Il contratto di ormeggio del posto barca
di Pierpaolo Damiano
La crescente diffusione della nautica da diporto ha da un lato favorito, e tuttora
favorisce, il proliferare dei c.d. porti turistici, dall’altro ha contribuito alla recente e
lungamente attesa emanazione del nuovo codice della nautica da diporto.
Il contratto di ormeggio del posto barca è, innanzitutto, un contratto atipico, il cui
oggetto può spaziare dalla “semplice” messa a disposizione ed utilizzazione – in
esclusiva o meno – delle strutture portuali per l’approdo, all’erogazione di vari altri
servizi come ad esempio il servizio di custodia dell’imbarcazione, il diritto ad avere a
disposizione lo spazio acqueo pur in assenza della barca, il diritto ad usare bitte o
anelli d’ormeggio o, ancora, il diritto ad allacciarsi alle prese d’acqua e di energia
elettrica o alla rete telefonica.
Il contratto di ormeggio può, quindi, prevedere una serie di prestazioni ed una
pluralità di cause di per sé riconducibili a differenti schemi contrattuali, così come
previsti dal nostro ordinamento, quali:
1. la locazione, per quanto concerne la messa a disposizione di un tratto di molo
o banchina e dello spazio acqueo riservato;
2. il deposito, per quanto riguarda l’obbligo di custodia del bene barca, obbligo
che grava sul depositario;
3. la somministrazione (si pensi alla fornitura di acqua, energia, rete telefonica);
4. il comodato, ecc.
Tenuto conto della natura onerosa del contratto, questo insieme di diritti o prestazioni
presuppone la spettanza di un corrispettivo, spesso anche salato, a favore del
concessionario gestore del porto turistico.
Il corrispettivo può comprendere una parte relativa all’utilizzo dello specchio acqueo,
mentre i corrispettivi per gli altri servizi, che possono variare nel tempo, saranno via
via definiti anche in relazione alla quota effettivamente fruita ed alle spese sostenute
dal gestore.
Normalmente vengono stabilite regole di ripartizione delle spese di gestione e
manutenzione degli impianti comuni, mentre le altre spese potranno essere ripartite in
via forfettaria ovvero in relazione all’effettivo consumo.
E’ uso comune che il contratto di ormeggio pluriennale abbia durata pari al periodo
della concessione. In questi casi può avvenire che il concessionario gestore richieda
all’acquirente il pagamento anticipato di tutti i canoni periodici. L’acquirente con
questa modalità acquisisce il diritto d’uso del posto barca per un periodo pluriennale,
mentre dovrà provvedere al pagamento delle somme periodicamente dovute al
concessionario gestore come, ad esempio, le spese di amministrazione ed il
corrispettivo per i servizi fruiti.
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Nulla inoltre impedisce che venga stipulato un contratto di locazione separatamente
dal contratto di ormeggio il quale, in tal caso, verrà semplicemente ad avere una
portata minore.
Non sono, viceversa, compatibili con l’esistenza del contratto di ormeggio la cessione
del diritto di superficie ed il contratto di locazione finanziaria (leasing).
Il contratto di ormeggio non si riferisce soltanto al negozio che prevede il diritto
all’uso del posto barca per tutta la durata della concessione. Si parla, infatti, di
contratto di ormeggio anche per indicare un contratto che consente l’utilizzazione di
un posto barca per un periodo di tempo più limitato, come avviene nel caso di sosta
stagionale o annuale, ovvero anche breve o brevissimo, come nel caso di sosta di
pochi giorni o, addirittura, un solo giorno.
Il contratto di ormeggio non forma oggetto di regolazione legislativa; è stata pertanto
la giurisprudenza a qualificare di volta in volta l’oggetto dello stesso. Non è, come
detto, riducibile ad una figura unitaria, ma ammissibile alla locazione o al deposito, a
seconda che l’oggetto dello stesso sia la messa a disposizione delle strutture, o
l’affidamento dell’imbarcazione alla custodia del gestore: nel primo caso avremo
locazione, nel secondo deposito.
Il D.lgs. 18/07/2005, n. 171, rispondendo all’esigenza di regolare in maniera più
snella ed armoniosa una materia riccamente investita negli ultimi tempi da diversi
interventi normativi, sorti anche al fine di adeguarsi ai regolamenti comunitari, ha
però tralasciato di disciplinare il contratto di ormeggio.
Ciò produce spesso nella prassi uno squilibrio contrattuale notevole, quali l’emissione
di formulari contrattuali raramente uniformi, limitazioni di responsabilità a forte
vantaggio del concessionario e, d’altra parte, un eccessivo aggravio di costi ed
un’esposizione ad una vasta quantità e qualità di rischi a carico del diportista.
Questi accordi negoziali tra le parti, tesi ad instaurare negozi giuridici meritevoli di
tutela da parte dell’ordinamento, aderiscono a seconda dei servizi offerti dai
concessionari delle strutture alle tipologie del contratto di locazione o di deposito.
Più precisamente, se l’oggetto del contratto è limitato unicamente alla messa a
disposizione dello spazio portuale ed alla sua fruizione al solo fine dell’ormeggio, tale
contratto sarà assimilabile ad un ordinario contratto di locazione. Da questo punto di
vista, possono sorgere problemi solo nel caso in cui, nell’eventualità di danni alla
stessa struttura ed alle imbarcazioni ormeggiate, lo spazio predisposto non fosse
idoneo a garantire la sicurezza delle ultime, ravvisandosi in ciò una responsabilità del
gestore del porto per vizio della cosa locata.
Diversamente, la seconda figura negoziale poc’anzi descritta è, ovviamente, quella
che crea maggiori problematiche, non legate esclusivamente al piano teorico. Qualora
l’oggetto del contratto sia più ampio, comprendendo servizi quali l’erogazione di
acqua ed energia elettrica, assistenza, ivi inclusa la divulgazione di bollettini meteo
(circostanze che per la dottrina e per la giurisprudenza rientrano fra i requisiti del
contratto di somministrazione e non nel loro complesso), fino all’affidamento
dell’imbarcazione al gestore del porto, si ravvisano i canoni del contratto di deposito,
rilevando al riguardo fra le sue peculiarità l’obbligo di custodia.
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Data la natura atipica del contratto di ormeggio e l’evidente difficoltà di risalire ad
una figura negoziale ben definita, elementi utili ed indispensabili all’individuazione
della disciplina cui esso soggiace sono, oltre quanto riportato nel contratto,
l’interpretazione effettiva della volontà delle parti e le prestazioni in concreto offerte.
In tal senso è opportuno chiarire che, in assenza di clausole volte ad escludere
nettamente l’obbligo di custodia, la pur sporadica giurisprudenza ha ritenuto di
applicare al contratto di ormeggio le norme disciplinanti il contratto di deposito, in
relazione al fatto che il diportista raramente stipula tale accordo al solo fine di
assicurarsi il godimento dello spazio acqueo riservatogli, volendo allo stesso tempo
usufruire
delle
prestazioni
accessorie
messe
a
disposizione
dal
concessionario/gestore.
Occorre, inoltre, precisare che, pur in assenza di specifiche pattuizioni contrattuali, la
custodia del bene, se prevista, deve intendersi estesa a tutte le strumentazioni presenti
sull’imbarcazione (incluso TV, suppellettili e beni non facenti parte della barca al
momento dell’acquisto e successivamente aggiunti) e comunque legati alla
navigazione, costituendo un tutt’uno con il medesimo natante.
Quanto al profilo della responsabilità del concessionario in relazione al fondamentale
obbligo di custodia, se ne evince che, stando alla teoria prevalente, costui andrà
esente da responsabilità ogniqualvolta provi che l’esatto adempimento sia mancato
nonostante abbia eseguito le regole dell’ordinaria diligenza; ossia non è sufficiente
appellarsi al caso fortuito o alla forza maggiore, ma è necessario un quid pluris
riscontrabile nella prova che l’eventuale danno sia derivato da causa a lui non
imputabile come richiesto dall’art. 1218 c.c..
Si può concludere che, mentre nella prassi il rapporto concessionario-utente pende a
favore del primo, la giurisprudenza tutela maggiormente il diportista, in
considerazione della mancanza di un istituto apposito, che detti regole precise cui fare
riferimento, ed in forza dell’elemento psicologico che spinge l’utente a ricoverare la
propria barca presso i porti turistici, realizzando una sorta di affidamento del bene.
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