1. ------IND- 2015 0088 EE- IT- ------ 20150312 --- --- PROJET PROGETTO 26.02.2015 MINISTRO DEGLI AFFARI ECONOMICI E DELLE INFRASTRUTTURE REGOLAMENTO Tallinn 2015 n. Requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici1 Il regolamento è attuato ai sensi della sottosezione 65, paragrafo 3 della legge sull'edilizia. Capo 1 Disposizioni generali Articolo 1. Ambito di applicazione del regolamento (1) Il presente regolamento fissa i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici, inclusi gli edifici a basso consumo energetico e gli edifici a energia quasi zero. (2) I requisiti sono applicati nei confronti dei seguenti edifici residenziali conformemente alla finalità d'uso dell'edificio: 1) piccoli edifici residenziali (un edificio residenziale o una casa a schiera con uno o due appartamenti); 2) edifici condominiali (edifici residenziali con tre o più appartamenti, inclusi gli edifici di istituti di assistenza sociale e le residenze, eccetto le case a schiera). (3) I requisiti sono applicati nei confronti dei seguenti edifici non residenziali conformemente alla finalità d'uso dell'edificio: 1) uffici, biblioteche e centri di ricerca; 2) edifici aziendali (edifici per alloggi, servizi di ristorazione, servizi, eccetto gli uffici e gli edifici commerciali); 3) edifici pubblici (edifici per l'intrattenimento, eccetto gli edifici di parchi zoologici o giardini botanici; edifici sportivi, eccetto le piste di pattinaggio sul ghiaccio e i centri di equitazione al coperto; musei ed edifici adibiti a biblioteche, eccetto le biblioteche; eccetto i terminal); 4) edifici commerciali e terminal; 5) edifici didattici (eccetto gli istituti prescolari per bambini); 6) istituti prescolari per bambini; 7) edifici sanitari (ospedali ed edifici per altre cure, eccetto gli edifici degli istituti di cura). (4) Nel determinare la conformità della prestazione energetica degli edifici non indicati alle sezioni 2 e 3 del presente capo, ai requisiti, occorrerà procedere dai requisiti stabiliti per l'edificio la cui finalità è più affine. (5) Quando un edificio dispone di numerose finalità d'uso, ciascuna unità edilizia che ha una finalità d'uso particolare e la cui superficie riscaldata supera il 10% della superficie totale riscaldata dell'edificio sarà assegnata a un indicatore di prestazione energetica che corrisponde a quella particolare finalità d'uso. Le unità edilizie la cui superficie rientra al di sotto del limite del 10% sono trattate come superfici di consumo standard all'interno della finalità d'uso dell'unità edilizia alla quale appartengono funzionalmente. L'indicatore di prestazione energetica massima consentita dell'edificio è la media ponderata degli indicatori di prestazione energetica calcolati rispetto alle unità con diverse finalità dell'edificio sulla base della superficie riscaldata. (7) I requisiti di prestazione energetica sono fissati per un edificio nel suo insieme. Al fine di calcolare l'indicatore di prestazione energetica, oltre all'involucro dell'edificio e ai suoi impianti di servizio, anche gli impianti di produzione di energia locali (come i collettori e i pannelli solari, le turbine eoliche, gli impianti per la produzione combinata di calore ed elettricità) che si trovano all'interno dell'edificio o sull'area dell'edificio sono considerati elementi costitutivi dell'edificio. Gli impianti di servizio (come il teleriscaldamento) collegati alla rete elettrica, fino al punto di connessione con la rete elettrica, sono considerati elementi costitutivi dell'edificio. Articolo 2. Definizioni (1) Nel presente regolamento i termini assumono il significato seguente: 1) sistemi tecnici – l'impianto di riscaldamento e l'impianto domestico di acqua calda (comprese le fonti di calore corrispondenti), l'impianto di ventilazione, l'impianto di raffreddamento, l'illuminazione e gli impianti che producono calore o elettricità a livello locale e sono inclusi anche nei calcoli dell'energia ai sensi del presente regolamento; 2) regolazione climatica interna – consumo di energia allo scopo di assicurare la qualità dell'aria interna, compreso il mantenimento, l'aumento o la riduzione della temperatura interna, in conformità dei requisiti di temperatura d'ambiente e di ventilazione stabiliti nel presente regolamento, e allo scopo di fornire illuminazione ai sensi del consumo standard dell'edificio; 3) tasso di perdita dell'edificio – il parametro che caratterizza la tenuta d'aria dell'involucro dell'edificio e che è stabilito per mezzo di un test della tenuta d'aria a pressione diversa di 50 Pa. Il tasso di perdita medio dell'edificio [m3/(h m2)] è espresso per metro quadrato dell'involucro dell'edificio. La superficie dell'involucro dell'edificio è calcolata sulla base delle dimensioni interne dell'edificio. (2) Nel presente regolamento i termini utilizzati in relazione alla prestazione energetica e al calcolo dell'energia assumono il significato seguente: 1) energia esportata – il calore o l'elettricità prodotta all'interno dell'edificio o sull'area dell'edificio e che non è utilizzata nell'edificio ma è immessa nelle reti elettriche; 2) energia rinnovabile locale – il calore o l'elettricità prodotta da fonti di energia solare, eolica, idrica e geotermica all'interno dell'edificio o sull'area dell'edificio. Nel caso di pompe di calore, l'energia rinnovabile raccolta dalla fonte di energia è presa in conto nel calcolo dell'energia secondo il coefficiente di prestazione della pompa di calore; 3) energia erogata – l'elettricità ottenuta dalle reti elettriche o il calore ottenuto dalle reti di teleriscaldamento in kilowatt-ore all'anno (kWh/anno) o il contenuto di energia (in kilowatt-ore) del combustibile che è ottenuto dai fornitori di combustibile e che è utilizzato per coprire il consumo energetico totale annuo dell'edificio laddove non sia coperto dall'energia rinnovabile locale. Qualsiasi combustibile ottenuto dall'area dell'edificio è considerato energia erogata; 4) consumo energetico totale (kWh/anno) dell'edificio – consumo di calore ed elettricità dai sistemi tecnici necessario alla regolazione climatica interna, al riscaldamento domestico dell'acqua e al funzionamento delle apparecchiature elettriche, esclusa l'energia rinnovabile locale (a eccezione delle pompe di calore). Il consumo energetico totale dell'edificio comprende tutte le perdite energetiche dei sistemi tecnici, incluse le fonti di calore, gli impianti di distribuzione della produzione energetica locale e la conversione di energia (ad es. il coefficiente di prestazione di una pompa di calore o di un impianto di refrigerazione, l'uso di cogenerazione o celle a combustione); 5) energia primaria – la quantità di energia primaria da fonti rinnovabili e non rinnovabili necessaria per la produzione di un kilowatt-ore di energia erogata, compresa qualsiasi perdita coinvolta nello sfruttamento di una fonte di energia e nella produzione, trasmissione e distribuzione di energia; 6) fattori di conversione delle fonti di energia – fattori che prendono in considerazione il consumo dell'energia primaria richiesto per la produzione di energia erogata e l'impatto ambientale coinvolto; 7) consumo specifico – il consumo energetico annuale in kilowatt-ore per metro quadrato della superficie riscaldata di un edificio [kWh/(m2 anno)]; 8) consumo specifico totale ponderato dell'energia immessa nelle reti elettriche – la somma dei prodotti, calcolata separatamente per ciascun vettore energetico, dell'energia immessa nella corrispettiva rete elettrica e il fattore di conversione della fonte di energia; 9) consumo specifico totale ponderato dell'energia erogata – la somma dei prodotti, calcolata separatamente per ciascun vettore energetico, dell'energia erogata e il fattore di conversione del vettore energetico; 10) consumo standard di un edificio – il normale consumo di un edificio in relazione alla verifica della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. Nello stabilire il consumo standard occorre tenere in considerazione la finalità d'uso dell'edificio, il clima interno ed esterno, il periodo durante il quale l'edificio e i suoi sistemi tecnici sono utilizzati, e i guadagni termici; 11) indicatore di prestazione energetica [kWh/(m2 anno)] – consumo specifico totale ponderato dell'energia erogata utilizzata nel corso di un consumo standard dell'edificio, meno il consumo specifico ponderato dell'energia immessa nelle reti elettriche; la quantità di prestazione energetica riflette il consumo energetico integrato nell'edificio sia per provvedere alle condizioni climatiche interne, riscaldamento dell'acqua per uso domestico, sia per l'utilizzo della casa e di altre attrezzature domestiche ed è calcolato su un metro quadrato di superficie riscaldata in caso di uso tipico dell'edificio; 12) dispersione del calore specifico totale dell'involucro dell'edificio su un metro quadrato della superficie riscaldata [W/(m2K)] – dispersione del calore specifico totale attraverso l'involucro dell'edificio su metro quadrato della superficie riscaldata dell'edificio a una variazione della temperatura di un grado Celsius tra la temperatura interna e quella esterna. La dispersione del calore specifico è l'insieme delle dispersioni termiche che derivano dalla conduzione e dall'infiltrazione attraverso l'involucro dell'edificio; 13) fabbisogno energetico netto – l'energia termica ed elettrica (senza considerare le dispersioni del sistema e le conversioni da un tipo di energia all'altra) necessaria per la regolazione climatica interna, il riscaldamento dell'acqua per uso domestico, l'illuminazione e il funzionamento delle apparecchiature. Il fabbisogno energetico netto comprende: il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, il raffreddamento degli ambienti, il riscaldamento per la ventilazione dell'aria, il raffreddamento per la ventilazione dell'aria, la ventilazione, il riscaldamento dell'acqua per uso domestico, l'illuminazione e il funzionamento delle apparecchiature; 14) prestazione energetica in termini di efficienza dei costi – il valore limite di prestazione energetica che fornisce il costo totale minimo di mantenimento dell'edificio durante il suo ciclo di vita. La perdita totale consiste nei costi di costruzione e nei costi di energia annuale, di manutenzione e mantenimento (calcolati mediante l'equazione di investimento per stabilire il valore attuale di un ciclo di vita di 30 anni nel caso di edifici residenziali e un ciclo di vita di 20 anni nel caso di edifici non residenziali). Capo 2 Requisiti per la prestazione energetica di un edificio Articolo 3. Requisiti minimi per la prestazione energetica e per l'indicatore di prestazione energetica (1) Durante la progettazione di un edificio, la conformità dell'edificio ai requisiti minimi per la prestazione energetica è valutata sulla base dei documenti di progettazione dell'edificio. (2) I requisiti minimi per la prestazione energetica sono indicati dall'indicatore di prestazione energetica e dagli altri requisiti fissati nel presente regolamento. (3) L'indicatore di prestazione energetica di un edificio da costruire non può superare i seguenti valori limite: Edificio 1) nei piccoli edifici residenziali, superficie riscaldata fino a 100 m2 2) nei piccoli edifici residenziali, superficie riscaldata oltre 100 m2 3) edifici condominiali kWh/(m2 anno) 184 160 150 4) uffici, biblioteche e centri di ricerca 160 5) edifici aziendali 210 6) edifici pubblici 200 7) edifici commerciali e terminal 230 8) edifici didattici 160 9) istituti prescolari per bambini 190 10) edifici sanitari 380 (4) L'indicatore di prestazione energetica di un edificio sottoposto a ristrutturazione importante non può superare i seguenti valori limite: Edificio 1) piccoli edifici residenziali 2) edifici condominiali 3) uffici, biblioteche e centri di ricerca 4) edifici aziendali 5) edifici pubblici 6) edifici commerciali e terminal 7) edifici didattici 8) istituti prescolari per bambini 9) edifici sanitari kWh/(m2 anno) 210 180 210 270 250 280 200 240 460 (5) Quando le pareti esterne attorno a tutto il perimetro dell'edificio sono costruite con tronchi dal diametro di almeno 180 mm e non sono isolate, si applica il coefficiente del valore limite di prestazione energetica di cui al punto 1.1, stabilito alle sottosezioni 2-10 di cui alla sezione 3 e 4 del presente capo. (6) Quando un edificio nuovo o un edificio che è sottoposto a ristrutturazione importante soddisfa i requisiti minimi per la prestazione energetica, detto edificio è considerato un edificio con prestazione energetica di livello ottimale in funzione dei costi. Articolo 4. Requisiti relativi alla dispersione del calore specifico totale dell'involucro dell'edificio dei piccoli edifici residenziali (1) Quando, conformemente alla sezione 18 di cui al presente regolamento, si utilizza il metodo semplificato per dimostrare la conformità al valore limite dell'indicatore di prestazione energetica, l'insieme delle dispersioni termiche specifiche dell'involucro dell'edificio su metro quadrato della superficie riscaldata non può superare i seguenti valori limite, a seconda della principale fonte di energia per l'impianto di riscaldamento e l'impianto di riscaldamento dell'acqua per uso domestico nell'edificio: Principale fonte di energia 1) pompa di calore geotermica 2) pompa aria/acqua 3) caldaia a pellet di legno 4) teleriscaldamento 5) caldaia a condensazione a gas W/(m2·K) 1,00 0,75 0,75 0,7 0,6 (2) Quando le pareti esterne attorno a tutto il perimetro dell'edificio sono costruite con tronchi dal diametro di almeno 180 mm e non sono isolate, si applica il coefficiente del valore limite di prestazione energetica di cui al punto 1.2, stabilito alla sottosezione 1. (3) Se la principale fonte di energia per l'impianto di riscaldamento dell'edificio e l'impianto domestico di acqua calda non compare tra le fonti elencate alla sottosezione 1 del presente capo, la conformità al valore limite dell'indicatore di prestazione energetica è dimostrata attraverso il metodo di calcolo. Articolo 5. Valore limite della prestazione energetica degli impianti di ventilazione dei piccoli edifici residenziali. (1) Gli impianti di ventilazione devono essere dotati di un'unità per il recupero del calore il cui rapporto di temperatura è almeno 0,8. (2) La potenza specifica massima consentita dei ventilatori dell'impianto di ventilazione è 2.0 W/(1/s). Articolo 6. Edificio a basso consumo energetico (1) Un edificio a basso consumo energetico è un edificio caratterizzato da soluzioni di ingegneria, costruito secondo la miglior pratica di costruzione possibile, che impiega soluzioni basate sull'efficienza energetica e sulle tecnologie dell'energia rinnovabile e che non si prevede produca elettricità a livello locale da una fonte di energia rinnovabile. (2) L'indicatore di prestazione energetica di un edificio a basso consumo energetico non deve superare i seguenti valori limite: Edificio 1) piccoli edifici residenziali kWh/(m2 anno) 120 2) edifici condominiali 120 3) uffici, biblioteche e centri di ricerca 130 4) edifici aziendali 160 5) edifici pubblici 150 6) edifici commerciali e terminal 160 7) edifici didattici 120 8) istituti prescolari per bambini 140 9) edifici sanitari 300 Articolo 7. Edificio a energia quasi zero (1) Un edificio a energia quasi zero è un edificio caratterizzato da soluzioni di ingegneria, costruito secondo la miglior pratica di costruzione possibile, che impiega soluzioni basate sull'efficienza energetica e sulle tecnologie dell'energia rinnovabile e il cui indicatore di prestazione energetica è superiore a 0 kWh(m2 anno) ma non supera i valori limite fissati nella presente sezione. (2) L'indicatore di prestazione energetica di un edificio a energia quasi zero non deve superare i seguenti valori limite: Edificio 1) piccoli edifici residenziali kWh/(m2 anno) 50 2) edifici condominiali 100 3) uffici, biblioteche e centri di ricerca 100 4) edifici aziendali 130 5) edifici pubblici 120 6) edifici commerciali e terminal 130 7) edifici didattici 90 8) istituti prescolari per bambini 100 9) edifici sanitari 270 Articolo 8. Edificio a consumo netto di energia nullo Un edificio a consumo netto di energia nullo è un edificio il cui indicatore di prestazione energetica è 0 kWh(m2 anno). L'energia erogata può essere importata in un edificio a consumo netto di energia nullo se questa è compensata da energia immessa nelle reti elettriche. Articolo 9. Fattore di conversione del vettore energetico (1) I seguenti vettori energetici hanno i fattori di conversione come riportati in prosieguo: 1) combustibile basato su fonti di energia rinnovabili (legno e combustibile a base di legno e altri biocombustibili, eccetto la torba e i blocchi di torba compressi) 0,75 2) teleriscaldamento 0,9; 3) combustibile liquido (olio combustibile e gas liquido) 1,0; 4) gas naturale 1,0; 5) combustibile fossile solido (carbone e altri combustibili simili) 1,0; 6) torba e blocchi di torba compressi 1,0; 7) elettricità 2,0. (2) Il contenuto di energia di un combustibile è calcolato sulla base del suo potere calorifico. Il potere calorifico pertinente è il minor potere calorifico indicato dal fornitore del combustibile o dai dati emessi sulla base del regolamento stabilito ai sensi della sottosezione 64(5) della legge sull'edilizia. Articolo 10. Requisiti per la ventilazione e la temperatura interna. (1) Nei calcoli di energia il flusso di aria esterno degli impianti di ventilazione dei nuovi edifici o degli edifici che sono sottoposti a ristrutturazione importante deve corrispondere ai valori specificati nell'allegato al regolamento durante la vita operativa dell'edificio. (2) Il flusso di aria esterno indica il flusso di aria esterno minimo necessario per metro quadrato della superficie riscaldata dell'edificio. Nel caso di un impianto di ventilazione a volume variabile, il tasso limite del flusso di aria esterno come stabilito nell'allegato al presente regolamento può essere utilizzato come flusso di aria massimo della stanza. (3) Negli edifici condominiali dove è possibile regolare separatamente la fornitura e lo scarico di ventilazione dell'aria, la fornitura del flusso di aria deve essere almeno 0,42 l/(s m2) durante la vita operativa dell'edificio. (4) Il calcolo dell'energia utilizza le impostazioni di riscaldamento e raffreddamento elencate nell'allegato al presente regolamento. In caso di stanze parzialmente riscaldate, il calcolo dell'energia utilizza il setpoint di riscaldamento elencato nell'allegato al presente regolamento come temperatura interna. (5) I requisiti che si applicano rispetto alla fornitura dei flussi di aria dell'impianto di ventilazione e i setpoint della temperatura interna sono specificati nell'allegato al presente regolamento. Articolo 11. Requisiti per la temperatura interna in estate. (1) I requisiti per la temperatura interna in estate sono considerati rispettati se, durante il periodo dal 1° giugno al 31 agosto, la temperatura interna non supera il limite di temperatura (l'impostazione di raffreddamento) oltre 150 gradi ora (°Ch) negli edifici residenziali e oltre 100 gradi ora (°Ch) negli edifici non residenziali di cui alle sottosezioni 2 e 3 del capo 1 del presente regolamento. (2) In caso di edifici didatti e centri di ricerca (eccetto gli istituti prescolari per bambini, gli istituti di ricerca, gli istituti di metodologia e gli altri edifici didattici e di ricerca), il periodo interessato si estende dal 1 maggio al 15 giugno e dal 15 agosto al 30 settembre, e si presume che gli edifici siano chiusi dal 15 giugno al 15 agosto. (3) Il periodo di raffreddamento in alcuni edifici può essere più lungo del periodo di cui alla sottosezione 2 al presente capo, ma ciò non sarà preso in considerazione ai fini della verifica della conformità al requisito di temperatura interna in estate. (4) Il fabbisogno energetico per il raffreddamento e il consumo di energia per l'impianto di raffreddamento sono calcolati rispetto all'intero periodo di raffreddamento. (5) Al fine di prevenire il surriscaldamento delle camere, bisogna prediligere soluzioni di raffreddamento passive piuttosto che impianti di raffreddamento attivi, il surriscaldamento delle camere deve essere evitato con l'impiego di soluzioni architettoniche e strutturali (ad es. controllo solare, superfici di vetro adeguatamente dimensionate e posizionate, l'orientamento dell'edificio in relazione ai punti cardinali e altri elementi, l'uso di elementi strutturali di grande portata) e il raffreddamento notturno per mezzo di ventilazione. (6) Il raffreddamento degli ambienti guidato dall'apertura delle finestre non è preso in considerazione ai fini della verifica della conformità al requisito di temperatura interna in estate, ad eccezione degli edifici residenziali. (7) Se in un edificio il funzionamento di un impianto di raffreddamento è necessario al fine di soddisfare il requisito di temperatura interna in estate, il calcolo energetico corrispondente deve includere il fabbisogno energetico correlato al raffreddamento degli ambienti e il calcolo del consumo di energia dell'impianto di raffreddamento. Quando un impianto di raffreddamento è installato nell'edificio conformemente ai documenti di progettazione corrispondenti, il calcolo della temperatura interna in estate di cui alla sottosezione 1 non è necessario. (8) Negli edifici non residenziali che non dispongono di un impianto di raffreddamento, la conformità al requisito di temperatura interna in estate è dimostrata attraverso l'esecuzione di un calcolo di simulazione basato sui tipi di camere standard. Ove necessario, il calcolo di simulazione può utilizzare un setpoint di raffreddamento inferiore a quello fissato nell'allegato al presente regolamento, al fine di compensare le temperature interne che, a causa della regolazione della temperatura, sono superiori rispetto al setpoint. (9) Negli edifici residenziali, la conformità al requisito di temperatura interna in estate può essere dimostrata attraverso l'esecuzione di un calcolo di simulazione basato sui tipi di camere standard oppure utilizzando strumenti semplificati progettati a tale scopo, quali i grafici. (10) I piccoli edifici residenziali sono esenti dal dimostrare la conformità al requisito di temperatura interna in estate mediante il calcolo di simulazione purché tutte le seguenti condizioni siano contemporaneamente soddisfatte: 1) sulle pareti esterne dell'edificio esposte ad ovest e a sud, le superfici delle finestre con un'area di oltre un metro quadrato utilizzano un vetro di protezione solare con un coefficiente di ombreggiatura g ≤ 0,4 o altre soluzioni simili che raggiungono un effetto equivalente; 2) nei soggiorni e nelle camere da letto, la superficie in vetro delle finestre esposte ad ovest e a sud equivale al massimo al 30% della superficie totale delle pareti esterne a ovest e a sud della camera; 3) nei soggiorni e nelle camere da letto, la superficie delle finestre apribili è pari almeno al 5% della superficie del pavimento di dette camere. Articolo 12. Requisiti per l'involucro dell'edificio (1) L'involucro dell'edificio deve essere costantemente a tenuta d'aria e sufficientemente isolato. Nel determinare il corretto isolamento dell'edificio, i fattori da prendere in considerazione sono i requisiti di prestazione energetica, il mantenimento di una temperatura interna confortevole e il fatto di dover evitare muffa e condensa sui ponti termici, sulle superfici interne e sugli elementi strutturali. (2) Al fine di mantenere una temperatura interna confortevole nell'edificio, la trasmittanza termica del suo involucro in generale non può superare 0,5 watt per metri quadrati kelvin [W/(m2K)]. Quando le porte o le finestre hanno un valore di trasmittanza termica superiore, deve essere garantita una temperatura interna confortevole mediante una soluzione di riscaldamento. (3) Nella selezione dell'isolamento, lo scopo deve essere quello di garantire che il lavoro di costruzione raggiunga un elevato livello di prestazione energetica. Nella selezione delle soluzioni per l'involucro di un edificio residenziale possono essere utilizzati i seguenti valori come un obiettivo iniziale: 1) trasmittanza termica delle pareti esterne 0,12–0,22 W/(m2K); 2) trasmittanza termica dei tetti e dei pavimenti 0,1–0,15 W/(m2K); 3) trasmittanza termica delle finestre e delle porte 0,6–1,1 W/(m2K), mentre la selezione finale deve puntare alla riduzione della lunghezza del perimetro dell'edificio e considerare le sue soluzioni di riscaldamento e ventilazione. (4) Nella selezione delle soluzioni per l'involucro di un edificio non residenziale possono essere utilizzati i seguenti valori come un obiettivo iniziale: 1) trasmittanza termica delle pareti esterne 0,15-0,25 W/(m2K); 2) trasmittanza termica dei tetti e dei pavimenti 0,1-0,2 W/(m2K); 3) trasmittanza termica delle finestre e delle porte 0,6–1,1 W/(m2K), mentre la selezione finale deve puntare alla riduzione della lunghezza del perimetro dell'edificio e considerare le sue soluzioni di riscaldamento e ventilazione. In aggiunta a quanto sopra, il calore gratuito deve essere preso in considerazione nel determinare il livello di isolamento ottimale. (5) In generale, il tasso di perdita medio dell'involucro dell'edificio non può superare un metro cubo all'ora e per metro quadro dell'involucro dell'edificio [m3/(h m2)]. Al fine di evitare il rischio di convezione di umidità, le giunzioni critiche degli elementi strutturali dell'edificio (quali le giunzioni delle pareti, le fondamenta e i pavimenti, le pareti e il tetto, le cuciture del vapore o della barriera d'aria del tetto caldo, le zone di transito) devono essere il più possibile a tenuta d'aria. (6) Il tasso di perdita medio dell'involucro dell'edificio non può superare il valore utilizzato nel calcolo dell'energia effettuato per dimostrare la conformità dell'edificio ai requisiti minimi di prestazione energetica. Articolo 13. Requisiti per gli impianti di servizio (1) Gli impianti di servizio devono essere progettati e installati in modo da garantirne una lunga vita e un funzionamento efficiente entro il range operativo ottimale. Le dispersioni termiche inutili devono essere evitate mediante l'isolamento adeguato delle tubature e mediante sistemi di stoccaggio termico. (2) In generale, la qualità dell'aria interna richiesta deve essere garantita dalla ventilazione dell'aria forzata. Soluzioni efficienti di recupero del calore, tubazione a bassa caduta di pressione e altri componenti dell'impianto di ventilazione, nonché ventilatori ad efficienza ragionevolmente elevata e dispositivi di controllo devono essere utilizzati per raggiungere una buona prestazione energetica dell'impianto di ventilazione. Articolo 14. Requisiti per l'impianto di riscaldamento (1) Quando le unità degli edifici sono destinate ad essere utilizzate separatamente e possono avere diversi proprietari o possono essere locate a pagamento, l'impianto di riscaldamento che serve tali unità deve essere progettato in modo da comprendere dei dispositivi che devono essere effettivamente installati e che consentono di determinare il consumo energetico di dette unità edilizie ai fini del riscaldamento. (2) Non è necessario installare i dispositivi che consentono di determinare il consumo energetico di una unità edilizia ai fini del riscaldamento laddove: 1) l'occupante dell'unità edilizia non dispone dei mezzi tecnici per regolare il consumo energetico in detta unità edilizia; 2) a causa della soluzione di ingegneria dell'edificio, le attività dell'occupante dell'unità edilizia non hanno un impatto significativo sul consumo energetico correlato al riscaldamento dell'edificio; 3) l'installazione di dispositivi che consentono di determinare il consumo energetico di una unità edilizia ai fini del riscaldamento non è valida sotto il profilo economico o non è tecnicamente possibile. (3) Laddove si prevede di non provvedere all'installazione di dispositivi che consentono di determinare il consumo energetico, le ragioni di ciò devono essere esposte nella descrizione tecnica dell'impianto di riscaldamento e ventilazione presentata in quanto parte dei documenti di progettazione dell'edificio e che è allegata alla richiesta di una concessione edilizia. Capo 3 Calcolo dell'energia Articolo 15. Fasi di calcolo dell'energia (1) Il calcolo dell'energia stabilisce il consumo energetico totale dell'edificio in relazione alla regolazione climatica interna (riscaldamento, raffreddamento, ventilazione e illuminazione), il riscaldamento dell'acqua per uso domestico e il funzionamento delle apparecchiature elettriche (quali gli elettrodomestici e altra attrezzatura elettrica utilizzata in ambito domestico, in ufficio o nell'edificio). L'uso di energia erogata, energia esportata e l'indicatore di prestazione energetica dell'edificio sono calcolati sulla base del risultato del calcolo dell'energia. (2) L'uso del calore e dell'elettricità è trattato separatamente in tutte le fasi di calcolo dell'energia e nella presentazione dei risultati di tale calcolo. (3) Il calcolo dell'energia include almeno le seguenti fasi: 1) il calcolo delle temperature interne in estate (a eccezione degli edifici per i quali l'impianto di raffreddamento deve essere progettato e installato nell'edificio); 2) il calcolo del fabbisogno energetico netto, che comprende il calcolo del fabbisogno energetico correlato al riscaldamento degli ambienti, del recupero del calore dalla ventilazione dell'aria e del fabbisogno energetico correlato al riscaldamento della ventilazione dell'aria, che deve includere anche il consumo energetico necessario a prevenire la formazione di brina sullo scambiatore di calore e il calcolo del fabbisogno energetico netto correlato al riscaldamento dell'acqua per uso domestico e al raffreddamento degli ambienti; 3) il calcolo del consumo di elettricità dell'impianto di ventilazione; 4) il calcolo approssimativo relativo all'impianto di riscaldamento, basato sull'efficienza della fonte di calore o il coefficiente di prestazione della pompa di calore e sul consumo di elettricità di qualsiasi dispositivo ausiliare; 5) il calcolo approssimativo relativo all'impianto di raffreddamento, tenendo in conto le perdite di condensa e di calore dell'impianto di raffreddamento e la produzione di freddo; 6) il calcolo del consumo di elettricità dell'impianto elettrico sulla base di parametri dati in relazione all'uso di illuminazione e attrezzatura elettrica; 7) la presentazione dei risultati del calcolo conformemente alla procedura specificata nella metodologia per il calcolo della prestazione energetica nell'edilizia. (4) Il consumo di energia degli impianti di servizio (ad es. cappe da cucina, cappe da laboratorio, impianti di riscaldamento per l'acqua di piscine, locali server, celle frigorifere, attrezzatura di cucine industriali) o dell'attrezzatura elettrica (ad es. ascensori, porte ad apertura elettrica, illuminazione esterna, aree riscaldate all'esterno, diversi cavi riscaldanti per l'antigelo, prese esterne) non elencati nel presente regolamento non sono inclusi nel calcolo dell'energia. (5) Il calcolo dell'energia per dimostrare la conformità dell'edificio ai requisiti minimi per la prestazione energetica è effettuato secondo il metodo di calcolo della prestazione energetica nell'edilizia specificato nella risoluzione adottata conformemente alla sottosezione 64(5) della legge sull'edilizia. Articolo 16. Calcolo dell'energia in quanto parte del processo di costruzione (1) Il calcolo dell'energia è effettuato al fine di dimostrare la conformità dell'edificio ai requisiti minimi per la prestazione energetica e/o al fine redigere il certificato di prestazione energetica. I risultati del calcolo, ottenuti secondo la procedura specificata nel presente regolamento adottato sulla base della sottosezione 64(5) della legge sull'edilizia si applicano per entrambi gli scopi. (2) I risultati del calcolo dell'energia che mostrano la conformità ai requisiti minimi per la prestazione energetica sono inclusi nei documenti di progettazione dell'edificio allegati alla richiesta di una concessione edilizia rispetto a un nuovo edificio o un edificio sottoposto a ristrutturazione importante. Durante il processo di costruzione il proprietario deve assicurarsi che qualsiasi modifica ai documenti di progettazione dell'edificio durante i lavori di costruzione sia conforme ai requisiti minimi per la prestazione energetica. Se si effettua una qualsivoglia modifica ai documenti di progettazione dell'edificio la quale si ripercuote significativamente sulla prestazione energetica dell'edificio, viene effettuato un nuovo calcolo dell'energia al fine di verificare la conformità ai requisiti minimi per la prestazione energetica. (3) Per emettere un certificato di prestazione energetica per un edificio sottoposto a ristrutturazione importante, il calcolo dell'energia è effettuato conformemente alla procedura specificata nel regolamento adottato sulla base della sottosezione 64(5) della legge sull'edilizia. Articolo 17. Software di calcolo (1) Il software di calcolo impiegato per la prestazione dei calcoli dell'energia deve consentire all'utente di poter svolgere quanto segue: 1) calcolo dinamico dello scambio termico dell'edificio; 2) utilizzo di un processore climatico che consenta al software di importare i dati relativi all'anno di riferimento del test estone per i calcoli dell'energia al livello originale di dettaglio e che calcoli i valori di radiazione solare sulle superfici e le zone d'ombra per ciascuna ora; 3) modellare il recupero del calore in un impianto di ventilazione; 4) utilizzare i valori della temperatura interna attuale nei calcoli; 5) avere la possibilità di inserire i parametri di ingresso per il calcolo dell'energia secondo il metodo di calcolo della prestazione energetica nell'edilizia adottato conformemente alla risoluzione adottata sulla base della sottosezione 64(5) della legge sull'edilizia. (2) Il software deve essere convalidato conformemente alla norma o metodo pertinente. (3) Il software è considerato convalidato anche se il software di calcolo del clima interno o dell'energia sia stato convalidato sulla base di calcoli comparativi conformemente alle norme europee (EVS-EN), ISO, ASHRAE e CIBSE e al metodo IEA BESTEST, o se sono state utilizzate altre norme o metodi simili generalmente riconosciuti. (4) Il calcolo dell'energia relativo agli edifici residenziali non dotati di un impianto di raffreddamento può essere altresì effettuato da un software semplificato che svolge calcoli su base mensile o sulla base dei gradi giorno. Capo 4 Verifica della conformità ai requisiti minimi per la prestazione energetica Articolo 18. Metodi di verifica della conformità (1) La conformità ai requisiti minimi per la prestazione energetica è dimostrata effettuando i relativi calcoli o utilizzando il metodo semplificato per la dimostrazione della conformità. (2) Laddove la conformità ai requisiti minimi per la prestazione energetica è dimostrata effettuato i relativi calcoli, l'indicatore di prestazione energetica dell'edificio è calcolato in relazione al suo consumo standard. (3) L'indicatore di prestazione energetica è calcolato addizionando i prodotti dell'energia erogata e il fattore di conversione del relativo vettore energetico. Ai risultati di detto calcolo si sottrae la somma dei prodotti della quantità di energia esportata nella rete pertinente e del fattore di conversione del relativo vettore energetico. (4) Il consumo di energia erogata e l'energia esportata nelle reti elettriche è calcolato conformemente ai requisiti stabiliti nel presente regolamento adottato sulla base della sottosezione 64(5) della legge sull'edilizia. (5) Il metodo semplificato per la dimostrazione della conformità può essere utilizzato nel caso di edifici il cui codice presente nell'elenco delle finalità d'uso, stabilito conformemente al comma 50(7)(1) della legge sull'edilizia, è il seguente: 1) edificio residenziale con un appartamento (codice 11101); 2) casa a schiera o edificio residenziale con due appartamenti dotati ciascuno del proprio tetto e del proprio ingresso (codice 11102); 3) casa estiva e casa giardino (codice 11103); 4) edificio residenziale con due appartamenti (codice 11212); 5) casa a schiera (codice 11221). (6) Laddove la conformità ai requisiti minimi per la prestazione energetica è dimostrata sulla base del metodo semplificato, la conformità al valore limite dell'indicatore di prestazione energetica è dimostrata secondo i requisiti stabiliti alla sezione 4 e 5 del presente regolamento. (7) La temperatura esterna in estate è verificata nelle tipologie di camere in cui il guadagno di calore è il maggiore (le camere situate sul lato sud o ovest dell'edificio e che hanno ampie superfici vetrate possono presumibilmente rientrare in questa categoria) o in cui si presume che gli occupanti siano presenti su base continua. (8) Negli edifici residenziali, il calcolo della temperatura interna in estate è effettuato rispetto ad almeno un soggiorno e una camera da letto che soddisfano i criteri di cui alla sezione 7 del presente capo. (9) Negli altri edifici, il calcolo della temperatura interna in estate è effettuato rispetto a tutte le tipologie di camere (ad es. camere d'ufficio aperte o chiuse, aule), selezionando ai fini del calcolo da ciascun tipo una camera che soddisfa i criteri. Capo 5 Disposizioni attuative Articolo 19. Attuazione del presente regolamento (1) Laddove la richiesta per una concessione edilizia sia presentata prima del 9 gennaio 2013, mentre la concessione edilizia sia emessa dopo tale data, i requisiti stabiliti nel presente regolamento non si applicano. (2) Laddove la concessione edilizia per un edificio dotato di regolazione climatica interna utilizzato da o appartenente a un ente governativo o un'autorità locale sia emessa e l'edificio sia eretto dopo il 31 dicembre 2018, l'indicatore di prestazione energetica dell'edificio non deve superare i valori limite fissati per quanto riguarda gli edifici a energia quasi zero. (3) Laddove la concessione edilizia per un edificio dotato di regolazione climatica interna sia emessa e l'edificio sia eretto dopo il 31 dicembre 2018, l'indicatore di prestazione energetica dell'edificio non deve superare i valori limite fissati per quanto riguarda gli edifici a energia quasi zero. Articolo 20. Entrata in vigore del regolamento Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2015. Urve Palo Ministro 1 Merike Saks Cancelliere Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 1, 4.01.2003, pagg. 65–71), modificata dalla direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153, 18.06.2010, pagg. 13–35), e direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114, 27.04.2006, p 64–85).