Attuazione dell`art 105 del Regolamento Edilizio relativamente alle

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COMUNE DI FERRARA
SETTORE DEL TERRITORIO
E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio Qualita’ Edilizia
Sportello Unico Edilizia
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 102803/06
DEL 31.01.2007
Attuazione dell’art 105 del Regolamento Edilizio relativamente alle modalità di
certificazione energetica degli edifici.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
-
che con delibera di C.C. n 36094 del 12.06.06 è stata approvata una variante al Regolamento
Edilizio comunale finalizzata ad introdurre norme sul risparmio energetico che, tra l’altro,
istituisce la classificazione energetica degli immobili soggetti ad intervento edilizio, secondo
le seguenti classi di consumo:
Classe di
Quando il consumo è minore di
consumo
CLASSE A
Consumo molto basso
25 kWh/(m2 a)
2,5 litri
2
CLASSE B
Consumo basso
42 kWh/(m a)
4,2 litri
2
CLASSE C
Consumo basso
58 kWh/(m a)
5,8 litri
2
CLASSE D
Consumo medio
75 kWh/(m a)
7,5 litri
2
CLASSE E
Consumo medio alto
100 kWh/(m a) 10 litri
2
CLASSE F
Consumo alto
132 kWh/(m a) 13 litri
2
CLASSE G
Consumo molto alto
132 kWh/(m a)
-
che la normativa nazionale che doveva definire le modalità operative della certificazione
energetica (da ultimo il D.Lgs 192/05) non è stata ancora emanata, pur confermando,
attraverso autorevoli fonti, tale obbligo a partire dal 2007;
che la citata delibera di C.C. prevedeva (art 105, comma 16) che, qualora non avessero
avuto applicazione le previsioni contenute nel D.Lgs. 192/05, le modalità di certificazione
energetica per tutti gli interventi edilizi sarebbero state definite con un successivo
provvedimento comunale entro il 31 ottobre 2006;
che le iniziative spontanee, pubbliche o private, che attualmente hanno avviato la
certificazione energetica ( si veda la Provincia di Bolzano attraverso l’Ufficio Casaclima,
alcuni Comuni lombardi con l’Associazione ICMQ, altri con ANAB-SB 100 e Protocollo
ITACA, progetto SACERT – Sistemi di accertamento degli Organismi di Certificazione
degli edifici – in corso di elaborazione con il contributo del Politecnico di Milano) hanno
adottato specifici sistemi di valutazioni e, per di più, alcuni, estesi alla certificazione
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ambientale (SB 100 elaborata da ANAB Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
e ITACA Istituto per la Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità
Ambientale), i cui valori ed esiti finali non sono esattamente confrontabili tra loro;
che l’importanza della questione energetica, e del conseguente sforzo per incentivarne il
risparmio nel riscaldamento degli edifici, è tale da far ritenere urgente la prosecuzione
dell’operazione intrapresa con la variante al Regolamento Edilizio, pur nelle more di una
determinazione nazionale o regionale;
che la certificazione energetica costituisce il primo passo verso la certificazione ambientale
che costituirà uno degli obiettivi di qualità del prossimo R.U.E.;
che tra le finalità perseguite con la citata variante vi è anche quella di sensibilizzare le
categorie della progettazione, la committenza e l’utenza finale ad una maggiore
consapevolezza del problema energetico e di rendere noto il livello di qualità energetica
degli immobili, in occasione di ogni intervento che abbia relazione con il consumo di
energia dell’edificio ricadente nel campo di applicazione del D.Lgs 192/05;
che anche a tal fine è stata modificata la modulistica che accompagna la descrizione degli
interventi edilizi ;
CONSIDERATO
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-
che l’obiettivo della certificazione è quello di fornire un indicatore di qualità energetica
oggettivo, ossia legato solo all’edificio, considerando condizioni operative normalizzate;
che le regole e le procedure per definire tale indicatore devono essere certe e replicabili in
modo tale che ogni certificatore, applicando la stessa procedura, ottenga lo stesso risultato,
che tale operazione è possibile definirla in fase progettuale, attraverso il calcolo della
potenza energetica relativa ad ogni edificio, definito da un preciso involucro edilizio dotato
di determinate soluzioni impiantistiche
che in tutto il territorio nazionale vale ancora la L.10/71 e l’obbligo di calcolare le
dispersioni termiche degli edifici secondo precise disposizioni tecniche e procedurali,
tutt’ora vigenti, e di depositarne in Comune i calcoli eseguiti;
che i “metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche ai sensi del
D.Lgs 192/05” esistono e sono ora definiti dall’apposito Ente (UNI);
che, a prescindere dalla bontà delle sperimentazioni citate, deve ritenersi prevalente il valore
di una parametrazione omogenea basata su metodi e regole ufficiali;
che allo stato attuale la certificazione energetica pare possibile, come detto, con riferimento
alle sole condizioni di calcolo, quando standardizzate e riconosciute, accompagnate dalla
verifica della correttezza della messa in opera dei materiali secondo le indicazioni del
progetto esecutivo e da eventuali misurazioni di parametri fisico prestazionali al termine dei
lavori;
RITENUTO
- che tali metodi di calcolo siano identificabili con le norme UNI vigenti in materia, ed in
particolare con la norma UNI EN 832 Prestazioni termiche degli edifici - Calcolo del
fabbisogno di energia per il riscaldamento – Edifici residenziali.
- che l’orientamento della normativa, al momento, prevede che sia il tecnico privato
(progettista o direttore dei lavori) a certificare la Classe di consumo energetico dell’edificio;
- che in tale fase sia accettabile, per gli interventi che non godono di riduzione degli oneri di
urbanizzazione, che il tecnico progettista, in quanto professionista asseverante la conformità
degli interventi alle norme, in qualità di esercente un servizio di pubblica necessità, proceda
alla classificazione energetica dell’immobile identificando la Classe di consumo secondo la
tabella in premessa riportata;
-
-
-
che, per gli interventi che usufruiscono dello sconto degli oneri, sia opportuno che la
certificazione energetica venga emessa da un soggetto terzo “super partes”rispetto alla
committenza e alla progettazione;
che la capacità certificativi espressa dagli enti in premessa citati, in materia energetica, può
ritenersi consolidata e quindi accettabile ai presenti fini;
che la certificazione energetica può essere ricompresa in quella ambientale di cui
costituisce una anticipazione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
DELIBERA
-
di approvare, ai sensi dell’art 105, comma 16 del Regolamento Edilizio, la modalità di
certificazione energetica intesa come identificazione della prestazione energetica di un
edificio/unità immobiliare, definita da una scala di valori (da “A” a “G”) in base al consumo
di energia per il riscaldamento invernale calcolato secondo quanto definito dalle norme UNI
in materia ed in particolare dalla norma UNI EN 832. Prestazione termica degli edifici –
Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento.
-
di stabilire, inoltre:
che la certificazione energetica è obbligatoria per tutti gli interventi ricadenti nell’ambito di
applicazione del D.Lgs 192/05 ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria e
di restauro e risanamento conservativo, così come definiti dalla L.R. 31/02;
che la certificazione, eseguita in base al consumo risultante dal calcolo secondo la citata
norma UNI, in assenza di contributi comunali, sia effettuata in sede di agibilità dal tecnico
progettista che ha eseguito il calcolo delle dispersioni e dell’impianto seguendone i lavori, o,
in sua vece, dal direttore dei lavori, mediante apposita asseverazione.
che la certificazione energetica, in presenza di riduzioni di oneri di urbanizzazione, sia
prodotta da un terzo di riconosciuta autorità;
che tale riconoscimento deve ritenersi acquisito da Istituti di certificazione pubblici o di
Associazioni o Aziende private di consolidata capacità e professionalità oppure di indiscussa
autorevolezza scientifica di cui al seguente elenco
 CASACLIMA (Agenzia provinciale di Bolzano per la protezione
dell’ambiente e la tutela del lavoro).
 Istituto ICMQ.
 ANAB-SB100 – Associazione Nazionale Architettura Biologica.
 ITACA - Istituto per la trasparenza l’aggiornamento e la
certificazione degli appalti (protocollo Itaca per la bioedilizia).
 SACERT Sistemi di accertamento degli Organismi di Certificazione
degli edifici
che anche la certificazione energetica prodotta da Istituti o Associazioni sia comunque
basata sul metodo di calcolo UNI EN 832;
che l’elenco riportato sopra riportato sarà di volta in volta aggiornato quando se ne
presenterà la necessità;
che la certificazione energetica degli edifici di cui al presente provvedimento costituisce un
primo passo verso la più ampia certificazione ambientale;
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di precisare inoltre che:
 la certificazione energetica deve essere riferita a ciascun edificio e alle u.i. che lo
compongono, e riportata nella Scheda Tecnica descrittiva in sede di progetto come








obiettivo previsionale e in sede di fine lavori-agibilità come obiettivo raggiunto e
asseverato;
deve essere riferita al consumo di energia per il riscaldamento invernale degli ambienti
nel periodo 15 ottobre -15 aprile così come risultante dal calcolo del fabbisogno di
energia primaria (FEP) ai sensi del D.Lgs 192/05;
in caso di richiesta di incentivi economici (riduzione oneri) deve essere indicato il
soggetto certificatore, con accettazione dello stesso delle modalità fissate nella
presente delibera, nella richiesta da effettuarsi contestualmente alla domanda di
Permesso o, tutt’al più all’atto della comunicazione di inizio lavori o al momento della
presentazione della DIA per le opere soggette a tale titolo;
che lo scomputo del contributo di costruzione (quota di U2) avverrà in sede di notifica
di accoglimento del Permesso o in sede di controllo per le DIA onerose.
in caso di mancato rispetto delle previsioni di progetto l’interessato dovrà versare gli
oneri dovuti oltre agli interessi legali;
in caso di mancato rispetto delle previsioni di progetto, qualora l’interessato abbia
usufruito degli incentivi volumetrici, l’interevento sarà sottoposto al regime
sanzionatorio di legge;
che la certificazione energetica è costituita dall’indicazione riportata, e asseverata a
fine lavori, sulla Scheda Tecnica descrittiva dal direttore dei lavori ( o da altro tecnico
incaricato) o dall’Ente Certificatore indicato in sede di progetto per quegli interventi
che godono della riduzione del contributo di costruzione;
l’apposizione della targa energetica indicante la classe di consumo, all’esterno
dell’edificio, è facoltativa ed a carico della proprietà;
i termini utilizzati nel dispositivo debbono intendersi nel seguente modo:
Prestazione energetica dell’edificio/ unità immobiliare
La prestazione energetica di un edificio o di una sua unità immobiliare riscaldata,
è espressa dal fabbisogno di energia primaria che si prevede possa essere
necessaria per soddisfare l’esigenza di climatizzazione invernale garantendo le
condizioni di benessere ambientale per gli occupanti e connesse ad un uso
standard dell’edificio/unità immobiliare ( è misurata in kWh/m2 anno).
Certificazione Energetica
Valutazione relativa alle prestazioni energetiche di un edificio per il
riscaldamento invernale, fatta secondo una metodologia di calcolo e di procedura
prestabilita, asseverata da un tecnico. La valutazione è contenuta nella Scheda
Tecnica descrittiva e asseverata da un tecnico abilitato.
Classe di consumo energetico
E’ definita da una scala di valori (decrescente, da “A” a “G”), che rappresenta la
prestazione energetica di un edificio/unità immobiliare, così come da tabella
seguente:
Classe di
Quando il consumo è minore
consumo
di
2
Consumo molto basso
CLASSE A
25 kWh/(m a)
2,5 litri
2
Consumo basso
CLASSE B
42 kWh/(m a)
4,2 litri
2
Consumo basso
CLASSE C
58 kWh/(m a)
5,8 litri
2
Consumo medio
CLASSE D
75 kWh/(m a)
7,5 litri
2
Consumo medio alto
CLASSE E
100 kWh/(m a) 10 litri
2
Consumo alto
CLASSE F
132 kWh/(m a) 13 litri
2
Consumo molto alto
CLASSE G
132 kWh/(m a)
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