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Istituto Statale Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Scuola
Primaria e Secondaria di I Grado “M. BUONARROTI” Marina di
Carrara MS
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Prot. n. 4219/H1
REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO
PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA
VIGILANZA SUGLI ALUNNI.
A.S. 2012-2013
La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico.
L'obbligo di vigilanza riguarda in via primaria i Docenti, ma anche gli Ausiliari e, a
diverso titolo, i Dirigenti scolastici.
Al Dirigente scolastico spettano obblighi organizzativi di amministrazione e di
controllo sull’attività degli operatori scolastici e un’attività di custodia (ex art. 2043 e
2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure
organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina
tra gli alunni.
Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi del DPR
297/1994
Il Personale è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel
presente Regolamento e di seguito specificate.
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Premessa
Art. 2047 c.c. “ In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il
risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto”.
L’obbligo di vigilanza a carico delle persone che hanno la custodia dell’incapace, non va inteso
soltanto con riferimento alla persona custodita , ma va altresì esteso a tutto l’ambiente che lo
circonda, il quale deve essere tale da non creare o lasciar permanere , in relazione allo stato di
incapacità del soggetto vigilato, cause di pericolo.( da Breviaria Iuris-Cian e Trabucchi)
Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver
potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e
che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed
imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.
5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative
idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito
che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza
dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula).
In particolare, la prova liberatoria può ritenersi raggiunta solo allorchè si provi che l’evento
dannoso si è verificato , nonostante il diligente esercizio della vigilanza, e non già con la semplice
dimostrazione che il minore, al momento del fatto, si accompagnava a persona capace. .( da
Breviaria Iuris-Cian e Trabucchi)
La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza
abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio .
Comma 2 art. 2048 codice civile, “
“…. i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro
vigilanza”
Trattasi di “responsabilità aggravata” basata su una “colpa presunta”, per cui occorre dimostrare
di non aver potuto impedire il fatto.
L'art. 61 della L.321/1980 esclude l'azione civile diretta nei confronti del personale scolastico al
quale si surroga l'amministrazione. ( art.28 Cost.). In caso di soccombenza, scatta l'azione di
patrimoniale nei confronti del dipendente, ma solo in caso di colpa grave o dolo.
Per la Corte dei Conti trattasi di colpa grave quando si accerta “ vasta ed evidente difformità tra
l'atteggiamento tenuto e quello doveroso, vale a dire una particolare spregiudicatezza, una
massima imprudenza e una inammissibile negligenza”.
Concorso di responsabilità tra minore capace, genitori e precettori
La responsabilità del genityore e quella del precettore –per il fatto commesso da un minore capace
di intendere e volere mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo- non sonom tra
loro alternative, giacchè l’affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla
presunzione di culpa in vigilando , ma non anche da quella di culpa in educando(0012501) .( da
Breviaria Iuris-Cian e Trabucchi)
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Sul piano penale, la responsabilità è personale.
Una fattispecie di reato riguarda lesioni colpose ( art. 590 c.p.) che tra gli elementi costitutivi
contempla il principio, sancito dall'art. 40 c.p., per cui “non impedire un evento che si ha l'obbligo
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”
L'obbligo della vigilanza insorge al momento dell'ingresso degli alunni nei locali o nelle pertinenze
della scuola e termina all'esodo, a conclusione dell'orario giornaliero.
Art 29 CCNL 2006/2009 “ per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima l'inizio delle lezioni e ad assistere
all'uscita degli alunni medesimi”
L’obbligo della vigilanza coinvolge anche il collaboratore scolastico che ha compiti di
“accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e
successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione”( Per “immediatamente”
intendesi periodi inferiori ai 30’, oltre i quali si parla di pre e post scuola, tempi che richiedono una
diversa organizzazione)
Il minore deve essere vigilato e tutelato da eventuali pericoli per la sua incolumità fino al
subentro , reale o potenziale, dei genitori o di persone da essi incaricate.
La Nota dell’Avvocatura dello Stato di Bologna, parere di cui alla nota n. 518 del 4.12.2001,
non hanno alcuna legittimità le “ liberatorie” dei genitori che autorizzano il rientro a casa del
figlio da solo o accompagnato da minorenni.
Siffatte autorizzazioni potrebbero, in sede giudiziaria, costituire prova della consapevolezza da
parte del personale scolastico di un deficit di sorveglianza, con implicita ammissione di
responsabilità.
Il concetto di “ affidamento potenziale “ del minore implica la formalizzazione e
l’informazione sulle modalità di esodo.
La Sentenza della Cassazione nel 2010 ha riconosciuto la responsabilità penale del personale della
scuola nel decesso di un preadolescente investito in spazio pubblico esterno, dopo l’uscita della
scuola.
Per quanto sopra esposto e in riferimento agli artt. 2043 e 2051 c.c. , si procede a definire
misure organizzative volte ad evitare che si verifichino eventi dannosi nei confronti degli alunni
riconducibili a negligenza nella vigilanza.
Per quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda ai Regolamenti in vigore nell’istituto ed
alle circolari precedentemente emanate .
I
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1. VIGILANZA DALL’INGRESSO NELLA SCUOLA FINO AL
RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA
1. L’accesso nelle pertinenze scolastiche è consentito solo nei 5 minuti antecedenti l’orario
previsto d’ingresso, poiché solo da tale momento ha inizio la sorveglianza da parte del
personale scolastico.
2. I genitori lasceranno gli alunni all’ingresso dell’edificio scolastico, ( per i più piccoli è
possibile accompagnarli fino alla porta di ingresso, ma solo nei primi mesi di accoglienza e
senza intrattenersi oltre lo stretto necessario)
3. Gli alunni entreranno negli edifici scolastici al suono della campanella senza attardarsi nel
cortile, evitando di correre, spintonarsi e di urlare.
4. Presso l’ingresso dell’edificio deve essere presente un collaboratore scolastico per la dovuta
vigilanza sugli alunni.
5. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigilano il passaggio degli alunni nei
rispettivi piani e nelle scale fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.
6. Al fine di assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a
trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
7. Sarà cura dei docenti accogliere gli alunni.
8. La vigilanza degli alunni è garantita all’interno dei locali scolastici, durante tutto il tempo di
permanenza a scuola, lo svolgimento di attività autorizzate interne ed esterne nonché
durante l’uscita dalla medesima.
9. Nel raccomandare la puntualità, per non ritardare l’inizio delle attività didattiche, si precisa
che per gli alunni sono consentiti max 10 minuti di tolleranza rispetto all’orario
d’ingresso previsto.Il reiterarsi dei ritardi di uno stesso alunno, configurandosi come
atteggiamento irrispettoso nei confronti della attività didattica posta in essere, dei docenti e
degli altri alunni, darà luogo a formali richiami.
10. Dopo l’ingresso degli alunni uno dei collaboratori scolastici in servizio provvedono a
chiudere i cancelli e le porte di ingresso all’edificio, che dovranno essere adeguatamente
sorvegliate.
11. Le uscite anticipate sono autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal Referente di plesso. Sia
la richiesta che l’autorizzazione deve essere formalizzata. Il docente in servizio annoterà
l’uscita sul registro di classe.
12. I genitori non possono entrare nella scuola nei cinque minuti precedenti il suono della
campanella e non possono consegnare materiali di qualsiasi genere agli alunni dopo il loro
ingresso nell’edificio scolastico.
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2. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
DIDATTICA
Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli
allievi.
1. Ai sensi dell’art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009, gli insegnanti sono tenuti a
trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
2. I docenti devono assistere all’uscita degli alunni medesimi dall’aula al termine della lezione
o dalla scuola al termine del tempo scuola.( artt. 2047 e 2048 Codice Civile).
3. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della
classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
4. Il docente non può allontanarsi dall’aula senza giustificato motivo
5. In caso di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione
di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di
tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di
adempiere il dovere di vigilanza.
6. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi,
assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve
incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
7. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del
docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).
8. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua
omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.
9. Deve essere garantita la vigilanza degli alunni nei minuti necessari ad effettuare
l’avvicendamento degli insegnanti nelle classi, attraverso un celere spostamento da una
classe all’altra dei docenti e la vigilanza dei collaboratori scolastici nei corridoi.
10. I docenti che hanno avuto un intervallo fra una lezione e la successiva e quelli che entrano in
ore successive alla prima avranno cura di farsi trovare davanti all’aula interessata al suono
della campana.
11. I collaboratori scolastici si accertano di eventuali ritardi o assenze dei docenti all’inizio delle
lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle classi.
12. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori sono tenuti a vigilare sugli alunni
dandone avviso all’Ufficio di Presidenza.
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3. VIGILANZA DURANTE L’ INTERVALLO
1. La vigilanza sugli alunni durante la ricreazione è affidata al docente già impegnato nella
classe nell’ora precedente.
2. I docenti permangono nell’aula, in modo da vigilare sia l’interno che gli spazi in prossimità
della porta dell’aula stessa.
3. La vigilanza è affidata congiuntamente ai docenti ed ai collaboratori scolastici.
4. I collaboratori scolastici vigilano corridoi, bagni, scale comunicanti fra i piani, ponendosi in
punti strategici che ne consentono il controllo.
5. I collaboratori sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza
allontanarsi, se non per esigenze impellenti o per chiamata degli Uffici della scuola.
6. Gli alunni devono usare i servizi del proprio piano e non devono spostarsi in piani diversi.
4. VIGILANZA DURANTE LA PAUSA MENSA E POST MENSA
1. La vigilanza durante il tempo mensa è garantita dai docenti in servizio sul gruppo assegnato.
2. I collaboratori scolastici, che hanno diritto al pasto, collaborano nella vigilanza degli alunni
durante il pranzo.
3. I collaboratori scolastici si dispongono 1 per aula mensa, ove possibile.
4. I Docenti e i collaboratori scolastici in servizio controllano che:
a- gli alunni restino seduti ai posti loro assegnati dal coordinatore di classe per tutta
la durata del pranzo;
b- gli alunni tengano un comportamento corretto e rispettoso delle fondamentali
regole di convivenza civile.
5. Gli altri collaboratori in servizio garantiscono il controllo della porta di accesso all’edificio e
dei corridoi interni.
6. Un collaboratore scolastico si accerta che il cancello di accesso al cortile della scuola sia
chiuso prima che gli alunni escano per la pausa post mensa.
7. I docenti in servizio si accertano che l’operazione di cui sopra sia stata effettuata.
8. I docenti sono tenuti alla vigilanza degli alunni per tutto il tempo ricreativo.
9. I docenti controllano che gli alunni non si avvicinino ai cancelli ed alle reti di recinzione.
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10. I docenti richiamano gli alunni almeno 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni, al fine di
garantire l’accesso degli stessi ai servizi.
11. I docenti permettono l’accesso ai servizi nella misura di 2 alunni e 2 alunne per volta, dove i
servizi sono distinti.
12. La vigilanza nei corridoi e nell’area antistante i servizi è assicurata dal collaboratore scolastico
in servizio al piano.
5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA
DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI
1. Al termine delle lezioni o per il tempo mensa, ove richiesto, il minore può essere prelevato
da un genitore, o da persona da questi delegata e autorizzata, a seguito di richiesta
formalizzata presso gli uffici scolastici.
2. Per l’uscita durante il tempo mensa, il genitore o la persona maggiorenne da questi delegata
è tenuta a firmare su apposito registro per la presa in carico del minore che risulterà assente
per il tempo mensa con annotazione sul Registro di classe, per motivi di legalità e di
sicurezza.
3. In attesa dell’uscita regolare, il genitore è invitato a sostare al di fuori delle pertinenze
dell’edificio scolastico per consentire l’uscita in sicurezza delle classi.
4. Presso ogni porta di uscita dall’edificio deve essere presente un collaboratore scolastico con
il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.
5. I collaboratori scolastici ai piani vigilano sul passaggio degli studenti nei corridoi.
6. Il deflusso degli studenti al termine delle lezioni deve avvenire in modo ordinato.
7. Anche gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado sono tenuti ad assistere gli
alunni sino al cancello esterno di uscita dell’edificio, posizionandosi davanti alla
scolaresca.
8. Gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria riconsegneranno gli alunni
direttamente ai genitori o a chi ne fa le veci.
9. In caso di ritardo, il genitore avrà cura di comunicarlo alla scuola che attiverà le misure di
sorveglianza momentanea a carico dell’insegnante, per alcuni minuti, e dei collaboratori
scolastici limitatamente ad un’ ora, al termine della quale verranno contattate le autorità
competenti.
10. L’uscita degli alunni diversamente abili deve essere assistita o dal docente di sostegno, o
dall’Educatore, o dall’Assistente.
11. In assenza delle figure sopra indicate, un collaboratore assisterà il docente di classe.
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6. VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI DALL’AULA AI
LABORATORI ED ALLA PALESTRA
1. Durante gli spostamenti dall’aula ai laboratori ed alla palestra, la vigilanza sui minori è
affidata al docente in servizio.
2. All’interno dei singoli laboratori deve essere osservato e fatto osservare il Regolamento per
la sicurezza appositamente redatto dai Docenti Responsabili di Laboratorio affisso
all’interno degli stessi.
7. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI DI
ISTRUZIONE.
1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà
essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori che sono incaricati di tale
compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. 291/92).
2. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato, in
aggiunta al numero di accompagnatori dovuto, in proporzione al numero dei partecipanti, un
accompagnatore fino a due alunni disabili.
3. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione
di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è
consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della
imprevedibilità delle loro azioni.
Per quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda ai Regolamenti in vigore nell’istituto
ed alle circolari precedentemente emanate .
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marzia Menconi
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