Istituto Statale Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I Grado “M. BUONARROTI” Marina di Carrara MS Via Felice Cavallotti, 42 - 54033 Marina di Carrara (MS) Tel 0585/786575 Fax 0585/788493 E-mail [email protected] U.R.L. http://www.icbuonarroti.it Prot. n. 4219/H1 REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI. A.S. 2012-2013 La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico. L'obbligo di vigilanza riguarda in via primaria i Docenti, ma anche gli Ausiliari e, a diverso titolo, i Dirigenti scolastici. Al Dirigente scolastico spettano obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici e un’attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi del DPR 297/1994 Il Personale è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente Regolamento e di seguito specificate. 1 Premessa Art. 2047 c.c. “ In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. L’obbligo di vigilanza a carico delle persone che hanno la custodia dell’incapace, non va inteso soltanto con riferimento alla persona custodita , ma va altresì esteso a tutto l’ambiente che lo circonda, il quale deve essere tale da non creare o lasciar permanere , in relazione allo stato di incapacità del soggetto vigilato, cause di pericolo.( da Breviaria Iuris-Cian e Trabucchi) Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula). In particolare, la prova liberatoria può ritenersi raggiunta solo allorchè si provi che l’evento dannoso si è verificato , nonostante il diligente esercizio della vigilanza, e non già con la semplice dimostrazione che il minore, al momento del fatto, si accompagnava a persona capace. .( da Breviaria Iuris-Cian e Trabucchi) La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio . Comma 2 art. 2048 codice civile, “ “…. i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” Trattasi di “responsabilità aggravata” basata su una “colpa presunta”, per cui occorre dimostrare di non aver potuto impedire il fatto. L'art. 61 della L.321/1980 esclude l'azione civile diretta nei confronti del personale scolastico al quale si surroga l'amministrazione. ( art.28 Cost.). In caso di soccombenza, scatta l'azione di patrimoniale nei confronti del dipendente, ma solo in caso di colpa grave o dolo. Per la Corte dei Conti trattasi di colpa grave quando si accerta “ vasta ed evidente difformità tra l'atteggiamento tenuto e quello doveroso, vale a dire una particolare spregiudicatezza, una massima imprudenza e una inammissibile negligenza”. Concorso di responsabilità tra minore capace, genitori e precettori La responsabilità del genityore e quella del precettore –per il fatto commesso da un minore capace di intendere e volere mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo- non sonom tra loro alternative, giacchè l’affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di culpa in vigilando , ma non anche da quella di culpa in educando(0012501) .( da Breviaria Iuris-Cian e Trabucchi) 2 Sul piano penale, la responsabilità è personale. Una fattispecie di reato riguarda lesioni colpose ( art. 590 c.p.) che tra gli elementi costitutivi contempla il principio, sancito dall'art. 40 c.p., per cui “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” L'obbligo della vigilanza insorge al momento dell'ingresso degli alunni nei locali o nelle pertinenze della scuola e termina all'esodo, a conclusione dell'orario giornaliero. Art 29 CCNL 2006/2009 “ per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima l'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi” L’obbligo della vigilanza coinvolge anche il collaboratore scolastico che ha compiti di “accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione”( Per “immediatamente” intendesi periodi inferiori ai 30’, oltre i quali si parla di pre e post scuola, tempi che richiedono una diversa organizzazione) Il minore deve essere vigilato e tutelato da eventuali pericoli per la sua incolumità fino al subentro , reale o potenziale, dei genitori o di persone da essi incaricate. La Nota dell’Avvocatura dello Stato di Bologna, parere di cui alla nota n. 518 del 4.12.2001, non hanno alcuna legittimità le “ liberatorie” dei genitori che autorizzano il rientro a casa del figlio da solo o accompagnato da minorenni. Siffatte autorizzazioni potrebbero, in sede giudiziaria, costituire prova della consapevolezza da parte del personale scolastico di un deficit di sorveglianza, con implicita ammissione di responsabilità. Il concetto di “ affidamento potenziale “ del minore implica la formalizzazione e l’informazione sulle modalità di esodo. La Sentenza della Cassazione nel 2010 ha riconosciuto la responsabilità penale del personale della scuola nel decesso di un preadolescente investito in spazio pubblico esterno, dopo l’uscita della scuola. Per quanto sopra esposto e in riferimento agli artt. 2043 e 2051 c.c. , si procede a definire misure organizzative volte ad evitare che si verifichino eventi dannosi nei confronti degli alunni riconducibili a negligenza nella vigilanza. Per quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda ai Regolamenti in vigore nell’istituto ed alle circolari precedentemente emanate . I 3 1. VIGILANZA DALL’INGRESSO NELLA SCUOLA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA 1. L’accesso nelle pertinenze scolastiche è consentito solo nei 5 minuti antecedenti l’orario previsto d’ingresso, poiché solo da tale momento ha inizio la sorveglianza da parte del personale scolastico. 2. I genitori lasceranno gli alunni all’ingresso dell’edificio scolastico, ( per i più piccoli è possibile accompagnarli fino alla porta di ingresso, ma solo nei primi mesi di accoglienza e senza intrattenersi oltre lo stretto necessario) 3. Gli alunni entreranno negli edifici scolastici al suono della campanella senza attardarsi nel cortile, evitando di correre, spintonarsi e di urlare. 4. Presso l’ingresso dell’edificio deve essere presente un collaboratore scolastico per la dovuta vigilanza sugli alunni. 5. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigilano il passaggio degli alunni nei rispettivi piani e nelle scale fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. 6. Al fine di assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 7. Sarà cura dei docenti accogliere gli alunni. 8. La vigilanza degli alunni è garantita all’interno dei locali scolastici, durante tutto il tempo di permanenza a scuola, lo svolgimento di attività autorizzate interne ed esterne nonché durante l’uscita dalla medesima. 9. Nel raccomandare la puntualità, per non ritardare l’inizio delle attività didattiche, si precisa che per gli alunni sono consentiti max 10 minuti di tolleranza rispetto all’orario d’ingresso previsto.Il reiterarsi dei ritardi di uno stesso alunno, configurandosi come atteggiamento irrispettoso nei confronti della attività didattica posta in essere, dei docenti e degli altri alunni, darà luogo a formali richiami. 10. Dopo l’ingresso degli alunni uno dei collaboratori scolastici in servizio provvedono a chiudere i cancelli e le porte di ingresso all’edificio, che dovranno essere adeguatamente sorvegliate. 11. Le uscite anticipate sono autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal Referente di plesso. Sia la richiesta che l’autorizzazione deve essere formalizzata. Il docente in servizio annoterà l’uscita sul registro di classe. 12. I genitori non possono entrare nella scuola nei cinque minuti precedenti il suono della campanella e non possono consegnare materiali di qualsiasi genere agli alunni dopo il loro ingresso nell’edificio scolastico. 4 2. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. 1. Ai sensi dell’art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 2. I docenti devono assistere all’uscita degli alunni medesimi dall’aula al termine della lezione o dalla scuola al termine del tempo scuola.( artt. 2047 e 2048 Codice Civile). 3. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. 4. Il docente non può allontanarsi dall’aula senza giustificato motivo 5. In caso di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. 6. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. 7. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). 8. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi. 9. Deve essere garantita la vigilanza degli alunni nei minuti necessari ad effettuare l’avvicendamento degli insegnanti nelle classi, attraverso un celere spostamento da una classe all’altra dei docenti e la vigilanza dei collaboratori scolastici nei corridoi. 10. I docenti che hanno avuto un intervallo fra una lezione e la successiva e quelli che entrano in ore successive alla prima avranno cura di farsi trovare davanti all’aula interessata al suono della campana. 11. I collaboratori scolastici si accertano di eventuali ritardi o assenze dei docenti all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle classi. 12. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone avviso all’Ufficio di Presidenza. 5 3. VIGILANZA DURANTE L’ INTERVALLO 1. La vigilanza sugli alunni durante la ricreazione è affidata al docente già impegnato nella classe nell’ora precedente. 2. I docenti permangono nell’aula, in modo da vigilare sia l’interno che gli spazi in prossimità della porta dell’aula stessa. 3. La vigilanza è affidata congiuntamente ai docenti ed ai collaboratori scolastici. 4. I collaboratori scolastici vigilano corridoi, bagni, scale comunicanti fra i piani, ponendosi in punti strategici che ne consentono il controllo. 5. I collaboratori sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti o per chiamata degli Uffici della scuola. 6. Gli alunni devono usare i servizi del proprio piano e non devono spostarsi in piani diversi. 4. VIGILANZA DURANTE LA PAUSA MENSA E POST MENSA 1. La vigilanza durante il tempo mensa è garantita dai docenti in servizio sul gruppo assegnato. 2. I collaboratori scolastici, che hanno diritto al pasto, collaborano nella vigilanza degli alunni durante il pranzo. 3. I collaboratori scolastici si dispongono 1 per aula mensa, ove possibile. 4. I Docenti e i collaboratori scolastici in servizio controllano che: a- gli alunni restino seduti ai posti loro assegnati dal coordinatore di classe per tutta la durata del pranzo; b- gli alunni tengano un comportamento corretto e rispettoso delle fondamentali regole di convivenza civile. 5. Gli altri collaboratori in servizio garantiscono il controllo della porta di accesso all’edificio e dei corridoi interni. 6. Un collaboratore scolastico si accerta che il cancello di accesso al cortile della scuola sia chiuso prima che gli alunni escano per la pausa post mensa. 7. I docenti in servizio si accertano che l’operazione di cui sopra sia stata effettuata. 8. I docenti sono tenuti alla vigilanza degli alunni per tutto il tempo ricreativo. 9. I docenti controllano che gli alunni non si avvicinino ai cancelli ed alle reti di recinzione. 6 10. I docenti richiamano gli alunni almeno 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni, al fine di garantire l’accesso degli stessi ai servizi. 11. I docenti permettono l’accesso ai servizi nella misura di 2 alunni e 2 alunne per volta, dove i servizi sono distinti. 12. La vigilanza nei corridoi e nell’area antistante i servizi è assicurata dal collaboratore scolastico in servizio al piano. 5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI 1. Al termine delle lezioni o per il tempo mensa, ove richiesto, il minore può essere prelevato da un genitore, o da persona da questi delegata e autorizzata, a seguito di richiesta formalizzata presso gli uffici scolastici. 2. Per l’uscita durante il tempo mensa, il genitore o la persona maggiorenne da questi delegata è tenuta a firmare su apposito registro per la presa in carico del minore che risulterà assente per il tempo mensa con annotazione sul Registro di classe, per motivi di legalità e di sicurezza. 3. In attesa dell’uscita regolare, il genitore è invitato a sostare al di fuori delle pertinenze dell’edificio scolastico per consentire l’uscita in sicurezza delle classi. 4. Presso ogni porta di uscita dall’edificio deve essere presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. 5. I collaboratori scolastici ai piani vigilano sul passaggio degli studenti nei corridoi. 6. Il deflusso degli studenti al termine delle lezioni deve avvenire in modo ordinato. 7. Anche gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado sono tenuti ad assistere gli alunni sino al cancello esterno di uscita dell’edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca. 8. Gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria riconsegneranno gli alunni direttamente ai genitori o a chi ne fa le veci. 9. In caso di ritardo, il genitore avrà cura di comunicarlo alla scuola che attiverà le misure di sorveglianza momentanea a carico dell’insegnante, per alcuni minuti, e dei collaboratori scolastici limitatamente ad un’ ora, al termine della quale verranno contattate le autorità competenti. 10. L’uscita degli alunni diversamente abili deve essere assistita o dal docente di sostegno, o dall’Educatore, o dall’Assistente. 11. In assenza delle figure sopra indicate, un collaboratore assisterà il docente di classe. 7 6. VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI DALL’AULA AI LABORATORI ED ALLA PALESTRA 1. Durante gli spostamenti dall’aula ai laboratori ed alla palestra, la vigilanza sui minori è affidata al docente in servizio. 2. All’interno dei singoli laboratori deve essere osservato e fatto osservare il Regolamento per la sicurezza appositamente redatto dai Docenti Responsabili di Laboratorio affisso all’interno degli stessi. 7. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE. 1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori che sono incaricati di tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. 291/92). 2. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto, in proporzione al numero dei partecipanti, un accompagnatore fino a due alunni disabili. 3. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Per quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda ai Regolamenti in vigore nell’istituto ed alle circolari precedentemente emanate . Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marzia Menconi 8 9