Progetto di legge

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1. ------IND- 2015 0706 D-- IT- ------ 20160104 --- --- PROJET
Progetto di legge ministeriale
del ministero federale dell'Alimentazione e dell'agricoltura
Progetto di legge che modifica la legge in materia di prodotti del
tabacco
A. Problema e finalità
La direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco
e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, all'articolo 29, obbliga gli Stati
membri ad adottare le disposizioni legislative necessarie a recepire la direttiva
2014/40/UE entro il 20 maggio 2016. La direttiva 2014/40/UE si recepisce tramite la legge
in materia di prodotti del tabacco del […] (BGBl. I pag. […]) e il regolamento in materia di
prodotti del tabacco adottato sulla base di tale legge.
In via integrativa ai criteri della direttiva, si dovranno anche disciplinare le sigarette
elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica senza nicotina equiparandoli ai prodotti
contenenti nicotina, nella misura in cui ciò sia necessario alla protezione dei consumatori
dai danni alla salute. Si dovranno oltre a ciò prevedere divieti aggiuntivi di pubblicità dei
prodotti del tabacco, delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica.
B. Soluzione
Grazie alla legge di modifica, le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica
senza nicotina si equiparano a quelli contenenti nicotina, nella misura in cui ciò sia
necessario alla protezione dei consumatori dai danni alla salute. Si recepiscono divieti di
pubblicità aggiuntivi dei prodotti del tabacco, delle sigarette elettroniche e dei contenitori
di liquido di ricarica. Si rielabora inoltre la regolamentazione in materia di prodotti
fitosanitari nei prodotti del tabacco o sopra di essi.
Giacché i citati contenuti regolamentari rappresentano regolamentazioni integrative dei
criteri della direttiva 2014/40/UE o esulano da tali criteri, sono soggetti ad obbligo di
notifica a norma della direttiva sulla procedura d'informazione 98/34/CE. Al fine di non
porre a rischio il calendario di recepimento della direttiva, si fanno progredire i presenti
elementi quale progetto di legge indipendente che modifica la legge in materia di prodotti
del tabacco.
C. Alternative
Nessuna.
D. Spese di bilancio senza costi di conformità
Nessuna.
E. Costi di conformità
-2-
E.1 Costi di conformità per i cittadini
Per i cittadini, non si determinano costi di conformità.
E.2 Costi di conformità per le imprese
L'inclusione delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica senza nicotina
nel campo della regolamentazione determina un costo in soluzione unica di poco
superiore a 1 milione di euro, nonché costi correnti di conformità pari a 300.000 euro
annui.
Spese burocratiche derivanti dall'obbligo di informazione
L'inclusione delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica senza nicotina
determina un costo di conformità in soluzione unica, derivante dall'obbligo di
informazione, pari a 500.000 euro all'incirca, nonché costi correnti di conformità derivanti
dal suddetto obbligo pari a 8.000 annui all'incirca.
All'interno del presente schema legislativo non si può concretizzare una compensazione
dei costi correnti di conformità per le imprese. Va pertanto verificato se si può o meno
dimostrare un'idonea prospettiva di sgravio al di fuori del presente schema.
E.3 Costi di conformità per l'amministrazione
Per l'amministrazione, non si determinano costi di conformità.
F. Ulteriori costi
Si prevede un divieto di pubblicità esterna a decorrere dallo 01.07.2020. Secondo i dati
delle imprese del tabacco, pubblicati nella relazione 2015 del governo federale sulle
droghe e le dipendenze, nel 2013 sono stati spesi 69,8 milioni di euro per la pubblicità
esterna.
La pubblicità cinematografica si limita nella misura in cui la proiezione di film e programmi
pubblicitari inerenti a prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di liquido di
ricarica è consentita soltanto qualora un film sia contrassegnato con l'indicazione "visione
non autorizzata ai minori" a norma della procedura definita all'articolo 14 della legge sulla
tutela dei minori. Come dimostra la relazione 2015 del governo federale sulle droghe e le
dipendenze, nel 2013 sono stati spesi 7,7 milioni di euro per la pubblicità cinematografica.
In futuro, tali spese si risparmieranno o si ridurranno in modo sostenibile.
-3-
Progetto di legge ministeriale del
dell'Alimentazione e dell'agricoltura
ministero
federale
Progetto di legge che modifica la legge in materia di prodotti del
tabacco1)
del …
Il Parlamento federale, con l'approvazione del Consiglio federale, ha deliberato la
seguente legge:
Articolo 1
Modifica della legge in materia di prodotti del tabacco
La legge in materia di prodotti del tabacco del […] (BGBl. I, pag. ) si modifica come
segue:
1.
nell'indice, successivamente alla dicitura relativa all'articolo 20 si inseriscono le
seguenti diciture:
"Articolo 20a Divieto di pubblicità esterna
Articolo 20b Divieto di distribuzione gratuita e di messa in palio”.
2.
All'articolo 1, paragrafo 1, successivamente alla dicitura "(GU L 127 del 29.4.2014,
pag. 1).“si inserisce la frase "l'articolo 2. punti 16 e 17, si applica con la condizione
che le definizioni ivi descritte comprendano altresì le sigarette elettroniche e i
contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina.“.
3.
L'articolo 2 si modifica come segue:
a)
successivamente al punto 8 si inserisce il seguente punto 9:
"9.
b)
4.
Pubblicità esterna: qualsiasi pubblicità esterna ai locali commerciali dei
negozi specializzati che si svolga mediante un impianto fisso in un luogo,
rivolgendosi direttamente ai consumatori o in altro modo (in particolare a
mezzo manifesti, scritte, decorazioni grafiche, pubblicità aerea o luminosa),".
Gli attuali punti 9 e 10 diventano i punti 10 e 11.
L'articolo 9 si modifica come segue:
a)
al testo si antepone il seguente paragrafo 1:
"(1) È consentito immettere sul mercato i prodotti del tabacco che
contengano prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che
1)
Notificata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015,
pag. 1).
-4abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE(GU L 309 del
24.11.2009, pag. 1) o i relativi prodotti di degradazione o di reazione, oppure ai
quali aderiscano prodotti fitosanitari o i relativi prodotti di degradazione o di
reazione soltanto qualora i prodotti fitosanitari
1. siano omologati in Germania per il rispettivo campo di applicazione o si
possano ancora applicare a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, della legge in
materia di protezione fitosanitaria, oppure
2. siano omologati per il rispettivo campo di applicazione in uno Stato
membro dell'Unione europea o in un altro Stato contraente dell'accordo sullo
Spazio economico europeo a norma delle disposizioni di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, lettere da b) ad e) della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15
luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L
230 del 19.08.1991, pag. 1) o a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n.
1107/2009.
Equivale a un prodotto fitosanitario ai sensi della frase 1 un prodotto
fitosanitario omologato per il rispettivo campo di applicazione in un paese terzo
ed applicato colà."
b)
5.
L'attuale testo diventa il paragrafo 2.
L'articolo 14 si modifica come segue:
a)
al paragrafo 1, successivamente alle parole "sigarette elettroniche e contenitori di
liquido di ricarica", si aggiungono le parole "contenenti nicotina,“.
b)
Al paragrafo 2, successivamente alle parole "sigarette elettroniche", si
aggiungono le parole "contenenti nicotina,“.
6.
Al testo dell'articolo 15, paragrafo 1, punto 2, lettera a), si antepongono le parole
"delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina,".
7.
Successivamente all'articolo 20 si inseriscono i seguenti articoli 20a e 20b:
"Articolo 20a
Divieto di pubblicità esterna
È vietato effettuare pubblicità esterna di prodotti del tabacco, di sigarette
elettroniche o di contenitori di liquido di ricarica. La frase 1 non si applica alla
pubblicità sulle superfici esterne degli edifici dei locali commerciali dei negozi
specializzati.
Articolo 20b
Divieto di distribuzione gratuita e di messa in palio
(1) È vietato distribuire sigarette, tabacco da arrotolare o tabacco per pipe ad
acqua a titolo professionale e gratuito.
(2) È vietato distribuire prodotti del tabacco da fumo diversi da quelli citati al
paragrafo 1, prodotti del tabacco non da fumo, nonché sigarette elettroniche o
-5contenitori di liquido di ricarica all'esterno dei locali commerciali dei negozi
specializzati a titolo professionale e gratuito.
(3) È vietato mettere in palio prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o
contenitori di liquido di ricarica a titolo professionale."
8.
L'articolo 21, paragrafo 1, si formula come segue:
"(1) Nel commercio di prodotti del tabacco, di sigarette elettroniche e di
contenitori di liquido di ricarica oppure nella pubblicità di prodotti del tabacco, di
sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica è vietato utilizzare
informazioni pubblicitarie,
1. grazie alle quali si susciti l'impressione che il consumo o l'utilizzo conforme
alla destinazione prevista sia ininfluente dal punto di vista della salute o sia idoneo a
influenzare vantaggiosamente il funzionamento del corpo, la capacità prestazionale o
il benessere,
2. che, secondo la loro tipologia, siano particolarmente idonee ad indurre i
giovani o gli adolescenti al consumo o ad intensificarlo,
3. che facciano apparire degna di imitazione l'inalazione del fumo del tabacco o
del vapore,
4.
9.
che suscitino l'impressione che gli ingredienti siano naturali o genuini.“
L'articolo 22 si modifica come segue:
a)
successivamente al paragrafo 2 si inserisce il seguente paragrafo 3:
"(3) Chiunque voglia praticare esclusivamente la vendita a distanza
transfrontaliera ai consumatori di sigarette elettroniche non contenenti nicotina e
di contenitori di liquido di ricarica non contenenti nicotina nell'Unione europea
deve essere soltanto registrato presso l'autorità competente sul territorio
nazionale, in deroga al paragrafo 2, punti 1 e 2."
b)
Gli attuali paragrafi da 3 a 6 diventano i paragrafi da 4 a 7.
10. L'articolo 34, paragrafo 1, si modifica come segue:
a)
il punto 4, lettera c), si formula come segue:
"c) L'articolo 9, paragrafo 1, frase 1, o l'articolo 11".
b)
Al punto 5, successivamente alla dicitura "a norma dell'articolo 9", si inserisce la
dicitura "paragrafo 2".
11. L'articolo 35 si modifica come segue:
a)
il paragrafo 2 si modifica come segue:
aa) successivamente al punto 9 si inseriscono i seguenti punti 10 e 11:
"10. effettui pubblicità esterna in spregio all'articolo 20a,
11. distribuisca o metta in palio a titolo professionale un prodotto del
tabacco, una sigaretta elettronica o un contenitore di liquido di ricarica in
violazione dell'articolo 20b."
-6bb) Gli attuali punti da 10 a 13 diventano i punti da 12 a 15.
b)
Al paragrafo 3, punto 2, lettera b), si sostituisce la dicitura "o 10" con la dicitura "o
12".
c)
Al paragrafo 4 si sostituisce la dicitura "o 10" con la dicitura "o 12".
12. All'articolo 43, paragrafo 2, successivamente alla dicitura "articolo 9“ si inserisce la
dicitura "paragrafo 2“.
13. All’articolo 47 si aggiungono i seguenti paragrafi 6 e 7:
"(6) l'articolo 20a va applicato a decorrere dallo 01.07.2020.
(7) l'articolo 20b, paragrafo 2, va applicato a decorrere dal 20 maggio 2020. La
frase 1 non vige per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica."
Articolo 2
Modifica della legge sulla tutela dei minori
La legge sulla tutela dei minori del 23 luglio 2002 (BGBl. I pag. 2730), da ultimo
modificata dall'articolo 2, paragrafo 55, e dall'articolo 4, paragrafo 36, della legge del 7
agosto 2013 (BGBl. I pag. 3154), si modifica come segue:
1.
l'articolo 11 si modifica come segue:
a)
al paragrafo 5 si eliminano le parole "tabacco lavorato oppure".
b)
Si inserisce il seguente paragrafo 6:
"(6) È consentito proiettare film o programmi pubblicitari che pubblicizzino
prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica ai
sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della legge in materia di prodotti del tabacco del
[…], modificata dalla legge del […], soltanto in relazione a film contrassegnati con
l'indicazione "visione non autorizzata ai minori" dall'autorità centrale regionale o
da un'organizzazione di autocontrollo volontario, nel quadro della procedura a
norma dell'articolo 14, paragrafo 6.“
2.
L'articolo 28, paragrafo 1, punto 14a, si formula come segue:
"14a. proietti un film pubblicitario o un programma pubblicitario in spregio all'articolo
11, paragrafo 5 o 6"."
Articolo 3
Modifica della legge in materia di accise sul tabacco
La legge in materia di accise sul tabacco del 15 luglio 2009 (BGBl. I, pag. 1870), da
ultimo modificata dall'articolo 12 della legge del 3 dicembre 2015 (BGBl. I pag. 2178), si
modifica come segue:
-71.
L'articolo 25, frase 2, si formula come segue:
"Gli è tuttavia consentito aprire le confezioni per verificare o mostrare il contenuto."
2.
L'articolo 26, paragrafo 1, frase 1, si formula come segue:
"Nella cessione di tabacco lavorato ai consumatori, al commerciante non è
consentito scendere sotto il prezzo della confezione indicato sul contrassegno fiscale
o sotto il prezzo di vendita al dettaglio che ne derivi."
3.
L'articolo 29 si abroga.
4.
L'articolo 36, paragrafo 2, si modifica come segue:
a)
al punto 3 si sostituisce la dicitura "contravvenga" con le parole "contravvenga o".
b)
Al punto 4 si sostituiscono le parole "abbini o" con le parole "abbini".
c)
Si abroga il punto 5.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
-8-
Motivazione
A. Parte generale
I.
Definizione della finalità e necessità delle regolamentazioni
La direttiva 2014/40/UE si recepisce tramite la legge in materia di prodotti del tabacco del
[…] (BGBl. I pag. […]) e il regolamento in materia di prodotti del tabacco adottato sulla
base di tale legge.
Oltre ai criteri della direttiva, si dovranno anche disciplinare le sigarette elettroniche e i
contenitori di liquido di ricarica senza nicotina, nella misura in cui ciò sia necessario alla
protezione dei consumatori dai danni alla salute. Si prevedono oltre a ciò divieti e
restrizioni aggiuntivi della pubblicità dei prodotti del tabacco, delle sigarette elettroniche e
dei contenitori di liquido di ricarica. Si rielabora la regolamentazione in materia di prodotti
fitosanitari nei prodotti del tabacco o su di essi.
Giacché i contenuti normativi citati esulano dai criteri della direttiva 2014/40/UE, sono
soggetti ad obbligo di notifica a norma della direttiva sulla procedura d'informazione
98/34/CE. Al fine di non porre a rischio il calendario di recepimento della direttiva, si fanno
progredire i presenti elementi separatamente e quale progetto di legge indipendente che
modifica la legge in materia di prodotti del tabacco.
II.
Contenuto essenziale del progetto
Disciplina delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica senza
nicotina
La direttiva 2014/40/UE, oltre ai prodotti del tabacco e ai prodotti da fumo a base di erbe,
disciplina altresì le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica contenenti
nicotina.
Oltre ai criteri della direttiva 2014/40/UE, mediante la presente legge si equiparano le
sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica senza nicotina a quelli contenenti
nicotina, nella misura in cui ciò sia necessario alla protezione dei consumatori dai danni
alla salute.
I rischi sanitari di tali prodotti nascono dall'inalazione di un aerosol contenente sostanze
nocive alla salute indipendentemente dalla nicotina. Giungono a tali constatazioni l'istituto
federale per la Valutazione dei rischi (istituto BfR), nella sua valutazione scientifica del
25.02.2015, e il centro tedesco di Ricerca sul cancro (centro dkfz), nel suo parere del
2015. L'istituto BfR e il centro dkfz constatano l'insorgenza – nel consumo di sigarette
elettroniche, con o senza nicotina – di composti carbonilici, compresi la formaldeide,
l'acroleina e l'acetaldeide. Si sospetta che i composti carbonilici e l'acetaldeide siano
induttori del cancro. A decorrere dallo 01.04.2015, la formaldeide è classificata come
sostanza cancerogena di categoria 1B, all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al
regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1) [regolamento (UE) n.
605/2014 della Commissione, del 5 giugno 2014, recante modifica, ai fini dell'introduzione
di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso
tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
-9Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele (GU L 167 del 06.06.2014, pag. 36)], vale a dire che si considera probabile,
nelle persone, l'effetto di induzione del cancro. L'acroleina può inoltre provocare
l'irritazione e l'infiammazione delle mucose esposte e, in caso di assunzione per
inalazione, determinare necrosi del tessuto polmonare. L'esposizione alla formaldeide e
ad altri composti carbonilici, in determinate condizioni, può essere ad un livello simile a
quello delle tradizionali sigarette di tabacco. Non esiste alcun valore soglia al di sotto del
quale una miscela delle predette sostanze sia innocua.
Pubblicità
Divieto di pubblicità esterna, restrizione della pubblicità cinematografica e divieto
di distribuzione gratuita di prodotti del tabacco
Il progetto di legge prevede – ad integrazione dei divieti di pubblicità in essere via radio,
sulla stampa e su altri prodotti stampati, nei servizi della società dell'informazione, nonché
nelle comunicazioni commerciali audiovisive di altra natura, compresa la televisione – un
divieto di pubblicità esterna dei prodotti del tabacco. Tale divieto dovrà entrare in vigore il
1° luglio 2020, trascorso un periodo transitorio. Oltre a ciò, si dovrà sostituire la restrizione
temporale in essere della pubblicità cinematografica dei prodotti del tabacco alla fascia
dopo le 18.00 – a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della legge sulla tutela dei minori –
con una restrizione della pubblicità cinematografica dei prodotti del tabacco che si colleghi
alla classificazione del film cinematografico. In futuro, la proiezione di film e programmi
pubblicitari inerenti ai prodotti del tabacco, alle sigarette elettroniche e ai contenitori di
liquido di ricarica sarà consentita soltanto in relazione a film contrassegnati con
l'indicazione "visione non autorizzata ai minori" a norma della procedura definita
all'articolo 14 della legge sulla tutela dei minori. Ad ampliamento del divieto di distribuzioni
gratuite di prodotti del tabacco – già in essere in relazione al divieto di sponsorizzazione di
eventi transfrontalieri – si prevede un divieto di distribuzione gratuita ai consumatori di
sigarette, di tabacco da arrotolare e di tabacco per pipe ad acqua. È ancora consentita la
distribuzione gratuita degli altri prodotti del tabacco da fumo quali le sigarette, il tabacco
da arrotolare e il tabacco per pipe ad acqua, dei prodotti del tabacco non da fumo, nonché
delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica soltanto all'interno dei
locali commerciali dei negozi specializzati di settore. Per i prodotti del tabacco da fumo
diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipe ad acqua, nonché
per i prodotti del tabacco non da fumo, il divieto di distribuzione gratuita all'esterno dei
locali commerciali dei negozi specializzati di settore è applicabile soltanto trascorso un
periodo transitorio di quattro anni: di conseguenza, a decorrere dal 20 maggio 2020.
Il governo federale considera i divieti di pubblicità esterna e la più ampia restrizione della
pubblicità cinematografica, nonché un divieto di distribuzione gratuita (abbinati ai divieti di
pubblicità del tabacco già in essere) come efficaci strumenti per pervenire ad un ulteriore
calo della quota dei fumatori. La pubblicità esterna dei prodotti del tabacco è
onnipresente. La pubblicità cinematografica ha luogo nel contesto dell'intrattenimento,
ammantato di positività. La distribuzione gratuita può innescare uno stimolo all'inizio o alla
prosecuzione del consumo, in particolare per i consumatori attenti ai prezzi quali ad
esempio i giovani adulti.
Il governo federale considera gli interventi sulle libertà civili – in particolare, sui diritti
fondamentali della libertà di espressione e della libertà professionale – delle imprese
interessate del settore del tabacco e del settore pubblicitario collegati alle presenti misure
giustificati per ragioni di protezione della salute della popolazione. La Corte costituzionale
federale si è occupata del controllo del consumo di tabacco in due decisioni, così nella
sua decisione del 22 gennaio 1997 – 2 BvR 1915/91 – (BVerfGE 95, 173) relativa alle
avvertenze sulle confezioni dei prodotti del tabacco, nonché nella sua decisione del 30
luglio 2008– 1 BvR 3262/07, 1 BvR 402/08, 1 BvR 906/08 (BVerfGE 121, 317) relativa alla
protezione dei non fumatori nei ristoranti. La Corte evidenzia come, nella scala dei valori
- 10 della Costituzione, si attribuisca un forte peso alla protezione della salute della
popolazione. Dall'articolo 2, paragrafo 2, della Costituzione può pertanto conseguire un
obbligo di protezione dello Stato, che contempla una prevenzione dei rischi contro le
minacce alla salute. Alla luce del numero dei decessi riconducibili a patologie da fumo
passivo sulla base di conoscenze scientifiche, è altresì interessata la protezione della vita
umana. La Costituzione motiva anche al riguardo un obbligo di protezione dello Stato, che
gli impone di assumere un comportamento protettivo ed incoraggiante nei confronti della
vita di ogni singolo individuo (BVerfGE 121, 356 con ulteriori riferimenti). Dal momento
che la salute e soprattutto la vita umana rientrano nei beni particolarmente preziosi, è
lecito perseguire la protezione delle stesse anche con mezzi che intervengano
sensibilmente sul diritto fondamentale della libertà professionale (BverfGE 121, 357)In merito al divieto di pubblicità esterna, va inoltre riportata quale ulteriore ragione di
giustificazione la tutela dei minori, giacché i giovani non possono sottrarsi a
quest'onnipresente forma di pubblicità. Il nesso tra il contatto dei giovani con la pubblicità
del tabacco e la probabilità di fumare o di iniziare a fumare si esamina in modo
statisticamente rappresentativo in vari studi riferiti anche alla Germania [ad es.:
Hanewinkel/Isensee/Sargen/Morgenstern,
"Pubblicità
delle
sigarette
e
fumo
adolescenziale" (Cigarette advertising and adolescent smoking), Am J PrevMed 2010; 28
(4), pagg. 359-366; Morgenstern/Sargent/Isensee/Hanewinkel, Dal non fumare mai al
fumo quotidiano in 30 mesi: valore predittivo dell'esposizione alla pubblicità del tabacco e
non del tabacco" (From never to daily smoking in 30 months: the predictive value of
tobacco and non-tobacco advertising exposure), BMJ Open 2013; 3 e002907].
Conseguentemente i dati della ricerca menzionata da ultimo, ad esempio, attestano un
nesso tra la frequenza del contatto con la pubblicità delle sigarette e il comportamento dei
giovani riguardo al fumo.
L'ampliamento dei divieti di pubblicità è altresì compatibile con il principio della
proporzionalità. Alla luce di una quota di fumatori che scema soltanto lievemente, le
avvertenze e le altre misure fino ad ora adottate per il controllo del consumo di tabacco –
nonostante il bene prezioso della libertà di stampa, da proteggere – non costituiscono
un'idonea alternativa d'azione rispetto all'importanza superiore della protezione della
salute e dei minori. Continuano inoltre ad essere ammissibili la pubblicità e l'esposizione
sul luogo della vendita. Grazie a ciò, i provvedimenti pubblicitari, per i motivi di livello
particolarmente elevato della protezione della salute e della tutela dei minori, si
canalizzano in modo tale che, da essi siano raggiunte in primis persone che si trovino
comunque già in un ambiente di vendita attinente, con esposizione delle merci ed
eventuali dialoghi commerciali a carattere pubblicitario.
La Repubblica federale di Germania ha aderito all'accordo quadro dell'OMS sul controllo
del consumo di tabacco del 21 maggio 2003 ("Accordo quadro sul tabacco"); questo è
entrato in vigore nella Repubblica federale il 16 marzo 2005. L'articolo 13 dell'accordo
prevede degli obblighi delle parti contraenti inerenti, tra l'altro, all'ambito della pubblicità
del tabacco (divieto di pubblicità dei prodotti del tabacco, in conformità alla Costituzione o
ai principi costituzionali) entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore. I divieti
previsti possono pertanto trovare fondamento anche nell'accordo quadro sul tabacco.
Divieti di pubblicità delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica
Per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, la
direttiva 2014/40/UE prescrive all'articolo 20, paragrafo 5, divieti di pubblicità conformi ai
requisiti della direttiva 2003/33/CE sulla pubblicità a favore dei prodotti del tabacco e della
direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi (divieto di pubblicità via radio, sulla
stampa e su altri prodotti stampati, nei servizi della società dell'informazione, nonché nelle
comunicazioni commerciali audiovisive di altra natura).
Oltre ai criteri della direttiva 2014/40/UE,
- 11 –
si vietano la pubblicità esterna e la distribuzione gratuita anche per le sigarette
elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e si limita ulteriormente la pubblicità
cinematografica, allineando così le regolamentazioni sulla pubblicità dei suddetti
prodotti a quelle relative ai prodotti del tabacco,
–
si equiparano le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica senza
nicotina a quelli contenenti nicotina in riferimento alle prescrizioni sulla pubblicità.
A norma del considerando 55 della direttiva, gli Stati membri dovrebbero restare liberi di
mantenere in vigore o introdurre disposizioni legislative nazionali per gli aspetti non
disciplinati dalla direttiva stessa. Il considerando 48 chiarisce in modo esplicito che non si
dovrà armonizzare la pubblicità interna delle sigarette elettroniche e dei contenitori di
liquido di ricarica. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare regolamentazioni in
merito.
Le regolamentazioni sono costituzionalmente ammissibili. Gli interventi sulle libertà civili
dei produttori di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica risultano
giustificati per motivi di protezione della salute e tutela dei minori.
In merito al divieto di pubblicità esterna, alla più ampia restrizione della pubblicità
cinematografica, nonché alla distribuzione gratuita, si rimanda alle argomentazioni a
precedere riguardo ai prodotti contenenti nicotina. Qui non può avere luogo nessun'altra
valutazione del rapporto con i diritti fondamentali interessati soltanto a motivo dell'elevata
tossicità della nicotina e della sua capacità di indurre dipendenza.
Anche per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica senza nicotina, i
divieti di pubblicità e le restrizioni della stessa risultano giustificati per motivi di protezione
della salute e tutela dei minori.
Le sigarette elettroniche si sono, soprattutto per la generazione più giovane, evolute fino a
diventare un prodotto caratteristico dello stile di vita. Nel 2014, quasi il 10% di tutti i
giovani dai 16 ai 19 anni ha consumato sigarette elettroniche in Germania [(editore)
centro tedesco di Ricerca sul cancro (2014) "Le sigarette elettroniche: notorietà e
consumo in Germania dal 2012 al 2014 (E-Zigaretten: Bekanntheit und Konsum in
Deutschland)"]. Apportando emendamenti alla legge sulla tutela dei minori [...] si è
introdotto un limite di età alla cessione di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di
ricarica contenenti nicotina e senza nicotina ai minori di 18 anni. In via integrativa a ciò,
per motivi di prevenzione si dovrà vietare anche la pubblicità delle sigarette elettroniche e
dei contenitori di liquido di ricarica senza nicotina.
A prescindere dal contenuto di nicotina, nelle sigarette elettroniche sussistono rischi
sanitari determinati dagli agenti evaporanti e dallo sprigionamento di sostanze e particelle
volatili o dal fatto che molti dei liquidi aromatizzati presentano caratteristiche citotossiche.
Giungono a tali constatazioni l'istituto federale per la Valutazione dei rischi (istituto BfR),
nella sua valutazione scientifica del 25.02.2015 [istituto federale per la Valutazione dei
rischi (istituto BfR): "Il rischio per la salute dei bambini e dei giovani provocato dalle
cosiddette sigarette elettroniche; valutazione scientifica dell'istituto BfR del 25.02.2015"
(Gesundheitsgefährdung von Kindern und Jugendlichen durch sogenannte E-Shishas;
Wissenschaftliche Bewertung des BfR vom 25.02.2015)] e il centro tedesco di Ricerca sul
cancro (centro dkfz), nel suo parere del 2015 [(editore) centro tedesco di Ricerca sul
cancro "Il rischio per la salute dei bambini e dei giovani provocato dalle sigarette
elettroniche: necessario il divieto di vendita ai minori di 18 anni a prescindere dal
contenuto di nicotina" (Gesundheitsgefährdung von Kindern und Jugendlichen durch EZigaretten: Verkaufsverbot an unter 18-Jährige unabhängig vom Nikotingehalt
erforderlich). Dalla scienza - Per la politica, Heidelberg, 2015].
- 12 Inoltre, si può studiare il rituale del fumo mediante l'utilizzo di sigarette elettroniche e delle
relative "aromatizzazioni", particolarmente allettanti per bambini e giovani, grazie a
bambini e giovani particolarmente sensibili ad essi, incoraggiando l'iniziazione al fumo in
generale o coniando modelli di comportamento corrispondenti.
III.
Alternative
Nessuna.
IV.
Competenza legislativa
La competenza legislativa della federazione scaturisce dall'articolo 74, paragrafo 1, punto
11, della Costituzione "Diritto dell'economia", nonché dall'articolo 74, paragrafo 1, punto
20, della Costituzione "Diritto dei generi voluttuari". La competenza legislativa per la
ratifica delle singole prescrizioni scaturisce dall'articolo 74, paragrafo 1, punto 1, della
costituzione.
Alla federazione spetta il diritto di legiferare nel presente ambito della competenza
legislativa concorrente se e nella misura in cui la sussistenza di condizioni di vita
equivalenti sul territorio federale e la tutela dell'unità giuridica o economica nell'interesse
di tutto lo stato richiedano l'emanazione di un regolamento nazionale (articolo 72,
paragrafo 2, della Costituzione). L'obiettivo di concorrere a un'efficace protezione della
popolazione, in particolare dei bambini e dei giovani, dai danni alla salute che possono
essere causati dal consumo di tabacco si può raggiungere unicamente se sull'intero
territorio federale vigono regolamentazioni unitarie inerenti ai prodotti del tabacco e alle
sigarette elettroniche o ad altri prodotti ad essi correlati. Le regolamentazioni della
presente legge dovranno creare un diritto federale unitario e garantire una pratica delle
autorità amministrative e di vigilanza uniforme per l'intero territorio federale, al fine di
evitare disparità di trattamento degli attori economici interessati e di scongiurare, pertanto,
svantaggi rilevanti per l'insieme dell'economia.
La competenza legislativa per la modifica della legge in materia di accise sul tabacco
scaturisce dall'articolo 105, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 106,
paragrafo 1, della Costituzione.
V.
Compatibilità con il diritto dell'Unione europea e con i trattati internazionali
Nella misura in cui si disciplinano le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di
ricarica senza nicotina esulando dai criteri della direttiva, ciò è compatibile con il diritto
dell'Unione europea. A norma del considerando 55 della direttiva, gli Stati membri
dovrebbero restare liberi di mantenere in vigore o introdurre disposizioni legislative
nazionali per gli aspetti non disciplinati dalla direttiva stessa.
Le regolamentazioni previste nell'ambito dei divieti di pubblicità sono compatibili con il
diritto dell'Unione europea. Integrano i divieti di pubblicità del tabacco previsti a norma
delle direttive 2003/33/CE e 2007/65/CE e recepiti nel diritto tedesco, nonché i criteri di
cui all'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2014/40/UE in ambiti per i quali il legislatore
europeo non ha alcuna competenza regolamentare.
- 13 VI.
1.
Conseguenze dal punto di vista giuridico
Semplificazione giuridica e amministrativa
L'applicabilità di prescrizioni sostanzialmente identiche alle sigarette elettroniche e ai
contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina e senza nicotina rappresenta, per le
autorità di vigilanza dei Land, una semplificazione amministrativa.
2.
Aspetti relativi alla sostenibilità
Il progetto di legge è conforme alle linee guida definite dal governo nazionale in materia di
sviluppo sostenibile, conformemente a quanto definito nella strategia per lo sviluppo
sostenibile. Con la legge, si dovranno ridurre i rischi evitabili per la salute umana: in
particolare relativamente ai bambini e ai giovani. Si tiene così conto dell'indicatore "vivere
in salute più a lungo". Le misure della presente legge sono finalizzate al miglioramento
dello stato di salute della popolazione.
3.
Spese di bilancio senza costi di conformità
Nessuna.
4.
Costi di conformità
Costi di conformità per i cittadini
Per i cittadini, non si determinano costi di conformità.
Costi di conformità per le imprese
Per la stima dei numeri di casi, è stata utilizzata quale fondamento la relazione dello
studio di consulenza PwC (PricewaterhouseCoopers), il quale l'ha stilata su incarico del
gruppo di interesse "imprese del tabacco - Associazione registrata" (Tabakwirtschaft e.V.)
(un'associazione che rappresenta gli interessi professionali delle imprese del tabacco
dinanzi alla politica, all'economia e ai mezzi di informazione). In tale relazione sono
contenuti dati sui tassi annui di variazione, nonché dati relativi al numero complessivo dei
prodotti del tabacco di volta in volta in esame.
A motivo della disciplina delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica
senza nicotina prevista nella presente legge di modifica, vigono gli obblighi, previsti nel
regolamento in materia di prodotti del tabacco, inerenti alle sigarette elettroniche e ai
contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina; questi determinano costi di conformità
per le imprese, anche per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica senza
nicotina.
In assenza di dati attendibili, si presuppone che i costi di conformità per le sigarette
elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica senza nicotina si muovano nel medesimo
ordine di grandezza di quelli per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica
contenenti nicotina.
Mediante l'articolo 24 del regolamento in materia di prodotti del tabacco si introducono
obblighi di comunicazione per le sigarette elettroniche. Il costo per la considerazione
iniziale degli obblighi di comunicazione per i prodotti senza nicotina si valuta a 503.200
euro. Presupponendo l'esistenza di una quota di modifica annua dell'8%, che determina
segnalazioni ex novo o di modifica, si generano costi di conformità correnti pari a 6.254
euro.
- 14 I costi di conformità derivanti dagli obblighi di informazione a norma dell'articolo 25 del
regolamento in materia di prodotti del tabacco si valutano a 1.824 euro annui per i prodotti
senza nicotina.
Il costo del personale, in soluzione unica, per la redazione del foglietto illustrativo a norma
dell'articolo 26 del regolamento in materia di prodotti del tabacco si stima a 14.594 euro. I
foglietti illustrativi vanno acclusi a tutte le sigarette elettroniche e a tutti i contenitori di
liquido di ricarica, cosicché si generano su base annua dei costi per la stampa e il
materiale. Si presume che, per 10 milioni di unità di prodotti senza nicotina, si possa
stampare a costi convenienti, cosicché i costi correnti per tale stampa si stimano a
300.000 euro.
A motivo dell'obbligo – contenuto all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento in materia di
prodotti del tabacco – di apporre un elenco sulla confezione unitaria e sull'imballaggio
esterno della sigaretta elettronica o del contenitore del liquido di ricarica, si determina un
costo per il materiale, in soluzione unica, pari a circa 1 milione di euro per i prodotti senza
nicotina.
All'interno del presente schema legislativo non si può concretizzare una compensazione
dei costi correnti di conformità per le imprese. Va pertanto verificato se si può o meno
dimostrare un'idonea prospettiva di sgravio al di fuori del presente schema.
Costi di conformità per l'amministrazione
Per l'amministrazione, non si determinano costi di conformità.
5.
Altri costi
Si prevede un divieto di pubblicità esterna. Secondo i dati delle imprese del tabacco,
pubblicati nella relazione 2015 del governo federale sulle droghe e le dipendenze, nel
2013 sono stati spesi 69,80 milioni di euro per la pubblicità esterna.
La pubblicità cinematografica si limita nella misura in cui la proiezione di film e programmi
pubblicitari inerenti a prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di liquido di
ricarica è consentita soltanto qualora un film sia contrassegnato con l'indicazione "visione
non autorizzata ai minori" a norma della procedura definita all'articolo 14 della legge sulla
tutela dei minori. Come dimostra la relazione 2015 del governo federale sulle droghe e le
dipendenze, nel 2013 sono stati spesi 7,7 milioni di euro per la pubblicità cinematografica.
In futuro, tali spese si risparmieranno o si ridurranno in modo sostenibile.
Relativamente alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica senza
nicotina, si possono attendere incrementi marginali dei prezzi, giacché tali prodotti sono
stati inclusi per la prima volta nel campo di applicazione delle prescrizioni giuridiche sul
tabacco e, di conseguenza, per i produttori e gli importatori, nascono nuovi criteri che si
potrebbero eventualmente trasferire sui prezzi.
VII.
Limitazione temporale; valutazione
Non è possibile alcuna limitazione temporale della legge.
- 15 B. Parte dettagliata
In riferimento all'articolo 1 (Modifica della legge in materia di prodotti del tabacco)
In riferimento al punto 1
Si integra l'indice con gli articoli 20a e 20b, da inserire ex novo, relativi ai divieti di
pubblicità esterna, nonché di distribuzione gratuita e di messa in palio.
In riferimento al punto 2
Si ampliano le definizioni citate ai punti 16 e 17 dell'articolo 2 della direttiva 2014/40/UE
relativa alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica senza nicotina. Nella
misura in cui non debba avere luogo un'equiparazione, le singole prescrizioni recano un
idoneo chiarimento.
In riferimento al punto 3
In riferimento alla lettera a
Si inserisce la definizione relativa alla pubblicità esterna. L'elencazione contenuta non è
conclusiva.
In riferimento alla lettera b
Modifica conseguente.
In riferimento al punto 4
In riferimento alla lettera a
Il paragrafo 1, inserito ex novo, dispone che è consentito immettere sul mercato prodotti
del tabacco che contengano prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive
del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE(GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) o i relativi
prodotti di degradazione o di reazione, oppure ai quali aderiscano prodotti fitosanitari o i
relativi prodotti di degradazione o di reazione soltanto qualora i prodotti fitosanitari siano
stati omologati per il suddetto campo di applicazione in Germania, in un altro Stato
membro o in uno Stato contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Si
equiparano i prodotti fitosanitari omologati in un paese terzo per il suddetto campo di
applicazione e applicati colà.
In riferimento alla lettera b
Modifica conseguente.
In riferimento al punto 5
In riferimento al lettera a
Si chiarisce che la prescrizione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della legge in materia di
prodotti del tabacco vige soltanto per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di
ricarica contenenti nicotina. Il paragrafo 1 recepisce i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo
3, lettere a) e b) della direttiva 2014/40/UE. A norma di essi, il liquido contenente nicotina
deve presentare un contenuto di nicotina pari a 20 mg/ml al massimo. Si stabiliscono
inoltre i volumi massimi dei contenitori di liquido di ricarica e delle sigarette elettroniche
usa e getta, nonché delle cartucce monouso. Non risulta pertanto possibile o necessaria
- 16 un'applicazione della presente regolamentazione alle sigarette elettroniche e ai contenitori
di liquido di ricarica senza nicotina.
In riferimento alla lettera b
Si chiarisce che la prescrizione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della legge in materia di
prodotti del tabacco vige soltanto per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di
ricarica contenenti nicotina. A norma di essa, per motivi di protezione della salute e sotto
alcuni aspetti della sicurezza (ad es., al fine di scongiurare il rischio del consumo
accidentale di dosi più elevate di nicotina), è consentito immettere sul mercato le sigarette
elettroniche contenenti nicotina soltanto qualora la dose di nicotina, in condizioni di utilizzo
normali, sia rilasciata ad un livello uniforme per l'intera durata di vita. Non risulta
necessaria un'applicazione della presente regolamentazione alle sigarette elettroniche e
ai contenitori di liquido di ricarica senza nicotina.
In riferimento al punto 6
Si chiarisce che la prescrizione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, punto 2, lettera a), della
legge in materia di prodotti del tabacco vige soltanto per le sigarette elettroniche e i
contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina. Il punto 2, lettera a, è finalizzato al
recepimento dell'articolo 20, paragrafo 4, lettera b), punto iii) della direttiva 2014/40/UE e
prevede che le confezioni unitarie e gli imballaggi esterni delle sigarette elettroniche e dei
contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina rechino un'avvertenza relativa alla
salute. Questa si riferisce al contenuto di nicotina, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4,
lettera b), punto iii). La prescrizione non può trovare applicazione ai prodotti senza
nicotina.
In riferimento al punto 7
L'articolo 20a, inserito ex novo, contiene il divieto di pubblicità esterna dei prodotti del
tabacco, delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica. Dovrà
continuare ad essere ammissibile la pubblicità sulle superfici esterne dei locali
commerciali dei negozi specializzati di settore (opere in muratura e vetrine).
Ad ampliamento del divieto di distribuzioni gratuite di prodotti del tabacco – già in essere
in relazione al divieto di sponsorizzazione di eventi transfrontalieri – si prevede, al
paragrafo 1 dell'articolo 20b inserito ex novo, un divieto di distribuzione gratuita ai
consumatori di sigarette, di tabacco da arrotolare e di tabacco per pipe ad acqua. A
norma del paragrafo 2, è ancora consentita la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco
da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipe ad acqua,
dei prodotti del tabacco non da fumo, nonché delle sigarette elettroniche e dei contenitori
di liquido di ricarica soltanto all'interno dei locali commerciali dei negozi specializzati di
settore.
Il paragrafo 3 dell'articolo 20b, disciplina il divieto – fino ad ora contenuto all'articolo 29
della legge in materia di accise sul tabacco – di messa in palio dei prodotti del tabacco a
titolo professionale e amplia tale divieto alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido
di ricarica.
In riferimento al punto 8
Il campo di applicazione dell'articolo 21 della legge in materia di prodotti del tabacco si
amplia alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica. Dovrà altresì essere
vietato ai produttori di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica creare
l'impressione, utilizzando denominazioni od altre dichiarazioni, che le sigarette
elettroniche siano ininfluenti dal punto di vista della salute. Sono inoltre vietate le
informazioni pubblicitarie che si rivolgano in particolare ai giovani o agli adolescenti, ma
possibilmente anche la rappresentazione grafica di giovani ed adolescenti o di situazioni
- 17 ed ambienti caratteristici per i giovani e gli adolescenti. Si vieta l'utilizzo di denominazioni
o di dichiarazioni che alludano al fatto che gli ingredienti delle sigarette elettroniche o dei
contenitori di liquido di ricarica siano naturali o genuini.
In riferimento al punto 9
In riferimento alla lettera a
La registrazione obbligatoria prevista dalla direttiva 2014/40/UE sia presso l'autorità
competente sul luogo di attività che presso l'autorità competente dello Stato membro in
cui ha luogo o è prevista la vendita a distanza, non si può prevedere così per le sigarette
elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica senza nicotina. Perché la necessità o
meno, in altri Stati membri, di una registrazione per le persone che immettano sul mercato
esclusivamente sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica senza nicotina
nella vendita a distanza dipende dal diritto nazionale dello Stato membro in questione. A
tale proposito si può unicamente disporre, che tali persone debbano registrarsi presso
l'autorità competente sul territorio nazionale.
In riferimento alla lettera b
Modifica conseguente.
In riferimento al punto 10
In riferimento alla lettera a
Si integra una sanzione penale per il nuovo articolo 9, paragrafo 1.
In riferimento alla lettera b
La modifica conseguente scaturisce dall'inserimento del nuovo articolo 9, paragrafo 1.
In riferimento al punto 11
In riferimento alla lettera a
Si integra una sanzione delle infrazioni ai nuovi articoli 20a e 20b.
In riferimento alla lettera b
Modifica conseguente.
In riferimento alla lettera c
Modifica conseguente.
In riferimento al punto 12
La modifica conseguente scaturisce dall'inserimento del nuovo articolo 9, paragrafo 1.
In riferimento al punto 13
All’articolo 47 (disposizioni transitorie) si aggiungono i paragrafi 6 e 7.
Il paragrafo 6 prevede che il divieto di pubblicità esterna trovi applicazione a decorrere
dallo 01.07.2020.
- 18 A norma del paragrafo 7, il divieto di distribuzione gratuita all'esterno dei locali
commerciali dei negozi specializzati di settore inerente a prodotti del tabacco da fumo
diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipe ad acqua, nonché ai
prodotti del tabacco non da fumo è applicabile soltanto trascorso un periodo transitorio di
quattro anni: di conseguenza, a decorrere dal 20 maggio 2020.
In riferimento all'articolo 2 (Modifica della legge sulla tutela dei minori)
In riferimento al punto 1
In riferimento alla lettera a
La modifica si effettua dal momento che, in futuro, la restrizione della pubblicità
cinematografica non sarà più legata alla proiezione del film cinematografico, bensì terrà
conto se un film è contrassegnato o meno con l'indicazione "visione non autorizzata ai
minori", a norma dell'articolo 14 della legge a tutela dei minori.
In riferimento alla lettera b
La proiezione di film e programmi pubblicitari inerenti ai prodotti del tabacco, alle sigarette
elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica è consentita soltanto in relazione a film
contrassegnati con l'indicazione "visione non autorizzata ai minori" a norma della
procedura definita all'articolo 14 della legge sulla tutela dei minori.
In riferimento al punto 2
Si integra una sanzione delle infrazioni al nuovo articolo 11, paragrafo 6.
In riferimento all'articolo 3 (Modifica della legge in materia di accise sul tabacco)
La modifica scaturisce dall'inserimento del nuovo articolo 20b, paragrafo 2.
In riferimento al punto 1
Si eliminano i contenuti normativi relativi alla distribuzione gratuita ai consumatori presenti
nell'attuale frase 2 dell'articolo 25 della legge in materia di accise sul tabacco.
In riferimento al punto 2
Si recepisce il divieto di mettere in palio il tabacco lavorato a titolo professionale
all'articolo 20b, paragrafo 3. Si può pertanto abrogare l'articolo 29 della legge in materia di
accise sul tabacco.
In riferimento al punto 3
Modifiche conseguenti relative al punto 2.
In riferimento all'articolo 4 (Entrata in vigore)
L'articolo 4 reca la regolamentazione relativa all'entrata in vigore.
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