Il contratto di ormeggio del posto barca di Pierpaolo Damiano La crescente diffusione della nautica da diporto ha da un lato favorito, e tuttora favorisce, il proliferare dei c.d. porti turistici, dall’altro ha contribuito alla recente e lungamente attesa emanazione del nuovo codice della nautica da diporto. Il contratto di ormeggio del posto barca è, innanzitutto, un contratto atipico, il cui oggetto può spaziare dalla “semplice” messa a disposizione ed utilizzazione – in esclusiva o meno – delle strutture portuali per l’approdo, all’erogazione di vari altri servizi come ad esempio il servizio di custodia dell’imbarcazione, il diritto ad avere a disposizione lo spazio acqueo pur in assenza della barca, il diritto ad usare bitte o anelli d’ormeggio o, ancora, il diritto ad allacciarsi alle prese d’acqua e di energia elettrica o alla rete telefonica. Il contratto di ormeggio può, quindi, prevedere una serie di prestazioni ed una pluralità di cause di per sé riconducibili a differenti schemi contrattuali, così come previsti dal nostro ordinamento, quali: 1. la locazione, per quanto concerne la messa a disposizione di un tratto di molo o banchina e dello spazio acqueo riservato; 2. il deposito, per quanto riguarda l’obbligo di custodia del bene barca, obbligo che grava sul depositario; 3. la somministrazione (si pensi alla fornitura di acqua, energia, rete telefonica); 4. il comodato, ecc. Tenuto conto della natura onerosa del contratto, questo insieme di diritti o prestazioni presuppone la spettanza di un corrispettivo, spesso anche salato, a favore del concessionario gestore del porto turistico. Il corrispettivo può comprendere una parte relativa all’utilizzo dello specchio acqueo, mentre i corrispettivi per gli altri servizi, che possono variare nel tempo, saranno via via definiti anche in relazione alla quota effettivamente fruita ed alle spese sostenute dal gestore. Normalmente vengono stabilite regole di ripartizione delle spese di gestione e manutenzione degli impianti comuni, mentre le altre spese potranno essere ripartite in via forfettaria ovvero in relazione all’effettivo consumo. E’ uso comune che il contratto di ormeggio pluriennale abbia durata pari al periodo della concessione. In questi casi può avvenire che il concessionario gestore richieda all’acquirente il pagamento anticipato di tutti i canoni periodici. L’acquirente con questa modalità acquisisce il diritto d’uso del posto barca per un periodo pluriennale, mentre dovrà provvedere al pagamento delle somme periodicamente dovute al concessionario gestore come, ad esempio, le spese di amministrazione ed il corrispettivo per i servizi fruiti. 1 Nulla inoltre impedisce che venga stipulato un contratto di locazione separatamente dal contratto di ormeggio il quale, in tal caso, verrà semplicemente ad avere una portata minore. Non sono, viceversa, compatibili con l’esistenza del contratto di ormeggio la cessione del diritto di superficie ed il contratto di locazione finanziaria (leasing). Il contratto di ormeggio non si riferisce soltanto al negozio che prevede il diritto all’uso del posto barca per tutta la durata della concessione. Si parla, infatti, di contratto di ormeggio anche per indicare un contratto che consente l’utilizzazione di un posto barca per un periodo di tempo più limitato, come avviene nel caso di sosta stagionale o annuale, ovvero anche breve o brevissimo, come nel caso di sosta di pochi giorni o, addirittura, un solo giorno. Il contratto di ormeggio non forma oggetto di regolazione legislativa; è stata pertanto la giurisprudenza a qualificare di volta in volta l’oggetto dello stesso. Non è, come detto, riducibile ad una figura unitaria, ma ammissibile alla locazione o al deposito, a seconda che l’oggetto dello stesso sia la messa a disposizione delle strutture, o l’affidamento dell’imbarcazione alla custodia del gestore: nel primo caso avremo locazione, nel secondo deposito. Il D.lgs. 18/07/2005, n. 171, rispondendo all’esigenza di regolare in maniera più snella ed armoniosa una materia riccamente investita negli ultimi tempi da diversi interventi normativi, sorti anche al fine di adeguarsi ai regolamenti comunitari, ha però tralasciato di disciplinare il contratto di ormeggio. Ciò produce spesso nella prassi uno squilibrio contrattuale notevole, quali l’emissione di formulari contrattuali raramente uniformi, limitazioni di responsabilità a forte vantaggio del concessionario e, d’altra parte, un eccessivo aggravio di costi ed un’esposizione ad una vasta quantità e qualità di rischi a carico del diportista. Questi accordi negoziali tra le parti, tesi ad instaurare negozi giuridici meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento, aderiscono a seconda dei servizi offerti dai concessionari delle strutture alle tipologie del contratto di locazione o di deposito. Più precisamente, se l’oggetto del contratto è limitato unicamente alla messa a disposizione dello spazio portuale ed alla sua fruizione al solo fine dell’ormeggio, tale contratto sarà assimilabile ad un ordinario contratto di locazione. Da questo punto di vista, possono sorgere problemi solo nel caso in cui, nell’eventualità di danni alla stessa struttura ed alle imbarcazioni ormeggiate, lo spazio predisposto non fosse idoneo a garantire la sicurezza delle ultime, ravvisandosi in ciò una responsabilità del gestore del porto per vizio della cosa locata. Diversamente, la seconda figura negoziale poc’anzi descritta è, ovviamente, quella che crea maggiori problematiche, non legate esclusivamente al piano teorico. Qualora l’oggetto del contratto sia più ampio, comprendendo servizi quali l’erogazione di acqua ed energia elettrica, assistenza, ivi inclusa la divulgazione di bollettini meteo (circostanze che per la dottrina e per la giurisprudenza rientrano fra i requisiti del contratto di somministrazione e non nel loro complesso), fino all’affidamento dell’imbarcazione al gestore del porto, si ravvisano i canoni del contratto di deposito, rilevando al riguardo fra le sue peculiarità l’obbligo di custodia. 2 Data la natura atipica del contratto di ormeggio e l’evidente difficoltà di risalire ad una figura negoziale ben definita, elementi utili ed indispensabili all’individuazione della disciplina cui esso soggiace sono, oltre quanto riportato nel contratto, l’interpretazione effettiva della volontà delle parti e le prestazioni in concreto offerte. In tal senso è opportuno chiarire che, in assenza di clausole volte ad escludere nettamente l’obbligo di custodia, la pur sporadica giurisprudenza ha ritenuto di applicare al contratto di ormeggio le norme disciplinanti il contratto di deposito, in relazione al fatto che il diportista raramente stipula tale accordo al solo fine di assicurarsi il godimento dello spazio acqueo riservatogli, volendo allo stesso tempo usufruire delle prestazioni accessorie messe a disposizione dal concessionario/gestore. Occorre, inoltre, precisare che, pur in assenza di specifiche pattuizioni contrattuali, la custodia del bene, se prevista, deve intendersi estesa a tutte le strumentazioni presenti sull’imbarcazione (incluso TV, suppellettili e beni non facenti parte della barca al momento dell’acquisto e successivamente aggiunti) e comunque legati alla navigazione, costituendo un tutt’uno con il medesimo natante. Quanto al profilo della responsabilità del concessionario in relazione al fondamentale obbligo di custodia, se ne evince che, stando alla teoria prevalente, costui andrà esente da responsabilità ogniqualvolta provi che l’esatto adempimento sia mancato nonostante abbia eseguito le regole dell’ordinaria diligenza; ossia non è sufficiente appellarsi al caso fortuito o alla forza maggiore, ma è necessario un quid pluris riscontrabile nella prova che l’eventuale danno sia derivato da causa a lui non imputabile come richiesto dall’art. 1218 c.c.. Si può concludere che, mentre nella prassi il rapporto concessionario-utente pende a favore del primo, la giurisprudenza tutela maggiormente il diportista, in considerazione della mancanza di un istituto apposito, che detti regole precise cui fare riferimento, ed in forza dell’elemento psicologico che spinge l’utente a ricoverare la propria barca presso i porti turistici, realizzando una sorta di affidamento del bene. 3