REGOLAMENTO PER IL DIVIETO DI FUMO NELL’AMBITO DELLE STRUTTURE DELL’AZIENDA U.L.S.S. 21 – LEGNAGO E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO Deliberazione n. 270 del 24.05.2007 Articolo 1 - Oggetto e Finalità Il presente regolamento disciplina l’applicazione nell’Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago (Vr), della normativa in materia di divieto di fumo che persegue il fine primario della “tutela della salute dei non fumatori” nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco. Articolo 2 - Riferimenti normativi La materia è disciplinata dai seguenti provvedimenti: Legge 11 novembre 1975, n. 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”; Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 16,17 e 18 “Modifiche al sistema penale”; Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione”; Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”; Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 52, punto 20) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2002); Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 51, punto 2) “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione; Decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32 (art. 6) “Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario”; Accordo Stato – regioni del 24 luglio 2003; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003; Piano Sanitario Nazionale per il triennio 2003-2005; Decreto Legge 9 novembre 2004, n. 266 (art. 19) “ Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative” Accordo Stato – regioni del 16 dicembre 2004; Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004 “Definizione caratteristiche impianti ventilazione e di ricambio aria nei locali ove è consentito fumare”; Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (art. 1, commi 189-190-191) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005); Circolare del Presidente della Giunta Regionale Veneto 11 febbraio 2005, n. 1 “Disposizioni di attuazione e prime indicazioni applicative dell’Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2004”; Circolare Prefettura di Verona – Ufficio territoriale del Governo 5 marzo 2005, n. 4043/03.15.5 Gab. “Art. 51 legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori: Accertamento delle infrazioni nei locali in cui non è consentito fumare”. 1 Articolo 3 - Soggetti per i quali è vigente il divieto di fumo I destinatari del divieto di fumo sono i dipendenti, nonché tutti i soggetti che svolgono a vario titolo attività all’interno delle strutture dell’azienda U.L.S.S. 21 di Legnago, i ricoverati, gli utenti delle strutture in generale e i visitatori. Le misure organizzative necessarie per l’applicazione del divieto sono adottate dalla Direzione secondo i criteri di cui agli articoli successivi. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Articolo 4 - Locali nei quali si applica il divieto di fumo L’azienda U.L.S.S. 21 di Legnago sancisce, in applicazione della vigente normativa in materia, il divieto di fumo in tutti i locali sedi di articolazione organizzativa dell’Azienda, ed esattamente: Tutti gli ambienti (corridoi di accesso compresi), ove vengono rese prestazioni di carattere sanitario e sociale siano esse di ricovero, cura, visite ambulatoriali, rilascio di certificazioni, autorizzazioni e simili, siano essi di proprietà dell’azienda o comunque dalla stessa utilizzati a qualsiasi altro titolo. Vanno assimilati ai sopradescritti ambienti gli sportelli o uffici “aperti al pubblico”, che svolgono cioè la loro attività abituale a diretto contatto con l’utente anche se trattasi di attività di carattere non sanitario nonché ingressi, sale riunioni, atri, servizi igienico-sanitari, biblioteche, ascensori, scale di disimpegno ed autoveicoli autorizzati dall’Azienda per trasporto collettivo di utenti. Il divieto si applica altresì ai luoghi di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di una o più persone, ancorché non si tratti di locali “aperti al pubblico”. Articolo 5 - Cartelli contenenti l’indicazione del divieto di fumo Nei locali dell’Azienda, così come previsto dalla vigente normativa, sono esposti appositi cartelli ben visibili, contenenti oltre l’indicazione del divieto di fumo “VIETATO FUMARE”, i riferimenti normativi, le sanzioni amministrative previste per i contravventori e il soggetto cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni. Articolo 6 - Soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto di fumo 1 – I Direttori di Unità Operativa Complessa, di Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale sono incaricati, ciascuno per i locali di propria competenza, di vigilare sull’osservanza del divieto di fumo, direttamente o tramite l’individuazione con atto formale di nomina, di propri collaboratori. 2 – Il Direttore del Servizio Tecnico è incaricato di vigilare sull’osservanza del divieto di fumo negli ambienti e spazi accessori di utilizzo collettivo, quali corridoi, ingressi, scale e collegamenti fra i blocchi ospedalieri, direttamente o tramite l’individuazione con atto formale di nomina, di propri collaboratori. 3 - Viene ribadita la possibilità degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, di svolgere attività di sorveglianza di propria iniziativa, ovvero nell’ambito dei servizi di cui sono stati incaricati. Articolo 7 Attività dei soggetti incaricati della vigilanza, dell’accertamento e della contestazione delle infrazioni I soggetti di cui al precedente articolo svolgono le seguenti attività: Predispongono l’esposizione dei cartelli di divieto di fumo forniti dal Servizio Tecnico dell’Azienda, nei locali di competenza; 2 Vigilano sull’osservanza dell’applicazione del divieto: Accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore, previa identificazione tramite un documento d’identità dello stesso ed esibizione del proprio tesserino di riconoscimento, la violazione; Individuano l’ammenda da comminare; Redigono in triplice copia il verbale di contestazione (mediante la modulistica fornita dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica), il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, la violazione compiuta e le modalità con le quali può farsi luogo al pagamento, anche se del caso in misura ridotta, nonché l’indicazione dell’autorità cui far pervenire eventuali scritti difensivi; Devono notificare il verbale ovvero, consegnare al trasgressore, la copia di sua pertinenza (prima copia), unitamente ad un bollettino di versamento; Devono trasmettere la seconda copia del verbale, al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; Devono assicurare la notifica del verbale al trasgressore a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni dall’avvenuto accertamento, quando non sia possibile notificare il verbale contestualmente all’accertamento della violazione. Articolo 8 - Applicazione delle sanzioni Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall’art. 7 della Legge n. 584/1975 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 1 comma 189 della Legge n. 311/2004 ovvero: per i trasgressori al divieto di fumo la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro da 27,50 a 275,00 €. La misura di tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. per i soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto di fumo la sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di inadempienza consiste nel pagamento di una somma di denaro da 220,00 a 2.200,00 €. Articolo 9 - Scritti difensivi Ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/1981, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, l’interessato può far pervenire al Sindaco del Comune competente nel cui territorio è stata accertata l’infrazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Articolo 10 - Pagamento sanzione pecuniaria I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dal Comune nel cui territorio le violazioni sono state accertate, tramite bollettino di C/C postale intestato alla Tesoreria del Comune o direttamente presso lo sportello della stessa citando gli estremi del verbale di accertamento di infrazione. Il Servizio Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, dovrà accertarsi che il trasgressore abbia trasmesso la ricevuta di c/c attestante l’avvenuto versamento della sanzione entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data della notificazione degli estremi della violazione. Nel caso accerti il non avvenuto pagamento, procederà ad inoltrare rapporto completo di processo verbale e proposta di ordinanza-ingiunzione al Sindaco del Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione. 3 Articolo 11 - Pagamento sanzione pecuniaria in misura ridotta È ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria prevista, in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione (art. 16 Legge n. 689/1981 e successive integrazioni e modificazioni). Trascorso tale termine senza che sia avvenuto il pagamento, l’operatore che ha accertato la violazione invia il rapporto al Sindaco del Comune dove si trova ubicata la struttura, secondo la procedura di cui all’art. 18 citata Legge 689/1981. Articolo 12 - Incompatibilità Il presente regolamento perde efficacia in tutto o in parte qualora siano emanate norme nazionali e/o regionali incompatibili con le disposizioni del medesimo. Articolo 13 - Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera di approvazione. 4