1. ------IND- 2016 0042 IRL IT- ------ 20160217 --- --

1. ------IND- 2016 0042 IRL IT- ------ 20160217 --- --- PROJET
An Bille Sláinte Poiblí (Alcól), 2015
Legge sulla salute pubblica (alcol) 2015
Mar a tionscnaíodh
Quale presentata
[N. 120 del 2015]
AN BILLE SLÁINTE POIBLÍ (ALCÓL), 2015
LEGGE SULLA SALUTE PUBBLICA (ALCOL) 2015
Mar a tionscnaíodh
Quale presentata
INDICE
Sezione
PARTE 1
ASPETTI PRELIMINARI E GENERALI
1. Titolo breve ed entrata in vigore
2. Interpretazione
3. Applicazione della legge ai locali notturni registrati
4. Regolamenti e decreti
5. Spese
6. Notifica di documenti
7. Reati
8. Vendita a distanza di prodotti alcolici
9. Recante abrogazione
PARTE 2
PRODOTTI ALCOLICI
10. Prezzo minimo dei prodotti alcolici
11. Etichettatura dei prodotti alcolici e avvisi nei locali autorizzati
12. Contenuto della pubblicità
13. Divieto di pubblicità in determinati luoghi
14. Restrizione della pubblicità durante alcuni eventi
15. Sponsor
16. Abbigliamento per bambini
17. Annunci pubblicitari nelle pubblicazioni
18. Pubblicità nei cinema
19. Revisione dell'applicazione delle sezioni dalla 12 alla 18.
[N. 120 del 2015]
20. Separazione strutturale
21. Regolamenti in materia di vendita e fornitura di prodotti alcolici
PARTE 3
APPLICAZIONE E CONFORMITÀ
22. Nomina di funzionari autorizzati
23. Poteri dei funzionari autorizzati
24. Prelievo di campioni da parte di funzionari autorizzati
25. Laboratori
26. Prove nel procedimento relativo a un reato
27. Avviso di sanzione monetaria prefissata
28. Dichiarazione di conformità
29. Possibilità per il dirigente di pubblicare informazioni su talune persone.
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LEGGI CITATE
Legge 2009 sulle trasmissioni radiotelevisive (n. 18)
Legge 2013 sull'infanzia e sulla famiglia (n. 40)
Legge 1991 sulla cura dell'infanzia (n. 17)
Legge 2014 sulle imprese (n. 38)
Legge sulle imprese
Legge 1998 sull'istruzione (n. 51)
Legge 2003 sulla finanza (n. 3)
Legge 1943 sui superalcolici (n. 7)
Legge 2003 sui superalcolici (n. 31)
Legge 2008 sui superalcolici (n. 17)
Legge 2001 sul governo locale (n. 37)
Legge 1851 (Irlanda) sui reati minori (14 e 15, Vittoria, c.93)
Legge 2005 sulla sicurezza ferroviaria (n. 31)
Leggi 1994-2008 sulla registrazione dei locali notturni
Legge 1961 sul traffico stradale (n. 24)
Legge 1996 sui marchi (n. 6)
Legge 2001 sui trasporti (infrastrutture ferroviarie) (n. 55)
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AN BILLE SLÁINTE POIBLÍ (ALCÓL), 2015
LEGGE SULLA SALUTE PUBBLICA (ALCOL) 2015
Legge
Intitolata
Legge che prevede il prezzo minimo per grammo di alcol; che conferisce al ministero
della Salute il potere di aumentare tale prezzo per mezzo di un decreto; che prevede
l'etichettatura di prodotti alcolici compresa l'inclusione di avvertenze sulla salute e il
contenuto alcolico ed energetico dei prodotti alcolici sui contenitori dei prodotti alcolici;
che prevede restrizioni in relazione alla pubblicità e agli sponsor dei prodotti alcolici; che
prevede procedure in relazione all'esposizione alla vendita e alla pubblicità dei prodotti
alcolici in specifici locali autorizzati, che conferisce il potere al ministro della Salute di
emanare normative con lo scopo di proibire o limitare la vendita dei prodotti alcolici in
determinate circostanze; che prevede misure di applicazione; che prevede l'abrogazione di
determinate disposizioni contenute nelle leggi 2003 e 2008 sulle bevande alcoliche
inebrianti; e che prevede altre questioni correlate.
Che sarà emanata dall'Oireachtas (Parlamento) con la seguente formulazione:
PARTE 1
ASPETTI PRELIMINARI E GENERALI
Titolo breve ed entrata in vigore
1. (1) La presente legge può essere citata come "legge sulla salute pubblica (alcol)
2015".
(2) Fermo restando le sottosezioni (3) e (4), la presente legge entrerà in vigore nel
giorno o nei giorni stabiliti dal ministro con uno o più decreti, nella sua interezza
o in riferimento a specifiche finalità o disposizioni, con la possibilità di
prevedere diverse date per le differenti finalità o disposizioni.
(3) La sezione 11 (oltre alle sottosezioni dal (10) a (12)) entrerà in vigore nel giorno
o nei giorni stabiliti dal ministro con uno o più decreti (laddove il/i suddetto/i
giorni non sia/siano antecedente/i ai 3 anni dopo la data in cui è stato emanato il
decreto di riferimento).
(4) La sezione 12 entrerà in vigore:
(a) per quanto concerne materie diverse dalla pubblicità radiotelevisiva, nel
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giorno o nei giorni stabiliti dal ministro con uno o più decreti, e
(b) per quanto concerne la pubblicità radiotelevisiva, nel giorno o nei giorni
stabiliti dal ministro con uno o più decreti, previa consultazione con il
ministro per le Comunicazioni, l'energia e le risorse naturali e con l'autorità
irlandese sulle trasmissioni radiotelevisive.
Interpretazione
2. Nella presente legge:
per "legge del 2003" si intende la legge 2003 sui superalcolici;
"pubblicità" indica qualsiasi forma di comunicazione commerciale con lo scopo o
l'effetto, sia diretto sia indiretto, di promuovere un prodotto alcolico e comprende,
rispetto a un prodotto alcolico, qualsiasi forma di raccomandazione del prodotto al
pubblico, tra cui:
(a) (i) una dichiarazione del nome del produttore o dell'importatore di un
prodotto alcolico, o del nome di un qualsiasi marchio di prodotto alcolico,
oppure
(ii) una dichiarazione di una qualsiasi descrizione o denominazione
commerciale, oppure un'esposizione o qualsiasi pubblicazione di un
marchio commerciale, emblema, immagine di marketing o logo, cui fa
riferimento il prodotto che viene commercializzato o venduto,
in circostanze in cui tale dichiarazione, esposizione o pubblicazione possa
essere ragionevolmente ritenuta una raccomandazione del prodotto al
pubblico, e
(b) una dichiarazione delle proprietà del prodotto presente sull'etichetta, sul
contenitore, sull'involucro o sulla confezione dello stesso o in un volantino,
una circolare, un opuscolo o una brochure forniti al pubblico o all'acquirente
del prodotto;
"alcol" indica alcol etilico puro;
"merce connessa all'alcol" indica un prodotto (diverso da un prodotto alcolico)
recante il nome o l'emblema del marchio, il nome commerciale o l'emblema, oppure il
marchio o il logo commerciale cui fa riferimento il prodotto alcolico che viene
venduto, e comprende:
(a) abbigliamento e calzature (diversi da abbigliamento e calzature per bambini),
(b) dolci e salse,
(c) bicchieri, stoviglie, canovacci e apribottiglie,
(d) accendini e portacenere,
(e) cartoleria, borse e portafogli, e
(f) altri oggetti decorativi e oggettistica;
"titolo alcolometrico volumico" indica il tasso, espresso in percentuale, del volume
alcolico presente in un determinato prodotto alcolico rispetto al volume totale del
prodotto a una temperatura di 20° Celsius;
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"prodotto alcolico" ha il significato attribuitogli nella sezione 73 della legge 2003
sulla finanza;
"funzionario autorizzato" indica una persona nominata ai sensi della sezione 22;
"trasmettere" ha il medesimo significato di cui alla legge 2009 sulle trasmissioni
radiotelevisive;
"minore" indica una persona di età inferiore ai 18 anni;
"dichiarazione di conformità" ha il significato assegnatole nella sezione 28;
"contenitore" indica, in relazione a un prodotto alcolico, una bottiglia o un altro
recipiente e, laddove tale bottiglia o recipiente sia accompagnata da un'ulteriore
confezione, anche la relativa confezione.
"analista designato" ha il significato assegnatogli nella sezione 25;
"laboratorio designato" ha il significato assegnatogli nella sezione 25;
"dirigente" indica il dirigente del servizio sanitario;
"avviso di sanzione monetaria prefissata" ha il significato assegnatogli nella sezione
27;
"licenza" indica una licenza per la vendita di superalcolici, che sia stata rilasciata con
o senza un certificato del Tribunale del circondario (Circuit Court) o distrettuale;
"locali autorizzati" indica i locali per cui è in vigore una licenza; rispetto a un
licenziatario, indica i locali autorizzati del licenziatario;
"licenziatario" indica il detentore di una licenza;
"marketing" indica una qualsiasi forma di comunicazione commerciale intesa a
creare, o con l'effetto di aumentare, il riconoscimento, l'attrattiva o il consumo di un
particolare prodotto o servizio;
"prezzo minimo di un prodotto alcolico" va interpretato in conformità alla sezione 10;
"ministro" indica il ministro della Salute;
"off-licence" indica una licenza per la vendita di bevande alcoliche inebrianti per
consumo fuori dal locale di riferimento;
"on-licence" indica una licenza per la vendita di bevande alcoliche inebrianti per
consumo dentro o fuori il locale di riferimento;
"locali" comprende qualsiasi terreno, edificio o parte di un edificio, tenda, roulotte o
altra struttura temporanea e mobile, nave o altra imbarcazione, velivolo, vagone del
treno o altro veicolo (stazionario o meno), nonché qualsiasi container di stoccaggio
utilizzato per il trasporto di prodotti alcolici e di oggetti pertinenti;
"prescritto" indica imposto dai regolamenti emanati dal ministro;
"pubblicazione" indica un giornale, una rivista o qualsiasi altro periodico, brochure e
opuscolo, incluso il supplemento, l'inserto o la copertina della pubblicazione;
"affari pertinenti" indica:
(a) qualsiasi articolo o sostanza utilizzato/a nella produzione, preparazione o
conservazione di un prodotto alcolico,
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(b) qualsiasi etichetta, etichettatura, confezione o contenitore (compresi i
contenitori riutilizzabili) utilizzata/o oppure volta/o all'utilizzo in relazione a
un prodotto alcolico,
(c) qualsiasi annuncio pubblicitario o materiale relativo alla pubblicità, al
marketing, alla promozione, alla sponsorizzazione o alla vendita di un
prodotto alcolico,
(d) qualsiasi prodotto o servizio fornito con un prodotto alcolico, e
(e) qualsiasi pubblicazione, articolo di abbigliamento per bambini o articolo di
merci connesse all'alcol;
"contenitore riutilizzabile" indica una bottiglia, un fusto, un barile o un altro
contenitore (diverso da un bicchiere) inteso a essere riempito nuovamente con un
prodotto alcolico per la vendita di quest'ultimo da parte del detentore di una licenza;
"vendere" indica la vendita nel commercio al dettaglio o all'ingrosso e comprende:
(a) offrire o esporre per la vendita,
(b) invitare una persona a fare un'offerta di acquisto,
(c) distribuire gratuitamente, e
(d) fornire per uno qualunque di detti scopi (al fine o meno di conseguire un
profitto);
"marchio commerciale" ha il medesimo significato di cui alla legge 1996 sui marchi
commerciali;
Applicazione della legge ai locali notturni registrati
3. La presente legge si applica ai locali notturni registrati secondo le leggi sulla
registrazione dei locali notturni 1904-2008, fermo restando le seguenti modifiche:
(a) i riferimenti nella presente legge al detentore di una licenza devono essere
interpretati come riferimenti al/alla segretario/a del locale notturno
interessato, e
(b) i riferimenti nella presente legge a un locale autorizzato devono essere
interpretati come riferimenti al locale notturno interessato,
e altre modifiche eventualmente necessarie.
Regolamenti e decreti
4. (1) Il ministro può disporre di qualsiasi aspetto a cui si fa riferimento nella presente
legge a mezzo di regolamenti, come prescritto.
(2) Fatte salve le disposizioni della presente legge, i regolamenti ai sensi della
presente legge possono prevedere disposizioni accessorie, aggiuntive e
secondarie ritenute necessarie od opportune dal ministro ai fini dei regolamenti.
(3) Ogni decreto (a eccezione di un decreto ai sensi delle sottosezioni (2), (3) e (4)
della sezione 1) o regolamento emesso dal ministro ai sensi della presente legge
deve essere presentato a ciascun ramo del Parlamento (Oireachtas) nel più breve
tempo possibile dopo la sua emanazione e, qualora una di dette Camere approvi,
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entro 21 giorni di seduta dal momento in cui il decreto o regolamento è stato
presentato, una risoluzione di revoca, il decreto o regolamento sarà di
conseguenza revocato, senza pregiudizio per l'efficacia di quanto compiuto in
precedenza ai sensi dello stesso.
Spese
5. Le spese sostenute dal ministro nell'amministrazione della presente legge sono
coperte con i fondi messi a disposizione dal Parlamento, nella misura in cui sono
approvate dal ministro per la Spesa pubblica e le riforme.
Notifica di documenti
6. (1) Le notifiche e gli altri documenti che è necessario comunicare o consegnare a
una persona ai sensi della presente legge devono essere inviati alla persona
interessata per nome, e possono essere comunicati o consegnati alla persona in
uno dei seguenti modi:
(a) con consegna alla persona;
(b) con deposito all'indirizzo di residenza primaria della persona oppure, se è
stato fornito un indirizzo per le notifiche, a quell'indirizzo; oppure
(c) con invio per lettera raccomandata prepagata all'indirizzo di residenza
primaria della persona oppure, se è stato fornito un indirizzo per le notifiche,
a quell'indirizzo.
(2) Per la finalità della presente sezione, un'azienda ai sensi della legge sulle imprese
o della legge 2014 sulle imprese è considerata normalmente residente presso il
proprio ufficio registrato, e ogni organismo, con o senza personalità giuridica, è
considerato normalmente residente presso il proprio ufficio o luogo commerciale
principale.
Reati
7. (1) Una persona colpevole di un reato ai sensi delle sezioni 10(6), 12(3), 12(10),
13(3), 14(4), 15(1), 17(4), 18(1), 20(4), 20(7) o della sezione 21(4) è soggetta:
(a) per un reato minore, a una multa di classe A o all’arresto per una durata non
superiore a 6 mesi, o a entrambi, oppure
(b) per un reato maggiore, a una multa non superiore ai 250.000 euro o alla
detenzione per una durata non superiore a 3 anni, o a entrambi.
(2) Una persona colpevole di un reato ai sensi della sezione 11(1) o 11(3) è soggetta:
(a) per un reato minore, a una multa di classe A o all’arresto per una durata non
superiore a 6 mesi, o a entrambi, oppure
(b) per un reato maggiore, a una multa non superiore ai 100.000 euro o alla
detenzione per una durata non superiore a 2 anni, o a entrambi.
(3) Una persona colpevole di un reato ai sensi delle sezioni 11(6), 11(9), 16(1), 23(5)
o 28(9) è soggetta, per un reato minore, a una multa di classe A o all’arresto per
una durata non superiore a 6 mesi, o a entrambi.
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(4) Se la violazione per cui una persona viene condannata per un reato, ai sensi delle
sezioni 10(6), 12(3), 12(10), 13(3), 14(4), 15(1), 16(1), 18(1), 20(4) o 20(7),
continua dopo la condanna, la persona è colpevole di un reato ulteriore per
ciascun giorno in cui continua la violazione, e per ciascun reato la persona è
soggetta, per un reato minore, a una multa non superiore ai 2.000 euro.
(5) Durante il procedimento relativo a una violazione ai sensi della presente legge, la
persona contro la quale venga promosso detto procedimento potrà portare a
proprio discarico la prova di avere adottato tutte le misure ragionevoli per
assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente legge di cui si contesta la
violazione.
(6) In caso di condanna per reato di cui alla presente legge, il tribunale ordinerà alla
persona di pagare all'accusa i costi e le spese, come liquidati dal tribunale,
sostenuti dall'accusa per l'indagine, i rilievi e la persecuzione del reato, salvo nel
caso in cui il tribunale ritenga che vi siano speciali e rilevanti motivi contrari.
(7) Il dirigente può avviare procedimenti sommari e perseguire le violazioni previste
dalla presente legge.
(8) In deroga alla sezione 10(4) della legge 1851 (Irlanda) sui reati minori, i
procedimenti sommari per un reato ai sensi delle sezioni 11(6), 11(9), 16(1),
23(5) o 28(9) possono essere istituiti in qualsiasi momento entro 12 mesi dalla
data in cui tale reato è stato commesso o presumibilmente commesso.
(9) Laddove un reato ai sensi della presente legge sia commesso da una persona
giuridica e si dimostri che è stato commesso con il consenso o la connivenza, o è
attribuibile alla negligenza, di una qualsiasi persona – amministratore, dirigente,
segretario o una persona con altra carica di funzionario all’interno della persona
giuridica, o una persona che afferma di agire in tale veste – quella persona, oltre
alla persona giuridica, sarà colpevole di reato e sarà passibile di processo e
sanzione come se fosse colpevole del predetto reato.
(10) Laddove gli affari di una persona giuridica siano gestiti dai soci della stessa, si
applica la sottosezione (9) agli atti e alle omissioni di un socio relativamente alle
sue funzioni di gestione, come se il socio fosse un amministratore o dirigente
della persona giuridica.
Vendita a distanza di prodotti alcolici
8. (1) Fermo restando la sottosezione (2), ai fini della presente legge, la vendita di un
prodotto alcolico si considera conclusa presso il luogo in cui è concluso un
accordo per la vendita di quel prodotto alcolico.
(2) Laddove
(a) il luogo in cui è concluso l'accordo per la vendita del prodotto alcolico non si
trovi nello Stato, e
(b) il luogo da cui il prodotto alcolico è spedito si trovi nello Stato,
ai fini della presente legge, la vendita si considera effettuata nel luogo dal quale è
spedito il prodotto alcolico.
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Recante abrogazione
9. (1) Le disposizioni seguenti sono abrogate:
(a) sezione 20 della legge del 2003;
(b) sezione 22 della legge del 2003;
(c) sezione 9 della legge del 2008;
(d) sezione 16 della legge del 2008;
(2) nella presente sezione, per "legge del 2008" si intende la legge 2008 sui
superalcolici;
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PARTE 2
PRODOTTI ALCOLICI
Prezzo minimo dei prodotti alcolici
10. (1) Ai fini della presente legge, il prezzo minimo per grammo di alcol corrisponde a
0,10 euro.
(2) Il prezzo minimo di un prodotto alcolico è calcolato usando la formula seguente:
AxB=C
dove:
A è il prezzo minimo per grammo di alcol,
B è la quantità di alcol contenuta nel prodotto alcolico, espressa in grammi, e
C è il prezzo minimo del prodotto alcolico espresso in euro e centesimi di euro.
(3) Fermo restando la sottosezione (4), ai fini della presente legge il ministro
potrebbe aumentare periodicamente il prezzo minimo per grammo di alcol.
(4) Il ministro non può emanare un decreto ai sensi della sottosezione (3) prima di:
(a) nel caso del primo decreto, 3 anni dopo l'inizio del periodi di applicazione
della presente sezione, oppure
(b) nel caso di un secondo o successivo decreto, 18 mesi dopo il primo decreto
emanato ai sensi della sottosezione (3).
(5) Nell'emanazione di un decreto ai sensi della sottosezione (3), ai fini della
presente legge il ministro prenderà in considerazione qualsiasi ricerca da parte di
esperti sull'efficacia dell'introduzione del prezzo minimo per grammo di alcol a
sua disposizione e terrà conto:
(a) del tasso di consumo alcolico,
(b) delle abitudini di consumo alcolico,
(c) dei rischi associati alla salute causati dal consumo di alcol,
(d) di altri danni sociali causati dal consumo di alcol,
(e) del prezzo e dell'accessibilità economica dei prodotti alcolici, e
(f) di altre questioni considerate pertinenti.
(6) Una persona che
(a) vende o determina la vendita di un prodotto alcolico a un prezzo inferiore al
prezzo minimo del prodotto alcolico interessato, oppure
(b) vende, promuove o determina la pubblicità, o promuove la vendita di un
prodotto alcolico a un prezzo inferiore al prezzo minimo del prodotto alcolico
interessato,
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si rende responsabile di un reato.
(7) Qualora un prodotto alcolico sia fornito oppure offerto ai fini della vendita
insieme a un altro prodotto (diverso da un prodotto alcolico) o servizio a un
prezzo unico, la presente sezione si applica come se il prodotto alcolico
interessato venisse fornito, oppure offerto ai fini della vendita, singolarmente a
tale prezzo.
(8) Fermo restando i regolamenti ai sensi della sezione 21, laddove un prodotto
alcolico venga fornito oppure offerto ai fini della vendita a un prezzo unico, la
quantità di alcol espressa in grammi contenuta in ciascun prodotto alcolico
interessato deve essere inclusa quando si calcola il prezzo minimo del primo
prodotto alcolico.
(9) La quantità di alcol espressa in grammi contenuta in un prodotto alcolico è
calcolata usando la formula seguente:
A x B x .789 = C
dove:
A è il volume di liquido contenuto nel prodotto alcolico, espresso in millimetri,
B è il titolo alcolometrico volumico del prodotto alcolico, e
C è la quantità di alcol contenuta nel prodotto alcolico, espressa in grammi.
(10) Ai fini della presente sezione:
(a) dopo l'inizio del periodo di applicazione della sezione 11, si presume che la
quantità di alcol contenuta in un prodotto alcolico espressa in grammi, a
meno che non si dimostri il contrario, sia pari:
(i) alla quantità di alcol espressa in grammi indicata sul contenitore del
prodotto alcolico interessato, ai sensi della sezione 11
(ii) alla quantità di alcol espressa in grammi specificata in un documento a
cui si fa riferimento nella sezione 11(4)(d) rispetto al prodotto alcolico
interessato, oppure
(iii) laddove un prodotto alcolico sia venduto online, alla quantità di alcol
espressa in grammi rispetto al prodotto alcolico interessato indicata sul
relativo sito web, ai sensi della sezione 11(5),
(b) si presume che il volume di liquido contenuto in un prodotto alcolico debba
corrispondere al volume indicato sull'etichetta del prodotto alcolico
interessato, a meno che non si dimostri il contrario, e
(c) si presume che il titolo alcolometrico volumico di un prodotto alcolico debba
corrispondere al titolo alcolometrico volumico indicato sull'etichetta del
prodotto alcolico interessato, a meno che non si dimostri il contrario.
(11) (a) La presente sezione non si applica alla vendita di prodotti alcolici, in un
punto vendita a esenzione da imposte, ai viaggiatori in partenza dallo Stato.
(b) Nella presente sottosezione, "punto vendita a esenzione da imposte" indica un
negozio dove non viene applicata l'imposta sulla vendita ai sensi dell'articolo
14 della direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, relativa
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al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. 1
(12) Nella presente sezione, "vendere" non include:
(a) la vendita all'ingrosso, oppure
(b) la distribuzione gratuita.
Etichettatura dei prodotti alcolici e avvisi nei locali autorizzati
11. (1) Fermo restando la sottosezione (2), costituisce reato se una persona:
(a) produce ai fini della vendita nello Stato,
(b) importa ai fini della vendita nello Stato, oppure
(c) vende a una persona che si trova nello Stato,
un prodotto alcolico il cui contenitore non dispone, nella forma prescritta, di:
(i) un'avvertenza volta a informare il pubblico del pericolo rappresentato dal
consumo di alcol,
(ii) un'avvertenza volta a informare il pubblico del pericolo rappresentato dal
consumo di alcol durante la gravidanza,
(iii) la quantità di alcol espressa in grammi contenuta nel prodotto alcolico
interessato,
(iv) il valore energetico espresso in kilo joule e kilocalorie contenute nel
contenitore interessato, e
(v) i dettagli di un sito web, che verrà stabilito e mantenuto dal dirigente, con
informazioni sulla salute pubblica in relazione al consumo di alcol.
(2) La sottosezione (1) non si applica alla vendita di un prodotto alcolico in un
contenitore riutilizzabile.
(3) Costituisce reato se una persona:
(a) importa ai fini della vendita nello Stato, oppure
(b) vende a una persona che si trova nello Stato,
un prodotto alcolico in un contenitore riutilizzabile, a meno che tale contenitore
sia accompagnato da un documento nella forma prescritta che specifichi gli
aspetti esposti nei paragrafi dall'(i) al (v) della sottosezione (1).
(4) Il detentore di una licenza deve, nella maniera prescritta e all'interno dei locali a
cui fa riferimento la licenza interessata, esporre uno o più avvisi nella forma
prescritta, che devono contenere nella forma prescritta:
(a) un'avvertenza volta a informare il pubblico del pericolo rappresentato dal
consumo di alcol,
(b) un'avvertenza volta a informare il pubblico del pericolo rappresentato dal
consumo di alcol durante la gravidanza,
1
GU L 9 del 14.01.2009, pag. 12.
15
(c) i dettagli di un sito web, che verrà stabilito e mantenuto dal dirigente, con
informazioni sulla salute pubblica in relazione al consumo di alcol, e
(d) la conferma che un documento che specifica gli aspetti esposti nella
sottosezione (7)(a) è a disposizione per un'ispezione presso i locali
interessati, qualora richiesto.
(5) Il detentore di una licenza che vende o determina la vendita di un prodotto
alcolico online deve assicurare che:
(a) un'avvertenza ai sensi della sottosezione (1)(i),
(b) un'avvertenza ai sensi della sottosezione (1)(ii),
(c) la quantità di alcol espressa in grammi di ciascun prodotto alcolico che lo
stesso vende, o di cui determina la vendita,
(d) il valore energetico espresso in kilo joule e kilocalorie di ciascun prodotto
alcolico che lo stesso vende, o di cui determina la vendita, e
(e) i dettagli di un sito web a cui si fa riferimento nella sottosezione (1)(v),
siano esposti in maniera evidente e nella forma prescritta sul sito web della
persona interessata.
(6) Colui che contravviene alle norme esposte nella sottosezione (4) o (5) commette
un reato.
(7) (a) Fermo restando il paragrafo (b), un documento a cui si fa riferimento nella
sottosezione (4)(d) deve specificare quanto segue:
(i) la quantità di alcol espressa in grammi di ciascuna quantità, misura o
unità di ciascun prodotto alcolico in vendita nei locali autorizzati
interessati, e
(ii) il valore energetico espresso in kilo joule e kilocalorie di ciascuna
quantità, misura o unità di ciascun prodotto alcolico in vendita nei locali
autorizzati interessati.
(b) Il paragrafo (a) non si applica a un prodotto alcolico venduto in un
contenitore conforme alle norme contenute ai paragrafi dall'(i) al (v) della
sottosezione (1).
(8) Il detentore di una licenza, o i suoi dipendenti, deve/devono, se richiesto da
qualsiasi persona nei locali ai cui la licenza fa riferimento, esibire un documento,
a cui si fa riferimento alla sottosezione (4)(d), alla persona che ha formulato la
richiesta.
(9) Colui che contravviene alle norme esposte nella sottosezione (8) commette un
reato.
(10) Ai fini della presente sezione, il ministro può prescrivere:
(a) la forma di un'avvertenza ai sensi dei paragrafi (i) e (ii) della sottosezione
(1), compresi dimensioni e colore della stessa, nonché dimensioni, colore e
tipo di carattere del materiale stampato sull'avvertenza interessata;
(b) la forma delle informazioni ai sensi dei paragrafi (iii), (iv) e (v) della
sottosezione (1), compresi dimensioni, colore e tipo di carattere del materiale
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stampato rispetto alle informazioni interessate;
(c) la forma di un'avvertenza ai sensi della sottosezione (4), compresi dimensioni
e colore della stessa, nonché dimensioni, colore e tipo di carattere del
materiale stampato sull'avviso interessato;
(d) i dettagli sul posizionamento di uno o più avvisi all'interno dei locali
autorizzati, ai sensi della sottosezione (4), e la modalità di tale
posizionamento;
(e) la forma di un documento allegato cui si fa riferimento alla sottosezione (3),
compresi dimensioni e colore della stessa, nonché dimensioni, colore e tipo
di carattere del materiale stampato sul documento interessato;
(f) i dettagli relativi alla presentazione degli aspetti specificati ai paragrafi dalla
(a) alla (e) della sottosezione (5) sul sito web di una persona che vende o
determina la vendita di prodotti alcolici online, compresi dimensioni, colore e
tipo di carattere del materiale stampato interessato.
(11) Nell'emanazione di regolamenti ai sensi della sottosezione (10), il ministro
prenderà in considerazione qualsiasi ricerca da parte di esperti sull'efficacia
dell'inclusione degli aspetti a cui si fa riferimento nei paragrafi dall'(i) al (v)
della sottosezione (1) sui contenitori dei prodotti alcolici, sui documenti ai sensi
delle sottosezioni (3) e (4)(d), sugli avvisi ai sensi della sottosezione (4) e sui siti
web a cui si fa riferimento nella sottosezione (5), e terrà conto:
(a) del tasso di consumo alcolico,
(b) delle abitudini di consumo alcolico,
(c) dei rischi associati alla salute causati dal consumo di alcol,
(d) di altri danni sociali causati dal consumo di alcol, e
(e) di altre questioni considerate pertinenti.
(12) I regolamenti ai sensi della sottosezione (10) possono essere espressi per
un'applicazione generale o con riferimento o uno o più degli aspetti seguenti:
(a) una o più classi di prodotti alcolici;
(b) una o più classi di locali autorizzati;
(c) una o più classi di contenitori dei prodotti alcolici;
(13) La presente sezione non si applica a un prodotto alcolico offerto per la vendita al
dettaglio o per la fornitura prima dell'applicazione della presente sezione.
(14) In un'azione penale relativa a un reato ai sensi della presente sezione, spetta al
convenuto dimostrare che il prodotto alcolico interessato è stato offerto per la
vendita al dettaglio o per la fornitura prima dell'applicazione della presente
sezione.
(15) La presente sezione si aggiunge, non si sostituisce, a qualsiasi altra normativa
relativa all'etichettatura dei prodotti alcolici.
(16) Ai fini della presente sezione:
(a) la quantità di alcol espressa in grammi contenuta in un prodotto alcolico si
17
calcola usando la formula seguente:
A x B x .789 = C
dove:
A è il volume di liquido contenuto nel prodotto alcolico, espresso in
millimetri,
B è il titolo alcolometrico volumico del prodotto alcolico, e
C è la quantità di alcol contenuta nel prodotto alcolico, espressa in grammi,
(b) il valore energetico contenuto in un prodotto alcolico deve essere calcolato
usando i fattori di conversione esposti nell'allegato XIV del regolamento
(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre
20112 relativo alla trasmissione di informazioni alimentari ai consumatori, e
(c) si presume che il titolo alcolometrico volumico di un prodotto alcolico debba
corrispondere al titolo alcolometrico volumico indicato sull'etichetta del
prodotto alcolico interessato, a meno che non si dimostri il contrario.
(17) Ai fini della presente sezione:
"dipendente" indica una persona che ha stipulato o che lavora nel quadro di (o, se
il rapporto di lavoro è cessato, aveva stipulato o lavorato nel quadro di) un
contratto di lavoro e comprende i dipendenti a tempo fisso, i dipendenti
interinali, i tirocinanti o le persone che stanno facendo esperienza lavorativa e i
familiari di un datore di lavoro; i riferimenti a un dipendente, in relazione a un
datore di lavoro, devono intendersi come riferimenti a un dipendente di quel
datore di lavoro;
"detentore di una licenza" indica il detentore di una licenza per il consumo di
alcol nei locali (on-license), o il detentore di una licenza per il consumo di alcol
al di fuori dei locali (off-license).
Contenuto della pubblicità
12. (1) La presente sezione non si applica a:
(a) merci connesse all'alcol,
(b) supporti o elementi di fissaggio in o su locali autorizzati,
(c) locali dove i prodotti alcolici vengono prodotti o venduti all'ingrosso, oppure
(d) un veicolo di proprietà della persona che produce o vende all'ingrosso
prodotti alcolici.
(2) Una persona non può pubblicizzare o causare la pubblicizzazione di un prodotto
alcolico, a meno che la pubblicità includa, nella forma prescritta:
(a) un'avvertenza volta a informare il pubblico del pericolo rappresentato dal
consumo di alcol,
(b) un'avvertenza volta a informare il pubblico del pericolo rappresentato dal
consumo di alcol durante la gravidanza, e
(c) i dettagli di un sito web, che verrà stabilito e mantenuto dal dirigente, con
18
informazioni sulla salute pubblica in relazione al consumo di alcol.
(3) Colui che contravviene alle norme esposte nella sottosezione (2) commette un
reato.
(4) Ai fini della presente sezione, il ministro può prescrivere:
(a) la forma di un'avvertenza ai sensi dei paragrafi (a) e (b) della sottosezione
(2), compresi dimensioni e colore della stessa, nonché dimensioni, colore e
tipo di carattere del materiale stampato sull'avvertenza interessata;
(b) la modalità con cui presentare i dettagli del sito web cui si fa riferimento alla
sottosezione (2)(c), compresi dimensioni, colore e tipo di carattere del
materiale stampato interessato.
(c) in relazione a uno spot pubblicitario, la prominenza e la durata di
un'avvertenza cui si fa riferimento ai paragrafi (a) e (b) della sottosezione
(2), la modalità con cui presentare i dettagli del sito web cui si fa riferimento
alla sottosezione (2)(c).
(5) Nell'emanazione di regolamenti ai sensi della sottosezione (4), il ministro
prenderà in considerazione qualsiasi ricerca da parte di esperti sull'efficacia
dell'inclusione degli aspetti a cui si fa riferimento nei paragrafi (a), (b) e (c) della
sottosezione (2), e terrà conto:
(a) del tasso di consumo alcolico,
(b) delle abitudini di consumo alcolico,
(c) dei rischi associati alla salute causati dal consumo di alcol,
(d) di altri danni sociali causati dal consumo di alcol, e
(e) di altre questioni considerate pertinenti.
(6) I regolamenti ai sensi della sottosezione (4) possono essere espressi per un
applicazione generale o con riferimento o una o più classi pubblicitarie.
(7) Una pubblicità per un prodotto alcolico non può contenere altro che
un'avvertenza ai sensi della sottosezione (2)(a), un'avvertenza ai sensi della
sottosezione (2)(b) e dettagli del sito web ai sensi della sottosezione (2)(c),
unitamente a tutti o alcuni degli aspetti seguenti:
(a) un'immagine di, o un riferimento a, uno o più prodotti alcolici (dello stesso
tipo o di tipo diverso), sia in uno o più contenitori (che possono essere aperti
o sigillati), sia in uno o più bicchieri;
(b) se il prodotto interessato va diluito con una bevanda analcolica e dove va
diluito, nonché un'immagine della bevanda analcolica, o un riferimento alla
stessa:
(c) un'immagine del paese e della regione di origine del prodotto interessato, o
un riferimento agli stessi;
(d) un'immagine del metodo di produzione del prodotto interessato, o un
riferimento allo stesso;
(e) un'immagine dei locali di produzione del prodotto alcolico, o un riferimento
agli stessi;
19
(f) il prezzo del prodotto interessato;
(g) il nome del marchio, o una variante dello stesso, il marchio commerciale e
l'emblema del prodotto interessato;
(h) il nome e l'emblema dell'azienda del prodotto interessato;
(i) una descrizione oggettiva del gusto, del colore e dell'odore del prodotto
interessato;
(j) il nome e l'indirizzo del produttore del prodotto interessato (o dell'agente di
detto produttore);
(k) il titolo alcolometrico volumico del prodotto interessato;
(l) la quantità di alcol espressa in grammi contenuta nel prodotto alcolico
interessato,
(m)il valore energetico espresso in kilo joule e kilocalorie contenuto nel prodotto
interessato.
(8) Una persona non può pubblicizzare, causare la pubblicizzazione, di un prodotto
alcolico a meno che la pubblicità sia conforme alla sottosezione (7).
(9) Fermo restando la sottosezione (11), una persona non può pubblicizzare o
determinare la pubblicità di:
(a) qualsiasi servizio, oppure
(b) qualsiasi prodotto (diverso da un prodotto alcolico),
in una pubblicità che comprende l'immagine di un prodotto alcolico o un
riferimento all'uso di alcol.
(10) Colui che contravviene alle norme esposte nella sottosezione (8) o (9) commette
un reato.
(11) La sottosezione (9) non si applica a:
(a) un annuncio pubblicitario per locali autorizzati, purché tale annuncio
pubblicizzi o promuova un prodotto o un marchio alcolico,
(b) una pubblicità o un annuncio di servizio pubblico in relazione alla sicurezza
stradale sponsorizzati dall'autorità per la sicurezza stradale o il ministero dei
Trasporti, del turismo e dello sport, oppure
(c) un annuncio pubblicitario o un annuncio di servizio pubblico che forniscono
informazioni sulla salute pubblica in relazione al consumo di alcol,
sponsorizzati dal dirigente o dal ministero della Salute.
Divieto di pubblicità in determinati luoghi
13. (1) La presente sezione non si applica a un annuncio pubblicitario su, o connesso a:
(a) locali autorizzati,
(b) locali dove i prodotti alcolici vengono prodotti o venduti all'ingrosso,
(c) un veicolo di proprietà della persona che produce o vende all'ingrosso
prodotti alcolici.
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(2) Una persona non può pubblicizzare, o causare la pubblicizzazione, di un prodotto
alcolico:
(a) in un parco o in uno spazio aperto di proprietà di un'autorità locale, o
mantenuto dalla stessa,
(b) in o su di un veicolo di servizio di pubblica utilità (nel significato di cui alla
legge 1961 sul traffico stradale),
(c) in o su di un treno, nel significato di cui alla legge 2005 sulla sicurezza
ferroviaria,
(d) in o su di un veicolo a rotaia leggero,
(e) in o presso una stazione del treno o dell'autobus,
(f) in un luogo di fermata designato dove i passeggeri possono scendere/salire
dagli autobus,
(g) in un luogo designato di fermata dove i passeggeri possono scendere/salire da
veicoli a rotaia leggeri,
(h) in o presso una scuola, compreso il terreno della scuola, ed entro 200 metri
dal perimetro di tale terreno,
(i) in o presso un luogo dove si svolge un servizio per l'infanzia, ed entro 200
metri dal perimetro di un luogo dove si svolge un servizio per l'infanzia,
oppure
(j) in o presso un parco giochi di proprietà di, o mantenuto da, un'autorità locale,
ed entro 200 metri dal perimetro di tale parco giochi.
(3) Colui che contravviene alle norme esposte nella sottosezione (2) commette un
reato.
(4) Nella presente sezione:
"servizio per l'infanzia" indica un servizio per l'infanzia nel significato di cui alla
parte VIIA (inserita con la sezione 92 della legge 2013 sull'infanzia e sulla
famiglia) della legge 1991 sulla cura dell'infanzia; l'indirizzo dello spazio su cui
vengono serviti tali servizi è contenuto nel registro dei servizi per l'infanzia
prescritti (nel significato di cui alla sezione 58C della stessa legge);
"veicolo a rotaia leggero" indica un veicolo a rotaia leggero nel significato di cui
alla legge 2001 sui trasporti (infrastrutture ferroviarie);
"autorità locale" indica un'autorità locale nel significato di cui alla legge 2001 sul
governo locale;
"scuola" indica una scuola riconosciuta nel significato di cui alla legge 1998
sull'istruzione.
Restrizione della pubblicità durante alcuni eventi
14. (1) Durante un evento sportivo una persona non può pubblicizzare, o causare la
pubblicizzazione, di un prodotto alcolico in o su di un'area sportiva.
(2) Fermo restando la sottosezione (3), nulla nella sottosezione (1) va interpretato
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come divieto per una persona in o su di un'area sportiva, durante un evento
sportivo, di indossare abbigliamento recante il nome, il marchio commerciale o il
logo di qualsiasi marchio di prodotti alcolici.
(3) Una persona non può pubblicizzare, o determinare la pubblicità di un prodotto
alcolico:
(a) a un evento rivolto specialmente ai minori, oppure
(b) a un evento in relazione a cui la maggioranza dei partecipanti o concorrenti è
rappresentata da minori.
(4) Colui che contravviene alle norme esposte nella sottosezione (1) o (3) commette
un reato.
(5) Nella presente sezione "area sportiva" indica un'area, al chiuso o all'aperto, dove
i partecipanti partecipano ad attività sportive, o i concorrenti gareggiano in gare
sportive, e comprende un campo o area da gioco, una piscina, una pista di
atletica, una pista per la corsa di cani o cavalli e un pista di gara motoristica.
Sponsor
15. (1) Costituisce reato se una persona sponsorizza o causa la sponsorizzazione di:
(a) un evento in relazione a cui la maggioranza dei partecipanti o concorrenti è
rappresentata da minori,
(b) un evento rivolto specialmente ai minori, oppure
(c) un evento che implica guidare o gareggiare con veicoli a propulsione
meccanica.
(2) Nulla nella presente sezione impedisce la sponsorizzazione di un evento, cui si fa
riferimento ai paragrafi (a), (b) o (c) della sottosezione (1), da parte del detentore
di una licenza, purché tale sponsorizzazione non includa la pubblicità o la
promozione di un prodotto o marchio alcolico.
(3) Nella presente sezione, "sponsorizzazione" indica qualsiasi forma di contributo
pubblico o privato a qualsiasi evento con lo scopo, o l'effetto diretto o indiretto,
di promuovere un prodotto o marchio alcolico o il consumo di alcol.
Abbigliamento per bambini
16. (1) Costituisce reato se una persona:
(a) produce ai fini della vendita nello Stato,
(b) importa ai fini della vendita nello Stato, oppure
(c) vende a una persona che si trova nello Stato,
un capo di abbigliamento destinato a essere indossato da un minore, laddove tale
capo promuova il consumo di alcol o rechi il nome di un prodotto alcolico o
marchio commerciale, emblema, immagine di marketing o logo, cui si riferisce
un prodotto alcolico per il marketing e la vendita dello stesso.
(2) La presente sezione non si applica all'abbigliamento offerto per la vendita al
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dettaglio o la fornitura prima di 12 mesi dopo l'applicazione della presente
sezione.
(3) In un azione penale relativa a un reato ai sensi della presente sezione, spetta al
convenuto dimostrare che il capo d'abbigliamento interessato è stato offerto per
la vendita al dettaglio o la fornitura precedentemente ai 12 mesi successivi
all'applicazione della presente sezione.
(4) La presente sezione "abbigliamento" comprende anche le calzature.
Annunci pubblicitari nelle pubblicazioni
17. (1) Fermo restando le sottosezioni (5) e (6), una persona non può pubblicare, o
determinare la pubblicazione di una pubblicazione dove oltre il 20 per cento
dello spazio pubblicitario nella stessa include annunci pubblicitari di prodotti
alcolici.
(2) Fermo restando le sottosezioni (5) e (6), una persona non può pubblicizzare o
causare la pubblicizzazione di un prodotto alcolico:
(a) in una pubblicazione rivolta specialmente ai minori,
(b) in una pubblicazione, o sulla pagina di una pubblicazione rivolta ai minori, o
dove sia probabile che oltre il 20 per cento dei lettori sia rappresentato da
minori,
(c) sul fronte o retro di una pubblicazione, oppure
(d) su qualsiasi fascetta, busta o altro involucro di una pubblicazione.
(3) Fermo restando le sottosezioni (5) e (6), una persona non può importare:
(a) una pubblicazione dove oltre il 20 per cento dello spazio pubblicitario nella
stessa comprende annunci pubblicitari di prodotti alcolici,
(b) una pubblicazione contenente un annuncio pubblicitario che contravviene alla
sottosezione (2), oppure
(c) una pubblicazione contenente un annuncio pubblicitario che contravviene alle
sottosezioni (2) o (7) della sezione 12.
(4) Colui che contravviene alle norme esposte nella sottosezione (1), (2) o (3)
commette un reato.
(5) La presente sezione non si applica a una pubblicazione che:
(a) non è destinata alla vendita o distribuzione nello Stato, oppure
(b) è diretta esclusivamente a persone che svolgono, per intero o in parte,
l'attività di vendere e distribuire prodotti alcolici,
(6) Le sottosezioni (1), (2) e (3) (esclusi i paragrafi (a), (b) e (c) della sottosezione
(2) e della sottosezione (3)(c)) non si applicano a una pubblicazione pubblicata
da, o per conto di, un detentore di una licenza off-licence connessa ai locali
rispetto a cui le vendite sono formate per intero o in parte da prodotti alcolici,
laddove tale pubblicazione sia destinata a promuovere la vendita di prodotti
alcolici in quei locali.
23
Pubblicità nei cinema
18. (1) Fermo restando la sottosezione (2), costituisce reato se una persona pubblicizza
un prodotto alcolico in un cinema.
(2)
La sottosezione (1) non si applica alla pubblicità di un prodotto alcolico:
(a) durante la proiezione di un film certificato idoneo alla visione da un pubblico
di età uguale o superiore ai 18 anni dal direttore dell'ente per la
classificazione dei film, oppure
(b) in locali autorizzati all'interno di un cinema.
Revisione dell'applicazione delle sezioni dalla 12 alla 18.
19. Il ministro può effettuare una revisione delle sezioni dalla 12 alla 18 non più tardi di 3
anni dopo l'inizio del periodo di applicazione della presente sezione.
Separazione strutturale
20. (1) Fermo restando la sottosezione (3) e i regolamenti delle comunità europee
(requisiti per indicare i prezzi dei prodotti) 2002 (S.I. n. 639 del 2002), il
detentore di una licenza off-licence deve assicurare quanto segue, al più tardi
entro un anno dall'inizio del periodo di applicazione della presente sottosezione:
(a) gli annunci pubblicitari di prodotti alcolici e l'esposizione alla vendita di
prodotti alcolici sono esclusivamente confinati a:
(i) una singola area nei locali a cui è connessa la off-licence
(I)
che è separata dal resto dei locali tramite una barriera fisica,
attraverso cui i prodotti alcolici e gli annunci pubblicitari di prodotti
alcolici non sono immediatamente visibili dai membri del pubblico
al di fuori dell'area,
(II) attraverso cui i membri del pubblico non devono passare per
accedere a, o effettuare l'acquisto di, prodotti diversi dai prodotti
alcolici, e
(III) in cui gli unici prodotti esposti per la vendita sono prodotti alcolici e
prodotti connessi e, laddove un prodotto connesso sia esposto per la
vendita, tale prodotto è esposto per la vendita anche in un'altra area
dei locali interessati,
oppure
(ii) un'area di vendita nei locali a cui è connesso la licenza off-license e che
deve contenere un'unità di stoccaggio che:
(I)
potrebbe indicare di contenere prodotti alcolici,
(II) non è accessibile ai membri del pubblico,
(III) non contiene annunci pubblicitari di prodotti alcolici, e
(IV) da cui i prodotti alcolici non siano visibili ai membri del pubblico
quando è chiusa, e che rimane chiusa quando non è in uso,
24
o entrambi,
oppure
(b) gli annunci pubblicitari di prodotti alcolici e l'esposizione alla vendita di
prodotti alcolico sono esclusivamente confinati a:
(i) una o più unità di stoccaggio (che devono essere adiacenti) nei locali a
cui è connessa la licenza off-licence:
(I)
che potrebbero indicare di contenere prodotti alcolici,
(II) che non contengono altro che prodotti alcolici e annunci pubblicitari
di prodotti alcolici,
(III) che, anche quando chiuse, non rendono visibili i prodotti alcolici o
gli annunci pubblicitari di prodotti alcolici ai membri del pubblico, e
(IV) che, quando non sono in uso, rimangono chiuse,
oppure
(ii) un'area di vendita nei locali a cui è connessa la licenza off-license e che
deve contenere un'unità di stoccaggio che:
(I)
potrebbe indicare di contenere prodotti alcolici,
(II) non è accessibile ai membri del pubblico,
(III) non contiene annunci pubblicitari di prodotti alcolici, e
(IV) da cui i prodotti alcolici non siano visibili ai membri del pubblico
quando è chiusa, e che rimane chiusa quando non è in uso,
o entrambi,
(2) Nulla nella sottosezione (1) va interpretato come divieto di esporre per la vendita
merce connessa all'alcol in qualsiasi area dei locali a cui è connessa una licenza
off-licence.
(3) La sottosezione (1) non si applica a:
(a) locali a cui è connessa una licenza off-licence in relazione a cui le vendite
sono costituite per in intero o principalmente da prodotti alcolici, oppure
(b) locali autorizzati ai sensi della parte IV della legge 1943.
(4) Colui che contravviene alle norme esposte nella sottosezione (1) commette un
reato.
(5) Fermo restando la sottosezione (6) e i regolamenti delle Comunità europee
(requisiti per indicare i prezzi dei prodotti) 2002 (S.I. n. 639 del 2002), il
detentore di una licenza off-licence ai sensi della parte IV della legge 1943 deve
assicurare quanto segue, al più tardi entro un anno dall'inizio del periodo di
applicazione della presente sottosezione:
(a) fermo restando la sottosezione (6), i prodotti alcolici in vendita per consumo
al di fuori dei locali non vanno esibiti in un'unità di stoccaggio contenente
prodotti diversi dai prodotti alcolici,
25
(b) fermo restando la sottosezione (6), i prodotti alcolici in vendita per consumo
al di fuori dei locali non vanno esposti in un'unità di stoccaggio contenente
prodotti diversi dai prodotti alcolici, e
(c) un annuncio pubblicitario di un prodotto alcolico non va esposto eccetto in, o
adiacente a, un'unità di stoccaggio dove sono contenuti prodotti alcolici.
(6) Fermo restando la sottosezione (5)(a), un prodotto diverso da un prodotto
alcolico, se è confezionato con un prodotto alcolico, può essere esposto in
un'unità di stoccaggio contenente prodotti alcolici dal detentore di una licenza, ai
sensi della parte IV della legge 1943.
(7) Colui che contravviene alle norme esposte nella sottosezione (5) commette un
reato.
(8) Nella presente sezione, per "legge del 1943" si intende la legge 1943 sulle
bevande alcoliche inebrianti.
Regolamenti in materia di vendita e fornitura di prodotti alcolici
21. (1) Fermo restando la sottosezione (2), il ministro può emanare regolamenti:
(a) che proibiscano o limitino una persona dal vendere o fornire, o determinare la
vendita o la fornitura di, un prodotto alcolico a un prezzo ridotto o a titolo
gratuito a qualsiasi persona, quando quest'ultima, o qualsiasi altra persona,
acquista:
(i) uno o più prodotti alcolici aggiuntivi (sia dello stesso tipo o di diverso
tipo), oppure
(ii) qualsiasi altro prodotto o servizio,
(b) che proibiscano o limitino una persona dal vendere o fornire, o determinare la
vendita o la fornitura di, un prodotto alcolico durante un periodo limitato a un
prezzo inferiore di quello imposto per il prodotto alcolico il giorno prima
dell'inizio del periodo limitato,
(c) che proibiscano o limitino una persona dal fare o permettere qualsiasi cosa
volta a, o con probabilità di, incoraggiare le persone in tale luogo a
consumare prodotti alcolici in modo nocivo, incluso ai fini della promozione
dell'attività commerciale della stessa o qualsiasi evento o attività in un luogo
diverso da quello utilizzato come residenza privata occupata.
(d) che proibiscano o limitino una persona dal vendere o fornire, o determinare la
vendita o la fornitura di, un prodotto alcolico a un prezzo ridotto o a titolo
gratuito a una o più particolari classi di persone,
(e) che proibiscano o limitino una persona dal pubblicizzare o promuovere la
vendita, la fornitura o il consumo di prodotti alcolici, o determinarne la
pubblicità e la promozione, nella maniera specificata ai paragrafi (a), (b), (c),
o (d).
(2) Nell'emanare regolamenti ai sensi della presente sezione, il ministro terrà conto
dell'esigenza di ridurre il consumo di alcol e, fatta salva la valenza generale di
tale esigenza, terrà particolarmente conto:
(a) dell'esigenza di ridurre i danni alla salute legati al consumo di alcol,
26
(b) dell'esigenza di ridurre altri danni sociali legati al consumo di alcol e, in
particolare, dell'esigenza di ridurre gli illeciti legati al consumo di alcol che
turbano l'ordine pubblico, e
(c) nel caso di pubblicità, cui si fa riferimento alla sottosezione (1), laddove il
ministro ritenga che il mezzo utilizzato per la pubblicità, o che la natura della
pubblicità, o entrambi, siano volti a, o abbiano la probabilità di, incoraggiare
il consumo di prodotti alcolici in maniera nociva, l'esigenza di proibire o
limitare tale pubblicità.
(3) I regolamenti ai sensi della presente sezione possono essere espressi per
un'applicazione generale o con riferimento o uno o più degli aspetti seguenti:
(a) una o più classi di locali autorizzati;
(b) una o più classi di locali non autorizzati (diversi da residenze private
occupate);
(c) una più classi di prodotti alcolici;
(d) una o più classi di pubblicità;
(4) Una persona che contravviene a un regolamento ai sensi della presente sezione, e
allorché ciò implichi una disposizione penale come dichiarato nei regolamenti,
commette un reato.
(5) La sezione 9 della legge del 2003 si applica a un reato ai sensi della sottosezione
(4), fermo restando il riferimento alla sottosezione (4) della detta sezione 9 a "un
membro della Garda Síochána” interpretato come riferimento a "un funzionario
autorizzato" e altre modifiche eventualmente necessarie.
(6) Ai fini della presente sezione, la vendita o la fornitura di prodotti alcolici a un
prezzo ridotto o a titolo gratuito comprende:
(a) concedere a persone, direttamente o indirettamente, punti bonus, punti di
carte fedeltà, o benefici analoghi, in seguito all'acquisto, da parte di quella o
di altre persone, di un prodotto alcolico,
(b) permettere l'utilizzo di tali punti o benefici, direttamente o indirettamente,
allo scopo di ottenere prodotti alcolici o qualunque altro prodotto o servizio,
a un prezzo ridotto o a titolo gratuito, e
(c) permettere l'utilizzo, diretto o indiretto, di punti bonus, punti di carte fedeltà
o benefici analoghi derivanti dall'acquisto di qualsiasi prodotto o servizio per
ottene prodotti alcolici a un prezzo ridotto o a titolo gratuito.
(7) Nella presente sezione:
"periodo limitato" indica un periodo uguale o inferiore a 3 giorni;
"vendere" non include la vendita all'ingrosso.
27
PARTE 3
APPLICAZIONE E CONFORMITÀ
Nomina di funzionari autorizzati
22. (1) Il dirigente può nominare, come ritiene più appropriato, un numero di persone
per rivestire la carica di funzionario autorizzato, compresi membri del personale
del dirigente, ai fini della presente legge.
(2) Una persona nominata quale funzionario autorizzato ai sensi della presente
sezione dovrà, all'atto della sua nomina, essere dotato di un atto di nomina, e
dovrà, quando eserciti un potere conferito ai sensi della presente legge, su
richiesta di una persona interessata, esibire detto atto a tale persona perché questa
lo esamini.
(3) Una nomina ai sensi della presente sezione cessa:
(a) se il dirigente revoca la nomina,
(b) se la nomina è per un periodo fisso, alla scadenza di quel periodo, o
(c) nel caso in cui la persona sia membro del personale del dirigente, se la
persona cessa di essere membro del personale.
Poteri dei funzionari autorizzati
23. (1) Ai fini della presente legge, un funzionario autorizzato può:
(a) fermo restando la sottosezione (2), entrare (laddove necessario, con un uso
ragionevole della forza) oppure, qualora i locali siano un veicolo, fermare ed
entrare in qualsiasi momento ragionevole (laddove necessario, con un uso
ragionevole della forza) in qualsiasi tipo di locale
(i) che il funzionario ha ragionevoli motivi di ritenere sia, o sia stato, usato
in relazione a qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o di altro
tipo connessa alla produzione, all'importazione, alla vendita, alla
fornitura, allo smaltimento, all'esportazione, alla distribuzione, allo
stoccaggio,
al
confezionamento,
all'etichettatura,
alla
commercializzazione, alla pubblicità, alla promozione o alla
sponsorizzazione di prodotti alcolici,
(ii) che il funzionario ha ragionevoli motivi di ritenere sia, o sia stato, usato
in relazione alla produzione, all'importazione o alla vendita di
abbigliamento per bambini, oppure
(iii) presso cui il funzionario ha ragionevoli motivi di ritenere che siano
conservati i libri, i registri, i documenti o altri oggetti pertinenti in
relazione a tale attività commerciale, imprenditoriale o di altro tipo,
e perquisire e ispezionare i locali e qualsiasi libro, registro, documento od
oggetto pertinente presente presso tali locali,
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(b) assicurare, per ispezioni successive, qualsiasi locale o qualsiasi parte di
qualsiasi locale presso cui si trovano, o normalmente si conservano, prodotti
alcolici od oggetti pertinenti, oppure dove si conservano tali libri, registri e
altri documenti, oppure qualora sussistano ragionevoli motivi per ritenere che
tali prodotti alcolici, oggetti pertinenti, libri, registri e altri documenti siano
ivi conservati, per un periodo ragionevolmente necessario ai fini delle proprie
funzioni in quanto funzionario autorizzato, ai sensi della presente legge,
(c) richiedere alla persona che svolge l'attività commerciale, imprenditoriale o di
altro tipo o a qualunque persona impiegata in quell'attività commerciale,
imprenditoriale o di altro tipo, di presentare al funzionario autorizzato i
documenti, registri o altri documenti e, qualora i documenti siano conservati
in forma non leggibile, di riprodurli in forma leggibile o di fornire le
informazioni ragionevolmente richieste dal funzionario relativamente a quei
documenti, registri o altri documenti,
(d) ispezionare e fare copie o estratti dei libri, registri o di altri documenti presso
il locale e, nel caso in cui le informazioni siano in forma non leggibile, copie
o estratti delle informazioni in forma leggibile permanente,
(e) effettuare registrazioni per iscritto, mediante fotografie o altri mezzi, di
qualsiasi libro, registro o altro documento presente nel locale,
(f) rimuovere e conservare tale libro, registro o altro documento per un periodo
che ritiene ragionevolmente necessario ai fini delle proprie funzioni ai sensi
della presente legge,
(g) richiedere alla persona di presentare al funzionario autorizzato le
informazioni ragionevolmente richieste dallo stesso in merito all'attività
commerciale, imprenditoriale o di altro tipo o in merito alle persone che
svolgono l'attività commerciale, imprenditoriale o di altro tipo o impiegate in
relazione all'attività commerciale, imprenditoriale o di altro tipo,
(h) richiedere alla persona di prestare al funzionario autorizzato qualunque altra
assistenza o informazione ragionevolmente richiesta dal funzionario
autorizzato in relazione all'attività commerciale, imprenditoriale o di altro
tipo,
(i) richiedere a qualunque persona da cui o per cui sono o sono stati utilizzati
apparecchi per l'elaborazione dei dati, o a qualunque persona incaricata o in
altro modo connessa al funzionamento degli apparecchi l'elaborazione dei
dati o dei dispositivi o materiali connessi, di prestare al funzionario
autorizzato tutta la ragionevole assistenza e assisterlo nel recupero delle
informazioni connesse al funzionamento di tali apparecchi l'elaborazione dei
dati, dispositivi o materiali,
(j) convocare in qualunque ragionevole momento, qualunque altra persona
connessa all'attività commerciale, imprenditoriale o di altro tipo affinché dia
al funzionario autorizzato le informazioni che questi può ragionevolmente
richiedere in merito all'attività commerciale, imprenditoriale o di altro tipo e
presenti al funzionario autorizzato i documenti sotto il proprio controllo,
(k) svolgere, oppure organizzare lo svolgimento di, ispezioni e i controlli dei
locali e di qualsiasi prodotto alcolico od oggetto pertinente che considera
ragionevolmente necessario ai fini della propria funzione ai sensi della
presente legge,
29
(l) senza corrispettivo in denaro, prelevare ai fini di un'analisi o di un esame
campioni di tali prodotti alcolici od oggetti pertinenti che considera
ragionevolmente necessario ai fini della propria funzione ai sensi della
presente legge,
(m) svolgere, oppure organizzare lo svolgimento di, analisi o esami e verifiche di
campioni prelevati ai sensi del paragrafo (l) e di prodotti alcolici ai sensi del
paragrafo (r), che considera ragionevolmente necessario ai fini delle proprie
funzioni ai sensi della presente legge,
(n) pagare od offrire un corrispettivo per l'acquisto di un prodotto alcolico,
oppure confermare, in altra maniera che considera appropriata, il prezzo per
la vendita di un prodotto alcolico,
(o) chiedere a una persona, che rende disponibili attrezzature come caselle
postali, telecomunicazioni, indirizzi di posta elettronica o altre attrezzature, di
fornirgli assistenza e informazioni che considera ragionevolmente necessarie
ai fini delle proprie funzioni ai sensi della presente legge, in qualsiasi caso in
cui il funzionario ha ragionevoli motivi di ritenere che qualsiasi prodotto
alcolico od oggetto pertinente venga fornito via posta o tramite altri mezzi di
consegna.
(p) disporre in modo che tali prodotti alcolici od oggetti pertinenti trovati nei
locali, laddove il funzionario ha ragionevoli motivi di ritenere che la vendita
degli stessi contravverrebbe a una disposizione della presente legge, non
vengano venduti o distribuiti o mossi dai locali, senza il suo permesso,
(q) presentare avvisi di sanzioni monetarie prefissate e dichiarazioni di
conformità, e
(r) prendere possesso e rimuovere dai locali, ai fini di esami e analisi, qualsiasi
prodotto alcolico od oggetto pertinente, e trattenerli per un periodo che ritiene
ragionevolmente necessario ai fini delle proprie funzioni ai sensi della
presente legge.
(2) Un funzionario autorizzato non potrà accedere a un'abitazione privata, salvo:
(a) con il consenso dell'occupante, oppure
(b) sulla base di un ordine del giudice ai sensi della sottosezione (4).
(3) Laddove un funzionario autorizzato nell'esercizio dei propri poteri ai sensi della
presente sezione non possa accedere ai locali, è possibile richiedere
l'autorizzazione a tale accesso, ai sensi della sottosezione (4).
(4) Fermo restando i poteri conferiti a un funzionario autorizzato ai sensi della
presente sezione, laddove un giudice del Tribunale distrettuale ritenga, sulla base
delle informazioni giurate fornite da un funzionario autorizzato, che sussistano
ragionevoli motivi di sospettare che:
(a) ci siano informazioni richieste da un funzionario autorizzato ai fini delle
proprie funzioni ai sensi della presente legge presso qualsiasi locale, o parte
dello stesso,
(b) libri, registri o altri documenti (ivi compresi documenti tenuti in forma non
leggibile) od oggetti pertinenti cui la sottosezione (1)(a) si riferisce, siano
custoditi o tenuti in qualunque abitazione o locale, oppure
30
(c) un'abitazione sia occupata in tutto o in parte da un'impresa che effettui una
qualunque attività commerciale, imprenditoriale o di altro tipo cui fa
riferimento la sottosezione (1)(a),
il giudice può emanare un ordine che autorizzi un funzionario autorizzato
(accompagnato, laddove appropriato, da altri funzionari autorizzati, da membri
della Garda Síochána o da entrambi), in qualsiasi momento entro un mese dalla
data di emanazione dell'ordine, a entrare nei locali o nell'abitazione, a seconda
del caso, utilizzando ragionevole forza laddove necessario, e su dimostrazione di
tale ordine laddove richiesto, e a esercitare tutti o uno dei poteri conferiti a un
funzionario autorizzato ai sensi della presente sezione.
(5) Una persona che:
(a) si presenta in maniera mendace come un funzionario autorizzato,
(b) ostruisce, o interferisce con, un funzionario autorizzato o un membro della
Garda Síochána nell'esercizio di un potere ai sensi della presente sezione,
(c) non rispetta, o si rifiuta di rispettare, un obbligo imposto da un funzionario o
da un membro della Garda Síochána ai sensi della presente sezione,
(d) non rispetta, o si rifiuta di rispettare, una richiesta del dirigente o di un
funzionario autorizzato ai sensi della sottosezione (8),
(e) non rispetta, o si rifiuta di rispettare, l'indicazione di un funzionario
autorizzato ai sensi della sottosezione (1)(p), oppure
(f) in presunto adempimento di tale obbligo, richiesta o indicazione fornisce
informazioni false o fuorvianti per un aspetto significativo,
si rende responsabile di un reato.
(6) Nel caso in cui un funzionario autorizzato abbia ragionevoli motivi di credere
che una persona abbia commesso un reato ai sensi della presente legge, potrà
richiedere a detta persona di fornire le proprie generalità, compresa la residenza
abituale e, nel caso in cui ciò venga ritenuto necessario dal funzionario
autorizzato, di esibire i documenti comprovanti dette generalità.
(7) Qualora il dirigente ritenga che un funzionario autorizzato o un altro membro del
personale del dirigente abbia adempito ai suoi obblighi in relazione
all'applicazione della presente legge in buona fede, il dirigente terrà indenne il
funzionario autorizzato o un altro membro del personale da tutte le azioni e i
reclami che possano risultare in relazione all'adempimento degli obblighi dello
stesso.
(8) Qualora sia pubblicato un annuncio pubblicitario relativo all'alcol che non
comprende il nome e l'indirizzo della persona che ha organizzato la
pubblicazione o del suo agente, il soggetto che ha pubblicato l'annuncio è tenuto,
se lo richiede il dirigente o un funzionario autorizzato entro 12 mesi dalla
pubblicazione dell'annuncio, a fornire al dirigente o al funzionario autorizzato il
nome e l'indirizzo di quella persona o del suo rappresentante.
(9) Una dichiarazione o un'ammissione rilasciata da una persona a seguito di una
richiesta ai sensi alla sottosezione (1) non sarà ammessa come prova nel
procedimento promosso nei confronti di detta persona per una violazione ai sensi
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della presente legge (che non sia una violazione prevista ai paragrafi (b), (c), (d)
o (f) della sottosezione(5)).
(10) Laddove un funzionario autorizzato abbia:
(a) ordinato che i prodotti alcolici non siano venduti, distribuiti o spostati ai sensi
della sottosezione (1)(h), oppure
(b) preso possesso e rimosso qualsiasi prodotto alcolico ai sensi della
sottosezione (1)(r),
lo stesso potrà richiedere al Tribunale distrettuale un ordine con cui si disponga
che detto prodotto alcolico venga distrutta, e il giudice del Tribunale distrettuale
potrà concedere detto ordine nel caso in cui ritenga che detto prodotto violi una
disposizione della presente legge.
(11) I costi (costi accessori compresi) relativi a qualunque possesso, detenzione o
distruzione effettuata dal dirigente ai sensi del paragrafo (p) o (r) della
sottosezione (1) potranno formare oggetto di semplice esecuzione forzata
promossa contro una persona condannata per una violazione ai sensi della
presente legge innanzi a qualunque giudice competente.
(12) Nella presente sezione:
"apparecchiature dati" indica qualsiasi apparecchiatura elettronica, fotografica,
magnetica, ottica o di altra natura per l'elaborazione dei dati;
"registrazione" si riferisce anche a, oltre alla registrazione scritta,
(a) dischi, nastri, tracce sonore o altri dispositivi in cui le informazioni, i suoni o
i segnali vengano incorporati in modo da essere in grado (con o senza l'aiuto
di altre strumentazioni) di essere riprodotti in forma leggibile o udibile,
(b) film, nastri o altri dispositivi in cui le immagini visive vengano incorporate in
modo da essere in grado (con o senza l'aiuto di altre strumentazioni) di essere
riprodotti in forma visibile, e
(c) fotografie,
e ogni riferimento a una copia di una registrazione comprende—
(i) nel caso di una registrazione per cui trova applicazione il paragrafo (a), la
trascrizione dei suoni e dei segnali in essa incorporati,
(ii) nel caso di una registrazione per cui trova applicazione il paragrafo (b), la
riproduzione statica delle immagini in essa incorporate, e
(iii) nel caso di una registrazione per cui trovano applicazione i paragrafi (a) e
(b), detta trascrizione unitamente a detta riproduzione statica.
Prelievo di campioni da parte di funzionari autorizzati
24. (1) Laddove un funzionario autorizzato prelevi il campione di un prodotto alcolico,
di una sostanza o di un articolo utilizzato nella produzione, trasformazione o
stoccaggio di prodotti alcolici, conformemente alla sezione 23, dovrà dividere il
campione approssimativamente in 3 parti uguali, e riporre ciascuna parte in
contenitore separato, che procederà a sigillare e marcare in maniera tale da
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identificare lo stesso come parte del campione prelevato da un funzionario
autorizzato.
(2) Laddove un funzionario autorizzato abbia rispettato la sottosezione (1), lo stesso
dovrà:
(a) offrire uno dei contenitori sigillati al proprietario o alla persona
temporaneamente incaricata o in possesso del prodotto alcolico, della
sostanza alcolica o dell'articolo alcolico da cui è stato prelevato il campione
interessato,
(b) conservare uno dei contenitori sigillati, e
(c) inoltrare, o determinare l'inoltro, di uno dei contenitori sigillati a un
laboratorio designato ai fini dell'analisi.
(3) Laddove un prodotto alcolico, una sostanza alcolica o un articolo alcolico sia
contenuto in un contenitore e la sua divisione in parti non sia praticabile (per
qualsiasi ragione), un funzionario autorizzato, che desidera prelevare un
campione di tale prodotto alcolico, sostanza alcolica o articolo alcolico ai fini
dell'analisi degli stessi, deve prendere possesso dei suddetti 3 contenitori,
appartenenti allo stesso lotto; ciascun contenitore sarà considerato come parte di
un campione ai fini della sottosezione (1), e le disposizione delle sottosezioni (1)
e (2) vanno applicate di conseguenza.
Laboratori
25. (1) Il ministero può, per gli scopi della presente legge, designare, mediante
comunicazione scritta, pubblicata nell’Iris Oifigiuil:
(a) un laboratorio in cui i campioni prelevati si sensi della presente legge siano
analizzati (indicato, nella presente legge, come "laboratorio designato"), e
(b) una persona, o un gruppo di persone, autorizzata/e ad analizzare presso un
laboratorio designato i campioni prelevati, ai sensi della presente legge; tale
persona è indicata, nella presente legge, come "analista designato".
(2) Il campione deve essere analizzato il prima possibile dopo che il campione
prelevato da un funzionario autorizzato sia stato ricevuto presso un laboratorio
designato; la quantità in grammi di alcol, il valore energetico, il titolo
alcolometrico volumico e qualsiasi altra proprietà del campione vanno
determinati da un analista designato presso tale laboratorio.
(3) Non appena possibile dopo aver adempito gli obblighi di cui alla sottosezione
(2), un analista designato incaricato dell'analisi dei campioni presso il laboratorio
designato deve inoltrare al dirigente i risultati dell'analisi sul campione
interessato.
Prove nel procedimento relativo a un reato
26. (1) In un procedimento relativo a un reato ai sensi della presente legge, un certificato
firmato da una persona impiegata o occupata presso un laboratorio designato che
dichiari la capacità in cui tale persona è impiegata o occupata, unitamente a uno
o più dei seguenti aspetti:
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(a) che la persona ha ricevuto un campione consegnato al laboratorio designato;
(b) che, per il periodo specificato nel certificato, la persona aveva in custodia il
campione di cui sopra; oppure
(c) che la persona ha consegnato a un'altra persona il campione di cui sopra,
come specificato nel suddetto certificato;
costituisce la prova di quanto dichiarato nel certificato, salvo prova contraria.
(2) In un procedimento relativo a un reato ai sensi della presente legge, un certificato
firmato da una analista designato che dichiari uno o più dei seguenti aspetti:
(a) che lo stesso ha svolto tutte le procedure ai fini di individuare la presenza di
tutte le sostanze contenute nel campione di cui sopra; oppure
(b) che il campione interessato conteneva le sostanze, o il quantitativo delle
stesse, come specificato nel certificato;
costituisce la prova di quanto dichiarato nel certificato, salvo prova contraria.
(3)
In un procedimento relativo a un reato ai sensi della presente legge, il tribunale,
se ritiene che lo esigano gli interessi della giustizia, può istituire che vengano
fornite prove orali riguardo gli aspetti dichiarati in un certificato, ai sensi della
presente sezione, nonché aggiornare il procedimento a una data futura, ai fini di
ricevere prove orali.
(4) Un certificato ai sensi della presente sezione deve essere nella forma prescritta
dai regolamenti emanati dal ministro.
(5) In un procedimento relativo a un reato ai sensi della presente legge, il contenitore
di un prodotto alcolico che risulti recare il nominativo dell'importatore di detto
prodotto, attesterà, fino a prova contraria, che il prodotto alcolico è stato prodotto
o importato, a seconda dei casi, dalla persona in questione.
(6) In un procedimento relativo a un reato ai sensi della presente legge, il contenitore
di un prodotto alcolico che rechi un marchio commerciale attesterà, fino a prova
contraria, che il prodotto alcolico è stato prodotto dalla persona che, al momento
della presunta commissione del reato, possedeva detto marchio.
Avviso di sanzione monetaria prefissata
27. (1) Laddove un funzionario autorizzato abbia ragionevoli motivi di ritenere che una
persona sta commettendo, o ha commesso, un reato rilevante, lo stesso può
presentare alla persona un avviso per iscritto (cui si fa riferimento nella presente
legge con "avviso di sanzione monetaria prefissata") nella forma prescritta
indicante:
(a) che la persona è accusata di aver commesso il reato rilevante in oggetto,
(b) il luogo e la data in cui la persona è accusata di aver commesso il reato
rilevante in oggetto,
(c) che la persona può, nel periodo di 28 giorni a decorrere dalla data dell'avviso
di sanzione monetaria prefissata, corrispondere al dirigente presso l'indirizzo
specificato nell'avviso un pagamento uguale al totale prescritto, laddove il
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totale non superi i 2.000 euro, accompagnato dall'avviso o da una copia dello
stesso,
(d) che la persona non è obbligata a corrispondere il pagamento specificato
nell'avviso,
(e) che l'azione penale contro la persona alla quale è stato dato l'avviso in merito
al presunto reato non verrà istituita nel periodo di 28 giorni a decorrere dalla
data dell'avviso e che, se il pagamento specificato nell'avviso viene
corrisposto durante tale periodo, non verrà istituita alcuna azione penale per il
presunto reato, e
(f) che in assenza di tale pagamento, si procederà a perseguire la persona per il
presunto reato rilevante.
(2) Laddove si presenta un avviso di sanzione monetaria prefissata, ai sensi della
sottosezione (1):
(a) la persona a cui si applica tale sanzione può effettuare il pagamento come da
sottosezione (1)(c),
(b) il direttore, fermo restando la sottosezione (4), riceverà e conserverà il
pagamento, nonché emetterà una ricevuta di pagamento,
(c) gli eventuali pagamenti ricevuti dal direttore non sono recuperabili dalla
persona che li ha effettuati, e
(d) il perseguimento del presunto reato rilevante a cui si riferisce l'avviso non
verrà istituito per il periodo di cui alla sottosezione (1)(c) e, se il pagamento
specificato viene corrisposto durante tale periodo, verrà omesso del tutto.
(3) In un procedimento per un reato rilevante costituisce difesa per il convenuto
dimostrare che lo stesso ha corrisposto un pagamento in conformità alla presente
sezione, conformemente a un avviso di sanzione monetaria prefissata emesso in
relazione al reato.
(4) I pagamenti incassati dal dirigente ai sensi della presente sezione sono versati o
utilizzati a beneficio del Tesoro nelle modalità indicate dal ministro per la Spesa
pubblica e le riforme.
(5) Nella presente sezione "reato rilevante" indica un reato ai sensi delle sezioni
11(6), 11(9), e 16(1).
Dichiarazione di conformità
28. (1) Laddove un funzionario autorizzato ritenga che una persona abbia violato una
disposizione a cui si applica la presente sezione, lo stesso può presentare alla
persona interessata una dichiarazione (cui si fa riferimento nella presente legge
con "dichiarazione di conformità").
(2) La dichiarazione di conformità deve:
(a) recare indicazione dei motivi per i quali il funzionario autorizzato ritenga che
si sia in presenza di una violazione, ai sensi della sottosezione (1),
(b) ai fini di assicurare la conformità da parte della persona interessata a una
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disposizione a cui si applica la presente sezione, richiedere che la persona
compia, o si astenga dal compiere, una o più azioni come specificato nella
dichiarazione entro la data indicata, e
(c) contenere le informazioni relative alla presentazione di un ricorso ai sensi
della sottosezione (5) in riferimento alla dichiarazione ricevuta, compresa
l'indicazione della maniera in cui presentare il suddetto ricorso.
(3) La dichiarazione di conformità non può recare indicazione di una scadenza ai
sensi della sottosezione (2)(b), che coincida con la data entro la quale può essere
presentato il ricorso ai sensi della sottosezione (5), ovvero che sia antecedente a
tale data.
(4) Un funzionario autorizzato può:
(a) ritirare in qualsiasi momento una dichiarazione di conformità, nel caso in cui
lo ritenga appropriato, oppure
(b) laddove non sia presentato ricorso ai sensi della sottosezione (5), specificare
una data che estenda il periodo specificato nella dichiarazione ai fini della
sottosezione(2)(b), e notificare di conseguenza la persona per iscritto.
(5) Una persona può presentare ricorso rispetto a una dichiarazione di conformità
comunicatale dal Tribunale distrettuale non oltre 14 giorni dopo la
comunicazione della stessa.
(6) Il funzionario autorizzato e il ricorrente interessato hanno il diritto di essere
ascoltati e di produrre prove in sede di ricorso, ai sensi della sottosezione (5).
(7) Su ricorso ai sensi della sottosezione (5), il Tribunale distrettuale può compiere
una delle azioni seguenti:
(a) confermare la dichiarazione di conformità interessata; oppure
(b) rivolgersi al funzionario autorizzato affinché questo ritiri la dichiarazione in
questione.
(8) Un funzionario autorizzato deve ottemperare a una delle indicazioni ai sensi della
sottosezione (7)(b).
(9) Il mancato adempimento della dichiarazione di conformità entro la data indicata
è perseguibile penalmente.
(10) La presente sezione non va impiegata per impedire o limitare:
(a) il diritto in capo a tutte le persone di presentare un procedimento allo scopo di
garantire l'adempimento da parte di una persona alla presente legge, oppure
(b) la presentazione oppure l'inoltro di un procedimento per una violazione della
presente legge.
(11) Nella presente sezione, "data specificata" indica rispetto a una dichiarazione di
conformità:
(a) la data specificata nella dichiarazione in conformità al paragrafo (b) della
sottosezione (2), laddove non venga presentato nessun ricorso contro la
dichiarazione ai sensi della sottosezione (5), oppure
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(b) il giorno subito dopo la scadenza del periodo di 7 giorni dalla data in cui il
Tribunale distrettuale ha sancito la dichiarazione, laddove si presenti un
ricorso contro la dichiarazione ai sensi della sottosezione (5) e il Tribunale
distrettuale sancisca la dichiarazione in conformità al paragrafo (a) della
sottosezione (7).
(12) La presente sezione si applica alle sezioni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e
a qualsiasi regolamento ai sensi della sezione 21 dichiarato come una
disposizione penale.
Possibilità per il dirigente di pubblicare informazioni su talune persone.
29. (1) Il dirigente stabilisce e mantiene un elenco (a cui si fa riferimento nella presente
sezione come "elenco di inadempienze relativo all'alcol") contenente i nomi e gli
indirizzi delle persone a cui il tribunale ha imposto una multa o un'altra sanzione,
ai sensi della presente legge.
(2) L'elenco di inadempienze relativo all'alcol specifica, in relazione a ciascuna
persona menzionata nell'elenco, i dettagli che il dirigente ritiene appropriati in
relazione agli eventi che hanno comportato una multa o sanzione imposta dal
tribunale alla persona, nonché all'importo e alla natura di tale multa o sanzione.
(3) In qualunque momento, forma o e modalità ritenuti appropriati dal dirigente,
questi può pubblicare o far pubblicare una parte o la totalità dell'elenco delle
inadempienze relative all'alcol.
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An Bille Sláinte Poiblí (Alcól), 2015
Progetto di legge sulla salute pubblica (alcol)
2015
BILLE
LEGGE
(mar a tionscnaíodh)
(quale presentata)
dá ngairtear
intitolata
Acht do dhéanamh socrú maidir le híosphraghas in
aghaidh an ghraim d’alcól, do thabhairt don
Aire Sláinte an chumhacht chun an praghas sin
a mhéadú le hordú, do dhéanamh socrú maidir
le lipéadú táirgí alcóil, lena n-áirítear rabhaidh
shláinte agus cion alcóil agus cion fuinnimh
táirgí alcóil a chur ar choimeádáin táirgí alcóil,
do dhéanamh socrú maidir le srianta i ndáil le
fógraíocht agus coirmicíocht i dtaca le táirgí
alcóil, do dhéanamh socrú maidir le nósanna
imeachta i ndáil le táirgí alcóil a thaisealbhadh
lena ndíol agus a fhógairt in áitribh
cheadúnaithe shonraithe, do thabhairt don Aire
Sláinte cumhacht chun rialacháin a dhéanamh
d’fhonn díol táirgí alcóil a thoirmeasc nó a
shrianadh in imthosca áirithe, do dhéanamh
socrú maidir le bearta forfheidhmiúcháin, do
dhéanamh socrú maidir le forálacha áirithe den
Acht Deochanna Meisciúla, 2003 agus den
Acht Deochanna Meisciúla, 2008 a aisghairm
agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe
gaolmhara.
Legge che prevede il prezzo minimo per grammo di
alcol; che conferisce al ministero della Salute il
potere di aumentare tale prezzo per mezzo di un
decreto; che prevede l'etichettatura di prodotti
alcolici compresa l'inclusione di avvertenze sulla
salute e il contenuto alcolico ed energetico dei
prodotti alcolici sui contenitori dei prodotti
alcolici; che prevede restrizioni in relazione alla
pubblicità e agli sponsor dei prodotti alcolici;
che
prevede
procedure
in
relazione
all'esposizione alla vendita e alla pubblicità dei
prodotti alcolici in specifici locali autorizzati,
che conferisce il potere al ministro della Salute
di emanare normative con lo scopo di proibire o
limitare la vendita dei prodotti alcolici in
determinate circostanze; che prevede misure di
applicazione; che prevede l'abrogazione di
determinate disposizioni contenute nelle leggi
2003 e 2008 sulle bevande alcoliche inebrianti; e
che prevede altre questioni correlate.
An Seanadóir Muiris Ó Cuimín a thíolaic thar
ceann an Aire Sláinte a thíolaic,
Presentata dal senatore Maurice Cummins per
conto del ministro della Salute,
11 Nollaig, 2015
11 dicembre 2015
BAILE ÁTHA CLIATH
ARNA FHOILSIÚ AG OIFIG AN tSOLÁTHAIR
Le ceannach díreach ó
FOILSEACHÁIN RIALTAIS,
52 FAICHE STIABHNA, BAILE ÁTHA CLIATH 2.
(Teil: 01 - 6476834 nó 1890 213434; Fax: 01 - 6476843)
nó trí aon díoltóir leabhar.
DUBLINO
PUBBLICATA DALL’UFFICIO POLIGRAFICO
Acquisto consentito presso
GOVERNMENT PUBLICATIONS,
52 ST. STEPHEN’S GREEN, DUBLIN 2.
(Tel.: 01 - 6476834 or 1890 213434; Fax: 01 - 6476843)
38
o presso qualunque libreria.
€ 4,06
Wt. 75184. 614. 12/15. Essentra. (56301). Gr.30-15.
39