COMUNE DI FERRARA SETTORE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio Qualita’ Edilizia Sportello Unico Edilizia DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 102803/06 DEL 31.01.2007 Attuazione dell’art 105 del Regolamento Edilizio relativamente alle modalità di certificazione energetica degli edifici. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO - che con delibera di C.C. n 36094 del 12.06.06 è stata approvata una variante al Regolamento Edilizio comunale finalizzata ad introdurre norme sul risparmio energetico che, tra l’altro, istituisce la classificazione energetica degli immobili soggetti ad intervento edilizio, secondo le seguenti classi di consumo: Classe di Quando il consumo è minore di consumo CLASSE A Consumo molto basso 25 kWh/(m2 a) 2,5 litri 2 CLASSE B Consumo basso 42 kWh/(m a) 4,2 litri 2 CLASSE C Consumo basso 58 kWh/(m a) 5,8 litri 2 CLASSE D Consumo medio 75 kWh/(m a) 7,5 litri 2 CLASSE E Consumo medio alto 100 kWh/(m a) 10 litri 2 CLASSE F Consumo alto 132 kWh/(m a) 13 litri 2 CLASSE G Consumo molto alto 132 kWh/(m a) - che la normativa nazionale che doveva definire le modalità operative della certificazione energetica (da ultimo il D.Lgs 192/05) non è stata ancora emanata, pur confermando, attraverso autorevoli fonti, tale obbligo a partire dal 2007; che la citata delibera di C.C. prevedeva (art 105, comma 16) che, qualora non avessero avuto applicazione le previsioni contenute nel D.Lgs. 192/05, le modalità di certificazione energetica per tutti gli interventi edilizi sarebbero state definite con un successivo provvedimento comunale entro il 31 ottobre 2006; che le iniziative spontanee, pubbliche o private, che attualmente hanno avviato la certificazione energetica ( si veda la Provincia di Bolzano attraverso l’Ufficio Casaclima, alcuni Comuni lombardi con l’Associazione ICMQ, altri con ANAB-SB 100 e Protocollo ITACA, progetto SACERT – Sistemi di accertamento degli Organismi di Certificazione degli edifici – in corso di elaborazione con il contributo del Politecnico di Milano) hanno adottato specifici sistemi di valutazioni e, per di più, alcuni, estesi alla certificazione - - - - - ambientale (SB 100 elaborata da ANAB Associazione Nazionale Architettura Bioecologica e ITACA Istituto per la Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale), i cui valori ed esiti finali non sono esattamente confrontabili tra loro; che l’importanza della questione energetica, e del conseguente sforzo per incentivarne il risparmio nel riscaldamento degli edifici, è tale da far ritenere urgente la prosecuzione dell’operazione intrapresa con la variante al Regolamento Edilizio, pur nelle more di una determinazione nazionale o regionale; che la certificazione energetica costituisce il primo passo verso la certificazione ambientale che costituirà uno degli obiettivi di qualità del prossimo R.U.E.; che tra le finalità perseguite con la citata variante vi è anche quella di sensibilizzare le categorie della progettazione, la committenza e l’utenza finale ad una maggiore consapevolezza del problema energetico e di rendere noto il livello di qualità energetica degli immobili, in occasione di ogni intervento che abbia relazione con il consumo di energia dell’edificio ricadente nel campo di applicazione del D.Lgs 192/05; che anche a tal fine è stata modificata la modulistica che accompagna la descrizione degli interventi edilizi ; CONSIDERATO - - - che l’obiettivo della certificazione è quello di fornire un indicatore di qualità energetica oggettivo, ossia legato solo all’edificio, considerando condizioni operative normalizzate; che le regole e le procedure per definire tale indicatore devono essere certe e replicabili in modo tale che ogni certificatore, applicando la stessa procedura, ottenga lo stesso risultato, che tale operazione è possibile definirla in fase progettuale, attraverso il calcolo della potenza energetica relativa ad ogni edificio, definito da un preciso involucro edilizio dotato di determinate soluzioni impiantistiche che in tutto il territorio nazionale vale ancora la L.10/71 e l’obbligo di calcolare le dispersioni termiche degli edifici secondo precise disposizioni tecniche e procedurali, tutt’ora vigenti, e di depositarne in Comune i calcoli eseguiti; che i “metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche ai sensi del D.Lgs 192/05” esistono e sono ora definiti dall’apposito Ente (UNI); che, a prescindere dalla bontà delle sperimentazioni citate, deve ritenersi prevalente il valore di una parametrazione omogenea basata su metodi e regole ufficiali; che allo stato attuale la certificazione energetica pare possibile, come detto, con riferimento alle sole condizioni di calcolo, quando standardizzate e riconosciute, accompagnate dalla verifica della correttezza della messa in opera dei materiali secondo le indicazioni del progetto esecutivo e da eventuali misurazioni di parametri fisico prestazionali al termine dei lavori; RITENUTO - che tali metodi di calcolo siano identificabili con le norme UNI vigenti in materia, ed in particolare con la norma UNI EN 832 Prestazioni termiche degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento – Edifici residenziali. - che l’orientamento della normativa, al momento, prevede che sia il tecnico privato (progettista o direttore dei lavori) a certificare la Classe di consumo energetico dell’edificio; - che in tale fase sia accettabile, per gli interventi che non godono di riduzione degli oneri di urbanizzazione, che il tecnico progettista, in quanto professionista asseverante la conformità degli interventi alle norme, in qualità di esercente un servizio di pubblica necessità, proceda alla classificazione energetica dell’immobile identificando la Classe di consumo secondo la tabella in premessa riportata; - - - che, per gli interventi che usufruiscono dello sconto degli oneri, sia opportuno che la certificazione energetica venga emessa da un soggetto terzo “super partes”rispetto alla committenza e alla progettazione; che la capacità certificativi espressa dagli enti in premessa citati, in materia energetica, può ritenersi consolidata e quindi accettabile ai presenti fini; che la certificazione energetica può essere ricompresa in quella ambientale di cui costituisce una anticipazione; TUTTO CIO’ PREMESSO DELIBERA - di approvare, ai sensi dell’art 105, comma 16 del Regolamento Edilizio, la modalità di certificazione energetica intesa come identificazione della prestazione energetica di un edificio/unità immobiliare, definita da una scala di valori (da “A” a “G”) in base al consumo di energia per il riscaldamento invernale calcolato secondo quanto definito dalle norme UNI in materia ed in particolare dalla norma UNI EN 832. Prestazione termica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento. - di stabilire, inoltre: che la certificazione energetica è obbligatoria per tutti gli interventi ricadenti nell’ambito di applicazione del D.Lgs 192/05 ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, così come definiti dalla L.R. 31/02; che la certificazione, eseguita in base al consumo risultante dal calcolo secondo la citata norma UNI, in assenza di contributi comunali, sia effettuata in sede di agibilità dal tecnico progettista che ha eseguito il calcolo delle dispersioni e dell’impianto seguendone i lavori, o, in sua vece, dal direttore dei lavori, mediante apposita asseverazione. che la certificazione energetica, in presenza di riduzioni di oneri di urbanizzazione, sia prodotta da un terzo di riconosciuta autorità; che tale riconoscimento deve ritenersi acquisito da Istituti di certificazione pubblici o di Associazioni o Aziende private di consolidata capacità e professionalità oppure di indiscussa autorevolezza scientifica di cui al seguente elenco CASACLIMA (Agenzia provinciale di Bolzano per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro). Istituto ICMQ. ANAB-SB100 – Associazione Nazionale Architettura Biologica. ITACA - Istituto per la trasparenza l’aggiornamento e la certificazione degli appalti (protocollo Itaca per la bioedilizia). SACERT Sistemi di accertamento degli Organismi di Certificazione degli edifici che anche la certificazione energetica prodotta da Istituti o Associazioni sia comunque basata sul metodo di calcolo UNI EN 832; che l’elenco riportato sopra riportato sarà di volta in volta aggiornato quando se ne presenterà la necessità; che la certificazione energetica degli edifici di cui al presente provvedimento costituisce un primo passo verso la più ampia certificazione ambientale; - - - - di precisare inoltre che: la certificazione energetica deve essere riferita a ciascun edificio e alle u.i. che lo compongono, e riportata nella Scheda Tecnica descrittiva in sede di progetto come obiettivo previsionale e in sede di fine lavori-agibilità come obiettivo raggiunto e asseverato; deve essere riferita al consumo di energia per il riscaldamento invernale degli ambienti nel periodo 15 ottobre -15 aprile così come risultante dal calcolo del fabbisogno di energia primaria (FEP) ai sensi del D.Lgs 192/05; in caso di richiesta di incentivi economici (riduzione oneri) deve essere indicato il soggetto certificatore, con accettazione dello stesso delle modalità fissate nella presente delibera, nella richiesta da effettuarsi contestualmente alla domanda di Permesso o, tutt’al più all’atto della comunicazione di inizio lavori o al momento della presentazione della DIA per le opere soggette a tale titolo; che lo scomputo del contributo di costruzione (quota di U2) avverrà in sede di notifica di accoglimento del Permesso o in sede di controllo per le DIA onerose. in caso di mancato rispetto delle previsioni di progetto l’interessato dovrà versare gli oneri dovuti oltre agli interessi legali; in caso di mancato rispetto delle previsioni di progetto, qualora l’interessato abbia usufruito degli incentivi volumetrici, l’interevento sarà sottoposto al regime sanzionatorio di legge; che la certificazione energetica è costituita dall’indicazione riportata, e asseverata a fine lavori, sulla Scheda Tecnica descrittiva dal direttore dei lavori ( o da altro tecnico incaricato) o dall’Ente Certificatore indicato in sede di progetto per quegli interventi che godono della riduzione del contributo di costruzione; l’apposizione della targa energetica indicante la classe di consumo, all’esterno dell’edificio, è facoltativa ed a carico della proprietà; i termini utilizzati nel dispositivo debbono intendersi nel seguente modo: Prestazione energetica dell’edificio/ unità immobiliare La prestazione energetica di un edificio o di una sua unità immobiliare riscaldata, è espressa dal fabbisogno di energia primaria che si prevede possa essere necessaria per soddisfare l’esigenza di climatizzazione invernale garantendo le condizioni di benessere ambientale per gli occupanti e connesse ad un uso standard dell’edificio/unità immobiliare ( è misurata in kWh/m2 anno). Certificazione Energetica Valutazione relativa alle prestazioni energetiche di un edificio per il riscaldamento invernale, fatta secondo una metodologia di calcolo e di procedura prestabilita, asseverata da un tecnico. La valutazione è contenuta nella Scheda Tecnica descrittiva e asseverata da un tecnico abilitato. Classe di consumo energetico E’ definita da una scala di valori (decrescente, da “A” a “G”), che rappresenta la prestazione energetica di un edificio/unità immobiliare, così come da tabella seguente: Classe di Quando il consumo è minore consumo di 2 Consumo molto basso CLASSE A 25 kWh/(m a) 2,5 litri 2 Consumo basso CLASSE B 42 kWh/(m a) 4,2 litri 2 Consumo basso CLASSE C 58 kWh/(m a) 5,8 litri 2 Consumo medio CLASSE D 75 kWh/(m a) 7,5 litri 2 Consumo medio alto CLASSE E 100 kWh/(m a) 10 litri 2 Consumo alto CLASSE F 132 kWh/(m a) 13 litri 2 Consumo molto alto CLASSE G 132 kWh/(m a)