquisito, a decorrere dal
1° gennaio successivo alla data del passaggio.
TITOLO XVIII
PREMIO DI PRODUZIONE C.I.C.L.T.
ARTICOLO 29
I dipendenti della C.I.C.L.T. percepiscono in aggiunta alla normale
retribuzione mensile, un premio di produzione che a decorrere dal 1°
gennaio 1991 risulta definito negli articoli 30, 31, 32, 33, in riferimento
alle diverse mansioni dagli stessi espletate.
L'importo di detto premio si intende comprensivo dei riflessi su tutti gli
istituti contrattuali e di legge.
ARTICOLO 30 - Premio di interessamento
I
lavoratori con
mansioni
sedentarie dipendenti
della C.I.C.L.T.
percepiscono per ogni giornata di effettiva prestazione, un premio di
interessamento del seguente importo:
-----------------------------------------------Livello
Premio di interessamento
-----------------------------------------------1°S
4.493
1°
3.920
2°
3.403
3°/1°R
3.040
3°/2°R
2.887
4°
2.562
5°
2.294
6°
2.084
-----------------------------------------------Il premio spetta nella seguente misura:
- 50% qualora le ore ordinarie lavorate siano
della prestazione giornaliera;
- 100% qualora le ore ordinarie lavorate
prestazione giornaliera;
uguali od inferiori al 50%
siano
superiori al
50% della
- 100% in caso di una prestazione straordinaria di almeno quattro ore in un
giorno di sosta turno.
ARTICOLO 31 - Premio promozione commerciale
I lavoratori addetti al servizio di Carrozza-Letti percepiscono un premio
pari al 17% dell'importo complessivamente ricavato dalla vendita a bordo
dei generi
di ristorazione,
depurato dell'importo
delle eventuali
consumazioni personali.
ARTICOLO 32 - Premio Pacchetto commerciale
Al fine di migliorare la qualità del servizio reso alla clientela, viene
istituito un
«Pacchetto commerciale» da
distribuire ai viaggiatori
trasportati sui servizi Carrozze-Letti nazionali.
Per la
prestazione connessa ed
a compensazione
degli effetti di
decurtazione sugli incassi di una parte dei generi di vendita, al personale
addetto a tali servizi spetta a decorrere dal 1° gennaio 1991, un premio
mensile pari a lire 800 per ogni «Pacchetto» offerto.
Le parti concordano di procedere entro i termini necessari per la
predisposizione del conto consuntivo della Compagnia per l'anno 1991 (di
massima entro febbraio 1992), alla verifica della congruità del numero di
viaggiatori globalmente trasportati nell'anno 1991, rispetto a quelli
ipotizzati all'atto della stipula del presente contratto, al fine di
apportare i necessari correttivi nel caso di significativi scostamenti.
Tale verifica avrà luogo anche per l'anno 1992.
ARTICOLO 33 - Premio viaggiatori trasportati
I lavoratori addetti ai servizi di Carrozza-Letti e di Carrozza-Cuccette
percepiscono un premio rispettivamente pari a lire 420 ed a lire 370 per
ogni viaggiatore trasportato nel mese.
In aggiunta al
pari a:
premio di cui
sopra sarà
- per ogni viaggiatore pagante in treno per
un posto «singolo» o «singolo speciale»:
- per ogni viaggiatore pagante in treno per
corrisposto un ulteriore premio
lire 2.000
un posto «doppio» o «turistico»:
lire 1.000
- per ogni viaggiatore pagante in treno per
un posto «cuccetta»:
TITOLO XIX
lire
400
PREMIO DI PRODUTTIVITA' O.F.W.L.
ARTICOLO 34
I dipendenti della OFERWALITS percepiscono un «premio di produttività»
complessivamente costituito dagli importi risultanti dai seguenti elementi:
A) Elemento fisso: viene corrisposto mensilmente nell'importo di cui alla
tabella A) in calce al presente articolo, per ogni giorno di effettiva
prestazione lavorativa.
Detto importo spetta nella seguente misura:
- 50% qualora le ore ordinarie lavorate siano uguali o inferiori al 50%
della prestazione giornaliera;
- per intero qualora le ore ordinarie lavorate siano superiori al 50%
della prestazione giornaliera, o per prestazioni straordinarie di
almeno quattro ore in un giorno di «sosta-turno».
B) Elemento variabile: viene corrisposto negli importi giornalieri di cui
alla tabella B) per il livello 3°/2° raggruppamento (par. 139) allegata
al presente articolo, determinati in rapporto alla somma degli importi
giornalieri
globalmente
percepiti
dal
dipendente
nell'anno di
riferimento a titolo di «elemento fisso» del premio, sulla base di un
«indice di produttività» risultante dal rapporto tra il numero di ore
effettivamente impiegate e delle ore «standard» per le operazioni
appresso indicate.
Nelle ore impiegate sono comprese per le vetture letto quelle relative
alle operazioni periodiche di R3, R2 e GVG, più quelle relative alla
manutenzione corrente nelle Officine (scarti + V.C.), più le ore di
manutenzione corrente effettuate nei vari P.M. italiani e per le vetture
Self-Service e le vetture ristorante Gran-Confort, le ore effettivamente
impiegate sia nelle Officine che nei P.M. per la loro manutenzione.
Nelle ore standard sono compresi per le vetture letto i seguenti valori:
per le R3, n° 3.300 ore, per le R2 n° 520 ore, per le GVG n° 180 ore,
per la manutenzione corrente di Officina n° 131 ore per ogni operazione
mentre per la manutenzione corrente dei P.M. n° 420 ore annue per ogni
vettura retribuita dal committente. Per le Self-Service e le vetture
ristorante Gran-Confort saranno prese come standard le ore retribuite
dal committente.
Le ore impiegate
O.F.W.L.
saranno rilevate
dalla contabilità industriale della
Gli incrementi di produttività per ciascun anno
rapporto al coefficiente base di produttività
1,078. Nel caso in cui l'indice di produttività
al detto indice-base, l'elemento variabile del
l'indice raggiungerà il valore di 1,3475, con
valori da determinare.
I
lavoratori percepiscono
l'elemento variabile
verranno determinati in
dell'anno 1989, pari a
assuma valori superiori
premio si annullerà se
una scala intermedia di
del premio
secondo le
seguenti modalità:
1) l'importo pari all'80% dell'entità del premio variabile risultante
dalle verifiche quadrimestrali
che hanno luogo
tra le parti
sull'andamento del suddetto indice di produttività, verrà corrisposto
con la retribuzione dei mesi di maggio, settembre e gennaio;
2) con la retribuzione del mese di marzo dell'anno successivo a quello
di riferimento verrà corrisposto l'importo risultante dal conguaglio
tra l'ammontare del premio da riconoscere ai lavoratori in relazione
all'indice di produttività
disponibile a fine
anno e quanto
effettivamente percepito dagli stessi a titolo di acconto ai sensi
del punto 1).
Le parti si danno atto che le somme corrisposte
previsto nel presente articolo sono comprensive
tutti gli istituti contrattuali e di legge.
a norma di quanto
dell'incidenza su
NOTA A VERBALE
Le parti convengono che l'operatività del procedimento di determinazione
dell'elemento variabile
del premio di
produttività deve intendersi
sperimentale per l'anno 1991.
NORMA TRANSITORIA
Per quanto riguarda il premio produttività del 1990, si stabilisce che per
la parte variabile sarà corrisposto un importo pari all'81,5% della parte
fissa già percepita da ogni singolo lavoratore per ogni giornata di
effettiva presenza 1990.
Detto importo sarà corrisposto con la retribuzione del mese di gennaio
1991. A titolo di esempio, sempre per il lavoratore al 3° livello 2°
raggruppamento, presente per 225 giorni nell'anno, detta somma integrativa
corrisponde a L. 470.500 pari all'81,5% di 2567 x 225 gg = 577.575.
TABELLA A
-------------------------------------------------------Importi
Livello
giornalieri
Parametri
Elemento
fisso
-------------------------------------------------------1°S
8.289
216
1°
7.214
188
2°
6.255
163
3°/I°R.
5.603
146
3°/I°R.
5.334
139
4°
4.720
123
5°
4.221
110
6°
3.837
100
--------------------------------------------------------
TABELLA B
-----------------------------------------------------Importi giornalieri
Coeffic.
produtt.
Elemento variabile
Nuovo
(liv. 3°/II°R.)
valore
Incremento sul
vecchio valore
-----------------------------------------------------1,078
0
2.444
1,075
0
3.014
1,070
0
3.584
1,065
0
3.154
1,060
0
4.724
1,055
0
5.294
1,050
0
5.864
1,045
0
"
1,040
0
"
1,035
0
"
1,030
0
"
1,025
0
"
1,020
0
"
1,015
80
"
1,010
160
"
1,005
240
"
1,000
320
"
0,990
400
"
0,980
507
"
0,970
656
"
0,960
854
"
0,950
1.066
"
0,940
1.334
"
0,930
1.626
"
0,920
1.946
"
0,910
2.294
"
0,900
2.667
"
------------------------------------------------------
TITOLO XX
QUARTO ELEMENTO
ARTICOLO 35
L'ammontare individuale del 4° elemento in vigore dal 1° gennaio 1991 è
determinato dalla differenza fra la retribuzione in atto al 30 giugno 1986
(costituita da: stipendio o salario iniziale, 3° elemento, eventuale
superminimo di qualifica, aumenti periodici di anzianità congelati al
31.12.1983 ed elemento integrativo) e la somma del nuovo stipendio o
salario iniziale e del 3° elemento in vigore alla stessa data del 1° luglio
1986, cui si aggiunge dal 1° luglio 1988 la differenza tra l'importo del 3°
elemento in atto al 30 giugno 1988 per ciascun livello e le lire
quindicimila conglobate in paga base.
Il 4° Elemento non riassorbibile è valido a tutti gli effetti contrattuali,
fatte salve le eccezioni previste nei singoli istituti.
TITOLO XXI
INDENNITA' ACCESSORIE
ARTICOLO 36
Gli importi delle indennità di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, si
intendono comprensivi dei riflessi su ogni altro istituto contrattuale e di
legge.
ARTICOLO 37 - Indennità di rischio-cassa
Agli impiegati responsabili delle
casse centralizzate, quando detto
personale abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa,
con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze e provvedere al
trasporto dei fondi, spetta un'indennità mensile pari al 6% della paga base
più la contingenza della qualifica di appartenenza.
ARTICOLO 38 - Indennità di pulizia
I lavoratori addetti:
- alla pulizia esterna meccanica della carrozza,
- alla spolveratura dei tappeti,
hanno diritto ad un'indennità pari a
effettiva prestazione lavorativa.
lire
300
per
ogni
giornata di
ARTICOLO 39 - Indennità lavori speciali
Gli operai dipendenti della OFERWALITS addetti:
- alla pulitura dei metalli con macchina,
- ai lavori con moda smeriglio,
- alla pulitura dei metalli con acidi,
compete un'indennità pari a lire
lavorativa.
60 per ogni ora di effettiva prestazione
ARTICOLO 40 - Indennità sabbiatura e verniciatura
Per lavori di
sabbiatura e di
pittura con nitrocellulosa compete
un'indennità pari a complessive lire 60.000 per ogni carrozza effettuata,
da ripartire fra gli operai della squadra interessata.
ARTICOLO 41 - Indennità B.C.P.
Ai lavoratori
giornaliere.
addetti
ai
B.C.P. spetta
un'indennità
pari
a
lire 970
Detta indennità è corrisposta per un massimo di 5 gg. a settimana, per i
giorni di congedo ordinario o congedo sostitutivo nonché per la prestazione
eccezionalmente effettuata nel giorno di riposo.
E' corrisposta al 50% in caso di prestazione pari od inferiore alla metà
delle ore lavorative previste dal turno.
ARTICOLO 42 - Indennità di viaggio
Il personale
viaggiante dipendente della
C.I.C.L.T. percepisce una
indennità che per sua natura ha lo scopo di compensare il maggior disagio
connesso alle particolari caratteristiche della prestazione dagli stessi
effettuata, del seguente importo lordo mensile:
dal 1° gennaio 1991:
dal 1° marzo 1993:
lire 25.000
lire 50.000
L'importo viene proporzionalmente ridotto
non retribuite.
in relazione a ferie ed assenze
Le assenze
del lavoratore per
malattia e/o
infortunio di durata
complessivamente inferiore od equivalente a 15 giorni nel mese concorrono
alla corresponsione per intero di tale importo. Le stesse assenze qualora
di durata complessivamente superiore a 15 giorni nel mese, danno luogo alla
decurtazione per intero di tale importo.
TITOLO XXII
TREDICESIMA MENSILITA' O GRATIFICA NATALIZIA
ARTICOLO 43
Entro la vigilia di Natale l'Azienda corrisponderà al personale dipendente
una tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare
della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati
nell'anno, computando come mese intero la frazione di mese superiore ai
quindici giorni.
Al servizio effettivamente prestato è equiparata l'anzianità di servizio
maturata durante l'assenza per ferie o permessi retribuiti.
Nei casi di malattia o di infortunio verranno riconosciuti tanti dodicesimi
al 100% o al 50% della 13a mensilità a seconda che il trattamento economico
a carico dell'Azienda goduto dal lavoratore corrisponda all'una o all'altra
percentuale.
A formare la tredicesima mensilità o gratifica natalizia, concorrono (fatto
salvo quanto eventualmente previsto dalle norme del presente contratto),
gli elementi retributivi precisati all'art. 25, ad eccezione di quello
indicato alla lett. g).
TITOLO XXIII
CONCORSO ECONOMICO ALLE FERIE
ARTICOLO 44
A tutto il personale sarà corrisposto, in uno con la retribuzione del mese
di giugno di ogni anno, a titolo di concorso economico alle ferie, un
importo commisurato a quello della retribuzione mensile, calcolato con gli
elementi e con i criteri validi per la corresponsione della 13a mensilità o
della gratifica natalizia.
Gli eventuali ratei saranno corrisposti con riferimento ai mesi di servizio
prestato nei dodici mesi precedenti tale data.
Il concorso di cui trattasi sarà calcolato ai soli effetti del trattamento
di fine rapporto e dell'eventuale indennità sostitutiva del mancato
preavviso.
Resta inteso che qualora disposizioni di carattere generale intervenissero
in merito ad una 14a mensilità, l'importo di cui sopra verrà riassorbito.
TITOLO XXIV
ORARIO DI LAVORO
ARTICOLO 45
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario è fissata in
40 ore ripartibili, per il personale che svolge mansioni sedentarie, sulla
base di 5, 5 1/2 o 6 giorni.
Fermo restando il regime di cui al primo comma, le parti concordano una
riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione, equivalente dal
1° gennaio 1989 ad 88 ore annue per i lavoratori addetti a mansioni
sedentarie ed a 104 ore annue per il personale viaggiante, comprensiva dei
permessi retribuiti riconosciuti in sostituzione delle festività abolite
dalla legge 5
marzo 1977, n. 54
(con esclusione della festività
dell'Epifania ripristinata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792).
Tale riduzione viene effettuata attraverso il riconoscimento di un numero
di giorni di «congedo sostitutivo» stabilito individualmente sulla base
della effettiva ripartizione dell'orario di lavoro settimanale e comunque
secondo il criterio di cui all'art. 49.
I suddetti giorni di congedo saranno fruiti dai lavoratori in periodi di
minore attività e mediante rotazioni dei dipendenti stessi che non implichi
assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva e
comunque non congiuntamente alle ferie annuali.
A livello di singolo impianto, le Parti - in relazione alla peculiarità dei
servizi e ad oggettive esigenze per la determinazione dei turni lavorativi
- potranno definire la trasformazione della riduzione annua dell'orario di
lavoro in riduzione settimanale. In tal caso, l'orario settimanale così
definito dovrà essere realmente effettuato seppure come media nell'ambito
di più cicli.
ARTICOLO 46
I turni di lavoro, nonché i nastri lavorativi, verranno determinati dai
responsabili dei vari impianti con le R.S.A. del luogo di lavoro.
ARTICOLO 47
A decorrere dal 1.3.1984 i turni di lavoro del personale viaggiante saranno
«personalizzati» onde
renderli sempre
più corrispondenti all'orario
retribuito. Le singole fattispecie applicative faranno oggetto di verifica
fra le parti nel senso che dovranno essere definiti cicli lavorativi la cui
durata sarà fissata in misura proporzionale all'orario contrattuale.
Tanto premesso, e fermo restando l'orario di lavoro settimanale, i cicli
lavorativi dovranno essere di durata pari a 7 giorni in tutti i casi in cui
l'orario dei servizi lo consenta.
Qualora, malgrado ogni possibile combinazione dei servizi, ciò non fosse
possibile, i cicli lavorativi potranno essere articolati anche su un
periodo di due settimane.
Per casi particolari che non consentano obiettivamente, per la natura dei
servizi, la realizzazione di quanto
sopra, Capo Impianto e R.S.A.
definiranno cicli lavorativi anche di diversa durata.
I turni comunque dovranno essere oggetto di confronto locale tra Capo
Impianto e
R.S.A. e dovranno
essere finalizzati
ad una migliore
distribuzione dell'orario contrattualmente previsto, tenendo conto dei
periodi di riposo di legge e delle soste turno ad integrazione dei periodi
di prestazione continuativa che la tipologia del servizio comporta.
ARTICOLO 48
Per il personale non viaggiante addetto ad attività che presentino un
andamento non regolare ed uniforme dei carichi di lavoro, potranno essere
programmati, a livello dei rispettivi Impianti, previo confronto tra Capo
Impianto e R.S.A., processi di flessibilità degli orari con articolazioni
individuali e/o collettive, con compensazioni bisettimanali contenute fra
le 36 e le 44 ore.
Tali processi, che non devono essere finalizzati ad una riduzione di
organico, dovranno riguardare non più del 10% del personale interessato
nell'impianto entro un limite complessivo di 20 settimane annue e con
scarti dell'orario giornaliero contenuti entro 2 ore massime. I casi
applicativi dovranno essere predeterminati e comunicati alle R.S.A. almeno
15 giorni prima.
ARTICOLO 49
Tutte le presenze ed assenze, a qualsiasi causa dovute, saranno rapportate
ad ore riferite ai turni di lavoro.
ARTICOLO 50
Per il personale dei P.M. l'orario di lavoro sarà definito in modo da
prevedere fasce orarie diversificate tra gruppi di lavoratori, onde
garantire che le prestazioni possano iniziare quando le vetture siano già
pervenute nel luogo ove deve essere effettuato l'intervento.
In casi eccezionali tale accorgimento potrà essere adottato anche presso le
Officine.
Nel definire, d'intesa con la R.S.A., tali fasce orarie, che potranno
variare nell'arco di due ore dall'inizio del normale orario di lavoro, si
terrà conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, delle preferenze
dei dipendenti
interessati in possesso
dei requisiti professionali
richiesti.
ARTICOLO 51
Le
soste di
turno
e i
riposi dei
lavoratori
dei P.M.
saranno fissati
contemperando, per quanto possibile, le esigenze aziendali di un più
funzionale rapporto fra disponibilità di manodopera e produzione nei
diversi giorni della settimana, con le esigenze dei singoli addetti.
Tale obiettivo potrà essere raggiunto, d'intesa con la R.S.A., tenendo
comunque presente quanto sopra detto, anche in maniera non uniforme e con
criteri di
rotazione, fermo restando
che nei
giorni di maggiore
concentrazione dei riposi e soste turno dovrà essere garantita la presenza
di almeno il 60% degli addetti al turno normale.
ARTICOLO 52 - Lavoro notturno
Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 5.
Le normali prestazioni effettuate durante tale periodo saranno compensate
con una maggiorazione del 12,50% della paga oraria calcolata come previsto
dall'art. 56.
Tale trattamento non compete al personale viaggiante ed a quello addetto
con continuità a turni notturni, intendendosi per tale il personale assunto
esclusivamente per prestazioni notturne.
Per i Capi Squadra Operai (esclusi gli ex Capi Squadra Visitatori
Riparatori) e per gli Operai, per lavoro notturno si intende quello
prestato dopo le 12 ore successive all'inizio del turno del mattino e fino
alle ore 6 del mattino.
ARTICOLO 53 - Lavoro domenicale
A tutti i dipendenti che svolgono attività lavorativa nella giornata di
domenica sarà corrisposta un'indennità pari a lire 6.000 giornaliere.
TITOLO XXV
LAVORO STRAORDINARIO
ARTICOLO 54
Fermo restando che ai soli fini legali i limiti di lavoro ordinario
rimangono quelli stabiliti
dalle vigenti disposizioni
di legge, è
considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario di lavoro
fissato in applicazione degli artt. 45 e 47.
Per il personale viaggiante il lavoro straordinario viene convenzionalmente
individuato in coincidenza con le ultime ore di prestazione di ogni ciclo
lavorativo.
Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e sarà contenuto nel
limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore.
Fermo restando comunque il
predetto limite annuale, le prestazioni
straordinarie non potranno superare le
30 ore mensili per ciascun
lavoratore, salvo diverso accordo sindacale locale: nel caso di ritardo
treni solo detto limite mensile potrà essere superato.
Raggiunto il limite delle 200
ore annuali, eventuali necessità di
effettuare ulteriori prestazioni straordinarie, non derivanti da cause di
forza maggiore o da motivi d'urgenza, faranno oggetto di confronto fra il
Capo dell'Impianto o Ufficio e la R.S.A. locale.
Comunque le eventuali ore superanti il limite massimo annuale daranno
diritto a riposi compensativi per gruppi di 8 ore, o differentemente per il
personale viaggiante, da godere entro 30 giorni compatibilmente con quanto
sopra detto e ad una retribuzione supplementare pari al 30% della quota
oraria calcolata come previsto al successivo art. 56.
Nell'ambito della regolamentazione di cui sopra, nessun lavoratore può
rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario,
diurno, notturno e festivo.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere richieste dal datore di
lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate nel registro
«fogli di presenza INAIL».
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 60 giorni dal momento
del ritiro del cedolino paga afferente a dette prestazioni.
ARTICOLO 55
Ogni ora di lavoro straordinario sarà compensata con
retribuzione, calcolata come previsto all'art. 56,
seguenti percentuali:
la quota oraria di
maggiorata con le
--------------------------------------------------------------------------Feriale Festivo
diurno
a) dalla 1a all'8a ora settimanale
20%
50%
b) dalla 9a ora settimanale in poi
30%
60%
notturno
50%
65%
--------------------------------------------------------------------------Agli Operai delle Officine ed al personale dei P.M., che effettuano lavoro
straordinario nella giornata
di sabato, o
nella giornata di esso
sostitutiva, la quota oraria di retribuzione sarà maggiorata con le
seguenti percentuali:
- prime 2 ore:
- più di 2 ore:
20%
tutte al 50%
ARTICOLO 56
La quota oraria di retribuzione si determina dividendo l'ammontare della
retribuzione mensile, costituita dagli elementi di cui all'art. 25 lettere
da a) ad f) per 170.
TITOLO XXVI
RIPOSO SETTIMANALE
ARTICOLO 57
Il giorno di riposo settimanale, per il personale il cui lavoro non sia
strettamente connesso con il movimento dei treni, è la domenica; per il
restante personale detto riposo, in dipendenza delle esigenze di servizio,
potrà cadere in altro giorno della settimana e verrà concordato tra i
responsabili dei vari impianti e le R.S.A. del luogo di lavoro, tenendo
conto delle esigenze lavorative e di quanto detto al 2° comma dell'art. 51.
ARTICOLO 58
Per eccezionali esigenze dell'attività lavorativa al dipendente potrà
essere chiesto di prestare servizio nella giornata di riposo settimanale di
legge.
Le prestazioni eccezionalmente effettuate in detta giornata danno titolo ad
un riposo compensativo da usufruirsi entro la settimana successiva. In tal
caso sarà corrisposta, per le ore normali lavorative, la sola maggiorazione
del 30% da calcolarsi sulla paga oraria di cui all'art. 56.
Per il personale viaggiante il riposo settimanale cade normalmente nella
settimana: per particolari esigenze di servizio esso potrà essere protratto
oltre la settimana ed in tal caso si verificherà il cumulo di due riposi
consecutivi. In casi assolutamente sporadici ed eccezionali l'Azienda potrà
essere indotta a far cumulare tre giornate di riposo settimanale, previo
confronto con la locale R.S.A. sulle cause obiettive che porteranno a tale
cumulo.
Nei casi di servizi particolarmente gravosi, l'Azienda
concorderanno la periodicità dei riposi e delle soste
personale viaggiante in correlazione con l'orario di lavoro.
TITOLO XXVII
e le R.S.A.
di turno del
FESTIVITA'
ARTICOLO 59
Sono considerati giorni festivi:
-
6 gennaio (Epifania)
25 aprile (Anniversario della Liberazione)
1° maggio (Festa del Lavoro)
1° gennaio (Capodanno)
Lunedì di Pasqua
15 agosto (Assunzione di M.V.)
1° novembre (Ognissanti)
8 dicembre (Immacolata Concezione)
25 dicembre (Natale)
26 dicembre (S. Stefano)
il giorno del S. Patrono
del luogo
appartenenza.
Ai sensi della legge 5 marzo 1977,
considerate festive le giornate del:
-
n.
ove
54,
ha
hanno
sede
l'impianto
cessato
di
di essere
19 marzo (S. Giuseppe)
Ascensione
Corpus Domini
29 giugno (SS. Pietro e Paolo)
mentre la celebrazione della Fondazione della Repubblica (2 giugno) e
dell'Unità Nazionale (4 novembre), è stata spostata, rispettivamente, alla
prima domenica di giugno ed alla prima domenica di novembre.
Le eventuali prestazioni effettuate nelle giornate del
novembre non danno titolo a nessun trattamento particolare.
2
giugno
e 4
ARTICOLO 60
Al personale che lavori in uno dei giorni festivi di cui all'art. 59 o
nella prima domenica di giugno o nella prima domenica di novembre, è
dovuta, oltre
alla normale
retribuzione mensile,
una retribuzione
supplementare per le ore in cui ha prestato servizio, pari alla quota
oraria di retribuzione maggiorata del 30% per il lavoro effettuato entro il
normale orario giornaliero.
Se la festività coincide con il giorno di riposo settimanale di legge del
lavoratore, questi avrà diritto ad usufruire successivamente di una
giornata di congedo sostitutivo o, a richiesta dell'interessato, ad una
retribuzione supplementare pari ad 1/26 della retribuzione calcolata come
previsto all'art. 25 lett. da a) a f).
Se la prima domenica di giugno o la prima domenica di novembre coincidono
con il riposo settimanale di legge del lavoratore, questi avrà diritto ad
una retribuzione supplementare pari ad 1/26 della retribuzione come
precisato al comma precedente.
Il suddetto trattamento è esteso a tutti i casi di coincidenza della
festività con il sabato libero, o giornata di esso sostitutiva.
L'eventuale prestazione richiesta in questo particolare caso deve essere
retribuita come precisato all'art. 55 fermo restando il diritto a
godere successivamente della giornata di congedo sostitutivo o a percepire
1/26 della retribuzione.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di
coincidenza di una festività con i giorni di sospensione dal servizio e
dalla paga per provvedimento disciplinare o ai sensi degli artt. 136 e 137.
Ove la ricorrenza del S. Patrono coincida con altra festività, il Capo
Impianto concorderà con la R.S.A. locale lo spostamento del godimento della
festività del S. Patrono in altra giornata.
TITOLO XXVIII
FERIE ANNUALI
ARTICOLO 61
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 22
o 24 o 26 giornate lavorative a seconda della distribuzione dell'orario di
lavoro settimanale.
Le stesse saranno computate
giorni per settimana.
rispettivamente sulla base
di 3 o
5 1/2 o 6
I lavoratori che avevano acquisito il diritto ad un periodo di ferie di 28
giorni, godranno rispettivamente di 24 o 26 o 28 giornate lavorative.
Nel computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di
riposo di legge e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel
periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti
giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali
in esso comprese.
Le
ferie annuali
saranno normalmente
fruite dai
lavoratori in
un unico
periodo, compatibilmente con le esigenze di servizio, tenendo conto delle
necessità dei lavoratori, della loro anzianità di servizio e dopo aver
sentito il parere dei rappresentanti R.S.A.
Il loro inizio dovrà avere luogo in un giorno comunque lavorativo.
La risoluzione del rapporto di lavoro non pregiudica il diritto alle ferie.
Non è ammessa la rinunzia espressa o tacita delle ferie. Le stesse debbono
essere usufruite entro l'anno, o a richiesta dell'interessato, entro il
semestre successivo all'anno di maturazione.
Le domande per il godimento delle ferie debbono essere presentate entro il
30 novembre di ciascun anno, per consentire all'Azienda di distribuirle dal
1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo, fatti salvi i differenti
accordi locali.
La ritardata o mancata presentazione della
l'assegnazione d'ufficio del periodo di ferie.
domanda
potrà
comportare
In caso di sopravvenuta malattia durante detto periodo, comprovata da
certificato medico prodotto dal lavoratore, a norma e con gli obblighi
previsti ai successivi artt. 62 e 84 e dall'eventuale accertamento dei
medici degli istituti previdenziali competenti, le ferie si intendono
interrotte.
Al termine della malattia il lavoratore continuerà a godere del periodo di
ferie, ma comunque non oltre la durata del periodo prefissato.
Per ragioni di servizio l'Azienda potrà richiamare il lavoratore prima del
termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a
completare detto periodo in epoca successiva e il diritto, altresì, al
rimborso delle spese vive sostenute sia per l'anticipato rientro, quanto
per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato
richiamato.
TITOLO XXIX
ASSENZE E PERMESSI
ARTICOLO 62
Ove non possa presentarsi al lavoro il dipendente è tenuto a darne
immediata comunicazione all'Azienda indicandone il motivo e documentandolo
non oltre tre giorni. Ove l'assenza sia conseguente a malattia, la
documentazione deve essere presentata entro due giorni. In caso di forza
maggiore la comunicazione dovrà essere data comunque entro dodici ore
dall'inizio dell'assenza stessa.
La suddetta procedura deve
dell'assenza.
essere
osservata anche
per
la prosecuzione
L'assenza, ancorché documentata, non dà luogo alla corresponsione della
retribuzione che nei casi indicati nel presente Contratto.
L'assenza non validamente giustificata si considera arbitraria.
ARTICOLO 63
Per
i periodi di
cure termali valgono
le disposizioni di
cui al comma 5
dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 alle condizioni e
modalità previste dal Decreto del Ministero della Sanità del 12 agosto
1992.
Per l'ipotesi di autorizzazione a fruire delle cure termali al di fuori del
periodo feriale - così come disciplinata dalla legge - il lavoratore
utilizzerà, fino a concorrenza, i residui giorni di ferie annuali.
Per il completamento del ciclo di cure o, in mancanza di residui giorni di
ferie, per l'intero ciclo, l'Azienda integrerà l'indennità corrisposta
dall'INPS fino al raggiungimento della normale retribuzione di cui all'art.
92.
ARTICOLO 64
Al lavoratore che non sia in periodo di prova e non sia stato assunto con
contratto a tempo determinato - con esclusione dei contratti di formazione
e lavoro - qualora contragga matrimonio saranno concessi quindici giorni di
permesso retribuito (comprensivi per gli Operai delle Officine dei sette
giorni retribuiti dall'INPS).
La C.I.C.L.T. e la OFERWALITS accorderanno inoltre permessi retribuiti:
a) al lavoratore colpito da grave lutto nel nucleo familiare (coniuge,
genitori, figli, fratelli, sorelle): 4 giorni oltre quelli per eventuali
viaggi;
b) al lavoratore citato quale teste in giudizio civile o penale per fatto
inerente al servizio ed all'Azienda. A tale lavoratore spetterà anche
l'eventuale trattamento di trasferta e diaria, fatta deduzione di quanto
corrisposto dal Tribunale;
c) al lavoratore che cede il proprio sangue gratuitamente, per il giorno
del prelievo, anticipandogli il trattamento economico INPS;
d) in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi
della Repubblica o delle Regioni, ai lavoratori che adempiono funzioni
presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o
di gruppo
di candidati nonché,
in occasione
di referendum, i
rappresentanti di partiti o gruppi politici e dei promotori del
referendum, per tutto il periodo corrispondente alla durata delle
relative operazioni, ai sensi dell'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n.
53.
La C.I.C.L.T. e la OFERWALITS potranno, a
permessi
retribuiti ai
lavoratori che
giustificati motivi.
TITOLO XXX
loro giudizio, accordare brevi
ne facciano
richiesta per
ASPETTATIVA
ARTICOLO 63
L'Azienda di massima, potrà accordare, compatibilmente con le esigenze di
servizio e per comprovate esigenze, al lavoratore che ne faccia domanda,
una aspettativa per motivi privati, per un periodo massimo di un anno,
senza retribuzione né decorrenza di anzianità; detto periodo di aspettativa
potrà essere accordato o in unica soluzione, oppure in due riprese purché
tra queste ultime intercorra un periodo di almeno tre anni.
Ove perduri l'assenza dal
aspettativa concessa, si fa
caso di dimissioni.
servizio
oltre il termine massimo della
luogo alla risoluzione del rapporto come nel
Il lavoratore
durante il periodo
di aspettativa
dovrà tenere un
comportamento che non sia in contrasto con gli obblighi derivanti dal
presente Contratto.
ARTICOLO 66
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di
assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche
elettive possono, a richiesta,
essere collocati in aspettativa non
retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai
cariche sindacali provinciali e nazionali.
lavoratori
chiamati
a coprire
Ai suddetti lavoratori si applicano le norme di cui all'art. 31 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
ARTICOLO 67 - Stati di tossicodipendenza
Ai sensi e per gli effetti del Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309), il lavoratore del quale viene accertato lo stato di
tossicodipendenza e che intende accedere ai programmi terapeutici e di
riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di
altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunto
a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro
per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta
all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo
non superiore a tre anni, secondo le specifiche modalità di seguito
definite.
Lo stesso trattamento si applica ai dipendenti affetti da etilismo.
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è
tenuto a presentare alla Direzione dell'Azienda la documentazione di
accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio
pubblico
per
le
tossicodipendenze ed
il
relativo
programma di
riabilitazione ai sensi dell'art. 122 del citato Testo unico.
Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, possibilmente con
periodicità mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la
quale sta eseguendo il
programma terapeutico attestante l'effettiva
prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda
servizio
entro sette
giorni
dal completamento
della
terapia di
riabilitazione o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero
dalla data dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma
terapeutico.
Previa richiesta scritta, l'Azienda concederà ai lavoratori che ne facciano
richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le
tossicodipendenze,
di
concorrere
al
programma
terapeutico
e
socio-riabilitativo seguito da un familiare del tossico-dipendente, un
periodo di aspettativa - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive
- non superiore a quattro mesi, anche frazionabile per periodi non
inferiori ad un mese.
Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorrerà retribuzione, né si
avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di
contratto.
Nell'attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà
posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti
interessati.
TITOLO XXXI
MENSA
ARTICOLO 68
Fermo restando quanto già in atto per le Officine di Roma e Milano, al
personale sedentario che non fruisca già del pasto fornito dall'Azienda o
dell'indennità sostitutiva dello stesso, ovvero dell'indennità di trasferta
relativa ad uno o più pasti, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di
mensa per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa.
L'indennità di cui sopra sarà corrisposta anche al personale viaggiante che
svolge il servizio di riserva in stazione, fermo restando quanto previsto
al comma successivo.
L'indennità sostitutiva di mensa sarà corrisposta nella misura del 50% nel
caso in cui la prestazione sia pari od inferiore a 4 ore.
Le
Parti,
constatata
e confermata
la
difficoltà
di provvedere
all'istituzione di un servizio di mensa in considerazione delle particolari
caratteristiche nelle quali si svolge il lavoro del personale C.I.C.L.T. e
dei P.M. dell'OFERWALITS, convengono sulla istituzione di buoni pasto in
alternativa all'istituto dell'indennità sostitutiva mensa.
I buoni pasto spettano al lavoratore
almeno pari a quattro ore.
per
ogni giornata
di prestazione
Il nuovo regime entrerà in vigore il 1° gennaio 1991.
Le Parti si danno
nuovo istituto.
atto dell'opzionalità e
reversibilità del passaggio al
In particolare, i lavoratori interessati presenteranno apposita richiesta
nei tempi necessari all'avvio del nuovo sistema, fermo restando che la
scelta avrà valore per un tempo minimo di un anno solare e dovrà essere
eventualmente disdetta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno di
riferimento.
Gli importi dell'indennità sostitutiva
seguenti:
di mensa e
del buono pasto sono i
--------------------------------------------------------------------------Ind. sost. mensa
Buono pasto
--------------------------------------------------------------------------Periodo
dal 1.1.1991
C.I.C.L.T.
O.F.W.L.
C.I.C.L.T.
O.F.W.L.
al 28.2.1993
6.300
5.300
9.000
7.500
dal 1.3.1993
7.000
7.000
10.000
10.000
--------------------------------------------------------------------------Le parti si danno atto che le somme indicate sono lorde e comprensive
dell'incidenza delle stesse su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
Quanto sopra rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione
del presente accordo, e pertanto le parti convengono che eventuali azioni
giudiziarie intese ad ottenere
l'estensione del trattamento di cui
trattasi, nella stessa misura, a tutti gli istituti contrattuali e di
legge, avranno come conseguenza l'automatico scioglimento della C.I.C.L.T.
e della OFERWALITS dall'obbligazione assunta.
L'indennità sostitutiva della mensa o di compartecipazione alla mensa per
il personale delle Officine è pari a L. 274 al giorno.
Detta indennità è valida per il calcolo dell'indennità
indennità sostitutiva del preavviso, del trattamento di
quello delle ferie, nonché della gratifica natalizia.
TITOLO XXXII
di anzianità,
festività, di
PASTI DI SERVIZIO
ARTICOLO 69
Il personale viaggiante in servizio prima delle ore 8, 13 o 19 oppure che
cessi il servizio dopo le ore 8, 14 o 21, ha diritto di usufruire della
prima colazione
(caffelatte con
pane) o
della relativa indennità
sostitutiva, nonché dell'indennità sostitutiva della colazione e del
pranzo, negli importi di seguito indicati:
--------------------------------------------------------------------------prima colazione
colazione o pranzo
--------------------------------------------------------------------------Italia
Lire
530
estero
850
Italia
estero
5.300
8.500
--------------------------------------------------------------------------Le parti si danno atto che le somme suindicate sono lorde e comprensive
dell'incidenza delle stesse su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
In tutti i casi in cui il personale viaggiante fruisca effettivamente del
pasto di servizio a bordo del treno sul quale effettua la prestazione, lo
stesso è composto da:
-
un primo piatto (pasta ovvero antipasto di salumi o insalata);
un secondo piatto (carne o pesce) con contorno;
pane;
una bevanda;
la cui tipologia sarà individuata dall'Azienda e resa nota al personale, il
quale è tenuto ad attenersi alla stessa nella consumazione del pasto.
Allo scopo di consentire la fruizione del pasto di servizio su tutti i
treni in cui sia previsto un servizio di ristorazione, l'Azienda si
attiverà al fine di stipulare apposite convenzioni con le società che
gestiscono tale attività.
NOTA A VERBALE
Gli orari indicati al primo comma del presente articolo si riferiscono
all'inizio e/o alla cessazione del servizio previsti dall'orario di lavoro
prestabilito.
ARTICOLO 70 - Valore del vitto usufruito in servizio
La ristrutturazione del sistema retributivo per il personale dei servizi di
carrozza-cuccette comporta che il vitto corrisposto nei viaggi non rientri
più fra gli elementi della retribuzione.
L'eventuale somministrazione al personale che
mattinata, di un caffé, latte e pane, non va
contrattuale.
TITOLO XXXIII
presta servizio durante la
calcolata a nessun effetto
TRASFERTA
ARTICOLO 71
Ai lavoratori che prestano la loro opera fuori della sede di lavoro nella
quale sono stati assunti o nella quale siano stati successivamente
trasferiti compete un'indennità di trasferta che, per sua natura, ha lo
scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute
nell'interesse del
datore di
lavoro e
relative ai
pasti ed al
pernottamento, quando non fornito dall'Azienda, e per tale motivo detta
indennità non ha carattere retributivo.
Le parti convengono sulla soppressione degli istituti «prima colazione» e
«maggior disagio», il cui importo viene inserito nei terzi di trasferta
relativi al primo al secondo pasto.
Ha diritto alla colazione o pranzo, o ai relativi compensi sostitutivi, il
personale in partenza, rispettivamente, prima delle ore 13 o 19 oppure che
rientri dopo le ore 14 o 21.
Gli orari indicati al terzo comma si riferiscono, per il personale
viaggiante, alla cessazione o all'inizio del servizio previsti dall'orario
di lavoro prestabilito.
La diaria spetta al personale viaggiante che si trovi, per ragioni di
servizio, in località diversa dal Comune di residenza lavorativa, dal
momento in cui cessa il servizio a quello in cui inizia la prestazione per
il viaggio di ritorno in sede.
Detto personale ha titolo al trattamento di diaria anche nei casi in cui
viaggi per motivi di servizio ma non nell'adempimento del proprio servizio
(fuori servizio), ivi compresa l'indennità sostitutiva del pernottamento
qualora il viaggio stesso venga effettuato di notte senza vettura o con
vettura inagibile.
Il trattamento di trasferta relativo a ciascun pasto (colazione e pranzo)
ed al pernottamento, risulta dalla seguente tabella:
Diaria
--------------------------------------------------------------------------
ITALIA
ESTERO
¦ITALIA ¦ ESTERO
---------------------------------------------------------+---------------Trasferta
¦Trasferta¦
Trasferta
¦Trasferta¦ Pernottamento
con pernottamento ¦ senza ¦con pernottamento ¦ senza ¦
¦ pern. ¦
¦ pern. ¦
------------------¦
+------------------¦
¦
Un pasto¦Più pasti¦
¦Un pasto¦Più pasti¦
¦
---------------------------------------------------------+---------------¦
Dal 1° gennaio 1991
¦
¦
23.550
19.750
17.750 37.750 31.500
28.500
¦
1°S e 1
¦
Dal 1° aprile 1992
¦ 27.400 43.500
¦
25.650
21.500
19.000 41.100 35.000
31.000
¦ Altri livelli
¦
Dal 1° marzo 1993
¦ 26.700 42.000
¦
7.700
23.000
21.000 44.450 37.000
33.500
¦
-------------------------------------------------------------------------Qualora l'Azienda decida di fornire direttamente o indirettamente, il
vitto in natura, saranno concordate con le OO.SS. le tabelle dietetiche.
Lo stesso dicasi nel caso di fornitura dell'alloggio per il
pernottamento. Detto alloggio dovrà essere igienico e decoroso.
NOTA A VERBALE
L'Azienda si impegna a fornire per il riposo diurno del personale
viaggiante un alloggio igienico,
sano e decoroso, provvedendo alla
sistemazione dello stesso in stanza singola. Convenzionalmente il valore
della suddetta prestazione viene fissato in misura pari al 30% della somma
dovuta per il pernottamento.
Inoltre, i lavoratori delle categorie non viaggianti che intraprendono
viaggi per ragioni di servizio hanno diritto ad una indennità di trasferta
come appresso specificato:
a) indennità di cui alla lettera a) della tabella seguente, per le ore non
coincidenti con il normale orario di lavoro, dal momento in cui arrivano
in una località diversa da quella della propria residenza lavorativa al
momento in cui ne ripartono;
b) indennità di cui alla lettera b) nella tabella seguente, per le ore di
effettivo viaggio, non coincidenti con il normale orario di lavoro, con
un minimo di cinque per viaggio;
c) indennità di cui alla lettera c) nella tabella seguente, per le ore come
specificate sub b), che cadono nella giornata del sabato libero o
giornata di esso sostitutiva;
d) indennità di cui alla lettera d) della tabella seguente, per le ore come
specificate sub b), che cadono nella giornata di riposo settimanale di
legge o in giornata festiva.
Gli importi delle quote orarie di trasferta sono fissati come segue:
-------------------------------------------------------------------------liv.
a)
b)
c)
d)
--------------------------------------------------------------------------
1°S
1.440
5.760
7.200
8.640
1°
1.155
4.620
5.775
6.930
2°
1.035
4.140
5.175
6.210
3°/I°
965
3.860
4.825
5.790
3°/II°
930
3.720
4.650
5.580
4°
875
3.500
4.375
5.250
5°
800
3.200
4.000
4.800
6°
805
3.220
4.025
4.830
--------------------------------------------------------------------------
ARTICOLO 72
Il personale viaggiante ha diritto all'indennità di cui alla lettera a)
della tabella di cui all' art. 71 per ogni ora di effettivo viaggio se
fuori servizio.
Lo stesso trattamento compete
viaggi speciali.
TITOLO XXXIV
a
detto personale
anche
quando effettua
SOPPRESSIONE E INTERRUZIONE DEI SERVIZI
ARTICOLO 73
In ipotesi di soppressione, totale o parziale, dei servizi di vetture letti
o cuccette, conseguente a scioperi ferroviari o ad altre cause di forza
maggiore, il personale viaggiante che sia impossibilitato a fornire la
prestazione, sia al primo che al secondo capolinea, non ha diritto ad alcun
trattamento economico.
Per il recupero dei giorni di mancata prestazione saranno concessi, a
richiesta, riposi anticipati, ferie e/o congedi sostitutivi (relativi alle
ex festività) o saranno adottati,
a livello dei singoli impianti,
accorgimenti tecnici di modifica dei turni in quanto possibile.
Al personale che si trovi al secondo capolinea e
rientrare sarà corrisposto il trattamento di diaria.
sia impossibilitato a
Nel caso la soppressione dei servizi si protragga oltre le quaranta ore il
personale sarà fatto
rientrare in sede e
le spese di trasporto,
preventivamente autorizzate, saranno rimborsate dall'Azienda. Qualora a
fronte degli eventi di cui al primo comma, le Ferrovie dello Stato
dovessero corrispondere in tutto o in parte contribuzioni relative alle
remunerazioni del personale di alcune o di tutte le categorie interessate,
l'attribuzione di ferie, maggior congedi relativi alle ex festività o
riposi anticipati verrà attribuita solo per la differenza.
ARTICOLO 74
In ordine alla richiesta avanzata dalle OO.SS. di garantire la retribuzione
al personale nel caso in interruzione dell'attività per motivi indipendenti
dalla volontà delle parti, la C.I.C.L.T., riconoscendo la necessità di una
sollecita definizione del problema, si impegna ad individuare, nella
contrattazione non ancora ultimata con l'Ente F.S., l'opportuna soluzione.
Nel frattempo, resta confermato l'impegno assunto dall'Azienda il 6.2.87.
TITOLO XXXV
TRASFERIMENTI
ARTICOLO 75
Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra
se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
I trasferimenti per esigenze di servizio
d'urgenza e trasferimenti non d'urgenza.
In entrambi i
casi la
Organizzazioni Sindacali.
Direzione
si distinguono in trasferimenti
provvede
dopo
aver
convocato
le
Per la scelta dei lavoratori da trasferire, la Direzione interpellerà
la categoria interessata per sapere se vi sono lavoratori che ne facciano
domanda. Tale principio vale anche nel caso di trasferimenti d'urgenza,
sempre che l'urgenza non sia di
grado tale da renderlo di fatto
inapplicabile.
Qualora non esistano lavoratori che facciano domanda di trasferimento, la
Compagnia provvederà a trasferire il lavoratore con minore anzianità di
servizio.
Sia nell'uno che nell'altro caso (lavoratori che facciano domanda di
trasferimento, lavoratori scelti col criterio dell'anzianità di servizio)
vale il principio che il lavoratore trasferendo deve possedere i requisiti
necessari per coprire il posto di cui trattasi.
Il provvedimento di trasferimento non d'urgenza deve essere comunicato per
iscritto agli interessati almeno 13 giorni prima della data di cambiamento
della residenza.
ARTICOLO 76
Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio avrà diritto:
- all'eventuale rimborso dei biglietti ferroviari per sé e per i familiari
conviventi, come tali riconosciuti sulla base dello stato di famiglia.
Detti biglietti ferroviari dovranno essere della classe prevista per la
qualifica rivestita a cioè: 1a classe per Is, I e II livello; 2a classe
per tutti gli altri livelli. Verranno inoltre rimborsate le spese
accessorie di viaggio relative al trasporto alla stazione, facchinaggio e
vitto;
- al rimborso delle spese inerenti al trasloco, compresa l'assicurazione
delle masserizie, debitamente documentate;
-
al trattamento di trasferta con esclusione delle relative quote orarie,
per il periodo di un mese dall'arrivo nella nuova sede.
ARTICOLO 77
Qualora, per effetto del trasferimento, il lavoratore debba corrispondere
un indennizzo per anticipata risoluzione di un contratto di affitto di cui
sia titolare o che riguardi il proprio nucleo familiare, regolarmente
registrato
in data
precedente
a quella
della
comunicazione del
trasferimento, l'Azienda rimborserà tale indennizzo per un importo pari ad
un numero di mensilità non superiore a sei.
ARTICOLO 78
Al lavoratore trasferito, fintanto che non abbia trovato alloggio nella
località di nuova residenza, spetterà inoltre, in aggiunta alla normale
retribuzione:
a) se trattasi di lavoratore non coniugato: il 20%
mensile indicata all'art. 25 lettera da a) ad f),
superiori a cinque mesi;
della retribuzione
per un periodo non
b) se trattasi di lavoratore coniugato, il 35% della retribuzione mensile
indicata all'art. 25 da a) ad f), aumentato di un ulteriore 10% per ogni
figlio a carico e di un altro 5% ove abbia sia uno che due genitori a
carico, per un periodo non superiore ai sei mesi.
Detto trattamento è dovuto a partire dal giorno successivo a quello in cui
termina il trattamento di diaria di cui all'art. 71.
ARTICOLO 79
Il dipendente non può avanzare richiesta di trasferimento
compimento del secondo anno di anzianità di servizio.
prima del
Le richieste di trasferimento presentate dai dipendenti saranno valutate
dall'Azienda in relazione alle complessive esigenze tecnico-produttive ed
organizzative.
L'accoglimento delle stesse avverrà secondo un ordine di precedenza
determinato sulla base dei seguenti criteri e graduatorie che ne derivano,
aggiornate al 1° gennaio di ciascun anno:
- 1 punto per ogni anno intero trascorso dalla presentazione della domanda;
- 1/2 punto per ogni anno intero di anzianità di servizio;
- 1 punto per il coniuge e
della normativa fiscale;
1/2 punto per ciascun figlio a carico ai sensi
- a parità di punteggio prevale l'anzianità anagrafica.
Il trasferimento per domanda soddisfatta non dà titolo ad alcuna indennità
né rimborso spese.
ARTICOLO 80
Al lavoratore che, avendo subito uno o più trasferimenti per necessità di
servizio, termini il servizio per fine carriera o inabilità fisica,
l'Azienda, sempreché il lavoratore ne faccia domanda, accorderà il rimborso
del biglietto ferroviario per lui e per le persone di cui all'art. 76,
nonché il trasporto delle masserizie per il rientro nella località di
residenza ove il lavoratore fu assunto, o successivamente trasferito,
assumendo a proprio carico l'assicurazione di cui al penultimo capoverso
dell'art. 76.
Lo stesso trattamento verrà riconosciuto alla vedova del lavoratore.
In ogni caso il rientro
del rapporto di lavoro.
in sede deve
avvenire entro sei mesi dal termine
ARTICOLO 81
Ove si verifichi, successivamente al trasferimento per motivo di servizio,
una vacanza di posto nella sede dalla quale fu trasferito, il lavoratore
che ne faccia domanda e che sia in possesso dei requisiti necessari, ha
diritto di precedenza, nei confronti di qualunque altro lavoratore,
nell'assegnazione di tale posto.
L'assegnazione
soddisfatta).
avrà luogo ai sensi e con gli effetti dell'art. 79 (domanda
Detta norma non si applica nei riguardi
trasferito per domanda soddisfatta.
TITOLO XXXVI
del
lavoratore
a
suo tempo
SERVIZIO MILITARE
ARTICOLO 82
La chiamata alle armi di leva sospende il rapporto di lavoro con diritto
del lavoratore alla conservazione del posto, mentre detto periodo di
servizio militare dovrà computarsi nell'anzianità di servizio.
Il normale richiamo alle armi di un lavoratore che abbia superato il
periodo di prova non risolve il rapporto di lavoro, e pertanto continua a
maturarsi la sua anzianità di servizio.
Durante il periodo di richiamo alle armi sarà corrisposto al personale di
cui alla lett. a) dell'art. 13, che abbia compiuto due anni di anzianità di
servizio, l'intera retribuzione (art. 25, lettera da a) ad f), per i primi
tre mesi.
Al restante personale sarà invece riconosciuto il seguente trattamento:
- 3 mesi di stipendio se impiegato;
- 1 mensilità di salario per il primo mese, metà salario per il secondo e
terzo mese, se non impiegato.
ARTICOLO 83
In caso di richiamo alle armi per mobilitazione o
applicheranno le disposizioni generali di legge.
TITOLO XXXVII
per eventi bellici si
TRATTAMENTO DI MALATTIA
ARTICOLO 84
In
aggiunta
al
trattamento
economico
di
malattia
INPS,
l'Azienda
corrisponderà al lavoratore assente per malattia le integrazioni di cui ai
seguenti articoli, con le modalità e nei limiti ivi precisati.
Per aver diritto a percepire
le integrazioni di cui trattasi, il
lavoratore, oltre a quanto previsto all'art. 91, non dovrà assentarsi dal
proprio domicilio, in attesa dell'eventuale visita di controllo, dalle ore
9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi i
domenicali e festivi.
Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo, decade dal
diritto alla relativa indennità economica per l'intero periodo di malattia,
con esclusione del periodo di ricovero ospedaliero, salvo giustificato
motivo.
ARTICOLO 83
Il lavoratore che cade ammalato durante i primi tre mesi di servizio,
percepirà il solo trattamento economico INPS, salvo per gli impiegati
quanto disposto dalla legge sul contratto di impiego privato.
ARTICOLO 86
Se la malattia ha inizio dopo i primi tre mesi e comunque prima del
compimento di due anni di servizio, il lavoratore, in aggiunta a quanto
corrisposto dall'INPS, percepirà dall'Azienda:
a) per i primi tre mesi (compresi i primi 3 giorni di carenza), una
integrazione
fino
al raggiungimento
dell'importo
della normale
retribuzione prevista dall'art. 92;
b) per i tre
mesi successivi, una
integrazione eventuale fino al
raggiungimento del 50% della normale retribuzione prevista dall'art. 92
qualora l'INPS corrisponda un trattamento inferiore a detto 50% o non
corrisponda più alcun trattamento per cessazione del periodo massimo
indennizzabile.
In quest'ultimo caso il lavoratore è tenuto a comprovare ogni 15 giorni il
perdurare della propria infermità, tramite idonei attestati di Enti
Pubblici o di istituti specializzati di diritto pubblico.
Trascorso il suddetto periodo massimo di sei mesi e sussistendo la
malattia, la conservazione del posto avrà luogo per un ulteriore periodo di
mesi quattro, senza alcuna indennità. Dopo di ciò il rapporto di lavoro
potrà essere risolto.
ARTICOLO 87
Se la malattia ha inizio dopo il compimento di due anni di servizio, il
lavoratore, in
aggiunta a
quanto corrisposto
dall'INPS, percepirà
dall'Azienda una integrazione tale da garantirgli:
a) per i primi sei mesi (compresi i primi tre giorni di carenza), il
raggiungimento del 100% della normale retribuzione prevista all'art. 92;
b) per i successivi quattro mesi, il raggiungimento del 50% di detta
retribuzione, con le stesse modalità previste nell'articolo precedente.
Nel caso di tubercolosi o cancro, l'integrazione prevista alla lettera a)
del precedente comma sarà corrisposta per mesi dodici, fermo restando
quella della lettera b).
Quanto
previsto
nel
precedente comma
varrà
anche
nei
dell'integrazione dell'indennità giornaliera INPS corrisposta
della legge 28 febbraio 1953, n. 86 e successive modificazioni.
riguardi
ai sensi
ARTiCOLO 88
Trascorso il periodo di malattia di cui al precedente articolo, il
lavoratore che continui ad essere ammalato avrà diritto alla conservazione
del posto per altri dodici mesi, con decorrenza dell'anzianità di servizio.
La concessione di cui sopra è condizionata alla possibilità di riacquistare
entro tale termine l'idoneità alle mansioni proprie della qualifica
rivestita.
Ove al termine. del suddetto periodo di conservazione del posto permanga la
non idoneità alle mansioni proprie della qualifica, si procederà come
previsto all'art. 95 o all'esonero dal servizio per inabilità fisica ai
sensi dell'art. 106 punto 5).
ARTICOLO 89
Il trattamento di malattia a carico dell'Azienda non può superare per ogni
anno solare, per una o più malattie sofferte dal lavoratore, i periodi
massimi di cui agli articoli precedenti.
Nel caso in cui una malattia prosegua nell'anno successivo, superato per
essa il periodo massimo di indennizzo, non sarà corrisposto alcun ulteriore
trattamento economico di malattia.
ARTICOLO 90
Nel caso di malattie ad andamento cronico, tali riconosciute su richiesta
dall'Azienda dai medici dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali
competenti, non sarà corrisposto in nessun caso un trattamento che in uno o
più anni sia superiore a quello massimo previsto dagli articoli precedenti.
Il trattamento a carico dell'Azienda, però, sarà rinnovato ogni volta che
trascorrano due anni di effettiva prestazione tra l'ultima assenza per
malattia cronica e la successiva assenza per riacutizzazione della stessa.
ARTICOLO 91
Per aver diritto al trattamento economico di malattia, oltre a quanto
previsto dall'art. 62 e fermo restando che, indipendentemente dai casi in
cui l'Azienda anticipi il pagamento dell'assegno giornaliero di malattia
che sarà corrisposto dall'INPS, unitamente all'integrazione prevista dai
precedenti articoli, il lavoratore è tenuto a:
- osservare, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le norme che
disciplinano il regolare svolgimento della pratica di malattia con l'INPS
(documentazione
sanitaria
di inizio,
continuazione
e cessazione
dell'infermità, visite di controllo e simili);
- chiedere immediatamente all'INPS la riapertura della sua pratica di
malattia (ricorrendo in caso di rifiuto, nel termine di tre giorni, alla
Commissione medica arbitrale INPS qualora, dichiarato guarito dal medico
di
detto
Istituto,
non
fosse
riconosciuto
idoneo
al lavoro
dall'Ispettorato Sanitario F.S. o dai sanitari di un Ente pubblico o di
un Istituto Specializzato di diritto pubblico.
In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS di tutto il periodo di
assenza dal servizio o di una parte di esso:
- i giorni non riconosciuti, nel caso in cui l'INPS non accolga l'eventuale
ricorso del lavoratore contro il mancato riconoscimento, non saranno
retribuiti e pertanto l'Azienda recupererà, nel secondo mese successivo a
quello
in
cui
l'INPS
ha
segnalato
l'irregolarità,
le somme
ingiustificatamente erogate;
- ogni e qualsiasi contestazione che dovesse sorgere in merito con l'INPS
non riguarda l'Azienda ma il lavoratore, il quale, pertanto, dovrà
trattare la questione con detto Istituto direttamente ed in proprio.
ARTICOLO 92
Agli effetti del trattamento di malattia, l'integrazione corrisposta
dall'Azienda è calcolata in base agli elementi della retribuzione di cui
all'art. 25, ad eccezione della lett. g).
TITOLO XXXVIII
TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO
ARTICOLO 93
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il personale
soggetto per legge alla relativa assicurazione, ha diritto da parte
dell'Azienda ad una integrazione analoga a quella prevista in caso di
malattia, in aggiunta a quanto corrisposto dall'INAIL.
Il periodo di carenza verrà retribuito secondo le norme di legge vigenti.
Tale trattamento verrà
giorni.
integrato per
le assenze
pari o
superiori a tre
L'Azienda
anticiperà al
personale assunto
con contratto
a tempo
indeterminato o con contratto di formazione e lavoro, il trattamento
previsto in caso di infortunio, per gli eventi verificatisi a decorrere dal
1° gennaio 1991.
In caso di disparità di importo tra quanto anticipato dall'Azienda e quanto
riconosciuto dall'INAIL, verranno effettuati i necessari conguagli.
Per il personale non soggetto per legge a detta assicurazione si applicano,
in caso di infortunio generico, le norme previste per il trattamento di
malattia.
TITOLO XXXIX
ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' FISICA
ARTICOLO 94
L'Azienda può in ogni momento far accertare, tramite Enti Pubblici o
Istituti specializzati di Diritto Pubblico, l'idoneità fisica di ciascun
lavoratore alle mansioni proprie della qualifica rivestita, anche su
richiesta dello stesso, il quale potrà farsi assistere da un Ente di
Patronato.
Il referto emesso dall'Ente Pubblico o dall'Istituto Specializzato di
Diritto Pubblico deve intendersi accettato a tutti gli effetti dalle parti
interessate.
TITOLO XL
EVENTUALE REIMPIEGO IN CASO DI INABILITA FISICA
ARTICOLO 95
Per i lavoratori che abbiano subito in servizio un infortunio sul lavoro o
«malattia professionale» prevista dalla legge, che li rendano inabili alle
mansioni proprie della loro qualifica, nonché per i lavoratori colpiti da
inabilità fisica
non dovuta ad
infortunio sul
lavoro o malattia
professionale, l'Azienda si impegna a cercare le soluzioni più adeguate
volte a salvaguardare
l'occupazione degli stessi
nonché i livelli
professionali e retributivi già acquisiti dai medesimi.
Il lavoratore che sia stato riconosciuto dagli Enti Pubblici preposti non
più idoneo a svolgere le mansioni proprie della sua qualifica, a seguito di
infortunio sul lavoro o malattia professionale, potrà scegliere tra la
risoluzione del rapporto di lavoro o, in alternativa, l'assegnazione ad
altre mansioni, equivalenti a quelle precedentemente acquisite, sempreché,
nonostante l'inabilità contratta egli sia fisicamente e professionalmente
idoneo.
In tal caso il lavoratore dovrà preliminarmente ottenere il riconoscimento
del suo «status» di invalido del lavoro per consentire all'Azienda di
includerlo nell'elenco del proprio personale appartenente alle categorie
protette anche ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell'art. 33 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché della legislazione in materia.
L'Azienda, da parte sua, si farà carico della preparazione professionale
del lavoratore per consentirgli di svolgere le mansioni che gli saranno
assegnate.
ARTICOLO 96
Qualora non fosse possibile assegnare al lavoratore mansioni equivalenti,
il rapporto viene risolto e l'Azienda si impegna ad assumere ex novo detto
lavoratore, come
appartenente alle categorie
protette, con diverso
inquadramento.
In tal caso, non appena sarà disponibile un posto ad un livello superiore,
l'interessato sarà invitato
a seguire un
corso di formazione e/o
perfezionamento o ad effettuare un adeguato periodo di qualificazione
professionale, per poter successivamente svolgere le mansioni del suddetto
livello.
Se il lavoratore interessato, al termine del corso o del periodo di
qualificazione, risulterà idoneo alle mansioni della nuova qualifica, avrà
titolo di priorità nell'assegnazione del posto vacante nei confronti di
altri eventuali aspiranti.
ARTICOLO 97
L'Azienda riconoscerà al
lasci successivamente il
indennità «una tantum».
lavoratore che sia
servizio, a norma
stato assunto ex novo e che
degli artt. 109 e 110 una
Detta indennità sarà pari alla differenza fra la somma percepita a titolo
di liquidazione, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro per
inabilità fisica e quella
che avrebbe percepito ricalcolando detta
liquidazione sulla base del trattamento economico in atto per la qualifica
precedentemente rivestita.
ARTICOLO 98
Agli effetti di quanto precede analogo trattamento sarà riservato ai
lavoratori fisicamente inabili per cause non inerenti al rapporto di
lavoro, fermo restando che l'assunzione ex novo sarà effettuata nel caso
che vi sia disponibilità di posto e dando priorità nell'assegnazione nella
nuova qualifica ai lavoratori inabili a seguito di infortunio sul lavoro o
malattia professionale.
TITOLO XLI
TRATTAMENTO DI MATERNITA'
ARTICOLO 99
Ferme restando le vigenti norme di legge sulla tutela fisica ed economica
delle lavoratrici madri, l'Azienda, nel periodo di astensione obbligatoria
dal lavoro (che inizia due mesi prima della data presunta del parto) e per
un periodo complessivo di cinque mesi, riconosce alla lavoratrice un
trattamento economico tale da garantire, tra assegno di maternità INPS e
integrazione Aziendale, la normale retribuzione di cui all'art. 92.
ARTICOLO 100
In caso di parto o aborto spontaneo o terapeutico della lavoratrice che
abbia superato il terzo mese di anzianità di servizio o della
moglie di un lavoratore che abbia acquisito la predetta anzianità,
l'Azienda corrisponderà un contributo di L. 100.000, contro presentazione
di relativo certificato.
TITOLO XLII
ADDEBITI
ARTICOLO 101
a) Ammanchi
In tutti i casi di ammanchi nei beni dell'Azienda, al lavoratore che ne sia
responsabile sarà addebitato il 100% del prezzo di sostituzione. Per prezzo
di sostituzione si intende quello portato dal listino in vigore al momento
dell'addebito.
Sindacati.
Una copia
di detto
listino
sarà inviata
dall'Azienda ai
Le consumazioni mancanti saranno addebitate a prezzo di vendita.
Per il materiale mancante in genere, in distribuzione alle carrozze,
biancheria compresa, i prezzi di sostituzione saranno ridotti del 30%.
In particolare, per i servizi di carrozza-letti, la responsabilità degli
inventari è di pertinenza dei pulitori titolari delle carrozze.
Le eventuali differenze d'inventario rilevate al passaggio di consegna tra
Pulitore e Conduttore, tra questi ed il Pulitore del secondo capolinea e
viceversa, dovranno essere regolarizzate da parte di colui che effettua la
consegna. Tuttavia si rilevano le mancanze avvenute durante il viaggio per
accertare se la frequenza e la natura delle mancanze stesse comporti la
possibilità di configurare
uno scarso interessamento
da parte del
lavoratore responsabile, nel qual caso si procederà all'addebito.
Per quanto
biancberia.
precede al
Pulitore
compete
la confezione
del
sacco della
b) Danni
I lavoratori rispondono dei danni alla biancheria ed agli oggetti di
arredamento, a meno che questi non siano stati provocati dalla usura
normale, da cause di forza maggiore o da colpa del cliente.
Per quanto riguarda i danni alle bacinelle dei lavabi e alle tazze dei
gabinetti, detti oggetti saranno sostituiti in conto C.I.C.L.T., a meno che
non vi sia provata colpa del lavoratore, nel qual caso gli si farà addebito
fino a concorrenza del 50% del prezzo di sostituzione.
Le avarie esterne prodotte alle carrozze, durante il viaggio od in sosta
nelle stazioni, non sono imputabili ai lavoratori, ma questi devono
procedere tempestivamente alle
constatazioni prescritte. Qualora per
circostanze non dipendenti dalla volontà del lavoratore questo fosse
impossibilitato a far convalidare dagli agenti ferroviari le constatazioni
predette sarà, in tal caso, sufficiente la convalida da parte di un
Controllore della C.I.C.L.T. nella stazione ove il veicolo fa capolinea e,
in difetto o
se in viaggio, varrà
la testimonianza di qualsiasi
viaggiatore.
c) Per la maestranza delle Officine valgono le seguenti norme:
Punto 1°
Per quanto riguarda
conservazione nonché
seguenti:
la
le
consegna degli utensili e materiali, la loro
visite di inventario, valgono le disposizioni
- per provvedersi degli utensili o del materiale occorrente il Capo Squadra
Operai e l'Operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto;
- il Capo Squadra Operai e l'Operaio è responsabile degli utensili che
riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni
deve restituirli prima di lasciare il servizio;
- è preciso obbligo del Capo Squadra Operai e dell'Operaio di conservare in
buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i
disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato;
- il Capo Squadra Operai e l'Operaio deve essere messo in grado di
conservare quanto consegnatogli; in
caso contrario ha diritto di
declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente il suo
diretto superiore;
- al venerdì per il Capo Squadra Operai o per l'Operaio non addetto a
lavorazioni a ciclo continuo, il lavoro verrà sospeso prima dell'ora di
cessazione per un adeguato intervallo di tempo, fissato dalla Direzione
delle Officine, al fine di permettere al predetto lavoratore di fare
completa pulizia alla macchina e al posto di lavoro;
- il Capo Squadra Operai e l'Operaio deve interessarsi per far elencare per
iscritto gli attrezzi di sua proprietà che porta in officina onde poterli
successivamente asportare.
Punto 2°
Il Capo Squadra Operai e l'Operaio risponderà delle perdite e degli
eventuali danni agli oggetti di cui al punto 1° che siano imputabili a sua
colpa o negligenza, fermo restando che:
- il Capo Squadra Operai e l'Operaio non può apportare nessuna modifica
agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto alla
OFERWALITS di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti;
- la valutazione dell'eventuale danno di tempo e di materiali deve essere
fatta obiettivamente e l'ammontare del danno deve essere preventivamente
contestato al lavoratore;
- l'ammontare delle perdite e dei danni di cui ai commi precedenti potrà
essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione, con quote non superiori
al 10% della retribuzione stessa. In caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, la trattenuta verrà effettuata sull'ammontare di quanto spettante
al lavoratore.
Punto 3°
Al lavoratore responsabile per sua colpa o negligenza di ammanchi di
materiali della OFERWALITS sarà addebitato, in ragione del 100%, il prezzo
di sostituzione dei materiali stessi.
Per gli utensili, il prezzo di sostituzione sarà ridotto del 30%.
Gli addebiti di cui al presente articolo saranno
contestazione scritta al dipendente interessato.
TITOLO XLIII
effettuati
previa
UNIFORMI
ARTICOLO 102
La OFERWALITS fornirà ai Capi Tecnici, Capi Squadra Operai,
seguenti capi d'uniforme di vestiario da lavoro:
Operai, i
- 2 tute ogni 2 anni (1 invernale ed 1 estiva), ovvero 2 paia di pantaloni
da lavoro in luogo e vece della tuta estiva.
ARTICOLO 103
La C.I.C.L.T. fornirà alle sottonotate categorie di lavoratori i seguenti
capi d'uniforme e di vestiario da lavoro:
a)
Conduttori:
-
b)
una giacca invernale ogni due anni;
due paia di pantaloni ogni anno (uno estivo ed uno invernale);
12 camicie e 3 cravatte ogni due anni;
un berretto ogni due anni;
un soprabito ogni cinque anni.
Operai qualificati:
- un giubetto ed un paio di pantaloni da lavoro (tuta) ogni anno agli
operai qualificati addetti a mansioni di pulizia.
Gli Operai qualificati addetti ai rifornimenti di acqua e gasolio
utilizzeranno una tuta da lavoro a carico della C.I.C.L.T. (estiva ed
invernale).
c) Operai di magazzino ed autisti:
- una tuta da lavoro estiva ed una tuta invernale ogni anno.
d)
Addetti alle Cuccette:
-
e)
una giacca, a carico della C.I.C.L.T., ogni due anni;
due pantaloni, a carico della C.I.C.L.T., ogni anno;
un berretto ogni due anni a carico della C.I.C.L.T.;
un soprabito ogni cinque anni a carico della C.I.C.L.T.;
12 camicie ogni due anni;
3 cravatte ogni due anni.
Controllori di stazione:
-
una giacca invernale ogni due anni;
una giacca estiva ogni due anni;
due paia di pantaloni ogni anno (uno estivo ed uno invernale);
12 camicie e 3 cravatte ogni due anni;
un soprabito ogni cinque annI.
Per il personale in organico resta fermo che la partecipazione dell'Azienda
per il costo dell'uniforme viene accordata esclusivamente per il tempo
durante il quale il lavoratore presta servizio. Pertanto in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro saranno recuperate le quote parti di
contribuzione già assunte a proprio carico dall'Azienda per i mesi durante
i quali l'uniforme non sarà più utilizzata in servizio. Detto recupero non
si effettuerà in caso di decesso del lavoratore.
Per danneggiamento
a causa
di servizio
sostituzione dei capi di lavoro danneggiati.
l'Azienda
provvederà
alla
Per le uniformi conservate in buono stato il Capo dell'Impianto competente
può autorizzare il prolungamento del periodo di utilizzazione contrattuale
di ogni singolo capo, e per il personale sub b) e sub e) che abbia le
giacche od i pantaloni in ordine alla fine dell'anno, può autorizzare, a
richiesta, la sostituzione con pantaloni o giacche rispettivamente.
Se l'uniforme non sarà conservata con cura, essa dovrà essere rinnovata
prima della scadenza del periodo di utilizzazione contrattuale e l'Azienda
addebiterà al lavoratore interessato la quota parte a carico dell'Azienda
stessa per i mesi di mancata utilizzazione dell'uniforme.
Gli Uscieri ed i Fattorini durante l'espletamento delle loro mansioni
debbono indossare un'uniforme regolamentare - una estiva e una invernale
ogni due anni - che sarà fornita gratuitamente dalla C.I.C.L.T., fermo
restando quanto previsto al comma precedente.
Le rate mensili per le uniformi a carico del personale non potranno essere
inferiori a L. 2.000, ove l'intero ammontare non sia inferiore a detta
cifra.
Le quote a carico dei lavoratori per la fornitura delle uniformi - quando
il costo delle stesse non è a totale carico dell'azienda o del lavoratore sono determinate a partire dal 1°.7.1988, in cifra fissa nelle seguenti
misure:
C.I.C.L.T.
a) Controllori e Conduttori:
-
giacca
pantaloni invernali
pantaloni estivi
camicia
cravatta
berretto
soprabito
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
37.150
13.250
11.250
4.250
2.300
3.900
47.500
L.
L.
L.
L.
3.000
2.450
3.650
3.150
L.
L.
4.250
2.300
L.
L.
L.
L.
3.300
3.000
5.100
4.400
b) Operai qualificati:
c)
giubetto tuta estiva
pantaloni tuta estiva
giubetto tuta invernale
pantaloni tuta invernale
Addetti alle cuccette:
- camicia
- cravatta
O.F.W.L.
-
giubetto tuta estiva
pantaloni tuta estiva
giubetto tuta invernale
pantaloni tuta invernale
TITOLO XLIV
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ARTICOLO 104
Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604 e della legge 20 maggio 1970,
n. 300, il licenziamento non può effettuarsi che per «giusta causa» (art.
2119 del Codice Civile) e per «giustificato motivo con preavviso»,
intendendosi per tale
il licenziamento determinato
da un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero
da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro
e al regolare funzionamento di essa.
Il
datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al lavoratore, che può
chiedere, entro otto giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno
determinano il recesso: in tal caso il datore di lavoro è tenuto a
indicarli per iscritto entro cinque giorni dalla richiesta.
Il licenziamento intimato senza
precedente comma è inefficace.
l'osservanza
delle
norme
di
cui
al
Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori
in periodo di prova, quelli che siano in possesso dei requisiti di legge
per aver diritto alla pensione di vecchiaia (sempre che non abbiano optato
per la prosecuzione del rapporto in base alla legislazione vigente) o che
abbiano superato i limiti di età di cui agli artt. 109 e 110.
ARTICOLO 103
La comunicazione del recesso da parte del lavoratore deve essere effettuata
per iscritto, con l'indicazione dei motivi, salvo per quanto previsto
all'art. 63.
ARTICOLO 106
La risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo:
a) durante il periodo di prova;
b) dopo il periodo di prova.
Per il caso sub b)
rapporto di lavoro:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
per
per
per
per
per
per
per
sono previste
le seguenti
forme di
risoluzione del
riduzione dell'attività aziendale;
recesso da parte dell'Azienda;
giusta causa;
limiti di età;
inabilità fisica;
decesso;
dimissioni del lavoratore.
ARTICOLO 107
La risoluzione del rapporto di lavoro, se avrà luogo:
a) per riduzione dell'attività aziendale, per recesso da parte dell'Azienda
o per inabilità fisica, dà titolo:
- alla retribuzione fino alla fine della quindicina in corso;
- ad un preavviso nella misura indicata dall'art. 114;
- al trattamento di fine rapporto di cui all'art. 117;
b) per decesso del lavoratore, dà titolo:
- alla retribuzione fino al giorno del decesso;
- ad una indennità sostitutiva del preavviso nella
all'art. 114;
- al trattamento di fine rapporto di cui all'art. 117;
c) per limiti di età dà titolo:
misura indicata
- alla retribuzione fino al giorno della cessazione del rapporto;
- al trattamento di fine rapporto di cui all'art. 117;
d) per dimissioni del lavoratore, dà titolo al trattamento di cui alla
lettera c) fermo restando che il lavoratore è tenuto a dare alla Azienda
un preavviso nella misura prevista all'art. 114.
TITOLO XLV
ASSEGNO PER I FIGLI MINORI DEI LAVORATORI DECEDUTI O ESONERATI
PER INABILITA' FISICA
ARTICOLO 108
All'atto della risoluzione del rapporto l'Azienda corrisponderà in unica
soluzione, un importo pari a lire 750.000 lorde a favore di ciascun figlio
minore del dipendente, a titolo di sussidio per fini di studio, nei casi,
alle condizioni e con le limitazioni sottoindicate:
a) il dipendente deve aver superato i due anni di anzianità di servizio;
b) la risoluzione del suo rapporto di lavoro deve essere avvenuta per:
- decesso;
- inabilità fisica;
c) in quest'ultimo caso, se l'inabilità fisica non è conseguente ad un
infortunio sul lavoro oppure ad una malattia contratta in servizio o per
causa del
servizio, il
dipendente deve
aver superato all'atto
dell'esonero, il 10° anno di anzianità di servizio;
d) il figlio deve essere convivente ed a carico del genitore esonerato per
inabilità fisica, o, se questi è deceduto, dell'altro genitore o di chi
ne esercita la patria podestà;
e) il figlio, inoltre, deve
altri redditi;
essere realmente
disoccupato e non percepire
f) i genitori non debbono beneficiare di redditi non derivanti da attività
lavorativa;
g) nel caso di due dipendenti della C.I.C.L.T. e/o della OFERWALITS,
coniugati, qualora la risoluzione del rapporto di entrambi comporti il
riconoscimento del sussidio, la misura dello stesso non è raddoppiabile.
TITOLO XLVI
LIMITI DI ETA'
ARTICOLO 109
Il limite di età per la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo quanto
previsto al successivo art. 110, è il compimento del 61° anno.
A richiesta del lavoratore la risoluzione del rapporto di lavoro per limiti
di età può aver luogo al compimento del 55° anno, per le donne, o del 60°
anno, per gli uomini.
La OFERWALITS, sentite le OO.SS., si riserva la facoltà di mantenere in
servizio i Capi Tecnici oltre il 61° anno di età, ma non oltre il
compimento del 65°.
ARTICOLO 110
Il limite di età per la risoluzione del rapporto di lavoro è il compimento
del 60° anno per i seguenti lavoratori:
- Capi Squadra Operai (esclusi gli ex Capi Squadra Visitatori Riparatori);
- Operai delle Officine;
- Personale viaggiante.
L'Operaio di officina che abbia compiuto 30 anni di servizio può richiedere
la risoluzione del rapporto per limiti di età anche prima di compiere i 60
anni.
La stessa facoltà compete al personale viaggiante che abbia compiuto 23
anni di servizio calcolati a partire dal 25° anno di età.
ARTICOLO 111
Sette mesi prima della scadenza del termine regolamentare della messa in
quiescenza per raggiunti limiti di età, l'Azienda ne darà comunicazione con
atto scritto al lavoratore interessato, a semplice titolo di menzione.
ARTICOLO 112
Ai sensi e con gli effetti dell'art. 6 del D.L. 30 dicembre 1981, n. 792,
convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 34, i
lavoratori che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia e che non
abbiano raggiunto i 40 anni di contribuzione, possono optare di continuare
a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito e,
comunque, non oltre il 65.mo anno di età.
L'esercizio di tale facoltà deve essere comunicato all'Azienda almeno sei
mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di
vecchiaia (60.mo anno).
TITOLO XLVII
PREAVVISO
ARTICOLO 113
Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro nei quali è previsto un
periodo di preavviso, questo verrà computato agli effetti dell'anzianità di
servizio.
Durante il periodo di preavviso il lavoratore, che ha ricevuto dall'Azienda
la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro avrà diritto ad
un permesso retribuito giornaliero di due ore per la ricerca di altra
occupazione. Il personale viaggiante, però, avrà diritto ad un giorno di
permesso retribuito per ogni settimana.
Il periodo di preavviso non può cumularsi con il periodo delle ferie.
ARTICOLO 114
I termini di preavviso,
sono i seguenti:
per il personale
impiegatizio e non impiegatizio
a) dopo il periodo di prova e fino a 5 anni di servizio:
- I° S e I°
2 mesi
- 2°
1 mese
- 3°, 4°, 5°, 6°
20 giorni
b) oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:
- I° S e I°
3 mesi
- 2°
1,5 mesi
- 3°, 4°, 5°, 6°
1 mese
c) oltre 10 anni di servizio:
- I° S e I°
4 mesi
- 2°
2 mesi
- 3°, 4°, 5°, 6°
1,5 mesi
ARTICOLO 115
Nel caso di inabilità fisica, qualora l'esonero avvenga su richiesta
dell'interessato accolta dall'Azienda, previo accertamento da parte degli
Uffici Sanitari competenti, quest'ultima rinuncia al preavviso da parte del
lavoratore.
Analoga rinuncia avrà luogo nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 109.
ARTICOLO 116
Ai sensi del 2° comma dell'art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato
preavviso, al lavoratore sarà
corrisposta una indennità equivalente
all'importo della retribuzione come precisata all'art. 25, lettere da a) ad
f), corrispondente al periodo di cui all'art. 114.
L'Azienda ha facoltà di sostituire il preavviso con una indennità pari
all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Inversamente, nel caso in cui il lavoratore debba dare all'Azienda un
preavviso e non intenda rispettare tale obbligo, l'Azienda ha facoltà di
recuperare sulle eventuali somme dovute all'interessato una indennità pari
all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
TITOLO XLVIII
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
ARTICOLO 117
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro l'Azienda corrisponderà
al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi, secondo quanto
disposto dall'art. 2120 del Codice Civile e dalla legge 29 maggio 1982, n.
297, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non
superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa
per 13,5.
La
quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi
come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
ARTICOLO 118
La retribuzione annua, ai fini dell'articolo precedente è costituita dagli
elementi precisati all'art. 25, lett. da a) a f) ed h).
Il trattamento di cui all'art. 117, con esclusione della quota maturata
nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno,
con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura
fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese
di dicembre dell'anno precedente.
ARTICOLO 119
Dalle somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto sarà detratto
un importo pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile percepita
dal lavoratore per il periodo dal 1° luglio 1982 al 31 dicembre 1982, e
dello 0,50 per cento della retribuzione imponibile dal 1° gennaio 1983 in
poi.
ARTICOLO 120
Il lavoratore che si trovi nelle condizioni previste dal comma 6° e
successivi dell'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, può chiedere
un'anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le procedure per l'esercizio di tale facoltà sono precisate nell'Allegato 8
al presente Contratto.
ARTICOLO 121
Per quanto non espressamente previsto
della legge 297/82.
al presente Titolo valgono le norme
ARTICOLO 122
L'indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 è calcolata come
precisato nell'Allegato 4 al presente Contratto.
TITOLO XLIX
LIQUIDAZIONE
ARTICOLO 123
Il conto delle competenze e il relativo ammontare dovranno, di norma,
essere messi a disposizione del lavoratore che cessa il servizio, entro la
fine del mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro.
Ove ciò non fosse possibile, alla scadenza del suddetto termine sarà
corrisposto l'80% della liquidazione stessa, calcolata sugli elementi di
retribuzione, come precisati all'art. 117, deduzione fatta di eventuali
addebiti. La somma dovuta a conguaglio sarà comunque liquidata, maggiorata
degli interessi legali maturati dal
primo giorno del secondo mese
successivo a quello della cessazione del rapporto, entro sessanta giorni
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Resta fermo quanto previsto al successivo art. 124.
ARTICOLO 124
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'Azienda è autorizzata a
rivalersi su tutte le somme in sue mani a credito del lavoratore
interessato, al fine di recuperare gli importi di cui egli fosse a
qualsiasi titolo debitore. L'Azienda, inoltre, a copertura degli eventuali
addebiti a carico del lavoratore, rilevati dalle Contabilità centrali dopo
l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è autorizzata a trattenere
un deposito cauzionale fino ad un massimo di L. 300.000, e comunque un
importo non superiore a 1/3 della liquidazione e con un minimo di
L.100.000, per un periodo non superiore a mesi 6, corrispondendo i relativi
interessi legali.
TITOLO L
CONTROVERSIE
ARTICOLO 125
Per tutte le controversie che sorgessero nell'applicazione del presente
Contratto è previsto il tentativo di conciliazione da esperirsi fra la
Direzione
dell'Azienda
(eventualmente
assistita
dalla
propria
Organizzazione Sindacale) ed il Sindacato Nazionale di categoria a cui il
lavoratore od i lavoratori siano iscritti od abbiano conferito il mandato.
Nel caso in cui il tentativo previsto dal comma precedente abbia esito
negativo oppure sia trascorso un mese dalla denuncia della controversia
senza che la controversia stessa sia stata comunque definita, è previsto un
secondo tentativo da esperirsi presso gli organi competenti, anche locali,
del Ministero del Lavoro con l'intervento, per conto dei lavoratori, delle
Federazioni Nazionali Sindacali firmatarie del presente Contratto a cui
appartengono i rispettivi Sindacati Nazionali.
In caso di mancato accordo anche in sede di Ministero del Lavoro le parti
potranno adire l'autorità giudiziaria.
TITOLO LI
CESSAZIONE O TRASFORMAZIONE D'AZIENDA
ARTICOLO 126
La cessazione totale o parziale degli attuali servizi dell'Azienda, o la
trasformazione dell'Azienda stessa, non pregiudica i diritti derivanti ai
lavoratori dal loro contratto di lavoro, diritti che conservano nei
confronti della Società subentrante.
TITOLO LII
DOVERI DEL LAVORATORE
ARTICOLO 127
Fermi restando i diritti e doveri che, in costanza del rapporto di lavoro,
discendono dalla legge e dai principi generali di diritto, nonché quelli
che derivano dalle particolari norme del presente Contratto, il dipendente
è tenuto innanzitutto a riconoscere il potere gerarchico e direttivo, di
guida e controllo, che l'Azienda esercita tramite i propri collaboratori ai
sensi degli articoli 2104, 2° comma, 2094 e 2086 del Codice Civile e
dell'art. 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300. In pari tempo è tenuto a:
A) adempiere con
diligenza
disposizioni dell'Azienda;
il
proprio
servizio
uniformandosi
alle
B) improntare a reciproca correttezza i rapporti con i lavoratori a tutti i
livelli nell'Azienda;
C) usare ogni riguardo e cortesia verso la
natura delle sue prestazioni;
clientela, tenuto conto della
D) mantenere il segreto d'ufficio; non commettere abuso di fiducia e non
divulgare o fare uso di notizie attinenti all'organizzazione ed ai
metodi di lavoro dell'Azienda;
E) non porre in essere atti che comportino pregiudizio alla dignità ed agli
interessi dell'Azienda e al normale andamento del lavoro;
F) non trattare affari per proprio conto o di
l'Azienda e comunque nell'orario di lavoro;
terzi, in concorrenza con
G) eseguire
le
disposizioni
impartite
dai
superiori
inerenti
all'esplicazione delle funzioni proprie della qualifica rivestita,
qualora non in contrasto con i diritti dei lavoratori;
H) aver cura dei beni, dei titoli di trasporto e dei materiali ed oggetti
in genere a lui affidati dall'Azienda per l'espletamento delle proprie
mansioni;
I) rispettare l'orario di lavoro adempiendo
prescritte per il controllo della presenza;
L) non allontanarsi dal servizio
cause di forza maggiore;
senza
alle
esplicita
eventuali
formalità
autorizzazione, salvo
M) non ritornare o trattenersi nei luoghi di lavoro oltre il normale orario
senza espressa autorizzazione, fatte salve le libertà previste dall'art.
40 della Costituzione e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;
N) dichiarare all'Azienda la propria dimora
eventuali cambiamenti della stessa;
e segnalare, entro 48 ore gli
O) segnalare all'Azienda ogni e qualsiasi cambiamento che si verifichi nel
suo nucleo familiare e che interessi le particolari concessioni previste
dalle vigenti norme di legge e di contratto per i congiunti;
P) presentare, nella normalità dei casi, per via gerarchica le istanze ed i
reclami;
Q) compilare entro i termini prescritti i documenti contabili o di viaggio;
R) non
trasportare in
servizio delle
merci
oltre quelle
affidate dalla
Compagnia;
S) indossare
servizio.
TITOLO LIII
la
divisa,
ove
prescritta,
durante
l'espletamento
del
SANZIONI DISCIPLINARI
ARTICOLO 128
Le procedure per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed i limiti
massimi delle stesse sono regolate dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Esse comporteranno:
a) rimprovero scritto;
b) multa fino al 20% dell'importo della retribuzione giornaliera;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 10 giorni.
ARTICOLO 129
I provvedimenti disciplinari saranno disposti solo previa contestazione
scritta al lavoratore secondo le vigenti disposizioni di legge.
La contestazione deve essere immediata o comunque deve aver luogo non oltre
15 giorni dalla data nella quale l'Azienda è venuta a conoscenza del fatto,
pena decadenza.
Qualora il lavoratore interessato sia assente o non si presenti, per un
qualsiasi motivo, a ritirare la contestazione, il suddetto termine resta
interrotto.
Le sanzioni disciplinari saranno
comminate dall'Azienda su proposta
scritta, inoltrata per via gerarchica, del responsabile dell'Ufficio o
Impianto da cui dipende il lavoratore, sentito il parere del Rappresentante
delle OO.SS. per le punizioni di cui all'art. 128, lettera c).
A tale rapporto deve venire allegata sia la copia della contestazione
scritta consegnata al lavoratore interessato, sia la risposta da lui
scritta e firmata. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce e conferisca mandato.
I provvedimenti disciplinari non
saranno applicati prima che siano
trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi
ha dato causa e senza aver sentito il lavoratore a sua difesa.
Tali provvedimenti dovranno essere definiti, salvo cause di forza maggiore,
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data dell'ultimo atto
istruttorio.
Resta comunque convenuto che, ove entro 90 giorni dalla contestazione il
provvedimento non fosse ancora definito, l'Azienda comunicherà alle OO.SS.
i motivi che ostano alla definizione dello stesso.
Tutti i
provvedimenti, compreso
quello di
archiviazione, verranno
comunicati al lavoratore mediante lettera in doppia copia di cui una dovrà
da lui essere restituita firmata per ricevuta comunicazione.
La sanzione dovrà essere applicata, salvo cause di forza maggiore, entro 30
giorni dalla data di comunicazione all'interessato.
Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma
restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere nei
venti giorni successivi alla data di comunicazione una azione avversa a
detta sanzione per mezzo dell'associazione sindacale alla quale sia
iscritto ovvero conferisca mandato, che curerà la costituzione, tramite
l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, di un
Collegio di Conciliazione e di arbitrato, composto da un rappresentante di
ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o in
difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficio del Lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa
Collegio di Conciliazione.
fino alla
pronuncia da parte del
Qualora l'Azienda non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli
dall'Ufficio del Lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al
Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha
effetto.
Se l'Azienda invece, adisce l'autorità giudiziaria la sanzione disciplinare
resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
ARTICOLO 130
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi
due anni dalla loro applicazione.
ARTICOLO 131
Il rimprovero scritto ha carattere di preliminare richiamo e si applica al
lavoratore per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel
comportamento in servizio.
ARTICOLO 132
La multa si applica ai lavoratori nei seguenti casi:
a) recidività entro
precedente;
sei
mesi
nelle
irregolarità
b) inosservanza
servizio;
dell'orario
di lavoro
c) mancanza di
affidate;
diligenza e
di
che
decoro nello
di
non abbia
cui
all'articolo
arrecato
svolgimento
danno al
delle mansioni
d) assenze arbitrarie che non superino un giorno;
e) negligenza o irregolarità, in genere, nell'osservanza delle norme di
servizio quando non ne sia derivato danno al servizio stesso, alla
regolarità dell'esercizio o agli interessi ed al buon nome dell'Azienda.
Le trattenute per
multe saranno
Assistenza per il personale.
accreditate
dall'Azienda
al
Fondo
ARTICOLO 133
Si incorre nella sospensione:
GRUPPO I°:
a) per recidività
precedente;
entro
1
anno
nelle
mancanze
di
cui
all'articolo
b) per assenze arbitrarie che superino 1 giorno ma non i 3;
c) per aver ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale
dipendente;
d) per ritardo colposo
valori ed oggetti;
ma non doloso
nel versamento
o nella consegna di
e) per aver domandato mance o regali o comunque usato artifici per
procurarseli, pur trattandosi dell'esecuzione di incombenze di servizio;
f) per sotterfugi comunque diretti a sottrarsi agli obblighi di servizio;
g) per abusi nei viaggi e nei trasporti in genere quando non rivestano il
carattere più grave
della frode in
danno dell'Azienda o delle
Amministrazioni di Stato;
h) per ubriachezza constatata all'atto della
durante l'espletamento dello stesso;
presentazione in servizio o
i) per infrazione a quanto disposto dall'art. 127, lettera F);
l) per rifiuto da parte del personale di assoggettarsi a visite personali
che verranno effettuate con
ogni possibile riservatezza, secondo
l'apposita regolamentazione concordata ai sensi della legge 20 maggio
1970, n. 300, considerando per rifiuto anche il tentativo di sottrarsi
alle visite stesse;
m) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di
contegno non corretto o di abusi, da parte del personale dipendente.
NOTA A VERBALE
Tutto quanto disposto alla lettera l) avrà applicazione dalla data di
decorrenza della
regolamentazione sulle
visite personali
che sarà
concordata tra le parti.
GRUPPO 2°:
a) per assenze arbitrarie che superino i 3 giorni ma non i 3;
b) per contegno inurbano o scorretto in sé o verso il pubblico o verso i
Superiori,
colleghi
e dipendenti,
sia
dell'Azienda
sia delle
Amministrazioni
dello
Stato
che
hanno
rapporti
col servizio
dell'Azienda, salvo provocazione grave;
c) per aver rivolto accuse infondate verso altri lavoratori dell'Azienda od
averli fatti segno ad atti di scherno o di disprezzo;
d) per inesecuzione di ordini, inerenti la propria qualifica e conformi al
C.C.N.L., impartiti dai superiori;
e) per infrazione a quanto disposto dall'art. 127, lettera H);
f) per aver istigato colleghi o inferiori a commettere atti contrari alla
regolarità del servizio ed alle disposizioni in vigore, fatte salve le
libertà previste dall'art. 40 della Costituzione;
g) per negligenza o irregolarità nell'osservanza delle norme di servizio,
quando ne sia derivato danno al servizio stesso, alla regolarità
dell'esercizio o agli interessi dell'Azienda;
h) per ingiurie o minacce gravi verso colleghi o dipendenti;
i) per contravvenzione doganale di lieve entità, non recidiva;
l) per aver contravvenuto al divieto di accettare per proprio tornaconto
somme o altri compensi sotto qualsiasi forma.
Le mancanze di cui al gruppo 2° sono punite con la sospensione, sempreché
le stesse non rivestano carattere di particolare gravità.
In tal caso si procederà ai sensi del successivo art. 138.
ARTICOLO 134
Tenuto conto della particolare successione dei viaggi dei Conduttori e del
personale delle Cuccette, le sospensioni dal servizio debbono essere
inflitte in coincidenza con turni di lavoro che prevedano prestazioni più
prossime alle ore 6,66, o multipli di 6,66 giornaliere.
In relazione a quanto precede non si applica
norma di cui al 10° comma dell'art. 129.
TITOLO LIV
al personale viaggiante la
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO
ARTICOLO 133
L'Azienda ha facoltà di sospendere con effetto immediato dal servizio il
lavoratore che si sia reso colpevole di mancanze di particolare gravità
nelle more della definizione del provvedimento disciplinare. Nel caso che,
a seguito
di detto provvedimento,
sia comminata
la sanzione del
licenziamento, questo avrà effetto dal giorno in cui è stata applicata la
sospensione dal servizio.
La sospensione cautelativa non dà luogo alla sospensione del trattamento
economico che sarà corrisposto alle normali scadenze nella misura che il
lavoratore avrebbe percepito se fosse stato in servizio.
Tale trattamento sarà recuperato nel caso di licenziamento o di sospensione
dal servizio e dalla paga.
ARTICOLO 136
Il lavoratore che sia stato colpito da mandato di arresto o di cattura o si
trovi comunque in stato di arresto, per fatti non inerenti al servizio, è
sospeso dal servizio senza decorrenza di anzianità e della paga. Detta
sospensione durerà finché non sarà
la detenzione.
revocato il mandato o comunque cessata
NOTA A VERBALE
Le parti convengono che, di volta in volta, saranno esaminate, a richiesta
dell'interessato, eventuali soluzioni intese ad accordare aiuti economici.
ARTICOLO 137
Il lavoratore che non sia in possesso del libretto di idoneità sanitaria o
che sia munito del libretto non aggiornato, è sospeso dal servizio, a norma
della legge 30 aprile 1962, n. 233, senza decorrenza dell'anzianità e della
paga.
Qualora il lavoratore non provveda a rinnovare il libretto di idoneità
sanitaria entro trenta giorni, il rapporto di lavoro sarà risolto per
giustificato motivo
obiettivo, per
impossibilità sopravvenuta della
prestazione, ai sensi dell'art. 106 lett. b), punto 2).
TITOLO LV
LICENZIAMENTO
ARTICOLO 138
Si incorre nel licenziamento:
a) per recidività reiterata entro un
lettera a), gruppo I° dell'art. 133;
anno
b) per recidività reiterata
all'art. 133;
anni nelle
entro due
nella mancanza
di
altre mancanze
cui alla
di cui
c) per assenze arbitrarie che superino i 5 giorni;
d) per ingiurie o minacce o vie di fatto verso il pubblico o verso i
superiori, colleghi o dipendenti o verso Funzionari dello Stato che
hanno rapporti col servizio dell'Azienda, salvo legittima difesa o
provocazione grave;
e) per aver falsamente attribuito azioni disonorevoli od infamanti a
superiori, colleghi o dipendenti, o per manifestazioni o dichiarazioni
calunniose o diffamatorie nei confronti dell'Azienda;
f) per aver asportato atti di ufficio o per aver violato segreti di ufficio
e, in genere, per abuso di fiducia;
g) per aver coscientemente commesso o contribuito a che altri commetta
fatti contro gli averi dell'Azienda
o del pubblico o di altri
dipendenti;
h) per aver deliberatamente rifiutato obbedienza agli ordini dei superiori,
sempreché inerenti alla propria qualifica e conformi al C.C.N.L.,
provocando disservizio o danno agli interessi della Azienda;
i) per essersi procurato od aver procurato altrui, giovandosi della propria
qualifica o delle proprie funzioni, indebiti lucri ed utilità;
l) per aver riportato condanna penale passata in giudicato,
condizionale, escluse restando le condanne per reati colposi;
sia pure
m) per frode in danno delle Amministrazioni ferroviarie;
n) per illecito commercio di valute e per contrabbando nonché per correità
o complicità nei predetti reati, ogni qualvolta comprovato o dal
pagamento
da parte
del
lavoratore responsabile
della relativa
contravvenzione o da sentenza del Giudice, oppure in caso di recidiva in
contravvenzioni di lieve entità;
o) «per insufficiente produttività lavorativa
dovuta ad evidente ed
abituale cattiva volontà del lavoratore nello svolgimento delle proprie
mansioni, nonostante il preventivo ammonimento comunicato almeno un anno
prima; trascorso detto periodo di un anno, qualora non venga disposto il
licenziamento l'ammonizione resterà nell'incartamento personale del
lavoratore interessato, il tutto in conformità alle leggi 15 luglio
1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300;
p) per comprovata simulazione di malattia;
g) per
aver commesso,
comunque,
prosecuzione, anche provvisoria,
all'art.2119 del C.C.
mancanze che
del rapporto
non
di
consentano la
lavoro di cui
ARTICOLO 139
Il licenziamento per giusta causa, nei confronti del personale che abbia
superato il periodo di prova, sarà disposto dall'Azienda previo esame
congiunto dei fatti imputati al lavoratore compiuto dai Rappresentanti
dell'Azienda e delle Associazioni Sindacali Nazionali o della Associazione
Sindacale Nazionale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.
Detto esame congiunto avrà luogo non oltre il terzo giorno lavorativo dalla
data di ricevimento della convocazione unitamente alla quale saranno
trasmessi tutti gli atti istruttori del procedimento.
Qualora il suddetto esame non possa aver luogo per assenza del o dei
Rappresentanti Sindacali l'Azienda comunque può disporre il licenziamento.
TITOLO LVI
AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA
ARTICOLO 140
A) In conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 20 maggio
1970, n. 300, viene istituito il registro dei dati biostatistici. Viene
istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui
formulazione verrà definita tra le OO.SS. e la Direzione. In tale
libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:
a) visite di assunzione;
b) visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5,
comma terzo della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
B) L'Azienda
manterrà i locali di
lavoro in condizione di salubrità ed in
modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene,
l'areazione, l'illuminazione e la pulizia dei locali stessi, e ciò nei
termini di legge, così come nei casi previsti dalla legge saranno messi
a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali, guanti,
stivali di gomma, ecc.).
C) L'Azienda si impegna ad attenersi alle norme contenute, in materia di
ambiente di lavoro, nella legge 26 aprile 1974, n. 191.
Le OO.SS. potranno, previo confronto con l'Azienda:
- promuovere ricerche sui vari aspetti della condizione
influenzano la salute e l'integrità dei lavoratori;
di
lavoro che
- controllare l'applicazione concreta delle misure che l'Azienda introduce
sulla base di accordi intercorsi;
- presentare proposte ai fini dell'informazione e della sensibilizzazione
dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali o comunque legate all'ambiente di lavoro.
Sono strumenti
ambientale:
idonei
ad
una
politica
di
controllo
della condizione
1) il registro dei dati ambientali;
2) il registro dei dati biostatistici;
3) il libretto sanitario individuale.
I registri di cui ai punti 1)
strutture sindacali.
e 2) verranno
tenuti a disposizione delle
Ai fini delle iniziative promozionali tendenti alla tutela delle condizioni
ambientali di lavoro e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori le
R.S.A., ai sensi dell'art. 9 della legge 300/70, hanno diritto di
controllare l'applicazione delle norme di legge e contrattuali vigenti in
materia.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le OO.SS. dichiarano che, per i problemi attinenti all'ambiente di lavoro
la cui soluzione presuppone decisioni politiche e/o operative da parte
dell'Ente F.S., gli stessi dovranno essere affrontati anche nella sede di
confronto politico presso lo stesso Ente F.S..
TITOLO LVII
DIRITTO ALLO STUDIO
ARTICOLO 141
Il lavoratore che al fine di migliorare la propria cultura, anche in
relazione all'attività dell'Azienda, intenda frequentare corsi regolari di
studio in scuole d'istruzione primaria o secondaria o di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali, ha diritto, con le
precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi
retribuiti a carico di un monte ore triennale (12.000) messo a disposizione
di tutti i dipendenti, qualora il lavoratore stesso debba assentarsi
durante il normale orario di lavoro.
I
permessi retribuiti potranno essere
richiesti per un massimo di 150 ore
pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il
corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di
ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
ARTICOLO 142
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Azienda o
dall'unità produttiva, per l'esercizio del diritto allo studio, non
dovranno superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere
comunque garantito in ogni Impianto il regolare svolgimento dell'attività
produttiva mediante accordi con le R.S.A.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del
monte ore triennale la Direzione e le R.S.A. stabiliranno, tenendo presenti
le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i
criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei permessi
quali, in ordine di priorità, frequenza della scuola d'obbligo, scuola di
2° grado e studi superiori, oltre che età ed anzianità di servizIo.
ARTICOLO 143
Le domande per usufruire delle ore di permesso di cui al presente Titolo,
dovranno essere presentate almeno trenta giorni prima dell'inizio del
corso: esse dovranno contenere tutti i dati aziendali del lavoratore,
l'indicazione del corso, il tipo di Istituto, il numero delle ore di
permesso richieste e quando vanno usufruite.
Unitamente alla domanda, e comunque prima dell'inizio del corso, dovrà
essere presentato il certificato d'iscrizione con l'indicazione delle ore
in cui il corso stesso si svolge. Nel caso non si tratti di scuola statale
o parificata, il certificato deve contenere la precisazione che trattasi di
scuola legalmente riconosciuta o comunque abilitata al rilascio di un
titolo di studio legale.
L'Azienda rilascerà al lavoratore apposita autorizzazione
alle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L.
dandone copia
ARTICOLO 144
I permessi retribuiti per l'esercizio del diritto allo studio possono
essere utilizzati anche in orari non coincidenti con gli orari dei corsi.
Si conviene pertanto che il lavoratore può usufruire di tali permessi, per
un massimo di due ore giornaliere, il giorno precedente, successivo o
coincidente con il corso.
ARTICOLO 145
Al personale viaggiante, tenuto conto della particolare natura delle
prestazioni che svolge, saranno assegnati, in relazione alle esigenze
derivanti dalla frequenza del corso di studio, dei turni di servizio
compatibili con tale impegno. Ove ciò non sia possibile, verrà concesso il
permesso ai sensi e con gli effetti della normativa di cui ai precedenti
articoli, per una durata pari alle ore di servizio del turno di lavoro non
effettuato.
ARTICOLO 146
Il diritto alla retribuzione per i permessi concessi a norma dell'art. 141
è condizionato alla effettiva frequenza del corso per un numero di ore
doppio di quelle globalmente autorizzate. A tal fine l'Azienda si riserva
di richiedere certificati di frequenza sia al termine che durante lo
svolgimento del corso.
Ove il lavoratore interrompa la frequenza del corso, o non l'abbia
frequentato per almeno 1/9 della sua durata, oppure non presenti la
certificazione richiestagli entro dieci giorni, l'autorizzazione s'intende
revocata e l'Azienda procederà a recuperare la retribuzione corrisposta e
non dovuta.
Saranno comunque retribuiti i permessi
successiva interruzione del corso, dovuta
la risoluzione del rapporto di lavoro.
usufruiti, anche nel caso di
a causa di forza maggiore o per
ARTICOLO 147
L'Azienda non può
distogliere dai corsi
i lavoratori regolarmente
autorizzati a frequentarli, se non per comprovati motivi di servizio. In
tal caso l'Azienda rimborserà al lavoratore le spese sostenute per la
frequenza del corso nel caso che lo stesso non possa essere completato.
Tale facoltà non può essere esplicata in prossimità degli esami.
ARTICOLO 148
Ferma restando la percentuale massima di assenze per studio, prevista
dall'art. 142 per i piccoli Impianti saranno esaminate soluzioni che
consentano al lavoratore di poter usufruire del diritto allo studio
compatibilmente con le esigenze dell'attività produttiva.
ARTICOLO 149
Il trattamento di cui
studenti universitari.
agli
articoli
precedenti si
applica
anche agli
Ove il lavoratore iscritto ad un corso di laurea non sia in grado di farsi
rilasciare atte stati di frequenza, esso può ottenere permessi, non
superiori a due ore per giorno, per un totale di 20 ore per ciascun esame
che intenda sostenere.
Detti permessi saranno retribuiti soltanto dietro esibizione del libretto
universitario, o altra documentazione idonea, che comprovi l'esito positivo
dell'esame stesso.
In caso di mancata esibizione di detta documentazione, o di esito negativo
dell'esame, non si farà luogo ad alcuna regolarizzazione salariale.
ARTICOLO 150 - Lavoratori studenti
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale
statale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi su loro richiesta, in
turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli
esami.
Sempre
su loro
richiesta
saranno esonerati
straordinario e durante i riposi settimanali.
dal
prestare
lavoro
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere
prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per
tutti i giorni di esami.
Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione
norma del diritto allo studio di cui all'art. 141.
in base alla
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano
stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
A richiesta dell'Azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente
articolo.
TITOLO LVIII
PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE
ARTICOLO 151
E' considerato personale con contratto a termine quello assunto ai sensi
della legge 18 aprile 1962, n. 230 o della legge 26 novembre 1979, n. 598.
Il lavoratore con contratto a termine che sia successivamente assunto in
organico avrà titolo al riconoscimento dell'anzianità di servizio:
- ad ogni effetto, per tutto il periodo delle prestazioni come lavoratore
con contratto a termine, se queste sono state ininterrotte ed hanno
immediatamente preceduto la data di assunzione in organico;
- ai soli effetti economici per l'insieme dei periodi relativi ai rapporti
di lavoro a tempo determinato posti in essere nel biennio precedente la
data di assunzione in organico, se le prestazioni sono state interrotte.
Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui alle leggi 18
aprile 1962, n. 230 e 26 novembre 1979, n. 598.
ARTICOLO 152
Per far fronte alle esigenze derivanti dalla intensificazione dell'attività
in particolari periodi dell'anno (Natale, Pasqua, ferie estive, vacanze
invernali) o in conseguenza di manifestazioni eccezionali, o nelle more
della definizione dei cambiamenti da apportare alla circolazione dei treni,
saranno effettuate assunzioni a tempo determinato ai sensi della legge 28
febbraio 1987, n. 56.
Il numero dei lavoratori da assumere non potrà superare il 10% del numero
dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.
TITOLO LIX
LAVORO A TEMPO PARZIALE
ARTICOLO 153
Il lavoratore può chiedere di effettuare una prestazione a tempo parziale
di durata comunque non inferiore alle 20 ore settimanali.
L'Azienda, avuto riguardo alle mansioni svolte dal lavoratore e ai riflessi
che
la
riduzione
della
prestazione
può
avere
sul
piano
organizzativo-produttivo, accoglie o respinge la richiesta dell'interessato
previo confronto con le OO.SS.
ARTICOLO 154
Il lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto di effettuare una prestazione a
tempo parziale,
può successivamente domandare
di essere nuovamente
utilizzato a tempo pieno.
Tale domanda può essere accolta solo compatibilmente con la situazione
organizzativo-produttiva conseguente alla parziale utilizzazione in atto
del lavoratore.
Resta comunque inteso che il lavoratore ha titolo di priorità per essere
utilizzato a tempo pieno nella propria mansione o in una mansione
equivalente per la quale sia idoneo.
ARTICOLO 155
La prestazione a tempo parziale può essere effettuata mediante ripartizione
dell'orario su tutti i giorni della settimana oppure su alcuni soltanto di
essi.
ARTICOLO 156
Tale tipo di rapporto può essere instaurato anche in occasione di una
assunzione ove la richiesta di assunzione a tempo pieno presentata
all'Ufficio di Collocamento, portata a conoscenza delle OO.SS., sia rimasta
inevasa dopo 30 giorni, salvo i casi in cui l'assunzione derivi dal
rimpiazzo di personale già in organico e passato a tempo parziale.
ARTICOLO 157
Al
lavoratore utilizzato
a tempo
parziale verrà
corrisposta una
retribuzione proporzionale alle ore di lavoro che è tenuto ad effettuare.
Allo stesso verranno applicate tutte le norme del presente Contratto.
Tutti i trattamenti economici riferiti ad anno (13.a mensilità o gratifica
natalizia, concorso economico ferie, minimo garantito del premio di
produzione e quant'altro dovuto in relazione alle prestazione annua)
saranno proporzionali
al periodo
e alla
durata della prestazione
settimanale a tempo parziale.
ARTICOLO 158
Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale potrà effettuare
prestazioni lavorative per esigenze aziendali di natura eccezionale, oltre
i limiti di orario stabilito entro un massimo di 48 ore su base annua.
Eventuali limiti superiori rispetto a quelli sopra previsti potranno essere
definiti mediante specifici accordi sindacali a livello locale.
Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai
fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali.
In particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla
gratifica di ferie ed alla retribuzione del periodo di ferie potrà
avvenire, tenuto conto delle esigenze
aziendali, o sotto forma di
integrazione diretta applicando al compenso per il lavoro supplementare la
percentuale del 25%, oppure in occasione della liquidazione dei suddetti
istituti contrattuali secondo le modalità previste dal C.C.N.L..
TITOLO LX
COSTITUZIONE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI
ARTICOLO 159
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.) possono essere costituite,
ad iniziativa dei lavoratori, in ogni unità produttiva, che occupi almeno
15 dipendenti, nell'ambito delle Associazioni Sindacali aderenti alle
Confederazioni Nazionali.
ARTICOLO 160
Presso le unità produttive che occupino un numero di lavoratori superiore a
5, ma non a 14, sarà eletto un delegato al quale sono attribuiti gli stessi
compiti delle R.S.A.
ARTICOLO 161
Per unità produttiva si intende il complesso degli Uffici ed Impianti
aziendali situati nella stessa città, ad eccezione di Roma e Milano per le
quali le unità produttive sono:
-
Roma:
- Milano:
ARTICOLO 162
la Direzione
la Sezione
il Parco ferroviario
B.C.P.)
Officine e P.M.;
la Sezione
il Parco ferroviario
B.C.P.)
Officine e P.M.
(Sez.
Movimento,
Magazzino,
C.P.D.,
(Sez.
Movimento,
Magazzino,
C.P.D.,
La Rappresentanza Sindacale
Aziendale di ogni
unità produttiva, e
nell'ambito dell'Associazione Sindacale cui aderisce, è unica e rappresenta
tutte le categorie che operano in detta unità produttiva.
TITOLO LXI
ORGANO DI COORDINAMENTO
ARTICOLO 163
Più Rappresentanze Sindacali Aziendali locali aderenti ad una medesima
Organizzazione Sindacale possono istituire un organo di coordinamento (Roma
e Milano).
Detto organo di coordinamento è
R.S.A. locali sopraddette.
TITOLO LXII
costituito da un elemento designato dalle
PERMESSI SINDACALI
ARTICOLO 164
I lavoratori costituenti la R.S.A. eleggono, nel loro ambito,
«dirigenti», con i seguenti limiti ed entità di permessi:
i propri
a) limiti:
1) un dirigente per ciascuna
200 dipendenti;
unità produttiva che
occupi da 15 fino a
2) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna unità
produttiva che occupi fino a 3.000 dipendenti;
b) misure:
1) un'ora e quaranta centesimi all'anno per ogni dipendente occupato presso
ciascuna unità produttiva di cui sub a), punto 1), da ripartirsi tra i
dirigenti delle R.S.A. aderenti alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., in
quote eguali ovvero nella diversa misura congiuntamente indicata dalle
stesse R.S.A.;
2) 11 ore e 20 centesimi mensili nelle unità produttive sub a), punto 2).
Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al presente articolo
deve farne richiesta scritta all'Azienda almeno 24 ore prima, tramite la
R.S.A. di appartenenza.
I lavoratori incaricati del coordinamento di più R.S.A. (Roma e Milano)
usufruiscono di 4
ore mensili per
ciascuna Associazione Sindacale
firmataria del C.C.N.L.
ARTICOLO 165
A decorrere dal 1° gennaio 1993, i dipendenti che siano componenti degli
organi direttivi provinciali e nazionali delle Confederazioni sindacali,
dei Comitati direttivi delle Federazioni Nazionali di categoria e dei
Sindacati provinciali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente
contratto, hanno diritto, per il disimpegno delle loro funzioni, ad
usufruire di permessi retribuiti nel rispetto delle seguenti modalità.
Il numero complessivo di ore di permesso retribuito usufruibile in ciascun
anno solare da parte di ogni singola organizzazione sindacale è determinato
moltiplicando per il coefficiente 8, il numero delle deleghe in base alle
quali la C.I.C.L.T. e l'OFERWALITS, ai sensi dell'art. 26, secondo comma,
della legge 20 maggio 1970, n. 300, versano i contributi sindacali a favore
della organizzazione suddetta.
Il numero delle deleghe è rilevato alla data del 1° gennaio di ogni anno, a
valere per l'intero anno di riferimento.
L'assenza dal lavoro è autorizzata previa richiesta scritta da parte
dell'organizzazione sindacale cui appartiene il dipendente che intende
fruire dei permessi qui disciplinati.
La qualifica che dà diritto alla fruizione dei suddetti permessi e le
relative
variazioni
devono
essere
comunicate
per
iscritto
dall'Organizzazione sindacale interessata alla Direzione aziendale. Dette
comunicazioni preventive
costituiscono condizione
necessaria per il
riconoscimento dei permessi retribuiti.
I dipendenti che, privi della qualifica che dà diritto alla fruizione dei
permessi sindacali qui disciplinati, siano richiesti dalle organizzazioni
sindacali per partecipare - in qualità di esperti - ad incontri con
l'Azienda in sede nazionale, sono ammessi ad usufruire - nel numero massimo
di un esperto per ciascuna organizzazione sindacale - dei permessi
retribuiti di cui al precedente secondo comma, previa espressa richiesta
scritta inviata alla Direzione aziendale, non meno di 48 ore prima
dell'incontro stesso.
La normativa dei permessi sindacali disciplinata dal presente articolo
sostituisce integralmente le vigenti disposizioni, quale ne sia la fonte,
relative alla entità ed alle modalità di ripartizione dei permessi per
attività sindacale in sede nazionale.
Premesso che con tale normativa complessiva è stata data piena attuazione
al disposto dell'art. 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le Parti
concordano che il numero di ore di permesso derivante dall'applicazione
della stessa, costituisce il numero massimo annuo inderogabile di ore di
assenza dal lavoro retribuite che può essere autorizzato ai dipendenti che
siano componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali delle
organizzazioni sindacali
stipulanti il
presente contratto,
per il
disimpegno delle funzioni connesse all'incarico loro attribuito.
NOTA A VERBALE
Tutti i permessi di cui al presente Titolo saranno retribuiti con la
normale retribuzione, come precisata all'art. 25, lett. da a) ad f).
I premi di cui alla lett. g) dell'art. 25 sono fissati come segue:
1°
1°
2°
3°
3°
4°
5°
6°
livello super
livello
livello
livello/1° raggr.
livello/2° raggr.
livello
livello
livello
4.493
3.920
3.403
3.040
2.887
2.562
2.294
2.084
I permessi di cui trattasi saranno computati, agli effetti del monte ore,
in relazione all'orario previsto dal turno di lavoro non effettuato. Ove
nel turno non sia precisato l'orario (fuori turno), il permesso sarà
computato sulla base di ore 6,66 giornaliere.
TITOLO LXIII
ASSEMBLEA
ARTICOLO 166
Il diritto di assemblea, di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970,
n.300, sarà esercitato nel rispetto delle seguenti modalità:
1) la convocazione sarà comunicata al responsabile dell'unità produttiva
con un preavviso di 24 ore e con l'indicazione specifica dell'ordine del
giorno;
2) dovranno essere comunicati preventivamente i nominativi dei dirigenti
esterni del Sindacato che si intende eventualmente far partecipare
all'assemblea.
TITOLO LXIV
TUTELA DIRIGENTI SINDACALI
ARTICOLO 167
Il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra dei dirigenti e dei
candidati alle elezioni delle R.S.A. può essere disposto solo previo nulla
osta delle Associazioni Sindacali di appartenenza.
La norma suddetta, nonché quelle riguardanti la procedura di tutela dei
licenziamenti prevista ai commi 4°, 5°, 6° e 7° dell'art. 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300, si applicano sino alla fine dell'anno successivo a
quello in cui è cessato l'incarico del dirigente R.S.A.
I componenti dei Comitati Direttivi dei Sindacati Nazionali del personale
non possono essere trasferiti se non dopo che tra essi Comitati e la
Direzione sia stata accertata la necessità del trasferimento.
TITOLO LXV
CONTRIBUTI SINDACALI
ARTICOLO 168
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di
proselitismo per le loro Organizzazioni Sindacali all'interno dei luoghi di
lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
Le Associazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori hanno diritto di
percepire, tramite ritenute sul
salario dei lavoratori iscritti, i
contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare.
All'uopo l'Azienda provvede ad operare detta ritenuta sulla scorta delle
deleghe individuali firmate dai lavoratori interessati garantendo la
segretezza del versamento. La
misura della trattenuta è comunicata
all'Azienda dalla Associazione Sindacale Nazionale ed opererà dal mese
successivo a quello della comunicazione.
La delega ha validità a tempo indeterminato, per cui in
del rapporto di lavoro od in caso di dimissioni dal
dell'anno, l'Azienda tratterrà la quota restante, in
dall'importo delle indennità di fine rapporto spettante
TITOLO LXVI
caso di risoluzione
Sindacato nel corso
un'unica soluzione,
al lavoratore.
DIRITTO DI AFFISSIONE
ARTICOLO 169
Le R.S.A. e/o le OO.SS., nel cui ambito le stesse sono state costituite,
hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Azienda ha l'obbligo di
predisporre in luoghi accessibili
a tutti i lavoratori all'interno
dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie
di interesse sindacale e del lavoro.
TITOLO LXVII
LOCALI R.S.A.
ARTICOLO I70
Nei locali di cui al 1° comma dell'art. 27 della legge 20 maggio 1970,
n.300, sarà installato, ove possibile, un telefono collegato alla rete F.S.
ALLEGATI
ALLEGATO 1
ANZIANITA' AGLI EFFETTI DELLA RETRIBUZIONE
Al personale che da un livello inferiore con qualifica non impiegatizia sia
passato ad un livello superiore con qualifica impiegatizia in data
precedente al 1° marzo 1974, è riconosciuta un'anzianità di servizio, agli
effetti della retribuzione, pari al 75% di quella maturata all'atto del
passaggio stesso.
ALLEGATO 2
RIPROPORZIONAMENTO AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Per il personale in servizio alla data del 1° giugno 1974, ed in relazione
alla modifica apportata alle retribuzioni minime contrattuali, gli importi
maturati a titolo di aumenti periodici di anzianità, verranno riportati in
cifra sulle nuove retribuzioni. Il numero degli aumenti maturati sarà
quindi riproporzionato sulla base dei valori degli aumenti periodici
derivanti dalle nuove retribuzioni minime.
Pertanto il numero degli aumenti periodici ed eventuali loro frazioni, cui
ciascun dipendente ha diritto a
partire dal 1° giugno 1974, sarà
determinato dividendo l'importo in cifra di quelli in godimento dal 1°
gennaio 1974 per l'importo di un aumento periodico calcolato sulla nuova
retribuzione minima tabellare (tabella n.1 C.C.N.L. 18 luglio 1974).
Il numero complessivo degli aumenti periodici di anzianità ancora da
maturare per ciascun dipendente sarà quello risultante dalla differenza fra
il numero degli aumenti periodici derivanti dal ricalcolo di cui sopra ed
il numero totale degli aumenti periodici che ciascun lavoratore ha diritto
di maturare in base alle vigenti norme contrattuali.
Per quanto riguarda il trattamento derivante dal riproporzionamento degli
aumenti periodici ai lavoratori che li abbiano maturati tutti e 13, le
parti concordano che la corresponsione degli ulteriori aumenti, cui hanno
diritto i lavoratori stessi, in conseguenza del riproporzionamento, terrà
conto dei bienni trascorsi dall'ultimo aumento periodico di anzianità
maturato.
Resta inoltre fermo il meccanismo di allineamento degli aumenti periodici
per Operai ed Impiegati previsti dal C.C.N.L. del 2-8-71, per il quale la
parità normativa a tale effetto si perfeziona al 1° gennaio 1975 sulla base
dell'aumento calcolato al 100% alla data del 1° gennaio 1974.
Tutta la normativa relativa al riproporzionamento degli aumenti periodici
di anzianità è da applicarsi soltanto in occasione del rinnovo del C.C.N.L.
18 luglio 1974.
CHIARIMENTO A VERBALE
L'eventuale frazione residua per raggiungere il 13° aumento periodico di
anzianità - con il quale si matura il diritto ad un aumento globale pari al
50% dello stipendio o salario iniziale più contingenza - sarà corrisposta
dopo un anno dalla maturazione del precedente aumento.
ALLEGATO 3
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
I lavoratori hanno diritto dopo 1 anno di anzianità di servizio maturato e,
successivamente, ogni biennio, ad una maggiorazione della retribuzione
mensile, nella misura massima di 13 scatti, di cui i primi 11 al 4% e gli
ultimi due al 3% sul minimo contrattuale di stipendio o salario mensile
della categoria cui appartiene il lavoratore, maggiorato dell'indennità di
contingenza, calcolata sulla base della tabella n. 11 C.C.N.L. 8 luglio
1977 e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre dell'anno
precedente.
A partire dal 1° agosto 1980, i lavoratori hanno diritto, dopo un anno di
anzianità di servizio maturato, e, successivamente, ogni biennio, ad una
maggiorazione della retribuzione mensile, nella misura massima di 11 scatti
biennali, di cui i primi 9 pari al 5% e gli ultimi 2 pari al 2,50% del
minimo contrattuale di stipendio o salario in atto al 1° gennaio (v. Tab. I
C.C.N.L. 23 luglio 1980) per la categoria cui appartiene il lavoratore,
maggiorato delle indennità di contingenza, congelata al 31 maggio 1980,
pari aL. 219.788.
A tale fine l'anzianità effettiva viene riportata al 1° gennaio più
prossimo alla data di assunzione fermo restando che per quei lavoratori
assunti prima del compimento del 18° anno di età il riporto dovrà essere
effettuato al 1° gennaio più prossimo al compimento di detta età.
Al 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1981, l'importo relativo agli
aumenti periodici di anzianità sarà aumentato di una somma pari all'1%
della paga base in atto per il 5° livello per ogni scatto maturato a quella
data. Per tutto il periodo di vigenza del presente contratto detta somma
viene convenzionalmente fissata in L. 3.090.
Alla stessa data l'importo di cui trattasi sarà ricalcolato sulla base del
minimo di stipendio o salario in atto per la categoria cui appartiene il
lavoratore.
NORMA TRANSITORIA
La percentuale globale di scatti maturata al 31 luglio 1980 viene divisa
per il valore percentuale del nuovo scatto (5% fino al raggiungimento del
45% e
2,50% per
l'ulteriore 5%
sino al
raggiungimento del 50%
complessivamente previsto).
Il risultato di tale operazione determinerà il numero individuale di scatti
in godimento. Il lavoratore avrà diritto alla maturazione di ulteriori
scatti, o frazione degli stessi, sino al raggiungimento del numero previsto
dall'art. 22 C.C.N.L. 23 luglio 1980.
L'eventuale frazione residua per completare l'11° scatto previsto sarà
corrisposta al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è maturato
l'ultimo scatto intero.
ALLEGATO 4
INDENNITA' DI ANZIANITA' FINO AL 31 MAGGIO 1982
Superato il periodo di prova il lavoratore assunto a tempo indeterminato,
in caso di licenziamento avrà diritto ad una indennità di anzianità
commisurata come segue:
a) personale con mansioni impiegatizie: 30/30 della retribuzione mensile in
atto per ogni anno di servizio prestato, per tutta la durata del
rapporto di lavoro.
Le frazioni di anno saranno calcolate in dodicesimi arrotondando a mese
intero la frazione di mese che superi i 15 giorni;
b) personale con mansioni non
partire dal 1° gennaio 1974.
impiegatizie: 30/30
della
retribuzione a
Per il periodo pregresso:
-
dopo il periodo di prova e sino a
retribuzione mensile in atto;
due anni
di anzianità 20/30 della
-
dopo due anni di servizio e per tutta l'anzianità acquisita dal momento
della assunzione sino al 31 dicembre 1973, 25/30 della retribuzione
mensile in atto.
Solo agli effetti del presente trattamento sono equiparati a stipendio o
salario, e dovranno egualmente computarsi, i premi di produzione e le
commissioni (promozione commerciale) qualunque denominazione essi abbiano.
La quota di tali premi o commissioni sarà computata sulla media dell'ultimo
triennio: se il lavoratore non ha compiuto tre anni di servizio, sarà
computata sulla media del periodo di servizio prestato.
ALLEGATO 5
LAVORO A TEMPO PARZIALE
L'indennità di anzianità del lavoratore a tempo parziale, maturata fino al
31 maggio 1982, è calcolata prendendo a base la retribuzione contrattuale
globale, valida agli effetti della suddetta indennità, in atto al 31 maggio
1982, rapportata alla durata della prestazione a tempo parziale.
L'importo
così
determinato
costituisce la
base
per
dell'indennità stessa per tutto il periodo di anzianità
prestazione a tempo parziale.
L'indennità di anzianità per il restante
calcolata come previsto all'Allegato 4.
periodo
a
tempo
il calcolo
maturato con
pieno sarà
ALLEGATO 6
INDENNITA' DI CONTINGENZA FINO AL 31 GENNAIO 1983
IMPORTO GIORNALIERO IN LIRE DELLE VARIAZIONI DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA
PER OGNI PUNTO DI VARIAZIONE DEL COSTO DELLA VITA, PER TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE SECONDO LE NORME DEL SETTORE INDUSTRIA A CUI SI FA ESPLICITO
RIFERIMENTO
Lire 91,88 (pari a L. 2.389 mensili).
L'indennità di contingenza maturata fino a tutto il 31 gennaio 1977 è stata
conglobata nella paga base tabellare delle singole qualifiche, pertanto nel
calcolo della indennità di anzianità, così come nei trattamenti di fine
rapporto di cui agli artt. 29 e 30 - parte ferroviario - non sarà più preso
in considerazione l'elemento retributivo «indennità di contingenza», ai
sensi della Legge 31 marzo 1977, n. 91.
L'indennità di contingenza da calcolare ai fini della determinazione degli
aumenti periodici di anzianità è stata congelata al 31 maggio 1980 ed è
pari, per tutti i lavoratori a L. 219.788 (= punti 92).
ALLEGATO 7
INDENNITA' DI CONTINGENZA
IMPORTO GIORNALIERO
IN LIRE
DELLE VARIAZIONI
DELLA INDENNITA' DI
CONTINGENZA PER OGNI PUNTO DI VARIAZIONE DEL COSTO DELLA VITA, PER TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE SECONDO LE NORME DEL SETTORE INDUSTRIA A CUI SI FA
ESPLICITO RIFERIMENTO
L. 261.54 (pari aL. 6.800 mensili).
L'indennità di contingenza maturata fino a tutto il 31 gennaio 1977 è stata
conglobata nella paga base tabellare delle singole qualifiche.
I punti di contingenza maturati dal 1° febbraio 1977 al 31 luglio 1982 sono
175 pari a L. 418.075 mensili.
I punti maturati dal 1° agosto 1982 al 31 gennaio 1983 sono 26 pari a L.
62.114 mensili, mentre quelli maturati al 1° febbraio 1983 sono 4, pari a
27.200 mensili.
Il valore mensile dell'indennità di contingenza al 1° marzo 1983 è pertanto
il seguente:
L. 480.189 =
L. 27.200 =
-----------L. 507.389 =
------------
pari a n. 201 scatti a L. 2.389
pari a n.
4 scatti a L. 6.800
ALLEGATO 8
REGOLAMENTO PER L'ANTICIPAZIONE SUL T.F.R.
1.
Le anticipazioni sulla indennità di fine rapporto possono essere
richieste dai dipendenti (operai - impiegati - dirigenti) che abbiano
almeno otto anni compiuti di servizio alle dipendenze della C.I.C.L.T.
Ai fini del computo della predetta anzianità, non saranno considerati
utili quei periodi di assenza dal servizio che per disposizione di
legge o di contratto non siano equiparati ad effettivo servizio e si
farà pertanto riferimento all'anzianità convenzionale.
2.
Le somme lorde che potranno essere anticipate saranno non superiori al
70% (settanta per cento) del trattamento spettante nel caso di
cessazione del rapporto alla data della richiesta e saranno corrisposte
al netto degli oneri fiscali e di ogni e qualsiasi risultanza passiva
come cessioni di stipendio, pignoramenti e altri debiti verso terzi.
3.
Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'importo complessivo
sul quale
conteggiare l'anzidetta
percentuale, si
terrà conto
dell'indennità di
anzianità maturata al
31.5.82 oltreché delle
successive quote del trattamento di fine rapporto e delle rivalutazioni
periodiche maturate fino al momento in cui l'anticipazione viene
concessa.
4.
La
riscossione
delle anticipazioni
comporta
la corrispondente
decurtazione del trattamento maturato agli effetti delle successive
rivalutazioni che saranno calcolate, a partire dal mese successivo a
quello della riscossione stessa, con riferimento all'importo residuo ed
agli ulteriori incrementi.
5.
Il diritto, azionabile in relazione alle necessità indicate dalla Legge
29.5.82, n. 297, sorge a far tempo dal 1.6.82. Per l'accertamento della
sussistenza del requisito dell'anzianità, sarà, tuttavia, preso in
considerazione il periodo di servizio complessivamente prestato, come
precisato al 2° comma del punto 1), anche precedentemente la data di
entrata in vigore della legge stessa.
6.
Ai fini della determinazione del numero dei dipendenti aventi titolo, è
confermato il doppio limite previsto dalla citata legge e cioè:
a) 10% del numero degli aventi titolo (almeno 8 anni di servizio);
b)
7.
4% del numero totale dei dipendenti.
Il numero delle anticipazioni da corrispondere sulla base del doppio
limite del 10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei
dipendenti sarà accertato mese per mese, per dodicesimi e tralasciando
le frazioni, sulla base delle risultanze a libro matricola nell'ultimo
giorno del mese precedente, salvo conguaglio nell'ultimo mese dell'anno
in relazione alla media di organico dell'anno trascorso.
In sede di conguaglio il numero delle anticipazioni sarà arrotondato
all'unità inferiore, per frazioni fino a 0,50 e, all'unità superiore,
per frazioni da 0,51 in poi.
8.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del
rapporto di lavoro, e sarà detratta a tutti gli effetti, anche
nell'ipotesi di cui all'art. 2122 C.C., dal trattamento di fine
rapporto. Deve essere giustificata
e comprovata dalle necessità
specificate dalla legge e cioè:
a) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (es. interventi
chirurgici, degenze, presidi necessari per il ristabilimento di
funzionalità anatomiche, ecc.);
b) acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i
figli, documentato con atto notarile.
9.
Ai fini del soddisfacimento delle richieste presentate
diritto si terrà conto delle seguenti priorità:
dagli aventi
a) spese sanitarie per le quali sia certificata dalle competenti
strutture sanitarie pubbliche l'estrema urgenza ai fini della
salvaguardia
della
integrità fisica
dell'interessato
o del
componente il nucleo familiare come specificato alla successiva
lett. A punto 1) (Procedure e documentazione);
b) acquisto della casa
esecutivo;
da parte
dell'interessato colpito
da sfratto
c) acquisto della casa, con compromesso redatto nelle forme di legge,
con clausola
risolutiva espressa, in
relazione alla mancata
stipulazione del rogito nei termini prefissati.
Le ulteriori assegnazioni di anticipazioni saranno disposte secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dalla
consegna all'Ufficio preposto o al Capo Impianto oppure dalla data del
timbro postale di partenza.
Per i dipendenti nelle stesse condizioni di diritto sarà data priorità
a coloro che hanno maggiore anzianità di servizio.
10. Dalla avvenuta accettazione o reiezione della domanda di anticipazione
sarà data comunicazione scritta al richiedente.
11. Nel caso di accettazione
della domanda la materiale erogazione
dell'importo
all'interessato avverrà
entro i
termini necessari
all'espletamento delle normali procedure di pagamento e comunque non
oltre la fine del mese successivo a quello della presentazione della
domanda o del perfezionamento della stessa.
Resta comunque inteso che sarà fatto tutto il possibile per erogare le
somme
attribuite in
tempo utile
per
il pagamento
da parte
dell'interessato.
12. L'interessato dovrà rilasciare apposita dichiarazione di ricevuta con
riferimento alle norme di Legge 29.5.82, n. 297.
13. La mancata esibizione del documento definitivo (fattura, atto di
compravendita, ecc.) a giustificazione della spesa sostenuta legittima
l'Azienda ad esperire tutte le azioni per il recupero delle somme
indebitamente percepite dall'interessato.
PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE
A) Spese sanitarie
1) L'interessato
deve
presentare, contestualmente
alla
domanda di
anticipazione, una certificazione della USL competente o di altra
struttura sanitaria pubblica nazionale (es. Ente Ospedaliero) attestante
la necessità e la natura della terapia o dell'intervento cui dovrà
sottoporsi l'interessato o uno dei componenti a carico del nucleo
familiare, oltre ad un preventivo di spesa che giustifichi l'entità
della somma richiesta.
Per i componenti del nucleo familiare s'intendono coloro per i quali il
dipendente percepisce gli assegni familiari e comunque il coniuge, i
figli conviventi ed i genitori.
2) Tenuto conto della possibilità che la spesa effettiva risulti diversa da
quella indicata nel preventivo le
somme attribuite a titolo di
anticipazione,
determinate come
previsto
al punto
2), saranno
corrisposte all'atto del pagamento della fattura ad intervento o terapia
ultimati oppure, se richiesti dalla struttura sanitaria, mediante
acconti.
Resta comunque inteso che le somme che dovranno essere corrisposte non
potranno essere superiori a quelle effettivamente spese e comunque a
quelle determinate a norma del punto 2).
L'interessato è tenuto ad esibire, entro dieci giorni dal ricevimento
delle somme corrispostegli dall'Azienda, regolare fattura - o regolare
ricevuta per l'eventuale acconto - comprovante l'ammontare della spesa
effettivamente sostenuta.
Il termine di 10 gg. è prorogato in proporzione ad eventuali difficoltà
di fatturazione determinate dal terzo.
B) Acquisto o costruzione della prima casa di abitazione
Premesso che per acquisto deve intendersi anche l'assegnazione
alloggio da parte di una Cooperativa, l'interessato deve:
di un
a) per l'acquisto
presentare contestualmente alla domanda di anticipazione:
1) atto notorio o dichiarazione sostitutiva nella quale dichiari, sotto
la propria responsabilità, di non essere proprietario nè lui medesimo
né il coniuge o i figli, di prima casa di abitazione;
2) copia autentica dell'atto di acquisto o compromesso di vendita
redatto nelle forme di legge dal quale risulti il prezzo convenuto
per l'acquisto.
Nel
caso
di
esibizione
del
compromesso,
l'interessato dovrà
successivamente esibire l'atto definitivo di acquisto entro 30 gg. dalla
sua stipula.
b) per l'assegnazione di un alloggio
1) esibire, oltre all'atto notorio o dichiarazione sostitutiva di cui al
punto 1) della precedente lett. a) l'atto di prenotazione specifica
dell'alloggio comprovata da estratto notarile della delibera del
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa;
2) impegnarsi ad esibire, entro 30 gg. dalla delibera del Consiglio di
Amministrazione, l'atto definitivo di assegnazione.
c) per la costruzione
1) esibire l'atto di proprietà
l'alloggio;
dell'area su
cui deve essere edificato
2) allegare alla domanda una dichiarazione del Comune dalla quale
risulti l'avvenuta
presentazione della
domanda di concessione
edilizia in data anteriore a 90 gg. e una dichiarazione di un tecnico
iscritto all'albo dei professionisti che attesti che i lavori sono in
corso e
sono conformi
alle prescrizioni
comunali, il tutto
accompagnato dai preventivi di spesa;
3) impegnarsi ad esibire, entro 30
abitabilità.
gg. dal rilascio, il certificato di
ALLEGATO 9
PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE TRASPORTI
Roma, 16 luglio 1984
PREMESSA
1) Il presente Protocollo garantito dal Governo attraverso la presenza
attiva del Ministro dei Trasporti, ha lo scopo di migliorare la qualità
ed i risultati degli attuali assetti di relazioni industriali assoggettando a disciplina le procedure di ogni genere di vertenze,
individuando autonome regole di comportamento datoriale e rafforzando
l'autoregolamentazione dello sciopero - nel settore dei trasporti e nei
servizi strumentali necessari all'esercizio del trasporto. Esso consta
di una premessa, di impegni unilaterali delle OO.SS., di impegni
unilaterali dei datori di lavoro, di norme pattizie e di clausole di
garanzia.
2) Le parti riconoscono che nel settore individuato le prestazioni sono
oggettivamente
caratterizzate
da
un'articolazione
funzionale
e
segmentazione tali che il ricorso non regolamentato ad azione diretta
può provocare danni sperequati all'utenza rispetto agli stessi obiettivi
dell'azione sindacale ed agli interessi datoriali.
3) Le parti convengono sulla necessità di dare trasparenza e contestualità
ad una reciproca volontaria autoregolamentazione dei poteri autonomi di
comportamento. Ciò nel reciproco impegno di escludere tassativamente per quanto concerne la materia di cui al presente Protocollo l'attribuzione di
diritti potestativi sulle
rispettive sfere di
competenza.
4) Le disposizioni del presente Protocollo si aggiungono, sostituendo ove
esistenti clausole meno incisive rispetto agli obiettivi del presente
Protocollo, a tutti i contratti, pattuizioni, accordi preliminari ed
autoregolamentazioni che le parti hanno adottato nei settori individuati
e prevalgono su tutte le disposizioni dei contratti stipulati dalle
OO.SS. aderenti alla Cgil-Cisl-Uil e da imprenditori iscritti alle
associazioni datoriali firmatarie.
3) Il completamento coerente delle normative di cui al presente Protocollo,
in relazione alle singole modalità del trasporto, è rimesso a specifiche
regole di comportamento delle parti nonché a contrattazioni nei settori,
ove necessario.
6) Il presente Protocollo si applica al trasporto-persone, ferroviario,
aereo, marittimo, urbano ed interurbano a gestione pubblica o privata.
Si
conviene sulla
necessità che
il presente
Protocollo trovi
applicazione anche nei servizi strumentali necessari all'esercizio dei
trasporti di persone, pubblici e privati.
La determinazione di tali servizi è rimessa, sentite le OO.SS. e
datoriali firmatarie del presente Protocollo, di concerto con le altre
organizzazioni di categorie interessate, all'equo apprezzamento del
Ministro dei Trasporti, d'intesa con gli altri Ministri ed Assessorati
competenti.
Le parti sin da ora individuano esemplificativamente tali servizi almeno
in: reti di distribuzione del carburante; servizi autostradali; servizi
accessori al trasporto marittimo; servizi di assistenza al volo; servizi
antincendi negli aeroporti; servizi medici negli scali aerei e portuali;
servizi doganali; servizi veterinari; idrovie; servizi di soccorso
autostradale; servizi
di pulizia
negli scali
aerei, marittimi,
ferroviari, e negli stessi mezzi di trasporto.
CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE AZIENDE
PREMESSA
Le Associazioni datoriali e le Aziende da esse rappresentate si impegnano
ad osservare
il presente
codice di
comportamento avendo riguardo
all'interesse generale per il regolare funzionamento dei vari servizi di
trasporto, obiettivo cui necessariamente deve concorrere il responsabile
comportamento dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che li
rappresentano (*).
1) Le Associazioni delle aziende si impegnano ad intrattenere relazioni
sindacali soltanto con le OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi
nazionali e si impegnano perché esse adottino, quando non lo abbiano
fatto,
codici
di
autoregolamentazione
e
procedure
negoziali
sostanzialmente equivalenti a quelli previsti nel presente Protocollo,
investendo in caso di rifiuto l'autorità politica competente.
2) Le Associazioni datoriali e le Aziende da esse rappresentate adotteranno
e favoriranno forme congrue di pubblicizzazione dei termini delle
vertenze e delle rispettive posizioni delle parti, anche per i possibili
riflessi per l'utenza, e forniranno adeguata informativa agli organi
pubblici competenti sulle ragioni dell'interruzione del servizio.
3) Le Associazioni datoriali e le aziende utilizzeranno correttamente le
forme
di
raffreddamento
e,
in
generale,
la
vigenza
delle
autoregolamentazioni, e si assumeranno altresì uno specifico onere di
diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare servizio dopo gli
scioperi, ovvero dopo la revoca tempestiva degli stessi.
4) Le Associazioni delle aziende di trasporto si impegnano acché le aziende
da loro rappresentate diano ogni possibile notizia all'utenza delle
prevedibili interruzioni di traffico che si potrebbero verificare a
causa di scioperi
categoria.
5) Le Associazioni
aziende:
tempestivamente
delle
aziende
di
comunicati dalle
trasporto
si
organizzazioni di
impegnano
acché le
a) si dotino, ad eccezione delle aziende associate all'Intersind e
all'ASAP per la loro peculiare organizzazione, fermi restando i
limiti dei livelli di trattativa, di sedi di confronto sindacale
fornite di adeguati poteri decisionali, decentrando al livello
interregionale, per le imprese di dimensioni nazionali, le competenze
in materia;
b) nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge tengano conto, nella
evoluzione dalle normative di attuazione delle moderne esigenze del
trasporto, della relativa sicurezza e delle innovazioni tecnologiche,
allo scopo di evitare che una loro rigida applicazione possa tradursi
in intralcio del servizio.
Il presente Codice, integrato dalle eventuali norme tecniche specifiche di
categoria o settore, allegate ai contratti, vincola in modo rigoroso
ciascuna organizzazione
firmataria del
presente Protocollo
per le
rispettive competenze e le aziende ad essa iscritte.
(*)
La Federtrasporti, quale
rappresentante delle aziende pubbliche
locali, ribadisce che si riserva ampia facoltà di iniziativa, quando
fossero in gioco i valori fondamentali della libertà, della democrazia
e della pace.
NORME DI AUTOREGOLAMENTAZIONE SINDACALE
PREMESSA
Il Sindacato assume nell'esercizio del diritto di sciopero nei trasporti
pubblici e nelle attività ad
essi connesse il presente Codice di
autoregolamentazione. Esso costituisce disciplina generale per tutti i
settori del trasporto pubblico ed è integrato da norme tecniche specifiche
nei singoli settori.
Le OO.SS. Cgil-Cisl-Uil promuoveranno altresì l'adozione di adeguati codici
di autoregolamentazione delle lotte nelle attività connesse al servizio di
trasporto
pubblico (doganali,
antincendi
e protezione
civile, di
rifornimenti, sanitarie, ecc.), assicurando il loro coordinamento, ai vari
livelli, per evitare gli effetti che possano ripercuotersi oltre i limiti
dell'attività propria e diretta dei lavoratori interessati.
Gli obiettivi che il Sindacato si pone per la tutela degli interessi dei
lavoratori e per la modifica del modello di sviluppo della società italiana
comportano l'adozione di azioni sindacali capaci di realizzare attorno ad
esse il più ampio consenso.
Il consenso è legato non soltanto alla soluzione dei problemi del Paese che
le lotte si propongono, ma anche ai comportamenti adottati dal Sindacato
volti ad attenuare, il più possibile, i disagi derivanti alla collettività
dalle azioni di sciopero nei servizi pubblici.
Per queste considerazioni saranno individuate forme di lotta capaci di
incidere con efficacia sul negoziato e sulle controparti riducendo al
massimo le ripercussioni sull'utenza. Diviene così essenziale la ricerca di
uno stretto collegamento tra le categorie di trasporti e le Organizzazioni
Sindacali territoriali, sia per i conteni delle vertenze, che per le forme
di lotta. Le OO.SS. territoriali, in questo quadro, contribuiranno ad
individuare iniziative atte ad evitare le manifestazioni di protesta di
altre categorie, estranee
ai trasporti, che
possano ostacolare il
funzionamento del servizio pubblico.
L'adozione delle seguenti regole di comportamento si riferisce al complesso
di azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e
contrattuali, mentre le OO.SS. si riservano la più ampia facoltà di
iniziativa quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà
civili e sindacali, della democrazia e della pace.
NORME GENERALI PER I SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO
1) Sono esclusi dagli scioperi i periodi di più intenso traffico interno ed
internazionale coincidenti con le festività di fine anno, Pasqua, ferie
estive, scadenze e consultazioni elettorali, politiche e/o
amministrative. I periodi sono così stabiliti:
-
dal 15 dicembre al 15 gennaio;
-
la settimana che precede e quella che segue ferragosto;
-
la settimana che precede e quella che segue la Pasqua e le scadenze
delle consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali;
-
sono altresì esclusi dagli scioperi i giorni concomitanti con i
grandi esodi legati alle ferie estive e con le manifestazioni di
importanza nazionale e internazionale.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione
saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di
particolare gravità e di calamità naturali.
2) La titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi è
riservata alle strutture nazionali di categoria o di settore, d'intesa
con le Federazioni nazionali dei Trasporti e con le Confederazioni
nazionali Cgil-Cisl-Uil, per quelli nazionali; alle strutture regionali
di categoria o di settore, d'intesa con le strutture regionali delle
Federazioni Trasporti e delle Cgil-Cisl-Uil per quelli regionali; alle
strutture territoriali di categoria o di settore, d'intesa con le
Federazioni Trasporti territoriali e con le strutture territoriali
Cgil-Cisl-Uil per quelli locali.
Per gli scioperi aziendali e/o di unità produttiva le decisioni vanno
assunte congiuntamente dalle strutture sindacali e aziendali e da quelle
territoriali di categoria e di settore della Filt-Fit-Uiltrasporti,
d'intesa con le corrispondenti strutture territoriali Cgil-Cisl-Uil.
Quando l'azione di lotta aziendale o locale determina effetti in
territori diversi da quelli direttamente interessati, la proclamazione
dello sciopero va concordata con le strutture di Federazione Filt, Fit e
Uiltrasporti - di categoria o di settore - e territoriali Cgil-Cisl-Uil
delle località che ne risultano maggiormente coinvolte. Qualora queste
superino l'ambito regionale la proclamazione dello sciopero va assunta
d'intesa con le strutture sindacali nazionali.
Coerentemente con quanto sopra previsto, in caso di disaccordo circa la
proclamazione di sciopero tra le Organizzazioni Sindacali locali o
nazionali, di categoria o di settore e confederali, ai diversi livelli,
si potrà ricorrere - su decisione unitaria od eventualmente di singola
organizzazione d'intesa con le corrispondenti o rispettive strutture
Cgil-Cisl-Uil - al referendum tra i lavoratori interessati.
3) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare la
durata di una intera giornata di lavoro; quelli successivi al primo, per
la stessa vertenza, non possono superare le due giornate di lavoro in
un'unica soluzione.
In ogni caso, dovrà essere
giorni.
assicurato un preavviso minimo di almeno 10
Nel caso di revoca o sospensione dello sciopero, si avrà cura di
comunicarla almeno 24 ore (35 ore per i voli internazionali) prima e di
darne annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi.
4) Saranno evitati scioperi concomitanti di più settori interessati al
trasporto di massa (ferrovie, aerei, trasporti extra urbani, traghetti).
In ogni caso saranno assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza
dell'esercizio, nonchè i collegamenti essenziali con le isole via aerea
e via mare.
In caso di
scioperi prolungati o
reiterati, sarà garantito il
rifornimento ai settori produttivi di materie prime e materiali la cui
mancanza dovesse determinare rischio e pericolosità per la salvaguardia
delle persone e degli impianti.
Nel settore delle merci, in caso di sciopero, sarà garantito il
trasporto di animali vivi, di merci deperibili, di generi di prima
necessità e di medicinali.
5) Gli scioperi nazionali o locali di durata inferiore alla giornata, che
riguardano una singola categoria o settore, si svolgeranno in un unico
periodo di ore continuative e saranno predeterminati in modo da ridurre
al minimo possibile i disagi all'utenza con particolare riguardo a
quella pendolare.
6) Per le vertenze che interessano una o più unità produttive o più
categorie o profili professionali, sono esclusi scioperi articolati per
unità produttive o singola categoria o profilo professionale (cosiddetti
scioperi a scacchiera).
7) L'effettuazione di ogni forma di lotta avrà riguardo alla sicurezza
degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.
8) Il presente Codice, integrato dalle norme tecniche specifiche di
categoria o settore allegate ai contratti, vincola in modo rigoroso le
strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione
firmataria del presente Protocollo e i lavoratori ad essa iscritti.
Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti ed è,
come tale, soggetto alle relative sanzioni.
NORME PATTIZIE
PROCEDURE NEGOZIALI, DI MEDIAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
NEI TRASPORTI DA INSERIRE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.
Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali ad un periodo di
raffreddamento del conflitto e, soprattutto, ad una tempestiva conclusione
delle vertenze.
1) Rinnovi contrattuali nazionali ed integrativi aziendali (*).
Le OO.SS. si impegnano a presentare le loro piattaforme rivendicative
per il rinnovo dei contratti - 40 giorni prima della loro scadenza,
indicando i soggetti cui spetta la conduzione delle trattative e la
stipulazione definitiva del nuovo contratto.
Per gli accordi integrativi aziendali, su richiesta di una delle parti
contraenti a livello nazionale o aziendale, e comunque entro 30 giorni
dalla presentazione della piattaforma, può essere verificato in sede
nazionale il livello negoziale di competenza, senza che ciò comporti
ritardi, rispetto ai termini di
cui al comma successivo, nella
discussione della piattaforma stessa nelle parti non contestate.
Le associazioni datoriali e le aziende si impegnano a iniziare le
trattative entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme, con
formali risposte di merito e poteri adeguati per la definizione della
vertenza.
Sin dall'inizio
si attueranno le
valutazioni sull'andamento del
negoziato. Constatata l'esistenza di gravi difficoltà, si attuerà un
resoconto
alle sedi
proprie e
politiche competenti,
le quali
esplicheranno entro 3 giorni interventi atti a rimuovere le difficoltà.
Qualora tali interventi non abbiano effetto, non sussiste impedimento
alle azioni di lotta entro i termini di preavviso.
Trascorsi 60 giorni dall'inizio del negoziato senza che si sia raggiunta
l'intesa
sul rinnovo
contrattuale,
si ricorrerà
ad
una sede
istituzionale, di mediazione, individuata nel Ministero del Lavoro e sue
articolazioni periferiche
dall'Autorità tradizionalmente competente
nello specifico settore. Questa fase di raffreddamento dovrà concludersi
entro i 30 giorni successivi.
In conformità con quanto reiterato al successivo punto 4), per le
aziende di trasporto la cui realtà è caratterizzata da una pluralità di
contratti applicati per le diverse categorie professionali di lavoratori
e per i contratti al cui rinnovo partecipano altre OO.SS. o più
organizzazioni datoriali, verranno adottate calendarizzazioni specifiche
che siano coerenti con gli obiettivi del presente Protocollo.
2) Vertenze per la gestione ed applicazione di accordi.
Entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, con relativa
rivendicazione e richiesta di apertura del confronto, dovrà avviarsi il
negoziato.
Entro i successivi 15 giorni si dovrà pervenire alla conclusione della
vertenza tra le parti, anche coinvolgendo, se necessario, i competenti
livelli superiori.
Entro 5 giorni dall'inizio del negoziato - considerati di raffreddamento
ulteriore - si procederà ad una verifica dei risultati.
Trascorsi i 15 giorni dall'inizio del negoziato, qualora la vertenza non
fosse conclusa, si farà ricorso ad una sede istituzionale di mediazione
e/o di conciliazione, che si individua nel Ministero del Lavoro e sue
articolazioni periferiche o nelle Autorità tradizionalmente competenti
nello specifico settore, che dovrà concludersi entro i successivi
ulteriori 15 giorni.
3) Vertenze locali nelle aziende sull'organizzazione del lavoro.
Allo scopo di prevenire possibili motivi di conflittualità, le aziende,
ai vari livelli, si impegnano alla migliore preventiva informativa alle
organizzazioni sindacali, per ciò che attiene le materie individuate e
da individuare nei contratti collettivi di categoria.
Le vertenze locali nelle aziende e nelle singole unità produttive
impegnano le aziende, fermo restando i livelli di negoziazione, a dar
corso alle trattative non oltre 10 giorni dalla presentazione delle
richieste. Le trattative a livello locale dovranno concludersi entro 15
giorni dall'inizio del negoziato.
In caso di mancato accordo - e fatto salvo il diritto delle OO.SS. alla
proclamazione di azioni di lotta (entro i termini di preavviso) - la
vertenza verrà esaminata a livello territoriale competente e/o a livello
nazionale, insieme alle istanze di base, con il compito di raggiungere
l'accordo entro i 10 giorni successivi.
In caso di ulteriore disaccordo la vertenza verrà trasferita al
Ministero
del
Lavoro o
sue
articolazioni
periferiche, ovvero
all'Autorità tradizionalmente competente nello specifico settore, che,
entro i
10 giorni successivi,
dovrà svolgere
il tentativo di
componimento.
4) Articolazione dei tempi di scadenza.
Le parti convengono sull'articolazione temporale della scadenza dei
contratti collettivi disciplinanti le varie modalità del trasporto e
sulla necessità di tener conto di tale calendarizzazione in relazione
alle scadenze contrattuali per i servizi strumentali all'esercizio del
trasporto.
Per le aziende di trasporto la cui realtà è caratterizzata da una
pluralità di contratti collettivi applicati per le diverse categorie
professionali di lavoratori e per i contratti al cui rinnovo partecipano
altre OO.SS.
o più
organizzazioni datoriali,
verranno adottate
calendarizzazioni specifiche che siano coerenti con gli obiettivi del
presente Protocollo.
Resta affidata ad una commissione mista delle parti firmatarie del
presente Protocollo la
razionale calendarizzazione delle scadenze
contrattuali, da trasmettere entro 6 mesi al Ministro dei Trasporti
perché venga allegata alle norme pattizie.
(*)
Nota interpretativa. Tra gli accordi integrativi aziendali sono da
ricomprendere anche
eventuali accordi sostitutivi di quelli
aziendali - stabiliti a livello regionale tra gruppi di aziende
appartenenti a settori omogenei ed organizzazioni territoriali su
materie e/o istituti riservati all'area tipica del livello aziendale.
NORME DI ATTUAZIONE
1) In caso di presunta violazione delle norme pattizie a cui al presente
Protocollo, le
parti potranno
ricorrere ad
una sede neutrale,
preventivamente individuata di comune accordo, che si pronuncerà in
merito.
In caso di mancato
contestazione della
individuata, con il
accordo, e comunque trascorsi 15 giorni dalla
presunta violazione,
la sede
neutrale sarà
gradimento
delle parti, dalla organizzazione
centrale o periferica
del Ministero del
Lavoro
tradizionalmente competente per lo specifico settore.
o
dall'Autorità
Il soggetto neutrale, accertata la violazione, provvede acché essa venga
denunciata alla pubblica opinione, attraverso la stampa per esteso della
notizia, a spese della parte responsabile, su tre giornali quotidiani a
diffusione nazionale.
Nel caso di violazione delle norme pattizie da parte dei soggetti cui si
riferiscono contratti collettivi stipulati dalle parti aderenti al
presente Protocollo, si applicano procedure e sanzioni che trovano
definizione attraverso i singoli contratti collettivi e le altre norme
vigenti.
2) Il Ministro
dei Trasporti
si impegna
a verificare l'effettiva
applicazione dei codici di autoregolamentazione e dà tempestiva notizia
pubblica dei comportamenti difformi.
ALLEGATO 10
VERBALE AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO
DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Roma, 17 maggio 1985
Le parti si danno atto che tenuto conto della particolarità delle Aziende
C.I.C.L.T.
e OFERWALITS,
tutte le
volte
che nel
protocollo di
autoregolamentazione si fa riferimento al ricorso alle Autorità politiche,
deve intendersi che:
1) per tutti i problemi attinenti la materia del lavoro, le parti intendono
riferirsi al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale o sue strutture
periferiche;
2) per tutti i problemi implicanti questioni tecniche o questioni relative
all'esercizio ferroviario, le parti intendono riferirsi al Ministero dei
Trasporti - Direzione Generale F.S. - o sue strutture competenti per
materia.
ALLEGATO 11
MINISTERO DEI TRASPORTI
Gabinetto
Roma, 10 dicembre 1986
Si
prende
atto
dell'adesione
della
CISNAL
al
protocollo
di
autoregolamentazione nel settore dei trasporti presso questo Ministero in
data 18 luglio 1986.
Distinti saluti
Il Responsabile
delle relazioni aziendali
On. Elvio Salvatore
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