ART. 47 - Comune di Noto

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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IMPIANTI
ELETTRICI ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
OPERE A MISURE
Riferimenti normativi
Legge n. 46/1990
DPR n. 447/1991
Norme CEI
Norme UNI-EN/29000
DIN 1725
UNI 4115
UNI 9833-34
UNI 4842
UNI 10439
Legge n. 109/1994 così come recepita e modificata dalla L.R. 7/2002
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INDICE
Prefazione.
PARTE PRIMA
CAPO I
NORME GENERALI DELL’APPALTO
Art. 1- Oggetto dell’appalto
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
Art. 3 -Requisiti dell’impresa
Art. 4 -Forma e principali dimensioni delle opere
Art. 5 -Invariabilità del prezzo – Elenco prezzi
Art. 6 -Lavori in economia
Art. 7 -Nuovi prezzi
Art. 8 -Condizioni dell’appalto
Art. 9 -Ordine dei lavori
Art. 10 Piano di qualità di costruzione e di installazione
Art. 11 Programma esecutivo dell’impresa
Art. 12 Variazioni dei lavori
Art. 13 Eccezioni dell’appaltatore – Riserve
Art. 14 Cauzione definitiva
Art. 15 Polizza di assicurazione per danni e responsabilità civile contro terzi
Art. 16 Polizza di assicurazione indennitaria decennale
Art. 17 Garanzie
Art. 18 Subappalto
Art. 19 Consegna dei lavori
Art. 20 Impianto di cantiere e programma dei lavori
Art. 21 Direzione dei lavori
Art. 22 Sospensione e ripresa dei lavori
Art. 23 Certificato di ultimazione dei lavori
Art. 24 Termine di ultimazione dei lavori e penale
Art. 25 Proroghe
Art. 26 Danni di forza maggiore
Art. 27 Contabilità dei lavori
Art. 28 Conto finale
Art. 29 Pagamenti in acconto
Art. 30 Piani di sicurezza
Art. 31 Oneri dell’appaltatore
Art. 32 Personale dell’appaltatore
Art. 33 Lavoro notturno e festivo
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Art. 34 Proprietà degli oggetti ritrovati
Art. 35 Collaudo
Art. 36 Certificato di regolare esecuzione
Art. 37 Anticipata consegna delle opere – Premio di accelerazione
Art. 38 Controversie
Art. 39 Osservanza delle leggi e documenti contrattuali
CAPO II
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
Art.40 - Prescrizioni tecniche generali
Art.41 - Cabine di trasformazione
Art.42 - Rifasamento degli impianti
Art.43 - Stazioni di energia
Art.44 - Disposizioni particolari per gli impianti di illuminazione
Art.45 - Disposizioni particolari per impianti e servizi tecnologici e per servizi generali
Art.46 – Apparecchi di illuminazione
CAPO III
QUALITA’ E CARATTERISTICA DEI MATERIALI
Art.47 - Qualità e caratteristiche dei materiali
Art.48 – Prescrizioni di carattere generale
Art.49 - Consegna dei lavori
Art.50 - Esecuzione dei lavori
Art.51 - Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti
CAPO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E
MODO DI VALUTARE E COLLAUDARE I LAVORI
Art.52 - Documenti facenti parte del contratto
Art.53 - Osservanza di leggi, decreti e regolamenti
Art.54 – Verifica provvisoria, consegna e norme per il collaudo degli impianti
Art.55 – Garanzia degli impianti
Art.56 – Obblighi e oneri generali e speciali a carico dell’Amministrazione appaltante e della Ditta appaltatrice
Art.57 – Modo di valutare i lavori
Art.58 – Richiami ad altre disposizioni vigenti
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LAVORI DI ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE
PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE , DI PROPRIETA’ COMUNALE, DEL CENTRO
URBANO E DELLE CONTRADE.
Appalto a contratto aperto ai sensi art. 24 ter L. 109/1994, così come recepito e modificato dalla L.R. n. 7/2002.
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE D NOTO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Raffaele Di Dio
DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Giuseppe Passarello
Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO (1)
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per la
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE , DI PROPRIETA’ COMUNALE,
DEL CENTRO URBANO E DELLE CONTRADE ivi comprese la mano d’opera e la fornitura di materiali e
mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente
definite e sinteticamente descritte al presente articolo.
Sono parte integrante dell’appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive,
delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena
conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione
degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
Le indicazioni del presente capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche ove presenti forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.
Art. 2
AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta a Euro 69.999,94 di cui: per lavori a
misura Euro 57.377,00, di cui €. 1.671,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 12.622,94 per
somme a disposizione dell’Amministrazione.
Art. 3
REQUISITI DELL'IMPRESA
La ditta appaltatrice dei lavori si obbliga a rispettare quanto previsto nel presente capitolato oltre a possedere
i requisiti previsti nel bando di gara;
Art. 4
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE (2)
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto risultano dagli elaborati grafici
e dalle specifiche tecniche fornite dalla D.L. La stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di
apportare, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le
variazioni dei lavori ritenute necessarie per la buona esecuzione dei lavori e senza che l’appaltatore possa
sollevare eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.
Per le eventuali variazioni dei lavori che dovessero costituire aumento di spesa, nei termini fissati dal comma 3
dell’articolo 25 della legge 109/94 e successive modificazioni, il costo delle eventuali lavorazioni aggiuntive
verrà definito sulla base dell’Elenco prezzi individuato dal presente capitolato.
--------------------(2) Art. 10 DM 19 aprile 2000, n.145
Art. 5
INVARIABILITÀ DEL PREZZO – ELENCO PREZZI
Il prezzo contrattualmente convenuto è fisso e invariabile e comprende tutte le opere, i lavori, le forniture, la
mano d’opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente previsti dal contratto e
dal presente capitolato, necessari a dare compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente che quantitativamente
le opere appaltate.
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I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall’Elenco prezzi allegato al
contratto e comprendono:
a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti
all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro.
b) operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento
dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi
nell’opera.
I prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall’appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere
necessarie per il compimento del lavoro e restano invariabili per tutta la durata dell’appalto, fermo restando che
il ribasso d’asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti
collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d’opera.
Nel caso di opere pubbliche non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell’art. 1664 del codice civile che resta, invece, in vigore soltanto per gli appalti privati.
Il prezzo indicato nel precedente articolo 2 deve essere considerato, per le opere pubbliche, un prezzo chiuso, al
netto del ribasso d’asta, e può essere aumentato soltanto nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmata nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, applicandolo
all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori. Tale
percentuale viene stabilita annualmente dal Ministro dei lavori pubblici (con decreto da emanare entro il 30
giugno di ogni anno) nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
Art. 6
LAVORI IN ECONOMIA (3)
I lavori in economia contemplati nel contratto d’appalto non danno luogo ad una valutazione a misura ma sono
inseriti nella contabilità generale secondo i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al lordo del
ribasso d’asta.
Gli eventuali lavori in economia, non contemplati dal contratto, che dovessero rendersi indispensabili possono
essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dal direttore dei lavori e verranno
rimborsati sulla base dell’Elenco prezzi allegato al contratto o dei prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o
dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato.
L’effettiva necessità, le caratteristiche e l’urgenza di tali lavori in economia non contemplati dal contratto
dovranno risultare da un apposito verbale compilato dal direttore dei lavori e firmato anche dal responsabile del
procedimento che dovrà essere approvato dalla Stazione appaltante prima dell’esecuzione dei lavori previsti.
L’effettiva liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di
registrazione, giornalmente rilasciati dal direttore dei lavori, con l’indicazione delle lavorazioni eseguite in corso
d’opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità fissate dal contratto principale d’appalto per la
contabilizzazione dei lavori.
--------------------(3) D.P.R. 554/99 – Capo III (artt. 142 – 148)
Art. 7
NUOVI PREZZI (4)
Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d’opera, sia
richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall’Elenco prezzi contrattualmente definito, il direttore dei
lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri:
– applicando alle quantità di materiali, mano d’opera, noli e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni
voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio
ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
– aggiungendo all’importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
– aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e
tipologia dei lavori, per spese generali;
– aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell’appaltatore.
La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’appaltatore e dovrà
essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto
alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del procedimento dovrà sottoporli all’approvazione
della stazione appaltante.
Qualora l’appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la stazione appaltante potrà
ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni previste.
Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procederà alla contabilizzazione dei
lavori eseguiti, salva la possibilità per l’appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni
dall’avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la
risoluzione giudiziaria della controversia.
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Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d’asta che non potrà essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti
collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d’opera.
--------------------(4) D.P.R. 554/99 art. 136
Art. 8
CONDIZIONI DELL’APPALTO
Nell’accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l’appaltatore dichiara:
a) di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori
e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
b) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della
mano d’opera, dei noli e dei trasporti;
c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di
prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non
valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e
non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche
espressamente previste nel contratto.
Con l’accettazione dei lavori l’appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere
all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della
specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.
Art. 9
ORDINE DEI LAVORI
La direzione dei lavori disporrà l'ordinativo dei lavori manutentivi che si rendessero necessari, anche
con apposito ordine di servizio, nel quale verrà specificato il tempo concesso per l'esecuzione dell'intervento e
la penale applicata in caso di ritardo.
Il precitato ordine di servizio in caso di estrema urgenza dell’intervento manutentivo può essere sostituito da un
ordine verbale valido allo stesso titolo di quello scritto.
Art. 10
PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE
Nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico o
ispondenti alle definizioni dell’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.P.R. 554/99 e dell’articolo 17, comma 18,
dell’articolo 20, comma 4 e dell’articolo 28, comma2 della legge 109/94 e successive modificazioni, l’impresa
aggiudicataria dei lavori dovrà redigere un piano di qualità di costruzione e di installazione che dovrà essere
sottoposto all’approvazione del direttore dei lavori.
Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, i mezzi d’opera e le fasi delle
attività di controllo da porre in essere durante l’esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di
importanza.
Tutte le lavorazioni del presente capitolato sono suddivise in tre classi di importanza:
critica (strutture, impianti e parti anche indirettamente legate alla sicurezza delle prestazioni e dei livelli di
funzionalità richiesti all’opera completata);
importante (strutture, impianti e loro parti legate alla regolarità delle prestazioni richiesti all’opera completata);
comune (tutti i componenti e i materiali non compresi nelle due classi precedenti).
L’appartenenza alle diverse classi di importanza determina alcuni livelli di priorità, oltre che nell’attività di
controllo, anche nelle priorità che verranno assegnate:
– nell’approvvigionamento dei materiali e nei criteri di qualità richiesti per le singole parti;
– nella identificabilità dei materiali;
– nella valutazione delle eventuali condizioni di non conformità alle specifiche prescrizioni.
Art. 11
PROGRAMMA ESECUTIVO DELL’IMPRESA
Indipendentemente dalla redazione del cronoprogramma di cui all’articolo 42 del D.P.R. 554/99, l’appaltatore è
obbligato a predisporre, prima dell’inizio dei lavori, come previsto dall’articolo 45, comma 10 del D.P.R.
554/99, un proprio programma esecutivo nel quale devono essere riportate, per ogni lavorazione, le seguenti
informazioni:
– una previsione sulla durata dell’esecuzione delle singole lavorazioni;
– l’ammontare presunto (parziale e progressivo) dell’avanzamento dei singoli lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
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Art. 12
VARIAZIONI DEI LAVORI (5)
Le variazioni dei lavori in corso d’opera potranno essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori,
soltanto quando ricorra uno dei seguenti motivi:
– per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
– per cause impreviste e imprevedibili al momento della progettazione e che interessano la possibilità di
utilizzare, senza aumento di costo, nuove tecnologie o materiali in grado di determinare significativi
miglioramenti dell’opera;
– per imprevisti rinvenimenti di beni durante il corso dell’opera;
– nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma del codice civile;
– per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano la realizzazione dell’opera.
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che
siano contenuti:
– entro un importo del 10 per cento dell’ammontare complessivo dell’appalto per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro;
– entro un importo del 5 per cento dell’ammontare complessivo dell’appalto per tutti gli altri lavori.
Tali percentuali sono riferite alle variazioni delle categorie di lavoro dell’appalto rispetto all’importo del
contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.
Sono ammesse variazioni dei lavori, finalizzate al miglioramento dell’opera, determinate da circostanze
sopravvenute e che rientrino nel 5 per cento dell’importo originario del contratto; tali variazioni potranno essere
realizzate soltanto qualora possano rientrare entro la somma complessiva stanziata per l’esecuzione dell’opera.
Nel caso di errori o di omissioni del progetto che comportino variazioni dei lavori con un importo superiore al
quinto dell’importo originario del contratto, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto stesso.
La determinazione del quinto dell’importo originario dovrà essere calcolata sulla base dell’importo del contratto
originario aumentato:
– dell’importo per atti di sottomissione per varianti già intervenute;
– dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all’appaltatore ai sensi
dell’articolo 31-bis della legge 109/94 e successive modificazioni e dell’articolo 149 del D.P.R. 554/99.
Nei casi elencati e previsti dalla normativa vigente, il direttore dei lavori dovrà predisporre la redazione di una
perizia di variante da sottoporre all’approvazione della stazione appaltante.
La stazione appaltante, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, si riserva la
facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto le opportune varianti finalizzate al miglioramento
dell’opera.
L’appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni al progetto che non siano disposte dal direttore dei lavori
e preventivamente approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 25 della
legge 109/94 e successive modificazioni.
Nel caso di opere private le variazioni dei lavori saranno disciplinate da quanto previsto dagli artt.
1659, 1660 e 1661 del codice civile.
-------------------(5) Art. 25 L. 109/94; art. 134 DPR 554/99; art. 10 DM 19 aprile 2000, n.145
Art. 11 DM 19 aprile 2000
Art. 13
ECCEZIONI DELL’APPALTATORE – RISERVE (6)
Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi all’esecuzione dei lavori vengono comunicate dal
direttore dei lavori o dall’appaltatore al responsabile del procedimento che provvederà ad organizzare, entro
quindici giorni dalla comunicazione, un contraddittorio per la verifica dei problemi sorti e per la definizione
delle possibili soluzioni.
Nel caso le contestazioni dell’appaltatore siano relative a fatti specifici, il direttore dei lavori dovrà redigere un
verbale in contraddittorio con l’appaltatore (o, in mancanza, alla presenza di due testimoni) relativo alle
circostanze contestate; una copia del verbale verrà trasmessa all’appaltatore che dovrà presentare le sue
osservazioni entro otto giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine le risultanze del verbale si
intendono definitivamente accettate.
Il verbale e le osservazioni dell’appaltatore devono essere inviate al responsabile del procedimento.
Le contestazioni ed i conseguenti ordini di servizio dovranno essere annotati sul giornale dei lavori.
La decisione in merito alle contestazioni dell’appaltatore dovrà essere assunta dal responsabile del procedimento
e comunicata all’appaltatore il quale dovrà uniformarvisi fatto salvo il diritto di iscrivere riserva sul registro di
contabilità.
Nel caso di riserve dell’appaltatore in merito alle contestazioni non risolte o alla contabilizzazione dei lavori
eseguiti, dovrà essere seguita la seguente procedura:
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– l’appaltatore firma con riserva il registro di contabilità con riferimento al tipo di lavori contestati;
– entro i successivi quindici giorni l’appaltatore, a pena di decadenza, dovrà esplicitare le sue riserve sul registro
di contabilità, definendo le ragioni della riserva, la richiesta dell’indennità e l’entità degli importi cui ritiene di
aver diritto;
– il direttore dei lavori, con specifiche responsabilità, nei successivi quindici giorni dovrà esporre sul registro di
contabilità le sue motivate deduzioni con un dettagliato resoconto di tutti gli elementi utili a definire i fatti e
valutare le richieste economiche dell’appaltatore.
-------------------(6) D.P.R. 554/99 art. 165
Art. 14
CAUZIONE DEFINITIVA
Al momento della stipulazione del contratto, l’appaltatore è obbligato a prestare una garanzia fidejussoria nella
misura del 10 per cento dell’importo netto dell’appalto; nel caso di aggiudicazione dei lavori con ribasso d’asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria deve essere aumentata secondo le modalità di cui all’art. 30
comma 2 della legge 109/94 come recepita per la Sicilia.
Tale garanzia può essere prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, con fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione
regolarmente autorizzata nella quale dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell’appaltatore,
del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme che la stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del
credito dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facoltà della stazione
appaltante di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’appaltatore per inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.
L’appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in
parte, durante l’esecuzione del contratto.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia anche per le spese dei lavori da
eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli, la stazione appaltante
dovrà, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio.
La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata
sul relativo certificato. L’appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi
contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla
normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti
Ispettorati del Lavoro.
Art. 15
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRO TERZI
L’appaltatore è obbligato, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della legge 109/94 e successive modificazioni, a
stipulare una polizza assicurativa a favore della stazione appaltante per tutti i rischi di esecuzione derivanti da
qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che
preveda una garanzia completa per la responsabilità civile per danni parziali o totali a terzi nell’esecuzione dei
lavori.
Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma
assicurata per le opere.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori indicata sul relativo certificato.
L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall’appaltatore a titolo di premio non comporta
inefficacia della garanzia.
Art. 16
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE
Per i lavori di importo superiore a quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
l’appaltatore è obbligato a stipulare, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della legge 109/94, con decorrenza dalla
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data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza
indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per
cento del valore
dell’opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di Euro (Lire 27.107.780.000).
L’appaltatore e il concessionario sono, altresì, obbligati a stipulare, per i lavori già indicati al primo comma, una
polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, con durata decennale e
massimale non inferiore a 4.000.000 Euro (Lire 7.745.080.000).
La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione delle due polizze indicate al presente articolo.
Art. 17
GARANZIE
Salvo il disposto dell’art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori
particolari, l’appaltatore si impegna a garantire la stazione appaltante per la durata di un anno dalla data del
verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che
diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.
Per lo stesso periodo l’appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si
manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico
tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera,
viaggi e trasferte del personale).
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno,
queste verranno trasferite alla stazione appaltante.
A garanzia dell’osservanza, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull’importo netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione
del conto finale e dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano comunicato
alla stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta
da parte del responsabile del procedimento.
Art. 18
SUBAPPALTO
Nel caso di opere pubbliche, la stazione appaltante dovrà indicare nel progetto e nel bando di gara le categorie
prevalenti ed il relativo importo delle varie lavorazioni inserite nelle opere da realizzare;
la quota parte subappaltabile delle suddette categorie prevalenti è definita in una quota non superiore al 30%
delle singole categorie.
L’appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo dovrà presentare alla stazione appaltante apposita
istanza con allegata la documentazione prevista dall’articolo 18, commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni; il termine previsto dall’articolo 18, comma 9 della legge 55/90 decorre dalla data di
ricevimento della predetta istanza.
Il subappaltatore può, a sua volta, subappaltare la posa in opera delle strutture e impianti indicati nel seguente
elenco:
– installazione, gestione e manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di
trasporto;
– installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici e impianti antintrusione;
– fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente.
Non è considerato subappalto l’affidamento dei lavori da parte dei seguenti soggetti ai propri consorziati:
– consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (legge 25.6.1909, n. 422 e succ. modif.) e di consorzi
fra imprese artigiane (legge 8.8.1985, n. 443);
– consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili (art. 2615-ter c.c.) fra imprese individuali, anche
artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dell’articolo 18 della
legge 55/90.
Art. 19
CONSEGNA DEI LAVORI (7)
Nel caso di amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla
data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto e, qualora la registrazione alla
Corte dei Conti non sia richiesta per legge, non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del
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contratto. Per le altre stazioni appaltanti il termine fissato per la consegna dei lavori è di quarantacinque giorni
dalla data di stipula del contratto.
Il direttore dei lavori provvederà alla convocazione formale dell’appaltatore per l’espletamento di tale atto.
Nel giorno fissato per la consegna dei lavori le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dell’intervento per
fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e i disegni di progetto dei
lavori da eseguire.
Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell’appaltatore.
La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il
termine utile per il compimento delle opere; il verbale dovrà contenere i seguenti elementi:
– le condizioni dei luoghi, le eventuali circostanze speciali, le operazioni eseguite, i tracciamenti, il
posizionamento di sagome e capisaldi;
– le aree, cave (con relativi profili) o locali concessi all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori;
– la dichiarazione che l’area in cui devono essere eseguiti i lavori è libera da persone e cose e che si trova in uno
stato tale da consentire il regolare svolgimento delle opere previste.
Il verbale dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall’appaltatore;
un esemplare dovrà essere inviato al responsabile del procedimento che, se richiesto, ne rilascerà copia
conforme all’appaltatore.
Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per l’ultimazione delle opere contrattuali.
In caso di consegna in via d’urgenza, il direttore dei lavori deve contabilizzare quanto predisposto o
somministrato dall’appaltatore per l’eventuale rimborso delle spese in caso di mancata stipula del contratto.
Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il direttore dei lavori fisserà una nuova data; trascorsa
inutilmente anche la data della seconda convocazione la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione. In ogni caso la decorrenza del termine contrattuale stabilito verrà calcolata dalla data
della prima convocazione.
Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in più riprese. In tal caso saranno redatti, di volta
in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione decorrerà dalla data dell’ultimo verbale di
consegna. In caso di consegna parziale dei lavori l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione
dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle opere situate nelle aree già disponibili.
Qualora, durante la consegna dei lavori, fossero riscontrate delle differenze sostanziali tra lo stato dei luoghi e le
indicazioni progettuali, il direttore dei lavori sospenderà il processo di consegna informando prontamente il
responsabile del procedimento e indicando le cause e l’entità delle differenze riscontrate.
Nel caso l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dei luoghi rispetto alle
indicazioni progettuali, dovrà formulare riserva sul verbale di consegna secondo le modalità già indicate nel
presente capitolato.
Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle opere, il direttore
dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in contraddittorio con i due appaltatori per accertare la
consistenza delle opere eseguite, dei materiali, dei mezzi e di quanto verrà consegnato al nuovo appaltatore dal
precedente.
-------------------(7) D.P.R. 554/99 Capo II (artt. 128 – 132)
Art. 20
IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI (8)
L’appaltatore dovrà provvedere entro 15 giorni dalla data di consegna all’impianto del cantiere che dovrà essere
allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori redatto dallo stesso appaltatore come prescritto
dall’articolo 45, comma 10 del D.P.R. 554/99.
In mancanza di tale programma esecutivo l’appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo
l’ordine temporale stabilito dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e secondo le eventuali
integrazioni disposte dal direttore dei lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere proroghe,
risarcimenti o indennizzi.
In presenza di particolari esigenze la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche
non sostanziali al cronoprogramma predisposto dal progettista delle opere.
-------------------(8) Art. 42 DPR 554/99
Art. 21
DIREZIONE DEI LAVORI (9)
La stazione appaltante, prima della gara, provvederà, secondo quanto fissato dalla normativa vigente,
all’istituzione di un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori e da eventuali assistenti
con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere.
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Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di tutto l’ufficio e
interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Sono competenze del direttore dei lavori:
– l’accettazione dei materiali e il controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti;
– la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti;
– la verifica del programma di manutenzione;
– la predisposizione dei documenti contabili;
– la redazione dei verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all’appaltatore;
– verifica del corretto andamento complessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma dei lavori;
– assistenza alle operazioni di collaudo;
– effettuazione di eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate.
In conformità con quanto previsto dagli articoli 125 e 126 del D.P.R. 554/99, il direttore dei lavori provvederà
all’assegnazione dei rispettivi compiti ai direttori operativi e ispettori di cantiere eventualmente assegnati
all’ufficio di direzione dei lavori.
Il direttore dei lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice
originale e da comunicare all’appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia debitamente sottoscritta per
ricevuta.
-------------------(9) Art. 27 L. 109/94; art. 123 DPR 554/99
Art. 22
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI (10)
In accordo con quanto fissato dalle clausole contrattuali e qualora cause di forza maggiore, condizioni
climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, il direttore
dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che
determinarono la sospensione.
I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale
redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall’appaltatore e che dovrà essere inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.
Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, il direttore dei
lavori dispone l’immediata ripresa degli stessi procedendo, in contraddittorio con l’appaltatore, alla redazione di
un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data
della sua compilazione.
Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente articolo, non spetterà
all’appaltatore alcun compenso aggiuntivo.
Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini
fissati nel contratto per l’ultimazione dei lavori.
Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, avessero una durata complessiva superiore ad un quarto
del tempo totale contrattualmente previsto per l’esecuzione dei lavori o quando superino i sei mesi complessivi,
l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.
-------------------(10) Art. 133 DPR 554/99; art. 24 DM 19 aprile 2000, n. 145
Art. 23
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI (11)
Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore darà comunicazione formale al direttore dei lavori
che, previo adeguato preavviso, procederà entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della
avvenuta ultimazione dei lavori alle necessarie operazioni di verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con
l’appaltatore redigendo il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
Le modalità di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori dovranno essere
analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori.
Nel caso di lavorazioni di piccola entità, che non pregiudichino la funzionalità delle opere, non ancora
completate dall’appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori assegnerà a quest’ultimo un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per l’esecuzione delle necessarie modifiche o sistemazione delle
opere stesse; trascorso inutilmente questo termine il certificato di ultimazione dei lavori redatto sarà privo di
efficacia e si dovrà procedere alla predisposizione di un nuovo certificato di ultimazione dei lavori che potrà
essere redatto soltanto dopo l’effettiva esecuzione degli interventi richiesti.
-------------------(11) D.P.R. 554/99 art. 172
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Art. 24
TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE (12)
Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad
integrazione di appalti scorporati, è fissato in mesi DODICI naturali e consecutivi decorrenti dalla data
dell’ultimo verbale di consegna dei lavori oppure, trattandosi di contratto aperto, al raggiungimento dell’importo
contrattuale
L’appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di
ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una penale pecuniaria stabilita nella misura
del cinque per cento dell’ordine dei lavori per ogni giorno di ritardo.
Tale penale corrisponde ad una quantificazione definita, ai sensi dell’articolo 117 del D.P.R. 554/99, in un
importo compreso tra lo 0,3 e l’1 per mille giornaliero dell’ammontare netto contrattuale e comunque in una
misura complessiva non superiore al 10 per cento dello stesso importo netto contrattuale.
Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del
10 per cento dell’importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento dovrà promuovere la procedura di
risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall’articolo 119 del D.P.R. 554/99.
Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, le eventuali penali dovranno essere applicate ai
rispettivi importi delle sole parti dei lavori interessate dal ritardo.
L’ammontare della penale verrà dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà
trattenuto sulla cauzione.
La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei
lavori.
Nel caso sia accertata la non imputabilità all’appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione
tra l’ammontare della penale e gli interessi effettivi della stazione appaltante, l’appaltatore può avanzare formale
e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di
collaudo ove costituito.
-------------------(12) Art. 172 DPR 554/99
Art. 25
PROROGHE
L’appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il termine
contrattualmente fissato, potrà chiedere una proroga.
La richiesta dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale richiesta, in ogni
caso, non pregiudica i diritti dell’appaltatore per l’eventuale imputabilità della maggior durata a fatto della
stazione appaltante.
La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 26
DANNI DI FORZA MAGGIORE
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e
per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.
L’appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o
provvedere alla loro immediata eliminazione.
Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all’appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la
colpa o la negligenza dell’appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.
Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro tre
giorni dal verificarsi dell’evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori,
appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti:
– lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;
– le cause dei danni specificando l’eventuale causa di forza maggiore;
– le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall’appaltatore o la conseguente negligenza dello
stesso con l’indicazione del soggetto direttamente responsabile;
– lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del
direttore dei lavori.
Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l’appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente
l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise
istruzioni del direttore dei lavori, fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti.
L’indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente
riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d’appalto.
12
Art. 27
CONTABILITÀ DEI LAVORI (13)
I documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati di avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto finale dovranno
essere firmati dal direttore dei lavori. I libretti delle misure, le liste settimanali, il registro di contabilità e il conto
finale sono firmati dall’appaltatore o da un suo rappresentante formalmente delegato. I certificati di pagamento e
la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento.
La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all’atto dell’aggiudicazione
dell’appalto.
-------------------(13) Art. 156 DPR 554/99
Art. 157 DPR 554/99
Art. 158 DPR 554/99
Art. 162 DPR 554/99
Artt. 163-165 DPR 554/99
Art. 167 DPR 554/99
Art. 168 DPR 554/99
Art. 169 DPR 554/99
Art. 173 DPR 554/99
Art. 28
CONTO FINALE (14)
Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovrà essere compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua
specifica relazione, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al
responsabile del procedimento che dovrà invitare l’appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.
Qualora l’appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il
conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.
--------------------(14) D.P.R. 554/99 art. 173
Art. 29
PAGAMENTI IN ACCONTO
L’appaltatore riceverà, in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori: al
raggiungimento dell’importo di 30.000 euro.
Il responsabile del procedimento dovrà rilasciare, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione
dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, il certificato di pagamento inviando l’originale e due
copie alla stazione appaltante.
La rata di saldo verrà liquidata, previa garanzia fidejussoria rilasciata dall’appaltatore, non oltre il novantesimo
giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La contabilizzazione delle opere a misura dovrà essere fatta in base alle quantità dei lavori eseguiti applicando
l’elenco prezzi contrattuale.
I lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla
contabilità generale dell’opera.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dovrà disporre il
pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Il responsabile del procedimento dovrà dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, dell’emissione di
ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali e assicurativi e alla cassa edile.
Art. 30
PIANI DI SICUREZZA
L’appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dei lavori
dovrà trasmettere alla stazione appaltante:
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– un piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle
definizioni di dettaglio delle attività di cantiere.
Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
Art. 31
ONERI DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:
– la formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione con esclusione delle sole
opere relative alla sicurezza del cantiere;
– le spese di adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
– l’installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale e completo svolgimento dei lavori;
– l’approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
– le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi dei capisaldi necessari o richiesti dal direttore dei lavori per
l’esatto posizionamento e conseguenti verifiche delle opere da realizzare;
– la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere;
– la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
– l’installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
– il rispetto e l’applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza
dei lavoratori;
– la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi
d’opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo provvisorio o all’emissione del
certificato di regolare esecuzione;
– la pulizia del cantiere;
– la fornitura dei locali uso ufficio per la direzione lavori, dei servizi e locali per i lavoratori;
– la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori e
all’approntamento del cantiere;
– le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas,
telefono e fognature per l’esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei
suddetti servizi;
– tutti gli adempimenti e l’eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative,
Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di
esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ACEA, ENEL, Telecom, Comune, Provincia,
Regione, etc. compreso l’espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei
suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;
– le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di eventuali danni arrecati a
proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
– l’assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale adeguata ai
lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell’inizio
dell’opera, alla stazione appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò
possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI
L'appaltatore accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti obblighi e oneri, con rinuncia al
diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti dell'amministrazione comunale:
1)la istituzione del cantiere di lavoro con tutti gli attrezzi, le macchine, i materiali e il personale occorrente;
2)il pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal presente contratto;
3)le spese per tutte le analisi e gli assaggi sui materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori, che verranno
ordinati in ogni tempo dalla direzione tecnica;
4)l'osservanza delle norme di leggi vigenti, assumendo a proprio carico tutte le spese per sopralluoghi,diritti
ecc.;
5)le spese ove necessarie per la contabilita' e la collaudazione dei lavori, compreso l'onorario al collaudatore o il
compenso per il sostituto certificato di regolare esecuzione e la eventuale revisione contabile, nonche' per le
operazioni di consegna;
6)fornire al comune, entro i termini prescritti, tutte le statistiche sui lavori e sull'impiego della manodopera;
7)provvedere alla redazione di tutti i calcoli per le opere in cemento armato e in ferro ove necessarie;
8)apporre cartelli e fanali per segnalazioni diurne e notturne nei tratti stradali indicati dalla d.l.e osservare tutte
le prescrizioni stabilite dal codice della strada;
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9)eseguire i ponti di servizio e le puntellature per la costruzione, riparazione o demolizione dei manufatti e per
la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
10)riparare e risarcire i danni di qualsiasi genere, ancorche' dipendenti da cause di forza maggiore, che si
verifichino negli scavi, ai rinterri, agli attrezzi e macchine, alle provviste e a tutte le opere provvisionali;
11)provvedere alla custodia del cantiere e alla fornitura dell'acqua potabile per gli operai e per tutii gli
apprestamenti igienici per gli operai;
12)eseguire la manutenzione ordinaria di tutte le opere fino al collaudo, nonche' durante i lavori adottare tutte le
cautele necessarie per garantire il rispetto del piano di sicurezza ove presente ed in generale il rispetto delle
norme atte a garantire l'incolumita' degli operai e delle cose e per evitare danni ai beni pubblici o privati,
assumendo integralmente ogni e qualsiasi responsabilita' in caso di infortuni, sollevandone l'amministrazione e
il personale preposto alla direzione e alla sorveglianza.
13)munirsi di segreteria telefonica o recapito telefonico cellulare al fine di potere essere recapitato in qualsiasi
momento e nelle giornate lavorative e in quelle festive per gli interventi urgenti e imprevisti;
14) rendersi reperibile con mezzi ed operai in qualsiasi ora della giornata per imprevisti interventi di pronta
reperibilità che saranno di volta in volta coordinati dal tecnico comunale reperibile;
15)di presentarsi giornalmente presso gli uffici comunali entro le ore 10:00, a mezzo di personale tecnico
qualificato per la ricezione delle disposizioni inerenti l'appalto;
16) mettere a disposizione dell’Amministrazione a seconda dell’urgenza dell’esecuzione dell’intervento e a
discrezione della DD.LL. anche più di una squadra tipo di operai con i relativi mezzi.
17)di provvedere alla nomina del direttore tecnico del cantiere ai sensi di legge.
Di tutti gli obblighi e oneri convenuti con il presente articolo si e' tenuto conto nella determinazione dei prezzi a
misura sicche' resta escluso qualsiasi speciale compenso.
Art. 32
PERSONALE DELL’APPALTATORE
Il personale destinato dall’appaltatore ai lavori da eseguire dovrà essere, per numero e qualità, adeguato
all’importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente
stabiliti .
L’appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere
omunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti
previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare:
– i regolamenti in vigore in cantiere;
– le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
– le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile,
dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di
cantiere.
Art. 33
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro già richiamata e nel caso di ritardi tali da non
garantire il rispetto dei termini contrattuali, l’appaltatore, previa formale autorizzazione del direttore dei lavori,
potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituirà
elemento o titolo per l’eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.
Art. 34
PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI
La stazione appaltante, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si
riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.
Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato al direttore dei lavori;
l’appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e dovrà
disporre, se necessario, l’interruzione dei lavori in corso.
La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dal direttore dei lavori e potrà essere
considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.
Art. 35
COLLAUDO (15)
15
Al termine dell’esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno, in ogni caso,
essere effettuate entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 28, comma 7 della legge
109/94 e successive modificazioni.
A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà carattere
provvisorio diventando definitivo, salva l’espressa autonoma approvazione del collaudo da parte della stazione
appaltante, dopo due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende approvato
ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso all’appaltatore il quale dovrà firmarlo per accettazione entro
venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni di collaudo; le domande
dovranno essere formulate con modalità analoghe a quelle delle riserve previste dall’articolo 165 del D.P.R.
554/99. L’organo di collaudo, dopo aver informato il responsabile del procedimento, formulerà le proprie
osservazioni alle domande dell’appaltatore. Il certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione
predisposta dall’organo di collaudo in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità
delle opere, alle eventuali condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora le opere non
siano collaudabili.
Al termine delle operazioni di collaudo, l’organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento
gli atti ricevuti e i documenti contabili aggiungendo:
– i verbali di visita al cantiere;
– le relazioni previste;
– il certificato di collaudo;
– il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni eventualmente
ordinate dall’organo di collaudo;
– le controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell’appaltatore al certificato di collaudo.
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione, si
estinguono di diritto le garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell’articolo 30, comma 2 della legge 109/94 e
successive modificazioni e dell’articolo 101 (cauzione definitiva) del D.P.R. 554/99.
Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione la stazione appaltante, previa garanzia fidejussoria, procederà al pagamento della rata di saldo che,
comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma,
del codice civile.
Sono a carico dell’appaltatore:
– operai e mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo;
– il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo;
– le spese di visita del personale della stazione appaltante per l’accertamento dell’eliminazione delle mancanze
riscontrate dall’organo di collaudo.
Qualora l’appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore disporrà l’esecuzione di
ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno dedotte dal credito residuo dell’appaltatore.
Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell’appaltatore la custodia delle opere
ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.
-------------------(15) D.P.R. 554/99 TITOLO XII (artt. 187 –210)
Art. 36
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente, viene emesso dal direttore dei
lavori entro e non oltre tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ed è confermato dal
responsabile del procedimento.
Il certificato dovrà descrivere le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell’esame dei documenti
contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalità con cui l’appaltatore ha
condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del direttore dei lavori e rispettato le prescrizioni contrattuali.
Con il certificato di regolare esecuzione il direttore dei lavori dovrà dichiarare la collaudabilità delle opere, le
eventuali condizioni per poterle collaudare e i provvedimenti da prendere qualora le opere non siano
collaudabili.
Art. 37
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE – PREMIO DI ACCELERAZIONE
Qualora la stazione appaltante abbia necessità di utilizzare l’opera eseguita prima dell’effettuazione del collaudo
provvisorio è possibile procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori alle seguenti condizioni:
– che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere;
16
– che sia stato richiesto, dal responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità
di impianti a rete;
– che siano stati eseguiti gli allacciamenti di tutti gli impianti alle reti dei servizi pubblici;
– che siano state eseguite tutte le prove su materiali e opere previste dal presente capitolato;
– che sia stato redatto un dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di presa in consegna anticipata.
La stazione appaltante può richiedere all’organo di collaudo di verificare che le condizioni prescritte siano state
effettivamente soddisfatte; a tale riguardo l’organo di collaudo redige un verbale sottoscritto dal direttore dei
lavori e dal responsabile del procedimento nel quale dovrà essere descritto lo stato delle opere e le conseguenti
considerazioni dello stesso organo di collaudo sulla loro utilizzabilità.
La presa in consegna anticipata delle opere non assume alcuna rilevanza ai fini delle successive verifiche che
verranno effettuate o in merito alle eventuali responsabilità dell’appaltatore.
In caso di consegna anticipata delle opere la stazione appaltante si assume la responsabilità della custodia, della
manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’appaltatore gli interventi
conseguenti a difetti di costruzione riscontrati in sede di collaudo provvisorio o nei modi previsti dalla
normativa vigente.
Art. 38
CONTROVERSIE (16)
Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall’appaltatore nel registro di contabilità, il responsabile del
procedimento dovrà valutare l’ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo, entro novanta giorni
dall’apposizione dell’ultima riserva, la relazione riservata del direttore dei lavori e, se costituito, dell’organo di
collaudo. Dopo aver consultato l’appaltatore sulle condizioni di un eventuale accordo, il responsabile del
procedimento dovrà presentare una dettagliata relazione alla stazione appaltante che, nei successivi sessanta
giorni, dovrà assumere le proprie determinazioni in merito dandone comunicazione allo stesso responsabile del
procedimento e all’appaltatore.
Nel caso di adesione dell’appaltatore alle ipotesi presentate di accordo bonario, il responsabile del procedimento
convocherà le parti per la sottoscrizione di un verbale di accordo bonario.
Ove ciò non risultasse possibile o contrattualmente escluso, tutte le controversie di natura tecnica,
amministrativa e giuridica sorte sia durante l’esecuzione che al termine del contratto, saranno demandate ad un
collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’articolo 32 della legge 109/94.
L’arbitrato ha natura rituale.
-------------------(16) Artt. 150 e 151 DPR 554/99
Art. 39
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI
Costituisce parte integrante del presente capitolato l’offerta presentata dall’appaltatore.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da
tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si
esegue l’appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI,
UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate);
f) dell’Elenco Prezzi de .........;
g) delle seguenti specifiche .......... .
17
CAPO II
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
Prescrizioni tecniche generali
Art. 40
40.1 - Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti
Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle prescrizioni della
legge 1 marzo 1968, n. 186, della legge 5 marzo 1990, n.46, del DPR 6 dicembre 1991, n.447 (regolamento di
attuazione della legge n.46/1990) e successive modificazioni e integrazioni.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di
legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto-offerta e in particolare essere conformi:
- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei Vigili del Fuoco;
- alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;
- alle prescrizioni e indicazioni della Telecom Italia;
- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
- alla Norma UNI 10439
- Alla Norma UNI-EN 29000
40.2 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Nei disegni e negli atti posti a base dell'appalto, deve essere chiaramente precisata, dall'Amministrazione
appaltante, la destinazione o l'uso di ciascun ambiente, affinché le Ditte concorrenti - nel caso di appaltoconcorso - ne tengano debito conto nella progettazione degli impianti ai fini di quanto stabilito dalle vigenti
disposizioni di legge in materia antinfortunistica, nonché dalle norme CEI.
40.3 - Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori
a) Isolamento dei cavi:
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione
nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di
segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500 V, simbolo di
designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni
nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore;
b) colori distintivi dei cavi:
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste
dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare, i conduttori di neutro e
protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il
bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono 0essere contraddistinti in modo
univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;
c) sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse:
le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché
la caduta di tensioni non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono essere scelte tra quelle
unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi
di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL.
18
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse per i
conduttori di rame sono:
2
 0,75 mm per i circuiti di segnalazione e telecomando;
2
 1,5 mm per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione e per
apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;
2
 2,5 mm per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2,2 kW e
inferiore o uguale a 3,6 kW;
2
 4 mm per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale
superiore a 3,6 kW;
a) sezione minima dei conduttori neutri:
la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per
2
conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm , la sezione dei conduttori neutri può essere
2
ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, con il minimo tuttavia di 16 mm (per conduttori in rame),
purché siano soddisfatte le condizioni degli artt. 522, 524.1, 524.2, 524.3, 543.1.4. delle norme CEI 64-8;
b) sezione dei conduttori di terra e protezione:
la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le
parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella tabella 1, tratta
dalla tab. 54F delle norme CEI 64-8. (Vedi anche le prescrizioni riportate agli artt. 543, 547.1.1., 547.1.2. e
547.1.3. delle norme CEI 64-8);
c) propagazione del fuoco lungo i cavi:
i cavi in aria installati individualmente, cioè distanziati fra loro di almeno 250 mm, devono rispondere alla
prova di non propagazione delle norme CEI 20-35.
Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da contenere il pericolo di propagazione di un
eventuale incendio, essi devono avere i requisiti di non propagazione dell'incendio in conformità alle norme
CEI 20-22;
d) provvedimenti contro il fumo:
allorché i cavi siano installati in notevole quantità in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di difficile e
lenta evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti a impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi
o in alternativa ricorrere all'impiego di cavi a bassa emissione di fumo secondo le norme CEI 20-37 e 20-38;
e) problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi:
qualora cavi in quantità rilevanti siano installati in ambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppure si trovino
a coesistere, in ambiente chiuso, con apparecchiature particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, deve
essere tenuto presente il pericolo che i cavi stessi bruciando sviluppino gas tossici o corrosivi.
Ove tale pericolo sussista occorre fare ricorso all'impiego di cavi aventi la caratteristica di non sviluppare
gas tossici e corrosivi ad alte temperature, secondo le norme CEI
20-38.
Tab. 11
Relazione tra le sezioni dei conduttori di protezione e dei conduttori di fase
(Sezione minima dei conduttori di protezione)
1
Ripresa dalle norme CEI 64-8, III ed. - tab. 54F.
19
Sezione del conduttore di fase che Conduttore di protezione facente Conduttore di protezione non
alimenta
la
macchina
o parte dello stesso cavo o infilato facente parte dello stesso cavo e
l'apparecchio
nello stesso tubo del conduttore di non infilato nello stesso tubo del
fase
conduttore di fase
2
2
2
mm
mm
mm
minore o uguale a 16
sezione del conduttore di fase
2,5 se protetto meccanicamente,
4 se non protetto meccanicamente
maggiore di 16 e minore
16
16
o uguale a 35
metà della sezione del conduttore metà della sezione del conduttore
maggiore di 35
di fase; nei cavi multipolari la di fase; nei cavi multipolari., la
sezione specificata dalle rispettive sezione specificata dalle rispettive
norme
norme
Sezioni minime dei conduttori di terra
I conduttori di terra devono essere conformi a quanto indicato nelle norme CEI 64-8, art. 543.1., e la loro
sezione deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione di cui alla tab.1, con i minimi indicati
nella tab. 2:
Tab. 22
Sezioni convenzionali minime dei conduttori di terra
Protetti contro la corrosione
Protetti meccanicamente
Non protetti meccanicamente
In accordo con 543.1
16 mm2 rame
16 mm2 ferro zincato(*)
25 mm2 rame
Non protetti contro la corrosione
50 mm2 ferro zincato(*)
(*)
Zincatura secondo la norma CEI 7-6 oppure con rivestimento equivalente
In alternativa ai criteri sopra indicati, è ammesso il calcolo della sezione minima dei conduttori di protezione
mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 543.1.1 delle norme CEI 64-8, cioè mediante
l'applicazione della seguente formula:
Sp = (l2 t)1/2 / K
nella quale:
20
Sp è la sezione del conduttore di protezione [mm2];
l è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto di
impedenza trascurabile [A];
t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione [s];
K è il fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell'isolamento e di altre parti e
dalle temperature iniziali e finali3
40.4 - Canalizzazioni
I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e salvaguardati
meccanicamente.
Dette protezioni possono essere costituite da: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli
ricavati nella struttura edile, ecc.
40.4.1 - Tubi protettivi percorso tubazioni, cassette di derivazione.
 Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in materiale
termoplastico serie pesante.
 il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al
fascio dei cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 quando
i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo deve essere
sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza
che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non deve essere inferiore
a 10 mm;
 il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza
per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi
o piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi;
 a ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, a ogni derivazione secondaria
dalla linea principale e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di
derivazione, oppure utilizzare tubazione flessibile;
 le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni
morsetti e morsetterie. Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni ordinarie di
installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei e risulti agevole la dispersione di calore in esse
prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con
attrezzo;
 i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e
le relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante. Tuttavia è ammesso utilizzare
lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e siano
contrassegnati per la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremità;
 Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nella tabella 3.
2
Ripresa dalle norme CEI 64-8, III ed. - tab. 54A.
21
Tab. 3
Numero massimo di cavi unipolari da introdurre in tubi protettivi
(i numeri fra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione)
sezione dei cavetti [mm2]
diametro esterno / diametro interno [mm]
(0,5)
(0,75)
(1)
12/8,5
(4)
(4)
(2)
14/10
(7)
(4)
(3)
2
16/11,7
(4)
4
2
20/15,5
(9)
7
25/19,8
(12)
9
32/26,4
1,5
2,5
4
6
10
4
4
2
7
7
4
2
12
9
7
7
16
3
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli che ospitano altre canalizzazioni devono essere
disposti in modo da non essere soggetti a influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti,
formazione di condensa, ecc. È inoltre vietato collocare, nelle stesse incassature, montanti e colonne telefoniche
o radiotelevisive.
40.4.2 - Canalette porta cavi.
Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire un'occupazione non superiore al 50% della
sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8.
Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8
utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni ecc.); in particolare, opportune barriere devono separare
cavi a tensioni nominali differenti.
I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20-20.
Devono essere previsti per canali metallici i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali secondo quanto
previsto dalle norme CEI 64-8.
Le caratteristiche di resistenza al calore anormale e al fuoco dei materiali utilizzati devono soddisfare quanto
richiesto dalle norme CEI 64-8.
La predisposizione dei tubi deve essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica, in
considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non è in genere possibile apportare sostanziali modifiche né
in fabbrica né in cantiere.
40.5- Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati
Per l'interramento dei cavi elettrici, si dovrà procedere nel modo seguente:
 sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata con la Direzione
Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costruire, in primo luogo, un
letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si
dovrà distendere poi il cavo (o i cavi) senza premere e senza farlo affondare artificialmente nella sabbia;
3
I valori di K per i conduttori di protezione in diverse applicazioni sono dati nelle tabelle 54B, 54C, 54D e 54E
delle norme CEI 64-8.
22
 si dovrà quindi stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm, in
corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi); pertanto lo spessore finale complessivo
della sabbia dovrà risultare di almeno 15 cm più il diametro del cavo (o maggiore, nel caso di più cavi);
 sulla sabbia così posta in opera, si dovrà infine disporre una fila continua di canalizzazione rotocompresso o
getto in cls.
Per la profondità di posa sarà seguito il concetto di avere il cavo (o i cavi) posto sufficientemente al sicuro
da possibili scavi di superficie per riparazioni a manti stradali o cunette eventualmente soprastanti, o per
movimenti di terra nei tratti a prato o a giardino.
Di massima sarà però osservata la profondità di almeno 50 cm, misurata sull'estradosso della protezione.
Tutta la sabbia e i mattoni occorrenti saranno forniti dalla Ditta appaltatrice.
40.6 - Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili
Come stabilito nel presente Capitolato, i cavi saranno posati:
 entro scanalature esistenti sui piedritti dei cunicoli (appoggio continuo), all'uopo fatte predisporre
dall'Amministrazione appaltante;
 entro canalette di materiale idoneo, ad esempio cemento (appoggio egualmente continuo), tenute in sito da
mensoline in piatto o in profilato d'acciaio zincato o da mensoline di calcestruzzo armato;
 direttamente su ganci, grappe, staffe, o mensoline (appoggio discontinuo) in piatto o in profilato d'acciaio
zincato, ovvero in materiali plastici resistenti all'umidità, ovvero ancora su mensoline di calcestruzzo armato.
Dovendo disporre i cavi in più strati, dovrà essere assicurato un distanziamento tra strato e strato pari ad
almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante, con un minimo di 3 cm,
onde assicurare la libera circolazione dell'aria.
A questo riguardo la Ditta appaltatrice dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche secondo cui
dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, mentre, se non diversamente
prescritto dall'Amministrazione appaltante, sarà di competenza della Ditta appaltatrice soddisfare a tutto il
fabbisogno di mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali potranno anche formare rastrelliere di
conveniente altezza.
Per il dimensionamento e mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati ecc.) dovrà essere tenuto
conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che dovrà essere stabilito di
massima intorno a cm 70.
In particolari casi, l'Amministrazione appaltante potrà preventivamente richiedere che le parti in acciaio
vengano zincate a caldo.
40.7 - Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non interrate, o in cunicoli
non
praticabili
Qualora in sede di appalto venga prescritto alla Ditta appaltatrice di provvedere anche per la fornitura e la
posa in opera delle tubazioni, queste avranno forma e costituzione come preventivamente stabilito
dall'Amministrazione appaltante (cemento, ghisa, grès ceramico, cloruro di polivinile ecc.).
Per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei ecc.,
valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, coi dovuti adattamenti.
23
Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per l'interramento dei
cavi elettrici circa le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa (naturalmente senza la sabbia e
senza la fila di mattoni), il rinterro ecc.
Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare
discontinuità nella loro superficie interna.
Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore a 1,3 rispetto al diametro del cavo
o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.
Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno prevedere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate e apposite cassette
sulle tubazioni non interrate.
Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette verrà stabilito in rapporto alla natura e alla grandezza dei cavi da
infilare.
Tuttavia, per i cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di
massima:
 ogni 30 m circa se in rettilineo;
 ogni 15 m circa se con interposta una curva.
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.
In sede di appalto, verrà precisato se spetti all'Amministrazione appaltante la costituzione dei pozzetti o delle
cassette. In tal caso, la Ditta appaltatrice dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie per il loro
dimensionamento, formazione, raccordi ecc.
40.8 - Posa aerea dei cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi
Per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, non sotto guaina e di conduttori elettrici nudi, dovranno osservarsi
le relative norme CEI.
Come indicato nel successivo art. 45, la Ditta appaltatrice, in caso di appalto-concorso, potrà richiedere una
maggiorazione di compensi se deriveranno a essa maggiori oneri dall'applicazione di nuove norme rese note
in data posteriore alla presentazione del progetto-offerta.
Se non diversamente specificato in sede di appalto, sarà di competenza della Ditta appaltatrice la fornitura di
tutti i materiali e la loro messa in opera per la posa aerea in questione (pali di appoggio, mensole, isolatori,
cavi, accessori, ecc.).
Tutti i rapporti con terzi (istituzioni di servitù di elettrodotto, di appoggio, di attraversamento ecc.), saranno
di competenza esclusiva e a carico dell'Amministrazione appaltante, in conformità di quanto disposto al
riguardo del testo unico di leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, di cui R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
40.9 - Posa aerea di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti
Saranno ammessi a tale sistema di posa, unicamente cavi destinati a sopportare tensioni di esercizio non
superiori a 1000 V, isolati in conformità, salvo che non si tratti di cavi per alimentazione di circuiti per
illuminazione in serie o per alimentazione di tubi fluorescenti, per le quali il limite massimo della tensione
ammessa sarà di 6000 V.
Con tali limitazioni d'impiego potranno aversi:
 cavi autoportanti a fascio con isolamento a base di polietilene reticolato per linee aeree a corrente alternata
secondo le norme CEI 20-31;
 cavi con treccia in acciaio di supporto incorporata nella stessa guaina isolante;
24
 cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (cosiddetta sospensione "americana") a mezzo di fibbie
o ganci di sospensione, opportunamente scelti fra i tipi commerciali, posti a distanza non superiore a 40 cm.
Per tutti questi casi si impiegheranno collari e mensole di ammarro, opportunamente scelti fra i tipi
commerciali, per la tenuta dei cavi sui sostegni, tramite le predette trecce di acciaio.
Anche per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, sotto guaina, vale integralmente quanto espresso al
precedente punto 9 dell'art. 9 per la posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori
elettrici nudi.
40.10 - Protezione contro i contatti indiretti
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e
degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento principale
o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).
Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore o raggruppamento di impianti,
contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e simili), deve avere un
proprio impianto di terra.
A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati ad
adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili di notevole
estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.
40.11.1 Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti diretti
40.11.1.1 - Elementi di un impianto di terra.
Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, in sede di costruzione,
un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale), che deve soddisfare le prescrizioni delle
vigenti norme CEI 64-8. Tale impianto, che deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche
periodiche di efficienza, comprenderà:
a) il dispersore (o i dispersori ) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto con il
terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra;
b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra di loro e al
collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno devono
essere considerati, a tutti gli effetti, dispersori per la parte non interrata (o comunque isolata dal terreno);
c) il conduttore di protezione, che parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere collegato a
tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti
indiretti mediante messa a terra), o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli
apparecchi di illuminazione, con parti metalliche comunque accessibili. È vietato l'impiego di conduttori di
2
protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm . Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in
cui le masse sono collegate a un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a
terra del sistema elettrico), il conduttore di neutro non può essere utilizzato come conduttore di protezione;
d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione e di
equipotenzialità (ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il conduttore di neutro ha anche la
funzione di conduttore di protezione);
25
e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le masse
estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di
terra).
40.11.1.2 - Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pericolosi.
Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione è maggiore sia per condizioni ambientali (umidità) sia per
particolari utilizzatori elettrici usati (apparecchi portatili, tagliaerba ecc.), come ad esempio: cantine, garage,
portici, giardini, ecc., le prese a spina devono essere alimentate come prescritto per la zona 3 dei bagni.
40.12 - Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione
Una volta attuato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata con
uno dei seguenti sistemi:
a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di protezione
richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè magnetotermico, in
modo che risulti soddisfatta la seguente relazione:
Rt  50/Is
dove Is è il valore in ampere della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione; se l'impianto
comprende più derivazioni protette da dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere considerata
la corrente di intervento più elevata;
b) coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione richiede
l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale che assicuri
l'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo.
Affinché detto coordinamento sia efficiente deve essere osservata la seguente relazione:
Rt  50/Id
dove Id è il valore della corrente nominale di intervento differenziale del dispositivo di protezione.
Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Società distributrice, la soluzione
più affidabile, e in certi casi l'unica che si possa attuare, è quella con gli interruttori differenziali che
consentono la presenza di un certo margine di sicurezza, a copertura degli inevitabili aumenti del valore di R t
durante la vita dell'impianto.
40.13 - Protezione mediante doppio isolamento
In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione
contro i contatti indiretti può essere realizzata adottando macchine e apparecchi con isolamento doppio o
rinforzato per costruzione o installazione: apparecchi di Classe II.
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II può coesistere con la protezione mediante
messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche accessibili delle
macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe II.
40.14 - Protezione delle condutture elettriche
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da
sovraccarichi o da corto circuiti.
26
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI
64-8.
In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale
alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in
regime permanente).
Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una corrente
nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) e una
corrente in funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz).
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib  In  Iz
If  1,45 Iz
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di
interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5.
Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono
verificarsi nell'impianto per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose
2
2
secondo la relazione I t  Ks (artt. 434.3, 434.3.1, 434.3.2 e 434.2 delle norme CEI 64-8).
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto
di installazione.
È tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a
condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (artt. 434.3,
434.3.1., 434.3.2 delle norme CEI 64-8).
In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia specifica
2
passante, I t, lasciata passare dal dispositivo a monte, non risulti superiore a quella che può essere sopportata
senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.
40.15. - Protezione di circuiti particolari:
a) devono essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno;
b) devono essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti speciali, eccezione fatta per quelli
umidi;
40.16 - Coordinamento con le opere di specializzazione edile e delle altre non facenti parte del ramo d'arte
della Ditta appaltatrice
Per le opere, lavori, o predisposizioni di specializzazione edile e di altre non facenti parte del ramo d'arte
della Ditta appaltatrice, contemplate all'art. 44.1 ed escluse dall'appalto, le cui caratteristiche esecutive siano
subordinate a esigenze dimensionali o funzionali degli impianti oggetto dell'appalto, è fatto obbligo alla
Ditta appaltatrice di rendere note tempestivamente all'Amministrazione appaltante le anzidette esigenze,
onde la stessa Amministrazione possa disporre di conseguenza.
40.17. - Materiali di rispetto
La scorta di materiali di rispetto non è considerata per le utenze di appartamenti privati. Per altre utenze
vengono date, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni:
27
- fusibili con cartuccia a fusione chiusa, per i quali dovrà essere prevista, come minimo, una scorta
pari
al 20% di quelli in opera;
- bobine di automatismi, per le quali dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di quelle in opera, con
minimo almeno di un'unità;
- una terna di chiavi per ogni serratura di eventuali armadi;
- lampadine per segnalazioni, di cui dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di ogni tipo di quelle in
opera.
40.18 - Protezione dalle scariche atmosferiche
40.18.1 - Generalità.
L'impianto di protezione contro i fulmini deve essere realizzato in conformità alle norme CEI 81-1 e resta
diviso nelle seguenti parti:
- impianto di protezione contro le fulminazioni dirette (impianto base) costituito dagli elementi normali e
naturali atti alla captazione, all'adduzione e alla dispersione nel suolo della corrente del fulmine (organo di
captazione, calate, dispersore);
 impianto di protezione contro le fulminazioni indirette (impianto integrativo) costituito da tutti i
dispositivi (quali connessioni metalliche, illuminatori di tensione) atti a contrastare gli effetti (ad
esempio, tensione totale di terra, tensione di passo, tensione di contatto, tensione indotta, sovratensione
sulle linee) associati al passaggio della corrente di fulmine nell'impianto di protezione o nelle strutture e
masse estranee a esso adiacenti.
40.18.2 - Criteri di valutazione del rischio e di scelta dell'impianto.
L'impianto deve essere realizzato in modo da ridurre a un valore accettabile prestabilito il rischio che il
fulmine raggiunga un punto qualsiasi posto all'interno del volume protetto.
Il numero di fulmini all'anno che si accetta possano arrecare danno (Nel) si ricava dalla tabella 4 in funzione
della classe dei volumi da proteggere, così come qui di seguito sono classificati (appendice A delle norme
CEI 81-1).
40.18.3 - Classificazione dei volumi da proteggere
1) Volumi di classe A.
Rientrano in questa classe i seguenti volumi al chiuso 4:
- zone AD di divisione 1 e di divisione 2 per i luoghi di classe 0;
- zone AD di divisione 0 per i luoghi di classe 1 di cui in 3.5.01 a) delle norme CEI 64-2 (1983): definite e
valutate per gli impianti elettrici dalle norme CEI 64-2 (1983).
2) Volumi di classe B.
Rientrano in questa classe i seguenti volumi al chiuso (v. nota 4):
- zone AD di divisione 0 per i luoghi di classe 1 di cui in 3.5.01 b) delle norme CEI 64-2 (1983);
- zone AD di divisione 1 per i luoghi di classe 1;
4
Si intendono al chiuso i volumi ubicati all'interno di strutture, ad esempio, edifici, recipienti, tubi. Nei volumi
all'aperto, il probabile innesco della miscela infiammabile o esplosiva non può essere evitato dagli impianti di
protezione base oggetto delle presenti norme. Impianti di ventilazione che assicurino ordinariamente la
diluizione di atmosfere esplosive al disotto dei limiti inferiori di infiammabilità possono rendere trascurabile, ai
fini delle presenti norme, l'esistenza di zone AD anche se non realizzati con le sicurezze ridondanti previste, per
alcuni casi, nelle norme CEI 64-2..
28
- zone AD per i luoghi di classe 2;
- zone AD per i luoghi di classe 3 limitatamente alle sostanze di cui in 5.1.01 a) delle norme CEI 64-2
(1983): definite e valutate per gli impianti elettrici dalle norme CEI 64-2 (1983).
3) Volumi di classe C.
Rientrano in questa classe gli edifici, pubblici o privati, pregevoli per arte e storia o destinati a contenere
raccolte di interesse artistico e culturale, quali biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e simili, o
contenenti impianti il cui danneggiamento comporti rilevanti interruzioni di un pubblico servizio essenziale.
4) Volumi di classe D.
Luoghi di spettacolo, di ritrovo e di riunione definiti dalle norme CEI 64-8. Tali ambienti, a carattere
permanente, possono essere chiusi o all'aperto.
5) Volumi di classe E.
Insieme di ambienti pubblici o privati, destinati a contenere un numero rilevante di persone, quali, ad
esempio, scuole, asili, ospedali e case di cura, alberghi, carceri, caserme, edifici di culto, strutture
commerciali, stazioni ferroviarie, marittime e aeree.
6) Volumi di classe F.
Strutture civili e industriali ordinarie che non rientrano nelle categorie di cui da 1 a 5.
7) Volumi di classe G.
Strutture per le quali si può realizzare l'impianto di protezione con modalità diverse da quelle previste nelle
presenti norme. Tali strutture comprendono:
- impianti di trasporto a fune;
- tende;
- aree di campeggio;
- strutture provvisorie.
Tab. 4
Valutazione provvisoria orientativa di entità del danno
valori provvisori Nel
Classe del volume da
Entità media del danno prodotto
proteggere
Piccola
Media
Grande
A(1)
10E-2 (2)
10E-3
10E-3 (3)
B, C, D, E
10E-1 (4)
5.10E (5)
10E-2 (6)
F (7)
1
5.10E-1
10E-1
(1) Per i luoghi di classe 0 la valutazione dell'entità media del danno deve essere convalidata dall'autorità
competente espressamente citata del testo unico delle leggi di P.S 18 giugno 1931, n. 773.
3
(2) Per i luoghi di classe 1 quando il volume da proteggere è < 20 m .
3
(3) Per i luoghi di classe 1 quando il volume da proteggere è  a 20 m .
2
(4) Numero di persone compreso fra 5 e 25 per la classe B; carico di incendio compreso tra 2 e 5 Kg/m per la
classe C; numero di persone compreso fra 100 e 200 per la classe D; numero di persone compreso fra 100 e
300 per la classe E. Per i valori minori dei limiti inferiori indicati, i criteri per la valutazione dell'entità del
danno sono allo studio.
29
2
(5) Numero di persone compreso tra 25 e 100 per la classe B; carico di incendio tra 5 e 10 Kg/m per la classe
C; numero di persone compreso fra 200 e 500 per la classe D; numero di persone compreso fra 300 e 1000
per la classe E.
2
(6) Numero di persone > 100 per la classe B; carico d'incendio > 10 Kg/m per la classe C; numero di persone >
500 per la classe D; numero di persone > 1000 per la classe E.
(7) Criteri per la valutazione dell'entità media del danno sono allo studio.
La valutazione dell'entità media del danno prodotto è lasciata al progettista. Si deve valutare il numero di
fulmini all'anno (Nf) che possono colpire la struttura da proteggere usando la formula:
Nf = Nt. Aeq
in cui:
2
Nt = fulmini/anno x Km che si possono verificare sul territorio nazionale;
Aeq = area equivalente in Km2 del volume da proteggere, calcolata come indicato all'appendice B delle Norme
CEI 81-1.
Quando l'entità media del danno prodotto risulta significativa, è necessario distinguere fra i seguenti casi:
a) Nf < Nel:
- non sono da temere le scariche laterali per fulminazione indiretta (3.1.04);
- non sono da temere le sovratensioni indotte sulle linee entranti (3.2.03);
b) Nf< Nel:
- non sono da temere le scariche laterali per fulminazione indiretta;
- sono da temere le sovratensioni indotte sulle linee entranti;
c) Nf< Nel:
- sono da temere le scariche laterali per fulminazione indiretta;
- non sono da temere le sovratensioni indotte sulle linee entranti;
d) Nf< Nel:
- sono da temere le scariche laterali per fulminazione indiretta;
- sono da temere le sovratensioni indotte sulle linee entranti;
e) Nf  Nel.
Nel caso a) l'impianto di protezione può non essere realizzato in quanto le caratteristiche strutturali o
intrinseche del volume da proteggere possono essere considerate idonee a svolgere la funzione di protezione
contro i fulmini (struttura autoprotetta).
Nel caso b) deve essere realizzato solo l'impianto integrativo limitatamente alla protezione delle installazioni
elettriche, di telecomunicazione e simili.
Nel caso c) deve essere realizzato solo l'impianto integrativo limitatamente ai collegamenti fra corpi
metallici e masse estranee.
Nel caso d) deve essere realizzato solo l'impianto integrativo limitatamente alla protezione delle installazioni
elettriche, di telecomunicazione e simili nonché ai collegamenti fra corpi metallici e masse estranee.
Nel caso e) devono essere realizzati sia l'impianto base che l'impianto integrativo.
L'impianto di protezione e le sue parti devono:
a) possedere un'adeguata robustezza per resistere senza danni agli sforzi elettrodinamici che si originano negli
istanti in cui si esplica la funzione protettiva;
30
b) possedere una sicura continuità elettrica per evitare dannosi effetti termici durante il passaggio della
corrente;
c) conservare la propria efficienza nel tempo.
In base al tipo di organo di captazione adottato gli impianti si classificano in:
a) impianti di protezione ad aste verticali;
b) impianti di protezioni a funi;
c) impianti di protezione a maglia.
41.18.4 - Criteri generali per la realizzazione dell'impianto di protezione base.
L'impianto deve essere di categoria tale che risulti:
P(%)  100 (1- Nel/Nf )
(livello di protezione)
Le categorie sono correlate con i rispettivi livelli minimi di protezione richiesti dalla tabella 5:
Tab. 5
Categoria dell'impianto di protezione base in funzione del livello di protezione
Categoria
P (%)
I
98
II
93
III
90
Gli organi di captazione devono essere scelti in modo che il volume da proteggere sia situato tutto all'interno
del volume protetto con livello di protezione prestabilito, come illustrato dalla sezione 2 del Cap. II delle norme
CEI 81-1.
Gli organi di discesa possono essere normali (calate) e naturali (corpi metallici esistenti nella struttura, ferri
di armatura); essi devono essere opportunamente posizionati e interconnessi, nonché avere il più possibile
percorso rettilineo.
In particolare devono essere evitati percorsi non rettilinei dei conduttori di discesa in corrispondenza di zone
ove l'eventuale presenza di un corpo umano possa chiudere, per la corrente del fulmine, un percorso del
conduttore di discesa.
Su ciascuna calata normale, in prossimità del collegamento al dispersore, deve essere prevista una giunzione
apribile al fine di consentire verifiche o prove sull'impianto di protezione (sez. 3- Cap.II).
Il dispersore di un impianto di protezione deve poter disperdere nel suolo la corrente di fulmine.
Quando esiste un dispersore facente parte di un impianto di terra per la protezione contro i contatti indiretti,
il dispersore deve essere unico, tranne nei casi indicati al articolo 2.4.06 (sez. 4 - Cap.II).
I conduttori degli organi di captazione e delle calate normali devono essere sempre saldamente ancorati, in
modo da evitare rotture o disancoraggi per sollecitazioni termiche, elettrodinamiche o per sollecitazioni
meccaniche accidentali.
Le giunzioni lungo i conduttori di captazione e di ascesa devono essere ridotte al minimo indispensabile.
Le giunzioni devono essere effettuate mediante brasatura forte, saldatura o morsetti a compressione (sez. 5 Cap.II).
I materiali impiegati devono possedere adeguata resistenza meccanica per poter sostenere senza danno gli
effetti elettrodinamici della corrente di fulmine ed eventuali sforzi accidentali.
31
I materiali base consigliati sono il rame e l'acciaio zincato a caldo e, limitatamente agli organi di captazione
e discesa, l'alluminio.
Possono essere utilizzati altri materiali o leghe di materiali base, purché abbiano caratteristiche elettriche,
meccaniche e di resistenza alla corrosione non inferiori a quelle dei materiali base consigliati. Nelle tabelle 6 e 7
che seguono, vengono indicate le dimensioni minime degli organi normali di captazione e discesa dei dispersori
normali.
tab. 6
Dimensioni minime per organi di captazione di discesa
Tipo di elettrodo
Materiale
Acciaio zincato
Alluminio
Rame
2
3
2
60
90
40
50
70
35
1,8
1,8
1,8
50
70
35
A caldo
Nastro:
- spessore (mm)
2
- sezione (mm )
Tondino o conduttore massiccio:
2
- sezione (mm )
Conduttore cordato:
- diametro fili (mm)
2
- sezione (mm )
40.18.5 - Dimensioni minime per dispersori normali
Tab. 7
Tipo di elettrodo
Materiale
Acciaio zincato
Acciaio
a caldo
rivestito di rame
Rame
32
Nastro:
- spessore (mm)
2
- sezione (mm )
3
3
3
100
50
50
50 (1)
50
35
1,8
---
1,8
50
---
35
40
---
30
2,5
---
3
20
15
---
---
Rivestimento
---
Tondino o conduttore massiccio
2
- sezione (mm )
Conduttore cordato:
- diametro fili (mm)
2
- sezione (mm )
Picchetto a tubo:
- diametro esterno (mm)
- spessore (mm)
Picchetto massiccio;
- diametro esterno (mm)
- spessore (mm)
Picchetto in profilato:
- spessore (mm)
di rame: 0,25
5
---
5
50
---
50
- altra dimensione (mm)
2
(1) Si può usare anche acciaio non zincato, con la sezione minima di 100 mm .
40.18.6 - Criteri generali per la realizzazione dell'impianto di protezione integrativo.
Al fine di evitare scariche laterali devono essere previste connessioni equipotenziali, dirette o tramite
limitatori di tensione, fra i corpi metallici esistenti all'interno del volume da proteggere, e fra questi e l'impianto
di protezione base.
Tutte le masse estranee che entrano nel volume da proteggere devono essere sempre metallicamente
collegate al più vicino collettore di equipotenzialità (sez.1 - Cap. III).
Per le installazioni elettriche, di telecomunicazione e simili devono essere realizzate connessioni di
equipotenzialità dirette o tramite limitatori di tensione fra i cavi entranti e/o sviluppantisi all'interno del volume
da proteggere e l'impianto di protezione base (sez. 2 - Cap. III).
40.19 - Protezione da sovratensioni per fulminazione indiretta e di manovra
a) Protezione d'impianto.
Al fine di proteggere l'impianto e le apparecchiature elettriche ed elettroniche a esso collegate, contro le
sovratensioni di origine atmosferica (fulminazione indiretta) e le sovratensioni transitorie di manovra e limitare
scatti intempestivi degli interruttori differenziali, all'inizio dell'impianto deve essere installato un limitatore di
sovratensioni che garantisca la separazione galvanica tra conduttori attivi e terra. Detto limitatore deve essere
modulare e componibile e avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato unificato.
b) Protezione d'utenza.
33
Per la protezione di particolari utenze molto sensibili alle sovratensioni, quali ad esempio computer, video
terminal, registratori di cassa, centraline elettroniche in genere e dispositivi elettronici a memoria
programmabile, le prese di corrente dedicate alla loro inserzione nell'impianto devono essere alimentate
attraverso un dispositivo limitatore di sovratensione in aggiunta al dispositivo di cui al punto a).
Detto dispositivo deve essere componibile con le prese ed essere montabile a scatto sulla stessa armatura.
Deve potere, altresì, essere installato nelle normali scatole da incasso.
40.20 - Protezione contro i radiodisturbi
a) Protezione bidirezionale di impianto.
Per evitare che, attraverso la rete di alimentazione, sorgenti di disturbo, quali ad esempio motori elettrici a
spazzola, utensili a motore, variatori di luminosità ecc., convoglino disturbi che superano i limiti previsti dal
DM 10 aprile 1984 in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e radioricezioni,
l'impianto elettrico deve essere disaccoppiato in modo bidirezionale a mezzo di opportuni filtri.
Detti dispositivi devono essere modulari e componibili e avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato
per profilato unificato.
Le caratteristiche di attenuazione devono essere almeno comprese tra 20 dB a 100 kHz e 60 dB a 30 MHz.
b) Protezione unidirezionale di utenza.
Per la protezione delle apparecchiature di radiotrasmissione, radioricezione e dispositivi elettronici a
memoria programmabile dai disturbi generati all'interno degli impianti e da quelli captati via etere, è necessario
installare un filtro di opportune caratteristiche in aggiunta al filtro di cui al punto a) il più vicino possibile alla
presa di corrente da cui sono alimentati.
1) Utenze monofasi di bassa potenza.
Questi filtri devono essere componibili con le prese di corrente ed essere montabili a scatto sulla stessa
armatura e poter essere installati nelle normali scatole da incasso.
Le caratteristiche di attenuazione devono essere almeno comprese tra 35 dB a 100 kHz e 40 dB a 30 MHz.
2) Utenze monofasi e trifasi di media potenza.
Per la protezione di queste utenze è necessario installare i filtri descritti al punto a) il più vicino possibile
all'apparecchiatura da proteggere.
40.21 - Stabilizzazione della tensione
L'Amministrazione appaltante, in base anche a possibili indicazioni da parte dell'Azienda elettrica
distributrice, preciserà se dovrà essere prevista una stabilizzazione della tensione a mezzo di apparecchi
stabilizzatori regolatori, indicando, in tal caso, se tale stabilizzazione dovrà essere prevista per tutto l'impianto o
solo per circuiti da precisarsi, ovvero soltanto in corrispondenza di qualche singolo utilizzatore, pure, al caso, da
precisarsi.
40.22 - Maggiorazioni dimensionali rispetto a valori minori consentiti dalle norme CEI e di legge
A ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente Capitolato,
rispetto a valori minori consentiti dalle norme CEI o di legge, sono adottate per consentire possibili futuri
limitati incrementi delle utilizzazioni, non implicanti tuttavia veri e propri ampliamenti degli impianti.
Art. 41
Cabine di trasformazione
Le presenti disposizioni valgono per cabine di utente aventi le seguenti caratteristiche:
34
- tensione massima primaria di 30 kV;
- potenza di circa 50 kVA a circa 2.000 kVA massimi;
- installazione all'interno.
Le apparecchiature e le installazioni occorrenti, oltre a soddisfare i requisiti di seguito esposti, dovranno
corrispondere alle prescrizioni in materia di infortuni sul lavoro contenute nelle norme CEI 64-8 e nel DPR 27
aprile 1955 n. 547.
41.1 - Strutture murarie
Le opere murarie e in particolare la costruzione edilizia della cabina sono escluse dall'appalto. Il
Committente fornirà indicazioni sul locale da destinare a cabina di trasformazione e le Ditte concorrenti
potranno, se del caso, formulare in sede di offerta le loro eventuali osservazioni al riguardo.
Il pavimento dovrà trovarsi a un livello superiore rispetto a quello stradale, onde evitare infiltrazioni d'acqua.
In particolare, va assicurata l'agevole e costante accessibilità della cabina; i trasformatori dovranno poter essere
in ogni momento sostituiti, eventualmente con l'ausilio di paranchi.
Le murature perimetrali della cabina saranno in mattoni pieni, dello spessore di due teste di mattone, o in
calcestruzzo di spessore non inferiore a 15 cm.
La porta d'ingresso sarà metallica, con apertura verso l'esterno, e, superato un certo sviluppo d'area,
dovranno essere installate due porte d'accesso, dislocate in punti diametralmente opposti. Gli eventuali vetri
della porta o del sopraluce devono essere preferibilmente del tipo retinato.
2
Per cabine non poggianti su terreno, il solaio portante consentirà un carico non inferiore a 500 kg/m , salvo
sia necessario proporzionarlo per maggiori carichi, nel caso di speciali macchine che lo richiedano.
Nella parte del pavimento sottostante i trasformatori contenenti una quantità d'olio superiore a 500 kg deve
essere costruito un pozzetto che raccolga l'olio eventualmente fuoriuscito dalla macchina, evitando che si possa
spandere per la cabina. Dal pozzetto l'olio deve essere portato, tramite un'adeguata tubazione, a una vasca di
raccolta esterna alla cabina.
All'atto della consegna dei lavori verrà fornito dal Committente all'Impresa assuntrice dei lavori elettrici il
disegno esecutivo delle opere edili della cabina, affinché l'Impresa stessa possa studiare i dettagli della propria
installazione.
Non sarà compito dell'Impresa installatrice:
a) provvedere affinché nella cabina non avvengano infiltrazioni di acqua piovana, o, se dovessero avvenire, non
abbiano a pregiudicare lo stato e il funzionamento delle apparecchiature;
b) consentire lo scarico rapido dell'olio o l'adozione di sifoni;
c) assicurare una conveniente aerazione naturale del locale.
41.2 - Caratteristiche elettriche generali
a) Tensione primaria in Volt.
Dovrà corrispondere al valore della tensione con cui l'Azienda distributrice effettuerà la fornitura dell'energia
elettrica.
b) Tensione secondaria.
Dovranno essere preventivamente indicati dall'Amministrazione appaltante i valori in Volt prescelti per la
tensione secondaria stellata e concatenata.
c) Potenza totale da trasformare.
35
L'Amministrazione appaltante fornirà tutti gli elementi (ad esempio, natura e utilizzazione dei carichi da
alimentare e loro potenza, fattori di contemporaneità, ubicazione dei carichi ecc.) per la determinazione della
potenza da trasformare e del relativo fattore di potenza.
L'Amministrazione appaltante indicherà inoltre l'eventuale maggiorazione rispetto alle potenze così
risultanti, e quindi la potenza effettiva della cabina di trasformazione. In ogni caso la somma delle potenze delle
unità trasformatrici non sarà inferiore a 1,2 volte le anzidette potenze risultanti dal calcolo.
Se la potenza totale è superiore a 100 kVA, è opportuno esaminare la convenienza di suddividerla in due o
più unità trasformatrici.
d) Parallelo di unità trasformatrici.
Ove debba essere previsto il funzionamento in parallelo delle unità installate in cabina, oltre a dover essere
assicurato quanto necessario alle esigenze di tale funzionamento, il frazionamento delle potenze fra le anzidette
unità dovrà essere effettuato in modo che il rapporto delle reciproche potenze non sia superiore a 3.
Quanto sopra deve essere assicurato anche nel caso che le unità della cabina di trasformazione debbano
essere collegate in parallelo con altre unità trasformatrici preesistenti.
41.3 - Caratteristiche dell'apparecchiatura di alta tensione
L'isolamento dell'apparecchiatura sarà corrispondente al valore normale delle tensioni nominali, pari o
superiore a quella della tensione primaria effettiva. Il potere di interruzione (MVA) dell'interruttore generale è
determinato dalle caratteristiche della rete a monte della cabina di trasformazione (dato da richiedere all'Azienda
elettrica distributrice).
In mancanza di attendibili dati al riguardo, detto potere di interruzione non dovrà essere inferiore a 200
MVA, garantiti da un certificato di prove effettuate sull'interruttore da un Istituto autorizzato.
Non sono consentiti organi di manovra che non interrompano contemporaneamente le 3 fasi.
41.4 - Disposizioni e schema di alta tensione
La linea di alimentazione in arrivo può essere costituita da una terna di conduttori rigidi nudi, o da un cavo
di alta tensione, provvisto di proprio terminale.
All'ingresso sarà posta una terna generale di coltelli sezionatori, oltre alla terna di coltelli di messa a terra di
cui al successivo punto 12 "Protezione dalle sovratensioni di origine atmosferica".
L'interruttore automatico generale sarà equipaggiato con relè di massima corrente (e di minima tensione ove
richiesto). Ogni trasformatore sarà protetto indipendentemente, ad esempio mediante un interruttore di manovra
sezionatore con fusibili, il cui potere di interruzione non deve essere inferiore a 20 MVA.
L'isolamento del trasformatore dalla rete, in caso di intervento manutentivo, deve essere visibile e, pertanto,
l'eventuale uso di interruttori andrà sempre accompagnato con una terna di coltelli sezionatori, posti a monte.
41.5 - Esecuzione con celle A.T. prefabbricate
Le celle A.T. prefabbricate saranno provviste di un sistema di illuminazione interna e di appositi oblò che
consentano il controllo visivo degli apparecchi durante il normale funzionamento. Ogni porta sarà interbloccata
con organi di manovra (sezionatori, controsbarre) perché non sia possibile l'accesso in presenza di tensione.
Devono essere conformi alle relative norme CEI.
41.6 - Trasformatori
Per i trasformatori dovranno essere indicate nel progetto-offerta le caratteristiche essenziali.
Devono essere conformi alle relative norme CEI.
36
Col commutatore di A.T. sulla presa principale i valori delle perdite dovute al carico, delle perdite a vuoto e
delle correnti a vuoto dovranno essere quelli indicati nella tabella 8.
Tab. 8
Perdite dovute al carico, perdite a vuoto e perdite di corrente
a vuoto in funzione della potenza nominale
Potenza nominale
Perdite dovute al carico
Perdite a vuoto
Corrente a vuoto
(kVA)
(W)
(W)
(% In*)
50
850
150
1,9
100
1400
250
1,5
160
1850
360
1,3
250
2600
520
1,1
400
3650
740
0.9
630
5600
900
0,8
*
In è la corrente nominale
Per le macchine con due tensioni primarie, la prescrizione si applica per la tensione nominale di 15 kV.
Per i livelli di potenza sonora si prescrive che non potranno in alcun caso superare i 50 dB(A) e dovranno
comunque essere commisurati alle esigenze del luogo di installazione.
41.7 - Protezione contro le sovracorrenti
È affidata agli interruttori automatici. Si può disporre di un interruttore unico di media tensione, anche per
più trasformatori, quando per ciascuno di essi è previsto l'interruttore di manovra sezionatore di cui al
precedente punto4.
41.8 - Protezione contro l'anormale riscaldamento dell'olio
Per ogni trasformatore di potenza superiore a 500 kVA si installerà un relè a gas (tipo Bucholz) che agirà
sulla bobina di minima o sul relè di sgancio dell'interruttore automatico.
41.9 - Protezione contro le sovratensioni transitorie e protezione contro sovratensioni causate da contatti fra
avvolgimenti A.T. e B. T. dei trasformatori
Contro le sovratensioni transitorie si dovrà prevedere l'installazione di appositi scaricatori. Per la protezione
contro sovratensioni causate da contatti fra gli avvolgimenti di A.T. e di B.T. si dovrà provvedere alla messa a
terra diretta del neutro dell'avvolgimento di B.T.
41.10 - Protezione contro i contatti indiretti
Saranno adeguatamente connesse a terra tutte le masse, cioè: le parti metalliche accessibili delle macchine e
delle apparecchiature, le intelaiature di supporto degli isolatori e dei sezionatori, i ripari metallici di circuiti
elettrici, gli organi di comando a mano delle apparecchiature, le cornici e i telai metallici che circondano fori o
dischi di materiale isolante attraversati da conduttori e le flange degli isolatori passanti, l'incastellatura delle
sezioni di impianto, i serramenti metallici delle cabine.
37
2
L'anello principale di terra della cabina avrà una sezione minima di 50 mm (rame) e, in ogni caso, nessun
2
collegamento a terra delle strutture verrà effettuato con sezioni inferiori a 16 mm (rame).
In caso di impianti alimentati da propria cabina di trasformazione con il neutro del secondario del
trasformatore collegato all'unico impianto di terra (sistema TN), per ottenere le condizioni di sicurezza da parte
B.T. dell'impianto, secondo le norme CEI 64-8, è richiesto ai fini del coordinamento tra l'impianto di terra e i
dispositivi di massima corrente a tempo inverso o dispositivi differenziali, che sia soddisfatta in qualsiasi punto
del circuito la condizione:
I (valore in ampere della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione) minore o uguale a U0
(tensione normale verso terra dell'impianto in V) diviso Zg (impedenza totale in ohm del circuito di guasto
franco a terra)
I  U0/Zg
Occorre pertanto che le lunghezze e le sezioni dei circuiti siano commisurate alla corrente di intervento delle
protezioni entro 5 s in modo da soddisfare la condizione suddetta.
41.11 - Protezioni meccaniche dal contatto accidentale con parti in tensione
Si disporrà di reti metalliche, intelaiate e verniciate, fissate alle strutture murarie in modo tale da essere
facile la rimozione e con disposizione tale che durante questa manovra la rete non cada sopra l'apparecchiatura.
Tali protezioni, come ovvio, sono superflue nel caso di cabine prefabbricate.
41.12 - Protezione dalle sovratensioni di origine atmosferica
Per l'alimentazione di alta tensione in linea aerea, se non diversamente prescritto, sarà provveduto
all'installazione, sulla parte esterna della cabina, di uno scaricatore per fase del tipo meglio corrispondente alla
funzione. Gli scaricatori dovranno drenare le sovratensioni a terra.
41.13 - Dispositivo per la messa a terra delle sbarre di A.T. della cabina, nel caso di distacco della linea di
alimentazione
GENERALITA’
Nella progettazione di un impianto di terra si presenta il problema del calcolo preventivo del numero e delle
dimensioni dei dispersori da prevedere per la resistenza complessiva che si vuole ottenere.
Per il dimensionamento di detto impianto si opera sulla base delle disposizioni dettate dalle norme CEI,
fissando alcune ipotesi di calcolo.
L’impianto cosi dimensionato richiederà, in fase di realizzazione dei lavori, la misurazione della resistenza
di terra complessiva dell’installazione, per la verifica dei valori di resistenza stabiliti.
41.14 - Attrezzi e accessori
La cabina dovrà avere in dotazione una pedana isolante, guanti e fioretto.
Dovranno essere disposti i cartelli ammonitori, lo schema e il prospetto dei soccorsi d'urgenza.
41.15 - Eventuali organi di misura sull'alta tensione
Se richiesto, specificandole fra le seguenti, verranno sistemate sull'alta tensione apparecchiature per misure
di:
38
- corrente;
- tensione;
- energia;
- potenza indicata o registrata;
- fattore di potenza.
41.16 - Protezione contro gli incendi
Per eventuali impianti di estinzione incendi, verranno precisate le disposizioni in sede di appalto, caso per
caso.
41.17 - Protezione di bassa tensione della cabina
Questa parte della cabina sarà nettamente separata dalla zona di alta tensione; le linee dei secondari dei
trasformatori si porteranno il più brevemente possibile fuori della zona di alta tensione. È vietato disporre di
circuiti di bassa tensione sulle griglie di protezione.
a) Linee di bassa tensione.
Saranno in sbarre nude o in cavi isolati, sotto guaina.
Nel caso siano in barre nude, queste potranno essere installate in vista o in cunicoli ispezionabili.
Nel caso siano in cavi isolati, sotto guaina, questi potranno essere installati in vista (introdotti o meno in
tubazioni rigide) ovvero in cunicoli o in tubazioni incassate.
Preferibilmente, dal trasformatore sarà raggiunto verticalmente un cunicolo a pavimento, per collegarsi al
quadro di controllo, misura e manovra.
b) Quadro di bassa tensione, di comando, di controllo e di parallelo.
Avrà posto nella cabina, fuori della zona di alta tensione. Per ogni trasformatore, all'uscita in B.T., sarà
disposto un interruttore automatico tripolare, un amperometro e un voltmetro.
Nel caso di funzionamento in parallelo di più trasformatori, i relativi interruttori di A.T. e di B.T. di ogni
trasformatore debbono essere fra loro interbloccati elettricamente, in modo tale che in corrispondenza di ciascun
trasformatore in caso di apertura dell'interruttore di A.T. si apra automaticamente anche l'interruttore di B.T. e
non sia possibile la chiusura di questo, se quello di A.T. è aperto.
c) Illuminazione.
La cabina sarà completata da un impianto di illuminazione e, per riserva, sarà corredata di impianto di
illuminazione sussidiario a batteria di accumulatori, corredato, a sua volta, di dispositivo di carica predisposto
per l'inserzione automatica, o, per cabine di potenza inferiore a 150 kVA, almeno di una torcia a pile.
41.18 - Disposizioni particolari per la consegna delle cabine di trasformazione
È fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di effettuare una regolare consegna della cabina, con schemi e
istruzioni scritte per il personale.
Art. 42
Rifasamento degli impianti
Per ovviare a un eventuale basso fattore di potenza (cos) dell'impianto, si deve procedere a un adeguato
rifasamento.
Il calcolo della potenza in kVA delle batterie di condensatori necessari deve essere fatto tenendo presenti:
39
- la potenza assorbita;
- il fattore di potenza (cos) contrattuale di 0,9 (provvedimento CIP);
- l'orario di lavoro e di inserimento dei vari carichi.
L'installazione del complesso di rifasamento deve essere fatta in osservanza alla norme CEI, al DPR
547/1955 e ad altre eventuali prescrizioni in vigore.
Devono essere installate le seguenti protezioni:
a) protezione contro i sovraccarichi e i corto circuiti;
b) protezione contro i contatti indiretti;
c) protezione dell'operatore da scariche residue a mezzo di apposite resistenze di scarica.
Sarà oggetto di accordi particolari l'ubicazione delle batterie di rifasamento e l'eventuale adozione di un
sistema di inserimento automatico.
Art. 43
Stazioni di energia
Sono considerate in questo articolo, quali stazioni di energia, le sorgenti di energia elettrica costituite da
batterie di accumulatori e da gruppi elettrogeni. Il progetto indicherà quale dei due tipi dovrà essere installato
oppure se entrambi dovranno essere previsti contemporaneamente.
Tali stazioni di energia potranno essere previste per l'alimentazione di determinate apparecchiature o quali
fonti di energia di riserva. In questo ultimo caso serviranno, in via normale, per alimentare l'illuminazione di
riserva o di sicurezza. Verrà infine indicato nel progetto se dovranno essere impiegate anche per l'alimentazione
di altre utilizzazioni in caso di interruzioni della corrente esterna (vedi anche art. 14.8).
43.1 - Gruppi elettrogeni
a) Determinazione della potenza.
Per la determinazione della potenza, l'Amministrazione appaltante preciserà gli utilizzatori per i quali è
necessario assicurare la continuità del servizio, in caso di interruzione della corrente esterna, indicando la
contemporaneità delle inserzioni privilegiate nel suddetto caso di emergenza.
L'Amministrazione appaltante indicherà inoltre le modalità di avviamento del gruppo, se manuale o
automatico, precisando in tal caso i tempi massimi di intervento. Preciserà altresì le condizioni di inserzione
degli utilizzatori.
Sarà inoltre compito della Ditta appaltatrice, nella determinazione della potenza, di tener conto del fattore di
potenza conseguente alle previste condizioni di funzionamento del gruppo elettrogeno.
b) Gruppi elettrogeni per utilizzazioni particolari.
Qualora per le caratteristiche di funzionamento di taluni utilizzatori (ascensori ecc.) si verificassero notevoli
variazioni di carico, la Ditta appaltatrice proporrà l'installazione di un secondo gruppo elettrogeno, nel caso che
altri utilizzatori (apparecchiature per sale operatorie, telescriventi ecc.) possano subire sensibili irregolarità di
funzionamento a seguito di notevoli variazioni di tensione, provocate dalle anzidette variazioni di carico.
c) Ubicazione del gruppo.
L'Amministrazione appaltante indicherà l'ubicazione del gruppo elettrogeno, tenendo presenti i requisiti
essenziali ai quali il locale a ciò destinato deve soddisfare:
- possibilità di accesso del pezzo di maggior ingombro e peso;
- resistenza alle sollecitazioni statiche e dinamiche del complesso;
- isolamento meccanico e acustico al fine di evitare la trasmissione delle vibrazioni e dei rumori;
- dimensioni sufficienti ad assicurare le manovre di funzionamento;
40
- possibilità di adeguata aerazione;
- camino per l'evacuazione del gas di scarico;
- possibilità di costruire depositi di combustibile per il facile rifornimento del gruppo;
- possibilità di disporre in prossimità del gruppo di tubazioni d'acqua di adduzione e di scarico.
La Ditta appaltatrice dovrà però fornire tempestive e concrete indicazioni, sia quantitative che qualitative,
affinché il locale prescelto dall'Amministrazione appaltante risulti effettivamente idoneo, in conformità ai
requisiti genericamente sopra prospettati.
d) Motore primo.
In mancanza di indicazioni specifiche da parte dell'Amministrazione appaltante, potranno di norma essere
usati motori a ciclo Diesel, la cui velocità per potenze fino a 150 kVA non dovrà superare i 1500 giri al minuto
primo.
Al di sopra di questa potenza, si adatteranno motori di velocità non superiore ai 750 giri al minuto primo.
Del motore sarà presentato il certificato di origine.
Saranno inoltre specificati i consumi, garantiti dalla Casa costruttrice, di combustibile per cavallo/ora ai vari
regimi.
e) Generatore.
Anche del generatore dovrà essere fornito il certificato d'origine.
Le caratteristiche dell'energia elettrica erogata dal generatore potranno venire indicate dall'Amministrazione
appaltante.
In mancanza o nell'impossibilità da parte dell'Amministrazione appaltante di fornire tali indicazioni, le
caratteristiche dell'energia elettrica erogata dal generatore verranno stabilite dalla Ditta appaltatrice, in modo che
siano corrispondenti all'impiego, indicato dall'Amministrazione appaltante, cui detta energia elettrica verrà
destinata.
L'eccitatrice eventuale deve essere singola per ogni generatore e coassiale con esso.
Il generatore sarà corredato da un quadro di manovra e comando con ivi montati:
 strumenti indicatori;
 interruttore automatico;
 separatori-valvola;
 regolatore automatico di tensione;
 misuratore per la misura totale dell'energia prodotta, con relativo certificato di taratura;
 misuratore per l'energia utilizzata per illuminazione;
 interruttore sulla rete dell'utenza forza;
 interruttore sulla rete dell'utenza luce.
f) Accessori.
Il gruppo sarà dato funzionante, completo dei collegamenti elettrici fra l'alternatore e il quadro di controllo e
manovra, con energia pronta agli interruttori, sia dell'utenza luce, sia dell'utenza forza. Esso sarà inoltre
corredato di:
 serbatoio atto a contenere il combustibile per il funzionamento continuo a pieno carico di almeno 12 ore;
 tubazione per adduzione del combustibile dal serbatoio giornaliero;
 tubazioni per adduzione d'acqua al gruppo e tubazioni di raccordo allo scarico;
 raccordo al camino del condotto dei gas di scarico.
41
g) Pezzi di ricambio ed attrezzi.
Nelle forniture comprese nell'appalto, debbono essere inclusi i seguenti pezzi di ricambio:
 una serie di fasce elastiche;
 un ugello per l'iniettore;
 una valvola di scarico e una di ammissione per il motore primo;
 una serie di fusibili per il quadro elettrico.
Sarà inoltre fornita una serie completa di attrezzi necessari alla manutenzione, allo smontaggio e
rimontaggio dei vari pezzi del gruppo.
h) Assistenza per il collaudo.
Per il collaudo, la Ditta appaltatrice metterà a disposizione operai specializzati e il combustibile necessario
per il funzionamento a pieno carico, di 12 ore, del gruppo. Curerà inoltre che i lubrificanti siano a livello.
Art. 44
Disposizioni particolari per gli impianti di illuminazione
44.1 - Assegnazione dei valori di illuminazione.
I valori medi di illuminazione da conseguire e da misurare - entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori - su
un piano orizzontale posto a 0,80 m dal pavimento, in condizioni di alimentazione normali, saranno precisati,
per i valori locali, dall'Amministrazione appaltante e, a titolo orientativo, se ne indicano nella tabella 11 i valori
minimi per i tipi più comuni di ambienti:
Tab. 11
Valori medi di illuminazione per i tipi di ambienti più comuni
stabilimenti con lavorazione grossolana
150 lux
stabilimenti con lavorazione media
250 lux
stabilimenti con lavorazione fine
400 lux
magazzini, depositi
100 lux
uffici in genere
250 lux
uffici tecnici
500 lux
grandi magazzini
250 lux
banche
250 lux
scuole
250 lux
motel, autogrill
150 lux
impianti sportivi
300 lux
ospedali
250 lux
locali di abitazioni
corridoi, passaggi, scale
strade interne e zone pedonali, porticati, piazzali, misurati sul piano stradale
150 lux
100 lux
10 lux
Per quanto non contemplato si rimanda alla Norma UNI 10439
Negli ambienti chiusi è ammesso sul piano orizzontale a 0,80 m dal pavimento, un coefficiente di
disuniformità (inteso come rapporto tra i valori massimo e minimo di illuminazione) non superiore a 2. Ove
l'Amministrazione appaltante intenda che per qualche ambiente il coefficiente di disuniformità debba avere
valore diverso, dovrà farne esplicita richiesta.
42
In linea generale, ambienti adiacenti, fra i quali si hanno frequenti passaggi di persone dall'uno all'altro, non
solo dovranno di norma avere differenze nei valori medi di illuminazione inferiori al 50%, ma la qualità
dell'illuminazione dovrà essere la stessa o simile.
All'aperto, il coefficiente di disuniformità può raggiungere più elevati valori, fino a un massimo di 8, salvo
particolari prescrizioni al riguardo.
44.2 - Tipo di illuminazione (o natura delle sorgenti)
Il tipo di illuminazione sarà prescritto dall'Amministrazione appaltante, scegliendolo fra i sistemi più idonei,
di cui, a titolo esemplificativo, si citano i seguenti:
- a incandescenza;
- a fluorescenza dei vari tipi;
- a vapori di mercurio;
- a ioduri metallici;
- a vapori di sodio.
In caso di appalto-concorso, le Ditte concorrenti possono, in variante, proporre qualche altro tipo che
ritengano più adatto, purché abbiano i requisiti previsti dalla Norma UNI-EN/29001.
In ogni caso, i circuiti relativi a ogni accensione o gruppo di accensioni simultanee non dovranno avere un
fattore di potenza a regime inferiore a 0,9 ottenibile eventualmente mediante rifasamento.
Devono essere presi opportuni provvedimenti per evitare l'effetto stroboscopico.
44.3 - Condizioni ambiente
L'Amministrazione appaltante fornirà piante e sezioni, in opportuna scala, degli ambienti da illuminare,
dando indicazioni sul colore e tonalità delle pareti, del soffitto e del pavimento degli ambienti stessi, nonché
ogni altra eventuale e opportuna indicazione.
44.4 - Apparecchi di illuminazione
Gli apparecchi saranno dotati di schermi che possono avere compito di protezione e chiusura e/o di controllo
ottico del flusso luminoso emesso dalla lampada.
Soltanto per ambienti con atmosfera pulita è consentito l'impiego di apparecchi aperti con lampada non
protetta.
Gli apparecchi saranno in genere a flusso luminoso diretto per un miglior sfruttamento della luce emessa
dalle lampade; per installazioni particolari, l'Amministrazione appaltante potrà prescrivere anche apparecchi a
flusso luminoso diretto-indiretto o totalmente indiretto.
44.5 - Ubicazione e disposizione delle sorgenti
Particolare cura si dovrà porre all'altezza e al posizionamento di installazione, nonché alla schermatura delle
sorgenti luminose per eliminare qualsiasi pericolo di abbagliamento diretto e indiretto.
44.6 - Flusso luminoso emesso
Con tutte le condizioni imposte, sarà calcolato, per ogni ambiente, il flusso totale emesso in lumen,
necessario per ottenere i valori di illuminazione in lux prescritti; per fare ciò si impiegheranno le tabelle dei
coefficienti di utilizzazione dell'apparecchio di illuminazione previsto.
Dal flusso totale emesso si ricaverà il numero e il tipo delle sorgenti luminose; quindi il numero degli
apparecchi di illuminazione in modo da soddisfare le prescrizioni dell'art. 13.6
44.7 - Luce ridotta
Per il servizio di luce ridotta, o notturna, sarà opportuno che l'alimentazione venga compiuta normalmente con
circuito indipendente.
43
Art. 45
Dispositivi particolari per impianti e servizi tecnologici e per servizi generali
Tutti gli impianti che alimentano utenze dislocate nei locali comuni devono essere derivati da un quadro sul
quale devono essere installate le apparecchiature di sezionamento, comando e protezione.
45.1 - Quadro generale di protezione e distribuzione
Detto quadro deve essere installato nel locale contatori e deve avere caratteristiche costruttive uguali a quelle
prescritte ai successivi artt. 37.6.2, 37.7, 37.8, 37.9, 37.10, ed essere munito di sportello con serratura .
Sul quadro devono essere montati, ed elettricamente connessi, almeno le protezioni e il comando degli
impianti descritti di seguito.
Art. 46
Impianti di illuminazione esterna
46.1- Generalità
Il presente articolo si riferisce agli apparecchi illuminanti per l’installazione su palo, in impianti di illuminazione
pubblica alimentati in derivazione alla tensione nominale di 230 V 60 Hz.
46.2 - Norme
Gli apparecchi di illuminazione stradale dovranno essere costruiti, e approvati dall’appaltatore, in accordo con
l’ultima edizione delle seguenti Norme, salvo dove diversamente indicato nelle presenti specifiche tecniche :
CEI 20-21
Caratteristiche tecniche e requisiti di prova delle mescole per isolanti e guaine dei cavi per
energia.
CEI 23-40
Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici o similari.
Parte 1 : Prescrizioni generali.
CEI 23-21
Dispositivi di connessione per circuiti a bassa a tensione.
Parte 2.1 : Prescrizioni particolari per dispositivi di connessione come parti separate con unità
di serraggio di tipo a vite.
CEI 34-6
Lampade a vapori di mercurio ad alta pressione.
CEI 34-7
Alimentatori per lampada a scarica.
CEI 34-11
Portalampade a vite Edison.
CEI 34-21
Apparecchi di illuminazione.
CEI 34-24
Lampade al sodio alta pressione.
CEI 34-26
Condensatori per lampade fluorescenti ed altre lampade a scarica.
CEI 70-1
Gradi di protezione degli involucri.
DIN 1725
Teil 1 - Aluminiumlegiererungen.
UNI 4115
Ossidazione anodica dell’alluminio e delle leghe di alluminio Controllo dello stato di ossido anodico col metodo della tensione di perforazione.
UNI 9833-34
Ossidazione anodica dell’alluminio e le sue leghe - Controllo fissaggi strati di ossido anodico.
UNI 4842
Metodi statici per il controllo della qualità. Procedimento di collaudo statico per attributo.
UNI 10439
Calculation and measurement of luminance and illuminance in road
lighting. (Norma sulla regolamentazione per le strade a traffico motorizzato)
UNI-EN29000
Costruzione in garanzia di qualità totale.
(Come disposto dalla Circolare Ministeriale n.2357 emanata dal
Ministero dei Lavori Pubblici in 16/05/1996)
44
CAPO III
QUALITA’ E CARATTERISTICA DEI MATERIALI CONSEGNA DEI LAVORI
ART. 47
47.1- Prescrizioni di fornitura
I materiali e le apparecchiature in genere occorrenti per l’esecuzione dei lavori, dovranno essere
conformi alle descrizioni tecniche contenute dell’Elenco Prezzi Unitari, essere della migliore qualità e potranno
essere accettati e posti in opera solamente quando, ad insindacabile giudizio della D.L., saranno riconosciuti
idonei, applicabili e riferibili in tutto e per tutto al progetto.
Si precisa che il termine “o equivalente” ovvero “o similare” utilizzato nella descrizione degli articoli
ha significato che dovranno essere utilizzati articoli aventi caratteristiche tecniche uguali o superiori a quelli
descritti, documentate dall’Appaltatore attraverso documentazione tecnica originale della casa costruttrice e
dovrà essere preventivamente autorizzato l’uso (per iscritto) dalla D.L.; salvo prove richieste dalla stessa D.L.
presso il costruttore o Enti autorizzati per rilascio di certificazioni attestanti le caratteristiche fisiche e
fotometriche. Tali prove saranno a spese dell’Appaltatore.
Tale accettazione, peraltro, non esonera l’Appaltatore dall’obbligo di sostituire, anche rimuovendoli
dall’opera, quei materiali che, per difetti non visti o per qualsiasi altra causa, posteriormente alla loro
introduzione in cantiere, subissero un deperimento e rendessero l’opera difettosa. Tuttavia l’accettazione dei
materiali da parte della D.L. non esonera la Ditta Appaltatrice dall’essere unica e completa responsabile della
riuscita delle opere anche quando può dipendere dai materiali stessi.
Salvo particolari prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per il lavoro, dovranno pervenire da
fabbriche, stabilimenti, cave, ecc. scelti ad esclusiva cura dell’Impresa, la quale non potrà quindi accampare
alcuna eccezione qualora durante il funzionamento delle fabbriche, stabilimenti, cave, ecc., i materiali non
fossero più rispondenti ai requisiti richiesti, ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a
ricorrere ad altre fonti in località diversa o a diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali casi resteranno
invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità o
dimensioni dei singoli materiali.
Tutti i materiali dovranno rispondere perfettamente alle prescrizioni di legge e a quelle del presente
Capitolato; essi dovranno essere perfettamente funzionanti ed avere impresso il Marchio dell’Istituto del
Marchio di Qualità (I.M.Q.) o equivalente, oltre al prescritto marchio CE; e costruiti in centro di produzione
ISO/9001 attestante la Qualità Totale degli apparecchi.
47.2 - Verifiche ed esecuzione delle prove
Ad impianto ultimato, dopo che lo stesso sarà stato in funzione per almeno 300 ore verranno
effettuati i seguenti esami, prove e verifiche con l’ausilio di personale e strumenti forniti dalla Ditta:
a) Esame a vista degli impianti con verifica della loro rispondenza agli elaborati di progetti aggiornati e alle
disposizioni impartite dalla Direzione Lavori con o senza ordini di servizio;
b) Controllo di corrispondenza tra gli apparecchi installati ed i campioni prescelti dalla Direzione Lavori;
c) Misura dell’illuminamento medio orizzontale;
d) Verifica di equipotenzialità delle masse metalliche e dei sostegni (ove previsto e necessario);
e) Misura del livello di isolamento verso terra dell’impianto completo;
45
f) Misura del grado di squilibrio delle correnti nelle fasi (a valle degli interruttori generali di quadro e degli
interruttori derivati di cui si alimenta ciascuna linea;
g) Misura delle sezioni effettive dei conduttori;
h) Misura dell’interdistanza effettiva tra i sostegni e controllo dei valori riportati sulla planimetria quotata
predisposta a cura della Ditta installatrice;
i) Verifica dell’allineamento dei centri luminosi e della perpendicolarità dei sostegni verticali;
j) Misura diretta della caduta massima di tensione su una linea scelta dalla Direzione Lavori, con due voltmetri
di classe non superiore a 0,2;
k) Misura del fattore di potenza complessivo su un quadro di alimentazione scelto dalla Direzione Lavori
utilizzando sistemi volt-amp-wattmetrici;
l) Verifica diretta di intervento delle protezioni di massima corrente e differenziali ove previste per guasto
lontano, utilizzando un carico fittizio variabile definito dalla Direzione Lavori e fornito dalla Ditta
installatrice;
m) Verifica delle geometrie di installazione in accordo con l’art. 4.6.01, 02, 03 delle norme CEI, 64-7 e
dell’articolo 2.3.03 delle norme CEI 11-8 (ove previsto);
n) Verifica di corrispondenza dei quadri elettrici alle norme CEI 17-13 e alle norme CEI 23-51: Sarà eseguita
tramite controllo a vista e le prove di accettazione previste dall’art. 8.3 delle norme citate.
47.3 Prove di tipo
Norme e il rispetto delle prescrizioni dei materiali
1-
GENERALITA’
2-
DATI DI PROGETTO
3-
Apparecchi di illuminazione
3.1.1-
Lampade
3.2 -
Caratteristiche fotometriche
3.2.1 - Generalità
4-
Dati costruttivi
4.1 -
Caratteristiche elettriche
4.1.1 - Componenti elettrici
4.1.2 - Portalampade
4.1.3 - Collegamenti elettrici interni
4.1.4 - Coppa di chiusura
4.1.5 - Dispositivi di sfiato
4.1.6 - Stabilità dell’assetto del gruppo ottico - Qualità
4.1.7 - Guarnizioni e collanti
4.1.8 - Materiali di isolamento
4.2 -
Caratteristiche meccaniche
4.2.1 - Sistema di attacco degli apparecchi
4.2.2 - Riflettore
4.2.3 - Materiali del corpo dell’apparecchio e relativi accessori
46
4.2.4 - Caratteristiche del corpo dell’apprecchio
4.2.5 - Ancoraggio del cavo di alimentazione
4.3 -
Finiture e trattamenti superficiali
4.4 -
Marcatura
4.5 -
Manutenzione degli apparecchi
5 -
DATI DI PROGETTO PRESCRIZIONI DI FORNITURA
Caratteristiche elettriche e meccaniche -
Apparecchi di illuminazione
 Tensione nominale
230 V.
 Frequenza nominale
50 Hz.
 Classe di isolamento
1° / 2°
 Grado di isolamento
 Grado di protezione contro la penetrazione di corpi
estranei e di liquidi :
 Vano ottico (coppa, riflettore e portalampade)
IP 65
 Vano contenente gli ausiliari elettrici
IP 43
 Cavi per i collegamenti elettrici interni
tensione minima di isolamento (U/U)
- Per cavi non soggetti ad impulsi
300/500 V
- Per cavi soggetti ad impulsi
600/1000 V
 Tensione nominale del portalampade : Lampade SAP
: Lampade Hg.
 Temperatura massima sulla superficie del riflettore
750 V
250 V
130°C
 Temperatura massima della coppa in condizioni
ordinarie di funzionamento :
- Coppa in policarbonato
130°C
- Vetro temperato piano
200°C
6-
OMOLOGAZIONI E COLLAUDI
6.1 -
Omologazione
6.2 -
Esecuzione delle prove
6.3 -
Prove di tipo
6.4 -
Ripetizione delle prove di tipo
6.5 -
Prove di accettazione
7-
SOSTEGNI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
47.3.1. - Lampade
Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere adatti alla installazione di lampade costruite in stabilimenti
certificati secondo la Norma UNI-EN/29001 (ISO/9001) e con le seguenti caratteristiche :
 Tipo di lampada per apparecchi da 100/150/250/400 W. Tubolare a vapori di
sodio alta pressione
47
 Tipo di lampada da 125 W. Hg.
Bulbo fluorescente a
vapori di mercurio
 Temperature massime di esercizio in condizioni
ordinarie di funzionamento :
- Ampolla
400 °C
- Attacchi cementati
210 °C
- Attacchi fissi meccanicamente
250 °C
Potranno essere forniti apparecchi distinti in funzione della potenza della lampada.
3.2 - CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE
3.2.1 - Generalità
Nei paragrafi seguenti vengono specificati per ciascun tipo di apparecchio di illuminazione incluso nella
fornitura i requisiti illuminotecnici che il rispettivo solido fotometrico dovrà permettere di conseguire quando le
condizioni di installazione corrispondano a quelle descritte.
Nei calcoli fotometrici per verificare l’adeguatezza del tipo di apparecchio a soddisfare i requisiti sopra
menzionati si dovrà assumere che le caratteristiche dei rivestimenti delle carreggiate siano quelle corrispondenti
alla Normativa UNI 10439.
I calcoli fotometrici dovranno essere effettuati con il programma STAN utilizzando i dati di ingresso indicati
nel presente documento e assumendo i seguenti valori convenzionali del flusso luminoso emesso dalle lampade.
POTENZA W.
TIPO
FLUSSO Luminoso (lumen)
100
Na Ap
10.000
150
Na Ap
14.000
250
Na Ap
27.000
400
Na Ap
47.000
125
Hg
6.300
250
Hg
13.000
I valori di flusso sopra indicati dovranno essere moltiplicati per il fattore 0,75 per tenere conto
complessivamente dell’influenza della manutenzione e del decadimento delle lampade.
Tutti gli apparecchi dovranno essere del tipo schermato con caratteristiche tali che, installati nelle condizioni
descritte, sulle facciate delle case di civile abitazione situate posteriormente agli stessi apparecchi di
illuminazione, l’illuminamento verticale al di sopra di 4 metri di altezza rispetto al piano del marciapiedi non
superi i 5 lux a lampada nuova.
Il costruttore dovrà allegare la tabella delle intensità luminose, le curve fotometriche e il fattore di riflessione
corrispondenti.
Il rendimento minimo degli apparecchi illuminanti dovrà essere :
POTENZA DI LAMPADA
RENDIMENTO APPARECCHIO
100 W. NaAp
76 %
150 W. NaAp
76 %
250 W. NaAp
76 %
400 W. NaAp
76 %
Dovrà essere indicato il tipo di riflettore a cui si riferiscono i calcoli e i dati forniti.
48
I riflettori per lampade al sodio alta pressione dovranno essere conformati in modo da evitare che le radiazioni
riflesse si concentrino sul bruciatore della lampada in quantità tale da pregiudicarne la durata o il
funzionamento.
4 - DATI COSTRUTTIVI
4.1 -
Caratteristiche Elettriche
4.1.1 - Componenti elettrici
Gli apparecchi dovranno essere completi di sezionatore meccanico o di analogo sistema approvato dall’Ente.
Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere equipaggiati con gli accessori elettrici al funzionamento delle
lampade. In particolare dovranno essere forniti con i seguenti componenti :
 Portalampade;
 Accenditore a tre fili, solo per lampade a vapori di sodio, (per il collegamento a sovrapposizione)
rispondente ai requisiti della specifica;
 Condensatore di rifasamento adatto a rendere il fattore di potenza non inferiore a 0,9 e provvisto di relativo
dispositivo di autorigenerazione e di resistenza di scarica;
 Cavetteria e morsettiere.
I componenti elettrici dovranno essere installati su una piastra di alimentazione facilmente sostituibile. Gli
apparecchi di illuminazione dovranno essere forniti di piastra di alimentazione già installate.
La morsettiera posta sulla piastra di alimentazione per il collegamento ai conduttori di alimentazione dovrà
essere a prova di dito (IP 20) e dovrà essere inoltre sezionabile senza l’ausilio di utensili. Sulla morsettiera dovrà
essere indicata la linea di alimentazione con il simbolo [ L ]. Inoltre dovranno essere indicati i conduttori di fase,
neutro e terra rispettivamente con i simboli [ F ], [ N ] e l’apposito segno grafico di terra.La morsettiera dovrà essere prevista per un cavo di alimentazione di sezione 2,5 mmq.
Ogni morsetto dovrà contenere non più di due conduttori.
Il costruttore dovrà fornire lo schema di inserzione dei componenti elettrici, che dovrà essere conforme a quanto
indicato nella allegata specifica tecnica relativa agli accenditori.
4.1.2 - PORTALAMPADE
I portalampade degli apparecchi per lampade a vapori di sodio ad alta pressione da 100, 150, 250 e 400 W
dovranno essere del tipo adatto per l’attacco a vite E/40-45 mentre quelli degli apparecchi per lampade a vapori
di mercurio dovranno essere del tipo adatto per l’attacco a vite E/27-27.
I portalampade saranno costituiti da monoblocco in porcellana bianca, oppure in materiale plastico conforme
alle Norme Europee vigenti, Marchio Italiano di Qualità (I.M.Q.) o equivalente Marchio Europeo.
Il portalampade dovrà risultare conforme alle Norme CEI 34-11, fascicolo 2043E, alle Norme CEI 34-21,
fascicolo 1348 e alle Norme antinfortunistiche contenute nel D.P.R. 547.
In particolare la tensione nominale dei portalampade dovrà essere coordinata con il valore di picco dell’impulso
di tensione fornito dal corrispondente accenditore in accordo con quanto prescritto nel paragrafo 4.4.5 delle
Norme CEI 34-21.In conformità a quanto prescritto dall’articolo 9 delle Norme CEI 34-11, le parti in tensione del portalampade e
della lampada completamente montata non dovranno risultare accessibili al dito di prova.
4.1.3 - COLLEGAMENTI ELETTRICI INTERNI
49
Per i collegamenti elettrici interni dovrà essere utilizzato cavo conforme a quanto prescritto dalle Norme CEI
34-21.
La posizione dei collegamenti elettrici interni dovrà essere stabile e non dovrà modificarsi durante l’apertura o
la chiusura del contenitore.
Inoltre i collegamenti dell’apparecchio non dovranno essere soggetti al rischio di tagli o abrasioni con il
montaggio su palo.
4.1.4 - COPPA DI CHIUSURA
Le coppe di chiusura dovranno essere costruite in vetro piano, in policarbonato o in metacrilato. Dovranno
possedere buona resistenza agli sbalzi termici e caratteristiche ottiche e meccanici stabili nel tempo.
Nel caso di impiego di materiale plastico il costruttore dovrà fornire una esauriente documentazione circa
l’idoneità dei materiali impiegati e qualità specifica degli stessi.
4.1.5 - DISPOSITIVI DI SFIATO
Il gruppo ottico dovrà essere corredato di un apposito dispositivo di sfiato (filtri o guarnizioni idonei), atto a
filtrare l’aria traspirata durante lo scambio termico causato dalle fasi di accensione e spegnimento
dell’apparecchio di illuminazione.
Eventuali soluzioni alternative al dispositivo di sfiato potranno essere approvati a condizione che il sistema di
chiusura del vano della lampada garantisca il grado di protezione richiesto contro la penetrazione della polvere.
4.1.6 -
STABILITA’ DELL’ASSETTO DEL GRUPPO OTTICO - QUALITA’
L’assetto del gruppo ottico, risultante dalla posizione reciproca del proprio portalampade rispetto al riflettore ed
al rifrattore, dovrà potersi realizzare con dispositivi rigidi, di sicuro bloccaggio, non allentabili con le vibrazioni.
Per tali dispositivi si dovrà garantire una indicazione su superficie inalterabile nel tempo; in ogni caso non è
ammessa la verniciatura.
E’ necessario, inoltre, che nel caso di strade con larghezza diversa a parità di potenza il gruppo ottico deve
risultare regolabile orizzontalmente, senza, per ciò, variare la distribuzione fotometrica definita schermata.
L’assetto del gruppo ottico considerato per la progettazione illuminotecnica dovrà essere indicato nella relazione
di calcolo e dovrà corrispondere a una posizione immediatamente identificabile, contraddistinta da tacche o altri
riferimenti indelebili. Ciascun apparecchio dovrà essere dotato di un foglio per le istruzioni.
La qualità del gruppo ottico, su semplice richiesta dell’Ente, potrà essere certificata con apposita prova rilasciata
dal CESI, dal quale dovrà risultare comunque un indice di rendimento non inferiore al 76%.
4.1.7 -
GUARNIZIONI E COLLANTI
Le guarnizioni non dovranno deteriorarsi a causa della luce, del calore, degli agenti atmosferici e delle pressioni
alle quali saranno sottoposte in condizioni di esercizio. I collanti dovranno essere chimicamente
50
inalterabili con i materiali usati per le guarnizioni.
Il costruttore dovrà fornire idonea documentazione circa le caratteristiche sopra indicate.
4.1.8 -
MATERIALI DI ISOLAMENTO
Gli apparecchi di illuminazione saranno installati in ambiente generalmente umido. Per questa ragione i
materiali di tutte le parti isolanti degli apparecchi di illuminazione (morsettiere, connettori, portalampade,
piastra di alimentazione ecc.) dovranno avere una elevata resistenza alle scariche superficiali.
Potranno essere utilizzati porcellana o steatite. Per l’utilizzazione di altri materiali di costruzione, il Costruttore
dovrà sottoporre per l’approvazione, adeguata documentazione circa l’idoneità degli stessi materiali, in
considerazione soprattutto della temperatura presente in considerazione di esercizio.
4.2 -
CARATTERISTICHE MECCANICHE
4.2.1 - SISTEMA DI ATTACCO DEGLI APPARECCHI
Il sistema di attacco degli apparecchi sarà del tipo laterale, con dispositivo che consenta il bloccaggio su un
codolo lungo 100 mm. E avente un diametro di Ø 60 mm. (E’ richiesto che il dispositivo di bloccaggio
dell’apparecchio di illuminazione interessi il codolo per almeno l’80% della sua lunghezza) o per il montaggio
su testa palo, con dispositivo che consenta il bloccaggio su un codolo lungo 130 mm. e avente un diametro
massimo di Ø 76 mm. (E’ richiesto che il dispositivo di bloccaggio dell’apparecchio di illuminazione consenta il
centraggio del codolo per almeno l’80% della sua lunghezza).
4.2.2 - RIFLETTORE
Il riflettore dovrà essere stampato su lastra di tutto spessore in lega di alluminio-magnesio al 99,99% ottenuta da
lavorazione plastica. Lo spessore medio della lastra costituente il riflettore non dovrà essere inferiore a 0,9 mm.
Il riflettore dovrà essere protetto da uno strato di ossido anodico con spessore medio di 5 micron. Il fissaggio
dell’ossido dovrà essere eseguito in modo da ottenere la chiusura dei pori mediante sistema di sublimazione. La
tipologia e qualità dell’alluminio dovrà essere certificata con apposito documento di origine. Nel caso in cui
siano offerti materiali di tecnologia diversa da quella sopra indicata, dovranno essere allegate idonee
documentazioni in vengano certificati sia la qualità che il processo dei materiali stessi e garantisca analoghe o
superiori caratteristiche ottiche e comunque si dovranno rilasciare certificazioni attestanti l’alto potere di
riflessione (superiore al 76%) da un ente preposto.La superficie esterna del riflettore dovrà essere totalmente protetta dai danneggiamenti meccanici per mezzo di
involucro di adeguata resistenza. Il fissaggio della parabola dovrà essere realizzato mediante viti o altro sistema
che permetta un agevole sostituzione.
4-2.3 -
MATERIALE DEL CORPO DELL’APPARECCHIO E RELATIVI ACCESSORI
(Cerniere, perni,
moschettoni e viterie)
I materiali usati per la costruzione dei componenti del corpo dell’apparecchio di illuminazione dovranno
possedere una elevata resistenza alla corrosione. Le parti portanti dovranno essere in pressofusione di alluminio
a bassissimo contenuto di rame (UNI 4514) inferiore al 5%, di cui il costruttore dovrà fornire idonea
documentazione.
51
I componenti realizzati in materiale plastico o fibre sintetiche dovranno essere sufficientemente e nel tempo non
dovranno cambiare l’aspetto superficiale o deformarsi per qualsiasi causa. A tale riguardo il costruttore dovrà
fornire idonea documentazione.
Gli accessori (cerniere, perni, moschettoni e viterie) dovranno essere in acciaio INOX. L’accoppiamento di
diversi materiali, o di questi con i relativi trattamenti protettivi, non dovrà dar luogo ad inconvenienti causati da
coppie elettrolitiche o da differenti coefficienti di dilatazione. A tale riguardo il costruttore dovrà fornire idonea
documentazione certificato da laboratorio in caso esistano accoppiamenti sopra descritti.
4.2.4 - CARATTERISTICHE DEL CORPO DELL’APPARECCHIO
Il corpo dell’apparecchio di illuminazione dovrà contenere al suo interno lo schermo riflettore, il vano degli
accessori elettrici ed il portalampade.
Potrà essere realizzato in materiale plastico o metallico.
Esso dovrà avere un designer che permetta un inserimento neutro nel contesto architettonico urbano. La sagoma
dovrà per quanto possibile evitare spigoli vivi.
4.2.5 - ANCORAGGIO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE
Gli apparecchi dovranno essere provvisti di un dispositivo atto ad assicurare l’ancoraggio del cavo di
alimentazione flessibile di sezione 3 x 2,5 mmq. Tipo H07RNF. La parte del dispositivo a contatto con il cavo
dovrà essere costruita in materiale isolante. Il dispositivo di ancoraggio dovrà consentire agevolmente il
collegamento tra il cavo e i morsetti sulla scheda lato linea.
4.3 -
FINITURE E TRATTAMENTI SUPERFICIALI
Gli spigoli delle fusioni, i bordi di fasce metalliche e di altri materiali dovranno essere ben smussati per non
danneggiare l’operatore e i cavi durante l’installazione e la manutenzione. Le vernici applicate sulle parti esterne
o interne dell’apparecchio dovranno essere resistenti alle temperature normalmente raggiunte dalle rispettive
parti dell’apparecchio in esercizio e dagli agenti atmosferici. Le superfici metalliche sulle quali verranno
applicati protettivi non metallici (vernici, smalti ecc.) dovranno essere preventivamente trattate con adatto
sottofondo in modo da garantire una buona adesione degli stessi. Il costruttore dovrà fornire al riguardo idonea
documentazione che ne attesti sia la qualità che la inalterabilità nel tempo.
4.4 -
MARCATURA
Tutti gli apparecchi dovranno essere marcati in modo chiaro e indelebile secondo le modalità e con i dati
indicati nella sezione 3 delle Norme CEI 34-21.
4.5 -
MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI
Gli apparecchi dovranno essere dimensionati e costruiti in modo che le operazioni di manutenzione ordinaria, in
particolare le operazioni di pulizia e la sostituzione delle lampade e delle piastre di alimentazione, possano
essere effettuati con estrema facilità, senza alcun rischio per gli operatori, ne rischi di danno o di diminuizione
della sicurezza e delle prestazioni per gli apparecchi.
In particolare dovranno essere soddisfatte le seguenti prescrizioni :
 Le coppe di chiusura dovranno potersi aprire senza l’uso di utensili e senza la necessità di asportare viti o
altri accessori. Le coppe dovranno essere provviste di opportuni dispositivi che ne impediscano la caduta o il
52
distacco di guarnizioni al momento dell’apertura, anche se quest’ultima avvenisse per cause fortuite. Le coppe
dovranno essere agganciate in modo tale che, aperte repentinamente e lasciate libere di oscillare, non possano
urtare contro il sostegno.
 La piastra di alimentazione dovrà essere facilmente estraibile e dovrà consentire l’agevole sostituzione degli
ausiliari con altri rispondenti ai requisiti delle tabelle di unificazione dimensionali CEI-UNEL.
 L’elemento di chiusura del vano contenitore degli ausiliari in posizione di aperto dovrà rimanere comunque
agganciato al corpo dell’apparecchio e la sua asportazione dovrà risultare possibile solo intenzionalmente.
 Dovrà essere garantita l’agevole sostituzione della parabola.

5-
DATI DI PROGETTO - PRESCRIZIONI DI FORNITURA
Gli apparecchi dovranno essere forniti con i collegamenti interni e con tutti gli altri accessori; esclusa la
lampada, già montati, o con la piastra di alimentazione predisposta al montaggio senza ausilio di utensili in
modo da consentire l’immediato impiego degli stessi apparecchi.
L’assetto del gruppo ottico dovrà essere quello adatto al tipo di lampada da installare.
Gli apparecchi dovranno essere forniti con imballi singoli in un adeguato involucro di forma esterna e rigidità
tali da permettere l’accatastamento. L’involucro dovrà essere corredato delle seguenti indicazioni :
 Numero del modello o riferimento del tipo con cui il fabbricante caratterizza l’apparecchio;
 Tipo e potenza della lampada installabile.
All’interno di ogni apparecchio dovrà essere inserito un foglio di istruzioni per la regolazione dell’assetto del
gruppo ottico in relazione al tipo e alle potenze delle lampade installabili e alle altre caratteristiche di
installazione.
6-
OMOLOGAZIONI E COLLAUDI
6.1 -
OMOLOGAZIONE
La fornitura di ogni tipo di apparecchio illuminante è subordinata alla omologazione del tipo scelto;
l’omologazione viene regolata come segue. Su invito dell’Ente, il Costruttore esibisce, relativamente al modello
di apparecchio offerto, la seguente documentazione :
 Tabella delle intensità luminose;
 Curve fotometriche;
 Rendimento del riflettore e del tipo di rifrattore proposto;
 Calcoli illuminotecnici, punto-punto realizzati da un professionista iscritto regolarmente presso un Albo
degli Ingegneri, secondo quanto indicato dalle Norme UNI 10439;
 Schema di inserzione dei componenti elettrici;
 Elenco completo di tutte le parti elementari e i materiali costituenti ciascun apparecchio;
 Disegno dell’apparecchio e le quote di ingombro;
 Certificazione di cablaggio in classe di isolamento II;
 Istruzione per il montaggio e la manutenzione;
 Tutte le caratteristiche tecniche e i valori nominali utili a verificare la conformità della presente specifica;
 Certificato di conformità attestante la costruzione in centro certificato secondo le Norme UNI-EN 29001 o
ISO/9001, in conformità alla Circolare Ministeriale n.2357 emanata dal Ministero LL.PP. il 16/05/1996;
 Manuali di qualità ISO/9001;
53
Nel caso in cui la valutazione preliminare, dei campioni proposti, sia favorevole, il costruttore viene invitato a
presentare i prototipi. L’omologazione viene conseguita a seguito di accertamento e alla rispondenza delle
prescrizioni tecniche, della verifica della concessione d’uso di Marchio di Qualità riconosciuto in ambito CEE,
e del superamento delle prove di tipo previste dalla presente specifica. Il Marchio di Qualità e richiesto anche
per tutti i componenti che rientrano nelle categorie ammesse all’uso del Marchio. I componenti che rientrino in
tali categorie dovranno essere approvati in accordo con le rispettive Norme. Una volta conseguita
l’omologazione, il Costruttore si impegna a fornire apparecchi in nulla modificati rispetto ai prototipi
omologati.
6.2 -
ESECUZIONE DELLE PROVE
Le prove si intendono suddivise nelle seguenti categorie :
 Prove di tipo;
 Prove di accettazione.
Le prove di tipo (ad esclusione di quelle effettuate per l’ottenimento del Marchio) verranno eseguite solo nel
caso in cui il Costruttore non possa produrre i relativi certificati rilasciati da laboratori accreditati da organismi
aderenti al WELAC.
Qualora il Costruttore presenti certificati di prova già effettuate per l’omologazione presso altri Enti si riserverà
di considerarne la validità previo esame. Il committente si riserva, comunque, il diritto di far eseguire o ripetere
al Costruttore quelle prove la cui certificazione, a suo insindacabile giudizio, non corrisponda a quanto richiesto.
Le prove di tipo e le prove di accettazione vengono effettuate presso laboratori ufficiali. Le prove che non
possono essere effettuate presso il Costruttore verranno eseguite presso un laboratorio proposto dal Costruttore
stesso e approvato dal Committente.
Tutte le prove, sia di tipo che di accettazione, se non diversamente precisato, sono a carico del Costruttore; sono
pure a carico del Costruttore tutti gli esemplari necessari per l’esecuzione delle prove ed eventuali visite
ispettive.
6.3 -
PROVE DI TIPO
Per le prove di tipo il Costruttore deve approntare un esemplare che verrà sottoposto alle prove di tipo di seguito
elencate.
 Elenco delle prove :
1.
Determinazione della ripartizione della intensità luminosa
secondo la procedura CIE; prima dell’inizio delle prove
fotometriche si procederà alla messa a punto dell’apparecchio
dal punto di vista fotometrico in accordo con quanto indicato
nel foglio di istruzioni del Costruttore;
2.
Esame a vista;
3.
Verifica della presenza del Marchio di Qualità sull’apparecchio
di illuminazione e su tutti i componenti che rientrano nelle
categorie ammesse all’uso del Marchio;
NORMA CEI 34-21
4.
Prova di marcatura dei dati di targa e dei morsetti
5.
Verifica della facilità di rimozione e installazione
: Art. 3.4
54
componenti sostituibili
: Art. 4.2
6.
Verifica delle caratteristiche del portalampade
: Art. 4.4
7.
Verifica delle caratteristiche delle morsettiere
di giunzione e del corrispondente vano
8.

: Art. 4.6.1
Verifica dei collegamenti alla rete di alimentazione
In particolare dovranno essere verificati :
NORMA CEI 34-21
 Modalità di connessione dei cavi di alimentazione;
 Impiego dei morsetti di connessione
 Collocazione e protezione dei morsetti
: Art. 4.7.2
 Stabilità dei morsetti
: Art. 14.4.6
 Serraggio dei conduttori
: Art. 14.4.7
 Sezioni e isolamento dei conduttori interni
9.
Verifica delle caratteristiche delle guaine,
manicotti e organi similari
: Art. 4.9
10.
Verifica dei collegamenti elettrici e delle parti conduttrici
11.
Verifica della stabilità dei sistemi di fissaggio dell’assetto
del gruppo ottico
12.
: Art. 4.12
Prova di serraggio dei collegamenti avvitati
con filettatura ricavata in materiale metallico
13.
: Art. 4.11
: Art. 4.12.1
Prova di serraggio dei collegamenti avvitati
con filettatura ricavata in materiale isolante
: Art. 4.12.3
14.
Prova dell’allentamento degli accoppiatori a vite
: Art. 4.12.4
15.
Prova sui pressacavi filettati
: Art. 4.12.5
16.
Verifica del bloccaggio di viti e bulloni
: Art. 4.12.6
17.
Prova di resistenza meccanica mediante percussore a molla
: Art. 4.13.1
18.
Prova di resistenza meccanica mediante dito di prova
: Art. 4.13.2
19.
Prova di resistenza alla corrosione
: Art. 4.18.1
20.
Verifica sulle entrate dei cavi
: Art. 5.2.6-7
21.
Prova sull’ancoraggio dei cavi di alimentazione
: Art. 5.2.10
22.
Verifica della collocazione e della protezione dei
conduttori interni
23.
: Art. 5.3.2
Verifica dell’osservanza delle disposizioni per la messa
a terra
: Artt. 7.2
NORMA CEI 34-21
24.
Prova di protezione contro la penetrazione di polvere
: Art. 9.2.1
25.
Prova di protezione contro la penetrazione di acqua
: Art. 9.2.5
26.
Prova di umidità
: Art. 9.3.1
27.
Misura della resistenza di isolamento
: Art. 10.2.1
28.
Prova di tensione applicata
: Art. 10.2.2
29.
Verifica delle distanze superficiali e delle distanze in aria
: Art. 11.2.1
55
30.
Prove di durata
: Art. 12.3.1
31.
Prova di riscaldamento in funzione normale di esercizio
: Art. 12.4.1
32.
Prova di resistenza al calore dei materiali isolanti
: Art. 13.2.1
33.
Prova di resistenza alla fiamma dei materiali isolanti
: Art. 13.3
34.
Prova di resistenza alla corrosione superficiale dei materiali
isolanti
35.
: Art. 13.4.1
Esami tecnologici e chimici per verificare il materiale
del riflettore
36.
Verifica dello spessore del riflettore :
Con uno strumento che permetta di apprezzare un ventesimo di millimetro,
si misurerà lo spessore del riflettore in 10 (dieci) punti. L’esito della verifica sarà considerato soddisfacente se in nessun punto verrà riscontrato uno
spessore inferiore a 0,8 mm.
37.
Verifica dello spessore dello strato di ossido anodico mediante il metodo
delle tensioni di perforazione descritto nella tabella UNI - 4115 edizione
1-59 o con il metodo microscopico descritto nella tabella ISO - 9220
(Nov. 90).
Verifica del fissaggio dell’ossido (UNI 9833 e 9834)
38.
[Nel caso di procedimento sottovuoto (alluminio 99,99%) certificazione
del processo di qualità]
39.
Prova delle caratteristiche particolari dei riflettori per lampade sodio altapressione. La prova verrà
effettuata confrontando, in condizioni di funzionamento a regime, la tensione di lampada in aria
libera con le tensioni corrispondenti a lampada montata internamente all’apparecchio in tutte le
posizioni consentite
dalla
regolazione del portalampade. L’esito della prova sarà considerato
soddisfacente se le differenze di tensione corrispondenti ai confronti sopra menzionati risulteranno
inferiori a 12 V per lampada da 400 W, 7 V. per lampada da 250 W. e 5 V. per lampada da 100 e
150W.
40.
Prove sugli accenditori in accordo con le prescrizioni della specifica tecnica allegata.
6.4 -
RIPETIZIONE DELLE PROVE DI TIPO
Resta di facoltà dell’Ente richiedere in qualsiasi momento la ripetizione in tutto o in parte delle prove tipo a
spese del Costruttore. Nel caso di esito negativo di una o più prove, queste verranno ripetute fino alla totale
garanzia.
6.5 -
PROVE DI ACCETTAZIONE
Oltre all’esame a vista, alle prove di resistenza di isolamento, di tensione applicata e di verifica di messa a terra;
le prove di accettazione indicate nel seguito dovranno essere eseguite mediante un procedimento di collaudo
statico per attributi secondo le modalità previste dalle Norme UNI 4842-75 con le seguenti precisazioni :
 Per unità di prodotto si intende un apparecchio di illuminazione completo;
 Salvo diversa indicazione si deve adottare il livello di collaudo normale;
 Per accettabilità del lotto si stabilisce un livello di qualità accettabile (LQA) del 2,5%;
56
 Dopo una prolungata applicazione dei collaudi di accettazione, tenuto conto dei risultati ottenuti, è prevista
la possibilità di passare dal collaudo normale al collaudo rinforzato. Le regole per il passaggio sono indicate
al punto 8.3 delle Norme UNI 4842-75;
 I lotti funzionali rifiutati potranno essere ripresentati al collaudo dopo che il costruttore abbia provveduto a
ricontrollare tutte le unità del lotto eliminando i difetti. Il ricollaudo di tali lotti dovrà essere effettuato su
tutti gli esemplari ripresentati al collaudo e non con procedimenti statici per attributi
7-
SOSTEGNI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
7.1 -
PALO CONICO
Il palo deve essere ricavato da lamiera di acciaio di qualità Fe/360 B UNI EN 10025, pressopiegata e saldata
longitudinalmente; la saldatura dovrà essere effettuata da saldatori qualificati in conformità alle Norme UNI
7710 classe MAG-3V-Fe ed il processo deve essere certificato in conformità alle Norme ASME sez. IX e
C.N.R. UNI 10011. Il palo dovrà essere zincato a caldo per immersione in bagno di zinco fuso in conformità
alle Norme UNI-EN 40/4-4.1, e certificato in centro di produzione UNI-EN/29001 (ISO/9001).
7.2 -
PALO RASTREMATO
Il palo deve essere ricavato mediante l’accoppiamento e la saldatura circonferenziale di tubi ERW ricavati in
acciaio di qualità Fe/360 B in conformità alle Norme UNI-EN 10025. Il cordone di saldatura dovrà essere a
vista, effettuato da saldatori qualificati in conformità alle Norme UNI 7710 classe MAG-3V-Fe ed il processo di
saldatura dovrà essere certificato in conformità alle Norme ASME sez. IX e C.N.R. 10011. Il palo dovrà essere
zincato a caldo per immersione in bagno di zinco fuso in conformità alle Norme UNI-EN 40/4-4.1, e certificato
in centro di produzione UNI-EN/29001 (ISO/9001).
7.3 -
TORRI FARO
Le torri porta fari dovranno essere costruite in più tronchi, secondo l’altezza definita, di forma tronco-conica a
sezione poligonale ad innesto tra loro mediante sovrapposizione assiale ad incastro (sistema Slip-On-Joint),
ricavati da lamiera di acciaio di qualità Fe/510B secondo le Norme UNI EN 10025. La saldatura dovrà essere
certificata secondo le Norme ASME sez. IX e C.N.R. 10011; calcolate secondo le disposizioni del Decreto
Ministeriale del 16/01/1996 per l’effettiva zona di installazione. Potranno essere con piattaforma fissa o con
corona mobile.
Tutti i sostegni dovranno essere costruiti in un centro certificato dal RI.N.A. - CSQ, attestante la produzione
secondo le Norme UNI-EN 29001 (ISO/9001), in ottemperanza alla Circolare Ministeriale n.2357 emanata dal
Ministero LL.PP. il 16/05/1996.
Art. 48
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
48.1 - Generalità
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui
sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o
dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e alle tabelle di
unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano.
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Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno
pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.
Nella scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei Paesi
della CE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la
simbologia del CEI e la lingua italiana.
48.2. - Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina
Sono da impiegarsi apparecchi da incassi modulari e componibili.
Gli interruttori devono avere portata di 16 A; negli edifici residenziali è ammesso l'uso di interruttori di
portata di 10 A; le prese devono essere di sicurezza con alveoli schermati e far parte di una serie completa di
apparecchi atti a realizzare impianti di segnalazione, impianti di distribuzione sonora negli ambienti ecc.
La serie deve consentire l'installazione di almeno 3 apparecchi interruttori nella scatola rettangolare
normalizzata, mentre, per impianti esistenti, deve preferibilmente essere adatta anche al montaggio in scatola
rotonda normalizzata.
I comandi e le prese devono poter essere installati su scatole da parete con grado di protezione IP 40 e/o IP
55.
48.2.1. - Apparecchi di comando in edifici a destinazione sociale
Nelle costruzioni a carattere collettivo-sociale aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario,
economico e comunque in edifici in cui si svolgono attività comunitarie, le apparecchiature di comando devono
essere installate a un'altezza massima di 0,90 m dal pavimento.
Devono essere inoltre facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (apparecchi con
tasti fosforescenti): vedere DPR 27 aprile 1978, n. 384.
482.2. - Prese di corrente
Le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento (lavatrice, lavastoviglie,
cucina ecc.) devono avere un proprio dispositivo di protezione di sovracorrente, interruttore bipolare con
fusibile sulla fase o interruttore magnetotermico.
48.3. - Apparecchiature modulari con modulo normalizzato
Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare e
componibili con fissaggio a scatto su profilato preferibilmente normalizzato EN 50022 (norme CEI 17-18), a
eccezione degli interruttori automatici da 100 A in su che si fisseranno anche con mezzi diversi. In particolare:
a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e componibili con potere di
interruzione fino a 6000 A, salvo casi particolari;
b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad esempio, trasformatori,
suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di corrente CE ecc.)
devono essere modulari e accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto a);
c) gli interruttori con relè differenziali fino a 80 A devono essere modulari e appartenere alla stessa serie di cui
ai punti a) e b), nonché essere del tipo ad azione diretta;
d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A devono essere modulari
e dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e permetta preferibilmente
di distinguere se detto intervento è provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione
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differenziale. È ammesso l'impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di interruzione
con dispositivo associato di almeno 4500 A;
e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di alimentazione dai
morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai morsetti inferiori (alimentazione
dal basso).
Gli interruttori di cui alle lettere c) e d) devono essere conformi alle norme CEI 23-18 e interamente
assiemati a cura del costruttore.
48.4. - Interruttori scatolati
Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilità, è preferibile che gli apparecchi da 100 a 250
A abbiano le stesse dimensioni d'ingombro.
Nella scelta degli interruttori posti in serie, va considerato il problema della selettività nei casi in cui sia di
particolare importanza la continuità del servizio.
Il potere di interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione P2 (norme CEI 17-5) onde garantire
un buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di interruzione.
Gli interruttori differenziali devono essere disponibili nella versione normale e in quella con intervento
ritardato per consentire la selettività con altri interruttori differenziali installati a valle.
48.5 - Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione
Qualora vengano usati interruttori modulari negli impianti elettrici che presentano correnti di c. c. elevate
(fino a 30 KA), gli interruttori automatici magnetotermici fino a 63 A devono avere adeguato potere di
interruzione in categoria di impiego P2 (norme CEI 15-5 e art. 9.15 del presente capitolato).
48.6 - Quadri di comando e distribuzione in lamiera
48.6.1 - I quadri di comando devono essere muniti di profilati per il fissaggio a scatto delle apparecchiature
elettriche.
Detti profilati devono essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di cablaggio.
Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far
sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature.
I quadri della serie devono essere costruiti in modo tale da poter essere installati da parete o da incasso,
senza sportello, con sportello trasparente o in lamiera, con serratura a chiave, a seconda della decisione della
Direzione Lavori.
Il grado di protezione minimo deve essere IP 30 e comunque adeguato all'ambiente.
48.6.2 - I quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione devono appartenere a una serie
di elementi componibili di larghezza e di profondità adeguate.
Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far
sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature e deve essere prevista la possibilità di individuare le
funzioni svolte dalle apparecchiature.
Sugli armadi deve essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a chiave. Sia la struttura
che le porte devono essere realizzate in modo da permettere il montaggio delle porte stesse con l'apertura destra
o sinistra.
Il grado di protezione minimo deve essere IP 30.
59
48.7 - Quadri di comando e di distribuzione in materiale isolante
Negli ambienti in cui l'Amministrazione appaltante lo ritiene opportuno, al posto dei quadri in lamiera, si
dovranno installare quadri in materiale isolante.
Questi devono avere attitudine a non innescare l'incendio al verificarsi di un riscaldamento eccessivo
secondo la tabella di cui all' art. 134.1.6 delle norme CEI 64-8, e comunque, qualora si tratti di quadri non
incassati, devono avere una resistenza alla prova del filo incandescente non inferiore a 650 C.
Devono essere composti da cassette isolanti, con piastra porta apparecchi estraibile per consentire il
cablaggio degli apparecchi in officina, essere disponibili con grado di protezione adeguato all'ambiente di
installazione e comunque non inferiore a IP 30, nel qual caso il portello deve avere apertura a 180 gradi.
Tali quadri devono consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento.
48.8. - Istruzioni per l'utente.
I quadri elettrici devono essere preferibilmente dotati di istruzioni semplici e facilmente accessibili, atte a
dare all'utente informazioni sufficienti per il comando e l'identificazione delle apparecchiature nonché a
individuare le cause del guasto elettrico.
L'individuazione può essere effettuata tramite le stesse apparecchiature o a mezzo di dispositivi separati.
Qualora il dispositivo abbia una lampada di emergenza incorporata, può essere omessa l'illuminazione di
emergenza prevista al successivo punto.
48.9 - Prove dei materiali
L'Amministrazione appaltante indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso
laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.
Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all'Amministrazione appaltante, la quale si assumerà le sole
spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.
Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di qualità Italiano o
equivalenti ai sensi della legge 18 ottobre 1977, n.791.
48.10 - Accettazione
I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo l'accettazione da
parte dell'Amministrazione appaltante, la quale dovrà dare il proprio responso entro 7 giorni dalla presentazione
dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.
Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si
dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.
La Ditta appaltatrice non dovrà porre in opera materiali rifiutati dall'Amministrazione appaltante,
provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere.
Art. 49
Consegna dei lavori
La consegna dei lavori deve avvenire nei termini previsti dal Capitolato Generale per gli appalti delle opere
dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, vigente all'atto dell'aggiudicazione.
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Art. 50
Esecuzione dei lavori
50.1 -Modo di esecuzione e ordine dei lavori
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni impartire al riguardo
dalla Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel
presente Capitolato Speciale e al progetto.
L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e le
esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre Ditte.
La Ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri
dipendenti, alle opere dell'edificio e/o a terzi.
Salvo preventive prescrizioni dell'Amministrazione appaltante, la Ditta appaltatrice ha facoltà di svolgere
l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale secondo le
regole dell'arte.
La Direzione dei Lavori potrà, però, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà
della Ditta appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi e nei termini prescritti dalle
leggi in vigore.
50.2 - Gestione dei lavori
Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni
dettate al riguardo dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato e dal
Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, vigenti all'atto
dell'appalto.
Art. 51
Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti
Durante il corso dei lavori, l'Amministrazione appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari
sugli impianti o parti degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le
condizioni del presente Capitolato Speciale e del progetto.
Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli
stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in
prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato.
Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.
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CAPO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
E MODO DI VALUTARE E COLLAUDARE I LAVORI
Art 52
Documenti facenti parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto d'appalto:
a) il presente Capitolato Speciale d'appalto;
b) l’elenco prezzi unitari;
c) il Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, vigente
all'atto dell'appalto.
Art. 53
Osservanza di leggi, decreti e regolamenti
53.1 - Paghe e oneri inerenti
La Ditta appaltatrice deve osservare nei confronti dei propri dipendenti gli obblighi stabiliti dai contratti di
lavoro e dalla legislazione vigente.
53.2 - Spese e tasse
Sono a carico della Ditta appaltatrice, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di contratto, di registro e
accessorie, compresa l'IVA.
53.3 - Assicurazioni obbligatorie
Tutti gli oneri d'obbligo per assicurazioni infortuni, assicurazioni malattia, assicurazioni sociali sono a carico
della Ditta appaltatrice.
L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di controllare se tali oneri siano assolti regolarmente,
richiedendo agli Enti interessati la documentazione dell'avvenuto pagamento, in mancanza del quale non si
addiverrà al pagamento della rata di saldo all'impresa appaltatrice.
In ogni caso, la Ditta appaltatrice è responsabile in pieno delle irregolarità che fossero commesse in
proposito, restando sollevata l'Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie
derivanti da dette inadempienze.
Art. 54
Verifica provvisoria, consegna e norme per il collaudo degli impianti
54.1 - Verifica provvisoria e consegna degli impianti
Dopo l'ultimazione dei lavori e il rilascio del relativo certificato da parte della Direzione dei lavori,
l'Amministrazione appaltante ha la facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo
degli stessi non abbia ancora avuto luogo.
In tal caso, però, la presa in consegna degli impianti da parte dell'Amministrazione appaltante dovrà essere
preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia esito favorevole.
Qualora l'Amministrazione appaltante non intenda avvalersi della facoltà di prendere in consegna gli
impianti ultimati prima del collaudo definitivo, può disporre affinché dopo il rilascio del certificato di
ultimazione dei lavori si proceda alla verifica provvisoria degli impianti.
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È anche facoltà della Ditta appaltatrice chiedere che, nelle medesime circostanze, abbia luogo la verifica
provvisoria degli impianti.
La verifica provvisoria dovrà accertare che gli impianti siano in condizione di poter funzionare
normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni e in
particolare dovrà controllare:
- lo stato di isolamento dei circuiti;
- la continuità elettrica dei circuiti;
- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;
- l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;
- l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.
La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l'inizio del funzionamento degli
impianti a uso degli utenti ai quali sono destinati.
A ultimazione della verifica provvisoria, l'Amministrazione appaltante prenderà in consegna gli impianti con
regolare verbale.
54.2 - Collaudo definitivo degli impianti
Il collaudo definitivo dovrà avere inizio entro il termine di mesi 6 (sei) dalla data di ultimazione dei lavori e
tutte le relative operazioni dovranno concludersi entro il termine di mesi sei dalla stessa.
Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti e i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati,
l'esecuzione e la funzionalità siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato Speciale,
tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione
dei lavori.
Si dovrà procedere alle seguenti verifiche di collaudo:
- rispondenza alle disposizioni di legge;
- rispondenza alle prescrizioni dei Vigili del fuoco;
- rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;
- rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto.
In particolare, occorrerà verificare che:
a) siano state osservate le norme tecniche generali di cui ai punti 1, 2, 3, dell'art. 9 del presente Capitolato
Speciale;
b) gli impianti e i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e alle preventive indicazioni, richiamate nell'art.
5, inerenti lo specifico appalto, precisate dall'Amministrazione appaltante nella lettera di invito alla gara o
nel disciplinare tecnico a base della gara, purché risultino confermate - in caso di appalto-concorso - nel
progetto-offerta della Ditta aggiudicataria e non siano state concordate modifiche in sede di aggiudicazione
dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;
c) gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto-offerta, relative a
quanto prescritto nell'art. 5, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione
dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;
d) gli impianti e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di
aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;
e) i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, in base a quanto indicato nell'art. 6, siano stati
presentati i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi;
63
Inoltre dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria e si dovrà redigere l'apposito
verbale del collaudo definitivo
54.2.1 - Esame a vista.
Deve essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle
prescrizioni delle norme generali, delle norme degli impianti di terra e delle norme particolari riferentesi
all'impianto installato. Il controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce l'impianto fisso, sia
conforme alle relative norme, sia stato scelto correttamente e installato in modo conforme alle prescrizioni
normative e non presenti danni visibili che ne possano compromettere la sicurezza.
Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:
 protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere;
 presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzione, polarità, scelta del tipo di apparecchi e
misure di protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e protezione,
fornitura di schemi, cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.
È opportuno che tali esami inizino durante l'esecuzione dei lavori.
54.2.2 - Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'apposizione dei contrassegni
di identificazione.
Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo
adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione
ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali.
Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle
tabelle CEI-UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di
identificazione, ove prescritti.
54.2.3 - Verifica delle stabilità dei cavi.
Si deve estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o scatole successive e
controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. La verifica va eseguita su
tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente a una percentuale compresa tra l' 1% e il 5%
della lunghezza totale. A questa verifica prescritta dalle norme CEI 11-11 (Impianti elettrici degli edifici civili)
si devono aggiungere, per gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati e nelle costruzioni modulari, le
verifiche relative al rapporto tra diametro interno del tubo o condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di
cavi in questi contenuto, e al dimensionamento dei tubi o condotti.
Quest'ultima verifica si deve effettuare a mezzo di apposita sfera come descritto nelle norme CEI per gli
impianti sopraddetti.
54.2.4 - Misura della resistenza di isolamento.
Si deve eseguire con l'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia di circa 125 V, nel caso di
muratura su parti di impianto di categoria O, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima tensione di
a
sicurezza, e di circa 500 V, nel caso di misura su parti di impianto di 1 categoria.
La misura si deve effettuare tra l'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) e il circuito di terra, e
fra ogni coppia di conduttori tra loro e, durante lo svolgimento della stessa, gli apparecchi utilizzatori devono
essere disinseriti. La misura è relativa a ogni circuito, intendendosi per circuito la parte di impianto elettrico
protetto dallo stesso dispositivo di protezione.
I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono:
- 400.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;
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- 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.
I valori minimi ammessi per costruzioni prefabbricate sono:
- 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;
- 150.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.
54.2.5 - Misura delle cadute di tensione.
La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio dell'impianto e il punto scelto
per la prova mediante l'inserimento di un voltmetro nel punto iniziale e un altro nel secondo punto (i due
strumenti devono avere la stessa classe di precisione).
Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente: nel
caso di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa riferimento al carico convenzionale scelto
come base per la determinazione delle sezioni delle condutture.
Le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla
determinazione della caduta di tensione percentuale.
54.2.6 Verifica delle protezioni contro i corto circuiti e i sovraccarichi
Si deve controllare che:
- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia adeguato alle condizioni
dell'impianto e della sua alimentazione;
-
la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori
protetti dagli stessi.
54.2.7 - Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti.
Devono essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa a
terra (norme CEI 64-8)5 e in particolare:
a) esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che andranno controllate sezioni, materiali e
modalità di posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori che delle giunzioni. Occorre inoltre
controllare che i conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il morsetto di
terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a spina;
b) misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, che andrà effettuata con appositi strumenti di misura o
con il metodo voltamperometrico utilizzando un dispersore ausiliario e una sonda di tensione, che vanno
posti a una sufficiente distanza dall'impianto di terra e tra loro. Si possono ritenere ubicati in modo corretto
quando siano sistemati a una distanza dal suo contorno pari a 5 volte la dimensione massima dell'impianto
stesso; quest'ultima, nel caso di semplice dispersore a picchetto, può assumersi pari alla sua lunghezza. Una
pari distanza deve essere mantenuta tra la sonda di tensione e il dispositivo ausiliario;
c) controllo, in base ai valori misurati, del coordinamento degli stessi con l'intervento nei tempi previsti dei
dispositivi di massima corrente o differenziale. Per gli impianti con fornitura in media tensione, detto valore
va controllato in base a quello della corrente convenzionale di terra, da richiedersi al distributore di energia
elettrica;
5
Si ricorda che per gli impianti soggetti alla disciplina del DPR 547 va effettuata la denuncia degli stessi alle
Aziende Sanitarie Locali (ASL) a mezzo dell'apposito modulo, fornendo gli elementi richiesti cioè i risultati
delle misure della resistenza di terra.
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d) quando occorre, misure delle tensioni di contatto e di passo, che vengono di regola eseguite da professionisti,
ditte o enti specializzati, seguendo le istruzioni fornite dalle norme CEI 64-8;
e) nei locali da bagno, la verifica della continuità del collegamento equipotenziale tra le tubazioni metalliche di
adduzione e di scarico delle acque, tra le tubazioni e gli apparecchi sanitari, tra il collegamento
equipotenziale e il conduttore di protezione. Tale controllo è da eseguirsi prima della muratura degli
apparecchi sanitari.
54.3 - Norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera, per la verifica provvisoria e per il collaudo
definitivo degli impianti
a) Per le prove di funzionamento e di rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di iniziarle, il
collaudatore dovrà verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto di
consegna (specialmente tensione, frequenza e potenza), siano conformi a quelle previste nel presente
Capitolato Speciale d'appalto e cioè a quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti.
Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da centrale facente parte
dell'appalto) all'atto delle verifiche o del collaudo non fossero conformi a quelle contrattualmente previste, le
prove dovranno essere rinviate a quando sia possibile disporre di corrente d'alimentazione avente tali
caratteristiche, purché ciò non implichi dilazione della verifica provvisoria o del collaudo definitivo
superiore a un massimo di 15 giorni.
Nel caso vi sia al riguardo impossibilità dell'Azienda elettrica distributrice o qualora l'Amministrazione
appaltante non intenda disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento degli impianti con
la corrente di alimentazione disponibile, potranno egualmente aver luogo sia le verifiche in corso d'opera, sia
la verifica provvisoria a ultimazione dei lavori, sia il collaudo definitivo. Il Collaudatore, tuttavia, dovrà
tenere conto, nelle verifiche di funzionamento e nella determinazione dei rendimenti, delle variazioni delle
caratteristiche della corrente disponibile per l'alimentazione rispetto a quelle contrattualmente previste
secondo le quali gli impianti sono stati progettati ed eseguiti.
b) Per le verifiche in corso d'opera, per quella provvisoria a ultimazione dei lavori e per il collaudo definitivo,
la Ditta appaltatrice è tenuta, a richiesta dell'Amministrazione appaltante, a mettere a disposizione normali
apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie, senza potere per ciò accampare diritti a maggiori
compensi.
c) Se in tutto o in parte gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono inclusi nelle forniture
comprese nell'appalto, spetterà all'Amministrazione appaltante provvedere a quelli di propria competenza
qualora essa desideri che le verifiche in corso d'opera, quella provvisoria a ultimazione dei lavori e quella di
collaudo definitivo, ne accertino la funzionalità.
Art. 55
Garanzia degli impianti
L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire gli impianti eseguiti per un periodo di 12 mesi dalla data di
approvazione del certificato di collaudo.
Si intende per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe alla Ditta
appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica e tenuto presente quanto
espresso ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 44, tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare negli impianti
per effetto della non buona qualità dei materiali utilizzati o per difetto di montaggio.
66
Art. 56
Obblighi e oneri generali e speciali a carico dell'Amministrazione appaltante
e della Ditta appaltatrice
56.1 - Opere accessorie e provvisionali
Debbono intendersi per opere provvisionali comprese nell'appalto tutte le opere accessorie direttamente
connesse all'esecuzione degli impianti, ad esempio, apertura e chiusura di tracce, fori passanti nei muri e nei
pavimenti, muratura di grappe, sostegni e simili ecc., mentre sono escluse dall'appalto le opere murarie e di
specializzazione edile, nonché quelle altre opere di rifinitura in genere, conseguenti a impianti ultimati, come:
ripresa di intonaci, di tinte ecc. e tutto ciò che non fa parte del ramo d'arte della Ditta appaltatrice.
Le prestazioni di ponti, di sostegni di servizio e di ogni altra opera provvisionale occorrente per l'esecuzione
degli impianti devono far carico alla Ditta appaltatrice, salvo il caso che, per la contemporanea esecuzione delle
opere edilizie, le anzidette opere provvisionali già esistano in loco. In tal caso, la Ditta appaltatrice potrà fruirne,
fermi restante gli oneri che cedono a carico della stessa per la sicurezza sul lavoro prescritti dalle norme a quel
momento vigenti.
56.2 - Espropri, servitù, permessi, danni a terzi
Sono a carico dell'Amministrazione appaltante gli espropri, le servitù, i permessi, mentre restano a carico
della Ditta appaltatrice i danni dovuti a inesperienza o a negligenza propria o del proprio personale, o a
impropria modalità di esecuzione dei lavori.
56.3 - Danni di forza maggiore
Questi danni devono essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i
cinque giorni da quello dell'avvenimento.
Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per
l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto. Nessun compenso è dovuto nel caso in
cui a determinare il danno abbia concorso la colpa della Ditta appaltatrice o delle persone delle quali essa è
tenuta a rispondere.
Frattanto, la Ditta appaltatrice non può, sotto alcun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito
l'accertamento dei fatti, a norma delle disposizioni vigenti che regolano l'esecuzione dei lavori pubblici.
56.4 - Lavori provvisori
Saranno pagati a parte gli eventuali lavori provvisori (ad esempio, allacciamenti e installazioni temporanee),
ordinati di volta in volta per iscritto dalla Direzione dei Lavori, salvo il caso che non sia previsto un compenso a
corpo.
56.5 - Magazzini
Per le opere da eseguire, l'Amministrazione appaltante metterà a disposizione della Ditta appaltatrice i
necessari locali, ove esistano, per il deposito dei materiali.
La Ditta appaltatrice è tenuta a spostare il magazzino entro il termine assegnatole, qualora i locali dovessero
essere resi liberi.
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56.6 - Disciplina nel cantiere
La Ditta appaltatrice è tenuta a osservare e a far osservare al proprio personale la disciplina comune a tutte le
maestranze del cantiere. Essa è obbligata ad allontanare quei suoi dipendenti che al riguardo non fossero bene
accetti all'Amministrazione appaltante, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti che regolano l'esecuzione
di lavori pubblici.
56.7 - Sorveglianza
Nel caso di impianti in fabbricati in costruzione, la sorveglianza dei magazzini messi a disposizione della
Ditta appaltatrice rientra nella guardiania generale del cantiere.
Per la sorveglianza dei materiali già in opera, l'Amministrazione appaltante, a richiesta della Ditta
appaltatrice, disporrà affinché questa possa direttamente provvedervi.
56.8 - Divieto di cessione di contratto
È vietato alla Ditta appaltatrice di cedere o subappaltare in tutto o in parte l'opera appaltata; potrà solo
affidare, previo consenso dell'Amministrazione appaltante, l'esecuzione di parziali lavori a Ditte specializzate,
rimanendo però sempre essa responsabile verso l'Amministrazione.
56.9- Domicilio della Ditta appaltatrice
La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di comunicare, durante il corso del contratto, le variazioni eventuali del
proprio domicilio legale.
Art. 57
Modo di valutare i lavori
57.1 - Aumento o diminuzione dei lavori
L'Amministrazione appaltante, durante l'esecuzione delle opere appaltate, ha la facoltà di ordinare, per
iscritto, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione di opere non oltre la concorrenza di
un quinto in più o in meno dell'importo del contratto stesso.
Oltre tale limite, la Ditta appaltatrice può recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei lavori
eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali.
Nel caso di aumento, verrà stabilito, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.
57.2 - Varianti al progetto
L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti che ritenesse opportune e
convenienti, purché non mutino la natura delle opere comprese nell'appalto.
Valgono al riguardo le disposizioni di cui al precedente punto 1.
La Ditta appaltatrice, nel caso di appalto-concorso, non potrà variare il progetto se non col consenso scritto
dell'Amministrazione appaltante.
Le opere nuove e le variazioni saranno valutate e liquidate ai prezzi di contratto; ma qualora siano da
eseguire categorie di lavori non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo
contrattuale, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi prezzi a norma del vigente Regolamento dei lavori
pubblici.
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Per le variazioni ai lavori si farà riferimento alle norme del Capitolato Generale di appalto e del
Regolamento dei lavori pubblici vigenti.
57.3 - Contabilizzazione e valutazione
Per gli stati di avanzamento, la contabilizzazione e la valutazione dei lavori compiuti sarà fatta sulla scorta
dell'elenco dei prezzi allegato al presente Capitolato e degli eventuali nuovi prezzi contenuti in atti di
sottomissione sottoscritti dall'Appaltatore dopo la stipula del contratto d'appalto.
Nel caso di opere a corpo, le percentuali di accreditamento per la ripartizione negli stati di avanzamento in
relazione al progredire dei lavori, saranno quelle fissate dall'Amministrazione appaltante in sede di atti di
appalto o precisate dalla Ditta appaltatrice in sede di offerta e accettate dall'Amministrazione appaltante.
Tale ripartizione è da intendersi convenzionale agli effetti indicati e può non corrispondere al valore reale e
definitivo delle parti di impianti già installati o di materiali dati in opera.
Art. 58
Richiami ad altre disposizioni vigenti
Per tutto quanto non è stato espressamente specificato sopra, si farà riferimento alle disposizioni contenute
nel Capitolato Generale di appalto per le Opere Pubbliche e nel Regolamento di esecuzione dei lavori pubblici
vigenti al momento dell'appalto.
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