5 LA CORTE COSTITUZIONALE: IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’ DEL REFERENDUM ABROGATIVO La proposta di referendum abrogativo, previsto dall’art. 75 della Costituzione (1), è sottoposta a un duplice controllo: a) “controllo di regolarità formale” da parte dell’Ufficio Centrale della Corte di Cassazione (verifica dei requisiti formali della domanda – contenuti, tempi di presentazione - ; osservanza dei termini previsti per la raccolta delle firme; autenticità delle sottoscrizioni o regolarità delle delibere dei Consigli regionali); b) “giudizio di ammissibilità)” della Corte Costituzionale: la Corte deve verificare che non si tratti di referendum su materie vietate dall’art. 75 della Costituzione (“Non è ammesso il «referendum» per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”) o che non si tratti di proposta di abrogazione totale della Legge elettorale (2). -----------------------------note-------------------------------------------------------------- (1) Art. 75 Cost. È indetto «referendum» popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il «referendum» per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al «referendum» tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a «referendum» è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del «referendum». (2) Le leggi elettorali possono essere abrogate solo parzialmente e in modo tale da non inficiarne il contenuto (altrimenti non si saprebbe come eleggere l’organo elettivo dal giorno dell’avvenuta abrogazione fino al giorno in cui il Parlamento avrà approvato la nuova legge elettorale)